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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Graduatorie III fascia ATA: la validità del servizio salvaprecari

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SCUOLA – Il servizio prestato come collaboratore scolastico (da graduatoria salvaprecari a.s. 2011-12) deve essere valutato (punti 0,10 al mese) per l’inserimento in G.I. 3^ fascia come assistente amministrativo.
Il D.M. 92 del 12 ottobre 2011 diceva di no, ma la nota AOODGPER. 1734 del 27.02.2014, più recente, pare dica di si, ma in modo ambiguo, non citando il profilo professionale. Grazie per la cortese risposta

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, in riferimento alla nota Prot. n. 6513 del 04/09/2012 e al DM 92 del 2011 (Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio) si stabilisce che il punteggio SALVAPRECARI è valido e quindi valutato SOLO per lo STESSO profilo in cui è stato attenuto.

Pertanto il punteggio SALVAPRECARI come CS non è in nessun modo valutabile nel profilo AA/AT.


Graduatorie III fascia ATA: Il servizio di infermiere presso ospedale pubblico è valutabile? L’inammissibilità della domanda e l’Esclusione della procedura

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SCUOLA – Sono un’AA che confida nel tuo aiuto e ti chiede:
– Il servizio prestato in qualità di infermiere presso ospedale pubblico è valutabile? Se si, per quali profili e quanto. Grazie!!
-E il servizio prestato come docente in un scuola Privata nell’A.S. 1998/99?
– Cosa fare di una domanda (Mod. D1) che non è possibile inserire perché risulta "già acquisita da altra scuola"? Va considerata esclusa o si mette da parte e si provvede a variare il N° delle domande pervenute?
Grazie per il supporto!!

di Giovanni Calandrino – Gentile SCUOLA, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti , nonchè quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Poiché il servizio di infermiere presso Ospedale Pubblico è un servizio reso alle dirette dipendenze di Amministrazione Statale, a parere dello scrivente, può essere valutato come tale.

Per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni 0,05 PUNTI (fino a un massimo di 0,60 PUNTI per ciascun anno scolastico). Per tutti i profili richiesti.

E il servizio prestato come docente in un scuola Privata nell’A.S. 1998/99? Vedi Ata terza fascia graduatorie istituto: come si valuta il servizio svolto come insegnante.

Cosa fare di una domanda (Mod. D1) che non è possibile inserire perché risulta "già acquisita da altra scuola"?

In riferimento all’art. 8 “Inammissibilità della domanda Esclusione della procedura” comma 2 del D.M. Prot. n. 717 – 05/09/2014:
L’Amministrazione dispone l’esclusione dei candidati che:
a) abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse;
Pertanto se il candidato ha prodotto più modelli D1 in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, l’amministrazione deve disporre l’esclusione dello stesso.

Graduatorie III fascia ATA: Il punteggio salvaprecari è valido solo per il medesimo profilo in cui è stato ottenuto

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SCUOLA – Si chiede di conoscere se si può valutare come servizio nelle graduatorie ATA di III Fascia, l’anno di servizio riconosciuto come docente nella graduatoria ad esaurimento e derivante dall’inserimento negli elenchi prioritari dell’a.s. 2011/2012?
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.


di Giovanni Calandrino
– Gentile SCUOLA, la risposta è negativa. Non è possibile valutare il servizio riconosciuto come docente nella graduatoria ad esaurimento e derivante dall’inserimento negli elenchi prioritari.
Il punteggio SALVAPRECARI è valido e pertanto valutato, SOLO per lo STESSO profilo in cui è stato ottenuto.

Il riferimento normativo è la nota Prot. n. 6513 del 04/09/2012 e il DM 92 del 2011 (Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio) con i quali si stabilisce che il punteggio SALVAPRECARI è valido e quindi valutato SOLO per lo STESSO profilo in cui è stato attenuto.

TFA e passaggio di ruolo

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Simona – Sono una docente di ruolo nella scuola primaria e attualmente sto svolgendo le durissime selezioni per accedere ai corsi TFA, allo scopo di conseguire l’abilitazione nella classe di concorso attinente la mia laurea, per poter poi tentare il passaggio di ruolo alla scuola superiore.

