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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Graduatoria interna d’istituto: come si valutano i titoli?

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Laura – Buon giorno, sono un’insegnante di scuola primaria e vorrei capire come viene attribuito il punteggio per i titoli di studio nelle graduatorie interne. Io sono laureata in scienze della formazione primaria e ho frequentato due corsi annuali di aggiornamento. A quanti punti ho diritto? Grazie, cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentile Laura,

i titoli valutabili per la graduatoria interna sono quelli previsti nella tabella di valutazione allegata al CCNI sui trasferimenti 2015/16. La laurea in scienze della formazione Primaria, per te che sei insegnante in ruolo nella scuola Primaria, non è valutabile in quanto titolo d’accesso per il tuo ruolo di appartenenza. Per i corsi che hai frequentato non dai indicazioni specifiche che consentano di stabilire se ti danno punteggio. Per un possibile chiarimento ti indico quanto previsto nella tabella di valutazione in relazione ai corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno. Vengono valutati i corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, così come previsti dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e i master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.
Ritengo doveroso precisare, inoltre, che i corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale. Per ogni corso di perfezionamento e per ogni master di 1° o di 2° livello viene attribuito 1 punto.
Dovresti, quindi, verificare se i due corsi di cui parli hanno le caratteristiche indicate.
Per maggiori chiarimenti puoi consultare la guida pubblicata da OS http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-2015-titoli-che-danno-punteggio-nella-domanda-trasferimento-e-passaggio-ruolocattedra

 


Docente soprannumeraria trasferita e cattedra assegnata in mobilità annuale. Chiarimenti

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Maria Elena – Buona sera, vorrei gentilmente dei chiarimenti in merito alla mia situazione: per l’anno scolastico 2014/2015 io e una mia collega, docenti di sostegno in una scuola second. I grado, siamo risultate soprannumerarie a causa di varie 104. Siamo state entrambe assegnate, dopo aver fatto domanda , in altre scuole della ns città. A fine agosto, le nostre cattedre sono state assegnate, pare come posti in deroga, una a supplenza annuale e l’altra come trasferimento interprovinciale. Dopo l’incredulità, mi chiedo se sia tutto legale: prima la scuola dichiara soprannumerari e poi chiama altri docenti per le stesse cattedre?Grazie per l’attenzione e la cortesia

Giovanna Onnis – Gentile Maria Elena,

come docente su posto di sostegno alla scuola Secondaria di I grado risulti titolare AD00 e la tua cattedra deve risultare nell’ organico di diritto della scuola di titolarità. In caso di contrazione, come si è verificato nella tua scuola, ci saranno docenti soprannumerari che dovranno chiedere trasferimento. Tu sei stata dichiarata soprannumeraria e sarebbe interessante sapere se hai presentato domanda di trasferimento condizionata che avrebbe determinato il suo annullamento nel caso in cui si fosse liberata o ricostituita una cattedra in fase di mobilità. Nel mese di agosto sono stati disposti i movimenti annuali (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) che hanno interessato anche la tua scuola su cattedre AD00 in organico di fatto, non in organico di diritto. Ritengo non si tratti di trasferimento interprovinciale che può avvenire solo per cattedre vacanti in organico di diritto e che non viene sicuramente disposto nel mese di agosto, ma sono propensa a ipotizzare che si tratti di assegnazione provvisoria interprovinciale. Quindi per chiarire i soprannumerari vengono dichiarati tali in organico di diritto, possono liberarsi o costituirsi cattedre in organico di fatto e se tu avessi chiesto utilizzazione nella scuola di precedente titolarità avresti avuto precedenza su tutti per ottenerla. Ovviamente questo è valido se, per il trasferimento, la tua è stata una domanda condizionata

Art. 59, personale ATA: la perdita della titolarità della sede

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Sono una collaboratrice scolastica con contratto a tempo indeterminato che per 3 anni ha chiesto l’aspettativa per accettare un contratto a tempo determinato (profilo Infermiere) fino al 30/06 sempre nel comparto della scuola.E’ possibile accettare per il 4° anno consecutivo l’incarico a tempo determinato o perderei la titolarità della sede del contratto a tempo indeterminato?

Cosa significa perdere la titolarità della sede? Si perde il posto di lavoro o si ha diritto ad un contratto a tempo indeterminato anche in un’altra sede?

