Quantcast
Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
Viewing all 9414 articles
Browse latest View live

TFA: non ho saputo data prova scritta

$
0
0

Fabiola – Gentile Lalla, sono una aspirante docente che si è vista negata una possibilità! Ciò che è successo è che pur controllando ogni giorno, più volte al giorno, sui vari siti predisposti per il tfa, fra cui cineca, urs sicilia, orizzonte scuola, NON ho saputo quando sono state fissate le prove scritte! Tale comunicazione è stata forse messa SOLO sul sito dell’università scelta per lo svolgimento del corso…ma è giusto questo?!

Per due mesi cineca ci ha bombardato di messaggi (inutili) circa la scelta dell’ateneo e poi una informazione così importante non viene data?! Ma magari scrivere a caratteri cubitali che bisognava guardare sul sito dell’ateneo sarebbe stato già qualcosa…

Concludendo, pur avendo superato le fasi preliminari mi sono vista negata una possibilità non avendo sostenuto la prova scritta…Cosa si può f are?grazie mille!Cordiali saluti

Lalla – gent.ma Fabiola, non si può fare nulla. Era tuo interesse aver cura di ricercare le notizie relative allo svolgimento della prova. Nel decreto del 1° ottobre 2014 si afferma “Le istituzioni accademiche, entro e non oltre il 30 novembre 2014, provvedono all’espletamento delle prove, cui farà seguito la pubblicazione delle graduatorie di merito”.

Pertanto, era chiaro (a parere credo di molti) che il sito di riferimento, dopo la scelta effettuata sulla piattaforma Cineca (che ha la stessa funzione di Istanze on line per quanto riguarda le graduatorie), diventasse quello dell’Università scelta per l’espletamento delle prove.

Non poteva essere Cineca per i motivi indicati, non poteva essere l’USR che cura la parte relativa alla valutazione dei titoli di accesso e pubblica l’elenco degli accessi, non poteva essere Orizzonte Scuola che non poteva certo farsi carico di pubblicare per ogni Università, per ciascuna classe di concorso, gli avvisi relativi alle prove (con eventuali variazioni e rettifiche).

E’ stato invece molto attivo il nostro gruppo Facebook in cui gli aspiranti candidati si sono scambiati in tempo reale le informazioni sulle varie Università, naturalmente sempre a livello informale, le fonti ufficiali sono le Università.

Tra l’altro, se proprio vogliamo essere pignoli, Orizzonte Scuola lo aveva detto in questa guida TFA secondo ciclo prova scritta: contenuti, modalità e tempistiche in cui è chiaramente scritto ”

Per info su date, caratteristiche della prova e modalità di svolgimento bisogna consultare il sito dell’Università scelta per lo svolgimento della prova scritta.”


Aspettativa per mandato amministrativo. Chiarimenti

$
0
0

Salvatore  – Sono un docente della Scuola secondaria di I Grado con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2015. Essendo un Assessore Comunale vorrei richiedere un periodo di aspettativa per mandato amministrativo, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 267/2000. Il periodo di aspettativa consente di acquisire il punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie? Una volta accettata la mia richiesta di aspettativa, la scuola può chiamare un nuovo supplente? Il supplente verrà chiamato fino ad avente diritto o fino al 30/06/2015? Inoltre, volevo chiedere se ho diritto a tornare sul posto qualora dovesse decadere l’Amministrazione Comunale e quindi cessare la mia carica di Assessore Comunale entro il termine del contratto (entro il 30/06/2015).

Paolo Pizzo –  Gentilissimo Salvatore,

Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 267/2000 I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

  • Se l’aspettativa è concessa prima del 31/12 e determina l’assenza di un docente per tutto l’anno scolastico: Trattandosi di un posto di fatto disponibile entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, la supplenza va conferita dall’Ufficio Scolastico Territoriale (ex Provveditorato) utilizzando le cosiddette “graduatorie ad esaurimento”. Qualora esse siano esaurite, la supplenza va conferita dal dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto ai sensi dell’art. 1 del D.M. 131/2007. La supplenza in entrambi i casi dura fino al 30/6.
  • Se l’aspettativa è concessa dopo il 31/12 e determina l’assenza di un docente per tutto l’anno scolastico: La supplenza va conferita direttamente fino al termine delle lezioni utilizzando le graduatorie di istituto. Infatti, a norma degli artt. 1 e 7 del D.M. 131/2007 tutti i posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa,  dopo il 31 dicembre, vanno coperti con supplenze temporanee da parte del dirigente scolastico utilizzando le graduatorie d’istituto. La supplenza dura sino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dal calendario regionale).
  • Se il periodo di aspettativa concesso al titolare è “breve” o comunque tale da non rendere il posto disponibile tutto l’anno: la supplenza è “temporanea” e quindi è di competenza del dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto. La supplenza dura fino all’ultimo giorno di assenza del titolare.

