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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Passaggio di ruolo, anno di provava sede di titolarità

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Paola – le spiego la mia situazione: dopo tre anni di ruolo nella classe A043, lo scorso anno o chiesto trasferimento di provincia di passaggio di ruolo alla A050. Nel frattempo sono rimasta incinta e quindi quest’anno non potrò fare i 180 giorni di insegnamento, rientrando a disposizione solo ad aprile. Mi chiedevo se il prossimo anno devo svolgere l’anno di formazione per intero (con le nuove disposizioni) e se la mia sede di titolarità rimarrà la stessa, ammesso che non chieda la mobilità ovviamente.  Grazie, saluto cordialmente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

l’anno di prova lo rimandi al prossimo anno scolastico per legittimo impedimento. In questi casi non ci sono limiti. Il prossimo anno dovrai effettuare sia la prova che la formazione.

Per ciò che riguarda la sede, questa è definitiva a meno che, come da te indicato, non chiederai volontariamente trasferimento.


Visita specialistica: è il dipendente che sceglie a che titolo imputare l’assenza

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Alina  – ieri ho fatto una visita specialistica, in una struttura a 40 km dalla mia abitazione, alle ore 14 avendo preso un giorno di permesso . Oggi mi è stata rifiutata la giustifica, con orario dalle 14 alle 15, poiché avrei dovuto chiedere un permesso orario (con 5 ore di lavoro potevo prendere 2,5 ore di permesso breve). Non avevo scelto questa opzione poiché dovendo prendere treno e altri mezzi avevo paura di non arrivare in tempo. E’ corretto, dunque, chiedermi di prendere un giorno per motivi familiari e rifiutare l’attestazione della visita effettuata? Distinti  saluti.

Paolo Pizzo – gentilissima Alina,

non è corretto.

Con sentenza del 25 febbraio 2015 n. 5714, il TAR del Lazio ha annullato la circolare della FP nella parte in cui questa stabilisce l’obbligatorietà del ricorso al permesso per i dipendenti pubblici che dovessero assentarsi dal lavoro per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici.

La sentenza precisa che l’utilizzo della parola “permesso”, invece della espressione “assenza” nasce dall’esigenza di regolare la mancata prestazione lavorativa per visita medica tramite gli istituti contrattualmente previsti per giustificare un’assenza diversa dalla malattia. E che né la nuova norma né la circolare della FP hanno inteso eliminare l’assenza per malattia conclamata come assenza giustificata e certificabile secondo le ordinarie modalità.

Inoltre, affermano i giudici, se per le esigenze di visita medica si imponesse l’utilizzo immediato dei permessi per motivi personali previsti dal CCNL, si avrebbe uno sconvolgimento dell’organizzazione del lavoro e della vita personale del dipendente, che ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell’ulteriore modalità di “assenza per malattia” prima prevista dalla conformazione della richiamata norma e dal contratto nazionale applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali “permessi” per “documentati motivi personali”diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant’altro.

La scuola non potrà quindi imporre al dipendente il ricorso ai permessi orari o ai permessi per motivi personali per tali assenze, data la natura di questi permessi che devono appunto essere utilizzati per altri scopi, a meno che non sia il dipendente stesso a ricorrervi (rimane infatti la facoltà per il dipendente di giustificare l’assenza per visita specialistica ricorrendo al permesso per motivi familiari (art. 15/2) o al permesso breve (art. 16).

Pertanto nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, le assenze dal servizio per visite mediche,terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici per l’espletamento di tali prestazioni.

In sostanza rimane al momento intatta la facoltà per il dipendente della scuola di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Qualora quindi il dipendente intenda imputare l’assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).

Conferimento supplenza per posto vacante. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente Scolastico  – Buongiorno, chiedo chiarimenti per un contratto di Lingua Inglese A345 (cattedra)  che ho dato a un supplente con scadenza 31/08/2016. Ad agosto 2015 la titolare della cattedra di Inglese è stata nominata Dirigente Scolastica in altra scuola con presa di servizio 01/09/2015. A settembre ho comunicato alla scuola polo che provvedeva alla nomina dei supplenti annuali  la cattedra libera per tutto l’anno scolastico 2015/16. Non è stato designato alcun supplente annuale per cui ho nominato un docente dalla II fascia delle graduatorie d’istituto fino al 31/08/2016. In attesa di risposta auguro buona giornata.

Paolo Pizzo – Gentile dirigente,

la nomina è corretta.

L’art 1 comma 1 del DM 131/07 dispone ai sensi di tale regolamento si assegnano supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.

Il comma 2 precisa che per l’attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento.

