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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Concorso docenti: valutazione seconda laurea

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Concetta - Gentilissima Lalla, ho superato la prova orale del concorso docenti in Calabria per la scuola primaria e vorrei alcuni chiarimenti. Sono laureata in scienze della formazione primaria, ho un master di 60 CFU e il titolo di sostegno, in più la laurea in scienze politiche.

1) Quanto mi verrà valutata la seconda laurea? sul bando non è molto chiaro.

Lalla – gent.ma, purtroppo il bando introduce un principio a mio parere folle, ossia quello indicato dalla nota 4 "Tutti i titoli dal punto A.2.2 al punto A.2.9 compresi, per essere valutati ai sensi della presente tabella, devono essere conseguiti successivamente al titolo di studio (laurea o diploma) che costituisce requisito di ammissione alla procedura concorsuale".

Stando a questa nota, poichè la laurea (diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma accademico di II livello") valutabile 2 punti è indicata nel punto A.2.5., per dar luogo a punteggio dovrebbe essere stata conseguita successivamente alla laurea che costituisce titolo di accesso.

2) Inoltre, volevo chiedere se bisogna mandare le copie cartacee dei titoli posseduti all’USR Calabria o è sufficiente l’autocertificazione fatta on line nella domanda per il concorso. Io non posseggo altri titoli (certificati medici, pubblicazioni, ecc..) e l’USR Calabria chiede "la certificazione relativa ai titoli non documentabili con autocertificazione". Devo spedire qualche documento? In attesa di una vostra gentile risposta, cordiali saluti

Lalla – devi seguire le indicazioni dell’USR. Se l’USR Calabria richiede solo i documenti non autocertificabili e tu non ne possiedi, non devi inviare nulla.


Concorso docenti: chi fa parte della graduatoria di merito

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Nadia - Buongiorno Sig.ra Lalla, Ho superato la prova orale del CONCORSO DOCENTI. Il mio dubbio a questo punto è: Il 12° arrivato in una classe di concorso con 9 posti disponibili, non rientra in una graduatoria in cui in futuro entro i 3 anni potrà essere chiamato in ruolo? Molte Grazie

Lalla – gent.ma Nadia, tutti coloro che superano le prove del concorso fanno parte della graduatoria di merito (la posizione sarà determinata dal punteggio, in cui si sommano prova scritta + eventuale prova pratica, prova orale + titoli).

Da essa verranno determinati i vincitori, che non sono necessariamente i primi nove se i posti disponibili sono 9, poichè si può verificare che un candidato rinunci, o sia chiamato in ruolo da altra classe di concorso, o dalla graduatoria ad esaurimento, o per il sostegno, per cui si rende necessario scorrere la graduatoria fino all’assegnazione dei posti messi a bando.

Concorso docenti: come vengono effettuate le nomine su sostegno

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Antonio - Salve sono un insegnante che ha partecipato e superato tutte le prove per la classe di ed. Fisica. Io ho anche la specializzazione nell’ insegnamento del sostegno e vorrei tanto sapere come verranno assegnati i posti sul sostegno del concorso??? Grazie

Lalla – gent.mo Antonio, l’assegnazione dei posti procede per scorrimento della graduatoria.

La graduatoria, o meglio gli elenchi del sostegno della scuola secondaria sono formati per aree

Per la scuola media inferiore vi è un’unica area, AD00, per cui tutti i docenti in possesso di specializzazione su sostegno sarete inseriti in questo elenco, graduati in base al punteggio e alle precedenze ottenute nella graduatoria di merito disciplinare.

Per la scuola secondaria superiore

vi sono 4 aree – scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04)

Area scientifica (AD01) comprende le seguenti classi di concorso: A002; A012; A013; A038; A039; A040; A041; A047; A048; A049; A054; A060;

Area umanistica, linguistica e musicale (AD02), che comprende le classi:: A031;- A036; A037; A050; A051; A052; A061; A073; A246; A346; A446; A546; A646; A746; A846; A946;

- Area tecnico, professionale ed artistica (AD03), che comprende le classi: A001; A003; A004; A005; A006; A007; A008; A009; A010; A011; A014; A015; A016; A017; A018; A019; A020; A021; A022; A023; A024; A025; A026; A027; A034; A035; A042; A044; A053; A055; A056; A057; A058; A062; A063; A064; A065; A066; A067; A068; A069; A070; A071; A072; A074; A075; A076, e tutte la classi di concorso delle Tabelle C e D;

Area Psicomotoria (AD04), che comprende la classe di concorso A029.

La classe di Ed. Fisica rientra nell’area AD04 (per le altre aree bisogna considerare che il concorso non è stato bandito per tutte le classi di concorso, quindi bisogna considerare solo quelle presenti nel bando).

La ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all’interno di ciascuna area va effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili.

Si consideri inoltre che un docente potrebbe essere destinatario, nello stesso anno scolastico, della doppia proposta di immissione in ruolo (da classe curricolare e da sostegno), e anche tripla se si considera la graduatoria ad esaurimento.