Una volta nominato il supplente, anche se fino al 30/6 ovvero per tutta la durata dell’aspettativa, se dovesse decadere il tuo mandato potrai ritornare in servizio ma solo a disposizione, in quanto il contratto non potrà essere rescisso al supplente.

Si precisa che l’aspettativa non retribuita per mandato amministrativo è considerata a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato, è utile alla progressione di carriera, del trattamento di previdenza e di quiescenza, è valido ai fini del diritto all’indennità di fine servizio e del trattamento di fine rapporto. Non è invece utile alla maturazione delle ferie.

Pertanto, per il personale assunto a tempo determinato non interrompe l’anzianità di servizio a tutti gli effetti e tale periodo è utile ai fini del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie Permanenti/Esaurimento/Istituto.

Come diventare insegnanti in tarda età

$
0
0

Gabriella – Scrivo a te per avere un consiglio sicuro su come procedere. Sono laureata in Fisica nel lontano ’83 e dopo 30 anni di carriera aziendale a fine anno chiuderò questo capitolo della mia vita. Poichè sono sempre stata attratta dall’ insegnamento, avrei intenzione di insegnare matematica e fisica nei licei scientifici, cercando di infondere un po’ di amore per queste materie che vedo essere sempre più penalizzate (ho un figlio che fa il secondo anno).

Ho appreso da OS che nel prossimo anno ci sarà un concorso a cui possono partecipare anche i possessri della laurea del vecchio ordinamento e sto quindi contando di prendervi parte. Prima domanda: supponendo di
vincerlo, ho bisogno poi anche dell’ abilitazione o potrò insegnare direttamente?

Lalla - sarà l’assunzione a tempo indeterminato a conferirti l’abilitazione, come accaduto per il concorso indetto con DDG n. 82 del 24 settembre 2012.

Gabriella - Ho anche scoperto che è in corso il TFA2, ma le selezioni andavano fatte a giugno e quindi non ho possibilità di parteciparvi. Corretto ?

Lalla – esatto

Gabriella – Mi è stato anche detto che avrei dovuto fare domanda per essere inserita nelle graduatorie di istituto, ma anche i quel caso la domanda andava fatta mesi fa.

Lalla – esatto, la scadenza per il prossimo triennio era il 23 giugno 2014.

Gabriella - Sono stata infine consigliata di presentare comunque la mia candidatura a fare supplenze direttamente presso vari istituti poichè gli insegnanti di matematica e fisica sono pochi e ricercati, ma la scuole mi dicono
che senza l’ abilitazione non possono prendermi in considerazione nemmeno per supplenze.

Lalla – su questo non concordo, in quanto non esiste una specifica normativa sulle domande di messa a disposizione. Qualora il Dirigente Scolastico debba ricorrere alle domande di messa a disposizione (graduatorie esauritei sia nella propria scuola che in quelle viciniori), per evidenti motivi (preferire l’insegnante che ha seguito un corso apposito rispetto a chi è in possesso del solo titolo di studio) si preferisce il docente abilitato. Ma il Dirigente scolastico deve assicurare il servizio agli studenti e quindi in mancanza di insegnanti abilitati non potrà che conferire l’incarico a un non abilitato (d’altronde la III fascia delle graduatorie di istituto è formata esclusivamente da docenti non abilitati!).

Forse a scuola volevano dirti che ritengono improbabili si verifichi la necessità di dover ricorrere a personale non abilitato reclutato tramite messa a disposizione, non che ci siano divieti normativi in tal senso.

Gabriella - è corretto che resti in attesa del concorso 2015 o nel frattempo posso portarmi avanti in qualche altro modo ? Se sì, come ? Non vorrei sprecare tempo per poi scoprire nuovamente che avrei dovuto
fare qualche domanda prima ….

Lalla – come detto, unica alternativa è la domanda di messa a disposizione

Gabriella – nella mia carriera aziendale sono diventata esperta di computer (ne ho anche progettati alcuni) e di informatica, nonchè uso quotidianamente l’ inglese come lingua tecnica sia parlata che scritta. Ho capito che queste 2 conoscenze (inglese ed informatica) sono adesso molto ricercate anche per i profili degli insegnanti. C’è un modo in cui posso valorizzare e farmi riconoscere l’ esperienza maturata finora in azienda ? Ringrazio in anticipo per la cortese attenzione ed i preziosi consigli che vorrà darmi. Cordialli saluti

Lalla – il mio consiglio è quello di far certificare tale competenze

L’elenco degli enti certificatori per le lingue è inserito in questo link , mentre eventuali certificazioni informatiche sono quelle indicate nelle tabella di valutazione per le graduatorie di istituto

Esami di stato e congedo matrimoniale

$
0
0

Gloria – Gentilissima Lalla, sono una docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A 346, a tempo indeterminato grazie ad un passaggio di ruolo da scuola media. Questo anno non ho nessuna quinta ma ho imparato che come docenti dobbiamo presentare domanda al ministero per commissari agli esami di maturità ma io e il mio compagno abbiamo programmato di sposarci a giugno dopo la fine della scuola.

