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Docente che sta conseguendo specializzazione sul sostegno potrà presentare domanda di mobilità dopo i termini di scadenza

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Patrizia – Sono stata assunta in seguito al piano straordinario (legge 107/2015) in fase C su posto comune. Nel frattempo mi sto specializzando su sostegno e sosterrò l’esame finale giorno 6 giugno 2016. La mia domanda è questa: posso inserire tra gli allegati della domanda di mobilità una dichiarazione di futuro conseguimento titolo (a cui farò seguire l’invio del certificato di specializzazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale di competenza) e spuntare la voce di richiesta posto comune/sostegno?

Nell’eventualità che ciò non possa essere fatto in quanto conseguirò il titolo solo dopo il 2 giugno è previsto nel contratto di mobilità l’apertura di eventuale finestra per l’inserimento? Se mi assegneranno una provincia lontana potrò chiedere assegnazione provvisoria anche su sostegno? Grazie di cuore, cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissima Patrizia,

non puoi indicare il possesso del titolo di specializzazione nella domanda on line in quanto non possiedi ancora il titolo.

La normativa, però, prevede la possibilità per te di presentare domanda oltre i termini di scadenza come esplicitamente indicato nell’art.3 comma 13 dell’OM 241/2016 dove si stabilisce che, al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie di docenti, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:

– il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;

– i docenti che concludono i corsi di sostegno.

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 dell’ordinanza ministeriale per la comunicazione al SIDI delle domande stesse.

I docenti per i quali è prevista la riapertura dei termini per la presentazione della domanda di mobilità, dovranno presentarla in forma cartacea alla scuola di servizio, non potendo più compilarla e inviarla su Istanze online in quanto con la scadenza dei termini per la presentazione, non risulteranno più attive le funzioni per l’elaborazione online.

Per maggiori dettagli ti invito a leggere l’articolo sull’argomento pubblicato da OrizzonteScuola http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-scuola-docenti-fase-domanda-oltre-termini-quali-categorie-docenti-potranno-presentarla


Graduatoria interna di istituto: valutazione punteggio di servizio sul sostegno e in scuola di montagna

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Maria – Salve sono un’insegnante di sostegno con titolo di specializzazione. Ho lavorato sempre sul sostegno. Ho 9 anni di sostegno pre-ruolo e di questi 9 anni 1 (il primo anno) l’ho svolto in una pluriclasse di montagna . Inoltre ho anche un anno di ruolo sul sostegno. La mia domanda è questa: come si calcola il punteggio nella graduatoria interna? Quanto mi vale il punteggio di montagna?  Grazie in anticipo per la cortese attenzione

Giovanna Onnis – Gentilissima Maria,

il servizio svolto sul sostegno  consente di valutare doppio punteggio sia per il  pre-ruolo che per il servizio di ruolo.

Questa possibilità è valida per i docenti titolari sul sostegno che chiedono trasferimento o passaggio sempre sul sostegno e per i docenti titolari su materia che chiedono trasferimento sul sostegno.

Il punteggio del servizio pre-ruolo si può raddoppiare solo se svolto con il possesso del titolo di specializzazione necessario.

Non indichi in quale ordine o grado di istruzione sei titolare, informazione utile poiché il diritto al raddoppio del punteggio per il servizio svolto in scuola di montagna è prerogativa esclusiva degli insegnanti della scuola Primaria.

Ti ricordo che, come disciplinato nella tabella di valutazione allegata al CCNI 2016/17, il diritto al riconoscimento del doppio punteggio è valido in presenza  di  due condizioni: aver prestato servizio in un Comune di montagna, ritenuto una sede disagiata,  ed aver prestato servizio in una pluriclasse che, secondo la normativa (legge n. 90/1957) deve essere pluriclasse con uno o al massimo due insegnanti.

Se sei interessata in quanto docente titolare nella scuola Primaria, per maggiori dettagli ti invito a leggere l’articolo pubblicato da OrizzonteScuola http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-201617-e-valutazione-doppia-del-servizio-casi-cui-possibile-farlo

Revocare la domanda di trasferimento è possibile presentando istanza nei termini previsti dall’OM 241/2016

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Manuela  – Sono stata assunta in fase 0 quest’anno, ho già partecipato alla fase A della mobilità ad aprile per ottenere sede definitiva ed ora ho inoltrato domanda per trasferimento interprovinciale (fase D), ma sono molto indecisa. Ho letto nell’Ordinanza Ministeriale 241_16 che una volta scaduto il temine per l’inoltro delle domande, ovvero dopo il 2 giugno, è possibile richiedere la revoca delle domande di movimento presentate (o.m. 241_16, art. 5 comma 2), entro certi limiti di tempo; anche un articolo di OS mi conferma ciò (http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-scuola-docenti-domanda-trasferimento-pu-essere-revocata-dopo-termini-presentazione

Eppure al sindacato  mi hanno detto che questo non è possibile. Vorrei gentilmente sapere:

1- è uscita successivamente all’ordinanza qualche disposizione che vieta o restringe tale possibilità?

