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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Mobilità: il sistema assegna solo fino a 10 pp per la valutazione di determinati titoli

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Doriana – avrei bisogno della tua preziosa consulenza. Ho inoltrato domanda di trasferimento provinciale per il I grado ma non mi ritrovo affatto con il calcolo del punteggio effettuato dal sistema. Ti esplicito la mia situazione: ho 2 anni di servizio di ruolo (12 punti), 8 anni preruolo (24 punti), superamento di un pubblico concorso (12 punti), 4 corsi di perfezionamento (4 punti), 1 diploma di Laurea oltre al titolo di appartenenza (5 punti), 1 diploma di specializzazione conseguito in corsi post laurea (5 punti), ricongiungimento al coniuge (6 punti). Secondo il mio  calcolo. alla luce delle tabelle di valutazione allegate al contratto di mobilità, dovrei avere 62 punti per altri comuni; 68 per il comune di ricongiungimento. Ma il sistema mi ha assegnato 58 punti per altri comuni e 64 punti per il comune di ricongiungimento! Cosa ho eventualmente sbagliato o come procedere nel caso il mio calcolo fosse esatto? Ho anche provato ad annullare la domanda e ad inoltrarne una nuova… stesso risultato! Ti ringrazio anticipatamente e ti auguro buon lavoro.

Paolo Pizzo – Gentilissima Doriana,

la risposta è contenuta nelle note della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI:

I titoli relativi a C), D), E), F), G), anche cumulabili tra loro, sono valutati fino ad un massimo di punti 10.

Dal momento che il diploma di specializzazione (5 pp),  quello di laurea (5 pp) e i 4 corsi di perfezionamento (pp 4) fanno parte tutti delle lettere citate, il sistema non può assegnarti 14 pp per tali titoli ma al massimo 10.

Per questo ti trovi 4 pp in meno rispetto il tuo calcolo. I 10 pp, infatti, li raggiungi già senza i corsi di perfezionamento. Li dovrai quindi togliere.


Mobilità: allegato D come distinguere gli anni di pre ruolo svolti su posti di sostegno

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Docente – nella Sezione D – Anzianità di servizio – Punto 5 della domanda di trasferimento vanno indicati gli “anni di servizio prestati in scuole speciali o su posti di sostegno”, senza che venga chiesto quanti di essi col possesso del titolo di specializzazione per il sostegno.

Richiesta analoga (anche qui senza specificare se in possesso del titolo) viene fatta nell’Allegato D (scuola secondaria) al punto 4-B.

Il problema è che in questo modo il sistema calcola tutti i servizi su sostegno raddoppiando automaticamente il punteggio, indipendentemente dal possesso del titolo (ed è sbagliato, perché la tabella dice che vanno raddoppiati solo i servizi su sostegno prestati con il possesso del relativo titolo ).

Ma sarebbe anche sbagliato a mio avviso dichiarare un numero inferiore di anni su posto di sostegno, visto che la modulistica non fa alcuna distinzione tra servizio con o senza titolo.

Come devo comportarmi?.

Paolo Pizzo – Gentile docente,

si premette che la tabella allegata al CCNI è chiara: chi richiede posti di sostegno o è titolare su posti di sostegno indica negli anni di preruolo sostegno solo quelli svolti con il titolo.

Si ricorda che il sistema non è tarato per “riconoscere” gli anni svolti senza il titolo e quelli svolti con il titolo. Non potrebbe mai farlo.

Il sistema di istanze online, infatti, calcola il punteggio in base a quello che indica l’interessato nelle apposite caselle.. E’ come se fosse il modello cartaceo.

E’ quindi nel modello D (anzianità di servizio) che chi compila la domanda deve indicare nelle apposite sezioni i servizi pre ruolo che ha svolto col titolo e quelle senza titolo.

In base a ciò si devono compilare le caselle nel modello online.

Se guardi attentamente l’allegato D le sezioni anni di pre ruolo (“normali”) e quelli svolti in scuole speciali o di sostegno sono bene distinte.

La sez. servizi di pre ruolo in cui riporterai tutti gli anni svolti, anche quelli con il titolo di specializzazione (quindi il numero complessivo di anni), è nel punto 3A (allegato D scuola secondaria), mentre riporterai solo gli anni di pre ruolo svolti con il titolo nella sez 4B (ripetendo quindi parte o tutti, a seconda di quelli svolti col titolo, gli anni della sez 3A).

Riportando di  nuovo nella sez 4B gli anni di pre ruolo ma questa volta solo quelli svolti col titolo si avrà il raddoppio del punteggio perché nel sistema onlne si inseriranno gli anni complessivi (quelli riportati nel punto 3A) nella casella relativa al pre ruolo (casella 3), poi di questi anni si riporteranno solo quelli svolti sul sostegno nella casella anni di pre ruolo svolti in scuole speciali o sul sostegno (casella che cambia a seconda del modulo).