Pertanto trattandosi di un posto vacante in quanto la docente in questione ha assunto servizio come Dirigente, quindi il posto non ha più titolare a partire dal 1/9/2015, ci troviamo nella fattispecie dell’art 1 commi 1 e 2 del DM citato con scadenza contratto 31/8.

Sennonché ai sensi dell’art 7 comma 1 i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

  • supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
  • supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Pertanto la procedura attuata dalla scuola è stata corretta: una volta che il posto non è stato coperto dall’ATP con lo scorrimento delle GAE per esaurimento di quest’ultime, detto posto passa di competenza del DS che lo assegna scorrendo le GI partendo dalla I fascia fino alla III. La scadenza della supplenza rimane immutata al 31/8.

Per i docenti di sostegno secondaria II grado la mobilità 2016/17 potrebbe essere su scuola e non su ambito territoriale

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Tatiana – Sono 1 insegnante di sostegno AD01, entrata di ruolo nell’a.s 2014-2015. ogni anno devo fare richiesta in 20 scuole in quanto noi siamo dop per cui non abbiamo una sede fissa. mi hanno sempre mandata nella scuola inserita per prima nell’elenco, ma mi sono stufata di viaggiare e l’anno venturo vorrei mettere in pole position una scuola che è nel mio comune di residenza.

la domanda è: se lo faccio e li non c’è posto c’è la possibilità che mi mandino ancora più lontana o seguono l’ordine di inserimento nell’elenco? grazie

risposta – gent.ma, la procedura di mobilità 2016/17 sarà molto importante, senonchè complessa.

Il Miur, in una recente riunione con i sindacati, ha proposto che

i docenti titolari sul sostegno nel secondo grado (attualmente titolari DOS) possano presentare domanda di mobilità con modalità diverse rispetto agli anni precedenti. Ossia, vuol far sì che i docenti di sostegno acquisiscano la titolarità sulla scuola (e non su ambito, come accadrà per il 90% del rimanente personale).

Non sappiamo ancora se questa proposta diventerà realtà nel prossimo contratto sulla mobilità 2016/17, dobbiamo attendere gli altri incontri e la firma definitiva.

E’ chiaro che l’Amministrazione, nel valutare la domanda terrà conto delle richieste così come formulate nella domanda. Il tutto comunque sarà spiegato nel contratto, che ti suggeriamo di leggere attentamente, date le novità che si prospettano.

Mobilità 2016: Miur prevede 3 fasi. Su scuola per 0 e A, nazionale per assunti fino al 2014. Per neoimmessi fasi B e C nazionale da GaE e regionale per GM

Le scuole offrono supplenze su posti di potenziamento, ma non si sa per quali progetti

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Giusy – Cara Lalla, mi sono arrivate due proposte di supplenza fino al 30/06/2016 su potenziamento: una per la mia classe di concorso e un’altra su sostegno. Ho provato a chiedere alla scuola in cosa consisterebbe questa supplenza su potenziamento e mi
hanno detto che al momento non sanno cosa farò.

Io ho diritto al completamento orario e potrei quindi accettare solo quattro ore ma temo di accettare "a scatola chiusa", nel senso che potrebbero chiedermi di tutto: supplenze, corsi pomeridiani, ecc.

Potresti darmi una mano per capire come potranno essere gestite queste supplenze su potenziamento dalle scuole e se il docente che accetta deve sottostare a qualsiasi loro esigenza o se invece può dire ad esempio di non voler fare corsi pomeridiani? Grazie.Un caro saluto

risposta – gent.ma Giusy, il fatto che la scuola non sappia rispondere a questo quesito è senz’altro grave. Spero però che tu tu sia rivolta in Presidenza per avere la risposta, in quanto certamente non è una risposta che può fornirti la segreteria, che ha solo l’onere amministrativo di conferire la supplenza.

Il tuo ruolo sarebbe equivalente a quello del collega neoimmesso in ruolo, se non avesse differito la presa di servizio: ossia realizzare il progetto di ampliamento dell’offerta formativa realizzato dalla scuola in questione entro il 15 ottobre. Il progetto deve essere coerente con gli obiettivi individuati dal comma 7 della legge 107/2015.

Potresti anche essere utilizzata per supplenze, purchè queste non siano superiori ai 10 giorni, come indicato dal comma 85 della legge "

85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo’ effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza."

Per quanto riguarda i corsi pomeridiani, se essi rientrano nel progetto di cui abbiamo parlato, vanno fatti.

Mobilità 2016/17 per docente con scuola di titolarità : sarà possibile esprimere una sola preferenza su scuola serale?

