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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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TFA speciali: supplenza fino al 30 giugno vale due annualità?

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Cristina - Gent.ma Lalla, vorrei alcuni chiarimenti su quanto concerne il calcolo dell’annualità di servizio. Se per annualità di servizio si intendono 180 giorni o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini finali per lo stesso posto,l’insegnamento presso una stessa scuola svolto dal 1° settembre fino al 30 giugno deve essere considerato come due annualità?.Grazie in anticipo per la risposta.

Lalla - gent.ma Cristina, la risposta al tuo quesito è sicuramente negativa. Nel leggere i requisiti infatti hai saltato la parola "almeno" che conferisce al periodo il senso esatto.

L’anno di servizio utile per accedere al TFA speciale (PAS) è quello in cui si è prestato servizio "per un periodo di almeno 180 giorni, ovvero quello valutabile come anno intero, ai sensi dell’art. 11 comma 14 della legge 124/99 ossia dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini finali.

Ne consegue che una supplenza finao al termine delle attività didattiche (1° settembre – 30 giugno) va comunque considerata solo un anno, non due.


Maternità: i congedi di cui al T.U. 151/01 non incidono sulla retribuzione dei mesi estivi

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Raffaella – Salve, sono una docente di scuola primaria con contratto dal 6/09/12 al 31/08/13. Durante l’anno ho usufruito: dal 6/09 al 7/11/12 dell’astensione obbligatoria (maternità) e dall’8/11 al 20/06/13 del congedo parentale(ex astensione facoltativa) interrotta per festività e malattia. Oggi la segreteria mi ha comunicato che non mi verranno retribuiti i mesi di luglio e agosto in quanto non ho prestato servizio per almeno 180 gg durante l’anno scolastico 2012/13. Vi chiederei gentilmente conferma o smentita di quanto sopra e, se possibile,  riferimento normativo. Grazie davvero per il servizio che offrite.

Paolo Pizzo – Gentilissima Raffaella,

o non ho capito il quesito o la segreteria sta sognando…

Non si capisce infatti la correlazione tra i 180 gg. di servizio non raggiunti nell’anno scolastico e la retribuzione di luglio e agosto, fermo restando che i 180 gg. li hai comunque maturati in quanto tutte le assenze da te fruite sono considerate effettivo servizio. Non stiamo infatti parlando di anno di prova del personale assunto a tempo indeterminato.

Il tuo contratto è stato firmato fino al 31/8.

Il fatto che tu abbia fruito del congedo di maternità e poi di quello parentale non ha assolutamente nessun effetto negativo, né per il raggiungimento dei 180 gg (“anno di servizio”) né tanto meno per la retribuzione dei mesi estivi (sei infatti sotto contratto fino al 31/8).

La segreteria dovrebbe conoscere a memoria ciò che è indicato nel CCNI, soprattutto perché ogni anno è impegnata a stilare le graduatorie interne di istituto dei docenti a tempo indeterminato (che devono dichiarare anche gli anni di pre ruolo).

Il periodo trascorso in congedo di maternità/paternità (compresa l’interdizione dal lavoro per gravi complicanze), il congedo parentale, i riposi per allattamento e il congedo per malattia bambino sono utile ai fini della progressione nella carriera e il CCNI della mobilità che riguarda la valutazione dell’anzianità di servizio di pre ruolo e di ruolo dei docenti precisa: i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Pertanto, non c’è assolutamente nessun dubbio sul fatto che tutto ciò di cui hai fruito ti è utile non solo all’anzianità di servizio ma anche alla retribuzione dei mesi estivi.  Quest’ultima a mio avviso è scontata.

Per ciò che riguarda il congedo di maternità e parentale ricordiamo che il primo è utile a tutti gli effetti e anche alle ferie; il congedo parentale, invece: il primo mese retribuito al 100% non riduce le ferie, mentre i restanti mesi retribuiti al 30% o non retribuiti riducono le ferie.

 

 

 

Congedo matrimoniale: non è possibile retribuire le ferie maturate per fruire del permesso per matrimonio

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Caterina – sono Caterina docente di ruolo presso la scuola secondaria di primo grado. Il 22 agosto mi sposo e volevo sapere se è possibile usufruire del congedo matrimoniale, al posto delle ferie scegliendo di farmele retribuire, anche se sono in un periodo di vacanza, oppure se posso usufruire del congedo matrimoniale in settembre per il viaggio di nozze.Paolo Pizzo – Gentilissima Caterina,

Nel tuo caso non è possibile farsi retribuire le ferie maturate e non godute  ma solo “rimandarle” all’anno successivo per particolari esigenze di servizio.

L’art. 13, comma 8 del CCNL/2007 (ancora in vigore) prevede che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono  monetizzabili,  salvo  quanto  previsto  nel  comma  15,  ai  sensi  del  quale  all’atto  della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.

Il comma 10 dell’art. 13 citato prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso  di  motivate  esigenze  di  carattere  personale  e  di  malattia,  che  abbiano  impedito  il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite  dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Oltre alle esigenze di servizio ed ai motivi di carattere personale, si rileva che l’impossibilità della fruizione delle ferie può essere dovuta a motivi di forza maggiore ovvero all’assenza dal servizio per una di quelle cause legali che non comportano la perdita del diritto alle ferie, come appunto è il congedo di maternità/interdizione dal lavoro.

