Quantcast
Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
Viewing all 9414 articles
Browse latest View live

Supplenze: chiarimento su “36 mesi di servizio”

$
0
0

Lucilla - Ho conseguito l’abilitazione nella classe A345 nel concorso del 1991. Ho insegnato per 5 anni in una scuola privata legalmente riconosciuta ma poi ho cambiato lavoro. Sono stata così’ depennata dalla Gae. Nel 2011 mi sono inserita nella GI (non potendo più’ accedere nella GAE) e ho effettuato varie supplenze. Due le domande: il servizio prestato nella scuola privata legalmente riconosciuta può’ essere conteggiata ai fini dei 36 mesi di servizio?

Lalla – non hai specificato se ti interessa utilizzare tale servizio per l’avvio di una azione legale contro il datore di lavoro per abuso di precariato, oppure in relazione all’art. 12 del testo del DDL La Buona Scuola finora conosciuto, nel quale si fa divieto di conferire ai supplenti incarichi oltre i 36 mesi.

Nel primo caso, non puoi utilizzare il servizio svolto nella scuola non statale per richiedere l’assunzione nella statale, il tuo riferimento nella tua situazione deve essere il datore di lavoro privato (non mi sembra ci siano state ancora sentenze su cause contro gestori delle scuole non statali).

Per quanto riguarda la norma dell’art. 12 va innanzitutto chiarito che la norma prevista nel DDL pone il divieto dopo l’effettuazione di 36 mesi di servizio svolti in scuola statale e su posti vacanti e disponibili. Quindi non tutte le supplenze in generale. Ne abbiamo parlato in questo articolo

“Precari a casa dopo 36 mesi di servizio”: per mille il problema già dal 2015/16. Un chiarimento su “posti vacanti e disponibili”.

Questo articolo, seppure non sia stato ancora discusso in Parlamento, è oggetto di forte contestazioni sia da parte degli interessati (pensa che c’è chi ha già raggiunto questo traguardo e il prossimo anno sarebbe costretto ad accettare supplenza su posto non vacante, anche a fronte di una più vantaggiosa) che dal mondo sindacale. Negli ultimi giorni si è registrata una leggera apertura nei confronti della cancellazione. Vedremo in concreto cosa accadrà in Parlamento, al momento tutto il DDL è in stand by, in attesa dell’iter parlamentare.

Divieto supplenze oltre 36 mesi di servizio: c’è impegno per cancellazione

Lucilla – Avendo già superato un concorso dovrò sostenerne un altro? Grazie.

Lalla - se il DDL dovesse essere confermato in via definitiva secondo il contenuto attuale, sì. Ma questa è una storia ancora da scrivere.


Calcolo dei giorni di malattia per chi è in part time verticale

$
0
0

Giusy – vorrei avere ultimi aggiornamenti orientamenti Aran per quanto riguarda il periodo di comportomalattia In quanto pur avendo sempre mandato certificati con inizio e fine malattia in quanto non è una continuazione di malattia vengono metodicamente inclusi il sabato e la domenica il mio part time é dal lunedì al mercoledì. Cortesemente avrei bisogno del numero di rilascio orientamento Aran Grazie

Lalla – gent.ma Giusy, si tratta dell’orientamento applicativo SCU_055_ del 23.02.2013

"Come deve essere effettuato il computo dei giorni di assenza per malattia nel caso di regime di part time verticale?

Si fa presente che occorre andare a considerare se l’assenza sia giustificata da un unico certificato medico o da più certificati medici rilasciati solo per i giorni per i quali il dipendente in part-time è tenuto a svolgere la prestazione lavorativa, senza ricomprendere le giornate intermedie non lavorate, solo in quest’ultimo caso si ritiene che essi vadano considerati separatamente, in quanto attestanti eventi morbosi distinti."

Per approfondimenti

Malattia e part time: calcolo del periodo di comporto

Calcolo del periodo di malattia per un part time verticale. Chiarimenti per la scuola

Congedo biennale e computo dei giorni festivi. Chiarimenti per la scuola

$
0
0

Scuola – chiedo gentilmente un chiarimento sulle modalità di calcolo dei giorni del congedo biennale per assistenza figli/genitori disabili L.104/92: i giorni festivi compresi nella richiesta di congedo come vengono calcolati? Si debbono  decurtare? Si chiede cortesemente la normativa di riferimento poiché  c’è discordanza tra l’interpretazione dell’ufficio e quella del personale interessato . Certi della vostra consueta puntualità e precisione si porgono distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il dubbio se includere o meno i festivi in conto congedo potrebbe nascere solo in riferimento ad un congedo fruito in modo frazionato, ma non certo quando il congedo è richiesto dal…al….includendo quindi tutti i giorni, compresi quindi i festivi. In questo caso non è infatti possibile escludere nessun giorno della settimana o comunque compreso nell’arco temporale in cui il docente è in congedo.

