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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Ore funzionali e di lezione: infungibilità, questione banca ore e altro

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Loredana – Gentile collega, insegno in una scuola secondaria di primo grado gestita da una Dirigente di  nuova nomina che ha introdotto una novità assai strana: avendo effettuato durante questa prima settimana soltanto 15 ore di ore  funzionali, queste ore le dovremmo recuperare con le classiche supplenze  durante l’anno. Insieme a queste 3 ore si aggiungeranno altre 2 della prossima settimana. Ma le ore di insegnamento non sono infungibili con quelle funzionali?? Su un collegio di 95 docenti ha un credito di circa 500 di “Banca ore” da  sfruttare durante l’anno. Se così fosse, perché gli altri Dirigenti non fanno la stessa cosa? Allora dobbiamo recuperare anche le ore che non svolgiamo quando le lezioni  sono sospese per le vacanze di Natale e Pasqua. Cosa cambierebbe?

Paolo Pizzo – Gentilissima Loredana,

si condivide in tutto il contenuto del quesito.

Partiamo dalla fine.

La questione della “banca ore” credo sia una di quelle bestialità presenti nella scuola che andrebbe debellata all’istante. Se poi penso che RSU e Dirigenti ne parlino e la istituzionalizzino con la contrattazione di istituto con una certa disinvoltura, ciò è ancora peggio.

La “banca ore” a credito e a debito è fuori ogni normativa e contro ogni principio della buona organizzazione scolastica. Se tale pratica potrebbe anche avere un senso nel privato, nella scuola trova numerosi problemi di applicazione e di legittimità.

Come è possibile permettere, in barba al Contratto Nazionale, il “recupero” (spacciandolo come “permesso”) di ore prestate come straordinario senza ricevere compenso per sostituire i colleghi assenti?

Stabilire quante ore a debito e a credito abbia il docente, che quando è a “credito” dovrà a suo volta essere sostituito e magari con un docente disponibile che poi andrà a sua volta a “credito” e così via….

Questo è solo un esempio del meccanismo assurdo e a volte “pericoloso” che si può innescare, con docenti che pretendono di rimanere a casa un giorno intero quando sono a “credito” di 5 ore…

E per quanto tale “banca ore” venga “studiata” bene e inserita nella contrattazione, è comunque illegittima.

Teniamo infatti presente che il Contratto stabilisce un’unica forma di permesso breve che è contenuta nell’art. 16 con dei criteri ben precisi:

  • il limite orario complessivo per anno scolastico;
  • durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio (fino a un massimo di due ore);
  • sussistenza di “particolari esigenze personali”;
  • subordinazione alla possibilità di sostituzione con personale in servizio.

Avranno un senso e una “ratio” questi criteri?

La “banca ore” mi sa tanto di anarchia e di “scambio” di ore. Non è inquadrata in un contesto normativo.

Quanto alla prima questione da te sollevata, non esiste nessun recupero tra ore funzionali all’insegnamento e ore di lezione come non esiste nessun recupero delle ore di lezione non svolte prima dell’inizio delle lezioni.

Basterebbe leggere gli artt. 28 e 29 del Contratto che il Dirigente dovrebbe conoscere bene dal momento che li ha applicati fino al 31/8/2013 come docente.


Supplenze: posti disponibili prima del 31/12

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Giorgia – una neo immessa in ruolo di scuola dell’infanzia si colloca in aspettativa per dottorato di ricerca fino a dicembre 2015. La supplenza da conferire (quindi supplenza prima del 31/12 e per tutta la durata dell’anno scolastico) ritorna all’Ufficio scolastico Territoriale attingendo dalle graduatorie permanenti o viene gestita direttamente dal Dirigente Scolastico perché considerata supplenza temporanea fino al termine dell’attività didattica?

Paolo Pizzo – Gentilissima Giorgia,

si tratta di un posto non vacante ma disponibile per un anno scolastico.

Tali sono quei posti il cui titolare è in utilizzo/assegnato presso altre sedi o usufruisce di varie forme di aspettativa o di comando per tutto l’anno come il caso di cui al quesito.

Tali posti fanno parte delle cosiddette disponibilità di fatto e si liberano all’inizio dell’anno scolastico e possono essere occupati da altro personale di ruolo in utilizzo/assegnazione provvisoria o da personale supplente con incarico fino al termine delle attività didattiche.

Gli incarichi su tutti i posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al  termine dell’anno scolastico, sono conferiti dall’Ufficio Scolastico Territoriale (o scuola polo) utilizzando le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 2 del D.M. 131/2007.

Solo qualora esse siano esaurite, la supplenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.M. 131/2007 va conferita dal dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto.

Se invece il posto si libera  dopo il 31/12 sarà di competenza del Dirigente scolastico attingendo alle Graduatorie di Istituto con contratto fino al termine delle lezioni più scrutini ed eventuali esami.

Esclusa dal concorso. Ma io neanche sapevo di non avere i requisiti

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Eleonora – Mi sono laureata a dicembre 2003 in lettere moderne. Dopo la laurea ho provato ad inserirmi nel mondo della scuola, ma all’epoca è stato impossibile. Mi sono inserita nel mondo del lavoro, e da allora ho dovuto rinunciare al mio sogno di insegnare. Quando è uscito il bando nel 2012, ho visto finalmente una possibilità, non dico di insegnare ma almeno di ottenere l’abilitazione.

Lalla – gent.ma Eleonora, nel bando del DDG n. 82 del 24 settembre 2013 all’art. 13 comma 3 è scritto "La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2, commi 2, 3, 4 il titolo di abilitazione all’insegnamento".

Pertanto, non capisco da cosa tu possa aver dedotto che partecipare al concorso ti avrebbe permesso di conseguire l’abilitazione. Per chi non è in possesso, l’abilitazione viene acquisita solo dai vincitori del concorso, che devono essere in regola con i requisiti di accesso (e tu sapevi già di non esserlo).

Eleonora – Ho partecipato e ad una ad una ho superato tutte le prove, compresa quella orale. Questo pomeriggio vengo contattata dall’USR della mia regione, il quale mi informa che sarò esclusa dal concorso perché nn sono abilitata e perché ho conseguito la laurea oltre i termini. Cosa posso fare?

Lalla – il provvedimento dell’USR è corretto. L’art. 2 comma 8 del bando afferma "I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, adempimento che l’Ufficio Scolatico regionale competente espleterà solo dopo lo svolgimento della prova di preselezione di cui all’art 5, limitatamente ai candidati che l’hanno superata. In caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’Ufficio Scolastico regionale dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale".

