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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Trasferimento 2016/17: la titolarità sarà nell’organico dell’autonomia senza distinzioni tra organico di diritto o di potenziamento

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Antonino – Sono un insegnante di scuola primaria immesso in ruolo  nel 2009, ho fatto domanda di trasferimento interprovinciale chiedendo solo un ambito per avere la titolarità in una scuola anche su potenziamento, vi chiedo: se sarà soddisfatta la mia richiesta di trasferimento e farò parte del potenziamento, un giorno potrò avere la titolarità in una classe o rimarrò un potenziato a vita ? Al momento del trasferimento, se ci sono due posti liberi , uno su posto vacante e uno su potenziamento, chi ha più punti va sul posto vacante o deciderà il dirigente scolastico? Grazie. Cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissimo Antonino,

il trasferimento per il prossimo anno scolastico sarà sull’organico dell’autonomia che, come chiarisce la legge 107, comprende le cattedre dell’organico di diritto e i posti dell’organico di potenziamento.

Il tuo trasferimento interprovinciale, in qualità di docente assunto entro l’a.s. 2014/15, ti consentirà di acquisire titolarità su scuola, se sarai soddisfatto nel primo ambito richiesto, concorrendo per tutte le scuole facenti parte dell’ambito.

La titolarità sarà, quindi,  sull’organico dell’autonomia della scuola senza distinzioni tra diritto o potenziamento.

L’attribuzione della cattedra di diritto o del posto di potenziamento, sarà prerogativa del DS, ma in ogni caso non ci saranno differenze nella titolarità dei docenti che occuperanno le due tipologie di posti, in quanto risulteranno titolari nello stesso modo sull’organico dell’autonomia e come tali saranno inseriti nella graduatoria interna della scuola di titolarità

 


Punteggio errato nel trasferimento: sarà possibile correggere per la mobilità futura

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Aurelia – Sono un’insegnante di sostegno di scuola primaria. Sono entratadi ruolo a settembre del 2015 ed  è dal 2010 che occupo una cattedra di sostegno come precaria. Nel fare domanda di mobilità mi hanno sbagliato il punteggio quindi mi hanno trasferita d’ufficio, da premettere che il sindacalista ha sbagliato a compilare domanda e successivamente non si è accorto dell’errore del punteggio notificatomi dall’USP. Le chiedo se il prossimo anno posso reintegrare il punteggio o se i punti vanno persi. In attesa di una risposta, la ringrazio anticipatamente. Distinti saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima Aurelia,

l’errore commesso quest’anno non può costituire un precedente vincolante per i prossimi anni scolastici.

Il punteggio errato ti ha penalizzato per la mobilità 2016/17, ma sicuramente potrai apportare le doverose correzioni per i prossimi anni dichiarando quanto ti spetta in modo corretto.

Ti consiglio, comunque, di rivolgerti ad un altro  sindacalista in quanto il duplice errore commesso non è proprio giustificabile ed ha avuto come conseguenza un tuo trasferimento d’ufficio

Graduatoria interna di istituto e docente in AP : deve essere regolarmente inserito nella graduatoria della scuola di titolarità

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Antonio – Sono un docente di ed. tec. (A033) titolare su un CPIA, quest’anno in assegnazione provvisoria su un’altro CPIA di un’altra provincia. Il CPIA di titolarità ha pubblicato la graduatoria interna di istituto e mi sono accorto di non essere presente. La mia domanda è semplice: è normale che non sia presente a causa dell’assegnazione provvisoria? Distinti saluti

Giovanna Onnis – Gentilissimo Antonio,

come docente titolare nel CPIA avevi sicuramente il diritto di essere inserito nella graduatoria interna di istituto.

Non è, quindi, normale la tua esclusione che ritengo possa essere motivata da una dimenticanza da parte della scuola, anche se mi sembra alquanto strano.

In ogni caso l’assegnazione provvisoria non determina per nessun motivo l’esclusione dalla graduatoria interna. Anche se nel corrente anno scolastico stai prestando servizio  in altra scuola, la tua titolarità è invariata e questo determina necessariamente la tua inclusione nella graduatoria di istituto.

Ti consiglio di far presente l’errore alla segreteria della tua scuola che dovrebbe porre rimedio tempestivamente.

Ti ricordo che l’assegnazione provvisoria determina la perdita del punteggio di continuità eventualmente maturato nella scuola di titolarità sia per la mobilità che per la graduatoria interna

 

Docente trasferito su una COE per mobilità volontaria: rimarrà sulla COE anche l’anno successivo se non si libera una COI

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Cristiana – Gentile redazione, scrivo per un chiarimento sull’organico. Sono una docente che nello scorso anno scolastico  ha chiesto ed ottenuto passaggio di ruolo dalla 245 alla 246, nella domanda di mobilità avevo barrato l’opzione “più scuole in più comuni” e difatti nel corrente a.s. ho lavorato su 2 sedi: alberghiero(8ore) e liceo(10 ore). Quest’anno nella scuola di titolarità ho presentato la domanda per la graduatoria interna che mi vede al secondo posto. Come docenti di francese siamo 3, ma solo due cattedre sono da 18 ore la terza è lo spezzone da 10 ore.

