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Malattia: come calcolare il triennio di malattia per i dipendenti a tempo indeterminato

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Luigi – Si chiede la norma che indichi che il conteggio dei periodi di malattia di un docente a tempo indeterminato vada effettuato a partire dal giorno precedente l’ultimo episodio morboso. Ciò non è indicato nel nostro contratto e non riesco a reperirla in nessun  manuale da me visionato. Saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Luigi,

la circolare del ministero del Tesoro – Ragioneria Generale – IGOP prot. 195525 del 19.10.98 affermava che il periodo di assenza per malattia del personale a tempo indeterminato andava effettuata calcolando il triennio di riferimento dall’ultimo giorno dell’ episodio morboso in corso.

Tale nota, infatti, affermando correttamente che il periodo dei 18 mesi non è riferibile né all’anno scolastico né all’anno solare, precisava che bisognava riferirsi al triennio precedente che viene a determinarsi dall’assenza per malattia verificatasi dall’ultimo giorno dell’evento morboso.

Con successiva nota prot. 0093898 del 23 ottobre 2001 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affermato che il triennio da considerare per il conteggio dei diciotto mesi di assenza va calcolato, andando, a ritroso, dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso.

Il calcolo quindi cambia: non si considera l’ultimo giorno dell’evento morboso bensì il giorno che precede l’ultimo episodio morboso.

Se per esempio un dipendente si assenta per malattia dal 12 al 20 di ottobre, il conteggio del triennio a ritroso parte dall’11 ottobre (il giorno che precede l’ultimo episodio morboso) e non dal 20 di ottobre.

Tale nota infatti precisa che bisogna:

Considerare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;

Sommare a tali assenze quelle dell’ultimo episodio morboso.

Ciò significa che il triennio da considerare per il conteggio dei diciotto mesi di assenza va calcolato, andando a ritroso, dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso. Seguendo tale criterio alle assenze effettuate negli ultimi tre anni vanno aggiunte quelle del nuovo episodio morboso per stabilire se e quando sarà superato il periodo massimo consentito”.

Precisiamo inoltre che nel caso in cui il dipendente in malattia presenti un nuovo certificato, il primo periodo di malattia si collega al secondo (continuazione della malattia); in sostanza, tutti gli effetti (calcolo del periodo massimo di conservazione del posto e determinazione del trattamento economico) si tratta di un unico periodo di assenza.

Riprendendo quindi l’esempio citato in precedenza, se dal 21 ottobre la malattia del dipendente dovesse proseguire, per esempio fino al 30 ottobre, senza soluzione di continuità, il calcolo del triennio di riferimento partirà sempre dall’11 ottobre (dal 12 ottobre al 30 dev’essere considerato un unico periodo).


Concorso: indicazioni contraddittorie USR Toscana non permettono organizzazione mesi estivi

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Giorgia – In data 12/06/2013 l’USR Toscana emana un avviso importante (di cui viene data comunicazione anche sul sito di Orizzonte Scuola) dove viene annunciata l’impossibilità di espletare tutte le prove concorsuali, orali e pratiche, ed esclusione delle classi di concorso C430 e A245/246, nei mesi di luglio e agosto.

In data 21/06/2013 viene emanato un nuovo avviso dove si dà comunicazione dello stato di avanzamento dei lavori delle Commissioni e dal quale si evince la volontà di accelerare le operazioni ci correzione per consentire la conclusione di alcune procedure entro l’avvio dell’anno scolastico. Inoltre noto che l’USR ha fatto sparire dal sito ufficiale l’Avviso Importante del 12/06/2013.

Stando così le cose, come dobbiamo interpretare queste due incongruenze?

Inoltre chi come me concorre per le classi di concorso A025-A028 che prevedono una prova pratica ancora da svolgere, cosa si deve aspettare? Si potrebbe verosimilmente essere chiamati a svolgere la prova pratica nei prossimi mesi di Luglio e Agosto, dato che la data presunta di conclusione della correzione dei primi elaborati è prevista per il 10 di luglio?

Io, come penso altri colleghi, mi trovo in una situazione particolare, in quanto dopo aver letto il primo avviso mi sono sentita libera di prendere impegni per i mesi di Luglio e Agosto e ora invece mi sembra che
l’USR stia cambiando le carte in tavola.

Detto questo, se venisse convocata la prova pratica in Luglio e Agosto, saremmo tutelati in qualche modo? Oppure dobbiamo restare in balia dei continui cambiamenti di umore dell’USR e del MIUR?

Lalla – gent.ma Giorgia, non concordo con il tuo commento. L’unica tutela da richiedere a mio parere è quella di avere le immissioni in ruolo garantite dal 1° settembre 2013, e questo ritengo sia anche l’obiettivo di Miur /USR che purtroppo devono fare i conti con molte problematiche, non tutte purtroppo risolvibili (mi sembra di capire, dall’avviso, che la tutela non ci sarà per tutte le classi di concorso).

Per raggiungere l’obiettivo probabilmente, anzi sicuramente, bisognerà effettuare le prove nei mesi di luglio ed agosto (ma se controlli i calendari di altre classi di concorso di altre regioni ti renderai conto che la situazione non è inusuale). Questo comporterà un impegno notevole da parte delle commissioni, pur di garantire la possibilità di poter essere assunti a tempo indeterminato, nonchè da parte dei candidati. Io credo che il gioco valga, per cui non starei a rivendicare sul precedente avviso dell’USR, ma ricomincerei a studiare per la prova.

Molto dipenderà, per le singole classi di concorso, anche dal numero degli ammessi alle prove successive, per cui non è possibile dire oggi quale sarà l’impegno (in ogni caso, fisicamente, per il candidato si tratta di un giorno per la prova pratica e di uno per la prova orale).

Cosa dovrebbe fare l’USR allora? Affermare che siccome il 12 giugno c’erano delle problematiche, che nel giro di qualche giorno fortunatamente si sono risolte o quanto meno attutite, adesso non sarà possibile effettuare le immissioni in ruolo perchè si era detto che le prove sarebbero state espletate dopo luglio – agosto (non voglio citare le parole vacanze, dal momento che per la commissione, sarà un’estate di lavoro)?

Tra l’altro non mi hai detto in cosa sia consistito il tuo "sentirti libera", potrei pensare che hai accettato una proposta di lavoro, o che hai prenotato un viaggio verso una meta esotica, o semplicemente in una località italiana distante dalla sede di esame. Purtroppo la procedura concorsuale da questo punto di vista è birichina e pur comprendendo il tuo punto di vista, ti invito a riflettere sull’importanza che potrebbe rivestire per i vincitori (ti auguro di poter essere tra questi) l’immisione in ruolo da settembre 2013 (augurandomi non ci siano altri intoppi per le commissioni toscane!)