Eleonora – Da premettere che il dubbio di non avere tutti i requisiti necessari mi era venuto

Lalla – il dubbio? sarebbe stato sufficiente leggere il bando, che all’art. 2 comme 1 lettera b afferma che possono presentare la domanda di partecipazione

b) i candidati che abbia conseguito i titol di cui alla precedente lettera a) entro l’a.a. 2001/02 se si tratta di corso di studi quadriennale o inferiore; entro l’a.a. 2002 2003 se si tratta di corsi di studio quinquennale [...]

Pertanto, la tua laurea conseguita a dicembre 2003 era fuori dal limite indicato dal bando. Il limite massimo per le lauree quadriennali era infatti costituito dalla sezione di marzo – aprile 2003 o comunque prima dell’inizio dell’a.a. 2002/03

Eleonora – ma avevo letto sul sito del MIUR che i requisiti erano quelli indicati nel bando, ma chi non li possedeva tutti, era stato ammesso a partecipare al concorso in via cautelativa dal TAR del Lazio.

Lalla – la partecipazione con riserva è stata sì permessa in via cautelativa dal TAR Lazio, ma limitamente ai docenti che avevano proposto ricorso ai sensi dell’art. 17 del bando (i ricorsi sono nominali). Non ricordo con esattezza il comunicato del Miur, del quale attendo che mi fornisca un link, ma è sicuramente rivolto esclusivamente ai docenti in possesso di istanza cautelativa nominale. (durante le prove tra l’altro non ti sei accorta che molti candidati avevano in mano tale foglio?)

Eleonora - Non credo sia una cosa giusta, se consideriamo che non sono stata informata prima, che mi è stato concesso di partecipare via via a tutte le prove, che le ho superate tutte, mentre vengo a sapere che sono stati ammessi anche molti che non hanno superato tutti gli esami previsti dal bando. C’è qualcosa che posso fare?Ringraziandovi per la gentile attenzione, aspetto con ansia un vostro riscontro.
Cordiali saluti

Lalla - L’informazione era contenuta nel bando. Non stai a noi giudicare cosa sia giusto e cosa no, ma dal punto di vista normativo l’amministrazione ha agito correttamente (ci sembra al contrario di rilevare parecchia superficialità nella lettura del bando da parte tua). Pertanto se vuoi intraprendere un’azione contro l’Amministrazione (non so di che tipo) deve essere un’azione legale, sulla quale noi non abbiamo competenza per consigliarti.

Spezzoni pari o inferiori le 6 ore: chi esercita la libera professione può accettare ore in più?

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Maurizio – buon giorno, insegno sulla A042 (informatica) in un IS con una cattedra di 18 ore. Ho chiesto l’autorizzazione all’esercizio della libera professione e, visto che ci sono delle ore della materia, ho dato anche la mia disponibilità per avere delle ore eccedenti. A quanto mi hanno riferito ieri, ma non sono ancora riuscito a parlare col dirigente e col segretario, per legge non possono assegnarmi ore eccedenti perché ho chiesto l’autorizzazione all’esercizio della libera professione. È così come mi hanno detto? Qual è la normativa di riferimento (io sto guardando il CCNL)?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Maurizio,

il comma 15 dell’art. 508 del T.U. 297/94 dispone che “Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.

Tale richiesta non è preclusa al dipendente con orario intero e non è incompatibile con l’attività di docenza (le ultime novità in materia sono contenute nell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e nella legge. 190/2012).

Il Dirigente, però,  come detto, concede l’autorizzazione alla condizione che l’attività svolta dal docente non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio.

In questo senso la responsabilità maggiore ricade sul dipendente che deve garantire tale principio.

Bisogna quindi capire se con le ore in più si crea incompatibilità tra l’orario di insegnamento e quello della libera professione o se ci sia qualche criterio in tal senso nel regolamento di istituto e nell’attribuzione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore.

Di certo né nel Contratto né in altra legge che riguardi la scuola troverai il principio secondo cui chi è autorizzato a svolgere la libera professione non possa accettare ore in più.

Considerando quindi che nel momento in cui  accetti le ore in più non decade il presupposto secondo cui la libera professione non deve essere incompatibile all’attività di insegnamento e che quindi tale presupposto deve esistere sia con le 18 ore che con 24 ore di insegnamento, a mio avviso non c’è nessuna incompatibilità o intralcio.

Docenti neo immessi in ruolo. Chi controlla i punteggi?

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Bianca - Spettabile Redazione, Vorrei chiedere: chi farà i controlli sui punteggi dei nuovi immessi in ruolo? Gli Uffici Scolastici Territoriali, le scuole, i dirigenti scolastici, i segretari delle scuole? In definitiva, chi è responsabile dell’ "ok, punteggio regolare"?

Secondo voi, quando su un contratto di prestazione d’opera per insegnamento si trova scritto "Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e non è valutabile ai fini di un eventuale
certificato di servizio." e qualche anno dopo la scuola emette un certificato di servizio attestante che l’insegnamento era stato prestato nella classe di concorso (e, da notare, non si tratta di qualche puntarello, ma di decine di punti), e poi tale servizio viene dichiarato e valutato in GaE di quella classe di concorso e poi si lavora per anni grazie ai quei servizi, e poi si entra pure di ruolo …. e tutti dicono che è tutto ok.

Ecco, vorrei chiedere, si deve continuare ad andare avanti così? Concludo la lettera come l’ha conclusa una collega che ha scritto ieri (tra l’altro siamo della stessa classe di concorso!!!). "Una docente amareggiata e logorata dal sistema scolastico italiano, che però ama la scuola e i suoi alunni e che lavora nella scuola da tredici anni"

Lalla – gent.ma Bianca, abbiamo affrontato questo argomento nell’articolo

Neo immessi in ruolo, controllo punteggio graduatoria

Per quanto riguarda il contratto al quale fai riferimento, bisognerebbe conoscere più a fondo la situazione, non è possibile valutare.

IL TFR sarà liquidato entro i 6 mesi successivi alla conclusione del contratto

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Gentili signori, vorrei sapere se avete notizie riguardo il pagamento del TFR. Gli anni scorsi il pagamento avveniva in luglio (dopo una supplenza fino a fine a.s.). Quest’anno non è ancora pervenuto. Grazie e buon lavoro

Lalla – la legge

148 del 14 settembre 2011 ha determinato in 6 mesi il lasso di tempo utile all’Amministrazione per per il pagamento del TFR (trattamento fine rapporto) ai lavoratori a tempo determinato che cessano di lavorare per il raggiungimento del termine finale del proprio contratto di lavoro.

