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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Spezzoni pari o inferiori alle 6 ore: assegnazione delle ore ad un docente di “altro organico”

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Lucilla- Nel nostro istituto è presente il corso serale Sirio, dove ci sono 3 ore libere di inglese. Essendo io  interessata a queste ore, posso farne richiesta al D.S? Potrei, secondo voi, avere il diritto a queste ore eccedenti? Mi hanno detto che i 2 istituti hanno 2 codici diversi, per cui potrebbe essere difficile. Non avendo trovato niente a riguardo, vi chiedo un aiuto. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Lucilla,

la normativa che riguarda l’assegnazione degli spezzoni pari o inferiori le 6 ore non specifica nulla al riguardo.

Noi siamo dell’avviso che per “docenti in servizio nella scuola” si devono intendere soltanto quelli dell’organico della scuola stessa e non anche quelli appartenenti ad altro organico.

Ti segnalo che La Sezione Civile del Tribunale di Ravenna con Sentenza 16 aprile 2012 n. 211 ha respinto il ricorso di un docente che richiedeva l’assegnazione di 4 ore aggiuntive della classe A058, poiché queste ore erano relative al corso serale dell’istituto mentre il ricorrente insegnava presso l’istituto diurno.


Maternità: congedo parentale per la madre lavoratrice e altri permessi

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Assistente Amministrativa – sono un amministrativa in congedo di maternità fino al 10 novembre ed ho intenzione di prendere il congedo facoltativo. Vorrei sapere passato il mese retribuito al 100% e i 5 mesi al 30% cosa posso prendere, ossia se sono previsti altri mesi anche senza retribuzione. Non ho nessuno che può tenere la piccola e sono costretta a rientrare a lavoro il prossimo anno ma pur utilizzando le ferie non godute lo scorso anno e i 6 mesi di congedo non riesco a coprire tutto l’anno scolastico. Come posso fare!

Paolo Pizzo – Gentilissima Assistente,

ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.

L’INPS, con circolare n. 109/2000, afferma che il comma 2 art. 3, della legge n. 53/2000 nel sostituire l’art. 7 della legge 1204/71, introduce nuovi limiti riguardanti sia l’età del bambino che la durata dei periodi di congedo parentale fruibile dal padre lavoratore e fissa limiti temporali complessivi per la fruizione dell’astensione da parte di entrambi i genitori.

La madre e il padre, infatti, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita per ogni bambino per un periodo complessivo continuativo o frazionato, di 10 mesi, elevabili ad 11.

In particolare, la madre lavoratrice, trascorso il periodo previsto per il congedo di maternità (già astensione obbligatoria) dopo il parto, può fruire entro l’8° anno di età del bambino (e, cioè, fino al giorno, compreso, dell’8° compleanno) di un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi ed il padre lavoratore di un congedo parentale, continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabili a 7, sempre entro l’8° anno di età del bambino.

La madre e il padre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante i tre mesi di congedo obbligatorio post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi giornalieri (già permessi per allattamento) ex art. 10 della legge 1204/71.

Pertanto, terminati i 6 mesi non puoi più fruire di altro congedo parentale.

Hai diritto, se il bambino è malato, ad un numero di giorni illimitato di congedo per malattia fino ai 3 anni del bambino. In questo periodo illimitato i 30 gg. per ogni anno del bambino, fino ai 3 anni, sono retribuii al 100%.

Fino al compimento del primo anno del bambino hai inoltre diritto alla riduzione di 2 ore al giorno di lavoro per allattamento per ogni giorno lavorativo della settimana.

La guida di OS.

Completamento orario: 3 sedi in 2 comuni

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Carmine – vorrei sapere se in caso di nomina per una supplenza breve per sostituire un docente in aspettativa vale il discorso delle 3 sedi in 2 comuni o è possibile con 2 istituti (in cui ho il contratto fino al 30 giugno) accettare un’altra supplenza breve in un’altro comune in cui sarei supplente. Grazie per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Carmine,

il D.M. n. 131/2007, prevede all’art. 4, comma 1, che l’aspirante cui venga conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

La possibilità del completamento al personale docente della scuola secondaria per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Tale norma vale sia per le Graduatorie ad Esaurimento che per quelle di Istituto.

Il MIUR nella nota prot. n. 7138 del 13/9/2011 (Utilizzazione delle graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo e convocazione dei supplenti attraverso la Piattaforma VIVIFACILE) ha  precisato:

“è stato introdotto il codice catastale del comune della sede di servizio al fine di consentire l’immediata verifica della possibilità di attribuire un nuovo contratto (la normativa prevede al massimo tre scuole in due comuni diversi)”.

