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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Docente titolare assente fino al 22/12 e poi nuovamente dal 7/1: i diritti del supplente. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Buongiorno, un docente titolare è assente per congedo parentale fino al 22.12.2015. Al supplente, avente diritto, viene stipulato il contratto per sostituzione fino al 22.12.2015. Dal 23 dicembre al 06.01.206 il titolare non presenta nessuna giustificazione, anzi viene convocato un giorno dal DS a scuola. Dal 07 gennaio 2016 il medesimo docente fa ripartire ancora il congedo parentale. DOMANDA: il supplente perde il periodo natalizio mi sembra ma ha diritto per continuità didattica al contratto dal 07.01.206 oppure bisogna riscorrere le graduatorie? un grazie per l’attenzione dalla segreteria dell’Istituto.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

al caso in questione si deve applicare l’art 7/5 del DM 131/07 che dispone:

Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Pertanto dal momento che la docente titolare sarà presente durante la sospensione delle lezioni e non coprirà quindi le stesse con certificazione o congedo, ma la stessa si riassenterà solo alla ripresa delle lezioni, al docente supplente in servizio fino al 22/12 dovrà essere stipulato un contratto di conferma della supplenza a partire dal 7/1.

Si precisa quindi che va garantita la continuità didattica di cui all’art citato senza però il pagamento delle vacanze al supplente.


Ferie e permessi per il docente assunto fino al 30/6

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Marina  – Salve avrei bisogno di una vostra consulenza. Sono una docente di scuola superiore,ho un contratto al 30 giugno su posto vacante e non sono di ruolo. Ho bisogno di un giorno di ferie, per evitare di prendere malattia posso prendere ferie retribuite? O non essendo di ruolo non ho diritto a giorni di ferie retribuiti.  Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Marina,

al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato sono attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 (motivi personali e familiari).

TaIi periodi di assenza sono senza assegni e pertanto interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda le ferie, eventualmente da fruire durante le lezioni, la fruizione è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.

Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

Pertanto potrai anche richiedere un giorno di ferie di quelli già maturati, ma dovrai trovarti un sostituto al quale non devono essere corrisposte ore eccedenti.

Assegnazione tutor per “analogia” alla classe di concorso del neo immesso in ruolo. Chiarimenti per il dirigente.

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Dirigente scolastico – Debbo nominare i tutor dei docenti neoassunti nella scuola secondaria di primo grado. Questo grado di scuola è composto da 5 classi. Ho i seguenti docenti titolari  1) Doc. Lettere (eletta nel comitato di valutazione e perciò non può fare il tutor); 2)  Doc. Matematica 3) Doc. Inglese. Avevo i seguenti docenti neoassunti  1) Lettere  2)  Lettere 10 ore (8 in un’altra scuola ) 3) Matematica 12 ore (6 in un’altra scuola) 4) Francese. Alla docente tutor di inglese ho assegnato la docente di francese e le 2 docenti di lettere. Alla doc. di matematica ho assegnato la prof di matematica. Con il potenziamento sono arrivate una docente di matematica applicata e una docente di diritto, entrambe assunte nella secondarie di II grado . Un tutor non può avere più di 3 docenti. Perciò la docente di matematica applicata andrà con la prof. di matematica, ma anche quella di diritto andrà con matematica. Non posso fare in nessun altro modo. Le chiedo possibilmente un parere Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

in merito al quesito posto si segnala che il MIUR ha emanato il seguente avviso:

“Si comunica che, in caso di assegnazione della sede di servizio su grado di istruzione diverso rispetto al grado di immissione in ruolo, le funzioni relative all’utilizzazione del personale non consentono l’acquisizione di una classe di concorso non coerente con l’ordine di scuola a cui il servizio si riferisce. Pertanto per immissioni in ruolo sul secondo grado con servizio relativo a classi di concorso del primo grado occorrerà imputare il servizio su una classe di concorso corrispondente, tenendo conto dell’insegnamento impartito. Ove non esista una corrispondenza diretta, come nel caso di A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A043 (Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media)., si potrà procedere all’assegnazione per analogia. Ad esempio classi di concorso come A036 (Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione.) e A019 (Discipline giuridiche ed economiche) potrebbero essere assimilate a A043 (Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media).”

Tale avviso pone quindi un esempio di “analogie” per classi di concorso che a mio avviso non è altro che anche un messaggio indiretto ai dirigenti del tipo “un docente tutor va comunque assegnato”.

Pertanto dal momento che non tutte le scuole possono essere in grado garantire il tutor della stessa classe di concorso o anche affine del docente neo immesso in ruolo, laddove l’analogia è il più possibile “vicina” alla classe di concorso in questione è sicuramente meglio, altrimenti il dirigente opererà l’assegnazione del tutor con i docenti che ha a disposizione.

In conclusione l’assegnazione che andrà ad effettuare è corretta. D’altronde non è possibile pensare di non assegnare un tutor.

