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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Graduatorie III fascia ATA: chi è titolare di Legge 104/92, ha diritto di essere inserito in graduatorie “speciali”?

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Gent.ma Lalla, sono una ragazza che si è iscritta per la prima volta alla graduatoria ATA terza FASCIA. Essendo in possesso di 68/99 e di 104, non dovrei essere nelle graduatorie speciali? Non è legge che ogni tot di assunti si debba assumere una persona con 68/99? Anche perché all’ufficio di collocamento risulto iscritta come tale. Nelle graduatorie ancore provvisorie su provincia di Roma risulto solo con il punteggio comune. Grazie in anticipo per una tua risposta.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima, il quesito da Lei esposto si applica per le assunzioni da GRADUATORIE PERMANENTI AI SENSI DELL’ART. 554 DEL D.L.VO 297/94, infatti per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia si ha diritto all’attribuzione del solo titolo di preferenza, ma non alla precedenza ai fini dell’assunzione.


Calcolo anzianità di servizio per domanda commissario esterno Esame di Stato

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Elena – Gentili esperti di Orizzonte Scuola, sono una docente di ruolo di Secondaria di 2° grado. Ho già superato l’anno di prova. Ho due piccoli dubbi relativamente alla compilazione del modello ES-1 x la partecipazione alle commissioni riguardanti gli esami di Stato in qualità di commissario esterno:

- nel computo degli anni di ruolo bisogna considerare anche il corrente anno scolastico? In teoria sono ormai passati i 180 giorni solitamente richiesti.

Lalla - la normativa a tal proposito non ha mai dato una chiara indicazione, pertanto nel corso degli anni si sono venute a creare due scuole di pensiero, che hanno portato alcuni docenti a ringiovanire l’anzianità di servizio, escludendo l’anno in corso, nella speranza che possa essere elemento sufficiente per non essere scelto come comissario, e dall’altra parte chi invece guadagna questo anno scolastico pur di rientrare nelle nomine. Mi sembra di capire che tu saresti orientata a valutarlo: non è sbagliato. Al massimo dovrebbe essere la segreteria a decurtarlo.

Tra l’altro la normativa afferma "Nella casella "Anni di servizio in ruolo" dovrà essere indicata l’anzianità di "servizio in ruolo" maturata dall’aspirante. L’anzianità di servizio in ruolo deve comprendere solo gli anni di servizio riconosciuti ai fini giuridici ed economici, escludendo quelli riconosciuti ai soli fini economici." Ma la mia impressione è che il requisito sia molto vago.

Elena – due anni fa ho prestato servizio in un unico indirizzo di studi "A" (quindi un unico codice) in un istituto superiore statale che comprendeva però più indirizzi, anche gli indirizzi "B" e "C" (e quindi più codici). La mia disciplina (esterna x il corrente anno scolastico) è presente in tutti i suddetti indirizzi. Domanda: potrei essere comunque nominata commissario esterno negli indirizzi "B" o "C" (in cui non ho mai prestato servizio) oppure il semplice fatto di avere prestato servizio nell’indirizzo "A" esclude automaticamente una mia ipotetica nomina per TUTTI gli indirizzi dell’istituto in questione? Nella sezione delle sedi richieste vorrei indicare il comune/distretto del suddetto istituto in quanto x me facilmente raggiungibile. In attesa di una gradita risposta, mille complimenti x questa fantastica rubrica!

Lalla - puoi farlo. La preclusione alla nomina, tra l’altro, riguarda la scuola in cui sia stato prestato servizio, in commissione d’esame come presidente o commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso.

Pertanto potresti essere nominata anche nello stesso indirizzo A.