Devo fare la domanda ugualmente ed è a discrezione dell ‘ufficio scolastico esonerarmi o è mio diritto??

Lalla - devi presentare ugualmente la domanda. Se sarai nominata, richiederai il congedo matrimoniale e questo sarà per te il motivo per cui non potrai partecipare agli esami, e sarà nominato un tuo sostituto.

Gloria - Altrimenti se mi sposo prima di pasqua posso unire i giorni di congedo matrimoniale prima o dopo? Ti ringrazio per la tua risposta ! Grazie ancora per l’ottimo lavoro ! Saluti

Lalla – il congedo matrimoniale è regolato

dall’art. 15 comma 3 del CCNL "Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. "

Quindi puoi decidere di usufruire del congedo entro questi limiti. Ricorda che i 15 giorni devono essere consecutivi.

Passaggio di ruolo e anno di formazione: ribadiamo che al docente non deve essere assegnato un tutor né deve redigere la tesina finale

$
0
0

Floriana – le chiedo, gentilmente un chiarimento: essendo stata io immessa nel ruolo della scuola media nel 2000, e avendo, ovviamente superato l’anno di prova, sono poi passata, dopo 5 anni, nel ruolo della secondaria di secondo grado (anche qui anno di prova etc.). Ora, per ragioni di varia natura,sono ripassata alla scuola media: devo ripetere l’anno di prova e la discussione dell’elaborato con la commissione di valutazione come sostiene il mio dirigente oppure no? Vi ringrazio per la cortese attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Floriana,

il periodo di prova è stabilito dall’art. 437 del Dlgs 297/94 il quale afferma che:

Il personale docente e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova e  la nomina decorre dalla data di inizio dell’anno scolastico.
La durata della prova è stabilita invece dall’art. 438 dello stesso Decreto in cui è precisato che è di un anno scolastico, e che  il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico ed è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.

L’art. 440 disciplina invece  la “formazione” del docente neo assunto in ruolo e afferma che:

L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni;

Durante l’anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

Per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni;

Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell’anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.

Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d’istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo;
Compiuto l’anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.

Nella C.M. 196/2006 e nella nota 3699/2008, il Ministero afferma che chi ha ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all’ art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non è tenuto a frequentare l’anno di formazione, di cui all’articolo 440 del Decreto legislativo n.297/94, e che lo stesso anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.

Stando quindi al dettato degli artt.. 437-440 del Dlgs 297/94 e delle circolari/nota ministeriali sopra riportate, si può concludere che:

  • La discussione della relazione finale col comitato di valutazione è esclusivamente riferita  all’anno/corso di formazione ma non al periodo di prova (quest’ultimo, ricordiamo, come detta l’art. 438, consta unicamente di 180 giorni di servizio);
  • L’anno di formazione, quindi,  che comprenderà la nomina di un tutor, la stesura della relazione fino allo svolgimento di attività seminariali e relativa discussione della relazione davanti al comitato di valutazione, deve essere svolto dal docente una sola volta nella carriera;

Pertanto:

Chi ottiene il SOLO PASSAGGIO DI CATTEDRA , che non implica quindi il passaggio in ruolo, non è tenuto ad effettuare nulla, né formazione ma neanche la prova dei 180 giorni di servizio (Circolare del 27 marzo 1980, n. 88: “Nel caso in cui il passaggio non integri anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto”);

Chi, invece, ottiene IL PASSAGGIO DI RUOLO , DOVRÀ SOLO EFFETTUARE LA PROVA (i 180 giorni di servizio) ma non anche la formazione con tutto ciò che essa comporta.

In conclusione, ribadiamo ai docenti ma soprattutto ai Dirigenti, che il personale docente che ha ottenuto il passaggio di cattedra non ha nessuna incombenza;

A chi invece ha ottenuto il passaggio di ruolo non dovrà avere assegnato il  tutor, non dovrà essere iscritto alle attività di formazione e non è tenuto a redigere nessuna tesina in quanto il suo anno di “formazione”, che ha già espletato e che si svolge una sola volta nella carriera, ha già compreso tutto questo.

Supplenze su sostegno a insegnanti senza competenze specifiche

$
0
0

Mariagiulia – Sono iscritta in III fascia per insegnare Filosofia e storia, non sono abilitata per la mia classe di concorso e di conseguenza non posso accedere alla selezione per il sostegno (me lo confermate?). Ho però conseguito due Master dell’Università di Pisa in Psicopedagogia delle disabilità, l’uno sui disturbi e strategie della relazione, l’altro dell’apprendimento, in seguito ai quali ho maturato anche esperienze sul campo.

