Adelina – Buongiorno , sono una docente precaria della Scuola Secondaria di 1 grado ; sono stata assunta nell’anno scolastico 2012/2013 con contratto a tempo determinato con scadenza 30 /06 . A luglio ho inoltrato tramite Patronato Sindacale richiesta all’INPS per indennità maternità obbligatoria a decorrere dal 26/07 ovvero 2 mesi esatti dal parto . Il mio dubbio è il seguente : devo ugualmente andare alle convocazioni di settembre o posso farne a meno , considerato che avrò diritto ad altri 3 mesi dopo il parto e che intendo chiedere l’aspettativa ovvero rimanere a casa fino a giugno 2014 ? Grazie.
Paolo Pizzo – Gentilissima Adelina,
è utile premettere che la procedura per richiedere l’indennità fuori nomina è a carico della scuola in cui hai prestato servizio fino al 30/6 e non dell’INPS. Dovei quindi rivolgerti direttamente alla scuola.
Primo punto
Per il personale a tempo determinato gli effetti della indennità hanno validità sia se in costanza di rapporto di lavoro (accettazione e sottoscrizione del contratto), sia dopo il termine dello stesso (supplenza terminata ma inizio o continuazione del periodo di congedo obbligatorio/interdizione dal lavoro).
A tale personale spetta il 100% della retribuzione per il periodo di congedo coperto da nomina (sia se interdizione che congedo di maternità/paternità), mentre nei periodi fuori copertura contrattuale è fatto salvo esclusivamente il diritto alla corresponsione della relativa indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio relativo all’ultimo contratto.
Il servizio svolto, ma solo fino al termine del contratto, è valido al 100% come retribuzione, ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/permanenti/istituto e per il servizio pre ruolo.
L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.
L’indennità percepita fuori nomina (in misura dell’80%) non è invece utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/permanenti/istituto, per il servizio pre ruolo ecc.
Quando spetta l’indennità fuori nomina?
Ai sensi dell’art. 24 commi 1-6 del T.U. 151/01:
“1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere b) e c), [cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta; ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine] che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17 [Divieto di adibire al lavoro le donne ed Estensione del divieto].
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, nè del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all’inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’indennità giornaliera di maternità.”
Pertanto, il personale che si trovi, all’inizio del periodo di congedo per maternità, sospeso, assente dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupato, è ammesso al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni.
Dal momento che dall’ 1/7 (giorno successivo alla scadenza del contratto) al 26/7 (inizio del congedo di maternità) non sono trascorsi più di 60 gg, la richiesta di indennità di maternità fuori nomina la dovevi presentare alla scuola in cui hai svolto servizio fino al 30/6. E’ infatti la scuola che deve gestire la pratica e non l’INPS/INPDAP.
Secondo punto
Il personale a tempo determinato, che alla data dell’assunzione in servizio si trovasse in interdizione per gravi complicanze della gestazione o congedo di maternità/paternità, ha diritto, dalla data di stipula del contratto, allo stesso trattamento economico previsto per il personale con contratto a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro si perfeziona con la sola accettazione del contratto (non importa con quali modalità sia avvenuta la proposta di supplenza e la conseguente accettazione della nomina (per fonogramma, pec, ecc.) e la scuola non potrà pretendere l’assunzione in servizio per avere diritto alla retribuzione.
Tale personale, quindi, successivamente all’accettazione della nomina, vedrà valutato tutto il periodo di interdizione per gravi complicanze della gestazione o congedo di maternità/paternità, sia ai fini giuridici, sia ai fini economici, nei termini della durata del rapporto di lavoro senza obbligo, ripetiamo, di assumere servizio dopo l’accettazione della proposta di supplenza.
Ricordiamo inoltre che l’art. 56 del TU. n. 151/2001 stabilisce che alle lavoratrici, al termine dei periodi di congedo per maternità/paternità deve essere garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, “la conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, a rientrare in servizio nella stessa unità produttiva”.
Il periodo di conservazione del posto è considerato anzianità di servizio a tutti gli effetti, sia si tratti di assenza dovuta all’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione, sia si tratti di assenza dovuta al congedo di maternità/paternità.
Pertanto, nel tuo caso, se non ti presenti alle convocazioni è ovvio che non potranno mai assegnarti una supplenza (nel caso ne avessi diritto perché in posizione utile nelle GAE). Potrai quindi delegare direttamente l’Ufficio Scolastico o una persona di fiducia per l’accettazione della supplenza. Una volta fatto questo, nel caso accettassi la suppleza non dovrai presentarti a scuola per l’assunzione di servizio ma comunque dovrai firmare il contratto (ti potrà essere recapitato via posta e sempre via posta lo potrai inviare a scuola una volta firmato). La supplenza farà decadere automatiamente l’indennità all’80% fino allora percepita e sarai assunta a tutti gli effetti (retribuzione al 100%, validità del servizio ecc.)
Terzo punto
Una volta che hai accettato e firmato il contratto sei considerata in “servizio effettivo”.
Nel caso tu non volessi rientrare a scuola dopo i 3 mesi successivi al parto (dal quesito si capisce questo), potrai fruire fino a 6 mesi di congedo parentale: il primo mese pagato al 100% (utile alle ferie e alla tredicesima mensilità) e gli ulteriori 5 pagati al 30% (riducono le ferie e la tredicesima mensilità).
Ricordiamo alle scuole e ai docenti (problema che si ripropone ogni anno) che non è assolutamente obbligatoria la presa di servizio tra il congedo di maternità e il congedo parentale.
La questione è stata definitivamente chiarita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2009:
Con nota prot. n. 0033950 ha affermato: “…appurato il perfezionamento del rapporto di lavoro con la semplice accettazione da parte del soggetto in astensione obbligatoria, si ritiene che poter usufruire del congedo parentale non sia necessaria la presa di servizio. Infatti, sempre in costanza della durata del contratto di lavoro, il soggetto, al fine di ottenere i periodi dei congedo parentale, dovrà presentare la relativa domanda di norma nel rispetto del termine dei quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, ciò anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a norma dell’art. 12, comma 7 del CCNL del 24.7.2003.”
Ricordiamo che in casi di particolari e comprovate situazioni personali, il congedo si può richiedere entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione.
In conclusione, così come non è necessaria la presa di servizio quando il personale è già in congedo di maternità/paternità compresa l’interdizione per gravi complicanze della gestazione e accetta l’immissione in ruolo o un contratto a tempo determinato, non è necessaria al termine del periodo obbligatorio la presa di servizio per poter fruire del congedo parentale.