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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Fase C assunzioni. Insegnanti scuola infanzia partecipano anche per primaria?

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Letizia – Sono un’insegnante di scuola dell’infanzia con l’abilitazione ed inserimemento in gae pure per la scuola primaria. Ho presentato domanda per il piano straordinario di assunzione Il punteggio più alto lo raggiungo per la scuola dell’infanzia poiché insegno in una scuola paritaria da oltre un decennio. La mia domanda è, considerando che le domande per la scuola primaria sono di numero inferiore rispetto ai posti disponibili, ho la possibilità di essere assunta come insegnante di scuola primaria per la fase C? Grazie in anticipo per la consulenza.

risposta – sì, parteciperai alla fase assunzionale C prevista dal piano straordinario di assunzioni per l’a.s. 2015/16 solo per la scuola primaria, dal momento che l’infanzia è esclusa da tale fase.

Potrà quindi avvenire, come nel tuo caso, che insegnanti più preparate in un settore specifico, saranno assunte in altro ordine. Questo non è necessariamente un danno, in quanto se hai l’abilitazione avrai seguito un apposito corso di formazione per insegnare in quell’ordine di scuola, per cui si presuppone che lo Stato sappia quello che fa.

Le conseguenze di tale scelta naturalmente non saranno immediatamente misurabili (se non nell’abbattimento del precariato)

Si consideri tra l’altro che la circolare Miur del 21 settembre 2015 permette l’utilizzo di personale immesso in ruolo per la scuola primaria in progetti di continuità che investano anche l’infanzia

Naturalmente ad oggi sarebbe prematuro affermare che tutte queste situazioni potranno trovare collocazione nella fase C.


Immissioni in ruolo fase C. Se la GaE provinciale della classe di concorso del collaboratore del Preside è esaurita…

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Gli USR dovranno assegnare il personale corrispondente alla classe di concorso dell’insegnante esonerato.

Cosa succede se il collaboratore del Dirigente esonerato appartiene a una classe di concorso esaurita in provincia (A049), se in quell’istituto tale classe di concorso è considerata atipica insieme alla A047 e A048 (classe di concorso dichiarata in esubero)? La A048 si considera una classe di concorso corrispondente? Grazie

risposta – l’atipicità non c’entra nulla. Il Dirigente Scolastico dovrà compilare l’apposita scheda inserendo la classe di concorso di titolarità corrispondente a quella di titolarità del Collaboratore con esonero o semiesonero, come espressamente richiesto dal Miur "

Ogni istituzione scolastica potrà inserire la classe di concorso corrispondente al docente titolare di esonero o di semiesonero oppure la classe di concorso dei due docenti titolari di semiesonero specificando il numero di ore in corrispondenza del! ‘orario di servizio previsto per ciascun ordine di scuola"

La fase C avverrà a livello nazionale, per cui se in quella provincia la GaE della A049 è esaurita, ciò potrebbe non costituire un problema. Ci sono i candidati delle GM del concorso, oppure un docente delle GaE di un’altra provincia.

Se proprio non si riuscisse a trovare il docente (questo significa che tutti i docenti di A049 sarebbero già stati collocati), allora per il 2015/15 quel posto di organico di potenziamento non sarà assegnato e al supplente che in questo momento lavora con contratto fino all’avente diritto il contratto verrà prorogato al 30 giugno.

Docente neo-immesso può chiedere trasferimento interprovinciale per il 2016/17?

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Angela – Sono una neoimmessa di ruolo su una provincia che non è quella di residenza. Ai fini del trasferimento, poiché mio marito ha una residenza diversa dalla mia, posso chiedere il ricongiungimento ai miei due figli minori?

Giovanna Onnis – Gent.ma Angela,

in base alla normativa applicata per la mobilità 2015/16, è stato possibile aggirare il vincolo triennale di permanenza sulla provincia di immissione in ruolo, in presenza di particolari e specifiche precedenze indicate nell’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del CCNI sui trasferimenti e tra queste non rientrano i figli minori che hanno consentito, invece di aggirare il vincolo per l’assegnazione provvisoria (per figli di età inferiore ai 3 anni o agli 8 anni e in quest’ultimo caso senza precedenza). In base a tale normativa non ti sarebbe possibile chiedere per l’a.s. 2016/17 trasferimento interprovinciale, ma con la legge 107 sono stabilite delle disposizioni specifiche per la mobilità 2016/17. Nel comma 108, infatti, si parla di piano straordinario di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale e questo piano coinvolgerebbe sia i docenti assunti n ruolo entro l’a.s. 2014/15, sia i docenti neo-immessi 2015/16.

Per l’anno scolastico 2016/2017 e’ avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale…..

Sui docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2015/16 è indispensabile, comunque, da parte del MIUR un doveroso chiarimento per capire se rientrano in questo piano di mobilità straordinaria tutti i docenti neo-immessi dalla fase 0 alla fase C.