Toscana, fanalino di coda del concorso docenti, forse ce la fa a garantire le immissioni in ruolo 2013

Proroga per scrutini/esami: i diritti di una supplente in congedo di maternità

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Nadia – Ho lavorato da gennaio 2013 in sostituzione di una maternità (con 3 proroghe del contratto) ininterrottamente  fino al termine delle lezioni (scadenza ultima proroga contratto 12 giugno). Titolare (A)   assente per almeno 150 giorni, compresi i periodi di sospensione delle lezioni, ai sensi dell’art. 37 CCNL/2007;

Da fine gennaio sono anch’io (B)  assente per maternità anticipata, e da maggio è scattata quella obbligatoria,  volevo sapere se il mio contratto dovrà essere prorogato anche per gli scrutini finali, che si sono tenuti i giorni 11,12,13, 14  giugno  o se la scadenza sarà  come da ultima proroga  al 12 giugno ?  (per me è importante perché anche 1 solo giorno mi permette di arrivare nell’anno  a 166 giorni per il punteggio). E per gli esami di maturità la scuola è tenuta a farmi la proroga? La segretaria della scuola mi ha detto che non mi rinnova il contratto, per cui sono stata estromessa dalla proroga contrattuale poichè hanno rinnovato il contratto solo alla supplente (C). Anticipatamente la ringrazio.

Paolo Pizzo – Gentilissima Nadia,

la scuola non ha agito correttamente e ti è stato fatto un torto.

Partiamo dal CCNL/2007:

L’art. 12 comma 2 prevede che il periodo di congedo per maternità sia da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto riguarda l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.

In base a tale articolo, quindi, la docente collocata in maternità deve essere considerata in effettivo servizio a qualsiasi titolo al pari delle docenti in servizio ma non collocate in tale congedo.

Premesso questo, analizziamo l’istituto della proroga:

L’art. 7/4 del D.M. 131/07 (Regolamento delle supplenze) prevede che, per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo , o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la proroga della supplenza spetti al docente in effettivo servizio.

La proroga per gli scrutini:

L’istituto della proroga contenuta nel DM sopra citato è integrata dalle circolari MIUR per quanto riguarda gli scrutini ed eventuali esami.  La  proroga del contratto al supplente in effettivo servizio fino al termine delle lezioni per i giorni necessari alle attività di fine anno, compresi gli esami, è espressamente prevista nella circolare prot.n. 5986 del 17/06/2009 e nella circolare 14187 del 11/07/2007 (esami di II grado).

Nel caso di cui al quesito bisogna quindi chiedersi chi sono i docenti in effettivo servizio al termine delle lezioni i quali hanno quindi diritto alla proroga.

Lo sono sia la supplente C sia tu, che ai sensi dell’art. 12/2 del CCNL/2007 devi obbligatoriamente essere considerata docente in effettivo servizio.

Pertanto, la scuola non ha agito correttamente e non ha rispettato i diritti di una docente in maternità.

Ciò vale sia per gli scrutini sia per qualunque contratto ti dovesse spettare per gli esami  (ai sensi delle note citate). Dovrai farglielo presente e far valere i tuoi diritti.

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Supplenze: è illegittimo revocare un contratto già sottoscritto

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Rosanna – sono un’insegnante di sostegno della scuola dell’infanzia. La scuola statale presso la quale ho lavorato mi ha fatto firmare un contratto che va dal 5/6/20013 al 30/6/2013 per sostituzione malattia. Il contratto però mi è stato revocato una settimana prima del suo termine perché, a detta della la segretaria, il bambino che seguivo non sarebbe più venuto a scuola. E’ stato richiesta alla famiglia del bambino un’auto certificazione in cui si si dichiarava la sua assenza. L’auto certificazione è pervenuta tempestivamente a scuola. Mi chiedo se questa prassi è corretta o no. Ti ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Rosanna,

l’operato della scuola è illegittimo.

Un contratto firmato non può essere revocato per esigenze di servizio.

Puoi leggere e far leggere questa FAQ alla scuola.

Riposi per allattamento: criteri di fruizione nel primo anno del bambino

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Sara – Sono una docente scuola secondaria II grado a tempo indeterminato.  Il 2 luglio è il mio ultimo giorno di astensione obbligatoria per la maternità. Ho le ferie che mi coprono fino al 31 agosto, e dopo? Non so se prendere tutta la facoltativa (1 mese retribuito al 100% e 5 al 30%) da settembre a febbraio o se usufruire dell’allattamento, ma non so bene cosa mi garantisce quest’ultimo.  Il bambino inizierà il nido a febbraio con l’inserimento e io non ho nessuno che me lo possa curare. Se rientrassi al lavoro prima dovrei cercare una persona. Ringraziandovi anticipatamente della vs risposta Porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Sara,

premesso che hai diritto alle ferie nei mesi di luglio e agosto e poi al primo mese di congedo parentale retribuito al 100% (utile per l’anzianità di servizio a tutti gli effetti) e ai 5 mesi retribuiti al 30% (utili per l’anzianità di servizio ma non per la maturazione delle ferie), hai anche la possibilità (in alternativa al congedo) della riduzione per allattamento.

Di seguito i criteri e le modalità per fruirne (fino al primo anno del bambino):

I periodi di riposo spettano a tutti i dipendenti della scuola, senza nessuna differenza tra personale assunto a tempo indeterminato e determinato (Per quest’ultimo, il congedo può essere fruito solo all’interno del rapporto di lavoro).

I riposi devono assicurare al dipendente la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del figlio, poiché la norma intende in primo luogo tutelare l’assistenza diretta del minore, tuttavia la loro distribuzione dell’orario di lavoro deve essere concordata con il Dirigente, secondo i principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, mettendo comunque al primo posto le esigenze del richiedente.

In caso di mancato accordo tra dipendente e Dirigente, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall’Ispettorato del Lavoro.

La mancata fruizione dei permessi comporta la perdita degli stessi limitatamente alla giornata di non utilizzazione, essendo infatti riposi giornalieri devono essere fruiti nella giornata di riferimento, non è possibile cumulare le ore eventualmente non fruite convertendole in riposo compensativo, parimenti non è consentito il pagamento.

Di norma le ore di riposo giornaliere possono essere fruite all’inizio o alla fine della giornata di lavoro, salvo diversa distribuzione per questioni organizzative.