E’ così che si avrà il raddoppio del punteggio per gli anni di sostegno ed è così che  c’è congruenza tra ciò che dichiaro e ciò che poi indico nel modulo online.

A proposito della compilazione delle autocertificazioni il MIUR ricorda che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

In poche parole il sistema calcola ciò che tu gli dici, ma è l’interessato che si prende la responsabilità di ciò che dichiara.

TFA sostegno: requisiti di accesso ambito musicale

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Martina - Gentilissima redazione, ho letto il bando riguardo il tfa di sostegno, nel vostro sito ci sono specificati i titoli d’accesso per quanto riguarda l’ambito musicale ma nel bando dell’università di Bari non sono specificati, mi sa dire perchè? Vi ringrazio anticipatamente e soprattutto grazie per il lavoro che fate quotidianamente

Lalla – gent.ma Martina, il bando del TFA sostegno Bari afferma

Sono ammessi alle rispettive selezioni i candidati in possesso di una delle seguenti abilitazioni:

"1. abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno;
2. abilitazione a seguito di idoneità concorsuale conseguita antecedentemente al concorso bandito con Decreto Direttoriale 24 settembre 2012, n. 82;
3. nomina a tempo indeterminato da graduatoria di merito del concorso bandito con D.D. 24 settembre 2012 n. 82 (art. 13 comma 3);
4. possesso del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali,“entro l’anno scolastico 2001/2002, al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria).” (Consiglio di Stato, Sez. II del 5 giugno 2013).

In virtù di quanto chiarito nella Decisione 5686/2006 del Consiglio di Stato, non sono ammessi alle selezioni gli insegnanti di Religione cattolica."

Ciò che tu richiedi è compreso nel punto 1, ossia bisogna essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende partecipare.

Non è compito dell’Università dire quali sono queste abilitazioni, a questo ha pensato il Miur con la nota dell’11 dicembre 2013, da noi riportata nella pagina dello speciale dedicato ai bandi del TFA sostegno a.a. 2014/15

TFA sostegno: titolo a pettine già dal 2015

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Stefania – Siamo un gruppo di studenti dell’ Università Cattolica di Brescia in procinto di terminare il tfa per la specializzazione sul sostegno; iscritti nelle graduatorie d’ Istituto di seconda fascia.

Abbiamo superato tre prove oserei dire estenuanti per poter accedere al corso: test pre-selettivo, prova scritta e prova orale, in più sostenuto una spesa economica non indifferente per noi precari, 3.000 euro circa di tasse e superato ad oggi circa 34 esami (per nulla un proforma) inoltre report di tirocinio e tesi.

Tutto ciò insieme agli iscritti nelle Gae, stesso percorso, stessa spesa e stessa fatica!

Purtroppo alla luce della nuova riforma noi iscritti nella graduatorie di istituto, con questa specializzazione, non veniamo menzionati nel piano delle nuove assunzioni, neanche in questo caso, siamo anche qui insegnanti di serie B? Perché?

E’ giusto ottenere una specializzazione così importante per gli alunni disabili e non poterla utilizzare?

Inoltre su posti a numero chiuso, definiti dal Ministero. Non sappiamo a chi rivolgerci per far presente la nostra situazione, speriamo che voi siate il canale giusto. Attendiamo una vostra cortese e sollecita risposta. Cordiali saluti

Lalla – l’attuale panorama legislativo non permette assunzioni da Graduatorie di istituto.

C’è invece un gruppo su Facebook che sta lottando per l’immediatà spendibilità del titolo

Graduatorie ad esaurimento: sostegno a pettine. Richiesta inserimento straordinario giugno 2015

Esami di Stato: supplenti temporanei non possono presentare domanda

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Giulia - Gentili signori, il Miur con circolare num. 5, ha stabilito le modalità per la formazione delle commissioni per gli Esami di Stato. Nell’allegato 7 elenca le posizioni giuridiche a cui riferirsi per compilare la domanda come commissario esterno, in questo elenco non c’è la previsione dei docenti abilitati supplenti temporanei, è una svista o noi non possiamo fare la domanda? Grazie.

Lalla – hai capito bene, i supplenti con contratto di supplenza temporanea (anche se questa dovesse essere fino al termine delle lezioni) non sono inclusi tra coloro che presetano domanda per gli Esami di Stato (nè con obbligo, nè facoltativamente).

Il supplente che si trovi in tale condizione può presentare domanda solo se “negli ultimi tre anni, incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.”