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Tiziano – Vorrei gentilmente avere delucidazioni a proposito del decreto sulla mobilità e nello specifico se lo stesso terrà in considerazione chi potrebbe voler richiedere un trasferimento soltanto su una scuola serale e, nel caso rifiutata, non voler essere trasferito su altra scuola diurna del nuovo ambito territoriale, rimanendo così nella scuola di precedente titolarità. Grazie.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Tiziano,

in base alle disposizioni indicate nella legge 107, gli ambiti territoriali coinvolgeranno tutti i docenti che parteciperanno alla mobilità 2016/17 e saranno esclusi solo i docenti
neo-immessi in ruolo in fase 0 e in fase A per i quali saranno valide le regole applicate fino al corrente anno scolastico.

Mobilità negli ambiti territoriali significa dover esprimere preferenze territoriali su di essi e non su specifiche scuole come è sempre stato.

Ritengo, quindi, che non sia possibile condizionare la richiesta di trasferimento nel modo da te ipotizzato, in quanto, non avresti la possibilità di chiedere specificatamente la scuola serale, ma dovresti chiedere l’ambito nel quale è inserita la scuola che ti interessa.

Come è facile intuire, però, la titolarità nell’ambito non sarà per te garanzia per ottenere l’incarico triennale nella scuola.

Ritengo utile e doveroso ribadire, comunque, che le regole precise e i criteri che dovranno essere seguiti per la mobilità 2016/17 in relazione alle preferenze territoriali , quante e quali preferenze potranno essere espresse nella domanda, non sono stati ancora stabiliti e sono ancora in corso gli incontri tra sindacati e MIUR per la definizione del CCNI 2016/17 che potrà sicuramente dare risposte più precise.

I numerosi punti interrogativi legati all’argomento preferenze territoriali sono stati evidenziati in questo articolo pubblicato da OrizzonteScuola  http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-preferenze-territoriali-esprimere-nella-domanda-grande-nodo-sciogliere

Mobilità docenti: Miur vuole ridurre posti disponibili per passaggio di ruolo e/o cattedra

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Giancarlo – Spett.le Redazione, nonostante l’intento della Legge 107 sia quello di "venire incontro" ai docenti "immobilizzati" (gli assunti in ruolo ante 2014), l’Amministrazione scolastica – secondo i vari resoconti delle OO.SS. – intende portare dal 50% al 30% i posti riservati alla mobilità professionale (passaggi di ruolo). Tale aliquota riguarderebbe anche la mobilità straordinaria.

Quest’ultima, stante a quanto previsto dall’art. 1, comma 104 della L. 107/15, dovrebbe concretizzarsi su "tutti i posti vacanti e disponibili… dell’organico dell’autonomia":

"Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)".

Chiedo gentilmente un Vostro autorevole parere circa la legittimità di un eventuale intervento del MIUR in sede contrattuale, finalizzato a limitare il numero dei posti per la mobilità professionale dei docenti in ruolo ante 2014.

Ringraziando per la sicura attenzione e per il Vostro quotidiano contributo alla professione docente, porgo i miei più

risposta – gent.mo, posto che siamo ancora alle battute iniziali della contrattazione sulla mobilità 2016/17, non è ancora chiaro se la proposta del Miur era volta semplicemente a rendere disponibili un numero maggiore di posti per la mobilità territoriale, se appunto l’intento è quello di venire incontro alle esigenze dei docenti immobilizzati che richiedono il rientro nelle province di residenza.

Al momento non esprimiamo alcun parere, è prematuro. Il prossimo incontro sui temi della mobilità è atteso per il 14 dicembre al Miur.

Mobilità 2016: Miur prevede 3 fasi. Su scuola per 0 e A, nazionale per assunti fino al 2014. Per neoimmessi fasi B e C nazionale da GaE e regionale per GM

Anno di prova fase 0: scuola disorganizzata non ha ancora nominato tutor

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Paola – Sono una neo immessa in ruolo con fase 0 in scuola grande e un po’ disorganizzata. Ad oggi non mi hanno ancora detto nulla sul mio anno di prova o su quale tutor avrò.

Leggendo i vostri notiziari però mi è sembrato di capire che c’era da stendere un bilancio delle competenze iniziali in collaborazione col tutor e concordare delle compresenze. Cosa devo fare??

Inoltre sapete dirmi quando dovrò iscrivermi alla piattaforma INDIRE??

Sarà aperta per tutti (fase0,A,B,C) in un preciso momento o è già attiva?

Devo arrangiarmi da sola o devo comunque passare attraverso la mia scuola? Grazie per l’attenzioneAspetto fiduciosa un vostro riscontro

risposta – gent.ma Paola, il tuo punto di riferimento è la scuola, per cui ti consigliamo di armati di santa pazienza e comnciare a dialogare con chi della presidenza ritieni più disponibile a interessarti della tua situazione (se poi non sei l’unica neoimmessa in ruolo e la richiesta proverrà da tutti sarà sicuramente più efficace).

