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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Abilitata con concorso nel 2000, come mi si potrebbe dire che non vengo assunta perchè non ho servizio?

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Caterina - Gentilissimi della redazione Orizzonte Scuola, sono una docente della scuola dell’Infanzia inserita nelle GAE della provincia di Como. Mi ritrovo in questa graduatoria perché nell’anno 2000 ho sostenuto e superato il concorso per esami e titoli per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia risultando idonea avendo superato la prova scritta con 35/40 e la prova orale 40/40. Purtroppo negli anni addietro non ho insegnato in quanto (vivendo in Calabria) le supplenze che mi venivano assegnate dalle scuole della provincia di Como (solo dalle graduatorie di Istituto di I fascia) erano brevi e quindi non ho mai accettato.

Ho aspettato sempre un incarico almeno annuale da parte dell’ USR o l’immissione in ruolo (così ci era stato detto, avendo superato un concorso) che non è mai arrivato. Da quest’anno la domanda per le supplenze l’ho prodotta nelle graduatorie di Istituto della provincia di Catanzaro e solo ora sto facendo qualche supplenza (che accetto, in quanto, "essendo a casa", non devo sostenere alcuna spesa relativa all’affitto, cosa impensabile a Como con le supplenze brevi).

Durante questi anni ho conseguito la laurea in Scienze del Servizio e delle Politiche Sociali e il titolo di Mediatore Familiare, quindi ho migliorato la mia formazione (sostenendo esami di pedagogia e psicologia) valutata negli anni durate l’aggiornamento delle GAE.Ora mi chiedo: coloro che hanno sostenuto (risultando idonei) un concorso anche se nel 2000, sono tra quelli che (essendo senza servizio ) dovrebbero essere sbattuti fuori dal piano di assunzioni straordinario? Se così fosse perché gli idonei del 2012 dovrebbero essere tutti assunti?

Ho scritto, in quanto, nelle lettere e negli articoli da Voi pubblicati non ho trovato alcun riscontro a tal proposito, perché tutti i commenti sono riferiti agli aspiranti insegnanti inseriti nelle GAE però con altro tipo di abilitazione e non idonei del concorso 2000.Attendo con ANSIA IL DECRETO!Grazie per l’attenzione!Vi porgo distinti saluti sperando in una Vostra risposta

Lalla - gent.ma Caterina, innanzitutto chiariamo la tua posizione. Tu al momento risulti iscritta nella Graduatoria ad esaurimento di III fascia e nella corrispondente graduatoria di istituto.

Non risulti più nelle graduatorie del concorso 2000, in quanto queste ultime in Lombardia sono decadute e quindi sostituire dalla costituzione delle graduatorie del concorso 2012 (in realtà non hai specificato se hai svolto il concorso 2000 in Lombardia o in Calabria, ma il discorso è uguale perchè in entrambe le province il concorso 2012 ha riguardato anche la scuola dell’infanzia).

Pertanto tu non non potrai essere assunta dalle graduatorie del concorso, ma solo da Graduatorie ad esaurimento.

Attendiamo il decreto che martedì 3 marzo sarà presentato in Consiglio dei Ministri per capire quali saranno i criteri scelti dallo staff del Ministero per decidere come distribuire queste immissioni ( non mi pronuncio sul numero, dato che le indiscrezioni si rincorrono ogni ora).

La circostanza secondo la quale non sarebbe possibile assumere insegnanti che non hanno svolto servizio è trapelato ancora ieri da una intervista del Ministro Giannini (ne parliamo qui, ma abbiamo bisogno di leggere il decreto per poter dare concretezza a queste affermazioni).


Errore nella domanda di mobilità. Posso annullarla?

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Luca - Volevo avere un’informazione sulla domanda. Io l’ho compilata e inviata. Mi sono reso conto che devo apportare una modifica, è possibile farloo una volta inviata non si può più annullare la precedente? Grazie. Saluti

Lalla – gent.mo Luca, fino alla data di scadenza (16 marzo 2015) potrai modificare la domanda già inviata tutte le volte che vorrai.

