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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Calcolo ferie del personale ATA in regime di Part – Time

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Luciana – Buonasera, Sono un’ata con contratto dal 10 settembre 2014 fino al trenta giugno 2015. Ho più di 4 anni di anzianità di servizio. Svolgo 12 ore suddivise in due giorni settimanali su due scuole. A quanti giorni di ferie e festività ho diritto x ogni scuola? Lo chiedo perché le due scuole mi hanno fatto calcoli diversi. Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Luciana, secondo l’art. 58 del CCNL 29.11.2007, relativo al personale A.T.A. che disciplina i rapporti di lavoro a tempo parziale, i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, mentre i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
Di seguito ti linko una guida completa: ATA: ferie e festività soppresse personale Part – Time


Mobilità interprovinciale: vincolo triennale anche per neo assunti dal concorso

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Maria – Per chi ha vinto un concorso docenti nei primissimi posti e gli e’ stato assegnato di insegnare in un posto decisamente lontano da casa (un altra regione), è possibile fare qualcosa per essere spostato in un luogo più vicino? Se si, come? Ringrazio in anticipo Cordiali Saluti

Lalla – gent.ma Maria il CCNI sulla mobilità dei docenti di ruolo precisa

In osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente

E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.

Si tratta di

DISABILI PER GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94. Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza.

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità ai sensi dell’art. 2 comma 2.

Pertanto esiste una differenza tra il genitore che assiste il figlio in situazione di handicap grave o il coniuge del disabile in situazione di gravità, e il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità:

Solo quest’ultimo, infatti, non ha nessun diritto di precedenza nella domanda di trasferimento interprovinciale, precedenza che gli è riconosciuta solo nella domanda di assegnazione provvisoria.

L’ipotesi di contratto 2015/16 e le novità

Graduatoria interna di istituto: dove si colloca il perdente posto trasferito d’ufficio

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Il mio quesito è: un docente entra nell’organico della scuola il 1.9.2014 a seguito di mobilità d’ufficio. Come bisogna graduarlo?Va in coda o si inserisce nella graduatoria secondo il punteggio come se fosse stato già in quella
scuola dall’anno precedente? Grazie

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

Il docente in questione non può essere inserito in coda come ultimo arrivato perché tale disposizione vale solo per la mobilità a domanda ovvero per chi ha ottenuto il trasferimento volontario il 1.9.2014.

Pertanto, chi è stato trasferito d’ufficio perché dichiarato perdente posto ad aprile 2014, anno scolastico 2013.14, ed è stato quindi trasferito d’ufficio o a domanda condizionata l’1.9.2014 (a.s. 2014.2015) va graduato insieme agli altri docenti già presenti nell’organico dell’istituto.

Concorso a cattedra 2015: ci sono limiti di età?

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Liza - Gentilissima, ho conseguito nel 1999 una laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche e poi nel 2011 una triennale in psicologia dell’educazione. ho 50 anni a luglio e mi chiedo se età cronologica sia un fattore di esclusione dalla possibilità di fare in concorso (se lo bandiranno effettivamente)

Lalla – no, non conta l’età. Nel concorso 2012 il Ministero emanò il bando DDG 24 settembre 2012 con un grave errore, perchè prevede scrisse “I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti generali di accesso agli impieghi nelle pubbliche ammnistrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487″

Esso dispone all’art. 2 che il limite di età per l’accesso ai pubblici concorso è “non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni”

Ma tale limite di età è stato abrogato dall’art.3 comma 6 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 “6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”

pertanto il Ministero ha successivamente emanato un chiarimento, che sarà valido anche per i prossimi concorsi.

Liza - con qs laurea le materie di insegnamento sono economia e diritto, ma sarei disponibile anche per fare sostegno. in qs caso cosa dovrei fare?

Lalla – per essere assunto su posto di sostegno dal concorso è necessario essere in possesso del titolo relativo al momento di presentazione della domanda di partecipazione. Per conseguire il titolo è necessario essere in possesso dell’abilitazione disciplinare.

Quindi nel tuo caso, almeno per il concorso 2015, lo ritengo impossibile.

Congedo per malattia del figlio prima che siano trascorsi i 3 mesi dopo il parto

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Docente – Ho una figlia di 12 giorni e ieri è stata male..oggi ho portato il certificato a scuola e la segretaria mi ha detto che il preside mi darà congedo parentale e non per malattia della bambina perché anche se è disoccupata vale l’astensione obbligatoria della mia compagna (quindi oltre a non lavorare e a non aver richiesto astensioni non siamo nemmeno coniugati)può farlo? Non ho trovato riferimenti su questo caso nelle vostre guide. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

l’art 12/5 del ccnl/2007 dispone:

Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 [congedo di maternità] e sino al compimento del terzo  anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle  lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del  bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le  modalità indicate nello stesso comma 2″.

Come noterai la norma indica chiaramente “Successivamente al periodo di astensione“…

Ciò  vuol dire che il congedo per malattia del figlio può  essere retribuito solo se fruito dopo il congedo di maternità (questo è indipendente dal fatto se la madre sia o meno lavoratrice).