Sostegno ad alunno che vive in casa famiglia. Chi sono i referenti della scuola

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Adriana – Gentile dott.ssa Merlo, sono alla mia prima esperienza su posto di sostegno in una scuola media. Vorrei porre dei quesiti sulla gestione di un alunno di terza, con diagnosi di RM medio, da due anni nella scuola in cui lavoro.

Il ragazzo è residente in un comune, ma affidato ad una casa-famiglia di un comune diverso, dove ha il domicilio.

Inoltre il tutore legale non ha mai dialogato con la scuola, che ha rapporti solo con i responsabili della casa famiglia.

1.. I nostri interlocutori saranno solo i responsabili della comunità? Il PEI potrà essere firmato solo da uno di loro, se delegato dal tutore legale?

2.. mi hanno riferito che il ragazzino viene seguito sia dai medici del comune di residenza che da quelli del comune dove si trovano comunità e scuola: a chi deve far riferimento la scuola? Abbiamo chiesto di farlo seguire dalla nostra ASL.

3.. nel fascicolo personale manca la diagnosi funzionale, ma l’anno scorso il PEI è stato redatto con una sintesi delle difficoltà nelle varie aree. Devo basarmi su quella per il PEI e il PDF di quest’anno?

4.. il ragazzo segue un PEI differenziato, quindi dovrebbe conseguire l’attestato di frequenza, giusto? in questo caso deve comunque effettuare delle prove all’esame?

In ultimo vorrei sapere se il corso di specializzazione per il sostegno per la sc. sec di II GRADO, che sto attualmente frequentando, dà un punteggio per la graduatoria interna di istituto.

Spero che possiate rispondermi, grazie per la disponibilità

Maria Vitale Merlo – Gentilissima Adriana, L’alunno vive in una casa famiglia, presumo su ordinanza di un giudice, per cui è quello il suo domicilio legale, di conseguenza deve essere l’ASL del comune della casa famiglia a prendere in carico il ragazzo ( da quanto leggo è anche l’ASL di riferimento della scuola)

Il giudice ha nominato un tutore legale che rappresenta la famiglia in tutto e per tutto, quindi dovrà essere lui a firmare il PEI, i responsabili della casa- famiglia sono da lui delegati a prelevarlo a scuola, a partecipare agli incontri scuola- famiglia, ma alla stesura
del PEI, ritengo sia indispensabile la sua presenza (adeguatamente sollecitato, dal DS, si adopererà a dialogare con l’istituzione educativa che contribuisce alla crescita e formazione personale e sociale del ragazzo). Gli educatori della casa- famiglia possono
partecipare, ma non firmare.

Riguardo al fatto che non si trovi la DF, ritengo opportuno rivolgersi all’equipe e chiedere di redigere , in tempi brevi, una nuova diagnosi. A tal proposito è opportuno ricordare che la stesura del PEI ha come punto di partenza la Diagnosi Funzionale, così come esplicitato nell’art. 5 comma 4 del DPR del 24/02/94 e definisce gli interventi indispensabili per realizzare il diritto all’educazione, istruzione e integrazione scolastica, quindi non è solo un progetto didattico, ma si configura come progetto di vita che coinvolge l’alunno.

In merito al quesito riguardante il problema degli esami, la norma prevede che anche gli alunni che otterranno il solo attestato devono essere ammessi, in ogni caso, agli esami, poiché solo la Commissione d’ esame può rilasciare detto attestato. L’OM n.90, all’art. 11 comma 11 prevede che : “ gli allievi in situazione di handicap vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza e possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato”. L’ art. 5 lettera b della CM n32/08 e la l’art. 16 comma 2 della 104 prevedono che tali prove ( compresa la quarta prova) devono consentire la valutazione dell’ alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di partenza, quindi, se l’alunno ha raggiunto gli obiettivi previsti nel PEI, ottiene il diploma di licenza.

Per la scuola secondaria di primo grado , è consigliabile, ove possibile, un percorso che permette il rilascio del diploma.

Il corso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno non dà punteggio nella graduatoria interna di istituto (quella dei docenti di ruolo).

Utilizzo docenti primaria neoassunti fase C nella secondaria di I grado

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Cecilia – Sono stata assunta in fase c nella scuola primaria, ho scelto come sede un istituto comprensivo nel quale all’interno dello stesso edificio ci sono classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di primo grado, in questo istituto la richiesta di insegnanti potenziatori era di tre insegnanti di scuola superiore di primo grado e un insegnate di scuola primaria ma gli insegnanti nominati sono tre di primaria e uno di secondaria, quindi esattamente il contrario del fabbisogno richiesto, a causa di ciò, il dirigente e i responsabili dei due ordini di scuola hanno pensato bene di assegnarmi 12 ore alla primaria e 12 ore alla secondaria (nella secondaria come supporto ad un ragazzo con problemi comportamentali), premetto che sono in possesso solo dell’abilitazione di scuola primaria, non sono laureata e non possiedo ne titoli di sostegno ne abilitazione per la secondaria. VI CHIEDO SE E’ POSSIBILE UTILIZZARE DOCENTI DI PRIMARIA NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO? Vi ringrazio anticipatamente per la vostra risposta, distinti saluti.

risposta – rispondere al tuo quesito è un po’ difficile, in quanto bisognerebbe capire cosa si intende con "supporto ad un ragazzo con problemi comportamentali". C’è un progetto strutturato dalla scuola per questo alunno, delle finalità, che tipologia di lavoro stai svolgendo? o semplicemente gli tieni compagnia in determinate ore della giornata? (12 ore a settimana non sono poche).

