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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Mobilità: per avere i 10 pp aggiuntivi servono 4 anni di titolarità e non 3

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Docente – una insegnante di scuola primaria aspirante alla mobilità interprovinciale, chiedo un tuo parere su quanto segue: Una docente di scuola primaria assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’anno scolastico 2005/2006 è stata trasferita nell’anno scolastico 2014/2015 con attribuzione dall’Ufficio Scolastico Provinciale preposto alla valutazione dei titoli del punteggio aggiuntivo di cui al punto D della tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’Ufficio. Considerato che: a) l’arco temporale per maturare tale punteggio va dall’a.s. 2000/2001 al  2007/2008;b) che la docente in questione ha ottenuto la sede definitiva nell’a.s. 2006/2007 con maturazione di soli due anni di servizio nella sede di titolarità (2006/2007 e 2007/2008); Tutto ciò premesso, a parere della scrivente, non avendo maturato i tre anni di servizio nella scuola di titolarità ( a.s. 2005/2006 sede provvisoria) tale punteggio non doveva essere attribuito. Pertanto chiedo un tuo parere in merito. Ringraziando, in attesa di un tuo cortese e gradito riscontro ti saluto cordialmente.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

la nota 5 ter della tabella di valutazione titoli allegata al CCNI è molto chiara al riguardo:

“Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’anno scolastico 2000-2001 e quelle per l’anno scolastico 2007-2008.

Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste alla lett. D) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.”

Pertanto la docente non ha titolo ad avere i 10 pp. neanche se volessimo contare il 2005/06 (che comunque si deve escludere).

Lo speciale di OrizzonteScuola.it sulla mobilità 2015/16

 

 


Istanze on line: recupero username e password

Mobilità insegnanti di ruolo: cosa succede se non si ottiene il trasferimento richiesto?

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Elena – un docente di ruolo se fa domanda di trasferimento, oltre alle scuole nelle quali vorrebbe andare, deve mettere anche la scuola di titolarità in cui insegna? Grazie

Lalla - gent.ma Elena, la risposta è negativa. La scuola in cui sei già titolare non va inserita (significherebbe sprecare una preferenza). Se non otterrai il trasferimento in una delle sedi richieste, rimarrai nella tua sede (è implicito).

Qualora nel frattempo tu dovessi diventare sovrannumeraria, dovrai presentare domanda di trasferimento

entro 5 giorni dalla notifica. Se il docenti interessato ha già presentato domanda di trasferimento nel termine stabilito, può presentare una nuova domanda che va a sostituire integralmente quella presentata in precedenza. Se invece ci tiene a rientrare nella scuola di ex-titolarità deve presentare domanda condizionata (dicendo cioè che se si viene a creare nuovamente il posto per l’a.s. 2015/16 preferisce rinunciare al trasferimento).

Questo però è un dilemma che viene successivamente, al momento si presentano le domande di trasferimento volontario.

Lo speciale di Orizzontescuola.it sulla Mobilità 2015: guide, consulenza, normativa

Dopo il TFA il concorso?

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Teresa – Sto frequentando il TFA II ciclo per le classi di concorso A043 e A050. Nessuno all’Università sa dirci di che “morte moriremo”, nel senso che fine faremo all’esito di questa riforma. Sapreste darci qualche delucidazione? Qualche barlume di speranza? O siamo proiettati verso il concorso? Grazie e saluti da una docente precaria.

Lalla - gent.ma Teresa, non è competenza dell’Università fornire queste indicazioni, pertanto sbagliate interlocutore. L’Università deve prepararvi ad essere bravi insegnanti.

Per quanto riguarda le prospettive

  • inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto
  • concorso

Con immissione in ruolo dal 1° settembre 2016. Ti par poco? Se il sistema non fallirà sarai passata direttamente dal corso di abilitazione all’assunzione a tempo indeterminato, un vero successo. Per questo ti consiglio di studiare molto e di tenere bene in vista l’obiettivo.

Sul concorso avremo qualche indicazione in più nel decreto e nella legge delega che saranno presentati venerdì al consiglio dei Ministri.