2- esiste un modello da compilare per inoltrare questa richiesta?

3- se si rispettano i tempi indicati, la revoca sarà sicuramente concessa?

Ringrazio per la disponibilità e porgo cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissima Manuela,

sarebbe interessante sapere in base a quale riferimento normativo il sindacato ti abbia dato la risposta che riferisci.

L’unica disposizione normativa  è l’art.5 dell’OM 241/2016 da te citato, dove come sottolinea lo stesso articolo di OrizzonteScuola, è consentito presentare domanda di revoca nei termini stabiliti dall’ordinanza.

1- Non sono state emanate successivamente ulteriori disposizioni che stabiliscono il contrario, quindi puoi chiedere revoca se sei interessata a farlo

2 – Sì,  esiste un modello, questo è quello fornito da OrizzonteScuola.  Ti ricordo che la richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità

3 – Non ci sono motivi per non accogliere la richiesta di revoca se la domanda è stata presentata nei termini previsti dalla normativa.

L’OM nel succitato art.5 prevede, inoltre, la possibilità di accogliere anche le istanze inoltrate oltre i termini previsti, in presenza  di  gravi motivi validamente documentati ed a condizione che le richieste pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 dell’ ordinanza, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

 

Graduatoria interna di istituto: il trasferimento all’interno di un IIS da un indirizzo ad un altro interrompe la continuità con conseguente perdita del punteggio

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Antonio – Se possibile gradirei un chiarimento in ordine alla compilazione delle graduatorie interne di un Istituto di istruzione superiore che, da qualche anno, ha due codici meccanografici e due graduatorie interne del personale in quanto comprende un liceo scientifico scienze applicate ed in istituto tecnico. Nella fattispecie un docente che lo scorso anno, per la stessa classe di concorso, ha chiesto il trasferimento dall’istituto tecnico al liceo, (all’interno dello stesso istituto), è stato graduato in coda nella graduatoria della sua disciplina, (pur avendo un punteggio più alto dei colleghi che lo precedono), ma non ha subito l’azzeramento del punteggio di continuità cumulato precedentemente nell’istituto tecnico, (come normalmente avviene per i trasferimenti a domanda volontaria quando si arriva in una nuova scuola). E’ corretto l’operato della segreteria della scuola? Trattasi, di fatto, di un trasferimento volontario da una scuola ad un’altra o è diverso trattandosi di uno stesso istituto e pertanto si mantiene la continuità? Grazie della risposta.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Antonio,

il trasferimento volontario all’interno di un IIS da un indirizzo ad un altro, nello specifico dall’IT al Liceo, determina una modifica della titolarità e l’interruzione della continuità con conseguente perdita del punteggio maturato.

Le tue considerazioni, quindi, sono corrette.

La segreteria ha agito correttamente inserendo il docente in coda nella graduatoria interna di istituto a prescindere dal suo punteggio, in sintonia con quanto prevede la normativa, essendo per lui il primo anno come titolare nel Liceo dove è arrivato per trasferimento volontario.

La segreteria ha, invece, sbagliato continuando ad inserire nel punteggio spettante al docente anche quello relativo alla continuità maturata nell’IT.

Non ha nessuna influenza il fatto che i due indirizzi (IT e Liceo) appartengano ad uno stesso IIS, infatti hanno codici meccanografici distinti e graduatorie autonome, quindi il trasferimento volontario da un indirizzo ad un altro non consente di conservare il punteggio di continuità maturato in precedenza

Docente soprannumerario e mobilità: la domanda condizionata può essere solo provinciale

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Vincenzo – Sono un docente di sostegno della scuola secondaria di I grado. Ho presentato domanda di mobilità interprovinciale nella fase B1. Nell’attuale scuola di titolarità probabilmente sarò individuato soprannumerario. Qualora si presentasse quest’eventualità potrò presentare lo stesso la domanda condizionata per la mia scuola che verrebbe esaudita qualora non lo fosse quella interprovinciale della fase B1? Come dovrei procedere per la domanda? Grazie anticipatamente.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Vincenzo,

come docente soprannumerario potrai presentare domanda di trasferimento provinciale oltre i termini di presentazione della domanda, termini ormai scaduti il 23 aprile.

Come prevede la normativa (CCNI 2016/17), infatti, i docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione della domanda di trasferimento, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerari età.

