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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Supplenze ATA: in caso di nomina si perde lo status di disoccupato

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Michele – Buongiorno. In caso si svolgesse una supplenza di pochi giorni (o di qualche mese) nell’ambito del personale ATA scolastico (nello specifico di terza fascia) lo status di disoccupato (che in questo momento mi tiene anche iscritto al programma Garanzia Giovani, in quanto neet) si perde o viene mantenuto? Cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentile Michele, in caso di accettazione e sottoscrizione di contratto lavorativo (anche se breve) come supplente ATA, indifferentemente dalle graduatorie di reclutamento, si perde lo status di disoccupato.


Graduatorie Permanenti ATA: il servizio nelle scuole paritarie non è titolo d’accesso

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Anna – Spett le redazione mi chiamo Anna e sono iscritta nella graduatoria di terza fascia del personale ATA. In vista dell’ aggiornamento della stessa vorrei un chiarimento: io ho maturato 24 mesi di lavoro come assistente amministrativo presso una struttura privata PARITARIA, questi mesi sono validi per inserirli nell aggiornamento e quindi passare alla prima fascia o deve essere solo scuola statale? Attendendo notizie porgo, cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Anna, il servizio prestato nelle scuole paritarie non è titolo d’accesso. Si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.

Graduatoria interna “unica” senza distinzione tra titolari di scuola e titolari di ambito

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Scuola – Buongiorno, per quanto riguarda la graduatoria interna, abbiamo due docenti di potenziamento (1 su inglese e l’altro su pianoforte) con incarico triennale dal 01/09/2017; va fatta una graduatoria a parte per il potenziato o ognuno va in coda alla rispettiva classe di concorso. Grazie, buona giornata.


Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la graduatoria interna di istituto è “unica” comprendente quindi tutti i docenti in organico senza alcuna distinzione tra docente titolare di scuola e docente titolare di ambito assegnato alla scuola.

La graduatoria rimane sempre riferita alla singola classe di concorso o tipologia di posto.

Pertanto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto (nel vostro caso quindi una graduatoria per inglese e un’altra per pianoforte) confluiranno in graduatoria “tutti” i docenti presenti in organico e l’ultimo arrivato e con meno punteggio, salvo precedenze, è il perdente posto.

Docente trasferito con domanda condizionata: se non sarà soddisfatto per il rientro nella scuola di ex-titolarità rimarrà nella nuova sede

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Rossella – Sono attualmente titolare su classe A051 in un liceo scientifico, trasferita a seguito di soprannumerarietà da un liceo classico nell’a.s. 2014-2015. Quest’anno, come l’anno scorso, ho intenzione di chiedere rientro nell’ex scuola di titolarità (l’ottennio è in corso), ma cosa accadrebbe se anche quest’anno non ottenessi il movimento richiesto? Mi riferisco alla possibilità di essere assegnata all’ambito, modalità che non ho ben compreso. Grazie per la disponibilità

Giovanna Onnis – Gentilissima Rossella,

se in seguito a domanda condizionata per il rientro nella scuola di precedente titolarità non otterrai il movimento richiesto rimarrai nell’attuale scuola di titolarità dove sei stata trasferita dopo essere diventata soprannumeraria.

Se, infatti, nell’organico del Liceo scientifico dove sei attualmente titolare non vi saranno contrazioni non c’è motivo per un tuo trasferimento d’ufficio in un ambito territoriale.

Soltanto se diventerai soprannumeraria anche nella scuola di nuova titolarità e presentando domanda di trasferimento non potrai essere soddisfatta per  nessuna delle preferenze espresse, sarai trasferita d’ufficio e, secondo la normativa attuale, questo movimento sarà disposto prendendo in considerazione le disponibilità secondo un preciso ordine:

1- nelle scuole che fanno parte dell’ambito della tua scuola di titolarità

2- nelle scuole degli ambiti viciniori

3- se non dovessero esserci disponibilità nelle sedi indicate ai punti 1 e 2, rimarrai in esubero nell’ambito di titolarità