Nel CCNI sui trasferimenti 2016/17 non ancora predisposto saranno sicuramente prese in esame le diverse situazioni con le opportune delucidazioni in merito e in questo modo ti potrà essere chiaro, in base alla tua posizione personale, se avrai i requisiti per chiedere trasferimento interprovinciale.

Supplenze: priorità non vale per chi non è iscritto in III fascia

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Raul – Buongiorno Lalla, mi sono abilitato nel luglio 2015 al TFA per la classe di concorso A033 ma non sono iscritto in nessuna GI (seconda/terza).

La scuola capofila che ho indicato nel modello A3 mi ha chiamato per una supplenza di 8 ore e fino a giugno 2016 (la seconda fascia risulta vuota).

Ho risposto di non poter "scavalcare" i colleghi in terza fascia in quanto non iscritto in nessuna graduatoria,.

Visto però che dal 20 ottobre dovrei comparire nella lista aggiuntiva della seconda fascia, ho dato la mia disponibilità a subentrare, in quanto "avente diritto", a chi verrà chiamato adesso .

Chiedo cortesemente se questa procedura è corretta. Mi è infatti sorto il dubbio che avrei potuto accettare fin da subito la proposta di lavoro essendo la scuola in oggetto quella indicata da me come capofila e visto i nuovi poteri in mano ai dirigenti scolastici.

Grazie

risposta – gent.mo Raul, la procedura da te indicata alla segreteria è corretta. Non essendo iscritto in III fascia, non puoi infatti vantare al momento la priorità per aver acquisito l’abilitazione. Dovrai attendere l’elenco aggiuntivo di II fascia.

Abbiamo voluto pubblicare la tua e mail sia per sottolineare la tua onesta nel non approfittare di un errore della segreteria, sia per puntualizzare i "poteri" dei Dirigenti Scolastici alla luce della nuova riforma della scuola.

Trattandosi di una supplenza lunga, il Preside non ha alcun potere di scelta sul supplente, che dovrà essere nominato attraverso il normale scorrimento delle graduatorie.

Solo per le supplenze inferiori a 10 giorni, i Presidi potranno utilizzare i docenti interni, anche in ordini di scuola diversi.

Docente DOP e utilizzazione d’ufficio: ulteriori chiarimenti

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Daniela – Docente DOP della scuola di II grado per la classe di concorso A048, utilizzata nel corrente anno scolastico, con cattedra articolata su più scuole e comuni diversi (nonostante non richiesto nella domanda di utilizzazione), per 19 ore.
L’articolazione oraria è la seguente: 13 ore in un ITC di un comune, 6 ore in un ITC di altro comune, di cui 3 ore al corso diurno e 3 al corso serale. Con tale utilizzazione d’ufficio sono tenuta ad effettuare un servizio di 19 ore? O si poteva prevedere 16+2 a disposizione, come è stato fatto per altri docenti della mia stessa graduatoria, che sono stati utilizzati con un numero di ore a disposizione di gran lunga maggiore. Cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentile Daniela,

l’utilizzazione d’ufficio del docente titolare DOP segue l’ordine inverso della graduatoria, nel senso che si inizia dall’ultimo in graduatoria come stabilito nell’art. 23 comma 21 del CCNI sui trasferimenti 2015/16. Una volta effettuate le utilizzazioni a domanda in base al punteggio, l’USP procede all’assegnazione delle cattedre e/o spezzoni rimasti disponibili senza ripartirli equamente tra i docenti ancora da utilizzare inseriti nella graduatoria DOP. Quindi questo determinerà l’utilizzazione d’ufficio su COE di 19 ore del docente in coda nella graduatoria e l’utilizzazione d’ufficio con molte ore a disposizione (anche 18) per il docente ai primi posti nella graduatoria. Quindi, mi dispiace, ma se la tua posizione in graduatoria non è “ottimale”, presumo che la tua utilizzazione sia corretta e sei tenuta a prestare servizio sulla cattedra assegnata dall’USP

Geografia e atipicità: a chi spetta l’ora residua in OD?

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Giannina – Sono una docente di ruolo di sostegno ma sono abilitata anche per la classe di concorso A039. Nella mia scuola ci sono delle ore residue di geografia. Ho fatto richiesta per l’attribuzione di un’ora di geo residua mi è stato risposto che pur essendo abilitata non ho diritto a quell’ora perché deve essere attribuita ad un docente della classe di concorso A060 perché non ha orario completo ma ha ore a disposizione e alla scuola non conviene darmela perché mi dovrebbe pagare la diciannovesima ora. La domanda è la seguente
geografia e una classe di concorso atipica o no?e quelle ore spettava ad un docente abilitato in geografia o a un docente A060. Grazie.

