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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Precari delle graduatorie ad esaurimento e sentenza europea

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Monica - sono una docente precaria.vorrei sapere se la sentenza ha validità solo per coloro che fecero ricorso con l’ANIEF o per tutti coloro che sono nelle GAE. io non ho potuto fare ricorso all’epoca. Attendo tempestiva risposta grazie

Lalla – dal momento che fai parte delle Graduatorie ad esaurimento, le conseguenze relative alla sentenza europea del 26 novembre 2014 potrebbero interessarti solo in parte.

Il Governo infatti ha proposto nelle Linee Guida de La Buona Scuola un piano straordinario di assunzioni per tutti coloro che sono inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e del concorso 2012, indipendentemente dall’avere svolto o meno servizio di insegnamento.

Il piano è già finanziato nella Legge di Stabilità che dovrebbe essere approvata nei prossimi giorni, ma certo fino a quando non lo vediamo scritto nero su bianco, capisco i vostri timori.

Dunque, se va in porto il piano straordinario di immissioni in ruolo, la sentenza non riguarda la tua posizione (a meno che tu non voglia ricorrrere per aspetti altrettanto importanti come scatti di anzianità e riconoscimento per intero della carriera da precario). Ti invito a leggere questo articolo

Graduatorie ad esaurimento e concorso 2012: avanti tutta verso il ruolo

Per quanto riguarda il ricorso, in particolare, coloro che lo hanno già presentato potranno avere tempi più rapidi nell’ottenere una decisione del giudice, ma è sempre possibile avviare ex novo il ricorso.

Sentenza stabilizzazione precari: coinvolti 250.000 precari. Chi riguarda?


Supplenze ATA: Assistente Amministrativa part-time in scuola paritaria, può completare l’orario di servizio?

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Buongiorno, vorrei chiedervi un’informazione: Ho un contratto part-time come AA in una scuola partitaria, se mi convocano per una supplenza breve come CS in una scuola statale, posso chiedere il completamento delle ore?

di Giovanni Calandrino – Gentilissima, in riferimento all’art. 4 del Decreto n. 430 del 13/12/2000 “Regolamento Supplenze ATA” si chiarisce che, in materia di Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico:

L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Personale ATA assunto ai sensi dell’art. 59 CCNL 29/11/2007: in caso di Malattia come calcolare la retribuzione?

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SCUOLA – Gent.ma desidererei sapere qual’è la retribuzione spettante al personale ata in servizio, assunto ai sensi dell’art. 59 ccnl 29/11/2007, per profilo superiore (da coll.re scol.co di ruolo ad ass.te tecnico t.d.) con nomina fino all’avente diritto, in caso di assenza per malatti; se spetta il 50% o il 100% visto che trattasi comunque di nomina su posto vacante. Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti

di Giovanni Calandrino – Gentile Scuola, per quanto riguarda il personale ATA nominato con contratti fino all’avente diritto alcuni USR hanno applicato la decurtazione della retribuzione dopo il primo mese di assenza.

L’USR Sicilia, come già il Veneto, chiarisce che va applicato il comma 3 dell’art. 19 del CCNL 2006/09 sin dalla data di assunzione.

In passato si erano già espressi l’Ufficio Scolastico di Torino e l’USR Veneto, con posizioni opposte.

L’Ufficio Scolastico di Torino aveva precisato con apposita nota che le nomine di supplenza fino all’avente diritto (ex art. 40 L. 449/97) sono supplenze brevi, pertanto le assenze per malattie sono soggette allo stesso regime giuridico.

L’USR Veneto ha invece richiesto il parere dell’avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia la quale ha precisato che “per individuare la disciplina applicabile al contratto stipulato, si deve fare riferimento al tipo di posto coperto”.

Riferimento Normativo: nota prot. n. 2957 del 12 marzo 2013. Con la quale si chiarisce che: “nel caso in cui il contratto stipulato “fino all’avente diritto” si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e pertanto la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.”

Pertanto si ricorda che a tali supplenti, in caso di assenze per malattia, deve essere corrisposto un trattamento economico per intero nei primi trenta giorni di assenza e ridotto al cinquanta per cento nei successivi sessanta.

La  nota

Graduatorie III fascia ATA: in caso di errata valutazione della domanda, cosa fare?

