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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Aggiornamento dei punteggi II fascia delle graduatorie di istituto nel 2017

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Sara – quando si aggiorneranno le graduatorie di istituto II fascia? visualizzo ancora il punteggio relativo all’anno 2014-2015. grazie infinite

risposta – gent.ma Sara, chi è in II fascia aggiornerà il proprio punteggio nel 2017, anche se in questi lavorerà o acquisirà nuovi titoli.

Gli unici aggiornamenti previsti nel periodo di vigenza delle graduatorie (2014 2017) sono le finestre semestrali, che permettono man mano l’inserimento dei nuovi abilitati in elenchi aggiuntivi. Nel 2017 anche questi colleghi si inseriranno a pettine in base al loro punteggio.

Quindi chi è in II fascia già dal 2014 non vedrà modifiche del punteggio per l’a.s. 2015/16, tuttavia le graduatorie saranno ripubblicate per dare seguito ad eventuali dimensionamenti e per aggiungere, appunto, gli elenchi aggiuntivi dei neoabilitati e l’aggiornamento relativo al conseguimento del titolo di sostegno.


Congedo per affidamento preadottivo internazionale. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Nella nostra scuola una docente di ruolo, ha chiesto un periodo di congedo preadottivo internazionale, per conoscere i minori all’estero. La nostra domanda è: In base alla normativa vigente questo tipo di permesso è retribuito? In attesa di un gentile riscontro, Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la norma equipara all’adozione anche l’affidamento preadottivo ex artt. 22 e ss. della legge n. 184/1983. Diverso è invece il caso dell’affidamento non preadottivo.

Pertanto per l’affidamento adottivo la lavoratrice ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione.

Il diritto è riconosciuto anche che se il minore, all’atto dell’adozione, abbia superato i sei anni di età e spetta per l’intero periodo, anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.

La lavoratrice ha diritto al congedo per i primi cinque mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo ingresso del minore nella propria famiglia; a tale periodo deve essere aggiunto, per analogia con le madri biologiche, anche il giorno di ingresso del minore nella famiglia dell’interessata. Conseguentemente, il congedo complessivamente riconoscibile in favore delle madri adottive è pari a cinque mesi ed un giorno.

In tale ipotesi, il diritto al congedo ed alla relativa indennità cessano dal giorno successivo all’eventuale provvedimento di revoca dell’affidamento medesimo pronunciato dal Tribunale ai sensi dell’art. 23 della legge 184/1983. Tale circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata all’Istituto dalla lavoratrice interessata.

Trattandosi di affidamento internazionale, ferma restando la durata massima complessiva del congedo (5 mesi ed un giorno), la madre adottiva può usufruire di parte del congedo di maternità anche prima dell’ingresso del minore in Italia, e cioè durante il periodo di permanenza all’estero, richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

La parte residua del congedo di maternità, che non sia stata fruita antecedentemente all’ingresso del minore in Italia, può essere utilizzata, anche in maniera frazionata, entro i cinque mesi dal giorno successivo all’ingresso medesimo.

I periodi di permanenza all’estero correlati alla procedura adottiva sono certificati dall’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione; pertanto, la domanda di indennità a titolo di congedo di maternità, relativamente ai suddetti periodi, dovrà essere corredata della suddetta certificazione. In mancanza, la domanda stessa potrà essere liquidata subordinatamente alla regolarizzazione mediante esibizione della documentazione richiesta.

Il trattamento economico e normativo è quello che si applica al congedo di maternità della lavoratrice dipendente. Nel vostro caso retribuzione piena per tutto il congedo di maternità.

Ore liberate dall’esonero del collaboratore vicario del Dirigente scolastico: come devono essere utilizzate?

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Ornella – Cosa deve fare un dirigente scolastico che potrebbe sostituire il vicario con un docente interno il quale, avendo perso alcune ore, completa in altra scuola? Deve comunque nominare un supplente fino all’avvio dell’organico potenziato? Grazie