In mancanza di questi necessari dati, possiamo solo fare riferimento al vademecum elaborato dai sindacati rappresentativi, che così scrivono nel loro vademecum

"Docenti assegnati alle secondarie di 2° grado ma utilizzati nel primo ciclo

Tale utilizzo è previsto dal comma 20 solo in qualità di docenti specialisti per gli insegnamenti della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria; il comma 85 indica la possibilità di impiegare il personale per le sostituzioni fino a 10 giorni anche in gradi di istruzione inferiore. Si tratta di istituti comprensivi o onnicomprensivi che al loro interno si strutturano in più gradi di scuola. inferiore La mancanza del titolo di studio di accesso costituisce impossibilità per l’utilizzo in supplenze, si configura come illegittimo e si può perseguire. Il docente, pertanto, può essere utilizzato solo in compresenza per le attività di potenziamento . "

L’inverso, docenti della primaria utilizzati nella secondaria, non era neanche inizialmente previsto dal Miur che, nella circolare del 21 settembre 2015, scriveva solo

"La L.l 07 (comma 20) consentire di assegnare i docenti individuati per le classi di concorso relative al secondo ciclo di istruzione anche alle scuole del primo ciclo. Allo stesso modo il personale immesso in ruolo per la scuola primaria potrà essere utilizzato per progetti di continuità che investano anche l’infanzia"

Pertanto, tale utilizzo non è contemplato in alcuna normativa. Ti consigliamo di interessare della questione l’RSU della scuola.

Ecco come un non docente abilitato ha dovuto cedere il posto ad un non abilitato per effetto assunzioni fase C

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Laura – Gentilissimi, sono una abilitata TFA secondo ciclo sulle classi A043/ A050.

Vorrei sottoporvi la mia storia:

– 22 settembre 2015: prendo servizio su una cattedra A043 di 8 ore fino ad avente diritto.

La cattedra è della vicepreside (e dunque è libera per semiesonero del vicario del preside). Mi viene detto subito che la cattedra verrà “messa sul mercato” della fase C ma che, se nessuno della fase C la sceglierà, rimarrà a me.

– 30 novembre 2015: arriva il fatidico giorno dell’assegnazione delle cattedre della fase C.

La mia cattedra non è stata “messa sul mercato” come cattedra A043, bensì è presentata come (accorpata con un’altra, sempre di A043) una A051 di un liceo (che chiamerò X). Cioè (se ho capito bene): chi prende questa cattedra passerà a ruolo sulla A051 e, pur lavorando, per quest’anno, su due cattedre A043, tale lavoro gli vale come se insegnasse su una A051.

Qualcuno (dalle Gae) sceglie questa cattedra “ibrida”. Ma ha deciso di rimandare la presa di servizio a settembre.

– 30 novembre 2015: il mio contratto si interrompe.

– 4 dicembre 2015: a questo punto il liceo X bandisce, nella sua graduatoria di istituto, la “falsa” A051 (costituita, appunto, da due spezzoni sulla A043) come supplenza fino al 30 giugno. Dunque la mia cattedra, pur essendo una A043, ha cambiato, per effetto della fase C, classe di concorso e si è trasformata in una A051.

Ovviamente a me non arriva neppure la convocazione, visto che non sono nella graduatoria della A051 di quel liceo.

– 7 dicembre 2015: il mio contratto si interrompe. Prende servizio al mio posto, fino al 30 giugno una collega proveniente dalla terza fascia della A051 del liceo X. La collega non è abilitata e non ha mai insegnato alle medie.

Conclusione: un non abilitato scalza un abilitato. Mi chiedo: è costituzionale tutto ciò?

Grazie per la cortese attenzione, molti saluti

risposta – posta così, la situazione è senz’altro paradossale. Ma non si sarebbe dovuti arrivare a questo punto, i sindacalisti del territorio avrebbero dovuto vigilare sulla composizione delle cattedre. Alla base c’è il cattivo lavoro dell’Ufficio Scolastico (e di chi è preposto a vigilare), non le assunzioni di fase C.

Docenti D.O.S. e mobilità 2016/17: esiste un’ipotesi ministeriale, ma le regole precise devono essere ancora scritte

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Matteo – Sono un docente di sostegno di scuola media superiore di secondo
grado(area AD03), di ruolo da 4 anni, vorrei sapere se dal prossimo anno
scolastico resterò ancora DOS e quindi dovrò presentare domanda di
utilizzazione come negli anni precedenti o passerò nell’organico
dell’autonomia? In attesa di cortese risposta porgo cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Matteo,

come segnalato nell’articolo pubblicato da OrizzonteScuola, per il prossimo anno scolastico si prospettano importanti novità per i docenti titolari DOS http://www.orizzontescuola.it/news/docenti-sostegno-dos-miur-propone-loro-titolarit-scuola-e-non-ambito-territoriale

In base all’ipotesi formulata dal MIUR, infatti, per l’anno scolastico 2016/17 la mobilità sarà strutturata in 3 fasi e i docenti titolari DOS sono inseriti nella prima fase.

