Scuola – L’insegnante titolare A) insegnante di scuola dell’infanzia risulta assente per astensione obbligatoria dal 02/07/2014 al 02/12/2014. In data 22/09/2014 si rende necessaria la sostituzione dell’Insegnante titolare A) con la nomina di un supplente fino al 2/12/2014.
L’insegnante supplente B) alla quale spetta la nomina per posizione di graduatoria accetta ma non può assumere servizio in quanto in astensione obbligatoria fino al 15/10/2014: quindi le viene conferito una supplenza dal 22/9/2014 al 02/12/2014 Viene nominata una seconda insegnante C) in sostituzione dell’Insegnante B) fino al 15/10/2014. L’Insegnante B) alla data del 16/10/2014 non assume servizio ma chiede il congedo per astensione facoltativa fino al 2/12/214 ( scadenza congedo obbligatorio della docente A). La docente C) viene quindi nominata fino al 2/12/2014 (in sostituzione della docente B) La docente A) in data 15/11/2014 ha presentato domanda di astensione facoltativa dal 3/12/2014 fino al 23/12/2014. Si chiede con la presente a quale delle due docenti spetti la proroga dal 3/12/2014 al 23/12/2014:spetta alla docente B) o alla docente C)?. Nell’eventualità che spetti alla docente B) questa per acquisirne il pieno diritto è obbligata ad assumere servizio o può accettare la nomina ed eventualmente contestualmente richiedere il congedo per astensione facoltativa, volontà che ha già espresso per vie brevi? Si prega di citare anche le fonti normative di riferimento. In attesa di una gentile sollecita risposta si ringrazia anticipatamente e si inviano Cordiali saluti.
Paolo Pizzo – Gentile scuola,
riassumendo:
- docente A titolare assente prima per obbligatoria poi per facoltativa;
- docente supplente B attualmente in congedo facoltativo coincidente con la data dell’ultima assenza della docente A titolare;
- docente C in effettivo servizio.
La docente A prorogherà l’assenza.
A chi spetta dunque la prosecuzione della supplenza: al docente B assente fino all’ultimo giorno coincidente con l’assenza della titolare A, oppure al docente C in effettivo servizio quel giorno o a tutte e due?
Si precisa che l’art. 7/4 del DM 131/07 dispone che “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo SUPPLENTE GIÀ IN SERVIZIO, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.
La domanda quindi da porsi è: chi è il docente supplente già in servizio?
Infatti, solo il docente effettivamente in servizio ha diritto alla proroga della supplenza, a tutela della continuità didattica nelle classi.
Pertanto, in caso di eventuale proroga della supplenza, il docente che presta effettivamente servizio, stante la coincidenza del suo interesse con quello della classe discente alla continuità didattica, avrà il diritto alla proroga della supplenza.
Si evidenzia come solo la supplente in congedo di maternità/interdizione dal lavoro ha titolo a vedersi riconosciuto il servizio fino al termine del congedo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del CCNL/2007, il quale stabilisce che il periodo di congedo “è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”.
Si noti infatti come tale articolo, trattando la materia dei congedi parentali, stabilisca la valenza come servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne la proroga della supplenza del solo periodo del congedo di maternità (escludendo quindi altri tipi di congedo come es. quello parentale).
Pertanto, a parere di scrive, anche se la sentenza del C.d.S., n. 5797 sez. iv del 13 nov. 2007 stabilisce che, salvo ad alcuni fini specificati dalla legge sulle lavoratrici madri, il congedo parentale e quello di maternità non possono essere oggetto di trattamento diverso (la sentenza si riferisce soprattutto all’aspetto economico), entra in gioco un elemento ulteriore, la proroga contrattuale, che è istituto per il quale, a fronte del verificarsi di un nuovo periodo di necessità di sostituzione del docente titolare, invece di scorrere nuovamente la graduatoria, si dà luogo alla proroga nei riguardi del supplente già in servizio, ai fini precipui della salvaguardia della continuità didattica in favore degli alunni. In tal senso infatti l’art. 7/4 citato.
In conclusione, l’istituto della proroga si applica esclusivamente nei riguardi del supplente effettivamente in servizio che nel caso della scuola in questione è solo il supplente C.
La supplente B, infatti, in congedo diverso da quello di maternità, può avere diritto alla proroga solo se l’ultimo giorno della propria assenza non sia coincidente, e quindi sia precedente, a quello della titolare A in modo da rientrare in classe (effettivo servizio) al posto del supplente C almeno l’ultimo giorno di assenza della suddetta titolare.