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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Domanda esame di Stato docente in pensione

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Benedetta – Spett.le Redazione, desidero sapere se posso presentare domanda di cui in oggetto, nel mio Comune di residenza, in qualità di docente collocata a riposo forzato con invalidità 100% con decorrenza dall’anno scolastico 2009-2010. Grazie

Lalla - gent.ma Benedetta, la risposta è negativa.

Per quanto riguarda la domanda di Presidente

  • i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso) (cfr. DM n.6 del 17 gennaio 2007,articolo 5, comma 1, lettera i).

Per quanto riguarda la domanda di commissario, hanno facoltà di presentare la domanda

  • i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta (cfr. DM n.6 del 17 gennaio 2007, articolo 6, comma 1, lettera d);

Pertanto la decorrenza della pensione è il limite al quale guardare.


Graduatoria interna: il punteggio di continuità della ex scuola di titolarità spetta solo se si condiziona la domanda

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Loredana – Buongiorno, sto compilando l’allegato F per la dichiarazione di servizio continuativo. Nell’a.s. 2008/2009 ho presentato domanda di mobilità condizionata in quanto perdente posto. ho poi presentato domanda di rientro nella scuola solo l’anno scolastico successivo , cioè nell’anno 2009/2010. Non ho più fatto alcuna domanda di mobilità e ho sempre lavorato nella stessa scuola. Quando indico gli anni di continuità posso contare anche quelli della scuola da cui sono stata perdente posto , o non avendo più presentato domanda di rientro la continuità decade? Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima Loredana,

la continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nell’ottennio, al docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto ai posti della dotazione provinciale, qualora l’interessato richieda, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

Pertanto il tuo punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Esami di Stato: domanda insegnante di sostegno

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Monica - Gent.li, in merito alla domanda per gli Esami di Stato 2015, vorrei capire se, nella mia situazione, sono tenuta a presentarla. Sono abilitata TFA per la classe A057 e insegno, attualmente, su cattedra sostegno riconducibile ad A60, con contratto fino al 30/6. Negli Istituti professionali alberghieri ho visto che la seconda prova (A057) è affidata a commissari esterni. Sono obbligata a fare domanda su istanze on line entro 16/3? Grazie per l’attenzione.Cordiali saluti.

Lalla - la risposta è negativa. L’incarico al 30 giugno su sostegno non ti dà nè obbligo nè facolta di presentare la domanda di partecipazione agli esami di Stato in qualità di commissario esterno.

Il Ministero ha infatti ribadito nella circolare n. 5/2015, che gli insegnanti di sostegno hanno la facoltà di presentare la domanda solo se si ritrovano nella seguente situazione

“i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007. Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per commissario esterno, come già precisato per nomina a presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità, che vanno ad esame di Stato, dovendo i medesimi docenti prestare assistenza durante l’esame (cfr. art.6, comma 1, DPR 23-7-1998,n.323);”

sono esclusi coloro che, in servizio su classi quinte, hanno seguito alunni con disabilità che parteciperanno agli Esami.

Puoi presentare la scheda on line solo nel caso in cui ti ritrovi in questa situazione

  • i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

Al di fuori di questa, rimane solo l’eventualità della messa a disposizione, cartacea, da presentare a fine maggio presso l’Ufficio Scolastico.

Graduatoria interna: anni in altro ruolo. Si sommano o no al pre ruolo?

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Lina – Salve, gentilmente, potrei sapere, dovendo inserirmi nella graduatoria  d’istituto e avendo io fatto il passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori ( insegnando lettere alle medie ed Italiano e storia alle superiori),ed avendo superato l’anno di prova per l’ennesima volta… se gli anni di insegnamento di ruolo nella scuola media valgono come preruolo o come ruolo?Grazie per la gentilezza e buona giornata.

Paolo Pizzo – Gentilissima Lina,

gli anni di preruolo svolti nel I grado per chi è di ruolo nel II (e viceversa)  non devono essere sommati al pre ruolo ma sono calcolati a parte 3 pp. per ciascun anno svolto.

Facciamo un esempio

7 anni di pre ruolo e 3 di ruolo svolti nel I grado. Sono di ruolo nel II grado.

Anni di pre ruolo:

primi 4×3  12

3×2 6

Anni in altro ruolo

3×3 9

Totale 27.

7 anni di pre ruolo e 3 svolti nel ruolo dell’infanzia o della primaria (sono di ruolo nel I o II grado).

