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Mobilità: vincolo triennale e decorrenza giuridica

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Giuseppe – sono un insegnante della secondaria di I grado immesso in ruolo sul sostegno con decorrenza giuridica 2013/2014 ed economica 2014/2015. L’anno di prova l’ho svolto nella scuola dove ho avuto il contratto sino al 30/06/2014,dal 01/09/2014 mi è stata assegnata la sede definitiva in un’altra scuola dove presto attualmente servizio. Detto ciò desidero sapere: il triennio necessario per fare la domanda di trasferimento interprovinciale va calcolato a partire dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo o dalla decorrenza economica?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giuseppe,

ai sensi del CCNI 2015 può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.

Ai fini del triennio in questione si prende in considerazione la decorrenza giuridica della nomina in ruolo e non quella economica. Ciò vuol dire che vale sempre la decorrenza giuridica indipendentemente se nell’anno di immissione sia stato o meno prestato servizio.


Mobilità: domanda di trasferimento obbligatoria per neoimmesso in ruolo?

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Luca – Gentile Redazione, sono un vincitore di concorso ddg 82/2012, classe di concorso A033 – Tecnologia, immesso in servizio a settembre 2014. Sto svolgendo il mio anno di prova. Vorrei sapere se devo effettuare domanda di trasferimento, ovvero se la mia assegnazione di sede è soltanto provvisoria, oppure se come avevo capito dal decreto si tratta di un’assegnazione definitiva per 5 anni. Vi ringrazio in anticipo, cordiali saluti

Lalla - gent.mo Luca, non so quale sia il decreto al quale tu faccia riferimento, ma posso confermarti che hai capito male. Il neo immesso in ruolo deve presentare la domanda di trasferimento per l’assegnazione della sede di titolarità nell’a.s. 2015/16.

La sede sulla quale stai prestando servizio è infatti provvisoria, come indicato decreto 7 agosto 2014, che ha disciplinato le immissioni in ruolo per l’a.s. 2014/15, che dice “Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato, sarà assegnata per l’a.s. 2014/15, la sede provvisoria di servizio […]”

Secondo me ti confondi con i 5 anni di obbligo su posto di sostegno per chi è assunto su questa tipologia di posto (ma anche i neoimmessi su sostegno, esclusi al momento i docenti della scuola secondaria II grado, devono presentare la domanda per avere la sede definitiva).

E’ un obbligo o una facoltà presentare domanda di trasferimento?

E’ una facoltà, fermo restando che se non presenti volontariamente la domanda, l’Ufficio Scolastico procederà comunque ad assegnarti d’ufficio una sede. Tanto vale avere la possibilità di esprimere le preferenze.

I neoimmessi in ruolo partecipano alla seconda fase dei trasferimenti, quella provinciale (dopo la prima fase, comunale).

Lo speciale di OrizzonteScuola.it Mobilità: guide, consulenza, normativa

Mobilità: deve esserci coerenza tra quanto dichiarato nella domanda e le autocertificazioni

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Lorenzo – Gentile Lalla, Sono un insegnante immesso in ruolo da tre anni (2012/2013), per cui ho presentato la domanda per trasferimento interprovinciale nella mia classe di concorso. Intendo anche, inoltrare domanda per assegnazione provvisoria sulla mia classe di concorso e sul sostegno.

La domanda è stata compilata con la consulenza di un sindacato scolastico.

Oggi la segreteria dell’ I.C. dove lavoro mi comunica telefonicamente che, dopo loro documentazioni, devo immettere il titolo del sostegno (diploma polivalente dell’Università di …) negli allegati per farlo valutare come

punteggio e che non posso inoltrare domanda di trasferimento interprovinciale ma solo di assegnazione perché non ho “motivazioni”.

Nella dichiarazione personale è presente il ricongiungimento al convivente, ma questo sarà valido solo per la richiesta di assegnazione provvisoria.

Quindi mi viene riferito che la domanda di trasferimento interprovinciale non sarebbe valida né presentabile, anche se ho maturato tre anni di ruolo, la segreteria termina comunicandomi, in un eccesso autoritaria sicurezza, che non la invierebbe neanche.