Mobilità. Passaggio di cattedra e/o ruolo: è necessaria l’abilitazione nella classe di concorso richiesta

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Giannella – insegno sulla A043 dal 2005 e sono entrata di ruolo nel 2007/2008 ad Asti. Mi sono abilitata alla SISS di Perugia nel maggio 2005. La SISS di Perugia considerava le classi di concorso A043 e A050 classi di concorso separate e per avere l’abilitazione in entrambe era necessario sostenere due concorsi e due esami di Stato. Quest’anno leggendo l’avviso MIUR del 9 ottobre 2012 ho pensato di chiedere il passaggio di ruolo sulla A050. Posso farlo? In base a quanto leggo credo sia possibile, ma vorrei ulteriori chiarimenti. Grazie per l’attenzione

Lalla - sì, puoi farlo già sulla base del dm 354/98. La nota del 9 ottobre 2012, scritta per le abilitazioni TFA e poi utilizzata anche per le abilitazioni PAS non fa che ribadire quanto già decretato anni or sono, ossia le procedure di abilitazione per ambito disciplinare, per economicità.

Pertanto soddisfi il requisito del possesso dell’abilitazione per poter richiedere la mobilità professionale. Ne parliamo più approfonditamente in questa guida. Mobilità: domanda di passaggio di ruolo e di cattedra

Lo speciale di OrizzonteScuola.it su Mobilità 2015: guide, consulenza, normativa

Mobilità professionale per superare il vincolo triennale

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Nora - Sono un’insegnante di ruolo di scuola materna dal 01/09/2013 con sede a Roma. Ho superato l’anno di prova nell’ a. s. 2013/14. Pposso fare domanda di passaggio di ruolo per la scuola primaria in provincia di Modena secondo l’O.M. 4/2015? Anticipatamente ringrazio; attendo risposta.

Lalla – gent.ma Nora, la risposta è affermativa.

Il passaggio di ruolo permette di superare il vincolo triennale di permanenza nella provincia giuridica di immissione in ruolo al quale saresti legata per l’infanzia. La mobilità professionale dei docenti di ruolo non è soggetta al vincolo triennale

Tra l’altro, nel decreto La Buona Scuola potrebbero esserci delle novità anche per quanto riguarda i trasferimenti interprovinciali. Ne abbiamo parlato qui, con la necessaria avvertenza che si tratta ancora di una bozza e che conosceremo il decreto definitivo solo domani, quando sarà presentato in Consiglio dei Ministri. Mobilità interprovinciale: via il blocco triennale per assunti fino al 2014. Dalla bozza del decreto di riforma

Pertanto, continua a seguire anche questa vicenda, se interessata.

Graduatorie ad esaurimento e del concorso 2012. Scioglimento delle riserve entro 30 giugno?

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Idonei soglia 35 – L’indiscrezione pubblicata dalla vostra Redazione, relativa al limite del 30/06/2015 stabilito dal Miur per lo scioglimento delle riserve, se riferito agli idonei ricorsisti "soglia 35" del concorso 2012, sarebbe di una gravità inaudita.

Lalla – noi non abbiamo affermato che sarà relativa al concorso 2012. Innanzitutto si tratta di una bozza, domani verificheremo in Consiglio dei Ministri, inoltre ci sembra che una diversa interpretazione potrebbe cozzare con la rassicurazione avuta dal Ministro in sede di interrogazione parlamentare. Nell’articolo Assunzioni bisognerà far domanda. GaE saranno svuotate, GI e residui GaE posti riservati concorso 2015. Abbiamo la bozza del Decreto abbiamo scritto che la riserva è riferita al conseguimento del titolo abilitante (pensiamo ad es. a iscritti in Scienze della formazione primaria dal 2007/08 in attesa del conseguimento del titolo).

Idonei soglia 35 – Dopo essere stati sospesi per anni in questo limbo, per responsabilità non certo loro (non abbiamo di certo fissato noi l’udienza al Tar per febbraio 2016), adesso il decreto vorrebbe spazzare via i "soglia 35", come se non avessero mai fatto e superato le prove concorsuali. Quale logica ha il limite che il Miur avrebbe fissato per lo scioglimento della riserva?

Lalla – ripeto, attendiamo il decreto.

Idonei soglia 35 – Se il Miur ha fretta (figuriamoci quanta ne abbiamo noi!), chieda congiuntamente ai legali degli idonei l’anticipazione dell’udienza di merito, che aspettiamo ormai da quasi tre anni, oppure si assuma la responsabilità di risolvere politicamente un problema creato dalle molteplici irrazionalità e incongruenze di un bando di concorso tra i più contestati della storia repubblicana, soprattutto in riferimento alla soglia della preselezione, che infatti — si dice — nel prossimo concorso verrà abbassata a 6/10.

