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Graduatorie I fascia ATA: dove indicare i servizi alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali?

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Carmelo – Buongiorno, cortesemente vi chiedo dei charimenti riguardo il mod B1 per l’inserimento nella 1° fascia CS per la provincia di torino, scadenza 24 aprile. I servizi specifici prestati nelle scuole statali hanno una pagina dedicata da compilare (D10), ma i servizi prestati c/o Ministeri, Ammin. statali, comuni, ecc. non riesco a capire in quale pagina si possano elencare. Sembrerebbe che, non si possano indicare oppure, si deve compilare la medesima pagina "D10" adattando in qualche modo la modalità d’inserimento dei dati? Ho lavorato per circa 13 anni c/à il Ministero delle Poste, posso indicare il periodo dal-al oppure bisogna indicare anno per anno utilizzando eventualmente più pagine?Grazie per la gentile attenzione.

di Giovanni Calandrino – Gentile Carmelo, il servizio effettivo prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l’istruzione tecnica vanno anch’essi dichiarati nella sezione D – QUADRO D10 – Titoli di servizio.

Naturalmente si ricorda che vanno attribuiti punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Carmelo – Posso indicare il periodo dal-al oppure bisogna indicare anno per anno utilizzando eventualmente più pagine?

Giovanni Calandrino – È opportuno indicare tutti i singoli contratti lavorativi (con data di inizio e chiusura contratto) eventualmente nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente è possibile allegare quante più pagine del QUADRO D10 – Titoli di servizio, debitamente datate e sottoscritte.


Graduatorie interne: continuità valutata fino al 31/8/2014 e anno sabbatico

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Aride – le scrivo per sottoporle il seguente quesito. Sono un docente entrato in ruolo nell’a.s. 1985/86  a seguito di concorso ordinario ed ho prestato servizio nella stessa scuola per 29 anni, ad esclusione dell’a.s. in corso (2014/2015) in cui sto fruendo dell’anno sabbatico. Considerato che ai fini della graduatoria interna di Istituto non si conta l’anno in corso, il punteggio di continuità e’ da calcolare sui 29 anni (dal 1985/86 fino al 2013/2014)? E nella graduatoria interna (stesso Istituto) del prossimo anno scolastico (2015/2016), a seguito dell’anno sabbatico del corrente anno, avrò ancora il punteggio di continuità? La ringrazio per la cortese risposta e le auguro Buona Pasqua!

Paolo Pizzo – Gentilissima Aride,

la continuità del servizio va calcolata dalla scuola fino al 31/8/2014 con esclusione dell’anno in corso.

Inoltre ricordiamo quali sono le assenze che non interrompono la continuità:

Il punteggio della continuità spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell’art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità.

Non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

L’anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per i seguenti motivi:

  • per malattie;
  • congedo biennale legge 104/92;
  • per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedi parentale e per malattia del figlio);
  • per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
  • per mandato politico ed amministrativo;
  • nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
  • per incarico della presidenza di scuole secondarie;
  • per esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
  • per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
  • per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306;
  • per il servizio prestato nelle scuole militari.

Per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

In conclusione avrai il punteggio di continuità nella graduatoria interna di questo anno ma ti verrà poi azzerato il prossimo anno in quanto  nell’anno scolastico 2014/15 hai fruito di un’aspettativa per la quale non è previsto il mantenimento del punteggio in questione e a causa della quale non hai prestato un servizio di almeno 180 gg.

Graduatorie ad esaurimento: scioglimento della riserva entro il 30 giugno 2015

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Elena – Mi sono laureata in Scienze della formazione primaria a Novembre e sono inserita nelle graduatorie ad esaurimento con riserva. Volevo capire se il decreto per lo scioglimento della riserva verrà pubblicato prima di settembre, oppure noi che ci siamo laureati a fine 2014 non potremo modificare la nostra posizione in graduatoria neanche per il 2015/16?! La ringrazio molto, cordialmente

Lalla - gent.ma Elena, il decreto per permettere lo scioglimento della riserva è annuale, pertanto ogni anno è possibile modificare la propria posizione in graduatoria.