Il punto di partenza per capire cosa tu e la scuola dovete fare sono il dm n. 850 del 27 ottobre 2015 e la circolare del 5 novembre 2015 che ti invitiamo a leggere in maniera approfondita.

Andiamo per ordine: bilancio delle competenze

Dalla lettura della normativa ti renderai conto che nel giro di 10 giorni il Miur ha dato due disposizioni diverse: nel dm del 27 ottobre infatti si parlava di stesura del bilancio entro i primi due mesi di servizio, nella circolare del 5 novembre invece il bilancio ha tempi più distesi e sarà fatto on line. La circolare del 5 novembre, essendo la più recente, è quella valida su questo argomento. Bisogna dire che alcuni dirigenti hanno richiesto ugualmente ai neoimmessi una versione cartacea del primo bilancio, ma non è questa la preoccupazione del tuo DS.

Al momento dunque bisogna attendere l’apertura della piattaforma INDIRE, come abbiamo spiegato in questo articolo Bilancio competenze neoimessi in ruolo: tempistica e modalità. Faraone: non basta l’immissione in ruolo per essere buoni insegnanti

Nomina tutor

Seppure non ci sia un termine entro il quale nominare il tutor, per il delicato e specifico compito a lui spettante, sarebbe bene che a dicembre il neoimmesso in ruolo fosse già affiancato dal docente tutor. Altrimenti le disposizioni delle circolari rimangono solo parole.

Iscrizione piattaforma INDIRE.

Il primo passaggio spetterà alla scuola, il secondo a te. In alcune province sono già state fornite disposizioni circa l’inserimento dei nominativi, in altre si è ancora indietro. Su questo quindi non possiamo risponderti con esattezza, è una questione che deve curare la segreteria scolastica.

Tutte le info nel nostro tag Neoimmessi in ruolo


Graduatorie di istituto 2015/16: sono direttamente definitive, ma non viene meno il diritto al reclamo

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Maurizio – Gentilissima Lalla, Seguo con attenzione la vostra rivista curata anche nei dettagli, ma non sono riuscito a trovare informazioni circa la pubblicazione delle graduatorie di seconda fascia.

Cercando sul sito dell’USR Molise sono riuscito a trovare la data di pubblicazione, però con amara sorpresa mi accorgo che dette graduatorie sono state pubblicate in data 19/11/201 come graduatorie definitive. Chi volesse far valere entro i canonici 10 giorni, eventuali suoi diritti non può fare più nulla, se non rivolgersi al giudice del lavoro. Possibile che accada questo? In attesa di una tua risposta porgo cordiali saluti

risposta – gent.mo Maurizio, questa è una notizia che OrizzonteScuola ha diffuso già in data 10 novembre 2015 Graduatorie di istituto: per l’a.s. 2015/16 direttamente definitive

con l’avvertenza

"Questo non signifca – e ci mancherebbe altro – che in presenza di errori le graduatorie debbano rimanere “impunite”. E’ necessario che le segreterie accolgano i reclami e operino di conseguenza"

Pertanto, anche se le graduatorie sono state pubblicate in versione direttamente definitiva, questo non ha impedito ai docenti di reclamare avverso punteggi calcolati in maniera sbagliata.

Assenza alla visita fiscale: possibili conseguenze

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Antonio – Buon Giorno  Il mio quesito è questo: sono a casa in malattia.  Nel momento in cui è arrivato l’accertamento fiscale mi ero allontanato a piedi per un centinaio di metri per buttare la spazzatura. Al mio rientro trovo la dottoressa che si allontana. Mi presento e mi visita, scrivendo sul referto che io sono sopraggiunto dopo che ha segnalato l’assenza per iscritto e imbucato la comunicazione nella cassetta delle lettere. Informo domani stesso il DS e comunque vado a farmi visitare alla ASL di competenza come scritto nella comunicazione. Sono preoccupato delle possibili conseguenze di questa situazione. Grazie del Vs cortese riscontro.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Antonio

si premette che l’art 17 comma 16 del CCNL 2007 dispone che Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.

Ciò quindi si configura come un vero e proprio obbligo del dipendente.

L’art. 5, comma 14, della L. 638/1983, stabilisce che “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.

Tale disposizione ha carattere generale, potendo trovare applicazione sia nei confronti dei lavoratori pubblici sia nei confronti dei lavoratori privati, e non è stata interessata dagli effetti dell’art. 69, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 che riguarda, invece, le sole disposizioni legislative o regolamentari concernenti esclusivamente il rapporto di lavoro pubblico.

Pertanto, l’art. 5, comma 14, della L. 638/1983 deve ritenersi ancora applicabile.

Naturalmente, l’applicazione di detta sanzione, che ha la sua fonte nella legge, non esclude la possibilità di aprire anche un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente per violazione degli obblighi contrattuali.