Giovanna Onnis – Gentile Giannina,

non indichi a quale classe di concorso siano attribuite in OD le ore residue di Geografia, ma considerando l’atipicità della disciplina e quanto risposto dalla scuola presumo che siano state attribuite alla cdc A060 per salvaguardare la titolarità del docente che non può avere ore a disposizione se esistono nella scuola ore residue disponibili di discipline che può insegnare e la Geografia è disciplina atipica. Ciò che regola l’attribuzione dell’ora di Geografia non è , comunque, la discrezionalità del Dirigente scolastico, ma dipende dall’organico di diritto. Se le ore residue di Geografia in OD sono state attribuite alla cdc A039 non possono essere assegnate a docente A060 così come è vera la situazione inversa, cioè se le ore sono attribuite in OD alla cdc A060 non possono essere assegnate a docente A039. Solo tu puoi quindi verificare come sia la reale situazione nella tua scuola per stabilire con esattezza se la risposta che ti hanno dato è corretta

Congedo parentale per il padre anche se la madre non lavora

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Andrea  – sono un collaboratore scolastico con contratto fino al 30 giugno. Vorrei sapere se ho diritto ad usufruire del congedo parentale nel caso in cui mia moglie in gravidanza sia disoccupata. Con la legge 903/97,sulla basa di quello che ho appreso sul web, il congedo parentale facoltativo è stato esteso anche al padre ma, mentre prima non era possibile usufruirne in caso di madre casalinga/disoccupata ad oggi, con la nuova normativa, il congedo spetterebbe al genitore richiedente anche se l’altro genitore non ne abbia diritto. Vorrei sapere, ammesso che sia confermato da parte Vostra quanto detto sopra, qual è la normativa che spiega questo caso specifico, se bisogna fare domanda al dirigente o all’inps e quel’è in linea di massima l’aspetto economico della normativa. RingraziandoVi anticipatamente porgo Distinti Saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Andrea,

Il padre può fruire fin dal giorno successivo alla nascita del figlio del congedo parentale anche nello stesso periodo in cui la madre del bambino usufruisce del congedo di maternità post-parto;

Se la madre utilizza i riposi orari il padre può fruire del normale congedo parentale;

Mentre il normale utilizzo da parte della madre del congedo parentale preclude al padre l’utilizzo dei riposi giornalieri;

Ha diritto a fruire del congedo parentale in coincidenza con il periodo del congedo per malattia del bambino (anche se il congedo parentale del padre è per lo stesso figlio), delle ferie o di un permesso per motivi personali e di famiglia oppure di un periodo di aspettativa. Tali assenze fanno infatti riferimento ad istituti contrattuali e legislativi diversi.

Madre e padre possono fruire di tale congedo parentale anche contemporaneamente, fermo restando il limite previsto dalla legge (dieci/undici mesi concessi ad entrambi).

Il congedo gli spetta anche se la madre non lavora (es. casalinga).

Su quest’ultimo punto già nel 2000 con circolare n. 109 l’INPS chiariva:

“Il comma 1 dell’art. 3 della legge n. 53/2000, modificativo dell’art. 1 della legge 1204/71, stabilisce che il diritto del genitore di astenersi dal lavoro ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto.

Sul piano applicativo, tale disposizione è da intendersi riferita ai padri lavoratori dipendenti, considerato che alle madri lavoratrici dipendenti -escluse le lavoratrici a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari (esclusione confermata anche dalla presente legge, al comma 5 dell’art. 3)- è già riconosciuto, in base alla normativa precedente, un proprio diritto all’astensione facoltativa, indipendentemente dall’esistenza o meno di un diritto del padre. In sostanza, anche i padri lavoratori dipendenti -esclusi quelli a domicilio e quelli addetti ai servizi domestici- hanno ora un proprio diritto alla astensione facoltativa, indipendentemente dall’esistenza o meno di un diritto della madre, la quale, pertanto, può essere anche non lavoratrice.

La ristrutturazione integrale dell’istituto relativo alla astensione facoltativa ha comportato l’abrogazione (v. art. 17 della legge) dell’art. 7 della legge 903/77 riguardante, appunto, il diritto del padre lavoratore (anche se adottivo o affidatario).

Di conseguenza, le disposizioni di cui alla circolare n. 182 del 4.8.97 che si riferiscono alla derivazione del diritto del padre alla astensione facoltativa da quello della madre sono da intendere superate.”

La domanda di congedo va presentata solo alla scuola di servizio.

Supplenze e posti residui dalla fase B. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, 1.Nella mia scuola sono rimaste 2 cattedre di diritto al 31.08.2016 non coperte dalle nomine in ruolo fase B. Sono stati chiamati dei supplenti entrambi dalla seconda fascia: i contratti è corretto farli già fino al 31.08.2016 in quanto la fase C potenziamento non riguarda la copertura di queste cattedre, oppure bisogna fare il contratto fino alla nomina dell’avente diritto? 2.Accettazione ruolo in fase b con decorrenza economica 01.07.2016. Il contratto al supplente di II FASCIA è possibile farlo con nomina avente diritto per il momento in quanto il sistema sidi non permette di farlo alla fine delle lezione? grazie dalla segreteria della scuola.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

per quanto riguarda il primo quesito la supplenza deve essere conferita a titolo definitivo con scadenza 31/8. Si tratta infatti di un posto in organico di diritto non coperto  nelle operazioni di nomina in ruolo. Pertanto se i docenti sono inseriti in II fascia potete già attribuire la supplenza fino al 31/8.