Questo spiega perchè non sono state ancora erogate le somme per i lavoratori della scuola che hanno concluso il contratto il 30 giugno 2013.

Ti invito alla lettura di Più lunghi i tempi di attesa per ricevere il TFR ancora valido.

Neo abilitati TFA ordinario dimenticati

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Valeria – Capisco perfettamente che nel mare magnum di normative, rinvii e altro ancora non sia facile fare ordine.Personalmente, esco dall’esperienza TFA ORDINARIO e adesso ho la sensazione che niente venga fatto da chi di dovere (non mi riferisco certo a voi, che anzi rigrazio per la disponibilità e per gli aggiornamenti che inviate quotidianamente).

Che ci facciamo del TFA che ci siamo sudati ( e tanto…anche e soprattutto a causa della disorganizzazione che ho la caratterizzato fin dall’inizio)?Come facciamo a capire quando verremo inseriti nella
graduatoria…e soprattutto a partire da quale anno scolastico…..il duemilaMAI….?? A chi dobbiamo rivolgersi o cosa dobbiamo aspettare per avere notizie certe o quatomeno ufficiali (anche se poi neanche quelle sono così certe) relativamente a ciò che ci spetterà e ci aspetterà da qui ai prossimi mesi?

L’anno scolastico è alle porte, anzi è già praticamente iniziato…e dei neoabilitati non parla più nessuno…Cos’è?..adesso che abbiamo pagato le onerose tasse non esistiamo più?…Siamo diventati fantasmi abilitati?..Pensavo che Ghost o Casper fossero prodotti dell’immaginazione e della fantasia di registi….Confidando in un vostro riscontro e ringraziandovi anticipatamente porgo cordiali saluti

Lalla – gent.ma Valeria, il titolo conseguito, cioè l’abilitazione, permette l’acceso nella II fascia delle graduatorie di istituto. La graduatorie di istituto hanno validità triennale, e poichè l’ultimo aggiornamento è stato nel 2011, il successivo è previsto per il 2014.

Questa la normativa attuale, che viene però contestata da alcuni docenti abilitati con TFA ordinario riuniti in Gruppi Facebook, i quali hanno organizzato per oggi 7 settembre una doppia manifestazione, a Roma per parlare con i Dirigenti del Miur e Gonzaga (Mn) per parlare con il Ministro (si trova lì per l”inaugurazione di una scuola).

Abilitati TFA sulle tracce della Carrozza: 7 settembre manifestazione a Roma e Gonzaga (Mn). Richiesta: priorità supplenze. I docenti di III fascia: “sarebbe ingiusto”

Le richieste che saranno avanzate

a) la riapertura immediata della II fascia delle graduatorie d’istituto e l’inserimento in essa dei docenti abilitati tramite il Tirocinio Formativo Attivo , con la conseguente formulazione di contratti di supplenza “fino ad avente diritto” nel periodo necessario all’aggiornamento e all’inserimento degli abilitati TFA, in modo da procedere successivamente alle assegnazioni definitive sulla base delle nuove graduatorie stilate;

b) l’approvazione di una norma transitoria “Salva-TFA”, da applicare nel caso in cui i tempi e le modalità di riapertura delle graduatorie di istituto non fossero perseguibili in tempi utili al conferimento delle supplenze. In tal caso la norma disporrebbe la costituzione di elenchi provinciali di abilitati con TFA, gestiti dai singoli Uffici Scolastici Provinciali (USP), ai quali ricorrere in via prioritaria dopo le nomine da II fascia di GI e prima di ricorrere al personale non abilitato della terza fascia.”

Come vedi, non è tutto fermo. Vi terremo aggiornati con i resoconti della manifestazione e del dialogo con vertici dell’Amministrazione e Ministro.

La ragazza che ha avuto il ruolo a 21 anni aveva il titolo di accesso?

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Donatella - Gentile Redazione, ho 34 anni, sono plurilaureata ed abilitata all’insegnamento con la laurea in SFP.

Non ho passato il concorso, ahimè dalla preselezione. Vi scrivo perché oggi al telegiornale su Rai 1, hanno dato la notizia che la più giovane vincitrice di concorso è una ragazza di 21 anni con il diploma in un Istituto Tecnico, della regione Toscana. Il suo nome è Gaia Triscornia. Mi sono chiesta come sia possibile che a 21 anni avesse un titolo abilitante per accedere al concorso??? per di più neanche un diploma magistrale.

Mi chiedo come sia possibile che nessuno si sia accorto che non aveva i titoli per partecipare?? Lo ha pure vinto ed ha potuto scegliere anche la sede di lavoro!!!! Se esiste una spiegazione, qualcuno mi aiuti a capire! Per cortesia se potete pubblicate questa mia segnalazione!

Lalla – gent.ma Donatella, la spiegazione esiste ed è semplicissima. Prima ancora che al TG1 la notizia era stata segnalata dal Orizzonte Scuola.it, che aveva fornito tutti i dettagli. Come hai detto tu, la collega è stata assunta in un Istituto Tecnico con la qualifica di ITP, cioè Insegnante Tecnico Pratico. A questo tipo di insegnamento si può accedere esclusivamente con il diploma.

L’unica classe di concorso bandita nel DDG n. 82 del 24 settembre per gli Insegnanti Tecnico Pratici è stata la C430 Laboratorio tecnico per l’edilizia ed esercitazioni di Topografia, alla quale si accede con il diploma. L’insegnante Tecnico Pratico lavora in sinergia con l’insegnante curricolare delle relative materie professionalizzanti.

Il dm 39/98 afferma che alla classe di concorso C430 si accede con il titolo di studio

  • Diploma di geometra
  • Diploma di perito industriale per l’edilizia

Il bando non ha indicato limiti temporali entro cui doveva essere stato conseguito il titolo di accesso, per cui andava bene anche il titolo conseguito fino all’a.s. 2011/12. OrizzonteScuola già ad ottobre aveva dedicato un articolo a questa particolare classe di concorso,

Pertanto, ti confermiamo che non c’è stato alcun errore :-)

Il concorso dei giovani: 21 anni ed è di ruolo come ITP


Part time: calcolo dei giorni di malattia e di congedo parentale

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Maria Grazia – Le chiedo cortesemente di darmi una risposta al seguente quesito: assistente amm.vo part-time verticale (24 h. settimanali) che svolge attività lavorativa per 4 gg. dal lunedì al giovedì, in caso di assenza per malattia o congedo parentale, come vengono considerati i gg di venerdì, sabato e domenica (o festivi) quando non si riprende il lavoro il lunedì successivo? E quindi  in caso di richieste di congedi per periodi continuativi: settimane o mesi, come si contano i giorni di assenza? Esempio: certificato medico per gg. 30, il numero di giorni da conteggiare sono solo quelli che il dipendente è  tenuto al servizio? In attesa di risposta ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria Grazia,

  • Malattia

Il personale in servizio a part-time verticale risponde delle attività lavorative e delle assenze per malattia soltanto per il periodo per cui è previsto svolga attività di lavoro: le assenze dovranno essere computate rispetto allo stesso periodo e non per i giorni per i quali il dipendente, contrattualmente, non risulta avere obblighi di servizio con la scuola di appartenenza.

