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Mobilità interprovinciale per docente in ruolo dall’a.s. 2013/14: su quali posti? quali preferenze? come verrà valutata la domanda?

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Tania – Gent.ma redazione, sono docente immessa in ruolo nell’anno 2013/2014 su sostegno infanzia , volevo avere chiarimenti riguardo la mobilità interprovinciale:

1 – su quali posti si concorre?  organico di diritto o di fatto?

2 – la scelta degli ambiti in ordine di preferenza e’ indispensabile?

3 – come verrà valutata la domanda? Es.) io 30 punti scelgo come secondo  l’ambito X, un altro docente con 50 punti lo sceglie come terzo, chi ottiene un eventuale posto disponibile in tale ambito?

In attesa di chiarimenti porgo distinti saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima Tania,

come docente immessa in ruolo nell’anno scolastico 2013/2014, puoi presentare domanda di mobilità interprovinciale nella Fase B e la tua domanda è esclusivamente volontaria, per cui se non otterrai il movimento richiesto per nessuna delle preferenze inserite, rimarrai nella scuola di attuale titolarità.

1 – “Su quali posti?”

Tutta la mobilità per il prossimo anno scolastico sarà nell’organico dell’autonomia che comprende le cattedre dell’organico di diritto e quelle dell’organico di potenziamento. Non sono coinvolte nella mobilità 2016/17, invece , le cattedre dell’organico di fatto che potranno essere utilizzate solo per la mobilità annuale o eventuali supplenze. L’obiettivo ministeriale per i prossimi anni è quello di superare la distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, come chiarisce OrizzonteScuola, ma per il prossimo anno sicuramente rimane la netta separazione tra i due organici

2 – “Quali preferenze?”

Come ho precedentemente sottolineato la tua domanda di mobilità interprovinciale è volontaria per cui puoi inserire anche una sola preferenza per un ambito territoriale, senza essere obbligata ad indicarne altri o a esprimere preferenze anche su province. Il numero massimo di preferenze, rappresentato da 100 ambiti e 100 province, deve essere necessariamente rispettato dai docenti neo-immessi  che partecipano alla mobilità nella Fase B3 e nella Fase C, in quanto devono avere obbligatoriamente l’assegnazione della sede definitiva e se non inseriscono tutte le possibili preferenze, la lista verrà completata in automatico dal sistema su Istanze online. Per te, invece, che hai una tua scuola di titolarità, le regole sono diverse.

3 – “Come verrà valutata la domanda?”

Le domande vengono valutate in base al punteggio. Nel tuo esempio, quindi , verrà “lavorata” prima l’istanza del docente con 50 punti e se la prima disponibilità risulterà nell’ambito X, sarà su questo che otterrà il trasferimento. Non ha nessuna importanza il fatto che il docente ha inserito tale ambito come terza preferenza, mentre per te è la seconda preferenza, il docente ha un punteggio maggiore del tuo e questo determina la precedenza nella valutazione della sua domanda.

Sull’argomento ti potrebbe interessare l’articolo pubblicato da OrizzonteScuola che ti invito a leggere http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-quale-ordine-saranno-valutate-domande


Il docente che ottiene passaggio di ruolo non è come il docente neo-immesso: la sua sede è definitiva non provvisoria

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Antonella – Sono una docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo dalla primaria alla secondaria di primo grado nell’anno 2013 2014. Quest’anno sto affrontando l’anno di prova, in quanto durante gli anni precedenti ero in maternità . Mi chiedevo, premesso che vorrei rimanere nell’attuale istituto comprensivo, se devo comunque presentare domanda di mobilità come gli altri neoassunti.  La ringrazio!

Giovanna Onnis –  Gentilissima Antonella,

il passaggio di ruolo viene predisposto su sede definitiva e non provvisoria.

La scuola in cui hai ottenuto il passaggio richiesto e dove stai prestando servizio nel corrente anno scolastico, è, quindi, la tua scuola di titolarità.

Non sei tenuta, pertanto, a presentare domanda di mobilità se non è tua intenzione cambiare scuola.

La domanda di mobilità è obbligatoria (pena la mobilità d’ufficio) per i docenti neo-immessi che sono su sede provvisoria e tramite mobilità avranno l’assegnazione della sede definitiva.