A mio avviso la sanzione non è automatica ma irrogabile solo nel caso in cui il Dirigente non consideri adeguatamente motivata l’eventuale giustificazione addotta dal dipendente per l’assenza e ritenga quindi di dover procedere alla decurtazione economica.

Pertanto, una volta che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo potrà giustificare tale assenza nei confronti del Dirigente.

Il Dirigente, acquisita, da parte dell’organo che ha effettuato i controlli, la comunicazione dell’assenza (anche per i controlli richiesti autonomamente dal datore di lavoro), ne darà formale notizia al dipendente, il quale, entro i successivi 10 giorni, potrà far pervenire la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali motivi giustificativi dell’assenza.

In conclusione solo nel momento in cui il Dirigente non consideri adeguatamente motivata la giustificazione addotta dal dipendente per l’assenza alla visita di controllo e ritiene di dover procedere alla decurtazione economica, può altresì ritenere di voler procedere dal punto di vista disciplinare per sanzionare la mancata giustificazione e per censurare il comportamento del dipendente che non ha fornito alla scuola preventiva comunicazione del suo allontanamento così come prescritto dall’art. 17 comma 16 del CCNL/2007.

Anno prova e differimento presa servizio. Chiairimenti per il Dirigente scolastico

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Dirigente scolastico – In previsione della segnalazione dei docenti neoassunti da ammettere al corso di formazione, il cui termine è fissato dall’Ambito territoriale di X al 14 dicembre, si chiedono urgenti chiarimenti in merito alle seguenti fattispecie:  1)      un docente, immesso in ruolo nella FASE C presso altra provincia, ma in servizio fino al termine delle attività didattiche per  N. 4 ore  presso questa Istituzione scolastica nella propria classe di concorso e per N. 14 ore in altra istituzione scolastica della provincia di Palermo su posto di sostegno, presso quale scuola può svolgere l’anno di prova? Dove ha un maggiore carico di ore o dove svolge servizio nella propria classe di concorso? La scelta della scuola è vincolata o rimessa alla libera scelta del docente? Stante l’urgenza, si richiede un sollecito riscontro. Si ringrazia anticipatamente. Il caso rientra fra quelli contemplati nell’art.3 comma 4 D.M. n.850 del 27/10/2015 e punto 2 circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015. L’insegnamento di sostegno equivale a classe di concorso affine, tale per cui l’anno di prova può essere effettuato anche dove si presta servizio come sostegno? 2) un docente immesso in ruolo nella FASE C presso altra provincia, ma in servizio fino al termine delle attività didattiche per  N. 4 ore  presso questa Istituzione scolastica nella propria classe di concorso, può chiedere di differire l’anno di prova e di formazione all’anno scolastico successivo? Grazie e cordiali saluti

Paolo Pizzo – Gentile dirigente,

La circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015 ha previsto che per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale dove il neoassunto docente presta servizio come supplente, anche sulla base dei seguenti criteri:

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
  • la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

Pertanto, in merito ai quesiti posti, si segnala che chi ha differito la presa di servizio ed è in servizio di supplena in due scuole, possa lui stesso scegliere la scuola in cui effettuare l’anno di prova e che lo debba fare, così come riporta la circolare citata, dietro specifica istanza. Si segnala inoltre che se trattasi di stesso grado o ordine di scuola, la supplenza svolta su sostegno è valida per la classe di concorso di immissione in ruolo.

Per il secondo quesito vale quanto già detto sopra. Dal momento che l’anno di prova non è in questo caso obbligatorio, se il docente non fa specifica richiesta di volerlo svolgere può differirlo implicitamente all’anno scolastico successivo.

 

 

Supplenze: lasciare lo spezzone per la cattedra intera

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David – Circa 10 giorni fa ho accettato uno spezzone di 4 ore per la classe di  concorso A042 fino al 30/06/2016, prendendo regolarmente servizio. Oggi,  ho ricevuto una convocazione per 18 ore fino al 30/06/2016 presso la  classe di concorso A038, presso un altro istituto. Posso rinunciare allo  spezzone di 4 ore per accettare quello da 18 ore? In attesa di un suo cortese, e spero celere riscontro, porgo distinti  saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo David,

l’art 8 del DM 131/07 dispone che Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

E che Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

Pertanto trattandosi di due contratti al 30/6, potrai lasciare le 4 ore (che sicuramente sono stata assegnate dalle GI)  solo se l’altro incarico è attribuito dalle GAE. Altrimenti rimane il diritto al completamento orario fino alle 18 ore.