Questo è un principio che vale per qualsiasi assenza.

A mo’ di esempio per la fruizione del congedo parentale il CCNL/2007 all’art. 12/6 precisa che in caso di fruizione continuativa del congedo, sono compresi anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. E che tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

Infatti di solito il problema di calcolo nasce quando il congedo è fruito in modo frazionato e non continuativo.

A tal proposito la circolare INPDAP 28.12.2011, N. 22 dispone che

Ai fini della frazionabilità del congedo biennale, tra un periodo e l’altro di fruizione, è necessaria, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l’effettiva ripresa del lavoro. Il requisito della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di congedo dal lunedì al venerdì (cfr. nell’ipotesi di settimana corta, il sabato e la domenica antecedenti la ripresa del lavoro non sono conteggiati, sempreché non si presenti una nuova richiesta di congedo dello stesso tipo per il lunedì successivo), né nella fruizione di ferie oppure malattia in prosieguo. In questo caso, cioè nell’ipotesi di giorni di ferie collocate immediatamente dopo il congedo, con una ripresa quindi dell’attività lavorativa, le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) non vanno computate in conto congedo.

Scuole di Trento e ricostruzione di carriera

$
0
0

Giusi – sono un’insegnante della scuola dell’infanzia immessa in ruolo dal a.s 2013/14 nella regione Toscana. Ho prestato servizio pre ruolo nelle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate nella provincia di Trento. Ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità nessuno mi sa dire se e come  questi servizi siano valutati. Ho urgente bisogno di risolvere questo dilemma. Ringrazio anticipatamente per la vostra risposta.

FP – Gentie Giusi,

in merito alla sua richiesta le segnalo che come previsto dall’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 405 del 15/7/1988: “Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento hanno carattere statale”.

L’art. 2, comma 1, prevede poi che “il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole ed istituti d’istruzione secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), compreso il personale insegnante dei corsi di cui all’art. 5, comma 1, è statale a tutti gli effetti e ad esso si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera in vigore per il personale ispettivo, direttivo e docente delle corrispondenti scuole statali.”

Si ritiene pertanto che, se i servizi sono stati prestati presso tali istituzioni scolastiche,  sono utili ai fini della ricostruzione della carriera.

Sarebbe opportuno controllare la nomina, per individuare se la natura della scuola potrebbe rientrare nella casistica di cui sopra.

Impossibilità del sistema SIDI di produrre un decreto di ricostruzione di carriera relativo ad un passaggio da un ruolo superiore ad uno inferiore

$
0
0

Scuola – Buongiorno, vorrei porre il seguente quesito se potete aiutarmi: dovrò procedere alla ricostruzione di carriera di una professoressa che è passata dall’insegnamento nelle   scuole superiori di II grado alle scuola media. Il  SIDI non è predisposto per fare una ricostruzione di carriera di passaggio  dalle scuole di grado superiore, al grado inferiore e dovrò procedere manualmente, espongo  il caso: -L’insegnante è stata nominata in ruolo economicamente e giuridicamente il 01/09/2012 ed ha superato il periodo di prova il 31/08/2013; il 01/09/2014 è venuta per passaggio di ruolo alla nostra scuola e poiché non le era stata fatta la ricostruzione della carriera del servizio nella scuola superiore, ho  provveduto  io .Nella Ricostruzione  non avendo nessun periodo di prova riconoscibile, le sono stati riconosciuti esclusivamente fino al 31/08/2013,  n.4 mesi(CCNL 7/8/2014). Dal 1/9/2015 , avendo superato il periodo di prova, dovrò farle la nuova ricostruzione di carriera .Se a questa data rimane invariata la normativa attuale e quindi il 2013  non vale, mentre vale il 2014 e 2015. La professoressa avrà riconosciuti: mesi4 per il 2012, mesi 12 per il 2014 e mesi 8 per il 2015. Tutto questo servizio vale come ruolo nella scuola media, quando quindi avrà maturato gli otto  anni per passare alla classe successiva? A livello di trattamento economico la prima fascia di stipendio sia delle scuole medie sia delle scuole superiori è uguale , quindi penso che per effetto delle anzianità valutate,  all’insegnante spetta il medesimo trattamento economico riconosciuto con la prima ricostruzione fino agli otto anni . Ringrazio e attendo una vostra risposta.
FP – Gentile Scuola,

in merito ai passaggi da un ruolo superiore ad uno inferiore, è opportuno precisare, in premessa, che la normativa vigente non specifica quale tipo di inquadramento spetti al personale. Logica vorrebbe (condizionale d’obbligo) che il dipendente abbia diritto allo stipendio in relazione alla tipologia di servizio che svolge, onde evitare, tra l’altro, disparità di trattamento con i colleghi del medesimo profilo.

