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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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ATA. La possibilità di accettare una supplenza come docente

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Paola – Salve sono un’assistente tecnico di ruolo presso una scuola superiore vorrei sapere se un tecnico può chiedere di lavorare come docente presso un CFP anche se l’incarico di docenza combacia con l’orario di servizio di Assistente tecnico. Grazie della vostra attenzione

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Paola, in riferimento all’art. 59 “Contratto a Tempo Determinato per il Personale in Servizio” del CCNL/2007 “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.”
Pertanto è possibile accettare supplenza come docente a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a un anno (30 giugno / 31 agosto).


I ricorsi e il rispetto della legge

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Giuseppe - Ho letto il Vs. articolo “Concorso insegnanti valido anche per laureati dopo 2001/2002. Sentenza TAR” Leggendo l’articolo ho pensato di essere stato e di essere tuttora uno S… STUPITO.

Laureato nel 2008 non presentai nel rispetto di quanto previsto dal bando – prescritta abilitazione – la domanda di partecipazione al concorso.

Va da se che questa sentenza non premia quelli che pensano che la Legge vada rispettata. Conviene sempre provarci.

Eppure all’epoca nessuno (Giuristi, Tecnocrati, Sindacati, Organi di informazione ….) sollevarono alcun problema.

Ora questa sentenza sembra fare giustizia ma paradossalmente conferma che forse non conviene rispettare la Legge:

Bisognava avere il coraggio di affermare che era necessario bandire un nuovo concorso aperto a tutti quei giovani, che rispettosi della legge, all’epoca non presentarono domanda di partecipazione. Ma questa sarebbe un’altra Nazione.

Lalla - gent.mo Giuseppe, se si è arrivati all’emanazione di una sentenza (non è neanche la prima) vuol dire che ci sono stati dei colleghi che hanno presentato ricorso, vuol dire che si sono rivolti ad un avvocato, o come nel caso che hai indicato ad un sindacato.

Pertanto il problema è stato sicuramente sollevato (puoi effettivamente dire di aver raccolto tutte le informazioni necessarie al tempo dell’emanazione del bando)?

Proporre un ricorso inoltre – giuridicamente -non vuol dire non rispettare la legge. Chi ha partecipato al concorso con riserva lo ha fatto perchè un TAR ha concesso una istanza cautelare, chi adesso la scioglie è perchè il TAR ha deciso che gli elementi messi in rilievo sono degni di essere accolti. Tutto nell’ambito della normativa e della giurisprudenza italiana.

Chi non ha promosso il ricorso non ha rispettato la legge, nel senso che intendi tu, ma ha accettato i termini in esso contenuti, ritenendoli validi.

I ricorsi hanno valore individuale, pertanto il risvolto positivo sarà solo per coloro che presentarono ricorso e, tra costoro, solo per coloro che hanno superato le prove e sono collocati con riserva nelle graduatorie di merito.

Mi risulta poco comprensibile invece la soluzione da te proposta ” Bisognava avere il coraggio di affermare che era necessario bandire un nuovo concorso aperto a tutti quei giovani, che rispettosi della legge, all’epoca non presentarono domanda di partecipazione”

Quando il Ministero avrebbe dovuto affermare ciò, se i ricorsi sono stati vinti successivamente all’espletamento del concorso stesso? Tra l’altro, come detto, è un modo non corretto di vedere le cose dire che chi ha proposto ricorso non abbia rispettato la legge. I colleghi hanno esercitato il loro diritto al ricorso: avrebbero potuto perdere, in questo caso hanno vinto (sinceramente non so se ci saranno altri gradi di appello, ma al momento la sentenza è esecutiva).

Non si può lasciare la supplenza fino al termine delle lezioni per altra al 30/6 (Graduatorie di istituto)

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Laura  – recentemente ho ricevuto una convocazione con termine al 10 giugno (classe A043). Ho letto il regolamento e ho appurato che potevo lasciare la mia supplenza breve (sostegno da graduatorie incrociate-non sono abilitata per il sostegno) per quella al 10 giugno, che ho considerato, inizialmente, come una supplenza al 30 giugno. Poco dopo, però, qualcuno mi ha fatto presente che una supplenza al 10 giugno e una al 30 giugno non possono essere trattate allo stesso modo: quella al 10 giugno è una temporanea e quella al 30 consente di lasciare una temporanea e anche, ammettendo di avere un giusto numero di ore e di superare l’esame del tfa, di fare richiesta per le 150 ore di diritto allo studio). Mi sono informata, telefonando a vari enti che dovrebbero essere informati, ma ho avuto risposte contraddittorie. Nel dubbio, non ho accettato la supplenza intera (quella al 10 giugno), ma ho dovuto prendere alcune ore a riempimento della mia supplenza temporanea. Ora, in vista di una eventuale convocazione al 30 giugno e di una -speriamo- possibile frequenza al corso tfa, vorrei sapere che cosa posso fare: posso lasciare la supplenza al 10 giugno per una al 30? Vi ringrazio moltissimo.

Paolo Pizzo – Gentilissima Laura,

si presume che il 10 giugno sia il termine delle lezioni come da calendario scolastico della tua Regione.