Se hai già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento provinciale, la nuova domanda inviata come docente soprannumerario sostituisce integralmente quella precedente. La domanda di mobilità interprovinciale inviata successivamente, invece, rimane valida

Puoi trovare utili indicazioni e chiarimenti nell’articolo di OrizzonteScuola http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-docenti-soprannumerari-quando-notifica-ufficiale-quando-devo-presentare-domanda

Per la compilazione della domanda condizionata ti invito a leggere anche questo articolo:  http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-docenti-soprannumerari-e-domanda-condizionata-indispensabile-rientrare-precedenza-nella

Ti ricordo che se verrà accolta la tua richiesta di trasferimento interprovinciale, questo movimento annullerà  il trasferimento provinciale già disposto.

Il trasferimento interprovinciale sarà per te mobilità volontaria con conseguente perdita del punteggio di continuità maturato e del diritto a rientrare con precedenza nella scuola di ex-titolarità.

Se non potrai essere soddisfatto in nessuna delle tue richieste, sia in ambito interprovinciale che provinciale, verrai trasferito d’ufficio e la mobilità d’ufficio potrà riguardare solo ed esclusivamente la provincia di titolarità

 

 

Vincolo quinquennale sul sostegno: non ricomincia in seguito a trasferimento interprovinciale

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Pietro – Mi rivolgo alla vostra redazione per fugare completamente un dubbio prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di mobilità interprovinciale. Insegno come docente di sostegno nella scuola secondaria di II grado. Avendo ormai superato il vincolo quinquennale relativo al sostegno,  quest’anno, nella domanda di mobilità provinciale, ho chiesto di transitare su disciplina per le classi nelle quali sono abilitata (A052, A051, A050), tralasciando di chiedere il sostegno per avere più possibilità di tornare su disciplina.

Ora, in fase di domanda interprovinciale, mi sono resa conto che chiedere anche il sostegno potrebbe  essere importante al fine di ottenere il trasferimento nella mia provincia di residenza. Il quesito che pongo è il seguente: qualora io dovessi ottenere, in fase provinciale, il trasferimento o il passaggio da sostegno a disciplina in una delle classi in cui sono abilitata, e poi, in un secondo momento (con la mobilità interprovinciale), riuscissi a rientrare nella mia provincia di residenza su posto di sostegno, correrei il rischio del rinnovo del vincolo quinquennale sul sostegno, oppure le due domande, provinciale ed interprovinciale, come negli anni passati, si possono considerare contestuali  e, dunque, il risultato interprovinciale annullerebbe quello ottenuto a livello provinciale? Certamente il vincolo quinquennale su sostegno si sarebbe rinnovato se io già l’anno scorso avessi ottenuto il ‘transito’ da sostegno a disciplina, mentre quest’anno io concorro al trasferimento interprovinciale (su disciplina e su sostegno) partendo dalla posizione di docente dell’organico di sostegno. Persone competenti del sindacato e dell’USP mi hanno fornito rassicurazioni in tal senso; ora mi rivolgo a voi per avere conferma su questo, dato che voglio scongiurare in maniera assoluta il rischio del rinnovo del vincolo quinquennale sul sostegno. Confido nella vostra professionalità e disponibilità. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Pietro,

anche OrizzonteScuola ti rassicura e conferma quanto ti è stato detto dal sindacato e dall’USP.

Il trasferimento interprovinciale annulla il movimento provinciale già disposto, per cui l’annullamento determina il tuo movimento in altra provincia direttamente dall’organico di sostegno in cui sei titolare.

Non c’è stata, quindi, una modifica di titolarità da sostegno a materia nell’attuale provincia, modifica che avrebbe determinato, in seguito al movimento interprovinciale, un nuovo vincolo quinquennale nella nuova provincia di titolarità.

Il trasferimento interprovinciale sempre sul sostegno, quindi, non determina un nuovo vincolo quinquennale, ma sarà per te il sesto anno sul sostegno con vincolo superato.

Se il tuo movimento sul sostegno fosse, invece, un passaggio di ruolo allora il conteggio del quinquennio ripartirebbe

ATA, permesso per visita medica: il collega che lo sostituisce ha diritto all’intensificazione di servizio?

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DS – Volevo sapere se permesso per visita medica di un ATA si riconosce intensificazione come su malattia Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo DS, la risposta al suo quesito la trova all’interno della contrattazione d’istituto. Infatti è opportuno inserire all’interno del contratto integrativo, un riconoscimento di intensificazione di servizio in caso si sostituzione collega in “permesso breve” per eseguire visita specialistica.

Insegnante neo-immesso sul sostegno e passaggio di ruolo: potrà chiederlo dopo anno di prova e solo sul sostegno

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Rita – Gentilissima redazione vorrei avere un’informazione, sono neoassunta nella scuola dell’infanzia su sostegno, vorrei sapere dopo quanti anni è possibile fare richiesta di passaggio di ruolo per la scuola primaria, avendo l’abilitazione. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Rita,

l’insegnante di sostegno ha il vincolo quinquennale sul sostegno a decorrere dall’anno scolastico di immissione in ruolo.