L’Art.59 cita la durata complessiva massima di 3 anni. Si riferisce agli anni scolastici o ai mesi effettivi?
Ringrazio in anticipo per un vostra risposta. Cordiali Saluti.di Giovanni Calandrino – Gentilissima, il comma 1 dell’art. 59 del CCNL comparto scuola afferma che “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.”

Pertanto dopo tre anni si perde solo la titolarità e si è costretti a produrre domanda di trasferimento per avere una nuova sede, ma è possibile in ogni caso richiedere la stessa precedente sede se disponibile.

In estrema sintesi:

la perdita della titolarità della sede avviene a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico coincidente con la quarta accettazione dell’assunzione in qualità di supplente;

il personale interessato privato della sede di titolarità è tenuto a presentare domanda di mobilità al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità

nel caso in cui non venga presentata domanda gli stessi saranno trasferiti d’ufficio;

dopo il superamento del primo triennio di supplenza coloro che continuano a fruire dell’art. 59 del CCNL risulteranno comunque perdenti posto con conseguente necessità di presentazione della domanda di mobilità o di trasferimento d’ufficio in ciascun anno successivo.

Personale ATA: l’assegnazione alle varie sedi

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Roberto – Da giugno scorso usufruisco della 104/92 per assistere un mio genitore. Da 3 anni lavoro in un sede distaccata della scuola (succursale) e da tre anni provo ad avvicinarmi a casa ma senza risultati.Quest’anno avendo in più la 104 e un anzianità di servizio di 27 anni credevo di potercela fare, invece credo che non sarà così.Il DS a inizio settembre ha fatto pervenire a tutto il personale ATA le desiderata per la sede di propria preferenza, ma ad oggi 11 Settembre non si sa nulla e la riunione dei tecnici non è stata ancora fatta.

Vi volevo chiedere se è un mio diritto insindacabile quella di avvicinarmi alla sede più vicina alla persona da assistere.

Cosa devo fare se continuerà questa inattività e disinteresse della DS, premetto che lei ha fatto una circolare molto sintetica, dove chiedeva che tutto il personale dello scorso anno che ha prestato servizio nei plessi torni nel medesimo posto a partire dal 8 settembre.

In contrattazione interna è stata messa una regola a riguardo che regolamenta la scelta e distribuzione del personale nelle varie sedi, ma questa regola è incompleta e lacunosa, perché è stata inserita da un rsu di parte e fazioso che ha pensato di tutelare il suo posto in sede centrale.

Ha fatto in modo di congelare una situazione che c’era ormai da due anni e cosi è stato.
Insomma cosa posso fare?

Aggiungo che ho inviato una lettera alla ds dove chiedo di riconoscere un mio diritto e di accettare la mia desiderata. Ma niente, silenzio assoluto.
Vi ringrazio, e attendo una vostra risposta.

di Giovanni Calandrino – Gentile Roberto, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, ribadisce (art. 4 e art. 15) la competenza del contratto di scuola a definire i criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi.

Inoltre, l’art. 6 comma 2 lett. h) e i) del Ccnl 2007stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le “modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Dsga, sentito il personale medesimo” e i “criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate ai plessi e ai turni serali”.

Pertanto l’assegnazione e l’utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d’istituto, che naturalmente dovrà tenere conto di disponibilità o esigenze del personale.

PERSONALE ATA art. 15 CCNI 15/07/2010
“L’assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d’istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, il dirigente scolastico si attiene ai seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di servizio;
b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL.

Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente CCNI”.

La contrattazione d’Istituto, quindi, deve tenere conto di tre principi fondamentali: anzianità, continuità nel plesso o nel corso serale, disponibilità ad effettuare le funzioni aggiuntive.

Da questi non si può prescindere.

Rimane spazio di trattativa sufficiente nello stabilire in che misura “pesino” questi tre principi, e se sia necessario integrarli con altri, come ad esempio, dare spazio alle situazioni familiari, il diritto degli studenti lavoratori ecc.

Pertanto, considerata la sua particolare esigenza (tra l’altro certificata) e la sua anzianità di servizio, non vedo motivo di rifiuto della sua istanza di avvicinamento.