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Clara – Gentilissima redazione di orizzonte scuola, mi chiamo Clara, controllando il punteggio attribuitomi per quanto riguarda la graduatoria di personale A.T.A. terza fascia per il profilo di CS ho osservato un errore di calcolo.
Ho chiamato la segreteria della mia scuola di riferimento, riconoscendo il loro errore, mi hanno detto di fare ricorso.
In cosa consiste il ricorso? Cosa devo fare?
Inoltre volevo sapere come vengono valutati: il servizio civile di un anno anno 2009.protezione civile presso il comune cittadino. la mia percentuale di invalidità motorea del 65% . Grazie per l’attenzione

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Clara, è possibile presentare reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie: Avverso l’esclusione o inammissibilità della domanda, nonché avverso le graduatorie, ovviamente l’istanza di reclamo deve essere indirizzata al dirigente dell’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.

Il reclamo deve essere presentato, appunto, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

Le graduatorie provvisorie saranno visibili su Istanze on line (entra nella pagina personale con username e password acquisita nella fase di registrazione), clicca in alto a destra su Altri servizi e poi su Graduatorie personale ATA.

La pubblicazione su Istanze on line non ha valore legale. Ciò che conta è la pubblicazione all’albo (bacheca) o sul sito della scuola. E’ dal giorno di questa pubblicazione che bisogna conteggiare i giorni utili per il reclamo.

Per la corretta valutazione del servizio civile la invito a leggere l’articolo: Graduatorie ATA terza fascia. Come valutare il servizio civile?
Infine, l’invalidità è considerato titolo di preferenza (contrassegnato con la lettera S nella sez. F1 – TITOLI DI PREFERENZA nel modello di domanda).

Assistenza al familiare disabile e permessi in ore. Chiarimenti per il dirigente scolastico

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Dirigente Scolastico – Un collaboratore scolastico che usufruisce della legge 104 per assistere un suo familiare può prendere un permesso orario per legge 104?Se si con quali modalità? Distinti Saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Dirigente,

solo la persona disabile in situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) potrebbe fruire dei permessi in ore.

Ciò è previsto dalla stessa legge 104/92 che all’art. 33/6 dispone che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ovvero di due ore di permesso giornaliero retribuito o di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Tale possibilità non è invece prevista quando i permessi sono utilizzati per l’assistenza a familiari in stato di handicap grave, per cui è possibile utilizzare solo i 3 gg. di permesso mensile di cui all’art. 3 dell’art. 33.

Si evidenzia come il CCNL comparto Scuola non prevede neanche il frazionamento in ore  dei 3 gg. di permessi né che il dipendente possa fruire alternativamente dei permessi in ore, infatti l’art.15/6 dispone che i permessi possono essere fruiti in giornate non ricorrenti.

Non mi iscrivo al TFA e partecipo al concorso con un ricorso. Si può?

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Anna - Gent.ma Redazione, riguardo alla sentenza in oggetto, come si deve comportare un candidato che ha appena superato le selezioni per il Tfa II ciclo e deve iscriversi? Vista la sentenza, io laureata con vecchio ordinamento nel 2004 potrei partecipare al concorso con riserva e fare ricorso. Perché dovrei spendere quasi 3.000,00 euro e impegnarmi un anno per conseguire il Tfa? Avrei punteggio o vantaggi maggiori, o mi troverei solo con una spesa inutile alle spalle? Grazie

Lalla – gent.ma Anna, io non sono un legale, per cui la risposta non potrà che essere dettata dal buon senso (e non è quindi detto che sia quella corretta dal punto di vista giuridico).

La mia domanda è: chi ti garantisce che tra qualche anno (perchè i ricorsi non hanno un iter breve, questa sentenza giunge dopo più di 2 anni e molte altre non sono state ancora emanate e rimandate addirittura al 2016) il giudice si esprimerà nella stessa maniera?

Vi è da sottolineare tra l’altro che una delle motivazioni che ha portato a questa sentenza è “la totale assenza di una puntuale organizzazione di tali corsi abilitanti” e ”

è stato negato ai giovani laureati la possibilità di frequentare i prescritti corsi abilitanti per inattività che sono addebitabili alle competenti Amministrazioni”

In questo caso il ricorso ha dimostrato una pecca del Ministero, un suo errore.

Potrà essere dimostrato altrettanto nel prossimo futuro (tu sei stata addirittura ammessa al corso di abilitazione!)?