Per quello che concerne la riduzione dell’orario di lavoro non si tratta di una riduzione automatica, cioè 1 ora (o 2 ore) al giorno per 6 giorni, in considerazione della settimana di calendario, ma obbligatoriamente, deve essere escluso il giorno libero o i giorni in cui il dipendente della scuola non è in servizio.

Il permesso è subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo devono essere così ripartite:

• Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);

• Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

Al personale docente spetta di norma una sola ora al giorno perché l’orario giornaliero è di  media inferiore le 6 ore.

Nel caso in cui il docente, pur prestando in media servizio per meno di 6 ore al giorno, di fatto in alcuni giorni presti servizio per 6 ore o più (es. consigli di classe, collegio docenti o altra attività inerente le attività funzionali all’insegnamento che si “cumula” all’orario di lavoro per quella determinata giornata), per tale giorno avrà diritto a 2 ore di riposo.

I permessi/riposi sono considerati ore di lavoro a tutti gli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, sono coperti da contribuzione e computati nell’anzianità di servizio.

Il diritto ai permessi/riposi non può essere esercitato e, parallelamente, l’indennità prevista non deve essere corrisposta nel caso in cui la lavoratrice sia assente dal lavoro per malattia o altre cause.

Permessi per lutto: i permessi non devono essere fruiti entro 7 giorni dall’evento

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DSGA – Gentili consulenti, il Contratto Scuola non prevede un periodo di tempo per fruire dei permessi per lutto. L’USR Lombardia in un comunicato fa riferimento ai 7 gg. di tempo  stabilito dal Decreto Ministeriale numero 278 del 21 luglio 2000 che afferma:  “I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o  dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nei giorni di  permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.” Come comportarsi di fronte un collaboratore scolastico che produce richiesta  legittima ma 15 dopo l’evento? Come sempre grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Dsga,

l’art. 15/1 del CCNL del comparto Scuola  prevede che il personale docente, educativo e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato (art. 19/7 per il personale a TD), ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a 3 giorni di permessi retribuiti per lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado.

Bisogna precisare che ciò che riporta l’USR Lombardia (la circolare è la n.14306/2010) è riferito al Comparto Ministeri (la circolare è indirizzata ai Dirigenti e ai Dipendenti dell’USR).

È utile dire questo perché altrimenti dovremmo pensare che tutto ciò che indica tale circolare riguardi il comparto Scuola e invece così non è.

Per fare qualche esempio, nella circolare alla voce “permesso per matrimonio” c’è scritto che “Il permesso può essere richiesto e fruito entro i trenta giorni successivi all’evento”.

Oppure, nel caso dei tre giorni per motivi personali e familiari è indicato che tali permessi possono essere fruiti per “particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati” e che “I tre giorni di permesso in parola possono essere rifiutati solo ed esclusivamente per ragioni di servizio, che il dirigente dell’ufficio di appartenenza è tenuto a precisare.”

Tutte cose che non sono assolutamente previste dal nostro CCNL: il permesso per matrimonio si può chiedere da una settimana prima a due mesi successivi il matrimonio stesso; i 3 giorni di permesso non devono essere fruiti per “particolari” motivi e né tanto meno possono essere rifiutati per “ragioni di servizio”.

Pertanto, sarebbe un errore pensare che ciò che riporta l’USR vada applicato alla Scuola e per questa ragione anche ciò che è indicato per i permessi per lutto non è da tenere in considerazione.

Sull’argomento, infatti, è dovuto intervenire l’ARAN per ben due volte, con due risposte che sono specifiche per il comparto Scuola. Solo questo basterebbe per dire che il dm 2000 citato nel quesito e ciò che è indicato nella circolare Lombardia non può essere preso in considerazione (altrimenti che senso avrebbe l’intervento dell’ARAN in materia?).

L’Aran afferma con nota Prot. sc2/7944 del 19-XI-2003 (Oggetto: art. 15 del CCNL Scuola 24-7-2003) che “L’espressione “evento o occasione” deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso.

Quest’ultimo si affida ad evidenti ragioni di buon senso da riferire, comunque, alla volontà dell’interessato che, per motivi organizzativi che attengono alla sfera di personali decisioni, potrà differirne la fruizione in un periodo di tempo ragionevolmente congruo rispetto all’evento”.

Con il nuovo CCNL (2007) ritorna sull’argomento e riafferma:

A parere di questa Agenzia, l’art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto, seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, autorizza, comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.

Nel caso paradossale proposto nel quesito, a nostro avviso, il dipendente potrà beneficiare di altri istituti normativi del contralto di lavoro, come ferie o permesso retribuito per particolari motivi persona e familiari.”

Come vedi l’ARAN non fa nessun riferimento al DM 2000 e si limita a dare un Orientamento su ciò che indica il Contratto Scuola evidenziando come lo stesso non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni e che questi possono essere utilizzati non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi.

Le scuole che applicano il DM 2000 (permessi per lutto) al Comparto Scuola con riferimento alla scadenza dei 7 gg. sono in errore e non si attengono al Contratto.

Noi per evidenziare ancora di più tale errore aggiungiamo quanto segue:

il DM prevede che i tre giorni lavorativi siano unici sia in caso di lutto che in caso di grave malattia.

Il CCNL del comparto Scuola, invece, agli artt. 15 e 19 contiene una maggiore tutela per il dipendente assunto a tempo indeterminato e determinato anche sotto il profilo quantitativo, poiché prevede la possibilità di fruire di tre giorni di permesso per “ogni evento luttuoso” (offre quindi la possibilità di potere utilizzare i permessi medesimi in relazione a ciascun episodio luttuoso).

Tali giorni, oltretutto, possono essere fruiti anche in modo frazionato.

Pertanto, l’art. 1 del D.M. citato non può essere applicato ai dipendenti del comparto Scuola e si deve adottare solo nel caso i permessi per lutto non siano previsti dai Contratti Nazionali di comparto o se ritenuti più favorevoli.

In altre parole, dal momento che il Contratto del comparto Scuola prevede esplicitamente i giorni di permesso retribuiti per lutto (artt. 15 e 19) e per gli stessi non prescrive né che siano cumulati con quelli dell’infermità, né tanto meno che siano fruiti entro sette giorni dal decesso, il D.M. citato non è applicabile al personale della scuola.

Il personale della scuola non ha quindi l’obbligo di fruire dei permessi entro sette giorni dal decesso del familiare e rimane in vigore ciò che espressamente prevede l’ARAN per tale Comparto.

In conclusione, il permesso per lutto può essere fruito in occasione dell’evento, e, quindi, con una decorrenza che può essere spostata anche di qualche giorno rispetto all’evento stesso, anche in modo non continuativo.