Si può invece accettare la “terza supplenza” (ovviamente fino al completamento dell’orario obbligatorio) se la scuola in cui si dovrà  prendere servizio è già in uno dei due comuni delle altre “due supplenze”. (3 scuole in due comuni).

Congedo per dottorato di ricerca: retribuzione o non retribuzione per il personale assunto a tempo determinato?

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Valentina – ho seguito un po’ la questione nel sito riguardante il dottorato di ricerca per  docenti a tempo determinato. Ho visto che la legislazione è poco chiara per quanto riguarda il trattamento economico. Io devo frequentare il terzo anno di dottorato e avrei bisogno del congedo, ovviamente retribuito. Come mi consigli di muovermi con il mio dirigente scolastico?

Paolo Pizzo – Gentilissima Valentina,

secondo la posizione del MIUR la nomina di supplenza è valida solo ai fini giuridici e non anche a quelli economici.

Pertanto,  il personale supplente che fruisce del congedo non diritto durante lo stesso alla retribuzione ma solo  al riconoscimento giuridico del punteggio.

Non solo, ma il congedo può essere fruito solo dal personale assunto a tempo determinato almeno fino al 30/6 (esclude quindi le “supplenze brevi”).

Tale posizione è contenuta nella circolare 15/2011.

La questione retribuito/non retribuito è stata oggetto di pronunciamenti da parte del Tribunale di Verona (sentenza n. 360 del 26 maggio 2011) e di Caltagirone (ordinanza 103/2004) tutte e due a favore della prima.

Ma il MIUR ha dato disposizioni alle Ragionerie Provinciali del Tesoro della non retribuzione del congedo.

Supplenze: “presa di servizo”, incarico conferito da GAE e altro

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Claudia – ho urgente bisogno di una consulenza. Il  5 settembre ho accettato un incarico su sostegno (ad00) al 30/06 da gae conferito dal provveditorato di Roma. Ho fatto la presa di servizio e sono regolarmente entrata in classe, oggi sono stata convocata da una scuola nella prov di Frosinone nella quale sono inserita in prima fascia della grad di istituto per un contratto sulla materia a043 su posto vacante non assegnate dalle convocazione fino al 31 agosto. La domanda e’ se possono accettare quest’ultimo posto in quanto più conveniente per me. Ho la convocazione lunedi mattina ed avrei Urgente bisogno di sapere se posso accettare quest’ultimo contratto o no! Per favore rispondete !!!!!

Paolo Pizzo – Gentilissima Claudia,

intanto ricordiamo che è possibile lasciare una supplenza già accettata fino al 30 giugno esclusivamente per una supplenza fino al 31 agosto, sia per la stessa graduatoria che per altra, unicamente se il cambio avviene ” Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni” ed “esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti”.

Tu hai già effettuato la presa di servizio.

Detto questo, mentre è sempre possibile lasciare una supplenza conferita dalle GI per un’altra conferita dalle GAE (indipendentemente dalla durata e dalle ore), non è possibile il contrario.

Non hai neanche possibilità di completamento tra GAE (Roma) e GI (Frosinone) perché queste ultime sono in provincia diversa dalla Graduatoria da cui hai accettato l’incarico.

Supplenze: convocazione tramite VIVIFACILE e 24 ore di tempo per la convocazione

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Gerarda – Buongiorno sono una insegnante precaria nella provincia di Roma. vorrei sapere se esiste una regolamentazione sull’invio della Pec per le convocazioni da parte dei D.S.. Se è possibile che dall’ora d’invio della Pec alla convocazione possa intercorrere soltanto un arco temporale di 18 ore.

Paolo Pizzo – Gentilissima Gerarda,

Il riferimento normativo è l’art. 11 del D.M. n. 62 del 13 luglio 2011.