In segreteria mi hanno comunicato che per il prossimo anno, pur non essendo ultima in graduatoria io sono la docente destinata ad avere una cattedra orario esterna. La mia domanda è se tutto ciò è vero, e vorrei conoscerne i riferimenti normativi poiché non immaginavo che una domanda di mobilità poteva compromettermi a vita e tra l’altro non mi è chiara la funzione della graduatoria interna a questo punto. Ringrazio per la risposta e per il supporto che prestate.

Giovanna Onnis – Gentilissima Cristiana,

ciò che ti ha comunicato la segreteria della tua scuola è corretto.

Come chiarito da OrizzonteScuola, la normativa di riferimento è chiara in proposito.  Il docente trasferito su una  COE per mobilità volontaria,  potrà lavorare, l’anno successivo al trasferimento,  nella scuola di titolarità in una COI, se questa cattedra, prevista nell’organico, risulterà priva di titolare.

Se invece non si costituirà una cattedra interna, il docente,rimarrà sulla COE, anche se nella graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari occuperà una tra le prime posizioni.

La posizione occupata nella graduatoria d’istituto risulta determinante in caso di COE ex-novo che è una  cattedra  orario esterna, non presente nell’organico dell’anno precedente, e che si forma in seguito ad una contrazione di ore nell’organico di diritto della scuola.

Tale contrazione oraria determina, quindi , la necessità di costituire una cattedra con un completamento orario esterno (COE ex-novo). Questa cattedra dovrà essere assegnata ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel precedente  anno scolastico.

Questa assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto. Tale COE sarà, quindi, attribuita al docente che nella graduatoria d’istituto si trova in ultima posizione, fatta eccezione per il caso in cui un altro docente con maggior punteggio ne faccia esplicita richiesta.

Non è, però, questo il tuo caso in quanto la cattedra di cui parli non è una COE di nuova costituzione, ma una COE già esistente nell’organico della scuola di titolarità,  sulla quale, per tua richiesta, hai ottenuto il trasferimento

Trasferimento nell’organico dell’autonomia: la titolarità riguarderà sempre la classe di concorso di appartenenza

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Mario – Sono un’insegnante di scuola media immesso in ruolo  nel 2008, titolare per la classe di concorso AM77 (violino), ho presentato domanda di trasferimento interprovinciale chiedendo solo un ambito per avere la titolarità in una scuola, vi chiedo: se sarà soddisfatta la mia richiesta di trasferimento diventerò titolare per la stessa classe di concorso o rischio di far parte del potenziamento? Se si, fino a quando posso revocare la domanda? In attesa di un gentile riscontro, porgo i miei più cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Mario,

se ottieni il trasferimento interprovinciale nell’unico ambito richiesto acquisirai titolarità in una delle scuole dell’ambito.

Il tuo trasferimento verrà disposto, chiaramente, per la classe di concorso di titolarità e questo a prescindere dal fatto che ti potrà essere assegnata una cattedra nell’organico di diritto o nell’organico di potenziamento della scuola dove acquisirai titolarità.

Si tratta comunque di cattedra disponibile per la tua classe di concorso anche se dovesse riguardare l’organico di potenziamento. I trasferimenti per il prossimo anno scolastico vengono disposti, infatti, nell’organico dell’autonomia, comprensivo dell’organico di diritto e dell’organico di potenziamento.

Il trasferimento in una scuola o in un ambito è indicativo del fatto che vi sono cattedre vacanti nell’organico dell’autonomia.

Il DS nell’attribuzione delle cattedre dovrà prioritariamente coprire i posti disponibili nell’organico di diritto, con l’obiettivo di garantire  il  regolare avvio delle lezioni. In mancanza di queste cattedre o in presenza di più docenti trasferiti nella scuola (in numero superiore alle cattedre vacanti in organico di diritto) attribuirà anche i posti previsti nell’organico di potenziamento per la tua classe di concorso.

Risulterai, quindi, in ogni caso, titolare per la cdc AM77 e, se ti fosse attribuita la cattedra di potenziamento le tue funzioni saranno legate a quanto previsto nel PTOF e, in base al comma 79 della legge 107, “Il dirigente scolastico può utilizzare  i  docenti  in classi di concorso diverse da quelle per  le  quali  sono  abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per  l’insegnamento  della disciplina e percorsi formativi e competenze  professionali  coerenti con gli insegnamenti da impartire e  purché  non  siano  disponibili nell’ambito  territoriale  docenti  abilitati  in  quelle  classi  di concorso”. 