D’altro canto – dirà chi vede in questo ricorso una speranza – sarà sufficiente questo per mettere l’Amministrazione al sicuro da nuovi procedimenti giudiziari?

Probabilmente no, ma al tuo posto io sceglierei la strada sicura (tra l’altro ciò che si studia e apprende al  corso TFA potrà esserti d’aiuto nella preparazione al concorso, elemento da non sottovalutare).

E ancora, mettiamo che il ricorso vada bene, ma tu non superi le prove del concorso. A quel punto non avresti neanche l’abilitazione (e considerati i venti di riforma de La Buona Scuola, non so quanto sia conveniente lasciar passare il treno dell’abilitazione).

Ripeto, se veramente vuoi intraprendere questa strada “folle” avendo la possibilità di poterti abilitare, non sono la persona migliore per consigliarti.

Concorso 2012 ed immissioni in ruolo 2015

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Rachele - Sono una vincitrice del concorso 2012 e sono davvero preoccupata e stupita. Di noi si è parlato poco e, dopo la sentenza della corte europea, siamo praticamente spariti. "la buona scuola" parla delle assunzioni di tutti gli 8000 vincitori non ancora immessi in ruolo, ma ho paura che a seguito di questa sentenza finiremo nel dimenticatoio. Avete notizie, spero rassicuranti, in merito? Grazie.

Lalla – gent.ma Rachele, la sentenza europea sul precariato è stata pronunciata mercoledì scorso. Essa non è applicativa, cioè non ha un effetto sulle graduatorie italiane, ma è uno strumento con il quale i giudici italiani dovranno misurarsi per decidere delle controversie.

Cosa c’entra la sentenza europea con le immissioni in ruolo?

Il Ministero lo ha chiarito a pag. 36. Perchè è stato pensato il piano straordinario di immissioni in ruolo nel 2015? Perchè la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione per la non corretta applicazione della direttiva 1990/70/CE, relativa al lavoro a tempo determinato, che è finita davanti al giudice comunitario.

E dunque la risposta sta in questo. Le immissioni in ruolo ci saranno (se l’iter in Parlamento avrà esito positivo) e questa sarà la risposta italiana alla sentenza europea.

Tra l’altro mi stupisce che si dica "siamo spariti", quando proprio Orizzonte Scuola, all’indomani della sentenza ha pubblicato un articolo in cui risponde – in maniera preventiva – alla tua stessa domanda. Eccolo

Graduatorie ad esaurimento e concorso 2012: avanti tutta verso il ruolo

PAS e TFA II ciclo: frequenza contemporanea?

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Sono stata ammessa al PAS in A077 nel 2013, ma ho cominciato a frequentare il corso solo poche settimane fa perchè nella mia regione i Conservatori hanno posticipato le lezioni alla seconda annualità. Nel frattempo ho appena terminato gli orali del TFA II per un’altra classe di concorso. A questo punto mi chiedo: se dovessi superare il concorso del TFA potrei frequentare entrambi i corsi? Nelle regioni in cui i PAS sono già terminati il problema non si pone… ma chi ha dovuto iniziare i corsi un anno dopo (non per propria volontà!) rischia di trovarsi in una situazione di incompatibilità provocata da cause esterne… Ciò mi sembra che crei anche una certa disparità di trattamento fra tutti gli ammessi al PAS. Come sarà risolta questa situazione che credo accomuni non poche persone? Grazie!

Lalla - sinceramente non so nè quanti potranno essere gli interessati, nè se il Ministero si è posto il problema (ma per esperienza direi di no), se di problema si possa veramente trattare.

Nessuno infatti ti ha obbligato a sostenere le prove di ammissione al TFA II ciclo per altra classe di concorso sapendo che in questo anno accademico avresti dovuto frequentare il PAS per A077 (quindi rientriamo nella scelta personale, in quanto il Ministero ti sta dando la possibilità di abilitarti) e che, stante l’attuale normativa, ci sarebbe stata incompatibilità.

Posto che al momento non esiste normativa che possa aiutarci a pensare in una sanatoria per cui si possa avere accesso contemporaneamente ad entrambi i corsi, l’unica soluzione possibile sarebbe quella di mantenere l’eventuale ammissione al TFA per un successivo corso.

