Scuola – Spett.le redazione, sottopongo il seguente quesito: una docente nominata dal DS gode di due contratti: 1) per 8/18 su una supplenza fino al termine delle attività didattiche; 2) per 10/18 su una maternità della titolare; la docente nominata in data 4 febbraio ha presentato richiesta di astensione obbligatoria in quanto, anche lei, si trovava al settimo mese di gravidanza. La docente titolare ha comunicato che riprenderà servizio il giorno 8 aprile 2015. Come ci si deve comportare in termini di retribuzione dopo l’8 aprile con la supplente? Ha diritto all’80% dello stipendio su entrambi i contratti iniziali o soltanto sul primo (8/18)? quali sono i riferimenti normativi che regolano il caso? Cordiali saluti Ufficio Personale.
Paolo Pizzo – Gentile Scuola,
si premette che affinché possa essere attribuita l’indennità fuori nomina all’80% è un contratto per un servizio prestato presso la stessa scuola, terminato durante l’astensione obbligatoria o interdizione anticipata oppure entro 60 giorni dall’inizio dei suddetti periodi.
In teoria quindi alla docente spetterebbe da subito il contratto di indennità fuori nomina per le 10 ore.
Sennonché il Miur nella nota prot .n. 1476 del 28/01/2008 ha chiarito che se durante il periodo in cui percepisce l’indennità , la dipendente è destinataria di altro contratto di supplenza, la stessa deve esprimere opzione tra contratto di supplenza e indennità di maternità. E’ cura delle segreterie scolastiche che predispongono il contratto verificare , preliminarmente alla stipula, la presenza di un eventuale decreto di indennità e acquisirne la cessazione. E’di fondamentale importanza che le segreterie accertino che non ci siano sovrapposizioni temporali tra il periodo di corresponsione dell’indennità ed eventuali contratti di lavoro ancora in pagamento, utilizzando allo scopo le funzioni Sidi di interrogazione del fascicolo personale. L’opzione della docente è prevista per la corresponsione del trattamento più favorevole. Se la docente opta per l’indennità, si acquisisce la cessazione del contratto, viceversa, in caso di mantenimento del contratto, l’indennità non può essere corrisposta.
In poche parole pur volendo non sarà possibile alla fine della supplenza breve inserire al SIDI il contratto fuori nomina (N18) per le 10 ore in quanto la docente risulta comunque coperta dall’altra supplenza di 8 ore fino al 30/06/2015 per la quale già percepisce un’indennità di maternità in costanza di nomina proprio perché appunto è firmataria di altro contratto (non ci può essere quindi sovrapposizione temporale tra il periodo di corresponsione dell’indennità ed eventuali contratti di lavoro ancora in pagamento).