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Prova orale concorso docenti: le tracce estratte devono essere escluse dai successivi sorteggi

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Sergio – Si sono aperte le danze degli orali in Sicilia per l’ambito 1. Sappiamo di essere in tanti e che trovare circa settecento temi non deve essere stato semplice…. Beh, la commissione contro ogni regolamento si è semplificata la vita ripetendo più e più volte gli stessi argomenti. Può essre questo motivo di ricorso? Grazie anticipatamente

Lalla – gent.mo Sergio, non possiamo risponderti dal punto di vista legale perchè non è questo il nostro lavoro, ma vorrei sottolineare alcuni aspetti della tua denuncia.

Tu affermi che la commissione ha ripetuto più volte "gli stessi argomenti". Questo di per sè non è un errore, dipende da come il tema viene proposto.

Mi spiego meglio: la normativa (la circolare del 17 aprile 2013) ci dice che "

Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi", pertanto se tu il 17 luglio estrai una traccia identica (scritta cioè con le stesse medesime parole) che è già stata sorteggiata il 15, il candidato del 15 ha tutti i motivi per proporre ricorso, perchè la tua era una traccia già nota (il concorso è pubblico, per cui chiunque può assistere e avere conoscenza delle tracce già estratte). Tu, anche se dall’esame dovessi avere un esito negativo, non so cosa potresti recriminare, dato che innegabilmente saresti stato avvantaggiato.

Ma se la traccia propone sì un argomento di cui si è già parlato, ma sotto un altro aspetto, mettendo in evidenza altre sfumature, allora non vedo motivo di contestazione. Faccio un esempio: un autore come Caravaggio può essere soggetto portante di più tracce, ad es. una propone il periodo napoletano, l’altra il soggiorno a Malta, un’altra ancora l’esperienza in Sicilia; in questo caso non si può dire che il lavoro della commissione non sia corretto, in quanto molto probabilmente anche il docente in classe non propone un autore così significativo in un’unica lezione, ma ne suddivide le tematiche, o come dici tu "gli argomenti".


Concorso docenti: dove reperire date delle prove orali

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Andrea – Salve, come potete immaginare sono un utente che, da tempo, segue la web di Orizzontescuola. A parte complimentarmi per lo splendido lavoro che puntualmente viene da voi svolto, vi scrivo per chiedervi come mai non riesco a trovare sulla vostra pagina le date e gli orari degli orali del concorso docenti per quanto concerne la Regione Calabria. Vi ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.

Lalla – gent.mo Andrea, in questa pagina Orizzonte Scuola ha raccolto gli esiti delle prove scritte e pratiche (e da qualche giorno anche le prime graduatorie). Come indicato nell’abstract, "Per gli avvisi relativi alle convocazioni per le prove pratiche o orali è necessario consultare quotidianamente il sito dell’USR di riferimento", questo perchè mentre l’elenco è statico, le convocazioni invece possono subire cambiamenti fino al giorno precedente la prova, per cui la nostra pagina potrebbe risultare non aggiornata in tempo reale e creare problemi (metti che l’USR comunica una data, io la pubblico, poi l’USR la modifica, io non me ne accorgo e non la cambio…. non oso immaginare le conseguenze).

Pertanto, le comunicazioni tecniche relative a data, sede e ora di convocazione devono essere tratte dai siti degli USR, nonchè dalla mail personale che ogni candidato riceve almeno venti giorni prima rispetto alla propria prova.

Assegnazione provvisoria: Chi ha un filgio inferiore ai 3 anni supera il blocco dei 5 anni di permanenza nella provincia di titolarità

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Antonio  - sono un docente di secondaria superiore in ruolo dal 1 settembre 2011. Ho l’obbligo di permanenza quinquennale nella provincia di Bergamo. Vorrei sapere se posso richiedere l’assegnazione provvisoria in provincia di trapani per ricongiunzione familiare con una figlia di 18 mesi. Ringrazio anticipatamente, saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Antonio,

la risposta è positiva.

Dovrai indicare nella sez D precedenze il “SI” al punto 14, il comune di ricongiungimento nel punto 22 e il numero dei figli, in questo caso 1 (se ovviamente è l’unico figlio che hai), nel punto 23 del modulo di domanda U4.