Un’altra soluzione (a mio parere non percorribile) suggerita da un altro interessato, sarebbe quello di datare il corso PAS all’a.a. 2013/14, come per i colleghi dell’annualità precedente, in modo da evitare la coincidenza. Un pasticcio del genere fu creato già per il TFA I ciclo a.a. 2011/12, ma di fatto frequentato nell’a.a. 2012/13.


Supplenze su sostegno senza titolo

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Sono iscritta in 3 fascia nella provincia di Milano per settore A345- A346 e basta da due giorni mi stanno arrivando convocazioni in merito a richieste di disponiiblità per supplenze di "sostegno", tra l’altro mi sono accorta che anche gli altri in graduatoria con me per la mia classe sono convocati. è possibile che fare una supplenza di sostegno pur non avendo titolo a riguardo? scusate l’ignoranza ma non mi è mai capitato e come è facilmente intuibile non sono proprio praticissima di graduatorie e convocazioni.

Lalla – sì, è possibile svolgere supplenze su sostegno anche senza titolo (e anche senza che tu ne abbia richiesto l’attribuzione quando hai presentato la domanda di inserimento in III fascia).

A questo si arriva quando gli elenchi degli insegnanti specializzati sono esauriti e risultano ancora disponibilità, che è necessario affidare anche docenti privo del titolo.

La circostanza è pienamente avallata nella circolare del 27 agosto 2014, in cui si spiega come si procede in questi casi e che noi abbiamo esemplificato in questa scheda

Supplenze su sostegno: come attribuirle

Va precisato che il rifiuto di una supplenza su sostegno a docente senza titolo non comporta le sanzioni

Supplenza sostegno senza titolo: rifiuto non è sanzionabile

E’ invece pienamente valido il punteggio maturato con questo tipo di supplenza. Ti invitiamo a leggere

Supplenze su sostegno: il punteggio valido nelle graduatorie

Non posso essere assunta in ruolo senza certificazione informatica e linguistica?

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Sono inserita nelle gae. Non ho la certificazione di inglese e di informatica,allora non potrò essere assunta? Mi potete dare dei chiarimenti? Grazie!

Lalla - sì che potrai essere assunta! L’emendamento iniziale dell’On. Santerini, che prevedeva certificazione informatiche e adeguate competenze linguistiche come requisiti per l’immissione in ruolo è confluito, nel corso del dibattito sulla Legge di Stabilità, in un emendamento più ampio, a firma Coscia Santerini, così riformulato

“Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli, interventi di cui al comma 1, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni ( di docenti , parole eliminata dal testo originale ), al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, e alla formazione di docenti e dirigenti.” Emendamento formazione neoassunti, riformulato. Santerini: “opportunità, non ostacolo”

Pertanto si parla adesso di formazione di tutti i docenti, compresi i neo assunti, naturalmente.

Le motivazioni ci sono state spiegate dall’On. Santerini

Neoassunti, ulteriore formazione su inglese e informatica. L’On Santerini spiega i motivi

Come considerare il dipendente che terminato l’orario di lavoro si reca dal proprio medico curante e si fa rilasciare un certificato medico con decorrenza lo stesso giorno?

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Ezio – Ho lavorato 5 ore la mattina, poi al pomeriggio mi sono fatto male con un punto di sutura al P.S., il referto era datato quel giorno, così come quello del mio medico curante e quello della visita fiscale, ho chiesto permesso per malattia dal giorno dopo, ma mi è stato concesso dal giorno in cui mi sono fatto male, come se non avessi lavorato, motivando il tutto con una sentenza della Cassazione. Ho chiesto di recuperare quelle cinque ore con permessi, ma mi è stato negato, E’ corretto il tutto ed ho lavorato gratis? Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Ezio,

concordo con te in pieno.

In questo caso non è possibile considerarti in malattia per quel giorno in quanto avevi già terminato gli obblighi di lavoro nei confronti dell’Amministrazione. Pertanto, la data di emissione del certificato e la prognosi avranno decorrenza lo stesso giorno, ma per la scuola l’assenza per malattia, in riferimento quindi alla trattenuta Brunetta e alla visita ficale, non può che considerarsi dal giorno effettivo di assenza dal servizio.

Aggiungo inoltre che se l’orario lavorativo per quel giorno era concluso non devi neanche chiedere il recupero perché la prestazione lavorativa l’avevi già effettuata. Quindi non hai nessun obbligo di recupero.