A mio parere i 15 gg. indicati nel quesito sono sicuramente un “ragionevole” lasso di tempo  e quindi la richiesta del collaboratore è legittima.

Riconvocare collegio dei docenti su richiesta degli insegnanti

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Giovanna - Gentilissima redazione, con la presente chiedo di sapere se è possibilile che il Dirigente scolastico di un comprensivo secondaria primo grado e primaria, convochi su richiesta degli insegnanti (39 su 80) un collegio straordinario per poter ridiscutere e in seguito procedere ad una nuova votazione riguardo ad punto ( relativo all’organico e al funzionamento dell’istituto a.s. 2013-14) su cui lo stesso collegio ha già votato e deliberato circa due settimane prima e del quale esiste verbale sottoposto ad approvazione. Ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrà accordarmi.

Paolo Pizzo – L’art. 7 comma 4 del Dec. leg. 297/1994 prevede che "Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando ALMENO UN TERZO dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre".

E’ ovvio che il fatto che ci siano le firme necessarie e che la richiesta di convocazione sia formalmente legittima (andranno per questi evidenziati anche gli argomenti all’ordine del giorno), non vuol dire che il collegio può riunirsi e modificare ogni volta che vuole una delibera già assunta attraverso una regolare votazione con tanto di verbale che ne attesta la regolare procedura.

Anche quindi in presenza delle firme non è automatico che il collegio debba essere riconvocato. Il collegio infatti può a mio avviso essere riconvocato solo se ci sono degli elementi che fanno desumere che le deliberazioni assunte presentino vizi che ne determinino l’illegittimità (es. deliberazione assunte che non sono di competenza dell’organo collegiale, vizi formali nella procedura della votazione ecc.).

Ricordiamo infatti che il verbale è un atto amministrativo e come tale può essere annullato in via di autotutela solo se ci sono dei vizi di forma oppure per motivi di pubblico interesse. Solo se si tratta di errori materiali il verbale potrebbe essere rettificato con l’approvazione del collegio.

Dal quesito si chiarisce solo qual è l’oggetto della convocazione ma non si chiarisce il motivo che ne determina la riconvocazione, fermo restando che l’annullamento di un verbale e comunque la rivotazione già assunta su di un ordine del giorno può a mio avviso avvenire solo per i motivi sopra esposti.

È quindi il Dirigente che deve valutare la richiesta effettuata dai docenti e decretarne la legittimità.

Organico di diritto non pubblico sul sito dell’Ufficio Scolastico non permette di conoscere i posti disponibili per assegnazione provvisoria

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Prof. Luca – Gent.ma Redazione, chiedo se è possibile che l’UST di Foggia non ha ancora inserito sul suo sito istituzionale la dotazione Organica di diritto del personale docente della scuola secondaria di I grado a.s. 2013/2014. Come si può non avere tale documento PUBBLICO in rete?

Come posso avere un quadro generale della situazione della mia provincia? Se non ho la situazione generale dell’organico di diritto come posso fare la domanda di Asseganzione o utilizzazione provvisoria? Grazie.

Lalla - gent.mo Luca, ci uniamo alla tua protesta, se tutti gli Uffici Scolastici adottassero la pratica di inserire sul sito tutti i documenti di interesse generale, il lavoro potrebbe procedere meglio. A questo punto infatti io sono costretta a dirti che per conoscerlo dovrai recarti presso i loro uffici, interrompere nel loro lavoro i dipendendenti (e come te tutti coloro che sono interessati alla questione). In alternativa, nella tua scuola di servizio ne hanno sicuramente una copia.

Va anche detto che è vero che l’organico di diritto è ormai noto e l’operazione di pubblicazione on line richiede non più di 5 minuti, ma voglio creare un’attenuante per l’ufficio. Alcuni Uffici Scolastici a ridosso delle domande di utilizzazione /assegnazione provvisoria pubblicano l’elenco dei posti disponibili, agevolando in tal modo la richiesta.

Puoi telefonare per sollecitare in tal senso.


Concorso primaria Sicilia: elenco esclusi

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Gioia – Buonasera,vorrei avere informazioni in merito all’elenco dei candidati esclusi alla prova orale per la scuola primaria per la regione Sicilia. Come accedere a queste informazioni e conoscere il punteggio ottenuto? Tutto ciò nell’interesse di promuovere eventuale ricorso data la scadenza dei termini Grazie.

Lalla - gent.ma, non esiste un elenco dei candidati esclusi. Il ricorso può essere promosso richiedendo l’accesso agli atti (individuale) e nel caso si rinvengano in essi vizi tali da poter giustificare un ricorso.

Concorso: riconoscimento legge 104 a figlio disabile va presentata nei titoli non autocertificabili?

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Sara – Cortesemente desidero sapere, dovendo presentare i titoli valutabili entro il 31 luglio, se posso anche dichiarare il riconoscimento della Legge n. 104/92 (comma 3 art. 3) concessa a mio figlio.

Lalla – gent.ma Sara, va innanzitutto precisato che è possibile dichiarare solo quanto già inserito nella domanda di partecipazione al concorso inoltrata telematicamente entro il 21 novembre (scadenza possesso requisiti entro il 07 novembre).

Non è possibile aggiungere titoli o documenti di cui si è venuti in possesso in data successiva alla scadenza.

Per quanto riguarda la legge 104, valgono i documenti che danno titolo alla riserva personale, non quelli relativi all’assistenza a familiare disabile.

L’eventuale priorità nella scelta della sede, se si rientra tra i vincitori, deve essere indicata con altra domanda (puoi già chiedere all’USR)

ndr. la scadenza del 31 luglio è valida per la regione Sicilia

Ferie: le ferie maturate e non godute dovranno essere monetizzate

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Scuola – sono un’assistente amministrativa e vorrei sapere se l’informativa del 12/6/2013 e’ solo una bozza o e’ da ritenere ufficiale. come mai alle scuole il miur non ha inviato alcuna comunicazione ufficiale? siamo alle prese con il pagamento degli stipendi di giugno e ancora non sappiamo se liquidare le ferie non godute o meno. rispondetemi, per favore, perche’ quest’anno nella liquidazione di queste benedette ferie non si e’ capito molto, e noi delle segreterie scolastiche abbiamo rispettato l’informativa del miur di dic. 2012, cioe’ dal totale delle ferie maturate abbiamo tolto i giorni di chiusura delle attivita’ didattiche. dobbiamo aspettare ancora perche’ il miur ci dia indicazioni precise? grazie mille per la vostra preziosa collaborazione.