Nella tua situazione di neo-immessa, nel corrente anno scolastico 2015/16 non potrai chiedere passaggio di ruolo nella scuola Primaria per il prossimo anno scolastico in quanto non hai ancora superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza. Potrai chiedere, quindi, passaggio di ruolo per la scuola Primaria il prossimo anno per l’a.s. 2017/18.

Chiaramente, in considerazione del vincolo quinquennale sul sostegno al quale sei sottoposta, non potrai chiedere passaggio di ruolo per posto comune, ma solo sul sostegno.

Ti ricordo che in seguito al passaggio di ruolo sul sostegno il computo del quinquennio ricomincia.

Potrai, se lo desideri, chiedere trasferimento o passaggio su posto comune solo dopo aver concluso il quinquennio di permanenza sul sostegno e cioè nell’a.s.2019/20 per l’a.s.2020/21


Passaggio di ruolo nella fase A: il movimento può essere disposto solo dopo i trasferimenti provinciali

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Giusy – Sono un’insegnante della scuola infanzia in ruolo dal 2011,quest’anno essendoci due posti disponibili per pensionamento alla primaria,ho deciso di fare passaggio di ruolo, faccio presente di essere in possesso di una 104 e invalidità personale per patologia grave! Usciti già i trasferimenti ho visto che uno dei posti è andato alla ex perdente posto che per diritto è rientrata nel posto di titolarità  e il 2 posto è  andato alla neo immessa in ruolo a febbraio! È  possibile che io non abbia diritto a tale posto? Altra domanda perché  io con il triplo del punteggio è il superamento di un concorso abilitante a livello regionale non son rientrata ad occupare uno dei 2 posti! Tutto questo è  assurdo. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Giusy,

il passaggio di ruolo rientra nella mobilità professionale che viene disposta successivamente a quella territoriale. Il trasferimento, quindi, ha precedenza rispetto al passaggio di ruolo a prescindere dal punteggio.

E’ corretto, quindi che le uniche due sedi disponibili siano state assegnate ai due docenti nella fase A dei trasferimenti provinciali e questo anche se i due insegnanti hanno un punteggio inferiore al tuo. Tu, infatti, rientri nella fase successiva della mobilità (fase 3A) e il tuo punteggio puoi farlo valere solo in questa fase.

Ti ricordo che l’unica precedenza prevista nel CCNI 2016/17 per la mobilità professionale è quella indicata nel punto I) dell’art.13, mentre le altre precedenze dal punto II) al punto VIII) sono valide solo per la mobilità territoriale (trasferimenti), ma non per la mobilità professionale (passaggi di cattedra e passaggi di ruolo).

La precedenza assoluta nella fase A  è prevista, quindi, per  tutto il personale docente, compreso quello immesso in ruolo nelle fasi del piano straordinario di assunzioni, che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

Questa precedenza viene riconosciuta nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato.

Avresti, quindi , potuto usufruire della precedenza nel passaggio di ruolo, solo alle condizioni sopra indicate

Per maggiori dettagli sull’argomento ti invito a leggere l’articolo pubblicato da OrizzonteScuola http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-scuola-docenti-2016-passaggi-cattedra-e-ruolo-prevista-sola-precedenza

TFA sostegno primaria III ciclo avrà 1749 posti

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Marianna – Spett.le Redazione, È previsto un nuovo TFA sostegno per la scuola primaria? Grazie. Cordiali Saluti.

risposta – sì, il Ministero sta predisponendo un nuovo ciclo di TFA sostegno (sarà il terzo, dopo quelli attivati nel 2013/14 e 2014/15). Non sappiamo ancora quando sarà pubblicato il bando e quindi la timeline per la selezione, ma conosciamo già il numero di posti individuato per ordine di scuola.

Per la scuola primaria ci saranno 1.749 posti.

TFA III ciclo, i numeri: quanti sul sostegno? Posti comuni, 8.058 alle superiori, 3270 alle medie

Docente dichiarato soprannumerario nel corrente a.s.: se presenta domanda condizionata ha il diritto di rientrare nella scuola se si libera cattedra dopo i movimenti

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Maria Grazia – Sono un’insegnante di sostegno a tempo indeterminato nella scuola primaria. Quest’anno, risultata perdente posto nella scuola di titolarità, ho presentato la domanda condizionata. Non sono rientrata nella mia scuola di titolarità, ma mi è stata assegnata una scuola tra le preferenze espresse all’interno dello stesso comune. Mi rendo conto che avrei una possibilità per rientrare nella scuola. Un titolare che ha chiesto domanda di trasferimento interprovinciale e avrà responso il 18 luglio lascerà probabilmente libero quel posto per qualcun altro.