Vista, però, la confusione che ormai imperversa nel MIUR a proposito di questi corsi, vorrei sapere se effettivamente, una volta concluso il TFA , il titolo di abilitazione conseguito consente il passaggio di ruolo senza ulteriori concorsi o se esiste qualche cavillo di legge che lo impedisce…ormai dalla scuola mi aspetto di tutto!!!!Grazie

Lalla - gent.ma Simona, innanzitutto il fatto che la procedura sia aperta anche ai docenti a tempo indeterminato (conferma FAQ del 2012) ha come unico scopo permettere il conseguimento di una ulteriore abilitazione per la scuola secondaria.

Il contratto sulla mobiltà (non sono previste modifiche in tal senso) stabilisce che il requisito per la richiesta di mobiltà professionale è (oltre al superamento dell’anno di prova nella classe di concorso in cui si è già assunti a tempo indeterminato) anche l’abilitazione nella classe di concorso richiesta.

Pertanto, secondo l’attuale normativa il conseguimento dell’abilitazione permette di inoltrare la richiesta di passaggio di cattedra e/o di ruolo.

Congedo matrimoniale per il personale a tempo determinato: chiarimenti

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Manuela – sono in servizio con contratto a tempo determinato fino al 31/8/2014 e a maggio mi sposo. Ho letto sul forum che si ha diritto a 15 gg  di congedo ( consecutivi, cioè comprese  domeniche e festività). Quello che vi chiedo è come possono essere presi questi giorni. Subito il giorno seguente a quando mi sposo o quando lo desidero? Posso anche prenderli se non parto subito per il viaggio di nozze ( non sappiamo ancora se farlo a maggio oppure a dicembre in base alla destinazione) Ringraziando rimango in attesa di vostra risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima Manuela,

l’art. 19 comma 1 del CCNL 2007 prevede che al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai successivi commi.

Il comma 12 prevede che “Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio”.

E’ quindi chiaro che per il personale assunto a tempo determinato, anche se supplenza breve, il giorno del matrimonio e il relativo congedo devono ricadere entro i termini del contratto.

Pertanto, il permesso in parola spetta solo se l’evento (matrimonio) si è verificato all’interno della durata del contratto.

Detto questo, potrai fruire del congedo in occasione del matrimonio ovvero da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso, così come previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, sempreché il tutto, compresa la data del matrimonio, sia ricompreso nei tempi del tuo contratto (31/8).

 

Docente con completamento orario: abbandono di una delle due supplenze. Quali sanzioni?

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Scuola – Sono il primo collaboratore del DS e la interpello per una questione normativa relativa all’abbandono di una supplenza. Un nostro docente a tempo determinato ha 9 ore di lettere con contratto conferito da graduatoria di istituto. Ha nel contempo altre 9 ore con altra scuola che sono state conferite precedentemente alle nostre. Tale docente ci comunica che ha abbandonato la supplenza con l’altra scuola in quanto ha voluto, per problemi personali, mantenere solo le ore qui da noi. Ora, leggendo il Regolamento delle supplenze (art. 8) non è chiaro se l’abbandono della supplenza nell’altra scuola abbia delle ricadute anche su quella in corso, in quanto l’art. (almeno come lo interpretiamo noi) sembra riferirsi ad una sanzione per eventuali supplenze future all’abbandono e non per altre in corso. Pertanto si chiede: l’abbandono della supplenza nell’altra scuola (trattasi quindi di convocazione autonoma da parte della scuola X), qualora non giustificata, ha delle ripercussioni su quella in corso nella nostra scuola Y?Sicuro di una risposta. Distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art. 8 del DM 131/07 dispone che l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Il comma 4 dello stesso articolo precisa che tale sanzione non si applica o viene revocata se per giustificato motivo documentato.

Detto questo, nell’articolo non vi è nessun accenno ad eventuali altre supplenze già in corso, ma solo della non “possibilità” di poter stipulare nuove supplenze.

Non solo.

L’art. 1 comma 7 dello stesso decreto dispone che Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione.

Mentre il CCNL/2007 a proposito del contratto, all’art. 25, precisa:

I rapporti INDIVIDUALI di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da contratti INDIVIDUALI, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono, comunque, indicati:

  1. a) tipologia del rapporto di lavoro;
  2. b) data di inizio del rapporto di lavoro;
  3. c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
  4. d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
  5. e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
  6. f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
  7. g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa.

Il contratto INDIVIDUALE SPECIFICA LE CAUSE CHE NE COSTITUISCONO CONDIZIONI RISOLUTIVE e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL. E’ COMUNQUE CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L’ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO CHE NE COSTITUISCE IL PRESUPPOSTO.