Si evidenzia come il docente che sia già titolare di supplenza annuale (contratto fino al 31/8) o sino al termine delle attività didattiche (contratto fino al 30/6) con ORARIO COMPLETO ovvero sino al termine delle lezioni ad orario completo NON DEVE ESSERE interpellato per altra supplenza dalle graduatorie di istituto.

Infatti, è solo il docente con rapporto di lavoro (anche ad orario intero) per periodi inferiori a quello del termine delle lezioni ma che interferiscono col periodo di supplenza necessario alla scuola, deve essere interpellato se l’offerta della scuola, effettuata in data anteriore al 30 aprile, riguarda un periodo che va fino al termine delle lezioni o oltre.

Ciò vuol dire che il docente con rapporto di lavoro ad orario non intero di durata fino al termine delle lezioni od oltre deve essere interpellato solo ai fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti dall’art. 4 del DM 131/07.

Pertanto, se accetterai una supplenza fino al termine delle lezioni (ad orario intero o parziale non importa) non la potrai lasciare per un’altra al 30/6, fermo restando che se la prima è ad orario parziale conservi sempre titolo al completamento orario.

Genitore disabile con art. 3 comma 1 legge 104/92 ed esclusione del docente dalla graduatoria interna di istituto

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Docente – Sono un docente scuola secondaria superiore e scrivo per avere risposta chiara a tale quesito : Ho diritto ad esclusione da graduatoria per individuazione perdenti posto in qualità di unico figlio non convivente in condizione di assistere genitore ultraottantenne con riconoscimento invalidità civile al 100% e di handicap ex art.3 comma 1, L 104/1992 ? Se sì in base a quale combinato disposto normativo ? Ringrazio anticipatamente per il chiarimento.

Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

la risposta è negativa.

L’art. 7/2 del CCN mobilità dispone che I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Il punto V a cui fare riferimento è quello del comma 1 dello stesso articolo ovvero assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilita’; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilita’; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale.

Tale punto si riferisce molto chiaramente all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, ovvero  ai genitori anche adottivi o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, al coniuge e al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in SITUAZIONE DI GRAVITÀ.

Poi, ancora più chiaramente l’art. 9 dello stesso CCNI  dispone che per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto DALL’ART. 3, COMMA 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

In conclusione, la disabilità di tuo padre (art 3 comma 1) in quanto non grave non ti dà diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto.

Concorso docenti: scioglimento riserva anche se non ho ancora vinto il ricorso?

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Giacomo – Gent.ma Lalla, con riferimento alla sentenza TAR Lazio inerente la validita’ del concorso anche per laureati dopo 2001/2002, nel leggere il dettagliato articolo di OS ove si indica che “coloro che hanno partecipato al concorso con riserva perchè non in possesso del titolo di studio entro l’anno accademico indicato dal DDG n. 82 del 24 settembre 2014 e hanno superato le prove, possono essere inseriti a pieno titolo in graduatoria.” chiedo cortesemente (essendo anche personalmente interessato) se e’ una sentenza che vale a sciogliere la riserva per i soli ricorrenti indicati in quella specifica sentenza (n. 11697/2014) oppure e’ universale ossia valida per tutti coloro che si ritrovano nella medesima situazione e che pertanto possa essere direttamente prodotta all’ USR di competenza anche senza attendere la sentenza per lo specifico analogo ricorso a cui avevano personalmente aderito e dal quale era scaturita la dicitura “ammesso con riserva” nella graduatoria di merito finale a seguito del positivo superamento di tutte le prove concorsuali previste. Saluti e ringrazio per la Vs. cortese risposta.

Lalla - la risposta è negativa, e sarebbe stato sufficiente leggere fino in fondo l’articolo “Il TAR Lazio stabilisce quindi che il ricorso va accolto agli effetti della ammissione al concorso di quelli tra i singoli ricorrenti che trovansi effettivamente nella situazione in virtù della quale è stato pronunciato l’accoglimento delle impugnative (ossia coloro che fanno parte di questo ricorso, hanno superato tutte le prove del concorso e allo stato attuale risultano iscritti con riserva nelle graduatorie di merito). ”

La frase che hai estrapolato tu infatti si riferisce alla frase precedente, in cui si riferisce della sentenza del TAR.

Le decisioni del TAR valgono per i singoli ricorrenti, e in questo caso esclusivamente per coloro che hanno superato le prove e sono attualmente iscritti nelle graduatorie del concorso 2012 con riserva.

Naturalmente, l’esito di questo ricorso fa ben sperare gli interessati che attendono altri pronunciamenti analoghi.