Pertanto il periodo di conservazione del posto di lavoro per il personale a part-time verticale deve essere proporzionalmente ridotto in misura della prestazione lavorativa ed il conteggio della malattia deve essere effettuato ai fini del trattamento economico considerando solo i giorni in cui il lavoratore effettua la reale prestazione lavorativa e non in base alla percentuale scelta (es. 50%).

Ne consegue che se il certificato di malattia copre anche giorni in cui il dipendente non è in servizio, la scuola dovrà esclusivamente calcolare i giorni di assenza in cui il dipendente (docente/ATA) doveva prestare servizio.

Bisognerà fare attenzione al calcolo dell’assenza quando tra due periodi coperti da certificazione medica c’è un giorno “libero” o festivo.

Es.

Personale a part-time verticale su tre giorni: mercoledi-giovedi-sabato.

Il personale si assenta con un primo certificato fino al sabato e poi con un’altra certificazione dal mercoledì successivo (primo giorno “lavorativo” della settimana) ma rientra in servizio il giovedì o il sabato.

Considerando che il lunedì e il martedì il personale non ha rapporti lavorativi con la scuola, la domenica (festivo) e i giorni “liberi” del lunedì e del martedì non devono essere computati nel periodo massimo di comporto.

Bisognerà considerare i due periodi di assenza in modo separato anche se tra un periodo e l’altro ci sono i giorni festivi e quelli “liberi”.

Ovviamente la stessa considerazione andrà effettuata se la prestazione lavorativa comincia il martedì con lunedì “libero”.

Diverso sarebbe il caso se il dipendente si riassentasse non fino al giovedì ma fino al sabato successivo:

  • prima assenza che comprende mercoledì, giovedì e sabato;
  • seconda assenza che comprende, nella settimana successiva, nuovamente mercoledì, giovedì e sabato.

In questo caso non essendoci stata nessuna presa di servizio in uno dei tre giorni in cui il dipendente è in servizio, il periodo di assenza comprenderà anche la domenica. Stessa cosa se il dipendente produce un’assenza in un’unica soluzione dal mercoledì della prima settimana fino al sabato della settimana successiva.

Pertanto, le domeniche ricomprese in un unico periodo di assenza per malattia sono da considerare alla stessa stregua assenza per malattia.

Ciò è conforme con il principio stabilito dalla Funzione Pubblica (Parere n. 36667 del 12 settembre 2012) in tema di congedo straordinario per assistenza a familiare disabile fruito da dipendente in part time:

“In caso di part-time verticale la durata del congedo straordinario deve essere riproporzionata. Tale calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua opera in regime di parttime, la cui durata è fissata in precedenza. Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell’orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa”.

  • Congedo parentale

In diversi Orientamenti Applicati per altri Comparti, l’ARAN precisa che il permesso per matrimonio, il congedo parentale, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi.

Elemento comune a tutti questi istituti è la modalità con cui essi vengono conteggiati, ossia facendo riferimento ai giorni di calendario e non ai giorni lavorativi rientranti nel periodo richiesto. Di conseguenza, in caso di part-time verticale, il periodo massimo concedibile non viene riproporzionato e i permessi sono computati con le medesime modalità utilizzate per il personale a tempo pieno.

Secondo tale orientamento le assenza dovute a congedo parentale si computano tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nell’intero periodo richiesto. In caso di fruizione frazionata, il periodo di congedo verrà calcolato partendo dal primo giorno lavorativo e concludendo con l’ultimo giorno lavorativo precedente l’effettivo rientro in servizio.

Es.

se un dipendente che lavora nei giorni di martedì e giovedì chiede 10 giorni di congedo parentale a partire dal martedì, tali giornate verranno conteggiate come segue:

  • Martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18, sabato 19, domenica 20, lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24.
  • Venerdì (25) , sabato (26) domenica (27) e lunedì (28) non vanno computati nel periodo di assenza
  • martedì 29 c’è il rientro in servizio.

Funzione strumentale: è possibile la candidatura di un docente che svolge la libera professione?

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Vincenzo – Cortesemente vorrei saper se, in base al contratto di lavoro vigente, è consentita l’assegnazione delle funzioni strumentali a docenti autorizzati all’esercizio della libera professione. Ringrazio anticipatamente per la risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Vincenzo,

il divieto era stabilito dall’art. 37 del CCNI/1999 che affermava: “Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzati allo svolgimento della libera professione non possono essere assegnate funzioni-obiettivo”.

Ai sensi del CCNL/2007 (basta leggere la premessa e l’art. 146) tale divieto non esiste più.

Oltretutto l’unico art. a cui fare riferimento in tal senso è il 33/2 che non pone divieti  “a priori”  e afferma che le funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto.

Alla luce di quanto esposto non esiste a mio avviso nessun divieto di candidatura.

Congedo parentale: fruizione del congedo prima del compimento dell’ottavo anno del figlio

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Pina – buonasera,sono un’insegnante di scuola primaria a t.i. mia figlia è nata il 24/11/2004 vorrei sapere se posso usufruire del congedo  visto che fino a novembre è nell’ottavo anno.

Paolo Pizzo – Gentilissima Pina,

non hai specificato se e di quanti mesi di congedo hai fruito. In ogni caso di seguito ti indico cosa ti potrebbe interessare.

  • A chi spetta e per quanto tempo

La madre e il padre, infatti, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita per ogni bambino per un periodo complessivo continuativo o frazionato, di 10 mesi, elevabili ad 11.

In particolare, la madre lavoratrice, trascorso il periodo previsto per il congedo di maternità (già astensione obbligatoria) dopo il parto, può fruire entro l’8° anno di età del bambino (e, cioè, fino al giorno, compreso, dell’8° compleanno) di un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi ed il padre lavoratore di un congedo parentale, continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabili a 7, sempre entro l’8° anno di età del bambino.