Richiamata la normativa in materia si ritiene che i due contratti stipulati dal docente siano distinti in quanto appartenenti infatti a due distinte scuole con contratti individuali differenti e firmati con due  dirigenti diversi, pertanto l’abbandono dell’uno non può avere ripercussioni sull’altro. Non si tratta neanche di una COE (cattedra oraria esterna ma riferita ad un’unica supplenza).

In poche parole l’abbandono senza giustificato motivo della prima supplenza non può avere ripercussioni su quella in corso in quanto la sanzione di cui all’art. 8 non menziona eventuali altre supplenze già in atto, né tanto meno i contratti stipulati prevedono una clausola di rescissione in tal senso.

Sospensione del congedo parentale per malattia del figlio

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Patrizia – vorrei gentilmente una delucidazione: sono una docente a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche 30/06/2014 su una cattedra di 18 ore sostegno attualmente in astensione obbligatoria fino al 5/01/2014, presenterò di seguito richiesta di fruizione di astensione facoltativa dal 05/01/2014 al 30/03/2014. Ora, durante questo periodo, se il piccolo si dovesse ammalare sarebbe possibile richiedere la sospensione di detto periodo, cambiando il titolo dell’assenza, per usufruire dei giorni di malattia bambino necessari alla guarigione e poi di seguito continuare a godere del congedo slittando la data del rientro?. Qual è la normativa che lo prevede? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,

è utile premettere che non è possibile che un genitore fruisca di un congedo per malattia   del  figlio contemporaneamente al congedo parentale.

La  malattia,  debitamente  notificata  e  documentata,  insorta  durante  il  congedo  parentale “sospende” quest’ultimo, spetta in misura intera ed il relativo periodo è considerato neutro ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale. Terminata la malattia, la fruizione del congedo parentale può riprendere salvo diversa indicazione dell’interessato.

La modifica del titolo dell’assenza, da congedo parentale a malattia (per stesso o diverso figlio), non comporta la necessità di riprendere servizio, ma solo l’interruzione della fruizione del congedo parentale in costanza di godimento e la contestuale fruizione della malattia, senza che ciò implichi alcuna soluzione di continuità del periodo di sospensione della prestazione lavorativa.

L’interessato dovrà produrre una specifica domanda (da inoltrare alla scuola via fax, con pec o raccomandata a/r) in cui dichiara che data l’insorgenza della malattia del figlio (da documentare ovviamente con apposito certificato rilasciato dallo specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato) intende “sospendere” il congedo parentale.

Alla fine del periodo di malattia il periodo di congedo parentale inizialmente richiesto sarà differito in relazione al numero di giorni di malattia figlio di cui hai usufruito: se inizialmente avevi chiesto un  periodo di congedo parentale di 30 giorni e ritieni di fruire di 3 giorni di congedo per malattia del figlio, il periodo di congedo parentale inizialmente richiesto differirà di 3 giorni (ovviamente i giorni di malattia verranno decurtati da quelli di congedo per malattia del figlio di complessiva spettanza).

Ricordiamo inoltre che se per il periodo di congedo parentale il titolare è sostituito da un supplente, quest’ultimo non decadrà dalla supplenza in corso anche se cambia la tipologia dell’assenza del titolare che sostituisce, da congedo parentale a malattia del figlio.

Ai fini della prosecuzione della supplenza rileva infatti l’assenza, senza soluzione di continuità, del titolare (art. 7, comma 4 D.M. 131/2007).

Abilitazione forense valida per iscritti in Graduatoria ad esaurimento A019?

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Assistente Amministrativo - Gentile OrizzonteScuola, chiedo gentilmente vostro parere in merito all’attribuzione di punti 3 docenti inserita nelle GaE (classi di concorso A019 e sostegno) per abilitazione professionale forense, facendolo rientrare nel pungo C/3 della tabella di valutazione Miur (Allegato 1). Ringrazio anticipatamente del riscontro e vi invio cordiali saluti

Lalla – gent.ma, la nostra risposta è negativa.

La risposta viene fornita sulla scorta di quanto indicato dall’Ufficio Scolastico di Bari per la seconda e terza fascia delle Graduatorie di istituto.

Graduatorie di istituto seconda e terza fascia: non si valuta l’abilitazione professionale

Poichè la fomulazione dell’articolato è identica, riteniamo che per analogia la risposta possa valere anche per le Graduatorie ad esaurimento.