Per il secondo quesito: mi pare di capire che si tratti di accettazione del ruolo da parte di un docente rientrante nella fase B con differimento della presa di servizio al termine della supplenza . Supplenza evidentemente assegnatagli fino al 30/6.

Anche in questo caso la supplenza sarà assegnata a titolo definitivo fino al 30/6 (termine attività didattiche) e non al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola) in quanto state anche in questo caso utilizzando la II fascia di istituto.

Forse il problema è che state inserendo scadenza termine delle lezioni e non 30/6 (termine attività didattiche).


Anno di prova rinviato per aspettativa. Chiarimenti per il dirigente

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Dirigente scolastico – Per un docente di sostegno immesso in ruolo il 1 settembre 2014 che non ha svolto il periodo di prova per essersi messo in aspettativa per quasi l’intero anno 2014/2015 e che non ha svolto il corso di formazione previsto, ripetendo adesso il periodo di prova nell’a.s. 2015-16. la mancata partecipazione al corso di formazione 2014/15 ha conseguenze giuridiche o  è sufficiente che lo frequenti nell’a.s. 2015/16? Scrivo anche per rassicurare il docente in oggetto. Grazie. il DS.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

la legge 107/2015 all’art. 1 commi 116-119 ha introdotto la novità dello svolgimento di almeno 120 gg. di attività didattiche:
“116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
118. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.
119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”

Pertanto nell’ambito dei 180 giorni validi per il compimento del periodo di prova, almeno 120 devono essere prestati per le attività didattiche. Poi ovviamente è aggiunto il cosiddetto corso di formazione.

Per il resto nulla è innovato.

In particolare l’art. 438 comma 5 del T.U. citato dispone che qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo (il dirigente scolastico).

Nel nostro caso, quindi, può tranquillizzare la docente la quale ha rimandato l’anno di prova non raggiungendo i 180 gg. di servizio utili a causa di un’aspettativa prevista da specifiche disposizioni di legge. Vuol dire che potrà svolgere quest’anno sia i 180 gg.(comprensive delle ore di attività didattica) che la formazione.

Giova infatti ricordare che la prova è prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento (C.M. 1 agosto 1975, n. 219, prot. n. 3069 ancora in linea con il T.U. e la legge citati).

A chi vengono assegnate le ore “liberate” dall’esonero del collaboratore vicario?

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Sono un’insegnante della classe di concorso A052 con cattedra orario esterna,tredici ore nella scuola di titolarità e cinque in un altro liceo classico. Il vicario del Ds che ha avuto il semiesonero di nove ore appartiene alla classe A052. Potrei vantare il diritto di rientro nella mia scuola di titolarità per il corrente
anno scolastico?

Giovanna Onnis – Gentile prof.ssa,

con la nota 1875 del 2 settembre il MIUR ha autorizzato gli esoneri e i semiesoneri dei collaboratori dei Dirigenti scolastici in tutti i casi previsti dal TU 297/2004. Nella nota citata viene chiarito che sui posti dei collaboratori esonerati le scuole potranno effettuare immediatamente le sostituzioni con nomine fino all’avente diritto, in attesa del completamento della fase C delle immissioni in ruolo, garantendo così il regolare avvio dell’anno scolastico. Ciò significa, quindi, che le ore liberate per esonero del collaboratore vicario non potranno essere assegnate a te per trasformare in tal modo la COE in COI, ma dovranno essere date provvisoriamente a supplenza in quanto destinate al docente che sarà immesso in ruolo nella fase C

Mobilità 2016/17 e ambiti territoriali: solo per il trasferimento o anche per la mobilità professionale?

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Chiara – Sono un’insegnante di sostegno nella primaria entrata in ruolo nel 2009. Dai miei calcoli non sono più nel vincolo quinquennale e quindi vorrei fare il passaggio su posto comune. Vorrei sapere se questo passaggio è considerato un trasferimento e quindi l’insegnante che lo chiede finisca in un albo territoriale come previsto dalla riforma per la mobilità. Grazie per l’attenzione.

Giovanna Onnis – Gent.ma Chiara,

in base alla normativa vigente sulla mobilità, il movimento da sostegno a posto comune è un trasferimento che rientra nella 2° fase della sequenza operativa così come stabilito nel CCNI 2015/16. Sei stata immessa in ruolo nell’a.s. 2009/10, quindi per te il 2015/16 risulta essere il settimo anno sul sostegno, ciò significa che hai ampiamente superato il vincolo quinquennale. Presentando domanda di trasferimento su posto comune per il 2016/17 entrerai automaticamente negli ambiti territoriali così come previsto dal comma 73 della legge 107: “…Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.”
Come potrai notare, nel comma citato, si parla di ambiti territoriali sia per la mobilità territoriale (trasferimento) sia per la mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo). Non esiste quindi differenza tra chi chiederà trasferimento e chi chiederà passaggio di ruolo o di cattedra per l’a.s. 2016/17, in quanto saranno coinvolti entrambi negli ambiti territoriali.