Gravi patologie e visita specialistica. Chiarimenti

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Rosalba - nel mese di febbraio scorso ho prodotto alla Dirigente un certificato medico rilasciato dall’ASP che testualmente recita: “SOGGETTO AFFETTO DA GRAVE PATOLOGIA: RETINOPATIA DIABETICA”. Periodicamente mi sottopongo a visite specialistiche nel reparto di oculistica dell’ospedale dove timbro l’impegnativa e mi viene rilasciata ricevuta con la dicitura: Esenzione 013 – Soggetti affetti da malattie croniche ed invalidanti. Il medico del reparto mi certifica semplicemente che in quella giornata mi sono sottoposta a visita specialistica. Secondo la mia Dirigente la documentazione è insufficiente per essere considerato un giorno per grave patologia E’ vero? Quale documentazione dovrei produrre? L’ospedale sostiene che basta la ricevuta di esenzione ticket ed il certificato di visita specialistica in quanto relativo alla patologia grave. Mi potresti rispondere al più presto? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Rosalba,

L’USR Calabria con nota 8077/2013 offre un’interpretazione sulla normativa in questione affermando che

“…Un secondo profilo di criticità è relativo all’erroneo convincimento che il beneficio dell’esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia debba riferirsi solo ai casi di assenza per ricovero ospedaliero o day hospital finalizzati esclusivamente alla somministrazione di terapie (temporaneamente e/o parzialmente invalidanti) e non anche alle assenze per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie.

Orbene, a parere di scrive, il richiamo alle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, effettuato dal comma 9 dell’art. 17 CCNL comparto scuola, ha il solo scopo di “qualificare” come grave la patologia e non anche di escludere dal computo dei giorni di assenza per malattia solo il ricovero od il day hospital finalizzati alla loro somministrazione.

Questa seconda interpretazione si appalesa non corretta per due ordini di considerazioni: anzitutto le terapie c.d. salvavita possono essere effettuate anche presso il domicilio ed anche senza l’ausilio di personale medico, in secondo luogo, essa si pone in aperta violazione del diritto alla salute del lavoratore che, proprio in virtù della gravità della patologia, deve irrinunciabilmente sottoporsi a ciclici accertamenti clinico-strumentali per l’esatta individuazione della terapia e per la prevenzione di ulteriori complicanze. È noto che periodici controlli, sia di laboratorio sia clinici, sono una condizione indispensabile per ottimizzare l’efficacia terapeutica. (Si pensi ai casi di lavoratori affetti da gravi patologie cardiache in terapia con anticoagulanti che devono fare esami del sangue a cadenza regolare per la prescrizione del dosaggio corretto. Od ancora, ai lavoratori affetti da diabete (considerato anche esso grave patologia) che per sorvegliare l’andamento delle generali condizioni metaboliche devono sottoporsi a periodiche visite di controllo per la prescrizione dei giusti dosaggi terapeutici).

A ciò si deve aggiungere che i predetti accertamenti clinico-strumentali richiedono, nella stragrande maggioranza dei casi, la permanenza nell’ambulatorio per l’intero orario di servizio, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Priva di pregio, pertanto, l’eccezione sollevata da alcuni dirigenti scolastici sulla possibilità di utilizzo dei c.d. permessi orario.

Si può quindi ritenere che tali accertamenti ambulatoriali configurino ipotesi per il riconoscimento, da parte del dirigente scolastico, del beneficio della prestazione economica per intero, senza decurtazioni.

Per completezza, si richiama la citata circolare Inps n. 192/96 nella parte in cui postula che l’indennità ivi prevista è dovuta se la prestazione sanitaria richieda la permanenza nell’ambulatorio per l’intera giornata lavorativa, considerando anche il tempo necessario per rientrare al lavoro. Risulta inoltre che per aver diritto all’indennità è sufficiente presentare l’attestazione, rilasciata dal medico dell’ambulatorio, della visita effettuata (volendo con la specifica degli orari).

Corsi di sostegno per docenti di ruolo in esubero

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Daniela – Salve Lalla, riguardo i corsi universitari sul sostegno destinato ai sovrannumerari che nello scorso anno hanno prodotto domanda, non saranno riaperti i termini per offrire questa opportunità anche a chi lo è diventato nel giugno scorso? Sono una tip cl.c300 la categoria più bistrattata. Grazie in anticipo.

Lalla – gent.ma Daniela, la risposta è affermativa. Il Miur sarà costretto a contare di nuovo i sovrannumerari perchè gli elenchi prodotti l’ultima volta potrebbero non fotografare più la realtà. E dunque ancora una volta si procederà ad una operazione che speriamo, almeno questa volta, possa concretizzarsi.

Docenti in esubero su sostegno, corsi tra gennaio e dicembre 2015

In ruolo con 36 mesi di servizio?

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Olga - E’ vero che tutti i docenti che abbiano almeno 36 mesi di insegnamento dal 2001 ad oggi possono essere messi in ruolo grazie ad una sentenza della cassazione, facendo ricorso?

Olga – la risposta è sì e no.

Innanzitutto la sentenza alla quale fai riferimento è stata pronunciata il 26 novembre 2014 dalla Corte di Giustizia Europea e ha condannato l’Italia per "abuso di precariato", ossia per la reiterazione dei contratti a tempo determinato senza la previsione di espletamento di procedure concorsuali. Puoi leggere il testo, nonchè i commenti di tutti i sindacati e le forze politiche nello speciale
Sentenza Corte giustizia europea precariato: chi riguarda, commenti, sentenza

La sentenza non è attuativa, ma si suppone potrà rappresentare un punto fermo per i giudici italiani che saranno chiamati a discutere le cause di lavoro.