Un’altra possibilità è quella di inviare, a fine maggio ( a meno di diversa disposizione dell’Ufficio Scolastico) una domanda di messa a disposizione per la sostituzione di eventuali commissari che si assentano all’ultimo momento.

Tutto sugli Esami di Stato 2015

Sanzioni rinuncia supplenza Ata

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Luca - Mi sono iscritto quest’anno alle graduatorie in oggetto. Sto ricevendo delle offerte da vari istituti. Ho molti dubbi. Cosa succede se non mi rendo disponibile a nessuna richiesta? Perdo la posizione in classifica? Se mi rendo disponibile e mi convocano ma non accetto vado incontro a penalizzazioni? Sicuro di un vostro cenno di riscontro porgo distinti saluti e grazie per il prezioso lavoro che svolgete a disposizione di tutti.

Lalla – gent.mo Luca, ti invitiamo a leggere nel dettaglio la guida Supplenze ATA: Sanzioni per mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono di una supplenza per capire quando scattano le eventuali sanzioni.

Per quanto riguarda la posizione, dipende dalla distanza di punteggio che ti separa da coloro che vengono dopo di te: se tu rinunci alla supplenza e la accetta chi viene dopo di te, devi considerare se quel punteggio maturato gli sarà sufficiente per superarti al prossimo aggiornamento, a parità di titoli.

Visita fiscale assenza malattia: se ci si deve spostare durante gli orari di reperibilità

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Giusy – Cara Lalla, se mentre mi trovo a casa per un fine settimana dovessi sentirmi male ed essere costretta a prendere dei giorni di malattia, posso giustificare un eventuale controllo proprio nel pomeriggio dell’ultimo giorno di malattia con il fatto di aver dovuto prendere il treno per essere in servizio il giorno dopo?Magari non so si può inviare un fax alla scuola comunicando che a quella data ora se non si è reperibili a casa è perché si è in viaggio per tornare a scuola? Grazie. Un caro saluto.

Lalla - gent.ma Giusy, la tua idea è corretta e supportata dall’art. 17 comma 16 del CCNL "Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare."

Nel tuo caso dovrai comunicare anche l’eventuale diverso domicilio.

Ti invitiamo a leggere la Guida Assenza per malattia: indicazione di due domicili e allontanamento dal domicilio abituale

Ricordiamo che le fasce di reperibilità sono

"dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il suo domicilio (da comunicare all’Amministrazione). L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia " Visite fiscali: reperibilità, quando è obbligatorio per la scuola richiederla, cosa accade in caso di assenza al controllo

Esami di Stato 2015: obbligo domanda per chi ha presentato messa a disposizione a Bolzano?

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Docente a tempo indeterminato di Matematica A047 in classe non terminale di un Liceo Linguistico della provincia di Bari, ho presentato domanda di partecipazione come membro esterno o presidente per la classe di concorso Progettazione, Costruzioni e impianti A016 della provincia di Bolzano, in cui sono abilitato, a seguito di circolare Prot. n. MPIA00DRPU/1928 emanata in data 18.2.2015 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, previa autorizzazione del mio D.S. regolarmente protocollata. Sono tenuto a presentare il modello ES-1 anche per la provincia di Bari? Se non lo presento a quali sanzioni vado incontro?

Lalla - la mia idea è che sì, tu debba presentare domanda di partecipazione agli Esami di Stato, in quanto rientri tra le categorie che hanno obbligo.

Qualora dovessi essere nominato solo a Bolzano, nessun problema.

Qualora dovessi essere nominato solo nella tua provincia, nessun problema

Qualora dovessi essere nominato per la procedura cosiddetta “nazionale” e anche per Bolzano, potrai immediatamente comunicare l’impedimento ad accettare la nomina nella provincia di servizio, dato che è evidente che preferiresti maturare l’esperienza a Bolzano. (il fatto di comunicare le motivazioni dell’impedimento è contemplato dalla circolare n. 5/2015, e il tuo motivo è facilmente documentabile).

Non mi risulta – cioè non è inserito nella circolare – invece che la presentazione di una messa a disposizione (senza alcuna certezza della nomina) esoneri dalla presentazione del modello nazionale.


Domanda di mobilità neoimmessa in ruolo

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Sono stata immessa in ruolo a settembre 2014 e devo fare la domanda per la sede definitiva, devo compilare il mod. C1 e l’allegato D???