In ogni caso non sei obbligata a fruire ad agosto dei quindici giorni di congedo matrimoniale.

L’art. 15 comma 3 del CCNL/2007 prevede che il personale docente, educativo ed ATA ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non fraziona­bile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso; nel periodo, continuativo e non frazionabile, si conteggiano tutti i giorni ricadenti all’interno dello stesso anche non lavorativi e festivi.

Potrai quindi fruire del congedo da una settimana prima del 22 agosto fino ai due mesi successivi.

Esami di Stato II grado: per i compensi dei commissari esterni fa riferimento la residenza o la sede di servizio?

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Massimiliano – Vorrei, se possibile, qualche precisazione in merito ai compensi per i commissari esterni all’esame di maturità di quest’anno. Ho lavorato in un Liceo in provincia di Bergamo come supplente temporaneo fino al 13 giugno, giorno dell’ultimo scrutinio e data di scadenza dell’ultimo contratto firmato con la scuola; sono stato poi chiamato come commissario esterno da una commissione con classi su due diverse scuole nella stessa provincia. Il mio dubbio è il rimborso chilometrico.

Considerando che: – Quando ho iniziato a lavorare con la commissione non ero più in servizio da oltre una settimana; – la mia residenza anagrafica è in Sicilia e la scuola in cui sono stato commissario in Lombardia; – il mio domicilio, ovvero la casa in cui mi trovo dall’inizio dell’anno scolastico, è a circa mezz’ora dal luogo degli esami; – Il D.S.G.A. mi ha informato, con tempi molto comodi, che tecnicamente non ho avuto alcun contratto per il lavoro svolto, quindi risultavo ufficialmente disoccupato; – lo stesso D.S.G.A. mi ha detto che prenderanno in considerazione il mio domicilio qui e non la mia residenza in Sicilia per il calcolo della distanza. Possono farlo? Sono tenuti a dichiarare i criteri adottati? Se si arrogano interpretazioni non legittime della normativa, come posso procedere? Mi scuso per la lunghezza della presente e Vi ringrazio sentitamente in anticipo.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Massimiliano,

La nota MIUR prot. 14187 del 11/07/2007 afferma:

  • Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.
  • Quando invece la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano nell’anno scolastico in corso lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.

La nota MIUR Prot. n. 7054/2007 specifica:

“per il personale nominato dal Ministero, devono essere prese in considerazione esclusivamente le indicazioni riferite alla sede di servizio o di residenza dichiarate dagli interessati in occasione della presentazione delle domande e riportate sui tabulati elaborati dal Sistema informativo. Non devono essere prese in considerazione eventuali dichiarazioni di variazioni di sede di servizio o di residenza intervenute successivamente. In caso di nomina di personale non in servizio o estraneo all’amministrazione vanno prese a riferimento, come sede di servizio, la sede dell’Ufficio scolastico provinciale di appartenenza dell’istituzione scolastica, ovvero la sede di residenza dell’interessato.

In ogni caso, fra la sede di servizio e la sede di residenza, va presa in considerazione, in termini di tempo di percorrenza, quella più vicina alla sede d’esame.

Per l’individuazione dei tempi di percorrenza vanno presi a riferimento gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci in vigore all’inizio delle operazioni d’esame e utili per raggiungere la sede d’esame in tempo utile per l’espletamento dell’incarico. Per le sedi d’esame raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza da prendere a riferimento è dato esclusivamente dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali. Nell’ipotesi in cui manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d’esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell’arco della giornata.”

Concorso: laurea valutabile tra i titoli

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Paolo – Gentilissima redazione, vi disturbo per chiedervi un chiarimento. Sono stato ammesso all’orale per la classe di concorso A037 e mi sono reso conto soltanto ora di non avere inserito nella compilazione della scheda dei titoli valutabili la mia laurea in filosofia. In effetti, ho ritenuto che, essendo il mio titolo di accesso al concorso l’abilitazione all’insegnamento, la laurea non rientrasse nei titoli valutabili.

Del resto, nel bando di concorso, nella tabella di ripartizione del punteggio dei titoli, al punto A.1.1, si legge: "Laurea o Diploma di scuola secondaria di secondo grado che costituisce titolo di accesso alla classe di concorso".

Vi chiederei di voler confermare la correttezza della mia interpretazione.