Premesso che non credo che una segreteria possa arrogarsi il diritto fare selezione riguardo la domanda di trasferimento interprovinciale a monte del suo inoltro, non mi spiego come mai avendo maturato i tre anni non possa presentare la stessa.

Il titolo del sostegno presente solo nella dichiarazione personale, non influenza la domanda in quanto essendo un’abilitazione non decide punteggi, quindi non deve essere inserito negli allegati.

Il ricongiungimento al convivente infine è espresso nella dichiarazione personale perché sarà ripresentata tal quale per l’assegnazione provvisoria dove tale motivo sarà foriero di sei punti se non erro.

Ricontatto la consulenza sindacale che mi tranquillizza, ho i titoli per presentare domanda di trasferimento, la dichiarazione e la domanda, ricontrollata, è corretta.

Chiedo a voi un definitivo chiarimento sulla questione, vista la vostra competenza e disponibilità. Un Cordiale saluto

Lalla – gent.mo Lorenzo, sbaglia sia la scuola (confondendo le normative) che il sindacato, facendo presentare una domanda pasticciata.

Punto primo: entro il 16 marzo 2015 (salvo eventuale proroga) si può presentare domanda di trasferimento/passaggio di ruolo/passaggio di cattedra. Il fatto che tu, se non otterrai il trasferimento, sei deciso a presentare domanda di assegnazione provvisoria, in questa fase non interessa nè la segreteria nè l’Ufficio Scolastico, che sono i tuoi interlocutori.

Pertanto, la domanda da farsi è: ho diritto a partecipare al trasferimento interprovinciale? La risposta è sì, contenuta nel CCNI Mobilità del 23 febbraio 2015:

“può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente”

Sono necessari determinati requisiti in questo caso? No, la motivazione può essere anche “cambiare aria”, se sei fuori dal blocco triennale non c’è bisogno di avere una motivazione per presentare la domanda. (pertanto la segreteria scolastica sbaglia nell’opporsi alla tua richiesta).

I movimenti vengono disposti sulla base del punteggio in relazione alle relazioni richieste.

Punto secondo: il punteggio. Una quota di punteggio può essere determinata dalle esigenze di famiglia, tra le quali:

“per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli”

Come vedi, il ricongiungimento può essere richiesto solo per il coniuge, il contratto sulla mobilità non contempla la possibilità di ricongiungersi al convivente.

Pertanto, non puoi segnare questa casella nel modello di domanda e non puoi allegare tale autocertificazione. (sbaglia il sindacato, che te la fa allegare adesso, in vista dell’assegnazione provvisoria, creando solo inutile confusione e fraintendimenti. Non c’entra assolutamente nulla, quando e se sarà il momento di presentare domanda di assegnazione provvisoria presenterai l’autocertificazione con richiesta di ricongiungimento al convivente)

Allo stesso modo per il titolo di sostegno.  Stai chiedendo trasferimento (al momento devi ragionare solo su questo, non sull’assegnazione provvisoria) anche su posto di sostegno? Se la risposta è sì, serve l’autocertificazione relativa al titolo, ma se concorri solo per la classe di concorso no.

Quindi, sì alla domanda trasferimento ma attenzione agli allegati. Vanno inseriti quelli corretti, riferiti unicamente a quanto richiesto nella domanda, deve esserci assoluta coerenza.

Quando sarà il caso di presentare domanda di assegnazione provvisoria, dichiarerai quanto sarà utile per quella domanda, ma non puoi sovrapporre due diverse normative nella stessa domanda.

Lo speciale di OrizzonteScuola.it Mobilità: guide, consulenza, mobilità

Mobilità: come si compila allegato D

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Antonella - Gentile redazione ho alcuni dubbi da porvi, per quanto riguarda la compilazione della domanda di mobilità:

1) Ho avuto nomina giuridica (primaria-posto comune) dall’1/9/2014 e, non potendo considerare l’anno in corso, ho un’anzianità di servizio di solo un anno (con le supplenze ho sempre fatto meno di 180gg). Questo dato deve essere inserito quando si parla di”servizio pre-ruolo”giusto?