Paolo Pizzo – Gentile Scuola,

le ferie devono essere monetizzate. Senza nessuna differenza per supplenze brevi o docenti al 30/6.

Ricordiamo che OS ha sempre sostenuto ciò e in questa FAQ (La cosa migliore da fare è rispettare il contratto) consigliavamo alle scuole, per non sbagliare, di attenersi al Contratto.

In ogni caso la nota a firma di Marco Filisetti è la seguente:

“La Direzione generale per le politiche finanziarie e per il bilancio comunica l’avvenuta assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi comprese quelle  necessarie per il pagamento delle ferie, nella misura definita dal CCNL cioè 30/360 per i giorni di servizio previsti dal contratto. Analogamente, la liquidazione ed il pagamento del compenso sostitutivo per le ferie non fruite dal personale docente ed ATA, titolare di contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ragionerie Territoriali dello Stato, al quale i dirigenti scolastici trasmetteranno gli atti necessari . Roma, 12 giugno 2013 Il Direttore Generale Marco Filisetti”

Rimane quindi in piedi e per fortuna il CCNL/2007. Pertanto, a tutti i docenti assunti a tempo determinato dovranno essere pagate le ferie maturate ma non godute.

Periodo di comando presso altro Ministero utile per progressione carriera

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Assistente amministrativo - Una nostra docente della scuola primaria vincitrice di concorso entra in ruolo il 01/09/1996. Dal 01/09/1999 ha compiuto anzianità di anni 3; al 31/12/2007 è in godimento di posizione stipendiale anzianità anni 9. Al 01/09/2011 compiuta anzianità anni 15. La docente va in posizione di comando presso la Corte dei Conti il 01/09/2010 fino al 31/03/2013.

Dal 01/02/2013 entra definitivamente a far parte dell’organico della Corte dei conti. Richiede la definizione di carriera. La domanda è questa: ha maturato la posizione 15? Se no, in base a quale legge. Ringrazio anticipatamenteo e porto cordiali saluti

PS. La legge 448/98 all’art. 26, commi 8, 9 e 10 non fa riferimento ad altre amministrazioni.

Paolo Pizzo – La legge di riferimento è il D.P.R. 417 del 31 maggio 1974 che all’art 79 prescrive

“Il Ministro per la pubblica istruzione e’ autorizzato a disporre comandi annuali del personale di cui al presente decreto, presso AMMINISTRAZIONI STATALI o ENTI o ASSOCIAZIONI AVENTI PERSONALITA’ GIURIDICA, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attivita’ formative, educative ed assistenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato biennalmente d’intesa con il Ministro per il tesoro, tenuto anche conto dei contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto. ((5)) Nessun altro comando puo’ essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma.

I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo. IL PERIODO TRASCORSO IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO E’ VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI, COME SERVIZIO D’ISTITUTO NELLA SCUOLA

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(3)

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 20 maggio 1982, n. 270 ha disposto (con l’art. 18 comma 1) che “A partire dall’inizio dell’anno scolastico 1983-84 sono soppressi i comandi previsti dall’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.”

AGGIORNAMENTO (5)

La L. 20 maggio 1982, n. 270, come modificata dalla L. 16 luglio 1984, n. 326 ha disposto (con l’art. 18 comma 2) che “L’articolo 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio

1974, n. 417, si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalita’ giuridica, la spesa per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato”.

Oggi non si parla più di “comando” (anche se il senso è rimasto lo stesso) e la materia è confluita nel Dec. leg, 297/1994.

Ad avviso di chi scrive i periodi trascorsi in posizione di comando non interrompono la progressione giuridica ed economica della carriera

Si consiglia di controllare nella pagina inziale del SIDI – alla voce procedimenti amministrativi – personale della scuola.

In ogni caso, si consiglia comunque di contattare il Tesoro o l’Ufficio Scolastico Territoriale.

Saluti.

Concorso: una o tre le tracce estratte per la prova orale?

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Stefania – Buongiorno, ieri ho assistito alle prove orali per gli ambiti 4 e 9 a Bologna e i candidati mi hanno detto che hanno sorteggiato una sola traccia, mentre un mio collega che ha assistito agli orali a Roma per la classe di concorso di educazione motoria ha detto che là i candidati hanno sorteggiato 3 tracce tra le quali ne hanno poi scelta una. Mi sembra una grandissima disparità e una grandissima ingiustizia.

Lalla - gent.ma Stefania, l’ingiustizia potrebbe essere concreta se alcuni candidati degli ambiti 4 e in Emilia Romagna scegliessero 3 tracce e tu solo una, ma in questo caso il fatto che i colleghi abbiano scelto le tre tracce non influisce sull’esito della tua prova (è come per le griglie di valutazione, scelte diverse delle commissioni hanno determinato esiti differenti, ma il paragone può valere solo all’interno della stessa regione).

A mio parere in ogni caso (se veramente si sta svolgendo così), non è corretta la modalità adottata in Lazio, in quanto il bando parla di “una traccia estratta”, non della scelta su più tracce estratte, pertanto tutta la procedura, seppure si potrebbe pensare che agevoli il candidato, potrebbe essere ritenuta non valida.

L’art. 10 comma 3 del bando DDG n. 82 del 24 settembre 2012 afferma

“La prova orale consiste:

a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima delle data programmata per la sua prova orale”.

E’ vero invece che il numero delle tracce presenti debbano essere pari a tre volte il numero dei candidati.

Concorso: le Avvertenze generali fanno parte del programma di esame per la prova orale

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Manuela – Salve, ho appena sostenuto la prova orale del concorso per l’infanzia e non ho superato la prova. Vorrei solo sapere come dovrebbe in teoria svolgersi la prova. Mi spiego meglio: leggendo le istruzioni della prova, avevo capito che dopo la lezione simulata, ci sarebbe dovuto essere un colloquio di max 30 minuti per approfondire le metodologie utilizzate e altre domande pratiche.

La griglia di valutazione per l’orale (regione Marche) verte su: conoscenza dei campi di esperienza, capacità di trasmissione dell’insegnamento e progettazione didattica, più utilizzo tic nel progetto e conversazione in inglese. In quale di questi punti secondo lei, si parla di Avvertenze generali, domande del tipo: "quale legge regola l’elezione dei rappresentanti dei genitori?" "Qual è la differenza tra abilità formative e di
apprendimento?" "La differenza tra abilità, competenze e traguardo di sviluppo delle competenze?"

Insomma, tutte queste domande, probabilmente più lecite per lo scritto, possono essere fatte anche per l’orale? La ringrazio se vorrà rispondermi. Cordiali Saluti

Lalla – Gent.ma Manuela, partiamo dall’inizio.

