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Graduatorie III Fascia ATA: la valutazione del servizio di collaboratore scolastico presso la scuola dell’infanzia comunale

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Pasquale – Salve, sono un Ass.Amm e volevo gentilmente chiedere il seguente parere. Quesito: VALUTAZIONE SERVIZIO COLLABORATORE SCOLASTICO PRESSO SCUOLE COMUNALI

Fatti:
L’aspirante ha chiesto la valutazione del servizio svolto in qualità di Ausiliaria presso una scuola dell’Infanzia Comunale, a 0.25.(Specifico che nei vari periodi sono riportati diverse diciture: "addetta alle pulizie nelle scuole comunali presso il Comune di……" – "mansioni di operaia ai servizi igiene e pulizia presso il Comune di…." – "Mansioni di collaboratrice scolastica presso …..,
In realtà abbiamo proceduto ad attribuire 0.05 in quanto servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni Statali…..(A/5 lettera B punto 6) credendo che l’unica possibilità di valutare il servizio a 0.25, può ravvisarsi qualora il servizio venga svolto in scuole dell’infanzia paritarie, e con specifica qualifica di Coll.Scol. (in questo ultimo caso poco importa se la scuola è gestita da un privato o dal comune).
Nel segnalarvi l’urgenza del quesito, ringrazio anticipatamente.

di Giovanni Calandrino – Gentile Pasquale, il servizio prestato nelle scuole statali con rapporto di impiego con gli Enti Locali (in questo caso il COMUNE) fino al 31 Dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Il servizio effettuato dall’1 Gennaio 2000 come collaboratore scolastico (anche con un altro nome ma con quella funzione) in una scuola dell’infanzia comunale è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze… … ovvero 0,05 PUNTI al mese o frazione superiore a 15 giorni, per tutti i profili professionali.

Infatti, in riferimento all’Allegato A – DM 716/2014 (Tabella valutazione titoli), tabella A/5 punto 4.2, il punteggio di 0,25 può essere attribuito al solo servizio di collaboratore scolastico prestato nelle seguenti istituzioni:

a) Scuole dell’infanzia non statali autorizzate;
b) Scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) Scuole non statali paritarie.


Come abilitarsi con il PAS?

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Giovanna - Sono un’insegnante di sostegno che lavora senza avere titolo specificato, ma altre specializzazioni oltre alla laurea magistrale, vorrei sapere come potrei abilitarmi tramite i pass. Il mio contratto scade il 30 giugno 2015. Aspetto una vostra risposta

Lalla - gent.ma Giovanna, allo stato attuale non esiste normativa per l’attivazione di un altro PAS, cioè di un corso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria riservato a chi può vantare determinati requisiti di servizio.

Il percorso di abilitazione prevede il corso TFA ordinario, al quale si accede tramite selezione.

Inutile negare che le richieste di attivazione di altri percorsi PAS proseguono, come testimoniato da

Nuovi PAS? Intanto contare chi avrà 3 anni di servizio nel 2015. Precari a colloquio con On. Faraone

A questo proposito è stato avviato dal Gruppo

Facebook RiPASsiamo un censimento

Un nuovo PAS? Contiamoci con un censimento

Domande di mobilità e graduatoria interna docenti di ruolo: non si valutano le certificazioni informatiche

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Carmen - Con quale punteggio sono valutati, nelle graduatorie docenti (T.Indeterminato) soprannumerari e per le domande di mobilità, la certificazione Eipass e il superameneto dell’esame finale “Insegnare con la Lim” corso di 220 ore?

Lalla - gent.ma Carmen, la tabella di valutazione dei titoli per domande di mobilità/graduatoria interna di istituto è invariata da anni e non prevede le certificazioni di cui parli.

Non è escluso che tali certificazioni potranno trovare altra valutazione per la valorizzazione delle competenze degli insegnanti, ma per l’a.s. 2015/16 non hanno trovato posto nell’ambito al quale ti riferisci.