Lo sapete già, le cattedre di sostegno, una volta esauriti gli abilitati al sostegno di I e II fascia, vengono assegnate consultando le graduatorie incrociate di tutti gli insegnamenti. Spesso in questo caso chi accetta l’incarico è sicuramente mosso da buone intenzioni ma senza cognizione specifica sulla disabilità.

Io, in III fascia, con un punteggio basso (dato che purtroppo non ho mai fatto una supplenza), ma con una discreta formazione sulla disabilità, non ho la più lontana possibilità di essere chiamata per un incarico di questo tipo. Vivo con grande frustrazione questa situazione.

Quello che mi chiedo e vi chiedo è se e come potrei far riconoscere le mie competenze: i Master da me conseguiti valgono 3 punti ciascuno senza però riconoscermi nessuna competenza in più rispetto ad insegnati abilitati e non nella loro materia specifica, ma non nel sostegno.

Sperando in un vostro riscontro vi saluto cordialmente e vi ringrazio per il lavoro che svolgete

Lalla - Pur concordando con la tu disamina, la normativa viaggia in senso diverso. Accede al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su attività di sostegno il personale in possesso dell’abilitazione disciplinare (dm 30 settembre 2011). Pertanto il tuo obiettivo deve essere abilitazione + corso di sostegno.

I corsi riconosciuti con punteggio nelle graduatorie di istituto servono a migliorare le competenze generali, ma non possono essere tramutati in priorità per gli incarichi.

Se i corsi (sia di abilitazione che di sostegno) fossero svolti regolarmente, ogni anno, tali problemi non si porrebbero più e lo Stato sarebbe in grado di assicurare agli alunni insegnanti formati per tale scopo.

Mobilità insegnanti. Nei titoli non valgono altre abilitazioni

$
0
0

Laura - Sono una docente neo immessa in ruolo, ho letto che questi giorni si sta per firmare la mobilità per il 2015. Ho superato il concorso a cattedra e contemporaneamente anche conseguito l’abilitazione per la stessa classe di concorso, col TFA I ciclo.

Il TFA non mi è servito per superare il concorso perché l’abilitazione è stata conseguita dopo l’iscrizione allo stesso, ora vorrei sapere se avrò diritto ad un punteggio aggiuntivo in sede di mobilità, per questa abilitazione, oppure devo prendere atto di avere superato un concorso, seguito i corsi e il tirocinio, sostenuto gli esami finali, pagato 2500€ per nulla?

Dalle tabelle dei titoli dello scorso anno mi è sembrato di capire questo, ma spero di avere capito male. Grazie infinite

Lalla – gent.ma Laura, ti confermiamo che eventuali altri abilitazioni in possesso dei docenti non vengono valutate nei punteggi relativi alla mobilità. Le Organizzazioni sindacali concordano con il Miur di lasciare invariate (se non per piccoli aggiustamenti) le tabelle di valutazione dei titoli.

Mobilità 2015/16, firma giovedì 27 novembre. Invariate le tabelle di valutazione

Rispetto ad altri colleghi hai però un vantaggio, in quanto il superamento del concorso sarà valutato 12 punti.

A consolazione di tutto ciò, credo sia doveroso dire che hai conseguito l’abilitazione anche per avere un’altra via da seguire qualora il concorso non avesse avuto il risultato sperato.

Supplenze da graduatorie provvisorie: ancora problemi

$
0
0

Laura – Gentile Lalla, ho avuto un incarico fino ad avente diritto per 6 ore in una scuola media della provincia di Grosseto per la c.d.c. A077 (violino). In Toscana le graduatorie sono ancora provvisorie perchè l’ufficio scolastico regionale non ha ancora provveduto ad aggiornare le graduatorie con i titoli artistici.

La scuola che mi ha conferito l’incarico ha seguito per la nomina la graduatoria provvisoria e non quella del triennio precedente.

Sinceramente mi sentivo abbastanza al sicuro perchè comunque chi è dietro di me ha 10 punti in meno. Ora invece la collega che mi segue ha chiamato la scuola minacciando un ricorso e sostenendo che dovevano attingere alla graduatoria 2011-2014 in cui io non ero presente perchè iscritta in un’altra provincia.

Ora faccio notare che in questa scuola sono già alla seconda nomina perchè il primo in graduatoria (sempre quella nuova e provvisoria) ha inizialmente accettato l’incarico e dopo un mese e mezzo lo ha rifiutato perchè incaricato in un liceo. Quindi gli studenti hanno avuto un insegnante per due mesi, poi sono arrivata io per un mese e ora rischiano di trovarsene un’ altra e poi, non appena la graduatorie saranno finalmente definitive, veder ricomparire me, che, come dicevo, al 99% non verrò comunque scavalcata dalla mia collega.