Per partecipare ai ricorsi è necessario essere in possesso dei requisiti richiesti dalla sentenza, per questo il nostro consiglio è quello di far controllare la documentazione da un bravo avvocato. Non c’è infatti automatismo, il ricorso va vagliato alla luce della situazione individuale.


Insegnare durante il TFA non dà punteggio?

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Giuliana - Gentile redazione,spero che possiate essermi d’aiuto anche questa volta. Ho appena superato tutte le selezioni per l’accesso al TFA ma l’università non ha ancora proceduto né alla compilazione delle graduatorie né all’apertura delle immatricolazioni; nel frattempo ho un incarico annuale per una supplenza che svolgo da ottobre.

Dal momento che si dice nei decreti che il punteggio dell’anno di insegnamento non verrà considerato durante la durata legale dello svolgimento del TFA, mi chiedo se almeno i punti da ottobre a dicembre riuscirò a caricarli,
considerato che ancora non ci hanno dato la possibilità di regolarizzare la nostra posizione e tutto inizierà con grossi ritardi. Grazie

Lalla - la risposta al tuo quesito è negativa. Se valesse il principio che si considerano i punteggi fino alla data di iscrizione, si farebbe di tutto per rimandarla!

Invece il principio è che, indipendentemente dal fatto che tu abbia lavorato o meno, duante l’anno del TFA, avra il massimo punteggio del servizio, ossia 12 punti.

Questi 12 punti saranno riconosciuti all’interno del punteggio attribuito al titolo abilitante TFA in fase di iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto.

La tabella di valutazione dei titoli prevede infatti l’assegnazione di 42 punti, di cui

  • 12 per la durata annuale del percorso abilitativo
  • 30 per la selettività del percorso, tenendo conto del superamento di prove di accesso e dell’ammissione a corsi a numero programmato.

Pertanto, il superamento della selezione e il conseguimento dell’abilitazione ti assicurano che potrai avere, per l’a.s. 2014/15, il massimo del punteggio di servzio conseguibile in un anno scolastico.

Di conseguenza, non potrai avere altri punteggi di servizio per lo stesso anno scolastico, nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Specializzarsi su sostegno ancora di salvataggio per insegnare?

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Daniela - Mi sto preparando per superare le prove selettive del TFA sostegno, in attesa che esca il bando presso l’università di Padova. Mi rendo conto che l’impresa è davvero ardua dato che, col provvedimento adottato dal MIUR in favore dei soprannumerari risultati idonei alle prove del TFA sostegno I ciclo, il numero dei posti disponibili diminuisce drasticamente.

Lalla – il termine sovrannumerari significa "oltre il numero". Quindi, oltre al numero dei posti già bandito con il decreto di giugno, saranno ammessi a frequentare il corso anche coloro che hanno conseguito l’idoneità con le selezioni del 2013/14 (dm 10 novembre 2014). La loro presenza non influisce dunque sulle tue possibilità di poter accedere al corso.

Daniela – A ciò si aggiunge l’elevato costo del corso, che comporta enormi sacrifici economici.

Lalla – sui costi purtroppo non si è mai riusciti a trovare un accordo con le Università

Daniela - Mi chiedo se valga ancora la pena tentare l’impresa, alla luce dei corsi di conversione nel sostegno rivolti ai docenti di ruolo in esubero e previsti nel 2015. La specializzazione nel sostegno sarà ancora un titolo spendibile? Potrà davvero rappresentare un’ancora di salvezza per quanti, come me, sono nella II fascia delle GI e non hanno mai svolto una supplenza finora?Cordiali saluti.

Lalla - non posso rispondere a questo quesito, siamo nell’ambito della pura astrattezza. Come saprai la possibilità di svolgere supplenze dipende da innumerevoli fattori, che non è possibile conoscere a fondo a priori. Per es. è possibile che per la tua classe di abilitazione, con il tuo stesso punteggio, in altra provincia, lavoreresti. Ma tu hai scelto quella provincia, e dunque fai i conti con le possibilità lavorative che essa ti offre.

Tra l’altro anche se fosse possibile rispondere nell’immediato, chi potrà assicurarti quale sarà l’evoluzione della normativa scolastica da qui a 5 anni? o anche 3?

Il mio consiglio è di conseguire la specializzazione se si crede che la scuola possa essere il proprio settore lavorativo (sostegno compreso), considerato che in primavera 2015 dovrebbe essere emanato il concorso.

I posti di sostegno saranno 90.032 nel 2015. Come si formeranno gli insegnanti, precari e di ruolo

Esclusione dalla graduatoria interna di istituto: quale grado di invalidità?

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Stefania – Le chiedo informazioni circa i benefici che si possono ottenere con la 104 personale. Vedo che vi è una grande confusione nella gestione di questo elemento da parte delle varie scuole. Allora vorrei un chiarimento: Chi ha la 104 personale e , diciamo,il 50% di invalidità,rientra tra le categorie protette che non perderanno mai il posto? O serve il 67%? o non importa la percentuale, ma solo il fatto di avere la 104? (non con la gravità).

