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Supplenza e maternità: la scuola non può corrispondere un’indennità fuori nomina se la docente ha un altro contratto in corso

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Scuola  – Spett.le redazione, sottopongo il seguente quesito: una docente nominata dal DS gode di due contratti: 1) per 8/18 su una supplenza fino al termine delle attività didattiche; 2) per 10/18 su una maternità della titolare; la docente nominata in data 4 febbraio ha presentato richiesta di astensione obbligatoria in quanto, anche lei, si trovava al settimo mese di gravidanza. La docente titolare ha comunicato che riprenderà servizio il giorno 8 aprile 2015. Come ci si deve comportare in termini di retribuzione dopo l’8 aprile con la supplente? Ha diritto all’80% dello stipendio su entrambi i contratti iniziali o soltanto sul primo (8/18)? quali sono i riferimenti normativi che regolano il caso? Cordiali saluti Ufficio Personale.

Paolo Pizzo – Gentile Scuola,

si premette che affinché possa essere attribuita l’indennità fuori nomina all’80% è un contratto per un servizio prestato presso la stessa scuola, terminato durante l’astensione obbligatoria o interdizione anticipata oppure entro 60 giorni dall’inizio dei suddetti periodi.

In teoria quindi alla docente spetterebbe da subito il contratto di indennità fuori nomina per le 10 ore.

Sennonché il Miur nella nota prot .n. 1476 del 28/01/2008 ha chiarito che se durante il periodo in cui percepisce l’indennità , la dipendente è destinataria di altro contratto di supplenza, la stessa deve esprimere opzione tra contratto di supplenza e indennità di maternità. E’ cura delle segreterie scolastiche che predispongono il contratto verificare , preliminarmente alla stipula, la presenza di un eventuale decreto di indennità e acquisirne la cessazione. E’di fondamentale importanza che le segreterie accertino che non ci siano sovrapposizioni temporali tra il periodo di corresponsione dell’indennità ed eventuali contratti di lavoro ancora in pagamento, utilizzando allo scopo le funzioni Sidi di interrogazione del fascicolo personale. L’opzione della docente è prevista per la corresponsione del trattamento più favorevole. Se la docente opta per l’indennità, si acquisisce la cessazione del contratto, viceversa, in caso di mantenimento del contratto, l’indennità non può essere corrisposta.

In poche parole pur volendo non sarà possibile alla fine della supplenza breve inserire al SIDI il contratto fuori nomina (N18) per le 10 ore  in quanto la docente risulta comunque coperta dall’altra supplenza di 8 ore fino al 30/06/2015 per la quale già percepisce un’indennità di maternità in costanza di nomina proprio perché appunto è firmataria di altro contratto (non ci può essere quindi sovrapposizione temporale tra il periodo di corresponsione dell’indennità ed eventuali contratti di lavoro ancora in pagamento).


Graduatoria interna: calcolo del servizio di altro ruolo e pre ruolo per il docente titolare nel II grado

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Docente – Buongiorno, sono un’insegnante di x a tempo indeterminato dell’Istituto  x  di II grado. Vi pongo il seguente quesito  riguardo la *determinazione del punteggio utile per la compilazione  della graduatoria interna*: sono in servizio in questo istituto a seguito di passaggio di ruolo  dalla scuola secondaria di 1°grado avvenuto nell’a.s. 2010-2011 e la  segretaria in quell’a.s. nel compilare la graduatoria d’Istituto, mi  aveva conteggiato gli anni alla “scuola media” di ruolo perché trattasi  di sempre di scuola secondaria e quindi a tutt’oggi mi vedo un punteggio  totale derivante dalla somma degli anni di scuola media + 4 della scuola attuale di appartenenza. Quest’anno invece  mi comunicano che è stato  commesso un errore e in realtà quegli a.s. trascorsi nella scuola media  non sono da considerarsi di ruolo ma bensì di pre-ruolo e quindi il mio  punteggio sarà consistentemente ridotto. Ho provato a leggere l’ordinanza per cercare di capire quali sono le norme ma per poca  dimestichezza con quel linguaggio burocratico non sono riuscita a  capire  l’esatta interpretazione. Vi chiedo cortesemente di aiutarmi a capire come vanno realmente  considerati gli anni (14) di insegnamento alla “scuola media”. Ringrazio dell’attenzione. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

il riferimento normativo è la nota 4 della tabella di valutazione titoli allegata al CCNI.

Tale nota, che riguarda l’attribuzione del punteggio  di cui alla lettera B della tabella servizio pre ruolo ovvero 3 pp per ogni anno effettivamente prestato, include l’assegnazione dello stesso punteggio per il servizio svolto in altro ruolo rispetto a quello di attuale appartenenza, con questa precisazione:

“In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce [3 pp.], nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce [3 pp.], nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia”.