Lalla – esatto.

Antonella – Inoltre,nell’allegato D è possibile eliminare tutte le parti che non mi riguardano, lasciando solo le dichiarazioni effettuate?

Lalla – sì, è uguale.

Antonella – Ultima cosa riguardante l’allegato D: nel servizio pre-ruolo di un anno che dichiaro, devo inserire i singoli periodi effettuati (in scuole diverse) durante l’a.s.di interesse? Che significa poi la dicitura”diritto a retribuzione estiva”e cosa bisogna inserire?

Lalla -sì, devi inserire i singoli contratti e le scuole. Hai avuto retribuzione estiva, cioè contratto fino al 31 agosto?

2) Le dichiarazioni effettuate vanno stampate, firmate,scannerizzate e allegate? Grazie in anticipo per la cortese attenzione

Lalla – no, lo abbiamo spiegato in questa risposta.
Mobilità: non è necessario firmare allegati nè accludere documento di identità

Vincitore concorsone 2012 attende posto da insegnante

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Piero - Sono uno dei tanti vincitori del famoso concorso docenti bandito nel 2012. Nonostante sia vincitore ancora oggi attendo il mio posto di cattedra. Classe di concorso A028 per la regione Calabria posti in bando 44. Possibile che tutto tace e nessuno risponda ? Cosa e a chi dovrei rivolgermi per saperne di più? Il diritto acquisito é ancora valido?

Lalla - gent.mo Piero, questo non è periodo in cui si effettuano immissioni in ruolo. Si sono infatti concluse le operazioni relative all’a.s. 2014/15 (e non sei rientrato tra gli assunti), adesso bisognerà attendere i numeri per le assunzioni dell’a.s. 2015/16, cui seguiranno le procedure messe in atto dagli Uffici Scolastici regionali/provinciali.

Si giungerà, come ogni anno, a fine agosto. Domani 12 marzo in Parlamento sarà presentato un DDL dal quale dovremmo conoscere i numeri previsti per le assunzioni, anche se nel corso dei mesi potrebbero ancora subire delle modifiche.

Ma, per tornare al tuo quesito, oggi non c’è una risposta da darti. Il tuo diritto è ad oggi valido, bisogna attendere i numeri per provincia e classe di concorso delle immissioni in ruolo 2015/16, ma i tempi sono ancora lunghi.

Mobilità. Bonus 10 punti: a chi spetta e quando si perde

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Daniela – Sono una docente iscritta alle newsletter di Orizzontescuola; dovendo produrre domanda di trasferimento non ho ben chiare le condizioni al punto D) per aver diritto al bonus: la norma recita:

"Requisito: non aver presentato domanda di trasferimento o passaggio provinciale (o averla revocata entro i termini stabiliti annualmente) per un triennio dall’a.s. 2000/01 all’a.s. 2007/08."

Io ho mantenuto la continuità in questo intervallo di tempo, ma ho chiesto ed ottenuto trasferimento interprovinciale nell’a.s. 2013/2014. Ho diritto ancora al bonus? Ringrazio per la cortese risposta.

Lalla – gent.ma Daniela,

tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

Il trasferimento interprovinciale non a venir meno tale condizione

Ne parliamo più approfonditamente in questa guida

Mobilità: il bonus di 10 punti. A chi spetta

Esami di Stato: ITP in compresenza esclusi come commissari interni

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Carmen - Devo fare una premessa: abbiamo già fatto il consiglio di classe e designato un itp come commissario interno per una quinta della scuola itia giordani caserta, vorrei sapere se abbiamo sbagliato oppure effettivamente gli itp con compresenza possono essere designati come commissari interni dal consiglio di classe. Grazie per la risposta

Lalla - gent.ma Carmen, fondamentalmente non avete sbagliato perchè fino alla circolare n. 5/2015, del 26 febbraio 2015, tutti i consigli di classe sono stati fatti seguendo la normativa finora pubblicata. Dunque, la responsabilità è del Ministero che ha pubblicato così tardi la circolare, inserendovi per giunta una novità:

"a. Tra i docenti che possono essere designati commissari interni sono compresi:

i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo"

In pratica sono stati esclusi, rispetto alle normative degli anni precedenti, gli insegnanti tecnico pratici con insegnamento in compresenza.