La scuola quindi ha sbagliato e ti invito a rivolgerti ad un sindacato per rivendicare il diritto di considerare la giornata in cui hai lavorato al di fuori del computo della malattia.

Modalità consegna PEI alla famiglia

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Ada – Gent.ma redazione, vorrei sapere se il PEI può essere dato in fotocopia alla famiglia che ne fa richiesta direttamente dall’insegnante di sostegno senza dover fare una richiesta ufficiale in segreteria. Essendo un documento redatto in collaborazione con la famiglia e con l’ASL non capisco perché i genitori per averne una copia debbano fare una richiesta scritta in segreteria.

Maria Vitale Merlo - La famiglia condivide, partecipando di diritto alla stesura del PEI insieme a tutt ii docenti del Consiglio di classe e all’equipe che segue il ragazzo, a stesura completata lo sottoscrive.

Da quel momento il PEI è documento ufficiale che viene inserito nel fascicolo personale dell’alunno.

La famiglia ha diritto ad averne una copia, ma deve inoltrare una richiesta scritta al Dirigente Scolastico (o come in questo caso alla segreteria).

Il docente non è autorizzato a far uscire dalla scuola documentazione relativa all’alunno. Tramite la richiesta scritta invece rimane traccia del fatto che i genitori abbiano avuto il PEI.

Sostegno anche nelle ore di Laboratorio?

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Anna – Nella classe ove insegno sostegno, un docente sostiene che sono obbligata seguire l’allievo nelle tre ore di laboratorio di cucina pomeridiane. Le motivazioni, stando a quanto scritto nella richiesta al ds, sono didattiche ma soprattutto di natura di sicurezza (sicurezza per tutta la classe, non solo per l’allievo diversabile). Come insegnante di sostegno non ravviso tale necessità e ritengo che la mia presenza sia solo di "sorveglianza", visto che l’allievo non deve essere supportato a livello pratico ma teorico in altre discipline. Tengo a precisare che durante le ore di laboratorio è presente un’educatrice per un altro allievo (sindrome di Down). Durante il prossimo consiglio di classe posso chiedere quali sono le motivazioni didattiche addotte dal collega? Le discipline da seguire come insegnante di sostegno sono veicolate a qualche normativa o si deve fare affidamento alla propria programmazione (PEI)? Grazie in anticpo per la consulenza Cordiali saluti

Maria Vitale Merlo - gent.ma Anna, le ore di sostegno vengono distribuite tenendo conto delle aree in cui si ravvisa necessità di intervento. Questo il punto di partenza; è ovvio che, durante l’anno, possono essere riviste alcune ore, in base ad eventuali nuove esigenze.

Deve essere il Cdc a valutare le effettive e reali necessità dell’alunno e quindi scegliere quali modalità di intervento didattico ed in quali discipline devono essere messe in atto per consentire all’allievo di raggiungere gli obiettivi previsti.

Le ore di sostegno rappresentano una risorsa, il docente di sostegno si pone come mediatore tra alunno e i colleghi curriculari per agevolare il percorso didattico intrapreso.

Come più volte ribadito, l’alunno è della classe e il docente di sostegno non può essere l’unica figura di riferimento per lui.

Visione documenti alunno con sostegno

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Salve sono una docente di scuola primaria, vorrei sapere se è lecito che tutti i docenti di sostegno possono visionare i documenti inerenti le diagnosi funzionali, individuazione, legge 104…. (cioè l’intero fascicolo) di tutti gli alunni diversamente abili. grazie e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti

Maria Vitale Merlo - Il docente di sostegno ha diritto /dovere di prendere visione solo delle documentazione inerente l’alunno che gli è stato affidato (legge sulla privacy)

La legge sulla privacy inoltre non consente inoltre al docente di diffondere le informazioni che riguardano l’alunno. Vengono informati, per ovvie ragioni, i docenti del consiglio di interclasse.

Quando l’alunno chiede di avere un altro insegnante di sostegno

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Franco – Gent.ma Lalla, sono un insegnante di sostegno di scuola secondaria di primo grado (con incarico fino al 30 giugno) e sto seguendo un caso molto particolare, anche perchè l’alunno non ha mai accettato la mia presenza, continuando ad invocare invece la "continuità", se così possiamo dire, con il docente (di ruolo) cui era stato affidato all’inizio dell’anno scolastico in corso, prima della mia nomina. Ho chiesto, viste le ripetute insistenze da parte del ragazzo, se era possibile un cambiamento di classe, ma sia il dirigente che il collega interessato hanno opposto alla mia richiesta verbale sia motivi di ordine "burocratico" (graduatoria interna d’istituto) che di continuità didattica con gli alunni che il collega sta seguendo.