Il DDL in discussione in questi giorni alla Camera ha inoltre indicato una data ultima entro la quale conseguire il titolo, pena la decadenza del diritto di permanere in graduatoria, e cioè il 30 giugno 2015. Il DDL non è ancora definitivo, non sappiamo se ci saranno modifiche.

In ogni caso la tua situazione è salvaguardata, dovrai solo attendere il decreto emanato dal Ministero con le modalità per lo scioglimento della riserva.

TFA: la selezione è per tutti, anche per chi ha già insegnato

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Elena – Può essere ammessa a frequentare TFA senza selezione docente che per 3 anni ha prestato servizio in una scuola paritaria? Grazie ancora.

Lalla - la risposta è negativa, la selezione è elemento portante per l’ammissione al corso SSIS e nessun tipo di insegnamento può sostituirla. Non ci sono corsisti TFA ammessi senza aver superato le selezioni.

La prova di accesso infatti, costituita da test preliminare, prova scritta e prova orale, mira a verifi care le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione. (dm 249/10).

Siamo in attesa dell’istituzione del III ciclo TFA per l’a.a. 2015/16.

Convocazioni ATA: quando il punteggio è sbagliato

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Laura – un istituto ha indetto una convocazione fino al 30/06 e il candidato di terza fascia ha preso servizio.La scuola come da dm 717 ha proceduto alla convalida del punteggio e si è resa conto che il supplente non aveva titoli e quindi ha emesso un decreto di rettifica e decreto di licenziamento; cosa succede si deve rifare la convocazione o si prende la vecchia e si guarda chi aveva dato disponibilità???In entrambi i casi quali sono i riferimenti normativi in base ai quali si procede o meno alla convocazione. Grazie mille cordiali saluti

Lalla – gent.ma Laura, la supplenza che verrà conferita avrà una nuova data di avvio rispetto a quella prevista nella precedente convocazione. Questo rende quella prima convocazione ormai inutilizzabile, in quanto non più corrispondente alla nuova proposta di supplenza.

Tra l’altro, rispetto a quella convocazione, altri candidati – non inclusi precedentemente perchè impegnati in quel momento – potrebbero essere interessati.

Quindi si tratta di una nuova supplenza, con nuova data di decorrenza (pur rimanendo ferma la data di fine contratto). Ad ogni supplenza corrisponde una convocazione, come da regolamento delle supplenze.

Graduatoria interna: anno di servizio e continuità valutate per intero e aspettativa di famiglia

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Scuola – Salve, scriviamo dall’ I.C. di X, desideriamo porre un quesito: una docente è assente per aspettativa di famiglia per quattro mesi circa,  ai fini della graduatoria soprannumerari, l’anno scolastico ha validità come continuità nella scuola di attuale titolarità?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

si premette che la valutazione del servizio e della continuità nella scuola sono valutati fino al 31/8/14 con esclusione dell’anno in corso.

Pertanto se la docente è assente questo anno scolastico mantiene fino al 31/8/2014 l’anzianità maturata e la continuità, non le va quindi tolto per ora nessun punteggio.

Il problema quindi bisognerà porselo il prossimo anno quando si valuterà il 2014/15 come anno di servizio e di continuità.

Detto questo si fa comunque presente che la tabella allegata al CCNI prende in considerazione tale caso disponendo che qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B [6 pp. per il ruolo e 3 pp. per il pre ruolo] del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l’anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

Ricordiamo che l’anno scolastico e il conteggio dei 180 gg va dal 1/9 al 31/8 e bisogna quindi valutare se ci sono i 180 gg di servizio togliendo solo i gg non retribuiti per aspettativa di famiglia.

ATA: Assistenza alunno portatore di handicap, cura nell’igiene personale nella scuola dell’infanzia – materna

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Gionni – s ono appena stato eletto RSU in un istituto superiore di padova. vorrei cortesemente se possibile avere dei chiarimenti in vista della prossima contrattazione interna.in particolarmodo vorrei informazioni sugli Incarichi Specifici:

Collaboratori Scolastici: Assistenza alunno portatore di handicap;