L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico
e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria.

Se si viene assunti a tempo indeterminato su sostegno (relativamente a qualsiasi ordine e grado di scuola) permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto (oltre al vincolo quinquennalle della provincia stabilito dalla legge 106/2011).

Graduatorie di istituto: chi ha sciolto la riserva per Scienze della formazione primaria deve scegliere le scuole per le supplenze?

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Scilla – La contatto per un’informazione che riguarda la scioglimento della riserva per chi è inserito nella graduatoria ministeriale e ha conseguito quest’anno il titolo abilitante. Ho terminato nell’aprile 2013 il corso di laurea in scienze della formazione primaria a cui ero iscritta dal 2007/2008 e ho sciolto la riserva nella graduatoria in questo mese. Vorrei sapere se è prevista anche l’uscita del modello di scelta delle istituzioni scolastiche (modello B) dal momento che in quello precedente del 2011, essendo in terza fascia per la scuola secondaria, avevo inserito solo scuole medie e istituti (e non scuole primarie). La ringrazio per la gentile attenzione. Un saluto

Lalla – la risposta è negativa, non siamo in attesa di un nuovo modello B, essendo valido per tutti quello presentato nel 2011 (al massimo potranno esserci, come già lo scorso anno, delle modifiche che il sistema informatico del Ministero elaborerà in automatico a causa del processo di dimensionamento).

Nell’agosto del 2011 era necessario inserire il numero max di scuole, anche in previsione di ciò che sarebbe accaduto negli anni di vigenza della graduatoria.

Nelle scuole di infanzia /primaria scelte il tuo nominativo sarebbe comparso con la riserva, esattamente come per la graduatoria ad esaurimento; questo significava che non avresti potuto ricevere proposte di supplenza, ma che adesso avresti sciolto la riserva e partecipato a pieno titolo all’assegnazione di supplenze.

In questa situazione potrai ricevere supplenze solo dalla graduatorie ad esaurimento, o da eventuali domande di messa a disposizione che potrai inviare alle scuole, e che i Dirigenti Scolastici potranno utilizzare in caso di esaurimento delle graduatorie.

Prova orale concorso docenti in Veneto

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Fulvia – Vi chiedo un chiarimento sulle modalità di estrazione della traccia per la prova orale. Nel mio caso (estrazione per classe di concorso A346 Veneto) mi è stata data la possibilità di scegliere solo fra 3 buste. Poiché gli ammessi alla prova orale erano oltre 300, non avrei dovuto poter scegliere tra circa 900 buste?

Al momento non ci ho nemmeno pensato, ma poi ho saputo che per altre classi di concorso era stato preparato uno scatolone con tante tracce quanto il numero dei concorrenti moltiplicato per 3, e questo mi ha fatto venire dei dubbi sulla regolarità dell’estrazione. Cosa ne pensate? Grazie per le informazioni,

Lalla - gent.ma Fulvia, il DDG n. 82 del 24 settembre 2012 afferma semplicemente "La commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi"

Dal momento che ad ognuno dei candidati è stato offerto di estrarre su tre argomenti, in totale il numero delle tracce risulta il triplo rispetto ai candidati, pertanto l’interpretazione della norma può dirsi rispettata.

Concorso docenti: quanto vale l’abilitazione conseguita con sessione riservata

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Gina – Gentilissima Redazione, attendo la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la classe di concorso cui ho partecipato. Ho tuttavia dei dubbi legati all’interpretazione della tabella valutazione titoli del concorso a cattedre. Volevo, pertanto, chiedere gentilmente i seguenti chiarimenti:

1) all’abilitazione conseguita con corso abilitante speciale (o nelle sessioni riservate), quale titolo di accesso al concorso, è attribuito il punteggio di cui all’A.1.2 e NON l’ulteriore punteggio di cui all’A.1.3?

Lalla – esatto, il punteggio del punto A.1.3 è attribuito esclusivamente alle abilitazioni conseguite presso le Ssis, alla laurea in Scienze della formazione primaria ovvero nei corsi accademici di secondo livello abilitanti istituiti dalle istituzioni dell’AFAM.

2) Alla seconda abilitazione conseguita con corso abilitante speciale (o nelle sessioni riservate) è attribuito il punteggio di cui all’ A.2.2 oppure di cui all’ A.2.1.?

Lalla – secondo me A.2.2

3) Alla seconda abilitazione SISSIS quale punteggio è assegnato? Grazie

Lalla – il punteggio previsto dal punto A.2.1, cioè 2 punti

Ps. la tabella è scritta male, poichè al punto A.2.1. manca la specifica relativa alla Ssis.