Questa la tabella dei titoli

Per le spiegazioni in dettaglio vedi le note nell’ipotesi di contratto CCNI 2015/16

 

Titolimobilità

Titoli

Anno di prova e calcolo dei giorni per il part time verticale

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Antonietta – Sono una docente di lingua inglese alla scuola secondaria di I grado neo-immessa in ruolo. Al momento della stipula del contratto ho chiesto ed ottenuto il part-time verticale di 9 ore settimanali su tre giorni. Ho sentito versioni contrastanti circa il computo dei 180 giorni, che evidentemente non saranno mai raggiunti se si considerano solo gli effettivi giorni di lezione. Quali dei criteri validi per il tempo pieno sono validi anche per me? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Antonietta ,

L’USR Lombardia nel 2008 affrontò la questione in questi termini:

“…Indispensabile rimane il requisito di prestare, nel periodo di prova, perlomeno 180 giorni di servizio utile, anche se per orario inferiore a quello di cattedra.

Per gli insegnanti degli ordini di scuola superiori al grado primario, l’art. 438, comma 2, del Testo Unico permette I’effettuazione dell’anno di prova e di formazione anche con orario inferiore a quello di cattedra.

Per gli insegnanti della scuola elementare e materna occorre procedere tenendo conto del tipo di tempo parziale in cui si trovano a lavorare; trattandosi di tempo parziale con un’articolazione del servizio su tutti i giorni lavorativi, cd tempo parziale orizzontale, si possono raggiungere i 180 giorni utili per la validazione dell’anno di prova e di formulazione; negli altri due casi previsti dall ‘OM 446/97 e cioè il tempo parziale su non meno di tre giorni alla settimana o “. . .su determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell’attività didattica, nell’ambito dell’autonomia..” scolastica preme ricordare che, in mancanza di regolamentazione specifica che limiti la validità del servizio prestato come part- time verticale, lo stesso periodo è calcolato al pari del part- time orizzontale, come se fosse a tempo pieno.

E’ responsabilità del dirigente scolastico,comunque, procedere alla rilevazione puntuale degli effettivi giorni di servizio prestati.

Dopodiché dà un suggerimento di calcolo che può essere utile per il docente che ha un part time verticale con 3 gg a settimana:

Le settimane lavorative in un anno scolastico sono minimo 32. Nel caso di 3 giorni lavorativi alla settimana di part-time si fa 3×32: 96 gg.

A questi giorni si possono aggiungere, la legge lo permette, altri giorni come:

tutte le domeniche (32 gg)+ il giorno libero (al 60% = 19 gg.) i giorni festivi (6gg) + le 4 giornate di riposo previste dalla lettera b) art. 1 della legge n. 937/97+le vacanze di natale (14gg) + pasqua(6gg) + giorni di partecipazione come funzione docente (circa in percentuale 16 gg. nell’anno scolastico).

La somma dà 193 giorni.

A questi si possono  si possono aggiungere ancora i corsi di formazione o aggiornamento.”

Le assenze per causa di servizio si computano nelle assenze per malattia

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Mariarosaria – Mi e’ stata riconosciuta circa tre anni fa la causa di servizio. Vorrei sapere se le  assenze dovute alla infermita’ per causa di servizio mi devono essere conteggiate nei nove mesi di assenza triennale per malattia normale , oppure hanno un regolamento privilegiato?

Paolo Pizzo – Gentilissima Mariariosa,

l’art. 20 del CCNL del 29.11.2007 stabilisce che:
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a).
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all’art. 17, commi 1, 2 e 3.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

Pertanto, dalla normativa richiamata si evince chiaramente che mentre le assenze per infortunio sul lavoro sono conteggiate a parte e quindi non si computano ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto; quelle per causa di servizio si sommano alle “comuni malattie” e quindi sono comunque da considerare nel computo del periodo massimo di assenza consentita.

Entrambe sono però sempre retribuite al 100%.

Si ricorda inoltre che per tali assenze non si procede alla decurtazione di cui all’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 né alla visita fiscale.

Si precisa però che per le assenze riconducibili ad infermità da causa di servizio, così come per quelle ricondotte a stati di invalidità, grave patologia che richiedono terapia salvavita si deve rendere necessaria la conoscenza della diagnosi all’Amministrazione, se si vuole fruire dei benefici previsti dalle legge e quindi del trattamento giuridico/economico più favorevole.