Puoi quindi superare il blocco.

Ti invito a leggere questo articolo e anche per seguire le istruzioni inerente la scelta delle scuole e il comune di ricongiungimento.

Assegnazioni e precedenze: non è possibile inserire due precedenze contemporaneamente

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Paolo  - sto cercando da due giorni e invano di inviare la  domanda di assegnazione interprovinciale per il ricongiungimento ai genitori.  Mio padre ha la 104 art. 3 comma 3 e io l’assisto, e ho anche un bimbo di 2  anni. Il sistema si blocca quando inserisco le due precedenze nella sezione  apposita e non riesco a completare la domanda. Dove sbaglio? Potete aiutarmi?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Paolo,

Si presume tu stia parlando della domanda dell’infanzia o primaria da inoltrare in modalità online.

In ogni caso non è possibile inserire più di una precedenza, infatti il sistema prende in considerazione la precedenza “più alta”. Nel tuo caso, se per esempio è il modulo dell’infanzia, è quella di assistenza al genitore che è il punto  9  ovvero unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore (L’insegnante usufruisce della precedenza di cui all’art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l’a.s. 2013/2014) e non quella di lavoratrice padre che è il punto 11.

Pertanto, nessun errore. Il figlio in ogni caso ti darà punteggio inserendolo nell’apposita sez. delle esigenze di famiglia.

Concorso docenti: laurea in Lingue per scuola primaria, 2 o 4 punti?

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Maria - Gent.ma Lalla vorrei un’informazione riguardo l’allegato 4 del bando del concorso docenti. Ho sostenuto il concorso per la scuola primaria con esito positivo. Adesso aspetto la graduatoria finale.

Premetto che ho una laurea in lingue e letterature straniere (lingue studiate inglese e francese). Nell’ allegato 4 ho letto al punto A.2.6 che chi può accedere alla classe di concorso 345A e 346A ha diritto a 2 punti.

Vorrei sapere se questi 2 punti vanno sommati agli altri 2 punti che spettano a chi ha una laurea qualsiasi (vedi punto A.2.5) e quindi diventerebbero 4 oppure no? Grazie in anticipo

Lalla – gent.ma Maria, la mia interpretazione è che uno stesso titolo possa essere valutato una sola volta, quindi 2 punti.

Cosa diversa se le lauree sono due, distinte tra di loro, allora sì, la valutazione deve essere doppia. In ogni caso vediamo come si comporteranno in merito gli USR.

Assegnazione provvisoria: il sistema POLIS non permette l’assegnazione da personale educativo ad infanzia

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Lucia – Scrivo da Catania ho il ruolo di personale educativo a Palermo e,vorrei  fare l’assegnazione per la scuola dell’infanzia a Catania ma  istanze  online non mi permette l’accesso al modello di domanda rispondendo personale non di ruolo. Neanche al sindacato mi hanno saputo dare una risposta.  Mi affido a voi. Grazie.

Paolo  Pizzo – Gentilissima Lucia,

istanze online non prevede l’operazione da te richiesta.

Pertanto, dovrai presentare il modulo in modalità cartacea.

Anno di prova: quando non si raggiungono i 180 giorni

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Rita – volevo togliermi un dubbio…io quest’anno sono entrata di ruolo,ma  purtroppo per motivi di salute non ho superato l’anno di prova. Il prossimo anno ricomincerò da zero,oppure i giorni che ho fatto saranno presi in considerazione? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Rita,

la durata del periodo di prova è di un solo anno scolastico, sempreché il servizio d’insegnamento sia stato prestato durante lo stesso anno scolastico per almeno 180 giorni.

Pertanto, i 180 gg. sono considerati per “anno scolastico”  e non è possibile sommarli in due anni scolastici diversi.

Ricordiamo che la proroga del periodo di prova consegue a due ipotesi

a) qualora il  docente non abbia prestato, nell’anno scolastico, 180 giorni di effettivo servizio;

b) per esito sfavorevole del periodo di prova quando sia necessario acquisire nuovi elementi di valutazione.

Il tuo è il caso a) e prevede che la prova è prorogata, qualora non siano stati i prestati almeno 180 giorni di servizio, anche  per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento (C.M. 1 agosto 1975, n. 219, prot. n. 3069).