Mobilità: quali cattedre disponibili per passaggio di ruolo

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Gabriella – Sono una docente di lettere entrata in ruolo nel ’14 nella scuola secondaria di primo grado. Quest’ anno ho presentato domanda di passaggio di ruolo alle superiori in fase A. Non mi è chiaro se anche le cattedre di fatto siano prese in considerazione per tali passaggi. Grazie.

risposta – no, non è possibile considerare le cattedre disponibili in organico di fatto utili per i passaggio di ruolo (d’altronde i movimenti saranno disposti ancor prima che l’organico di fatto per l’a.s. 2016/17 sarà reso noto). Le cattedre in organico di fatto non sono stabili, per cui non è possibile determinarvi dei passaggi di personale docente titolare. Nei prossimi anni, con il passaggio a regime dell’organico di autonomia la distinzione tra organico di diritto e di fatto non esisterà più, ma non siamo ancora a questo stadio.

Organico di diritto e di fatto, presto sarà superata la distinzione

Le operazioni di trasferimento e passaggio di cattedra e di ruolo saranno effettuate, quindi, sulle cattedre vacanti e disponibili nell’organico di diritto e nell’organico di potenziamento di ciascuna istituzione scolastica. E’ quest’ultima la novità più significativa, ossia l fatto che alle cattedre disponibili in organico di diritto si aggiungono quelle del potenziamento (se ce ne sono per la tua classe di concorso, nelle scuole che hai richiesto).

Puoi avere un’idea più precisa di quali cattedre sono disponibili per il passaggio di ruolo con questo articolo Mobilità 2016/17: trasferimenti e passaggio di ruolo/cattedra nell’organico di diritto e di potenziamento. Quali posti saranno disponibili

Il passaggio di cattedra è un movimento volontario: la sede non può essere assegnata d’ufficio

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Gentile redazione, insegno in un IIS di secondo grado e ho prodotto domanda di passaggio di cattedra (Fase A) su altra classe di concorso inserendo come unica preferenza il codice di un’altro indirizzo del medesimo istituto. Vi chiedo: rischio comunque di ottenere il passaggio di cattedra ma su sedi diverse da quella che ho espresso?  Vi ringrazio per l’attenzione

Giovanna Onnis – Gentilissimo professore,

il passaggio di cattedra è un movimento esclusivamente volontario che rientra nella mobilità professionale.

Non può essere disposto, quindi, un passaggio di cattedra d’ufficio, per cui se non potrai essere soddisfatto nell’unica preferenza espressa nella domanda, non otterrai il passaggio richiesto e rimarrai nella scuola e nella classe di concorso di attuale titolarità

Docente soprannumerario e domanda condizionata: prima preferenza su scuola di ex-titolarità e richiesta prioritaria per stessa tipologia di posto

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Giovanna – Sono un’insegnante di sostegno che nel 2003/04 è stata  dichiarata perdente posto  nel comune X e poi trasferita d’ufficio nel comune Y su posto di sostegno. Per tre anni di seguito ho chiesto di tornare nella  sede di ex titolarità mettendo  nell’ordine di gradimento al primo  posto comune e al secondo posto sostegno. Il terzo anno (anno scolastico  2006/07 )sono stata trasferita su posto comune non essendoci la stessa  tipologia di posto e cioè sostegno.

Secondo il mio punto di vista dovrei  avere il punteggio della continuità poiché io ho chiesto solo il comune X  sede di ex titolarità, invece da quest’anno la scuola vuole togliermi  tale punteggio in quanto io ho richiesto come prima preferenza posto  comune e non sostegno, quindi la mia domanda viene considerata come  domanda volontaria perdendo la continuità e di conseguenza il punteggio  aggiuntivo. Cosa devo fare? Se possibile vorrei avere una risposta,vi  ringrazio anticipatamente

Giovanna Onnis – Gentilissima Giovanna,

la segreteria della tua scuola ha ragione. Il tuo trasferimento risulta a domanda volontaria e non condizionata.

Per condizionare la domanda, infatti, oltre ad inserire come prima preferenza la scuola di ex-titolarità, come hai fatto, avresti dovuto chiedere prioritariamente sostegno e non posto comune.