Vorrei sapere se il ricorso minacciato ha effettivamente una sua ragione o no. Grazie dell’ attenzione

Lalla - gent.ma Laura, noi concordiamo con le ragioni della collega. La decisione, da parte di alcune scuole, di scorrere le graduatorie provvisorie 2014/17 piuttosto che le precedenti 2011/14, non ci risulta supportata da alcuna normativa (esistente invece per la nomina da vecchie graduatorie). Ne abbiamo parlato, già da parecchi mesi, in questo articolo Supplenze da Graduatorie di istituto: alcune scuole nominano dalle provvisorie e Supplenze: alcune scuole non sanno da quali graduatorie nominare

Per quanto riguarda la discontinuità didattica, tutta la comprensione agli alunni. Ma dovrebbe essere un problema dell’Ufficio Scolastico.


Graduatorie III fascia ATA: il titolo di studio “Perito per il Turismo” è titolo d’accesso come AT

$
0
0

Elvira – Ho un diploma di perito per il turismo conseguito presso l’istituto tecnico statale per il turismo "M Polo" di Palermo. E’ un titolo valido per essere incluso nelle graduatorie di assistente Tecnico .Il Provveditorato di como mi ha rifiutato la domanda asserendo che il suddetto diploma non da adito ad assistente tecnico. In attesa di risposta porgo cordiali saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Elvira, la risposta è positiva. Il titolo di studio “Perito per il Turismo” è sicuramente titolo d’accesso al profilo professionale di Assistente Tecnico. Le indico il Codice Titolo RR2E (OPERATORE TURISTICO) che le consente l’accesso all’AREA AR21 (ALBERGHIERA AMMINISTRATIVA CONTABILE).

Graduatorie III fascia ATA: il servizio prestato presso ditte private non è oggetto di valutazione

$
0
0

Salve io sono un cuoco di una mensa di polizia di stato alle dipendenze di una ditta privata che si occupa di ristorazione ogni tre anni cambio datore di lavoro ma il luogo di lavoro è sempre alla polizia, volevo sapere siccome io ho prodotto domanda ata 3 fascia se questo mio servizio può essere valutato ai fini di punteggio per lavoro svolto presso ente pubblico e se si come devo fare grazie.

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, la risposta è negativa. Il servizio reso alle dipendenze di ditte private non può essere valutato in nessun modo, si ricorda che il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti , nonchè quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

ATA: è possibile accedere alla II FASCIA?

$
0
0

Paola – Sono nella terza fascia come ass tecnico settore cucina. ho lavorato 10 mesi as 2013/14 e lavoro tutt ora. posso essere inserita nella seconda fascia? Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Paola, la risposta è negativa. Come è noto con DD.MM. 19.04.2001, n. 75 e 24.03.2004, n. 35 sono stati costituiti rispettivamente elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e per l’inserimento/aggiornamento della graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico nonché la costituzione di elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie, per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Difatti per la II Fascia non sono previsti nuovi inserimenti, poiché è una graduatoria ad esaurimento. Regolarmente si procede al solo rinnovo della scelta delle sedi per chi già è inserito.

Graduatorie III fascia ATA: la laurea triennale in “Scienze forestali e ambientali” non consente l’accesso come AT

$
0
0

SCUOLA – Buongiorno dovendo valutare una domanda di inclusione in 3^ fascia ATA di una candidata non italiana che ha presentato come titolo per l’inclusione nella graduatoria di AT la laurea triennale in "Scienze forestali ed ambientali – Classe delle lauree n. 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali" conseguita presso l’Università di Ancona il 07/12/2011 e l’iscrizione all’ordine provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Teramo, avvenuta in data 02/05/2013, oltre a una dichiarazione di valore firmata dalla nostra Ambasciata di Bucarest del 06/05/2010 ma non il diploma di maturità come devo comportarmi ed eventualmente in quali aree devo inserirla? Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentile Silvio, la laurea non è titolo d’accesso ai profili professionali ATA ad esclusione del profilo d’infermiere (laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere).

Pertanto la laurea triennale in "Scienze forestali ed ambientali – Classe delle lauree n. 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali" non può essere valutata.

Si ricorda che ai fini dell’accesso, il titolo di studio conseguito all’estero deve essere dichiarato equipollente o equivalente per poter essere valutato. E’ necessario che il procedimento per il riconoscimento dell’equipollenza/equivalenza sia iniziato entro i termini di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria di III fascia (8 ottobre 2014). In tal caso, nelle more dell’adozione del provvedimento di equipollenza/equivalenza, il candidato è incluso con riserva.

Graduatorie III fascia ATA: il servizio presso Cooperative non può essere valutato

$
0
0

SCUOLA – Buongiorno,
si chiede se il servizio prestato alle dipendenze di una Cooperativa che gestisce il servizio nelle scuole per l’Ente Locale (dip. servizi sociali) debba essere valutato e se ai sensi del punto 8 dell’All. A/5. Si ringrazia

di Giovanni Calandrino – Gentile Scuola, per prima cosa si chiarisce che il punto 8 dell’Allegato A/5 non esiste, sicuramente si riferisce al punto 6 dell’All. A/5.
Ciò premesso, il servizio prestato alle dipendenze di una Cooperativa non è oggetto di valutazione. Poiché non è un servizio prestato alle DIRETTE DIPENDENZE di Amministrazioni Statali, Enti Locali, nei Patronati Scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica.