Se, al contrario, la laurea rientrasse nei titoli valutabili, mi chiedo se ci sarà modo di farla valere in sede di stesura della graduatoria finale, trattandosi di un titolo che, pur se non dichiarato a tempo debito, deve necessariamente essere posseduto dai candidati. Vi ringrazio e porgo cordiali saluti

Lalla – gent.mo Paolo, io ritengo invece che la laurea andasse inserita, in quanto la tabella di valutazione dei titoli ti dice al punto A che puoi inserire titoli per massimo punti 8.50. Il massimo punteggio è raggiungibile se hai

  • un voto di laurea che ti consente di avere 2 punti
  • abilitazione o inclusione in graduatoria di merito del precedente concorso con voto che ti permette di avere 5 punti
  • se poi l’abilitazione è stata conseguita presso Ssis, o si tratta di Scienze della formazione primaria o corso accademico di II livello AFAM allora avrai ulteriori 1,5 punti

Se tu consideri solo il punto A.1.2 e A.1.3 non potresti mai raggiungere il massimo valutabile per la sezione A.1

Non è invece possibile integrare la scheda titoli rispetto a quanto dichiarato entro il 21 novembre 2012, anche gli USR che stanno chiedendo di presentare nuovamente i titoli (ad es. Sicilia) hanno chiarito che i titoli devono essere quelli già inseriti a suo tempo nella scheda.

Immissioni in ruolo, operazioni ad agosto 2013

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Rosanna - Salve alla redazione, in Liguri abbiamo terminato anche gli orali, e io sono sicura vincitrice di cattedra. Volevo sapere: ora cosa succede? devo aspettare la comunicazione del Miur? e poi potrò scegliere la cattedra? Mi daranno un preavviso abbastanza ampio per la presentazione dei titoli? Lo chiedo perché per il mese di agosto potrei essere all’estero, quindi se è il caso, rinuncio al viaggio! Grazie in anticipo per la risposta

Lalla – gent.ma Rosanna, dopo la prova orale il passaggio successivo è la presentazione dei titoli non autocertificabili (se ne hai), per il resto i titoli saranno desunti dalla domanda presentata entro il 21 novembre 2012 (al momento solo l’USR Sicilia ha chiesto di presentare nuovamente in autocertificazione tutti i titoli)

Concorso a cattedra: superata la prova orale occorre presentare i titoli non certificabili

Superata questa fase (per la quale occorrono non meno di venti giorni), l’USR stilerà la graduatoria (prima in versione provvisoria e, trascorso il tempo per eventuali reclami, in versione definitiva).

Nel frattempo bisognerà attendere l’autorizzazione del MEF alle immissioni in ruolo, e la distribuzione del contingente nelle varie province. Per la Liguria sono state assegnati al concorso (50% del reclutamento) 17 posti, che potranno essere utilizzati per le immissioni in ruolo del 2013/14 che del 2014/15 (quindi bisognerà stabilire quanti di questi 17 posti saranno assegnati quest’anno).

Stabiliti i numeri, l’USR convocherà gli aspiranti collocati in posizione utile in graduatoria per la scelta della provincia (e successivamente per la scelta della scuola all’interno della provincia). Queste operazioni si svolgono necessariamente nel mese di agosto (impossibile oggi dire in quale giorno o settimana, anche se le probabilità aumentano nella seconda metà).

Se opterari per il viaggio, ricordati di lasciare comunque una delega per la scelta, altrimenti la tua mancata presenza in caso di convocazione sarà considerata rinuncia alla proposta contrattuale.

Tra i primissimi posti nella graduatoria del concorso, indicazioni per le immissioni in ruolo 2013

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Davide – Gentile Lalla ho la seguente questione da porle. In che modo avviene l’immissione in ruolo dei vincitori del concorso personale docente per il 2013? Ovvero, se un candidato dovesse essere vincitore del concorso, tra i primissimi posti, quando dovrebbe aspettarsi la chiamata da una scuola? Entro che data? Ho letto della data del 14 settembre ma volevo avere dei chiarimenti al riguardo. La ringrazio cordialmente

Lalla - gent.mo Davide, non so a che proposito tu abbia letto la data del 14 settembre, ma essa (a me ) non ricorda nulla.

Di solito le operazioni relative alle immissioni in ruolo si svolgono entro il 31 agosto. La convocazione (per il reclutamento dal concorso) non avviene tramite la singola scuola, ma devi porre attenzione agli avvisi presenti sul sito dell’USR nonchè in quello dell’Ufficio Scolastico.

Trattandosi di un concorso a carattere regionale, i vincitori saranno infatti chiamati innanzitutto a scegliere, in ordine di graduatoria, la provincia in cui vorrebbero lavorare (tra quelle che presentano posti disponibili). Successivamente (di solito con apposita convocazione nella provincia scelta) i destinatari di contratto a tempo determinato sceglieranno, sempre in ordine di graduatoria (alternandosi con i candidati delle graduatorie ad esaurimento) la scuola.

La data del 31 agosto è perentoria, al fine di assicurare la decorrenza giuridica ed economica dei nuovi contratti a tempo indeterminato dal 1° settembre (nel 2013 è di domenica, bisogna presentarsi nella scuola di servizio il 2 settembre per firmare la presa di servizio).

Capita però che alcuni Uffici non riescano a completare le operazioni entro il 31 agosto, per cui è possibile stipulare contratti anche in data successiva. In questo caso i contratti hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2013 (a tutti gli effetti sei quindi immesso in ruolo), ma economica dal 1° settembre 2014, per cui non ti viene assegnata una sede.

Sarà fondamentale che il Ministero riceva per tempo l’autorizzazione da parte del Mef per procedere alle immissioni in ruolo.

