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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Supplenze fino avente titolo: la corretta procedura. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Salve, abbiamo bisogno, possibilmente, del vostro parere in merito ad una  nomina da terza fascia su uno spezzone 6 +4 di nostra competenza. La nomina va fatta fino all’avente diritto.  L’avente diritto a nostro parere è il docente a cui andrà la nomina quando sarà pubblicata la graduatoria della nuova seconda fascia comprensiva della coda dei nuovi abilitati. Intanto però i nuovi abilitati hanno la precedenza in terza fascia, ma noi attualmente non ne visualizziamo, né abbiamo domande cartacee. Una docente neoabilitata ci chiama per dire che , quando acquisiremo/visualizzeremo la sua abilitazione dovremo revocare, perché le abilitate hanno la precedenza in terza fascia. Dello stesso parere è un sindacalista. Noi non crediamo sia così. Avremmo bisogno con urgenza del vostro parere. Grazie. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

se la supplenza riguarda il posto comune e non di sostegno la scuola può nominare tutta la I e tutta la II fascia da GI a titolo definitivo. Quindi fino all’ultimo candidato incluso in II fascia.

Nel momento in cui dovrete ricorrere alla III fascia perché le prime due sono esaurite, la nomina non può avvenire a titolo definitivo ma solo fino all’avente diritto. Questo perché non avete ancora i possibili inserimenti di docenti neo abilitati che dalla III fascia passeranno in coda alla II.

Pertanto dal momento che non si visualizzano le nuove graduatorie e che queste andranno utilizzate in ordine di punteggio, compresi i docenti neoabilitati in coda alla II fascia, la supplenza va ora necessariamente assegnata fino avente diritto anche nel caso esposto nel quesito. Nel momento in cui avrete le nuove graduatorie dovrete riconvocare per assegnare la supplenza a titolo definitivo.

Ovviamente la supplenza a titolo definitivo riguarderà poi solo coloro che si saranno inseriti in coda alla II fascia ed eventualmente i docenti inseriti in III, sempre in ordine di punteggio, perché per quanto riguarda lo scorrimento di tutta la I e II fascia le supplenze fin da ora vanno assegnate a titolo definitivo.

 


Una supplenza su spezzone fino ad avente diritto si può completare?

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Eleonora – 1-Si può lasciare un supplenza di 12 ore sul sostegno avente diritto per una di stessa tipologia ma posto intero cioè 24 ore scuola primaria? Si specifica già preso servizio.

Risposta – No, si può chiedere solo il completamento di orario.

2- Si può completare un posto di 12 ore sostegno avente diritto (no specializzazione) con altre 12 ore da posto comune con data certa?

risposta – certo.

3-Si può completare un posto di 12 ore sostegno avente diritto (no specializzazione) con altre 12 ore da posto comune avente diritto?

risposta – certo

Come vedi il completamento è sempre possibile, sia che la nuova nomina venga offerta con data certa che non formula "fino all’avente diritto", mentre non è possibile lasciare un avente diritto per un’altro della stessa tipologia, solo perchè di più ore.

L’insegnante non specializzato che rifiuta supplenza su sostegno non è sottoposto a sanzione

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Debora – Gentile redazione, Vorrei sapere se rifiutando una o più cattedre sul sostegno convocata da graduatorie incrociate ( quindi senza essere in possesso di specializzazione), comporti una registrazione come "rifiuto" da parte della scuola convocante con
conseguente messa in coda per l’anno. In caso vorrei sapere se esiste una legge a tal proposito che disciplini il regolamento in questione. Grazie per la risposta Cordialmente

risposta – gent.ma Debora, se rifiuti una supplenza conferita da graduatorie di istituto incrociate, non può scattare la sanzione prevista dal Regolamento delle supplenze per chi, completamente inoccupato, rifiuta una proposta di supplenza.

Graduatorie di istituto: sanzioni per mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del contratto

Questo avviene perchè in questo caso ti viene offerta una supplenza che tu non hai richiesto nel modello di domanda presentata per l’iscrizione in graduatoria. E dunque l’Amministrazione può chiederti se vuoi accettare, ma non può sanzionarti per una supplenza per la quale non hai neanche titolo. Non occorre scriverlo nella normativa.

Docenti non vogliono accettare supplenza su allattamento. Come fare?

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Eloisa – Sono la vicaria collaboratrice dell’Istituto Comprensivo "Chioggia 1". Abbiamo una collega di Lingua Francese che ha chiesto l’allattamento fino al 19 Gennaio 2016, per cui dovremmo conferire una supplenza temporanea di 6 ore di Lingua Francese.