In ogni caso manteniamo un margine di incertezza derivato dal fatto che il Ministero non ha dato conferma ufficiale di questa interpretazione.


Graduatorie di istituto: finestre semestrali per inserimento abilitati

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Dario – Ho superato l’ammissione al TFA 2014 ma non sono iscritto ad alcuna graduatoria (ne II ne II fascia) perchè attualmente svolgo altra professione. Fermo restando la possibilità, una volta abilitato, di partecipare al concorso a cattedre, saranno comunque aperte le finestre (si parlava di una finestra a dicembre per l’iscrizione in seconda fascia “con riserva” degli iscritti al TFA) per permettere agli abilitati di iserirsi nelle graduatorie di istituto? Se sì, potrebbe accedervi anche chi non iscritto alle graduatorie di III fascia?

Lalla – gent.mo Dario, sfatiamo falsi miti. Non esiste una normativa che permetta l’inserimento con riserva nella seconda fascia delle graduatorie di istituto degli iscritti al TFA secondo ciclo.

Esiste invece una normativa che prevede l’inserimento – con cadenza semestrale – dei nuovi abilitati in seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Si tratta del dm 353/2014, che prevede

che con successivi provvedimenti, saranno disposti modalità e termini per consentire, con cadenza semestrale, l’inserimento in seconda fascia agli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione all’insegnamento oltre il termine del 23 giugno 2014, fissato per l’aggiornamento delle graduatorie.

In questo modo si intende valorizzare adeguatamente la posizione dei docenti che conseguono l’abilitazione, dando loro la possibilità di spendere nel più breve tempo il titolo acquisito, senza dover attendere il successivo aggiornamento triennale delle graduatorie. E’ dunque da ritenere ininfluente l’iscrizione nella III fascia.

Se tu hai superato la selezione per il TFA 2014, non puoi partecipare alla finestra attesa per dicembre 2014, ma alla prima utile quando avrai conseguito il titolo.

Graduatorie III fascia ATA: le scuole possono fare qualcosa per i candidati che non hanno inoltrato il modello D3?

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Dirigente Scolastico – Nel visualizzare l’elenco delle domande in carico alla scuola ho notato che molti candidati non hanno inserito le sedi. Prima della scadenza (15/11/2014) sono stati anche contattati e sollecitati a provvedere.

Come scuola sono tenuta a fare qualcosa o posso convalidare le operazioni effettuate. Si confida in un cortese e sollecito riscontro.

Lalla – gent.ma, diciamo che lei ha fatto più del dovuto. Aver contattato gli aspiranti per sollecitarli all’inoltro della domanda è una delicatezza che poche scuole hanno usato (e che non c’è sulla normativa).

Abbiamo purtroppo spiegato che per alcuni candidati il mancato inoltro deriva da difficoltà ad utilizzare il sistema informatico (sappiamo che il Ministero ne è al corrente, ma finora non ha fornito alcuna risposta). Pertanto, per questi candidati al momento non rimane altro che considerare valida come scuola unicamente quella a cui è stato inviato il modello di domanda.

Graduatorie ATA terza fascia: mancato inoltro modello D3. Tutto perduto?

In mancanza di ulteriori comunicazioni da parte del Miur le scuole devono proseguire con la verifica delle domande e le operazioni indicate dal Miur nella tempistica

Si può lasciare una supplenza al 30 giugno di 9 ore per una di 18 ore sempre al 30 giugno?

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Sara - lavoro in terza fascia con la pubblicazione delle graduatorie definitive ho perso la cattedra. E’ subentrata una collega che andrà in maternità tra dieci giorni. Nel frattempo non posso permettermi di non accettare 9 ore fino al 30/6 in un’altra scuola. Tra dieci giorni mi chiameranno per tornare nella mia classe per 18 ore ma come sostituzione di maternità….posso recedere dal contratto di 9 ore al 30/6 ? E’ considerato migliorativo? Grazie

Lalla - la risposta è negativa. Se ce la fai ad attendere e sei sicura che quel contratto andrà a te e lo ritieni vantaggioso, ti conviene aspettare. In caso contrario, potrai solo aspirare al completamento (se sarà possibile organizzarlo).

Non è infatti possibile lasciare un contratto fino al 30 giugno per un altro al 30 giugno (a meno che la prima non sia da GI e la seconda da GaE). Non conta il numero delle ore dato che, come detto, potresti avere la possibilità di completare l’orario.