Ma come si sa, il Contratto non modifica il T.U. 151/01 il quale in realtà non vieta assolutamente di fruire del congedo per malattia del figlio contemporaneamente al congedo di maternità della madre, ma deroga in melius il T.U. citato dal solo dal punto di vista retributivo, accordando al lavoratore la retribuzione per intero per i primi 30 gg di malattia cosa che appunto non prevede la legge.

In conclusione, il Dirigente non può negarti la fruizione della malattia durante il congedo obbligatorio di tua moglie/compagna, ma tale congedo, però, ti potrà essere riconosciuto per intero (30 gg all’anno fino ai 3 anni) solo se ne fruisci dopo i 3 mesi del bambino ovvero trascorso il congedo di maternità, altrimenti è senza retribuzione.

E’ ovvio che in questi casi conviene quindi prendere il  congedo parentale il quale è invece retribuito dal giorno successivo alla nascita del figlio.

Vacanze di Natale e conferma della supplenza anche per la docente in maternità. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Salve, abbiamo un docente titolare di ruolo assente fino al 22/12/2014 (formalmente rientra in servizio durante le festività) ;  è sostituito da una supplente che non ha assunto servizio in quanto in astensione obbligatoria e che a sua volta è sostituita da una supplente. Nel momento in cui la docente titolare di ruolo  si assenterà ancora dal 7/01/2014 per altre due settimane,  la continuità didattica riguarderà solo la supplente che fisicamente era in classe o è tutelata anche quella in maternità e le dovrò fare il contratto? Grazie.

Paolo Pizzo  – Gentile scuola,

questo il caso di cui al quesito:

  • docente A titolare assente fino al giorno della sospensione delle lezioni che però rientrerà durante le vacanze e presumibilmente riprenderà l’assenza il 7/1;
  • docente B supplente nominata in sostituzione ma in congedo obbligatorio;
  • docente C supplente nominata in sostituzione che assume regolare servizio.

La conferma del contratto, ai sensi dell’art. 7/5 del DM 131/07, spetta ad entrambi i supplenti (B e C).

Giova infatti ricordare che l’art. 12/2 de CCNL/2007 dispone che “Durante il medesimo periodo di astensione [interdizione per gravi complicanze/congedo di maternità], tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.”

Pertanto, il personale collocato in interdizione per gravi complicanze/congedo di maternità/paternità ha sempre diritto, al pari degli altri dipendenti che al termine di un primo contratto si trovino in effettivo servizio, alla proroga o alla conferma della supplenza qualora il titolare che il supplente sostituisce prolunghi il suo periodo di assenza.

Ovviamente ciò è scontato anche per il supplente C che è in effettivo servizio.

Si precisa che la supplente B in congedo di maternità dovrà essere collocata in maternità fuori nomina per il periodo delle vacanze ovvero dal 23/12 al 6/1, poi rientrerà in “servizio” e quindi con indennità di nomina dal 7/1.

Per il supplente C non ci sarà invece nessuna incombenza e assumerà servizio il 7/1 mentre dal 23/12 al 6/1 non avrà alcun contratto.

Riduzione oraria per allattamento ed errata interpretazione della scuola

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Francesca – Sono un insegnante di religione cattolica con 12 ore settimanali di insegnamento nella stessa scuola. Ho appena terminato la maternità obbligatoria e la bimba ha appena compiuto 3 mesi. Ho chiesto le ore per allattamento ma la mia scuola dice che non possono darmele.  Io come orario ho: Martedì : 8-9 Mercoledì: 10-14 Venerdì : 8 – 14 con due buchi( uno per ricevimento genitori)  Sabato: 10-13 Ho chiesto d prendere ogni giorno 1 ora in modo tale da fare: Martedì: niente Mercoledì: 10-13 Venerdì: 8-13 Sabato : 10-12  Mi è stato rifiutato dicendomi che dal momento che sono sotto le 13 ore non mi spettano ma che potrebbero interpretare la legge con una via di mezzo e non darmi l’ora di allattamento del martedì e gli altri giorni deciderebbe la scuola in quale ora della mattina darmela.  Mi chiedo: si può interpretare la legge? E nel caso..fare una via di mezzo non è contraddittorio??  Io vorrei solo fare le cose correttamente.. Se mi viene detto che ogni giorno posso fare 1 ora di allattamento vorrei che fosse applicato.. Se invece mi viene detto che la legge dice di no allora mi rassegno .  Mi chiedo anche se nei giorni dove ci sono collegi CdC scrutini etc… Posso sempre richiedere l’ora di allattamento se qst cadono nel mio giorno libero? Vi ringrazio.

Paolo Pizzo – Gentilissima Francesca,

la scuola in questo caso non deve interpretare la legge ma la deve solo applicare.

L’MPI con nota 12 marzo 1981, prot. n. 7201 affermava:

Si fa riferimento al telex n. 2819 con il quale codesto Provveditorato agli Studi chiede di conoscere se spetti la riduzione di orario, prevista dall’art. 10 della legge 30/12/1971 n. 1204 ad una supplente in servizio per sei ore settimanali. A riguardo si fa presente quanto segue: L’art. 10 della legge 1204/71 stabilisce che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, un periodo di riposo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

L’art. 10 del regolamento di esecuzione alla predetta legge, approvato con il D.P.R. 25/11/1976, n. 1026, stabilisce al primo comma: «Fermo restando che i riposi di cui all’art. 10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione nell’orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.