Concorso prova orale A033 Puglia al buio

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L.G. – Il 18 c.m. dovrò sostenere la prova orale nella A033 e quando mancano solo pochi giorni all’appuntamento non mi è ancora giunta nessuna comunicazione via email con il punteggio delle due prove scritte, anche se l’elenco pubblicato sul sito ufficiale dell’USR Puglia ha valore di notifica non dovrei avere la possibilità di sapere con quale punteggio sto affrontando l’ultima tappa di questo estenuante concorso?

inoltre non c’è ad oggi nessun avviso sulla modalità di svolgimento dell’esame orale, tipo quali eventuali attrezzature saranno rese disponibili, quali software, come presentare la lezione simulata (cartaceo o digitale); vi ringrazio anticipatamente qualora riusciste a fornire qualche chiarimento facendo da tramite in questo caos generale, saluti

Lalla – gent.mo, hai ragione su tutto.

In particolare, il bando prescrive all’art. 11 comma 6 che "i candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove di cui agli articoli 7 e 9, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della prova orale. La mail è trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui devono sostenere la prova orale".

Controlla quindi che la mail non sia stata depositata nello spam o che non sia stata inviata ad indirizzo diverso rispetto a quello che consulti abitualmente (se hai inserito più indirizzi nella domanda).

Mi trovi concorde anche nel fatto che dovrebbero essere note le attrezzature a disposizione, mentre non è compito della commissione stabilire se presentare la lezione in formato cartaceo o digitale, bensì è una scelta del singolo candidato. Molti candidati si stanno indirizzando verso la presentazione in formato digitale in seguito al chiarimento del Ministero del 21 maggio 2013 , ma l’indicazione non è assolutamente prescrittiva.

"Competenze informatiche

Relativamente alla conoscenza, da parte del candidato, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) si ricorda che l’accertamento di tali conoscenza potrà scaturire sia implicitamente, nel caso in cui il candidato, nella presentazione della lezione simulata, dimostri di sapersi servire in modo appropriato di tali tecnologie, sia esplicitamente con richieste mirate a verificare il possesso di tali competenze sollecitando il candidato ad utilizzare concretamente il computer per acquisire informazioni o per sviluppare materiali didattici particolarmente efficaci. "

A quello che hai detto tu aggiungo che manca ancora la griglia di valutazione della prova orale, che sarebbe corretto far conoscere prima dello svolgimento della prova stessa.


Concorso docenti: valutazione ulteriore abilitazione

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Silvana - Gentile redazione, sono una docente che ha sostenuto tutte le prove del concorso ed ora attende la pubblicazione della graduatoria finale dello stesso. A me ed altri colleghi è sorto un dubbio riguardante la nota 5 della tabella della valutazione dei titoli secondo la quale “il candidato, che ha utilizzato come titolo di accesso una abilitazione riferita a più classi di concorso comprese in un ambito disciplinare, ha diritto al titolo di valutazione una sola volta”.

Non mi è chiaro se un docente, che ha per esempio utilizzato come titolo di accesso l’abilitazione per la classe di concorso A043/A050, si vedrà riconosciuto il punteggio per una sola abilitazione o per due e
se questo possa dipendere dal fatto di aver sostenuto due prove separate per le due diverse abilitazioni oppure no.

Personalmente ho inserito come titolo di accesso l’abilitazione nella classe di concorso A051 e tra le ulteriori abilitazioni quella nella classe A043/A050 (classi per le quali ho sostenuto due esami differenti), come
mi verranno valutate queste abilitazioni? Certa di una chiara e tempestiva risposta, ringrazio la redazione.

Lalla - gent.ma Silvana, io concordo nella valutazione dei titoli così come li hai presentati. La nota secondo me va riferita a ciascun ambito, per cui se concorri con l’abilitazione per A043/A050, non puoi richiederne ulteriore valutazione, ma nel tuo caso la A051 fa parte dell’ambito 9 e tu stai chiedendo la valutazione dell’ambito 4.

(bisogna dire che la tabella di valutazione dei titoli presenta dei punti controversi, ma non dubito che l’Amministrazione opterà per la valutazione più favorevole al candidato).

I TFA speciali saranno attivati per le classi disciplinari, non per il sostegno

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Alessandra - Buongiorno, sono una psicologa e psicoterapeuta, dal 2009 svolgo attività di educatrice di sostegno all’handicap presso una scuola di Parma, inviata dalla Cooperativa ad integrare le ore dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104.

Seguo ragazzi della scuola secondaria di primo e di secondo grado e, spesso, il mio operato è sovrapponibile a quello dell’insegnante di sostegno, senza nulla togliere alla professionalità ed alle competenze di ciascuno.

Non ho nessuna abilitazione all’insegnamento ma volevo sapere se posso accedere ai Tfa speciali per poter diventare insegnante di sostegno.Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione che vorrete riservarmi,cordiali saluti

Lalla – gent.ma Alessandra, i TFA speciali sono corsi di formazione iniziale degli insegnanti finalizzati all’acquisizione dell’abilitazione disciplinare. Non saranno attivati corsi per il sostegno. L’attivazione di questi ultimi, regolata dall’art. 13 del dm 249/10, è ancora in alto mare (Corsi di specializzazione sul sostegno: Miur impreparato ad affrontare l’argomento ) e in ogni caso il requisito di accesso sarà costituito dall’abilitazione.