Cura nell’igiene personale nella scuola dell’infanzia/Scuola materna;
Collaborazione con docenti per supporto attività didattica (fotocopie, ciclostili ecc.
)il dsga impone al personale in base al art 47 la cura nell’igiene personale del portatore di handicap da parte degli collaboratori scolastici, con mansioni di vero e proprio cambio di pannolone e pulizia intima dopo la defecazione. inoltre essendo in un istituto superiore e avendo dei portatori di handicap grave i collaboratori scolastici si trovano a operare anche su persone che hanno cateteri. vorrei sapere quindi se tali mansioni possono essere ritenute mansioni secondo il contratto collettivo?

quali sono le mansioni del collaboratore scolastico al riguardo al art 47 per l’handicap? lei ritiene che in contrattazione possiamo avanzare che siano individuate delle persone addette a questo servizio da parte del dirigente? scelte fra chi ne fa richiesta?quali corsi sono obbligatori a che esegue tali mansioni?come si può definire un compenso per le persone individuate a questa mansione?possono essere obbligati a tale mansione collaboratori senza il corso apposito?possono essere obbligate persone con dichiarati problemi fisici o di invalidità?la ringrazio per le delucidazioni che vorra darmi, mi saranno utilissime per dare una risposta ai colleghi e alla dirigenza. cordiali

di Giovanni Calandrino – Gentile Gionni, la invito a leggere la guida “Mansioni del Collaboratore Scolastico: pulizia degli alunni dell’infanzia e cambio pannolino”.

Inoltre chiarisco che UN COLLABORATORE SCOLASTICO NON Può E NON DEVE “operare su alunni con cateteri”, innanzitutto perché non fa parte delle mansioni del profilo, in secondo luogo il CS non è uno SPECIALISTA e in fine stiamo parlando di manovre delicate e strettamente INTIME.

Pertanto, un’attribuzione d’ufficio, di tale incarico, è di per sé illegittima e può essere oggetto di contenzioso.

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per assistenza di base s’intende l’ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, accompagnarlo nei movimenti per le classi come si fa con qualsiasi alunno infortunato e nella cura dell’igiene personale.

Per quanto riguarda gli incarichi specifici, si ricorda che vanno indicati nel piano delle attività proposto all’inizio dell’anno dal DSGA secondo le finalità del POF. La contrattazione di scuola deve indicare i criteri per l’assegnazione e il relativo compenso. Il contratto deve indicare altresì i criteri che fanno scattare l’obbligo della sostituzione in caso di assenza di titolare di incarico specifico e stabilire il compenso da riconoscere al “sostituto”.

Il supporto all’attività didattica (fotocopie, ciclostili ecc.) rientra sicuramente oggetto di discussione all’interno della contrattazione d’istituto con relativo riconoscimento economico, da concordare, dal fondo d’istituto.

Mobilità ATA: collaboratore scolastico soprannumerario

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Annamaria – Gentilissimi, chiedo il vostro aiuto. Sono una collaboratrice scolastico soprannumeraria. Il mio Istituto, Scuola superiore di II grado, ha attivo anche un corso serale.

Potrei essere utilizzata nel corso serale, sebbene esso presenti un codice meccanografico diverso? Premetto che quest’anno sul corso serale era presente un’unità nominata a settembre dall’USP e non titolare in questo istituto: quindi, il posto sarebbe vacante. Fiduciosa e piena di ringraziamento, porgo cordiali saluti.

di Giovanni Calandrino
– Gentilissima Annamaria, si può diventare perdente posto perché nella nuova tabella organica definita dall’istituto scolastico è possibile che ci sia un minor numero di posti del proprio profilo. In questo caso, un numero di unità pari ai posti in meno, deve essere risistemato in altra scuola dello stesso comune o comunque in altri comuni viciniori della stessa provincia.

In questo caso, il personale individuato come perdente posto è coinvolto nella mobilità d’ufficio. Che di norma la presentazione della domanda è successiva alla data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria perché legati alla definizione degli organici di diritto per l’anno seguente.

Il personale entro 5 giorni dalla comunicazione di perdente posto è riammesso a partecipare alla mobilità insieme agli altri, per non essere penalizzato.

Quindi stia pure tranquilla, nonostante la condizione di personale soprannumerario può sempre avere facoltà di scelta della nuova sede di servizio. L’utilizzo nel corso serale non può quindi avvenire con precedenza, ma avviene all’interno della scelte che deve indicare nella domanda.