Quel posto potrebbe andare a una persona proveniente da un’altra provincia e non a me che sono perdente posto. Questo solo perché la mobilità interprovinciale è successiva a quella provinciale. Ritengo comunque di dover avere io la precedenza (qualora quel posto si liberi per mobilità interprovinciale) a rientrare nella scuola anche se mi è stata assegnata un’altra sede. Ritengo che questo sia corretto anche per garantire al mio alunno la continuità, oltre che per attestare una reale precedenza per il personale che già faceva parte della scuola e senza trasferimento volontario si trova fuori. Vorrei un suo parere. Ringrazio in anticipo.

Giovanna Onnis – Gentilissima Maria Grazia,

con la domanda condizionata presentata hai risposto sicuramente “No” al quesito posto nella sezione E, casella 25 del modulo, “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?

Rispondendo negativamente hai espresso la tua volontà di voler rimanere nella scuola dove risulti ancora titolare al momento di presentazione della domanda e che intendi partecipare al movimento solo a condizione che permanga la tua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo. Rispondendo negativamente hai chiesto, inoltre, che la domanda di trasferimento venga annullata se, nel corso dei movimenti, dovesse ricostituirsi o liberarsi una cattedra nella scuola di titolarità.

La normativa non fa nessuna distinzione tra cattedra liberata durante i movimenti provinciali o durante quello interprovinciali. Nell’art.21 comma 8 del CCNI 2016/17, infatti, si stabilisce quanto segue:

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell’istituto di titolarità dell’interessato una disponibilità di posto, anche di posto lingua se richiesto da docente avente titolo titolare di posto comune, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico. Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità dell’interessato, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola

Si parla genericamente di “trasferimenti”, senza sottolineare che questi devono essere esclusivamente provinciali, quindi, in sintonia con quanto dispone la normativa, hai diritto ad essere riassorbita automaticamente nella scuola di titolarità, con annullamento del trasferimento già disposto

Docente assunto in fase 0: partecipa alla mobilità provinciale in fase A e può partecipare all’interprovinciale in fase D

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Stefano – Sono un docente assunto in fase 0 nella provincia X sulla classe A043. Ho prodotto domanda di trasferimento provinciale. Ora però vorrei tentare il trasferimento nella provincia Y in fase D, in quanto residente in questa provincia. Vorrei avere due informazioni: se esprimo solo gli ambiti della provincia Y e non ottengo il trasferimento, torno sulla provincia X, magari su una sede scolastica tra quelle scelte in fase 0 o rischio di essere d’ufficio trasferito in qualsiasi altro ambito della Regione secondo un criterio di viciniorità? In secondo luogo, all’interno del primo ambito, posso esprimere le sedi? Grazie.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Stefano,

come docente assunto in fase 0, partecipi alla mobilità provinciale in fase A  con titolarità su specifica scuola. Potrai partecipare anche alla mobilità interprovinciale in fase D con titolarità su ambito territoriale e la tua domanda sarà esclusivamente volontaria.

Per la mobilità interprovinciale potrai essere soddisfatto nella domanda solo in presenza di cattedre disponibili all’interno dell’ambito o degli ambiti territoriali inseriti nelle preferenze. Non potrai subire una mobilità d’ufficio interprovinciale, ma solo nella provincia di titolarità se non potrai essere accontentato per nessuna delle preferenze espresse nella domanda.

La possibilità di scegliere le scuole all’interno del primo ambito richiesto è prerogativa dei docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 che partecipano alla mobilità interprovinciale nella fase B, mentre i neo-immessi potranno acquisire titolarità solo su ambito territoriale anche se soddisfatti nella prima preferenza.

Quindi la risposta al tuo quesito è negativa, non potrai scegliere o riordinare, secondo le tue priorità, le scuole facenti parre del primo ambito richiesto

Ti ricordo che se otterrai il trasferimento interprovinciale questo annullerà il movimento provinciale già disposto

Graduatoria d’istituto ATA: la valutazione per l’inclusione nella graduatoria di merito

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Sabrina – Collaboratrice scolastica che ha superato la prove selettiva del concorso per mobilita professionale per profilo superiore ma non ha Avuto accesso alla formazione, inclusa negli elenchi provinciali, ha diritto al riconoscimento di 12 punti per inclusione graduatoria di merito? Graziedi Giovanni Calandrino – Gentilissima Sabrina, innanzitutto chiariamo che il punteggio previsto “per l’inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l’accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza”, previsto dal CCNI mobilità 2016/2017, è attribuito per l’inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale ATA di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza di cui all’art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009.

Pertanto a parere dello scrivente, il punteggio può essere attribuito al solo personale collocato nella graduatoria provinciale definitiva, resa pubblica con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, o del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale.

Infatti il personale utilmente collocato nella suddetta graduatoria consegue la mobilità professionale in ragione dei posti annualmente autorizzati per la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale.