Inoltre usufruisco della L. 104 per il genitore che però è in scadenza il 21 marzo, posso fare lo stesso anche la mobilità interprovinciale? La domanda è esclusivamente on line oppure anche cartacea ?? Grazie

Lalla - gent.ma Carmelina, la domanda va presentata esclusivamente on line entro il 16 marzo 2015. Devi cliccare sul riquadro Mobilità relativo all’ordine e grado di scuola in cui sei stata immessa in ruolo. Se parli modello C.1 riteniamo sia la scuola secondaria di I grado. Il modello D va sicuramente allegato (non va firmato, è sufficiente caricare il file e allegarlo), devi scegliere quello per la scuola secondaria

Per ciò che riguarda il trasferimento interprovinciale può superare il blocco del triennio anche il figlio referente unico che assiste il genitore con grave disabilità,

il primo punto da tenere in considerazione è che la situazione di disabilità riconosciuta al genitore non solo deve essere grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) ma deve avere carattere permanente.

Lo speciale Mobilità: guide, consulenza, normativa

Mobilità neo immessa in ruolo. Indicazioni scuole

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Gentile Redazione, sono un’insegnante di scuola primaria, passata di ruolo (posto comune) con nomina giuridica dal 1/9/2014. Ho alcuni dubbi da porvi, confidando nella vostra disponibilità:

1) non avendo una sede di titolarità, devo presentare domanda di trasferimento provinciale, giusto?

Lalla – esatto, parteciperai alla seconda fase dei movimenti, quella appunto chiamata provinciale.

2) su istanze online, nella scelta delle preferenze, indicando i plessi,compaiono le singole scuole e non gli Istituti Comprensivi? Non si posso indicare gli I.C., comprendendo così più plessi?

Le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 20 per le scuole dell’infanzia e primarie ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica .

LE PREFERENZE

2. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a) scuola
b) circolo (1);
c) distretto;
d) comune;
e) provincia;
f) dotazione organica provinciale (2);
g) dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria superiore;
h) centri territoriali (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta).

3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del distretto, del comune o della provincia. In tal caso possono essere assegnati anche alle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di movimento e comprese nelle preferenze medesime.

In quanto neoimmessa in ruolo non ha senso indicare il codice provincia, perchè se non verrai soddisfatta in una delle tue preferenze, parteciperai comunque alla fase d’ufficio su tutta la provincia.

3) nella sezione della domanda in cui si parla dell’insegnamento della lingua inglese, avendo superato l’ultimo concorso con il relativo accertamento della lingua inglese, devo segnare la casella in cui si parla di"trasferimento su posto comune-inglese"?

Lalla – sì, puoi segnarlo

4) se dovessi ottenere la titolaritá in una scuola molto distante, potrei richiedere l’assegnazione provvisoria? Grazie in anticipo per le delucidazioni!

Lalla - Per posto distante si deve intendere comune diverso da quello da te desiderato (

l’assegnazione provvisoria nel comune di titolarità è possibile solo nei comuni che comprendono più distretti). Per richiedere l’assegnazione provvisoria deve sussistere una delle seguenti motivazioni

1. ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

2. ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;

3. gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;

4. ricongiungimento ai genitori.

La normativa sulle assegnazioni provvisorie, per l’a.s. 2015/16, non è stata ancora definita. Ci aggiorniamo nei prossimi mesi.

Queste le date in cui saranno comunicati gli esiti della domanda di mobilità (a meno di slittamenti)

Lo speciale di OrizzonteScuola.it sulla Mobilità: guide, consulenza, normativa

Immissioni in ruolo 2015: solo vane promesse?

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Arch. Carlo – Gentilissimi, prima di tutto Vi ringrazio per il costante aggiornamento online delle notizie sulla Scuola, a cui accedo regolarmente. Con molta fatica e relativo danno economico per aver trascurato la mia attività di libero professionista, ho partecipato al concorso a cattedre del 2012 nella mia regione, la Calabria. Risultato: vincitore per la classe di concorso A25/A28 avendo raggiunto la 36 posizione per 44 posti messi a concorso, idoneo non vincitore per la classe A33, 71 posto ma con soli 39 messi a concorso.

Potete immaginare lo sforzo per partecipare a due classi di concorso che, tra le altre cose, prevedevano entrambe la prova grafica oltre a scritto e orale. Ebbene…ad oggi nessuna notizia…all’ufficio scolastico di riferimento non sanno dirmi altro che "aspetti fiducioso"..

Visti i proclami del Governo in merito a centinaia di migliaia di assunzioni avevo la ragionevole certezza che entro il 1 settembre prossimo venturo (come comunque previsto dal mio bando di concorso) sarei entrato di ruolo nella
classe A25/A28, o addirittura avrei potuto avere qualche possibilità come idoneo non vincitore nella A33.

Ad oggi, con le recenti notizie (DDL invece di decreto attuativo etc), mi manca assolutamente ogni certezza, ho perso qualsiasi ottimismo in merito al mio futuro ingresso nella Scuola, e pertanto Vi chiedo quale iter giudiziario dovrei seguire per affermare i miei diritti, visto che per lo stato Italiano sono vincitore di Concorso Pubblico. Devo attendere settembre? Devo fare richieste preventive nei prossimi mesi? Devo affrontare un ricorso al TAR? Mi
fornireste assistenza legale per questa questione e, se si, sapreste indicarmi le spese (anche in linea di massima)? Vi ringrazio infinitamente e Vi saluto con molta cordialità.