Per accedere alla funzione, si deve cliccare sul bottone “Annulla Invio” presente in fondo alla pagina di visualizzazione dei dati della domanda. La funzione inoltre cancella, dalla sezione “Archivio” presente sulla Home Page di Istanze online, il .pdf della domanda che vi era stato inserito al momento dell’invio

L’importante è rifare correttamente l’inoltro. Il sistema considerà valida solo l’ultima domanda ricevuta. Non bisogna cioè lasciare la domanda nello stato “Invio Annullato”, in quanto la domanda che si trova in questo stato non partecipa alle operazioni di mobilità. Se dopo aver utilizzato la funzione “Annulla Invio”, si desidera partecipare alle operazioni di mobilità, procedere con un nuovo Invio.

Quando la domanda è nello stato “Invio annullato”, è possibile utilizzare le stesse funzioni disponibili per lo stato “in bozza”, quindi, le stesse funzioni utilizzate per il primo inserimento.

Le funzioni nuovamente disponibili saranno

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Perché le supplenze di un giorno si devono calcolare sull’orario settimanale del titolare e non su quello giornaliero di insegnamento?

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Scuola – si chiedono con cortese urgenza chiarimenti in merito agli esempi da noi indicati:  supponiamo di dover sostituire un c/s a tempo determinato che chiameremo convenzionalmente Orietta che presta servizio presso questa  DD di  Narni Scalo per  18h e presso l’ IC Acquasparta per 12h (tot. 30h sett.li). se Orietta si assenta per tutta la settimana questa DD la sostituisce con una supplente, stipulando un  contratto per 18/h sett.li . Fin qui non ci sono problemi è tutto chiaro; se invece Orietta si assenta per un solo giorno, il contratto al supplente deve essere stipulato per 36 h  o per 18h sett.li?  in realtà il supplente effettua 6h di servizio per quel giorno di supplenza ed ha diritto al pagamento di un giorno di stipendio intero ma, in Sidi è indicata la persona che il supplente deve sostituire e, nel nostro caso si parla di Orietta che presta servizio per 18h. Ultimo quesito il più complesso, stiamo chiamando un coll. scolastico per 1 giorno, scorrendo la graduatoria ci accorgiamo che la supplenza spetta a Orietta in quanto quel giorno è libera perché le sue 30h di servizio le presta su 5 giorni lavorativi; stipulando il contratto in sidi ci accorgiamo che possiamo conferirle solo 6 h per completamento orario. Ma il pagamento? Se pago un giorno di servizio con un contratto 6/36 h il supplente avrà come stipendio  €  8,09 lordo dipendente. Sembra assurdo ma è così.   Il supplente in verità per un giorno presta 6 ore intere e quindi avrà diritto a € 48,53 lordo dipendente di stipendio. E’ giusto un contratto di un giorno a 6h sett.li  come ci obbliga il sistema Sidi e forzare Sissi retribuzione per avere uno stipendio intero?

FP – Gentile Assistente Amm.va,

in premessa pare doveroso sottolineare che dovrebbe essere il MIUR a dipanare  una questione molto delicata come quella che sottopone alla notra attenzione.

Detto questo, cercheremo comunque di dare delle indicazioni.

Le voglio fin da subito, evidenziare come principio generale  la seguente regola:
il supplente nominato deve seguire il regime orario settimanale del titolare assente.

Pertanto:

se il collaboratore scolastico titolare di 18 ore settimanali, si assenta per un giorno, ad avviso dello scrivente, è opportuno, contrattualizzare il supplente per un solo giorno con orario settimanale di 18/36.

Come giustamente viene sottolineato, è palese, la disparità di trattamento stipendiale, tra la suddetta casistica e il caso di un supplente temporaneo contrattualizzato per un solo giorno ma con orario settimanale di 36/36.

Si potrebbe ovviare a tale squilibrio (restiamo nel campo delle ipotesi e comunque di una prassi non consolidata), facendo effettuare al supplente con contratto di 18/36, solamente n. 3 ore di attività lavorativa, anche se, ad avviso dello scrivente è opportuno che  il supplente individuato presti servizio secondo l’orario previsto per il titolare assente, nella fattispecie presumo che siano 6 ore.