A tal proposito il Ministero della Salute con Decreto del 18 aprile 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4 giugno 2012) ha integrato il contenuto del modello di certificato telematico, per cui il medico ha ora la possibilità di indicare, nell’ambito dei dati diagnosi, se l’assenza dell’assistito è riconducibile ad una patologia grave che richiede terapia salvavita o una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, tutte cause che prevedono delle particolari esenzioni (dalla visita fiscale al calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia).

Nel caso in cui il medico sia impossibilitato a provvedere in tal senso, il dipendente deve portare la certificazione a conoscenza della scuola e il Dirigente o chi è addetto alla gestione delle assenze, procederà, nell’esercizio della propria attività istituzionale, al trattamento di tali dati sensibili con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 196/2003.

La scuola, quindi, dovrà essere a conoscenza della diagnosi.

Criteri assunzioni in ruolo 2015

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Tiziana – Spett.le redazione, da quando si parla del piano straordinario delle assunzioni dei docenti per il prossimo anno scolastico, non ho ancora avuto un chiarimento circa le modalità di tali assunzioni. Risulto vincitrice di concorso e volevo sapere se le assunzioni verranno effettuate come inizialmente stabilito per il 50% dalle Gae e per il 50% dai vincitori del Concorso e, solo dopo l’esaurimento di una delle due graduatorie, si passi all’assunzione degli altri iscritti in Gae e degli idonei non vincitori di concorso. Nessun articolo da me letto a riguardo ha chiarito la questione e per me questo è rilevante.

Lalla – gent.ma Tiziana, il Ministero non ha ancora chiarito le modalità di assunzione per l’a.s. 2015/16 (sfumato a quanto pare anche il propagandato censimento entro dicembre 2014

Abbiamo però affrontato la problematica nell’articolo

Immissioni in ruolo: 90% Graduatorie ad esaurimento e 10% concorso. A cosa si riferiscono queste percentuali?

Inoltre va segnalato che gli idonei del concorso fanno parte a pieno titolo della Graduatoria. Nel momento delle assunzioni tale distinzione si viene a perdere. La graduatoria dovrà essere scorsa fino al suo esaurimento.

"Qualora i vincitori del concorso del DDG 82/2012 siano in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati al concorso gli stessi verranno assegnati agli idonei secondo quanto indicato al periodo successivo

Si ricorda il DM n. 356 del 23 maggio 2014, con il quale è stato disposto che i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso ordinario di cui al DDG n. 82/2012, ma non collocati in posizione utile da risultare vincitori, hanno titolo, a partire dall’anno scolastico 2014/15 ed in presenza di disponibilità di posti, ad essere nominati in ruolo."

Al momento possiamo ritenere che le assunzioni si svolgeranno seguendo i criteri già adottati per le immissioni in ruolo 2014

Prolungare la permanenza a scuola dell’allievo disabile. Normativa

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Silvestro - Sono un docente di sostegno, l’alunno che seguo frequenta la quinta classe del corso per geometri ha una programmazione differenziata. la famiglia vorrebbe fermarlo per tenerlo ancora a scuola; oppure iscriverlo alla classe terza del corso per ragionieri, cosa prevede la legge. grazie

Maria Vitale Merlo - Il Decreto Legislativo n. 297/94, all’articolo 316, comma 1 lettera c, che riprende l’art. 14 comma 1, lettera c l. 104/92 prevede che una stessa classe può essere frequentata soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il Collegio dei docenti, su proposta motivata del Consiglio di classe, può consentire una terza ripetenza. Importante risulta, a tal fine, il parere dell’equipe di neuropsichiatria che ha in carico l’alunno.

I genitori possono decidere di iscrivere il figlio ad un secondo indirizzo di studi, però avendo già concluso il corso di studi di scuola secondaria di secondo grado e avendo assolto l’obbligo scolastico non ha più diritto al docente di sostegno.

Quando si inseriranno in graduatoria i futuri abilitati TFA II ciclo?

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Paolo – Spett.le orizzonte scuola,ho superato quest’anno le prove del tfa II ciclo, pertanto dovrei essere abilitato al termine del corso; devo comunque aspettare le nuove graduatorie per far valere l’abilitazione e il passaggio in II fascia o è possibile eccezionalmente aggiornare la mia posizione prima del triennio? grazie

Lalla - gent.mo Paolo il dm 353/2014 (il decreto di aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/17) ha previsto “Con successivi provvedimenti saranno disposti modalità e termini per consentire, con cadenza semestrale, l’inserimento in II fascia agli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione oltre il termine di aggiornamento previsto dal presente decreto. Ai suddetti docenti, all’atto del conseguimento dell’abilitazione, è immediatamente garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza.”