Anche il personale ATA può accompagnare gli alunni in viaggio d’istruzione

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Fiore – Sslve, vorrei sapere se un assistente amministrativo di ruolo può accompagnare gli alunni in viaggio d’istruzione di un giorno, se esiste normativa in merito e in caso se basta la direttiva del dirigente scolastico! Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentile AA, innanzitutto si rende noto che l’accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente e neanche tra gli obblighi del personale ATA.

Si tratta quindi di attività aggiuntive (e come tali è giusto che vengano retribuite) che richiedono la disponibilità del personale e non possono essere imposte dal dirigente.

Fatta questa premessa, si ricorda che a decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione.

Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e ancora meglio approvare uno specifico Regolamento.

E quindi l’istituzione scolastica a decidere:

1. Numero di accompagnatori per ogni tot. di allievi;

2. Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare;

3. La partecipazione del Dirigente, del Personale ATA e anche eventuali docenti in pensione;

4. Etc…

Pertanto se nel regolamento delle gite d’istruzione è compreso, anche il personale ATA può accompagnare gli alunni in viaggio d’istruzione.

Graduatorie I fascia ATA: la valutazione delle Certificazioni Informatiche

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Valerio – Salve, vorrei sapere se vale l’ ECDL in prima fascia ATA , profilo assistente tecnico nuova inclusione, inoltre anche quando vale. Distinti saluti

di Giovanni Calandrino – Gentile Valerio, le certificazioni concernenti la sigla “ECDL” certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche sono valutate come “attestati di addestramento professionale” ovvero PUNTI 1 per il SOLO PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.

Si coglie l’occasione per ricordare che anche le certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist , IC3, MCAS, EIPASS, ICL e PEKIT non possono non essere considerati come “attestati di addestramento professionale” e quindi anch’essi valutati PUNTI 1 (esclusivamente per AA).

Nota Bene: Si valuta un solo titolo

Graduatorie I Fascia ATA: posso inserirmi come AA e AT?

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Roberto – Buongiorno, sono un assistente tecnico in servizio con contratto dalle graduatorie di terza fascia. Ho maturato 24 mesi sia come assistente tecnico che come assistente amministrativo, quindi vorrei produrre domanda di inserimento per entrambi i profili. Nella sezione "B" dovrei barrare "A" per il profilo di tecnico e poi? Le modalità sono univoche a quanto ho letto. Oppure basta compilare, nella sezione "C", sia "AA" che "AT"?

Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentile Roberto, innanzitutto deve indicare la lettera A nella SEZIONE B – REQUISITI DI SERVIZIO E MODALITA’ DI ACCESSO – barrando il profilo professionale di AT e completando tutti gli spazi.

Inoltre, esaminato i suoi requisiti d’accesso e considerato anche l’anzianità dei 24 mesi nel profilo di AA deve indicare pure la lettera C nella medesima SEZIONE B – REQUISITI DI SERVIZIO E MODALITA’ DI ACCESSO – barrando il profilo professionale di AA, ovviamente completando e indicando tutti gli estremi della domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto ATA ai sensi del D.M. n. 717 del 5/09/2014.

Lo speciale di OrizzonteScuola.i su Graduatorie ATA 24mesi

Mobilità ATA: le precedenze L. 104/92, art. 21 o art. 33?

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Anna – Gentili consulenti, Vi ringrazio per tutte le preziose consulenze che quotidianamente ci fornite e che ci aiutano nella giungla di Diritti e Doveri qual è fatto il mondo della scuola. Ho la Domanda di Trasferimento ATA salvata in BOZZA e prima d’inviarla Vi sottopongo un paio di dubbi sorti mentre la compilavo.

1) Sono Invalida Civile al 100% e con connotazione di gravità, come precisato al comma 3 dell’art. 3 della L.104/92., nella SEZIONE H della Domanda
devo barrare la Casella 22 … precedenza prevista dall’art. 21 della L. 104/92?
Oppure devo barrare la Casella 24 … precedenza prevista dall’art. 33, comma 6, della L. 104/92?
Oppure le posso barrare tutte e due?

di Giovanni Calandrino – Gentile Anna, considerata la sua documentazione di invalidità (Invalida Civile al 100% con connotazione di gravità, come precisato al comma 3 dell’art. 3 della L.104/92), nella Sezione H – “Precedenze” del modulo di domanda deve indicare “L’aspirante usufruisce della precedenza prevista dall’art. 33, comma 6, della L. 104/92”

Si ricorda che la precedenza prevista dall’art. 21 della L. 104/92 va indicata dai soli candidati che si trovano in situazione di handicap superiore ai due terzi a cui non è stata riconosciuta la connotazione di gravità.