La madre e il padre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante i tre mesi di congedo obbligatorio post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi giornalieri (già permessi per allattamento) ex art. 10 della legge 1204/71.

  • La retribuzione dopo i 3 anni e fino agli otto (il tuo caso)

Dal giorno successivo al compimento del terzo compleanno e fino agli otto anni (compreso il giorno dell’ottavo compleanno), fermo restando la retribuzione per intero per i primi 30 giorni, qualora non siano stati fruiti nei primi 3 anni di vita del bambino, il congedo parentale per qualunque periodo residuo o gli eventuali ulteriori periodi eccedenti i 6 mesi (fino ad un massimo di 10 o 11 mesi previsti dalla legge), comunque computati nell’anzianità di servizio ma che comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità, sono remunerati solo con l’indennità del 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo. Per l’anno 2013 è pari a 16.101,47, circolare INPS 47/2013, in caso contrario non sono retribuiti.

In tal caso il dipendente dovrà rendere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 nella quale attesti, sotto la sua responsabilità, che il reddito imponibile percepito nell’anno di riferimento non superi il predetto limite.

Nessuna indennità se si supera il limite reddituale (il periodo anche se non retribuito sarà valido ai fini dell’anzianità di servizio con riconoscimento del servizio di pre ruolo e di ruolo).

Per calcolare l’indennità del 30% si prende in considerazione la retribuzione del periodo mensile scaduto e immediatamente precedente ogni periodo di astensione richiesto, anche in via frazionata.

Pertanto, va dichiarato il reddito individuale presunto riferito all’anno in corso, con necessità di dichiarazione definitiva, ai fini degli eventuali conguagli, alla scadenza dei termini per la denuncia dei redditi.

Per reddito individuale del dipendente si intende il reddito lordo imputabile esclusivamente al dipendente che usufruisce del congedo, escludendo il reddito degli altri componenti la famiglia, e comprensivo di tutte le fonti di reddito ad esclusione della prima casa, del TFR e delle relative anticipazioni, di emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata, di redditi esenti o già tassati alla fonte.

Il reddito si intende al lordo di qualsiasi detrazione (oneri deducibili) e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi fruiti senza diritto a trattamento economico sono coperti contribuzione figurativa fino al 200% dell’assegno sociale INPS con possibilità di integrazione volontaria per la parte di retribuzione eccedente.

 

Supplenze: accettazione e sottoscrizione del contratto per la docente in maternità

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Docente – martedì mi dovrò presentare per stipulare un contratto a t.d. sul sostegno (scuola primaria). Ho scoperto da poco di essere incinta…ed è una gravidanza “a rischio”,il dottore mi ha prescritto assoluto riposo. Ora volevo sapere se fosse necessario presentarsi a scuola per stipulare il contratto o se fosse possibile fare tutto a “distanza”? Sicuramente dovrò`accettare un contratto in un paese molto distante dal mio e non potrò lavorare visto la mia delicata situazione. Grazie in anticipo per la tua cortese attenzione.

Paolo Pizzo - Gentilissima docente,

Il congedo di maternità (compresa l’interdizione dal lavoro) è assolutamente inderogabile, conseguentemente l’instaurazione del rapporto deve intendersi realizzata con l’accettazione della nomina e non con l’inizio della effettiva prestazione del servizio.

Il trattamento giuridico ed economico per maternità (compresa l’interdizione dal lavoro) spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina.

Pertanto, successivamente all’accettazione della nomina, vedrai valutato tutto il periodo di interdizione per gravi complicanze della gestazione o congedo di maternità, sia ai fini giuridici, sia ai fini economici, nei termini della durata del rapporto di lavoro.

Detto questo, una volta che accetterai la nomina non dovrai presentarti a scuola per la firma del contratto.

La scuola provvederà con l’invio del contratto via posta (sempre via posta, farai poi recapitare a scuola il contratto sottoscritto).

Il presupposto è che dovrai aver avviato tutta la procedura di interdizione dal lavoro.

La guida di OS.

Legge 104/92: libera professione e fruizione dei 3 gg. al mese

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Annamaria – Sono un’insegnante di scuola primaria t.i. ed ogni anno richiedo l’autorizzazione alla libera professione di psicoterapeuta. Ho appena ricevuto la certificazione dell’invalidità di mia madre 85 anni con cui vivo. M chiedo se siano compatibili le richieste di permesso legge 104 e l’autorizzazione all’esercizio della libera professione. Ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Annamaria,

non ci risulta nessuna incompatibilità.

L’autorizzazione alla libera professione presuppone che quest’ultima non sia di intralcio all’attività di docenza.

I diritti di assistenza al familiare disabile si pongono a mio avviso su un piano diverso. Non ci può essere quindi nessuna relazione tra la concessione dell’autorizzazione a svolgere la libera professione e al diritto di fruizione dei 3 gg. al mese per assistenza al disabile.

Supplenze: indennità durante la nomina e fuori nomina per la docente in maternità

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Paola – sono al quarto mese di gravidanza a rischio volevo sapere in caso accettassi una supplenza breve (15 giorni) come comportarmi e se e per quanto tempo verrei remunerata. In particolare non mi è chiaro se il compenso verrebbe dato solo per i quindici giorni del contratto o verrebbe prolungato fino ai tre mesi del bambino.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

Nei casi previsti dall’ art. 17, comma 2, lettera a)  del Testo Unico sulla maternità (gravi complicanze della gravidanza), il prolungamento dell’interdizione anticipata e della conseguente indennità economica potrà essere concesso anche in comprovata carenza di un sottostante rapporto di lavoro.

Per il personale a tempo determinato gli effetti della indennità hanno validità sia se in costanza di  rapporto di lavoro (accettazione e sottoscrizione del contratto), sia dopo il termine dello stesso (supplenza terminata ma inizio  o continuazione del periodo di congedo obbligatorio/interdizione dal lavoro).

A tale personale spetta il 100% della retribuzione per il periodo di congedo coperto da nomina (sia se interdizione che congedo di maternità/paternità), mentre nei periodi fuori copertura contrattuale è fatto salvo esclusivamente il diritto alla corresponsione della relativa indennità di maternità nella misura dell’80% dell’ultimo stipendio riguardante l’ultimo contratto.

Il servizio svolto, ma solo fino al termine del contratto, è valido al 100% come retribuzione, ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti/esaurimento/istituto e per il servizio pre ruolo.

L’indennità percepita in costanza di rapporto d’impiego ha natura retributiva e quindi soggetta ai contributi pensionistici, previdenziali e assistenziali.