Lalla – gent.mo, noi offriamo consulenza legale, per cui da questo punto di vista non possiamo aiutarti. Dal Governo finora continuano ad arrivare rassicurazioni sulle immissioni in ruolo ( Riforma. Giannini: 11 marzo in Parlamento, no incertezza assunzioni. Renzi: mi hanno accusato di essere un dittatore ), il problema è capire i numeri.

Una delle ipotesi in campo è quello di affidare ad un decreto d’urgenza solo la parte relativa alle immissioni in ruolo per il 2014/15, che a questo punto però potrebbe basarsi su numeri meno consistenti rispetto alle promesse (circa 50.000), lasciando il resto alla strutturazione dell’organico funzionale o di autonomia.

Se così fosse, molto dipenderebbe dalla tua posizione (nei due anni precedenti non sono stati assunti docenti collocati prima di te in graduatoria?) e dal numero di posti liberi per queste classi di concorso.

A nostro parere al momento bisognerà capire quali saranno le decisioni finali e su queste poi vagliare se presentare o meno ricorso.

Molti colleghi nella tua stessa situazione si confrontano nel forum di OrizzonteScuola.it

Esami di Stato: obbligo presentazione domanda supplente al 30 giugno

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Barbara – Cara Lalla, ho un contratto a td fino al 30/06/15 iniziato il 13/11/2014. Sono inoltre abilitata tramite TFA. Volevo sapere se sono obbligata a mandare la domanda per commissario esterno per gli esami di Stato. La segreteria della scuola in cui presto servizio mi ha detto che, se non lo faccio io, lo fanno loro d’ufficio. Su altri post di orizzontescuola mi pare di avere capito che non sono obbligata avendo una supplenza temporanea. Vorrei capire meglio se esiste o meno questo obbligo. Grazie mille per la risposta che mi darete

Lalla – gent.ma Barbara, ha ragione la segreteria.
Il tuo errore consiste nel credere che la tua sia una supplenza temporanea. Le supplenze si distinguono in

  • annuali o fino al termine dell’anno scolastico, cioè fino al 31 agosto
  • fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno
  • temporanee, per le esigenze di sostituzione, massimo fino all’ultimo giorno di lezione annualmente stabilito dal calendario regionale

Pertanto tu sei in servizio con supplenza fino al termine delle attività didattiche (tra l’altro nello stipendio percepisci la RPD, che non spetta per le supplenze temporanee)

Probabilmente avrai letto questa risposta, ma essa è riferita ad una situazione differente rispetto alla tua.

La circolare 5/2015 pone, tra coloro che sono obbligati a presentare la domanda per la partecipazione agli esami di Stato come commissario esterno

i docenti – ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado:

  • che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;
  • che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli;

Esami di Stato: sostituzione commissario che ha rapporti di parentela con un alunno

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Angela – ho diciotto anni, frequento il Liceo Classico e a Giugno dovrò sostenere i tanto temuti Esami di Stato. Mi trovo qui oggi a scrivere perchè ho urgente bisogno di un consiglio in merito a quello che sta accadendo nella
mia scuola. Dunque il nocciolo della discordia è dato dal fatto che la mia prof.ssa di filosofia e storia (materia interna) è la zia di una mia compagna di classe e quindi non potrebbe presenziare all’esame, dico potrebbe in quanto attraverso alcune ricerche siamo giunti a conoscenza che qualora alunni e genitori presentassero una sorta di petizione al preside e al consiglio allegandola agli atti, o nel momento in cui la suddetta professoressa non interroghi la propria nipote, avrebbe ugualmente potuto assolvere al proprio compito.

Lalla – gent.ma Angela, qual è il riferimento normativo di questa vostra “scoperta”?

Angela – Facendo presente al preside quanto scoperto, lui ha ugualmente preferito non inserire tale professoressa nella commissione, cosicché abbiamo proposto che al suo posto sia un altro docente della nostra scuola

ad interrogarci. Morale della storia? Storia e filosofia, dunque materie interne, scelte direttamente dallo Stato sono state completamente eliminate, sostituita da Scienze che era tra quelle tre materie tra le quali il consiglio avrebbe dovuto sceglierne una. Ora mi chiedo se ciò sia legale e se si può quindi eliminare completamente una materia scelta direttamente dallo stato. Spero vivamente e con tutto il cuore di ricevere una risposta il più presto possibile. Grazie.