Detto questo, nella fattispecie, si potrebbe trattare il caso come una restituzione al ruolo di provenienza.

Il comma 4 dell’art. 515 del D.Lvo n. 297/1994, prevede che: “Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso”.

Pertanto, si consiglia di valutare il servizio svolto nel ruolo superiore come servizio utile per il ruolo inferiore.

Considerati i servizi indicati, la fascia stipendiale di competenza nel profilo di docente della scuola media sarà la 0/8.

Si conferma l’impossibilità del sistema SIDI, di produrre un decreto di ricostruzione di carriera relativo ad un passaggio da un ruolo superiore ad uno inferiore e pertanto bisogna agire manualmente.

I requisiti per il pensionamento anticipato per gli uomini

$
0
0

DSGA – Buongiorno, sono un assistente amministrativo transitato dagli EE.LL. nel 2000 e assunto a tempo indeterminato il 1/9/1997. A quell’epoca presentai domanda di ricongiunzione dei contributi versati all’INPS in qualità di lavoratore autonomo (prima “Artigiano” poi “Commerciante”). Questa ricongiunzione risulta essere arrivata all’INPDAP ma non è ancora stato emesso il relativo decreto. La mia domanda è la seguente: conteggiando anche gli anni coperti dalla suddetta ricongiunzione nonchè il servizio militare di leva prestato nel 1975-76, a Settembre 2014 avrei maturato 40 anni di contributi; quando potrò andare in pensione considerando che sono nato il 15/11/1955? Avete qualche suggerimento in merito al decreto di ricongiunzione non ancora emesso? Grazie.

FP – Gentile Dsga,

considerata l’anzianità contributiva e l’ età anagrafica, la prima possibilità di pensionamento, è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata prevista dalla L. 214/2011, ovvero al raggiungimento  dell’ anzianità contributiva prescritta dalla normativa, per gli uomini, senza operare nessuna forma di arrotondamento.

I requisiti per il pensionamento anticipato per gli uomini, previsti per i prossimi anni, sono:

– 2014/2015 42 anni e 6 mesi;
– 2016/2018 42 anni e 10 mesi.

Pertanto matura il diritto alla pensione con decorrenza 1/9/2017, considerando  l’anzianità contributiva comunicata, di 40 anni  al 30/9/2014.

Per quanto concerne il decreto di ricongiunzione, le posso consigliare solo di sollecitare.

Contribuiti ai fini pensionistici

$
0
0

Concetta  – collaboratrice scolastica di ruolo dal 1/09/1992, nel 2012 mi sono accorta che non mi era mai stata fatta la ricostruzione di carriera, ho contattato il Provveditorato di Milano e ho trovato la persona che se ne occupava (visto che a quanto pare non ero l’unica) e me l’ha fatta, la mia ricostruzione però arriva fino al 2007, mi sono nuovamente informata del perchè e ho contattato il Provveditorato di Monza (perchè adesso sene occupano loro).Ecco dunque il problema: il Provveditorato di Milano mi ha permesso con il mio titolo di studio (Attestato Regionale con la qualifica di segretaria d’azienda) di fare 6 anni di precariato nel profilo di assistente amministrativa, e quando stavo per passare di ruolo mi hanno eliminato dicendo che il mio titolo di studio non era più valido.a questo punto risulta che la mia ricostruzione non sia valida perche Milano forse non ha considerato il preruolo come AA che a quanto pare blocca la carriera di coll. scol. Ma visto che non è stata una mia scelta di tornare nel mio profilo ma vi sono stata obbligata dopo che mi hanno illuso per sei anni che sarei potuto passare in un altro profilo dovrei rivolgermi al Giudice del Lavoro per avere riconosciuto i sei anni giuridicamente e economicamente, e cosa comporta questo un domani che andro in pensione i sei anni mi verranno considerati? e se si Come?Mi scuso per la lunghezza della mail ma è una situazione molto complessa e spero Lei sappia aiutarmi. Grazie.

FP – Gentile Concetta,

in merito alla sua questione, le segnalo che  per i periodi per i quali non vi è stato alcun versamento contributivo, né tanto meno figurativo, questi non sono utili al trattamento pensionistico, fatta eccezione per i casi in cui specifiche disposizioni di legge non lo prevedano in modo specifico.