Abbiamo scorso le graduatorie e nessuno vuole accettare solo 6 ore su tre giorni. A questo punto a chi possiamo conferire la supplenza. Volevamo assegnarla ad un’altra insegnante di Lingua Inglese a tempo indeterminato che ha studiato francese all’università, ma non ha l’abilitazione, ma la normativa dice che non è possibile. Cosa possiamo fare?

risposta – gent.mi, potete pubblicare un avviso per reperire supplenti attraverso le domande di messa a disposizione. Se volete, potete inviare anche un breve comunicato a redazione@orizzontescuola con tutti gli estremi della supplenza, siamo sicuri che nel giro di pochi giorni troverete delle candidature.

E’ probabile che i docenti da voi contattati non abbiano voluto accettare per il vincolo orario. Poichè in questi giorni tutte le scuole stanno inviando le proposte di nomina, temono che un orario così vincolante non permetta loro di completare con altre ore. Magari se da parte vostra ci sarà la disponibilità a modificare l’orario, venendo incontro anche alle esigenze dei docenti precari, sarà più facile reperire personale abilitato.

Geografia e atipicità: a quali classi di concorso può essere attribuito l’insegnamento?

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Giuseppe – Volevo porre il seguente interrogativo:i docenti di c.d.c. atipiche, cui vengono assegnate ore di insegnamento di materie nelle quali non sono abilitati, devono comunque possedere nel proprio curriculum universitario gli esami previsti per l’accesso all’altra classe di concorso?

Io sono un docente di geografia a039 che tutt’oggi non ha ricevuto neppure una convocazione poiché le ore di geografia vengono assegnate ai docenti della cdc a060. Vorrei sapere se questi docenti devono comunque possedere nel percorso universitario gli esami di geografia oppure se basta la semplice abilitazione A060, pur in assenza di esami di geografia, a permettere loro l’insegnamento.
Nel caso in cui debbono essere prescritti necessariamente alcuni esami si può pertanto procedere con accesso agli atti e richiesta di produzione del certificato di laurea con esami superati? Grazie

Giovanna Onnis – Gent.mo Giuseppe,

la Geografia negli ITC (biennio TUR e biennio AFM) è diventata, in seguito alla riforma Gelmini, disciplina atipica e, come tale, può essere insegnata, ovviamente, da docenti della classe di concorso A039, ma anche da docenti della classe di concorso A060. Non ha importanza se questi ultimi docenti abbiano i requisiti universitari (piano di studio ed esami specifici di Geografia) necessari per accedere alla cdc A039, è sufficiente che siano abilitati A060. L’attribuzione delle ore di Geografia ad un docente A039 oppure ad un docente A060 dipende dall’organico di diritto della scuola dove le ore in questione sono state necessariamente assegnate ad una delle due classi di concorso. Tale attribuzione deve seguire in ogni caso la normativa che tutela i docenti titolari A039, ma non fornisce la stessa tutela ai docenti precari della A039. Infatti se per i docenti titolari le ore vanno attribuite prioritariamente a loro senza incrociare le graduatorie A039-A060 e solo in fase residuale possono essere attribuite alla A060, per le ore residue rimaste vacanti in OD l’attribuzione a una delle due cdc segue specifiche regole come stabilito dalla normativa vigente (nota ministeriale 3119/14). L’assegnazione delle ore della disciplina atipica in organico di diritto, deve privilegiare la classe di concorso che risulta in esubero provinciale. In assenza di esuberi per ciascuna delle classi di concorso coinvolte, l’assegnazione deve avvenire in coerenza con il POF della scuola sulla base del parere del Collegio docenti ed assicurando una adeguata assegnazione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito delle altre.
Quindi non è importante verificare piano di studi e certificato di Laurea del collega A060, ma è utile invece verificare se l’attribuzione delle ore di Geografia alla cdc A060 è regolare ed è avvenuta nel pieno rispetto della normativa. Ti informo che con la riforma delle classi di concorso l’atipicità sparisce e le ore di Geografia saranno prerogativa esclusiva dei docenti A039 (cdc che diventerà A-21). Questo è chiarito esaurientemente dalle tabelle pubblicate che saranno valide presumibilmente a decorrere dall’anno scolastico 2016/17 e che puoi consultare in questo articolo di OS  http://www.orizzontescuola.it/news/riforma-classi-concorso-bozza-completa-e-ufficiale-utile-concorso-e-dal-201617-docenti-ruolo

Utilizzazione d’ufficio su cattedra di 19 ore: si può rifiutare?