Cosa vuol dire “per intero” e cosa “si valutano come pre ruolo”?

Partendo dal presupposto che nella graduatoria interna di istituto il servizio pre ruolo non viene valutato tutto “per intero” ma solo i primi 4 anni (moltiplicati quindi X 3) mentre i successivi sono moltiplicati X 2, vuol dire che se ho anni di ruolo nella primaria e sono ora titolare nell’infanzia (e viceversa), oppure ho anni di ruolo nel I grado e sono titolare nel II grado (o viceversa), tali anni nella graduatoria interna devono essere valutati sempre per “intero” ovvero 3 pp. per ogni anno prestato indipendentemente dal numero di anni. Poi, a parte, vanno valutati quelli di pre ruolo secondo il calcolo detto in precedenza (primi 4 per intero, successivi per i 2/3).

Gli anni che invece vengono valutati come pre ruolo sono quelli di ruolo nella infanzia o primaria se sono titolare nel I o II grado (o viceversa).

Detto questo i tuoi anni di ruolo nel I grado devono essere valutati per intero ovvero va assegnato un punteggio di 3 pp per ogni anno prestato e non si sommano quindi al pre ruolo.

Pertanto per i 14 anni di ruolo nel I grado devono assegnarti 32 pp (3×14), poi, a parte, devono calcolarti eventuali anni d pre ruolo cioè fare degli anni di pre ruolo: i primi 4 moltiplicati X3 e i successivi moltiplicati X2.

Ammettendo per i potesi che tu abbia 5 anni di pre ruolo e i 14 di ruolo nel I grado, questo il calcolo:

14 anni di ruolo I grado calcolati per intero: 3×14

5 anni di pre ruolo: i primi 4 x3 (12 pp) e poi 2 pp per il 5° anno.

TOTALE ALTRO RUOLO E PRE RUOLO 32+14=46 PP.

Graduatoria interna: l’ordine delle precedenze. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Gentilissimi, volevo porvi il seguente quesito: Nella graduatoria interna di istituto per l’individuazione dell’eventuale docente soprannumerario vi sono 2 docenti entrambe con precedenza per L. 104/92. Però una docente ha la precedenza prevista dall’art. 21 della L. 104/92 (invalidità personale superiore ai 2/3) con un punteggio in graduatoria pari a 32 punti e un’altra ha la precedenza prevista dall’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92 (assistenza alla madre in situazione di handicap grave) con un punteggio in graduatoria pari a 109 punti. Il quesito è: la docente che ha la precedenza prevista dall’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92 va in coda alla graduatoria anche se ha un punteggio maggiore in quanto tale precedenza è prevista al punto 5 del CCNI mentre quella dell’art. 21 è prevista al punto 3 del CCNI?

Paolo Pizzo -  Gentile scuola,

ai sensi dell’art 7/2 del CCNI I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).

Poi aggiunge:  Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

Anche il comma 1 è molto chiaro nello stabilire l’ordine delle precedenze:

“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.”

Pertanto dal momento che la precedenza di cui all’art 21 è al punto III, mentre quella per assistenza al familiare disabile è al punto V, la prima ad essere individuata perdente posto nel caso di contrazione di organico è la docente che assiste il familiare disabile. Il punteggio non conta.

Solo a parità di precedenza si vede prima il punteggio e poi, a parità di punteggio, si vede l’anzianità anagrafica.

Graduatoria interna: ricongiungimento al genitore in assenza di coniuge

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Laura – Buonasera. Sono docente di ruolo dal 2006 e ho necessità di un chiarimento relativamente al punteggio per ricongiungimento al familiare. Fino a due anni fa, mi erano stati assegnati i 6 punti per ricongiungimento al coniuge per prestare servizio nella Istituzione scolastica più vicina alla nostra residenza. Nel 2012, purtroppo, è venuto a mancare mio marito e vivo da sola (non ho figli). Nello stesso comune, hanno la residenza i miei genitori e fratelli. Mi chiedo se ho diritto ai 6 punti, visto che la normativa parla di separati ma non della condizione di vedova. Grazie mille!

Paolo Pizzo – Gentilissima Laura,

a parere di chi scrive il punteggio deve esserti riconosciuto.

Il titolo II esigenze di famiglia lettera A) attribuisce 6 pp. per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli

Nella graduatoria interna tale punteggio è assegnato quando il familiare a cui ci si ricongiunge è residente nelle stesso comune  in cui il docente presta servizio. Si parla infatti di non allontanamento più che di ricongiungimento .