Pertanto, la normativa ha tutelato i docenti che conseguono l’abilitazione nel triennio di vigenza delle graduatorie (dopo quanto accaduto ai docenti abilitati con I ciclo TFA, che hanno dovuto attendere un anno scolastico per vedere riconosciuto il titolo).

Tuttavia, va segnalato che l’amministrazione scolastica non sempre risponde a pieno alle normative. La prima finestra per l’inserimento è infatti attesa per il mese di dicembre, dato che nella norma si parla di “cadenza semestrale” e che l’aggiornamento si è svolto a giugno, ma finora il Ministero non ha emanato alcun provvedimento.

Graduatorie di istituto. Quando le finestre per l’inserimento in II fascia?

Naturalmente continueremo a sollecitare il rispetto della normativa.

Nel vostro caso l’inserimento potrebbe avvenire in estate se avete concluso il corso (la conclusione è indicata nel decreto direttoriale del 1° ottobre 2014 per il 31 luglio 2015), oppure a dicembre 2015 qualora ci siano Università (ci auguriamo di no) che non riescano a rispettare tale data.

In ogni caso, come indicato nella norma che ti ho citato, il conseguimento dell’abilitazione consente l’immediata precedenza in III fascia.


Effetti inserimento in graduatoria ad esaurimento per abilitati TFA

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Buongiorno gentile Orizzontescuola, si legge spesso in questi giorni sulle pagine web di siti scolastici che ll Consiglio di Stato ha stabilito l’ammissione con riserva nella graduatoria provinciale a esaurimento e (per la prima volta) a partire dall’a.s. 2013/14 di due abilitati TFA.

Lalla - la notizia è stata pubblicata su OrizzonteScuola.it all’indirizzo 2 abilitati TFA ammessi con riserva in Graduatoria ad esaurimento: Consiglio di Stato accoglie cautelare

Domanda – Che cosa comporta essere ammessi con riserva in GaE?

Lalla - gli inseriti con riserva non possono ricevere proposte di contratto, nè a tempo determinato nè a tempo indeterminato (come previsto dall’art. 6 comma 6 del dm 235/2014)

Domanda – In altre parole gli ammessi con riserva in GaE hanno diritto di precedenza nel conferimento delle supplenze il prossimo anno rispetto a chi é in II FASCIA di Istituto?

Lalla – se la sentenza di merito arriverà prima delle immissioni in ruolo 2015, e sarà favorevole ai ricorrenti, l’obiettivo di questi docenti è di partecipare a pieno titolo al piano straordinario di assunzioni previsto da La Buona Scuola e finanziato nella Legge di Stabilità.

Qualora ciò non si verificasse (cioè non andasse in porto il piano di immissioni) in ogni caso non verrebbero meno gli effetti derivanti dall’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento e, di conseguenza, nella I fascia delle graduatorie di istituto.

Domanda - E se così fosse, non é questa una palese ingiustizia nei confronti di altri abilitati in II FASCIA che magari non hanno tentato il ricorso?

Giusto o non giusto non rientra nella consulenza sulla normativa offerto dalla rubrica di consulenza.

Graduatorie III fascia ATA: il servizio svolto alle dirette dipendenze di cooperative non è valutabile

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Luigi – Vorrei porre un quesito per quanto riguarda il punteggio delle scuole paritarie; Ho lavorato per circa un anno presso una scuola paritaria che è gestita da una cooperativa sociale. Mi spiego meglio: ho presentato domanda di terza fascia ata e non mi vogliono riconoscere il punteggio, perché il certificato di servizio è rilasciato dalla scuola con tutta l’intestazione il numero di autorizzazione ecc., pero c’è il timbro della cooperativa (che ripeto è l’ente gestore della scuola). ho il contratto come cs delle scuole private laiche come cs con i relativi contributi versati, solo che il contratto mi è stato fatto dalla cooperativa e i contributi versati dalla cooperativa.

di Giovanni Calandrino – Gentile Luigi, purtroppo il servizio svolto alle dirette dipendenze di Cooperative, anche se esercitato all’interno di strutture statali o in questo caso paritarie non può essere equiparato al servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o degli Enti Locali, pertanto il servizio in oggetto non è valutabile.