L’indennità percepita fuori nomina (in misura dell’80%) non è invece utile ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti/esaurimento/istituto e per il servizio pre ruolo.

La pratica dell’indennità fuori nomina, così come quella percepita durante la nomina,  è sempre a carico della scuola (l’ultima in cui il personale ha prestato servizio) e non dell’INPS/INPDAP.

Pertanto, per i 15 gg. di contratto sarai assunta al 100% (punteggio e contribuiti), per i periodi oltre i 15 gg. avrai diritto all’indennità fuori nomina all’80% dell’ultimo stipendio ricevuto fino ai 3 mesi dopo il parto.

Se in tale periodo (tra la scadenza dei 15 gg.  e i tre mesi dopo il parto) dovessi ricevere altre nomine potrai accettarle e il contratto avrà di nuovo validità al 100%.

Il tutto presuppone che tu abbia avviato la procedura per l’interdizione per gravi complicanze.

La guida di OS.

Allattamento: indicazioni utili per le scuole su come adottare la riduzione oraria

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 Mariella – Salve, sono una docente di scuola secondaria di secondo grado a tempo indeterminato, rientrata da poco in servizio avendo goduto di astensione obbligatoria per maternità e ferie. Ho una bimba di soli 4 mesi, quindi ho chiesto di rientrare con la riduzione dell’orario per allattamento. Avrei bisogno di sapere a quante ore di riposo settimanale ho diritto, avendo una cattedra di 19 ore. Inoltre vorrei sapere in che modo e su quanti giorni devono essere distribuite le ore di insegnamento da prestare effettivamente, poiché nella mia scuola sono un po’ impreparati sulla questione. è possibile avere 2 giorni liberi?

Paolo Pizzo  – Gentilissima Mariella,

diamo un po’ di delucidazioni alla scuola. I riferimenti sono l’art. 39 del T.U. 151/01 e le note e circolari ministeriali emanate sull’argomento.

1

I riposi giornalieri spettano alla madre lavoratrice solo fino al compimento del 1° anno di età del figlio (compreso il giorno del 1° compleanno) o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Non esiste proroga oltre tali termini. I riposi possono essere fruiti anche dal padre del lavoratore nei casi previsti dalla legge.

Per  quello  che  concerne  la  riduzione  dell’orario  di  lavoro  non  si  tratta  di  una  riduzione automatica, cioè 1 ora (o 2 ore) al giorno per 6 giorni, in considerazione della settimana di calendario,  ma  obbligatoriamente,  deve  essere escluso il giorno libero  o  i giorni  in  cui  il dipendente della scuola non è in servizio.

Es.

Per il personale docente di I e di II grado, che di norma svolge l’orario intero su 5 giorni (con un giorno “libero” settimanale”), la riduzione di orario deve essere calcolata senza considerare il giorno libero (quindi su 5 e non 6 gg. nella settimana): per 18 ore di lezione a settimana la riduzione sarà quindi di 5 ore (e non 6). Lo stesso discorso vale per qualsiasi docente (di qualunque ordine di scuola) che svolge l’orario settimanale su 5 giorni, nel caso in cui, per esempio, la scuola adotti la c.d. settimana corta.

Il permesso è dunque subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito e non settimanale e le ore di riposo devono essere così ripartite:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
  • Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

Nel caso in cui il docente, pur prestando in media servizio per meno di 6 ore al giorno, di fatto in alcuni giorni presti servizio per 6 ore o più (es. consigli di classe, collegio docenti o altra attività inerente le attività funzionali all’insegnamento che si “cumula” all’orario di lavoro per quella determinata giornata), per tale giorno avrà diritto a 2 ore di riposo.

Pertanto, anche se tu svolgi 19 ore e non le canoniche 18, i riposi restano subordinati all’orario giornaliero e non settimanale. Se quindi le 19 ore le svolgi in 5 giorni e in tali giorni non arrivi mai  a svolgere un orario di lavoro giornaliero pari o superiore alle 6 ore la riduzione sarà di 5 ore.

2

L’allora MPI con il Telex 22 febbraio 1985 prot. 278 dava indicazioni su come procedere alla riduzione d’orario:

“Riferimento riduzione orario ex art. 10 legge 1204/71, docente habet titolo fruire riduzione orario per esigenze allattamento per non meno di cinque ore settimanali, atteso che orario di insegnamento viene prestato in cinque giorni settimanali. Precisasi inoltre che riduzione stessa potrà essere realizzata togliendo all’insegnante predetta una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco settimanale”.

La distribuzione dei riposi nell’orario di lavoro deve essere concordata tra la lavoratrice/lavoratore e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.

Come abbiamo già indicato la riduzione d’orario è relativa alla giornata lavorativa e non al monte ore settimanale.

L’art. 28, comma 5 del Contratto Scuola indica che “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni  definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.

Pertanto, tenendo conto che i docenti della scuola secondaria svolgono le attività di insegnamento in 5 giorni (considerando il giorno libero o la c.d. settimana corta), la riduzione settimanale è di 5 ore (una per ogni giorno lavorativo) escluso quello libero.

Suggeriamo di seguito le procedura da adottare tenendo conto che svolgerai le 19 ore in 5 giorni e avrai l’onere di effettuare 13 ore (la riduzione è infatti  di  un’ora  al  giorno  considerando  che  l’orario  giornaliero  sarà inferiore a 6 ore ).

La riduzione si realizza togliendo all’insegnante che fruisce dei riposi una o più classi, evitando in tal modo che in una stessa classe prestino servizio due insegnanti nell’arco della settimana.

Il Dirigente dovrà quindi sottrarre al docente una o più classi fino al raggiungimento del tetto cui  il  titolare  ha  diritto  (13  ore).  Da  questo  “risultato”  il docente  svolgerà  la  sua  attività d’insegnamento in 5 o meno giorni a seconda del relativo orario previsto nelle classi residuanti.

A  tal  fine  il  Dirigente  potrà  tenere  in  considerazione  le  “ore  a  disposizione”:  se  per salvaguardare l’unicità d’insegnamento le ore da svolgere nelle classi possono per esempio essere solo 11 o 12,  il docente resterà una o due ore a disposizione della  scuola  per insegnamenti e attività secondo una deliberazione collegiale.

Se riducendo l’orario la docente ha per esempio tre classi per un totale di 6 ore (2+2+2) e ha titolo a 5 ore di riposo, occorrerà sostituirla con un supplente per 6 ore (in questo caso per mantenere l’unicità di insegnamento ci deve essere un unico insegnante per le 6 ore), dopodiché rimarranno 12 ore ma la docente dovrà comunque raggiungere quota 13: la sesta ora eccedente le 5 di riposo dovrà essere passata dall’insegnante titolare a disposizione (12+1 a disposizione; 6 ore rimanenti assegnate al supplente).