Nel tuo caso, quindi, se l’organico della scuola di titolarità sarà confermato anche per il prossimo anno e se non riuscirai a rientrare nel liceo classico con domanda condizionata rimarrai titolare nel liceo scientifico senza nessun coinvolgimento negli ambiti territoriali

Cattedre Orario Esterne: non è prevista una composizione “mista” con ore di diverse classi di concorso

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Salve sono una insegnante entrata di ruolo l’anno scorso nella classe di concorso A051, ma abilitata anche nelle classi A 050 e A 043. Attualmente occupo una COE di A051 su due istituti  gestiti da presidi diversi. Visto che il prossimo hanno ci sarà l’organico unico mi chiedevo se potessi accumulare tutte le 18 ore nella scuola da cui sono gestita (o in altri istituti che dipendono da essa)  tenendo conto di spezzoni che fanno parte della classe di concorso A050, visto che sono abilitata anche in questa classe di concorso. E se è possibile devo produrre qualche domanda in particolare? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima professoressa,

le Cattedre Orario Esterne vengono costituite dagli Uffici Scolastici  Provinciali accorpando spezzoni orario vacanti e disponibili per una stessa classe di concorso.

All’interno di un IC o di un IIS con organico unificato le cattedre costituite con ore disponibili nei diversi plessi anche di comuni diversi, risulteranno sempre cattedre interne all’Istituto e saranno le prime ad essere costituite in presenza di adeguate disponibilità orarie.

In assenza di spezzoni interni che possono garantire la costituzione di cattedra completa l’USP procede con il completamento esterno accorpando spezzoni appartenenti a diversi istituti.

In ogni caso, comunque, potranno essere costituite esclusivamente COE per una specifica classe di concorso, quindi, solo ore A051, oppure solo ore A050 oppure solo ore A043, ma mai ore miste delle diverse discipline appartenenti alle diverse classi di concorso.

Nel tuo caso potrai avere l’assegnazione di una COE nella A051 che è la tua classe di concorso di titolarità, mentre per le altre classi di concorso dovrai chiedere passaggio di cattedra per la A050 o passaggio di ruolo per la A043

Graduatoria interna e punteggio di continuità: si valuta anche se il docente è in utilizzazione per altra tipologia di posto

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Maria – Sono un’insegnante di scuola dell’infanzia e vorrei sottoporre alla vostra gentile attenzione una questione che mi interessa da vicino riguardante la graduatoria interna di istituto. La domanda è questa: una docente che ha ottenuto per diversi anni l’utilizzazione a domanda (volontaria) su sostegno, passando dalla scuola dell’infanzia (comune) a sostegno infanzia in altra scuola e Comune diverso da quello dell’istituto di appartenenza senza essere risultata perdente posto bensì per sua comodità (essere vicino a casa), ha diritto comunque alla continuità?

Giovanna Onnis – Gentilissima Maria,

la risposta al tuo quesito è affermativa.

La docente ha diritto al punteggio di continuità e può conteggiare gli anni di servizio svolti in utilizzazione in una scuola e in un comune diverso da quello di titolarità, come svolti nella scuola di titolarità.

In base alla nota 5 della tabella di valutazione allegata all’ipotesi di CCNI, infatti, non interrompe la continuità di servizio l’utilizzazione anche per altra classe di concorso o altra tipologia di posto differente da quello di titolarità

L’utilizzazione su posto di sostegno non modifica la titolarità docente ai fini della valutazione del servizio

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Eva – sono una docente di Scuola Primaria entrata di ruolo nell’anno 2014-15 e sempre in tale anno ho concluso la specializzazione sul sostegno. La sede definitiva assegnatami per l’anno 2015-16 risultava essere su posto di lingua in una scuola nel comune X ma ho chiesto ed ottenuto utilizzazione su posto di sostegno in una scuola del comune Y. Per l’attuale anno 2016-17 ho chiesto ed ottenuto trasferimento definitivo su posto di sostegno nella scuola Y (la stessa quindi dell’utilizzazione del precedente anno). Per quanto riguarda il calcolo del punteggio nella graduatoria interna di istituto, l’anno di utilizzazione potrà essere conteggiato 12 punti in questo caso? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Eva,

La mobilità annuale ovvero l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria non modifica la titolarità del docente.