In merito al secondo quesito, si chiarisce che il completamento di orario è previsto dal D.M. 430/2000 che regolamenta l’attribuzione delle supplenze per il personale ata.
L’articolo 4 di tale decreto prevede la possibilità di cumulare diversi rapporti di lavoro, in caso di accettazione di contratti a tempo parziale, in mancanza di posti interi.
Pertanto sicuramente, al SIDI, il contratto deve essere inserito per n. 6/36, altrimenti il sistema non permette di proseguire.

Ai fini del calcolo dello stipendio di un supplente che sostituisce un titolare assente con orario inferiore alle 36 ore settimanali, occorre rapportarsi, oltre che ai giorni di sostituzione, all’orario settimanale del titolare stesso.

Pertanto, per un giorno di supplenza si dovrà rapportare lo stipendio ad un trentesimo della retribuzione base della classe iniziale, con esclusione della RPD che non spetta ai supplenti brevi.

L’importo cosi ottenuto andrà rapportato, nel caso di cui al secondo quesito, a 6/36 che rappresenta l’orario settimanale del collaboratore scolastico assente, non rilevando il numero di ore di servizio prestato nel giorno della supplenza.

Tale calcolo rappresenta e condividiamo, un’assurdità, perchè ci  troviamo dinanzi a due pesi e due misure.

Le esigenze di famiglia si valutano fino al termine di scadenza delle domande. Non è possibile integrare

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Angela  – Sono un’insegnante di Scuola Primaria interessata alla domanda di mobilità interprovinciale. Vorrei sapere se, dopo la scadenza normativa del 16 marzo, è possibile integrare nella sezione “Esigenza di famiglia” il numero di figli che non abbiano compiuto sei anni di età. Mi trovo al nono mese di gravidanza e la data presunta del parto è successiva di due/tre giorni a quella dell’invio della domanda di mobilità pertanto perderei per pochi giorni tale priorità. Fiduciosa in una sollecita risposta porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo  – Gentilissima Angela,

non è possibile nessuna integrazione o rettifica.

Le esigenze di famiglia, così come per i titoli, si valutano entro il termine di scadenza per l’invio delle domande che, salvo proroghe, è il 16 marzo.

Mobilità: la sede defintiva si sceglie una sola volta

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Francesca – ho un dubbio che vorrei chiarirmi al più presto. Lo scorso anno,nel mese di aprile,sono stata immessa in ruolo nella scuola dell’infanzia, per essere risultata vincitrice dell’ultimo concorso. Giuridicamente risulto in ruolo dall’a.s. 2013\2014 mentre economicamente dall’a.s. in corso. Successivamente alla nomina, sempre nel mese di aprile,ho dovuto compilare domanda di mobilità, scegliendo le scuole per quest’anno,in cui sto svolgendo l’anno di prova. Ora devo compilare la domanda di mobilità? Cioè la scuola in cui lavoro quest’anno è la mia ‘sede provvisoria’ o,avendo partecipato alla mobilità lo scorso anno,questa risulta la mia sede definitiva? Non conosco nessuno nella mia situazione,perciò non so a chi chiedere.

Paolo Pizzo – Gentilissima Francesca,

la sede definitiva si può scegliere indipendentemente dallo svolgimento dell’anno di prova.

La tua scelta è stata già effettuata lo scorso anno pertanto la tua sede è già definitiva.

Ciò è facilmente verificabile dal sito istanze online e vedrai che nella schermata della tua situazione di ruolo risulterai titolare nella scuola in cui sei ora in servizio e non ci sarà la scritta UST di….

Recupero delle ferie maturate e non godute per gli ATA

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Giovanna – Buona sera sono una coll.scol. lo scorso anno causa malattia non ho usufruito di 10 giorni di ferie vorrei sapere le posso prendere insieme visto che non mi e’ stato possibile recuperare le forze psicofisiche,la scuola vuole che prendo solo il sabato.