Giovanna Onnis – Gentile Ornella,

fino allo scorso anno scolastico 2014/15, le ore liberate dal vicario in esonero potevano essere utilizzate per il completamento interno di un docente titolare su una COE, ma per il corrente anno scolastico 2015/16 questo non è possibile, come chiarisce il MIUR con la nota 1875 del 3/09/2015 con la quale si consente l’esonero o il semi esonero dal servizio del docente collaboratore vicario del dirigente. Con la nota citata vengono informati i Dirigenti scolastici sulla possibilità di sostituire da subito il docente vicario attraverso la nomina di un supplente fino all’arrivo dell’avente diritto e cioè sino al completamento della “fase C” del piano straordinario di immissioni in ruolo. Il posto (sia nel caso di esonero che di semi esonero) rientrerà in quello che è definito organico di potenziamento, per cui anche se si trattasse di spezzone utile per trasformare una COE in COI di un docente titolare nella scuola, non può essere utilizzato dal Dirigente per questo scopo, ma su questo spezzone dovrà essere nominato un supplente fino all’avente diritto che sarà il neo-immesso in ruolo nella fase C

 

Docente DOP e utilizzazione: in quali e quante classi di concorso?

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Giuseppe – In un istituto tecnico di Bari quest’anno è stata assegnata una docente con utilizzazione dop per n. 6 ore classe di concorso A047 e n. 14 ore a disposizione. Sempre in questo istituto è presente uno spezzone di Geografia (A039) per 6 ore complessive. La docente DOP pur non essendo abilitata nella cdc A039 può prendere le ore di Geografia? (la stessa è laureata in economia pertanto il titolo di laurea le darebbe accesso alla graduatoria di istituto di 3 fascia per quella disciplina ma non alla seconda fascia riservata agli abilitati).Oppure tale spezzone deve essere assegnato necessariamente ai docenti abilitati della cdc A039 delle graduatorie d’istituto? Grazie

Giovanna Onnis – Gentile Giuseppe,

il docente DOP non avendo scuola di titolarità deve essere necessariamente utilizzato e se non ci sono disponibilità per la classe di concorso di titolarità, può essere utilizzato per altre cdc per le quali è in possesso dell’abilitazione e anche per cdc per le quali non è abilitato, ma ha titolo di laurea che gli consente l’insegnamento (si parla in questo caso di materie affini). Se non vi sono disponibilità per nessuna delle possibili classi di concorso può essere utilizzato anche con 18 ore a disposizione. L’ordine che stabilisce la normativa nell’art.2 comma 3 del CCNI sulle utilizzazioni e AP 2015/16 è il seguente:
a) insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
b) altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti
d) a disposizione
La collega con laurea in Economia se ha laurea di vecchio ordinamento conseguita entro l’a.a. 2000/2001 e il piano di studi ha compreso due corsi annuali o uno biennale di Geografia, oppure se ha laurea di vecchio ordinamento conseguita dopo l’a.a. 2000/2001 e il piano di studi ha compreso un corso annuale (o due semestrali) rispettivamente di Geografia (o Cartografia o Geografia regionale o Geografia urbana e regionale o Storia della geografia e delle esplorazioni), Geografia economico-politica (o Cartografia tematica o Geografia economica o Geografia dello sviluppo), Geografia umana (o Geografia delle lingue) ha sicuramente titolo per insegnare nella A039 e come docente DOP può essere utilizzata in questa cdc anche se non è abilitata

Assegnazione provvisoria interprovinciale: i figli minori danno precedenza?

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Marina – Ho appena fatto domanda per le fasi b e c e ho letto che nelle faq si può fare domanda di utilizzo o assegnazione se si hanno figli minori di tre anni. Io ho due gemelli che hanno compiuto tre anni alla fine di luglio solo che il loro compleanno dovrebbe essere in ottobre visto che sono nati in sette mesi. Il mio quesito e’ il seguente: Se dovessi essere assunta nella fase b o c, l’anno prossimo posso chiedere utilizzo …. se la domanda e’ entro luglio e quindi rientro nei casi in cui l’avvicinamento viene concesso? Grazie e cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gent.ma Marina,

l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria sono movimenti che fanno parte della mobilità annuale e che richiedono specifici e differenti requisiti. Presumibilmente, dal momento che parli di avvicinamento ai figli minori, ti riferisci all’AP interprovinciale per la quale avere figli di età inferiore ai 3 anni o agli 8 anni consente di aggirare il vincolo triennale e, nel primo caso (età < ai 3 anni) rappresenta una precedenza. L’utilizzazione invece può essere chiesta in presenza di altri requisiti, tra i quali non c’è il ricongiungimento ai figli. Se la normativa sulle assegnazioni provvisorie non cambia con il CCNI 2016/17, potrai chiedere AP interprovinciale, ma senza precedenza perché i tuoi figli hanno compiuto 3 anni quest’anno e tu presenterai domanda l’anno prossimo. In base alla normativa, infatti, si considerano di età inferiore ai 3 anni i figli che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda

Immissioni in ruolo fase C: posso non partire se ho supplenza fino al termine delle lezioni?

