Francesca – Sono un insegnante di religione cattolica con 12 ore settimanali di insegnamento nella stessa scuola. Ho appena terminato la maternità obbligatoria e la bimba ha appena compiuto 3 mesi. Ho chiesto le ore per allattamento ma la mia scuola dice che non possono darmele. Io come orario ho: Martedì : 8-9 Mercoledì: 10-14 Venerdì : 8 – 14 con due buchi( uno per ricevimento genitori) Sabato: 10-13 Ho chiesto d prendere ogni giorno 1 ora in modo tale da fare: Martedì: niente Mercoledì: 10-13 Venerdì: 8-13 Sabato : 10-12 Mi è stato rifiutato dicendomi che dal momento che sono sotto le 13 ore non mi spettano ma che potrebbero interpretare la legge con una via di mezzo e non darmi l’ora di allattamento del martedì e gli altri giorni deciderebbe la scuola in quale ora della mattina darmela. Mi chiedo: si può interpretare la legge? E nel caso..fare una via di mezzo non è contraddittorio?? Io vorrei solo fare le cose correttamente.. Se mi viene detto che ogni giorno posso fare 1 ora di allattamento vorrei che fosse applicato.. Se invece mi viene detto che la legge dice di no allora mi rassegno . Mi chiedo anche se nei giorni dove ci sono collegi CdC scrutini etc… Posso sempre richiedere l’ora di allattamento se qst cadono nel mio giorno libero? Vi ringrazio.
Paolo Pizzo – Gentilissima Francesca,
la scuola in questo caso non deve interpretare la legge ma la deve solo applicare.
L’MPI con nota 12 marzo 1981, prot. n. 7201 affermava:
“Si fa riferimento al telex n. 2819 con il quale codesto Provveditorato agli Studi chiede di conoscere se spetti la riduzione di orario, prevista dall’art. 10 della legge 30/12/1971 n. 1204 ad una supplente in servizio per sei ore settimanali. A riguardo si fa presente quanto segue: L’art. 10 della legge 1204/71 stabilisce che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, un periodo di riposo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
L’art. 10 del regolamento di esecuzione alla predetta legge, approvato con il D.P.R. 25/11/1976, n. 1026, stabilisce al primo comma: «Fermo restando che i riposi di cui all’art. 10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione nell’orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.
Ad avviso di questo Ministero, le richiamate disposizioni legislative e regolamentari fanno riferimento alla ipotesi tipica di un orario di lavoro previsto per l’intera durata Stabilita per la categoria di dipendenti alla quale appartiene la lavoratrice madre, durata che per il personale docente delle scuole secondarie è fissato in 18 ore settimanali dall’art. 88 del D.P.R. numero 417/74.
Il riposo di cui sopra ha la finalità espressa (art. 10 del regolamento citato) di assicurare alla lavoratrice madre la possibilità di curare direttamente il bambino, possibilità che non sussisterebbe qualora la lavoratrice stessa dovesse svolgere il proprio orario di lavoro per l’intera durata normalmente prevista.
Lo stesso termine di «riposo» presuppone logicamente che la lavoratrice madre continui ad espletare attività lavorativa anche dopo aver fruito del periodo di riposo.
Nel caso sottoposto da codesto Provveditorato, invece, la concessione di un periodo di riposo si risolverebbe in un esonero totale dall’insegnamento: cosi però verrebbe travolta la stessa finalità della legge dal momento che tenuto conto del ridottissimo numero di ore di insegnamento per il quale è stata conferita la nomina {sei), l’interessata ben potrebbe attendere all’assistenza diretta del bambino concordando con il Capo d’Istituto una idonea distribuzione dell’orario di lavoro.
Per le considerazioni di cui sopra non si ritiene che alla lavoratrice madre nominata supplente per sei ore settimanali di lezione competa la riduzione dell’orario prevista dal più volte menzionato art. 10 della legge numero 1204/1971”.
Successivamente lo stesso Ministero, sentiti il Tesoro ed il Ministero del lavoro, con telex del 21 gennaio 1984 riconosceva il diritto ai riposi anche al supplente temporaneo con spezzone orario. Precisava però, che il riposo non spetta nel caso il numero ore di insegnamento per cui la nomina è stata conferita è talmente ridotto che di fatto si risolverebbe in esonero totale dall’insegnamento.
La questione quindi delle 13 ore è un’invenzione della scuola, riportata purtroppo anche in qualche sito sindacale, che è assolutamente priva di fondamento.
Pertanto, anche il personale in regime di part time verticale o che ha uno spezzone orario può fruire dei riposi.
In entrambe le tipologie di part-time, verticale e orizzontale, o per lo spezzone orario, il permesso è subordinato, come per il personale a tempo pieno, esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo, da utilizzare anche cumulativamente all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro, devono essere così ripartite:
- Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
- Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.
Si può quindi avere il caso del personale che svolge 9 ore in 3 giorni oppure 6 ore in 3 giorni e così via. La riduzione di orario è sempre riferita all’orario giornaliero: nel primo caso, il dipendente svolgerà 6 ore (la riduzione sarà di 3 ore); nel secondo caso, svolgerà 3 ore (la riduzione è sempre di 3 ore).
Nel tuo caso, quindi, trattandosi, ribadiamo, di una riduzione giornaliera, hai diritto a 4 ore di riduzione in quanto l’orario lavorativo è distribuito in quattro giorni.
Poi, valuterai tu insieme al Dirigente come meglio articolare l’orario.
Se c’è dissenso deciderà l’Ispettorato del Lavoro.
Mi preme anche ricordare la circolare INPS n. 95 bis/2006 che al punto 7.2 afferma che il personale in regime di part-time orizzontale, tenuto da contratto ad una sola ora di lavoro nell’arco della giornata, può farla coincidere con il riposo giornaliero comportando la totale astensione dal lavoro per quella giornata.
Tale circolare non fa che ribadire il principio secondo il quale il T.U. 151/2001 si limita soltanto a prevedere l’orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di sotto del quale il riposo è pari ad un’ora, ma non anche l’orario di lavoro minimo necessario per poter fruire del riposo giornaliero:
“Si forniscono chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere i riposi giornalieri nel caso limite della lavoratrice madre a tempo parziale c.d. orizzontale, tenuta in base al programma contrattuale ad effettuare solo un’ora di lavoro nell’arco della giornata.
In linea con l’orientamento espresso in proposito dal Ministero vigilante– orientamento recentemente confermato dal Coordinamento generale legale dell’Istituto- la scrivente Direzione è pervenuta ad un’interpretazione di segno favorevole nella considerazione che la dizione letterale della norma (art. 39, comma 1, del citato testo unico) non pare interdire una siffatta possibilità, limitandosi soltanto a prevedere l’orario giornaliero di lavoro (6 ore) al di sotto del quale il riposo è pari ad un’ora, ma non anche l’orario di lavoro minimo necessario per poter fruire del riposo giornaliero.
L’eventuale coincidenza del riposo giornaliero con l’unica ora di lavoro, pur comportando la totale astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa, non precluderà pertanto il riconoscimento del diritto al riposo in questione”.