In poche parole quando nel periodo di un anno scolastico non sono stati raggiunti i 180 gg. scatta automaticamente la proroga dell’anno di prova (che può essere rimandato quindi anche per più anni).

Dal 1° settembre ricomincerai da “uno”.

Congedo parentale: presa di servizio e tempi di richiesta

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Giulia – Sono un’insegnante precaria, il 2 maggio sono diventata mamma e vorrei sapere  se quando a settembre avrò nuovamente l’incarico potrò  avvalermi  dell’astensione facoltative e come posso fare con i 15 giorni di preavviso.  Dovrò comunque entrare in servizio per 15 giorni?  Se dovessi entrare di ruolo  la situazione rimarrebbe invariata?

Paolo Pizzo – Gentilissima Giulia,

Il congedo parentale (già astensione facoltativa), a differenza di quello di maternità/paternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze, può essere chiesto dal genitore dipendente solo ed esclusivamente se vi è un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di congedo richiesto.

Pertanto, per ottenere i benefici previsti per il congedo parentale, come tutti i benefici previsti da norme o da disposizioni contrattuali a domanda, il dipendente deve aver confermato il proprio rapporto di lavoro con la presa di servizio.

Ciò vale sia se sarai destinataria del ruolo che di un contratto a termine.

L’art. 12 commi 7 e 8 del Contratto Scuola (art. 19 per il personale assunto a tempo determinato) stabilisce che ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di congedo parentale.

In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui sopra, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.


Concorso docenti Ambito 1 Sicilia: tracce identiche proposte più volte?

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Maria Antonietta - Salve sono un ‘architetto che già sostenuto l ‘orale in ambito 1 in sicilia..volevo porvi 4 quesiti:

1) al momento dell’ estrazione della traccia la commissione ha specificato che era possibile che la stessa traccia uscisse più volte e infatti così è stato il primo giorno (è uscito 2 volte il tema dell’ assonometria).. volevo sapere se su questo aspetto si può ricorrere (c ‘è da considerare che i temi erano molto generici quindi sono usciti identici senza diverse articolazioni tra uno e l ‘altro);

Lalla - una traccia identica è inammissibile, come già chiarito in questa risposta Prova orale concorso docenti: le tracce estratte devono essere escluse dai successivi sorteggi

2) relativamente allo svolgimento della prova orale nel bando si parla di 30 min da dedicare alla lezione simulata e 30 min a chiarimenti su metodologie, normative,etc.. in sicilia invece dopo la lezione simulata hanno continuato sul programma disciplinare, solo una domanda su normativa e niente chiarimenti su metodologie etc..vorrei sapere se é un motivo valido per ricorrere in quanto le indicazioni del bando hanno orientato tutti verso un certo tipo di preparazione che praticamente non é stata valutata

Lalla – su questo punto non concordo. Il Ministero ha chiarito con la nota del 17 aprile 2013

"COLLOQUIO SUCCESSIVO

L’impostazione e la conduzione del colloquio successivo alla lezione simulata è rimesso alle scelte e alla discrezionalità della commissione. La finalità del colloquio è comunque quella di analizzare ed approfondire i contenuti e le scelte metodologiche relativi alla lezione simulata. Si potrà trattare di approfondimenti di carattere disciplinare che consentano di mettere in risalto l’ampiezza e la profondità delle conoscenze del candidato, oppure di sollecitare il candidato a giustificare e ad arricchire le scelte didattiche illustrate, facendo anche riferimento alle modalità di documentazione e di verifica. "

Pertanto, alla luce della normativa, la modalità del colloquio risulta corretta.

3) ho superato la prova orale e vorrei sapere se si devono autocertificare laurea, master universitario, abilitazione alla libera professione..dall’ avviso pubblicato dall’ usr sembrerebbe invece che vadano autocertificati solo i titoli rilasciati da ente privato e le pubblicazioni..;

Lalla – devi seguire le indicazioni fornite dall’USR

4) nella domanda ho dichiarato di aver partecipato a 10 progetti pon..devo procurarmi le relative certificazioni (i contratti)? Grazie per la cortese attenzione, distinti saluti

Lalla – qual è il punto della tabella di valutazione dei titoli nel quale ritieni possano essere valutati?