Lalla - in base alla bozza smentiamo il "si dice". Nella bozza è infatti scritto "Con uno o più decreti […] sono stabiliti […] c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente"

Certo, a parte la presentazione in Consiglio dei Ministri, bisognerà poi considerare l’iter parlamentare, che potrebbe consegnarci un prodotto finale diverso.

Idonei soglia 35 – Inoltre ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 bis della legge 168/2005, chi è ammesso anche con provvedimento cautelare alle prove concorsuali, nel momento in cui le supera ha di fatto superato il concorso, per cui non si comprende il protrarsi di questa situazione di agonia alla quale il Miur potrebbe mettere fine in meno di cinque minuti. Non staremo a guardare il compiersi di questo sopruso.

Ricorsisti "Soglia 35" Concorso a cattedre 2012

Esami di Stato secondaria II grado: non abilitato e non in servizio. Posso presentare la domanda?

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Prof. Aurelio – Sono un docente di Matematica di III Fascia e sarei interessato a presentare la domanda di partecipazione come membro delle commissione esterna degli Esami di Stato. La domanda bisogna presentarla mediante il Modello ES-1 vero? Ho letto che bisogna presentarla su Istanze On-Line, allora, dal 4 marzo il Modello Es-1 sarà disponibile per la compilazione su Istanze on-line?? Come funziona precisamente?? In attesa di risposte

Lalla - gent.mo Aurelio, se non hai un contratto di supplenza fino al 31 agosto o 30 giugno in una scuola secondaria di II grado per una disciplina oggetto di esame, non potrai presentare la domanda disponibile su Istanze on line da domani 4 fino al 20 marzo ore 14.00.

Una possibilità per chi non ha questo di contratto è rappresentato da questa circostanza

"docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado."

Ma, a parte il requisito di servizio, a te manca l’abilitazione.

La circolare sugli esami di Stato non prevede pertanto la tua condiazone. Potrai invece presentare una domanda di messa a disposizione all’Ufficio Scolastico (magari alla fine di maggio, salvo diversa indicazione) per l’eventuale sostituzione di commissari esterni assenti all’ultimo momento.

Mobilità. Compilazione domanda neoimmesso in ruolo con retrodatazione giuridica

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Saverio – Sono stato recentemente neoimesso in ruolo da concorso (decorrenza giuridica set 2014, economica set 2015), non ho avuto ancora una sede, e nel frattempo sto svolgendo una supplenza in una provincia diversa, su altra materia, diversa da quella di immissione in ruolo, oltretutto di altro ordine.

Nel compilare la "domanda di trasferimento" per scegliere anch’io la sede di ruolo, rimane ambiguo un punto per la mia situazione: in questo modulo se non intepreto erroneamente devo lasciare in bianco la "sede di titolarità".

Lalla - esatto, in quanto tu partecipi alla II fase dei movimenti in qualità di docente senza sede definitiva. I movimenti: I, II e III fase

Saverio - Il mio dubbio è per quanto riguarda il comune di servizio e la scuola di servizio queste sono sempre inserite nel paragrafo "situazione di ruolo".

Domanda 1) è corretto mettere in quello spazio istituto dove presto servizio, anche se non ha alcun legame con il ruolo? altrimenti dove va indicato?

Lalla – la sede in cui stai svolgendo la supplenza non va indicata, non ha alcun valore ai fini della richiesta della sede definitiva di titolarità per l’a.s. 2015/16. E’ solo un caso infatti che tu stia svolgendo una supplenza in questo anno scolastico, avresti anche potuto non lavorare o svolgere una professione diversa dall’insegnamento, in attesa dell’assunzione in servizio il 1° settembre 2015.

Saverio - Domanda 2) devo comunque presentare cartaceo mia domanda alla scuola dove sono in sevizio al momento

Lalla - no, la domanda è esclusivamente on line.