Per il servzio di pre ruolo a cui lei fa riferimento, se i contributi sono stati regolarmente versati, l’intero periodo è utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Ci tengo a precisare, che taluni servizi, pur non essendo utili ai fini della cosiddetta ricostruzione di carriera, possono essere utili ai fini  pensionistici, magari previa presentazione di determinate istanze, volte al loro riconoscimento  ai fini previdenziali.

Mancato riconoscimento ai fini della carriera del servizio reso nel corso dell’anno 2013.

$
0
0

Maria – Sono un docente scuola secondaria II grado.Sul cedolino si riporta che lo scatto alla 35^ posizione è al 31/12/2016 e non 31/12/2015 ( in cui concludo il settennato per lo scatto normale), prorogato di un anno per effetto delle normative. Con il prossimo anno scolastico, avendo i requisiti, vado di ufficio in pensione, per il compimento dei 65 anni (da compiere il 2/05/2016),  l’1/09/2016 e quindi per 4 mesi non posso recuperare lo scatto. La mia domanda è se anche in stato di quiescenza, alla data del 31/12/2016, non essendo in servizio, mi sarà riconosciuto lo scatto oppure devo considerare perduti gli ultimi 7 anni come prevedeva il gradone?.Grazie.

FP – Gentile Docente,

il D.P.R. n. 122 del 4/09/2013, pubblicato sulla G.U. del 25/10/2013 – serie generale n. 251 – proroga il mancato riconoscimento ai fini della carriera del servizio reso nel corso dell’anno 2013.

Pertanto, come giustamente viene sottolineato, la sua progressione stipendiale, all’atto del pensionamento era in ritardo di 1 anno rispetto al suo “naturale andamento”.

In merito, alla possibilità di recupero dello scatto in caso di pensione, le segnalo che la note del  MIUR (nella fattispecie si parla di recupero dell’anno 2012), con nota prot. n. 2621 del 20/10/2014 avente per oggetto: “applicazione DPR 122/2013 e CCNL 7 Agosto 2014 nei procedimenti di ricostruzione di carriera, inquadramento e trattamento quiescenza – funzioni SIDI”, invita le istituzioni scolastiche e gli USR, all’aggiornamento della progressione economica del personale in quiescenza ai fini della rideterminazione dei prospetti per la  riliquidazione delle pensioni e del tfr.

Di seguito le segnalo parte della nota del MIUR: “Sono state inoltre aggiornate le funzione SIDI “Trattamento di quiescenza, “Pensioni definitive – Trasmissione dati a INPDAP- Aggiornare Pratica” allo scopo di consentire agli uffici la predisposizione del prospetto (c.d. modello PL-2) con i dati necessari per riliquidare la buonuscita con l’attribuzione di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del CCNL 13-3-2013 e dall’art. 1, comma 3 del CCNL 7-8-2014. Le modifiche effettuate riguardano tutte le posizioni con data di cessazione compresa tra il 1° Gennaio 2012 e il 31 Dicembre 2014.L’USR attraverso il competente ufficio, una volta ricalcolata la pratica di Ricostruzione Carriera dovrà, per le posizioni interessate, utilizzare la funzione “Aggiornare pratica”, selezionando la voce “APPL. CC.CC.NN.LL.”, per acquisire in modo automatico l’eventuale posizione stipendiale prevista dal CCNL del 7 Agosto 2014 e ricalcolare la pratica di pensione. La stampa del modello PL-2 riporterà, per il personale cessato nel suddetto periodo, la dicitura “RILIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI BUONUSCITA A SEGUITO DI APPLICAZIONE: CCNL 13-3- 2013 e CCNL 7-8-2014”.”.


Progressione economica è in ritardo di 12 mesi

$
0
0

Docente – Spett. le Redazione, nel ringraziarvi per il prezioso servizio che fornite ai docenti, chiedo gentilmente il vostro aiuto affinché possiate chiarire la mia situazione, alla luce dei continui cambiamenti in materia di scatti. Sono docente laureata nella Scuola Secondaria di II Grado. Sono stata immessa in ruolo con retrodatazione giuridica al 01-09-10; ho svolto l’anno di prova nell’a.s. 2011-2012. Il mio servizio pre- ruolo è di 4 anni (a.s. 2006-7; 2007-8; 2008-9; 2009-10). In considerazione del riconoscimento del pre-ruolo, al primo settembre 2010, dovrei aver maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3/8. Vorrei sapere se, nella ricostruzione di carriera, viene applicato il meccanismo dell’assegno “ad personam” predisposto dall’art.2 comma 2 del CCNL del 4/8/2011, per cui è stato istituito un nuovo assegno, (codice SPT 790 – DIFF FASCIA 3 CCNL 4/8/2011), utile all’inquadramento del personale immesso in ruolo precedentemente al 01/9/2011. Vorrei inoltre sapere quando maturerò il passaggio alla classe 9 e quali sono gli anni che possono essere conteggiati per maturare il passaggio alla fascia superiore.