Dal momento che in questo caso gli anni nel ruolo della primaria e infanzia (quindi diverso dal I o II grado) si sommano al pre ruolo, è come se fossero 10 anni di pre ruolo:

primi 4×3 12

6×2 12

Totale 24

Esame di stato: docente in congedo parentale può presentare domanda?

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Teresa – Gent.ma Lalla, sono docente per una una scuola secondaria superiore con contratto al 30 giugno su sostegno in regione diversa da quella della mia residenza. Usufruisco di congedo parentale fino al 30 giugno. Posso inviare domanda su Istanze on line come commissario esterno per la materia A017 in cui sono abilitata nella provincia della mia residenza pur avendo chiesto il congedo parentale? Molte grazie e cordiali saluti.

Lalla - gent.ma Teresa, la risposta è negativa, per vari motivi

1) come potrebbe conciliarsi il fatto che tu sia in congedo fino al 30 giugno 2015, con lo svolgimento degli Esami di Stato (la commissione si insedierà lunedì 15 giugno)? Infatti la circolare n. 5/2015 prevede addirittura

“Non è consentita la presentazione della scheda al personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile.”

2) non può presentare domanda chi è collocato in congedo nel periodo utile per la presentazione (scadenza 20 marzo ore 14.00)

La circolare afferma

“È preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno […]

  • si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.”

3) è possibile presentare la domanda solo per la provincia di servizio, o per quella di residenza solo se si trova nella stessa regione di quella di servizio.

Sempre la circolare

“le sedi richieste possono essere i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio, come precisato al paragrafo 2.d) e i comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio, e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza.”

Naturalmente “personale non in servizio” non è riferito alla tua condizione.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva

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Rita  - Sono insegnante di Scuola Primaria, nata il 2 /01/1954; maturo 40 anni e 8 mesi al 31 agosto 2015. Quando potrò andare in pensione anticipata senza penalizzazioni? So che dal 2016, se non cambia nulla, il requisito sarà di 41 anni e 10 mesi. Io li maturerò alla fine di ottobre 2016; devo per forza aspettare settembre 2017 o posso andare in pensione entro dicembre 2016? Ringrazio per la consulenza e invio cordiali saluti.

FP – Gentile Rita,

come da lei indicato il requisito per la pensione anticipata per le donna nel
2016 è di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva.

In merito alla possibilità di pensionamento con decorrenza 1/9, nonostante il requisito venga soddisfatto ad ottobre, le segnalo che l’art. 59, c.9 della L. 449/97, consente l’ accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (rispettivamente  1° settembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31  dicembre del medesimo anno.

Il riferimento normativo appena citato è stato ripreso nell’ultima nota sulle pensioni del Miur, prot. 18851 del 11/12/2014:

“La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 6 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2015, senza operare alcun arrotondamento.”

Mobilità: bonus 10 punti e passaggio di cattedra

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Nicola – Docente scuola secondaria di secondo grado: se presento e ottengo il passaggio di cattedra in un ‘ altra classe di concorso del medesimo istituto perdo il punteggio aggiuntivo nella graduatoria interna della nuova classe di concorso? Grazie

Lalla - gent.mo Nicola, ritengo che per "punteggio aggiuntivo" tu faccia riferimento al bonus di 10 punti spettante a chi

non ha presentato domanda di trasferimento o passaggio provinciale (o l’ha revocata entro i termini stabiliti annualmente) per un triennio dall’a.s. 2000/01 all’a.s. 2007/08.

Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Non ha importanza che il passaggio avvenga in altra classe di concorso dello stesso istituto, conta la tipologia di azione, il passaggio di cattedra fa venir meno il bonus. Il bonus inoltre è un beneficio una tantum, una volta speso non si può più maturare.

Mobilità: il bonus di 10 punti. A chi spetta

Esami di Stato: limiti dell’assegnazione provvisoria

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Prof. Attilio - Gentile Lalla, innanzitutto complimenti per la consulenza davvero puntuale che garantisce. Ho bisogno di sapere, cortesemente appena possibile vista la scadenza del 20 marzo, se devo (o posso) fare domanda di commissario/presidente per i prossimi esami di stato. Premetto che io vorrei fare quest’esperienza come presidente.