 

Mobilità da sostegno a materia: è trasferimento e sarà negli ambiti territoriali

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Margherita – Sono una docente di sostegno AD02 entrata in ruolo nell’ anno scolastico 2011/12. Con la prossima mobilità 2016/17 vorrei tentare il trasferimento sulla classe di concorso A037, ma ho letto che mi spetteranno gli ambiti? In verità questo anno sono in assegnazione per la prima volta nella mia città di residenza che si trova in una provincia e in una regione diversa da quella di titolarità. Ho letto della possibilità che daranno a noi Dos, ma cmq io vorrei tentare il trasferimento su classe di concorso. Mi puoi dire che cosa mi accadrà con questa scelta di mobilità professionale? ? La domanda la potrò fare solo per la provincia di titolarità oppure anche per altre province? ? Certa di una risposta lascio cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissima Margherita,

il movimento che vuoi chiedere per l’anno scolastico 2016/17 non è mobilità professionale, ma territoriale in quanto si tratta di un normale trasferimento.

Tutta la mobilità, sia professionale che territoriale, per il prossimo anno, in base a quanto stabilisce la legge 107, sarà caratterizzata da molte e importanti novità che richiedono, comunque, conferma in sede di contrattazione, con precise esplicitazioni nel CCNI 2016/17 non ancora predisposto e per la cui definizione sono ancora in corso gli incontri tra sindacati e MIUR.

Una delle novità previste nella legge 107, comma 73, è la mobilità negli ambiti territoriali e non su specifiche scuole. Come docente in ruolo dall’a.s. 2011/12 sarai coinvolta, quindi, negli ambiti territoriali e avendo superato il vincolo quinquennale sul sostegno (questo in corso è per te il quinto anno), potrai chiedere trasferimento su materia.

Sulla mobilità negli ambiti territoriali ci sono ancora molti punti interrogativi come OrizzonteScuola ha sottolineato in questi articoli

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-ancora-molte-incertezze-ambiti-territoriali-motivo-ansia-e-preoccupazione-docent

http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-docenti-ambiti-territoriali-contraddizione-ci-si-arriva-punteggio-poi-preside-scegliert

e si sta ancora discutendo sulla loro possibile ampiezza

http://www.orizzontescuola.it/news/ambiti-territoriali-mobilit-ministero-propone-ampliamento-dai-300mila-abitanti-gi-tempi-si-allu

La tua domanda potrà essere sia provinciale che interprovinciale in quanto hai ampiamente superato il vincolo di permanenza triennale nella provincia di immissione in ruolo, ma anche se fossi stata nel vincolo, la mobilità straordinaria prevista nel comma 108, con deroga al vincolo, ti avrebbe, in ogni caso, consentito di presentare domanda di trasferimento in altra provincia.

Per quanto riguarda, però, le preferenze esprimibili, quante e quali, bisogna chiaramente aspettare le indicazioni che saranno date con la pubblicazione del CCNI 2016/17

Mobilità 2016/17: docente con disabilità personale e precedenza articolo 21 e 33 della legge 104/92

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Daniela – Sono una insegnante di matematica e scienze (cdc A059) assunta a tempo indeterminato dal 1.09.2013 dopo aver vinto il concorso del 2012. La mia sede di titolarità è sita a circa 100 Km dal mio comune di residenza. Preciso che la sede di titolarità è sita in una provincia diversa da quella di residenza. In data 9.10.2015 mi è stata riconosciuta l’invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa: 100 % e la situazione di gravità. Posso far valere il diritto di essere trasferita alla sede di lavoro più vicina possibile al proprio domicilio, riconosciuto ai lavoratori con lo stato di handicap grave come previsto dall’art.33 comma 6 della legge 104/1992, pur essendo iniziato l’anno scolastico? Se si come devo procedere? Grazie per la disponibilità. Distinti saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima Daniela,

potrai fa valere il tuo diritto e la precedenza che ti spetta nel trasferimento su una sede più vicina al tuo domicilio, in base agli articoli 21 e 33 della legge 104/92, a decorrere dal prossimo anno scolastico.

Per il corrente anno scolastico, iniziato ormai da tre mesi, non puoi fare richieste relative alla sede di servizio, dovrai prestarlo infatti nella scuola in cui sei titolare e avrai diritto, comunque ad usufruire dei permessi previsti nei commi 2 e 3 dell’art.33, come specificato dal comma 6 del citato articolo.

Ti ricordo che, in base alla legge 107, la mobilità per il prossimo anno scolastico sarà negli ambiti territoriali, dai quali risulteranno esclusi solo i neo-immessi in ruolo in fase 0 e in fase A.

Quindi, se ciò verrà confermato in sede di contrattazione ed indicato esplicitamente nel CCNI sulla mobilità 2016/17, nella domanda di trasferimento dovrai indicare tra le preferenze non specifiche scuole, ma ambiti territoriali.