Ciò significa che avete commesso un errore, anche se non ne avete responsabilità, ma che sicuramente dovere riconvocare il Consiglio di Classe e attenervi alla nuova normativa. Il modello con l’indicazione dei commissari interni va inviato entro il 13 marzo.

Mobilità: 12 punti per superamento concorso

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Sara – Ho conseguito abilitazione con Sfp. Sono entrata in ruolo nel 2013 da gae. Ho vinto concorso 2012 ma rifiutato il posto in quanto avevo gia assunto servizio nella mia provincia da gae. Nella domanda di mobilita provinciale ho diritto ai 12 punti per il superamento del concorso? Grazie mille.

Lalla – gent.ma Sara, la risposta è affermativa.

Il punteggio per il concorso ordinario, afferma la tabella di valutazione dei titoli, spetta per il "superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore"

Quindi ciò che va valutato è il superamento del concorso, non il fatto che tu sia stata assunta da quella specifica graduatoria.

Non è neanche detto che il concorso da valutare debba necessariamente essere quello del 2012, potrebbe trattarsi di un concorso precedente, poi decaduto alla pubblicazione della nuova graduatoria. Anche se non è stata mantenuta la possibilità di essere assunti da quella graduatoria, non decade infatti il diritto a vedersi riconosciuto, nelle tabelle della mobilità, il punteggio spettante per il superamento.

Si può valutare solo un concorso, nella domanda on line inserire un segno di spunta nella casella "idoneità

conseguita per superamento di un pubblico concorso relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore" il sistema attribuirà 12 punti.

Può esserti utile la guida Mobilità. Sezione titoli: guida alla compilazione della domanda


Mobilità: richiesta passaggio di ruolo e trasferimento in due diverse province

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Mena – Ho bisogno di una info io vorrei chiedere il passaggio di ruolo dalla primaria all’infanzia da Milano a Napoli e il trasferimento per la primaria a Roma si può fare in 2 regioni e province diverse ? Nell’ atttesa di una vostra risposta invio cordiali saluti

Lalla – sì, se hai i requisiti per richiedere sia passaggio di ruolo che trasferimento interprovinciale, puoi anche decidere di indirizzare le due domande in province diverse.

Ricordiamo che nel caso di presentazione di domande di trasferimento, (di passaggio di cattedra) e di passaggio di ruolo , il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

Puoi leggere maggiori informazioni in questa scheda

Mobilità: domanda di passaggio di ruolo e di cattedra e anche in La mobilità professionale dei docenti di ruolo non è soggetta al vincolo triennale

Graduatoria interna: il perdente posto che mantiene la continuità ma è ultimo arrivato. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno,. Nella mia scuola esiste il corso diurno e il corso serale, quindi 2 codici meccanografici. Una docente per l’anno scolastico 2013/2014 arriva da trasferimento titolare al corso serale in quanto soprannumeraria nella scuola x. Nel compilare la scheda grad. interna 13/14 inserisco la docente al corso serale e mantengo la continuità della scuola x poiché ripresenta la richiesta di rientro per il 14/15 nella medesima. La docente per l’anno scolastico 14/15 non ottiene il rientro nella scuola x ma il trasferimento nella mia scuola al corso diurno.  Adesso nella compilazione delle grad. interne 14/15 è giusto inserirla al diurno e mantenere la continuità in quanto richiederà il rientro nella scuola x anche per l’a.s. 15/16.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è positiva.

La condizione per cui il docente perdente posto continui a mantenere il diritto non solo al rientro nella sua ex scuola ma anche a quello della continuità di servizio è aver presentato la domanda di mobilità online ogni anno per 8 anni richiedendo come prima scuola quella di ex titolarità.

Il fatto poi di ottenere nel corso dell’ottennio altre scuole con diverso organico o posti (es. anche sul sostegno) non fa venire meno la continuità di servizio maturata.