Questa la mia situazione:

1) Ruolo su Scuola Primaria da 13 anni

2) Attuale anno scolastico in assegnazione provvisoria in un ITE (ho le classi terminali) su Classe A019 (Diritto e Economia uscita come materia riservata a commissario esterno).

3) Idoneità al ruolo di Dirigente Scolastico

Il sistema Istanze Online, mi riconosce come titolare su scuola primaria e non mi permette di inserire la domanda, posso effettuarla tramite la scuola di servizio?

Attendo gentile riscontro e la ringrazio in anticipo.

Lalla - gent.mo Attilio, la risposta è negatiava. Il suo status giuridico non le permette di presentare domanda.

La circolare n. 5/2015 contempla solo questa situazione, tra coloro che hanno facoltà di presentare la domanda come commissario esterno

“i docenti di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento (“assimilati” allo posizione giuridica “H” di cui all’allegato 7 alla presente circolare); ”

Soltanto

i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta (cfr. DM n.6 del 17 gennaio 2007, articolo 6, comma 1, lettera d);

e

i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso diabilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

possono presentare la scheda secondo il modello ES-1 all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza. Tutto il resto del personale avente titolo a partecipare alla procedura deve presentare la domanda on line.

Per quanto riguarda nello specifico la scuola primaria, solo i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado possono presentare la domanda.

Per quanto riguarda invece l’idoneità al concorso per Dirigente Scolastico, la circolare afferma sì che possono presentare la domanda docenti che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico, ma il riferimento è a ” docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali”.

L’istituto dell’assegnazione provvisoria, con ruolo nella primaria, non viene invece citato, pertanto è da ritenere che non sia requisito per poter presentare la domanda.


Mobilità: non è necessario firmare allegati nè accludere documento di identità

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Gianni – Vorrei sapere se gli allegati alla domanda di trasferimento in autocertificazione vanno firmati. Se sì va acclusa copia di un documento d’identità? Ringrazio

Lalla – gent.mo Gianni, non è necessario accludere documento di identità nè firmare (e quindi scannerizzare) eventuali allegati. La vostra firma è stata infatti depositata presso la segreteria della scuola in cui avete proceduto alla registrazione al sistema Istanze on line.

Pertanto, ogni qualvolta si presenta una domanda attraverso Istanze on line, lo fate attraverso la vostra pagina personale, e questo è già di per sè la "firma".

Lo speciale di OrizzonteScuola.it Mobilità: guide, consulenza, normativa

Supplenze: non c’è continuità didattica tra anni scolastici diversi

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Simona - Gentile redazione sono insegnante scuola primaria ed ho incarico su sostegno sino al 30 giugno .

Il mio quesito è questo essendo inserita nelle graduatoria di ii fascia ed essendo il caso abbastanza grave è prevista una continuità didattica per affidamento dell’incarico per il prossimo anno.vi ringrazio

Lalla – gent.ma Simona, la risposta è negativa.

Innanzitutto bisognerà verificare se nel prossimo anno scolastico tale posto sarà ancora ricoperto da supplenza, oppure trasformato in organico di diritto e quindi assegnato prima ai trasferimenti e se ancora vuoto, alle immissioni in ruolo.

Escludendo l’ipotesi della formazione dell’organico di autonomia, solo se ancora libero potrebbe ancora assegnato a supplenza, prima dalle Graduatorie ad esaurimento e poi dalle graduatorie di istituto, a partire dalla I fascia.

Solo se, dopo tutto questo iter, la supplenza fosse assegnata (per un caso fortuito, non prevedile ancora oggi) nuovamente a te, all’interno del GLI si potrebbe decidere di assegnarti anche per l’a.s. 2015/16 alla classe in cui è presente l’alunno che hai già seguito.

La supplenza infatti non viene assegnata a partire dal "caso", come lo chiami tu, ma dal tipo di posto.

Graduatoria interna: può essere escluso il dipendente che presta assistenza alla zia?

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Scuola – Salve abbiamo il caso di una docente che presta assistenza alla zia (sorella del papà) come referente unico a portatore di handicap permanente in situazione di gravità  Il  punto V dell’art.7  sta scritto che  all’assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità. assistenza da arte del figlio referente unico al genitore con disabilità, assistenza da parte di chi esercita la tutela Legale. La docente sopra descritta non rientra in nessun caso sopra esposto però è la nipote ed è referente unico per assistere. Nella graduatoria interna di istituto la docente deve essere esclusa?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto è per il dipendente che opera assistenza al coniuge, al figlio (precedenza per entrambi i genitori), al fratello/sorella (a determinate condizioni) e a chi esercita la tutela legale. È inoltre prevista, a determinate condizioni, per l’assistenza al genitore (precedenza per il figlio referente unico).