La tua precedenza dovrebbe essere valutata in sede di trasferimento nell’ambito in cui è inserito il tuo comune di residenza.

Anche questo però è ancora ipotetico e si aspettano conferme, mentre dovrebbe essere più certa la precedenza per l’attribuzione dell’incarico triennale da parte del dirigente scolastico nella scuola del tuo comune dove presenterai la tua candidatura dopo aver ottenuto trasferimento nell’ambito.

Questa è, infatti, l’unica precedenza menzionata nella legge 107, dove nel comma 79 si stabilisce che per l’assegnazione della sede varranno le precedenze della legge 104, articolo 21 e 33, comma 6, di conseguenza i docenti con disabilità personale avranno la priorità nella sede presso cui invieranno il curriculum:

A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

Assenza per poter svolgere un ciclo di cure fisioterapiche. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – un dipendente della ns. istituzione scolastica lavoratore in qualita’ di collaboratore scolastico ha chiesto di assentarsi per ciclo di fisioterapia durante l’orario di servizio  si chiede di conoscere come si configurano queste assenze e se devono essere recuperate dal dipendente.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

non esistono dei permessi specifici per il caso in questione.

pertanto si elencano le possibilità.

L’art 53 del CCNL/2007 dispone per il personale ATA che I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con  le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa. Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale – connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91 – che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.

Non rientra quindi nei casi di cui sopra.

Rimangono a mio avviso o i permessi brevi di cui all’art 16, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e soggetti a recupero (fino ad un massimo di 36 ore per il personale ATA), oppure la malattia.

È proprio in quest’ultimo caso potrebbero rientrare le assenze del dipendente in questione se debitamente certificate.

Pur infatti non esistendo più il congedo straordinario retribuito per “cure termali”, il comma 3 dell’art.13 della legge 638/1983 aveva comunque disposto che “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista delle unità sanitarie locali, ovvero limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS o dall’ INAIL, su motivata prescrizione dei predetti istituti”.

Pertanto, le cosiddette “cure termali” possono avvenire solo durante un periodo di ferie.

Eccezionalmente, però, tali cure si possono imputare all’assenza per malattia per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto certificati. Le assenze rientreranno nel periodo di comporto e pertanto il riferimento è l’art. 17 commi 1 e 2 del CCNL/2007.

 

 


Non più nelle GaE, non più nelle GM 1999, quali speranze di ottenere il ruolo?

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Nazario – Sono un prof. Abilitato con il concorso del 1999 alle seguenti classi A028 A027 A025 A023 Abilitato ero in graduatoria a Nuoro per l’assegnazione della cattedra. Feci domanda per il provveditorato di Roma Poi non ho seguito più Nel 2007 non ho rinnovato l’iscrizione

Nel 2011 mi iscrivo alla GI e con le abilitazioni riesco ad avere delle supplenze attraverso le GI. Ad oggi insegno con incarico annuale A NUORO hanno bloccato la graduatoria Adesso mi chiedo per essere inserito nelle GAE cosa devo fare

risposta – la normativa attuale (legge 296/06) non consente il tuo reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento. O almeno, questa è l’interpretazione che ne dà il Ministero. Si è verificato infatti che alcuni colleghi (non sapremmo quantificare) abbiano presentato ricorso contro la loro esclusione e abbiano avuto sentenza positiva da parte dei giudici. Le sentenze sono nominative, individuali, valgono solo per il ricorrente.

Pertanto, a fronte del diniego ancora ripetuto da parte del Ministero anche nell’aggiornamento GaE del 2014, alcuni colleghi sono stati comunque reinseti dai Giudici.

Solo per fare qualche esempio ma, come detto, le sentenze sono numerose.

Graduatorie ad esaurimento: i giudici reinseriscono i depennati

Graduatorie ad esaurimento: tribunale dichiara illegittimo depennamento di una docente che non aveva presentato domanda di aggiornamento

Il reinserimento nelle GaE ti permetterebbe di partecipare al 50% delle immissioni in ruolo (naturalmente se il ricorso avrà esito positivo).

Nazario – Per avere la possibilità di una chiamata a tempo indeterminato devo rifare il concorso? Anche se ho già le abilitazioni che mi hanno detto che non le perdo?

risposta – Nella situazione in cui ti trovi, nell’immediato, la partecipazione al concorso a cattedra, il cui bando dovrebbe essere emanato nelle prossime settimane, è la soluzione ottimale. Ti confermiamo che sei in possesso delle abilitazioni (requisito richiesto per la partecipazione), anche se le GM del concorso 1999 sono state annullate.