PS. io non sono un legale, ti ho fornito la normativa, ma sulla prospettiva di poter adire un ricorso non ho le competenze per pronunciarmi.

Immissioni in ruolo 2013: chi deve aggiornare elenco di sostegno graduatorie del concorso

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Salve, avrei bisogno di un chiarimento, in questa fase in cui mi ritrovo a dover inoltrare i titoli per aver superato il recente concorso a cattedra. L’U.S.R. Puglia ha pubblicato un avviso in cui si chiede di presentare l’istanza di inserimento a pettine in un elenco aggiuntivo per assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno.

Mi sembra di capire che si riferisca ai vincitori dei precedenti concorsi a cattedra…. ma la loro graduatoria non decade con il nuovo concorso?!?In ogni caso sono iscritta nella GAD per la classe di concorso A043 – A050 e possiedo la specializzazione per il sostegno (SSIS 400 ore)…. nel caso riguardi anche noialtri…Allego avviso. Grazie tante.

Lalla – gent.ma, l’avviso (della Puglia così come delle altre regioni) riguarda i candidati dei precedenti concorsi.

Perchè gli USR stanno pubblicando questo avviso se le graduatorie di quei concorsi dovranno essere sostituite da quelle costituite sulla base del nuovo concorso?

C’è scritto negli avvisi stessi " In attesa che si accertino i presupposti per l’aggiornamento e l’utilizzazione degli elenchi aggiuntivi già compilati negli anni decorsi"

ossia bisogna considerare che per alcune classi di concorso il nuovo concorso non è stato bandito, per altre le nuove graduatorie non potranno esere pronte per le immissioni in ruolo 2013, pertanto in attesa delle decisioni ministeriali gli USR si portano avanti e organizzano un lavoro che è vero potrebbe anche non servire, ma se servissse, avrebbero già pronti gli elenchi.

Il tutto è volto a favorire la celerità delle procedure per le immissioni in ruolo, per garantire i contratti con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2012.

Immissioni in ruolo 2013. Integrazione elenchi aggiuntivi sostegno

Assegnazioni e Utilizzazioni: il blocco dei 5 anni nella provincia di titolarità è valido anche per gli utilizzi?

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Brigida – Una docente, immessa in ruolo 01/09/2012, è stata trasferita su DOP  per l’a.s. 2013/2014, la sua classe di concorso risulta in esubero nella  provincia di servizio, può fare domanda di utilizzazione per altra provincia? Pongo tale quesito perchè nel CCNI per le utilizzazioni non si fa alcun  riferimento a quanto disposto dall’articolo 9 comma 21 della legge 106/11 ossia  circa l’obbligo dei 5 anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. Tengo a precisare che tale docente nella provincia di eventuale richiesta può beneficiare di  precedenza per assistenza genitore  disabile ( 104). Urge una risposta, ringrazio per l’eventuale aiuto e Distintamente Saluto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Brigida,

l’osservazione di cui al quesito è legittima in quanto il riferimento alla legge del blocco dei 5 anni è inserito nel CCNI solo nell’articolo riferito alle assegnazioni e non in quello degli utilizzi. Ciò potrebbe far pensare che per gli utilizzi il blocco non sia applicabile.

Ma se leggiamo l’art. 9 comma 21 della legge 106/11 non ci sono dubbi:

“I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”.

Nel blocco, quindi, non rientra la sola mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo).

Per assegnazioni e utilizzazioni il blocco si supera se si fruisce di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI. Tra queste rientra l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

 

Maternità: nessun obbligo della presa di servizio dopo il termine delle lezioni per chi rientra dal congedo di maternità

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Federica – vorrei sottoporre una domanda relativa all’ assunzione di servizio a cui non ho trovato risposta nel sito. Sono un’ insegnante di scuola primaria assunta a tempo indeterminato, il 2011/2012 è  stato il mio primo anno (quello di prova) e il 1 settembre 2012 avrei dovuto presentarmi a scuola per prendere servizio, ma sono entrata in congedo anticipato per maternità a rischio e, successivamente in congedo obbligatorio fino al 7 luglio.