Pertanto il percorso da seguire, se vuoi diventare insegnante di sostegno (la forma è sostanza), devi prima acquisire l’abilitazione curricolare con percorso ordinario (il servizio svolto in qualità di educatrice non è valido per il TFA speciale) e poi accedere al corso di sostegno.

TFA speciali anche per chi è già abilitato

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Francesca – Gentili esperti di Orizzonte Scuola, io e alcune mie colleghe precarie abbiamo confusione in testa x quanto riguarda i TFA speciali / PAS. Vorremmo avere 2 precisazioni a riguardo:

1) è aperto a docenti non di ruolo ma già abilitati x una CdC diversa rispetto a quella x cui si chiedere l’abilitazione tramite PAS?

2) Dei 3 anni di servizio richiesti (minimo 180 gg x anno scolastico), quanto servizio specifico x la CdC x cui si chiede l’abilitazione bisogna avere? Il possesso del servizio specifico è obbligatorio? In che modo vale il servizio effettuato x Sostegno?

Grazie se chiarite a noi (e a tanti altri docenti) questi punti "ambigui". Nell’attesa di una risposta, complimenti x l’utilissima rubrica!

Lalla - gent.ma Francesca, il TFA speciale è rivolto a docenti non di ruolo che, per la classe di concorso richiesta, non siano forniti di abilitazione. Pertanto anche il docente abilitato può ottenere con il TFA speciale una ulteriore abilitazione.

Il requisito rimane quello del servizio svolto nella classe di concorso richiesta per almeno un anno (almeno 180 giorni di servizio o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale) nella classe di concorso specifica. La normativa afferma infatti che è possibile optare tra più classi di concorso purchè almeno un anno scolastico sia stato prestato sulla medesima classe di concorso.

Il servizio effettuato su Sostegno è valutabile alle stesse condizioni richieste anche se si è alla prima abilitazione "è valido il servizio prestato nel sostegno, purchè la classe di concorso o la tipologia di posto richiesta sia riconducibile alla graduatoria che ha costituito titolo di accesso al servizio".

Concorso docenti: non è possibile integrare i titoli già presentati

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Andrea - Ciao Lalla, volevo sapere se, superati gli orali, posso inserire fra i titoli il certificato di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri e quello di Docente certificato Autodesk italia anche se non li ho menzionati all’iscrizione. Se si con quale punteggio si collocherebbero? Io concorro per l’ambito disciplinare 1. Grazie infinite

Lalla – gent.mo Andrea, anche se si trattasse di titoli valutabili (a mio parere non lo sono), non potresti comunque inserirli.

Compito dell’USR è quello di valutare esclusivamente i titoli presentati, con apposita procedura telematica, entro il 21 novembre 2012 (il termine ultimo per il possesso dei titoli era comunque il 07 novembre).

Sarebbe un grave errore quello di valutare titoli non presentati in precedenza, in quanto si potrebbero creare disparità tra i candidati, e anche perchè la normativa afferma che in questa fase bisogna presentare solo i titoli non autocertificabili (e anche quando venisse richiesto di presentare nuovamente i titoli, come sta facendo l’USR Sicilia, in ogni caso si tratta dei titoli presenti nella domanda).

Fase finale del concorso docenti: la valutazione dei titoli

Malattia: la decurtazione va effettuata solo sulla RDP e non è una “riduzione dello stipendio”

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Patrizia – Gent.mi ho un dubbio e vi pregherei di aiutarmi a capire.Sono una docente Sc. Media, con 20 anni di servizio di ruolo, il mio orario cattedra è di 18 ore /sett. E all’inizio dell’anno mi è stato chiesto di aggiungere altre due ore di insegnamento per mancanza di personale. Sul cedolino dello stipendio ritrovo le seguenti voci: Stipendio tabellare –> 1.596,98 ART. 6 DPR 209/87 (INCLUSA IIS) la somma di –> 237,25 IIS CONGLOBATA KA07 –> 538,30Per 3 giorni di malattia mi sono stati tolti 39,90 euro (13,30 per ogni giorno????).Mi piacerebbe capire come avviene tale calcolo, quando so che per malattia vengono tolti compensi accessori pari a 6/7 euro circa al giorno. Se tale calcolo è corretto, mi chiedo:non conviene fare delle ore aggiuntive, poiché in caso di malattia ti tolgono quasi il doppio!!!! Fiduciosa di un vostro rapido riscontro e chiarimento.

Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,

la decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112 opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia.

In proposito, come noto, i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza.

Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.

In data 30 luglio 2008 il Ministero dell’Economia e delle finanze, con una Informativa inviata a tutti gli utenti SPT (cioè personale pagato dal Tesoro e non dalla scuola), ha precisato che per il personale della scuola si riducono:

  • La retribuzione professionale docenti (RPD);
  • Il compenso individuale accessorio;
  • L’indennità di direzione del Dsga.

Inoltre la decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi.

