Adriana – Gentile dott.ssa Merlo, sono alla mia prima esperienza su posto di sostegno in una scuola media. Vorrei porre dei quesiti sulla gestione di un alunno di terza, con diagnosi di RM medio, da due anni nella scuola in cui lavoro.
Il ragazzo è residente in un comune, ma affidato ad una casa-famiglia di un comune diverso, dove ha il domicilio.
Inoltre il tutore legale non ha mai dialogato con la scuola, che ha rapporti solo con i responsabili della casa famiglia.
1.. I nostri interlocutori saranno solo i responsabili della comunità? Il PEI potrà essere firmato solo da uno di loro, se delegato dal tutore legale?
2.. mi hanno riferito che il ragazzino viene seguito sia dai medici del comune di residenza che da quelli del comune dove si trovano comunità e scuola: a chi deve far riferimento la scuola? Abbiamo chiesto di farlo seguire dalla nostra ASL.
3.. nel fascicolo personale manca la diagnosi funzionale, ma l’anno scorso il PEI è stato redatto con una sintesi delle difficoltà nelle varie aree. Devo basarmi su quella per il PEI e il PDF di quest’anno?
4.. il ragazzo segue un PEI differenziato, quindi dovrebbe conseguire l’attestato di frequenza, giusto? in questo caso deve comunque effettuare delle prove all’esame?
In ultimo vorrei sapere se il corso di specializzazione per il sostegno per la sc. sec di II GRADO, che sto attualmente frequentando, dà un punteggio per la graduatoria interna di istituto.
Spero che possiate rispondermi, grazie per la disponibilità
Maria Vitale Merlo – Gentilissima Adriana, L’alunno vive in una casa famiglia, presumo su ordinanza di un giudice, per cui è quello il suo domicilio legale, di conseguenza deve essere l’ASL del comune della casa famiglia a prendere in carico il ragazzo ( da quanto leggo è anche l’ASL di riferimento della scuola)
Il giudice ha nominato un tutore legale che rappresenta la famiglia in tutto e per tutto, quindi dovrà essere lui a firmare il PEI, i responsabili della casa- famiglia sono da lui delegati a prelevarlo a scuola, a partecipare agli incontri scuola- famiglia, ma alla stesura
del PEI, ritengo sia indispensabile la sua presenza (adeguatamente sollecitato, dal DS, si adopererà a dialogare con l’istituzione educativa che contribuisce alla crescita e formazione personale e sociale del ragazzo). Gli educatori della casa- famiglia possono
partecipare, ma non firmare.
Riguardo al fatto che non si trovi la DF, ritengo opportuno rivolgersi all’equipe e chiedere di redigere , in tempi brevi, una nuova diagnosi. A tal proposito è opportuno ricordare che la stesura del PEI ha come punto di partenza la Diagnosi Funzionale, così come esplicitato nell’art. 5 comma 4 del DPR del 24/02/94 e definisce gli interventi indispensabili per realizzare il diritto all’educazione, istruzione e integrazione scolastica, quindi non è solo un progetto didattico, ma si configura come progetto di vita che coinvolge l’alunno.
In merito al quesito riguardante il problema degli esami, la norma prevede che anche gli alunni che otterranno il solo attestato devono essere ammessi, in ogni caso, agli esami, poiché solo la Commissione d’ esame può rilasciare detto attestato. L’OM n.90, all’art. 11 comma 11 prevede che : “ gli allievi in situazione di handicap vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato”. L’ art. 5 lettera b della CM n32/08 e la l’art. 16 comma 2 della 104 prevedono che tali prove ( compresa la quarta prova) devono consentire la valutazione dell’ alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di partenza, quindi, se l’alunno ha raggiunto gli obiettivi previsti nel PEI, ottiene il diploma di licenza.
Per la scuola secondaria di primo grado , è consigliabile, ove possibile, un percorso che permette il rilascio del diploma.
Il corso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno non dà punteggio nella graduatoria interna di istituto (quella dei docenti di ruolo).