Il programma

L‘allegato 3 al bando di concorso DDG n. 82 del 24 settembre 2012 afferma, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia

"Tipologie delle prove

Prova scritta: cfr. avvertenze generali.
Prova orale: cfr. avvertenze generali."

Quindi, il fatto che la prova orale preveda lo studio delle Avvertenze generali è contenuto nel bando di concorso.

La prova orale

E’ regolata dall’art. 10 del bando di concorso

3. La prova orale consiste:

a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi;

b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera a).

I chiarimenti ministeriali

La nota del 17 aprile 2013 afferma, a proposito dei 30 minuti (circa) di colloquio successivo all’esposizione della lezione simulata

"COLLOQUIO SUCCESSIVO

L’impostazione e la conduzione del colloquio successivo alla lezione simulata è rimesso alle scelte e alla discrezionalità della commissione. La finalità del colloquio è comunque quella di analizzare ed approfondire i contenuti e le scelte metodologiche relativi alla lezione simulata. Si potrà trattare di approfondimenti di carattere disciplinare che consentano di mettere in risalto l’ampiezza e la profondità delle conoscenze del candidato, oppure di sollecitare il candidato a giustificare e ad arricchire le scelte didattiche illustrate, facendo anche riferimento alle modalità di documentazione e di verifica"

Porre delle domande che afferiscano alle Avvertenze generali o alla didattica in generale rientra in questo punto, quello di mettere in risalto (o verificare) l’ampiezza e profondità delle conoscenze del candidato.

Pertanto, le domande che ti sono state poste sono lecite e rientrano nei parametri previsti.

La griglia di valutazione per la prova orale della scuola dell’infanzia Marche

La griglia di valutazione elaborata dalla commissione Marche presenta, come tu stessa affermi, dei descrittori

  • Padronanza delle discipline di insegnamento in riferimento ai campi di esperienza previsti dalle indicazioni nazionali del 16.11.2012
  • Capacità di trasmissione delle discipline di insegnamento
  • Capacità di progettazione didattica
  • Riferimento nella progettazione alle tecnologie TIC
  • Conversazione nella L2

All’interno della griglia, le domande relative alla didattica possono essere sicuramente valutate, mentre quella specifica sull’elezione dei rappresentati dei genitori sembra non trovare un riferimento preciso (e qui mi troveresti d’accordo), e tuttavia se analizziamo altre griglie, ad es. quella dell’Abruzzo, troviamo che il descrittore "Capacità di progettazione didattica" viene spiegato con

"2a. Capacità di pianificazione, con una chiara esplicitazione dei tempi, delle frasi attuative, delle azioni di verifica, valutazione e documentazione
2b. Capacità di attuare una valutazione critica in ordine alle potenzialità formative dei vari strumenti e materiali didattici anche di tipo tecnologico
2c. Conoscenza dei compiti inerenti al profilo professionale docente, con riferimento alle attività individuali e collegiali"

(si può essere o meno d’accordo sulla scelta di introdurre la verifica delle conoscenze in un descrittore che valuta le capacità), ma almeno vi è una giustificazione.

Conclusione.

Le domande che ti sono state posto sono lecite alla luce di quanto richiesto dal bando, la griglia utilizzata (a mio parere) è imperfetta e manchevole di riferimenti più precisi, e dunque lascia dubbi sul modo in cui essa venga concretamente applicata alle singole prove.

Mobilità: il passaggio di ruolo è possibile a due condizioni

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Patrizia – Può un docente,passato di ruolo lo scorso anno nelle scuole medie inferiori, chiedere dopo l’anno di prova, il passaggio  sempre all’interno della stessa provincia, su una classe di concorso diversa? (es: dall’insegnamento di inglese alle medie a una cattedra di inglese alle superiori?) Ti ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,

è possibile.

Il caso di cui al quesito è un passaggio di ruolo. La collega, entrata in ruolo per inglese alle scuole medie chiederebbe il passaggio di ruolo sempre per inglese alle superiori.

Ciò è possibile a due condizioni: che il docente abbia superato l’anno di prova e che abbia il titolo per insegnare nella classe di concorso richiesta.

L’art. 3 del CCNI 2013/14 specifica:

“Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra.

In particolare può chiedere il passaggio:

nel ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica, purché in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:

a) il personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado;

b) il personale educativo;

c) il personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato”


Scrutini/esami: il ricorso dei genitori di un allievo bocciato non è indirizzato ai singoli docenti

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Annalisa – vorrei avere da te una consulenza circa i doveri di un supplente annuale con contratto sino al 30/06 in caso di ricorso d parte di uno studente per una bocciatura contestata. Nello specifico la famiglia di un ragazzo ha deciso di fare ricorso dopo aver preso malissimo la bocciatura del figlio. Il mio contratto con la scuola scade il 30 giugno prossimo ed è la prima volta che mi capita di imbattermi in un ricorso. Sono tenuta a seguire tutta la questione rendendomi disponibile anche se fuori servizio, rispondendo alle eventuali chiamate estive del Dirigente o altra figura istituzionale, o la mia posizione viene ricoperta d’ufficio dalla Dirigente?Grazie mille fin da ora.

Paolo Pizzo – Gentilissima Annalisa,

dal 1 luglio non avrai più nessun obbligo nei confronti della scuola. Inoltre c’è da dire che l’eventuale istanza di accesso agli atti amministrativi e poi del ricorso attuato dai genitori dell’allievo è indirizzato all’Amministrazione scolastica e non ai singoli docenti componenti del consiglio di classe/commissione d’esame.

Infatti, in caso di ricorso al TAR è l’Amministrazione scolastica che deve difendersi (Avvocatura dello Stato).

Pertanto, il ricorso non ti toccherà in prima persona.

Maternità e paternità: la negzione del congedo per malattia del figlio e sanzioni per il Dirigente

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Assistente Amministrativo – Gentili esperti, una docente ha chiesto un giorno di malattia bambino in concomitanza con un collegio dei docenti. Ha inviato regolare certificato e abbiano registrato l’assenza. La Dirigente  si rifiuta di concedere tale permesso e pretende una giustificazione scritta per l’assenza all’ultimo collegio. SI chiede se esistono delle sanzioni se la docente non ottempera a quanto  richiesto.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Assistente, mi permetto di “girare” la questione affermando che la sanzione non è per il docente ma piuttosto per il Dirigente.

Si consiglia infatti al Dirigente di ritirare subito tale richiesta e di ritenere giustificata l’assenza della docente in questione.