In questa scheda i casi in cui è possibile lasciare una supplenza per un’altra

Graduatorie di istituto: mancato invio modello B e B1

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Antonella – Ho fatto domanda di inserimento nelle graduatorie d’istituto (in seconda fascia) ad un liceo musicale per ed. Musicale , violino e viola. Il mancato invio del modello B e B1 per la scelta delle sedi (io ho scelto di fare solo domanda lì dove ho inviato la pratica) mi è costato l’esclusione dalle graduatorie di strumento. Per la graduatoria di ed. Musicale invece no, perché pare che in mancanza del modello b il candidato viene messo in graduatoria solo nella scuola in cui fa domanda. Perché questa disparità? Che differenza c’è tra gli insegnamenti? E’ giusto che sia così?Vi prego datemi una risposta!

Lalla - gent.ma Antonella, in mancanza di riferimenti normativi precisi, tiriamo un po’ ad indovinare (convinti comunque di affermare qualcosa di reale).

Il modello B1 – da inviare in modalità cartacea – è stato "escogitato" dal Miur in corso d’opera, cioè nel periodo di presentazione delle domande. Nè esisteva negli aggiornamenti precedenti.

Il modello B è invece ormai un "classico", sul quale c’è apposita normativa. E una specifica FAQ rivolta alle segreterie scolastiche, presente sul SIDI (il sistema informatico su cui lavorano le scuole) autorizza a considerare valida la domanda dell’aspirante che non compila il modello B solo per la scuola capofila.

Per il modello B1 potrebbe essere lo stesso, ma sostanzialmente il problema non si è ancora mai posto con l’urgenza e la quantità di domande che giustificano un interessamento da parte del Ministero. Bisognerebbe cioè interessare un sindacato – meglio se a livello nazionale – che si faccia carico della problematica e la segnali al Ministero, affinchè anche per il modello B1 sia prevista una possibilità analoga a quella del modello B.

Servizio pre ruolo per la docente collocata in congedo di maternità: la supplenza fino al termine delle lezioni più scrutini

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Letizia – sono una neo immessa in ruolo su sostegno AD02 con nomina giuridica dal 01/09/2014 ed economica dal 01/09/2015. Dal mio USP di riferimento mi hanno chiesto un prospetto di tutti i miei titoli di servizio e culturali in modo tale da iniziare a stilare sin da subito il mio punteggio che poi mi servirà al momento delle operazioni di mobilità. Ho un problema relativo all’anno scolastico 2011/12.In quell’anno beneficiavo del cosidetto salvaprecari e quindi ho caricato in graduatoria ad esaurimento 12 punti. Io però quell’anno scolastico ho lavorato dal 16/01/2012 al 12/06/2013 (data fine delle lezioni) su cattedra di 18 h di sostegno Ad02. Il mio contratto non ha previsto l’espletazione degli scrutini svoltisi qualche giorno dopo il 12/06 perchè io sono entrata in astensione obbligatoria dal 02/06/2012. Dal 13/06/2012 infatti, mi hanno fatto un altro contratto che copriva fino al 02/11/2012 il periodo di maternità obbligatoria .La funzionaria dell’Usp sostiene che, visto che non ho espletato gli scrutini, questo anno scolastico non può essere conteggiato e quindi io mi ritroverei a perdere ben 6 punti del punteggio che mi spetterebbe. Vorrei sapere se ho diritto all’attribuzione o meno di questi 6 punti. Io non ho espletato gli scrutini solo perchè ero in maternità obbligatoria e trovo incredibile che per questo motivo non abbia diritto a considerare come interamente svolto questo anno scolastico. Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima Letizia,

il servizio di pre ruolo è valutato come anno scolastico intero (3 pp e 6 se prestato sul sostegno), se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell´infanzia.

Il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” (indipendentemente dalla tipologia contrattuale ovvero se ci arriva con delle proroghe/conferme del contratto in essere o direttamente) ha SEMPRE diritto ad un contratto per gli scrutini ed eventuali esami. Questo è ribadito dal MIUR ogni fine anno scolastico (ultima nota 18 giugno 2014, prot. n. 2142).

A  tal proposito si precisa che la docente supplente  collocata in congedo obbligatorio ha diritto, al pari di tutti gli altri docenti in effettivo servizio, alla proroga della supplenza nel momento in cui ne ricorrono le condizioni (art. 12 CCNL/2007).