Secondo la Circolare Ministeriale n. 118/2000 prot. n. 1365, la retribuzione professionale docenti (RPD) compete esclusivamente:

a) Al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato;

b) Al personale di religione cattolica con progressione di carriera;

c) Al personale con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico (31/8);

d) Al personale con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche (30/6) nonché al personale insegnante di religione cattolica con rapporto di durata annuale.

Per le voci della retribuzione professionale docenti (RPD) e del compenso individuale accessorio per il personale ATA – C.I.A. i compensi mensili sono quelli previsti dalle tabelle n. 3 e 4 del CCNL/2007.

Le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:

da 0 a 14 anni RPD € 164,00 (164,00/30) Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 5,47

da 15 a 27 anni RPD € 202,00 (202,00/30) Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 6,73

da 28 anni RPD € 257,50 (257,50/30) Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 8,58

AREA B/C C.I.A. € 64,50 (64,50/30) Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 2,15

AREA A/As C.I.A. € 58,50 (58,50/30) Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 1,95

Richiamata la normativa in materia,a parere di chi scrive la trattenuta andava fatta solo sulla RPD in quanto l’art. 71 legge Brunetta (D.L. N. 122) non prevede propriamente una “riduzione di stipendio”.

La retribuzione relativa alle due ore settimanali aggiuntive di servizio deve seguire la sorte del trattamento economico fondamentale, non soggetto alle trattenute previste dal D.L. n. 112 nemmeno per i primi dieci giorni di malattia.

Sulla questione siamo a conoscenza che in provincia di Piacenza e di Roma fin dal 2010 ci sono state delle conciliazioni a favore dei docenti a cui il Tesoro aveva effettuato la trattenuta anche per le ore eccedenti.

Ferie non godute a.s. 2012/13

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Clelia – nel calcolo delle ferie di cui all’oggetto, per i docenti i periodi di sospensione delle attività didattiche, vanno considerati come ferie fruite? Se si, quindi vanno decurtate dal calcolo delle ferie? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Clelia,

nelle rubrica abbiamo più volte sostenuto che per ciò che riguarda le ferie non si doveva fare altro che seguire il Contratto e che quindi fino al 31/8 tutto doveva rimanere immutato rispetto lo scorso anno.

In ogni caso vale sempre la regola che le ferie non possono essere imposte.

Pertanto, se durante i periodi di sospensione delle attività (es. vacanze di Natale e di Pasqua) il personale non ha richiesto ferie, le fruirà regolarmente nei mesi di luglio e agosto,se assunto a tempo indeterminato o al 31/8; verranno invece monetizzate per il personale assunto al 30/6.

Il fatto di non averne goduto nei periodi indicati nel quesito non autorizza assolutamente la scuola a decurtarle dal totale delle ferie spettanti.

 

Esami di Stato I grado: sessione suppletiva e composizione commissione

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Assistente Amministrativa –  Salve, sono un’Assistente Amministrativa presso un I.C., e prima di andare in ferie voglio porre il seguente quesito: il 2 settembre ci sarà la prova suppletiva esami di Licenza media. A giugno scorso c’erano in servizio tre supplenti temporanei che rientravano nell’Art. 37 del Contratto scuola. Per ricomporre la stessa commissione, i tre supplenti devono rientrare con quale tipologia di contratto? La relativa retribuzione sarà a carico della scuola? Attendo una loro risposta e ringrazio.

Paolo Pizzo – Gentilissima Assistente,

l’art. 184 commi 2 e 3 del D.Lgs 297/94 prevede che: “L’esame di licenza media si sostiene in un’unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.

L’art. 9 comma 41 dell’O.M. 90/2001 prevede che “Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.”

Le circolari ministeriali relative all’esame del I ciclo ribadiscono che l’esame di Stato si svolge in un’unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Solo per l’Esame di Stato del II grado è espressamente previsto per la sessione straordinaria l’insediamento delle commissioni, nella stessa composizione in cui hanno operato nella sessione ordinaria.

C’è da dire che il docente con contratto direttamente al 30/6 o 31/8 o che ha avuto un contratto “breve” come  il caso del quesito, non ha nessun obbligo nei confronti della scuola una volta scaduto il contratto.

Ricordiamo che ciò accade anche per quanto riguarda le valutazioni e gli scrutini per il recupero dei debiti nella scuola di II grado, qualora questi siano effettuati nel mese di settembre (chi ha avuto un contratto fino al termine delle lezioni, al 30/6 o 31/8 non ha nessun obbligo di partecipazione alle valutazioni finali e agli scrutini).

Pertanto, io ritengo che in prima istanza bisogna sempre convocare gli stessi docenti che componevano la commissione d’esame nelle sessione ordinaria, ma non sarà possibile “costringere” i docenti con contratto per supplenza temporanea a partecipare alla sessione. Questi non hanno più nessun obbligo nei confronti dell’Amministrazione.

Nel caso volessero partecipare alla sessione suppletiva, andrà effettuato loro un contratto per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui hanno insegnato nella scuola medesima dal primo all’ultimo giorno di esami.