Ad avviso di questo Ministero, le richiamate disposizioni legislative e regolamentari fanno riferimento alla ipotesi tipica di un orario di lavoro previsto per l’intera durata Stabilita per la categoria di dipendenti alla quale appartiene la lavoratrice madre, durata che per il personale docente delle scuole secondarie è fissato in 18 ore settimanali dall’art. 88 del D.P.R. numero 417/74.

 Il riposo di cui sopra ha la finalità espressa (art. 10 del regolamento citato) di assicurare alla lavoratrice madre la possibilità di curare direttamente il bambino, possibilità che non sussisterebbe qualora la lavoratrice stessa dovesse svolgere il proprio orario di lavoro per l’intera durata normalmente prevista.

Lo stesso termine di «riposo» presuppone logicamente che la lavoratrice madre continui ad espletare attività lavorativa anche dopo aver fruito del periodo di riposo.

Nel caso sottoposto da codesto Provveditorato, invece, la concessione di un periodo di riposo si risolverebbe in un esonero totale dall’insegnamento: cosi però verrebbe travolta la stessa finalità della legge dal momento che tenuto conto del ridottissimo numero di ore di insegnamento per il quale è stata conferita la nomina {sei), l’interessata ben potrebbe attendere all’assistenza diretta del bambino concordando con il Capo d’Istituto una idonea distribuzione dell’orario di lavoro.

Per le considerazioni di cui sopra non si ritiene che alla lavoratrice madre nominata supplente per sei ore settimanali di lezione competa la riduzione dell’orario prevista dal più volte menzionato art. 10 della legge numero 1204/1971”.

Successivamente lo stesso Ministero, sentiti il Tesoro ed il Ministero del lavoro, con telex del 21 gennaio 1984 riconosceva il diritto ai riposi anche al supplente temporaneo con spezzone orario. Precisava però, che il riposo non spetta nel caso il numero ore di insegnamento per cui la nomina è stata conferita è talmente ridotto che di fatto si risolverebbe in esonero totale dall’insegnamento.

La questione quindi delle 13 ore è un’invenzione della scuola, riportata purtroppo anche in qualche sito sindacale, che è assolutamente priva di fondamento.

Pertanto, anche il personale in regime di part time verticale o che ha uno spezzone orario può fruire dei riposi.

In entrambe le tipologie di part-time, verticale e orizzontale, o per lo spezzone orario, il permesso è subordinato, come per il personale a tempo pieno, esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo, da utilizzare anche cumulativamente all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro, devono essere così ripartite:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
  • Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

Si può quindi avere il caso del personale che svolge 9 ore in 3 giorni oppure 6 ore in 3 giorni e così via. La riduzione di orario è sempre riferita all’orario giornaliero: nel primo caso, il dipendente svolgerà 6 ore (la riduzione sarà di 3 ore); nel secondo caso, svolgerà 3 ore (la riduzione è sempre di 3 ore).

Nel tuo caso, quindi, trattandosi, ribadiamo, di una riduzione giornaliera, hai diritto a 4 ore di riduzione in quanto l’orario lavorativo è distribuito in quattro giorni.

Poi, valuterai tu insieme al Dirigente come meglio articolare l’orario.

Se c’è dissenso deciderà l’Ispettorato del Lavoro.

Mi preme anche ricordare  la circolare INPS n. 95 bis/2006 che al punto 7.2 afferma che il personale in regime di part-time orizzontale, tenuto da contratto ad una sola ora di lavoro nell’arco della giornata, può farla coincidere con il riposo giornaliero comportando la totale astensione dal lavoro per quella giornata.

Tale circolare non fa che ribadire il principio secondo il quale il T.U. 151/2001 si  limita soltanto a  prevedere l’orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di sotto del quale il riposo è pari ad un’ora, ma non anche l’orario di lavoro minimo necessario per poter fruire del riposo giornaliero:

Si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere i riposi giornalieri nel caso limite della lavoratrice madre a tempo parziale c.d. orizzontale, tenuta in base al programma contrattuale ad effettuare solo un’ora di lavoro nell’arco della giornata.

In linea con l’orientamento espresso in proposito dal Ministero vigilante– orientamento recentemente confermato dal Coordinamento generale legale dell’Istituto- la scrivente Direzione è pervenuta ad un’interpretazione di segno favorevole nella considerazione che la dizione letterale della norma (art. 39, comma 1, del citato testo unico) non pare interdire una siffatta possibilità, limitandosi soltanto a  prevedere l’orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di sotto del quale il riposo è pari ad un’ora, ma non anche l’orario di lavoro minimo necessario per poter fruire del riposo giornaliero.

L’eventuale coincidenza del riposo giornaliero con l’unica ora di lavoro, pur comportando la totale astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa, non precluderà pertanto il riconoscimento del diritto al riposo in questione”.