Diplomati magistrale entro a.s. 2001/02: quale futuro

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Monica – Ho conseguito il diploma magistrale molto prima del 2001, per innumerevoli motivi la mia strada lavorativa è stata diversa da quella scolastica, ma nel 2014 grazie ad un’amica ho compilato una domanda per inserimento nelle graduatorie, oggi mi ritrovo nelle GI di seconda fascia, qualcuno mi comunica che dovrei essere inserita in GAE e qualcuno invece mi esorta ad abbandonare le graduatorie prive di futuro, ora ho un minestrone in testa. La mia domanda è: sono in graduatoria d’istituto 2° fascia perchè non ho mai fatto domanda? La ringrazio fin d’ora per la cortese attenzione.

risposta – gent.ma Monica, ti trovi in II fascia delle graduatorie di istituto perchè così dispone la normativa. Il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 infatti è stato riconosciuto dal Miur abilitante e quindi utile per l’iscrizione nelle graduatorie solo nel 2014 in seguito ad un parere del Consiglio di Stato del settembre 2014.

Poichè le graduatorie ad esaurimento sono chiuse a nuovi inserimenti (legge 296/06), il Ministero ha disposto l’ingresso dei diplomati magistrale nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Allora perchè qualcuno ti dice che dovresti essere inserita in graduatoria ad esaurimento? Perchè alcuni/tanti (non conosciamo esattamente il numero) colleghi si sono rivolti ai Tribunali e hanno ottenuto l’inserimento in GaE, e in alcuni casi anche l’immissione in ruolo già dall’a.s. 2015/16. Il Ministero però ad oggi non estende tale inserimento a tutti coloro che sono in possesso di tale diploma, per cui al momento l’unica via rimane quella del ricorso (non sappiamo consigliarti se sia ancora possibile aderire).

Un’altra via per ottenere l’immissione in ruolo – ma ci sembra di capire che non l’hai percorsa – è quella del concorso 2016, in svolgimento in questi mesi.

Diciamo che le possibilità di lavoro ci sono, ma bisogna essere concentrati sull’obiettivo se veramente lo si vuole centrare.

Tempistica chiamata diretta docenti assegnati ad ambiti territoriali e assunzione in servizio il 1° settembre

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Sono neossunto in ruolo da GAE classe A019 FASE C. Ho presentato domanda di mobilità. La mia domanda è:saremo convocati dai presidi compresi nell’ambito di assegnazione entro il 1 settembre 2016? Fino a quando non saremo chiamati dai presidi, dovremo rimanere nella scuola di titolarità attuale, anche se la chiamata dovesse arrivare dopo il 1 settembre o, nella peggiore delle ipotesi, dopo il 15 ad anno scolastico già iniziato? Grazie per la risposta

risposta – gent.mo, al momento è prematuro parlare con cognizione di causa di una tempistica reale. Come già messo in evidenza nell’articolo Chiamata diretta dei docenti negli ambiti territoriali probabile dal 22 agosto. Ipotesi unico contratto con assegnazioni provvisorie è probabile che tutto il meccanismo della chiamata diretta dei docenti negli ambiti territoriali si metta in moto a partire dal 22 agosto 2016.

Si farà in tempo per il 1° settembre? Improbabile. Per il 15 settembre? Speriamo.

In ogni caso il Ministero fornirà precise indicazioni sulle modalità con le quali i docenti che non sapranno ancora in quale scuola riceveranno l’incarico triennale dovranno assumere servizio. Ne riparleremo nel corso dell’estate.


Mobilità interprovinciale: due domande distinte per trasferimento e passaggio di ruolo

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Rocco  – Spett.le Orizzontescuola, sono un docente immesso in ruolo nel 2014/15 nel sostegno in una scuola di II grado. Quest’anno ho voluto cogliere l’occasione di fare domanda di mobilità in un’altra regione, ed il passaggio di grado, per il prossimo anno, restando sempre nel sostegno. Per questo mi sono recato ad un sindacato, sperando di avere indicazioni adeguate su cosa fosse corretto fare… Ma credo di essere caduto tra le mani di un incompetente poiché, dei colleghi mi hanno detto che doveva farmi fare una doppia domanda. Lui stesso mi ha compilato la sola domanda di “passaggio di ruolo interprovinciale nella secondaria di I grado” per il prossimo anno 2016/17, ma non mi ha detto nulla invece per quanto riguarda la domanda di trasferimento interprovinciale… Chiedo a voi di Orizzontescuola, se effettivamente c’è errore, cosa comporta questo per le possibilità del mio trasferimento e se posso fare qualcosa. Vi ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Rocco,

avevi sicuramente la possibilità di chiedere, per il prossimo anno scolastico 2016/17, sia trasferimento interprovinciale sul sostegno che passaggio di ruolo nel I grado sempre sul sostegno.

Per fare queste richieste avresti dovuto presentare, però, due domande distinte, una per la mobilità territoriale, che nel tuo caso, rientra nella fase B1, e un’altra per la mobilità professionale che rientra nella sottofase successiva B2.