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Gaia – Ho ricevuto una proposta di incarico di 2 ore settimanali fino all’8 giugno 2016 sulla A028, dalle GI di prima fascia. Vorrei sapere se questo tipo di contratto mi potrà permettere di rimandare l’eventuale partenza determinata dalla fase C. Grazie e buon lavoro

risposta – gent.ma Gaia, la risposta è negativa. Un contratto fino all’8 giugno (ossia fino al termine delle lezioni nella regione in cui insegni) è un contratto di supplenza temporanea, mentre la legge 107/2015, al comma 99 individua nelle supplenze annuali (fino al 31 agosto) e nelle supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) le uniche possibilità per poter avere il ruolo solo giuridico dal 1° settembre ed economico al termine della supplenza.

99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l’assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avviene al 1º settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attivita’ didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

Come vedi la legge fa riferimento a due date precise per prendere servizio nel caso ci si avvalga di questo comma:

  • 1° settembre 2016 per supplenze fino al 31 agosto
  • 1° luglio 2016 o termine degli esami di stato secondaria di II grado per supplenza al 30 giugno

I contratti con data di scadenza diversa, anche quelli fino al termine delle lezioni, rientrano nella dicitura di “contratti brevi o temporanei di supplenza” individuati dall’art. 1 comma 3 del Regolamento delle supplenze

  1. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all’articolo 5.

Tuttavia, il conferimento di tale supplenza qualche sospetto ce lo desta, in quanto ci sembra strano che a settembre si possa già avere un contratto di supplenza breve fino al termine delle lezioni, a meno che non si tratti di una supplenza breve, per la quale ti hanno detto “eventualmente prorogabile fino al termine delle lezioni”

Questa in ogni caso sarebbe una delle contraddizioni in cui cadrebbe il Ministero nel momento in cui impedisse a colleghi con supplenza al 30 giugno di lasciare l’incarico per assumere il ruolo, come anticipato dal dott. Campione.

Assunzioni fase C. Chi ha la supplenza al 30 giugno rimane sul posto

Interpretazione con la quale la redazione di OrizzonteScuola non concorda

Assunzioni Fase C. Lasciare la supplenza per il ruolo: ecco perché è possibile

Mobilità. La provincia della fase C sarà quella definitiva?

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Luciano – Nel recente articolo del 17 settembre Assunzioni 2015. Lo speciale sulla fase C, il potenziamento. Entro novembre, l’algoritmo, il ruolo delle scuole, le supplenze

scrivete:
I docenti neoimmessi in fase C rimarranno nei posti di potenziamento per tutta la loro carriera scolastica?

No, già per l’a.s. 2016/17 anche i docenti interessati da questa fase presenteranno domanda di mobilità per avere assegnata la provincia di definitiva, e in tale operazione parteciperanno per i posti disponibili per tutto l’organico dell’autonomia, dalla cattedra al potenziamento.

Vi pongo quindi il seguente quesito:

– ma la provincia che sarà assegnata nella fase C non sarà quindi quella definitiva? oppure l’affermazione corretta è che solamente i docenti interessati alla mobilità potranno presentare domanda di mobilità?

Vi ringrazio anticipatamente in attesa di risposta

risposta – la provincia che sarà assegnata nella fase C della procedura di immissioni in ruolo potrebbe non essere definitiva. La richiesta di mobilità infatti non è facoltativa, ma riguarda tutti i neoimmessi in ruolo, nella fase 0 e A a livello provinciale, nella fase B e C a livello nazionale.

Il comma 73 della legge 107/2015 infatti afferma che

"Al personale docente assunto nell’anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva"

Quindi solo gli assunti nelle fasi 0 e A potranno rientrare nelle vecchie regole della mobilità.

Ci sarà poi la mobilità straordinaria, suddivisa in due fasi

1) riguarda docenti di ruolo assunti fino al 1° settembre 2014

2) docenti neoassunti del piano straordinario di immissioni in ruolo 2015/16

Il comma 108 della legge 107 afferma infatti "

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita’ su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale."

La fase C è quella del comma 98 lettera c) "

c) in deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100. "

E’ vero dunque che l’algoritmo di assunzione potrebbe garantire la sede provvisoria nella provincia di prima scelta, ma non sappiamo quanti di questi docenti potranno poi mantenere tale provincia. Tutto dipenderà dalle operazioni precedenti.