La situazione di vedova non può che rientrare nella dicitura “senza coniuge”, anche perché non si capirebbe perché il punteggio debba essere riconosciuto al docente separato giudizialmente o consensualmente ovvero quando il coniuge “esiste” come persona ma di fatto non è più il “coniuge”, e non quando si rimane vedovi ovvero quando il coniuge (purtroppo) non c’è più.

Pertanto non c’è ombra di dubbio che rientri nel punto A di cui sopra e il punteggio deve esserti riconosciuto per i tuoi genitori in quanto rientri nel caso di docente senza coniuge.

Graduatoria interna: calcolo del punteggio che non corrisponde con quello attribuito dalla scuola

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Maria – Ho qualche problema con il calcolo del punteggio relativo alla graduatoria d’istituto. Insegno dall’A.S. 2000-2001 e quest’anno, avendo fatto la ricostruzione di carriera, mi sono stati riconosciuti 6 anni di servizio preruolo (A.S 2000/01, 2001/02, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10), di cui solo l’ultimo svolto sul sostegno con titolo.  Nell’A.S. 2011/12 ho avuto la nomina in ruolo sul sostegno con retrodatazione giuridica al 2010. Sono stata confermata in ruolo nel 2012 e ho sempre svolto servizio sul sostegno. La Scuola mi attribuisce 56 punti mentre io, seguendo la vostra guida, ne ho calcolato 68 in questo modo: 6 anni preruolo: 12+4+2 (poiché l’ultimo è sul sostegno)=18 1 anno con retrodatazione, svolto sul sostegno = 12 3 anni di ruolo sul sostegno = 36 1 anno di continuità nella sede attuale = 2  Totale 68  Nella ricostruzione di carriera mi riconoscono 6 anni che diventano 5 anni e 4 mesi ai fini giuridici ed economici. Leggo ancora che a decorrere dal 01/09/2011 mi viene riconosciuto 1 anno di servizio di ruolo e che alla data del 01/09/2012 vengo confermata in ruolo con la seguente anzianità: 7 anni e 4 mesi.  Tenendo conto della ricostruzione di carriera il punteggio sarebbe: 5 anni preruolo: 12+2+2 (poiché l’ultimo è sul sostegno)=16  1 anno con retrodatazione, svolto sul sostegno = 12 3 anni di ruolo sul sostegno = 36 1 anno di continuità nella sede attuale = 2  Totale 66  Chiedo cortesemente aiuto a capire dove sbagliamo nel calcolo. Cordialmente,  Maria.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

il calcolo è il seguente:

pre ruolo : 2000/01, 2001/02, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10. Primi 4 anni: 4×3=12; successivi 2 anni: 2×2=4;  anno sul sostegno 2×2= 4. TOTALE 18

2010/11 anno con retrodatazione giuridica con effettivo servizio svolto sul sostegno: TOTALE 12 pp

anni di ruolo: 2011/12, 2012/13 e 2013/14 TOTALE 36 pp

Se nell’attuale scuola sei dal 2012/13 devono attribuirti 4 pp di continuità (12/13 e 13/14), se invece ci sei arrivata nel 2013/14 solo 2 pp.

Si conferma quindi il calcolo del punteggio da te effettuato e si consiglia di fare ricorso riportando appunto il calcolo corretto.

Graduatoria interna: valutazione del servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati

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Claudio – Gentilissimi  Lalla e Paolo, ho una domanda da sottoporVi. Come vanno valutati nella graduatoria interna, i 25 anni di ruolo prestati nelle scuole di II grado da un Insegnante Tecnico Pratico ( ITP) classe di concorso  Tabella C che, nel 2013-14 ha ottenuto sempre alle scuole superiori di II grado il passaggio nella classe di concorso  A019 (laureati)? Inoltre come valutare 6 di quei 25 anni che sono stati prestati in utilizzazione sull’attuale classe di concorso A019, prima di avere il passaggio?Posso considerarli al punto A  della scheda ( 6 punti x 25 anni)  in quanto svolti sempre nello stesso ruolo di appartenenza, ovvero quello degli istituti secondari di II grado?    Grazie mille spero che Voi possiate darmi una risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Claudio,

la nota 4 della tabella valutazione titoli allegata al CCNI dispone che Va valutato nella misura prevista dalla presente voce [3 pp. per ogni anno di servizio] il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa.

Per il secondo quesito si precisa che la stessa tabella dispone che il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento al ruolo di appartenenza ovvero 6 pp.

C’è da dire però che la titolarità era sempre quella dell’ITP ruolo dei diplomati, e non quella della A019, a mio avviso quindi sono valutati sempre come ruolo ITP.