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Dani – Salve, sono una docente DOP della scuola di II grado, utilizzata nel corrente anno scolastico, con cattedra articolata su più scuole e comuni diversi (nonostante non richiesto nella domanda di utilizzazione), per 19 ore. Desidero sapere se l’attribuzione di una cattedra superiore alle 18 ore necessita del consenso del docente, allo scopo di poter chiedere una revisione dell’utilizzo per non più di 18 ore settimanali.Anticipatamente grazie.

Giovanna Onnis – Gent.ma Dani,

come docente DOP dovevi essere necessariamente utilizzata e da ciò che dici non sei stata accontentata in nessuna nelle preferenze espresse, per cui la tua è un’utilizzazione d’ufficio. L’esistenza in OD di cattedre di 19 ore è possibile solo se indispensabile per non “spezzare” l’unitarietà dell’insegnamento, poiché non è possibile che per una classe ci siano due docenti per la stessa disciplina. Questo è in sintonia con quanto stabilito nella normativa vigente sugli organici (Decreto interministeriale 6753/2015). Non indichi quale sia la tua disciplina, ma ti posso fare un esempio generico che può adattarsi alla tua situazione. Consideriamo una disciplina che prevede 3 ore settimanali nelle classi del biennio e due ore settimanali nelle classi del triennio, se la combinazione è tale da permettere la costituzione in OD di una cattedra 16+2 disp con 3 ore residue o una cattedra di 19 ore, l’USP sicuramente, non potendo creare in OD cattedre inferiori alle 18 ore, costituirà la cattedra di 19 ore e ritengo che sia questo il tuo caso.

 

Mobilità provinciale e interprovinciale. Chiarimenti

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Carmela – Avrei intenzione di fare il passaggio di ruolo, da primaria ad infanzia,è possibile farlo sia a livello provinciale che interprovinciale? Se non dovessi ottenere il trasferimento ad altra provincia,che è quello che mi interessa, rimarrà il passaggio di ruolo a livello provinciale?  Ringrazio per un’eventuale risposta.

Giovanna Onnis – Gentile Carmela,

puoi tranquillamente chiedere il passaggio di ruolo sia provinciale che interprovinciale in quanto non sussiste alcuna incompatibilità tra le due domande che puoi presentare contemporaneamente. Nella mobilità esistono delle fasi temporali che devono essere rispettate. Nell’art.25 del CCNI si parla, infatti di I fase, II fase e III fase. La I fase comprende i trasferimenti nell’ambito del comune di titolarità, la II fase sempre i trasferimenti nella provincia di titolarità e, infine la III fase che comprende la mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo) provinciale e la mobilità territoriale e professionale interprovinciale. Se chiedi contemporaneamente trasferimento provinciale e passaggio di ruolo provinciale, ottenendoli ambedue, il passaggio annullerà il trasferimento già disposto. La stessa cosa si verificherà se chiedi contemporaneamente passaggio di ruolo provinciale e passaggio di ruolo interprovinciale, se ottieni sia il passaggio provinciale che quello interprovinciale, quest’ultimo annullerà il movimento provinciale. Se invece non ottieni il passaggio interprovinciale, ma solo quello provinciale, chiaramente rimarrà valido l’unico movimento ottenuto.

 

Indennità di maternità tra interdizione e congedo obbligatorio

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Ivania – Gentili consulenti, volevo porre alla Vs. cortese attenzione un quesito relazionato alla maternità. Mi trovo attualmente, a decorrere dal 29 maggio, in interdizione anticipata per gravi complicanze nella gestazione e percepisco un’ indennità di maternità fuori nomina in quanto fuori da copertura contrattuale. Il rapporto di lavoro terminava, difatti, il giorno precedente all’inizio dell’interdizione, la quale a sua volta terminerà il 13/11/2015, due mesi prima della data presunta del parto. Mi chiedo se il passaggio da interdizione anticipata ad astensione obbligatoria, che ha durata 5 mesi, avvenga in maniera “automatica”, senza cioè dover fare qualcosa dal punto di vista amministrativo. Vi chiedo ciò perchè la scuola sostiene che affinché continui la retribuzione dell’indennità nel periodo di astensione obbligatoria, io dovrei stipulare un altro contratto di lavoro, magari presso altra istituzione scolastica. A ragione di ciò, nel documento che comunica l’indennità, è scritto: “collocata in astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio dal 28/05/2015 al 13/11/ 2015”, escludendo, dunque, il periodo immediatamente antecedente e successivo alla gravidanza. Vi sarei grata, infine, se mi deste il riferimento normativo inerente al caso in questione. In attesa di un vostro gentile riscontro, ringrazio per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Ivania,

ai sensi dell’art. 24 del T.U. 151/01 le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, nè del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale

Il Consiglio di Stato con il parere n. 460/2003 ha disposto che nei casi previsti dall’ art. 17, comma 2, lettera a)  del Testo Unico sulla maternità (gravi complicanze della gravidanza), il prolungamento dell’interdizione anticipata e della conseguente indennità economica potrà essere concesso anche in comprovata carenza di un sottostante rapporto di lavoro.