Chi lavora nella paritaria ma è in Graduatoria ad esaurimento, potrà essere assunto in ruolo?

$
0
0

Laura - Gentile lalla mi sono abilitata nel 2007 con percorso ssis e sono inserita nelle GAE da quell’anno. Ho sempre lavorato nella scuola paritaria con contratto a tempo indeterminato in quanto sapevo che avrei accumulato punteggio comunque e, essendo mio marito disoccupato, non mi sono mai potuta permettere il "lusso" di accettare supplenze annuali nella pubblica, con il rischio di non essere riconvocata l’anno successivo.

Io e miei colleghi nella mia situazione rientriamo nel piano assunzioni del governo Renzi che prevede lo svuotamento delle GAE? Grazie

Lalla – gent.ma Laura e colleghi, la risposta è affermativa.

Il piano straordinario di assunzioni previsto ne La Buona Scuola pone come uniche condizioni quelle di trovarsi o in graduatoria ad esaurimento o nelle graduatorie del concorso. Piano che – secondo quanto comunicato fino a ieri dal Miur – dovrebbe andare in porto.

Graduatorie ad esaurimento e concorso 2012: avanti tutta verso il ruolo

La situazione tua e dei colleghi, d’altra parte, preoccupa i gestori delle scuole non statali, che temono che la scelta sia dettata solo da una esigenza immediata di stabilizzazione e non per mero convincimento.

Immissioni in ruolo 2015 nelle statali. -50% di docenti nelle paritarie?

Graduatoria di Spagnolo esaurita da due anni a Roma

$
0
0

Marìa – Lalla da minimo due anni non ci stanno ammissioni in ruolo di spagnolo a Roma. Io sono in seconda fascia con l’abilitazione. Questo anno dopo 7 anni di lavoro a una scuola paritaria sono riuscita a prendere una cattedra di 18 ore fino al 31 agosto in un liceo Statale, con tutte queste modifiche, riforme e notizie varie non si riesce a capire che dobbiamo fare, aspettare o succederà… Ci dai un po di chiarezza? Ti ringrazio.

Lalla - gent.ma Marìa, ti rispondo in base alle Linee Guida contenute ne La Buona Scuola, che dovranno presto essere trasformate in un decreto.

Per i docenti abilitati il Ministero sta predisponendo un concorso, il cui bando dovrebbe essere pubblicato a marzo/aprile 2015. Le prove dovrebbe essere espletate a partire da settembre 2015 e le assunzioni (circa 40 mila) disposte a partire dal 1° settembre 2016.

Concorsi regolari è uno dei due assi su cui il Ministero ha puntato per rispondere ai rilievi presentati dalla Corte di giustizia Europea con la sentenza del 26 novembre 2014. Sentenza precariato. Giannini: già previste assunzioni nel 2015 e ritorno a concorsi

Se poi il tuo quesito era volto a capire se la sentenza possa interessarti, questa non è una consulenza che possiamo svolgere noi, bisogna rivolgersi ad un avvocato.


Supplenze scuola primaria. Chiarimenti per la scuola

$
0
0

Scuola – Presso il nostro istituto è stata nominata una supplente di scuola primaria su l’assenza della titolare inferiore a 10gg, quindi si è proceduto scorrendo la grad. d’Istituto per le supp. pari o inferiore a 10 gg La titolare prosegue l’assenza con certificati che vanno da 10 a 10 gg. e si presume che questo accadrà fino all’ ultimo giorno di attività didattiche prima delle vacanze natalizie. La stessa ha già, però,  presentato una richiesta di aspettativa per motivi di famiglia a partire dal 07/01/2015 al 30/05/2015, la domanda che si pone è: a partire dal 07/01/12 dovremo riscorrere la graduatoria, poiché la supplente è tra coloro che hanno scelto la scuola per le supplenze pari o inferiori a 10gg, oppure dovremo riconfermare lei fino al termine delle attività didattiche? Si resta in attesa di chiarimenti e si porgono distinti saluti. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

L’art. 7/7 del DM 131/07 dispone:

Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.

Richiamata la normativa in materia si precisa che la supplente attualmente in servizio potrà continuare ad avere delle proroghe contrattuali fin quando la titolare produrrà un’assenza massima fino a 10 gg, già se dovesse prendere 11 gg di congedo bisognerà procedere con il normale scorrimento delle graduatorie di istituto.