Graduatorie I fascia ATA: la valutazione dell’attestato di qualifica ASA, l’ECDL e l’idoneità per concorso pubblico nel profilo di CS

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Katia – Gentilissimi, mi sono inserita nella graduatoria 1° fascia l’anno scorso, nel profilo di collaboratore scolastico. Quest’anno, nell’aggiornamento della graduatoria posso inserire l’attestato di qualifica ASA ausiliario socio assistenziale legge n 845? E la certificazione Nuova ECDL? E le idoneità nei concorsi per operatore amministrativo e ausiliario dell’assistenza? Grazie per la risposta

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Katia, purtroppo la risposta è negativa per tutti e tre i quesiti. Infatti, peri il profilo professionale di Collaboratore Scolastico oltre al titolo culturale d’accesso non è possibile valutare titoli culturali aggiuntivi.

Ne abbiamo parlato nella scheda

I titoli culturali che danno punteggio

Mobilità ATA: posso fare il passaggio di profilo come tecnico?

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Armando –Sono un assistente amministrativo neo immesso in ruolo quest’anno, posso fare il passaggio di profilo come tecnico, non avendo ancora la sede definitiva? Cordiali Saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentile Armando, la risposta è positiva. Se in possesso del titolo di studio richiesto, può presentare domanda per il passaggio di profilo.

Si coglie l’occasione per ricordare che si possono presentare fino a un massimo di 4 diverse tipologie di domande:

1. per trasferirsi all’interno della provincia di titolarità;
2. per trasferirsi in una provincia diversa;
3. domanda per il passaggio di profilo (e fino a tre diversi profili con altrettante domande, avendone i titoli) all’interno dell’area nell’ambito della provincia di titolarità;
4. passaggio di profilo, ma per una provincia diversa (mobilità professionale).

Mobilità ATA: dal 23 marzo al 20 aprile le domande su Istanze on line. Numero province e preferenze


Mobilità ATA: non è possibile presentare domanda di trasferimento presso accademie e conservatori

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Serenella – Buongiorno, vorrei sapere se gli assistenti amministrativi statali possono fare domanda di trasferimento c/o il Conservatorio di Trento. Grazie.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Serenella, la risposta è negativa. Non è possibile presentare domanda di trasferimento presso i conservatori. Per il personale docente e non docente delle Accademie e dei Conservatori di musica dello Stato e del personale non docente degli ISIA esiste una normativa a parte.

Il sopra menzionato personale fa riferimento al CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DECENTRATO CONCERNENTE LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEGLI ISIA.

Mobilità ATA: dal 23 marzo al 20 aprile le domande su Istanze on line. Numero province e preferenze

Graduatorie I fascia ATA: come inserirsi in I fascia dopo aver presentato domanda di depennamento dalla III, ma ancora in servizio nella vecchia provincia

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Giuseppe – Salve avrei un quesito urgente……Sono un’assistente amministrativo che ha chiesto depennamento dalla I fascia per inserirsi in III in altra provincia. Nel frattempo ho avuto incarico a tempo determinato fino al 30/06 nella vecchia provincia.L’A.T.P. conferma che ho diritto a permanere nella vecchia provincia fino al termine delle attività didattiche. Ora nel mod. B1 inserimento I fascia alla sez C recita: non essere in servizio ma inserito in III fascia in altra provincia….Il bando all’art. 2 e 4 requisiti di accesso non parla di essere o meno in servizio ma solo inseriti in III fascia d’istituto nella nuova provincia. Domanda: abbiamo diritto a rimanere in servizio nella vecchia provincia o dobbiamo farci chiudere il contratto e risultare disoccupati al momento della domanda?Grazie.

di Giovanni Calandrino – Gentile Giuseppe, innanzitutto esige fare una breve premessa:

Il D.M. n 717 del 5 settembre 2014 afferma all’art. 2 comma 6 “L’istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico 2014/15, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento”.

Dunque, il decreto parla di cancellazione a partire dal 1° settembre dell’a.s. 2014/15, ma la nota 1256 del 21 febbraio 2012 precisa con riferimento, poi, alla nota 9319 del 14.11.2011, in particolare alla voce “Domanda di depennamento” si precisa che la frase “… fino alla data di conferma di iscrizione nella graduatoria di terza fascia nella nuova provincia” va intesa “… fino alla data di approvazione della graduatoria definitiva di terza fascia nella nuova provincia”.

Quindi, per i motivi appena enunciati, lei in questo momento non dovrebbe essere ancora in servizio su nomina da graduatorie permanenti, considerata la pubblicazione definitiva delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia e la sua istanza di depennamento delle suddette graduatorie.

È pur vero che esiste una sentenza emessa dal Tribunale di Chieti la n. 167 del 2014, dove si pronuncia l’illegittimità sulla revoca del contratto: “il Ministero non poteva procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, tanto più che tale risoluzione non è stata minimamente motivata né comunicata al ricorrente”.