Paolo Pizzo – Gentilissima Stefania,

mi pare di capire che tu ti riferisca all’art. 3 comma 1 della legge 104/92 ovvero handicap non grave e anche un grado di invalidità riconosciuta,

Si precisa che la normativa di riferimento è l’art. 7.2 del CCNI prevede che I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Il punto III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE prevede:

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un GRADO DI INVALIDITÀ SUPERIORE AI DUE TERZI o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

L’art. 9 poi precisa:

Per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 21, della legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.

Pertanto, per essere esclusi dalla graduatoria di istituto non basta né la sola disabilità non grave, né il solo grado di invalidità, ma le due cose devono coesistere, anche se con certificazioni distinte, nelle quali deve appunto risultare chiaramente lo stato di disabilità e un grado di invalidità superiore ai 2/3.

Il personale con handicap grave può fruire dei permessi in ore

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Docente – sono una docente di scuola secondaria di primo grado, dichiarata inidonea permanente che usufruisce della legge 104 (art.3 comma3 con gravità). Sono utilizzata in altri compiti con un orario di 36 ore settimanali, pur non avendo richiesto di passare nel personale ATA e, in attesa della mobilità intercompartimentale entro agosto 2016. Ho fatto richiesta alla segreteria della mia scuola di poter usufruire di 1 o 2 ore di permesso retribuito giornaliero come da art.33/6 legge 104/92 e mi è stato risposto che nel CCNL comparto scuola tutto questo non è previsto, avrei diritto solo ai 3 gg mensili. Può chiarirmi meglio , le ultime risposte mi lasciano ancora dei dubbi. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

la segreteria è in errore.

Per il personale in situazione di handicap grave è direttamente la legge 104/92 a prevedere che il personale possa fruire dei permessi in ore (cosa che invece non è possibile per chi assiste il disabile).

Si segnala a tal proposito l’Orientamento Applicativo ARAN SCU_075_:

Di quali tipologie di permesso potrà usufruire il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità?

Questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che ai sensi dell’art. 15, comma 6 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, i dipendenti hanno diritto ai tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. Tali permessi sono retribuiti, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.

Il successivo comma 7 dell’art. 15 sopra citato dispone, inoltre, il diritto del dipendente ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Ne consegue che il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente dei tre giorni di permesso retribuito, oppure, come sancito dall’art. 33, comma 6 della legge n. 104 del 1992, di due ore di permesso orario giornaliero retribuite.

Tali ore, essendo equiparate a quelle per l’allattamento dalle circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002  e dalla circolare INPS n. 139 del 2002, ne prevedono analoga distribuzione: due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.

Infine  si ritiene utile richiamare la circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012 intervenuta sulla materia .

Supplenze e pagamenti. Chiarimenti per il Dirigente scolastico

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Dirigente Scolastico – Gentile redazione Orizzonte Scuola, in riferimento all’applicazione del D.L. 147 del 7)9/2007 che indica le modalità per la liquidazione del trattamento economico del personale di cui alle seguenti fattispecie: 1) personale supplente nominato in sostituzione di personale in maternità (codice contratto SIDI N15); 2) personale nominato per supplenze brevi e collocato in astensione  obbligatoria (codice contratto SIDI N16); 3) personale supplente che, entro il periodo di astensione obbligatoria, è nominato in sostituzione di altro personale (codice contratto SIDI N17); 4) personale in astensione obbligatoria con trattamento d’indennità (codice contratto SIDI N18).

La ormai famosa circolare dell’USR Veneto esemplifica proponendo alcune fattispecie che parrebbero essere esaustive: in realtà ci troviamo ancora  ad affrontare controversie sia negli uffici di segreteria che, talvolta, con la Ragioneria Territoriale che deve procedere alla liquidazione delle competenze. Le propongo, di seguito, l’esempio concreto accaduto nella scuola che dirigo: il docente di scuola secondaria A028 Mario Rossi è ASSENTE PER MALATTIA dal 11/11/2014 al 23/11/2014 e al suo posto viene nominata la supplente Francesca Neri Il giorno 19/11/2014 la supplente Francesca Neri comunica di essere stata collocata in interdizione anticipata per complicanze della gestazione per cui il suo contratto di supplenza breve (N01) viene chiuso giorno 18/11/2014. Dal 19/11/2014 al 23/11/2014 viene stipulato un contratto con codice N16 (personale in astensione obbligatoria durante supplenza breve). Il docente titolare Mario ROSSI nel frattempo comunica che continuerà l’ASSENZA PER MALATTIA fino al 19/12/2014. La docente Francesca NERI ha diritto alla proroga del contratto per tutto il periodo di durata dell’astensione obbligatoria  e fino al rientro del titolare, per cui si stipula il relativo contratto. Primo quesito: il contratto dovrà essere stipulato ancora con codice N16 oppure con codice N17? Permanendo le esigenze di sostituzione del titolare assente si procede a una nuova convocazione e si individua il supplente Giovanni BIANCHI che andrà, effettivamente, a prestare servizio al posto del titolare Mario ROSSI. SECONDO QUESITO: il contratto con il supplente Giovanni BIANCHI, andrà stipulato con codice N01 – supplenza breve e saltuaria (in sostituzione del titolare Mario ROSSI assente per malattia) e posto a carico del fondo della scuola per le supplenze? Oppure andrà stipulato con codice N15 – supplenza in sostituzione di personale in congedo di maternità (in sostituzione di Francesca NERI supplente di Mario ROSSI) e posto a carico del “Tesoro”?. L’interpretazione corrente della Ragioneria Territoriale dello Stato è che può essere posto a carico del “Tesoro” solo il pagamento della supplente in congedo di maternità e non anche il secondo supplente poiché quest’ultimo va in realtà a sostituire il titolare (Mario ROSSI) che è assente per malattia. Fra il personale da porre temporaneamente a carico delle Direzioni Prov.li dell’Economia e Finanze (ora confluite nelle RTS), elencato dalla nota MIUR Prot. 1977 del 12 ottobre 2007, al punto a) è indicato il “personale  supplente nominato in sostituzione di personale in maternità”: per “personale in maternità” si intende a qualunque titolo in servizio, e quindi anche se “supplente breve in maternità”? In attesa di un cortese riscontro alla presente, l’occasione mi è favorevole per porgere i più cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

