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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Per ATA 24 mesi occorre il servizio, non solo il titolo di studio

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Chiara - Vorrei presentare domanda come assistente amministrativo a seguito dell’uscita dei nuovi bandi. Purtroppo leggendo un pò ovunque non sono riuscita a capire se è sufficiente il diploma di maturità per presentare domanda. Nel mio caso possiedo anche altri titoli di studio (una laurea triennale e una magistrale in Beni Culturali), ma non sono inserita in nessuna graduatoria provinciale nè ho mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione con la qualifica di assistente amministrativo. Posso comunque presentare domanda (se è corretta la mia intuizione che è sufficiente il diploma di maturità)? E, se si, qual è l’iter da seguire? Ovvero, che allegato devo compilare o comunque cosa devo fare per richiedere un eventuale inserimento in graduatoria? Mi scuso per l’ovvietà delle mie richieste, ma sono nuova del "giro". Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilità.

Lalla - gent.ma Chiara, i bandi che in questi giorni vengono pubblicati da USR e Uffici Scolastici provinciali sono rivolti a coloro che possono vantare un servizio di 24 mesi svolto nella scuola statale, per il profilo richiesto.

Il titolo di studio pertanto è sì richiesto per l’accesso al profilo, ma l’ulteriore requisito è il servizio. E’ quest’ultimo infatti che garantisce la possibilità di iscriversi nella cosiddetta Graduatoria permanente ATA, che è la prima fascia da cui si ricevono le supplenze, ma anche quella utilizzata per le immissioni in ruolo.

In mancanza del requisito di servizio, con il solo titolo di studio, ci si iscrive nella III fascia. Le iscrizioni per il triennio 2014/17 si sono chiuse l’08 ottobre 2014.

Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi: la guida su requisiti e titoli d’accesso


35° ora personale ATA: è possibile accumulare le ore in compensativo?

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Gionni – buona sera, sono stato eletto RSU da poco e stiamo discutendo con il DS per quanto riguarda la 35° ora .la scuola la prevede, ma il DS non vuole accumulare le ore settimanali per utilizzarle per esempio per stare a casa un giorno intero. dice che non è legale, ma io non trovo nulla in merito all’utilizzo della 35° ora. per cortesia sapete darmi qualche delucidazione? grazie

di Giovanni Calandrino – Gentile Gionni, l’art. 55 comma 2 del CCNL comparto scuola, stabilisce che “Sarà definito a livello di singola istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione […]”.

La soluzione si attua mediante la contrattazione d’istituto sull’organizzazione del lavoro del personale ATA. Il contratto d’istituto è dunque lo strumento per risolvere il problema.

Infatti, a parere dello scrivente, se la proposta è avanzata da comune accordo dal personale in servizio.

L’RSU si farà carico di concordare tale proposta in sede di contrattazione con DS e DSGA e di portare avanti in comune accordo la possibilità di accumulo della 35° ora in compensativo, da fruire in giornate di chiusura della scuola, durante la sospensione delle attività didattiche o durante le ferie estive. Insomma si potrà contrattare anche le modalità di fruizione di tale giornate.

ATA: la valutazione del servizio Part-time

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Le volevo chiedere quante ore settimanali minime bisogna fare da assistente amministrativo per ottenere il massimo punteggio per le graduatorie del personale ATA? non sono sicuro se 2 o 4??? Grazie mille per la disponibilità.

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, il servizio prestato in regime di part-time, ai fini di valutazione è equiparato al servizio prestato ad orario intero. Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.

Può esserti utile anche

ATA: ferie e festività soppresse personale Part – Time

Mobilità ATA: si può valutare il servizio pre-ruolo di docente di scuola materna prestato in una scuola paritaria?