La tua richiesta prioritaria su posto comune deve essere considerata, quindi, volontaria ed essendo stata soddisfatta hai perso tutto il punteggio di continuità maturato anche se sei rientrata come titolare nella scuola di precedente titolarità, ma,  per tua scelta, su tipologia diversa di posto.

Il diritto alla ricostruzione di carriera decorre dal primo giorno successivo al superamento del periodo di prova

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Alessandra .- Buonasera, sono un’insegnante di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado entrata di ruolo l’1/09/2011. Alla fine di agosto del 2015 ho presentato la domanda di ricostruzione di carriera alla segreteria della scuola dove sono stata utilizzata nell’anno scolastico 2014/2015. La segreteria nel marzo di quest’anno mi comunica, per conoscenza, che la domanda di ricostruzione di carriera e i relativi allegati sono stati inviati all’Ambito Territoriale provinciale competente, in quanto l’amministrazione scolastica si è trovata nell’impossibilità di operare al SIDI. Già da tempo il DSGA dell’istituto insisteva, secondo me erroneamente, sul fatto che come docente in DOS, la domanda di ricostruzione di carriera l’avrei dovuta presentare all’Ambito Territoriale competente. Mi metto in contatto con il funzionario dell’Ufficio ricostruzioni di carriera dell’AT il quale, in prima battuta, mi dice che in considerazione dell’anno scolastico in cui sono entrata di ruolo, è di competenza della scuola e poi che lui se ne sarebbe potuto occupare dopo aver espletato le altre pratiche seguendo l’ordine cronologico di nascita dei docenti che hanno presentato domanda di ricostruzione di carriera e mi comunica che era arrivato all’anno 1954. Io sono nata nel 1971, quanto tempo dovrò aspettare prima che la mia domanda venga presa in considerazione? E se passano cinque anni non perderò così il diritto a percepire gli arretrati che mi spettano? Volendo inviare un sollecito a chi devo indirizzarlo all’istituto scolastico o all’Ufficio dell’A.T. competente? Grazie

FP – Gentile Docente,

in merito alla sua richiesta, mi permetto, in premessa, di segnalarle brevemente la normativa di riferimento in materia di presentazione della richiesta di ricostruzione di carriera.

Riprendendo quanto indicato in alcuni post precedenti, si chiarisce che il diritto alla ricostruzione di carriera decorre dal primo giorno successivo al superamento del periodo di prova.

Pertanto l’elemento che da diritto alla presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo – al di là delle indicazioni che fornisce l’Amministrazione –  è il superamento del periodo di prova.

Per quanto concerne la presentazione o meno dell’istanza –  è opportuno non trascurare i termini di prescrizione previsti dall’attuale normativa.

Infatti, il diritto alla ricostruzione di carriera è un diritto prescrivibile ovvero dalla conferma in ruolo decorrono i termini di prescrizione.

La prescrizione del diritto alla ricostruzione di carriera è di 10 anni (dalla conferma in ruolo), mentre il diritto a percepire gli arretrati si prescrive dopo 5 anni.

Preciso che i termini di prescrizione – di cui sopra – sono riferiti alla presentazione della domanda da parte dell’interessato.

Detto questo, se lei ha regolarmente presentato – alla sua scuola di titolarità –  regolare domanda di ricostruzione di carriera, subito dopo la conferma in ruolo, ha fatto quanto previsto dalla normativa e i termini di prescrizione di cui sopra, si sono fermati.

In merito all’adempimento della ricostruzione di carriera,  ai sensi  del DPR 275/1999, dal 1/9/2000 è di competenza delle istituzioni scolastiche di titolarità e viene attuato mediante regolare decreto del Dirigente Scolastico.

Pertanto, il personale è tenuto a presentare la domanda alla scuola di titolarità, e ad avviso dello scrivente per i docenti “in DOS” alla scuola di servizio.

Valutazione servizio pre ruolo

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Patty – Buongiorno, Sono stata assunta in ruolo il 1 settembre 2011, ho un anzianità di servizio preruolo complessiva di 3 anni 5 mesi come ata + un contratto a tempo determinato  di 22 mesi negli enti  locali, (Comune), mi spetta il riconoscimento degli arretrati?