Requisito di accesso TFA sostegno primaria e infanzia

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Federica – Mi sono laureata in Lettere Moderne nel 2013 e ora sto frequentando i corsi del Tfa per le classi di concorso A050/A051. Mi chiedevo, nella mia situazione, una volta presa tale abilitazione é possibile prendere anche l’abilitazione per il sostegno relativo all’infanzia e al la scuola primaria? O è possibile solo per i Laureati in Scienze della Formazione? Ringraziandola per l’attenzione, le invio cordiali saluti

Lalla – gent.ma Federica, la risposta è negativa. Il requisito per accedere al corso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno è l’abilitazione nell’ordine di scuola corrispondente. Pertanto tu potrai accedere al TFA sostegno per la scuola secondaria, sia I grado che II grado (il corso A050 ti abilita anche ad A043).

Per accedere al TFA sostegno per la scuola primaria e di infanzia è necessaria o la laurea in Scienze della formazione primaria, oppure il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 , riconosciuto abilitate con DPR del 25 marzo 2014.

Mobilità docenti e vincolo triennale: legge 104 per il genitore

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Ornella - cara Lalla, sono una docente scuola primaria passata in ruolo questo anno scolastico… si avvicina il momento della domanda di trasferimento!!! volevo sapere se posso cambiare provincia avendo la legge 104 ( di mio padre) !

oppure sono costretta ad aspettare il blocco dei tre anni??? sicura di una tua celere risposta ti ringrazio anticipatamente!!! ps complimenti per il tuo blog saluti

Lalla – gent.ma Ornella, le indicazioni che mi fornisci non sono tali per poter capire se hai i requisiti per non avere il vincolo triennale.

Può infatti superare il blocco del triennio il FIGLIO CHE ASSISTE IL GENITORE CON GRAVE DISABILITÀ, con la precisazione però che in questo caso non si ha diritto ad alcuna precedenza, ma solo alla possibilità di concorrere, a punteggio, con tutti gli altri docenti che hanno diritto ad ottenere il trasferimento in altra provincia.

Va però tenuto presente che

la situazione di disabilità riconosciuta al genitore non solo deve essere grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) ma deve avere carattere permanente.

Per gli altri requisiti ti rimando alla scheda Mobilità: precedenza per assistenza al genitore con disabilità (fermo restando che nel tuo caso, in quanto neo immessa in ruolo, non avresti la precedenza, ma solo la possibilità di presentare la domanda).

Lo speciale di OrizzonteScuola.it Guide, consulenza, normativa

Mobilità insegnanti 2015: diploma magistrale entro a.s. 2001/2002 è abilitante sia per infanzia che primaria

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Nina – sono una insegnante di scuola primaria da 10 anni di ruolo e titolare su posto di sostegno. Mancano ormai pochi giorni per la domanda di mobilità, posso anche se non sono abilitata, ma ho il diploma magistrale conseguito nel ’93, fare domanda di passaggio di ruolo alla scuola dell’infanzia? Grazie, attendo risposta.

Lalla – gent.ma Nina, il DPR 25 marzo 2014 ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale (in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2014), pertanto sei abilitata anche per la scuola dell’infanzia.

A conferma di ciò, nel contrato sottoscritto ieri 23 febbraio 2015, si legge all’

art. 3 nota (1)”Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.” Mobilità: il diploma magistrale vale per infanzia e primaria

Cattedra vacante andrà ancora a supplenza?

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Marta - Sono un’insegnante abilitata x la classe 37, sono in prima fascia nella GAE, alla posizione 190. Quest’anno sono stata chiamata dalle graduatorie di Istituto per una supplenza su una cattedra vacante, in quanto la persona che sostituisco è diventata preside. La domanda è questa: se il docente che sostituisco continuerà a fare il preside, e quindi la cattedra sarà vacante anche il prossimo anno, spetterà al Provveditorato nominare un supplente o all’Istituto, come è successo quest’anno? grazie.

Lalla - gent.ma Marta, molto probabilmente volevi dire di essere in terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (forse ti sembra di stare in I, perchè le prime due saranno esaurite nella tua provincia). Le immissioni in ruolo dell’a.s. 2015/16, lo avrai sentito, potrebbero essere veramente cospicue e quindi riguardare anche te (potremo avere un’dea più chiara del piano stabilizzazione precari con la presentazione del decreto, che dovrebbe avvenire venerdì 27 febbraio in Consiglio dei Ministri).