Mobilità docenti di ruolo a rischio per assunzione precari?

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Ins. Giusi - Gentilissima Lalla, Le scrivo a seguito dell’ allarmismo circa un probabile blocco della mobilità per i docenti di ruolo nel caso in cui dovesse attuarsi il piano straordinario di immissioni in ruolo dei colleghi precari.

Considerati i numerosi ricorsi che stanno prendendo forma proprio in questi giorni, chiedo:

Questo allarmismo ha motivo di esistere o ci stiamo fasciando la testa prima della caduta?

Esiste il rischio effettivo di rimanere bloccati? E poi.. è il caso di agire preventivamente aderendo già da ora ai ricorsi?!

In attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti.

Lalla - gent.ma Giusi, l’allarmismo c’è (vedi Docenti di ruolo preoccupati per mobilità post assunzioni in ruolo 2015) ma non spetta a me dire se sia giustificato o meno.

Posso solo dirti che non conoscendosi ancora gli organici per il prossimo anno scolastico, è veramente difficile azzardare una previsione.

Tra l’altro c’è l’incognita "organico funzionale", per la quale i sindacati firmatari dell’ipotesi di CCNI 2015/16 si sono riservati di poter riaprire il contratto " 4) Le parti concordano sull’eventualità di stipulare un ulteriore atto negoziale riaprendo il confronto, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità derivanti da interventi normativi."

Anche con le attuali normative il trasferimento è una possibilità in relazione ai posti in organico, non una certezza (Vedi tabella esubero )

Naturalmente sei libera di aderire già adesso ad eventuali ricorsi, questa è una scelta personale sulla quale noi non possiamo influire.


La mobilità professionale non è soggetta al vincolo triennale ma ad un biennio

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Roberta – dopo aver letto la parte relativa al passaggio di ruolo sul CCNL e dopo varie risposte apparse anche su Orizzonte Scuola avevo capito che fosse possibile chiedere il passaggio di ruolo anche interprovinciale nell’anno seguente il superamento dell’anno di prova. Ebbene, proprio oggi ho parlato con una funzionaria dell’usp della mia provincia che mi ha detto che il passaggio di ruolo si può chiedere solo dopo aver superato il vincolo triennale. E’ così? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Roberta,

la funzionaria dell’ATP si sbaglia.

L’art. 2 del CCNI mobilità dispone che

In osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.

Come si può leggere il riferimento della legge e dell’art. del CCNI è unicamente al trasferimento.

La mobilità professionale ovvero i passaggi di cattedra e di ruolo sono altra cosa rispetto ai trasferimenti e pertanto non sono inclusi in tale vincolo.

Riprova ne è il fatto che l’art.3 del CCNI inerente appunto alla mobilità professionale non fa alcun accenno ad un eventuale vincolo temporale, evidenziando solo che per poter effettuare il passaggio si deve aver superato l’anno di prova ed essere in possesso del titolo per il passaggio richiesto.

Potremmo sicuramente affermare che per il passaggio c’è dunque un vincolo di due anni già presente nella norma, senza bisogno di specificarlo, in quanto in una normale carriera il neo immesso in ruolo (o chi ha già ottenuto un passaggio)  può chiederlo solo se ha superato l’anno di prova ovvero a partire dal secondo anno  (a meno che ovviamente la prova non sia rimandata ad anni successivi).

es.

immesso in ruolo 2014/15

sede definitiva 2015/16 (conferma in ruolo)

2016/17 richiesta di passaggio per il  2017/18.

Ti preciso inoltre che da quando esiste tale vincolo (ricordiamo che era passato a 5 anni e poi ritornato a 3) sono stati già ottenuti passaggi di ruolo in tal senso.

Si recuperano le ore per uscita anticipata degli alunni?

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Massimiliano  – insegno in una scuola media a tempo prolungato. Lunedì 18 dicembre, ultimo giorno di scuola, gli alunni del tempo prolungato, che di solito escono alle 16,30, usciranno alle 13,30 perchè in quel giorno non è attivo il servizio mensa. Io sarei dovuto essere di servizio proprio in quel giorno dalle 13,30 alle 16,30 e non potendo effettuare la prestazione lavorativa la dirigente afferma che dovrò recuperare quelle ore non effettuate. E’ corretta l’intenzione della dirigente?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Massimiliano,

l’intenzione non è corretta.

L’art. 1256 del codice civile dispone:

“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.”

Pertanto, dal momento che l’uscita anticipata degli allievi non dipende da te ma da una causa a te estranea, non hai nessun obbligo di recuperare le ore non svolte.

Non è possibile il completamento orario tra scuola di I grado e scuola primaria

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Antonelia – Le scrivo perchè vorrei sapere quali siano gli articoli in cui trovo informazioni che esplicano la possibilità di avere più contratti anche su ordini di scuola diversi. So di una collega che ha sei ore di inglese in una scuola secondaria di I grado in un comune, 9 ore di sostegno in un altro comune, sempre scuola secondaria di I grado e poi 8 ore in una scuola primaria su inglese in un terzo comune. In segreteria le hanno detto che è possibile, io vorrei sapere se sia davvero così, perchè a me negano questo tipo di contratti da 6 anni, giustificando il rifiuto per incompatibilità tra un contrato nella secondaria di I grado e uno nella primaria!