Ciò vuol dire che mentre l’attuale contratto potrà arrivare fino al 20 dicembre perché l’assenza del titolare è sempre pari a 10 gg, dal 7 gennaio, invece, la docente in questione non avrà più diritto alla conferma contrattuale e bisognerà riscorrere  la “normale” graduatoria di istituto e stipulare un contratto, prima fino al 30/5,  e poi, se ricorrono le condizioni dell’art. 37 CCNL/2007 (assenza del titolare di almeno 150 gg ridotti a 90 se classi terminali), fino al termine delle lezioni più gli scrutini.

Si precisa quindi che comunque dopo il 31/12 le supplenze nella scuola primaria non possono arrivare direttamente al 30/6.

Genitori stanchi dei continui cambi supplenti

$
0
0

Simona - Salve vivo a ** e ho un bimbo che frequenta la I classe della scuola *** tutti i genitori della classe lamentano il fatto che da quando e’ iniziato l’anno scolastico ci troviamo ad affrontare una mancanza di maestra di ruolo per scienze- geografia-storia.

La maestra che ha l’incarico non si e’ mai presentata e sembra che mai si presentera’ per motivi legittimi ma poco chiari vorrei chiedere se e’ possibile dare incarico ad altra insegnante per far si che possa seguire i bambini in maniera costante visto che fino ad ora ne abbiamo gia’ cambiate 4 .

Quali sono i nostri diritti e come dobbiamo agire visto che siamo pronti a tutto.

Lalla – gent.mi, la situazione che lamentate a volte non dipende espressamente nè da segreteria /Dirigente, nè dagli insegnanti stessi, ma da una serie di circostanze che si intersecano e che purtroppo hanno delle ripercussioni negative sulla didattica.

Innanzitutto è ormai improbabile che a questo punto dell’anno scolastico possa essere assegnato alla classe un docente di ruolo, l’obiettivo quindi deve essere quello di avere un insegnante al 30 giugno o almeno fino al termine delle lezioni.

Purtroppo quest’anno sono state rinnovate le graduatorie di istituto, ma molte province non hanno fatto in tempo a pubblicarle entro l’inizio delle lezioni, per cui si è verificata la situazione che prima sono state effettuate delle nomine "fino ad avente diritto" dalle vecchie graduatorie e poi un’altra dalle nuove. Quindi nella migliore delle ipotesi la classe avrebbe potuto avere già almeno due supplenti (a meno che non ci si trovasse nel fortuito caso per cui l’avente diritto fosse lo stesso insegnante nominato provvisoriamente).

A livello teorico non è possibile dire come da 2 si sia passati a 4 supplenti, ma tutto può essere e tutto può essere legittimo (ci sono infatti vari casi per cui un’insegnante può lasciare una supplenza per un’altra).

Ciò che come genitori potete fare è quello di chiedere al Dirigente una rassicurazione sui tempi previsti per la nomina finale del supplente definitivo.

La ricorsite salverà i precari della scuola?

$
0
0

Annamaria – La sentenza emanata oggi dalla corte di giustizia europea. 250.000 assunzioni anche per chi, come me è in II fascia di istituto.Stavo esultando di gioia, quando una collega mi ha dato la doccia gelata..la Giannini dice NO, assumiamo solo quello in GaE come stabilito, gli altri facciano ricorso.

Ma secondo voi è normale tutto questo..cioè l’essere europei solo quando al governo fa comodo?

Io non credo la signora carissima ministra possa uscirsene cosi semplicemente dalla questione. Ma stiamo scherzando veramente? Chi ci illumina in merito a questa situazione? Grazie

Lalla - gent.ma Annamaria, la sentenza emanata ieri dalla Corte di Giustizia europea non dice all’Italia "assumete 250mila precari della scuola". Questo il testo della sentenza, che potrai agevolmente leggere

La sentenza piuttosto condanna l’Italia per l’abuso di contratti a tempo determinato senza la previsione di misure atte a prevenirne il riassorbimento e procedure concorsuali certe per il reclutamento.

Il Ministero è convinto che attraverso il piano La Buona Scuola (assunzione dei precari da Graduatorie ad esaurimento e del concorso 2012) + attivazione del concorso 2015, abbia già ampiamente risposto ai rilievi della sentenza (seppure ancora non pubblicata, il suo esito infatti appariva scontato). Sentenza precariato. Giannini: già previste assunzioni nel 2015 e ritorno a concorsi

Tra l’altro, secondo il Ministero, eventuali ricorsi potrebbero interessare esclusivamente coloro che hanno stipulato, in questi anni, contratti su posti vacanti, e quindi non più di 15.000

persone.Giannini ai precari scuola: dopo sentenza europea non cambia nulla

Ma – ammette lo stesso Ministro in una intervista a Repubblica

“la ricorsite è una patologia italiana. Non c’è una sola procedura della nostra scuola che non abbia subìto valanghe di ricorsi ”

E dunque, se anche tu ritieni di avere i requisiti indicati dalla sentenza, puoi chiedere al giudice del lavoro l’applicazione. Non è escluso – questo va detto – che i giudici italiani possano rispondere in modo diverso alle richieste.