Mobilità: part time e passaggio di ruolo

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Silvia - Gent. redazione, avrei bisogno di capire se è possibile fare una richiesta di part time alla propria scuola di titolarità e contemporaneamente chiedere il passaggio di ruolo ad altro ordine di scuola. Mi spiego meglio.

Lalla - la risposta è affermativa.

Silvia - abilitata nelle classi A049, A048, A047 e A038. Con il concorso del 2012 ho vinto il posto di ruolo nella A059, quindi nella secondaria di primo grado. Sono al secondo anno di ruolo e vorrei riavvicinarmi a casa (lavoro a 80 km). Questo riavvicinamento comporta un cambio di provincia, che posso fare quest’anno solo se ritorno alla scuola superiore con un passaggio di ruolo, cosa che desidero perchè è lì che ho fatto la mia esperienza di insegnante.

Quindi, sto per compilare la domanda per il passaggio di ruolo alle suddette classi di concorso, ma nel dubbio in cui non riesca ad ottenerlo – cosa molto probabile visti i pochissimi posti alla scuola superiore nelle mie materie – sto pensando di chiedere il part time alla scuola in cui sono titolare e in cui potrei dover restare anche il prossimo anno, quando poi mi libererò di questo vincolo triennale per il trasferimento.

Se la scuola mi desse il part time e ottenessi anche il passaggio di ruolo, lo potrei svolgere nella nuova scuola?

Lalla – La richiesta di part time va presentata alla segreteria della scuola in cui sei in servizio, e il Dirigente Scolastico controllerà che la richiesta sia corretta, ma poi la trasmetterà all’Ufficio Scolastico, che ricevute tutte le domande, stilerà una graduatoria (ci sono situazioni che hanno la precedenza) e attribuirà il part time nel limite del 25% della dotazione organica provinciale.

Part time docenti di ruolo. Guida e modello di domanda. Scadenza 15 marzo 2015

Per quanto riguarda la possibilità di poter svolgere il servizio in part time anche nella nuova provincia, bisogna ragionarci un po’. Diciamo che di solito non ci sono problemi, ma se per caso in quella provincia dovesse essere satura la quota assegnabile, non potresti rientrare nel beneficio.

Silvia - Oppure la mia scuola, sapendo della domanda di passaggio di ruolo, non me lo concederebbe? Il part time mi permetterebbe di faticare un po’ meno, dal momento che la vita che sto facendo da anni di precaria
prima e di insegnante di ruolo poi, sempre a tantissimi km di distanza da casa, non è più fattibile e ho già avuto problemi di salute.
Potete darmi questa informazione? Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.


ATA: inutilità domanda III fascia in province con 5.000 candidati

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Stefania – vi scrivo dalla Lombardia grazie per il tempo e la V.s professionalita’volevo chiedere che senso ha far inerire nuovi candidati in tera fascia Ata se poi verra’ cancellata, in Lombardia per ogni ic o istituto professionale si arriva anche a 5000 candidati. Infine quali requisiti bisogna avere per essere inseriti nelle Gae. Grazie in anticipo se mi risponderete.

Lalla - gent.ma Stefania, l’aggiornamento della III fascia ATA è un procedimento amministrativo dovuto, al quale il Ministero non avrebbe potuto sottrarsi, stante l’attuale normativa, che non ne prevede la cancellazione.

Per quanto riguarda le graduatorie kilometriche, queste sono condizioni che non si possono conoscere a priori. Provocatoriamente potrei dirti: perchè hai presentato domanda se lo ritenevi inutile? E poi, sapevi in anticipo quante persone avrebbero presentato domanda, con punteggi più alti, nella provincia da te scelta?

Una situazione che si è venuta a determinare a causa della crisi lavorativa anche in altri settori, ma che certo la scuola non può risolvere in toto.