Nel caso non volessero partecipare e non si può ovviare alla loro assenza con docenti interni della stessa materia, si potrà ricorrere a personale supplente ed effettuare un contratto per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’insegnante per cui opera la sostituzione.

Il pagamento è a carico del MEF.

Tutto ciò  in analogia a quello che è previsto per il recupero debiti per il II grado:

La nota n. 10327/2008 indica che: “Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di II grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione”.


Assegno di ricerca: ruolo e aspettativa

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Giovanni – Buongiorno, Scrivo per avere una informazione: Sono un assegnista di ricerca presso un’università. Nel caso di vincita del concorso e conseguente successiva immissione di ruolo, devo lasciare subito l’assegno di ricerca o si ha diritto ad aspettative di qualche mese (finchè non si conclude l’attività di ricerca). Rimango in attesa di un gentile riscontro.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giovanni,

il personale in  servizio presso amministrazioni pubbliche (scuola compresa) destinatario di assegno di ricerca è collocato in aspettativa non retribuita.

L’art. 22 Legge 240/20120 prevede che:

“Le universita’, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e  sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia  spaziale italiana (ASI), nonche’ le istituzioni il cui diploma di  perfezionamento scientifico e’ stato riconosciuto equipollente al  titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  nell’ambito delle relative disponibilita’ di bilancio, possono  conferire assegni per lo svolgimento di attivita’ di ricerca. I  bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo,  ente o istituzione, del Ministero e dell’Unione europea, contengono  informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i  doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e  previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di  curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di  attivita’ di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei  soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che  il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero  ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di  area medica corredato di una adeguata produzione scientifica,  costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in  assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo  preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre  anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a  qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni  all’estero, l’attivita’ di ricerca dei titolari. La durata  complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo,  compresi gli eventuali rinnovi, non puo’ comunque essere superiore a  quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno e’ stato  fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo  della durata legale del relativo corso. La titolarita’ dell’assegno  non e’ compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea  specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il  collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in  servizio presso amministrazioni pubbliche.”

Giova comunque ricordare che anche l’art. 51/6 della legge 449/97 prevedeva che “Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni” (possibilità richiamata anche per gli assegnisti dal punto 3 della C.M. 120/2002).

In ogni caso bisogna chiarire che tale art. è stato abrogato dalla Legge 240/2010 sopra citata che all’art. 29, comma 11 lettera d prescrive: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: d) l’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”

Pertanto, il riferimento normativo principale è ad oggi la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 che ha previsto che la titolarità dell’assegno comporta il  collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in  servizio presso amministrazioni pubbliche.

La nota MIUR del 12 maggio 2011 prot. n. AOODGPER 4058, esprimendosi sulle caratteristiche dell’aspettativa per assegno di ricerca, di cui possono usufruire i docenti della scuola, con riferimento alla questione della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, stabilisce che “i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno universitario devono ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca”;

Inoltre la C.M. n. 15 del 22/02/2011 ha previsto per il personale assunto almeno fino al 30/6 che la frequenza di un dottorato di ricerca ha validità esclusivamente sotto il profilo giuridico.

Dal momento che c’è equiparazione giuridica tra dottorato di ricerca e assegno di ricerca, a parere di chi scrive potrai accettare l’immissione in ruolo e nello stesso tempo essere collocato in aspettativa per assegno di ricerca differendo la presa di servizio al termine dell’assegno.

Maternità: indennità fuori nomina entro i 60 gg. dalla scadenza del contratto e disoccupazione

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Chiara – Ho bisogno di un chiarimento riguardante la maternità anticipata. Vi espongo il mio caso: sono incinta alla 13 set, purtroppo oggi non sono stata bene, e in ospedale il ginecologo mi ha fatto un certificato per maternità anticipata a riposo per 60 gg. Il mio contratto è scaduto il 30/06. Come devo comportarmi, visto che avevo anche già chiesto la ASPI all’ INPS? Quali sono i miei diritti? Certa di una risposta porgo i miei saluti. Chiara.

Paolo Pizzo – Gentilissima Chiara,

L’art. 24 del T.U. sulla maternità così dispone, al comma 2: “Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.”

Ai sensi del parere n. 460/2003 del Consiglio di Stato e della circolare del Ministero del Lavoro del 1 dicembre 2004, il comma 2 dell’art. sopra citato si applica anche ai casi di cui all’art. 17, comma 2, lettera a) del Testo Unico sulla maternità ovvero nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Pertanto, l’ indennità economica potrà essere concessa anche in comprovata carenza di un sottostante rapporto di lavoro non solo sei casi di congedo obbligatorio ma anche nei casi di interdizione per gravi complicanze della gestazione.

Nella rubrica non finiremo mai di precisare che quando si parla di “congedo di maternità” si deve necessariamente includere anche l’interdizione per gravi complicanze della gestazione che è equiparata, a tutti gli effetti, al congedo obbligatorio (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto).

Dovrai quindi contattare la scuola in cui hai prestato servizio fino al 30/6 e spedire loro il certificato di interdizione e nello stesso tempo recarti all’ASL per effettuare tutta la procedura di interdizione.