I docenti DOS, quindi, se l’ipotesi del MIUR si trasformerà in normativa in seguito alla contrattazione con i sindacati, potranno acquisire titolarità in una scuola partecipando alla mobilità 2016/17 mediante domanda di trasferimento, con titolarità sulla scuola e non su ambito territoriale

In questo modo, non essendo più titolari in provincia, ma su sede, non sussisterà più l’obbligo di chiedere utilizzazione ogni anno come voi docenti DOS avete sempre fatto per non rischiare un’utilizzazione d’ufficio.

Chiaramente si tratta di ipotesi che per diventare norma deve essere esplicitata nel CCNI 2016/17 per la cui definizione gli incontri sindacati-MIUR sono ancora in corso

Supplenze ATA: Sostituzione dell’AA che è utilizzato in altre scuole nel profilo di DSGA

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A.A. Angelo – Gentilissima Lalla, come ormai da anni, il CCNI sulla mobilità regolamenta la sostituzione del DSGA assente, anche tramite l’utilizzazione degli AA iscritti nelle apposite graduatorie provinciali. L’elemento di novità, che pare sia intervenuto in questo anno scolastico 2015/16, è rappresentato dal blocco delle sostituzioni del personale con qualifica di assistente amministrativo se titolare in istituzione scolastica con organico di diritto superiore a 2 assistenti.La mia richiesta è intesa a conoscere se, a suo parere, nel blocco in questione ricada anche l’utilizzazione in altra scuola dell’AA nel profilo di DSGA?
Naturalmente la mia speranza in merito è che quello che certamente è uno sforzo per l’AA che si presta a sostituire il DSGA non divenga una ulteriore penalizzazione per la scuola di titolarità dello stesso, dovendosi privare, anche per un intero anno scolastico, di unità di personale prezioso.
Un saluto,

di Giovanni Calandrino – Gentile Angelo, la circolare ministeriale sulle supplenze prot. n. 25142 del 10.08.2015 stabilisce il divieto assoluto di conferire supplenze al personale AA, salvo l’ipotesi in cui l’esigenza di sostituzione nasca presso istituzioni scolastiche il cui organico di diritto abbia meno di tre posti.

La circolare ministeriale prot. n. 25421 del 12-08-2015 ha chiarito che la suddetta limitazione fa riferimento alle sole supplenze brevi.

Pertanto occorre identificare la tipologia di sostituzione che andrà a fare l’AA sul posto del DSGA. Dal quesito mi pare di capire che l’assenza dell’AA e quindi l’incarico di DSGA sarà attribuito per l’intero A.S. In questo caso, quindi, il posto che si renderà vacante non farà riferimento alla tipologia delle supplenze brevi ma sarà attribuibile a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche in riferimento all’art. 1 comma 1, punto b del D.M. 430 del 13.12.2000.

Quindi per i motivi sopra riportati, il posto non rientra nella tipologia delle cosiddette “supplenze-brevi” perché l’assenza del titolare permane per l’intero A.S. e pertanto, a parere dello scrivente è possibile nominare il supplente.


Supplenza ATA: in caso di maternità posso accettare la nomina?

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Barbara – Salve, sono iscritta alle liste di III fascia ATA (sia come AA, AT che come CS), ma attualmente non ho alcun tipo di contratto in corso, né percepisco un’indennità di disoccupazione, sono quindi disoccupata e attualmente sono all’8 mese di gravidanza (data presunta parto 31 gennaio 2016)Vi pongo le seguenti domande, spero possiate fornirmi dei chiarimenti, in quanto purtroppo i sindacati non sono stati granché esaustivi:

1) Qualora venissi convocata per una supplenza, di anche solo un unico giorno (qui nella mia città sta capitando spesso), posso accettare la nomina?
2) Devo effettuare la presa di servizio e recarmi necessariamente presso l’istituto che mi ha convocato o potrei delegare il Dirigente scolastico?
3) Quale procedura burocratica attuare? Cioè: se per esempio mi convocano per un solo giorno, tenendo conto che al momento, non lavorando, l’INPS non è a conoscenza della mia gravidanza, cosa devo fare? Recarmi presso l’istituto, firmare il contratto, dire che sono all’8 mese e poi andare all’INPS a consegnare la documentazione? Il tutto per un solo giorno?
4) La convocazione per un solo giorno viene solitamente effettuata per via telefonica, mi consigliate di comunicare già al telefono il mio stato di gravidanza, magari per agevolare l’istituto nella ricerca di un altro CS?
L’istituto, venendo a conoscenza del mio stato, si potrebbe rifiutare? Ed inoltre, potrebbe, per le convocazioni successive bypassare il mio nominativo, visto che comunque non potrei prendere effettivamente servizio?
5) Infine: l’indennità di maternità che mi verrebbe eventualmente corrisposta dall’INPS ammonterebbe al 100% o all’80%? E fino a quando mi verrebbe corrisposta, tutti e 5 i mesi di maternità o solo per l’effettiva durata del contratto?
Spero possiate fornirmi le suddette delucidazioni, grazie in anticipo

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Barbara, le consiglio di accettare subito la prima supplenza che le viene proposta (anche di un solo giorno) ed avviare immediatamente la pratica di congedo di maternità, solo in questo caso potrà essere tutelata per le future proposte di assunzione.