questa la situazione in breve:

  • Titolare A assente per malattia;
  • Supplente B in sostituzione ma collocata in interdizione per gravidanza (con proroga);
  • Supplente C che assume effettivo servizio.

Risposte:

  1. la docente B in interdizione deve avere un contratto N 17 ovvero personale supplente che, entro il periodo di astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi d’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza, è nominato in sostituzione d’altro personale;
  2. il supplente C è a “carico della scuola”, perché l’assenza del titolare è malattia e quindi un’assenza diversa da quello di maternità. Quindi il supplente C codice N01 ovvero supplenza breve per la sostituzione di personale temporaneamente assente, da graduatoria definitiva.

In conclusione, concordo con l’USR del Veneto e aggiungo un particolare che sembra insignificante ma che si lega proprio al pagamento così come sopra descritto:

Ammettiamo che il docente titolare A (assente per malattia) proroghi ancora l’assenza,  e ammettiamo ancora che la  supplente B (in interdizione) per un motivo assurdo rifiuti la proroga oppure abbandoni la supplenza perché le viene offerto un incarico fino ad almeno il termine delle lezioni oppure da GAE.

Che succede al supplente C?

Detto supplente dovrà rimanere in servizio per continuità didattica perché comunque la necessità  della sostituzione è originata dal primo assente (il titolare in malattia), e quindi a nulla rileva che la prima supplente B non sia più in servizio.

Per questo, a mio parere, tale ragionamento deve essere seguito in tutto compreso nel pagamento.

Supplenze: ci sono 24 ore di tempo per assumere servizio?

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Vincenzo - Gentile Lalla,volevo chiederLe se il docente inserito nella graduatoria d’istituto della scuola superiore, che ha risposto positivamente per e-mail alla disponibilità di ricoprire la supplenza di dieci giorni, entro i tempi previsti, una volta risultato assegnatario della supplenza nel giorno della convocazione e comunicatogli per telefono nella stessa mattinata, ha la facoltà di presentarsi entro 24 ore a scuola per motivi di spostamento dovuto a lunga distanza (il giorno successivo alla data di convocazione comunicatagli per la stessa e-mail)? Nell’attesa, cordiali saluti.

Lalla - gent.mo Vincenzo, la risposta è negativa. Per supplenze fino a 29 giorni infatti la normativa non indica alle scuole un termine tassativo da rispettare per permettere al supplente di prendere servizio (termine che esiste invece per le supplenze pari o superiori a 30 giorni).

I criteri e le modalità di interpello e convocazione degli aspiranti sono indicati nel dm 353/2014.

D’altronde, la scuola deve in questo caso agire anche con buon senso, distinguendo tra un incarico di due giorni e uno di 29. Tuttavia, il termine indicato è perentorio.

ll titolo di sostegno è valido per il grado di istruzione per cui è stato conseguito

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Enzo – Sono un insegnante di scuola primaria con laurea in giurisprudenza + abilitazione all’ insegnamento scuola superiore. Per ottenere il passaggio da scuola primaria a scuola superiore sarebbe più semplice se avessi titolo per sostegno.

Orbene avendo io il titolo di sostegno per la scuoa dell’ infanzia conseguito 20 anni fa cosa fare per convertirlo alle superiori?…. a chi rivolgersi? Grazie per la vostra disponibilita’. Buona Giornata

Lalla – gent.mo Enzo, il titolo non è convertibile da un ordine di scuola all’altro. Con la nota del 18 giugno 2014 il Miur ha chiarito che "La specializzazione è direttamente correlata al grado di istruzione per la quale è stata conseguita. "

E anche nel caso di abilitazioni verticali a cascata, la specializzazione conseguita con i nuovi corsi abilitanti in base al DM n. 249/10 e la DM 30 settembre 2011 non vale in automatico per tutti i gradi di scuola per cui si è abilitati.

Se per i nuovi corsi il titolo non è cascata neanche tra scuola secondaria di II grado e I grado, tanto più non è possibile pensare ad una estensione da infanzia a secondaria.


Chi ha il pas può fare il tfa?