Concorso a Cattedra 2016: tempi, prove posti, destinatari, programmi. La scheda aggiornata

Ti segnaliamo anche

Concorso docenti 2016, i gruppi di studio di OrizzonteScuola

Nazario – Vorrei dei chiarimenti visto che vari sindacati contattati non sanno dirmi nulla. Grazie anticipatamente della vostra risposta Cordiali saluti

risposta – ci auguriamo tu non abbia dovuto pagare per ricevere 0 informazioni 😉

Rendicontazione bonus 500 euro attraverso Istanze on line?

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Salvatore – sono un docente di scuola superiore a tempo indeterminato. Ho utilizzato il bonus docenti di euro 500 per l’acquisto di un notebook, facendomi rilasciare relativa fattura. Ho consegnato alla scuola di titolarità (attualmente sono in assegnazione provvisoria) il documento e dopo qualche giorno sono stato contattato dalla segreteria, in nome e per conto del segretario, il quale asserisce che l’operazione RENDICONTAZIONE NON spetta alla scuola, ma al docente attraverso una apposita funzione sul sito ISTANZE ONLINE (funzione attualmente NON presente).

Cortesemente volevo sapere se quanto riferitomi corrisponde al vero oppure è frutto, nella migliore delle ipotesi, di una libera interpretazione del DSGA. Ringrazio anticipatamente per la risposta

risposta – gent.mo Salvatore, a meno che il DSGA sia in possesso di informazioni a noi sconosciute, al momento sulla rendicontazione il Ministero non ha detto nulla. L’idea di Istanze on line non sarebbe male, se solo il DSGA ci spiegasse come inserire le fatture relative.

Ci ha fatto sapere sì, attraverso la nota del 15 ottobre 2015, che ci fornirà delle informazioni, ma non ci ha detto quando. Sappiamo solo che ad occuparsi della rendicontazione presentata sarà il revisore dei conti.

Riteniamo comuqnue sia veramente prematuro presentare scontrini e fatture in questo periodo nelle segreterie scolastiche, già oberate da altre incombenze, in quanto il bonus è spendibile fino al 31 agosto 2016 e dunque il lavoro di rendicontazione sarà sicuramente successivo.

Assunto su A030 ma con supplenza su A029. Non si può svolgere anno di prova

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D. – Assunto in fase C classe A030 (educazione fisica nella scuola media) differisce la presa in servizio mantenendo supplenza annuale sulla A029 ( educazione fisica istituti secondari di 2 grado) può effettuare anno di prova sul secondo grado? La materia sarebbe la stessa ma il grado differente.

risposta – il problema non è la materia, ma proprio il grado.

In base al dm n. 850 del 27 ottobre 2015 e alla circolare del 5 novembre 2015

non potranno quindi svolgere l’anno di prova e di formazione i docenti che stanno attualmente svolgendo una supplenza su un ordine e grado diverso di scuola rispetto a quello di assunzione in ruolo.

Neoimmessi in ruolo: anno di prova e formazione 2015/16. Guida riepilogativa: 180 giorni di servizio, 120 di attività didattica e i modelli di rito

Bonus insegnanti valido anche per spese effettuate a settembre 2015

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Pasqua – Sono un’insegnante delle scuole superiori a cui è stato erogato il bonus di 500€. Vorrei sapere, visto che non riesco a trovarlo in modo ufficiale sul foglio allegato dal MIUR, se questo bonus ha valore retroattivo. Infatti mi chiedo, avendo comprato un pc verso la fine di settembre, posso utilizzare questo bonus o vale da quando mi è stato pagato sul cedolino? In attesa di una vostra gentile risposta, distinti saluti.

risposta – gent.ma, il bonus è spendibile nel corso dell’a.s. 2015/16.

nel DPCM 23 settembre 2015 e nella nota del 15 ottobre 2015 si legge "La Carta del docente ha un valore nominale non superiore a 500 euro annui utilizzabili nell’arco dell’anno scolastico di riferimento".

Pertanto anche se il bonus nell’a.s. 2015/16 è stato concretamente accreditato a partire dal 19 ottobre, copre comunque tutte le spese effettuate dai destinatari nel corso dell’a.s. 2015/16, dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016.

Permesso per accompagnare il proprio figlio ad una visita pediatrica

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Serenella – è possibile, per un insegnante, chiedere un permesso per malattia se deve accompagnare il figlio di 13 anni ad una visita specialista presso un ospedale pediatrico (o altro)? grazie cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Serenella,

la risposta è negativa.

La malattia per il bambino, anche quella non retribuita, si può chiedere solo fino al compimento dell’ottavo anno di età. La malattia propria non sarebbe invece giustificata.

Potrai quindi ricorrere o ai permessi orario art 16 CCNL/2007, fino alla metà dell’orario giornaliero, oppure ai permessi per motivi personali di cui all’art 15/2 specificando il motivo.

 

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