FP – Gentile Patty,

in premessa mi permetto  di segnalare che ai sensi della normativa  vigente, il servizio pre- ruolo  viene così valutato: 1) i primi 4 anni sono utili ai fini giuridici ed economici;  2) 2/3 della parte restante sono utili ai fini giuridici ed economici;  3) 1/3 è utile ai soli fini economici. L’anzianità utile all’attribuzione della fascia stipendiale è data dalle anzianità utili ai fini giuridici ed economici, indicate nei primi 2 punti.

Considerato che  ha un servizio pre-ruolo di 3 anni e 5 mesi riconosciuti validi, al 1/9/2011, per effetto della valutazione del suddetto periodo, matura la fascia stipendiale 0/9, pertanto senza diritto di arretrati.

Pensione 1/9/2016

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DSGA – Buongiorno. Vorrei porre il seguente quesito: Un collaboratore scolastico supplente temporaneo inserito nella graduatoria di Istituto di prima fascia (derivata dalla graduatoria provinciale dei 24 mesi), compie aa 66 e mm 7 ( età per il collocamento d’ufficio i pensione “legge Fornero”) il 25 maggio 2016. Il collaboratore scolastico può essere individuato, per un contratto a tempo determinato, fino al termine dell’as  31 agosto 2016 o fino al compimento dei 66 anni e mm 7 (25 maggio 2016)?

FP – Gentile Dsga,

in merito al suo quesito, ad avviso dello scrivente, si potrebbe ragionare per analogia rispetto al personale di ruolo, nel senso: matura il diritto a maggio 2016 ma la decorrenza della pensione è dal 1/9. Pertanto potrebbe ricoprire il posto da supplente fino al 31/8.


risulta non valido ai fini della progressione stipendiale l’anno 2013 – così come disposto dal DPR 122/2013

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Docente –  ITP media superiore, nata il 19maggio 1951, entrata in ruolo ottobre 1996, con otto anni di pre ruolo riconosciuti, possessore della legge 104 ed invalidità al 100×100, ancora abile al lavoro. Da un calcolo approssimato raggiungo l’età pensionabile nel 2018, per quanto riguarda gli avanzamenti di carriera,  il mio stipendio porta una scadenza dalla 21 fascia (dicembre 2010) alla 28 fascia scadenza dicembre 2018, collocandomi in pensione al 1 settembre del 2018 avrei diritto di essere valutata per il pensionamento nella 28 fascia? Da qualche fonte ho appreso che ne avrei diritto per il blocco degli stipendi avvenuto nel 2011/ 2012, cosa vuol dire purtroppo non mi è chiaro, mi potrebbe chiarire la questione. E se chiedessi di essere collocata in pensione dal 1 settembre 2017? ne avrei diritto? la ringrazio Lilli

FP – Gentile Raffaella,

in merito alla sua richiesta le segnalo che qualora gli aumenti contrattuali derivanti dal passaggio alla fascia stipendiale successiva, dovessero decorrere a far data prima della sua pensione, lei avrà diritto sicuramente ai suddetti aumenti contrattuali.

Attualmente risulta non valido ai fini della progressione stipendiale l’anno 2013 – così come disposto dal DPR 122/2013 -.

Per risponderle, invece sulla possibilità di andare in pensione con in godimento lo stipendio previsto dalla fascia stipendiale 28/34, dovrebbe indicare quanto indicato sul cedolino nel riquadro “scadenza”.

Raggiungimento del requisito per la pensione anticipata

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Fortunato. Sono un insegnante di scuola superiore, nato il 18 maggio 1953. Ho iniziato ad insegnare nel  1980 e di ruolo dal 01/09/1984. Contributi riscattati e maturati al 31/12/2015 = 40 anni 1 mese 22 giorni, per aver riscattato i 4 anni universitari e il servizio militare.  Quando andrò in pensione con l’attuale legge pensionistica? In attesa di una Vostra gradita risposta porgo distinti saluti.

FP – Gentile Fortunato,

considerata la sua età anagrafica e la sua anzianità contributiva (40 anni  e 1 mese al 31/12/15), la prima possibilità di “uscita” secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata.

Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione anticipata per gli uomini, per il prossimo triennio:

– dal 2016 al 2018 42 anni e 10 mesi

Per effetto del suddetto requisito matura il diritto alla pensione anticipata nel 2018

Pensione anticipata con decorrenza già pensione nel 2017 senza subire alcuna penalizzazione

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Giovanna – nata il 25/06/1954,  docente di scuola primaria di ruolo dall’1/10/1976 e con 1 anno e 9 mesi di servizio preruolo riscattato e riconosciuto. Vista la normativa che cambia continuamente, dall’1 settembre 2017 potrò andare in pensione, senza subire penalizzazioni, visto che avrò “solo” 63 anni d’età? Ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di risposta.

FP – Gentile Giovanna,

considerata la sua età anagrafica e la sua anzianità contributiva – compreso  il servizio pre-ruolo , la prima possibilità di “uscita” secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata.

Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione anticipata per le donne, per il prossimo triennio:
– dal 2016 al 2018 41 anni e 10 mesi

Per effetto del suddetto requisito ha maturato il diritto alla pensione anticipata con decorrenza già da settembre 2016.

Pertanto può andare in

Sono Giovanna, nata il 25/06/1954,  docente di scuola primaria di ruolo dall’1/10/1976 e con 1 anno e 9 mesi di servizio preruolo riscattato e riconosciuto. Vista la normativa che cambia continuamente, dall’1 settembre 2017 potrò andare in pensione, senza subire penalizzazioni, visto che avrò “solo” 63 anni d’età? Ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di risposta.

 

Gentile Giovanna,

considerata la sua età anagrafica e la sua anzianità contributiva – compreso  il servizio pre-ruolo , la prima possibilità di “uscita” secondo quanto previsto dalla L. 214/2011 (Riforma Fornero) è data dal raggiungimento del requisito per la pensione anticipata.

Di seguito le indico i requisiti previsti per la pensione anticipata per le donne, per il prossimo triennio:
– dal 2016 al 2018 41 anni e 10 mesi

Per effetto del suddetto requisito ha maturato il diritto alla pensione anticipata con decorrenza già da settembre 2016.

Pertanto può andare in pensione nel 2017 senza subire alcuna penalizzazione in
merito alla misura della pensione.

Compilazione domanda mobilità in fase C: il docente neo-immesso deve lasciare in bianco il campo A6 sul servizio continuativo

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Serena  – Sono una docente neo assunta in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado nel 2015/2016 in fase C da GaE.  Dopo aver compilato l’istanza di mobilità per l’assegnazione dell’ambito definitivo, il sistema non mi permette di salvare la domanda inviandomi il seguente messaggio di errore: “Modificare il campo A6 della sezione Anzianità. Il numero di anni di servizio continuativo deve essere maggiore o uguale a 3.” Io non ho alcun anno di servizio di ruolo continuativo, infatti nel campo A1 ho indicato 0. Gli unici anni di servizio che ho anche indicato nel modello D sono 8 anni di servizio pre-ruolo. Come devo procedere? Ringrazio già per la risposta. Cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima Serena,

per poter procedere con il salvataggio della domanda devi cancellare lo zero che hai inserito nel campo A6 del modulo.

Questa parte, infatti, è riservata ai docenti in ruolo che hanno maturato il punteggio di continuità nella scuola di attuale titolarità.

Per maturare questo punteggio è necessario aver completato il triennio di servizio continuativo nella medesima scuola di titolarità, per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto (posto comune o sostegno).

Nella casella specifica infatti il numero più piccolo che può essere inserito è il 3, mentre inserendo numeri inferiori al 3 (nel tuo caso zero) il sistema ti blocca e ti impedisce di procedere.

Per salvare la domanda devi, quindi, lasciare in bianco il campo A6

Docente assunto in fase A e doppia domanda di mobilità: partecipa alla fase A provinciale e alla fase D interprovinciale

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Marinella – Sono una docente neoassunta in fase A e vorrei tentare di produrre domanda di trasferimento in fase D. Devo necessariamente esprimere 100 ambiti e 100 province? Nel caso la mia richiesta non venga soddisfatta posso tornare nella provincia dove ho appena ottenuto la sede? Grazie per l’aiuto e le faccio i complimenti per la vostra disponibilità e precisione nel rispondere alle domande di tutti.