Questa “utilizzazione”, comunque non determinerebbe in ogni caso una modifica nella classe di concorso in cui sei titolare.

Se continua a interessarti la revoca della domanda, per la mobilità interprovinciale, hai la possibilità di revocare l’istanza presentata entro il termine del 14 giugno come chiarisce nel dettaglio l’articolo di OrizzonteScuola http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-scuola-docenti-domanda-trasferimento-pu-essere-revocata-dopo-termini-presentazione

Punteggio di continuità: è valutabile se la titolarità è invariata come scuola, come tipologia di posto e come classe di concorso

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Daniele – Dall’a.s. 2006/07 sono titolare nella scuola secondaria di I grado e ho effettivamente prestato servizio senza soluzione di continuità nello stesso comune, nella stessa sede, e nella stessa classe di concorso (A043). L’unica variazione è limitata al tipo di posto, che, in seguito a domanda di trasferimento, dall’a.s. 2010/11 è passato da “A043 – sostegno minorati psicofisici” a “A043 – normale”

Il CCNI dell’8 aprile 2016 nella tabella B (p. 68) “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità del personale docente ed educativo, sezione I – Anzianità di servizio -lettera C” indica come requisito il ”servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità”, nella nota 5) si precisa che “per l’attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o – per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e Il grado ed artistica – nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.”

Non capisco perché nella domanda di passaggio di ruolo non mi venga riconosciuta la continuità dal 2006/07, dato che nella sopraccitata nota 5 è scritto che per le scuole secondarie di primo grado la continuità è necessaria nella classe di concorso, infatti la congiunzione disgiuntiva O indica chiaramente che va considerata la titolarità nel tipo di posto O (con evidente valore di alternativa), per la sec. di I e II grado, nella classe di concorso, che per me è sempre stata la medesima.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Daniele,

per valutare il punteggio di continuità è necessario considerare il servizio prestato senza interruzione nella scuola di attuale titolarità, per la stessa tipologia di posto (sostegno o posto comune) e per la stessa classe di concorso.

Quindi, il trasferimento da sostegno a posto comune o il passaggio di cattedra nella stessa scuola di titolarità determina l’interruzione della continuità con conseguente perdita del punteggio maturato.

Nella nota da te citata viene fatto esplicito riferimento alle classe di concorso per la secondaria di I e II grado perché per la scuola dell’infanzia e scuola primaria non si parla di classi di concorso, ma solo di tipologia di posto. In ogni caso nella secondaria le due condizioni devono coesistere.

Nella domanda di passaggio, quindi, non è possibile valutare la continuità a decorrere dall’a.s.2006/07, in quanto hai ottenuto trasferimento da sostegno a posto comune nell’a.s. 2010/11 ed è da quest’anno scolastico che puoi valutare il punteggio di continuità  se la tua titolarità come scuola , come tipologia di posto e come classe di concorso è rimasta invariata

Ti invito a leggere sull’argomento le FAQ pubblicate da OrizzonteScuola http://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-scuola-docenti-e-punteggio-continuit-nostre-faq

Trasferimento fase A e mobilita’ interprovinciale: il docente è ancora in tempo per revocare la domanda interprovinciale

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Gabriella  – Sono entrata in ruolo a Settembre 2015 con fase A nella provincia X, ma residente nella provincia Y. Ho fatto domanda di mobilità provinciale e stamane ho ottenuto una sede ” comoda”. Ho anche presentato domanda di mobilità interprovinciale con destinazione provincia Y, i cui esiti saranno noti a fine Luglio. Come posso revocare tale domanda interprovinciale, accettando la sede ottenuta stamane? Sarebbe, comunque, possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria a Luglio per la legge 104 e ricongiungimento al coniuge, avendo revocato la mobilità interprovinciale? E se mantenessi anche la domanda di mobilità interprovinciale e non fosse esaudita, quale sarebbe la mia sede definitiva? Ringrazio per le molteplici risposte di cui ho bisogno con urgenza

Giovanna Onnis – Gentilissima Gabriella,

puoi sicuramente chiedere la revoca della domanda di trasferimento interprovinciale e per farlo, però, hai solo un giorno di tempo perché la scadenza per le Fasi B C e D, per tutti gli ordini e gradi di istruzione è prevista per domani 14 giugno

In base all’art.5 comma 2 dell’ OM 241/2016: “La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibilihttp://www.orizzontescuola.it/news/mobilit-scuola-docenti-domanda-trasferimento-pu-essere-revocata-dopo-termini-presentazione