ATA: Le mansioni dell’art. 7 collaboratore scolastico

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Graziella – Avrei bisogno di sapere se con l’art.7, il collaboratore scolastico è tenuto ad eseguire le seguenti mansioni: spazzare il cortile, sistemare l’auditoria, girare circolari ,uscite di servizio. In attesa di una sua risposta ringrazio

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Graziella, innanzitutto chiariamo che l’Art.7 è un beneficio economico che va al personale ATA per lo svolgimento di compiti più complessi che, nello specifico, verranno stabiliti dalla contrattazione d’istituto.

In pratica, si tratta di una mobilità orizzontale all’interno del proprio profilo. Quindi non si cambia lavoro, ma grazie alla formazione, si qualificano i compiti più complessi del profilo.
In riferimento all’art. 50 – Posizioni Economiche per il Personale ATA – comma 3, del CCNL comparto scuola, si chiarisce che: Al personale delle Aree A e B cui, … … sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l’Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47 del presente CCNL.

Pertanto nello specifico delle mansioni del collaboratore scolastico, l’articolo 7 inserisce ulteriori funzioni come l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso.

Collaboratore Scolastico: quali sono le mansioni professionali

Graduatorie III fascia ATA: i titoli di preferenza e la valutazione del servizio militare

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Rocco – Salve, vorrei delle informazioni:
Chi ha fatto domanda di conferma per graduatorie ata 3 fascia triennio 2014/2017 in una provincia diversa (o di una provincia di altra regione) da quella riferita al triennio precedente ha diritto ad essere considerato il seguente titolo di preferenza (avendo fatto il militare volontario nel periodo 2007/2008 in ferma prefissata annale VP1 nel forze armate anche se svolto dopo il 31/12/2005 ,non di leva) o non viene considerato ai fini anche del punteggio? Si viene valutato solo la preferenza o anche il servizio?

"Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma" (indicato nel modello domanda d2)
Quale punteggio dovrebbe avere dal citato titolo di preferenza?
Essendo già inclusi nel triennio precedente con il titolo e il relativo punteggio del citato servizio militare volontario si ha diritto al punteggio che si è già maturato o non si ha diritto? (punteggio del diploma in Istituto superiore paritario con votazione di 96/100 e il punteggio del citato servizio militare volontario)

di Giovanni Calandrino – Gentile Leo, prima di tutto chiariamo che l’Allegato D2 del D.M. 717/14 è riservato esclusivamente agli aspiranti già inclusi, ai sensi del D.M. n. 104 del 2011, nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del precedente triennio di validità, nel caso in cui intendano richiedere l’inclusione nelle nuove graduatorie, esclusivamente per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché con la medesima valutazione dei titoli già dichiarati nella precedente procedura di cui al D.M. n. 104 del 2011.

In ogni caso nei moduli di domanda, le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza, limitatamente alle lettere M, N, 0, R e S, devono essere necessariamente riformulate dai candidati che presentino la domanda di inserimento (Allegato D1) o di conferma (Allegato D2) in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

Quindi la preferenza “T” Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, rimane in ogni caso confermata, se dichiarata nella precedente procedura di cui al D.M. n. 104 del 2011.

Per quanto riguarda la valutazione del servizio militare e dei servizi sostitutivi assimilati per legge, si ricorda che se prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali:

per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,05

Viceversa, se invece prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica:

per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,50

ATA: lo straordinario al personale in regime di Part – Time

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Silvana – Sono un’assistente amministrativa T.I. a regime part time (27 ore sett/li), vorrei sapere gentilmente se sono obbligata a fare orario straordinario. Faccio presente che ho richiesto il part time proprio perché ho bisogno di lavorare meno ore. La ringrazio infinitamente se vorrà rispondermi

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Silvana, innanzitutto chiariamo che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa.

A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.