Anna - Altro dubbio. Se invio oggi 29 marzo la Domanda, mi verrà considerato il servizio fino al 20 aprile? Meglio inoltrarla dal 16 Aprile in poi?

Giovanni Calandrino – meglio inoltrarla dopo il 16 Aprile, per maturare il massimo punteggio di servizio.

Mobilità e graduatoria interna A.T.A.: valutazione anzianità di servizio, continuità, attribuzione del bonus di 40 punti, differenze tra mobilità a domanda e mobilità d’ufficio

Graduatorie I fascia ATA: iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art.8 della legge 68/99

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Sono un’assistente amministrativa e inserita in I fascia nella graduatoria di Bari, sono stata assunta su una maternita’ dalla scuola dove sono un servizio.Successivamente ho proseguito la supplenza per congedo parentale della stessa persona che sostituisco fino a giugno. Nell’aggiornamento imminente della I fascia vorrei inserire la riserva per invalidita’ civile al 46% personale.Per fare questo dovrei licenziarmi e iscrivermi alla lista di collocamento speciale invalidi? Posso inserire il certificato successivamente come i docenti, quando tornero’ in disoccupazione invece di licenziarmi?

di Giovanni Calandrino – Gentilissima, per il personale ATA non ci sono state modifiche alla normativa.

In riferimento alla nota ministeriale prot. n. 2903 del 21.03.2013 si chiarisce per i concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA ai sensi dell’art. 554 del D.L.VO 297/94, ai fini dell’assunzione su posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art.8 della legge 68/99, anche all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento solo qualora la medesima dichiarazione non sia stata già resa in occasione della presentazione di precedenti istanze di nuova iscrizione o di aggiornamento.

Pertanto il diritto alla riserva dei posti prescinde, dalla sussistenza dello stato di disoccupazione all’atto dell’assunzione (art. 16, comma 2, legge e art. 1, comma 2, regolamento). È sufficiente, infatti, che lo stato di disoccupazione, esista al momento della presentazione della domanda per la partecipazione alla procedura concorsuale per esami e titoli.

Nel caso dell’iscrizione nelle graduatorie provinciali permanenti è sufficiente che l’iscrizione negli elenchi dei disoccupati sia avvenuta all’atto della prima inclusione in graduatoria permanente ovvero all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione in graduatoria.

Quindi è necessario possedere il certificato di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio gestiti dai centri per l’impiego provinciali, entro la scadenza del bando.

Si ricorda che le categorie protette previste dall’art. 1 dalla legge 68/99 sono:

1. le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile insediate presso le ASL;
2. le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
3. le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;
4. le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.

Mobilità: passaggio sostegno da AD00 ad AD02

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Stefania - Sono una docente neo immessa in ruolo il 1/09/2014 su posto di sostegno nella secondaria di I grado (AD00). Vorrei trasferirmi nella regione Marche appena possibile e richiedere il passaggio alle superiori, sempre su sostegno (AD02). Quando potrò farlo? Devo comunque rispettare il vincolo dei 3 anni? Vi ringrazio anticipatamente per la Vs. cortese attenzione e risposta cordiali saluti

Lalla – gent.ma Stefania, il trasferimento interprovinciale – secondo l’attuale normativa – puoi richiederlo trascorsi 3 anni dall’immissione in ruolo giuridica, a meno che non ci siano le condizioni per rientrare nel blocco. Ne abbiamo parlato in questa scheda Mobilità docenti di ruolo: blocco tre anni, precedenze, trasferimenti

Per quanto riguarda il sostegno invece, sei sottoposta al vincolo quinquennale, ma questo non impedisce comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell’ambito del sostegno agli alunni con disabilità. L’obbligo di permanenza è sempre di un quinquennio. Mobilità insegnanti di ruolo e vincolo quinquennale sul sostegno

Quindi il passaggio alle superiori puoi già richiederlo il prossimo anno per il successivo, mentre per il trasferimento interprovinciale c’è ancora da attendere. Ripeto: queste sono le normative attualmente in vigore, non posso assicurarti che siano ancora tali nel prossimo contratto sulla mobilità.