FP – Gentile Docente,

per darle delle indicazioni quanto più precise possibile, è opportuno ricostruire la sua carriera ai fini della progressione economica.

In merito le segnalo che ai sensi della normativa vigente, il servizio pre- ruolo viene così valutato:
– i primi 4 anni sono utili ai fini giuridici ed economici;
– 2/3 della parte restante sono utili ai fini giruidici ed economici;
– 1/3 è utile ai soli fini economici.

L’anzianità utile all’attribuzione della fascia stipendiale è data dalle sole anzianità utile ai fini giuridici ed economici (i primi 2 punti).

Pertanto, partendo dal  suddetto principio, il suo servizio preruolo, di 4 anni, sarà interamente valutato utile ai fini giuridici ed economici.

Alla suddetta anzianità (4 anni) si aggiungono 2 anni di ruolo (ovvero l’a.s. coperto da retrodatazione giuridica e l’a.s. in cui si è svolto il periodo di prova), ed il risultato al 1/9/2012 è: 6 anni di anzianità giuridica ed economica.

Per effetto di tale anzianità la fascia stipendiale in godimento è la 0/8.

Il passaggio al gradone successivo senza alcun “blocco” di anni lo matura al 1/9/2015.
In merito, le segnalo, che al momento, l’anno 2013 non è utile ai fini della progressione economica, secondo quanto previsto dal D.P.R. 4/9/2013 n. 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/10/2013 – serie generale n. 251, all’ art. 1 comma 1 lettera b) proroga il mancato riconoscimento ai fini della carriera del servizio reso nel corso dell’anno 2013.

Pertanto la sua progressione economica è in ritardo di 12 mesi.
 

Rientro a disposizione dopo il 30 aprile e riduzione oraria per allattamento

$
0
0

Doriana – Gent. mo Paolo, ho un quesito da porti in merito alla mia situazione attuale. Sono in astensione obbligatoria per maternità fino al 9 aprile, ma ho già chiesto alla scuola del giorni di congedo parentale e rientrerò quindi in servizio il 4 maggio; sarò dunque a disposizione. Nel mio istituto la materia che insegno, ossia francese, è stata scelta come materia interna.  La domanda è la seguente: poiché la supplente avrà un contratto fino al termine dell’attività didattica e io avevo una classe terminale, toccherà a me fare il membro interno agli esami di Stato? Se la risposta è affermativa, godendo di una riduzione oraria per allattamento, come si configurerà il mio impegno nella commissione? Grazie per il tuo indispensabile servizio.

Paolo Pizzo – Gentilissima Doriana,

non puoi essere tu il membro interno in quanto rientrerai a disposizione dopo il 30 aprile. Il membro interno è il supplente che ti sostituirà fino al 30 aprile.

Pertanto potrai chiedere la riduzione per allattamento dal 4 maggio in poi che verranno calcolate come se tu fossi in servizio: 1 ora al giorno se il tuo orario giornaliero è inferiore le 6 ore; 2 ore se è pari o superiore le 6 ore. Il fatto che tu sia a “disposizione” non vuol dire che non dovrai avere comunque un orario settimanale che concorderai con la scuola per appunto essere utilizzata in quanto a disposizione e di conseguenza rimane il diritto di fruire della riduzione oraria.

3 anni di servizio nella scuola non statale non valgono l’assunzione nella statale

$
0
0

Massimo - cara redazione vorrei un’informazione. Da circa tre anni insegno in una scuola parificata come docente di informatica ed elettronica essendo laureato in ingegneria elettronica con specializzazione informatica. Mi sono iscritto regolarmente in 3° fascia per il triennio 2014-2017. Ho tentato il TFA del luglio scorso non superando per soli 2 punti il test. Ora ho saputo da colleghi che forse potrei essere messo in ruolo per i miei titoli in quanto laureato nel 1987. E’ vero tutto ciò,e se si cosa devo fare per essere immesso a ruolo? Grazie ed auguri

Lalla – gent.mo Massimo, riteniamo ci sia stato un fraintendimento con i colleghi. Non è prevista alcuna assunzione di docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto (qui il testo del DDL in questi giorni in discussione alla Camera).