Congedo parentale interrotto da malattia bambino e inopportuna email del dirigente

$
0
0

Clara – Buongiorno, sono una maestra di scuola primaria. Ho una bimba di 33 mesi e un’altra di 7 mesi, sto usufruendo del congedo parentale dal 15 settembre al 20 dicembre per la figlia più piccola. Lunedì la pediatra a seguito della malattia della prima figlia mi ha dato 6 gg di malattia. Avvalendomi della normativa ho richiesto per scritto la sospensione del congedo parentale per usufruire dei gg di malattia dell’altra figlia, terminata la malattia il congedo riprenderà. La segreteria molto scocciata mi ha detto che riferirà al Ds, ora il Ds via mail mi ha scritto che prende atto della mia comunicazione ma mi invita a tenere presente che la segreteria lavora per tutta la scuola e non solo per me. Comprendo il disagio recato a livello di pratiche burocratiche, ma la mia richiesta è legittima giusto? Ho letto le circolari dell inps e del ministero, le discussioni sul vostro forum e mi pare di avere agito in maniera corretta. Tanto più che la malattia è dell’altra figlia non di quella per cui sono in maternità.  Spero di cuore in una sua risposta.  Grazie e cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Clara,

è possibile fruire dell’assenza per motivi di salute con conseguente interruzione del congedo parentale, dietro presentazione di certificazione medica  ed eventuale controllo da parte della scuola di servizio.

L’INPS, con circolare n. 8/2003, ha avuto modo di chiarire che:

L’assenza dal lavoro per cause (come il congedo parentale) legate non ad una “sospensione” del rapporto di lavoro ma ad una semplice inesigibilità della relativa prestazione lavorativa non configura, agli effetti erogativi della indennità di malattia, una sospensione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il diritto al congedo parentale, si precisa che anche i periodi di malattia indennizzati o indennizzabili, che si verifichino durante il congedo parentale, devono essere considerati neutri ai fini del complessivo periodo di congedo parentale spettante.

Terminata la malattia, quindi, la fruizione del congedo parentale, salvo diverse indicazioni e comunicazioni del genitore interessato, può riprendere.

Ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale (6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre, 11 mesi fra i due genitori), durante il quale si siano verificati periodi di malattia, vanno tenute presenti le indicazioni fornite per i casi in cui frazioni di congedo siano intervallate da ferie (v. circ. n. 82/2001, punto 1, ultimo capoverso).

Pertanto, ad esempio, se la malattia è iniziata il lunedì immediatamente successivo al venerdì del congedo parentale, ed è terminata il venerdì immediatamente precedente il lunedì in cui è ripreso il congedo, le domeniche ed i sabati della settimana corta, cadenti subito prima e subito dopo la malattia, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.

Detto questo, tali congedi (parentale e malattia bambino) sono dei diritti potestativi che non possono essere negati né ostacolati.

Ricordiamo che ai sensi degli artt. 38, 46 e 52 del D. Lgs. n. 151/2001, non solo l’inosservanza dell’obbligo di concessione del congedo parentale, dei permessi per malattia del figlio e dei  riposi giornalieri, è punito con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582, ma anche quello di opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro.

In conclusione, hai agito nell’unico modo previsto e peraltro correttamente.

Per tale  motivo l’email del dirigente non solo è inopportuna ma se dovesse ripetersi potrebbe configurarsi nell’ipotesi di ostacolo alla fruizione del diritto dei congedi in parola e dovrà quindi essere segnalata ai sindacati e all’ATP di competenza.

Immissioni in ruolo per concorso 90 e 99

$
0
0

Rosaria - Scusate la mia insistenza ma vorrei capire se le prossime assunzioni sono rivolte al concorso del 2012 le insegnanti che hanno superato quello del 90 e ancor più quelli del 99 dove vanno a finire?

Lalla - gent.ma Rosaria, non hai specificato di quale classe di concorso parli, ma riferendoti a "le insegnanti" possiamo intuire che tu stia parlando di infanzia e primaria.

Per infanzia e primaria, a parte alcuni casi, il concorso 2012 è stato reiterato (se mi sfugge qualcosa, magari scrivimi nuovamente) azzerando le graduatorie precedenti. Se rimangono graduatorie precedenti, naturalmente devono essere considerate.

E’ vero invece che i docenti di quelle graduatorie azzerate sono iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento, e quindi avranno diritto all’immissione in ruolo tramite quel canale.

E ancora, quando per sintesi diciamo che le immissioni in ruolo riguarderanno graduatorie ad esaurimento e concorso 2012, si considera che eventuali candidati di graduatorie concorsuali ancora valide sono stati contati nelle graduatorie ad esaurimento.

Viewing all 9414 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>