Pertanto, dovrai rivolgerti alla scuola in cui nel 2012 hai prestato servizio la quale avrebbe dovuto farti stipulare un contratto anche per gli scrutini in quanto era tuo diritto proprio perché collocata in congedo di maternità e quindi in servizio a tutti gli effetti con contratto fino al termine delle lezioni.

Proroga della supplenza: solo al docente in effettivo servizio spetta la continuità didattica. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – L’insegnante titolare  A)  insegnante di scuola dell’infanzia risulta assente  per astensione obbligatoria  dal   02/07/2014  al 02/12/2014.  In data 22/09/2014 si rende necessaria la sostituzione dell’Insegnante  titolare A) con la nomina di un supplente fino al 2/12/2014.

L’insegnante supplente B) alla quale spetta  la nomina per posizione di graduatoria  accetta   ma non può assumere servizio in quanto in astensione obbligatoria fino al  15/10/2014:   quindi le viene conferito una supplenza  dal 22/9/2014 al 02/12/2014 Viene nominata  una seconda insegnante C)  in sostituzione dell’Insegnante  B) fino al 15/10/2014. L’Insegnante  B)  alla data del 16/10/2014 non assume servizio  ma chiede  il congedo per astensione facoltativa  fino al 2/12/214 ( scadenza congedo obbligatorio della docente A). La docente  C) viene  quindi nominata  fino al 2/12/2014 (in sostituzione della docente B) La docente A)  in data 15/11/2014  ha presentato domanda di astensione facoltativa  dal 3/12/2014 fino al 23/12/2014. Si chiede con la presente  a quale delle due docenti spetti la proroga dal 3/12/2014 al 23/12/2014:spetta  alla docente  B)  o alla docente C)?. Nell’eventualità che spetti alla docente  B)  questa per acquisirne il pieno diritto è obbligata ad assumere servizio o  può accettare la nomina ed eventualmente  contestualmente richiedere il congedo per astensione facoltativa, volontà che ha già espresso per vie brevi? Si prega di citare anche le fonti normative di riferimento.  In attesa di una  gentile  sollecita risposta  si ringrazia anticipatamente e si inviano Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

riassumendo:

  • docente A titolare assente prima per obbligatoria poi per facoltativa;
  • docente supplente B attualmente in congedo facoltativo coincidente con la data dell’ultima assenza della docente A titolare;
  • docente C in effettivo servizio.

La docente A prorogherà l’assenza.

A chi spetta dunque la prosecuzione della supplenza: al docente B  assente fino all’ultimo giorno coincidente con l’assenza della titolare A, oppure al docente C in effettivo servizio quel giorno o a tutte e due?

Si precisa che l’art. 7/4 del DM 131/07 dispone che “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo SUPPLENTE GIÀ IN SERVIZIO, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

La domanda quindi da porsi è: chi è il docente supplente già in servizio?

Infatti, solo il docente effettivamente in servizio ha diritto alla proroga della supplenza, a tutela della continuità didattica nelle classi.

Pertanto, in caso di eventuale proroga della supplenza, il docente che presta effettivamente servizio, stante la coincidenza del suo interesse con quello della classe discente alla continuità didattica, avrà il diritto alla proroga della supplenza.

Si evidenzia come solo la supplente in congedo di maternità/interdizione dal lavoro ha titolo a vedersi riconosciuto il servizio fino al termine del congedo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del CCNL/2007, il quale stabilisce che il periodo di congedo “è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”.

Si noti infatti come tale articolo, trattando la materia dei congedi parentali,  stabilisca la valenza come servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne la proroga della supplenza del solo periodo del congedo di maternità (escludendo quindi altri tipi di congedo come es. quello parentale).

Pertanto, a parere di scrive, anche se la sentenza del C.d.S., n. 5797 sez. iv del 13 nov. 2007 stabilisce che, salvo ad alcuni fini specificati dalla legge sulle lavoratrici madri, il congedo parentale e quello di maternità non possono essere oggetto di trattamento diverso (la sentenza si riferisce soprattutto all’aspetto economico), entra in gioco un elemento ulteriore, la proroga contrattuale, che è istituto per il quale, a fronte del verificarsi di un nuovo periodo di necessità di sostituzione del docente titolare, invece di scorrere nuovamente la graduatoria, si dà luogo alla proroga nei riguardi del supplente già in servizio, ai fini precipui della salvaguardia della continuità didattica in favore degli alunni. In tal senso infatti l’art. 7/4 citato.