In un primo tempo, nella fase di stesura del progetto di assunzioni, era stata ventilata la possibilità di assunzione per chi avesse svolto più di 36 mesi di servizio, ma nella scuola statale, per rispondere così alla sentenza della Corte di Giustizia europea sul tema di abuso del precariato. L’idea poi non è confluita nel testo del DDL, ma in ogni caso non avrebbe interessato te che puoi vantare servizio solo nella scuola non statale.

Proababilmente invece i tuoi colleghi si riferivano alla possibilità per te di partecipare al prossimo concorso a cattedra, dal momento che sei in possesso di una laurea conseguita prima dell’a.a. 2001/02, secondo quelli che sono i criteri indicati dal Ministero nel documento La Buona Scuola.

Va però precisato che quelli del documento La Buona Scuola sono ancora solo delle intenzioni, non c’è ancora normativa certa sul concorso.

Malattia bambino e retribuzione per i primo 30 gg

$
0
0

Giuseppe  – il mio quesito sembrerà  banale ma non riesco a trovare risposta. Qualora una insegnante sia madre di 2 figli entrambi minori di 3 anni i 30 giorni ex art. 12 comma 5 del ccnl 2007 potrebbero cumularsi ( 30 per ogni figlio ) e quindi arrivare al limite di 60 giorni ?Il contratto cita i 30 giorni per anno di età del figlio ma non specifica nulla nel caso di più figli minori di 3 anni. Potete aiutarmi ? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giuseppe,

la regolamentazione del congedo di malattia del figlio e relativa indennità è contenuta nel Capo VII del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente nell’art. 47.

Tale articolo recita:

  1. Entrambi i  genitori,  alternativamente,  hanno   diritto   di astenersi dal lavoro per  periodi  corrispondenti  alle  malattie  di ciascun figlio di eta’ non superiore a tre anni.
  2. Ciascun genitore, alternativamente,  ha  altresi’  diritto  di astenersi  dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque  giorni   lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di eta’ compresa fra i tre e gli otto anni.

“Ciascun figlio…” “ogni figlio”…

L’art. 12 del CCNL/2007 dispone che Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001 e che alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino.

Dalla normativa richiamata è chiaro quindi che i 30 gg retribuiti di malattia del bambino si riferiscono a “ciascun bambino”.

Nel caso in questione, quindi, spettano 30 gg. retribuiti per ogni anno fino al compimento del terzo anno del primo figlio; 30 gg retribuiti per ogni anno fino al compimento del terzo anno del secondo figlio.

In sostanza il maggior benefico stabilito dal Contratto relativo a 30 gg. di congedo per malattia retribuito al 100% è riferito ad ogni bambino nei suoi primi tre anni di età

Tali assenze ricordiamo si possono anche cumulare o alternare in ordine ai certificati redatti dal medico specialista che devono riportare di volta in volta il nome del bambino a cui è riferita la malattia.

Posto disponibile dopo il 31/12 o supplenza breve? Chiarimenti per la scuola

$
0
0

Scuola – Sono a chiedere se per una assenza dovuta ad inidoneità temporanea all’insegnamento da parte di un docente di scuola primaria che dal 2 aprile si protrae al termine delle lezioni si devono interpellare tutti i supplenti che non siano già in servizio fino a tale data o oltre. Il MOTIVO DEL QUESITO  è dato dal fatto che alcuni Uffici ritengono di dover applicare il comma 2 art.8 del Regolamento del 13/06/2007 sulle supplenze dei docenti solo se il posto si rende VACANTE fino al termine delle lezioni  e non per assenze dovute a malattia , congedo biennale l.104 o altre assenze. Il punto su cui quindi c’è il dubbio è se il termine lezioni su un posto vacante e per coprire un docente che si assenta per diversi motivi si equivalgono.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art 8/2 del DM 131/07 dispone che Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

Il 7/1 dispone che i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione a supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

E che tali supplenze il Dirigente le assegna fino alle esigenze di servizio.

Il mio parere è che il posto in questione non sia una disponibilità venutasi a creare dopo il 31/12 come intende il Regolamento, in quanto la docente è direttamente assente fino all’ultimo giorno di lezione e non per tutto l’anno scolastico o almeno fino al 30/6.

Tecnicamente il posto resosi disponibile presuppone l’assenza del docente per tutto l’anno: rientra in questi casi per esempio un congedo per dottorato di ricerca, un decesso, un’aspettativa per motivi di famiglia o per congedo biennale che liberino il posto per tutto l’anno.

La motivazione dell’assenza della docente rientra invece a mio avviso nelle supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente  e non nella copertura di un posto resosi disponibile dopo il 31/12.