Inoltre, mi sento di aggiungere alla precedente anche la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 8328 del 2010, nella parte in cui spiega che “nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n.165 del 2001, art.2, non è ammissibile che il datore di lavoro pubblico possa sciogliersi unilateralmente da un contratto non essendovi alcuna norma che gli attribuisca un siffatto potere. Si sostiene inoltre – continuano i giudici di terzo grado – che questo potere non troverebbe fondamento nella norma contrattuale collettiva (art.44 del CCNL comparto scuola 2006/09) che prevede il recesso unilaterale dal rapporto in caso di annullamento della procedura di reclutamento, perché tale norma riguarderebbe il solo caso di assunzioni a tempo indeterminato”.

Dunque l’U.S.T. di competenza ha ragione nel trattenerla in servizio nella vecchia provincia fino al termine delle attività didattiche.

Tuttavia, a causa di questa poca chiarezza normativa, la sua situazione è atipica ma molto comune.

In conclusione Le consiglio di sentire l’U.S.T. di destinazione della nuova domanda, indicare nella Sezione B il requisito contrassegnato con la lettera A e contemporaneamente aggiungere una nota dove si chiarisce di aver validamente prodotto domanda per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per il conferimento delle supplenze temporanee ai sensi del D.M. n. 717 del 5/09/2014 nella provincia di […] e di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie permanenti nella provincia di […].

Graduatorie ATA I fascia: niente titoli culturali per i Collaboratori scolastici

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Elisabetta - Sono un collaboratore scolastico di prima fascia, devo fare l’aggiornamento con scadenza 02.05.15, stò frequentando il corso Ecdl che come pubblicizzato nella mia città mi avrebbe dato l’opportunità di aumentare il punteggio. Purtroppo mi é stato detto ( non dalla società dove stó frequentando il corso) che non potrò inserirlo perché da quest’anno lo può fare solo la terza fascia. Volevo chiarimenti: é vero? é possibile fare ricorso? qualcuno lo ha già’ fatto? Grazie.

Lalla – gent.ma Elisabetta, nella graduatoria ATA 24 mesi per il profilo di CS non sono previste valutazioni culturali aggiuntive oltre al titolo d’accesso.

Graduatorie 24 mesi ATA: i titoli culturali che danno punteggio

Tu non dici a quale regione appartieni, ma dalla data di scadenza di presentazione della domanda posso presumere si tratti della Liguria.
Se vai a spulciare il bando, troverai che nel file relativo a Collaboratore scolastico non sono nominati titoli valutabili oltre quello di accesso, che si trovano invece nei file relativi agli altri profili.

Pertanto molto probabilmente hai pensato che il corso offerto fosse destinato a tutti i profili, ma in realtà per il Collaboratore Scolastico i titoli culturali non vengono presi in considerazione.

Per quanto riguarda il ricorso, non è chiaro contro chi vorresti ricorrere? Contro il Miur per la tabella dei titoli (potrebbe essere una buona idea, ma si tratterebbe di un ricorso lungo ed estenuante), contro chi ti ha venduto il corso (su questo non possiamo intervenire, dal momento che non sappiamo come si è svolta la trattativa di vendita).

Graduatorie I fascia ATA: la valutazione dell’EIPASS e dei requisiti d’anzianità di servizio

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Giovanni – Ciao Lalla! volevo chiederti alcune informazioni rigardo il bando ATA 24 mesi;
Dove inserire la certificazione informatica Eipass nel modello B1 di inserimento nelle graduatorie dei 24 mesi ATA? Viene attribuito il punteggio di 1.20 punti come avvenuto nelle graduatorie di terza fascia?
Inoltre il sottoscritto il 30 aprile, giorno di scadenza del bando dei 24 mesi ATA nella provincia di Brescia, matura un servizio di 23 mesi e 16 giorni, , ti volevo chiedere se devo aspettare il 30 aprile per presentare la domanda oppure posso presentarla qulasiasi giorno prima della scadenza?


di Giovanni Calandrino
– Gentile Giovanni, la certificazione EIPASS è valutabile esclusivamente per il profilo professionale di AA, infatti rientra nella categoria di “attestati di addestramento professionale” e come tale valutata (Punti 1), si ricorda che si valuta un solo titolo.

Giovanni - posso presentarla qulasiasi giorno prima della scadenza?

Giovanni Calandrino – poiché maturi i requisiti (23 mesi e 16 giorni di servizio) proprio il 30 aprile (data di scadenza del bando in provincia di Brescia), devi consegnare la domanda necessariamente l’ultimo giorno infatti è possibile valutare il servizio realmente effettuato fino alla data di scadenza del bando.