Paolo Pizzo – Gentilissima Antonelia,

la norma di riferimento è l’art. 4 del DM 131/07 che recita:

  1. L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
  2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
  3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.

Ti faccio notare due vincoli richiamati dalla norma:

il completamento orario può avvenire in massimo 3 scuole su due comuni; non è possibile il completamento tra insegnamenti non appartenenti alla stessa tipologia.

Pertanto, il caso descritto nel quesito è illegittimo in quanto non è possibile avere una supplenza nella scuola primaria e di I grado svolte in contemporaneità in quanto appartengono ad insegnamenti di diversa tipologia.

Permessi 104/92 per il disabile fruibili ad ore: Il Dirigente e i sindacati non possono negarne il diritto sancito dalla legge

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Manuela – tempo fa vi ho chiesto informazioni sulla possibilità di chiedere la riduzione oraria per effetto della legge 104 (sono invalida al 100% e disabile in situazione di gravità art.3 comma 3). Il Dirigente scolastico ha concesso tale beneficio. Ora, passati alcuni mesi , dopo aver letto quanto da voi asserito si e’ consultata con altri sindacati e mi ha comunicato che non essendo tale diritto contemplato nel contratto dovrà sospendermi questo tipo di permesso . Chiedo se il comportamento del Dirigente sia legittimo , come fare, altrimenti a tutelare il mio diritto? Perché altri sindacati non riconoscono quanto da voi ampliamente ed esaurientemente scritto? Grazie per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Manuela,

i sindacati interpellati e il Dirigente non conoscono probabilmente la legge 104/92.

L’art. 33/6 di tale legge prevede che il dipendente disabile in situazione di gravità (art.3 comma 3) può, alternativamente ai tre giorni di permesso retribuito, fruire di due ore di permesso orario giornaliero retribuite.

Può un Contratto,secondo un Dirigente o  un sindacato, eliminare un diritto sancito dalla legge?

I contratti, semmai, derogano in melius le leggi ma certo non si sottoscrivono per limitarne il diritto!

Infatti, non è un caso che proprio il Contratto Scuola all’art. 15/6 prevede che il  dipendente ha comunque diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Pertanto, non c’è ombra di dubbio che tu ne abbia diritto.

Invita il Dirigente e i sindacati da lui interpellati a leggere l’Orientamento ARAN per il Comparto Scuola SCU­_75:

“Di quali tipologie di permesso potrà usufruire il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità?

Questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che ai sensi dell’art. 15, comma 6 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, i dipendenti hanno diritto ai tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. Tali permessi sono retribuiti, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.

Il successivo comma 7 dell’art. 15 sopra citato dispone, inoltre, il diritto del dipendente ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Ne consegue che il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente dei tre giorni di permesso retribuito, oppure, come sancito dall’art. 33, comma 6 della legge n. 104 del 1992, di due ore di permesso orario giornaliero retribuite.

Tali ore, essendo equiparate a quelle per l’allattamento dalle circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002  e dalla circolare           INPS n. 139 del 2002, ne prevedono analoga distribuzione: due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.

Infine  si ritiene utile richiamare la circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012 intervenuta sulla materia .”

 

A cosa serve avere un voto finale alto di abilitazione TFA?

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Carmela – Sono riuscita a superare le prove per l’accesso al Tfa. Vorrei sapere una cosa: dal momento che il punteggio complessivo al termine del percorso è pari a 42 punti, a cosa serve avere un voto alto all’esame finale? Vi ringrazio in anticipo.

Lalla - gent.ma Carmela, 42 sono i punti che vengono attribuiti di default alle abilitazioni TFA nella II fascia delle graduatorie di istituto (vedi tabella di valutazione dei titoli), di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo (sostituiscono il punteggio di servizio (Insegnare durante il TFA non dà punteggio?) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammisione a corsi a numero programmato.

A questi 42 punti va aggiunto il punteggio in relazione al voto di abilitazione, che va da 4 punti a 12.

Capirai che c’è molta differenza tra avere 46 punti in graduatorie e averne 54, soprattutto in province in cui lo scarto di un punto determina molte posizioni.

Inoltre, il punteggio alto assicura una preparazione complessiva maggiore, e questo non guasta.

Nuovi corsi Clil: chi può partecipare

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Lidia – Carissima Lalla, sono una insegnante di ruolo in un ITE (Istituto Tecnico Economico) di Matematica Applicata, classe di concorso A048. Richiedo una tua consulenza per una problematica relativa all’insegnamento in modalità CLIL nelle quinte classi degli istituti tecnici.

Premetto che nel mio Istituto non è stato attivato il CLIL per nessuna quinta classe.

Lalla – non è certo l’unica scuola ad averlo fatto, e dobbiamo ancora capire quanto fosse opzionale attivare il CLIL (ci aiuterà in questo la circolare sugli Esami di Stato).