2. L’utilizzo della procedura “Vivifacile” è previsto  per la convocazione di ogni tipologia di  supplenza tenendo comunque conto che:

a) per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, le scuole  medesime interpellano gli aspiranti nella fascia or aria di reperibilità che va dalle ore 7,30  alle ore 9,00.. Per questa tipologia di supplenze, peraltro, le scuole possono optare , se  lo ritengono più opportuno, per il sistema di convocazione già in uso.

b) per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere  trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

3. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:

  • i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
  • il termine del giorno e l’ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
  • le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:

  • l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca  rispetto agli altri contestualmente convocati;
  • la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti  gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l’offerta e non siano risultati assegnatari  della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione

Esami terza media: il docente di sostegno fa parte di diritto della Commissione d’esame

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Agnese – sono un’insegnante di sostegno titolare in una scuola media. Quest’anno avrò un’alunna in seconda media per 18 ore, dovrà essere nominato un altro insegnante per 9 ore con un alunno in terza media. Mi hanno già anticipato che il docente supplente avrà un incarico fino al termine delle lezioni (10 giugno) e che quindi per l’esame di terza media sarò nominata io in quanto insegnante di sostegno, risorsa che la scuola possiede già al suo interno (in pratica, perché spendere ulteriori soldi?). Mi chiedo che tipo di sostegno posso dare io ad un alunno e ad una classe che non conosco e che non mi conosce?  E’ questo quello che prevede la normativa?  Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Agnese,

nel quesito non è specificata la tipologia di assenza del titolare per cui il supplente è in sostituzione e come mai fin da ora si sa che il supplente arriverà con un incarico fino al termine delle lezioni.

Detto questo, bisognerebbe dire alla scuola che “perché spendere i soldi” non è un quesito che devono porsi.

Il “perché” esiste ed è scritto nella normativa che la scuola è tenuta a rispettare.

Intanto invitiamo a leggere questa guida, dopodiché ricordiamo che il docente di sostegno che arriva fino al termine delle lezioni ha diritto alla partecipazione degli esami di terza media.

A tal proposito consigliamo la lettura di quest’altra guida.

Confidiamo in una lettura attenta da parte di tutto il personale della scuola (segreteria e Dirigente compresi) dalla quale si evincerà chiaramente che il docente di sostegno di cui al quesito parteciperà di diritto agli scrutini e agli esami di terza media.

Supplenze: accettazione della supplenza e mancata assunzione in servizio

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Federica – sono Federica, iscritta nelle graduatorie di istituto, terza fascia, nella provincia di Torino. Vorrei sapere cosa succederebbe se, dopo aver dato la mia disponibilità telefonicamente per una supplenza, rinunciassi all’incarico. Perderei qualsiasi possibilità di conseguire supplenze in tutte le scuole in cui sono inclusa nelle relative graduatorie?

Paolo Pizzo – Gentilissima Federica,

L’art. 8/1 lettera b/1 (Graduatorie di Istituto) del DM 131/07 afferma che:

“la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie”.


Sostegno: i compiti del docente di sostegno

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Enrica – sono un’insegnante di sostegno della scuola media. Uno degli alunni che seguo, ha una lettrice ed una OSS. Siamo in orari separati, ovviamente, in modo da non lasciarlo mai senza una delle 3 figure. Capita spesso che sia da cambiare. Oltre all’OSS, nella scuola il personale scolastico prende un incentivo per svolgere questo compito. Siccome in 3 spesso faticano a cambiarlo, mi è stato chiesto di aiutare il personale tenendo fermo il ragazzo. Io lo accompagno volentieri fino al bagno ma posso rifiutarmi di entrare in bagno? C’è qualcosa nella normativa in merito?

Paolo Pizzo – Gentilissima Enrica,

gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

La C.M. 199/1979, fra le altre cose, indica che l’insegnante di sostegno deve quindi essere pienamente coinvolto nella programmazione educativa e partecipare a pari titolo alla elaborazione ed alla verifica delle attività di competenza dei consigli e dei collegi dei docenti.

Tu sei un docente come tutti gli altri docenti e i tuoi compiti sono didattici.

Pertanto, tra i compiti dell’insegnante di sostegno, come qualunque insegnante della scuola, non rientra né quello di cambiare l’allievo disabile né tanto meno quello di “tenere fermo” lo stesso durante tali operazioni. O qualunque altra cosa che riguardi la “fisicità” o i bisogni dell’allievo in questione che esulino dalla didattica.

Anzi, ti consiglio di farlo subito presente al Dirigente e alle altre figure che si occupano dell’allievo.