L’8 luglio mi sono presentata a scuola per la presa di servizio e per prendere le ferie e una segretaria mi ha detto che quando si effettua la presa di servizio dopo il termine delle lezioni si deve svolgere l’orario di servizio (nel mio caso 4 ore). Io avevo telefonato a scuola nei giorni precedenti per informarmi su cosa dovevo fare e mi era stato riferito di dover solo firmare il foglio della presa di servizio, quindi non mi ero organizzata per restare a scuola. La dirigente non c’era perché era in ferie. Volevo quindi un chiarimento sui miei obblighi in questa circostanza.

Paolo Pizzo – Gentilissima Federica,

mi piacerebbe tanto sapere qual è la norma a cui fa riferimento la segretaria.

Restando quindi nella realtà normativa, a mio parere non solo non dovevi svolgere l’orario di servizio ma potevi anche non presentarti a scuola per la presa di servizio, atteso che la docente collocata in congedo obbligatorio è già considerata in effettivo servizio (quindi tu dovevi essere considerata in effetivo servizio già dal 1° settembre).

Quindi avresti potuto fruire delle ferie anche senza la presa di servizio in quanto questa era già avvenuta.

In ogni caso non avevi assolutamente l’obbligo di nessuna firma o di svolgere un orario di servizio. Quest’ultimo è tale e quindi “esiste” solo in virtù della presenza degli allievi e quindi durante il normale svolgimento delle lezioni.

Assegno di ricerca: valutazione del servizio per il docente a tempo determinato

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Luca – Sono un assegnista dell’Universita’ di Bologna, con assegno erogato in   base alla legge Gelmini (240/2010). Al contempo sono incluso nelle    graduatorie ad esaurimento della mia provincia. Lo scorso anno ho  accettato una supplenza annuale (al 30 giugno) e, data  l’incompatibilita’ prevista dalla legge, sono stato messo in  aspettativa (non retribuita) per motivi di studio. Ho la possibilita’ di un rinnovo del mio contratto in Universita’, e quindi mi troverei nella condizione di poter chiedere nuovamente aspettativa nel caso mi fosse proposta una supplenza. Vorrei pero’ capire quanto questo possa compromettere la mia posizioneentro le graduatorie e quindi la mia domanda riguarda la questione del riconoscimento o meno del  punteggio spendibile nelle graduatorie stesse.

Cerco di sintetizzare i punti fondamentali che mi pare di aver colto da risposte date ad altre precedenti ed analoghe domande. La legge di riferimento e’ solo la 240/2010, che ha abrogato ad esempio l’art 51 della 449/1997. Questa prevede l’incompatibilita’ tra assegno di ricerca e insegnamento  (impiego pubblico) e quindi la messa in aspettativa. La nota MIUR 12/5/2011, prot. AOODGPER 4058 prevede l’equivalenza  ”a tutti gli effetti” tra assegno di ricerca e dottorato La CM 15/2011 prot. n. AOODGPER 1507 prevede la validita’ della normativa prevista per il dottorato (e quindi per gli assegni di ricerca, vedi  sopra) anche per il personale a tempo determinato, con contratto almeno  sino al 30/6. Chiarendo anche che le disposizioni sono valide sotto  il profilo giuridico (e quindi riconoscimento del punteggio?) ma non  economico. La stessa CM prevede la possibilita’ di congedo straordinario retribuito  SOLO per il dottorato e comunque per non piu’ di un anno aspettativa per motivi di studio per gli anni di dottorato successivi al primo e per gli assegni di ricerca. Ora mi pare che riguardo alla questione riconoscimento del punteggio per un assegnista di ricerca si tratti di capire se ci sono differenze a questo proposito tra il congedo straordinario e l’aspettativa per motivi di studio, anche nel  caso di dottorato. Il comma 8 dell’art 19 CCNL/2007 prevede che “i periodi di assenza   senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianita’ di servizio   a tutti gli effetti…” … Quindi?? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Luca,

dato che il tuo resoconto normativo è pressoché perfetto mi limito a ribadire che a mio modesto avviso chi fruisce di borsa universitaria post – dottorato/assegno di ricerca può solo ottenere l’aspettativa senza assegni specifica di cui alla Legge Gelmini da te richiamata e non per esempio del congedo straordinario per dottorato di ricerca.