Abbiamo dedicato alla mobilità due articoli

Mobilità. Domanda di trasferimento nel 2016/17: cosa cambierà con la Buona Scuola

Mobilità straordinaria: le due fasi per docenti immobilizzati e neoassunti 2015

E’ ancora da capire se ci saranno differenze per neoimmessi da GM e GaE, e se potranno esserci modifiche a quanto stabilito nella legge 107 con la prossima legge di stabilità

Assunzioni. Campione, emigrazione riguarderà 7mila fase B e 7mila C. In Stabilità modifiche a mobilità per ritorno docenti

Graduatorie di istituto III fascia: rinnovo dei punteggi, per gli iscritti, nel 2017

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Mattia – Oltre ai meritati complimenti per il fatto che siete gli unici a fare chiarezza con competenza, ho un quesito da proporvi : sono iscritto nelle graduatorie di istituto in terza fascia non abilitati dal 2014 (quindi, mi sembra, per il triennio scolastico successivo) ; ho letto che ora si possono iscrivere solo gli abilitati e vorrei sapere se per chi sia come me già iscritto valga il diritto acquisito di rinnovare, a scadenza, l’iscrizione ( ho appena avuto e accettato un incarico di supplenza fino a giugno 2016). Grazie e ancora complimenti

risposta – gent.mo Mattia, la legge n. 107/2015 non elimina la III fascia delle graduatorie di istituto, ma sopprime eventuali nuovi inserimenti.

Questo è il concetto espresso, pertanto qualora tu dovessi trovarti ancora in III fascia nel 2017, potrai rinnovare l’iscrizione aggiungendo i punteggi maturati nel frattempo.

Ti auguriamo però che per quella data tu possa aver già conseguito l’abilitazione, ciò ti consentirà di inserirti in II fascia.

Graduatorie di istituto: vi si accederà solo con abilitazione, eliminate nuove iscrizioni in III fascia. Messa a disposizione vale la pena?


Servizio prestato nelle piccole-isole: valutazione del punteggio

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Erminia – Vorrei sapere se il servizio nelle isole dà il doppio punteggio. Grazie

Giovanna Onnis – Gentile Erminia,

in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI sui trasferimenti 2015/16 il servizio pre-ruolo e il servizio di ruolo prestato nelle piccole isole deve essere raddoppiato consentendo in questo modo il computo del punteggio doppio per ogni anno e precisamente 3×2=6 punti per ogni anno pre-ruolo e 6×2=12 punti per ogni anno in ruolo.
Ritengo utile chiarire, in base a quanto stabilisce la nota 3 della tabella di valutazione, che la dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.

Vincolo quinquennale sul sostegno: come si conteggia il quinquennio dopo il passaggio di ruolo?

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Domenico – Salve,sono un docente immesso in ruolo il 01/09/2009 su posto di sostegno nella scuola secondaria di 1* grado,dal 01/09/2011 ottengo il passaggio di ruolo dalla scuola media 1* grado alle scuole di 2* grado dove sono ancora tutt’ora,la domanda ancora espletare l’anno in corso 2015/2016 oppure è stato già assolto? In attesa di una sua gradita risposta le porgo distinti saluti.

Giovanna Onnis – Gentile Domenico,

sul posto di sostegno esiste il vincolo di permanenza quinquennale e tu essendo stato immesso in ruolo nell’anno scolastico 2009/2010 avresti completato il quinquennio nell’anno scolastico 2013/14 se nel frattempo non avessi richiesto e ottenuto passaggio di ruolo sulla DOS. In base alla normativa vigente, infatti, i docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio e il quinquennio si calcola dal passaggio nel nuovo ruolo. Quindi il conteggio del quinquennio per te rincomincia dall’anno scolastico in cui hai ottenuto il passaggio di ruolo, cioè dal 2011/2012, per cui completerai il quinquennio di permanenza nel nuovo ruolo (DOS) nell’anno scolastico 2015/16 e potrai chiedere, se ti interessa, per l’anno scolastico 2016/17 trasferimento su posto comune. Per maggiori dettagli ti invito a leggere la guida pubblicata da OS     http://www.orizzontescuola.it/speciali/guida-alla-domanda-mobilit-2014-insegnanti-sostegno

Utilizzazione d’ufficio su tre scuole in due comuni: è regolare?