In via generale quindi il personale docente, educativo o ATA che si trovi, all’inizio del periodo di congedo per maternità, sospeso, assente dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupato, è ammesso al godimento dell’indennità giornaliera di maternità, purché tra l’inizio della sospensione, assenza o disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni.

È oggi ormai chiaro per “congedo di maternità” si intende anche il periodo di interdizione dal lavoro per gravi complicanze.

Pertanto non ci sono dubbi che il docente collocato in indennità di maternità fuori nomina durante il periodo di interdizione, lo continuerà ad essere rinnovando di volta in volta la certificazione del ginecologo e la procedura presso l’ASL, fino a quando non entrerà in congedo di maternità obbligatoria. Tale indennità deve essere poi riconosciuta anche durante il periodo di astensione obbligatoria in quanto il congedo non è ancora terminato.

Per tutto il periodo dovrà quindi essere riconosciuta l’indennità fuori nomina (fino al termine del periodo obbligatorio) a meno che in questo arco di tempo non si avrà una nuova nomina (in questo caso l’indennità fuori nomina verrà sostituita dal normale stipendio ovvero dall’indennità di maternità in costanza di nomina).


Supplenze fino avente titolo. Rifiuto e sanzioni

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Claudio – Buongiorno, secondo lei anche se rifiuto una supplenza inferiore a 18 ore subisco le sanzioni previste dall’articolo 8 del regolamento delle supplenze? Le sanzioni si subiscono anche se la supplenza è fino all’avente diritto?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Claudio,

l’art. 8 del D.M. 131/2007 è la normativa di riferimento che regola le sanzioni i cui effetti valgono solo per l’anno scolastico in corso, pertanto si annullano con l’inizio dell’anno scolastico successivo.

La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate.

La sanzione in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno non si applica al docente non in possesso di specializzazione.

Detto questo, si precisa che la sanzione si applica indipendentemente dall’orario settimanale della supplenza (cattedra o spezzone), ma non si applica se è “fino avente diritto”.

Le supplenze “fino avente diritto” infatti, qualunque sia il motivo per cui si assegnano, rientrano sempre nei casi di supplenze conferite sulla base delle precedenti graduatorie, per cui eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulle nuove graduatorie.

Congedo parentale: il Dirigente che non concede il congedo per esigenze di servizio. Sono previste delle sanzioni?

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Stefania  – Sono una docente precaria di II fascia GI che dal 14/09 ha preso una supplenza fino ad avente diritto per 10 ore settimanali in una scuola secondaria. Il giorno seguente l’assunzione (15/09) ho chiesto il congedo parentale fino alla metà di novembre (sempre che il contratto duri fino a quella data) per seguire il mio bimbo di 19mesi. La dirigente stamani mi ha detto di non aver firmato la domanda perché hanno problemi a reperire supplenti e che se me ne fossi andata avrei “messo in ginocchio l’istituto”!! Martedì DOVREBBE iniziare il mio congedo: se lunedì non firma cosa devo fare? Per il bimbo in questione ho preso solo 30 giorni al 100% dopo la maternità obbligatoria, poi più nulla e mio marito non ha usufruito di tale permesso.

Paolo Pizzo – Gentilissima Stefania,

la cosa è molto grave e devo dire che in tutti questi anni di consulenza è capitata pochissime volte. Sono inoltre in contatto con molti dirigenti i quali sono molto attenti soprattutto sui diritti per la maternità/paternità e difficilmente li negherebbero, per il semplice motivo che sanno che non si può negare un congedo parentale per esigenze di servizio o perché si ha difficoltà a trovare un sostituto.

Dico questo per sottolineare la rarità del caso.

Giova quindi ricordare che nel caso del congedo parentale (art. 32 D. Lgs.n.151/2001), il dipendente è titolare di un vero e proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso. Pertanto, non si tratta di assenze che debbano essere autorizzate discrezionalmente dal Dirigente. Questi, infatti, deve solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge e prendere atto del diritto ad assentarsi della dipendente.

La Suprema Corte con sentenza n. 6472 del 4 maggio 2012 ha ulteriormente chiarito che il congedo parentale si configura come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro e che la fruizione del congedo parentale si interrompe allorché la lavoratrice rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione.

Non finisce qui.