Giovanna Onnis – Gentilissima Marinella,

come docente immesso in ruolo nella fase A puoi presentare anche domanda di mobilità interprovinciale nella fase D e questa domanda sarà esclusivamente volontaria.

Non sarai, quindi, obbligata ad esprimere preferenze per 100 ambiti e 100 province, ma essendo la tua richiesta volontaria, potrai esprimere anche una sola preferenza per un unico ambito territoriale.

Non potrai essere trasferita d’ufficio nella fase D, per cui se non verrai soddisfatta nelle preferenze espresse non otterrai il trasferimento interprovinciale e avrai come sede definitiva la scuola in cui hai avuto l’assegnazione nella fase A dei movimenti, quindi nella provincia di immissione in ruolo

Festività soppresse ATA art. 59: possono essere fruite nella scuola di titolarità

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Maria – Buongiorno, sono una coll. scolastica di ruolo, sto lavorando come ass. amm. in due scuole, con due part-time.

Le festività soppresse calcolate sono 1,53 per ogni scuola, unendo i due partime sono in effetti tre, ma in ogni scuola ne posso prendere una come funzione per il rimanente 0,53? Perdo una festività soppressa? Nel caso posso portarla nella mia scuola titolare?

Grazie e arrivederci

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria, la risposta è positiva. Se non riesce a beneficiare di tutte le giornate di festività soppresse maturate nel corso dell’incarico a tempo determinato, può farlo al rientro nella sede di titolarità.

Supplenze da GaE e graduatorie di istituto: il punteggio maturato nell’a.s. 2015/16 sarà visibile solo all’aggiornamento

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Chicca – ho lavorato in una scuola superiore da dicembre a fine anno scolastico ed ho ottenuto i 12 punti.

Sarei arrivata ad avere 72 punti in graduatoria di terza fascia (non abilitata e non partecipante al concorso) e mi chiedevo se questo punteggio risulterà già a settembre per sperare ancora in una chiamata per supplenza o risulterà solo nel 2017 con gli aggiornamenti?

risposta – gent.ma, ti confermiamo che il punteggio rinnovato comparirà solo nelle graduatorie relative all’a.s. 2017/18, quindi con il prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto, previsto nel 2017.

Il punteggio per il servizio svolto negli anni 2014/15, 2015/16 e 2016/17 non potrà essere sfruttato di anno in anno, ma solo a conclusione del triennio. Nel periodo di vigenza delle graduatorie infatti i punteggi rimangono invariati (le uniche modifiche sono le finestre semestrali per il passaggio in II fascia o la dichiarazione che è possibile rendere in qualsiasi momento di avvenuta acquisizione dell’abilitazione per avere la priorità in III fascia).

Secondo l’attuale normativa l’aggiornamento delle graduatorie di istituto è rimasto invariato (nel 2017), mentre il rinnovo delle graduatorie ad esaurimento è stato spostato al 2018.

dispone, anzitutto, che la validità delle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente è prorogata (dall’a.s. 2016/2017) all’a.s. 2018/2019.

Si tratta di una deroga alla previsione (art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004) in base alla quale l’aggiornamento delle GaE è effettuato con cadenza triennale, volta a prorogare la validità delle graduatorie attualmente utilizzate, senza possibilità, per quanti vi sono inclusi – ad esempio – di chiedere l’aggiornamento del punteggio o il trasferimento in altra provincia (in base al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, le GaE sono valide per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017).

Le prime fasce delle graduatorie d’istituto per il conferimento delle supplenze sono aggiornate a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020″. La modifica stabilisce comunque che “restano fermi i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia”.


Graduatoria interna di istituto e punteggio continuità nell’anno di prova. Chiarimenti

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Paolo – Sono un docente tecnico pratico ( ITP ) ed insegno in una scuola secondaria di secondo grado. Ho necessità di informazioni sul punteggio di continuità legato all’anno di prova per le graduatorie interne d’istituto.  Leggo spesso nel blog di O.S. per la scuola secondaria di II grado che: “Graduatoria interna e punteggio continuità: non si valuta l’anno di prova anche se svolto nel Comune di attuale titolarità“. Non riesco a trovare, nel C.C.N.I. dell’8 aprile 2016, dove sia indicata tale dizione (anno di prova non valutabile). Leggo solamente nella nota 5 dell’allegato D : “Non va valutato l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda“; ed anche “con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina“. Io sono stato immesso in ruolo con concorso per soli titoli nell’anno scolastico 1989/1990, concorso relativo a posti di insegnante tecnico pratico (ITP) -tabella “C”. Quindi l’a.s. 1989/90 (anno di prova) non viene valutato per la continuità, ma dove è scritto? Grazie. Cordiali saluti. Vi ringrazio tanto.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Paolo,