In ogni caso, se la cattedra è vacante potrà innanzitutto essere messa a disposizione dei trasferimenti dei docenti di ruolo e solo se non ancora assegnata renderla disponibile per le eventuali immissioni in ruolo e, solo se ancora libera, a disposizione delle supplenze, a partire da quelle da Graduatorie ad esaurimento (se ancora ce ne saranno).


Mobilità interprovinciale e part time: come si compila la domanda

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Ilaria – Gentilissima Lalla, sono una docente di ruolo titolare su a 245 a Roma ormai da tre anni in part- time verticale per 12 ore settimanali. Avendo consultato tutto quello che c’e da consultare nel vostro forum e non avendo trovato risposta al mio problema, sono qui a porti il seguente quesito. Farò sicuramente domanda di mobilità interprovinciale sempre per la medesima classe di concorso, ma nella domanda che è on line, non è presente una voce che riguarda il part time, quindi io devo dichiararlo magari in un allegato a parte ma contestualmente all’invio domanda oppure è automatico, ossia va da sé che in caso di trasferimento la nuova scuola acquisisce la documentazione della precedente scuola di servizio?

Che succede se non allego un autocertificazione dove dichiaro che sono in part time attualmente ? Me la darebbero cmq per intero e il che alla fine andrebbe bene lo stesso visto che è a soli 15 minuti di macchina da casa mia oppure magari non possono frazionarla e quindi non mi darebbero il trasferimento a causa del part-time? Non so se sono stata chiara.

Non so proprio quale è la prassi e che cosa devo fare per non sbagliare e per non perdere questa opportunità che aspetto da tempo!!Ringraziandoti anticipatamente, aspetto con ansia una tua risposta, visti i tempi ristretti sia per la mobilità che scade il 16 marzo che per il part-time la cui scadenza è un giorno prima! Ancora grazie

Lalla – gent.ma Ilaria, la domanda di trasferimento del docente di ruolo non differisce da quella del docente con cattedra intera. Perchè il trasferimento sia attribuito, infatti, a te serve una cattedra intera. Qualora un giorno decidessi di ritornare ad orario intero infatti dovrai avere una cattedra intera pronta ad aspettarti: non possono esistere trasferimenti su spezzoni, è necessaria in ogni caso la presenza della cattedra intera. Pertanto quella del part time non è una situazione da segnalare nel modello domanda nè con documentazione a parte.

Questo non vuol dire che tu non avrai diritto al par time, tutt’altro.

Innanzitutto la prima decisione che devi prendere, entro il 15 marzo, è riferita alla provincia in cui sei attualmente titolare: vuoi proseguire con l’orario part time? allora non devi presentare alcuna domanda (tra l’altro mi sembra di capire che devi ancora svolgere il secondo anno del secondo biennio). Se non vuoi più essere in part time allora devi presentare domanda (ma se è un rientro anticipato, prima della conclusione dei due anni, devi motivarlo).

Poniamo il caso che tu prosegua con il part time e ottenga il trasferimento interprovinciale? Sarai in part time anche nella nuova provincia? Verosimilmente sì, ma bisogna che appena conosciuto l’esito della domanda, tu segnali la tua richiesta di par time all’Ufficio Scolastico della tua provincia, affinchè si possa calcolare se rientri nel 25% assegnabile. (ogni provincia ha i propri contingenti).

Nel forum Asbiamo discusso di questo nel topic domanda part time docenti di ruolo . Una collega ci diceva

di aver ottenuto il trasferimento interprovinciale e di non aver avuto problemi per il riconoscimento dello status giuridico di docente in part time, ha solo dovuto presentare il contratto dell’anno precedente, ma secondo me dipende in ogni caso dal fatto che rientrasse nel contingente assegnabile per quell’anno scolastico.

Mobilità insegnanti di ruolo: sia provinciale che interprovinciale

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Angela – Quest’ anno posso finalmente fare domanda di trasferimento interprovinciale ma vorrei sapere se posso presentare anche la domanda di trasferimento nella provincia per avvicinarmi al luogo dove abito.

Lalla - sì, è possibile presentare sia domanda di trasferimento provinciale che interprovinciale.

Il trasferimento provinciale avviene nella II fase, quello interprovinciale in III.

