Antonio – Buon Giorno Il mio quesito è questo: sono a casa in malattia. Nel momento in cui è arrivato l’accertamento fiscale mi ero allontanato a piedi per un centinaio di metri per buttare la spazzatura. Al mio rientro trovo la dottoressa che si allontana. Mi presento e mi visita, scrivendo sul referto che io sono sopraggiunto dopo che ha segnalato l’assenza per iscritto e imbucato la comunicazione nella cassetta delle lettere. Informo domani stesso il DS e comunque vado a farmi visitare alla ASL di competenza come scritto nella comunicazione. Sono preoccupato delle possibili conseguenze di questa situazione. Grazie del Vs cortese riscontro.
Paolo Pizzo – Gentilissimo Antonio
si premette che l’art 17 comma 16 del CCNL 2007 dispone che Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
Ciò quindi si configura come un vero e proprio obbligo del dipendente.
L’art. 5, comma 14, della L. 638/1983, stabilisce che “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Tale disposizione ha carattere generale, potendo trovare applicazione sia nei confronti dei lavoratori pubblici sia nei confronti dei lavoratori privati, e non è stata interessata dagli effetti dell’art. 69, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 che riguarda, invece, le sole disposizioni legislative o regolamentari concernenti esclusivamente il rapporto di lavoro pubblico.
Pertanto, l’art. 5, comma 14, della L. 638/1983 deve ritenersi ancora applicabile.
Naturalmente, l’applicazione di detta sanzione, che ha la sua fonte nella legge, non esclude la possibilità di aprire anche un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente per violazione degli obblighi contrattuali.
A mio avviso la sanzione non è automatica ma irrogabile solo nel caso in cui il Dirigente non consideri adeguatamente motivata l’eventuale giustificazione addotta dal dipendente per l’assenza e ritenga quindi di dover procedere alla decurtazione economica.
Pertanto, una volta che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo potrà giustificare tale assenza nei confronti del Dirigente.
Il Dirigente, acquisita, da parte dell’organo che ha effettuato i controlli, la comunicazione dell’assenza (anche per i controlli richiesti autonomamente dal datore di lavoro), ne darà formale notizia al dipendente, il quale, entro i successivi 10 giorni, potrà far pervenire la documentazione necessaria ai fini della valutazione degli eventuali motivi giustificativi dell’assenza.
In conclusione solo nel momento in cui il Dirigente non consideri adeguatamente motivata la giustificazione addotta dal dipendente per l’assenza alla visita di controllo e ritiene di dover procedere alla decurtazione economica, può altresì ritenere di voler procedere dal punto di vista disciplinare per sanzionare la mancata giustificazione e per censurare il comportamento del dipendente che non ha fornito alla scuola preventiva comunicazione del suo allontanamento così come prescritto dall’art. 17 comma 16 del CCNL/2007.