Per quanto riguarda i requisiti per l’inserimento nelle Graduatorie permanenti, ti invito a leggere ATA 24mesi Graduatorie Permanenti: requisiti di accesso e chiarimenti “profili dell’area immediatamente superiore”

Mobilità: la precedenza per assistenza alla zia la potrebbe avere solo il tutore legale

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Giuliano – sono un docente di scuola secondaria di secondo grado neoimmesso in ruolo. Essendo stato “arruolato” dalle graduatorie regionali del concorso ordinario bandito nel 1999 ho accettato per una provincia differente da quella in cui risiedo con la mia famiglia.  Dovendo ora produrre domanda per la mobilità vorrei sapere se posso usufruire dell’avvicinamento per assistere una zia in situazione di disabilità grave. La zia vive da sola ed i parenti più vicini che possono assisterla siamo io e mia sorella.  Ho posto la domanda al sindacato il quale mi ha risposto che devo necessariamente risiedere nello stesso comune della zia, ma non mi sembra che questo sia un requisito risultante dall’articolo della legge 104 in cui si parla di ciò. Chi ha ragione ?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giuliano,

a mente dell’art. 7/1 punto V del CCNI avete torto tutti e due.

La precedenza di cui al quesito è prevista per assistenza al coniuge, al figlio (precedenza per entrambi i genitori) , al fratello/sorella (a determinate condizioni) e a chi esercita la tutela legale. È inoltre prevista, a determinate condizioni, per l’assistenza al genitore (precedenza per il figlio referente unico). È esclusa la precedenza per altri familiari al di fuori di quelli menzionati.

Pertanto non è possibile richiedere un trasferimento per “avvicinamento” alla zia in quanto non rientra fra i familiari sopra menzionati.

L’unica possibilità sarebbe per il tutore legale.

La figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita anche all’assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto). Si può quindi assistere uno zio, un cugino ecc. purché ci sia un preciso mandato dal giudice del tribunale competente.

Mobilità: chiedere passaggio di ruolo con riserva conseguimento abilitazione

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Nello - Spett.le Lalla, sono un docente di ruolo nella Scuola dell’Infanzia dal Settembre 2009, nel frattempo ho conseguito la laurea in ingegneria meccanica, ho partecipato da docente di ruolo al TFA II CICLO risultato ammesso a tre CDC (in particolare mi sono immatricolato per l’A020) i cui corsi sono previsti per metà marzo e termine entro luglio.

Il Mio desiderio è di passare di ruolo alle scuole secondarie di II Grado nella A020 e mi chiedevo se esiste una procedura per cui è possibile fare la domanda di passaggio di ruolo ora con riserva di abilitazione entro Luglio data di conclusione del TFA.

Le chiedo tale cosa in quanto ho notato che nell’O.M. sulla mobilità è indicato:

"Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:
– il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;
– i docenti che concludono i corsi di sostegno.

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste all’art. 2 della presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse;
per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M."

In tal caso, essendo io di ruolo e partecipando al TFA II ciclo potrei essere incluso nel "personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale"?: quando entrai in ruolo nell’infanzia, infatti diventai subito
soprannumerario (solo il primo anno) e l’unica possibilità che ho avuto di "convertirmi professionalmente", e a mie spese, è stato il II ciclo TFA essendomi stato impedito l’accesso a qualunque altra procedura che mi potesse far conseguire l’abilitazione in quanto docente di ruolo.

Certo di una vs. cortese risposta, le invio distinti saluti.

Lalla – gent.mo, la risposta è negativa. Quell’indicazione è riferita a corsi appositamente strutturati dal Ministero per la riconversione professionale (al momento sono attivi solo quelli di sostegno per alcune classi di concorso).

La sua riconversione non è infatti disciplinata da un decreto, da una necessità strutturata, tant’è vero che la condizione di sovrannumerario è stata riassorbita.

In ogni caso, anche se la sua idea trovasse fondamento, non potresti presentare adesso la domanda (non esiste l’opzione "conseguimento titolo con riserva")

Mobilità: certificazioni per poter fruire della precedenza per chi rientra nell’art. 21 legge 104/92

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Letizia  – a novembre sono stata dichiarata invalida civile al 70%. A breve compilerò la domanda di trasferimento. Non ho ben capito se posso usufruire della precedenza prevista dall’art.21 della L.104, avendo superato il grado di invalidità superiore ai due terzi. Ti ringrazio tantissimo!!!! Buon lavoro.