Angela - Un’ altra info: mia sorella e’ passata di ruolo quest anno nella provincia di Milano e voleva chiedere l assegnazione a Novara dove vive con la sua bimba, se la dovesse ottenere si interrompono i 3 anni per la domanda di trasferimento?grazie

Lalla - no, l’eventuale assegnazione provvisoria (se si hanno i requisiti) ottenuta nel periodo in cui si è vincolati alla provincia di immissione in ruolo non influisce sul periodo stesso, che rimane comunque di 3 anni scolastici a partire da quello dell’immissione giuridica in ruolo.

Mobilità insegnanti, ATA, personale educativo di ruolo 2015. Guide, scadenze, consulenza, sentenze

Chance assegnazione provvisoria per insegnante non soddisfatto della sede assegnata nei trasferimenti

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Anna - Sono passata di ruolo a settembre 2014 ora devo fare domanda di mobilitá per avere la sede definitiva ma nn ho molti punti,ho la 104 di mio marito che fa chemioterapia ma non è permanente quindi non so quanto possa valere.

Lalla – gent.ma, per poter fruire della precedenza nelle operazioni di trasferimento

la disabilità del coniuge da assistere deve avere carattere permanente. Mobilità: quando si ha la precedenza per ottenere il trasferimento

Anna – Se mi mandassero ancora in una sede distante posso chiedere assegnazione provvisoria? Poichè sono all’8 mese di gravidanza. Grazie

Lalla - gent.ma, innanzitutto sta a te scegliere le scuole nell’ordine di preferenza. Qualora fossi trasferita in una scuola poco gradita, o addirittura assegnata d’ufficio in scuola diversa tra quelle scelte, potrai richiedere l’assegnazione provvisoria in altro comune (in estate, periodo in cui si presenta la domanda, il bambino/a sarà già nato). Le motivazioni per richiedere l’assegnazione provvisoria sono indicate in questa guida (naturalmente è ancora quella relativa al precedente anno scolastico, non sono state ancora avviate le contrattazioni per l’a.s. 2015/16).

Graduatorie di istituto: rimedi al modello B non presentato?

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Eleonora – Buongiorno Lalla, mi sono iscritta per la prima volta alle graduatorie l’anno scorso, compilando il modello A/2 per l’insegnamento della lingua cinese. Tuttavia, mi sono accorta troppo tardi di dover compilare il modello B e, quando mi sono decisa, il termine ultimo per la compilazione era passato da qualche ora… Ti vorrei dunque chiedere se si aprirà una nuova finestra o come posso fare.

Non ho molta dimestichezza in ciò, perché per me è tutto quanto nuovo. Vorrei riuscire a insegnare la lingua cinese e ho bisogno di qualche consiglio per capire come fare. Grazie.

Spero tu possa rispondermi presto.

Lalla - gent.ma Eleonora, al momento non c’è un rimedio immediato. Le finestre potranno essere aperte solo per l’inserimento dei nuovi abilitati (dm 353/2014), non per chi è già inserito in graduatoria e si è pentito della scelta effettuata entro i termini di scadenza delle domande.

Al momento risulti inserita solo nella graduatoria della scuola alla quale hai presentato la domanda. Per ampliare le tue possibilità, puoi inviare una domanda cartacea di messa ai disposizione ai Dirigenti Scolastici, che potrà essere utilizzata nel caso di graduatorie esaurite.

Puoi inviarla alle stesse scuole che avresti scelto nel modello B, ma anche ad altre, e anche fuori provincia. Naturalmente preventivamente devi acquisire info su quali scuole hanno attivato il cinese, dato che non è un insegnamento generalizzato.

Provincia sbagliata per graduatorie di istituto: non si lavora

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Lydia – Gentile Lalla, mi sono abilitata nel 2013 per la lasse A246 con il TFA. Mi sono iscritta per la prima volta nelle graduatorie a giugno 2014 nella provincia di Pescara ho scelto le 20 scuole (tutti licei) ma avrò fatto un grande sbaglio perché non si lavora. Dopo quanto tempo è possibile cambiare provincia? Un caro saluto.

Lalla – gent.ma Lydia, le graduatorie di istituto hanno validità triennale. Pertanto quelle appena costituite valgono per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17.

Potrai essere presente in una nuova provincia solo dall’a.s. 2017/18. Nel frattempo puoi solo inviare delle domande di messa a disposizione, anche in altre province, che i Dirigenti Scolastici potranno utilizzare nel caso di graduatorie esaurite.