Supplenze: la rinuncia alla nomina fino al 30 giugno non compromette la partecipazione alla fase C delle immissioni in ruolo

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Giuseppina – Ho avuto una nomina nelle graduatorie a scorrimento a milano per l’assegnazione di posti a tempo determinato ma per cause terze non ho potuto rispondere alla chiamata. che succede ora, sarò depennata da questa graduatoria? potrò rientrare nella graduatoria della fase c? grazie, distinti saluti

risposta – gent.ma Giuseppina, la sanzione per aver rifiutato la nomina (la mancata presenza, anche con delega, equivale a ciò) è indicata nell’annuale circolare sulle supplenze , pubblicata dal Miur il 10 agosto 2015, che ribadisce esclusivamente quanto espresso nel Regolamento delle supplenze

Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 del Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono:

l – la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

Pertanto, la penalizzazione è riferita esclusivamente alle supplenze conferite da Graduatorie ad esaurimento.

Nessuna penalizzazione per altre proposte di supplenza che potrai ricevere eventualmente da Graduatorie di istituto, nè alcuna penalizzazione per la partecipazione alla fase C delle immissioni in ruolo.

La supplenza al 30 giugno, qualora dovessi essere nominata in provincia diversa dalla tua, poteva esserti utile per rimandare la presa di servizio al 1° luglio 2016, ma evidentemente non eri interessata.

Di questo argomento abbiamo parlato in Supplenze da GaE. Rifiuto per attendere ruolo nella provincia desiderata. Ci sono impedimenti o sanzioni?

Graduatorie di istituto: lasciare una supplenza su maternità per una al 30 giugno/31 agosto

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Giuseppe – Buongiorno gent.ssima Lalla, ti scrivo per avere delucidazioni circa la possibilità di lasciare una supplenza su maternità, per accettarne altra con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.

Sono un docente di terza fascia di istituto, ed a seguito dell’aggiornamento delle graduatorie che è stato disposto con la BUONA SCUOLA,residuano nella provincia di inserimento diversi posti sulla mia classe di concorso, mi chiedevo se accetto una supplenza su maternità, e successivamente si avrà la ripubblicazione delle graduatorie di istituto secondo le disposizioni del D.D.G 6 luglio n 680, attuativo del D.M. 3 giugno 2015 n 326 pubblicate con nota 2945 DGCASIS del 27 agosto 2015, e vi saranno i posti disponibili per la mia classe di concorso, io posso essere destinatario di convocazione ugualmente, visto che nel mentre sarò in servizio sulla stessa classe di concorso ma su un posto maternità, e lasciare il posto su maternità per accertare la nuova proposta con scadenza 30 giugno/31 agosto? Grazie mille

risposta – sì, potrai farlo. Ne abbiamo parlato nella guida Supplenze. Quando se ne può lasciare una per un’altra

In particolare

Fino al 30 aprile di ciascun anno scolastico…

Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre. (regolamento delle supplenze, art. 8 comma 2)

Quindi se si è in servizio su supplenza breve e si è destinatari di una supplenza che abbia come termine ultimo almeno il termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola) si può lasciare l’una per l’altra.

Mobilità 2016/17: il docente soprannumerario perderà il diritto di precedenza per rientrare nella scuola di ex-titolarità?

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Giulia – Buongiorno, sono una docente di scuola superiore che nell’anno solastico 2011-2012 è stata dichiarata soprannumeraria e trasferita in altra sede d’ufficio in altra sede di altro comune. Da allora, dopo il rientro nel comune di titolarità ma non nella sede di precedente titolarità, ogni anno inoltro regolarmente la domanda di rientro nel suddetto istituto per mantenere il punteggio di continuità. Desidero sapere se con la nuova normativa i docenti soprannumerari avranno ancora la possibilità di produrre domanda di rientro, e se manterranno la precedenza nel caso di formazione della cattedra, o bisognerà aspettare il contratto integrativo per saperlo. Grazie buongiorno.