il punteggio di continuità viene valutato per il servizio continuativo prestato, nella stessa cdc e per la stessa tipologia di posto, nella scuola di titolarità e, per la graduatoria interna, anche nel comune di titolarità per anni scolastici differenti in quanto continuità nella scuola e nel comune non sono cumulabili per lo stesso anno scolastico.

L’anno di prova è, per il docente, su sede provvisoria e, quindi non può essere conteggiato ai fini della continuità anche se il servizio è stato svolto nella scuola che l’anno successivo è diventata la sede di titolarità.

Come chiarisce la nota 5) della tabella di valutazione allegata al CCNI 2016/17: “Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l’interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato” con le specifiche eccezioni previste nello stessa nota e sottolineate nell’articolo di  OrizzonteScuola http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-2016-punteggio-continuit-servizio-come-e-quando-si-valuta-differenze-mobilit-e-graduato

Nel tuo caso, però, in qualità di docente immesso in ruolo nell’a.s. 1989/90, periodo nel quale la normativa era differente e le immissioni in ruolo determinavano l’immediata titolarità del docente nella scuola di nomina, il tuo anno di prova è stato su sede definitiva per cui, se risulta invariata da allora a oggi la classe di concorso e la scuola di titolarità,  puoi sicuramente valutarlo nel conteggio della continuità.

Ti ricordo che il punteggio di continuità si perde in seguito a mobilità volontaria e se dall’a.s. 1989/90 hai partecipato volontariamente alla mobilità e sei stato soddisfatto nella richiesta, hai interrotto la continuità e perso il punteggio maturato in precedenza anche se la tua titolarità è rimasta nello stesso comune

 

Punteggio continuità per docente soprannumerario: non si perde se si presenta ogni anno (per un ottennio) domanda condizionata

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Gianfranco – Sono un docente di scuola superiore dichiarato perdente posto e trasferito nell’ ambito della stessa istituzione scolastica dal corso AFM a quello TUR.  Non ho fatto domanda di trasferimento su AFM perché non vi sono ore anzi vi è stata ulteriore contrazione. Ai fini della graduatoria interna del corso TUR dove sono titolare va riconosciuto il punteggio di continuità nella scuola visto che il trasferimento è avvenuto perché dichiarato perdente posto? Cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissimo Gianfranco,

il docente perdente posto per conservare il punteggio di continuità deve obbligatoriamente presentare domanda condizionata per il rientro nella sede di titolarità anche se in questa non vi sono cattedre disponibili .

Mi sembra di capire che, invece, tu non hai presentato domanda condizionata per rientrare nel corso AFM e questo ha determinato la perdita del punteggio di continuità maturato in tale corso e il diritto a rientrare come titolare nel caso si ricostituisca una cattedra

Docente soprannumerario e precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità: è possibile optare solo per COI, ma potrebbe essere rischioso

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Piera – Sono una docente di Inglese che cinque anni fa è stata dichiarata soprannumeraria e da tale data ha sempre inviato domanda di rientro con precedenza sulla sede persa. Premetto che la sede persa è nello stesso IIS che ha due organici: Liceo scientifico e Tecnico  e al momento sono titolare di cattedra sull’organico del Tecnico. Ho chiesto il rientro come COI, pur sapendo che ci sono solo 9 h. residue. Ora il mio dilemma è il seguente: se su queste ore ottiene titolarità un nuovo collega (con completamento esterno) e tra uno o due anni si liberasse una cattedra 18h per pensionamento, chi ha più diritto a rientrare sul tale cattedra? Il collega che ha la COE o la sottoscritta che si avvale del diritto di rientro con precedenza? Grazie per la cortese attenzione.

Giovanna Onnis – Gentilissima Piera,

la tua richiesta di rientro nella scuola di precedente titolarità riguarda solo cattedre orario interne e ha escluso le COE.

