Rosy – sto cercando informazioni chiare a proposito dell’astensione obbligatoria e la documentazione necessaria. Purtroppo la mia segreteria mi pare abbia le idee più confuse delle mie in merito e navigando in internet non ho trovato informazioni chiare. Sono una docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di I grado; la mia data presunta del parto è il 13 agosto 2013.
Circa un mese fa, ho consegnato in segreteria il certificato del mio ginecologo che attesta l’assenza di condizioni patologiche e, quindi la possibilità di lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza; in quell’occasione ho chiesto se c’erano dei documenti da compilare, ma mi hanno detto di no; sono nuovamente tornata in segreteria venerdì scorso, chiedendo ancora se è necessario compilare dei documenti e mi hanno risposto di tornare a metà luglio. Posso, gentilmente, chiedere a voi cosa devo fare e in che tempi? Ho paura di essere già in ritardo! La scuola ha qualche modello da compilare? Devo anche andare all’Inps per comunicare la mia situazione?Una volta partorito, a chi devo comunicare la nascita della mia bambina, a scuola o all’Inps? Ne approfitto anche per un’altra domanda: per quest’anno non usufruirò delle ferie estive: quando e come potrò recuperarle?
Paolo Pizzo – Gentilissima Rosy,
Primo quesito
Dal quesito si evince che hai fruito della flessibilità del congedo di maternità che consente alla lavoratrice in gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto fino al quarto mese successivo al parto, a condizione che il ginecologo del servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso e il medico dell’azienda preposto alla tutela della salute sul luogo di lavoro, attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell’ottavo mese di gravidanza non causi un pregiudizio alla salute della madre e del figlio.
Tale flessibilità è concessa alla lavoratrice a determinate condizioni indicate nella circolare n.43/2000 del Ministero del Lavoro.
È obbligatoria l’attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché quella del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria.
Ai sensi della circolare INPS n.8/2003, la domanda di flessibilità, tendente ad ottenere l’autorizzazione a continuare l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza (in tutto o in parte), ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, è accoglibile anche qualora sia presentata oltre il 7° mese di gravidanza (peraltro, sempre entro il limite della prescrizione annuale, decorrente dal giorno successivo al periodo di congedo dopo il parto che, in questi casi, risulta superiore ai normali 3 mesi), purché le previste attestazioni del ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato e del medico aziendale, siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza.
Quanto precede nel presupposto che la lavoratrice abbia continuato a lavorare nel periodo in questione.
Se le attestazioni suddette sono state acquisite dopo il 7° mese di gravidanza, la domanda è accoglibile solo per l’eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni.
Per i giorni in cui la lavoratrice si è avvalsa della flessibilità senza esserne formalmente autorizzata (attraverso le attestazioni dei medici sopra indicati), l’indennità di maternità non è erogabile ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943 in quanto, per tali giorni, la lavoratrice ha percepito o ha diritto a percepire la retribuzione dal datore di lavoro; i suddetti giorni, pur non potendo essere recuperati dalla lavoratrice dopo il parto, quali giorni di congedo per maternità, devono essere comunque conteggiati ai fini della durata complessiva del congedo stesso.
Si precisa, infine, che la domanda della lavoratrice che, pur essendo stata autorizzata alla flessibilità, e, quindi, allo svolgimento di attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, chiede di fruire in questo stesso mese del congedo parentale per un altro figlio, può essere accolta. In ogni caso, il congedo di maternità spetterà alla suddetta lavoratrice per tutta la sua prevista durata complessiva.
Pertanto, se hai prodotto la certificazione del ginecologo e la flessibilità l’hai di fatto adottata non c’è di che preoccuparsi.
Piuttosto la scuola ti avrebbe dovuto far compilare e assumere al protocollo una domandina in cui appunto dichiaravi di voler fruire della flessibilità del congedo. A mio avviso è la cosa che manca, anche perché ci vorrebbe comunque poi l’autorizzazione del Dirigente che acquisiti gli atti (certificato del ginecologo) autorizzi la docente a continuare il proprio servizio.
Questo il modello:
Domanda per posticipare l’inizio del congedo di maternità (flessibilità del congedo di maternità)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
……………………………………………………………
……………………………………………………………
OGGETTO: FLESSIBILITA’ CONGEDO MATERNITA’ (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)
…l… sottoscritt… ………………………………………………………………………………………………… nat…a ………………………………………………………………….. il …… /…… /………., in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………………………………………………………………… con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a),
COMUNICA
che la data presunta del parto è il ………………………………… come risulta dall’allegato certificato medico.
Al riguardo chiede di fruire della flessibilità ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo 26/3/2001, n. 151, intendendo assentarsi dal lavoro a far tempo dal …………………………….. in quanto tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro come risulta dall’allegato certificato del medico specialista del Ssn o con esso convenzionato.
Si riserva di presentare a parto avvenuto entro 30 giorni la certificazione attestante l’evento.
…………………………………. , lì ……………………………………..
………………………………..
(firma
SECONDO QUESITO
I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
L’art. 13, comma 8 del CCNL/2007 prevede che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15, ai sensi del quale all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
Il comma 10 dell’art. 13 citato prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
Oltre alle esigenze di servizio ed ai motivi di carattere personale, si rileva che l’impossibilità della fruizione delle ferie può essere dovuta a motivi di forza maggiore ovvero all’assenza dal servizio per una di quelle cause legali che non comportano la perdita del diritto alle ferie, come appunto è il congedo di maternità/interdizione dal lavoro.
Ne consegue, quindi, che il periodo di congedo di maternità/interdizione dal lavoro non fa venire meno il diritto della lavoratrice al godimento delle ferie ma costituisce un motivo legittimo di rinvio delle stesse al termine del congedo.
Pertanto, se la lavoratrice non può fruire delle ferie al termine del periodo di congedo di maternità (rientro che non coincide con il periodo della sospensione didattica) le ferie stesse saranno fruite entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica (es. vacanze di Natale o Pasqua).
Potrai quindi fruire delle ferie maturate ma non godute nell’anno successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica (es. vacanze di Natale e Pasqua).