Giovanna Onnis – Gentile Giulia,

purtroppo la Legge 107 non considera i docenti nella tua situazione e sarebbe auspicabile che tale considerazione ci sia nel CCNI sui trasferimenti 2016/17 che non è stato ancora predisposto. Il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità per il docente soprannumerario che chiede ogni anno il rientro con domanda condizionata, con la vecchia normativa era valido per un ottennio e questo garantiva il mantenimento del punteggio di continuità maturato. Ora con la Legge 107 nel comma 73 viene esplicitato che “Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. “ Quindi questa disposizione implica che non si potranno esprimere più preferenze su singole scuole, ma i trasferimenti avverranno negli ambiti territoriali. Nello stesso comma 73 vengono menzionati i docenti soprannumerari e per loro si prevede quanto segue: “Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali.” Non viene chiarita, invece la sorte dei docenti soprannumerari negli anni scolastici precedenti , situazione che rappresenta il tuo caso. Se non saranno stabilite nel CCNI 2016/17 disposizioni “eccezionali” rispetto a quanto prevede la normativa così come indicato nella legge 107, temo che anche per loro si debba parlare di ambiti territoriali con conseguente perdita del diritto di precedenza per il rientro nella scuola di titolarità.

Aspettativa legge Signorello e neo immesso in ruolo. Chiarimenti

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Paolo – Buon giorno, sono entrato di ruolo quest’anno e siccome abito da alcuni anni in Germania ho intenzione di chiedere l’aspettativa per ricongiungimento a coniuge al’estero in base alla Legge Signorello. Non sono sicuro di riuscire a tornare l’anno prossimo e quindi potrei essere necessitato a richiedere l’aspettativa per l’anno successivo. Vorrei sapere: 1) non ho fatto l’anno di prova, ma a quanto ho capito questo non mi impedisce di richiedere l’aspettativa e poi di fare l’anno di prova tra due anni. E’ così? 2) in questo momento sono alla sede di assegnazione provvisoria, però a quanto ho capito a febbraio dovrò fare comunque la domanda di mobilità. Quindi l’anno prossimo farò la domanda di rinnovo di aspettativa nella nuova scuola a cui verrò assegnato in base alla mobilità. Anche su questo non sono sicuro e quindi volevo conferma. La ringrazio molto in anticipo, saluti cordiali.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paolo,

la legge di riferimento è la n. 26/1980.

Secondo tale legge  l’impiegato dello Stato, il cui coniuge presti servizio all’estero (anche per soggetti non statali), può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

L’aspettativa  può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.

L’aspettativa è senza retribuzione.

Ciò che vi riguarda è in particolare l’art 3 di detta legge il quale dispone che  il tempo trascorso in aspettativa non è computato ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L’impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 

Si precisa che:

  • la richiesta non è soggetta al superamento dell’anno di prova;
  • l’anno di prova si può rimandare ad aspettativa terminata;
  • il superamento dell’anno di prova non è condizione indispensabile per l’effettuazione della mobilità;
  • una volta che l’aspettativa è stata riconosciuta, anche se si passa ad altra scuola rimane valida.

Docente immesso in ruolo in fase B: deve fare domanda di trasferimento per l’a.s. 2016/17?

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Valeria – Sono stata assunta in fase B nella provincia di Mantova dalla graduatoria di merito del concorso 2012 per l’anno scolastico 2015 2016.Potrò fare anche io la domanda di trasferimento? E se no posso fare domanda di assegnazione provvisoria? Grazie

Giovanna Onnis – Gentile Valeria,

come docente neo-immessa in ruolo per l’anno scolastico 2015/16 lavorerai quest’anno su sede provvisoria e dovrai chiedere sede definitiva per il 2016/17 e questo dovrai farlo necessariamente con la domanda di trasferimento. Considerando che la Legge 107 al comma 73 prevede che dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali e che “Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017”, la tua domanda di trasferimento dovrà indicare tra le preferenze gli ambiti territoriali e non specifiche scuole e avrai, in questo modo titolarità su un ambito. Per quanto riguarda l’assegnazione provvisoria, questa è mobilità annuale che solitamente si chiede in una fase successiva rispetto al trasferimento e se non cambiano le disposizioni nel nuovo CCNI 2016/17 rispetto a quelle fino ad ora seguite, potrai chiedere AP se hai i requisiti per il ricongiungimento come disposto nel l’art.7 del CCNI sulle utilizzazioni e AP 2015/16

Neoimmessi in ruolo per l’a.s. 2015/16 non partecipano alla graduatoria interna di istituto