Pertanto non essendo prevista l’esclusione per assistenza ad altri familiari al di fuori di quelli menzionati, il dipendente in questione rimane incluso nella graduatoria.

L’unico che può essere escluso per assistenza a familiari diversi da quelli citati è il tutore legale.

La figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice del tribunale competente) è riferita infatti anche all’assistenza di altri soggetti, non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto). Si può quindi assistere uno zio, un cugino ecc. purché ci sia un preciso mandato dal giudice del tribunale competente.

Mobilità: a chi presenta domanda docente in assegnazione provvisoria

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Lorena - Sono un’insegnante di ruolo di scuola materna dal 01/09/2013 con sede di titolarità a Roma. Ho intenzione di fare domanda di passaggio di ruolo nella primaria in provincia di Modena. In questo a.s. corrente sono in servizio su assegnazione provvisoria a gaggio in provincia di Modena. A chi devo inviare la domanda di passaggio di ruolo? Anticipatamente ringrazio: attendo risposta.

Lalla – gent.ma Lorena, ci viene in aiuto l’O.M. 4/2015 che disciplina le operazioni di mobilità per l’a.s. 2015/16

"Qualora l’interessato presti servizio’ in una provincia diversa da quella di titolarità, le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del medesimo personale. "

Pertanto la domanda dovrà essere intestata alla scuola in cui sei in servizio, che la trasmette all’Ufficio Scolastico della sede di titolarità e da lì il sistema informatico la sottoporrà al vaglio della richiesta effettuata.

Dopo la chiusura della presentazione delle domande, potrai controllarne l’iter attraverso la funzione di Istanze on line che si chiama Workflow.

Mobilità. Aiuto compilazione domanda trasferimento primaria

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Romina - Sono un ‘insegnante della scuola primaria. Quest ‘anno vorrei presentare domanda di mobilità. Ho iniziato a lavorare dal 2007 sempre con incarichi fino al 30 giugno. Sono passata in ruolo giuridicamente dal 01/09/ 2013 ed economicamente dal 01/09/ 2013. Ho in dubbio su come compilare la domanda di mobilità nella tabella degli anni di servizio.

Titolo I della tabella:

Cosa devo inserire nel punto 1 "anni di servizio nel ruolo di appartenenza "

Lalla -

Si considerano tutti gli anni di ruolo (dall’immissione in ruolo anche giuridica, se coperta da servizio nel RUOLO DELLA PRIMARIA) fino al 31/8/2014. Si precisa infatti che nell’anzianità di servizio non si deve tenere conto dell’anno scolastico in corso (2014/15).

Romina – Punto 2 " anni derivanti da retroattività giuridica ovvero anni di servizio in altro ruolo"

Da quello che dici, la tua nomina in ruolo è stata giuridica ed economica nello stesso anno, pertanto quel campo non va compilato

Romina - Punto 3" anni di servizio pre -ruolo Certa di una vostra risposta, vi ringrazio anticipatamente.

Lalla – in questo caso l’indicazione fornita non è completa. Devi contare l’anno scolastico (è il 2006/07 o il 2007/08, dire solo 2007 non aiuta), se è valido come pre ruolo.

Può esserti d’aiuto leggere questa guida appositamente studiata per la sezione del modello di domanda della scuola primaria

Trasferimenti scuola primaria: guida compilazione. Come si calcolano i 180 giorni, supplenze pre ruolo, insegnamento lingua straniera

In questo speciale ne trovi altre anche per le altre sezioni della domanda

Il concorso a cattedra 2015 non è stato ancora bandito

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Alba - Gentilissimi, Ho visto che è uscito il concorso per ottobre 2015 dove sono presenti le classi insegnamento A25 ed A28, alle quali io avendo laurea in restauro potrei accedere.

Lalla - gent.ma, non sappiamo da dove tu abbia appreso questa notizia, ma la smentiamo. Puoi controllare sul sito del Ministero dell’Istruzione: non c’è ancora il bando per il concorso 2015, nè tantomeno classi di concorso.