Avendo presentato solo una domanda relativa al passaggio di ruolo, non potrai partecipare alla mobilità territoriale da te non richiesta, per cui non ci può essere nessun tipo di conseguenza sul trasferimento per il quale non potrai concorrere e, mi dispiace, ormai i termini per la presentazione della domanda sono scaduti e non è più possibile rimediare.

Parteciperai chiaramente alla mobilità professionale con l’augurio che tu possa ottenere il movimento richiesto.

Ti ricordo che il passaggio di ruolo sul sostegno, se la tua domanda sarà soddisfatta, determinerà l’inizio di un nuovo vincolo quinquennale e il conteggio del quinquennio, quindi, ricomincia

 

Domanda di trasferimento e scadenza: riapertura dei termini per docente che acquisisce specializzazione sul sostegno nei tempi stabiliti dall’OM 241/2016

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Antonella – Sono una docente indirizzo primaria e scrivo in merito alla questione riportata al seguente  link:

http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2016/05/31/docente-che-sta-conseguendo-specializzazione-sul-sostegno-potra-presentare-domanda-di-mobilita-dopo-i-termini-di-scadenza/

Vorrei avere gentilmente ulteriori informazioni in quanto nella mia provincia la situazione è abbastanza complicata, perché i referenti dell’AT della mia provincia  sostengono che non ci sarà alcuna riapertura per noi che conseguiremo il titolo sul sostegno dopo il 2 giugno e prima del 24 giugno(data di comunicazione dati al SIDI) e le segreterie non sono informate di questa possibilità, ovviamente in tutto questo marasma il problema è di chi come me ha la necessità di dichiarare il titolo entro il 14 giugno. Come procedere? Quale modulo inviare? A chi inviare la richiesta? Rimango in attesa di un gentile riscontro. Ringrazio per la disponibilità e professionalità. Cordialmente

Giovanna Onnis – Gentilissima Antonella,

i referenti dell’AT ai quali ti sei rivolta, così come le segreterie scolastiche dovrebbero informarsi in merito alla normativa onde evitare contenziosi legittimi da parte di docenti che rischiano di essere lesi nei propri diritti.

Ciò che sostiene l’AT della tua provincia non è corretto in quanto la riapertura dei termini per la mobilità  2016/17, per i docenti che si trovano nella tua situazione, non è a discrezione degli uffici provinciali, ma è una disposizione normativa stabilita nell’OM  241/2016 che deve essere applicata in tutto il territorio nazionale.

Quindi hai il diritto di presentare domanda nei termini stabiliti nell’art. 3 comma 13 dell’OM, cioè entro 10 giorni prima della data prevista dall’art. 2 della stessa ordinanza ministeriale per la comunicazione al SIDI delle domande stesse, che nel tuo caso, docente di scuola primaria nella seconda fase dei movimenti (fasi B, C o D), è il 24 giugno, quindi il termine ultimo per presentare domanda di mobilità, dopo aver acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno, è il 14 giugno.

Dovrai, chiaramente, presentare domanda in forma cartacea alla scuola di servizio, non potendo più compilarla e inviarla su Istanze online in quanto con la scadenza dei termini per la presentazione, non risulteranno più attive le funzioni per l’elaborazione online.

Questo aspetto risulta chiarito esplicitamente nell’art.3 comma 2 dell’ordinanza ministeriale dove  si chiarisce che la procedura online è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dai docenti che concludono i corsi di riconversione professionale o i corsi di sostegno, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio.

Dovrai compilare  il modello B1 utilizzato per il trasferimento degli insegnanti della scuola Primaria del quale ti fornisco il link:  http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/allegati/moduli_fase_a/moduloB12016.pdf

 

Bonus 500 €: la cifra non spesa rimarrà disponibile per il prossimo anno per un importo totale non superiore ai 500 €

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Elisabetta – Sono un’insegnante che non ha ancora speso parte del bonus di 500 euro. Se non si spendono che fine fanno? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Elisabetta,

come chiarisce  il D.P.C.M. n° 32313 del 23/09/2015, la quota di Bonus non spesa nel corrente anno scolastico rimarrà a tua disposizione per il prossimo anno.

La quota di bonus erogata ogni anno al personale docente per formazione e aggiornamento, corrisponde sempre a 500€, quindi ciò che non hai speso si cumulerà con parte della quota spettante il prossimo anno per un importo totale che non potrà superare i 500 €.

Se nel corrente anno scolastico, per esempio, spendi solo 200 € ti rimarranno a disposizione 300 € e il prossimo anno ti verrà erogata la somma di 200€ che determinerà la cifra complessiva massima disponibile per un anno scolastico, cioè 200+300=500 €.