Assemblea sindacale insegnanti e Ata: qual è il termine ultimo per aderire?

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Bruna - Gentilissimi, mi potete per favore dire quanto tempo prima un dipendente deve fare richiesta alla scuola per poter aderire all’assemblea sindacale? Grazie per la risposta

Lalla – gent.ma Bruna, ricevuta la comunicazione di indizione dell’assemblea sindacale il Dirigente Scolastico

la diffonde presso l’istituzione scolastica, comprese eventuali sezioni staccate, succursali e coordinate, e chiede al personale interessato, con orario di servizio coincidente con l’orario dell’assemblea, di presentare la domanda scritta individuale di partecipazione all’assemblea.

Solitamente in tale circolare il Dirigente scolastico fissa un termine entro il quale presentare la domanda. Il termine non è prescritto dalla normativa, ma scelto dalla Dirigenza, ritenuto congruo per permettere l’organizzazione dell’orario per quella giornata.

Se il Dirigente scolastico intende accettare domande presentate entro tale termine, a nostro avviso deve darne comunicazione scritta agli eventuali interessati (ma non farebbe altro che alimentare confusione).

La comunicazione è irrevocabile, in quanto vengono avvisate le famiglie dell’eventuale cambio di orario per quella giornata.

Assemblee sindacali in orario di lavoro per insegnanti e Ata. Risposte a quesiti

Superamento del vincolo dei 3 anni per chi assiste il genitore. Chiarimenti

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 Graziella - Buongiorno sono una docente di scuola primaria entrata di ruolo il 1/09/2014 a Milano. Ho avuto notizia che potrei fare, già da quest’anno scolastico, domanda di trasferimento in quanto ho  mio padre che è gravemente disabile, art. 3 comma 3. della legge 104/92 con disabilità permanente, senza avere però il diritto di precedenza. il mio dubbio è il seguente: posso fare domanda di trasferimento in una provincia diversa da dove io e mio padre risediamo? Visto che non ho il diritto di precedenza, ma concorro normalmente? Mi sono rivolta a diversi sindacati senza ottenere risposte chiare. Per me è di vitale importanza saperlo al più presto. Vi ringrazio anticipatamente per la cortese risposta, siete preziosi.

Paolo Pizzo – Gentilissima Graziella,

la risposta è negativa.

Il CCNI dispone che può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.

E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale

Pertanto i criteri non possono discostarsi da quelli che utilizza chi ha come te titolo ad assistere il genitore ma in provincia e quindi con precedenza. Dovrai quindi predisporre tutte le certificazioni e le autodichiarazioni come gli altri docenti.

In conclusione il fatto di non avere precedenza non ti esclude comunque dal punto V dell’art. 7/1 del CCNI il quale chiaramente afferma che si ha titolo all’assistenza al disabile solo per la provincia in cui è ubicato il domicilio dell’assistito.


Mobilità insegnanti secondaria: preferenza puntuale o sintetica

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Alessandra - Sono una docente della scuola primaria, abilitata con il penultimo TFA per l’insegnamento del francese classe 246 e 245. sto per fare domanda di passaggio di ruolo alle medie; mi chiedo se, dopo aver scritto i nomi delle scuole che mi interessano, posso scrivere come ultima opzione semplicemente il numero del distretto, senza quindi specificare nessuna scuola? spero possiate darmi indicazioni e nell’attesa, vi ringrazio e saluto cordialmente.

Lalla – gent.ma Alessandra, se tu indichi prima le scuole e poi la preferenza sintetica (distretto, comune, o provincia) le modalità per l’assegnazione delle cattedre nelle scuole secondarie sono:

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono le seguenti:

1) in caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

a) le cattedre interne alle scuole;
b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;
c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi;

2) in caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:

a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
b) le cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino;
c) le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino.

Ovviamente, nel caso di movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in considerazione solo se l’interessato ha espresso il proprio gradimento ad accedervi, contrassegnando in modo corrispondente le apposite caselle del modulo-domanda.

In caso di mancato soddisfacimento sulla preferenza esaminata, puntuale o sintetica, si procede all’esame delle successive preferenze, sempre secondo i su esposti criteri.

Lo speciale di OrizzonteScuola.it Guide, consulenza, normativa

Sarà attivato un III ciclo TFA?

