Andrea – sono un collaboratore scolastico con contratto fino al 30 giugno. Vorrei sapere se ho diritto ad usufruire del congedo parentale nel caso in cui mia moglie in gravidanza sia disoccupata. Con la legge 903/97,sulla basa di quello che ho appreso sul web, il congedo parentale facoltativo è stato esteso anche al padre ma, mentre prima non era possibile usufruirne in caso di madre casalinga/disoccupata ad oggi, con la nuova normativa, il congedo spetterebbe al genitore richiedente anche se l’altro genitore non ne abbia diritto. Vorrei sapere, ammesso che sia confermato da parte Vostra quanto detto sopra, qual è la normativa che spiega questo caso specifico, se bisogna fare domanda al dirigente o all’inps e quel’è in linea di massima l’aspetto economico della normativa. RingraziandoVi anticipatamente porgo Distinti Saluti.
Paolo Pizzo – Gentilissimo Andrea,
Il padre può fruire fin dal giorno successivo alla nascita del figlio del congedo parentale anche nello stesso periodo in cui la madre del bambino usufruisce del congedo di maternità post-parto;
Se la madre utilizza i riposi orari il padre può fruire del normale congedo parentale;
Mentre il normale utilizzo da parte della madre del congedo parentale preclude al padre l’utilizzo dei riposi giornalieri;
Ha diritto a fruire del congedo parentale in coincidenza con il periodo del congedo per malattia del bambino (anche se il congedo parentale del padre è per lo stesso figlio), delle ferie o di un permesso per motivi personali e di famiglia oppure di un periodo di aspettativa. Tali assenze fanno infatti riferimento ad istituti contrattuali e legislativi diversi.
Madre e padre possono fruire di tale congedo parentale anche contemporaneamente, fermo restando il limite previsto dalla legge (dieci/undici mesi concessi ad entrambi).
Il congedo gli spetta anche se la madre non lavora (es. casalinga).
Su quest’ultimo punto già nel 2000 con circolare n. 109 l’INPS chiariva:
“Il comma 1 dell’art. 3 della legge n. 53/2000, modificativo dell’art. 1 della legge 1204/71, stabilisce che il diritto del genitore di astenersi dal lavoro ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
Sul piano applicativo, tale disposizione è da intendersi riferita ai padri lavoratori dipendenti, considerato che alle madri lavoratrici dipendenti -escluse le lavoratrici a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari (esclusione confermata anche dalla presente legge, al comma 5 dell’art. 3)- è già riconosciuto, in base alla normativa precedente, un proprio diritto all’astensione facoltativa, indipendentemente dall’esistenza o meno di un diritto del padre. In sostanza, anche i padri lavoratori dipendenti -esclusi quelli a domicilio e quelli addetti ai servizi domestici- hanno ora un proprio diritto alla astensione facoltativa, indipendentemente dall’esistenza o meno di un diritto della madre, la quale, pertanto, può essere anche non lavoratrice.
La ristrutturazione integrale dell’istituto relativo alla astensione facoltativa ha comportato l’abrogazione (v. art. 17 della legge) dell’art. 7 della legge 903/77 riguardante, appunto, il diritto del padre lavoratore (anche se adottivo o affidatario).
Di conseguenza, le disposizioni di cui alla circolare n. 182 del 4.8.97 che si riferiscono alla derivazione del diritto del padre alla astensione facoltativa da quello della madre sono da intendere superate.”
La domanda di congedo va presentata solo alla scuola di servizio.