Quest’ultimo, infatti, spetta solo al docente ammesso a corsi di dottorato.

Stando all’equiparazione da te puntualmente richiamata nel quesito tra “assegnista” e “dottorando”, e tenendo nuovamente presente che l’aspettativa per l’”assegnista” è specifica, chi beneficia dell’aspettativa per borsa di studio post-dottorato/assegno di ricerca ha diritto al riconoscimento giuridico del servizio.

In bocca al lupo per il tuo lavoro.

Concorso: preparazione prova orale primaria

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Chiara - Ho appreso dal sito dell’ URS Toscana che sono stata ammessa alla prova orale per la primaria, ma ancora non mi è arrivata nessuna email dal Miur (il mio cognome inizia con la T)…se non mi arrivasse niente, che devo fare?

Lalla - gent.ma Chiara, gli esiti della primaria in Toscana sono stati resi noti solo due giorni fa e le prove orali avranno inizio il 2 settembre, pertanto è normale che non abbiate ancora ricevuto la mail (tanto più che che dovrai svolgere la prova alla fine di ottobre) non abbia ricevuto ancora la mail.

Quest’ultima infatti deve esserti inviata almeno venti giorni prima rispetto alla data della prova orale e in essa sarà indicato, oltre la sede dell’esame, anche il voto conseguito nella prova scritta.

art. 11 comma 6 del bando

“6. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo di posta elettronica all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione al concorso , con l’indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove di cui agli articoli 7 e 9, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale. La mail è trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenere la prova orale.”

Chiara – In più c’è un sito o un elenco delle prove per la primaria che sono uscite nelle altre regioni? così per rendersi un pò conto di quali potrebbero essere i tipi di prove.
Grazie e Buon lavoro

Lalla – puoi partecipare al confronto nel nostro forum

Con il TFA speciale è possibile conseguire una sola abilitazione

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Stefano - Vorrei proporre una questione: se per una classe di concorso ci fosse troppo affollamento, ad esempio la A043 e ci fosse la possibilità di frequentare solo nel 2° o 3° anno, si puo abilitarsi nel 1° anno in un’altra lase di concorso, tipo la A039 ?…riusciendo così ad abilitarsi nel corso dei te anni in due o piu classi di concorso ? Grazie per la risposta

Lalla – gent.mo Stefano, premesso che dobbiamo attendere ancora qualche giorno per leggere i decreti attuativi e dunque poter rispondere normativa alla mano, al momento la risposta che ti fornisco è negativa.

Il TFA speciale (PAS) è strutturato per consentire al docente con determinato requisito di servizio di acquisire una abilitazione. Per il resto rimane il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari, così come strutturati dall’art. 15 comma 1 del dm 249/10, quindi attraverso la selezione iniziale.

Il TFA speciale infatti deve servire a sopperire ad alcune mancanze, ma non deve diventare uno strumento ordinario di abilitazione (altrimenti perderebbe senso lo "speciale"), considerato che il percorso ordinario è già stato avviato.


Quanto vale la seconda laurea nelle domande di trasferimento

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Gentile Lalla, sono un’insegnante di ruolo dal 2008. Dato che per un anno intero resterò a casa per maternità, vorrei sfruttare questo periodo di tempo per acquistare punti nella graduatoria relativa ai trasferimenti. Nello specifico, non sapevo se iscrivermi all’Università per conseguire una seconda laurea, in particolare in Lettere Moderne, dopo la mia Laurea in Lettere Classiche ottenuta col vecchio ordinamento.

Probabilmente potrebbero scalarmi alcuni esami, anche se al momento non ho idea di dove andare per saperlo. Ma quanti punti otterrei con la laurea di primo livello? e se invece completassi (ovviamente ben oltre questo singolo anno) il percorso ottenendo anche la laurea specialistica? Grazie mille per la gentilezza.

Lalla - gent.ma, la tabella di valutazione è inclusa annualmente nel Contratto integrativo relativo alla mobilità, ma da parecchi anni le organizzazioni sindacali non sono interessate a cambiamenti nei punteggi, per cui c’è una certa stabilità.