Messa a disposizone (MAD): servizio e vincolo di numero di scuole o di province

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Rosaria – avrei bisogno di alcune info se possibile sono iscritta nelle graduatorie terza fascia della provincia di Roma, sto compilando modulo di messa a disposizione attualmente da inviare alle scuole paritarie con relativo cv (è obbligatorio inviare il cv?), allo stesso tempo mi chiedevo è possibile inviare domanda di messa a disposizione nelle scuole statali della provincia di Roma  (naturalmente non includendo le 20 scuole scelte per iscrivermi alle graduatorie terza fascia), se la risposta è affermativa, mi verranno attribuiti dei punteggi? Resto in attesa di una tua cortese risposta Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima Rosaria,

la messa a disposizione è un’istanza informale non normata ma neanche vietata da alcuna legge o disposizione in materia. L’istanza, in carta semplice, può essere inviata dall’aspirante tramite pec, fax o raccomandata A/R anche alle scuole di altre province (oltre a quella in cui è incluso nella graduatorie d’istituto).

Non ci sono divieti sul numero di scuole o province a cui inviare la domanda. In tale domanda l’aspirante indicherà oltre ovviamente ai suoi dati personali e ai recapiti telefonici (ed eventuale indirizzo email) anche la classe di concorso a cui è abilitato o comunque per la quale ha titolo ad insegnare (vedi docenti iscritti in terza fascia d’istituto), l’università e la data in cui è stato conseguito il titolo. Per il docente assunto tramite MAD non sarà comunque possibile la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province:

La nota MIUR Prot. n. AOODGPER 1027 del 28 gennaio 2009 a tal proposito recita:

“Con riferimento al quesito di cui alla nota prot. 6918/8 Area I –U.O. III del 22.12.2008 dell’USP di Bari, che si allega, si comunica che, come è noto, la procedura di costituzione delle graduatorie in oggetto vieta, e sanziona con l’esclusione, la presentazione della domanda in più di una provincia da parte dell’aspirante a supplenze. Nel concreto utilizzo delle graduatorie da parte di ciascuna scuola la procedura prevede, nei casi in cui le proprie graduatorie non consentano di reperire il supplente, che la scuola attinga, secondo un criterio di viciniorità, alle graduatorie delle altre scuole di tutta la provincia. Nulla dicono le disposizioni in materia per i casi, estremi ed eccezionali, in cui la scuola, pur percorsi i passaggi procedurali sopraindicati, non sia riuscita a reperire il necessario supplente; in tali situazioni non si può che ricorrere, secondo le valutazioni della dirigenza scolastica, a soluzioni extra-procedurali, tra le quali può ammettersi la presa in considerazione, ove ricevute dalla scuola, di istanze informali di messa a disposizione da parte di candidati in possesso dei requisiti allo specifico insegnamento richiesto. In sostanza, la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente. Ciò premesso, tuttavia, qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l’interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati”.

Pertanto, fermo restando quanto precisato nella nota, non esite nessun vincolo di numero di scuole (statali o private) o di province a cui inviare le MAD (e ciò vale anche per le modalità di invio) e il periodo d’insegnamento eventualmente svolto tramite MAD è valido a tutti gli effetti e di conseguenza riconosciuto nell’aggiornamento delle graduatorie.

In questo ebook abbiamo raccolto tutta la normativa e i casi concreti che riguardano i supplenti temporanei.

Maternità: utili chiarimenti per indennità fuori nomina; nuove nomine a settembre e fruizione del congedo parentale

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Adelina – Buongiorno , sono una docente precaria della Scuola Secondaria di 1 grado ; sono stata assunta nell’anno scolastico 2012/2013 con contratto a tempo determinato con scadenza 30 /06 . A luglio ho inoltrato tramite Patronato Sindacale richiesta all’INPS per indennità maternità obbligatoria a decorrere dal 26/07 ovvero 2 mesi esatti dal parto . Il mio dubbio è il seguente : devo ugualmente andare alle convocazioni di settembre o posso farne a meno , considerato che avrò diritto ad altri 3 mesi dopo il parto e che intendo chiedere l’aspettativa ovvero rimanere a casa fino  a giugno 2014 ? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Adelina,

è utile premettere che la procedura per richiedere l’indennità fuori nomina è a carico della scuola in cui hai prestato servizio fino al 30/6 e non dell’INPS. Dovei quindi rivolgerti direttamente alla scuola.

Primo punto

Per il personale a tempo determinato gli effetti della indennità hanno validità sia se in costanza di  rapporto di lavoro (accettazione e sottoscrizione del contratto), sia dopo il termine dello stesso (supplenza terminata  ma inizio o continuazione del periodo di congedo obbligatorio/interdizione dal lavoro).

A tale personale spetta il 100% della retribuzione per il periodo di congedo coperto da nomina (sia se  interdizione che congedo di maternità/paternità), mentre nei periodi fuori copertura contrattuale è fatto salvo esclusivamente il diritto alla corresponsione della relativa indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio relativo all’ultimo contratto.

Il servizio svolto, ma solo fino al termine del contratto, è valido al 100% come retribuzione, ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/permanenti/istituto e per il servizio pre ruolo.

L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.

L’indennità percepita fuori nomina (in misura dell’80%) non è invece utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento/permanenti/istituto, per il servizio pre ruolo ecc.

Quando spetta l’indennità fuori nomina?