Graduatorie I fascia ATA: la valutazione del servizio come ITP, la valutazione dell’ECDL, l’attestato di qualifica professionale ai sensi dell’art. 14 L. 845/78 e l’invalidità

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Pietro – Gentilissima Lalla, sono in procinto di compilare la domanda di inserimento, per la prima volta, ai fini della costituzione delle graduatorie permanenti per l’A. S. 2015/2016 del personale ATA nella mia provincia, per il profilo di Collaboratore Scolastico, avendo da poco raggiunto i 24 mesi di servizio non continuativi in più scuole statali.
Allo stato attuale sono anche in servizio presso una scuola statale con contratto fino al 30 giugno 2015.

Vorrei gentilmente dei chiarimenti:

1) prima di prestare servizio come collaboratore scolastico ho lavorato come ITP per 4 anni in una scuola statale, questo servizio va anche indicato e potrà essere oggetto di valutazione?

di Giovanni Calandrino – Gentile Pietro il servizio prestato come ITP nelle scuole statali è sicuramente oggetto di valutazione nelle graduatorie permanenti ATA, nello specifico per il profilo di collaboratore scolastico è valutato come “Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.” ovvero 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

2) ho conseguito un attestato di qualifica professionale ai sensi dell’art. 14 L. 845/78 in “Operatore di computer” posso indicarlo nel quadro D1 – Altri titoli culturali – ai fini di una valutazione?

Giovanni Calandrino – Per il profilo di Collaboratore Scolastico l’attestato di qualifica professionale ai sensi dell’art. 14 L. 845/78 non è oggetto di valutazione.

3) sono in possesso dell’ attestato ECDL base, nella graduatoria permanente potrà essere valutato e quindi va indicato nella domanda nel quadro D1 – Altro titolo posseduto-?

Giovanni Calandrino – Per il profilo di Collaboratore Scolastico l’ECDL non è valutabile, viceversa, le certificazioni concernenti la sigla “ECDL” certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche e le certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist , IC3, MCAS, EIPASS, ICL e PEKIT sono considerati “attestati di addestramento professionale” e come tali valutati per il solo profilo di AA.

4) sono invalido con una percentuale del 55% per una minorazione psico–fisica, devo barrare sia la lettera N nel quadro F (titoli di riserva) e sia la lettera S nel quadro F (titoli di preferenza), allegando il certificato d’invalidità?

Giovanni Calandrino – ESATTO, si ricordi di indicare gli estremi del documento con cui è stato riconosciuto il titolo che dà luogo alla riserva e di allegare copia del certificato.
Si ricorda che ai fini dell’assunzione su posti riservati. I candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art.8 della legge 68/99, anche all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento solo qualora la medesima dichiarazione non sia stata già resa in occasione della presentazione di precedenti istanze di nuova iscrizione o di aggiornamento.

5) posso lasciare la sezione G che riguarda la valutazione dei titoli anche in bianco, in quanto non sono in grado di calcolare esattamente il punteggio? Grazie mille. Cordiali Saluti.

Giovanni Calandrino – NO, le consiglio di compilare l’allegato in ogni sua parte. In caso di errori di calcolo, l’istituto scolastico provvederà alla rettifica della valutazione da lei effettuata.

Graduatoria interna: il primo anno di ruolo non è valido ai fini della continuità didattica nella scuola e nel comune

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Scuola – Buongiorno la presente per chiedervi gentilmente una consulenza sull’attribuzione del punteggio per le graduatorie interne docenti: Un docente passato in ruolo nell’anno scolastico 2006/2007 è stato assegnato presso il nostro istituto X di Loano (quindi senza titolarità). Nell’anno scolastico  successivo 2007/2008 ha ottenuto la titolarità nel nostro Istituto e tuttora vi  presta servizio. Per quanto riguarda il conteggio dell’anzianità di servizio l’anno che ha prestato senza la titolarità si può considerare   come servizio senza soluzione di continuità , nella sede  (comune) di attuale titolarità e pertanto  attribuirgli 1 punto? Oppure visto che in quell’anno non aveva la titolarità non gli spetta?. Grazie per la Vs. collaborazione. Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’anno scolastico 2006/07 non può valere come continuità nella scuola e nel comune perché il docente era privo di titolarità.

Ciò è facilmente intuibile dai bollettini di trasferimento dei neo immessi in ruolo i quali recitano: “da Provincia X a scuola Y”. Inoltre basterebbe chiedere ad un neo immesso in ruolo di verificare la propria situazione su istanze online o nella prima pagina della domanda di trasferimento e constatare come nella sez. scuola e comune di titolarità è indicato Provincia di….