Questo avrà come conseguenza l’impossibilità di un tuo rientro come titolare nella scuola se nell’organico si dovesse costituire una COE per la tua classe di concorso.

Questa COE potrebbe, quindi, essere assegnata in trasferimento ad un altro docente che diventerebbe titolare nella scuola dove tu chiedi di rientrare.

Se l’anno successivo dovesse liberarsi una cattedra (COI) questa verrà assegnata automaticamente al docente titolare nella scuola su una COE, quindi non potresti usufruirne tu per il rientro perche nella scuola non sei più titolare.

Verificandosi questa situazione potresti rientrare con precedenza chiedendo anche COE, cattedra che potrebbe rendersi disponibile in seguito all’assorbimento in automatico sulla cattedra interna del docente trasferito nella COE l’anno precedente.

Mi dispiace, ma non aver chiesto anche COE nella scuola di precedente titolarità potrebbe essere per te penalizzante

Docente neo-immesso su materia può chiedere, se in possesso della specializzazione, sede definitiva anche sul sostegno

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R.G. – Sono un docente neoassunto a.s. 2015/16 nella classe A019, in possesso di specializzazione sul sostegno. Sto completando la domanda di mobilità (fase C) ma ho un dubbio; essendo una domanda di trasferimento e non di cattedra, che significa: Tipo posto da considerare per il trasferimento (Posto speciale o di sostegno). Se scelgo 1°posto sosegno-2°posto comune cosa significa?  Forse significa che il sistema mi collocherà nell’ambito più vicino (secondo le mie scelte) prima sul sostegno e/o sul diritto? Cosa prevale, la scelta dell’ambito o del sostegno?

Inoltre, se è una domanda di trasferimento e non di cattedra (specifico che ancora devo terminare l’anno di prova) significa che sarò utilizzato sul sostegno o cambia proprio il mio ruolo che, per il futuro, sarà sul sostegno e no sulla A019? Purtroppo non ci sono criteri chiari e non è giusto fare scelte così importanti in queste condizioni. Grazie in anticipo

Giovanna Onnis – Gentilissimo R.G.,

come docente specializzato sul sostegno, anche se immesso in ruolo su materia,  potrai chiedere l’assegnazione della sede definitiva anche sul  sostegno pur non avendo ancora superato l’anno di prova (art.9 comma 15 dell’OM 241/2016) e potrai indicare nella domanda l’ordine di priorità tra posto comune e posto di sostegno.

La tua domanda verrà valutata in base all’ordine da te indicato.

Se, come indichi, scegli sostegno come prima opzione e posto comune come seconda, per ogni preferenza espressa  (ambito) si valuterà prima la disponibilità di posti sul sostegno e dopo su posto comune e in mancanza di disponibilità in ambedue le tipologie di posto si passerà  alla successiva preferenza

Chiaramente il trasferimento sul sostegno determinerà  la modifica della tua titolarità e sarai vincolato per un quinquennio su questa tipologia di posto

Docente assunto nell’a.s. 2007/08 e mobilità interprovinciale: è volontaria e non potrà mai essere d’ufficio

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Santina – Sono una docente di scuola primaria assunta nell’anno 2007/2008 ed alle prese con la domanda di trasferimento interprovinciale in fase B1. Intendo indicare un solo ambito territoriale, senza neppure indicare la provincia. Da alcuni opinioni mi sorge il dubbio qualora non ottenga il trasferimento nelle scuole dell’ambito prescelto, se rimango coinvolta mio malgrado in eventuali trasferimenti d’ufficio in altri ambiti viciniori e/o ricadenti in quella provincia/regione. Ovvero come era mia opinione rimango titolare nella scuola attuale. In attesa di un cortese riscontro al più presto, porgo cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissima Santina,

la tua opinione è quella corretta.

Se non otterrai il trasferimento richiesto nell’unico ambito inserito nelle preferenze, con titolarità in una delle scuole che fanno parte di tale ambito, rimarrai nella scuola di attuale titolarità senza nessun coinvolgimento negli ambiti territoriali da te non richiesti.

La tua domanda di trasferimento interprovinciale è, infatti, volontaria e come tale non potrà mai determinare per te un’assegnazione d’ufficio della sede

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