Il caso in questione, però, è abbastanza grave, trattandosi di un ragazzo il cui disturbo non consente di prevedere i suoi comportamenti aggressivi e violenti diretti sia verso i coetanei che verso gli adulti. E’ pericoloso per la sua e l’altrui incolumità e molte sono le situazioni sofferte dall’intera comunità scolastica a causa del suo comportamento. Ora, pur considerando il diritto alla continuità didattica degli alunni seguiti dal collega, rimane indubbio il fatto che il disturbo di cui l’alunno soffre pone in primo piano l’urgenza che lo si affidi ad un docente con il quale egli stesso chiede di relazionarsi e verso il quale non ha, finora, manifestato alcuna ostilità.

Credo sia evidente come, di fronte ad una questione pedagogica, sia opportuno che la scuola si mostri disponibile, soprattutto quando il controllo e la guida di un allievo in situazione di handicap risultano particolarmente difficoltosi, come in questo caso.

A questo punto le mie domande sono le seguenti:

1) E’ legittimo che la mia proposta sia stata bocciata e, direi pure, stroncata sul nascere, senza alcuna discussione nel merito?

2) I criteri di assegnazione del caso devono unicamente riferirsi ai meccanismo di precedenza dalle graduatorie interne d’istituto, (tra l’altro creando evidenti disparità tra docenti di ruolo e docenti precari) piuttosto che a motivi di tutela di sicurezza, della salute, dell’incolumità fisica delle persone e della serenità nello svolgimento delle attività didattiche?

3) Nel caso in cui la mia richiesta sia stata legittima, a quale normativa specifica potrei riferirmi?

4) Se, nonostante i miei sforzi, è l’alunno con handicap a percepire un docente come guida piuttosto che un altro, potrei io stesso essere bollato come "incompetente" ed "incapace" per non essere riuscito, finora, ad instaurare un rapporto proficuo con il ragazzo?

Maria Vitale Merlo - La richiesta di sostituzione di un docente deve partire dalla famiglia che ne chiede il cambio motivando tale decisione. Nel caso in cui Il Dirigente prendesse in considerazione la richiesta dei genitori, dovrebbe convocare le famiglie degli altri alunni coinvolti e tutti dovrebbero essere disponibili ed accettare la nuova situazione. Non ritengo che questa strada sia percorribile perché, sempre da quanto leggo, non esistono i “gravi e comprovati motivi” che potrebbero giustificare l’interruzione di continuità didattica ad anno avviato, ma solo il “desiderio” dell’alunno con disabilità …

In merito al secondo quesito: ad inizio anno il Ds procede all’assegnazione dei docenti alle classi, salvaguardando la continuità didattica ove possibile. Per i nuovi docenti valuta una serie di variabili e quindi assegna il docente alla classe. Non mi stupisce la disparità di trattamento tra le due categorie di docenti (anche se non la condivido), penso che chi è di ruolo dovrebbe avere casi per cui è importante la continuità didattica. Ci sono patologie che richiedono mesi prima che si riesca ad entrare in empatia e quindi stabilire un contatto tra alunno/ docente fondamentale per intraprendere un percorso condiviso e appena ciò accade, l’anno è finito e chi arriva deve ricominciare tutto da capo.

In questo caso specifico, il docente deve trovare il modo di stabilire un contatto con l’alunno, determinante si rivela l’apporto della famiglia.

In ciò che ho letto, la famiglia mi sembra non comparire completamente, quando invece è interlocutrice preziosa per consentire al docente di intraprendere un percorso con il proprio figlio. Mi chiedo perché l’alunno non è ostile con l’altro docente. Forse ….Semplicemente perché non è il suo docente!!! (questa è solo una mia supposizione!)

Ho la sensazione che il ragazzo stia un po’ approfittando di questa situazione. Convoca la famiglia a scuola, esponi i problemi che riguardano il figlio ed insieme trovate una soluzione.

Infine, ritengo che, se esistono problemi comportamentali seri , sia indispensabile convocare il GLHO alla presenza dell’equipe di neuropsichiatria e con loro valutare come intervenire. Non penso che un cambio di docente risolverà i problemi di questo alunno.