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Rita -Carissima Lalla e redazione tutta, perdonate la mia insistenza ma a volte si viene a creare un pò di confusione tra colleghi : sono neo-immessa da graduatoria di merito nella scuola dell’infanzia sostegno; pertanto, non devo più inserire il titolo di
specializzazione su sostegno su istanza online, che scade domani, Giusto? ( 2 fascia)

risposta – esatto, in quanto non potrà capitare che tu venga chiamata a svolgere supplenze per sostegno infanzia, essendo la classe in cui sei in ruolo. Discorso diverso ad es. se tu fossi inserita anche per primaria e si trattasse di inserire la specializzazione per primaria, in quel caso ti diremmo di inserirla comunque, dato che potresti usufruire dell’art. 36 (supplenza per un anno scolastico in classe di concorso diversa da quella per la quale sei in ruolo). Quindi magari la confusione tra colleghi si crea anche per questo.

Rita – mentre per quanto riguarda la graduatoria interna di istituto, quest’anno essendo nell’anno di prova dovrò presentarla?

risposta – esatto, in quanto stai lavorando su una sede provvisoria, assegnata solo per l’a.s. 2015/16. Pertanto le graduatorie di istituto e le relative beghe per quest’anno non ti interessano :-)

Rita – e come si svolgerà il corso di formazione?Certa che mi darete questi chiarimenti. Porgo cordiali salut

risposta – per il corso di formazione è ancora prematuro. Possiamo indicarti il modello adottato lo scorso anno, ma non sappiamo se ci saranno delle modifiche. Link

Allattamento e riduzione oraria per il personale in part time. Stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno?

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Paola – devo chiedere un quesito urgente:oggi sono rientrata al lavoro dopo una maternità e ho chiesto le ore per allattamento visto che il bambino mi compie l’anno a novembre. Premetto che faccio lavoro par time verticale(personale ata 30 ore-lavoro 6 ore al giorno fino a venerdi e sabato libero).QUANTE ORE HO DIRITTO AD AVERE?DUE O UNA GRAZIE. E poi visto che oggi ho fatto orario normale le ore perse di allattamento le posso recuperare? Mi risponda presto la prego.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

Il D. Lgs. n. 151/2001 agli articoli 39 e 40 stabilisce che la madre e il padre fino al compimento del primo anno del bambino (o entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), hanno diritto a fruire di riposi giornalieri retribuiti.

Tali riposi sono in riferimento esclusivamente all’orario giornaliero del lavoratore e non a quello settimanale. Il permesso è dunque subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero e le ore di riposo devono essere così ripartite:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
    • Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

Pertanto, anche per il personale, docenti o ATA,  in part time verticale o per spezzone orario vale lo stesso principio. Questo perché la riduzione dell’orario è giornaliera e non settimanale.

Per quanto riguarda il recupero, la risposta è invece negativa. Gli eventuali permessi non goduti non possono essere recuperati.

Punteggio di ricongiungimento nella mobilità: come si valuta?

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Antonio – Sono celibe e insegno in Piemonte. I miei genitori hanno residenza in province diverse: mio padre a Palermo, mia madre ad Agrigento dove risiedo pure io. La domanda: posso usufruire dei 6 punti se al momento della mobilità, chiedo il ricongiungimento nella sede di Palermo? ( entrambi i genitori hanno un’età inferiore a 65 anni).Ringrazio in anticipo per la Risposta. Cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentile Antonio,

il punteggio per il ricongiungimento spetta nel comune di residenza del familiare a condizione che esso, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi . Nella domanda di mobilità puoi usufruire del punteggio di ricongiungimento (6 punti) per il comune di residenza di tuo padre se in possesso di specifici requisiti. Innanzi tutto è importante differenziare il tipo di mobilità, trasferimento o assegnazione provvisoria che danno entrambe il diritto al punteggio per il comune di ricongiungimento.
Per il trasferimento puoi usufruire dei 6 punti per il ricongiungimento nel comune di residenza di tuo padre se non sei titolare nello stesso comune. Se in tale comune non ci sono scuole utili per l’insegnamento della tua classe di concorso, potrai usufruire dei 6 punti nel comune viciniore dove ci sono scuole in cui potresti insegnare.
Per l’assegnazione provvisoria, invece, è possibile usufruire dei 6 punti per il ricongiungimento solo se tuo padre ha età superiore ai 65 anni, quindi nel tuo caso (età inferiore ai 65 anni) non ti spetta il punteggio.
Ti ricordo che il punteggio è attribuito anche nei casi in cui i genitori compiano i 65 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria

Supplenze Docenti: gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

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Marco – Gentile redazione, Vi scrivo in quanto sono un Ass.te Amm.vo da quasi 24 mesi e sono appena stato convocato per una supplenza breve come insegnante tecnico pratico.La mia domanda è la seguente:Se accetto la supplenza come insegnante e successivamente vengo convocato come Ass.te Amm.vo per una supplenza della stessa lunghezza o piu lunga, posso lasciare l insegnamento per l ATA?
In quali casi?
Mi chiarite?
Ho letto sul Vostro sito che ovviamente non posso farli contemporaneamente. Ma a che condizioni posso lasciare uno per l altro?
Grazie mille, Marco.

di Giovanni Calandrino – Gentile Marco, l’art. 8 del D.M. 131/2007 (Regolamento delle supplenze Docenti) regola gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Si precisa che tali effetti fanno riferimento solo all’anno scolastico in corso, si annullano con l’inizio dell’anno scolastico successivo.

L’art. 8 del summenzionato D.M. espone tutti i casi con i conseguenti effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro d’insegnante

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

  • la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
  • la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Pertanto può accettare la supplenza ATA andando incontro agli effetti di rinuncia, su riportati.

Docente trasferita d’ufficio utilizzata nella scuola di precedente titolarità. Chiarimenti

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Daniela – Una docente ha presentato domanda volontaria di trasferimento nell’a.s. 2012/13 ed ottenuto il trasferimento da una scuola ad un’altra nello stesso Comune. Quest’anno è risultata perdente posto e trasferita d’ufficio ad altra scuola sempre nello stesso Comune. Ha quest’anno presentato domanda di utilizzazione presso la scuola dove quest’anno ha perso il posto. Apparentemente nulla di strano ma l’art 2 Titolo I lettera b) CCNI del 23/05/2015 recita:.”…..senza avere presentato la domanda nello stesso
anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti…”

Poiché ha presentato nel 2012 domanda volontaria di trasferimento la prof. ha diritto all’utilizzazione nella sede di precedente titolarità per altro con ore a disposizione? personalmente ritengo che la logica della norma risieda nel fatto che avendo volontariamente chiesto la sede poi persa (e non subito un trasf. d’ufficio) non “meriti” il reintegro a titolo di utilizzazione. Poiché stanno per scadere i 20 gg. dall’inizio dell’anno per un’eventuale modifica del provvedimento che potrebbe giovare me, confido in una Sua cortese e sollecita risposta Mille Grazie

Giovanna Onnis – Gent.ma Daniela,

la tua collega ha regolarmente presentato domanda di utilizzazione in base alla normativa vigente in sintonia con quanto disposto dall’art. 2 del CCNI da te citato del quale estrapoli una parte senza però considerare la sua interezza. Nell’art. 2 comma 1 lettera b) del CCNI sulle utilizzazioni e AP 2015/16 viene disposto quanto segue relativamente ai requisiti per poter chiedere utilizzazione:
i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità. Pertanto per l’a.s. 2015/2016 può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2007/2008 e successivi
La collega di cui parli risulta trasferita d’ufficio e sicuramente ha presentato domanda di trasferimento condizionata, quindi rientra pienamente nella tipologia prevista alla lettera b). Il fatto che la docente abbia presentato domanda di mobilità volontaria nell’anno scolastico 2012/13 ottenendo come scuola di titolarità quella nella quale quest’anno è risultata soprannumeraria non ha nessuna influenza sulla sua possibilità e sul suo diritto di poter chiedere utilizzazione per il 2015/16. La frase da te riportata e ripresa dall’art.2 “…..senza avere presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti ” devi collegarla al soggetto che hai omesso, cioè “trasferiti d’ufficio” in quanto un docente soprannumerario può anche non presentare domanda di trasferimento e sarà sicuramente trasferito d’ufficio. Questa frase, quindi non puoi collegarla alla domanda di mobilità volontaria da lei presentata nel 2012/13 in quanto il suo esubero si è verificato nel 2014/15.
Mi dispiace, quindi, ma ciò che ritieni è inesatto e la tua collega “meritava” di essere utilizzata nella scuola dove è risultata perdente posto

Punteggio nei trasferimenti: quali titoli si valutano?