Lalla – sì, è legale. Le ordinanze degli Esami di Stato hanno finora riportato questa dicitura

“ Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della commissione d’esame che abbia istruito privatamente uno o più candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito per incompatibilità dal competente Direttore generale dell‟Ufficio Scolastico Regionale.

Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore Generale dell‟Ufficio Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al necessario spostamento. Il Direttore Generale dell‟Ufficio Scolastico Regionale competente provvederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga situazione .

Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe. “

Quindi la verità è che il consiglio di classe, a conoscenza della situazione, avrebbe potuto mantenere anche la collega e lei avrebbe interrogato anche la nipote, ma nel vostro caso il ha ritenuto di designare un diverso docente della classe, e anche questo modus operandi rientra nella legalità.

Mobilità: maggiori possibilità di trasferimento se la domanda comprende anche cattedre su più scuole

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Ilaria – Gentilissima Lalla, sono una docente di scuola secondaria immessa in ruolo giuridico nell’anno accademico 2014/2015 nella provincia di Genova: volevo sottoporLe i miei dubbi prima di innoltrare la domanda di mobilità:

1) se ho ben capito i diplomi siss non devo inserirli, nemmeno se ne ho 2 e quindi 1 non riguardante la classe di concorso in cui entro.

Lalla – esatto, sono titoli che nella domanda di mobilità non hanno alcun valore. In questa scheda i titoli valutabili

Guida alla compilazione della sezione titoli 

2) se barro la casella A del punto 35 “Cattedre tra istituti dello stesso comune con esclusione delle cattedre tra istituti di comuni diversi” sono costretta a scegliere più istituti oppure ho solo una possibilità in più se non ci fossero cattedre intere negli istituti da me preferiti?

Lalla – se barri quella casella partecipi a pieno titolo all’assegnazione della titolarità su una cattedra composta su più scuole. Non è che prima esaminano tutte le cattedre intere e poi quelle formate da più spezzoni.

Poniamo che tu abbia messo, in ordine tra le tue preferenze, A e B.

Il sistema prima vede se c’è la cattedra intera su A, poi vede se c’è lo spezzone su altra scuola dello stesso comune. Se c’è, si ferma e non va più avanti. Quindi in teoria è possibile che la scuola B, indicata come seconda preferenza abbia la cattedra intera ma non ti verrà assegnata perché il sistema ti ha accontentato già nella prima scelta. Pertanto potrebbe accadere che la preferenza B vada assegnata a un altro insegnante con meno punti. D’altra parte la scelta della catterora oraria permette di ampliare le possibilità di ottenere il trasfreimento.

3) C’è qualche allegato obbligatorio?

Lalla - l’allegato D se hai servizio pre ruolo da dichiarare o comunque rientrante nelle varie indicazioni presenti. Dovrai inoltre presentare una dichiarazione riguardante l’abilitazione, e i titoli presentati (se ne inserisci)

L’O.M. 4/2015 afferma infatti

Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.

14. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale analoga al modello riportato negli allegati alla presente ordinanza o a quello predisposto nell’area POLIS e riportati nell’apposita casella del modulo domanda.

15. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell’art. 9 del contratto sulla mobilità. ”

Quelle che ti ho indicato io sono più o meno lo standard, poi bisogna capire se ci sono anche esigenze di famiglia.

Ilaria – Un ultimo dubbio non riguarda la mobilità ma il part time:

Se voglio chiedere per l’anno prossimo il part time, devo inoltrare ora la domanda nella scuola in cui lavoro anche se ho solo uno spezzone da poche ore o posso attendere l’anno prossimo? La saluto e La ringrazio

Lalla - non ha importanza il lavoro che stai svolgendo quest’anno, ma quello che desideri per i prossimi due anni (considera che dal 1° settembre 2015 il tuo contratto sarà su 18 ore). Se per gli a.a. s.s. 2015/16 e 2016/17 desideri lavorare con contratto part time, la domanda devi presentarla adesso, entro il 15 marzo 2015, al Dirigente della scuola in cui sei in servizio, che farà da tramite per trasmetterla all’Ufficio Scolastico. Guida alla richiesta di part time

Immissioni in ruolo: possibili da Graduatorie di istituto?

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Gent.ma Lalla, sul vostro sito ho appena letto un articolo che parla di Piano A e Piano B in merito alle assunzioni in ruolo che il governo intende attuare a partire da Settembre 2015. Comprendendo che si tratta solo di anticipazioni da prendere “con le pinze”, dato lo stato di caos totale in cui versano le problematiche inerenti a questo argomento, vi chiedo però di darmi alcune delucidazioni riguardo alla mia situazione personale, la quale presenta alcune peculiarità.