Rientro anticipato del titolare: il Dirigente deve rispettare la data di scadenza del contratto del supplente

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Paola – Le scrivo per sottoporre alla Sua Cortese Attenzione una vicenda che mi vede coinvolta in prima persona e sulla quale vorrei dei chiarimenti. Lo scorso ottobre sono stata convocata da Graduatoria di Istituto (in cui sono regolarmente iscritta in terza fascia – classe di insegnamento A043) per una supplenza temporanea su un posto di sostegno presso una Scuola secondaria di Primo Grado in provincia di Novara. Ho dunque stipulato (e regolarmente firmato, tengo a precisare!) un contratto di lavoro a tempo determinato – con decorrenza dal 08/10/2014 e cessazione al 15/02/2015 per n. 18 ore settimanali di lezione – per la sostituzione di una docente in congedo per maternità. Lo scorso 23 novembre vengo tuttavia informata dal Dirigente di tale Istituto che la docente titolare, a causa di complicazioni, sarebbe rientrata anticipatamente e che pertanto il mio contratto sarebbe cessato in data 07.12.2015. Considerato che sul contratto stipulato non è contemplato il caso di cessazione per rientro anticipato del titolare, vorrei sapere se tale comportamento sia legittimo. La ringrazio anticipatamente e Le invio Distinti Saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

L’ARAN, in un Orientamento Applicativo per il comparto Scuola e confermando peraltro quello che noi abbiamo sempre sostenuto, alla domanda:

Nel caso il docente titolare decidesse di anticipare il rientro in servizio (es. da un’aspettativa o altro tipo di congedo, compreso il rientro anticipato al lavoro da una malattia, previa certificazione medica ecc.), e il dirigente scolastico accogliesse la richiesta, il contratto del supplente può essere risolto prima della scadenza?

risponde:

“Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.”

Pertanto, il Dirigente non può risolvere anticipatamente il tuo contratto e deve quindi rispettare la data di scadenza dello stesso. Il titolare che rientrerà in anticipo rimarrà a disposizione della scuola fino al 15/2 e poi rientrerà effettivamente in classe.

Ti invito a rivolgerti ad un sindacato per far valere il rispetto della scadenza del contratto.

Il congedo parentale retribuito al 100% spetta anche al docente assunto a tempo determinato

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Michela – Salve sto cercando un’informazione. Vorrei sapere se per quel che riguarda una docente con contratto a tempo determinato, il primo mese di congedo parentale (ne usufruirò solo io e non il padre di mio figlio) è pagato al 100% o al 30%. Vi ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Michela,

sia il  T.U. 151/2001 e successive modificazioni che gli artt. del Contratto Scuola sanciscono identità di trattamento (anche economico) in materia di congedi tra il personale docente, educativo e ATA di ogni ordine e grado assunto a tempo indeterminato (anche in part time) e quello assunto a tempo determinato (anche per “supplenza breve” o nominato “fino avente titolo”).

In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. e) del T.U. 151/2001 definisce i beneficiari delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità chiarendo che per ”lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

L’art. 19/4 del Contratto Scuola, disciplinando ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato esplicita che “al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12”.

Tale art. 12/1, recita che “al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs n. 151/2001”.

Dunque, la disposizione legislativa e la normativa contrattuale non operano alcun discrimine per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro,  ma assicurano al lavoratore sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, la possibilità di fruire dei benefici della disposizione in questione.

In particolare, per il congedo parentale: l’art. 12, comma 4 dispone: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [per ogni figlio nato, nei primi suoi otto anni di vita], per  le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

Tale disposizione vale quindi anche per te.

Graduatorie II fascia ATA: chi è inserito nelle graduatorie provinciale ad esaurimento e non nelle graduatorie di istituto…?

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Salve, sono inserito nella II fascia ATA, per il profilo di collaboratore scolastico, ora dovrei aggiornare la scelta delle 30 scuole. Volevo sapere, chi è inserito nelle graduatorie provinciale ad esaurimento e non nelle graduatorie di istituto di seconda fascia della medesima provincia, presentando domanda di inserimento nelle scuole, potrebbe precedermi, avendo un punteggio magari più alto del mio? Vi ringrazio in anticipo e resto in attesa di una Vostra risposta.