Infatti, una volta dichiarata in congedo, al momento di una nuova proposta di supplenza le sarà valutato tutto il periodo di astensione dal lavoro sia ai fini giuridici che economici nei termini della durata del rapporto di lavoro e al trattamento economico intero per tutta la durata del rapporto. Quest’ultimo si perfezionerà con la semplice accettazione della nomina, senza obbligo di assumere servizio (dunque non dovrà recarsi fisicamente a scuola).

Pertanto le spetterà il 100% della retribuzione per il periodo di congedo coperto da nomina, mentre nei periodi fuori copertura contrattuale è fatto salvo esclusivamente il diritto alla corresponsione della relativa indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio relativo all’ultimo contratto.

Alla domanda: L’istituto, venendo a conoscenza del mio stato, si potrebbe rifiutare? Ed inoltre, potrebbe, per le convocazioni successive bypassare il mio nominativo, visto che comunque non potrei prendere effettivamente servizio? Assolutamente NO, è un suo diritto accettare l’eventuale nomina.

Supplente ATA invalido: i criteri d’assegnazione ai plessi

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Sergio – salve io sono un supplente collaboratore scolastico che ha avuto l’assegnazione fino a giugno 2016 iscritto in seconda fascia vorrei sapere per favore quali sono i miei diritti visto che sono un invalido civile con una invalidità al 100 per cento dato che nella scuola in cui lavoro trattasi di un istituto comprensivo con tre succursali e ogni tanto mi spostano da una succursale all’altra lo possono fare? in attesa di una vostra ambita risposta porgo i miei più cordiali saluti ha faccio notare che è la quarta volta che vi scrivo ma non ho mai ricevuto risposte ne all’indirizzo di e mail ne nelle newletter che ricevo puntualmente ogni giornodi Giovanni Calandrino – Gentile Sergio, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, ribadisce (art. 4 e art. 15) la competenza del contratto di scuola a definire i criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi.

Inoltre, l’art. 6 comma 2 lett. h) e i) del Ccnl 2007stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le “modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Dsga, sentito il personale medesimo” e i “criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate ai plessi e ai turni serali”. Pertanto l’assegnazione e l’utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d’istituto, che naturalmente dovrà tenere conto di disponibilità o esigenze del personale.

Ovviamente occorre porre particolare attenzione al personale che fruisce della legge 104/92. La stessa legge nell’art. 33 commi 3 e 5 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

E ancora il comma 6 ribadisce che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [art. 3 comma 3 handicap grave] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

E pur vero inoltre che la sentenza n. 417/2012 del Tribunale di Perugia ha stabilito che il divieto di allontanamento dalla propria “sede” di servizio di cui all’art 33 comma 5 (assistenza al familiare) non sussiste se tale allontanamento è disposto nello stesso comune.

Pertanto a parere dello scrivente può essere spostato nei plessi all’interno del comune di titolarità.

Mobilità e ambiti territoriali: molti dubbi e poche certezze

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Michela – Sono un’ insegnante di Scuola dell’Infanzia ormai di ruolo da tempo, ma vorrei sapere,se possibile, in modo che io comprenda bene quali sono i rischi oggettivi riguardo a questi ambiti territoriali nel caso decidessi di chiedere il passaggio di ruolo alla Primaria e/o il trasferimento il prossimo anno. Grazie e distinti saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima Michela,

i dubbi e le perplessità sugli ambiti territoriali non sono solo tuoi, ma coinvolgono tutti i docenti che dovranno partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico.

Si tratta di dubbi legittimi che richiedono doverosi chiarimenti perché, la chiarezza e la precisione nella definizione dei “dettagli” sono state sicuramente dimenticate nella legge 107 e dovranno essere protagoniste nel CCNI 2016/17 che sarà predisposto una volta conclusa la contrattazione tra sindacati e MIUR .

Per ora le uniche “certezze”, che dovranno, però, essere confermate, sono quelle indicate nel comma 73 dove si stabilisce che “Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali

Come docente immessa in ruolo entro l’a.s. 2014/15, se in sede di contrattazione non si prenderanno altre decisioni, come rinviare gli ambiti di un anno come proposto dai sindacati,  http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-miur-s-ad-ambiti-territoriali-subprovinciali-presentati-prossima-settimana

sarai sicuramente coinvolta negli ambiti e se otterrai il movimento richiesto, trasferimento o passaggio di ruolo, la tua titolarità non sarà più in una specifica scuola, ma in un ambito territoriale tra quelli da te richiesti.