Questo perché il neo immesso in ruolo non ha ancora una titolarità.

Per tale motivo non può avere continuità di servizio anche se la sede definitiva dovesse coincidere con quella in cui ha prestato l’anno di prova.

Supplenze e proroga contrattuale per gli scrutini. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, con la presente vorrei sottoporre i seguenti quesiti: una docente di secondo grado ha contratti fino al termine delle lezioni per sostituzione di personale assente prima in interdizione e poi in maternità (insegna al biennio),  inizio 28 novembre 2014 e fine al termine delle lezioni 8 giugno. La titolare nel mese di giugno sarà ancora in maternità obbligatoria (data presunta del parto 8 maggio) quindi non presente fisicamente a scuola. La supplente è giusto che abbia la proroga contratto, caricata alla ragioneria codice n.15, dal 9 e fino al termine degli scrutini essendoci più di 150 giorni di assenza della titolare e non contratti strettamente legati ai soli giorni di scrutini?Un docente di secondo grado ha un contratto, comprese le proroghe dal 22 ottobre e fino al termine delle lezione per sostituzione titolare assente da ottobre e fino al 30 giugno per congedo biennale L. 104 (insegna sia al biennio che al triennio). Il supplente è giusto che abbia la proroga contratto, caricata alla scuola codice n01, dal 9 e fino al termine degli  scrutini essendoci più di 150 per i  giorni di assenza della titolare e non contratti strettamente legati ai soli giorni di scrutini? Cordialità DALLA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

si premette che il supplente che arriva con un contratto “fino al termine delle lezioni” (indipendentemente dalla tipologia contrattuale ovvero se ci arriva con delle proroghe/conferme del contratto in essere o direttamente) ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini ed eventuali esami.

Giova ricordare che L’art. 37 (“Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile”) del CCNL/2007 prevede che, qualora ricorrano le condizioni (e cioè rientro del titolare dopo il 30 aprile a seguito di assenza ininterrotta per 150 gg o 90 nelle classi terminali) il supplente in servizio, per ragioni di continuità didattica, è “mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali” (per “valutazioni finali” si intendono gli esami).

La norma va applicata sia nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile (il titolare rientra “fisicamente” a disposizione della scuola dopo il 30 aprile), sia nel caso di “mancato rientro” (il titolare totalizza il numero di giorni previsto, 150 o 90, continuando però la sua assenza fino al termine delle lezioni, senza rientrare fisicamente a disposizione).

Detto questo la nota 9038/2009, richiamata tutti gli anni dal MIUR, recita:

“A chiarimento e parziale rettifica della nota prot.A00DGPER 8556 del 10 giugno 2009, si comunica che al punto 2) ” Personale docente” della predetta nota, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art.37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.
Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art.37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale”.

Considerando che i due casi descritti nel quesito rientrino entrambi nell’art 37, non c’è dubbio che dovrete effettuare una proroga contrattuale senza soluzione di continuità dal termine delle lezioni fino all’ultimo giorno in cui i rispettivi docenti saranno impegnati negli scrutini.

 


Graduatoria interna: valutazione anno di ruolo giuridico coperto da servizio in altro ruolo rispetto a quello di appartenenza

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Maria – Vorrei porvi un quesito. Sono un docente di una scuola di Il grado. Sono entrato in ruolo nella classe di concorso A051 con decorrenza giuridica 2000/01 e decorrenza economica 2001/02. Nell’anno 2000/01 ho insegnato nella scuola secondaria di primo grado sulla A043 e nell’ successivo sono passato sulla A051. Orbene in questi anni mi hanno sempre calcolato l’ anno 2000/01 come ruolo, mentre quest’anno me lo hanno considerato come preruolo. Concludo dicendo che i miei anni di preruolo sono quattro mentre quelli in ruolo, comprensivo del predetto anno sono 14. Ho pertanto effettuati il suddetto punteggio: 4×3 uguale 12; 14x

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

questa la tua situazione:

ruolo A051 decorrenza giuridica 2000/’01 (II grado) con servizio effettivo di  almeno 180 gg nel I grado.

Poi decorrenza economica dal 2001/02 II grado.

Pre ruolo 4 anni.

Questo il calcolo tenendo presente la PREMESSA e la nota 4 della tabella valutazione titoli allega al CCNI che rispettivamente recitano:

  • L’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.  pp. 3
  • Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza. pp. 3

Con la precisazione che gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero [sempre 3 pp.], sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia [i primi 4 anni si moltiplicano X3, i successivi X2].