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, hanno diritto ad essere inclusi anche nelle graduatorie di istituto di seconda fascia della stessa provincia coloro che figurano negli elenchi provinciali istituiti con DD.MM. 19/4/2001, n. 75 e 24/3/2004, n. 35, vale a dire:

  • Elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere;
  • Graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico;
  • Elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.

Naturalmente gli aspiranti all’inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente.

Quindi: chi è inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e non nelle graduatorie di istituto di seconda fascia della medesima provincia, presentando domanda di inserimento nelle scuole, può anticiparti, avendo un punteggio magari più alto del tuo.

Supplenza ATA. Accettazione in caso di astensione obbligatoria

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Benedetta – Vi prego di rispondere a questo mio quesito dal momento che per me è una necessità che potrebbe una volta tanto essere una buona opportunità. Sono al settimo mese di gravidanza e da qualche tempo ricevo chiamate dalla scuola come collaboratrice scolastica, ma per un solo giorno ed io rifiuto per il mio pancione. Qualcuno mi ha detto che ho bruciato una buona opportunità perchè avrei potuto avere la maternità visto che da questo mese stò in astensione obbligatoria. VI prego aiutatemi a capire se questa cosa è vera e cosa devo fare. Non sono iscritta a un sindacato e non so a chi rivolgermi. In attesa e fiducioso in un riscontro vi ringrazio di cuore.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Benedetta, in riferimento agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001:

È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 204;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio…
… L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.

Quindi, indipendentemente dalle modalità di assunzione, l’instaurazione del rapporto di lavoro deve intendersi realizzata con la semplice accettazione della nomina senza obbligo di assumere servizio.

Pertanto il personale supplente che, al momento del conferimento della supplenza, si trovi in congedo di maternità o in interdizione per gravi complicanze della gestazione, successivamente all’accettazione della nomina vedrà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini giuridici che ai fini economici nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina, senza obbligo da parte del personale in congedo di maternità o in interdizione di assumere servizio.

Graduatorie III fascia ATA: la Patente Informatica Internazionale è riconosciuta come Attestato di addestramento Professionale?

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Salve, leggo spesso la vs rubrica, vorrei se posso porre una domanda: in riferimento al bando per il reclutamento personale ata 2014/2017 , ho presentato degli attestati per la valutazione per il profilo di amministrativo.al punto 4 dell’allegato A1 si fa riferimento a un attestato di dattilografia. sono riuscito a trovare un corso con una ditta che è autorizzata e convenzionata con il miur di cui vi allego le certificazioni qui sotto. secondo la vs opinione l’attestato rilasciato da questa ditta è valido per il punteggio del personale ATA? vi ringrazio per la risposta…

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, per la corretta valutazione dell’Attestato di Addestramento Professionale per la Dattilografia o Attestato di Addestramento Professionale per i servizi Meccanografici occorre fare riferimento ai seguenti parametri:

L’attestato deve essere rilasciato da Istituti Professionali dello Stato, dalle Regioni o altri Enti Pubblici;
La valutazione compete anche quando, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti “servizi meccanografici”.

Con riferimento alla Certificazione allegata [… Si evidenzia che tutte le Certificazioni vengono emesse unicamente da Istituto Gamma di Milano, Centro di Formazione Autorizzato Ministero Pubblica Istruzione con Decreto Ministeriale prot. 4520; APS Regione Lombardia.
… Nel sito Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione è evidenziata la convenzione con l’Ente Certificatore Istituto Gamma Milano nella sezione “aziende per la scuola Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” …
… In riferimento alla nota – Prot. n. 6049 – Roma, 30 aprile 2009 – Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola, di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94. – O.M. 23.02.2009, n. 21- (Con particolare riferimento agli attestati concernenti la conoscenza di competenze informatiche di base o avanzate, ai fini della valutazione nella procedura concorsuale per il profilo di assistente amministrativo (punto 4 della tabella A/1). Si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla “ECDL”certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS . Nell’ambito dei citati titoli valutabili vanno ricompresse, altresì, le certificazioni informatiche concernenti le sigle Eipass e ICL)…
… I.C.L. International Computer Licence – Patente Informatica Internazionale: Riconosciuta come Attestato di addestramento Professionale per le competenze informatiche, così come definite dagli Standard Europei ed Internazionali.], a parere dello scrivente può essere oggetto di valutazione.

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