La norma per rimarcare ancora di più tale diritto, senza possibilità di diniego da parte dell’amministrazione, ha previsto anche una sanzione:

Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro per congedo parentale, è punito con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

Pertanto se il congedo è stato richiesto nei giusti termini e la tua documentazione o autocertificazione è corretta ovvero resa secondo la modulistica prevista dalla scuola contenente gli elementi sufficienti e necessari, idonei a consentire all’amministrazione il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, non c’è possibilità di diniego.

Figuriamoci se le motivazione addotte dal dirigente sono poi relative al fatto di non poter trovare sostituti!

Il mio consiglio è quello di parlare con il dirigente richiamandolo al dovere della attribuzione e non concessione del congedo. In caso di opposizione dovrai farti mettere per iscritto il diniego, con le dovute motivazioni, dopodiché ti dovrai con una certa urgenza rivolgere ad un sindacato per far valere il tuo diritto.

Congedo biennale per fratello o figlio. Chiarimenti

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Antonia – Vista la loro competenza in materia, spero che siano così cortesi da darmi una risposta. Sono del personale ata della scuola, con contratto a tempo indeterminato da questo anno. Vorrei sapere se ho diritto a prendermi una aspettativa retribuita, e per quanto tempo, avendo due figli, senza marito, ed UN fratello con la 104. In attesa di una cortese risposta, Porto I miei piú cordiali saluti e I miei ringraziamenti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Antonia,

l’art. 42, comma 5 bis d.lgs. n. 119 del 2011 dispone che per l’assistenza allo stesso figlio con handicap, il diritto al congedo è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Negli stessi giorni, tuttavia, l’altro genitore non può fruire dei (tre) giorni di permesso (Legge 104) né del congedo parentale frazionato 33 (tre anni fino al compimento dell’ottavo anno di età).

Ovviamente se il docente è unico genitore fruisce del congedo per intero.

Il congedo è di due anni e il dipendente che fruisce del congedo straordinario ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.

L’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo.

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità.

Si ricorda che come nel caso dei permessi lavorativi (art. 33, Legge 104/1992), la condizione essenziale è che il disabile sia stato accertato persona con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).

Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidità totale con diritto all’indennità di accompagnamento o frequenza.

La norma stabilisce, da un lato che ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari individuati dalla legge, dall’altro, il famigliare lavoratore che provvede all’assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari disabili.

Pertanto, il “contatore” complessivo a disposizione di ciascun dipendente è comunque quello di due anni nell’arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito.

Nel tuo caso, quindi, puoi fruirlo per tuo figlio o per tuo fratello. In quest’ultimo caso però il congedo potrà essere concesso solo nel caso tu conviva con tuo fratello (convivenza non richiesta invece nel caso di assistenza al figlio) e che il coniuge di tuo fratello o i tuoi genitori siano mancanti oppure abbiano patologie invalidanti certificate. Tutte condizioni non previste per l’assistenza a tuo figlio.

Non ho mai insegnato. Dopo poche settimane, medito di rinunciare al ruolo: alunni demotivati e indisciplinati

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Paolo – Sono un insegnante neo-assunto in ruolo (fase A dalle GM 2012), in provincia di Treviso. Ho scelto la scuola in cui sto prestando servizio come anno di prova fra quelle disponibili e poiché ho potuto scegliere fra gli ultimi, mi è capitata una scuola molto problematica… gli allievi sono totalmente demotivati ed indisciplinati, senza la minima cognizione di come ci si deve comportare a scuola…Se il posto era libero, un motivo doveva esserci…

Io sto cercando di “tener duro”, ma fare lezione in quella scuola è praticamente impossibile, naturalmente gli altri insegnanti in qualche modo vanno avanti, però per me è un’esperienza nuova, in quanto è il primo anno che insegno.

Aver raggiunto il posto in ruolo senza esser passato attraverso la gavetta del precariato, non è stata una fortuna come potrebbe sembrare a prima vista…Sto valutando, come soluzione estrema, di rinunciare alla cattedra, vorrei però che cortesemente mi rispondeste a queste domande:

– in caso di rinuncia, dopo aver precedentemente accettato la nomina in ruolo e aver prestato servizio per qualche settimana/mese, conserverei almeno l’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso per cui sono stato assunto?

risposta – l’abilitazione all’insegnamento non si perde.

– se la risposta alla domanda precedente fosse sì, cosa dovrei fare per potermi proporre almeno per qualche supplenza (nella mia provincia ci sarebbero diversi spezzoni ed anche cattedre fino al 30/06 ancora vacanti, anche dopo la fase B)?

risposta – le domande di messe a disposizione non hanno una regolamentazione, per cui la risposta è affermativa, fermo restando che essere possono essere utilizzate esclusivamente in caso di graduatorie esaurite e che non c’è alcun obbligo da parte del Dirigente nello sceglierti. Se ad es. un Dirigente non ti chiama perchè sa che ti sei licenziato per non aver saputo affrontare una situazione lavorativa, non ha alcun obbligo anche se ci domande di colleghi con punteggi inferiori. Le mad non hanno graduatorie e non hanno regolamentazione nazionale.