Nell’art. 3 comma 3 del decreto succitato, si stabilisce, infatti , che la somma non utilizzata verrà recuperata l’anno successivo: “La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell’anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l’anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.

Sottolineando che nel precedente comma 1  si chiarisce esplicitamente che “Ciascuna carta ha valore nominale non superiore a 500 euro utilizzabili nell’arco dell’anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto….”

Mobilità: non è possibile seguire il percorso della domanda interprovinciale, ma lettera di notifica arriverà nella mail

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Giuliana – Gentile redazione di Orizzonte Scuola, vorrei sapere se è un problema comune ad altri docenti che come me hanno presentato domanda di trasferimento interprovinciale, l’assenza della funzione workflow e la risposta del sistema al mio tentativo di visualizzare lo stato della mia domanda: non sono presenti istanze. Eppure ho ricevuto la notifica via mail della ricezione della mia istanza da parte del MIUR e nel mio archivio su istanze on line è presente la domanda che ho inoltrato. Spero riusciate a chiarirmi la situazione. Grazie

risposta – gent.ma Graziana, si tratta di una problematica comune, che abbiamo già segnalato in questo articolo
Mobilità scuola docenti: workflow assente per chi presenta domanda di trasferimento interprovinciale

Seppure sia fastidioso sapere che avremmo potuto seguire passo passo l’iter della domanda e invece ne siamo all’oscuro, la mancanza del workflow non inficia comunque il processo. La lettera di notifica del punteggio contro la quale proporre eventuale reclamo sarà infatti recapitata nella casella mail nota a Istanze on line e depositata nell’archivio 2016. Pertanto se si controlla spesso istanze on line – come d’altronde si farebbe se fosse attivo il workflow – non c’è rischio di saltare dei passaggi.

Al momento gli Uffici Scolastici stanno ancora lavorando sulle domande della fase A, manca infatti la pubblicazione dei movimenti provinciali e dei passaggi di cattedra/ruolo per scuola secondaria I e II grado, che si concluderanno il 24 giugno.

Allo stesso modo, anche se non dovesse essere attivato il tasto Visualizza il risultato, in ogni caso l’esito della mobilità è comunicato tramite mail nonchè pubblicato nei bollettini ufficiali pubblicati sul sito dell’Ufficio Scolastico.

Docente soprannumerario: l’esubero deve essere notificato ufficialmente dalla scuola

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Patrizia – Mi è  stato comunicato che nella mia scuola di titolarità , la mia cattedra è diventata di 15 ore. Sono soprannumeraria o con quindici ore si può ancora parlare di cattedra? Se sono soprannumeraria, che cosa mi consiglia di fare? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Patrizia,

non indichi in quale grado di istruzione tu sia titolare, ma intuisco che tu sia docente di scuola secondaria, dove, sia nel I grado che nel II grado, le cattedre sono tutte di 18 ore.

Se sei titolare nella secondaria di II grado, come chiarisce la Nota ministeriale  11728 del 29 aprile 2016, fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali.

In tal caso l’orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa.

Quindi  con 15 ore non potrai essere dichiarata soprannumeraria nel II grado.

Se invece sei titolare nella secondaria di I grado,  per stabilire la tua situazione in relazione ad un eventuale esubero, sarebbe necessario visionare l’organico della tua scuola di titolarità sul quale vengono dichiarati i soprannumerari.

Ti ricordo che per il prossimo anno scolastico 2016/17 si parla di organico dell’autonomia comprensivo delle cattedre dell’organico di diritto e dei posti dell’organico di potenziamento.

In base alla normativa sugli organici (Decreto interministeriale del 28 aprile 2016) lo spezzone di 15 ore potrà completare internamente alla scuola con ore di potenziamento se l’organico lo prevede o con un completamento esterno se nell’organico verrà costituita una COE.

Per il prossimo anno scolastico il MIUR ha posto come obiettivo quello di cercare di evitare il più possibile esuberi mediante la prioritaria assegnazione dei docenti soprannumerari all’organico di potenziamento, come prevede l’art. 7 comma 2 del decreto succitato.

Per maggiori dettagli ti invito a leggere questo articolo: http://www.orizzontescuola.it/news/organico-dellautonomia-201617-come-si-costituiscono-cattedre-nella-secondaria

Nel caso in cui non ci siano posti nell’organico di potenziamento per la tua classe di concorso e non sia previsto in organico un completamento esterno con costituzione di una COE, la scuola è tenuta a comunicarti ufficialmente la tua eventuale soprannumerarietà .

Mi pare di capire che non ti sia stata fatta nessuna notifica ufficiale in tal senso. In presenza di una notifica  ufficiale,  avrai 5 giorni di tempo per presentare domanda di trasferimento, come ti potrà chiarire meglio la lettura dell’articolo di OrizzonteScuola http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-docenti-soprannumerari-quando-notifica-ufficiale-quando-devo-presentare-domanda

 

 

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