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Marianna – Desidero sapere se è lecito assegnare d’ufficio cattedra su due comuni diversi con completamento anche al serale ( 3 istituti diversi ), considerato che il docente nella domanda di utilizzazione aveva chiesto unico comune no cattedre orario e no serale, tenuto conto anche che non ci collegamenti pubblici adeguati e il docente non guida. Ringrazio anticipatamente per la risposta.

Giovanna Onnis – Gent.ma Marianna,

ritengo che il docente di cui parli sia senza sede di titolarità, quindi DOP o titolare in Provincia e come tale costretto a chiedere utilizzazione. Nella domanda di utilizzazione avrà sicuramente inserito le sue preferenze sulle scuole , sui comuni e sulle tipologie di cattedre (COI oppure COE ). L’USP avrà sicuramente preso in considerazione le sue richieste, ma non potendolo accontentare ha dovuto utilizzarlo d’ufficio in base alle disponibilità. Nell’utilizzazione d’ufficio possono essere assegnate scuole non richieste, in comuni non richiesti e anche cattedre orario malgrado nella domanda siano state chieste solo COI. Una COE può essere costituita con l’accorpamento di tre scuole ubicate su due comuni differenti e tra le scuole possono esserci anche corsi serali. Quindi, mi dispiace, ma l’utilizzazione d’ufficio disposta dall’USP è regolare e purtroppo non viene valutata la personale situazione del collega che non è automunito

Supplenze: conseguenze per chi non dichiara priorità in III fascia graduatorie di istituto

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Luigi – Gentile Redazione, ho conseguito l’abilitazione entro il 31 luglio 2015 ed ho regolarmente inviato il modulo A3 alla mia scuola capofila entro il 3 agosto 2015 per essere inserito in coda alla seconda fascia. In attesa del completamento della procedura non ho intenzione di inviare il modulo A4. Volevo sapere se questa mia decisione può avere delle conseguenze e se sì quali. In attesa di una gentile risposta, ringrazio. Cordiali saluti.

risposta inviare il modello A4 è facoltativo, non obbligatorio. Nell’Avviso pubblicato il 14 settembre il Miur scrive infatti "

i docenti che hanno dichiarato il titolo di abilitazione presentando il modello A3 possono presentare l’istanza “Graduatorie di Istituto Personale Docente – Dichiarazione Conseguimento Abilitazione per Priorità in III fascia ".

Tale misura si è resa necessaria a causa dei ritardi nella produzione delle graduatorie di istituto di II fascia aggiornate con i nuovi elenchi aggiuntivi per il 2015/16, che non potranno essere pronti prima del 20 ottobre (se non ci saranno intoppi e sarà rispettata la nota del 27 agosto, circostanza che certo non può essere assicurata a priori)

In questo modo si dà al docente abilitato tutte le possibilità di essere nominato con priorità rispetto ad un collega che non ha ancora conseguito l’abilitazione.

Chi non dichiara la priorità in III fascia mantiene inalterata la sua attuale posizione, ossia potrà essere chiamato da III fascia, se si arriva alla sua posizione, fino all’avente diritto, in attesa di passare in II fascia alla fine di ottobre.

Queste le uniche conseguenze, minori possibilità lavorative. Ma evidentemente al momento non è la tua priorità.

Mobilità professionale: voglio ritornare a insegnare ciò che mi piace di più

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Giuseppe – Gentile Lalla, so che probabilmente è un po’ presto ma mi preme cercare di capire data la legislazione attutale quale potrebbe essere lo scenario del 2016.

Spiego la mia situazione: ho insegnato tedesco per circa 10 anni da GaE, poi, per riuscire ad avere più stabilità e considerato che il concorso 2012 non è stato fatto per tedesco, ho fatto quello per inglese (materia per cui ho regolare abilitazione conseguita anch’essa con SSIS) in Lombardia e sono riuscito ad esser tra i vincitori (ho avuto nomina giuridica 2013, economica 2014).

Ora però vorrei cercare di tornare a insegnare tedesco e mi chiedo come potrebbe funzionare la mobilità professionale per il 2016/2017 (non mi voglio spostare di provincia ma cambiare classe di concorso). Mi pare di aver capito che la domanda della mobilità non prevedrà più la richiesta di scuole specifiche, ma come funziona con le classi di concorso?