Assegnazione provvisoria in grado diverso da quello di titolarità

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Davide - Sono un docente di sostegno entrato in ruolo nel 2013 nella scuola secondaria di primo grado a Bergamo con specializzazione anche per le secondarie di secondo grado. Per tale motivo quest’anno ho chiesto contestualmente il passaggio alla secondaria di secondo grado presso tre altre province (Lecce, Brindisi e Taranto).

Il mio intento è ottenere il posto di ruolo in una di codeste province ma chiedere momentaneamente per esigenze familiari l’assegnazione a Bergamo per l’anno 2015 2016. Nel caso dovessi ottenere trasferimento giù, quello che mi interessa sapere è nel momento in cui chiedo l’assegnazione a Bergamo devo richiederla per forza nell’ordine di scuola secondaria di secondo grado o potrei richiedere di tornare presso la scuola secondaria di primo grado presso cui ho il ruolo definitivo…magari per continuità? Grazie di cuore.

Lalla – gent.mo Davide, fermo restando che il contratto integrativo annuale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie deve ancora essere sottoscritto e qualche dubbio sulla attivazione per l’a.s. 2015/16 c’è, ma bisogna attendere cosa si decide relativamente al DDL La Buona Scuola (al Miur non sono stati neanche avviati tavoli di confronto con i sindacati su questo aspetto), posso risponderti facendo riferimento al contratto dello scorso anno.

Sostanzialmente è possibile richiedere assegnazione provvisoria anche per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza (nel tuo caso dal II grado al I) a due condizioni:
Che si sia superato l’anno di prova, e che si sia in possesso dell’abilitazione per l’eventuale altro grado richiesto (e su questo ci saremmo).

NOTA BENE

La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è AGGIUNTIVA rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

Pertanto sarà presa in considerazione dopo la richiesta di assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso.

Inoltre, le operazioni di assegnazione provvisoria DA ALTRA PROVINCIA O PER ALTRA CLASSE DI CONCORSO O PER ALTRO POSTO O GRADO D’ISTRUZIONE dovranno essere effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato, che per l’a.s. 2015/16 si prevede essere abbastanza cospicuo. Assegnazione provvisoria 2014/15: chi può chiederla, per quante province, effetti su anzianità di servizio. La guida

Non è invece valida la tua richiesta di "continuitò didattica", il Contratto non ragiona su questi termini.


Mobilità: neoimmessi in ruolo partecipano alla II fase in base al punteggio

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Silvia - Gentili esperti di OS, gradirei un chiarimento relativamente alla risposta Mobilità: il passaggio di ruolo avviene nella III fase che è stata data a Laura in data 2 aprile. Relativamente alla seconda fase dei trasferimenti (quella tra comuni della stessa provincia) è vero che il personale titolare nella provincia ha la precedenza, INDIPENDENTEMENTE DAL PUNTEGGIO, rispetto sia al personale neo immesso in ruolo che chiede sede definitiva sia al personale che ha usufruito dell’art. 36 o 59? Il mio dubbio nasce dal fatto che siamo all’interno della stessa fase per i trasferimenti (in questo caso è la seconda fase). In attesa del Vostro chiarimento, grazie infinite per questa fantastica rubrica!

Lalla – gent.ma Silvia, la II fase dei movimenti (fase provinciale) interessa

  • il personale titolare nella provincia
  • il personale neo immesso in ruolo che chiede sede definitiva
  • il personale che ha usufruito dell’art. 36 o 59 e che pertanto ha perso la titolarità della sede

Ciascuno degli interessati a questa fase partecipa con il proprio punteggio,secondo l’ordine di graduatoria determinato dalla tabella di valutazione dei titoli.

L’ordine delle operazioni è questo

A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari di posti e cattedre dell’organico sede che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) a domanda;

B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;

C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;

D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto

; E) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 31 del TITOLO II del presente contratto;

E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 32 del TITOLO II del presente contratto;

E2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;

F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia (compresi i titolari in esubero su dotazione provinciale ed i docenti privi della sede (1)).