Sono iscritto, infatti in II° fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso A001 e insegno da molti anni sempre nella stessa scuola e sempre sulla stessa cattedra vacante, con contratti annuali con durata fino al 31 Agosto. Per la mia classe di concorso, su tutto il territorio nazionale, non esiste alcun docente iscritto in GAE o in GM e mi risulta che vi siano non più di 30 cattedre disponibili, tutte occupate da docenti iscritti in II° o addirittura in III° fascia delle graduatorie di istituto.

In base a quanto previsto dal piano A e dal piano B sopra citati, quale destino spetterebbe ai docenti che si trovano nella mia situazione? Entreremmo in ruolo come organico funzionale (quindi non sulle cattedre su cui insegnamo ogni anno) o verremmo solo assunti, per l’ennesima volta, con contratto a tempo determinato sulle cattedre che occupiamo da anni, in attesa di concorso?

Non esiste per noi l’eventualità che il governo ci immetta direttamente in ruolo destinandoci proprio le cattedre “vacanti” su cui insegnamo, specie nei casi di coloro che hanno alle spalle più di 36 mesi di sevizio? Dopo tutto l’eventuale immissione in ruolo dei docenti che si trovano in questa particolare condizione di fatto non nuocerebbe a nessuno, dato che gli unici abilitati in A001 sono docenti iscritti in Graduatorie di Istituto di II° fascia!

Insomma, per tale classe di concorso le cattedre sono “disponibili”, i docenti abilitati ci sono e sono quelli che insegnano sulle stesse da molti anni, non vi è alcun altro che possa avanzare pretese su tali cattedre in quanto appartenente a graduatoria GAE o a GM. Cosa osta, quindi, alla nostra assunzione? Confidando in una vostra risposta chiarificatrice, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Lalla – secondo la bozza di quello che avrebbe dovuto essere il decreto, in questo ancora per l’a.s. 2015/16 avresti un contratto di supplenza, nel frattempo parteciperesti al concorso, con assunzione a partire dal 1° settembre 2016.

Vedremo quanto del progetto iniziale confluirà nel DDL e quale sarà l’iter parlamentare. Ci sembra però di capire che non sia intenzione del Governo proporre assunzioni dirette da graduatorie di istituto, al di là della specificità della singola classe di concorso.

GaE soppresse non svuotate, residui faranno concorso, contentino II fascia, sospensione assegnazioni provvisorie. Cosa non è piaciuto della bozza riforma


Punteggio Esami di Stato nella domanda di mobilità

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Silvia – sto compilando la domanda di trasferimento perché sono neo-immessa in ruolo 2014.Io ho partecipato soltanto alle prove scritte dell’esame di Stato 2011 come insegnante di sostegno con una proroga di 3 giorni del contratto (ero supplente fino al termine delle lezioni). Posso inserirlo nella domanda? Grazie

Lalla – la risposta è negativa, quella partecipazione agli Esami di Stato non ti dà punteggio utile per la domanda di mobilità

Può infatti ottenere un punto solo chi ha partecipato agli Esami di Stato negli anni

1998/99 – 1999/2000 e 2000/2001, come abbiamo spiegato nella guida

Mobilità. Sezione titoli: guida alla compilazione della domanda

Esami di Stato: docente con spezzone sia alle medie che alle superiori

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Mariaelena – Sono un’insegnate in servizio – con contratti al 30/06 – presso una scuola secondaria di primo grado (6 ore settimanali) e in una secondaria disecondo grado (4 ore settimanali). In quest’ultima insegno (Scienze A/60) a due classi prime.

Non avendo mai insegnato prima in una secondaria di secondo grado non so niente riguardo la domanda di partecipazione agli esami di stato. Sono obbligata a presentarla? Per poi andare a fare cosa?

Lalla - sì, sei obbligata a presentare la domanda in virtù del fatto che hai il contratto fino al 30 giugno Esami di Stato: obbligo presentazione domanda supplente al 30 giugno e che la classe di concorso A060 è disciplina oggetto di esame in alcuni istituti.

Per fare cosa? Per far parte della commissione (quindi di solito 2 classi) in qualità di commissario esterno, in pratica esaminerai questi alunni sulla tua disciplina. La tua disciplina non è oggetto nè della prima nè della seconda prova scritta, ma potrebbe essere scelta dalla commissione per la terza prova e naturalmente sarà oggetto di verifica durante il colloquio.

La sezione "Esami di Stato II ciclo" del nostro blog www.dida.orizzontescuola.it potrà aiutarti a chiarire il meccanismo di funzionamento.

Mariaelena - Tra l’altro, nell’altra scuola in cui sono in servizio, insegno (Matematica e Scienze A/59) ad una classe terza e quindi sarò impegnata con gli esami conclusivi del primo ciclo.