Avendo la titolarità di inglese potrò chiedere assegnazione ad un ambito territoriale per tedesco (e se non c’è disponibilità restare in scuola di titolarità) o in automatico entro nell’albo per tutto?

risposta – la mobilità professionale continuerà a funzionare in maniera tradizionale, cioè tu richiedi il passaggio da inglese a tedesco. L’unica differenza è che non potrai scegliere sedi della provincia, ma ambiti territoriali. Bisogna precisare che non sappiamo ancora come sarà esattamente la domanda, perchè la legge 107/2015 assegna agli USR fino al 30 giugno per la costituzione degli ambiti, mentre come sai la domanda di mobilità è sicuramente precedente.

In ogni caso la tua richiesta sarà eslusivamente per tedesco, se non sarai accontentato rimarrai nella scuola in cui insegni, su posto di inglese.

Giuseppe – Altra cosa: una cattedra che si libera per assegnazione provvisoria come verrà assegnata (c’è una cattedra dove la titolare continua a chiedere AP in part-time su altra scuola)?

risposta – a supplenza, come sempre. la cattedra non è comunque libera, ma occupata da un titolare.

Giuseppe – Nella mia provincia ci sono alcuni spezzoni consistenti che vengono assegnati ogni anno: è possibile che vengano assegnati al famoso “organico di potenziamento” ad una persona che nella graduatoria era ben più in basso di me? (io sono stato cancellato perché entrato in ruolo da concorso ma nella GaE su tedesco ero secondo e ora mi sentirei preso in giro ad avere altri sotto che insegnano la materia che io preferisco mentre io sono vincolato su inglese) Grazie mille per i tanti preziosi consigli e indicazioni. Buon lavoro.

risposta – i posti assegnati alla fase di potenziamento devono ancora essere "creati" dalle scuole, che li comunicheranno entro il 5 ottobre. Fase C: i posti devono ancora essere “creati”. Nessun pericolo per le supplenze assegnate

E’ comunque normale che adesso potrà essere assunto in ruolo su tedesco un collega con minore punteggio, d’altronde la tua scelta di svolgere il concorso per inglese ti ha permesso di accelerare l’immissione in ruolo, magari a discapito di qualche collega di GaE che attendeva da anni :-)

Trasferimento provinciale e interprovinciale: esiste incompatibilità se richiesti contemporaneamente?

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Antonio – Sono un insegnante di scuola primaria e per il prossimo anno vorrei chiedere la mobilità provinciale ed interprovinciale. Prima di tutto vorrei sapere se è possibile e poi quale delle due avrà la precedenza sull’altra. Grazie

Giovanna Onnis – Gentile Antonio,

non c’è nessuna incompatibilità tra la domanda di trasferimento provinciale e la domanda di trasferimento interprovinciale, quindi possono essere presentate ambedue contemporaneamente. I movimenti provinciali sono in II fase, mentre quelli interprovinciali sono successivi e inseriti in III fase. Ottenendo il trasferimento interprovinciale questo prevale e annullerà il trasferimento provinciale eventualmente disposto. Ritengo importante informarti che, in ogni caso, con la legge 107 è previsto che tutta la mobilità territoriale e professionale per il 2016/17 avverrà sugli ambiti territoriali e non potrai, quindi, inserire nelle preferenze scuole specifiche

Supplenze: ogni Preside nomina per le ore di propria competenza

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Laura – Nel caso di una cattedra della scuola secondaria di primo grado con completamento presso un’altra Istituzione scolastica, alla luce della circolare ministeriale n. 21228 del 15/09/2015, che invita i D.S. ad individuare prontamente gli aventi diritto alla stipula del contratto fino al termine dell’attività didattica, si chiede se per pertinenza si intenda che la scuola di titolarietà debba nominare anche per le ore a completamento di cattedra oppure che ogni istituzione scolastica debba nominare il supplente per le proprie ore? Cordiali saluti

risposta – Ogni Dirigente Scolastico nomina per le ore di propria competenza, come è sempre stato, nel rispetto del Regolamento delle supplenze (dm 131/07), che afferma all’art. 7 comma 6 "Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza"

La circolare non può che fare riferimento alle ore che risultano di pertinenza della scuola diretta, solo l’Ufficio Scolastico gestisce infatti cattedre formate da più spezzoni. Le scuole si occupano ognuna delle proprie ore in organico.