Per tale motivo ritengo non applicabile l’art 8/2 del DM 131/07 al caso in questione.

Rientro del docente dopo il 30 aprile: come si contano i 90 gg. di assenza nelle classi terminali?

$
0
0

Docente – sono un docente supplente in una scuola secondaria di secondo grado. Il docente titolare è assente dal 02/02 e continuerà ad esserlo fino al 31/05. L’articolo 37 del C.C.N.L. asserisce che “… Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a *novanta nel caso di docenti delle classi terminali*.” Nel mio caso, quindi, il docente titolare risulterà assente in modo continuativo per oltre *novanta giorni.* La mia domanda è questa: avendo classi terminali, il docente titolare rientrerebbe a disposizione oppure rientrerebbe solo sulle classi non terminali?

Paolo Pizzo – Gentile docente,

per il calcolo dei 150/90 giorni non si tiene conto della data del 30 aprile (cioè contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della data di termine dell’assenza del titolare (cioè dopo il 30 aprile).

Pertanto se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 31 maggio bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.

Nel tuo caso quindi devi andare a ritroso di 90 gg. dal 31/5 al 02/02.

La titolare rientrerà quindi a disposizione nelle classi non terminali (non essendoci l’assenza dei 150 gg.) ma non in quelle terminali in cui rimarrai tu per continuità didattica.

Personale ATA dimenticato dalla riforma della scuola

$
0
0

Gerardo - In questi giorni si parla tanto dei docenti e non del personale ATA, nessuno lo difende, dopo il taglio di oltre 2000 posti, il blocco delle supplenze per gli amministrativi (poiché segreterie inferiori e tre unità non c’ è ne
sono) i tecnici e per i collaboratori la nomina dopo sette giorni e quanto lavoreranno? nessuno interviene a favore.

Lalla - il 24 aprile ci sarà uno sciopero del personale ATA proprio per evidenziare al Governo tale politica.

Il personale Ata non esiste per il Governo, il 24 aprile sciopero e manifestazione a Montecitorio

Gerardo – La graduatoria terza fascia 2014/17 non è stata ancora pubblicata la definitiva a Roma come in altre provincie e intanto l’anno scolastico 2014/2015 è quasi finito. Resto in attesa di risposta

Lalla - le graduatorie di III fascia ATA a Roma saranno pubblicate domani

Graduatorie ATA terza fascia definitive: Roma pubblica il 2 aprile


Visita fiscale e post operatorio: c’è l’obbligo di reperibilità?

$
0
0

Elvito – dovrò operami di calcoli alla colicisti (in ospedale pubblico). Dopo l’operazione ci sarà un periodo (spero breve) di “recupero post operatorio”. Durante questo periodo potrò uscire di casa? Potrei essere oggetto di visita fiscale? Qualche collega mi parlava della differenza tra “convalescenza” e “malattia”. Esiste questa differenza? Come si chiede/specifica? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Elvito,

si premette che sia il ricovero ospedaliero (per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore comprensivo della notte) che i periodi per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale), non sono soggetti alla trattenuta Brunetta.

Per ciò ch invece riguarda la visita fiscale  si precisa che non esiste un divieto stabilito dalla norma, anche se a mio avviso non ce ne dovrebbe essere bisogno.

In questi casi ci poniamo una domanda: Può una struttura pubblica disporre una visita fiscale su un certificato medico di convalescenza rilasciato da un’altra struttura pubblica?

Se ciò dovesse avvenire il dirigente potrebbe incorrere nel danno all’erario.

Graduatoria interna: bonus dei 10 punti per chi è entrato in ruolo il 2005/06?

$
0
0

Maurizio – gentilissima redazione ho un quesito da porvi. sono titolare nella classe di concorso a051 in un liceo e immesso in ruolo nell’a.s. 2007/2008. nella compilazione della domanda inerente la graduatoria interna d’istituto la segreteria ha attribuito a due colleghe 10 punti in piu’ rispetto all’a.s. scorso nella sezione anzianita’ di servizio. le colleghe in questione , a mio parere, hanno erroneamente interpretato la voce riguardante l’attribuzione del bonus di 10 punti che in base alle mie conoscenze e alle informazioni prese per altri canali va attribuito qualora sia stato maturato in un triennio compreso fino all’a.s. 2007/2008. a seguire questo bonus non va piu’ corrisposto a nessuno. poiche’ entrambe le colleghe  sono state immesse in ruolo nell’a.s. 2005/2006 ,questo bonus di 10 punti non puo’ essere maturato! gentilmente vorrei sapere se ho ragione e se posso pertanto inoltrare ricorso presso la segreteria del mio istituto che nella pubblicazione della graduatoria interna d’istituto probabilmente non ha approfondito la materia e ha gia’ attribuito questo bonus in modo erroneo.  cordiali saluti .