In questo modo potrai fruire dell’indennità fuori nomina in misura dell’80% dell’ultimo stipendio ricevuto che comunque non sarà compatibile con l’ndennità di disoccupazione.

All’INPS non dovrai fare nulla. Dovrà fare tutto la scuola.

In poche parole una volta che l’interdizione ti sarà autorizzata dall’Asl di competenza, e la scuola inserirà a sistema la tua indennità fuori nomina, avrai diritto a percepire tale l’indennità che sostituirà l’assegno di disoccupazione che risulterà temporaneamente sospeso.

In bocca al lupo dalla redazione.

Maternità e supplenze: non è prevista una “priorità” nella scelta della sede per la madre lavoratrice

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Giuseppe – mia moglie è mamma da 3 mesi, a settembre – essendo un’insegnante precaria – ci si augura che le venga assegnata una cattedra o parte nella provincia di Enna. Considerando che alcune cattedre distano quasi 2 ore da dove abitiamo noi e che dovrebbe fruire dell’allattamento, è legalmente  possibile avere titolo preferenziale nella scelta della cattedra in modo da non sottoporsi a lunghi viaggi? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giuseppe,

L’art. 56 del D. Lgs n. 151/2001 prevede che le lavoratrici in congedo di maternità/interdizione dal lavoro hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino;  hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l’assenza.

Tali disposizioni si applicano anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità. Nel caso di adozione e di affidamento, si applicano fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal D. Lgs n. 151/2001 (congedi parentali, per malattia del figlio, riposi giornalieri), la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. Tali disposizioni si applicano anche in caso di adozione e di affidamento.

Non esistono invece norme che prevedono l’assegnazione di una cattedra o di uno spezzone a titolo preferenziale alla madre lavoratrice (quindi supplente che non ha ancora assegnato il “posto di lavoro”, seppur  “temporaneo”, di cui parla l’art. citato).

Ci sono però altri diritti garantiti dal T.U. 151/01 e successive modificazioni.

Uno di questi è il diritto ai riposi giornalieri come già evidenziato nel quesito.

La regolamentazione dei riposi giornalieri (già permessi per allattamento) e relativa indennità è contenuta nel Capo VI del D. Lgs. n. 151/2001, più precisamente negli artt. 39 e 40.

La sospensione del genitore durante il periodo tutelato o ancora il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 2.582.

L’inosservanza dell’obbligo di concessione dei riposi è punito con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

L’art. 39, per tutte le lavoratrici sia del settore privato che per il pubblico  impiego, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, stabilisce che la madre, dopo aver fruito del congedo di maternità, ha diritto, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, a fruire di riposi giornalieri retribuiti:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
  • Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

La madre lavoratrice durante il congedo di maternità non ha diritto a fruire dei riposi giornalieri. Li può invece utilizzare anche in coincidenza con il periodo di congedo parentale del padre.

I riposi giornalieri sono un diritto fino al compimento del primo anno del bambino; sono retribuiti per intero e sono utili ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie. Trattandosi di permessi retribuiti, la fruizione degli stessi non ha alcuna incidenza sull’obbligo di versamento contributivo.

Non ci sono invece norme che prevedono la scelta della cattedra o dello spezzone alle convocazioni disposte dall’UST.

 

Ferie: le ferie devono essere monetizzate per chi ha un contratto al 30/6 ma è in ruolo giuridicamente

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Antonio – A novembre 2012 ho avuto un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1 settembre 2011 e decorrenza economica 1 settembre 2013. Quest’ anno ho avuto un incarico annuale fino al 30 giugno 2013: ho diritto al trattamento economico delle “ferie non godute”?  La ringrazio in anticipo per la sicura collaborazione.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Antonio,

la risposta è positiva in quanto la decorrenza economica della nomina in ruolo ha i suoi effetti solo a partire dal 1 settembre 2013.

Pertanto, le ferie maturate e non godute di questo anno scolastico dovranno esserti monetizzate e nei mesi di luglio e agosto avresti anche diritto alla disoccupazione.

Assegnazione provvisoria: il docente soprannumerario che ottiene l’assegnazione non perde la continuità solo ad una condizione

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Raffaella – Buongiorno, per favore vorrei porvi un quesito: sono docente di scuola primaria risultata sovrannumeraria; ho insegnato a Corato per 5 anni ma risiedo a Ruvo di P. Ho dovuto fare domanda condizionata di trasferimento per non perdere i punti (8) della continuità ed ho ottenuto l’insegnamento in un’altra scuola del medesimo comune (Corato). -Se voglio fare domanda di assegnazione provvisoria nel mio comune di residenza (Ruvo) perdo il punteggio della continuità? -Qual è il decreto che lo stabilisce?

Paolo Pizzo – Gentilissima Raffaella,

per il docente soprannumerario che chiede il rientro nella scuola di ex titolarità ottenere l’assegnazione provvisoria non fa perdere il punteggio di continuità ad una sola condizione.

Lo stabilisce la nota 5 delle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di i grado e degli istituti di istruzione secondaria di ii grado ed artistica e del personale educativo allegate al CCNI 2013/14:

“ Il punteggio di cui trattasi [continuità] non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.”

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