Collaboratori scolastici: nessun obbligo di servizio al di fuori dell’istituzione scolastica

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Giuliana – Sono una collaboratrice scolastica. La nostra dirigente sostiene che è obbligatorio dare il nostro aiuto nel progetto “concerto di natale” che si svolgerà nella chiesa del paese una serata di dicembre in prossimità del natale. Dovremo trasportare gli strumenti, non solo, il giorno dopo dovremo, secondo lei, andare a pulire la chiesa.  Desidererei sapere riguardo la veridicità delle affermazioni della dirigente e, visto che non si conosce a tutt’oggi l’importo del fis, se ci sarà un importo alla luce del pagamento degli scatti 2012, che compenso potremo mai avere per un progetto  intenso come un concerto di natale? Sono iscritta al forum e alle newsletter di orizzonte scuola e spero vivamente, in un modo o un altro di leggere una risposta alla mia domanda.

Paolo Pizzo  – Gentilissima Giuliana,

nessuna delle attività che hai citato nel quesito rientra nei tuoi compiti.

Questi ultimi sono contenuti nella Tabella A  allegata al CCNL/2007 che prevede:

“Area A

Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47”.

L’art. 47 prevede che i compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

È utile altresì ricordare che già il precedente CCNL/2003 non riportava più alcune mansioni che erano previste dal CCNL/1999. Pertanto, solo quelle dell’attuale CCNL sono in vigore (sopra riportate).

Ogni altra attività deve essere non solo prevista e retribuita, ma anche accettata dal personale perché appunto non obbligatoria.

Ogni incarico specifico non può infatti essere imposto.

Mi pare inoltre che il “trasporto degli strumenti” e pulire la Chiesa non rientri nel tuo “profilo professionale”.

 

 

Supplenze: il primo rifiuto da GI non ha nessuna conseguenza

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Tiziana – sono stata contattata da una scuola (secondaria I grado) per una supplenza fino al 30/06, per un totale di 10 ore settimanali (sono inserita in III fascia d’istituto). Il quesito è questo: se dovessi rinunciare a questa supplenza, nel caso in cui poi dovesse liberarsi una cattedra (18 ore fino al 30/06) nella medesima scuola, verrei contattata una seconda volta oppure, avendo rinunciato in precedenza, perderei il diritto a una nuova chiamata?

Paolo Pizzo – Gentilissima Tiziana,

il tuo sarebbe solo un primo rifiuto che non avrà alcuna conseguenza.

L’art. 8 del D.M. 131/07 (nella parte che riguarda le supplenze conferite sulla base delle Graduatorie di circolo e di Istituto) afferma che:

“La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia”.

Pertanto, la scuola ti potrà contattare per qualsiasi altra supplenza e tu potrai accettare l’incarico.

Supplenze: posto disponibile prima del 31/12

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Elisabetta – supplente precaria in terza fascia della scuola primaria. Sono stata convocata lunedì per alcune supplenze. So per certo che una maternità obbligatoria a scadenza per i primi di ottobre, prolungherá la malattia fino al 30/6  (la maestra chiederà l’aspettativa unica fino al 30/06) Se io riuscissi a prendere questa supplenza il mio contratto finirebbe il 30/06 o con il termine delle lezioni. Grazie.

Paolo Pizzo –Gentilissima Elisabetta,

Parli di “aspettativa per malattia” che in realtà non esiste, quindi non si capisce bene di quale aspettativa fino al 30/6 si tratti.

In ogni caso, se la docente prenderà aspettativa tutto l’anno cioè direttamente con data di scadenza il 30/6, il posto in questione non potrà rimanere a te ma dovrà  essere a disposizione dell’Ufficio Scolastico con convocazione dalle Graduatorie ad Esaurimento.

SI tratta infatti di posto resosi disponibile dopo il 31/12 e non più di “supplenza breve”.

Ai fini del conferimento degli incarichi, nella categoria “posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre” non rientrano solo i posti al 31/8 o al 30/6 che ogni anno risultano disponibili nell’organico di diritto e di fatto e quindi assegnati per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento alle convocazioni di agosto/settembre (Ufficio Scolastico Territoriale/scuola polo), ma anche i posti dei docenti che, per qualsiasi causa, dopo l’inizio dell’anno scolastico lasciano il posto disponibile tutto l’anno.

Pertanto, nel caso un docente con contratto al 30/6-31/8 o già di ruolo causa decesso, aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio o congedo straordinario (o altro tipo di congedo) dovesse lasciare il posto vacante/disponibile per esempio dal 20 ottobre per tutto l’anno scolastico, per la copertura di tali posti si utilizzeranno le graduatorie ad esaurimento se appunto l’assenza è tale per tutto l’anno scolastico. Solo esaurite tali graduatorie la supplenza andrà conferita dal dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto.