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Assistente Amministrativo – Gentilissimi, volevo porvi i seguenti quesiti: Una collaboratrice scolastica neommessa in ruolo dal 01/09/2014 deve presentare domanda di trasferimento:

1) E’ valutabile il servizio di docente di scuola materna prestato in una scuola paritaria?
2) Il servizio pre-ruolo va calcolato per anno scolastico e i periodi inferiori ai 15 giorni per ogni anno scolastico si perdono? o si possono sommare, anche se appartenenti ad anni scolastici diversi, e formare altri mesi di servizio?
Distinti saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentile AA, in riferimento al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2015/2016, sottoscritto il 23/02/2015, rientra come oggetto di valutazione al Punto B dell’ALLEGATO E – TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI – il servizio di ruolo prestato in qualità di docente e non di pre–ruolo, come da quesito.
Infine si ricorda che i giorni e i mesi residui del servizio di PRE – RUOLO si possono cumulare tra loro.

ATA: calcolo ferie per il personale supplente

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Irene – Buongiorno desidererei chiedere una precisazione su come calcolare i giorni di ferie maturati in qualità di ATA supplente presso una segreteria scolastica con contratto dal 27/03/2015 al 24/04/2015 compreso, in quanto il DSGA mi ha espressamente chiesto di usufruire delle ferie dato che non possono essere pagate. Grazie Cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Irene, l’art. 19 comma 2 del CCNL comparto scuola stabilisce che, Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato […].

In riferimento ai seguenti testi contrattuali:
CCNL per il quadriennio 2006-2009 sottoscritto il 29-11-07;
CCNL per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 23-1-09;
Sequenza relativa agli art. 85 e 90 (Fondo di istituto) sottoscritta il 8-4-08;
Sequenza relativa all’art. 62 (Personale ATA) sottoscritta il 28-7-08.

L’unica formula per calcolare le ferie è la seguente:

365 : 30 = n° dei giorni di servizio : x

Nel caso specifico, avendo prestato servizio per 28 giorni, ha diritto a 2 giorni di ferie (x = 30 per 28 diviso 365).

N.B. Lavoratori con un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3.

Graduatorie Permanenti ATA: la valutazione del servizio come insegnante nelle scuole statali

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Antonella – Buongiorno, sono una collaboratrice scolastica in servizio con contratto dalle graduatorie di terza fascia. Ho maturato 24 mesi come "Collaboratore Scolastico", quindi vorrei produrre domanda di inserimento per la I fascia in tale profilo. Ho maturato anche 2 anni di servizio (alcuni anni fa) come insegnante in una scuola statale e mi è stato valutato per le graduatorie ATA di III fascia regolarmente. Per le graduatorie di I fascia va anche indicato tale servizio come insegnante? Posso presentare anche domanda d’inserimento nella I fascia per i profili di AA e AT avendo il diploma di maturità di perito chimico senza però aver prestato mai servizio in questi profili? Grazie. Sinceri Saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Antonella, nelle graduatorie permanenti del personale ATA, il servizio svolto come insegnante nelle scuole statali, nel profilo di collaboratore scolastico è valutato come:
“Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S.” Con l’attribuzione di 0,15 PUNTI per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Antonella - Posso presentare anche domanda d’inserimento nella I fascia per i profili di AA e AT avendo il diploma di maturità di perito chimico senza però aver prestato mai servizio in questi profili?

Giovanni Calandrino – la risposta è negativa, infatti, uno dei requisiti fondamentali per l’accesso è un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di cui si richiede l’accesso.

Per capire cosa si intende quando nella normativa si legge "per profili dell’area immediatamente superiore" ti invito a leggere questa scheda

Mobilità ATA: come calcolare l’anzianità di servizio di ruolo e pre–ruolo?

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Erika – E’ la prima volta che faccio la domanda e ho dei dubbi. Modello MN: anzianità di servizio la devo calcolare come la tabella di valutazione, quindi se ho 8 mesi di ruolo lo moltiplico per 2, giusto? Il servizio non di ruolo 1 punto. Andava fatto anche su Istanze online lo stesso ragionamento? Non c’erano indicazioni in merito… Allegato D: in quale punto va inserito il servizio pre-ruolo? Grazie …


di Giovanni Calandrino
– Gentilissima Erika, il servizio di ruolo quindi il servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza è valutato come segue:

PUNTI 2, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda).

Mentre, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile, saranno assegnati PUNTI 1.

Erika - Andava fatto anche su Istanze online lo stesso ragionamento? Non c’erano indicazioni in merito…
Giovanni Calandrino – ESATTO, il calcolo da eseguire rimane lo stesso.