Pertanto l’importante è che lo scorso anno il docente abbia condizionato la domanda richiedendo il rientro nella sua ex scuola (cosa fa quest’anno con la domanda di mobilità per ora non rileva in quanto l’anno in corso non si conta).

Si precisa però che pur mantenendo la continuità di  servizio la docente dovrà essere considerata comunque a domanda volontaria e quindi ultima arrivata. Questo perché pur richiedendo la sua ex scuola ha indicato altre sedi e ottenendo una di queste è ultima arrivato in detta scuola.

In breve la situazione della docente:

2012/13 dichiarata perdente posto( fa domanda condizionata cartacea).

2013/14 trasferita d’ufficio al corso serale dalla scuola X

Nello stesso anno (marzo 2014) richiede online la scuola X di rientro ma inserisce altre scuole tra cui il corso diurno (altra scuola altro codice rispetto al serale in cui è titolare).

2014/15 non ottenendo l’ex scuola arriva in una delle altre scuole indicate ovvero al corso diurno.

Mantiene la continuità ma è considerata in questa scuola ultima arrivato a domanda volontaria.

 

Mobilità e nomina con decorrenza giuridica infanzia

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1) ho conseguito un master triennale di oltre 1500 ore e 60 cfu presso un centro psicopedagogico privato ma riconosciuto dal miur. Posso dichiararlo come titolo?

Lalla

possono essere valutati solo corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e i master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

Mi sembra di capire che l’ente al quale ti riferisci non abbia tali caratteristiche Mobilità. Sezione titoli: guida alla compilazione della domanda

2) Ho preso ruolo su infanzia sostegno con decorrenza giuridica dal 1/9/2013 e ruolo economico dal 1/9/2014. Nell’as 2013/2014 ho lavorato in una scuola dell’ infanzia comunale paritaria su posto comune. Dove devo inserire nell’ allegato D l’anno in questione? Grazie ancora

Lalla – la risposta è afffermativa. Ti invitiamo a leggere questa guida, in cui è spiegato

Mobilità. Trasferimento scuola di infanzia: anzianità di servizio ruolo e pre ruolo

Immissioni in ruolo: ci sono classi di concorso con GaE e GM esaurite

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Leonardo - Mi sto chiedendo da diversi giorni.: il Presidente Renzi ed il Ministro Giannini sono a conoscenza delle realtà di zona?

Mi spiego meglio. Provincia di Crotone- Calabria la graduatoria ad esaurimento per la classe A445-A446(spagnolo) è esaurita. Non è stato bandito in questa provincia (anno 2012) il concorso per la medesima disciplina.

Insegnanti da oltre un decennio, con abbondanti "36 mesi" su posto vacante – abilitati PAS 2014 che fine faranno? Stesso calderone degli sfigati al primo turno di immissione in ruolo per a.s. 2015-16 o valutazione a parte???

Ringrazio anticipatamente

Lalla – gent.mo Leonardo, ormai è questione di poche ore e al Consiglio dei Ministri previsto per oggi pomeriggio conosceremo le decisioni finali del Governo. Certamente il DDL potrà ancora essere rivisto in seguito al dibattito parlamentare.

Da quel che risulta ad oggi non è prevista una assunzione diretta degli iscritti nelle Graduatorie di istituto, ma una sorte di "anno ponte" in attesa del concorso 2015. In ogni caso, ancora tutto da costruire. Questo non vorrà dire necessariamente "precariato a vita", vediamo cosa ci proporranno stasera.

Esami di Stato: ITP 30 giugno, anche senza abilitazione, presenta domanda

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Michele – Spett.le redazione, sono ITP III fascia alla prima esperienza, insegno su uno spezzone fino al 30/06 al biennio sulla cdc C320, ho già letto i Vostri articoli, ma forse sto facendo un pò di confusione, poiché io non sono abilitato, insegno al biennio, ma su una cdc che si potrebbe insegnare anche al quinto anno, sono obbligato a presentare la domanda per gli esami di stato con scadenza imminente? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.