Lidia – Alcuni giorni fa, il Dirigente ha invitato i docenti in possesso di certificazione linguistica a rendersi disponibili per la frequenza di un corso attivato nella mia provincia per conseguire l’attestato per l’insegnamento di una disciplina non linguistica con la metodologia CLIL. Io sono l’unica docente, nella mia scuola, in possesso di certificazione linguistica di livello B2 e, inoltre , ho frequentato un corso di specializzazione nel CLIL della Ca’ Foscari di Venezia conseguendo un attestato finale e 12 CFU . Ho anche frequentato due corsi all’estero con borse di studio Comenius, di quindici giorni ciascuno, sempre per l’insegnamento del CLIL. Mi sono resa disponibile a frequentare il corso per l’eventuale integrazione dei CFU mancanti e anche, eventualmente, a frequentare un corso universitario per conseguire la certificazione di livello C1.

Purtroppo, mi hanno comunicato che la mia disciplina non rientra tra quelle per cui è previsto l’insegnamento con la metodologia CLIL e che bisognerà formare altri insegnanti che, allo stato attuale, sono sprovvisti di qualunque certificazione linguistica.

Vorrei chiederti se è corretta questa impostazione e se, eventualmente, posso essere ammessa al corso ei insegnare la mia disciplina in modalità CLIL a partire dal prossimo anno scolastico. Spero in una tua risposta e auguro a te e a tutta la redazione un Felice Natale e un Prospero Anno Nuovo

Lalla – gent.ma Lidia, i nuovi corsi attivati con la nota del 1° dicembre 2014 sono

Corsi di perfezionamento di 20 crediti CFU ” di natura metodologico – didattica da realizzarsi presso strutture universitarie e destinati a docenti a tempo indeterminato con requisito B2 di competenza linguistica.

E fin qui potresti effettivamente rientrare, il passaggio successivo però è che ad essere destinatari dei corsi sono i docenti che nel corrente anno scolastico insegnano:

l. negli Istituti Tecnici una disciplina di indirizzo del Vanno;
2. una disciplina non linguistica nel Vanno dei Licei e nei Licei linguistici nel III, IV e V anno.

Come si fa a capire quale può essere considerata disciplina di indirizzo ce lo dice il Miur stesso con la circolare del 26 novembre 2014 . Tu non specifichi l’indirizzo dell’Istituto tecnico economico in cui insegni, ma in ogni sia che si tratti di Amministrazione finanza e marketing che di Turismo, la Matematica applicata non è materia caratterizzante (le tabelle)

Poichè potranno essere attivati 41 corsi, la tua candidatura potrà essere tenuta in considerazione qualora non ci siano colleghi con i requisiti richiesti dalla circolare.

Ricambio gli auguri di Buone Feste :-)

Graduatorie III fascia ATA: chiarimenti su valutazione titoli

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Nicola – Gentilissimi vorrei porvi un quesito riguardo la valutazione dei titoli: mia moglie ha presentato domanda come AA e Cs con i seguenti titoli:

diploma 48/60; laurea triennale 110/110;corso per operatore informatico di gestione art.14 legge 845/78; abilitazione conseguita con concorso ordinario 99 scuola infanzia, primaria e servizio scolastico per 4 mesi, in più ha inserito il servizio prestato presso una cooperativa, anche se non era certa che valesse?
Da istanza online le è stato attribuita un punteggio di 11,90 per AA e 8.40 per Cs.
La laurea non viene valutata come Cs? Nemmeno il corso di informatica?
L’abilitazione conseguita con concorso non vale?
Il punteggio è corretto o è necessario presentare ricorso e in questo caso quando?
Anch’io ho presentato la stessa domanda ma nel mio caso il punteggio è 8.10: ho inserito diploma 36/60, corso operatore servizi internet art 14 legge 875/78, attestato di qualifica professionale antincendio boschivo e attestato Osa più il servizio di leva. I punteggi sono corretti?
Chi può inserirsi in 2 fascia?
grazie per l’attenzione

di Giovanni Calandrino – Gentile Nicola, in riferimento alle graduatorie di Circolo e di Istituto di III FASCIA ATA: la laurea nei soli profili di AA e AT, trova giusta valutazione come punteggio aggiuntivo ovvero viene valutata PUNTI 2 in supplemento alla valutazione del titolo d’accesso. Tuttavia la sola laurea in scienze infermieristiche è titolo d’accesso al profilo professionale di INFERMIERE.

Al diploma di maturità con votazione 48/60 sono attribuiti PUNTI 8;
Al diploma di maturità con votazione 36/60 sono attribuiti PUNTI 6;

Attestato di qualifica professionale di cui all’art. 14 della legge n. 845/1978:
Ai fini della valutazione, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio, in tal senso sono valutabili quegli attestati dove sul piano di studi si fa diretto riferimento alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.
Il piano di studi, quindi oltre a essere obbligatorio, è fondamentale per stabilire la corretta valutazione o meno dell’attestato.

La Valutazione delle Idoneità e Concorsi a cattedre
Le idoneità e i concorsi a cattedre non rientrano nella previsione dell’Allegato A – DM 716/2014 (Tabella valutazione titoli) in quanto sono indetti per l’acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fa riferimento la citata tabella di valutazione.
In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale.