Erika – Allegato D: in quale punto va inserito il servizio pre-ruolo?

Giovanni Calandrino – nella sezione dove si afferma:
[DI AVER PRESTATO I SEGUENTI SERVIZI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE 775/70 E DELL’ART.4 COMMA 13 DEL D.P.R. 23/8/88 N. 399, COMPRESI I SERVIZI DI RUOLO PRESTATI NELLA CARRIERA INFERIORE, NONCHÉ DEL SERVIZIO PRESTATO NEL RUOLO DI PERSONALE DOCENTE – EDUCATIVO:]

Mobilità ATA: dal 23 marzo al 20 aprile le domande su Istanze on line. Numero province e preferenze

Chi cesserà dal lavoro dal 1/1/2015 e fino al 31/12/2017 non subirà alcuna decurtazione sull’assegno pensionistico

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Sally  – Gentili, andrò in pensione dal 1/9/2015 a 59 anni di età, recentemente ho parlato con un funzionario dell’INPS-INPDAP che mi ha confermato che al momento continuano ad applicare le penalizzazioni sul calcolo delle pensioni anticipate dei dipendenti pubblici, nonostante la legge di Stabilità 2015 le abbia abolite e non tengono conto del messaggio INPS417/2015 che dava istruzioni alle  sedi  di non applicare le disposizioni in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata di cui ai citati articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, e articolo 6, comma 2-quater.Ci sono novità in merito? Ringrazio e saluto di cuore.

FP – Gentile Sally,

in merito alla sua richiesta di informazione, non riesco a capire se quanto indicato dall’Inpdap è riferito alla misura della pensione per i pensionati che andranno in pensione con decorrenza 2015 oppure l’indicazione è riferita a quelli che sono andati in pensione prima del 1/1/2015.

Detto questo, comunque, le segnalo che tra le novità contenute nella  Legge di Stabilità 2015, i commi 113, 707 e 708 interessano gli aspetti  previdenziali.

Il comma 113, è quello che fa al caso nostro e prevede che: “con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2 – quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»”

Da una prima lettura, sembra palese che, coloro che cesseranno dal lavoro dal 1/1/2015 e fino al 31/12/2017 non subiranno alcuna decurtazione sull’assegno pensionistico, così come evidenziato nel messaggio Inps n. 417/2015, puntualmente segnalato da lei.

Mi viene da pensare che l’equivoco è per coloro cessati prima del 1/1/2015.


Normativa in merito al pensionamento forzato

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Olimpia  – Buongiorno, sono una docente di scuola media, nata il 24/10/1950 quindi compio 65 anni il prossimo ottobre 2015 .Alla data del 01/09/2015 compirò 35 anni di servizio (5 anni periodi riscattati, 8 anni di ricongiunzione, 3 anni utili a pensione, 19 anni periodo di ruolo).Ai quali vanno aggiunti 9 mesi e 12 giorni di accredito figurativo periodo astensione obbligatoria per maternità (già riconosciuta dall’INPS di Catania).Quindi maturo quota 100 il 01/09/2015. Quando posso andare in pensione? senza subire alcuna penalizzazione?Si ringrazia per la risposta.

FP – Gentile Olimpia,

in merito alla sua richiesta, a mio avviso, più che parlare di possibilità di andare in pensione, è opportuno parlare di pensionamento coatto, con decorrenza 1/9/2016.

La normativa in merito al pensionamento forzato,  dispone che questo possa avvenire per:
a) età anagrafica;
b) anzianità contributiva.

Nel suo caso si tratta di pensionamento coatto per raggiunti limiti di età (punto a), e vediamo perchè.

Il pensionamento d’ufficio per vecchiaia si ha quando, (tenuto conto della prossima tornata di pensionamenti ovvvero 1/9/2016):

1) entro il 31/8/2016 si compie 65 anni ed in possesso, al 31/12/2011 dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero oppure  dell’anzianità utile per la pensione anticipata.