Se siamo in uno dei casi sopra citati la tua supplenza decadrà e il posto andrà assegnato dalle GAE.

Nel caso invece fosse un’assenza prolungata, anche con più proroghe, o fino al termine delle lezioni, quindi non un’aspettativa che rende il posto disponibile fino al 30/6, il tuo contratto seguirà le assenze del titolare e comunque non potrà essere direttamente fino al 30/6 ma solo fino al termine delle lezioni con possibilità di proroga per gli scrutini finali.

Consigli di classe e collegi docenti: quante ore per il docente in servizio in più scuole?

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Francesca – avrei un quesito da porre. Ho accettato 2 spezzoni di cattedra in due scuole  diverse sul sostegno fino al 30 giugno: 9 ore in una scuola e 6 in un’altra.  Dovrò partecipare a tutti i collegi di entrambe le scuole? Come mi dovrò  regolare con i consigli di classe?Immagino che la mia presenza sarà   obbligatoria allo scrutinio e ai ricevimenti genitori. Confidando in una vostra  risposta, ringrazio in anticipo.

Paolo Pizzo – Gentilissima Francesca,

la questione non è normata e ogni anno molti docenti che si trovano nella tua situazione hanno difficoltà nell’organizzarsi per i collegi docenti e i consigli di classe.

La prima questione da affrontare sarebbe quella di stabilire se con 15 ore (invece che 18) le tue ore funzionali all’insegnamento devono essere sempre 40+40 oppure proporzionate al tuo orario cioè a 15 ore.

Il CCNL/2007 non è chiaro al riguardo. Se poi pensiamo di paragonare le 15 ore ad un part time la questione è ancora più complicata.

Secondo le ultime sentenze, infatti, richiamate anche da questa Circolare dell’USR Emilia Romagna, i docenti in part – time devono partecipare a tutte le ore previste per i collegi docenti (40 ore) e in proporzione al loro orario per quelle previste per i consigli di classe.

Detto questo, quello che è certo è che i docenti che sono in servizio in più scuole non possono comunque superare le ore previste per le attività funzionali all’insegnamento di un docente in servizio in una sola scuola.

Non possiamo infatti immaginare che un docente che presta servizio per 9 ore nella scuola A e 9 ore in quella B svolga fino 40 ore di collegi docenti nella scuola A e fino 40 in quella B.

Pertanto, il consiglio che ti do è quello di parlare con largo anticipo della questione con i dirigenti delle due scuole perché è loro cura fare in modo che tu abbia un impegno proporzionale all’orario di servizio, decidendo fin dall’inizio a quali incontri dovrai partecipare in relazione al Piano delle attività di ciascuna scuola.

Ti ricordo invece che gli scrutini intermedi e finali rientrano nelle attività obbligatorie e quindi non andranno considerate nelle 40+40 ore.

Per l’ora di ricevimento ti invito a leggere questo articolo.

Maternità: il caso della docente nominata “fino all’avente diritto”

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Elisa – vi scrivo perché sono assillata da tanti dubbi. sono supplente di scuola dell’infanzia e quest’anno ho avuto la nomina dall’11 settembre fino all’avente diritto. In realtà sono su una maternità e le colleghe della titolare mi hanno detto che rientrerà i primi di marzo. Io vorrei andare in interdizione anticipata per lavoro a rischio(ora sono alla 12 settimana), in modo che i bambini non continuino a cambiare insegnanti, in quanto io andrei in obbligatoria a fine gennaio e mi sembra una violenza sui bambini far cambiare per un mese un ulteriore insegnante. La segreteria mi ha detto che essendo fino all’avente diritto e pagata dal tesoro, la maternità mi verrebbe pagata l’80%. È vero? se sì per quale motivo?grazie mille. spero voi mi rispondiate perché sono davvero in crisi.

Paolo Pizzo – Gentilissima Elisa,

non è vero.

Il contratto fino “avente diritto” è comunque un contratto a tutti gli effetti.

Pertanto, una volta firmato tale contratto e fino a quando non decade la nomina ovvero fin quando non è stato individuato l’”avente diritto”, la tua nomina ha pieno valore giuridico ed economico come qualunque altra nomina.

Pertanto, fin quando sarai in “servizio”, la maternità (interdizione o congedo obbligatorio) è pagata al 100% e valevole a tutti gli effetti (contributi, punteggio ecc.).