Paolo Pizzo – Gentilissima Letizia,

non basta la sola invalidità superiore ai 2/3. Ci deve essere anche una disabilità seppur non grave.

La precedenza è prevista infatti per la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi….

Bisogna quindi essere in possesso di una certificazione (anche se distinte) che indichi sia la disabilità (verbale 104/92) che un grado di invalidità superiore ai 2/3 (verbale invalidità).

Graduatoria interna/mobilità: quando si perde il bonus dei 10 pp.

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Docente – avrei da porle un quesito riguardante le graduatorie interne di istituto (sembra che le segreterie scolastiche non abbiano le idee molto chiare!). Sono una docente immessa in ruolo nell’a.s. 2001/2002 nella scuola media. Dall’anno scolastico 2009/2010 sono docente di scuola superiore avendo richiesto ed ottenuto passaggio di ruolo provinciale.  Dal momento in cui ho avuto la possibilità di presentare domanda di mobilità fino all’anno 2008 ho sempre chiesto trasferimento e passaggio di ruolo IN ALTRA PROVINCIA, non ho mai chiesto trasferimento né passaggio di ruolo in ambito provinciale.  Ho diritto al bonus una tantum di 10 punti?  La segreteria sostiene che avendo ottenuto il passaggio per l’a.s. 2009/2010 ho perso tale diritto nonostante per almeno un triennio io non abbia presentato domanda di mobilità in ambito provinciale. Le sarei grata se potesse chiarirmi la questione. La ringrazio infinitamente.

Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

la scuola ha ragione.

La nota 5 ter della tabella allegata al CCNI è chiara: Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Graduatoria interna: calcolo del servizio in altro ruolo a seguito di più passaggi

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Scuola – Sono un’ assistente amm.va alle prese con la compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti soprannumerari. Ho due casi di due docenti che nel corso della carriera hanno effettuato entrambe i seguenti passaggi:-   a.s. 2002/ 2003 – ruolo scuola primaria;- a.s. 2005/2006 – ruolo scuola infanzia;- a.s. 2009/2010 – passaggio alla primaria e tutt’ora ruolo attuale. Come viene valutato il punteggio? ( punti A e B) Le docenti ritengono che il servizio di ruolo nella primaria ( il primo e il terzo sia valutato per intero 6 pnt per ogni anno anche se interrotto dal passaggio all’infanzia, mentre come pre-ruolo solo il servizio nell’infanzia.)  Spero di essere stata chiara nell’esporre il quesito. Attendo una tua cortese risposta.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il punteggio maturato nel ruolo dell’infanzia per il docente che è attualmente nel ruolo della primaria (e viceversa) è valutato pp 3 per ogni anno prestato indipendentemente dal numero di anni prestati.

Può poi succedere che il docente ottenga nel corso della carriera più passaggi di ruolo.

Pertanto il calcolo del punteggio dell’altro ruolo va fatto tenendo presente il ruolo attuale di appartenenza.

Se quindi ho un docente che è passato dalla primaria all’infanzia e attualmente è in quest’ultimo ruolo, gli anni prestati nella primaria si dimezzano (3 pp per ogni anno).

Se il docente però ripassa di nuovo nel precedente ruolo è ovvio che gli anni prestati in quel ruolo (cioè prima del primo passaggio) devono valere per intero.

Esempio.

Il docente presta servizio nella primaria per gli anni 2005/2006 2006/2007 e 2007/08.

Poi passa nel 2008/9 nell’ infanzia.

Nella graduatoria interna i 3 anni trascorsi nella primaria valgono 9 pp.

Se poi però il docente passa di nuovo nella primaria per esempio nel 2012/2013, quei 3 anni che a suo tempo aveva svolto nella primaria gli varranno di nuovo per intero (6 pp per ogni anno) perché l’attuale ruolo di appartenenza è la primaria. Sarà dimezzato il periodo svolto nell’infanzia.

In ultimo si ricorda che quando si passa dall’infanzia alla primaria (e viceversa) il servizio prestato nell’altro ruolo non si somma al pre ruolo (calcolo dei primi 4 anni per intero e dal quinto in poi per i 2/3) ma è calcolato a parte.