Se otterrai il trasferimento o il passaggio di ruolo potrai “scegliere” la scuola in cui prestare servizio, presentando candidatura mediante curriculum. Sarà, però, il dirigente scolastico a conferire l’incarico triennale scegliendo tra tutti i docenti che hanno fatto richiesta come stabilisce il comma 80

Se non otterrai il movimento richiesto, invece, resterai nell’attuale scuola senza modificare la tua titolarità

Cattedra che si libera in seguito a pensionamento per l’a.s. 2016/17: sarà destinata ai trasferimenti o a nuova immissione in ruolo?

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Lilli – Sono una neoimmessa in ruolo con fase c. Nella scuola in cui ho
preso servizio un docente della mia stessa disciplina andrà in pensione il
prossimo settembre. Vorrei sapere se il posto che si libererà sarà occupato
da docenti già di ruolo ( cui faccio parte anch’ io) oppure da nuovi
immessi nominati da gae non esaurita. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Lilli,

la cattedra che si libera in seguito a pensionamento risulterà sicuramente vacante per il successivo anno scolastico nell’organico della scuola.

Si parla chiaramente di organico di diritto che dal prossimo anno scolastico 2016/17 diventerà organico dell’autonomia insieme all’organico di potenziamento, come chiarisce il comma 68 della legge 107.

Non sono state ancora chiarite le modalità con le quali si predisporranno i movimenti all’interno degli ambiti territoriali e come verranno conferiti gli incarichi nell’organico dell’autonomia da parte dei dirigenti scolastici.

Per avere chiarimenti in merito è necessario aspettare la pubblicazione del CCNI 2016/17 non ancora predisposto e per il quale sono in corso le trattative tra sindacati e MIUR.

Per quanto riguarda il tuo specifico quesito, i movimenti territoriali e professionali hanno sempre preceduto le immissioni in ruolo, quindi la cattedra liberatasi in seguito a pensionamento potrà essere utilizzata per accontentare un docente in ruolo che ne ha fatto richiesta. Al momento delle eventuali immissioni in ruolo, quindi, la cattedra di cui si parla risulterà già occupata

Bonus 500 euro: è solo per i docenti di ruolo

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Francesca – Sono una insegnante di terza fascia che ha preso una supplenza al 30giugno. Posso far richiesta per avere i 500 euro previsti dalla buona scuola o no? vi ringrazio.

risposta – gent.ma Francesca, per ricevere il bonus destinato dal Miur all’autoformazione dei docenti non è necessario attivare alcuna richiesta. Il Miur, di concerto con il MEF, eroga il bonus ai docenti ai quali spetta in base alla legge 2017/2015.

Tra questi non rientrano i docenti precari, di qualsiasi fascia, e di qualsiasi natura e durata sia il loro contratto.

Il bonus viene erogato esclusivamente ai docenti di ruolo, anche se assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno scolastico.

Il sindacato Anief ha avviato un ricorso gratuito contro tale esclusione Bonus 500 euro. Anief avvia ricorso gratuito contro esclusione docenti precari e Ata

Neoimmesso in ruolo costretto a seguire tutor nei consigli di classe e negli incontri con i genitori

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Silvia – Sono una docente immessa in ruolo con la fase C. Il DS mi ha imposto, con apposita circolare, di partecipare a tutti i Consigli cui il tutor assegnatomi appartiene (quattro) ed agli incontri con i genitori. Avendo già maturato oltre un decennio di preruolo non comprendo l’utilità ai fini formativi di tale forzata partecipazione. Desidero sapere se esiste qualche norma che impone ciò. Grazie

risposta – gent.ma Silvia, la normativa in questo caso non impone, ma suggerisce. Vediamo più nello specifico

La circolare del 5 novembre 2015, di cui ti riporto per completezza un’ampia parte, afferma

"Un’attenzione particolare sarà posta nella individuazione del docente che svolge funzioni di tutor nei confronti dei neoassunti (art. 12 del decreto). Tale docente assumerà un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell’azione professionale del docente lui “affidato”, ma soprattutto nel corso dell’intero anno scolastico, quando dovrà esplicare una importante funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.

Si tratta di un compito impegnativo per il quale sono richieste specifiche competenze organizzative, didattiche e relazionali, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo ruolo. Si terrà ovviamente conto che molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto esperienze di insegnamento, per cui l’intervento sarà tarato su esigenze differenziate, da ricondurre all’intreccio continuo tra pratica e riflessione (art. 6 del decreto)."

Come vedi, la nota dice e non dice. Da un lato c’è una sorta di salvaguardia per precari storici, con esperienza di insegnamento, dall’altro non sappiamo se la richiesta del Dirigente sia motivata da un eccesso di scrupolo (è indirizzata solo a te?), o dall’individuazione di determinate carenze che invece potrebbero essere colmate da questo approccio con il tutor.