Ai sensi dell’art. 24 commi 1-6 del T.U. 151/01:

“1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere b) e c), [cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta; ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine] che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17 [Divieto di adibire al lavoro le donne ed Estensione del divieto].

2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, nè del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.

5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.

6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all’inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’indennità giornaliera di maternità.”

Pertanto, il personale che si trovi, all’inizio del periodo di congedo per maternità, sospeso, assente dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupato, è ammesso al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni.

Dal momento che dall’ 1/7 (giorno successivo alla scadenza del contratto) al 26/7 (inizio del congedo di maternità) non sono trascorsi più di 60 gg, la richiesta di indennità di maternità fuori nomina la dovevi presentare alla scuola in cui hai svolto servizio fino al 30/6. E’ infatti la scuola che deve gestire la pratica e non l’INPS/INPDAP.

Secondo punto

Il personale a tempo determinato, che alla data dell’assunzione in servizio si trovasse in interdizione per gravi complicanze della gestazione o congedo di maternità/paternità, ha diritto, dalla data di stipula del contratto, allo stesso trattamento economico previsto per il personale con contratto a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro si perfeziona con la sola accettazione del contratto (non importa con quali modalità sia avvenuta la proposta di supplenza e la conseguente accettazione della nomina (per fonogramma, pec, ecc.) e la scuola non potrà pretendere l’assunzione in servizio per avere diritto alla retribuzione.

Tale personale, quindi, successivamente all’accettazione della nomina, vedrà valutato tutto il periodo di interdizione per gravi complicanze della gestazione o congedo di maternità/paternità, sia ai fini giuridici, sia ai fini economici, nei termini della durata del rapporto di lavoro senza obbligo, ripetiamo, di assumere servizio dopo l’accettazione della proposta di supplenza.

Ricordiamo inoltre che l’art. 56 del TU. n. 151/2001 stabilisce che alle lavoratrici, al termine dei periodi di congedo per maternità/paternità deve essere garantita, nei limiti di durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, “la conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, a rientrare in servizio nella stessa unità produttiva”.

Il periodo di conservazione del posto è considerato anzianità di servizio a tutti gli effetti, sia si tratti di assenza dovuta all’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione, sia si tratti di assenza dovuta al congedo di maternità/paternità.

Pertanto, nel tuo caso, se non ti presenti alle convocazioni  è ovvio che non potranno mai assegnarti una supplenza (nel caso ne avessi diritto perché in posizione utile nelle GAE). Potrai quindi delegare direttamente l’Ufficio Scolastico o una persona di fiducia per l’accettazione della supplenza. Una volta fatto questo, nel caso accettassi la suppleza non dovrai presentarti a scuola per l’assunzione di servizio ma comunque dovrai firmare il contratto (ti potrà essere recapitato via posta e sempre via posta lo potrai inviare a scuola una volta firmato). La supplenza farà decadere automatiamente l’indennità all’80% fino allora percepita e sarai assunta a tutti gli effetti (retribuzione al 100%, validità del servizio ecc.)

Terzo punto

Una volta che hai accettato e firmato il contratto sei considerata in “servizio effettivo”.

Nel caso tu non volessi rientrare a scuola dopo i 3 mesi successivi al parto (dal quesito si capisce questo), potrai fruire fino a  6 mesi di congedo parentale: il primo mese pagato al 100% (utile alle ferie e alla tredicesima mensilità) e gli ulteriori 5 pagati al 30% (riducono le ferie e la tredicesima mensilità).

Ricordiamo alle scuole e ai docenti (problema che si ripropone ogni anno) che non è assolutamente obbligatoria la presa di servizio tra il congedo di maternità e il congedo parentale.

La questione è stata definitivamente chiarita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2009:

Con nota prot. n. 0033950 ha affermato:  “…appurato  il  perfezionamento  del rapporto   di  lavoro  con  la  semplice  accettazione  da  parte  del  soggetto  in  astensione obbligatoria, si ritiene che poter usufruire del congedo parentale non sia necessaria la presa di servizio. Infatti, sempre in costanza della durata del contratto di lavoro, il soggetto, al fine di ottenere i periodi dei congedo parentale, dovrà presentare la relativa domanda di norma nel rispetto  del  termine  dei  quindici  giorni  prima  della  data  di  decorrenza  del  periodo  di astensione, ciò anche a mezzo di lettera  raccomandata con avviso di ricevimento, a norma dell’art. 12, comma 7 del CCNL del 24.7.2003.”

Ricordiamo che in casi di particolari e comprovate situazioni personali, il congedo si può richiedere entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione.

In conclusione, così come non è necessaria la presa di servizio quando il personale è già in congedo di maternità/paternità compresa l’interdizione per gravi complicanze della gestazione e accetta l’immissione in ruolo o un contratto a tempo determinato, non è necessaria al termine del periodo obbligatorio la presa di servizio per poter fruire del congedo parentale.


B2 per TFA speciali (PAS)

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Francesca – Desideravo sapere: la certificazione B2 per il TFA SPECIALE per la primaria si consegue in itinere o bisogna averla già conseguita al momento dell’iscrizione? La prego mi risponda. Grazie di cuore.