Paolo – Spero che possiate aiutarmi e che comprendiate la difficile situazione in cui mi sto trovando… Grazie per il vostro aiuto, attendo vostra gentile risposta.

risposta – ti consiglierei di meditare meglio sulla tua scelta. A meno che l’accettazione del ruolo non fosse svincolata da esigenze economiche, e dunque essere in ruolo o supplente, o non essere più nel circuito della scuola sia totalmente indifferente, ti inviterei ad una più matura riflessione.

Chi ti assicura che, abbandonata una situazione diffiicile, dietro l’angolo non ce ne sia una altrettanto complessa? Certo non ci si può giustificare dicendo che si tratterebbe di una supplente, quando l’insegnante entra in classe ha la stessa responsabilità educativa al di là del contratto stipulato. E ogni volta che ci sarà una situazione difficile cosa farai, scapperai?

Il nostro consiglio è – se sei veramente interessato a questa professione – di lavorare su di essa, di leggere, studiare, frequentare corsi di formazione (evidentemente il concorso per chi non ha abilitazione precedente non è sufficiente a “formare” un insegnante), confrontarti con i colleghi e la dirigenza, pensare soluzioni.

L’insegnamento non è fatto solo di “pura lezione”, ma anche di come la lezione viene svolta, delle motivazioni che si dannno, di quello che l’insegnante ha da trasmettere, al di là delle conoscenze.

E’ solo un consiglio, a te la decisione. Se vuoi puoi confrontarti anche nel nostro forum sezione Didattica

Graduatorie di istituto: modifica sedi nel passaggio da III fascia ad elenco aggiuntivo di II

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Giulia – Gentile redazione, sono una neo abilitata che ha compilato i modelli A3 e A4 ed è in attesa dell’istanza online per la scelta delle sedi dove svolgere le supplenze. Sono inserita dal 2014 nelle GI in prov. di Brescia e vorrei sapere se attraverso questa istanza sarà possibile cambiare alcune sedi (restando sempre in prov. di Brescia). Grazie

risposta – gent.ma Giulia, il dm n. 326 del 3 giugno 2015 afferma "I soggetti già collocati nelle graduatorie di I, II e III fascia delle graduatorie di istituto ed aventi titolo all’iscrizione nell’elenco aggiuntivo delle graduatoria di II fascia di istituto ai sensi del D.M. 326/2015, per insegnamenti appartenenti ad ordini di istruzione diversi da quelli per i quali sono collocati in graduatoria, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all’atto della domanda di inserimento di inizio triennio ed ai soli fini dell’iscrizione negli elenchi aggiuntivi di cui al presente decreto per i nuovi insegnamenti"

Pertanto, in questa formulazione, limita la possibilità di sostituzione delle sedi esclusivamente a chi ha conseguito l’abilitazione per una classe di concorso per la quale non compariva in graduatoria di III fascia.

Il fatto di aver compilato il modello A4 mi fa capire che eri già presente per quella classe di concorso nella III fascia delle GI.

Certo, questa previsione inserita nel decreto hai dei limiti. Lo scorso anno io avrei potuto scegliere solo due scuole su 20 per questa classe di concorso, mentre adesso con l’abilitazione, se scegliessi altre scuole, potrei avere più possibilità.

In ogni caso non è neanche chiaro se chi non deve modificare le scuole deve comunque accedere a Istanze on line per confermarle per l’elenco aggiuntivo di II fascia (noi riteniamo di sì, in modo che vi sia traccia di una manifesta volontà). Attendiamo, se ci sarano, i chiarimenti del Ministero per quanto riguarda le possibilità di modifica.

Passaggio di ruolo e anno di prova. Chiarimenti

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Paola – Sono stata insegnante nella scuola primaria per 21 anni e quest’ anno ho ottenuto il passaggio alla scuola secondaria per insegnare inglese. Vorrei sapere se, per ritornare al ruolo precedente, devo superare l’ anno di prova ed, eventualmente, l’ anno scolastico a partire dal quale potrei chiedere questo passaggio. Grazie!