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Viviana – Sono una docente già proiettata alla prossima mobilità nazionale. Con la presente desidero cortesemente conoscere il riferimento normativo che disciplina i titoli valutabili per la domanda di mobilità. In particolare, sono interessata a chiarire se i titoli di studio considerati per le GAE di cui all’Allegato 2 , lettera c7 e c8 (valutati sino ad un massimo di 10 punti per le GAE) sono gli stessi considerati anche per la mobilità. Quanto vengono valutati? Io che sono già in possesso di questi titoli (3 corsi da 3 punti e 1 da 1
punto) posso iscrivermi ad altri corsi per acquisire altro punteggio o c’è un massimo anche in questo caso? Sicura di un cortese riscontro, porgo distinti saluti.

Giovanna Onnis – Gent.ma Viviana,

il riferimento normativo che disciplina i titoli valutabili per la domanda di mobilità è la tabella di valutazione allegata al CCNI sui trasferimenti. Per la mobilità 2016/17 con il nuovo CCNI non ancora predisposto non si hanno ancora informazioni su eventuali aggiornamenti o modifiche di questa tabella, per cui ti rispondo in base a quanto è stato valutato per la mobilità 2015/16.
Nella tabella di valutazione i titoli valutabili vengono distinti in tipologie differenti , ben esplicitate nel modulo di domanda e differenziati in base al punteggio a cui danno diritto. Le singole tipologie sono evidenziate con le lettere maiuscole dell’alfabeto dalla A alla I.
Ti indico di seguito di quali titoli si tratta:
lettera A) : Promozione per merito distinto
lettera B) : Superamento di pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore
lettera C) : Diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea
lettera D) : Diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza
lettera E) : Corso di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno
lettera F) : Diploma di laurea conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza
lettera G) : Dottorato di ricerca
lettera H) : Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica
lettera I) : Partecipazione agli Esami di Stato
Un importante chiarimento è che i titoli relativi alle lettere C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro,sono valutati fino ad un massimo di 10 punti.
Per maggiori dettagli e relativo punteggio di invito a leggere la guida pubblicata da OS http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-2015-titoli-che-danno-punteggio-nella-domanda-trasferimento-e-passaggio-ruolocattedra


Congedi di maternità anche per il personale a TD

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Giuliana  – Sono docente a TD, in terza fascia GI. La nuova normativa del congedo familiare si applica anche ai docenti non di ruolo? Grazie e complimenti per l’ottimo lavoro.

Paolo Pizzo – Gentilissima Giuliana,

la risposta è positiva.

La possibilità non deve essere infatti contenuta nella nuova legge per il 2015 perché è già prevista dal nostro Contratto scuola.

L’art. 19 c. 4, disciplinando ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato precisa che “al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12”. Tale art. 12 al c. 1 dispone che “al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs n. 151/2001”. Pertanto la disposizione legislativa e la normativa contrattuale non operano alcun discrimine (neanche economico) per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro, ma assicurano al lavoratore sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, la possibilità di fruire dei benefici della disposizione in questione.

Ciò vale quindi anche per le novità contenute nel decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015.

Attività dal 1 settembre all’inizio delle lezioni. Come considerarle?

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Emilio – Il Piano annuale delle attività prevede ai sensi dell’art.29: fino a n. 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei  docenti, compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e  fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini  trimestrali. Vorrei gentilmente sapere cosa si intende per programmazione di inizio  d’anno. Prima dell’inizio delle lezioni quasi tutti noi docenti siamo  stati impegnati a scuola in attività di organizzazione del materiale  didattico, studio della nuova riforma scolastica, ecc… Rientrano  queste ore nelle 40 sopra elencate o sono solo ore di servizio al di  fuori dell’attività in aula con gli alunni? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Emilio,

si premette che le attività di insegnamento (25, o 22+2 o 18 ore) si svolgono esclusivamente in presenza degli alunni.

Pertanto nei periodi di interruzione delle attività didattiche i docenti possono essere impegnati solo:

A) Nelle attività collegiali obbligatorie definite nell’art. 29, che consistono in:
– consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
– scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
– riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto (art. 88, c. 2, lettera “d”).

B) Nelle attività aggiuntive (da svolgere su base volontaria) previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario o in attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente (art. 64, c. 1).