Servizio presso Cooperative
Il servizio prestato alle dipendenze di una Cooperativa non è oggetto di valutazione. Poiché non è un servizio prestato alle DIRETTE DIPENDENZE di Amministrazioni Statali, Enti Locali, nei Patronati Scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica.

Attestati Socio Assistenziali – Sanitari
Per il solo profilo di Collaboratore Scolastico le qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni sono valutate PUNTI 1.

Valutazione del Servizio Militare
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali:
per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,05
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica:
per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,50

È possibile accedere alla II FASCIA ATA?
La risposta è negativa. Com’è noto con DD.MM. 19.04.2001, n. 75 e 24.03.2004, n. 35 sono stati costituiti rispettivamente elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e per l’inserimento/aggiornamento della graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico nonché la costituzione di elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie, per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Difatti per la II Fascia non sono previsti nuovi inserimenti, poiché è una graduatoria ad esaurimento. Regolarmente si procede al solo rinnovo della scelta delle sedi per chi già è inserito.


Graduatorie III fascia ATA: in caso di esclusione della domanda, come procedere?

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Ho fatto richiesto di inclusione alle graduatorie di III fascia ma la scuola capolista non mi ha inserito poiché ERRONEAMENTE ha creduto che io non avessi i titoli necessari. Sto chiedendo informazioni a riguardo ma non rispondono alle email (chissà perché) e al telefono non sanno darmi spiegazioni chiare. Mi era parso di leggere da qualche parte che nel caso in cui la scuola capolista decidesse di escludermi dalle graduatorie per una (supposta) mancanza di titoli dovrebbe comunicarlo anche agli altri istituti elencati nel modello B, sbaglio?

di Giovanni Calandrino – Gentilissima, intanto la invito a leggere “ATA Graduatoria III fascia: motivi per cui potrebbe non essere accettata la domanda”, tuttavia in caso di errata valutazione della domanda con conseguente inammissibilità e esclusione della stessa è possibile presentare reclamo al dirigente dell’istituzione scolastica che ha gestito la domanda di inserimento. Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Ecco il modello di reclamo: Graduatorie ATA III fascia: il modello di reclamo

Per quanto riguarda il quesito sulla: comunicazione dell’esclusione agli altri istituti elencati nel modello D3?

Le rispondo che all’atto del primo rapporto di lavoro stipulato, i controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

Solo in questa fase il Dirigente Scolastico da comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello D3.

Supplenze: effetti del reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento

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Giuseppe - Gentile Lalla, ho avuto recentemente un decreto dall’USP di Caserta di reinserimento nelle GAE per la provincia di Caserta dalle quali ero stato depennato per non aver fatto domanda di aggiornamento.

Per le supplenze d’istituto a luglio 2014 ho inviato la domanda per la II ascia delle graduatorie d’istituto ad una scuola capofila di Roma (Segni). Appena mi è stato fatto il decreto di reinserimento ho provveduto a protocollarlo presso la scuola capofila al fine di ottenere un inserimento manuale dalla dirigente scolastica nella I fascia delle graduatorie d’istituto. La dirigente non ha voluto provvedere, omettendo anche di conferirmi la supplenza fino al 30/06 perché non rinvenendomi nel relativo elenco delle graduatorie di I fascia sosteneva che doveva essere l’A.T.P. a comunicarle e a fare l’inserimento.

L’A.T.P. sostiene invece che tale compito (inserimento manuale) era di pertinenza esclusiva della dirigente scolastica. Ad oggi la situazione non si è ancora sbloccata. Chi ha ragione? Grazie sin d’ora per la risposta.

Lalla - gent.mo Giuseppe, tu non specifichi se al momento hai ottenuto una cautelare (come presumo) o sentenza definitiva a tuo favore.

Nel primo caso infatti il decreto emanato dall’USP interesserà l’inserimento con riserva sia nelle Graduatorie ad esaurimento che nella I fascia delle graduatorie di istituto, ma tale inserimento sarà privo di effetti ai fini del conferimento delle supplenze, come specificato nel dm 235/2014 art. 6 comma 6.

Ossia, hai il diritto di inserimento con riserva, ma non puoi ottenere incarichi in virtù dell’inserimento con riserva. Pertanto, se rivendichi la supplenza sulla base dell’inserimento in graduatoria I fascia con riserva, è sbagliato. Tant’è vero che chi è inserito con riserva in I fascia delle graduatorie di istituto mantiene il diritto all’inserimento a pieno titolo in II e/o III fascia (vedi dm 353/2014).

Altra storia se invece sei stato destinatario di sentenza definitiva.

Per quanto riguarda la modalità pratica con cui operare per l’inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto, concordo con la preside. Non puoi essere tu a fare la comunicazione, ma deve essere l’USP (avrebbe dovuto scriverlo nello stesso decreto), mentre sarà cura del dirigente della scuola capofila comunicarlo con apposito decreto alle altre scuole del tuo modello B.