Giovanna Onnis – Gentile Paola,

il passaggio di ruolo è disciplinato dall’art. 3 del CCNI sulla mobilità 2015 /16 e, se le disposizioni rimarranno invariate, può essere chiesto dai docenti che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso di due requisiti specifici, cioè devono aver superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto. Avendo ottenuto il passaggio di ruolo dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria, per ritornare nel precedente ruolo nella scuola Primaria devi presentare un’altra domanda di passaggio di ruolo e per fare questo devi chiaramente aver superato l’anno di prova nella scuola Secondaria che rappresenta attualmente il tuo ruolo di appartenenza. Ti ricordo che l’anno di prova in seguito a passaggio di ruolo consiste soltanto nell’effettuare i 180 giorni di servizio, senza formazione con tutto ciò che essa comporta, come invece è richiesto ai neo-immessi in ruolo. Per maggiori chiarimenti ti invito alla lettura della guida di Paolo Pizzo pubblicata da OS  http://www.orizzontescuola.it/speciali/anno-prova-e-formazione-docente-che-ha-ottenuto-passaggio-cattedra-o-ruolo

Il docente titolare su COE può lavorare su COI con le ore di esonero del collaboratore vicario?

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Sono una docente a tempo indeterminato, nell’organico di diritto a.s. 2015-2016 la mia cattedra è diventata una cattedra orario. Con il riconoscimento del semi esonero al Collaboratore del Dirigente Scolastico, mi sono state nuovamente date 18 ore tutte nel medesimo istituto, ma dopo pochi giorni l’U.S.R comunica alla Scuola che le ore lasciate libere dal Vicario non possono essere concesse per il miglioramento di cattedra al docente interno, ma devono essere attribuite ai docenti immessi in ruolo nella fase C. Volevo conferma della correttezza di questa procedura grazie.

Giovanna Onnis – Gentile prof.ssa,

la segnalazione dell’USR è corretta in quanto in sintonia con la recente disposizione ministeriale, nota 1875 del 3 settembre 2015, con la quale viene stabilito che i Dirigenti scolastici hanno la possibilità di sostituire il collaboratore vicario che ha diritto all’esonero o al semi-esonero (secondo le disposizioni dell’art.459 del T.U.), con docenti nominati per supplenza temporanea sino all’avente diritto, cioè sino al completamento della fase C relativa al piano straordinario di immissioni in ruolo. Questa disposizione modifica sostanzialmente la procedura seguita negli anni scolastici precedenti, in quanto le ore liberate in seguito ad esonero del collaboratore vicario, erano ore disponibili in organico di fatto che davano la possibilità ai docenti titolari con una COE di poter essere assorbiti automaticamente nella scuola di titolarità con 18 ore interne su una COI. Purtroppo per te questa possibilità non è prevista per l’anno scolastico 2015/16 e la procedura seguita dalla tua scuola, in seguito alla segnalazione dell’USR, è corretta


Le ore di aggiornamento rientrano nelle 40+40 ore di attività funzionali all’insegnamento?

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Silvana – In questi primi giorni dell’anno scolastico siamo, chi più chi meno, impegnati con i corsi di formazione e aggiornamento e a tal proposito vorrei gentilmente sapere se tali corsi rientrano nelle 40 ore da fare. In alcuni casi ci è stato detto che essendo stati decisi dal collegio sono obbligatori e non rientrano nelle 40 ore. Ti chiedo se ti sembra corretta questa interpretazione. Grazie mille

Giovanna Onnis – Gent.ma Silvana,

le ore dedicate alla formazione e all’aggiornamento non rientrano nel computo delle 40 +40 ore che, come disciplinato dall’art. 29 del CCNL/2007, sono comprensive di tutte le attività di carattere collegiale che vengono distinte in due gruppi:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue.

All’interno di nessuno dei due gruppi vengono menzionate le attività di aggiornamento che si sono sempre svolte su base volontaria . Ora, però, con la Legge 107 sembra che la formazione e aggiornamento diventi un obbligo per i docenti , così come stabilito dal comma 124: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e’ obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”
Questa obbligatorietà non determina comunque il conteggio delle ore di formazione e aggiornamento all’interno delle 40 ore. Per maggiori dettagli ti invito alla lettura dell’articolo sull’argomento pubblicato da OS  http://www.orizzontescuola.it/news/riforma-formazione-docenti-si-potr-arrivare-fino-70-ore-anno-obbligatorie-no-retribuzione-e-sen

Supplenze per assenza del titolare: distribuire le ore agli interni o scorrere le GI?

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Scuola – Buongiorno, devo conferire una supplenza sulla cattedra di una docente momentaneamente assente per congedo straordinario. E’ possibile attribuire  3 delle 18 ore ad una docente già in servizio nella scuola in possesso della specifica abilitazione e con nomina del CSA su spezzone di 12 ore? Specifico che la docente non risulta inserita nella graduatoria di istituto. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

non è possibile.