Discipline atipiche e organico di diritto. Chiarimenti

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Antonio – La circolare di cui all’oggetto stabilisce i quadri orari per i corsi serali ,la tabella 5 pag. 34 B3-INDIRIZZO ” SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA ” ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI…………..
CL. CONCORSO SCIENZE INTEGRATE ( FISICA/CHIMICA) 38/A-12/A-13 A

Emerge che queste ore possono essere affidate a docenti in possesso di abilitazione in una delle 3 classi di concorso. Nell’organico di diritto accanto alla disciplina è indicata la sola classe di concorso 13/A. Allo scrivente in possesso della 38/A possono essere assegnate queste ore ? Esiste vincolo di come sono indicate nell’organico di diritto cioè (13 A)? Cordiali Saluti

Giovanna Onnis – Gentile Antonio,

l’atipicità di alcune discipline prevista dalla riforma Gelmini determina la possibilità di insegnare quella disciplina a docenti abilitati in classi di concorso diverse in base a come queste ore vengano inserite in organico di diritto. Se le ore della disciplina che ti interessa (Scienze integrate) sono attribuite in OD alla cdc A013, possono essere nominati solo docenti che appartengono alla classe di concorso indicata, quindi A013 e non A038 oppure A012. L’attribuzione, in OD, delle ore di una disciplina atipica ad una specifica cdc piuttosto che ad un’altra è compito della singola istituzione scolastica in sintonia con le disposizioni ministeriali stabilite nella nota 3119/14. Per questa attribuzione è di primaria importanza l’obbligo di assegnare queste ore al personale titolare presso quella istituzione scolastica con l’obiettivo di salvaguardarne la titolarità ed evitando conseguentemente esuberi.
Nella nota citata viene indicata anche la procedura da adottare in presenza di più titolari per le varie classi di concorso nel caso degli insegnamenti “atipici” (graduatorie interne incrociate) al fine di evitare il determinarsi di situazioni poco chiare che potrebbero causare contenziosi. In assenza di esigenze di tutela della titolarità, l’assegnazione delle ore della disciplina atipica in organico di diritto, deve privilegiare la classe di concorso che risulta in esubero provinciale. In assenza di esuberi per ciascuna delle classi di concorso coinvolte, l’assegnazione deve avvenire in coerenza con il POF della scuola sulla base del parere del Collegio docenti ed assicurando una adeguata assegnazione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito delle altre.

Assegnazione provvisoria e attribuzione cattedra. Chiarimenti

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Federica – Gent.mi consulenti, sono un’ insegnante di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato dal 1/9/2012 e titolare in un Istituto comprensivo nella provincia di Milano. Per l’a.s.2015/16 con decreto di assegnazione provvisoria interprovinciale del 25/9/2015 dell’USP richiesto, sono stata assegnata in un Comune a 10 km da casa per poter assistere mia madre in situazione di handicap grave. Il giorno 17 settembre l’USP dispone nei miei confronti un decreto d’ufficio comunicando che, a causa di una contrazione di organico (da 51 docenti a 50) nel Circolo dove sono stata assegnata, la mia nuova cattedra si articola su tre Circoli Didattici (9h+7h+8h) nello stesso Comune.

– Mi confermate che sarei io a dover risultare l’insegnante in esubero?
– Non dovrebbe essere l’insegnante ultima in graduatoria di Circolo ad essere in esubero?
– Ci sono estremi per ricorrere sul decreto suddetto del 25/8/2015 riguardante le assegnazioni disposte dall’USP, poiché successivamente alla mia posizione c’erano cattedre intere ma più distanti di 10km?
Si rammenta che nella domanda di assegnazione, la scrivente non aveva chiesto cattedre orario né sullo stesso Comune né su Comuni diversi. Ringrazio anticipatamente della Vostra risposta.

Giovanna Onnis – Gent.ma Federica,

il docente in assegnazione provvisoria mantiene invariata la scuola di titolarità, quindi per tale docente non si potrà mai parlare di esubero nella scuola di assegnazione.
Se nella scuola inizialmente attribuita dall’USP in AP interprovinciale, si è verificata una contrazione in organico con diminuzione dei docenti necessari da 51 a 50, e se questi 50 docenti sono titolari nella scuola, sono loro ad aver diritto alle cattedre interne nel Circolo. Tu non sei titolare in questo Circolo e non puoi pretendere di essere graduata alla pari dei docenti titolari. La rettifica dell’AP ottenuta è, a parer mio regolare, e se tu non ha chiesto cattedre orario su Circoli diversi, puoi reclamare in quanto risulterebbe AP d’ufficio che non esiste, ma questo potrebbe comportare l’annullamento del tuo movimento e saresti conseguentemente costretta a lavorare nella scuola di titolarità della provincia di Milano. Ti consiglio quindi di valutare i pro e i contro della tua scelta

Supplenza su sostegno da GI II fascia con titolo dichiarato lo scorso anno. Al 30 giugno o fino all’avente diritto?