1 ANNO 2000/01 PP 3

13 ANNI DAL 2001/02 AL 2013/14 (l’anno in corso non si valuta) PP 78

4 ANNI DI PRE RUOLO PP 12

Graduatoria interna: punteggio anno giuridico coperto da servizio e continuità nel comune. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno! Abbiamo una docente che ha fatto ricorso alla graduatoria interna d’Istituto motivando le seguenti richieste: 1. dichiara di aver diritto a un anno di ruolo, punti 6 come da scheda per l’individuazione di cui alla lettera A, relativo alla retrodatazione giuridica alla nomina in ruolo avendo prestato servizio per più di 180 gg. Per la scuola il punteggio è di punti 3 di cui alla lettera B della scheda; 2. dichiara infine di aver diritto, per la retrodatazione giuridica alla nomina in ruolo, a 1 punto come servizio prestato nel Comune Per la scuola il punteggio non spetta essendo il servizio prestato come ITD Si ringrazia per la gentile risposta.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

in merito ai quesiti posti si evidenzia quanto segue:

nella PREMESSA della tabella valutazione titoli è specificato che l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), con l’attribuzione di pp. 3, QUALORA non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Qualora…

Pertanto la differenza sta nel sapere se il servizio dei 180 gg prestati dalla docente è riferito al ruolo di attuale appartenenza o ad altro ruolo.

Nel primo caso bisognerà attribuire pp. 6 e quindi diventa anno di ruolo a tutti gli effetti nel ruolo di appartenenza; nel secondo caso, invece, per esempio docente di ruolo nel I grado che ha prestato supplenza nell’anno giuridico nel II grado o altro ruolo, andranno attribuiti pp. 3.

Per la continuità del servizio la nota 5 sempre della stessa tabella è molto chiara:

Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina)…

Pertanto anche se il servizio dell’anno giuridico è stato prestato nell’attuale ruolo di appartenenza non può essere assegnata nessuna continuità nel comune in quanto in quell’anno la docente non aveva alcuna titolarità.

Graduatorie ATA: i 24 mesi per la I fascia devono essere svolti presso la scuola statale

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Stefania - vorrei porre un quesito riguardo al bando in oggetto. Lavoro in una scuola materna paritaria della provincia di Sassari da 13 anni come segretaria prima e dal 2011 come responsabile amministrativo. Sono, inoltre, inserita nelle graduatorie di terza fascia con punteggio molto alto.

Nelle note alla tabella di valutazione al punto 4 del bando di concorso per assistente amministrativo recita " qualora il servizio sia stato prestato……o in scuole paritarie il punteggio è ridotto alla metà………Tale servizio non
costituisce requisito di accesso." Significa che non posso fare il concorso?!?! Spero di aver capito male ma vi ringrazierei per una vostra risposta. Grazie anticipatamente per la disponibilità. Cordiali saluti.

Lalla – gent.ma Stefania, il requisito di accesso alla I fascia ATA (Graduatoria permanente) è

una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1).

N.B. Sulla valutazione del servizio ci sono poi tante particolarità, ma la base fondamentale è che il servizio deve essere prestato presso la scuola statale.

I bandi pubblicati

Graduatorie III fascia ATA: valutazione del servizio di CS presso la provincia di Trento

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Francesco – Sono un collaboratore scolastico assunto dall’11/marzo al 30/ giugno 2015 terza fascia dopo conferma punteggio in graduatoria definitiva PRESSO LA CAPOFILA mi vedo contestato i l servizio svolto presso P.AUTONOMA di Trento sapete quanto vale questo servizio 0.05 calcolabile secondo la scuola che mi ha assunto oppure 0.50? sono stato licenziato ed ad oggi nessuno sottolineo nessuno sa rispondermi

di Giovanni Calandrino – Gentile Francesco, come disposto dall’art. 4, comma 1, del D.P.R. 15/7/1988, n. 405 – Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento – “Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento hanno carattere statale”.

In riferimento all’Allegato A – DM 716/2014 dove si enuncia che il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico […] è valutato PUNTI 6 per ogni anno e PUNTI 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Per i motivi sopra enunciati, a parere dello scrivente, il servizio specifico di collaboratore scolastico prestato nelle le scuole dell’infanzia statali, nelle scuole primarie statali, nelle scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle provincie autonome di Trento e Bolzano è valutato PUNTI 6 per ogni anno e PUNTI 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Graduatoria interna: i docenti che fruiscono delle precedenze non devono comparire nella graduatoria

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Scuola – Buongiorno, nella pubblicazione della graduatoria interna per l`individuazione di eventuali perdenti posti, come vanno indicati i docenti esclusi? Vengono graduati inserendo una nota di esclusione, inserendoli al primo posto o non devono essere indicati? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art 7.2  riguarda l’esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.

Recita: I docenti ed il personale A.T.A., beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio….

Pertanto i docenti non devono proprio essere inseriti nella graduatoria.

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