Di seguito si indicano, per completezza di informazione, i requisiti “pre- Fornero”:

– quota 96 (60/36 o 61/35);
– 40 anni di contributi;
– pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992;
2) entro il 31/8/2016 si compie 66 anni e 7 mesi e non si è in possesso dei requisiti di cui al punto1;

Pertanto, il suo caso rientra nella casistica  indicata al punto 1, ovvero: compie 65 anni entro il 31/8/2016 (ottobre 2015 e pertanto dopo il 31/8/2015) e contemporaneamente soddisfa, al 31/12/2011, il requisito di vecchiaia (per le donne) previsto dalla normativa previgente la riforma Fornero.

Pensione di vecchiaia previsti dalla L. 214/2011

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Pietro  –  Sono un insegnante di ruolo scuola secondaria 1° grado. Sono nato il 22/04/1950 al 31 di agosto 2015 maturo 38 e 4 mesi di servizio.. Posso essere pensionato d’ufficio? Grazie.

FP- Gentile Docente,

in merito alla richiesta sul pensionamento forzato, le segnalo che questo può avvenire per:
a) età anagrafica;
b) anzianità contributiva.

Considerata l’età e l’anzianità contributiva, è possibile parlare di pensionamento coatto, legato all’età anagrafica (punto a), nel 2017.

Per opportuna conoscenza, le indico di seguito i requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dalla L. 214/2011, per i prossimi anni:

– dal 2013 al 2015 66 anni e 3 mesi;
– dal 2016 al 2018 66 anni e 7 mesi;

Requisiti per la pensione anticipata

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Ameris  – Buonasera, sono una docente si scuola media superiore. Sono nata il 22/06/53 e al 31/08/2016 avrò un’anzianità pari a 39 anni – 4 mesi – 27 gg. Potrò andare in pensione “anticipata” il 1 settembre 2018? Oppure dovrò fare un altro anno? Vi ringrazio anticipatamente per la Vs cortese risposta. Cordiali saluti.

FP - Gentile Ameris,

considerata la sua anzianità contributiva al 31/8/2016, può andare in pensione secondo i requisiti per la pensione anticipata, previsti dalla L. 214/2011, nel 2019 e non nel 2018.

Per opportuna conoscenza, di seguito le indicano i requisiti per la pensione anticipata, per le donne:

– dal 2014 al 2015 41 anni e 6 mesi;
– dal 2016 al 2018 41 anni e 10 mesi;
– dal 2019 al 2020 42 anni e 2 mesi.

Si precisa che i requisiti indicati dal 2019, sono su base previsionale Istat, pertanto potrebbero subire delle variazioni.

 

Prima possibilità di “uscita” secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata

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Paola  – sono un’assistente amministrativa e  al 1/7/2016 maturerò  un servizio di  41 anni e 6 mesi.  Sono nata nel 1955 e pertanto compirò 62 anni  a maggio  2017. Potrò  andare in pensione dal 1/9/2016 oppure dovrò aspettare settembre 2017? Grazie, un saluto.

FP – Gentile Paola,

considerata la sua anzianità contributiva e la sua età anagrafica, la prima possibilità di “uscita” secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata.

Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione anticipata per le donne, per i prossimi anni:
– dal 2014 al 2015 41 anni e 6 mesi;
– dal 2016 al 2018 41 anni e 10 mesi.

Matura il diritto alla pensione con decorrenza 1/9/2016, nonostante il requisito venga soddisfatto successivamente, secondo quanto prescritto dall’ art. 59, c.9 della L.449/97, che consente l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (rispettivamente 1° settembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Preciso, che il riferimento normativo appena citato viene ripreso puntualmente nelle circolari del MIUR sulle pensioni, così come nell’ultima nota prot. 18851 del 11/12/2014.

Diritto alla pensione con decorrenza 1/9/2017, nonostante il requisito venga soddisfatto successivamente, secondo quanto prescritto dall’art. 59, c.9 della L.449/97

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Iolanda – Gentile redazione, sono un’insegnante della scuola dell’infanzia nata il 12 agosto 1956 con i seguenti anni di servizio prestati nella scuola statale:  Incarico a tempo determinato come assistente di scuola materna statale dal 13 gennaio 1976 al 31 agosto 1976 con nomina giuridica datata 12 novembre 1975.  Incarico a tempo indeterminato come assistente di scuola materna dal 1 settembre 1976 al 31 agosto 1977. Insegnante di ruolo nella scuola materna statale dal 1 settembre 1977 a tutt’oggi. Da un conteggio fatto, mi risulta che al 31 agosto 2015 avrei maturato 39 anni e 7 mesi di contributi versati. Potrò usufruire del trattamento pensionistico il 1 settembre 2017?