Immissioni in ruolo fase C. In quale area di potenziamento rientrano topografia, costruzioni, estimo?

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Salvatore – Sono un insegnante precario di topografia negli istituti tecnici. ho inoltrato la domanda di assunzione ma per la fase b non ho ottenuto alcuna proposta. vi chiedo in quale area disciplinare, tra le 7 individuate dal miur, rientrano le materie quali la topografia, estimo costruzioni, ecc… a mio parere dovrebbero rientrare nell’area “tecnica” che però non è contemplata dalla legge.

non vorrei essere escluso dalle immissioni in ruolo solo perchè le scuole non possono materialmente indicare una materia tecnica nel proprio fabbisogno di potenziamento…

c’è da dire che nella circolare del miur del 21 settembre si legge che “Le aree di intervento in ordine al potenziamento dell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche previste dal comma 7 della legge 107 sono state ricondotte atitolo esemplificativo ad una serie di campi tendenzialmente corrispondenti alle aree disciplinari degli insegnamenti”.

però leggo anche che le scuole dovranno indicare nel sistema informatico l’ordine di preferenza inserendo tutte le 7 aree previste.

potreste chiarire questi dubbi?
grazie e buon lavoro.

risposta – gent.mo, posto che al momento non ci sono risposte nè definitive nè rassicuranti, possiamo provare solo a ragionare.

Le assunzioni su potenziamento sono necessarie a realizzare interventi mirati al miglioramento del piano dell’offerta formativa.

Pertanto, i collegi docenti, entro il 15 ottobre, dovranno chiedersi cosa vogliono privilegiare e quali progetti proporre.

Discipline come topografia, costruzioni, estimo sono sicuramente ottime per il Potenziamento laboratoriale, lettere m Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e lettera o) Incremento dell’alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione.

Non sappiamo però se il Ministero concorda con la nostra idea :-)

Lo speciale di OrizzonteScuola.it sulle Assunzioni fase C

Il personale ATA chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive, può essere sostituito?

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Vittorio – Spett.le Vi sottopongo il seguente caso:

Un collaboratore scolastico, nominato assessore comunale ha presentato un calendario che lo vede impegnato nelle istituzioni, per cui risulta essere sempre assente a scuola i giorni dispari. Tenuto conto che la scuola ha altri due collaboratori scolastici, di cui 1 con esonero totale, può il Dirigente nominare un supplente part-time per i giorni in cui il collaboratore di cui sopra è assente?
Grazie per la rispostadi Giovanni Calandrino – Gentile Vittorio, nei confronti del personale ATA chiamato a ricoprire cariche elettive si applicano le norme di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di cui all’art. 68 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il personale che si avvalga del regime delle assenze e dei permessi di cui alle leggi predette, è tenuto a presentare, ogni trimestre, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, alla scuola in cui presta servizio, apposita dichiarazione circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, da assolvere nel trimestre successivo, nonché a comunicare mensilmente alla stessa scuola la conferma o le eventuali variazioni degli impegni già dichiarati.

Nel caso in cui il dipendente presti servizio in più scuole, la predetta dichiarazione va presentata a tutte le scuole interessate.

In riferimento, quindi, all’art. 52 del CCNL comparto scuola, non è prevista la sostituzione del personale che usufruisce del suddetto “Permesso/Assenza”.

Pertanto pur non essendo OBBLIGATORIA la sostituzione, a parere dello scrivente, considerate le reali esigenze di servizio della scuola è possibile chiedere un’unità di supporto per assicurare almeno le necessarie attività. Naturalmente tenendo conto delle nuove indicazioni introdotte dalla circolare prot. n. 25141 del 10.08.2015.

Non ho i soldi per il PAS. Cosa si prevede per i docenti di III fascia che non si abilitano?

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Elisabetta – Gentile Lalla sono docente precaria di terza fascia nelle graduatorie di istituto e ti scrivo per fare alcune domande.

La prima è inerente al PAS. Ho ottenuto l’accesso al pas due anni fa, ma l’università di torino non ha subito attivato i corsi e poi una volta attivati io sono stata inserita in questo anno accademico. Mi chiedevo, se per qualche motivo non potessi iscrivermi entro la data di scadenza decadrei da ogni futura possibilità di PAS? Perchè la scadenza sarebbe domani e io non ho i soldi per pagare la quota di iscrizione. Mille euro per me sono molti. Ho visto che non sono la sola leggendo nel vostro forum, ho trovato il post di un collega che ha il mio stesso problema…

Ma mal comune non è mezzo gaudio per me. Non so cosa fare. Inoltre volevo chiederti se sai se per caso è prevista l’attivazione di altri pas da parte del ministero e quali sarebbero senza l’abilitazione le future possibilità di lavoro per noi docenti di terza fascia.
Grazie in anticipo per le cortesi risposte

risposta – purtroppo non abbiamo una soluzione per la difficoltà economica, ognuno conosce la propria situazione e dunque sa ciò che può e non può fare.