Cosa devo fare? Come mi devo comportare? Vi ringrazio per la disponibilite

Lalla - al momento devi presentare la domanda su Istanze on line entro il 16 marzo 2015.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Se dovessi essere nominata, si valuterà se potrai svolgere entrambi gli incarichi, oppure ti troverai in questa condizione contemplata dalla circolare n. 5/2015, che ti invito a leggere, dato che è la tua prima esperienza

" i docenti nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente circolare sono esonerati dagli esami di licenza di scuola secondaria di primo grado e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività."

Mobilità: quando non si perde il punteggio aggiuntivo? Chiarimenti per la scuola

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Scuola –  Docente di secondo grado con punteggio aggiuntivo maturato e accertato: nell’anno scolastico 2013/2014 presenta domanda di mobilità volontaria per  as 2014/2015: il punteggio aggiuntivo maturato è valutato nella notifica, ma la docente non ottiene il trasferimento. Quest’anno 2014/2015 la medesima ripresenta domanda di mobilità volontaria per as 2015/2016: il punteggio aggiuntivo maturato può essere valutato in quanto per l’a.s. 2014/2015 non è stato ottenuto il trasferimento?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la nota 5 ter della tabella CCNI è molto chiara:

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

E che la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

Pertanto la collega mantiene per ora il diritto al punteggio.

Mobilità: passaggio di ruolo per sostegno II grado. Perché non si possono indicare le singole scuole?

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Antonino – Sono un docente di ruolo su sostegno (abilitato classe di concorso D.M. 23/3/90 ed. fisica nella scuola media di I grado). Dopo 21 anni voglio chiedere il passaggio di ruolo alle superiori ma sempre su sostegno. Nella domanda vorrei indicare 9 scuole e metto in evidenza che sono abilitato e con titolo di specializzazione. Oltre agli allegati cosa occorrerebbe fare ?Cordiali Saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Antonino,

nella domanda per sostegno II grado non potrai indicare nessuna scuola o comune.

Il docente che richiede passaggio di ruolo da sostegno (primaria-infanzia o I grado) a sostegno II grado, così come chi richiede il trasferimento nel II grado da posto normale a sostegno, non potrà indicare le singole scuole oppure i comuni ecc, ma SOLO la DOS della o delle province in cui chiede di volersi trasferire per i posti di sostegno.

Una volta poi che si è ottenuta la DOS, per l’assegnazione della sede bisognerà fare domanda di utilizzazione nel mese di luglio/agosto.

Ricordiamo infatti che per il II grado i docenti di sostegno non hanno una vera  e propria titolarità, ma sono solo su una Dotazione Organica di Sostegno e la sede viene assegnata loro tutti gli anni con le operazioni di utilizzazione.

Gli allegati che si aggiungo a quelli consueti sono il possesso del titolo di sostegno e l’abilitazione per il passaggio richiesto.

Mobilità: anno di retrodatazione giuridica svolto sul sostegno. Come valutarlo?

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Stefania  – Gentilissimi, l’anno  scorso (2013/2014) ho lavorato con incarico al 30/06/2014 in un Istituto tecnico Industriale su classe di concorso AD02 (sostegno area umanistica). Nel mese di marzo 2014 sono stata immessa in ruolo su Ad00 (sostegno medie) con decorrenza giuridica 01/09/2013 ed economica 01/09/2014. Ho svolto e superato l’anno di prova ed ottenuto la mia sede definitiva (una scuola media) in cui ho prestato servizio a partire dal 01/09/2014. Ora vorrei chiedere trasferimento provinciale, ma ho dei dubbi riguardo l’anzianità di servizio: 1) il servizio svolto nel 2013/2014 su AD02 si intende nel ruolo di appartenenza? Deve essere inserito nel punto 1 (punti 6) o  nel punto 2? 2) al punto 5: Anni di servizio prestato in scuole speciali o su posti di sostegno: l’anno 2013/2014 va segnalato come anno di ruolo, di altro ruolo, o di preruolo? Grazie anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Stefania,

l’anno 2013/14 anche se lo hai coperto da servizio non potrai considerarlo nella casella 1 ovvero valutarlo per intero ma lo dovrai inserire nella casella 2 ovvero ti verrà valutato 3 punti. Poi lo dovrai inserire anche nella casella 5 come anno in “altro ruolo” per avere il raddoppio del punteggio dal momento che sei titolare su posti di sostegno.

Infatti, il sostegno AD02 appartiene al ruolo del II grado mentre tu sei di ruolo in quello di I grado.

Pertanto trattandosi di altro ruolo l’anno di retrodatazione, anche se coperto da servizio, rimane anno in “altro ruolo” per il quale avrai la metà del punteggio.

La cosa andrà evidenziata anche nell’allegato D.

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