Lalla - la risposta è affermativa, come indicato nella circolare n. 5/2015

Rientrano tra coloro che hanno l’obbligo di presentare la domanda come commissario esterno

"i docenti – ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado:

  • che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio;
  • che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli;"

Quindi il fatto di avere il contratto al 30 giugno e di insegnare discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno, supera la mancanza del requisito di abilitazione e ti obbliga alla presentazione della domanda.

Lo speciale Esami di Stato 2015

Info utili anno di formazione neoimmessi in ruolo

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Ernesto - Gentile redazone, sono un docente neo immesso in ruolo su posto comune il 01/09/2014 e quindi sto effettuando l’anno di prova. Per quanto riguarda l’anno di formazione in ingresso per il personale docente ed educativo, se possibile vorrei sapere:

1- quando inizia
2- se devo presentare domanda ( se si, a chi? )
3- se ne devo avere comunicazone dalla scuola dove presto servizio.
4- altro…

Grazie anticipatamente per i chiarimenti. Buona giornata

Lalla - gent.mo Ernesto, tu non devi far nulla, se non tenerti informato sulla data di inizio dei corsi nella tua provincia (in ogni caso arriverà comunicazione anche a scuola).

Al momento il Ministero ha emanato la circolare nazionale

per l’avvio delle procedure, in cui sono state esposte anche le principali novità, tra cui il "peer to peer”, cioè una reciproca osservazione in classe tra il docente in prova, e il tutor, per il quale già in alcune scuole ci si sta organizzando.

Inoltre, sarà attivata una nuova piattaforma online di formazione orientata alla “community dei docenti innovatori” e alla condivisione delle esperienze, nonché alla raccolta di documentazione per la didattica.

Nella circolare trovi anche il cronoprogramma, che si estenderà grosso modo dal 20 marzo al 30 maggio.

In ogni caso deve essere l’Ufficio Scolastico a diramare le direttive e ad organizzare i corsi.

La circolare

DOP non può chiedere part time?

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Daniele – Buongiorno Lalla, sono un docente divenuto d.o.p. da alcuni anni poichè ero titolare su di una classe di concorso abolita dalla riforma Gelmini, si tratta della A065 TECNICA FOTOGRAFICA.

Avendo l’abilitazione per la A019 discipline giuridiche ed economiche sono utilizzato su questa classe di concorso cambiando ogni anno istituto e lavorando molto spesso su più istituti con cattedre articolate.

Ho prodotto domanda di part-time lo scorso anno presso L’Uffico scolastico provinciale di forlì ma mi è stata rifiutata poichè sulla mia classe di concorso d’appartenenza ( la A065), di fatto soppressa, non esiste possibilità di fare il calcolo del 25% per stabilire la disponibilità.

Quello che io non comprendo è come possano ritenermi appartenente ad una classe di concorso esaurita e perchè non mi calcolino come appartenente al contingente D.O.P. per poi eventualmente calcolare su quel contingente la misura del 25%. Oppure il calcolo potrebbe essere fatto sulla classe di concorso rispetto alla quale sono in utilizzo, la A019,

Esistono dei precedenti alla mia situazione? Come posso agire?

Di fatto io appartengo a del personale in esubero nella scuola, e il part time creerebbe un vantaggio alla pubblica amministrazione in merito al mio utilizzo. Grazie infinite

Lalla – gent.mo Daniele, che possa derivare un vantaggio dal tuo part time dubito, a meno che parte delle tue ore siano solo a disposizione. Ritengo però molto utile il quesito da te proposto, seppure non ci sia una risposta adeguata.

A mio parere il calcolo va comunque fatto sulla A065, la classe di concorso nella quale tu risulti titolare. La normativa infatti non fa riferimento a classi di concorso soppresse, o con esuberi. La sosppressione tra l’altro è solo di fatto, ma la titolarità esiste e non si può certo negare il diritto sulla base di una previsione.

Ti consiglio quindi di interessare della questione i sindacalisti territoriali, affinchè si ragioni con il Dirigente dell’ufficio Scolastico sulle possibili soluzioni a questo problema (la soluzione infatti di dire "non si può fare" non trova riscontro nella normativa, dato che la classe di concorso esiste in organico).


