Patrizia – Gent.mi ho un dubbio e vi pregherei di aiutarmi a capire.Sono una docente Sc. Media, con 20 anni di servizio di ruolo, il mio orario cattedra è di 18 ore /sett. E all’inizio dell’anno mi è stato chiesto di aggiungere altre due ore di insegnamento per mancanza di personale. Sul cedolino dello stipendio ritrovo le seguenti voci: Stipendio tabellare –> 1.596,98 ART. 6 DPR 209/87 (INCLUSA IIS) la somma di –> 237,25 IIS CONGLOBATA KA07 –> 538,30Per 3 giorni di malattia mi sono stati tolti 39,90 euro (13,30 per ogni giorno????).Mi piacerebbe capire come avviene tale calcolo, quando so che per malattia vengono tolti compensi accessori pari a 6/7 euro circa al giorno. Se tale calcolo è corretto, mi chiedo:non conviene fare delle ore aggiuntive, poiché in caso di malattia ti tolgono quasi il doppio!!!! Fiduciosa di un vostro rapido riscontro e chiarimento.
Paolo Pizzo – Gentilissima Patrizia,
la decurtazione retributiva di cui al comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112 opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia.
In proposito, come noto, i vigenti CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza.
Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina legale e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.
In data 30 luglio 2008 il Ministero dell’Economia e delle finanze, con una Informativa inviata a tutti gli utenti SPT (cioè personale pagato dal Tesoro e non dalla scuola), ha precisato che per il personale della scuola si riducono:
- La retribuzione professionale docenti (RPD);
- Il compenso individuale accessorio;
- L’indennità di direzione del Dsga.
Inoltre la decurtazione retributiva va calcolata in trentesimi.
Secondo la Circolare Ministeriale n. 118/2000 prot. n. 1365, la retribuzione professionale docenti (RPD) compete esclusivamente:
a) Al personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato;
b) Al personale di religione cattolica con progressione di carriera;
c) Al personale con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico (31/8);
d) Al personale con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività scolastiche (30/6) nonché al personale insegnante di religione cattolica con rapporto di durata annuale.
Per le voci della retribuzione professionale docenti (RPD) e del compenso individuale accessorio per il personale ATA – C.I.A. i compensi mensili sono quelli previsti dalle tabelle n. 3 e 4 del CCNL/2007.
Le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:
da 0 a 14 anni RPD € 164,00 (164,00/30) Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 5,47
da 15 a 27 anni RPD € 202,00 (202,00/30) Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 6,73
da 28 anni RPD € 257,50 (257,50/30) Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 8,58
AREA B/C C.I.A. € 64,50 (64,50/30) Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 2,15
AREA A/As C.I.A. € 58,50 (58,50/30) Decurtazione retributiva lorda giornaliera € 1,95
Richiamata la normativa in materia,a parere di chi scrive la trattenuta andava fatta solo sulla RPD in quanto l’art. 71 legge Brunetta (D.L. N. 122) non prevede propriamente una “riduzione di stipendio”.
La retribuzione relativa alle due ore settimanali aggiuntive di servizio deve seguire la sorte del trattamento economico fondamentale, non soggetto alle trattenute previste dal D.L. n. 112 nemmeno per i primi dieci giorni di malattia.
Sulla questione siamo a conoscenza che in provincia di Piacenza e di Roma fin dal 2010 ci sono state delle conciliazioni a favore dei docenti a cui il Tesoro aveva effettuato la trattenuta anche per le ore eccedenti.