Conferma della supplenza sulle ore di allattamento

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Docente – la titolare docente che ho sostituito fino al 20/12/2014, assente per congedo facoltativo, dal 7/01/2015 dovrebbe rientrare in servizio, chiederà le 5 ore di allattamento che le spettano di diritto, tali ore saranno fruibili in un’unica soluzione il sabato, si presume fino al termine delle lezioni, in accordo con il DS. Spetteranno a me le 5 ore di allattamento o si procederà alla nomina di un nuovo supplente? Oppure spetteranno a docenti interni all’istituto con contratto sino al 30/06/2015 che hanno diritto al completamento d’orario? Grazie, attendo la tua risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima Docente,

La proroga o la conferma di un contratto non si configura come nuovo provvedimento, ma consente ad uno stesso contratto di sviluppare i suoi effetti più a lungo.

In un caso come quello di cui al quesito sarebbe improprio parlare di conferma del contratto, in quanto il primo contratto, quello riferito all’orario “intero”, viene di fatto sostituto da un altro contratto di orario “inferiore”.

L’art. 7, comma 5 del D.M. 131/07 (Regolamento delle supplenze) però recita: “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.”

L’articolo citato, nel regolamentare la continuità didattica utilizza l’espressone di docente già  in servizio, senza alcun riferimento alla quantità della prestazione.

Non vi è dunque alcun impedimento ad assicurare la “conferma” della supplenza nel caso in cui la  titolare riduca l’orario di lavoro lasciando solo alcune classi. Ciò che rileva ai fini della conferma del contratto è l’ulteriore assenza della titolare, senza soluzione di continuità, rispetto al precedente periodo di assenza.

Pertanto il supplente in effettivo servizio può continuare la supplenza solo nelle classi coinvolte nella riduzione d’orario.

Ti segnalo però che affinché ciò possa avvenire, la docente titolare dovrà preventivare insieme al Dirigente l’orario da effettuare nelle classi prima del suo rientro dal congedo di maternità, in modo da rientrare a scuola direttamente con la riduzione delle ore.

Se invece tale orario viene stabilito dopo l’effettivo rientro della titolare, cioè dopo il rientro della docente su tutte le classi, allora in questo caso non hai diritto alla continuazione del rapporto di lavoro e sulla riduzione delle ore che si verranno a determinare la scuola dovrà riscorrere la graduatoria dei supplenti.

Congedo parentale e conteggio dei giorni di ferie o festivi

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Chiara – ho un contratto come collaboratrice scolastica a tempo determinato fino all’avente diritto a 36 ore su 6 giorni. Ho fatto richiesta di congedo parentale dal 29 dicembre al 15 gennaio. Tenendo presente però che il 31 e il 5 gennaio la scuola chiude e darebbe  ferie d’ufficio, è possibile correggere la domanda, levando i giorni di ferie e i giorni festivi? Come devo procedere? Ringrazio e saluto cordialmente augurando buone feste.

Paolo Pizzo – Gentilissima Chiara,

ti segnalo che:

  • ai sensi dell’art. 12, comma 6 del CCNL/2007 “i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 (congedo parentale) e 5 (congedo per malattia), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”.
  • Ai sensi delle  circolare INPS n. 82/2001, par. 1, ultimo cpv, n. 8/2003 punto 5 e del messaggio n. 28379/2006, “allorquando si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale”.

Pertanto, indipendentemente dalla rettifica della domanda di congedo che a mio avviso una volta effettuata si configura come provvedimento definitivo e di conseguenza non può essere modificata, i giorni festivi o di ferie che  intercorrono tra due periodi di congedo parentale devono comunque essere considerati in conto congedo.

Di conseguenza anche eliminando tali giorni dalla domanda che vorresti modificare, non otterresti comunque il non conteggio degli stessi dal computo del congedo.

ATA: in caso di malattia ho diritto alle ferie?

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Angela – Buon giorno, sono una assistente amministrativa a T.I., mi sono assentata dal servizio per malattia un periodo continuativo da maggio 2013 ad ottobre 2014 ; tale periodo è riconosciuto per gravi motivi di salute sin dall’inizio della assenza (maggio 2013), dunque pertanto non ho potuto fruire di alcun periodo di ferie nei termini di normativa.

Ora, tornata in servizio vorrei sapere :
1. mi spetta ancora la fruizione di ferie relative all’a.s. 2012/2013?
2. ho diritto alle ferie dell’a.s. 2013/2014, a.s. in cui per gravi patologie, ero assente?
3. il termine del 30 aprile dell’a.s. successivo ( art. 13/10 CCNL 2007) può essere derogato, considerato che ho il riconoscimento di gravi patologie da maggio 2013 a ottobre 2014 ?
Ringraziando anticipatamente , porgo i miei cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Angela, l’art. 13 comma 14 del CCNL riferisce chiaramente che il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile, qualora le ferie spettanti non siano state fruite, per motivi di servizio, personali o di malattia, si può procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

Il termine di utilizzo entro il mese di aprile dell’anno successivo, come riporta il comma 10 del medesimo articolo, è un termine di norma che va pattuito con il DSGA, pertanto se non c’è possibilità di deroga per esigenze di servizio rimane legittima la retribuzione delle stesse.

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