Riassumendo: è logico che in prima istanza andranno sistemati d’ufficio i sovrannumerari. Seguiranno coloro che usufruiscono delle precedenze previste dal contratto, e poi tutti gli altri, sempre secondo il punteggio.

Immissioni in ruolo 2015: la graduatoria sarà cancellata, assunzione o meno?

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Sono iscritta alle gae provincia Viterbo lazio, A119 classe di concorso, abilitata con concorso del 1999 ho una supplenza annuale sul sostegno, se non dovessi rientrare tra le assunzioni potrebbero eliminare la mia graduatoria anche se raggiunta l’abilitazione con concorso pubblico a cattedre e non con sis o tfa

Lalla - gent.ma, con "mia graduatoria" riteniamo tu intenda la graduatoria ad esaurimento.

Il DDL in discussione al Parlamento prevede infatti di effettuare le assunzioni per l’a.s. 2015/16 da GaE e concorso 2012, ma dal 1° settembre 2015 tali graduatorie perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata, mentre le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all’anno 2012 sono soppresse.

Questo è uno dei punti più controversi del DDL. Non è ancora chiaro se il Ministero lo ha introdotto perchè sicuro che le graduatorie in questione verranno svuotate (ricordiamo che c’è anche una fase nazionale di collocazione) o semplicemente perchè risolve con un colpo di spugna eventuali residui di graduatorie ancora esistenti dopo il piano straordinario di immissioni in ruolo.

Non a caso è uno dei punti maggiormenti contestati da alcuni gruppi di docenti che saranno auditi in Commissione Cultura in questi giorni ( Riforma. Calendario audizioni. Si riprende martedì, si completa giovedì. Giannini, amministrazione già all’opera per assunzioni ) e su cui sicuramente saranno presentati degli emendamenti.

Si tratta dunque di un provvedimento normativo ancora da scrivere nella sua stesura finale, per il quale non c’è ancora la parola fine. Dobbiamo attendere i lavori parlamentari per capire quale sarà il risultato finale.

Domanda part time dopo il 15 marzo

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Stefania – Gentile signora Lalla, vorrei saper se è possibile presentare domanda per svolgere il part time nella scuola oltre la data di scadenza, per motivi di salute. Ho visto che è stata fissata il 15 marzo, mi chiedevo se fosse accettata una richiesta successiva a tale data documentando eventuali problemi di salute. Grazie per l’attenzione

Lalla – gent.ma Stefania, ti consiglio di presentare senz’altro la domanda, con annessa documentazione.

L’avvertenza a mio parere è che la domanda potrà essere tenuta in considerazione solo se residueranno posti all’interno del contingente, dopo la sistemazione di coloro che hanno presentato la domanda entro i termini stabiliti per legge, anche se magari con motivazioni meno forti.

Considera inoltre che sarà data la possibilità di presentare la domanda anche ai neoimmessi in ruolo, se residueranno ancora disponibilità. Quindi ti conviene presentare adesso la domanda.

Congedo biennale e aspettativa per motivi di famiglia. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Si richiede cortesemente di sapere quale documentazione deve produrre un dipendente nei seguenti casi di assenza: Congedo biennale,Aspettativa per famiglia, Aspettativa per motivi personali. Si ringrazia Distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Scuola,

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Il congedo biennale per assistenza al disabile è disciplinato dall’art. 4, commi da 5 a 5 quinquies, del D.Lgs. n. 119 del 2011, novellando l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001.

Innanzitutto bisogna sapere per quale familiare è richiesto il congedo. L’art. 4, infatti, pone un ordine di priorità ben preciso:

il congedo di cui trattasi può  essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  1. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  1. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  1. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  1. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i  genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Stabilito tale ordine e che il dipendente è legittimato alla fruizione del congedo (anche in relazione ai concetti di “mancanza” e “patologie invalidanti”), bisogna soddisfare l’altro requisito che è la convivenza (circolare INPS 159/2013):

Con riferimento ai requisiti di “mancanza”, di affezione da “patologie invalidanti” e di “convivenza”:

Per quanto concerne la “mancanza”, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

Ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale  n. 278 del 21 luglio 2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.