Il diritto di fruire del congedo per malattia del bambino è sancito dal capo VII artt. 47-52 del D. Lgs. n. 151/2001.

L’art. 47 afferma che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

L’art. 12 del CCNL/2007 afferma che successivamente al periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) e fino al terzo anno di età del figlio, compreso il giorno del compimento del terzo anno di età, ai genitori sono riconosciuti,  alternativamente, 30  giorni  per  ciascun  anno  di  età  del  figlio,  computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita.

Si precisa che non può esistere potere di diniego da parte dell’Amministrazione per tali congedi o di richiedere ulteriori certificazioni oltre il certificato medico che attesta la malattia del figlio.

L’amministrazione prende solo atto del certificato inviato dalla docente che deve essere redatto da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Tali assenze, inoltre, a differenza di quelle per congedo parentale non hanno bisogno di alcun periodo di preavviso.

Ricordiamo invece al Dirigente, in quanto “datore di lavoro”,  a quali sanzioni va incontro se nega ii congedi o comunque ostacola il personale che fruisce della tutela della maternità/paternità:

L’art. 18 del   D. Lgs. n. 151/2001 prevede la pena dell’arresto fino a 6 mesi per il datore di lavoro  che  non  osserva  il  divieto  di  adibire  le  donne  al  lavoro  nei  periodi  di  congedo obbligatorio, compresa l’astensione anticipata e il parto prematuro.

Stessa pena se non sposta la lavoratrice, nei casi previsti dalla legge, ad altre mansioni o non modifica le condizioni e orario di lavoro per evitare rischi alla sua salute e sicurezza.

L’inosservanza da parte del datore di lavoro del divieto di licenziamento del genitore durante il periodo tutelato (per la lavoratrice dall’inizio della gravidanza sino al compimento di un anno di età del figlio; per  il padre lavoratore durante la fruizione del congedo di paternità e fino al compimento di un anno di età del figlio), ovvero la sospensione del genitore durante il periodo tutelato o ancora il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale o dei permessi per malattia del figlio, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582.

L’inosservanza dell’obbligo di conservazione del posto di lavoro della lavoratrice madre e del lavoratore   padre  al  rientro  dal  congedo  di  maternità/paternità  nonché  quello  di adibire  la lavoratrice madre e il lavoratore padre alle mansioni da ultimo svolte o a quelle equivalenti, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582.

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 52 del D. Lgs. n. 151/2001, l’inosservanza dell’obbligo di concessione del congedo parentale, dei permessi per malattia del figlio e dei  riposi giornalieri,  è punito con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

La docente quindi non deve assolutamente giustificare nulla, ci mancherebbe!

Piuttosto è il Dirigente che farebbe bene a non far sapere alla docente la negazione del congedo e a ritirarlo immediatamente.

Supplenze dopo il 31/12: quando la segreteria fa un po’ di confusione e chiede la restituzione dei soldi

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Docente – Il 2 aprile vado in sostituzione presso la scuola media ad una prof, che per motivi di salute ha anticipato la pensione. Ho un contratto fino al 30 giugno.  Vengo pagata da tesoro, tramite bonifico, l’altro giorno mi ha chiamato il segretario della scuola e mi ha detto, che ha sbagliato a fare la comunicazione al tesoro e che dovevo essere pagata dalla scuola, perché supplente, per cui mi ha chiesto di restituire i soldi al tesoro (secondo le loro diposizione che mi verranno comunicate) e successivamente la scuola mi farà i mandati dei mesi. il problema è che la somma è alta, circa 4.000,00 euro e io non li ho a disposizione. Mi chiedo cosa posso fare?? grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

credo che la scuola sia in errore.

Il primo errore è che la supplenza non poteva essere direttamente fino al 30/6 ma solo fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dal calendario regionale) più un contratto per scrutini ed eventuali esami (se docente in una terza media).

Infatti, ai sensi delll’art. 7 del DM 131/07 alla graduatorie d’istituto sono assegnate:

tutte le supplenze dopo il 31/12, senza nessuna eccezione di tipologia, compresi quindi i posti resosi vacanti o disponibili dopo tale data.

Tali supplenze, assegnate dopo il 31/12, potranno avere come termine l’ultimo giorno di lezione, stabilito dal calendario scolastico regionale, e non il 30/6 o 31/8 (anche se si tratta di posti vacanti o disponibili).

Il secondo errore è che il pagamento di tutte le supplenze temporanee conferite dai dirigenti scolastici, come è il tuo caso, sono dal 1/1/2013 a carico del Tesoro e non più delle scuole.

Il D.L. n. 95/2012 (c.d. Spending review) ha previsto che il pagamento delle supplenze brevi è gestito dal Tesoro con le modalità del cedolino unico (allo stesso modo, quindi, di come sono gestite le supplenze con contratto fino ad almeno il 30/6 o supplenze per interdizione/congedo obbligatorio).

Per tali supplenze, quindi, il pagamento è a carico del Tesoro.

Pertanto, atteso che il contratto non doveva essere fino al 30/6, la “restituzione dei soldi” è comunque una pratica che non può imporre la scuola al docente e che comunque non potrà avvenire perché il Tesoro in base alle norme sopra richiamate respingerà la richiesta del segretario invitandolo probabilmente ad aggiornarsi.

Non hai specificato se il mese di giugno ti è stato già pagato, perché è anche probabile che il Tesoro non registrerà il contratto fino al 30/6 ma solo fino al termine delle lezioni per le ragioni sopra esposte.

Il segretario credo abbia fatto un po’ di confusione.

Abilitazione con TFA, cosa fare per iscriversi nelle graduatorie

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Elisabetta - Salve, vorrei sapere che possibilità hanno di accedere all’insegnamento coloro che hanno ottenuto l’abilitazione con il TFA e cosa occorre fare per iscriversi alle graduatorie, anche a quelle per le supplenze. Esiste ancora la possibilità di chiedere le supplenze ai singoli capi d’istituto? Grazie

Lalla - gent.ma Elisabetta, l’abilitazione permette l’inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia, ma l’aggiornamento è previsto per il 2014. Nell’a.s. 2013/14 pertanto, alla luce della normativa attuale, rimane valido l’eventuale inserimento in III fascia delle graduatorie di istituto.

La domanda di messa a disposizione, da inviare direttamente alle istituzioni scolastiche, e che i dirigenti scolastici potranno utilizzare nel caso di graduatorie esaurite, è sempre possibile. Naturalmente nelle scuole in cui risulti in III fascia la collocazione in graduatoria precede la messa a disposizione, nelle altre scuole potrà essere utilizzata solo qualora anche le graduatorie dei docenti non abilitati risulteranno esaurite.