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Anna – Cara Lalla ti sottopongono questo dubbio quasi amletico: Chi ha già conseguito una abilitazione con il pas e quindi ha già usufruito del relativo punteggio, può partecipare e conseguire anche il tfa per la stessa classe di concorso? E in caso affermativo come si calcola il punteggio? Non credo si possa cumulare il punteggio del pas e del tfa!

Io penso sia incompatibile, in quanto l’art. 2 del Decreto del tfa è chiaro al riguardo. So dell’esistenza di una FAQ del MIUR (la numero 8), ma che valore ha? Spero tu possa sciogliere i miei dubbi. Cordialità

Lalla - gent.ma Anna, non si tratta di cumulare punteggio TFA e PAS (circostanza impossibile), ma si tratta di modificare il titolo di accesso (alla prossima riapertura delle graduatorie) con un titolo che ha maggiore valore in termini di punteggio.

E in questo senso la FAQ pubblicata sul Cineca mette in evidenza un diritto incontrovertibile:

"principio della possibilità di migliorare tanto il punteggio, quanto il voto di abilitazione"

Piuttosto la domanda é: perchè dovrebbe essere negata la possibilità di migliorare il proprio punteggio?

Per quanto riguarda l’art. 2 del decreto TFA, dovresti specificare meglio a quale decreto fai riferimento.

Accesso negato su Istanze on line. Come fare?

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Gentilissimi, Non saprei a chi rivolgere questa domanda..su Istanze Online non trovo un servizio di assistenza che mi permetta di di risolvere il problema riscontrato. In breve, accedendo con le mie credenziali su Istanze Online, da qualche settimana il sito risponde con una pagina di errore che allego: "Pagina non trovata". Sono più che certa che le mie credenziali funzionano.. ho provato da diversi pc, con medesimo risultato. Che fare? Ho compilato la domanda per ATA III fascia, ma non posso controllare nulla.. Spero possiate aiutarmi

Lalla - gent.ma, la soluzione è semplicissima e l’abbiamo spiegata in questo articolo

Istanze on line malfunzionamento con Chrome

Aspettativa per assegno di ricerca per supplente con contratto al 30/6. Chiarimenti per il Dirigente scolastico

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Dirigente Scolastico  – Premesso che un docente di informatica è stato individuato quale destinatario di un contratto a tempo DETERMINATO fino al 30/06/2015, ha accettato la nomina ma, contemporaneamente ha chiesto aspettativa senza assegni perché già titolare di un contratto per attività di ricerca presso l’Università Bicocca di Milano fino al 31/05/2015.  Si chiede voler specificare: 1) Se ha diritto a contratto ai soli fini giuridici; 2) Se tale contratto deve terminare il 31/05/2015 oppure il 30/06/2015; 3) Se tale contratto termina il 31/05/2015 quale tipologia di contratto dovrà seguire dal 01/06/2015 al 30/06/2015. Certi di un sollecito riscontro distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

La nota MIUR del 12 maggio 2011 prot. n. AOODGPER 4058, esprimendosi sulle caratteristiche dell’aspettativa per assegno di ricerca, di cui possono usufruire i docenti della scuola, con riferimento alla questione della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, stabilisce che “i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno universitario devono ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca”

La C.M. 15 del 2011 con oggetto “Dottorato di ricerca e problematiche connesse”, emanata in applicazione dell’art. 19 della legge 240/2010 sopra citata, facendo riferimento all’art. 19 del CCNL/2007 (ferie e permessi del personale a tempo determinato), ha precisato che solo il personale assunto con contratto fino al 30/6 o 31/8 può fruire dell’aspettativa per dottorato di ricerca con la precisazione che questa ha validità solo sotto l’aspetto giuridico (riconoscimento del servizio ai fini stabiliti dalle vigenti norme), ma non per quello economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

Dal disposto dei chiarimenti effettuati dal MIUR, l’eventuale aspettativa concessa per assegno di ricerca, equiparata quindi a quella per il dottorato, è utile ai fini giuridici e quindi al riconoscimento del punteggio spendibile per le graduatorie ad Esaurimento/Istituto.

Detto questo, l’art. 22 della legge n.240 del 30 dicembre 2010 prevede che “la titolarità dell’assegno  non e’ compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea  specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il  collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in  servizio presso amministrazioni pubbliche.”

Dal momento quindi che per il docente assunto a tempo determinato il periodo trascorso in aspettativa per assegno di ricerca è valida solo ai fini giuridici, il docente interpellato per una supplenza e già titolare di un assegno di ricerca o dottorato può accettare la supplenza senza assumere servizio. Anche perché, eventualmente, il fatto di essere titolare di assegno di ricerca è sicuramente un motivo ostativo alla presa di servizio e, in quanto tale, la non assunzione in servizio comporta comunque gli effetti giuridici del contratto (si veda a tal proposito il punto 3 della nota MIUR sulle istruzioni operative sulle supplenze del 28 agosto 2014).

In conclusione:

  • il docente può accettare la nomina ed essere collocato in aspettativa per assegno di ricerca.
  • Il contratto è comunque fino al 30/6 ma ha validità giuridica fino al 31/05/2015 ovvero fino al rientro in servizio effettivo del docente, dopodiché bisognerà riconoscere al supplente gli effetti economici dal momento in cui assume servizio e fino al 30/6.