FP – Gentile Iolanda,

considerata la sua anzianità contributiva (39 anni e 7 mesi al 31/8/15) e la sua età anagrafica, la prima possibilità di “uscita” secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata.

Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione anticipata per le donne, per i prossimi anni:
– dal 2014 al 2015 41 anni e 6 mesi;
– dal 2016 al 2018 41 anni e 10 mesi.

Per effetto dei suddetti requisiti maura il diritto alla pensione anticipata nel 2017, con decorrenza 1/9.

Si precisa che matura il diritto alla pensione con decorrenza 1/9/2017, nonostante il requisito venga soddisfatto successivamente, secondo quanto prescritto dall’art. 59, c.9 della L.449/97, che consente l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (rispettivamente 1° settembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Requisiti previsti per la pensione di Vecchiaia

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Giuseppina – Salve, sono un’insegnante di ruolo e sono nata il 10 GIUGNO 1952. Fino a qualche giorno fa per andare in pensione mi era stata simulata la data del 1 Settembre 2018, in quanto avrei raggiunto i 66 anni e 3 mesi il 10 settembre 2018 (con 39 anni di contributi, ma questo conta poco). Adesso che la norma è cambiata e prevede i 66 anni e 7 mesi, dovrò fare un anno in più, visto che tecnicamente raggiungerò i 66 anni e 7 mesi il 10 Gennaio 2019? Sono obbligata a fare un anno in più o POSSO fare un anno in più? E’ molto importante per me chiarire questo dubbio. Grazie e cordiali saluti.

FP – Gentile Giuseppina,

in riferimento alla sua richiesta, le confermo che la prima possibilità di “uscita” è data dal raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia ovvero legata all’età.

Di seguito le indicano i requisiti previsti per la pensione di Vecchiaia, per i prossimi anni:
– dal 2013 al 2015 66 anni e 3 mesi;
– dal 2016 al 2018 66 anni e 7 mesi;

Per effetto dei suddetti requisiti, matura il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2019, con decorrenza 1/9 e purtroppo non nell’anno 2018, tenuto conto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici.

Di seguito le segnalo quanto pubblicato, in merito,  sulla gazzetta ufficiale n. 301 del 30/12/2014:

“1. A decorrere dal 1° gennaio  2016,  i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici  di  cui  all’art.  12,  commi  12-bis   e 12- quater, fermo restando quanto  previsto  dall’ultimo  periodo  del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e successive modificazioni   e   integrazioni,   sono   ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età  anagrafica  e  di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge  23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni,  sono  ulteriormente incrementati di 0,3 unità.”.

Supplenze: art 37 del CCNL/2007 o supplenza per i giorni indispensabili?