ATA: la valutazione del servizio prestato alle dipendenze di una Cooperativa

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Lena – Salve vorrei chiedervi un informazione se si lavora nelle scuole da molti anni ma con una cooperativa non viene riscontrato nessun punteggio…x collab. Scolastico?

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Lena, il servizio prestato alle dipendenze di una Cooperativa non è oggetto di valutazione. Poiché non è un servizio prestato alle DIRETTE DIPENDENZE di Amministrazioni Statali, Enti Locali, nei Patronati Scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica.

ATA: valutazione servizio prestato come AA in scuola paritaria

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Milena – Ciao lalla, volevo chiederti un informazione se era possibile? un contratto a tempo indeterminato con 12 ore settimanali come assistente amministrativo in una scuola paritaria (2 ore al gg per 6 gg) equivale sempre 0,25 al mese di punteggio oppure possono esserci problemi un domani che faccio domanda nello statale per aggiornare il punteggio ? In attesa di una risp le pongo i miei più cordiali saluti grazie !

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Milena, la risposta è positiva. In riferimento all’Allegato A – DM 716/2014 (Tabella valutazione titoli) – Graduatoria di circolo e di istituto III fascia ATA, qualora il servizio di Assistente Amministrativo sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è di 0,25. Tale servizio NON COSTITUISCE REQUISITO DI ACCESSO!

Inoltre si ricorda che, nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a TEMPO PARZIALE è valutato per INTERO secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.


Neo immessi in ruolo scuola primaria e corso lingua inglese

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Christian - Da vincitore concorso 2012 della scuola primaria, posso insegnare inglese senza dover affrontare nessun altro corso? E’ questo il quesito che vorrei sottoporvi e che incredibilmente non riesce a trovare risposte.<

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Ad agosto quando ho firmato per il ruolo il mio USR ( Umbria) mi ha fatto firmare una dichiarazione prestampata, dove mi impegnavo a frequentare il primo corso disponibile. Nonostante le mie osservazioni e le mie perplessità.

La mia dirigente allora ha pensato giustamente di non darmi incarichi in questa disciplina, trovandomi pienamente d’accordo. Ora, però, a distanza di quattro mesi non mi è giunta alcuna comunicazione e nessuna novità sembra investire questa problematica. Le mie ricerche sul web dell’argomento, mi hanno condotto a comprendere che sono stati tenuti comportamenti in ordine sparso nei vari USP italiani.

Voi siete in grado di aiutarmi ed orientarmi a tal proposito? Aspetto fiducioso che qualcuno prima o poi mi ragguagli sulla questione. Grazie.

Lalla - gent.mo Christian, riteniamo che l’USR ti abbia fatto firma la dichiarazione per osservanza delle istruzioni operative del 7 agosto 2014 che, come ogni anno, riportavano

"All’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese"

Nella concitazione che di solito contrassegna le procedure di immissioni in ruolo forse non c’è stato il tempo di ragionare a fondo su questo aspetto.

Un chiarimento in merito è stato pubblicato qualche giorno fa dall’USR Toscana. "Pervengono a questo Ufficio richieste di chiarimenti in ordine all’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria da parte dei candidati immessi in ruolo dal relativo concorso (EE)" dice l’Ufficio Scolastico e il parere è:

"ai sensi del comma 4 dell’art. 10 del D.D.G. n. 82/2012 e delle indicazioni contenute nelle Avvertenze Generali – Allegato 3, la prova orale dei candidati a posti di insegnamento della Scuola Primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della Lingua Inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. " Leggi chiarimento

Un chiarimento ancora più autorevole deriva dal Miur stesso, che nella nota del 27 agosto 2014 ha indicato "Ai candidati che hanno superato il concorso 2012, con relativa prova di accertamento con prova scritta e orale della lingua inglese sono attribuibili le supplenze per l’insegnamento della lingua inglese. Gli interessati possono produrre reclamo avverso le graduatorie provvisorie, in modo che le segreterie scolastiche inseriscano il titolo."

E’ chiaro che se vale per le supplenze da graduatorie di istituto, tanto più il titolo sarà valido una volta immessi in ruolo.

Graduatorie III fascia ATA: posso aggiornare il punteggio in attesa della pubblicazione della graduatoria provvisoria?