Mobilità: servizio di ruolo infanzia nel modello D primaria

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Manuela - Gentile Lalla, le scrivo per richiedere delucidazioni in merito al conteggio del servizio pre ruolo scuola primaria.

Sono stata immessa in ruolo nella scuola dell’infanzia a.s. 2013/2014. Tuttavia non ho completato l’intero anno scolastico, ma ho prestato servizio fino al 24/05/2014. Ora che sono a compilare domanda di assegnazione definitiva (scuola primaria, immessa in ruolo 2014/15) posso comunque indicare il servizio di ruolo prestato alla scuola dell’infanzia al Punto 2 del modulo IOL?

Anche in questo caso, e’ sufficiente aver prestato servizio 180 giorni perche’ l’anno venga considerato interamente? Onestamente ho gia’ contattato un paio di sindacati, i quali mi hanno detto addirittura che il ruolo in infanzia non va inserito perche’ comunque la mia domanda si riferisce a scuola primaria….

Lalla -per la compilazione del modulo on line per i trasferimenti nella scuola primaria, Sezione D: tabella di valutazione anzianità di servizio abbiamo predisposto una apposita guida

Trasferimenti scuola primaria: guida compilazione. Come si calcolano i 180 giorni, supplenze pre ruolo, insegnamento lingua straniera

In essa è spiegato che va inserito

  • il servizio di RUOLO prestato nella scuola dell’INFANZIA precedente quindi all’attuale ruolo;

e come si calcolano i 180 giorni utili affinchè l’anno scolastico sia considerato valido.

Manuela - Idem per la mia abilitazione A346 (Inglese secondaria di II grado): non mi fornisce alcun punto, vero? La ringrazio per queste utili informazioni.Cordiali saluti e Buon lavoro

Lalla - confermo, l’abilitazione per la scuola secondaria non ti dà punteggio. Ne abbiamo parlato in questa scheda Mobilità: altre abilitazioni non danno punteggio. Lauree e Scienze della formazione primaria solo come titolo aggiuntivo

Mobilità: compilazione domanda trasferimento primaria

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Romina - gent.ma sono un’insegnante della scuola primaria, quest’anno vorrei presentare domanda di mobilità

dall’anno scolastico 2007/2008 ho sempre lavorato nella scuola primaria sono passata in ruolo giuridicamente dal 01/09/ 2012 ed economicamente dal 01/09/2013. volevo porti un mio dubbio su come compilare l’allegato D nei punti

– *Anni ______ di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1)

Lalla – Si considerano tutti gli anni di ruolo (dall’immissione in ruolo anche giuridica, se coperta da servizio nel RUOLO DELLA PRIMARIA) fino al 31/8/2014. Si precisa infatti che nell’anzianità di servizio non si deve tenere conto dell’anno scolastico in corso (2014/15).

Romina – *Anni derivanti da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza (1)

Lalla – Questo lo compili solo

se nell’anno di nomina giuridica non hai insegnato o hai insegnato nella scuola di infanzia (naturalmente in quest’ultimo caso l’anno non potrà essere considerato nel punto precedente).

Da quello che dici mi sembra di capire che hai sempre lavorato nella primaria, anche nell’anno di nomina in ruolo giuridica. Pertanto, se l’anno raggiunge i requisiti della valutabilità (180 giorni) può essere compreso tra gli anni di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo.

In ogni caso abbiamo spiegato il tutto con dovizia di particolari in questa guida

Trasferimenti scuola primaria: guida compilazione. Come si calcolano i 180 giorni, supplenze pre ruolo, insegnamento lingua straniera

Romina – altro unto dubbioso: nella domanda di mobilità, il campo riguardante i titoli generali al punto 16, cosa devo mettere? Ho la Laurea in Scienze della Formazione primaria indirizzo primaria (laureata nel 2007) sono entrata in ruolo per Concorso per soli titoli -scorrimento graduatorie ad esaurimento già permanente ; scusami per il disturbo e grazie anticipatamente per le tue preziose risposte. buona giornata

Lalla - Sei entrata in ruolo grazie alla laurea in Scienze della formazione primaria, che ti ha permesso di iscriverti in Graduatoria ad esaurimento.