Paolo Pizzo – Gentilissima Giovanna,

l’ARAN ha avuto modo di chiarire che per quanto concerne la fruibilità del periodo di ferie maturate e non godute, l’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, così sancisce : In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

Pertanto, il personale ATA potrà fruire le ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, è intervenuta di recente la Ragioneria Generale dello Stato, la quale, con il parere prot. n. 94806 del 9.11.2012 ritiene che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode nell’ordinamento italiano di una tutela rigorosa di rilievo costituzionale, atteso che l’art. 36 della Cost. prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Inoltre, anche i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, nel prevedere la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, pongono precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, disponendo la loro trasportabilità all’anno successivo non oltre il mese di aprile per motivate esigenze del lavoratore, e non oltre il mese di giugno per esigenze organizzative dell’amministrazione.

Per le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti, invece, dovrebbero sovvenire gli artt. 36 Cost e 2109 cc.

Dal combinato disposte delle due norme risulta che le ferie, essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere la malattia, potranno essere fruite dallo stesso, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore).

Mobilità insegnanti: servizio pre ruolo. Chiarimenti

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Rosalba – sono stata immessa in ruolo a settembre 2014 su posto comune scuola primaria in quanto vincitrice di concorso (2012). Sono alle prese con la domanda di mobilità’ e mi chiedevo se, come servizio pre-ruolo, posso inserire i dodici anni prestati nella scuola secondaria di I grado classe di concorso A245 ( di cui 2 anni in una scuola paritaria) Grazie in anticipo e buon lavoro.

Paolo Pizzo – Gentilissima Rosalba,

è possibile inserire e far valutare il pre ruolo anche se svolto in ordine diverso rispetto a quello dell’attuale ruolo.

Non puoi però far valutare il servizio svolto nelle scuole paritarie in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

I docenti neo immessi in ruolo sostegno II grado (DOS) devono fare la domanda di trasferimento?

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Elena – Sono entrata quest’anno di ruolo sul sostegno in una scuola secondaria superiore di Pisa e sto effettuando l’anno di prova. Vorrei sapere se con la nuova normativa del sostegno sono tenuta ad inoltrare domanda di mobilità per avere la sede definitiva o, in caso contrario, devo effettuare domanda di utilizzazione come avveniva fino alla scorso anno. USP e sindacato sono sul merito molto dubbiosi.

Paolo Pizzo – Gentilissima Elena,

i docenti di sostegno della scuola secondaria di II grado neo immessi in ruolo otterranno la sede di servizio per l’a.s. 2015/16 con le operazioni di utilizzazione, nel mese di giugno/luglio 2015.

Gli unici neoimmessi in ruolo DOS che potrebbero ora fare domanda sono quelli che fruiscono di una precedenza di cui all’art. 7/1 del CCNI per cui potrebbero richiedere trasferimento INTERPROVINCIALE su altra DOS prima che siano trascorsi 3 anni.


Neo immesso in ruolo che supera il vincolo dei tre anni: quante domande deve inviare?

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Graziella – Buongiorno sono una docente di scuola primaria entrata di ruolo il 1/09/2014 a Milano. Tenterò di superare il vincolo triennale facendo domanda di trasferimento, anche se nella provincia dove abito vi sono pochissime possibilità, in quanto ho  mio padre che è gravemente disabile, art. 3 comma 3. della legge 104/92 con disabilità permanente, senza avere però il diritto di precedenza. Però avendo quest’anno una sede provvisoria devo chiedere anche la sede definitiva, allora il mio quesito è: devo fare due domande distinte? Cioè una provinciale per Milano per richiedere la sede definitiva e una interprovinciale per il trasferimento? Le devo fare entrambe ora? In questa domanda di mobilità che scade il 16 Marzo? Non so come muovermi e il tempo a disposizione è breve aspetto una vostra risposta per me è di vitale importanza saperlo. Grazie mille per la consulenza che ogni volta puntualmente ci date.

Paolo Pizzo – Gentilissima Graziella,

è opportuno che tu faccia anche la domanda provinciale per la sede definitiva.

Questo perché nel caso la domanda interprovinciale non dovesse andare a buon fine, potresti evitare una sede assegnata d’ufficio per quella provinciale.

Pertanto entro il 16 marzo invierai due domande: una provinciale e l’altra interprovinciale.

Ricordiamo che la priorità ce l’avrà quella interprovinciale.

Esami di Stato: obbligo domanda per precari non abilitati con contratto al 30 giugno?