Mobilità: l’anno in corso in assegnazione non fa venire meno il diritto alla continuità

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Antonio – sto producendo la domanda di mobilità interprovinciale e ho un dubbio che riguarda il conteggio degli anni di servizio di ruolo continuativi. Sono attualmente titolare nella scuola A dall’A.S.2007/2008, e vi ho prestato servizio ininterrottamente fino al 31/08/2014. Lo scorso anno ho presentato MA NON OTTENUTO domanda di passaggio di cattedra. Dal 01/09/2014 sono in assegnazione provvisoria presso la scuola B. Domanda: ho diritto ad inserire n.7 anni nella casella n.4 della Sezione D (Anni di servizio di ruolo continuativi nella classe di concorso e nell’istituto di titolarità) della domanda di trasferimento? Se sì, dovrò produrre l’allegato F? Il mio dubbio deriva dal fatto che non capisco se, in questo caso, l’anno in corso vada o meno considerato. Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione e la consulenza.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Antonio,

puoi far valere il punteggio di continuità nella domanda di mobilità.

Primo perché la continuità si perde solo se si ottiene il trasferimento o l’assegnazione (escluso ovviamente il caso dei perdenti posto), e la sola domanda presentata non fa venire meno il diritto; secondo perché bisogna contare il servizio fino al 31/8/2014.

Pertanto la continuità non la perde chi come te è quest’anno in assegnazione o per esempio in aspettativa non retribuita e non riconosciuta come effettivo servizio.

L’anno in corso, infatti, non si conta a nessun fine.

Nel caso non dovessi ottenere il trasferimento perderai la continuità nell’attuale scuola di servizio.


Concorso a cattedra: 36 mesi di servizio nella scuola paritaria che valore hanno?

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Maria Teresa – Sono una docente abilitata con i PAS nel 2014 nella classe di concorso A019 e pertanto inserita nelle Graduatorie d’Istituto. Ho maturato oltre 36 mesi di servizio presso un istituto paritario, quale sarà la nostra sorte? Bisogna partecipare al nuovo concorso al fine di conseguire un’ulteriore abilitazione o altro? Ringrazio anticipatamente

Lalla - gent.ma Maria Teresa, la partecipazione al concorso a cattedra per titoli ed esami, che il Ministero vorrebbe bandire entro il 1° ottobre 2015, è finalizzato all’immissione in ruolo.

La graduatoria – secondo quanto si legge nella bozza del provvedimento che ieri avrebbe dovuto essere presentato in Consiglio dei Ministri ma che probabilmente sarà riproposto nel DDL di giorno 10 marzo – ha durata triennale, per le immissioni in ruolo degli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19.

I 36 mesi di servizio nella scuola paritaria, secondo queste prime indicazioni, potrebbero non essere valutati.

La bozza dice infatti potrebbe esserci una riserva di posti, sia per chi ha maturato più di 36 mesi di servizio, anche non continuativi, a decorrere dall’ultima procedura concorsuale (nel nostro caso 2012), su posti e cattedre vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado di istruzione, sia per chi tali 36 mesi li ha maturati dall’a.s. 2009/10 all’a.s. 2014/15.

In ogni caso il riferimento è a posti vacanti e disponibili nelle scuole statali.

In ogni caso puoi partecipare al concorso in quanto in possesso di abilitazione.

N.B. Il contenuto di questo articolo è basato sulla bozza del fu decreto, pertanto nella versione finale del provvedimento potranno esserci modifiche

Concorso a cattedra. Bando entro 1° ottobre 2015, posti riservati per esclusi da assunzioni GaE e GI con 36 mesi, graduatorie valide max 3 anni

Mobilità insegnanti: a parità di punteggio

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Roberta - Sono una docente di Economia Aziendale presso un Istituto Tecnico della provincia di Varese con contratto a tempo indeterminato, mi piacerebbe sapere cosa succede in caso di domanda di trasferimento quando due docenti hanno lo stesso punteggio. Quali sono i criteri che vengono adottati. In attesa di un Vs. risposta saluto cordialmente.

Lalla - è molto semplice, ed indicato nell’art. 7 comma 1 del CCNI

“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.”

