Antonino – Sono un insegnante di scuola primaria immesso in ruolo nel 2009, ho fatto domanda di trasferimento interprovinciale chiedendo solo un ambito per avere la titolarità in una scuola anche su potenziamento, vi chiedo: se sarà soddisfatta la mia richiesta di trasferimento e farò parte del potenziamento, un giorno potrò avere la titolarità in una classe o rimarrò un potenziato a vita ? Al momento del trasferimento, se ci sono due posti liberi , uno su posto vacante e uno su potenziamento, chi ha più punti va sul posto vacante o deciderà il dirigente scolastico? Grazie. Cordiali saluti
Giovanna Onnis – Gentilissimo Antonino,
il trasferimento per il prossimo anno scolastico sarà sull’organico dell’autonomia che, come chiarisce la legge 107, comprende le cattedre dell’organico di diritto e i posti dell’organico di potenziamento.
Il tuo trasferimento interprovinciale, in qualità di docente assunto entro l’a.s. 2014/15, ti consentirà di acquisire titolarità su scuola, se sarai soddisfatto nel primo ambito richiesto, concorrendo per tutte le scuole facenti parte dell’ambito.
La titolarità sarà, quindi, sull’organico dell’autonomia della scuola senza distinzioni tra diritto o potenziamento.
L’attribuzione della cattedra di diritto o del posto di potenziamento, sarà prerogativa del DS, ma in ogni caso non ci saranno differenze nella titolarità dei docenti che occuperanno le due tipologie di posti, in quanto risulteranno titolari nello stesso modo sull’organico dell’autonomia e come tali saranno inseriti nella graduatoria interna della scuola di titolarità