Aver revocato la domanda di trasferimento interprovinciale non ti impedisce di chiedere assegnazione provvisoria  nella provincia e comune di residenza del coniuge se hai i requisiti per poterla chiedere e se questi saranno confermati nel CCNI sulla mobilità annuale 2016/17

Se non revochi la domanda interprovinciale e non ottieni il trasferimento richiesto in altra provincia, rimarrà valida la sede di titolarità attribuita con il trasferimento provinciale. Il trasferimento provinciale ottenuto sarà annullato solo se verrà soddisfatta la tua domanda di trasferimento interprovinciale

Bonus 500 euro: chi ha speso di più utilizza per la differenza soldi “propri”

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Sono un insegnante elementare vorrei sapere se supero il bonus di 500€ per l’acquisto di un computer cosa succede ? Naturalmente metto la fattura corrispondente all’importo nel modulo che mi e’ stato dato dalla segreteria. Grazie

risposta – gent.ma, il Miur ha erogato il bonus nella misura di 500 euro, spendibile nell’arco dell’anno scolastico 2015/16, quindi fino al 31 agosto. Puoi spendere meno (ma il prossimo anno riceverai comunque solo altri 500 euro), oppure di più, ma la differenza dovrai integrarla con soldi "tuoi", nel senso che non saranno riconosciuti nel bonus.

Naturalmente non è vietato spendere più di 500 euro, purchè lo si faccia nella consapevolezza del tipo di spesa che si sta affrontando, 500 euro del Ministero e il resto integrato.

Questo particolare non è specificato nel decreto del Miur, ma è logico che non ti si può dire di non spendere oltre 500 euro. 500 euro è la cifra massima che ti riconosce il Ministero, del resto dei tuoi soldi puoi disporre liberamente.


TFA III ciclo: quali tempi per integrare esami per accesso a classi di concorso?

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Marzia – Spett.le Redazione, sono laureata in Scienze Politiche vecchio ordinamento ante 2001. Non ho sostenuto gli insegnamenti di diritto commerciale e amministrativo richiesti per accedere al TFA. Ho provveduto, però, a prendere contatto con i docenti dell’università di Ancona affinchè mi segnalassero i testi su cui prepararli. Poi sono stata impegnata nel concorso docenti per Infanzia e Primaria. Una volta sostenuti gli orali vorrei cimentarmi nella selezione per il TFA nella classe A46.Vorrei sapere se, per poterlo fare, devo aver già sostenuto i due insegnamenti mancanti o se, al contrario, possa integrarli una volta ammessa. Grazie.Cordialmente

risposta – gent.ma, al momento è da escludere che il piano di studi possa essere integrato dopo l’ammissione. Diciamo questo sulla base di quanto previsto nel 2014: era possibile avviare le selezioni anche senza il piano di studi completo, ma i test erano a luglio e la data ultima per acquisire il titolo completo è stata il 31 agosto 2014

“Coloro al momento dell’iscrizione non sono in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso scelte possono comunque iscriversi con riserva e partecipare al test preliminare, fermo restando che dovranno conseguire i suddetti titoli di ammissione entro e non oltre il 31 agosto 2014 (art. 3 comma 2 del DM 312 del 16/05/2014).”

Pertanto, al momento possiamo solo consigliarti di tenerti pronta per un eventuale bando (della tempistica abbiamo parlato in questo articolo TFA III ciclo, impossibile test in estate. A rischio iscrizione II fascia graduatorie di istituto nel 2017 )

Contratto per scrutini ed esami. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Nella nostra scuola si è verificato il seguente caso: Il docente titolare si è assentato ininterrottamente dal 7 gennaio 2016 fino al termine delle lezioni. Per diversi motivi, il titolare è stato sostituito da due supplenti: – il primo supplente ha lavorato dal 09/01/2016 fino al 31/03/2016 (dimissioni per motivi di studio) – il secondo supplente ha lavorato dal 08/04/2016 al 10/06/2016. Si chiede di sapere se, relativamente al contratto da stipulare per il periodo di scrutini/esami, per il supplente si possano far valere le condizioni previste dall’art. 37 del CCNL (considerato che la sostituzione ha avuto una durata inferiore ai novanta giorni) o se lo stesso debba essere nominato per gli scrutini e poi per gli esami ai sensi della MIUR prot. n. 9038 del 17.06.2009 (giorni di effettivo impegno). Si ringrazia per il prezioso contributo che vorrete fornirci e si porgono distinti saluti. Ci permettiamo di segnalare l’urgenza.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

ai fini della continuità della supplenza, l’art 37 del CCNL non fa riferimento al contratto di supplenza ma ai giorni di assenza del titolare:

il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica….