Lalla – gent.ma Francesca, la necessità di conseguire il livello B2

di lingua Inglese prevista dal QCER è una modifica introdotta nel decreto attuativo per i PAS (TFA speciali) negli ultimi. Chi è già in possesso della certificazione, potrà già utilizzare quella, altrimenti bisognerà conseguirla in itinere. La bozza del decreto, che Orizzonte Scuola ha anticipato ieri, prevede "

Sarà cura degli Atenei attivare specifici percorsi di formazione metodologica rivolti agli aspiranti che siano sprovvisti della suddetta certificazione metodologica"

Aspettativa: le modalità di fruizione dell’aspettativa per motivi di famiglia

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Laura – Vi scrivo per farvi una domanda su come prolungare, se possibile la mia aspettativa per la chiamata all’insegnamento in una scuola superiore. In particolare la mia situazione e’ questa: L’anno scorso sono stata chiamata ad insegnare in una scuola (ero in graduatoria dall’ultimo concorso, quello del 2000). Dato che in questo momento vivo con la mia famiglia negli Stati Uniti (marito e 2 figli) non ho potuto accettare l’incarico, per cui ho presentato una domanda per un anno di aspettativa per ricongiungimento famigliare. Il preside di quella scuola mi ha detto che andava bene per il primo anno, ma che dal secondo anno avrei o dovuto andare ad insegnare o rinunciare del tutto all’incarico. Quell’anno e’ quasi passato. Nel frattempo, pochi giorni fa mi e’ arrivata la comunicazione che mi e’ stata assegnata la sede definitiva per l’insegnamento (in una scuola diversa da quella in cui ero stata chiamata l’anno scorso). Purtroppo pero’ mi trovo a non poter tornare in Italia neanche questo anno, per cui mi chiedevo se e’ possibile prolungare la mia aspettativa o se dopo il primo anno questo beneficio viene a cadere definitivamente. Vi ringrazio per la disponibilita’. A presto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Laura,

si presume tu abbia fruito dell’aspettativa per motivi di famiglia, personali o di studio di cui all’art. 18/1 del CCNL/2007.

Tale art. recita: “L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA”.

Ai sensi del DPR citato, l’aspettativa può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati.

  • Se fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi.
  • Se fruita invece, per periodi frazionati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi).

Tu rientri nel primo caso avendo mi pare fruito dell’aspettativa per 12 mesi.

Il dipendente che abbia raggiunto i limiti massimi di aspettativa può ottenere per motivi di particolare gravità, un ulteriore periodo di aspettativa, della durata massima di 6 mesi.

Per questo eventuale ulteriore periodo il dipendente deve presentare al Dirigente scolastico apposita domanda motivata e documentata.

Ma solo per altri 6 mesi.

Se non hai quindi il diritto a chiedere altra tipologia di aspettativa, per esempio quella per motivi di lavoro o svolgere un’attività imprenditoriale, devi necessariamente rientrare in servizio altrimenti la tua assenza risulterà ingiustificata.

Valutazione titoli concorso docenti: laurea in SFP vale meno rispetto a diploma + concorso?

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Morena – Gentile Redazione, trovo un’incongruenza sulle valutazioni titoli da Voi riportate. Nel dettaglio:

- candidato che accede con il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 + abilitazione conseguita con il concorso (fino a 2 punti per il diploma e fino a 5 per l’abilitazione) IN QUESTO CASO IL PUNTEGGIO MASSIMO SAREBBE 7 PUNTI.

- candidato che accede con Laurea in Scienze della formazione primaria (fino a 5 punti per l’abilitazione + 1.50 per SFP) In questo caso il titolo non può essere valutato anche come "Laurea", altrimenti sarebbe
valutato due volte. IN QUESTO CASO IL PUNTEGGIO MASSIMO SAREBBE 6,5 PUNTI.

Da questa considerazione, mi sembrerebbe assurdo che un candidato diplomato e abilitato da concorso avesso un punteggio maggiore di una laureato in SFP cioè in un percorso accademico specifico. Potreste darmi delucidazioni in merito. Grazie.

Lalla – gent.ma Morena, l’unica modalità per cui il percorso di Scienze della formazione primaria possa valere di più rispetto a diploma + concorso quello di valutarlo anche come Laurea. La mia interpretazione a tal proposito è negativa, in quanto significherebbe valutare uno stesso titolo due volte.

Tra l’altro bisogna fare la differenza tra chi accede a Scienze della formazione primaria con il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 e chi invece vi arriva con altro diploma (i prrimi potranno avere i 2 punti del punto A.1.1., i secondi no).