Paolo Pizzo – Gentilissimo Maurizio,

ammesso che le docenti abbiano interpretato male la normativa questo non giustifica l’errore commesso dalla segreteria che quanto meno dovrebbe documentarsi con ciò che indica la tabella di valutazione titoli.

Il punto D) della tabella I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO tabella allegata al CCNI 2015 indica chiaramente l’arco temporale per l’assegnazione del bonus: a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti.

La nota 5 ter poi specifica che con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio. E  che il punteggio spetta se nel periodo indicato (dal 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008) è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.

E’  dunque evidente che alle colleghe immesse in ruolo nel 2005/06 non possa spettare il bonus perché non rientrano nei criteri previsti dalla lettera D.

 

Supplenze: allattamento e rientro a disposizione

$
0
0

Daniela  – sono un’insegnante di ruolo scuola secondaria 1° grado rientrata in servizio dalla maternità in data 9/02/2015 fino al 21 maggio usufruirò dell’orario ridotto per l’allattamento.  Svolgendo 13 ore settimanali invece di 18 mi sono state tolte tre classi. A tale proposito ti chiedo se dopo il 21 maggio io devo rientrare anche su queste classi oppure rimango a disposizione visto che su queste tre classi non ho mai preso servizio? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Daniela,

dal quesito si evince che rientrando dalla maternità hai direttamente fruito della riduzione oraria senza mai rientrare nelle classi coinvolte dalla riduzione oraria.

Pertanto il 22 maggio si sono concretizzate le disposizioni dell’art 37 del CCNL/2007 ovvero di una assenza di almeno 150 gg o 90 se classi terminali per cui dovrai rientrerai a disposizione per le 5 ore e continuerai a svolgere le 13 nelle restanti classi. La supplente delle 5 ore rimarrà nelle sue attuali classi per continuità didattica.

Mobilità: il passaggio di ruolo avviene nella III fase

$
0
0

Laura – Vorrei cortesemente avere la seguente info. Ho chiesto passaggio ruolo da primaria a secondaria di primo grado. Le domande di trasferimento-cioe’ di coloro che GIA’ insegnano nella secondaria di primo grado, e che chiedono trasferimento nelle scuole da me scelte x il passaggio-hanno comunque la priorita, o e’ tutta e solo questione di punteggio? Qualcuno mi ha detto che i trasferimenti hanno la precedenza, ma mi sembra strano. Grazie

Lalla - gent.ma Laura, la richiesta da te avanzata si chiama "mobilità professionale".

Essa occupa la terza fase dei movimenti, che sono così suddivisi:

I fase Trasferimenti nell’ambito del comune

II fase Trasferimenti tra comuni della stessa provincia

  • il personale titolare nella provincia
  • il personale neo immesso in ruolo che chiede sede definitiva
  • il personale che ha usufruito dell’art. 36 o 59 e che pertanto ha perso la titolarità della sede

III fase

Mobilità professionale (passaggio di cattedra e/o di ruolo) e mobilità territoriale interprovinciale

Pertanto, chi appartiene alla fase precedenti, cioè ha chiesto trasferimento nel comune o nella provincia, ti precede, indipendentemente dal punteggio. Il tuo punteggio vale solo quando si arriva alla III fase.

Per approfondimenti I movimenti: I, II e III fase

TFA: anche i docenti di ruolo devono superare le selezioni

$
0
0

Elena – Gentilissimi, sono una insegnante in servizio a tempo indeterminato nella scuola primaria. Sono in possesso della LM 14 Competenze testuali per l’insegnamento, ma non ho abilitazione.

Per insegnare nella scuola secondaria di 1 e 2 grado, posso frequentare tfa senza esame di selezione?

Lalla - no, l’accesso al TFA è per tutti – anche per gli insegnanti già assunti a tempo indeterminato – con selezione. Tra l’altro il Governo ha respinto recentemente la richiesta di percorsi di abilitazione agevolati per docenti di ruolo. PAS per docenti di ruolo: no del Ministero, c’è il TFA

Elena – Una volta conseguito tfa, posso chiedere il passaggio alla secondaria, senza concorso? GRAZIE anticipatamente per la vostra risposta

Lalla – in questo caso, secondo l’attuale normativa, la risposta è affermativa. I docenti di ruolo possono richiedere mobilità professionale se hanno superato l’anno di prova nell’ordine di scuola in cui sono assunti in ruolo e sono in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso/posto di insegnamento richiesta.

Viewing all 9414 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>