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Carmela  – Gent. mo Paolo, ho un quesito da porti in merito alla mia situazione  attuale. Sono una docente di lettere precaria che sostituisce  nell’insegnamento della Storia e Geografia in una scuola media, in due classi (una prima e una seconda) la titolare in riduzione oraria (6 ore   di riduzione) per incarico amministrativo (assessore in una  amministrazione comunale)(art. 4 Legge 27.12.1985 n. 816, D.Lgs.  18.8.2000 n. 267, art. 68 D.Lgs. 30.3.2001 e art. 35 del CCNL del  24.7.2003).)  La titolare ha presentato comunicazione mensile come previsto dagli  articoli su citati. In base a quanto suddetto, permanendo l’incarico amministrativo della  titolare nei mesi successivi ho ricevuto incarico a supplirla, con  Conferma Contrattuale, il Lunedì (3 ore) e il Mercoledì (3 ore) dal:8/10/2014 al 29/10/20143/11/2014 al 26/11/2014 1/12/2014 al 17/12/2014 7/1/2015al 28/1/2015 2/2/2015 al 24/2/2015 1/3/2015al 31/3/2015e in atto 1/4/2014al 29/4/2015. In sintesi la docente titolare non è mai rientrata nelle classi per  l’insegnamento della storia e geografia. E’ stata assente in maniera  continuativa. Io l’ho supplita continuativamente, (con conferma contrattuale mensile) per tutte le lezioni scolastiche delle classi  oggetto della riduzione oraria della titolare dal 8 Ottobre 2014 ad oggi. Permanendo la situazione volevo sapere se al riguardo possa applicarsi  quanto disposto dall’art. 37 ccnl/2007 riguardante il rientro del  titolare dopo il 30 Aprile dal momento che la stessa non rientrerà  sicuramente prima di tale data e ha cumulato un’assenza continuativa  dalle classi in cui ha la riduzione di oltre 150 giorni, non essendo lei  mai rientrata nelle classi in tale periodo, ossia non avendo mai  interrotto la sua riduzione oraria in nessun modo. Nell’ipotesi che si possa applicare l’articolo 37 ti chiedo se sia più  corretto pensare che la scuola debba propormi una supplenza dal 30 Aprile 2015 alla fine delle attività scolastiche (come io penso) o dovrà ancora essere spezzettata (come mi lascia intendere la scuola) dal 4 Maggio 2015 al 27 Maggio 2015 e dal 1 Giugno 2015 al 9 Giugno 2015  (data degli scrutini). Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Carmela,

la scuola finora ha fatto riferimento all’art 38 del CCNL/2007 il quale recita che  Qualora le assenze dal servizio derivanti dall’assolvimento degli impegni dichiarati non consentano al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato può farsi luogo alla nomina di un supplente per il periodo strettamente indispensabile…

La normativa invece a cui ora deve fare riferimento è contenuta sempre nel CCNL/2007 ma nell’art 37, non più nel 38.

Tale articolo recita:

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

Pertanto rientrando la tua situazione attuale in tale articolo (se è come dici tu, ovvero che il docente fino al 30 di aprile non rientrerà nelle classi) la scuola dovrà farti un contratto direttamente fino al termine delle lezioni più gli scrutini.

Non quindi per il tempo “indispensabile”.

 


Graduatoria interna: l’assegnazione provvisoria interrompe il punteggio di continuità

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Francesca – Ho insegnato in un liceo dal 1998 al 2011. Nel 2012 chiedo ed ottengo  un’assegnazione provvisoria. Nel 2013 rientro nel mio liceo dove insegno fino ad oggi. Cosa sarebbe dovuto succedere al mio punteggio di continuità? Lo mantengo fino al 2012 per poi farlo ripartire dopo il 2013? o viene azzerato tutto compreso il bonus dei 10 punti? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile Francesca,

la nota 5 dela tabella di valutazione titili allegata al CCNI prevede che Il punteggio di continuità non spetta nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.

Pertanto l’assegnazione provvisoria ottenuta nel 2012 ha azzerato tutto il punteggio di continuità fino ad allora maturato.

Ferie e personale neo assunto: dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, spettano 32 gg di ferie

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Francesca – Sono un’Assistente Amministrativa entrata di ruolo il 01/09/2014 (con retrodatazione giuridica al 01/09/2013), dopo oltre 7 anni di precariato. Il mio DSGA sostiene che quest’anno mi spettano 30 giorni di ferie anziché 32, perché sono passata da tempo determinato a tempo indeterminato.  Rileggendo il comma 4 dell’articolo 13 del CCNL penso di aver diritto a 32 giorni, ma mi è stato detto che in questa scuola funziona così e me ne daranno 30. Vorrei, se possibile, una risposta da presentare al mio DSGA. Ringraziando anticipatamente. Porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Francesca,

l’art 13 commi 3 e4 del CCNL/2007 recita testualmente:

  1. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
  1. Dopo 3 anni di servizio, A QUALSIASI TITOLO PRESTATO, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.

A qualsiasi titolo prestato.”

Pertanto tale espressione non può essere interpretata come si vuole, ma va presa alla lettera.