Pertanto anche per chi accede con laurea in SFP ha la possibilità di avere il massimo punteggio, come indicato nel secondo degli esempi riportati

" candidato che accede con il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 + abilitazione conseguita con il concorso + Laurea in Scienze della formazione primaria (fino a 2 punti per il diploma, fino a 5 punti per l’abilitazione + 1.50 per SFP)"

Tengo a precisare che non ho ancora avuto riscontri nelle graduatorie pubblicate (per infanzia e primaria solo Friuli V.G. e Molise), per cui siamo ancora aperti alle possibili interpretazioni (sperando siano univoche)

Titoli valutabili nelle graduatorie del concorso docenti: un sudoku degno della migliore enigmistica

I PAS (Percorsi abilitanti speciali) riguardano le discipline, non il sostegno

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Salve sono una insegnante precaria di scuola primaria, gia’ abilitata volevo chiederle è possibile partecipare ai tfa per il sostegno non ho alcun titolo specifico solo un diploma di differenziazione scolastica metodo Agazzi . Grazie

Lalla – gent.ma, al momento non sono attivati TFA per sostegno. Il decreto pubblicato ieri (da martedì 30 luglio in Gazzetta Ufficiale) istituisce percorsi abilitanti per le classi di concorso disciplinari destinati a docenti precari in possesso di determinati requisiti di servizio, ma non prevede percorsi per il sostegno.

Anzi, sollecitato dai sindacati poco tempo fa, il Ministero si è dichiarato impreparato ad affrontare la questione, pertanto al momento non sappiamo quando potranno essere attivati i suddetti corsi.

Corsi di specializzazione sul sostegno: Miur impreparato ad affrontare l’argomento

Abilitazione PAS (percorso abilitante speciale) permette l’inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto

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Antonio – Gent.ma Lalla, Le vorrei chiedere riguardante la partecipazione ai corsi TFA speciale, possono accedere gli aspiranti tecnico pratici inseriti nelle graduatorie d’istituto e se la risposta e si, coloro che si abiliteranno con i relativi corsi (TFA SPECIALE (PAS)) avranno il diritto di accedere all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del prossimo anno?

Lalla – gent.mo Antonio, i PAS saranno istituiti anche per le classi di concorso della tabella C (Insegnanti tecnico pratici). Il requisito di accesso è sempre lo stesso:

  • docenti privi della specifica abilitazione (cioè per la classe di concorso o posto di insegnamento richiesto) che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico a decorrere dall’a.s. 2008/2009.

N.B. Nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico 2012/13

La risposta è invece negativa per quanto riguarda l’inserimento nella Graduatoria ad esaurimento, la cui chiusura a nuovi ingressi è stabilita dalla legge 296/06. Modifiche alla legge potranno essere fatte solo in sede parlamentare, secondo l’attuale normativa l’abilitazione conseguita permetterà l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.

TFA speciale (PAS). Pubblichiamo il testo del decreto direttoriale, al via i corsi + Guida

Titoli valutabili concorso docenti: esercizio della libera professione

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Chiara - Gent.le redazione, Scrivo per avere la seguente informazione circa i titoli valutabili nella graduatoria Concorso Docenti: sono laureata in Lingue e Letterature Straniere e vorrei sapere se l attestato di abilitazione all esercizio della professione di Direttore Tecnico di Agenzie di Viaggi e Turismo rientra nella categoria Abilitazione all esercizio della libera professione, purché la medesima abbia attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella specifica classe di concorso.

La professione di Direttore Tecnico ADV è sicuramente attinente alla Geografia e alla disciplina che si insegna negli Istituti ad indirizzo turistico. Posso presentare il certificato? Grazie anticipatamente.

Lalla -gent.ma Chiara, premettiamo che non possono essere presentati n questa fase nuovi titoli rispetto a quelli già dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (scadenza 21 novembre 2012, con possesso dei titoli entro il 07 novembre).

La mia valutazione del titolo sarebbe negativa con la motivazione che la richiesta non è per la classe A039 (classe specifica), poichè non è stato bandito il relativo concorso, tuttavia se hai già presentato il titolo in fase di presentazione della domanda, adesso presenta il certificato, magari la commissione giudicatrice è di parere diverso dal mio.

Concorso titoli valutabili: Scienze della formazione 8,5 o 6,5 punti? Commissioni giudicatrici diteci voi

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Alessandro – Gent.ma Lalla, Riguardo alla notizia relativa alle difficoltà di calcolo dei punteggi per il concorso, mi permetto di scriverLe per evidenziare il mio dubbio sulla seguente parte:

"- candidato che accede con Laurea in Scienze della formazione primaria (fino a 5 punti per l’abilitazione + 1.50 per SFP) In questo caso il titolo non può essere valutato anche come "Laurea", altrimenti sarebbe valutato due volte."

Questa interpretazione è, a mio parere, erronea, in quanto:

1 – Se così fosse al candidato non verrebbe riconosciuto alcun punteggio per il titolo di accesso! Questo punteggio è contemplato nella sola sezione A.1 della tabella: 1,5 punti per un laureato con voto <=100 e 2 punti per voto >100.

Dato che viene contemplata anche la laurea, perchè un laureato non dovrebbe vedersi riconosciuti i suoi due punti relativi al titolo conseguito a pieni voti? Stando al vostro post, il candidato con la sola laurea avrebbe punti 0 come titolo di accesso!