Pertanto sono ore che devono necessariamente rientrare nelle 40 indicate nel quesito.

 

Maternità e riposi per allattamento. Chiarimenti.

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Daniela – Scrivo per avere alcuni chiarimenti in merito ai congedi. In sintesi la mia situazione e i miei dubbi sono questi: a giugno ho partorito, a settembre ho ricevuto nomina dal provveditore ( un incarico di dieci ore) pertanto dopo aver firmato il contratto e dopo aver completato l astensione obbligatoria, dal 12 settembre risulto in astensione facoltativa. Le chiedo per quanto tempo ne posso usufruire ( massimo sei mesi o arrivare a dieci?) e se dovessi rientrare dopo sei mesi potrei chiedere i permessi x allattamento e cosi prolungare la mia assenza? Certa di un riscontro. Cordialmente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Daniela,

la madre lavoratrice, trascorso il periodo previsto per il congedo di maternità (già astensione obbligatoria) dopo il parto, può fruire entro l’8° anno di età del bambino (e, cioè, fino al giorno, compreso, dell’8° compleanno) di un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi.

Per quanto riguarda i riposi per allattamento l’art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, per tutte le lavoratrici sia del settore privato che per il pubblico impiego, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro, stabilisce che la madre, dopo aver fruito del congedo di maternità, ha diritto, fino al compimento del 1° anno di età del figlio (compreso il giorno del 1° compleanno) o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in base al proprio orario giornaliero di lavoro, a fruire di riposi giornalieri retribuiti:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
  • Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

Docente di sostegno e titolarità: quali vincoli deve rispettare?

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Carmela – Salve, sono un’insegnante di sostegno nella scuola primaria al secondo anno di ruolo, avendo presentato nel precedente anno domanda per assegnazione sede di titolarità ottenuta con precedenza dovuta a 104 su terzi, vorrei sapere come dovrei comportarmi… essendo la mia sede di titolarità non dovrei presentare nuova domanda, vero? quanto tempo sono tenuta a restare (5 anni) ? Perdonate ma non sono molto informata… Grazie mille, attendo con ansia un vs riscontro. Saluti

Giovanna Onnis – Gentile Carmela,

la sede definitiva che ti è stata assegnata in seguito alla tua domanda di trasferimento è la tua sede di titolarità dove rimarrai a meno che tu non voglia trasferirti ulteriormente. Quindi tale sede non cambierà se tu non vorrai e potrebbe cambiare solo in caso di contrazione nell’organico della scuola con conseguente soprannumerarietà e allora saresti costretta a chiedere trasferimento. Se la scuola di titolarità è di tuo gradimento, nei successivi anni scolastici non dovrai presentare nessuna domanda per la conferma. Non hai vincoli di permanenza sulla scuola, ma il vincolo quinquennale è sul sostegno, quindi per passare a posto comune devi aver maturato 5 anni sul sostegno. Ti ricordo che nel calcolo del quinquennio si considera anche l’anno in corso al momento di presentazione della domanda di mobilità

Assunzioni fase B: molte nomine in provincia di Terni. Perchè?

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Giuliana – Cara Lalla, con quale criterio nella fase B in Umbria ci sono state tantissime proposte di assunzione in provincia di Terni e molto poche in quella di Perugia che conta circa il triplo degli abitanti (e sicuramente degli studenti) della prima? forse l’algoritmo è "condizionato " da scelte politche?

risposta – non comprendiamo cosa c’entri il numero degli abitanti di una città o le scelte politiche (di chi?) nell’algoritmo che ha assegnato le cattedre della fase B del piano straordinario di immissioni in ruolo.

In ogni provincia sono state assegnate delle cattedre solo ed esclusivamente se c’erano delle classi di concorso con cattedre ancora da assegnare e nessun aspirante in graduatoria. Questo vuol dire che in provincia di Perugia le graduatorie sono ancora piene, per cui questa condizione non si è venuta a creare, mentre a Terni ci sono state le condizioni per poter realizzare anche la fase B.

Evidentemente gli iscritti nella provincia di Terni era in numero minore rispetto alle cattedre disponibili (magari nel corso degli anni non è risultata provincia "appetibile") per i trasferimenti, per cui adesso riceve i colleghi che non hanno trovato collocazione nella propria provincia.

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