Precisando quindi che ai fini della valutazione del servizio e quindi del raddoppio del punteggio degli anni svolti su sostegno vale esclusivamente la titolarità e il ruolo di appartenenza, non potrai far valere l’anno di utilizzazione per il raddoppio del punteggio perché eri titolare di posto comune.

Docente con incarico triennale: allo scadere del triennio l’incarico si potrà rinnovare, ma la titolarità sarà sempre nell’ambito

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Sara  –  Sono una docente neoimmessa in ruolo a settembre scuola infanzia. Ho come sede triennale la scuola nel paese dove vivo e il mio desiderio sarebbe restare qui, ma se non chiedo quindi nessun trasferimento, tra 3 anni sarò titolare sono dell’ambito o della scuola stessa? Grazie.

Giovanna Onnis – Gentilissima Sara,

allo scadere del triennio il tuo incarico nella scuola potrebbe essere rinnovato se in sintonia con quanto prevederà il PTOF.

In base al comma  80 della legge 107, infatti, “ Il dirigente scolastico formula  la  proposta  di  incarico  in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovato purché in  coerenza  con  il  piano dell’offerta formativa.[….]”

In ogni caso la tua titolarità rimarrà nell’ambito territoriale e allo scadere del triennio, anche se il tuo incarico triennale sarò rinnovato, non potrai trasformare la tua titolarità acquisendola in automatico nella scuola sede di incarico


Graduatorie di istituto: dottorato uguale abilitazione?

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Paola – Tempo fa ho letto che c’è stata una mozione riguardante il titolo del dottorato…potrebbe essere abilitante? Considerando che per accedervi è previsto un pubblico concorso e il conferimento del titolo “dottore di ricerca” è superiore a qualsiasi laurea e/o specializzazione.  Certa di un vostro chiarimento vi saluto oltre a ringraziarvi per il vostro “prezioso” lavoro!

risposta – gent.ma Paola, abbiamo affrontato il problema nell’articolo

Graduatorie di istituto: il dottorato di ricerca abilitazione per la II fascia delle graduatorie di istituto. Il qui pro quo del Miur

Al momento quindi la risposta è negativa, e non ci risulta che nei recenti incontri Miur – sindacati sia stata affrontata questa problematica che d’altronde a nostro parere è di carattere politico e non tecnico.

Stando così le cose, coloro che sono in possesso di dottorato di ricerca potranno partecipare alle prove suppletive del concorso se hanno proposto ricorso ed è stato accolto, ma non potrano iscriversi in II fascia delle graduatorie di istituto al prossimo aggiornamento.

TFA sostegno: date prove di accesso ancora non stabilite

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Roberta – Sono iscritta alle graduatorie di III fascia.
Sarei interessata a partecipare alle prove selettive per il Tfa per il sostegno, ma non ho ben capito quando si terranno a Roma e vorrei ricevere da voi gentilmente delle delucidazioni in merito.

risposta – gent.ma Roberta, le prove di accesso ai TFA sostegno si svolgeranno negli stessi giorni per ciascun ordine di istruzione presso tutte le Università che organizzano i corsi. Con

Decreto Ministeriale 10 marzo 2017 n. 141 Il Ministero aveva stabilito che le date dovevano essere il 19 e 20 aprile. Prontamente la redazione di OrizzonteScuola e il sindacato Anief hanno fatto notare che tali date coincidevano con due dei giorni in cui si svolgono le prove suppletive del concorso a cattedra 2016 e il Ministero ha rinviato le prove di accesso per il TFA sostegno TFA sostegno, date prove accesso rinviate. Sospesa emanazione bandi

Contemporaneamente si sono innescate polemiche anche sulla ripartizione dei posti, giudicata disequilibrata tra le varie Università in rapporto ai posti disponibili nelle varie regioni.