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Buongiorno carissimi, avrei da porvi una domanda penso facile. Nel 1997 ho fatto il servizio di leva obbligatorio un mio amico mi ha detto che sono 0,05 punti al mese nel mio caso 0,55 punti. Il sindacato che mi ha compilato il modulo d1 non l’ha inserito e le graduatorie provvisorie in quel di Bologna a oggi non sono ancora uscite. Volevo sapere posso recuperare ‘sti punti o sono persi? Potrei farlo appena uscite le graduatorie provvisorie? Grazie in anticipo per la risposta.

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, purtroppo la risposta è negativa. Potrai inserire il servizio prestato nel prossimo bando. Ti ricordo che il servizio di leva in III fascia è valutato come segue:

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali:

per ogni anno: PUNTI 0,60
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,05

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica:

per ogni anno: PUNTI 6
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: PUNTI 0,50

Graduatorie III fascia ATA: è possibile rettificare il punteggio per un titolo dimenticato?

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Lili – Gentile Lalla, mia figlia ha presentato domanda per il personale ata 3 fascia ,ma per errore non ha presentato la dichiarazione del servizio civile effettuato presso l’ arci .Può chiedere la valutazione di tale servizio e quindi una correzione del punteggio?

Poi, se si è inclusi nella graduatoria di istituto della provincia autonoma di Trento, si può inoltrare contemporaneamente domanda di inserimento in 3 fascia in un’altra provincia? La provincia di Trento mi ha detto che per loro non è un problema in quanto provincia autonoma! In attesa di una sua risposta porgo cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Lili, purtroppo non è possibile rettificare il punteggio per una dimenticanza “personale” infatti tutti i titoli posseduti dovevano essere dichiarati entro il termine perentorio dell’8 ottobre 2014.

Per quanto riguarda la richiesta di inserimento nelle graduatorie ATA di III fascia D.M. 717/2014 pur essendo già inclusi nella graduatoria di istituto della provincia autonoma di Trento, a parere dello scrivente la risposta è positiva. Il dm 717 /2014 non prevede infatti divieti in tal senso.

ATA: Ferie e Festività Soppresse personale Part – Time

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Paola – Buongiorno sono collaboratrice scolastica a tempo indeterminato, fino ad agosto 2014 facevo 36 ore su 6 giorni e quindi le mie ferie erano di 32 giorni + 4 FS. Dal 01 settembre 2014 ho chiesto di fare orario ridotto cioè 30 ore in 5 giorni. La mia domanda è questa quante ferie ho diritto adesso con questo tipo di orario?

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Paola, considerato che:

Il numero max. di ferie spettanti è 32;
I giorni lavorativi sono 5 giorni su 6;

Il calcolo da eseguire nel tuo caso è il seguente: 32 x 5/6 = 26,667 (Approssimato per eccesso TOT 27 GG. di Ferie effettivamente spettanti)

Inoltre si ricorda che il numero max. di giorni spettanti per festività soppresse è 4;

Il calcolo da eseguire nel tuo caso è il seguente: 4 x 5/6 = 3,33 (Approssimato a 3 GG. di Festività Soppresse effettivamente spettanti)

Vedi anche: ATA: ferie e festività soppresse personale Part – Time

Graduatorie Permanenti ATA: attestato di addestramento professionale per la dattilografia e patente ECDL, quale valutare?

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Valeria – Cara Lalla, sono un assistente amministrativo inserito in 1^ fascia. Come titoli ho il corso regionale secondo la L. 845/78, la patente ECDL che dà diritto ad 1 punto ed ho conseguito anche un attestato di addestramento professionale per la dattilografia anch’esso di 1 punto.

La mia domanda è l’attestato di addestramento professionale per la dattilografia anch’esso di 1 punto mi sarà valutato come gli altri? Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Valeria, in riferimento alle note della tabelle di valutazione “Graduatorie Permanenti del Personale ATA ai sensi dell’art. 554 del D.L.VO 297/94”, si desume che le certificazioni concernenti la sigla “ECDL” certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS. non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e come tali, quindi essere valutati al punto 4 della tabella A/1 allegata all’ordinanza ministeriale.

Pertanto se in possesso di attestato di addestramento professionale per la dattilografia e patente ECDL è possibile valutare UN SOLO TITOLO. Come da riferimento nel punto 4 della tabella A/1.

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