Pertanto, ciò che conta affinché il docente supplente abbia il contratto di supplenza continuativo, senza interruzioni, è il numero dei giorni del docente titolare.

Nel caso in questione quindi, al docente spetta un contratto continuativo per scrutini ed esami.

Trasferimento d’ufficio: si scorre la tabella di viciniorità rispetto al comune di titolarità

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Carmela – Sono un’insegnante titolare su una COE 12 + 6.  Risultata soprannumeraria, faccio domanda di trasferimento condizionata indicando le scuole del comune di titolarità e le scuole del comune di residenza, senza esprimere preferenza su scuole del comune di completamento della COE.  D’ufficio mi viene assegnata una scuola di altro comune, perché posto più vicino al comune di titolarità. Mentre la cattedra del comune di completamento (che è più vicino alla mia residenza) viene data ad una collega con punteggio inferiore al mio, la quale risulta presentare domanda di trasferimento provinciale. Come mai non mi è stata data quest’ultima cattedra, visto che avevo diritto anche per continuità? Ho sbagliato a non mettere nella domanda il comune di completamento? O comunque sarebbe stato, per legge, lo stesso? In attesa di un Vs. gradito riscontro, porgo Cordiali Saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissima Carmela,

se desideravi poter essere trasferita anche in una scuola del comune di completamento avresti dovuto inserirlo tra le preferenze.

Non potevano assegnarti d’ufficio la cattedra presente in questo comune, in presenza di altre disponibilità,  poiché, in base alla normativa, il trasferimento d’ufficio viene disposto scorrendo la tabella di viciniorità a partire dal comune di titolarità.

Puoi trovare maggiori dettagli nell’articolo di OrizzonteScuola che ti invito a leggere http://www.orizzontescuola.it/news/trasferimenti-domanda-e-dufficio-differenze-e-conseguenze-docenti-coinvolti

Non ha, quindi,  alcuna influenza il fatto che il comune in questione risulti più vicino al tuo comune di residenza, ma sicuramente ha una maggiore distanza chilometrica dal comune di titolarità, rispetto al nuovo comune in cui sei stata trasferita d’ufficio.

Ti ricordo che con la domanda condizionata hai diritto a rientrare nella scuola di titolarità, mentre la scuola di completamento e, quindi, anche il comune, può cambiare ogni anno in relazione agli abbinamenti che stabilisce l’Ufficio scolastico provinciale nella costituzione delle cattedre orario esterne

Domanda di mobilità docente DOS: risulta annullata su IOL per i docenti confermati come titolari nella scuola di servizio, ma è sempre valida

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Paola – Sono un’insegnante di sostegno che lavora in una scuola superiore, quest’anno assolto il quinquennio obbligatorio ho fatto domanda su posto comune nella classe A346. Prima della domanda di mobilità, noi insegnanti di sostegno siamo stati invitati a compilare una domanda di titolarità per il sostegno. Io, sapendo che a breve sarebbe uscita l’ordinanza della mobilità e, avendo intenzione di passare sulla disciplina,  ho chiesto in Provveditorato come dovevo comportarmi; a fugare tutti i dubbi è arrivata una mail dell’ufficio scolastico provinciale a scuola, in cui si chiariva che una cosa non precludeva l’altra. Oggi invece ho constatato che la mia domanda di mobilità per posto comune è stata eliminata. Ho controllato su istanze online ed effettivamente risulta che la domanda è stata annullata dall’istituzione scolastica o dall’Ufficio scolastico provinciale. Stessa cosa è accaduta ad un’altra mia collega di sostegno che, come me ha chiesto il passaggio sulla materia. Abbiamo chiamato l’Ufficio Scolastico Provinciale , non ne sapevano nulla, hanno poi verificato e ci hanno detto di non preoccuparci. Noi ci preoccupiamo. La nostre  domande risultano annullate. Cosa possiamo fare?

Giovanna Onnis – Gentilissima Paola,

ribadisco la risposta che ti ha fornito l’USP, in quanto non devi preoccuparti, la tua situazione è comune a quella di tutti i docenti DOS che hanno chiesto conferma per la titolarità nella scuola di attuale servizio e contemporaneamente hanno presentato domanda di trasferimento.

L’annullamento della domanda di mobilità presentata è, infatti, un atto dovuto in seguito all’attribuzione della titolarità nella scuola in cui hai chiesto conferma.

L’annullamento della domanda non determina, quindi, la sua definitiva eliminazione, ma, essendo cambiato il tuo stato giuridico, da titolare DOS e quindi in provincia a titolare su scuola, la tua domanda deve essere rettificata con la nuova titolarità. Quindi gli uffici scolastici  procedono alla rettifica necessaria previo annullamento della domanda presentata per poi inserirla di nuovo a sistema.