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Luca – Sono un prof. non abilitato alla prima esperienza di insegnamento che lo scorso primo dicembre è stato chiamato dalla terza fascia per una supplenza fino al 30 giugno in una quinta di un liceo scientifico. La materia che insegno è stata assegnata al commissario esterno.

Sinceramente non vorrei fare il commissario esterno presso un’altra scuola, però vorrei sapere se nella mia mia situazione sono comunque obbligato a presentare la domanda.

Inoltre, dal momento che dalla terza fascia potrei insegnare più discipline, la domanda devo necessariamente farla per la disciplina che insegno o posso sceglierne un’altra? Grazie anticipatamente.

Lalla – sei obbligato alla presentazione della domanda.

La circolare n. 5/2013 individua, tra il personale che ha l’obbligo di presentare la scheda

  • i docenti – ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche , in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado:
    che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;
    che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli;

La mancata abilitazione come vedi, non è un ostacolo alla presentazione della domanda.

Essere obbligati alla presentazione della domanda, afferma la circolare, richiama alla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere indicazioni non rispondenti al vero o comunque tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni. Anche i Dirigenti Scolastici sono tenuti a controllare il rispetto dell’obbligo e nel caso ad intervenire sotto il profilo disciplinare.

Esami di Stato secondaria II grado 2015: guide, consulenza, normativa

Aumento ore di sostegno a metà a.s.: si può nominare un supplente?

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Sono una docente di sostegno della scuola secondaria superiore che segue due studenti per nove ore ciascuno. A gennaio ad uno dei due è stato riconosciuto l’art. 3 c. 3 L. 104/92 e l’ USP ha provveduto con decreto ad assegnare ulteriori nove ore all’alunno in questione. Secondo il dirigente scolastico non si può nominare un supplente perchè non è stato assegnato nessuna unità di personale in più e mi ha chiesto se posso, con un progetto ad hoc, seguire l’allievo per almeno quattro ore aggiuntive che verrebbero retribuite con il fondo d’istituto. Vorrei chiedervi se questa procedura è corretta. Grazie

Maria Vitale Merlo – L’USP, nel momento in cui ha riconosciuto altre nove ore ed ha notificato alla scuola tale provvedimento, doveva anche autorizzare il DS a nominare un altro docente non avendo quest’ultimo ulteriori risorse per ricoprire le ore sopraggiunte.

Se ciò non è ancora avvenuto, il DS deve chiedere l’autorizzazione all’USP e solo dopo aver avuto istituito il posto, può procedere alla nomina, dalla Graduatorie di’istituto, di un docente su posto di sostegno per altre nove ore.

Ricostruzione di carriera: licenziamento nel ruolo di provenienza e nuova assunzione nel profilo di docente.

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Luca – nelle prossime settimane il Governo Renzi, come annunciato nel documento la Buona Scuola, definirà i criteri per l’immissione nei ruoli scolastici dei docenti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento. Essendo iscritto nella classe GE – A048 di Napoli, dovrei essere immesso in ruolo il 1 settembre 2015. Io però lavoro a tempo indeterminato presso un’altra Amministrazione Pubblica, dove percepisco uno stipendio superiore a quello di un docente neo immesso in ruolo.  Ai fini della ricostruzione di carriera quale sarà il mio stipendio?  Ai sensi del comma 458, art. 1, della Legge 147/2013 – Finanziaria 2014, avrò diritto ad un assegno “ad personam”?

FP – Gentile Luca,

in merito alla sua richiesta si chiarisce quanto segue che l’assegno ad personam è previsto dalla normativa solo nei casi di:

– passaggi nell’ambito del comparto scuola;
– passaggi di personale da altri comparti pubblici.

I passaggi da altri comparti sono disciplinati dalla L. n. 537 del 24/12/1993 art. 3 comma 57.

Pertanto, nella fattispecie, non si tratta di passaggio o di mobilità, ma sostanzialmente si tratta, se ho inteso bene, di licenziamento nel ruolo di provenienza e nuova assunzione nel profilo di docente.

A mio avviso, non dovrebbe essere prevista la possibilità di percepire l’assegno ad personam, intesa come differenza di stipendio tra la qualifica di provenienza è quello da docente.