3.

Alla domanda se puoi avere due giorni “liberi” non c’è una risposta certa.

Come già detto in altre risposte di norma non è possibile cumulare più ore di riduzione nello stesso giorno, cioè svolgere le 13 ore (sempre nel caso facessimo riferimento ad una riduzione su orario intero cioè di 18 ore nella scuola secondaria) in 3 o 4 giorni, perché appunto la legge parla espressamente di riduzione sull’orario giornaliero e non settimanale. Di conseguenza, la riduzione deve essere su 5 giorni se tali sono quelli lavorativi.

Ci possono però essere dei casi in cui le esigenze didattiche (es. il numero della classi in cui insegna il docente) o più semplicemente l’adattamento dell’orario non lo consentano. In questo caso si potrebbe anche applicare una proporzione: se con 18 ore settimanali la distribuzione è  su  almeno 5 giorni  (art.  28/5  del  contratto scuola), con 13 ore settimanali la distribuzione dovrebbe essere almeno su 4 giorni (13 x 5:18=3,6).

L’importante è che comunque si salvaguardi l’unicità d’insegnamento come affermato dal Ministero (Telex n. 278/1985).

Dobbiamo infatti dire che per il comparto Scuola (soprattutto per la scuola primaria e secondaria) non può esistere una “rigida” distribuzione delle ore al supplente o prevedere per forza le ore a disposizione del titolare o altre soluzioni date “certe”. Dipende infatti dall’articolazione dell’orario degli insegnanti e soprattutto dal fatto che è necessario mantenere l’unicità d’insegnamento.

Non a caso la Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980 n. prot. 2210 prevedeva l’autorizzazione ai riposi con l’accortezza che non “dia luogo ad eventuali fenomeni di <<frantumazione delle cattedre>>, che, qualora si verificassero, contrasterebbero fortemente con ogni considerazione di opportunità funzionale e di efficienza didattica”.

Pertanto, sarà il dirigente scolastico che dovrà adottare insieme al dipendente richiedente i permessi le soluzioni migliori nel rispetto della normativa salvaguardando anche il diritto allo studio degli allievi.


Interdizione fuori nomina: la pratica è gestita solo dalle scuole

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Ornella – vorrei chiederle una consulenza rispetto alla mia situazione attuale: mi trovo in interdizione anticipata per gravidanza a rischio fino al 15 settembre 2013 e mi è stata finora corrisposta l’indennità di maternità prevista sulle 10 ore di supplenza. La data presunta del parto è il 10 novembre, per cui entro in astensione obbligatoria dal giorno 10 settembre. Ora mi chiedo se devo produrre certificazioni ulteriori timbrate asl oppure la scuola che sino a questo momento si è occupata della mia pratica continuerà l’iter in automatico.

Ho chiesto alla segreteria e mi è stata semplicemente chiesta un’autocertificazione in cui chiedo il pagamento della suddetta indennità, che, presumo, continuerà ad essere dello stesso importo ricevuto fino ad ora. Basterà oppure devo comunicare qualcosa all’asl o all’inps? Le voci a riguardo sono discordanti e confuse, per questo mi rivolgo fiduciosa a chi svolge questo servizio di consulenza da anni ed è sicuramente autorevole in materia. Grazie in anticipo.

Paolo Pizzo – Gentilissima Ornella,

non mi è chiaro come farai ad essere in interdizione per gravi complicanze fino al 15 settembre se entri in congedo obbligatorio (2 mesi prima del parto) il 10 settembre. L’interdizione per gravi complicanze non può che scadere con l’inizio del congedo di maternità obbligatoria.

In ogni caso, non devi produrre niente né alla scuola né tanto meno all’INPS perché la scuola ha già in mano una tua certificazione con l’indicazione della data presunta del parto. Pertanto, l’indennità fuori nomina ti sarà riconosciuta fino ai 3 mesi dopo il parto a meno che nel frattempo non sottoscriverai un contratto di supplenza.

Dovrai invece comunicare alla scuola il parto avvenuto. E’ infatti previsto che entro 30 giorni dal parto (compreso quello prematuro) la lavoratrice madre presenti il certificato di assistenza al parto o lo stato di famiglia oppure una dichiarazione sostitutiva in cui siano indicate le generalità del nascituro e quelle del genitore.

Docente coniuge di militare

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Carissimi, sono una fortunatissima insegnante, neo immessa in ruolo quest’anno nella scuola secondaria di II grado per il sostegno (AD02) nella provincia di Nuoro. Vorrei che mi aiutassi a capire se potrei raggiungere miomarito, Maresciallo della Guardia di Finanza che lavora a Milano, a partire dalprossimo anno scolastico (2014/2015) dopo il superamento dell’anno di prova e di formazione. In quanto moglie di militare, posso superare il blocco quinquennale
sulla mobilità o chiedere, perlomeno, assegnazione provvisoria ogni anno? Faccio presente che mio marito, che prima frequentava la scuola per diventare sottufficiale a l’Aquila, ha ottenuto sede a Milano, un trasferimento non d’autorità. Il fatto di non essere stato trasferito d’autorità a Milano, potrebbe precludermi il riavvicinamento a lui? Leggevo qualcosa su quest’ultima questione, ma ho le ideepiuttosto confuse. Attendo il tuo prezioso aiuto, per il quale ti ringrazio infinitamente in anticipo. Silvia

Andrè Manca

Gentilissima Silvia,
per chi rientra nel blocco dei 5 anni a partire dalla decorrenza giuridica 1° settembre 2011 è consentito richiedere assegnazione provvisoria interprovinciale tra l’altro, al
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell’art. 10- comma 2 – del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

Per fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 1-V comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II – D.L. 325/87, convertito nella legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una dichiarazione dell’ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d’autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.

Stabilito ciò è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria in altra provincia (superando il blocco dei cinque anni) per il PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA, ma lo stesso coniuge militare deve risultare trasferito d’autorità nella sede di lavoro e deve produrre relativa dichiarazione.