Non ti devi quindi preoccupare, la tua domanda è valida e come tale sarà presa in considerazione e ti arriverà presto  (se nel frattempo non ti è già arrivata) la conferma mediante la ricezione via mail e su Istanze online della notifica di convalida della domanda con relativo punteggio e preferenze espresse

Passaggio di ruolo dal I grado al II grado e successiva AP: il docente può chiederla solo nel nuovo grado di titolarità

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Antonella – Gentile redazione, sono una docente entrata di ruolo nella scuola media nell’A.S. 2014/2015. Per l’anno 2016/17 ho presentato sia la domanda  di trasferimento interprovinciale sia quella  di passaggio di ruolo interprovinciale nella scuola secondaria di II grado. Volevo sapere se, nel caso di ottenimento del passaggio di ruolo in sede disagevole, posso presentare domanda di assegnazione provvisoria in entrambi i gradi di istruzione? Il dubbio mi sorge in quanto con la L.107 si è obbligati a rifare l’anno di prova. In attesa di una Vostra risposta, colgo l’occasione per ringraziarvi per l’attività che svolgete. Saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissima Antonella,

se ottieni il passaggio di ruolo nella Secondaria di II grado sarai tenuta il prossimo anno scolastico , in base alla recente normativa rappresentata dal DM 850/2015, ad effettuare l’anno di prova e formazione nel nuovo grado di titolarità.

In base alla normativa sulla mobilità annuale in vigore fino al corrente anno scolastico, rimanendo comunque in attesa della pubblicazione del CCNI per il prossimo anno scolastico dove sarà possibile verificare conferme o eventuali modifiche, non è possibile chiedere assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione se non è stato superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza.

Se ottieni il passaggio di ruolo risulterai avere una nuova titolarità alla data di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria e sarà questa nuova titolarità che condizionerà la tua richiesta di assegnazione provvisoria.

Non potrai chiedere, infatti, AP per la scuola secondaria di I grado dovendo ancora svolgere l’anno di prova nel nuovo grado di titolarità, quindi potrai chiedere AP solo nella scuola secondaria di II grado

Assegnazione provvisoria per il neo immesso in ruolo

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Docente – sono una neoimmessa in fase 0 nella classe di concorso A043 con 42 punti e mi è stata assegnata la titolarità in un comune diverso da quello di residenza. Vorrei sapere se, come penso, posso chiedere il ricongiungimento al coniuge ed entro quali termini. In caso di mancanza di disponibilità di sedi, potrei richiedere l’assegnazione su altra classe di concorso (possiedo anche l’abilitazione sulla A052, A051 e A050)? Molte grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima,

potrai richiedere assegnazione provvisoria per il comune di residenza di tuo marito se questi vi risiederà da almeno 3 mesi entro la data di scadenza della domanda. I termini non sono però ancora stati stabiliti.

Potrai richiedere anche altre di concorso se quest’anno avrai avuto la conferma in ruolo e quindi avrai superato l’anno di prova.

Trattandosi di scuola di II grado esprimerai fino a 15 preferenze comprensive di scuole, comuni, distretti e codice provincia.

 

Assegnazione su scuola anche per chi sarà titolare su ambito

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Simona – Sono una docente di fase c. Una volta ottenuta la titolarità sull’ambito di una provincia, sarà possibile chiedere utilizzazione o assegnazione provvisoria su un altro ambito della medesima provincia?

Paolo Pizzo – Gentilissima Simona,

le assegnazioni saranno per tutti su scuola, quindi anche per chi avrà col trasferimento la titolarità su ambito.

Pertanto, così come gli altri anni potrai indicare fino a 20 preferenze se infanzia e primaria e fino a 15 se secondaria di primo e secondo grado.

Ciò anche se l’ambito i cui sarai titolare comprenderà il comune di ricongiungimento.


Assegnazione per altro ruolo

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Luisa. Gentilissima redazione ed altri esperti chiedo gentilmente di sapere quanto segue. Leggo dall’art. 7 dell’ipotesi di CCNI del 15.06.2016, appena firmata, che: “L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 4 del C.C.N.I. dell’8.4.2016….Leggo anche che non sono consentite assegnazioni in altra cdc se non si supera l’anno di prova e che l’eventuale assegnazione in altra cdc sarebbe aggiuntiva rispetto a quella di appartenenza. Io sono una docente neoassunta in  ruolo il 01.09.2015 nella scuola dell’Infanzia; ho il titolo abilitante per l’Infanzia, ho l’abilitazione all’insegnamento per personale Educativo, ho il diploma di maturità Magistrale conseguito prima del 2001. Ho anche letto la nota (1) dell’art. 4 del CCNI del 08.04.2016 che dice:”Conservano valore di abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, entro l’anno  scolastico 2001/2002,…” Quindi su questi presupposti chiedo, se dovessi superare l’anno di prova per il quale ho il comitato entro questo mese, se potrò presentare domanda di assegnazione per la scuola dell’Infanzia (mia cdc di appartenenza) e in aggiunta anche per la primaria e se ci sono altri vincoli/condizioni. Grazie mille per la risposta e per la vostra gentilezza.