Si precisa inoltre come deve proseguire il tutto:

La scuola deve nominare un supplente dalle graduatorie di istituto, trattandosi di supplenza breve, fino al 31/05/2015 (termine dell’assegno di ricerca).

Dopodiché bisognerà applicare l’art. 37 del CCNL/2007 il quale prevede che, qualora ricorrano le condizioni (e cioè rientro del titolare dopo il 30 aprile a seguito di assenza ininterrotta per 150 gg o 90 nelle classi terminali) il supplente in servizio, per ragioni di continuità didattica, è “mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali” (per “valutazioni finali” si intendono gli esami).

Pertanto, dal momento che il titolare all’ 1/6/2015 avrà totalizzato i 150 gg. di assenza richiesti dalla norma, al supplente in questione dovrà essere stipulato un contratto fino al termine delle lezioni e poi un altro, senza soluzione di continuità, fino al termine degli scrutini.

Il titolare rimarrà quindi a disposizione della scuola a partire dal rientro in servizio.

 

Per le supplenze brevi bisogna scorrere le graduatorie di istituto. Chiarimenti per il DSGA

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DSGA – Egregi signori, secondo voi un docente 1° grado con 18 ore su posto al 31/08/2015 può  accettare una supplenza breve, offerta dallo stesso istituto già dove  lavora, per 4 ore aggiuntive? Nel regolamento in effetti è scritto che il DS deve rivolgersi prima ai  docenti interni secondo un preciso ordine, ma secondo l’USR Lombardia  trattandosi di supplenza breve e non più di 4 ore su posto vacante,   avrebbe dovuto interpellare solo i docenti nelle graduatorie di istituto  liberi o con possibilità di completamento Il problema sorge principalmente per l’impossibilità di inserire a SIDI  il contratto di 4 ore configurandolo come supplenza breve in quanto il sistema, come dice il manuale apposito, fa in modo che le 4 ore  ereditino le caratteristiche del contratto di riferimento, cioè le 18  ore retribuite direttamente dal MEF. In questo modo SIDI pagherebbe quindi via MEF e non contabilizzerebbe  come supplenza breve. Di conseguenza alla scuola non vengono assegnati i  fondi per il pagamento tramite CEDOLINO UNICO. Cordialmente.

Paolo Pizzo – Gentilissimo DSGA,

il dirigente scolastico non può assegnare tali ore ad un docente interno che ha già 18 ore, anche qualora si impegni a mantenere l’unicità dell’insegnamento.

Non bisogna infatti confondere le supplenze temporanee da attribuire scorrendo la relativa graduatoria d’istituto con gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore che possono essere attribuite al docente interno.

Gli spezzoni orario fino a 6 ore non sono ore di una cattedra il cui titolare è assente dal servizio per ragioni varie.

Queste ultime, anche se in numero pari o inferiore alle 6 unità, DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE ASSEGNATE SCORRENDO LA GRADUATORIA DI ISTITUTO.

A scanso di equivoci la Nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007 al punto 3 specifica:

“Assegnazione di spezzoni fino a sei ore al personale interno. Confermando quanto già chiarito con tutte le precedenti circolari sull’argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli “spezzoni” in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre”.

Bisogna inoltre considerare che sull’argomento “ore eccedenti” sempre il Ministero, nella Nota 9839/2010 ha chiarito

“che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.”

e nello stesso tempo consente ai Dirigenti di nominare il personale supplente anche se l’assenza del titolare è inferiore ai 5 gg. (primaria) o ai 15 gg. (secondaria):

“i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.

Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.”

Pertanto, per le supplenze brevi come descritte nel quesito bisogna esclusivamente attingere dalle graduatorie di istituto e nominare quindi un supplente.

Come si calcola punteggio per supplenze

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Leonilda – Sono un insegnante precaria sono stata convocata quest’anno per una supplenza nell’A240 insegnante di laboratorio con dipoma di tecnico per le industrie chimiche dal 27/11/2014 al 30/06/2015

Prima domanda:

Secondo un mio calcolo a fine supplenza dovrei avere 12 punti?

Lalla – il calcolo è esatto, poichè i 12 punti si acquisiscono con almeno 5 mesi e 16 giorni di servizio di insegnamento.

Ti invito a leggere questa scheda sul calcolo rapido del punteggio Supplenze. Il calcolo rapido del punteggio e la valutazione del servizio

Seconda domanda:

Un amico mi diceva che posso inserire (spalmare) punti 6 sulle altre classi di concorso e cioè sulla A013 A060 A066 ecc..se e si. lo posso fare anche se insegno laboratorio di chimica con il diploma ?

Lalla - la risposta è affermativa, in quanto nella III fascia delle graduatoria qualsiasi servizio reso può essere fatto valere come servizio specifico (al 100%) nelle graduatoria della nomina e come non specifico (al 50%) nelle altre graduatorie in cui si è inseriti nella stessa fascia. L’indicazione è presente nel modello di domanda che hai compilato entro il 23 giugno 2014 per l’iscrizione in III fascia.

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