Per quanto riguarda la normativa, al momento non si prevedono altri PAS

Giannini: non ci sarà un nuovo PAS, ma cerchiamo modo di valorizzare il servizio , siamo invece in attesa dell’attivazione del III ciclo TFA (ma certo la somma da pagare non cambia, ed è necessario anche superare le selezioni).

Per quanto riguarda il "futuro dei non abilitati", non esiste un futuro, nel senso che nessuno ad oggi può assicurarti un lavoro stabile con le supplenze di terza fascia (potrebbe darsi, dipenderà da materia, provincia, circostanze fortuite come malattie, gravidanze, aspettative, congedi) poichè la legge 107/2015 prevede che il requisito di accesso ai prossimi concorsi è l’abilitazione

Quest’anno 7mila supplenze in più, poi andranno al concorso a cattedra 2015/16. Bando solo abilitati

e poi, per i giovani, la strutturazione di un percorso diverso.

Formazione docenti, addio TFA (ultimo a gennaio 2016?). Le supplenze saranno svolte dai tirocinanti. Chi vince il concorso avrà un contratto a tempo determinato

Le supplenze temporanee vanno assegnate scorrendo la graduatoria di istituto

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Chiara – Sono titolare di uno spezzone di sole 3 ore presso un IISS e avrei un dubbio da sottoporre: se nel corso dell’anno si dovesse assentare qualche collega, potrei avere diritto al completamento dell’orario prendendo quelle ore? Data l’esiguità del mio orario attuale, non ci sarebbe una frantumazione della cattedra, perché io potrei coprire l’intero orario del collega temporaneamente assente. Grazie e buon lavoro

risposta – le supplenze temporanee vanno attribuite necessariamente scorrendo le graduatorie di istituto, non ai docenti interni all’istituto. (Regolamento delle supplenze, dm 131/07). Solo se si tratta di supplenze inferiori ai 10 giorni, una volta nominati i docenti della fase C delle assunzioni, tali incarichi potranno essere gestiti internamente, secondo particolari modalità (in ogni caso non interessa te).

Se, dallo scorrimento della relativa graduatoria di istituto, risulti destinataria della supplenza, puoi accettare. Non hai cioè diritto di precedenza sui colleghi delle GI. La precedenza ti spezza solo per l’attribuzione di spezzoni pari o inferiori a 6 ore che dovessero residuare dalle nomine. Supplenze: come e a chi si assegnano gli spezzoni pari o inferiori le 6 ore


Organico di diritto, ore di Geografia e atipicità: ulteriori chiarimenti

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Giusy – Con riferimento al quesito sottopostoVi e da voi pubblicato il 22 cm in merito alle ore residue in OD di Geografia, la Vs risposta è stata che se “le ore residue di Geografia in OD sono state attribuite alla cdc A060 non possono più essere assegnate a docente di A039”. Siccome nella mia scuola accade proprio questo e di conseguenza le ore di geografia non vengono attribuite a me insegnante abilitato di A039 , Vi chiedo il riferimento normativo a supporto della Vs risposta e se tale risposta rimane valida anche nel caso in cui viene meno il presupposto per cui le ore di geografia erano nell’OD della A060 che è la tutela dell’insegnante A060 soprannumerario perché lo stesso ha ottenuto il part time e perciò la scuola avrebbe dovuto tenerne conto nel predisporre l’organico di fatto. Ringrazio e saluto cordialmente

Giovanna Onnis – Gentile Giusy,

è doverosa una precisazione sulla risposta già data sull’argomento, pertanto inserisco la parte da te citata: “Ciò che regola l’attribuzione dell’ora di Geografia non è , comunque, la discrezionalità del Dirigente scolastico, ma dipende dall’organico di diritto. Se le ore residue di Geografia in OD sono state attribuite alla cdc A039 non possono essere assegnate a docente A060 così come è vera la situazione inversa, cioè se le ore sono attribuite in OD alla cdc A060 non possono essere assegnate a docente A039”.

Per dovere di precisione ti confermo che nel caso del part-time da te citato le ore liberate risultano ore A060 e come tali vanno attribuite ai docenti che ne hanno titolo per l’insegnamento

Ovviamente l’attribuzione delle ore in OD può variare nel corso degli anni scolastici e i criteri per tale attribuzione sono quelli indicati nella nota ministeriale 3119/14 dove viene richiamata la nota prot. n. 679 del 4 maggio 2012. Per maggiori dettagli e chiarimenti ti invito a leggere l’articolo sull’argomento pubblicato da OS   http://www.orizzontescuola.it/news/riforma-classi-concorso-geografia-economica-solo-ad-a039-ma-momento-ore-anche-ad-a060-o-a050

Numero di alunni in una classe con due alunni certificati: c’è un tetto massimo?