Abbiamo affrontato questo argomento nell’articolo

A.s. 2013/14: più possibilità di supplenza per i docenti non abilitati che per gli abilitati con TFA ordinario?

Maternità: flessibilità del congedo di maternità e fruizione delle ferie

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Rosy – sto cercando informazioni chiare a proposito dell’astensione obbligatoria e la documentazione necessaria. Purtroppo la mia segreteria mi pare abbia le idee più confuse delle mie in merito e navigando in internet non ho trovato informazioni chiare. Sono una docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di I grado; la mia data presunta del parto è il 13 agosto 2013.

Circa un mese fa, ho consegnato in segreteria il certificato del mio ginecologo che attesta l’assenza di condizioni patologiche e, quindi la possibilità di lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza; in quell’occasione ho chiesto se c’erano dei documenti da compilare, ma mi hanno detto di no; sono nuovamente tornata in segreteria venerdì scorso, chiedendo ancora se è necessario compilare dei documenti e mi hanno risposto di tornare a metà luglio. Posso, gentilmente, chiedere a voi cosa devo fare e in che tempi? Ho paura di essere già in ritardo! La scuola ha qualche modello da compilare? Devo anche andare all’Inps per comunicare la mia situazione?Una volta partorito, a chi devo comunicare la nascita della mia bambina, a scuola o all’Inps? Ne approfitto anche per un’altra domanda: per quest’anno non usufruirò delle ferie estive: quando e come potrò recuperarle?

Paolo Pizzo – Gentilissima Rosy,

Primo quesito

Dal quesito si evince che hai fruito della flessibilità del congedo di maternità che consente  alla lavoratrice in gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto fino al quarto mese successivo al parto, a condizione che il ginecologo del servizio sanitario nazionale o convenzionato con esso e il medico  dell’azienda preposto alla tutela della salute sul luogo di lavoro, attestino che la permanenza al  lavoro nel corso dell’ottavo mese di gravidanza non causi un pregiudizio alla salute della madre e del figlio.

Tale flessibilità è concessa alla lavoratrice a determinate condizioni indicate nella circolare n.43/2000 del Ministero del Lavoro.

È obbligatoria l’attestazione sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché quella del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria.

Ai sensi della circolare INPS n.8/2003, la domanda di flessibilità, tendente ad ottenere l’autorizzazione a continuare  l’attività lavorativa  durante l’ottavo mese di gravidanza (in tutto o in parte), ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, è accoglibile anche qualora sia presentata oltre il 7° mese di gravidanza (peraltro, sempre entro il limite della prescrizione annuale, decorrente dal giorno successivo al periodo di congedo dopo il parto che, in questi casi, risulta superiore ai normali 3 mesi), purché le previste attestazioni del ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato e del medico aziendale, siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza.

Quanto precede nel presupposto che la lavoratrice abbia continuato a lavorare nel periodo in questione.

Se le attestazioni suddette sono state acquisite dopo il 7° mese di gravidanza, la domanda è accoglibile solo per l’eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni.

Per i giorni in cui la lavoratrice si è avvalsa della flessibilità senza esserne formalmente autorizzata (attraverso le attestazioni dei medici sopra indicati), l’indennità di maternità  non è erogabile ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943 in quanto, per tali giorni, la lavoratrice ha percepito o ha diritto a percepire la retribuzione dal datore di lavoro; i suddetti giorni, pur non potendo essere recuperati dalla lavoratrice dopo il parto, quali giorni di congedo per maternità, devono essere comunque conteggiati ai fini della durata complessiva del congedo stesso.

Si precisa, infine, che la domanda della lavoratrice che, pur essendo stata autorizzata alla flessibilità, e, quindi, allo svolgimento di attività lavorativa durante l’ottavo mese di gravidanza, chiede di fruire in questo stesso mese del congedo parentale per un altro figlio, può essere accolta. In ogni caso, il congedo di maternità spetterà alla suddetta lavoratrice per tutta la sua prevista durata complessiva.

Pertanto, se hai prodotto la certificazione del ginecologo e la flessibilità l’hai di fatto adottata non c’è di che preoccuparsi.

Piuttosto la scuola ti avrebbe dovuto far compilare e assumere al protocollo una domandina in cui appunto dichiaravi di voler fruire della flessibilità del congedo. A mio avviso è la cosa che manca, anche perché ci vorrebbe comunque poi l’autorizzazione del Dirigente che acquisiti gli atti (certificato del ginecologo) autorizzi la docente a continuare il proprio servizio.

Questo il modello:

Domanda per posticipare l’inizio del congedo di maternità (flessibilità del congedo di maternità)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………………………………

……………………………………………………………

OGGETTO: FLESSIBILITA’ CONGEDO MATERNITA’ (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

…l… sottoscritt… ………………………………………………………………………………………………… nat…a ………………………………………………………………….. il …… /…… /………., in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di………………………………………………………………… con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato (a),

COMUNICA

che la data presunta del parto è il ………………………………… come risulta dall’allegato certificato medico.

Al riguardo chiede di fruire della flessibilità ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo 26/3/2001, n. 151, intendendo assentarsi dal lavoro a far tempo dal …………………………….. in quanto tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro come risulta dall’allegato certificato del medico specialista del Ssn o con esso convenzionato.

Si riserva di presentare a parto avvenuto entro 30 giorni la certificazione attestante l’evento.

…………………………………. , lì ……………………………………..

………………………………..

(firma

SECONDO QUESITO

I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute  contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

L’art. 13, comma 8 del CCNL/2007 prevede che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15, ai sensi del quale all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

Il comma 10 dell’art. 13 citato prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Oltre alle esigenze di servizio ed ai motivi di carattere personale, si rileva che l’impossibilità della fruizione delle ferie può essere dovuta a motivi di forza maggiore ovvero all’assenza dal servizio per una di quelle cause legali che non comportano la perdita del diritto alle ferie, come appunto è il congedo di maternità/interdizione dal lavoro.

Ne consegue, quindi, che il periodo di congedo di maternità/interdizione dal lavoro non fa venire meno il diritto della lavoratrice al godimento delle ferie ma costituisce un motivo legittimo di rinvio delle stesse al termine del congedo.

Pertanto, se la lavoratrice non può fruire delle ferie al termine del periodo di congedo di maternità (rientro che non coincide con il periodo della sospensione didattica) le ferie stesse saranno fruite entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica (es. vacanze di Natale o Pasqua).

Potrai quindi fruire delle ferie maturate ma non godute nell’anno successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica (es. vacanze di Natale e Pasqua).

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