Saluti

Organico di diritto e organico di fatto

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Gent.mo, ti ringrazio per il tuo efficientissimo servizio e avrei una domanda da  porti. Vorrei sapere la differenza tra una cattedra, assegnata da usp, al 31agosto e una al 30 giugno. Cioè, tralasciando ovviamente il fattore economico, potendo scegliere, è la stessa cosa o magari ai fini della ricostruzione dellacarriera cambia?E sta solo in questo la differenza? Ti prego di rispondermi perché la cattedra al 30 giugno e’ nel mio paese, quelle al 31 agosto sono fuori mano ma se ci sono differenze determinanti, pur con bambini, studio per la seconda laurea e km
in più, il sacrificio si fa. Ti ringrazio.
Anna

Andrè Manca - Gentilissima Anna,

L’organico di diritto è costituito dal complesso dei posti che – sulla base delle iscrizioni degli alunni entro il mese di gennaio – si presume risulteranno disponibili nell’ anno scolastico successivo. In base a queste iscrizioni, il Ministero organizza gli organici di diritto e su questi esegue operazioni di trasferimento dei docenti e di immissioni in ruolo. Tutti i posti che derivano da questo tipo di organico e che non sono stati destinati a operazioni di trasferimento o immissioni in ruolo, vengono conferiti come incarichi annuali fino al 31/08.
Da gennaio fino a settembre però, si verificano altri accadimenti ( richieste di spostamenti da parte degli allievi in altre scuole, alunni ripetenti, alunni con il debito formativo, nuove iscrizioni) che determinano inevitabilmente una variazione del numero degli alunni e della formazione delle classi e quindi una modifica dell’organico di diritto. E’ cosi che si determina l’organico di fatto. I posti che non sono stati assegnati al ruolo o alla mobilità annuale (assegnazioni provvisorie, utilizzazioni etc..) e che derivano da questo tipo di organico sono conferiti fino al 30/06.

La differenza sostanziale sta nelle iscrizioni degli alunni: nel primo caso sono effettuate entro le scadenze prestabilite, e quindi potremmo ricondurre la definizione “organico di diritto” a un concetto di previsione, mentre la dicitura “organico di fatto” indica una condizione che si verifica successivamente in seguito alle variabili sopra descritte e che fotografa non più una previsione ma quasi una “realtà”.

Nella normativa la supplenza al 31 agosto viene definita “annuale”, quella al 30 giugno “fino al termine delle attività didattiche”.

Ai fini della ricostruzione della carriera non esiste alcuna differenza poiché l’anno di anzianità di servizio si attribuisce con i 180 giorni.

La differenza tra una supplenza al 30 giugno e una al 31 agosto sostanzialmente è di carattere economico, differenza che di solito i docenti precari ammortizzano con la richiesta dell’indennità di disoccupazione durante i mesi estivi, se spettante.

Un’altra differenza che comincerà ad essere rilevante a partire dall’a.s. 2013/14 sarà quella relativa alla monetizzazione delle ferie. La spending review del 2012 e poi la Legge di Stabilità 2013 hanno stabilito che per i docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), le ferie saranno  monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di   sospensione delle lezioni comprese nel contratto

Ti allego una scheda di sintesi elaborata dallo Snals

Con il contratto al 30 giugno inoltre (per molti docenti è un bene, dati i tempi che corrono, ma ci sono varie correnti di pensiero in merito) riceverai subito il TFR (Trattamento di fine rapporto), mentre se avessi un contratto al 31 agosto e un nuovo contratto dal 1° settembre successivo questo verrebbe accantonato e liquidato a fine carriera.

Va inoltre ricordato che, sulla base delle Istruzioni operative diramate dal Miur con la circolare del 30 agosto 2013, “unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione delle supplenze e prima della stipula dei relativi contratti”, l’aspirante può rinunciare senza alcun tipo di penalizzazione ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

Spero di essere stato chiaro
Un saluto

Contratti di collaborazione e supplenze

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Gentilissimi
mi chiamo Chiara e sono una docente con abilitazione nella Classe A051 (tramite TFA Ordinario) e quindi ancora iscritta nella Graduatorie d’Istituto in III Fascia.
Dal 22 agosto collaboro con una Fondazione privata (che gestisce anche una Scuola paritaria) per attività extra scolastiche di ripetizioni e preparazione di alunni privatisti. Per questo ho stipulato un Contratto di collaborazione a progetto a tempo determinato (scadenza 30 giugno 2014). In esso viene ribadita l’assenza di subordinazione, anche se è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Agli effetti al collaboratore (la sottoscritta) viene data la possibilità di “decidere tempi, orari e modalità di esecuzione della prestazione”: non ho entrate fisse mensili, nè è indicato per iscritto un monte-ore totale o settimanale da compiere, ma “l’attività svolta non rientra nel lavoro occasionale come disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003″.
Scrivo quindi per sapere se questo tipo di contratto sia compatibile con una eventuale supplenza a tempo determinato in una scuola statale e, in caso affermativo, se sia obbligata ad accettare solo part-time (9 ore nelle scuole secondarie di I e II grado).
Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione,
Porgo cordiali saluti
Chiara

Andrè Manca - Gentilissima Chiara,

“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. “
Ne consegue che puoi accettare una supplenza anche a orario completo ma devi chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico per poter continuare a svolgere il lavoro con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. E’ facoltà del Dirigente Scolastico autorizzarti o meno e ricorda che l’attività extrascolastica non deve pregiudicare né essere di ostacolo all’attività di docente (lavoro a tempo determinato subordinato)
La dicitura “l’attività svolta non rientra nel lavoro occasionale come disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003” indica che quello che hai sottoscritto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e non un contratto di prestazione occasionale che contiene clausole contrattuali differenti.

Riferimenti normativi : Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi – Art. 53 del D.lgs. 165/2001 – Legge 190/2012.

Saluti

 

Nomina giuridica e blocco quinquennale

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Prof.ssa Elisabetta - Cari, sono una docente assunta in ruolo giuridicamente a settembre 2012 ed economicamente a settembre 2013 in una provincia diversa da quella in cui risiedo con mio marito e i miei figli. Desideravo sapere se il blocco quinquennale, parte da settembre 2012 (per cui ho già superato un anno di permanenza nella provincia di immissione in ruolo) o da settembre 2013 per cui ancora ho davanti 5 anni scolastici in una provincia diversa da quella di residenza. Grazie per la risposta

Andrè Manca - Gentilissima Elisabetta,

La legge 106/2011 art. 9 comma 21 stabilisce quanto segue:
L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cosi’ come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e’ sostituito dal seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.”

La dicitura “effettivo servizio” non deve trarre in inganno, in quanto la nomina giuridica vale a tutti gli effetti come anno di servizio (infatti hai potuto richiedere la sede di titolarità e partecipare ai movimenti come se la tua nomina fosse effettiva).

Pertanto i 5 anni decorrono dall’anno scolastico 2012 – 2013.

Buon lavoro.

 

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