Roberta – Inoltre quando verranno aggiornati i punteggi per le graduatorie di III fascia?
Vi ringrazio e resto in attesa di un vostro gentile riscontro.

risposta – proseguono gli incontri al Miur per la definizione del testo per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di II e III fascia, ma non c’è ancora una data.

Graduatorie di Istituto, Miur proporrà super punteggio per docenti di strumento musicale

Valutazione concorso. Chiarimenti

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Giovanna – Gentilissima Redazione, Vorrei sapere se, per la mobilità (trasferimento), il superamento del concorso ordinario per la scuola primaria vale come punteggio nella scuola secondaria di secondo grado. Sono una docente della secondaria di secondo grado e vorrei sapere se posso mettere nei titoli, il concorso della primaria. Grazie.

Paolo Pizzo – gentilissima Giovanna,

Per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza vengono attribuiti 12 punti.

Pertanto, nel tuo caso, il concorso ordinario a posti della scuola primaria non può essere valutato nella scuola secondaria.

COE secondaria I grado: si potrà chiedere trasferimento nella sede di completamento se non appartiene allo stesso IC

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Mariangela – Attualmente sono di ruolo su COE (12 ore scuola A+6 ore scuola B) in due scuole secondarie I grado site in comuni diversi ma poco distanti tra loro. Se produco domanda di mobilità inserendo solo la scuola B, per cambiare scuola di titolarità, e mi viene accettata ma sempre su COE, è possibile avere il completamento con la scuola A, praticamente invertire la situazione, oppure la scuola A non viene presa più in considerazione perché ho fatto domanda di mobilità? Spero di essere stata chiara e grazie in anticipo per la vostra risposta.

Giovanna Onnis – Gentilissima Mariangela,

se le due scuole secondarie di I grado che costituiscono la tua cattedra orario esterna, fanno parte di diversi Istituti Comprensivi, potrai chiedere sicuramente, per il prossimo anno, trasferimento nell’IC al quale appartiene la scuola B che è la sede di completamento della tua cattedra.

Ti ricordo che dal prossimo anno gli organici degli IC saranno unificati e non sarà più possibile chiedere in trasferimento un singolo plesso della scuola secondaria I grado all’interno dell’IC, ma sarà obbligatorio inserire l’unico codice meccanografico identificativo dell’Istituto, codice unificato con il quale si chiederanno indistintamente tutti i plessi

Se otterrai il movimento richiesto modificherai la tua titolarità che dall’attuale scuola A (sede principale della COE) passerà all’IC della scuola B.

Se il tuo trasferimento sarà disposto in virtù della COE vacante nella scuola B, questo potrà verificarsi a prescindere dalla scuola di completamento che potrebbe essere anche una scuola da te non richiesta e, tra queste, potrebbe essere anche la scuola A se fosse la sede di completamento della cattedra.

Se, invece, le due scuole A e B appartengono allo stesso IC,  se vorrai lavorare nella scuola B non dovrai presentare domanda di  trasferimento perché la scuola B appartiene al tuo IC di titolarità e l’assegnazione delle cattedre nei diversi plessi è competenza del DS che dovrà tener  conto del parere espresso dal  Collegio Docenti e dei criteri stabiliti in sede di contrattazione di istituto

Trasferimento volontario e punteggio di continuità. Chiarimenti

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Elena Vorrei fare domanda di trasferimento in altra scuola, nello specifico da un liceo scientifico ad un classico. Nella mia scuola attuale nella graduatoria interna sono in ottima posizione grazie ad una continuità nello stesso liceo di 20 anni! In caso di trasferimento nella scuola da me scelta: 1) dopo il primo anno nella nuova scuola recupererei nella graduatoria interna il mio punteggio attuale, determinato da 30 anni di anzianità di servizio, concorso a cattedra e poco altro, ad esclusione naturalmente della vecchia continuità di servizio?; 2) dal secondo anno in poi nella scuola di eventuale trasferimento potrei sentirmi “al sicuro” come ora nella mia scuola di titolarità o rischio qualcosa che non immagino? Confidando in una sollecita risposta, porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Elena,

il primo anno di trasferimento sarai collocata in coda perché ultima arrivata a domanda volontaria. L’anno successivo sarai inserita nell’organico con tutti gli altri docenti già presenti nell’istituto da anni precedenti.