  • Se l’ “avente diritto” sarai tu, cambierà solo la data del contratto che diventerà definitiva. Non cambierà nulla.
  • Se invece non dovessi essere tu, non avrai più nessun contratto in essere e riceverai l’indennità fuori nomina all’80% dell’ultimo stipendio ricevuto. Ciò fino ai 3 mesi dopo il parto a meno che non accetterai un’altra nomina.

Ma è indubbio che fin quando sarai sotto contratto dovrai essere trattata come qualunque altra supplente in servizio.

Bisognerà chiarire le idee alla scuola.

Part time verticale: i permessi legge 104/92 e riproporzionamento

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Tiziana – Buon giorno, sono un’insegnante a tempo indeterminato con part time verticale a 12 ore lavorative settimanali . Usufruisco della legge 104 perché assisto persona handicappata in situazione di gravità. A causa di un orario non compatibile con l’esigenze della persona handicappata volevo sapere quante ore o  quanti giorni di permesso mensili posso chiedere. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Tiziana,

I permessi  per assistenza al disabile in situazione di handicap grave sono fruibili a giorni.

Nel quesito non hai specificato quanti giorni a settimana sei in servizio. Ciò che conta, infatti, non è l’orario ma il numero dei giorni settimanali del part time verticale.

In ogni caso, ai sensi di diversi Orientamenti ARAN in materia e delle circolari INPS 133/2000 e INPDAP 34/2000 i 3 giorni di permesso mensili spettanti sono ridotti in misura proporzionale.

Questo il calcolo supponendo che le 12 ore le svolgi in 3 giorni a settimana (quindi 12 giorni al mese):

X: A = B: C quindi X = A x B: C
X = n. dei giorni di permesso;
A = n. dei giorni effettivi lavorati nel mese
B = i 3 giorni di permesso;
C = n. dei giorni teoricamente eseguibili nel mese pari a 30 gg.
Quindi X i giorni che può fruire nel mese = 1,2 che si arrotonda a 1 giorno


Supplenze: spezzare uno spezzone

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Emma - Sono in 3 fascia di istituto,sono andata a una convocazione del DS su disponibilità di 9 ore ed ero il docente che aveva diritto alla cattedra.

Come prima cosa ho chiesto la possibilità di avere un contratto part time su quelle ore, ma mi è stato subito rifiutato dalla dirigente portando avanti il fatto che le materie trattate avrebbero avuto bisogno di molta programmazione e quindi non poteva dimezzarmi le ore obbligatorie ( ma non sono comunque dimezzate visto che sono 9 ore rispetto alle 18?)

Come seconda cosa, allora, ho proposto di spezzare le ore ( erano 9 ore su 4 classi) nel modo in cui ritenesse più opportuno per potere darmi il Part Time ( anche 2 ore + 7 visto che 2 ore erano su una materia e le altre 7 su un altra) rendendomi disponibile anche a prendere solo le 2 ore visto che una delle obbiezioni è stata "poi non riesco a dare le 2 ore a nessuno" Ha rifiutato anche questa opzione e mi sono vista costretta a rinuncire alla cattedra visto che ho bisogno di fare anche un altra attività ( nel settore privato) part time: da notare che non mi ha neppure chiesto l’ammontare di ore che ho nel part time privato.

Ho visto sui vostri interventi che, nel caso di convocazione su chiamata del DS, è a discrezione del DS potere decidere, però chiedo

1) è valida la motivazione di necessitare per queste ore di un impegno di programmazione pari a una cattedra di 18 ore?

2) è valido comunque il suo rifiuto di dividere le ore e di non concedermi il part time neppure su 2 ore?

Da notare che se non riesco a lavorare su questa cattedra quest’anno verrò sicuramente sorpassata in graduatoria dalla persona che ha preso la cattedra dopo di me. Grazie

Lalla – gent.ma Emma, al di là delle motivazioni addotte dalla Dirigente, bisogna precisare che il docente totalmente inoccupato non può chiedere di frazionare una disponibilità (Supplenze: non è possibile frazionare una cattedra per il docente totalmente inoccupato ) a meno che non ci siano esigenze lavorative che lo impongano (altro rapporto privato di lavoro), ma mi sembra di capire che le 9 ore sarebbero compatibili con il lavoro che svolgi.

Posto che siamo ancora all’inizio dell’anno scolastico, per cui potranno arrivare altre supplenze anche per un numero inferiore di ore (proprio perchè solitamente vengono accettate malvolentieri da chi fa dell’insegnamento il primo lavoro, perchè è difficile il completamento), la motivazione addotta relativamente alla graduatoria non può essere motivo per smembrare la disponibilità (non è cioè assicurato che tu debba avere i 12 punti unicamente alle condizioni che richiedi).