Paolo Pizzo – Gentilissima Luisa,

se quest’anno concluderai positivamente l’anno di prova potrai richiedere assegnazione anche per altro ruolo per cui sei in possesso della relativa abilitazione.

Pertanto, hai il diploma abilitante che è titolo per insegnare nella scuola primaria. Se supererai la prova, quindi, potrai richiedere assegnazione per l’infanzia e in subordine per la scuola primaria.

Assegnazione provvisoria e preferenze: è obbligatorio inserire il comune di ricongiungimento prima di chiedere scuole di altri comuni

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Diana – Sono una neoimmessa e ho richiesto trasferimento vicino casa che mi è  stato assegnato d’ufficio in un posto sperduto. Aspetto di chiedere l’assegnazione ma non mi è  chiaro il ricongiungimento. Avrei mia madre vedova ultrasessantacinquenne nel comune X dove abita, dove avrò diritto a 6 punti. Io devo mettere le scuole del comune X che non avevo messo in domanda di trasferimento  (pochi punti ma se non mi hanno trasferita forse non c’è posto), ripetere anche quelle che avevo già messo o puntare invece quasi esclusivamente sui comuni limitrofi un po’ più  lontani, anche quelli diversi d quelli messi nella domanda di trasferimento? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Diana,

le preferenze che inserirai nella domanda di AP non devono necessariamente coincidere con quelle inserite nella domanda di trasferimento e sotto questo punto di vista sei libera nella scelta.

Per la richiesta di assegnazione provvisoria, però, hai un importante vincolo che riguarda le preferenze e che interessa il comune di ricongiungimento.

L’art.7 comma 8 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale 2016/17 appena firmata, conferma, infatti, le regole valide fino al corrente anno scolastico e cioè l’obbligo di inserire come preferenza il comune di ricongiungimento (o il distretto nel caso di comune diviso in distretti) o il comune viciniore, che può essere indicato dopo le preferenze analitiche su scuole ubicate in questo comune (o distretto) e deve essere obbligatoriamente indicato prima delle preferenze su altri comuni:

“…… il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune o di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti“

Quindi nella domanda di AP per ricongiungimento a tua madre dovrai obbligatoriamente inserire come prime preferenze scuole del comune X che è il comune di residenza di tua madre o direttamente preferenza sintetica sul comune X prima di chiedere scuole ubicate in altri comuni.

Ti ricordo che con la preferenza sintetica sul comune stai chiedendo indistintamente tutte le scuole ubicate nel comune.

Se nel comune di ricongiungimento non vi sono scuole richiedibili per il tua classe di concorso l’obbligo vale per il comune viciniore dove sono presenti scuole da te richiedibili

 

Mobilità annuale 2016/17: è possibile chiedere contemporaneamente utilizzazione e AP

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Antonella – Sono un’insegnante neo immessa in fase 0 su sostegno I grado. Alla pubblicazione dei movimenti mi è stata data una sede d’ufficio perché non c’era disponibilità tra le mie scelte.

Vorrei porre dei quesiti:

1) Posso fare domanda di utilizzazione? Eventualmente mi è possibile chiedere altre c.d.c, anche se assunta su sostegno?

2) Posso fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale contemporaneamente a quella di utilizzazione ? Eventualmente quale delle due  prevale?

Grazie per l’attenzione.

Giovanna Onnis – Gentilissima Antonella,

come docente neo-immessa alla quale, in fase di mobilità, è stata attribuita una sede definitiva d’ufficio, puoi sicuramente chiedere utilizzazione, come previsto nell’ipotesi di CCNI sulla mobilità annuale 2016/17 nell’art.2 comma 1 lettera f) che riguarda appunto i docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico precedente trasferiti d’ufficio su sede.

Non potrai però chiedere utilizzazione su posto comune essendo neo-immessa sul sostegno e sottoposta, quindi, al vincolo quinquennale su questa tipologia di posto.