Scatti di anzianità e i passaggi che si sono susseguiti negli ultimi anni

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Silvana  – Sono insegnante nella scuola primaria con 37 anni e 4 mesi di servizio Dal 1 settembre 2015 sarò in pensione per raggiunti limiti di età (sono nata il 21/08/1950)  Prima che venissero bloccati gli scatti di anzianità, sul mio cedolino si leggeva la data 31/12/2014 per passare dalla 28° alla 35° classe. In seguito la data è diventata 31/12/2016. A distanza di tempo è cambiata ancora diventando 31/12/2015. Vorrei sapere” se e quando “avrò lo scatto di anzianità .Aiutatemi a capire .Grazie

.FP – Gentile Silvana,

per opportuna conoscenza, considerato i continui mutamenti in materia di “scatti di anzianità”, le sintetizzo i passaggi  che si sono susseguiti negli ultimi anni:

– la L. 122/2010 ha bloccato la progressione della carriera del personale della scuola per il triennio 2010/2012, pertanto il  servizio reso in questi anni non è (era) utile ai fini della progressione della carriera;

– il D.I. n. 3 del 14/01/2011, ha recuperato l’utilità del servizio prestato nel 2010 e ha previsto, in caso di economie, la possibilità di recuperare gli anni 2011 e 2012;

– l’accordo tra le OO.SS. e l’Aran del 13/03/2013 ha  consentito il recupero del 2011, attraverso le economie accertate;

– il D.P.R. n. 122 del 4/09/2013, pubblicato sulla G.U. del 25/10/2013 – serie generale n. 251, ha prorogato il mancato riconoscimento ai fini della carriera del servizio reso nel corso dell’anno 2013.

– il CCNL 7/8/2014 ha difatto sbloccato e reso valido ai fini della progressione economica stipendiale, l’anno 2012.

Detto questo, nella fattispecie si chiarisce quanto segue: la scadenza indicata sul cedolino,  ovvero 31/12/2016, teneva conto solo del blocco degli anni 2012 e 2013.
Pertanto aveva già “assorbito” la validità dell’anno 2011. In seguito al CCNL del 7/8/2014, la scadenza è stata anticipata di 1 anno (da 31/12/2016 è passata a  31/12/2015), recuperando l’utilità dell’anno 2012.

Ad oggi, la sua progressione economica stipendiale, è in ritardo rispetto alla sua carriera di 1 anno.

 

Malattia: trattenute Brunetta e preospedalizzazione

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Scuola – per l’assenza di 1 gg. di malattia con giustificazione da parte della azienda sanitaria di certificato di preospedalizzazione, può  rientrare tra le assenze esenti da decurtazioni in base al decreto Brunetta Decreto legge n. 112 del 2008?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il caso della preospedalizzazione non è contemplata nella materia relativa all’esenzione dalla trattenuta “Brunetta” sui primi 10 gg di malattia.

La preospedalizzazione, infatti, deve a mio avviso essere equiparata alla visita specialistica in quanto non può ritenersi un ricovero ospedaliero, day hospital o day surgery.

Pertanto andranno effettuate le trattenute.

Supplenze: la scuola può convocare per una supplenza da docente chi è già impegnato nel profilo ATA?

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Scuola – Buongiorno. nelle nuove graduatorie ata triennio 2014/2017 abbiamo, nel profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, una docente che insegna irc in una scuola statale per poche ore settimanali fino al termine delle lezioni..ci chiediamo se possiamo consultarla per proporle  delle supplenze brevi come personale ata e per quante ore ..e’ possibile prestare contemporaneamente  in scuole statali due servizi in profili diversi?

Paolo Pizzo – Gentilissima scuola,

non è possibile svolgere supplenze nel profilo docente e ATA contemporaneamente. Ciò è vietato sia dal DM 131/07 che dal DM 430/2000 che sono i Regolamenti delle supplenze rispettivamente dei docenti e degli ATA.

La supplente è comunque da voi convocabile perché in teoria potrebbe anche decidere di abbandonare il proprio servizio per accettare la supplenza. Ciò ovviamente comporterà la sanzione di non poter più ottenere supplenze nel profilo ATA per l’anno scolastico in corso.