In mancanza delle motivazioni, è difficile dirti quanto sia sensata la scelta del Dirigente Scolastico. Magari un maggiore dialogo a tre (docente, Dirigente, tutor) potrebbe riportare l’impegno richiesto per la formazione nel giusto alveo.

L’abbandono della supplenza fino ad avente diritto non ha conseguenze sulle nuove graduatorie di istituto 2015/16

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Francesca – Nel caos dei FAD e delle nuove convocazioni in ritardo mi sono ritrovata in questa situazione:

-6 ore al 30.06
-6 ore FAD con riconvocazione per il giorno 15.12

Una scuola ha convocato per n.9 ore indivisibili fino al 22.12 il giorno 14.12

Dato che la scuola da cui aspettavo conferma o meno del FAD non ha ancora riconvocato, in evidente difficoltà di decisione ho chiesto se potevo rinunciare alle 6 ore FAD per queste 9 ore (temporanee ma non più FAD), riservandomi il diritto eventualmente, come previsto per legge, di rinunciare successivamente alla supplenza temporanea per quella al termine delle attività didattiche.

Dopo molta confusione mi è stato risposto che:
– è ovviamente possibile rinunciare alla temporanea per una al 30.06
– non è tuttavia possibile rinunciare a una FAD per una temporanea (non più FAD)

È corretto? Grazie mille

risposta – gent.ma Francesca, concordiamo con la prima risposta della segreteria ( è possibile rinunciare alla temporanea per una al 30.06, in quanto specificatamente previsto dall’art. 8 del Regolamento delle supplenze), non concordiamo invece con la seconda.

Posto che la supplenza fino ad avente diritto è stata conferita dalle graduatorie di istituto relative all’a.s. 2014/15, un eventuale abbandono del servizio potrebbe essere sanzionato relativamente a quell’anno scolastico (ormai concluso, e quindi indifferente), ma non avere ripercussioni sulle nuove graduatorie relative all’a.s. 2015/16.

Il Miur si è espresso su questa circostanza solo una volta, ma riteniamo il chiarimento ancora utile e applicabile.

Ne abbiamo parlato qui

Supplenze: eventuali sanzioni per contratti fino ad avente diritto non devono avere conseguenze sulle nuove graduatorie di istituto


Neoimmesso in fase C a vagare tra una supplenza e l’altra

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Alberto – Cara Lalla, sono entrato in ruolo nella fase C della Buona scuola e ho preso servizio nella stessa scuola nella quale avevo un contratto di 9 ore fino al 30/6/2016. Ad oggi il dirigente non mi ha ancora detto se manterrò le mie classi (nelle quali continua a mandarmi a fare supplenza) o se mi affiderà altre mansioni.

Nel frattempo ha trovato un supplente che però continua a rinviare la presa di servizio.

Ho tre domande per te:

  • Esistono dei casi in cui si può differire la presa di servizio su una supplenza?

risposta – sì, ad es. per malattia

  • E’ legale mandarmi nelle mie classi anche se sono passati i 10 giorni di cui parla la legge?

risposta – no, come spiegato in più occasioni. Non hai indicato da quale regione scrivi, perchè per es. in Friuli V.G. è stato l’Ufficio Scolastico stesso a dare disposizioni in questo senso (mantenimento del docente neoimmesso in ruolo nelle proprie classi e supplenza per il potenziamento). Ti invitiamo a dirimere la questione coinvolgendo proprio l’Ufficio Scolastico.

  • Essendo il nostro un’istituto di istruzione superiore che comprende Alberghiero, Tecnico commerciale e Liceo, il dirigente può mandarmi a fare una supplenza in un istituto nel quale non è presente la mia classe di concorso? Grazie

risposta – sì, a meno che nel regolamento di istituto non ci siano indicazioni diverse.

Organico 2016/17: sarà possibile conservare la titolarità nella scuola con cattedra costituita da 15 ore + 3 ore a disposizione?

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Armando – Sono un docente di Francese presso un liceo linguistico, poiché la mia cattedra è a rischio vista la carenza di alunni, nel caso in cui non dovesse formarsi per il nuovo a.s. che fine farei? Potrei rimanere sulle 15 ore + 3 a disposizione per conservazione del posto? Attendo una risposta !

Giovanna Onnis – Gentilissimo Armando,

fino al corrente anno scolastico per la costituzione delle cattedre nella scuola secondaria di II grado, la circolare ministeriale prevede la possibilità di costituire in organico di diritto cattedre con 15 ore + 3 a disposizione solo nel caso in cui non sia possibile creare COE 15+3 con completamento esterno, con l’obiettivo di salvaguardare la titolarità del docente.

Con le nuove disposizioni stabilite per il prossimo anno scolastico nella legge 107, dove nel comma 68 si prevede la costituzione dell’organico dell’autonomia, non è chiaro con quali criteri e modalità verranno stabilite le cattedre dell’organico di diritto e se la normativa valida nel corrente anno scolastico rimarrà in vigore.

Il decreto interministeriale avente come oggetto le dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2015/2016 è stato pubblicato in data 27/02/2015 e anche per l’a.s. 2016/17 il MIUR predisporrà, presumibilmente, circolare esplicativa e in base a questa si capirà meglio in quali casi si dovranno dichiarare docenti soprannumerari.