L’unico punteggio però che non avrai (rispetto ad oggi) sarà la continuità di servizio di 20 anni che sarà quindi completamente azzerata.

Questo perché nel momento in cui avviene il trasferimento a domanda si perde la continuità di servizio nella scuola avendo cambiato tu istituto. Potrai avere eventualmente quella riferita al comune (1 punti per ogni anno) se il tuo trasferimento avverrà in una scuola che è ubicata nello stesso comune di quella attuale.

Tale punteggio sarà però utile solo nella graduatoria interna e non se vorrai nuovamente richiedere trasferimento.

Il periodo di formazione e prova docenti non va ripetuto nel caso sia stato disposto il passaggio di ruolo c.d. “di ritorno”.

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Docente – B.sera ho un quesito da porre. Sono stata immessa in ruolo a.s. 2005/2006. Ho svolto e superato anno di prova e formazione per la scuola primaria nel medesimo anno. Nel 2010 ho avuto trasferimento alla scuola dell’infanzia. Nell’anno 2016/2017 sono ritornata alla scuola primaria. Devo ripetere l’anno di prova? Dall’usr della campania hanno risposto  a voce  che l’anno non va ripetuto ma il preside della scuola polo nutre dei dubbi perchè sostiene che la formazione è stata fatta nel 2005 secondo un vecchio sistema. Chi ha ragione? cosa devo fare….ormai l’anno volge al termine Grazie anticipatamente per la risposta.

Paolo Pizzo – Gentile docente,

il periodo di prova e di formazione si svolge una sola volta per ogni ordine di scuola. Pertanto, nel caso si “ritorni” in un ruolo precedente in cui si è già avuta la conferma in ruolo, il docente non deve più fare nulla.

È il tuo caso.

Ciò è stato da noi detto già a settembre, e successivamente è stato confermato da alcuni USR tra cui quello dell’Emilia Romagna.

Qui la nota.

Anticipo del TFR per ristrutturazione della prima casa

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Tiziana  – Scusate, io ho da ristrutturare una casa, avrei bisogno di sapere se per noi docenti ( io in servizio di ruolo da 30 anni) è  previsto l’ anticipo del TFR per ristrutturazione della prima casa. Ho chiesto alla segretaria, ma non mi sa dare una risposta sicura. Leggendo la normativa sul web sembra di si, però  in segreteria dicono, secondo loro, solo cessione del quinto oppure anche anticipo se si ha Espero
Io non ci capisco molto, mi potete aiutare, grazie!

FP – Gentile Tiziana,

in riferimento alla sua richiesta le segnalo che ad oggi non sussistono riferimenti normativi che consentano ai dipendenti pubblici sia in regime TFS che TFR chiedere l’anticipo per determinate situazioni personali.

Per opportuna conoscenza, la suddetta facoltà, a determinate condizioni, è concessa a chi ha optato per il fondo espero.


Pensione cosiddetta “opzione donna”

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Emanuela – sono insegnante di Scuola media, data di nascita 11/11/1958. Sono entrata in ruolo  nell’anno scolastico 1987-88 , questa è la mia anzianità contributiva fornitami a gennaio:

  AA MM GG
D.P.R. n°1092/73 – computati 2 10 2
D.P.R. n°1092/73 – riscattati 3 8 27
Ruolo Economico  01.09.87/31.08.2017 30    
36 6 29
31.08.2023 42 6 29
31.12.2023   4  
  42 10 29

Mi potrebbe dire se potrò avvalermi dell’opzione donna almeno il prossimo anno? Grazie.

FP – Gentile Emanuela,

così come indicato dalla scheda tecnica predisposta dall’INPS:

“Per avere diritto alla pensione di anzianità con l’opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2015:

– un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni);

– un’età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome. Dal 1.1.2013, con gli adeguamenti alla speranza di vita cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010, il requisito di accesso è divenuto di 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e 58 anni e 3 mesi per quelle autonome.