2 – Il punto A.3 non si riferisce al titolo di accesso, ma all’abilitazione, attribuendo 1,5 punti in più nel caso in cui il candidato abbia conseguito l’abilitazione tramite percorsi di formazione specifici
(e tra questi Scienze della formazione primaria).

Da ciò che si evice dalla tabella, il titolo non mi sembra che venga in questo modo valutato due volte, ma una volta sola; viene però attribuito un "bonus" di un ulteriore punto e mezzo qualora l’ABILITAZIONE sia stata conseguita in modo specifico attraverso i percorsi citati.

Si consideri inoltre un aspetto fondamentale a supporto di questa interpretazione: sempre in A.3, si legge "[...] al punteggio spettante si aggiunge." rendendo chiaro quindi il fatto che si tratti di una "aggiunta"
ulteriore; escludendo dunque implicitamente un fraintendimento su una "doppia valutazione di titolo".

In pratica, ad esempio, a un laureato a pieni voti in Scienze della formazione primaria, dovrebbero spettare 8,5 punti e non 6,5, perchè:
Sez. A.1 – 2 punti sono attribuiti per il titolo di accesso >= 101/110;
Sez. A.2 – 5 punti sono attribuiti per l’abilitazione con voto > 91/100;
TOTALE = 7 punti

Inoltre:
Sez. A.3 – 1,5 punti vengono AGGIUNTI all’abilitazione conseguita, in questo caso, tramite Scienze della formazione primaria.

In conclusione ribadisco che il punto e mezzo non viene dato a chi, oltre a essere diplomato magistrale, è anche laureato, perchè nel punto A.1 si parla di "titolo di accesso", mentre in A.3 di "abilitazione" (e si
chiarisce "in aggiunta").

Spero di aver reso in modo chiaro la mia interpretazione e di trovare una Sua conferma in merito.

Cordiali saluti

Lalla - gent.mo Alessandro, non concordo nella valutazione. I titoli di accesso sono indicati nell’art. 1 del bando, e l’abilitazione è tra questi. Siamo in attesa della valutazione delle commissioni per dirimere questo dubbio.


Aspettativa e maternità: i casi possibili di interruzione dell’aspettativa

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Docente - sono in aspettativa per motivi famigliari,se rimango incinta potrò andare in maternità obbligatorio perché ho un lavoro a rischio?

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

a mio avviso non è possibile interrompere l’aspettativa per motivi di famiglia per “lavoro a rischio” in quanto essendo tu in aspettativa non retribuita di fatto sei “sospesa” dal lavoro ovvero non lo svolgi fisicamente.

Non ci sono quindi i presupposti.

Pur non essendo un caso espressamente prevsto , potrai invece interrompere il periodo di aspettativa per motivi di famiglia solo nei casi di interdizione per gravi complicanze della gestazione (se ci sono ovviamente i presupposti) o congedo di maternità (se al momento del congedo obbligatorio sei ancora nell’attuale periodo di aspettativanon retribuita) e ti dovrà essere ripristinato il trattamento economico in godimento come se fossi in servizio.

Interdizione per gravi complicanze: la procedura per ottenerla e la relativa documetazione

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Rosa – sono un’insegnante di scuola primaria  con contratto a tempo indeterminato. A settembre devo chiedere l’interdizione per gravi complicanze della gestazione, vorrei sapere quali certificati presentare alla scuola di titolarità ed entro quali tempi farlo. Inoltre vorrei sapere a quali altri uffici devo comunicare la mia richiesta e quali documenti allegare alla stessa. Avendo presentato domanda di assegnazione provvisoria, chiedo se occorre comunicare anche alla sede provvisoria, nel caso mi fosse concessa, il mio stato e se devo anche  inviare la documentazione che mi indicherete. Ringrazio anticipatamente per il vostro sempre prezioso aiuto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Rosa,

di seguito tutta la procedura che dovrai attuare all’ASL di competenza e ciò che dovrai presentare a scuola.

Ti anticipo che la relativa procedura che ti indico deve essere a conoscenza della sola scuola di servizio (se sarà quella di assegnazione provvisoria o quella di attuale servizio dipenderà quindi dall’ottenimento o meno della prima) e nulla dovrai presentare all’INPS/INPDAP.

In bocca al lupo dalla redazione.

  • Premessa

Alla ASL è devoluta, in via esclusiva, tutta la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose”, compresa l’adozione del provvedimento finale di astensione.

La durata dell’autorizzazione è legata esclusivamente alla condizione di salute della gestante o al decorso della gestazione in quanto il presupposto del provvedimento consiste in uno stato di salute che non può consentire l’inizio o la prosecuzione dell’attività lavorativa.

Pertanto, qualora il certificato medico attestante le complicanze della gestazione non indichi come data finale dell’interdizione dal lavoro direttamente l’inizio del congedo di maternità (già astensione obbligatoria), la lavoratrice ad ogni eventuale conferma dell’interdizione dovrà rifare sempre lo stesso iter che di seguito si riporta.