Nel caso quindi che la supplente dovesse accettare la convocazione è bene che le ricordiate tale sanzione che si applicherà nell’immediato e quindi una volta terminata da voi la supplenza non è più convocabile nel profilo ATA.

Si esclude in ogni caso l’accettazione della supplenza senza abbandono del servizio nel profilo ATA.


Graduatorie III fascia ATA: in attesa della “piacevole sorpresa” annunciata dal Ministro Giannini

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Gionni – buongiorno, colgo l’occasione per complimentarmi della vs rubrica che è molto utile. per cortesia se possibile vorrei fare una domanda.lavoro con il profilo di collaboratore scolastico da otto anni e sono diplomato.ho fatto il bando per assistente amministrativo quest’anno e il punteggio che ho preso fra corsi vari , servizio , è stato 17.5.sono inserito nella provincia di padova-volevo chiedervi se cortesemente c’è un sistema per capire quali potrebbero essere le provincie in cui con tale punteggio ovviamente in terza fascia si potrebbe lavorare. ho provato a consultare altre provincie, ma non sono riuscito a trovare nulla.inoltre se possibile vorrei sapere dove si possono fare i corsi di qualifica per aumentare il punteggio , io non ne trovo a padova.attualmente quali sono i corsi considerati che vengono fatti in italia magari on line?vi ringrazio per la vs disponibilita cordiali saluti gelmini

di Giovanni Calandrino – Gentile Gionni, non esiste un metodo o algoritmico per stabilire la “provincia migliore”. Tutto dipende dalla disponibilità dei posti di ogni singola provincia, dal numero di candidati inseriti in prima e seconda fascia, dalle eventuali assenze del personale in servizio, etc… inoltre la situazione potrebbe diventare ancora più difficile dall’anno prossimo, in previsione degli oltre 2000 tagli all’organico ATA.

Legge stabilità approvata: addio supplenze brevi, blocco contratto, taglio esoneri e ATA, esame maturità

Il Ministro Giannini ha annunciato recentemente che anche per gli ATA nel decreto relativo a La Buona Scuola ci sarà una "piacevole sorpresa", vediamo cosa avranno escogitato per questa categoria. ATA. Nel Decreto riforma un capitolo a loro dedicato. Piano assunzioni?

Per incrementare il punteggio è invece opportuno conseguire altri titoli culturali che sono oggetto di valutazione, con riferimento alla tabella di valutazione titoli “Allegato A – DM 716/2014” relativamente al tuo profilo.

Mobilià neoimmessi in ruolo 2014/15: guida compilazione domanda

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Concetta – Gentilissima Lalla, ho alcuni dubbi per la domanda di mobilità.

1) Sono neo immessa in ruolo da settembre 2014 e presto regolarmente servizio in una scuola, per avere la sede definitiva, devo indirizzare la domanda alla scuola in cui presto attualmente servizio? Non all’ufficio scolastico provinciale competente?

Lalla – La domanda va indirizzata all’Ufficio Scolastico. Quando tu la compili on line sarà la scuola in cui presti servizio a riceverla, la controllerà (ti chiamerà anche per renderti conto di questa operazione) e la trasmetterà all’Ufficio Scolastico.

2) Nelle preferenze, si devono scegliere al massimo 20 scuole per la primaria (non distretti, comuni, ecc.)?

Lalla – Le preferenze possono essere anche

c) distretto;
d) comune;
e) provincia;

Per il neo immesso in ruolo

è superfluo inserire il codice provincia nelle preferenze, in quanto ci si trova già nella condizione di "docenti dell’organico provinciale senza sede", pertanto se attraverso l’elaborazione informatica non si riuscirà ad avere la sede tra le preferenze espresse, si procederà al trasferimento d’ufficio, che prende in cosiderazione tutte le scuole della provincia.

Come si procede per il trasferimento d’ufficio

A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

Qualora la prima preferenza sia

  • un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto
  • Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune
  • se la preferenza è un centro territoriale che si riorganizzerà nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, si considera il comune del centro territoriale;
  • per le preferenze provincia, D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia.