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In una classe di scuola primaria di 21 alunni, di cui due certificati disabili, c’è un tetto massimo di iscritti entro il quale si deve restare? È possibile inserire altri alunni che arriveranno in corso d’anno?
Grazie

Giovanna Onnis – Gentile Insegnante,

come chiarito nell’articolo pubblicato da OS (http://www.orizzontescuola.it/news/numero-alunni-classe-buona-scuola-potranno-sparire-classi-pollaio) “La consistenza numerica degli alunni per classe è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al quale si fa riferimento annualmente nella circolare ministeriale sulla consistenza della dotazione organica per ogni scuola di diverso ordine e grado
Per la scuola Primaria si deve considerare l’art. 10 DPR 81/2009, dove si stabilisce che le sezioni della scuola Primaria devono essere costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per sezione. In presenza di alunni disabili la normativa (art.5 comma 2 del DPR 81/2009) chiarisce che il numero degli alunni nelle classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20 alunni. Ritengo, quindi che, nel caso da te citato, essendo la classe composta da 21 alunni, dei quali 2 certificati con disabilità, un ulteriore inserimento di altri alunni non sarebbe in sintonia con la normativa vigente andando a creare una classe troppo numerosa a discapito degli stessi alunni e delle loro esigenze formative.

Mobilità 2016/17 e ambiti territoriali: in che modo saranno coinvolti i docenti DOP o soprannumerari?

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Frida – Sono una docente in ruolo dal 2011 cui non è mai stata assegnata la sede per mancanza di cattedra. Purtroppo nell’anno di assegnazione della sede si è creato, nella mia materia, un esubero in provincia che è stato ovviamente trasferito d’ufficio su quella unica cattedra che sarebbe dovuta diventare la mia sede.

Ho letto i quesiti relativi alle utilizzazioni e AP per l’anno 2016.2017 rispetto alla Legge 107 e le vs risposte, ma riflettevo sulle vs seguenti parole: “Nel comma 73 della Legge 107 si parla di ambiti territoriali per la mobilità territoriale e professionale per il 2016/17, cioè per coloro che chiederanno trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma non per la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie). Lo stesso comma citato chiarisce inoltre che gli ambiti territoriali interesseranno anche i docenti perdenti posto : “Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali”. Queste nuove regole saranno valide per tutti i docenti, a prescindere dall’anno di immissione in ruolo”. Devo dedurre che anche nel mio caso finirò nell’ambito territoriale, in quanto, non avendo sede, sarò costretta a fare domanda di mobilità territoriale e professionale? Oppure potrò bypassare detta domanda e fare esclusivamente quella d’utilizzazione, quando sarà il momento, con la quale tra l’altro sto lavorando ogni anno sulla stessa fatidica cattedra, poiché la titolare ha sempre richiesto di essere utilizzata altrove. Ringrazio anticipatamente. Rimanendo in fiduciosa attesa, saluto cordialmente.

Giovanna Onnis – Gentilissima Frida,

la tua condizione di docente DOP o titolare in Provincia e comunque senza scuola di titolarità, ti obbliga a chiedere ogni anno trasferimento per avere l’assegnazione di una sede di titolarità e per non rischiare che questa ti venga assegnata d’ufficio. Per l’anno scolastico 2016/17, le cose per te sostanzialmente non cambiano , in quanto dovrai presentare sempre domanda di trasferimento, anche se le preferenze non potranno essere su specifiche scuole, ma sugli ambiti territoriali. Non presentando domanda di trasferimento se si verificasse un assorbimento dell’esubero per maggiori disponibilità di cattedre per la tua cdc, rischieresti un trasferimento d’ufficio su un ambito territoriale che potrebbe anche non essere di tuo gradimento. In base ai risultati dei movimenti potrai poi decidere se presentare successivamente domanda di utilizzazione secondo quanto stabilirà il CCNI sulla mobilità annuale 2016/17

Punteggio di continuità: si perde in seguito a trasferimento volontario su altra scuola all’interno dello stesso IIS?

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Pier Vincenzo – Insegno (classe A050) in un Istituto d’Istruzione Superiore che comprende un ITC, un ITIS e un ITG. Ho ottenuto, a mia domanda (non ero soprannumerario), il trasferimento dall’ organico ITC a quello dell’ ITIS (Con la dicitura “Precedenza nell’ambito dello stesso Istituto”). Le sarei molto grato se sapesse chiarirmi un dubbio:avendo ottenuto comunque il trasferimento a domanda su un codice diverso (come Lei sa per noi docenti il codice dell’I.I.S. non è esprimibile) devo considerare l’ ITIS come se fosse del tutto un’altra scuola?