La nota n. 12) del Contratto afferma “non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza”.

Se ne sei in possesso, puoi invece far valutare come titolo aggiuntivo il secondo indirizzo, quello relativo alla scuola dell’infanzia.

Mobilità: altre abilitazioni non danno punteggio. Lauree e Scienze della formazione primaria solo come titolo aggiuntivo

Mobilità: essere coniuge di militare non permette di superare il blocco triennale

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Desiree- Gentile redazione, sono una neo immessa in ruolo nell’ A.S. 2014\2015 nella provincia di Roma. Mio marito è militare trasferito d’autorità in Sicilia, dove abbiamo entrambi la residenza e casa coniugale, volevo sapere se posso fare subito domanda di trasferimento nella provincia dove abbiamo entrambi la residenza o necessariamente nella provincia sede di servizio di mio marito.

Lalla – gent.ma Desiree, la prima domanda per la tua situazione é: posso presentare domanda di trasferimento interprovinciale?

Ricordiamo infatti che il CCNI Mobilità 2015/16 ha stabilito, sulla base della legge 128/2013, che sancisce il blocco triennale nella provincia di immissione in ruolo:

"Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2015/16 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente"

Vi sono però delle eccezioni:

"E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale. "

L’art. 7 comma 1, punti I), III), e V) riguardano rispettivamente

I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

La precedenza VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA, che ritengo sia quella alla quale tu ti riferiresti, non può invece essere applicata per superare il blocco triennale.

Supplenze: pagamento sabato e domenica

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Il titolare è assente per malattia con certificato unico dal Venerdì al Venerdì della settimana successiva. Il supplente (non ha stipulato nessun contratto dal lunedì a giovedì) prende servizio il Venerdì, quindi bisogna fargli Un contratto unico che prevede il pagamento di entrambi i fine settimana?

Paolo Pizzo – Gentile scuola, il primo contratto deve per forza comprendere il sabato e la domenica perché appunto "unico".

Per il secondo sabato e domenica, della settimana successiva quindi, il pagamento dipende dall’orario settimanale del docente sostituito. Se l’orario settimanale è quello della cattedra, andrà pagato anche questo secondo fine settimana. Se trattasi invece di spezzone orario no. Saluti.

Supplenze brevi: quando le scuole devono includere nel contratto il sabato e la domenica

Mobilità: presentare la domanda di trasferimento non ha controindicazioni

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Nicoletta - insegnante di scuola dell’Infanzia – Sono di ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.2013. Vorrei chiedere ttrasferimento in questi giorni.

Nel CCNI da poco approvato, all’articolo 2 comma 2 di pagina 3, appare così scritto: “pertanto può produrre domanda di trasferimento….in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2013 o precedente.

Ho cercato di leggere con attenzione tutto il CCNI. E mi sembra non ci sia niente che dia ulteriori specificazioni particolari che mi impediscano di chiedere trasferimento.

Lalla – esatto, puoi spostarti in altra scuola della stessa provincia.

Nicoletta - Ma volevo sapere se, chiedendo trasferimento, automaticamente io perda la titolarità del posto che ho e/o automaticamente rientro tra gli insegnanti perdenti posto. Ringrazio per la gentile attenzione.

Lalla - la sola presentazione della domanda, di per sè, non porta alcuno svantaggio nè per la titolarità nè per la graduatoria interna di istituto.

Mobilità. Chi presenta domanda e non ottiene il trasferimento non perde i punti della continuità

Naturalmente se otterrai il trasferimento, acquisirai la titolarità nella nuova scuola e il conteggio per i punti della continuità riparte da zero.

Nella graduatoria interna di istituto della nuova scuola, il prossimo anno, sarai collocata in ultima posizione e quindi eventualmente la prima a poter essere individuata come perdente posto (ma se si vuole ottenere il trasferimento è una svantaggio che si supera).

Graduatorie interne di istituto. Come si individua il perdente posto? Consulenza segreterie scolastiche

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