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Michele – Un articolo pubblicato da OS fa riferimento alle tipologie di contratto per posto comune e sostegno evidenziate in uno scheda dal Dott. Bruschi.

L’articolo è Supplenze da graduatorie di istituto, i casi in cui la nomina è fino ad avente diritto

Esattamente per il sostegno scrive: Aventi titolo #graduatoriediistituto sostegno.Si scorre in primo luogo il personale già presente in graduatoria con il titolo dichiarato a suo tempo………

Non specifica, in questo caso, o non l’ho capito io, se ai docenti di 2° fascia per il sostegno già esistente il dirigente può stipulare contratto fino al 30 giugno o fino ad avente diritto. Grazie e un cordiale saluto

risposta – gent.mo, la situazione più completa è stata da noi indicata nell’articolo di Paolo Pizzo Supplenze posto comune e sostegno a titolo definitivo: da quali graduatorie. Nomine sostituzione vicari fino ad avente diritto, priorità in III fascia GI ancora pienamente valido, a parte la priorità in III fascia GI, la cui problematica nel frattempo è stata risolta.

Noi scriviamo

"

Possono essere assegnate supplenze con data certa e quindi a titolo definitivo dalla I fascia . Se le scuole già visualizzano gli elenchi aggiuntivi  della suddetta fascia,  li utilizzeranno sempre con supplenza a titolo definitivo prima di passare eventualmente alla II fascia. Se invece tali elenchi non sono ancora utilizzabili,  la nomina dalla II fascia , esaurita la I, deve essere assegnata fino ad avente diritto in attesa appunto dell’elenco aggiuntivo di I fascia. "

Dunque, nel tuo caso è necessario sapere se la segreteria ha già provveduto all’inserimento degli specializzati in I fascia, come d’altronde ribadito dal Miur nella circolare Graduatorie di istituto: inserire neoabilitati in elenco aggiuntivo II fascia, specializzazione sostegno, priorità III fascia. Istruzioni per segreterie

Da questo dipenderà il termine apposto al contratto offerto a te in II fascia delle graduatorie di istituto.

Supplenza su posto destinato alla fase B deve essere al 30 giugno, eventualmente prorogabile al 31 agosto

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Prof. Daniele – Sono primo in graduatoria seconda fascia GI, abilitato tfa primo ciclo, gae esaurite. Mi hanno assegnato una cattedra destinata al piano B in cui non è arrivato nessuno. Secondo voi che contratto mi spetta? In base a quale normativa? Grazie e cordiali saluti

risposta – gent.mo, ti spetta un contratto fino al 30 giugno, eventualmente prorogabile al 31 agosto. Per essere arrivati a te, infatti, significa che anche nella I fascia delle GI non è presente alcun candidato.

Il Miur, nella nota n. 1949 del 10 settembre 2015, scrive "

I posti rimasti disponibili a causa del differimento, previsto dalla L.107/2015, dell’assegnazione della sede al personale nominato in ruolo nella Fase B del piano assunzionale (cfr nota DGPER pro t. 28853 del 07/09/15) dovranno essere coperti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno, eventualmente prorogabile fino al 31 agosto, qualora successivamente ne dovessero ricorrere le condizioni di legge."

La proroga al 31 agosto dipende da un’unica condizione, ossia da quale supplenza ha accettato nella propria provincia il destinatario di quel posto. Se è una supplenza al 31 agosto, il tuo contratto potrà essere prorogato al 31 agosto. Diversamente il collega il 1° luglio, o al termine degli Esami di Stato se si tratta di classe di concorso della secondaria superiore e lui sarà commissario, dovrà assumere servizio su quella cattedra.

Questa circostanza pertanto non è rinvenibile oggi, ma a giugno. Al momento il tuo contratto deve essere al 30 giugno.

Funzioni strumentali 2015/16: procedure invariate rispetto al passato

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Gentilissimi vorrei sapere come la legge 107 regola l’istituto delle Funzioni strumentali al POF e se c’è qualche cambiamento. Chi può candidarsi, con quali competenze e se il DS può nominare direttamente. Grazie

risposta – il Preside non nomina le Funzioni strumentali. Nulla è stato modificato, circa la nomina delle Funzioni strumentali.

Ce ne siamo già occupati in diverse occasioni

Riforma. Le funzioni strumentali sono già superate quest’anno?

Funzioni strumentali 2015/16: nulla cambia rispetto al passato

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