Per avere una risposta certa è necessario, quindi, aspettare le nuove disposizioni ministeriali che, ti auguro, possano rasserenarti con conferma, anche per l’a.s. 2016/17, della normativa applicata nel corrente anno scolastico

Docente di sostegno e passaggio di ruolo dal I grado al II grado: deve svolgere l’anno di prova e formazione

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Paola –  Sono una docente immessa in ruolo su sostegno scuola secondaria di primo grado il 01/09/12 e dal 01/09/15 sono passata su cattedra di sostegno scuola secondaria di secondo grado per effetto di passaggio di ruolo e mobilità, vorrei sapere se oltre il tradizionale anno di prova dovrò ottemperare ad altri impegni come i colleghi neo immessi in ruolo. Vi ringrazio anticipatamente

Giovanna Onnis – Gentilissima Paola,

il movimento ottenuto è un passaggio di ruolo e in base alle recenti disposizioni stabilite con il DM 850/2015 e con la CM del 5/11/2015, rientri nella categoria dei docenti che deve effettuare l’anno di prova.

Quindi come i docenti neo-immessi avrai l’impegno di svolgere l’anno di prova e formazione nella sua interezza.

Ti ricordo che come insegnante di sostegno sei nel vincolo quinquennale e il passaggio di ruolo dal I grado al II grado sul sostegno fa ripartire il conteggio del quinquennio. Il quinquennio riparte a decorrere dal corrente anno scolastico in cui hai ottenuto il passaggio richiesto

Bonus 500€: non è contemplato il rimborso spese viaggio per frequentare corso di formazione

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Gianna – Sono un’insegnante di scuola Primaria e da gennaio frequenterò un corso di formazione in una città diversa dal mio comune di residenza.  Il corso di matematica prevede 5 incontri. Posso utilizzare il bonus per il rimborso delle spese di viaggio in treno? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Gianna,

la risposta alla tua domanda è negativa, nel bonus non sono previsti rimborsi per le spese di viaggio, ma solo il costo del corso di formazione.

Tra le FAQ del MIUR la n° 11 fornisce una risposta che si può adattare al tuo quesito:

11. Si può utilizzare il bonus o parte di esso per l’acquisto di titoli di viaggio per la partecipazione a eventi o per viaggi culturali?
No, potranno essere rimborsati solo i biglietti per le “rappresentazioni teatrali e cinematografiche” e quelli per “l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo”.

Quindi il rimborso delle spese di viaggio non è contemplato

Assegno di ricerca per il neo immesso in ruolo. Chiarimenti

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Raffaella – seguo sempre la sua rubrica e le scrivo per sapere se mi può aiutare con il mio quesito. Sono stata appena assunta a tempo indeterminato nella scuola (fase C) e al contempo ho inoltrato domanda per un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo B (durata: tre anni). Nell’eventualità in cui dovessi risultare vincitrice, potrei usufruire del congedo straordinario per motivi di studio e ricerca (come per il dottorato) o sarei costretta a scegliere? Mi saprebbe cortesemente indicare una normativa di riferimento? La ringrazio anticipatamente per la risposta. Cordiali saluti, Raffaella.

Paolo Pizzo – Gentilissima Raffaella,

Il personale in  servizio presso amministrazioni pubbliche (scuola compresa) destinatario di assegno di ricerca è collocato in aspettativa non retribuita.

L’art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 prevede che:

“Le universita’, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e  sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia  spaziale italiana (ASI), nonche’ le istituzioni il cui diploma di  perfezionamento scientifico e’ stato riconosciuto equipollente al  titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  nell’ambito delle relative disponibilita’ di bilancio, possono  conferire assegni per lo svolgimento di attivita’ di ricerca. I  bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo,  ente o istituzione, del Ministero e dell’Unione europea, contengono  informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i  doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e  previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di  curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di  attivita’ di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei  soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che  il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero  ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di  area medica corredato di una adeguata produzione scientifica,  costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando; in  assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo  preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre  anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a  qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni  all’estero, l’attivita’ di ricerca dei titolari. La durata  complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo,  compresi gli eventuali rinnovi, non puo’ comunque essere superiore a  quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno e’ stato  fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo  della durata legale del relativo corso. La titolarita’ dell’assegno  non e’ compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea  specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il  collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in  servizio presso amministrazioni pubbliche.”

Giova comunque ricordare che anche l’art. 51/6 della legge 449/97 prevedeva che “Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni” (possibilità richiamata anche per gli assegnisti dal punto 3 della Circolare Ministeriale 4 novembre 2002, n. 120).

In ogni caso bisogna chiarire che tale art. è stato abrogato dalla Legge 240/2010 sopra citata che all’art. 29, comma 11 lettera d prescrive: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: d) l’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Pertanto, il riferimento normativo principale è ad oggi la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 che ha previsto che la titolarità dell’assegno comporta il  collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in  servizio presso amministrazioni pubbliche.

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