Circolare Funzione Pubblica 1/2012; 13/2010:

Il diritto al congedo è subordinato per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della convivenza. Questo requisito è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989). In linea con l’orientamento già espresso in precedenza, al fine di venire incontro all’esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza previsto nella norma si intende soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno.

Sempre al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. Le amministrazioni disporranno per gli usuali controlli al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del citato D.P.R. n. 445 del 2000).

Ovviamente l’altro requisito è che il familiare sia un disabile con handicap grave.

La persona da assistere deve essere in stato di handicap in situazione di gravità e non deve essere ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato o altro centro.

Ricordiamo che Lo «stato di handicap in situazione di gravità» è così definito dall’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992:

Qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Pertanto il dipendente che intenda fruire del congedo deve innanzitutto presentare una  copia autenticata del certificato attestante l’handicap rilasciato dalla competente commissione medica legge 104/1992 operante presso l’Asl di riferimento, poi autocertificare il grado di parentela con il disabile, dichiarare di essere convivente con esso e che lo stesso non è ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato o altro centro. Se fruisce del congedo per “scorrimento” di parentela rientrando nei casi di “mancanza” o “patologie invalidanti” deve autocertificare le prime (es. celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto ecc.) e produrre copia della certificazione delle seconde.

Infine deve dichiarare che da parte degli altri familiari non vi è contemporaneità di fruizione del congedo ovvero che nessun altro stia fruendo del congedo.

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Aspettativa di famiglia o personale rientrano entrambe nella stessa disciplina.

Il riferimento è il CCNL/2007 che rimanda alla disposizione tuttora vigente.

L’art. 18 comma 1 recita: L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.

Il comma 2:

Ai sensi della predetta norma [comma 1] il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l’art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994.

Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) motivata domanda (art. 69 del DPR n. 3/1957) redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa, la data di decorrenza e la durata dell’assenza.

Il dipendente dovrà quindi motivare la richiesta esplicitando, anche in forma riservata, le condizioni personali, familiari e di studio.

Tale richiesta può essere autocertificata o corredata da idonea documentazione (es. certificato medico di un familiare nel caso si chieda un periodo di aspettativa per assisterlo).

È utile segnalare che il Consiglio di Stato con sentenza del 29 gennaio 2003, n. 444  ha affermato che il dipendente istante è tenuto a prospettare le esigenze familiari da soddisfare, al fine dell’ottenimento del periodo di aspettativa richiesta.

Sempre il Consiglio di Stato con sentenza del’11 febbraio 1993, n. 720 ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale un direttore didattico ha annullato l’atto di concessione di un’aspettativa per famiglia, per mancata documentazione delle esigenze di famiglia, ed invitato l’insegnante a riprendere servizio.

Se da un lato c’è un obbligo di motivare la richiesta è anche vero che il Dirigente non può entrare nel merito dei motivi a supporto della richiesta stessa:

nel precedente CCNL comparto Scuola (2003) si faceva esclusivamente riferimento ai motivi di famiglia, mentre nel nuovo Contratto è stato aggiunto l’inciso “personali”.

Tuttavia va precisato che non esiste una casistica di “motivi familiari o personali”.

Le esigenze del lavoratore possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415).

Alla luce di tale configurazione, pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.

In ultimo è utile ricordare che una volta che la richiesta è motivata,il dirigente può respingere la domanda o ritardarne l’accoglimento o ridurre la durata del congedo richiesto esclusivamente “per motivi di servizio”, che vanno enunciati nel provvedimento.

Congedo di due anni legge 53/2000. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Il dipendente che richiede di assentarsi dal lavoro ai sensi legge 53/2000 art. 4 comma 2 cosa deve produrre per avere il diritto al congedo? Grazie.  Distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

ai sensi dell’art. 15/7 del CCNL comparto Scuola “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

È il caso del congedo di due anni per grave infermità.

L’art. 4, comma 2 della legge 53/2000 stabilisce che: I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:

a)le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;

b)le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone di cui sopra;

c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;

d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono del congedo per le patologie di cui sopra, devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Tale certificazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice.

Quando l’evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

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