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Antonio – Spett.le Redazione di orizzontescuola.it, vi scrivo per aver un’informazione, se possibile.

Da alcuni giorni, leggo su diversi siti internet – dedicati alla riforma della scuola, ma non solo – della quasi certezza nel non attivare un nuovo ciclo di TFA (il cosiddetto III), vista la partenza dei corsi di laurea magistrali abilitanti all’insegnamento dall’anno accademico 2015/2016.

Domando, quindi, se valga la pena sostenere un notevole investimento (di tempo ed economico) per i corsi singoli, data la possibile non attivazione di un nuovo ciclo TFA negli anni futuri?

Lalla - gent.mo Antonio, non so quali siti lei consulti, ma a noi non risultano tali informazioni.

Anzi, al di là dell’attivazione delle lauree magistrali abilitanti (sulla quale poniamo qualche dubbio), i nuovi laureati sarebbero a disposizione della scuola non prima di 5 anni. E nel frattempo? Non si assicurano agli alunni docenti abilitati? Il Governo si assumerebbe una responsabilità politica molto grave.

Tra l’altro, l’atto di indirizzo del Ministero dell’istruzione per l’anno 2015 porta piuttosto a credere nella naturale attivazione di un terzo ciclo TFA. III ciclo TFA e poi lauree magistrali? Le linee guida del Ministero

Poniamo anche che un terzo ciclo non sia attivato. In ogni caso rimangono inalterati (secondo l’attuale normativa) i requisiti per l’iscrizione nelle graduatorie, o comunque per poter svolgere delle supplenze.

Rinunciando a completare il suo corso di studi con le discipline idonee, lei rinuncia all’idea dell’insegnamento. Forse è questa la scelta che dovrebbe compiere: investo qualcosa, anche se non si ancora quali saranno gli sviluppi futuri, o rinuncio in partenza?

Il congedo obbligatorio non si raddoppia in caso di adozione di due o più fratelli

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Dirigente scolastica – Una collaboratrice scolastica a tempo indeterminato,in data 03-10-2014,ha ottenuto l’affidamento di 2 fratelli,nati nel 2003 e nel 2006. Attualmente è  in astensione obbligatoria per mesi 3 dal giorno 1-12-2014. In data odierna richiede ulteriore periodo di 3 mesi in quanto i bambini affidati sono 2.La collaboratrice afferma di avere prodotto tale richiesta dopo aver consultato il suo sindacato. In base alla normativa vigente,credo di non poter soddisfare la richiesta;credo che la collaboratrice debba richiedere,se vuole,solo astensione facoltativa. Chiedo una consulenza a tale riguardo.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

per ciò che riguarda i figli naturali l’INPS ha avuto modo di chiarire che con la nascita di due o più gemelli il congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) non raddoppia ma rimane invariato (5 mesi complessivi). Rileva infatti l’evento parto.

Invece, in caso di parti successivi a distanza di un anno spettano due distinti periodi di congedo di maternità in relazione a ciascun parto.

Ho premesso questo perché in caso di adozione di due o più fratelli il concetto sopra esposto si sposta nelle adozioni.

Infatti, il congedo di maternità è collegato alla procedura adottiva, che è sempre unica, anche in caso di adozione di due o più fratelli.

Pertanto, la lavoratrice dipendente che abbia adottato due o più fratelli minori stranieri ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi e un giorno (che corrisponde al giorno di ingresso del minore in Italia), quale che siano l’età dei minori all’atto dell’adozione.

Il congedo è strettamente legato all’effettivo ingresso dei minori in Italia e può essere fruito entro i cinque mesi successivi alla data dell’ingresso.

A riguardo fa fede la data dell’autorizzazione all’ingresso ed alla residenza permanente in Italia rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali.

Si precisa inoltre che ferma restando la durata massima complessiva del congedo (5 mesi ed un giorno), la madre adottiva può usufruire di parte del congedo di maternità anche prima dell’ingresso dei minori in Italia, e cioè durante il periodo di permanenza all’estero, richiesto per l’incontro con i minori e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. La parte residua del congedo di maternità, che non sia stata fruita antecedentemente all’ingresso del minore in Italia, può essere utilizzata, anche in maniera frazionata, entro i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.