Essa prevede:

D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di conservatorio di musica) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo richiesto (12) punti 3

F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo richiesto (12) punti 5

Attenzione: il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello

Pertanto, se consegui e dichiari la laurea breve, quella specialistica aggiungerà a quel punteggio solo 2 punti, per arrivare ai 5 spettanti.

Se le graduatorie del concorso durano più di due anni, aumenta il numero dei posti a disposizione?

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Sono una precaria della scuola da diversi anni, e sto affrontando le fasi finali del concorso. Dopo aver passato lo scritto in 35 su quasi 500, siamo arrivati all’orale. Sperando di essere nei primi 10, visto che i posti a concorso sono solo quelli.

Ora una flebile speranza: dalle dichiarazioni fatte in questi giorni, sembra quindi che i posti messi a concorso non siano più quelli "garantiti" all’inizio, ma che dalla graduatoria del concorso sia possibile pescare per le nuove immissioni in ruolo anche oltre i posti in iniziali, o sbaglio?

Lalla - La notizia di questi giorni è che purtroppo non si riuscirà a mantenere quanto stabilito nel decreto di indizione del concorso, ossia la distribuzione dei posti durante gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. Già quest’anno infatti il numero delle immissioni in ruolo sarà inferiore rispetto a quanto preventivato (effetto riforma Fornero), per cui sarà necessario distribuire questi numeri nell’arco di tre anni.

La speranza di coloro che riusciranno ad essere inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 è che la graduatoria possa essere utilizzata anche oltre i posti messi a concorso, ma su questo non è stato ancora detto nulla, pertanto non è possibile ipotizzare alcuna ipotesi.

Maternità: ancora sul congedo parentale e sulla retribuzione dei mesi estivi

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Raffaella – Gentilissimi, vi riscrivo in merito alla richiesta formulatavi precedentemente  allegandovi copia dei documenti che la scuola mi ha inviato mezzo raccomandata. A questo punto cosa posso fare o a chi devo rivolgermi? Ho bisogno di un vostro prezioso consiglio.

Il decreto in questione prevede la  non maturazione della retribuzione dei mesi di luglio 2013 e agosto 2013, a norma dell’art. 527 del decreto lgs.vo 297/94, in quanto mancanti i requisiti dei 180 giorni di servizio effettivo e la partecipazione agli scrutini finali.

Paolo Pizzo – Gentilissima Raffaella,

la scuola sta commettendo un colossale errore che spero tanto la Ragioneria Territoriale di Torino rimandi al mittente magari facendosi anche una rista (amara).

Intanto, attuano una loro personale e a mio avviso fantasiosa interpretazione dell’art. 527 del D.L.vo 16/4/1994 n.297 C. 2 e 3, atteso che tu hai già un contratto direttamente sottoscritto al 31/8.

Il secondo punto, ed è qui che mi viene più da sorridere, è che si sprecano tanto ad una fantasiosa e personale interpretazione di un decreto e non conoscono affatto ciò che indica il CCNI della mobilità che ti ho riportato nella precedente risposta, ma che, tengo a sottolineare, non andrebbe neanche applicato perché il tuo congedo parentale è stato retribuito (seppur al 30%) e non sei in anno di prova!

Ribadiamo quindi, anche per i più sordi, che il periodo trascorso in congedo di maternità/paternità (compresa l’interdizione dal lavoro per gravi complicanze), il congedo parentale, i riposi per allattamento e il congedo per malattia bambino sono utili ai fini della progressione nella carriera e il CCNI della mobilità che riguarda la valutazione dell’anzianità di servizio di pre ruolo e di ruolo dei docenti precisa: “i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.”

Non sappiamo più come farlo capire. “A tutti gli effetti”…

Ciò vuol dire che quando andrai ad aggiornare le Graduatorie ad Esaurimento/Istituto il servizio da te prestato durante il quale hai goduto del congedo parentale è “servizio” a tutti gli effetti. La stessa cosa quando sarai di ruolo: quando andrai ad effettuare il conteggio dei 180 gg. per il c.d. “anno di servizio” di pre ruolo, tali giorni trascorsi in congedo parentale li dovrai contare dal primo all’ultimo come giorni di effettivo servizio. Li dovrai contare come effettivo servizio anche se hai avuto giorni di congedo parentale (o malattia del figlio) non retribuiti.

