Dirigente Scolastico – Premesso che un docente di informatica è stato individuato quale destinatario di un contratto a tempo DETERMINATO fino al 30/06/2015, ha accettato la nomina ma, contemporaneamente ha chiesto aspettativa senza assegni perché già titolare di un contratto per attività di ricerca presso l’Università Bicocca di Milano fino al 31/05/2015. Si chiede voler specificare: 1) Se ha diritto a contratto ai soli fini giuridici; 2) Se tale contratto deve terminare il 31/05/2015 oppure il 30/06/2015; 3) Se tale contratto termina il 31/05/2015 quale tipologia di contratto dovrà seguire dal 01/06/2015 al 30/06/2015. Certi di un sollecito riscontro distinti saluti.
Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,
La nota MIUR del 12 maggio 2011 prot. n. AOODGPER 4058, esprimendosi sulle caratteristiche dell’aspettativa per assegno di ricerca, di cui possono usufruire i docenti della scuola, con riferimento alla questione della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, stabilisce che “i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno universitario devono ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca”
La C.M. 15 del 2011 con oggetto “Dottorato di ricerca e problematiche connesse”, emanata in applicazione dell’art. 19 della legge 240/2010 sopra citata, facendo riferimento all’art. 19 del CCNL/2007 (ferie e permessi del personale a tempo determinato), ha precisato che solo il personale assunto con contratto fino al 30/6 o 31/8 può fruire dell’aspettativa per dottorato di ricerca con la precisazione che questa ha validità solo sotto l’aspetto giuridico (riconoscimento del servizio ai fini stabiliti dalle vigenti norme), ma non per quello economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).
Dal disposto dei chiarimenti effettuati dal MIUR, l’eventuale aspettativa concessa per assegno di ricerca, equiparata quindi a quella per il dottorato, è utile ai fini giuridici e quindi al riconoscimento del punteggio spendibile per le graduatorie ad Esaurimento/Istituto.
Detto questo, l’art. 22 della legge n.240 del 30 dicembre 2010 prevede che “la titolarità dell’assegno non e’ compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.”
Dal momento quindi che per il docente assunto a tempo determinato il periodo trascorso in aspettativa per assegno di ricerca è valida solo ai fini giuridici, il docente interpellato per una supplenza e già titolare di un assegno di ricerca o dottorato può accettare la supplenza senza assumere servizio. Anche perché, eventualmente, il fatto di essere titolare di assegno di ricerca è sicuramente un motivo ostativo alla presa di servizio e, in quanto tale, la non assunzione in servizio comporta comunque gli effetti giuridici del contratto (si veda a tal proposito il punto 3 della nota MIUR sulle istruzioni operative sulle supplenze del 28 agosto 2014).
In conclusione:
- il docente può accettare la nomina ed essere collocato in aspettativa per assegno di ricerca.
- Il contratto è comunque fino al 30/6 ma ha validità giuridica fino al 31/05/2015 ovvero fino al rientro in servizio effettivo del docente, dopodiché bisognerà riconoscere al supplente gli effetti economici dal momento in cui assume servizio e fino al 30/6.
Si precisa inoltre come deve proseguire il tutto:
La scuola deve nominare un supplente dalle graduatorie di istituto, trattandosi di supplenza breve, fino al 31/05/2015 (termine dell’assegno di ricerca).
Dopodiché bisognerà applicare l’art. 37 del CCNL/2007 il quale prevede che, qualora ricorrano le condizioni (e cioè rientro del titolare dopo il 30 aprile a seguito di assenza ininterrotta per 150 gg o 90 nelle classi terminali) il supplente in servizio, per ragioni di continuità didattica, è “mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali” (per “valutazioni finali” si intendono gli esami).
Pertanto, dal momento che il titolare all’ 1/6/2015 avrà totalizzato i 150 gg. di assenza richiesti dalla norma, al supplente in questione dovrà essere stipulato un contratto fino al termine delle lezioni e poi un altro, senza soluzione di continuità, fino al termine degli scrutini.
Il titolare rimarrà quindi a disposizione della scuola a partire dal rientro in servizio.