L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permane

Il pagamento della domenica non può avvenire se si completa la settimana in gradi diversi di scuole

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Veronica   – sono una docente (supplente  temporanea) inserita nella II fascia delle graduatorie d’istituto nella  provincia di Frosinone. Ti contatto per porti un quesito. Nella settimana  dal 02/02/15 al 08/02/15 ho svolto le seguenti supplenze temporanee: Dal  02/02/15 al 05/02/15, supplenza di 4 gg in una scuola PRIMARIA (svolte 20 h di  servizio + 2 h di scrutini) – 06/02/15 supplenza di 1 g. nella scuola  dell’INFANZIA (5h) – 07/02/15 supplenza di 1 g. in una scuola PRIMARIA  (svolte 4 h di servizio) Avendo quindi lavorato per un totale di 24 h + 2h di  scrutini nella scuola primaria, ho fatto richiesta scritta alla scuola in cui ho  lavorato sabato 07/02/15 per avere riconosciuto il pagamento della domenica,  elencando tutte le scuole e i servizi svolti. Ora, avendo visto sul Miur che  la scuola in cui ho lavorato il sabato, ha inserito il contratto di un solo  giorno, non includendo la domenica e non avendo ricevuto alcuna risposta alla  richiesta da me effettuata mi sono rivolta ieri alla segreteria per chiedere  spiegazioni. Mi è stato risposto(telefonicamente) che il pagamento della  domenica non mi spetta perchè, nonostante abbia completato il monte ore  settimanali (24 h per primaria) il venerdì ho lavorato nella scuola  dell’infanzia e ho quindi interrotto, a loro dire, la continuità del  servizio. Ribadisco di aver raggiunto le 24 h nella stessa settimana e su 5  giorni spezzati dal venerdì alla scuola dell’infanzia. La segretaria afferma  verbalmente che esiste a riguardo una norma, ma non avendola citata mi ha fatto  sorgere qualche dubbio. Mi rivolgo quindi a te Lalla per avere maggiori  informazioni a riguardo.

Paolo Pizzo – Gentilissima Veronica,

la scuola ha ragione.

la nota MIUR N. 13650/2013 ha chiarito che Per effetto di tali disposizioni il dipendente che completi tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109 comma 1 del Codice Civile. Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente.
Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.
Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.

Pertanto nel tuo caso il giorno nell’infanzia va tolto e non hai quindi completato la settimana lavorativa.

Inoltre ricordiamo che il calcolo dell’orario intero non va effettuato sulle ore giornaliere quando si tratta di contratti singoli giornalieri, ma sull’orario settimanale per cui si sostituisce il titolare.

Qui abbiamo chiarito la questione.

Penalizzazione relativa al pensionamento prima del 62° anno di età

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Sally – Gentili, sono un’assistente amministrativa a novembre 2015 maturerò 41 anni e 6 mesi di contribuzione con 59 anni di età e andarò in pensione a settembre 2015.Visto che la Legge di Stabilità 2015 al comma 113 della Legge di Stabilità prevede che: “con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il  secondo periodo del comma 2 – quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29  dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le  disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei  trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti  che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31  dicembre 2017″, Visto che al 31/8/2015 avrò un’anzianità contributiva di 41 anni  – 3 mesi e raggiungo il requisito per la pensione anticipata dopo la  decorrenza della stessa ovvero dopo il  1/9/2015, Visto che il personale scolastico deve maturare il diritto a pensione entro il 31 dicembre, la misura della mia pensione sarà penalizzata?  Inoltre: Visto che il 1 luglio 2015 maturo il passaggio alla fascia stipendiale superiore godrò di tale passaggio o vige il blocco dello stipendio? Grazie per la vostra competenza e disponibilità!
FP – Gentile Sally,

in merito alla penalizzazione relativa al pensionamento prima del 62° anno di  età, le segnalo il comma 113 della Legge di Stabilità 2015 prevede che: “con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2 – quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»”

Pertanto i pensionamenti fino al 31/12/2017 non subiranno penalizzazioni.

In riferimento al passaggio alla successiva fascia stipendiale, le segnalo che il 2015 non risulta “bloccato” ai fini della progressione economica. Pertanto se la scadenza indicata (luglio 2015), sia già comprensiva del blocco dell’anno 2013,  così come previsto dal DPR 122/2013, la misura della sua pensione e l’indennità di buonuscita godrà da subito del beneficio del nuovo stipendio.

 

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