Mobilità: riapertura termini per chi conclude corso riconversione sostegno

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Domenico – Sono di ruolo dal 2000 su classe di concorso Tab. C non soprannumerario ma appartenente a classe di concorso in esubero provinciale. In questi giorni sono stato individuato ed iscritto al Corso MIUR per la riconversione sul sostegno.

Poichè nell’O.M. Mobilità 2015-2016 vi è indicato:

"Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:

- il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;
– i docenti che concludono i corsi di sostegno.

Posso presentare la domanda di Mobilità entro il 16.03.2015 ? Grazie e Buon Lavoro.

Lalla – gent.mo Domenico, la risposta è negativa. Come indicato nel contratto, i termini per la presentazione della domanda dovranno essere riaperti per consentire a chi conclude il corso di presentare la domanda, non sono invce previste domande con riserva del titolo (nella domanda infatti ti verrebbe richiesto di autocertificare il possesso del titolo).

Mobilità: trasferimenti interpovinciali insegnanti bloccati dalle nuove assunzioni?

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Pippo - Da 13 anni insegno in Lombardia nelle scuole primarie. Da 5 anni sono di ruolo. Vorrei capire se con le nuove assunzioni previste per settembre, terranno conto di quelli come me che da anni chiedono trasferimento nella regione d’ origine.

Lalla – secondo le indicazioni che abbiamo finora, cioè il Contratto stipulato il 23 febbraio dai sindacati rappresentativi, non più e non meno rispetto agli anni scolastici precedenti.

La mobilità interprovinciale rappresenta la terza fase dei movimenti, eventuali posti liberi sono destinati alle immissioni in ruolo.

Pertanto, il docente di ruolo trova collocazione prima del precario, se ci riferiamo ai posti in organico di diritto. Alcuni docenti, interessati ai trasferimenti inteprovinciali, chiedono ai sindacati di rivedere la norma affinchè si possa partecipare anche sui posti dell’organico di fatto o su quello che dovrebbe essere l’organico di autonomia. Sarà difficile pervenire a questo risultato.

Il problema, piuttosto, potrà verificarsi negli anni successivi, quando la disponibilità di posti in organico di diritto potrebbe dimuire per la stabilizzazione dei colleghi precari. Ma al momento il Ministero non ha una soluzione.

Graduatoria interna: retrodatazione giuridica e valutazione anno svolto in altra classe di concorso

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Scuola – Buongiorno, con la presente si chiede la seguente consulenza: un docente nell’as. 2013/2014 ha un contratto a tempo determinato al 30.06.2014 per la classe di concorso A048. Nello stesso anno arriva il contratto di ruolo cl concorso A038 per superamento di concorso ordinario con decorrenza giuridica 01.09.2014 ed economica 01.09.2015. L’01.09.2015 arriva con domanda di trasferimento nella mia scuola sulla cl. di concorso A038. DOMANDA: nella graduatoria interna d’Istituto come considero l’anno 2013/2014? p.6 per servizio inteso nel ruolo di appartenenza anche se non è la stessa classe di concorso o pre ruolo 3 punti?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

non so se nel quesito c’è un errore di digitazione. Se “nello stesso anno” cioè 2013/14 il docente ha avuto il contratto in ruolo nella a038 la decorrenza giuridica dovrebbe essere 1/9/2013 ed economica 1/9/2014, non 2015.

Se è così come credo la tabella di valutazione titoli (“premessa”) attribuisce il punteggio intero (lettera A) all’anno svolto in classe di concorso diversa rispetto a quella di attuale appartenenza perla quale è possibile il passaggio di cattedra. La ragione sta nel fatto che ci troviamo all’interno dello stesso ruolo.

Pertanto visto che quell’anno è stato coperto da un servizio di almeno 180 gg, anche se il contratto era solo giuridico, in classe diversa ma appartenente all’attuale ruolo, la valutazione è attribuita per intero.

Se invece le date del quesito sono giuste, l’anno 2013/14 è normale pre ruolo in quanto la decorrenza giuridica del contratto è dall’anno successivo. Anche se non se ne capisce la ragione.

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