In conclusione, l’istituto della proroga si applica esclusivamente nei riguardi del supplente effettivamente in servizio che nel caso della scuola in questione è solo il supplente C.

La supplente B, infatti, in congedo diverso da quello di maternità, può avere diritto alla proroga solo se l’ultimo giorno della propria assenza non sia coincidente, e quindi sia precedente, a quello della titolare A in modo da rientrare in classe (effettivo servizio) al posto del supplente C almeno l’ultimo giorno di assenza della suddetta titolare.

Retribuzione assenza per malattia docente di sostegno al 30/6. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, vorrei chiederLe una delucidazione relative alle assenze dei docenti di sostegno: Docenti di sostegno con contratto a tempo determinato fino al 30/06 ho sempre conteggiato i giorni di assenza in questo modo: 1 mese al 100% 2 mesi al  50% Vorrei chiederLe se i docenti di sostegno hanno modalità di conteggio delle assenze diverse o altre sanzioni stipendiali. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. UFFICIO PERSONALE.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

L’art. 19 commi 3 e 4 del CCNL/2007 dispone:

Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

Pertanto, rientra in questa tipologia il personale che ha stipulato un contratto a seguito dello scorrimento delle relative graduatorie provinciali o conferito al 30/6-31/8 dal Dirigente scolastico (in quest’ultimo caso si tratterà di un incarico assegnato per esaurimento delle Graduatorie Provinciali o al 30/6 per spezzoni pari o inferiori le 6 ore).
Rientra altresì l’incarico per materia alternativa alla religione cattolica, con termine direttamente il 30/6.

Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Per CIASCUN anno scolastico, il periodo è così retribuito:

nel 1° mese non vi è NESSUNA decurtazione (retribuzione al 100%);
Nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%.
Dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto SENZA ASSEGNI.

Come è bene evidenziato nell’art. citato si utilizza la dicitura “docenti” senza nessuna distinzione tra disciplina o sostegno rilevando solo la scadenza dell”incarico.

In conclusione anche il docente di sostegno, “docente” appunto fino al 30/6, rientra in pieno nella retribuzione citata nel quesito.


Graduatorie ATA terza fascia: le scuole saranno 30 o 30+1?

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Vincenza - gentilissima lalla, sono una docente infazia II fascia, volevo un’informazione: avendo presentato la domanda di III fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA 2014-2017.

Avendo in seguito inoltrato correttamente il modello D3. volontariamente nella scelta delle 30 scuole non ho messo la scuola destinataria del modello D1 avendo letto nel decreto e anche su orizzonte scuola che si poteva fare. in quando la scuola scelta per la destinazione del modello D1 viene attribuita in automatico.

Lalla - gent.ma Vincenza, noi abbiamo scritto che la scuola destinataria del modello D1 o D2 poteva anche non essere inclusa tra le 30 scelte nel modello D3, ma non che venisse attribuita in automatico. (in caso contrario ti chiediamo di indicarci il link all’articolo in cui lo avremmo scritto). Questa la nostra guida alla compilazione del modello D3

Vincenza - La mia domanda è questa,visto che io ho scelto 30 scuole, senza la scuola destinataria del modello D1 quante saranno le scuole 30 oppure 30+1 Grazie dell’attenzione.

Lalla – le scuole nelle cui graduatorie sarai inserita saranno 30, e tra queste non ci sarà quella in cui hai presentato la domanda cartacea.

E’ possibile partecipare a due assemblee sindacali nello stesso giorno?

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Maria – Sono un’assistente amministrativa che lavora in una scuola. Quesito che voglio proporvi: è possibile effettuare 2 assemblee sindacali di diverso sindacato nello stesso giorno ma in orari differenti? Visto che si sta verificando tale circostanza, vi invito a rispondermi al più presto. Grazie!

Lalla – gent.ma Maria, la risposta a nostro parere è affermativa. Il personale della scuola

può fruire di max n. 10 ore per ciascun anno scolastico, nulla è detto su come queste ore devono essere spalmate nel corso dell’anno scolastico.

Magari l’idea delle sigle sindacali di proporre un’assemblea nella stessa giornata non è brillante, soprattutto se impostata sugli stessi argomenti. Ma dal punto di vista normativo non si può impedire al dipendente di partecipare alle assemblee sindacali nel rispetto del monte ore annuale.