Ciò vuol dire che concorrono a formare il triennio tutti servizi, di ruolo e non di ruolo, prestati quindi anche con contratto a tempo determinato indipendentemente dall’anno scolastico di riferimento. Appunto a qualsiasi titolo prestato.

Nel comma 4 e in tutto l’art 13 non si rivengono infatti vincoli di sorta.

In conclusione bisogna sommare tutti i servizi, di ruolo e non di ruolo, fino a formare il triennio in questione.

Nel  tuo caso non ci sono dubbi che rientri nel comma 4 dell’art. citato e ti spettino 32 gg di ferie.

Supplenze ATA: un CS che lavora tre giorni a settimana ha diritto al completamento d’orario

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Maria – Cara Lalla,Torno a te con un nuovo quesito: ho interpellato una collaboratrice scolastica di mercoledì e mi risponde che lavora per 18 ore, dal lunedì al mercoledì. Ha diritto a prendere servizio il giorno dopo, per i rimanenti tre giorni della settimana? O ha diritto al completamento solo chi prende servizio il giorno in cui è interpellato? Grazie ancora, Maria.di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria, l’art. 4 del D.M. n. 430 del 13 dicembre 2000 afferma che all’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto, […] conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri.

  • Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità;
  • Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

Pertanto il CS che lavora da lunedì a mercoledì per 18 ore settimanali, conserva il diritto di completamento d’orario fino al raggiungimento delle 36 ore. Rispettando i criteri sopraenunciati. (MAX 2 SCUOLE, FACILE RAGGIUNGIBILITà DELLA SECONDA SEDE DI SERVIZIO)

Graduatorie ATA: consentire istanze di accesso agli atti

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DS – Graduatoria di circolo o d‘Istituto di terza fascia 2014/2017:

Con la presente si chiede un chiarimento circa la possibilità di un candidato, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 4 e seguenti del Dpr. 27 giugno 1992 n. 352, di accedere ai documenti amministrativi di un altro candidato per “prendere visione e, estrarne copia della documentazione della domanda personale ATA triennio 2014/2017 e copia pagina titoli e servizi” .

La richiesta è motivata dal fatto che “la valutazione fatta danneggia la posizione” dell’altro candidato.

Il candidato scrive “ resto in attesa che mi vengano comunicate le date il luogo e l’orario per poter procedere all’accesso personale o da persona da me incaricata”.

Come si deve procedere? Deve averne copia? Oppure solo dopo il controllo sulle autocertificazioni, in cui bisogna rilasciare la convalida/rettifica del punteggio, può accedere alla documentazione (primo rapporto di lavoro)?

Grazie e distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

di Giovanni Calandrino – Gentile DS, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli previsti dall’art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Quindi se l’interesse viene ritenuto  legittimo, gli interessati hanno diritto di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (“al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi”).

Pertanto la richiesta di istanza di Accesso agli atti va autorizzata indipendentemente dalla convalida/rettifica del punteggio.

Posizione economiche ATA finite nel dimenticatoio, incontro al MIUR con i sindacati il 20/04/2015

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Gregorio – Sono un ass. tecnico, io, con altri miei colleghi vorremo sapere che fine ha fatto la prima posizione economica, si diceva che sarebbe stata rindreodotta dal 01/01/2015, che forse nel cedolino di Aprile sarebbero stati pagati i mesi arettratti, della unatantum non se ne parla piu. vorremo sapere se c’è qualche speranza nel positivo, sembra che sia diventata tutta una farsa,. cosa dire di altro, ringraziandovi per la cortese risposta sicura che ci facciate, ed, agurandovi un buon lavoro. ci scusiamo, e porgiamo cordiali saluti da parte mia, e dei colleghi.

di Giovanni Calandrino – Gentile Gregorio, è di questi giorni la notizia: il MIUR ha convocato le organizzazioni sindacali, per un incontro che si terrà lunedì 20 aprile alle ore 15.00, col seguente ordine del giorno:

  • posizioni economiche ATA;
  • rapporti con le Ragionerie territoriali.

Da troppo tempo ormai, questa problematica affligge il personale ATA.
SPERIAMO SIA LA VOLTA BUONA !!!

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