In altri termini, il mio quesito è il seguente: nella prossima graduatoria interna, a seguito del trasferimento ottenuto, perderò totalmente la precedente continuità (16 anni di servizio continuativo sull’ITC oltre ai 10 punti del punteggio aggiuntivo per non aver presentato domanda per un
triennio) o, trattandosi comunque dello stesso I.I.S., conserverò comunque la continuità ed il relativo punteggio (due punti per i primi cinque anni e tre per ciascuno dei successivi)? In caso di perdita di continuità, quei sedici anni andranno almeno valutati un punto per anno (servizio nello stesso comune di residenza)? Grazie per la cortese risposta, cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Pier Vincenzo,

il punteggio di continuità spetta per il servizio prestato senza soluzione di continuità nella stessa scuola, per la stessa cdc e per la stessa tipologia di posto (sostegno o posto comune), in sintonia con quanto previsto nella nota 5 della tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità 2015/16: “Si precisa che, per l’attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.” Per il trasferimento tale punteggio si matura dopo un triennio di continuità nella scuola, mentre per la graduatoria interna non è necessario, come per la mobilità, aver prestato un servizio senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni, ma si valuta subito dopo il primo anno. Nel tuo caso specifico hai ottenuto trasferimento in seguito a domanda volontaria in altra scuola che, anche se fa parte dello stesso IIS della precedente scuola di titolarità, è comunque un’altra scuola con codice differente. Il trasferimento ottenuto ha determinato, quindi, la perdita di tutto il punteggio di continuità maturato nella precedente scuola di titolarità e la perdita del bonus di 10 punti, mentre, ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio (nota 5bis), mantieni il diritto alla continuità nel comune deve sei titolare da tanti anni e per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità ti spetta 1 punto

Ora aggiuntiva di Geografia generale economica prevista dal “decreto Carrozza”: a quale cdc deve essere attribuita?

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Mimmo – Sono abilitato A039 TFA I ciclo. Volevo sapere se anche l’ora di geografia generale ed economica introdotta dalla Carrozza può essere assegnata in organico di diritto a docenti A060 non perdenti posto ovvero tutti già con 18 ore. Cercherò di essere più chiaro con un esempio. Nella scuola in cui ho lavorato lo scorso anno erano disponibili 11 ore di geografia generale ed economica che mi sono aggiudicato da II fascia: 10 ore nelle classi prime dell’indirizzo enogastronomia ed ospitalità alberghiera e 1 ora nella prima dell’indirizzo CAT.

Le 12 ore delle 2 sezioni AFM sono affidate ad un docente di ruolo nella A039.Quest’anno le prime dell’indirizzo enogastronomia ed ospitalità alberghiera sono diventate sette (da 34 alunni per classe!) mentre è rimasta una prima CAT. Anche quest’anno il collega A039 di ruolo non ha voluto saperne delle ore di geografia generale ed economica e si è tenuto solo le 12 ore delle due sezioni AFM (non mi risulta che lavori anche in un’altra scuola).Lo spezzone di 8 ore di geografia generale ed economica quest’anno è stato “spartito” tra tre i docenti A060 di ruolo nella scuola tutti già con 18 ore (una con già 20 ore) quindi non in pericolo di “soprannumerarietà”. Alla luce di quanto previsto dalla nota miur n. 3119 del 1 aprile 2014:“L’ora di Geografia generale ed economica prevista dall’art. 5,comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, è assegnata alla 39/A. In fase residuale, al fine di evitare la creazione di situazioni soprannumerari età all’interno della istituzione scolastica, tali ore possono essere assegnate anche alla 50/A e 60/A”.E’ legittima questa spartizione delle ore di geografia generale ed economica tra 3 docenti A060 non in pericolo di “perdenza” posto?Nel caso avessi ragione, cosa posso fare per sollecitare un controllo (a chi rivolgermi) e mandare queste ore a supplenza? Spero che entri presto in vigore il riordino delle CC altrimenti la mia abilitazione la posso anche buttare!Inattesa di una risposta vi abbraccio calorosamente e vi ringrazio anticipatamente.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Mimmo,

la risposta al tuo quesito la trovi nella normativa da te citata, dove per l’ora aggiuntiva di Geografia generale ed economica prevista dal “decreto Carrozza” si stabilisce chiaramente che deve essere assegnata prioritariamente alla cdc A039 e solo in fase residuale per evitare esuberi tali ore possono essere assegnate alle altre cdc A050 o A060. Quindi in assenza di questa condizione tali ore devono essere attribuite in OD alla cdc che risulta in esubero provinciale, altrimenti spetta alla A039 per consentire, come nel tuo caso la nomina di precari abilitati nella specifica classe di concorso. Mi pare di capire, invece, che, nella scuola di cui parli, tali ore in OD siano assegnate alla A060 e sarebbe utile verificare se sono state rispettati tutti i criteri stabiliti dalla normativa vigente per l’attribuzione in OD delle ore di Geografia . Potresti verificare questo recandoti presso l’ufficio organici del CSA della tua provincia.

Come anticipi correttamente con la riforma delle classi di concorso questo problema legato all’atipicità della Geografia, si dovrebbe risolvere definitivamente

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