Alba – Non ho fatto il TFA e non ho mai avuto la possibilità di fare supplenze perchè le scuole a cui ho chiesto erano paritarie e nn mi pagavano. Senza TFA e senza supplenze io potrò sostenere il concorso? Se volessi verso l’insegnamento da dove devo cominciare? Grazie.Aspetto vostre.

Lalla - da dove cominciare dipende da tanti fattori.

Innanzitutto dal tuo anno di laurea. Se è successivo all’a.a. 2000/01, difficilmente potrai partecipare al concorso, a meno che non ci sia un ripensamento da parte del Miur. Ne abbiamo parlato in questo articolo, le cui indicazioni sono ancora sommarie, bisogna in ogni caso attendere la pubblicazione dei provvedimenti normativi definitivi.

Concorso a cattedra. Bando entro 1° ottobre 2015, posti riservati per esclusi da assunzioni GaE e GI con 36 mesi, graduatorie valide max 3 anni

Pertanto, il primo obiettivo deve essere conseguire l’abilitazione. E dunque puntare sul prossimo TFA, che si spera possa essere attivato nell’a.a. 2015/16.

Nel frattempo, dato che non ti sei iscritta nelle graduatorie di istituto per partecipare alle supplenze nelle scuole statali (scadenza 23 giugno 2014, con dm 353/2014), puoi presentare delle domande di messa a disposizione, che i Dirigenti Scolastici potranno utilizzare nel caso di graduatorie esaurite.

Stiamo dando per scontato che tu abbia controllato sul sito del Ministero la coerenza del tuo titolo di studio con l’accesso all’insegnamento.

Graduatorie interne di istituto: altre abilitazioni non sono titoli valutabili

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Segreteria - Docente di secondo grado chiede se esami ECDL possono essere valutati nelle grad.interne d’Istituto. Mi sembra di capire che non sono compresi.

Lalla – le confermiamo la valutazione da lei espressa.

La tabella di valutazione dei titoli per la graduatoria interna di istituto è la stessa utilizzata per la mobilità –  trasferimento a domanda (ALLEGATO D – TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI, pag. 101 e seguenti del CCNI 2015/16), con delle sostanziali differenze di calcolo per ciò che riguarda l’anzianità di servizio pre ruolo, in altro ruolo, la continuità di servizio nella stessa scuola e per le esigenze di famiglia, ma non per titoli.

Tale tabella risale risale a parecchi anni fa e non contempla la valutazione di certificazioni informatiche.

Segreteria – Un secondo docente, grad. interna per la classe A025, secondo grado chiede 5 punti per riconoscimento silsis per la classe A025 ottenuta nel 2002 e punti 5 per riconoscimento corso speciale abilitante classe di concorso A061 ottenuto nel 2008. Ho qualche perplessità nella gestione di questi titoli…. cordialità

Lalla – anche qui la valutazione è negativa. Le altre abilitazioni non hanno valutazione (dunque da escludere corso abilitante del 2008), mentre per la Ssis è specificatamente indicato che non può essere valutata nella nota 11bis  “Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.”

Le guide di OrizzonteScuola.it sulle Graduatorie interne di istituto


Supplenze ATA fino ad avente diritto può essere confermata nelle nuove graduatorie?

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Alfonso - Sto facendo una supplenza come ATA fino all’avente diritto…volevo sapere se non ho incluso questa scuola nell’elenco delle 30 scuole nella nuova domanda possono comunque richiamarmi o sono escluso?

Lalla – gent.mo Alfonso, quando la graduatoria sarà pubblicata in versione definitiva, la segereteria dovrà scorrerla per individuare l’avente diritto. A questo è sicuro che non potrai essere tu.

Alfonso - E soprattutto non so ancora i giorni di supplenza poiche me li dicono giorno per giorno non c’è una tutela di qualche tipo? Grazie anticipatamente per la risposta.

Lalla - dipende dal motivo per cui la supplenza viene assegnata con tale modalità.

Esami di Stato: decidere adesso i sostituti dei commissari interni?