Potrai chiedere anche assegnazione provvisoria interprovinciale sempre sul sostegno e potrai presentare le due domande contemporaneamente. Se otterrai l’AP questa avrà prevalenza e annullerà l’utilizzazione eventualmente già disposta in quanto le utilizzazioni vengono “lavorate” prima

Trasferimento ottenuto in sede scomoda per errore nella compilazione domanda: non è possibile rimediare

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Paola – Sono una docente di tedesco classe di concorso A545 e quest’anno ho  fatto la domanda di mobilità, purtroppo è stata compilata in modo errato  secondo quanto chiedevo. Nello specifico la sezione F  punto 34 il mio sindacato mi ha  consigliato di non barrare le opzioni. Tali crocette mi avrebbero consentito di avere scuole su comuni diversi. Mi hanno assegnato per questo errore una sede più lontana e sono stata  sorpassata da colleghe con punteggio inferiore al mio. Inoltre mi hanno assegnato una cattedra di potenziamento, si potrebbe fare qualcosa? Ho una legge 104  per uno zio ma al Provveditorato mi hanno detto che il grado di parentela non consente facilitazioni anche se di fatte mi occupo di lui, mi conferma questo? La ringrazio e porgo cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima Paola,

purtroppo l’errore commesso non ti consente di rimediare.

La mancata indicazione di scelta anche per cattedre orario esterne nella sezione F casella 34 del modulo domanda non ti ha permesso di essere trasferita su una scuola inserita tra le prime preferenze se in questa vi era solo disponibilità di COE.

Quindi nella valutazione della tua domanda sono state considerate tutte le preferenze in funzione della tua richiesta riguardante solo COI e la prima scuola con tale disponibilità ti è stata assegnata anche se si tratta dell’ultima preferenza da te espressa.

I colleghi con minor punteggio hanno ottenuto la scuola in quanto sicuramente hanno inserito nella domanda l’opzione relativa a cattedra su più scuole.

Purtroppo l’errore è tuo non dell’ufficio scolastico e non puoi rimediare.

Per quanto riguarda la precedenza per zio con legge 104/92, ha ragione l’USP in quanto , come stabilisce l’art.13 comma 1 parte V) del CCNI sulla mobilità 2016/17, la precedenza nei trasferimenti provinciali  è prevista per “assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale”, quindi non è prevista per uno zio.

 

Mobilità da posto comune a sostegno: titolarità sull’organico dell’autonomia e vincolo quinquennale

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Gennaro  – Spett.le Redazione, sono un docente tecnico pratico appartenente ad una classe di concorso in esubero, ma con titolarità su scuola e senza problemi di cattedra per il prossimo anno scolastico. Ho da poco concluso il corso di specializzazione nelle attività di sostegno per docenti appartenenti a classi in esubero. Volendo avvicinarmi a casa, ho presentato domanda di trasferimento interprovinciale proprio sul sostegno. Vi chiedo:

1- Avendo indicato un solo ambito ed ottenendo il trasferimento in una delle scuole indicate avrò la titolarità su scuola?

2- Dovrò affrontare e superare l’anno di prova?

3- Entrando a far parte dell’organico dell’autonomia, rischio di dover chiedere la conferma nella scuola dopo tre anni, sulla base delle scelte future del DS?

4- Avrò il vincolo dei cinque anni prima di poter affrontare un altro trasferimento, ad esempio sulla disciplina?

5- Devo comunque presentare domanda di utilizzazione per l’anno 2016/2017 visto che non posso avere, ad oggi, la certezza del trasferimento?

Grazie per la preziosa collaborazione.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Gennaro,

come docente specializzato sul sostegno hai titolo per presentare, come hai fatto, domanda di mobilità sul sostegno e se ottieni il movimento richiesto sarai vincolato per un quinquennio su questa tipologia di posto.

Per quanto riguarda le tue specifiche richieste, posso fornirti le seguenti risposte:

1- Se otterrai trasferimento nel primo ambito richiesto, essendo stato immesso in ruolo entro l’a.s. 2014/15, potrai acquisire titolarità su scuola fra tutte le scuole facenti parte dell’ambito

2- Se il tuo movimento è un normale trasferimento da posto comune a sostegno non dovrai svolgere l’anno di prova. Se, invece, si tratta di un passaggio di ruolo, in base al DM 850/2015, sarai tenuto a svolgere l’anno di prova e formazione nella sua interezza

3- No, come docente titolare nella scuola non dovrai chiedere conferma di titolarità dopo un triennio. L’incarico triennale e possibile successiva conferma riguarda i docenti con titolarità nell’ambito territoriale

4- Sì, come docente titolare sul sostegno avrai il vincolo quinquennale. Quindi non potrai chiedere mobilità su materia per un quinquennio

5- Chiedere utilizzazione è una tua scelta e se appartieni a classe di concorso in esubero puoi presentare relativa domanda. Personalmente ritengo che le domande di mobilità annuale potranno essere presentate nei termini che possano consentire ai docenti di conoscere già i risultati del movimento richiesto e, quindi, di sapere quale sia la loro titolarità. Ovviamente è un’ipotesi che richiede conferme ufficiali da parte del MIUR

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