  • Procedura

La dipendente della scuola per ottenere l’interdizione per complicanze della gestazione deve produrre istanza alla ASL competente, che ne rilascia ricevuta.

All’istanza, redatta in carta semplice, deve allegare:

a)      il certificato medico previsto per l’accertamento della condizione di gravidanza;

b)     altro certificato medico attestante le complicanze della gestazione;

c)      ogni altra utile documentazione.

Il certificate medico deve essere rilasciato da un ginecologo di un ente pubblico (Ospedale, ASL ecc.). Nel caso in cui sia rilasciato da un ginecologo privato la lavoratrice dovrà essere sottoposta ad “accertamento sanitario”  presso una struttura pubblica.

In ogni caso, la certificazione prodotta deve contenere:

  • data ultima mestruazione;
  • data attuale di gestazione;
  • data presunta del parto;
  • diagnosi attestante le gravi complicanze della gestazione e/o le pregresse patologie che si ritiene possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
  • termine della prognosi.

La ASL, ricevuta l’istanza documentata della lavoratrice (la quale può delegare una persona di sua fiducia per la presentazione o inviarla con raccomandata A/R), ne rilascia apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali deve essere prodotta a scuola a cura della lavoratrice.

La lavoratrice, quindi, produrrà domanda di interdizione da consegnare a scuola con allegata la ricevuta rilasciata dall’ASL.

La semplice presentazione dell’istanza a scuola, unitamente alla ricevuta che ne rilascia la ASL, dà diritto alla lavoratrice di assentarsi dal lavoro fino al termine fissato nel certificato medico, anche prima del provvedimento finale di astensione ASL.

L’accertamento da parte dell’ASL deve avvenire entro sette giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della ricezione della domanda completamente documentata, ma decorre dall’inizio delle gravi complicanze.

Se tale termine trascorre inutilmente, la domanda si intende accolta, ma ciò non dispensa la ASL dall’effettuare il controllo anche oltre il settimo giorno per accertare la durata dell’astensione dal lavoro ed emanare il provvedimento: esso è definitivo, quindi non impugnabile in via gerarchica.

Nel caso di accertamento non favorevole, che comporti riduzione del periodo di interdizione dal lavoro o il mancato riconoscimento, l’assenza già goduta dall’interessata non potrà essere considerata “ingiustificata”.

Le visite di controllo sono gratuite.

Corsi di recupero: questione punteggio

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Giusy – ho una domanda abbastanza urgente da porti. Una scuola mi ha proposto un corso  di recupero per il debito formativo con esame agli inizi di settembre. Il corso  di recupero fa punteggio nelle GI? Grazie. Un caro saluto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Giusy,

l’incarico per lo svolgimento dei corsi non è spendibile come servizio utile ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad Esaurimento/Istituto. Sarà invece riconosciuto come servizio effettivo l’eventuale incarico di supplenza per i giorni relativi alle verifiche finali e all’integrazione dello scrutinio finale.

PAS: certificazione B2 valida anche se conseguita con corso autonomo?

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Francesca - Carissimi, chiedevo un ulteriore chiarimento rispetto alla B2.Coloro che nei mesi prossimi sosterranno l’esame per ottenere la certificazione B2 ( in quanto già iscritti al corso) riescono ad inserirla in itinere per il tfa speciale,oppure devono ripetere il corso con l’università? Grazie anticipatamente per la risposta.

Lalla – gent.ma Francesca, crediamo di poter dare rassicurazione in questo senso, la certificazione B2 deve essere in possesso in uscita dal percorso, pertanto o la si consegue secondo un percorso individuale o la si consegue seguendo il percorso attivato dalle Università, ciò che conterà sarà il risultato finale.

Tra l’altro ci sono docenti che hanno già acquisito la relativa certificazione seguendo corsi individuali, per essi il titolo rimane valido.

Chi è in possesso solo della laurea per abilitarsi deve attendere il II ciclo del TFA ordinario

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Raffaela – Sarei interessata ad accedere al corso di abilitazione per insegnanti. Non ho capito però se è possibile accedervi anche non avendo mai insegnato prima.
Io sono in possesso di una laurea di giurisprudenza quinquennale e del titolo di avvocato. Inoltre se fosse possibile partecipare con i requisiti sopra indicati c’è già un bando?

Lalla - gent.ma Raffaela, il 30 luglio sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui saranno attivati i Percorsi speciali abilitanti riservati ai docenti che possano vantare, tra l’a.s. 1999/2000 e il 2012/13 determinati requisiti di servizio.

Pertanto, tu non potrai partecipare.

Chi è in possesso solo della laurea potrà conseguire l’abilitazione all’insegnamento tramite il TFA (Tirocinio formativo Attivo) ordinario, un percorso regolato dal dm 249/10 e successive modifiche, di cui è stato svolto (o è in conclusione) il primo ciclo, ma del quale non sappiamo quando sarà avviato il secondo.

Le premesse per poterlo avviare ci sono, speriamo che già al rientro dalle vacanze estive ci siano notizie positive in tal senso.

Appello per l’avvio del II TFA ordinario

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