In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali che si riorganizzeranno nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

Approfondimento sulle preferenze Mobilità: quante sedi e province si possono indicare? Differenza nelle preferenze

3) L’anno di prova in corso va considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio? Va inserito nell’anzianità di sevizio? (anni di sevizio nel ruolo di appartenenza) Ringrazio per la vostra professionalità

Nella sezione D tabella di valutazione anzianità di servizio nella

CASELLA N. 1 vanno riportati gli anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo DELLA PRIMARIA.

Non si deve tenere conto dell’anno scolastico in corso (2014/15). Pertanto il neo immesso in ruolo scrive 0 o lascia in bianco. Ti invito a consultare la scheda Trasferimenti scuola primaria: guida compilazione. Come si calcolano i 180 giorni, supplenze pre ruolo, insegnamento lingua straniera

e in generale lo speciale di OrizzonteScuola.it Mobilità 2015: Guide, consulenza, normativa

Mobilità insegnanti, ATA, personale educativo di ruolo 2015. Guide, scadenze, consulenza, sentenze

Ponte 1° giugno calendario scolastico Lazio

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Paola - Gentile redazione, Sono una docente di scuola secondaria di secondo grado di Roma. Chiedo gentilmente se per la regione Lazio è previsto ufficialmente sospensione attività didattica per il 1 giugno 2015. Grazie anticipatamente.

Lalla – gent.ma Paola, a noi risulta di no. Calendario scolastico 2014/2015 con tutte le regioni

Tra l’altro la regione Lazio (

così come Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna) ha approvato un calendario pluriennale, con date fisse di inizio e fine anno, oltre che per i periodi di sospensione delle lezioni.

La regione Lazio approva il calendario scolastico pluriennale

Graduatorie III FASCIA ATA: la valutazione dei 30 giorni di servizio come titolo d’inclusione

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DSGA– Sona la DSGA di un Istituto Comprensivo Statale, in sede di valutazione delle domande di inclusione in graduatoria di Istituto di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico abbiamo escluso un’aspirante che sprovvista del titolo di studio indicava come titolo di accesso il servizio prestato servizio per almeno 30 giorni presso un asilo nido (scuola comunale) prima del anno 2000.

Tramite il sindacato l’aspirante esclusa ha inoltrato ricorso avverso l’esclusione. Nella convinzione che il servizio prestato presso scuole non statali non sia valido come titolo di accesso ma esclusivamente valutato quale servizio presso gli enti locali, si richiede cortesemente un parere in merito. Ringraziando per l’attenzione

di Giovanni Calandrino – Gentilissima DSGA, in riferimento al D.M. 717/2014 art. 2 comma 11, hanno titolo d’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Si ricorda che si conteggia unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti, per legge, a fornire alle scuole statali, fino al 31 dicembre 1999, personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

Pertanto il servizio di 30 giorni, in posti corrispondenti al profilo richiesto, purchè svolto direttatamente con gli enti locali, può essere valutato come titolo di accesso.

Personale ATA: assunta, ma non so utilizzare i software ministeriali

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Raffaella – Spett. Orizzonte Scuola, lavoro come Assistente Amministrativo presso un Istituto Comprensivo. Sono digiuna non solo di Word ed Excel ma soprattutto per quanto riguarda i software ministeriali: Sidi sissi argo …..
Questa mia impreparazione costituisce un forte ostacolo sul posto di lavorono nostante l’aiuto sollecito delle colleghe. Il consulente del lavoro al quale mi sono rivolta dice che avrei diritto a una formazione specifica a carico del Datore di Lavoro. É vero? Se si come posso ottenere la formazione? In caso contrario cosa posso fare visto che devo lavorare per vivere?

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Raffaella, le rispondo citando l’art. 63 del CCNL comparto Scuola, “Formazione in Servizio”, La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. [… …]

Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa.

In definitiva, per tutti i dipendenti del comparto scuola, la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento rappresenta un diritto per il personale poiché funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

Pertanto segnala al Dirigente la tua situazione e chiedi di essere inserita nei primi corsi utili di formazione. Nel frattempo, purtroppo, dovrai ancora appoggiarti alle colleghe. Purtroppo nella scuola succede anche questo: prima si assume e poi si forma il dipendente.

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