Tali congedi, escluso il primo mese di interdizione/congedo di maternità obbligatoria, non sono utili solo ai fini dei 180 gg.  per l’anno di prova per i docente neo immesso in ruolo (o che ha ottenuto il passaggio di ruolo). Ma comunque considerati “servizio” perché il docente ha un contratto!

Inoltre, per il solo fatto che tu abbia un contratto firmato al 31/8 hai diritto al pagamento dei mesi estivi.

Non so davvero più cosa aggiungere se non che confido nella risata della Ragioneria Provinciale di Torino che non ho dubbi rimanderà al mittente il decreto.

Nel frattempo, fai leggere questa FAQ alla scuola o vai direttamente con questa alla Ragioneria Provinciale di Torino.

Tienici aggiornati.

Valutazione master per docenti di ruolo

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Anna Rita - Vorrei sapere come viene valutato un master di I livello (1500 ore e 60 CF) nelle graduatorie interne e se il master di II livello comporta un attribuzione di punteggio maggiore. Ogni riferimento normativo che ho trovato e’ relativo alle graduatorie di III fascia e non al mio caso visto che sono un insegnante di ruolo ormai da tanti anni. Grazie

Lalla - gent.ma Anna Rita, nel tuo caso bisogna fare riferimento alla tabella di valutazione dei titoli compresa nel Contratto di Mobilità, che viene rinnovato ogni anno ma che nella parte relativa ai titoli è rimasto invariato da parecchi anni.

In particolare, per quanto riguarda la valutazione dei master, non c’è differenza tra un corso di I e II livello, entrambi sono valutati 1 punto (per essere valutati devono essere annuali, cioè di 1500 ore e 60 CFU).

E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14)
– per ogni corso……………………………………………………………. punti 1
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)

Le note indicate

(11 bis) Si ricorda che a norma dell’art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

(14) I corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale

Il giudizio di Religione può essere modificato in sede di scrutinio?

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Enrico – In ordine alla annosa questione del concorso dell IRC., all’attribuzione del credito scolastico, in sede di scrutinio, i docenti componenti il Consiglio di Classe, onde nonprendere in considerazione il giudizio sull alunno/a avvalentesi della materia religiosa/alternativa, possono alzare i voti dei rispettivi insegnamenti sia per una collocazione al massimo della banda di oscillazione che in quella successiva.

Se ciò non è possibile, che tipo di azione concreta atta ad evitare tale elusione doveva porsi? Se sì, non pensate che si renda ineludibile, la espressione dell IRC., in voti numerici nella scuola del Terzo millennio?

Lalla – gent.mo, il giudizio con il quale il docente di religione o di attività alternativa presenta l’alunno in sede di scrutinio finale ha lo stesso valore del voto numerico dei colleghi di altre discipline: si tratta cioè di una proposta del singolo docente, che il consiglio di classe accetta o discute.

Ne abbiamo parlato nella guida relativa agli scrutini

"L’INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA

  • Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti;
    Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.
  • Vota per l’ammissione o la non ammissione di un allievo alla classe successiva o agli esami finali, limitatamente agli alunni che hanno seguito l’attività di RC. Qualora il suo voto in sede di scrutinio finale risultasse determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

L’art. 8 comma 13 dell’O.M. n. 13/2013 (esami di stato II grado) inoltre afferma:
“I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l‟attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto”.

IL DOCENTE DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali (I e II grado) nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

L’art. 8 comma 14 dell’O.M. n. 13/2013 (esami di stato II grado) infatti afferma:
“partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica-Detti docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività”.

Più in generale siamo del parere che negli scrutini di I e II grado bisognerà effettuare un’analogia con il docente di religione cattolica, compreso quindi l’utilizzo della stessa scala valutativa e della scheda a parte che andrà allegata al documento di valutazione (ovviamente limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività). "

La parte che te interessa, per l’attribuzione del credito scolastico nel triennio della scuola secondaria superiore, è l’art. 8 comma 13 dell’O.M. n. 13/2013 (esami di stato II grado) che afferma:

“I docenti di Religione Cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l‟attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto”.

Pertanto il giudizio che tu esprimi deve essere considerato alla stregua dei voti numerici dei colleghi, passibile di rivalutazione a livello del consiglio di classe.

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