L’unica motivazione, ripeto, per poter avere un numero inferiore di ore potrebbe derivare dall’incompatibilità (a livello contrattuale, non pratico) con il lavoro che già svolgi.

Corso di sostegno: la tabella con i posti per Università

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Antonella – gentile redazione vorrei sapere se si attiveranno corsi di sostegno e dove, in quali sedi. Inoltre vorrei sapere se ci sarà un altro concorso nelle scuole . Grazie.

Lalla – gent.ma Antonella, i corsi di sostegno per l’a.a. 2013/14 saranno attivati sulla base del dm n. 706 del 9 agosto 2013. In esso sono indicate anche le sedi universitarie in cui sono disponibili i posti ai quali si accederà tramite apposita selezione. Al momento non è ancora possibile presentare la domanda di partecipazione.

Il decreto n. 706 del 9 agosto 2013

La tabella con la suddivisione dei posti

Corsi per la specializzazione su sostegno: al momento non ci sono domande da presentare

Per quanto riguarda la possibilità di un prossimo concorso nella scuola, la risposta è affermativa, ma non ne conosciamo ancora i tempi.

Il nuovo concorso docenti nel 2015? Necessario completare concorso attuale e stabilire nuovi requisiti di accesso

Esclusa dal concorso nonostante la laurea, non ho mai capito il motivo

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Serena - sono nata a Venezia nel 1976, sono residente a Marcon (Ve) e mi sono Laureata in Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento) nel Dicembre del 2003 con votazione di 104/110. In occasione della sospirata uscita del concorsone’ della scuola mi sono rivolta al MIUR di competenza per avere la conferma di avere i requisiti per accedervi.

Con mio enorme rammarico e delusione mi sono sentita rispondere che nonostante la mia (sudata) laurea quadriennale non potevo partecipare alle selezioni in quanto non era contempleta come titolo di
studio valido e ovviamente non era valida neanche la mia licenza linguistica (48/60).

La mia indignazione è stata immensa e infatti ancora oggi non mi capacito di come sia possibile che una persona diplomata tanti anni fa dopo numerose bocciature e licenziata con maturità magistrale con un miserevole 36 possa partecipare ad un concorso pubblico così importante ed al contrario persone come me, con anni di studi all’università, soldi di tasse versati allo Stato italiano e sicuramente formazione e competenze maggiori possa invece esservi escluse. Come è possibile? La meritocrazia dov’è? Ancora oggi non sono riuscita ad avere chiarimenti esaurienti in merito. Confido pertanto in una vostra risposta

Lalla - gent.ma Serena, questo è accaduto perchè il bando del concorso docenti 2012 è stato stilato sulla base del D.I. 460/98 (quasi preitoria normativa), mai sostituito da un regolamento più aggiornato. Esso prevedeva, dopo il concorso del 1999, un nuovo bando di concorso dopo 3 anni. A questo nuovo concorso avrebbero potuto partecipare "

coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l’anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998-1999."

Trascorsi i 3 anni dal concorso del 1999, nessuno ha ricordato di dover indire un nuovo concorso, e la memoria è stata corta fino al 2012, quando si è deciso di realizzare il concorso, ma con gli stessi criteri che avrebbero avuto senso nel 2003 o giù di lì. Questo spiega perchè i riferimenti temporali ultimi per l’accesso al concorso senza abilitazione sono così lontani nel tempo.

Si tratta quindi di rispetto della normativa esistente. Per quanto riguarda il riferimento a "una persona diplomata tanti anni fa dopo numerose bocciature e licenziata con maturità magistrale con un miserevole 36" riteniamo si tratti di una persona, e quindi di un caso individuale che tu conosci, in quanto in generale ci sembra di poter dire che la prova svolta da chi è in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 sia stata buona.

Ti porto un esempio (purtroppo nessun altra regione ha pubblicato un prospetto così analitico) relativo alla Liguria scuola dell’infanzia: su 29 presenti nella Graduatoria di merito finale solo un candidato è in possesso della Laurea in Scienze della formazione primaria, 14 sono abilitate e le altre candidate sono in possesso del titolo di diploma magistrale (collocandosi anche ai primi posti).

Sarebbe invece da capire quale sia stato il motivo per cui pur essendo in possesso della Laurea sin dal 2003 ed essendo interessata all’insegnamento a distanza di dieci anni non abbia conseguito l’abilitazione, titolo professionalizzante indispensabile per l’insegnamento.