Al docente interno assunto a tempo determinato, a completamento delle ore, o a tempo indeterminato fino a 24 ore (scuola di I o II grado), possono essere assegnate solo gli “spezzoni” in quanto tali e non quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre (Nota MPI prot. n. AOODGPER 18329 del 25/09/2007).

Come più volte detto nel servizio di consulenza, non bisogna  confondere le supplenze temporanee da attribuire scorrendo la relativa graduatoria d’istituto con gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore che possono essere attribuite al docente interno. Solo queste ultime sono posti liberi tutto l’anno.

Al momento la normativa non è cambiata e rimane valido il monito del MIUR contenuto nella nota 9838/2010 in cui chiarisce che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.

Trattandosi quindi di supplenza temporanea non è possibile frantumare la cattedra per assegnate le ore ai supplenti o titolari interni, pertanto va assegnata scorrendo le GI a partire dalla prima fascia.

 

Supplenze. Possibilità di lasciare una supplenza per 6 ore per una cattedra intera. Chiarimenti per il Dirigente.

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Dirigente scolastico – Buongiorno, nella mia scuola stiamo procedendo all’assegnazione di una cattedra  orario esterna (18 ore) di matematica,  libera dopo la fase B. Il docente convocato dalla graduatoria di istituto di 2° fascia ha già  accettato uno spezzone orario (6 ore) presso altro Istituto al 30 giugno  2016.  Risulta applicabile il terzo capoverso del punto 3 della nota  MIUR n.25141 del 10/08/2015? secondo il quale è consentito rinunciare ad  uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30  giugno….. O questa possibilità risulta possibile solo per le nomine  sulle GAE? Grazie per la cortese attenzione.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

Non è possibile.

Il passo della circolare in questione è legato alle procedure delle convocazioni dalle GAE e il mio parere è che non sia applicabile a quelle assegnate da GI.

La circolare citata, nel passo indicato, si riferisce infatti alle procedure richiamate dall’art. 3/5 del DM 131/07 che a sua volta tratta espressamente le convocazioni per il conferimento delle supplenze a livello provinciale.

Solo dopo, con tanto di “stacco” di periodo, affronta anche il tema delle supplenze “temporanee”.

Il docente in questione ha comunque diritto al completamento orario ai sensi dell’art 4 dello stesso decreto.

 

Valutazione dei titoli per il trasferimento. Chiarimenti

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Costanzo – Sono un insegnante di sostegno di ruolo nella scuola primaria. Volevo sapere se i master biennali da 5 punti utilizzabili per i trasferimenti sono ancora valutabili. La ringrazio anticipatamente. Distinti saluti.

Giovanna Onnis – Gentile Costanzo,

per il trasferimento la valutazione dei titoli è disciplinata dalla relativa tabella allegata al CCNI che viene predisposto annualmente. Non si conosce ancora il prossimo CCNI relativo alla mobilità 2016/17 e non è possibile sapere se la tabella che ci interessa subirà modifiche. Se ci sarà una conferma sui titoli valutabili i master biennali saranno valutati ancora 5 punti, rientrando nei titoli indicati nella lettera C) della tabella: “Vengono valutati i corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 – 1°comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
Per maggiori dettagli puoi consultare la guida pubblicata OS http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-2015-titoli-che-danno-punteggio-nella-domanda-trasferimento-e-passaggio-ruolocattedra

Mobilità. Quando si conoscerà la nuova tabella di valutazione dei titoli?

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Silvia – Sono un’ insegnante di sostegno della scuola primaria. Volevo chiedervi se sapete quando uscirà il CCNI per comprendere la normativa inerente ai trasferimenti per la scuola primaria, soprattutto per capire se saranno ancora valutabili i master di 5 punti per chi è già di ruolo per i trasferimenti. Attendendo una vostra gradita risposta vi porgo cordiali saluti.

risposta – gent.ma, di solito la preintesa viene firmata dai sindacati nel mese di febbraio e poi inviata alla Funzione Pubblica per il controllo. Nel frattempo il Miur avvia le procedure per la presentazione delle domande.

Nei mesi precedenti ci sono una serie di incontri tra miur e sindacati, attraverso i quali di solito è possibile conoscere le principali novità.

Al momento, è ancora presto, dal momento che il piano di immissioni in ruolo non è ancora concluso (si attende la fase C a fine novembre). In ogni caso, non ci sono stati ancora incontri.

Pertanto, il nostro consiglio è quello di non attendere la tabella di valutazione dei titoli, se il master è finalizzato anche ad una acquisizione di competenze, oltre che di punteggio.

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