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Marilena – Spett.le redazione, vorrei alcuni chiarimenti in relazione a quanto segue. La dirigente della mia scuola sostiene che all’atto della individuazione dei commissari interni, debba anche definirsi, quale riservista nell’ipotesi in cui qualcuno dovesse assentarsi, un altro commissario interno. Ho sempre insegnato nelle classi quinte e mai si è provveduto a nominare un sostituto anzitempo.Vorrei sapere se la normativa relativa agli Esami di Stato lo prevede oppure se è semplicemente facoltà del C.d.C o del Dirigente. Grazie

Lalla – gent.ma Marilena, quella proposta dal Dirigente è una cautela. La normativa, cioè la circolare n. 5/2015 predispone un modello, l’ES-0, per le proposte di formazione delle commissioni, comprensive dell’indicazione riguardante la componente interna (Modello ES-0). Tale modello non prevede l’indicazione di eventuali sostituti, pertanto la proposta del Dirigente rimane interna alla scuola.

La circolare afferma inoltre che "L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione."

Poniamo che il nome del sostituto si trovi scritto nel verbale relativo al consiglio di classe in cui sono stati scelti i commissari. Al momento della sostituzione il sostituto stesso potrebbe trovarsi nell’impossibilità di espletare l’incarico (maternità, aspettatiava, malattia….) per circostanze che non è possibile preventivare. Pertanto, se ritenete di aderire alla proposta del Dirigente, aggiungete nel verbale (fatte salve le assenze consentite dalle norme contrattuali del comparto scuola).

Supplenze ATA: come mantenere la nomina fino all’avente diritto

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Pier Tommaso - Sto facendo una supplenza con nomina fino all’avente diritto in una scuola che ho inserito tra le 30. Può la scuola, una volta pubblicata la graduatoria di terza fascia definitiva, confermarmi sul posto facendomi un contratto fino al 30 giugno senza scorrere la graduatoria, giustificando tale scelta con le “esigenze di continuità” del lavoro in ufficio? Grazie

Lalla - no, non esiste tale formula contrattuale. Le nomine vanno effettuate scorrendo le graduatorie, anche se ciò comporterà la sostituzione del destinatario della supplenza.

Capisco qual è il disagio che possa conseguire al cambio di una supplenza durante l’anno scolastico, ma le nomine ricevute dalle vecchie graduatorie presentano la formula “fino all’avente diritto” proprio perchè in attesa di un candidato avente diritto, che attende dalla nuova graduatoria.

Quello che dici tu, cioè la conferma dei candidati nominati dalle vecchie graduatorie potrebbe avvenire solo se il Ministero emanasse specifica normativa in merito.

Mobilità: aiuto compilazione domanda neoimmessa in ruolo infanzia

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Loretta – Sono un’insegnante di scuola dell’infanzia immessa in ruolo con contratto giuridico da settembre 2014 ed effettivo da settembre 2015. Sto compilando la domanda di mobilitá e volevo avere alcune conferme

1. Dopo aver inserito dati anagrafici mi esce schermata con due opzioni che non coincidono con la mia posizione, per esclusione io inserisco trasferimento provinciale. Giusto?

Lalla – esatto, il tasto per i neoimmessi in ruolo è “trasferimento provinciale”

2. Gli allegati da aggiungere all’istanza on line sono a) allegatoD b)dichiarazione personale per le operazioni di mobilitá

Lalla - questi sono gli allegati minimi, se non hai altre condizioni da dichiarare (es. esigenze di famiglia)

3. Nella dichiarazione personale, nei titoli valutabili devo inserire l’abilitazione e mi chiedono titolo conseguito il …., io non ho nessuna data precisa, non mi ricordo, so solamente che l’ho conseguita con O.M. 153/99; nemmeno sul certificato di abilitazione compare la data conseguimento. Cosa posso mettere, posso eventualmente omettere data, scrivere vedi certificato di abilitazione e allegarlo all’istanza? Grazie per la vostra attenzione e il vostro lavoro.

Lalla – va bene inserire l’ordinanza ministeriale.

Per la compilazione della domanda può esserti utile anche questa guida

INFANZIA Sezione D: ruolo e pre ruolo e in generale le Guide di OS.it sulla Mobilità 2015

Mobilità: richiedere contemporaneamente posti di sostegno e posti comuni

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Luca – sono un insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia, vorrei trasferirmi in un altro istituto nella mia provincia attuale e passare contemporaneamente al posto comune, è possibile?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Luca,

è possibile se questo in corso è almeno il tuo quinto anno su posto di sostegno.

Si può infatti chiedere trasferimento su posto comune solo maturati i 5 anni sul sostegno (compreso l’anno in corso).

Pertanto se è così, potrai richiedere nella domanda di trasferimento sia posti di sostegno che posti comuni oppure anche solo posti comuni.

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