Assemblee sindacali: 10 ore per anno scolastico. Saranno sufficienti?

Voglio abilitarmi all’insegnamento, ma non con il TFA

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Christian – Sono stato chiamato sette volte a fare supplenza con periodi variabili dal mese a 2 volte in cui ho insegnato per per tutta la durata dell’anno scolastico.

Quest’anno mi sono trovato senza cattedra, vedendomi passare avanti persone molto più giovani di me (ho 45 anni). Non ho potuto fare il pass perché più fonti (sindacati compresi) mi spiegarono che anche se raggiungevo oltre 4 anni d’insegnamento, non ne avevo 3 interi ma soltanto 2 interi e consecutivi, quindi non ho potuto fare questo benedetto pass, con la conseguenza di vedermi passare avanti persone che avevano insegnato 1 o 2 anni meno di me, abilitandosi e prendendo 12 punti in più,oltre che essere stato umiliante è stata una catastrofe economica, difatti ero convinto che dopo almeno 3 anni consecutivi in cui sono stato chiamato avrei continuato ad esercitare questa professione.

Quali speranze ho di continuare l’insegnamento? Sono previsti altri PAS in cui potrei rientrarci? C’è un modo in cui posso far valere i miei anni d’insegnamento anche se spezzati per avere un’abilitazione senza l’immeritocratico TFA ? Grazie.

Lalla – gent.mo Christian, il TFA sarà immeritrocatico come lo definisci tu, ma è al momento la modalità esistente per conseguire l’abilitazione per la scuola secondaria, mentre non esiste normativa per l’attivazione di altri corsi PAS.

Dalla tua mail emergono due indicazioni: vuoi continuare a lavorare (sacrosanto), ma vuoi conseguire l’abilitazione nelle modalità che tu ritieni più idonee perchè dal punto di vista ideologico a tuo parere quella esistente non è meritocratica.

Io non posso rispondere al primo quesito (non abbiamo sfere di cristallo per poter dire chi lavorerà e chi non potrà più far parte del sistema perchè non ne accetta le regole) – magari per qualche info più precisa sulla situazione della tua classe di concorso nella tua provincia puoi chiedere a qualche colleg nel forum – mentre è utile ricordare che i percorsi formativi per gli insegnanti sono regolati da normative approvate in Parlamento.

Non ci risulta che al momento siano in atto modifiche all’attuale sistema di transizione, prima di avviare le nuove modalità prevista da La Buona Scuola.

Pensione di vecchiaia nel 2018 con decorrenza 1/9

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Rita  – Sono un insegnante di 63 anni con 35 anni di servizio ho sentito che forse potrei andare in pensione sono notizie fondate ? Grazie.

FP - Gentile Rita,

al momento, come giustamente sottolinea lei, sono solo notizie e personalmente  non sono solito commentare la fondatezza o meno di tali annunci.

Ad oggi i dettami per la pensione, sono disciplinati dalla Legge n. 214 del  22/12/2011 – Legge “Fornero”.

La sua prima possibilità di “uscita” è data dal raggiungimento della pensione  di vecchiaia, ovvero legata all’età.

Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, per i  prossimi anni:
– dal 2013 al 2015 66 anni e 3 mesi;
– dal 2016 al 2018 66 anni e 7 mesi;

Per effetto dei suddetti requisiti e della sua età anagrafica (simulando come  data di nascita il 30/9/1951, visto che non la indica), matura il diritto alla  pensione di vecchiaia nel 2018, con decorrenza 1/9.

Restituzione della domanda di riscatto. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Ci è stata restituita la domanda di riscatto servi preruolo che una docente, ora titolare nel ns/istituto, aveva prodotto il 23/03/2006 alla scuola di precedente titolarità. Come dobbiamo procedere?

FP – Gentile Scuola,

in premessa non è chiaro il motivo per il quale la domanda di riscatto sia  stata restituita ma soprattutto non si evince il mittente di tale reso.

Per opportuna conoscenza, le segnalo le seguenti circolari Inps, che  disciplinano la modalità e la tempistica di presentazione delle istanze utile  ai fini pensionistici:

– Circolare INPS numero 131 del 19-11-2012;
– Circolare INPS numero 12 del 25-01-2013;
– Circolare Ufficio Pensioni;
– Circolare INPS numero 42 del 21-3-2013.

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