Serena - sapere, visti gli attuali stanziamenti previsti per la scuola pubblica dall’attuale governo, se in futuro ci sarà un nuovo concorso pubblico ma questa volta aperto veramente a tutti quelli che ne hanno i requisiti

Lalla - gent.ma Serena, i concorsi ci saranno, ma non sappiamo ancora quando.

Il nuovo concorso docenti nel 2015? Necessario completare concorso attuale e stabilire nuovi requisiti di accesso

Ma soprattutto non sappiamo quali potrebbero essere i requisiti previsti, uno di questi potrebbe essere il possesso dell’abilitazione (conseguibile, per la scuola secondaria, con il TFA ordinario).

Serena - vorrei sapere se ci sia la possibilità di effettuare un ricorso per il concorso già svolto in precedenza. Certi di una vostra cortese risposta colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Lalla - i ricorsi contro i requisiti del bando DDG n. 82 del 24 settembre 2012 ci sono stati (entro 60 giorni dal bando). Coloro che hanno presentato ricorso per mancanza del requisito di accesso sono stati ammessi in via cautelare con riserva allo svolgimento di tutte le prove, adesso siamo in attesa della sentenza (naturalmente si tratta di ricorsi nominali, validi solo per coloro che hanno presentato specifica istanza).

Gli abilitati con TFA ordinario potrebbero aspirare alle 27.000 immissioni in ruolo sul sostegno?

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Francesca - Ho letto che il ministero si prepara ad assumere circa 27.000 docenti di sostegno scaglionando le immissioni in ruolo in tre anni; tra i docenti assunti rientrano coloro che andrebbero ad abilitarsi con il TFA per il sostegno 2013/14? Se così fosse vorrei rimboccarmi le maniche e provare l’accesso ai corsi.

Lalla - gent.ma Francesca, il reclutamento avviene per il 50% dalle Graduatorie ad esaurimento e per il 50% dalle Graduatorie del concorso ordinario.

Secondo l’attuale normativa le Graduatorie ad esaurimento non prevedono nuovi ingressi, per cui rimane il concorso. Le graduatorie del concorso appena concluso (o in fase di conclusione) 2012, potrebbero durare non due anni (come da bando), ma 3 anni (come da parole del Ministro). Ti invito a leggere questo articolo Concorso docenti, come ti trasformo le graduatorie in triennali pertanto potrebbero essere sufficienti a coprire le immissioni in ruolo autorizzate con il DL Istruzione del 9 settembre 2013.

Ecco la distribuzione delle immissioni negli anni:

  • 4.447 immissioni nel 2013/14
  • 13.342 immissini nel 2014/15
  • 8.845 immissioni nel 2015/16

Quelle relative al 2013/14 saranno attribuire entro il 7 ottobre 2013, per quelle del 2014/15 non si fa in tempo per indire un nuovo concorso e avere le graduatorie pronte, la speranza potrebbe essere per il 2015/16, come era stato preventivato dal Ministro Profumo, prima della magica trasformazione delle graduatorie in triennali.

In ogni caso, al di là del concorso, il mio consiglio è quello di conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità, sia per la formazione completa che ogni docente dovrebbe possedere, sia perchè è un titolo che ha molto valore anche nelle graduatorie di istituto (vedi la recente sentenza

Sostegno, ordinanza Tribunale Lecce. Le “messe a disposizione” di docenti specializzati hanno precedenza sui docenti di posto comune delle graduatorie )

Supplenze: non è possibile lasciare una supplenza “breve” per un’altra supplenza “breve”

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Ugo – Sto su una supplenza breve fino ad ottobre per 18 ore in un istituto. Posso  prenderne un’altra, sempre di 18 ore, ma migliore perché fino a dicembre in un  altro istituto, rinunciando ovviamente alla prima? Posso avere eventualmente gli opportuni riferimenti normativi? Grazie e un caro saluto.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Ugo,

la risposta è negativa perché la seconda supplenza non è almeno fino al termine delle lezioni ma “solo” fino a dicembre.

Non è infatti possibile lasciare una supplenza “breve” per un’altra supplenza “breve” (indipendentemente dall’orario e dalla durata).

Una volta accetta, la supplenza “breve” è possibile lasciarla solo nei casi previsti dall’art. 8 commi 2 e 3 del D.M. 131/07:

“Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.”

“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.”

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