La facoltà è stata estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti.”

Pertanto si segnala che non possiede entrambi i requisiti (anagrafici e di servizio) al 31/12/2015, per accedere alla pensione cosiddetta “opzione donna”.

Fascia stipendiale 9/14 con decorrenza settembre 2017.

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Michela –  Vorrei porti una domanda riguardo alla mia situazione lavorativa. Sono stata immessa in ruolo il 31 agosto 2011 con 4 anni di preruolo. Non mi hanno ancora fatto la ricostruzione della carriera. Nel mio Cedolino stipendiale appare : ka05 scadenza 31 agosto 2021. La mia domanda è: oltre allo scatto stipendiale ho diritto ad arretrati o no? Grazie anticipatamente.

FP – Gentile Docente,

il CCNL comparto scuola sottoscritto dalle OO.SS. il 4/8/2011 ha ridefinito le fasce stipendiali, raggruppando le prime due in una unica. Pertanto con decorrenza dall’ 1/9/2010 le fasce sono: 0/8 – 9/14 – 15/20 – 21/21 – 28/34 – 35.

Ai sensi della normativa  vigente, il servizio pre-ruolo viene così valutato:

– i primi 4 anni sono utili ai fini giuridici ed economici;

– 2/3 della parte restante sono utili ai fini giuridici ed economici;

– 1/3 è utile ai soli fini economici.

L’anzianità utile all’attribuzione della fascia stipendiale è data dalle sole anzianità utili ai fini giuridici ed economici (i primi 2 punti).

Considerato il suo servizio pre-ruolo di 4 anni, all’atto del superamento del periodo di prova ovvero 1/9/2012 la situazione è la seguente – ai fini della ricostruzione della carriera:

  • 4 anni di pre-ruolo utili ai fini giuridici ed economici;
  • 1 anno di ruolo (a.s. 11/12) utile ai fini giuridici ed economici;

totale anzianità utile ai fini giuridici ed economici: 5 anni.

Per effetto della progressione economica e tenuto conto del D.P.R. 122/2013 (l’anno 2013 non è valido ai fini della progressione stipendiale), “scatta” nella fascia stipendiale 9/14 con decorrenza settembre 2017.

Presupposto fondamentale: la presentazione – a suo carico – della richiesta ricostruzione di carriera.

 

La domanda di ricostruzione della carriera è un istanza a carico dell’interessato e serve per il riconoscimento del servizio non di ruolo

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Irene  – Gent.mi, un dubbio: sono stata immessa da concorso nel 2015-16 senza precedenti esperienze di docenza se non un mese con una messa a disposizione. Non ho dunque presentato nulla per “ricostruzione carriera” presso la segreteria della scuola dove lavoro 2016-17. Avrei invece dovuto? L’anno di prova, 2015-16, è da considerarsi pre-ruolo? Grazie.

FP – Gentile Irene,

la domanda di ricostruzione della carriera è un istanza a carico dell’interessato e serve per il riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini dell’attribuzione della fascia stipendiale in godimento.

Pertanto se non ha servizi utili alla ricostruzione della sua carriera, ad avviso dello scrivente, può non presentare alcuna istanza.

Resta inteso che l’anno di prova – a.s. 2015/2016 –  è da intendersi servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Normativa attuale che prevede la possibilità di riscattare i titoli di studio

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Maria Grazia  – Salve, sono un’insegnante della scuola primaria entrata in ruolo, su posto comune, nel 1983, ed in possesso di due titoli di specializzazione per il sostegno, entrambi di durata biennale.  Nel corso della carriera ho chiesto ed ottenuto, per due anni consecutivi,  l’utilizzo su posto di sostegno mantenendo però  la titolarità  su posto comune.  Potrei riscattare a fini pensionistici gli anni spesi per conseguire le due specializzazioni? Vi ringrazio e saluto cordialmente

FP – Gentile Docente,

in premessa le segnalo che la normativa attuale prevede la possibilità di riscattare i seguenti titoli di studi:

– Diploma Universitario, cosiddetta Laurea breve conseguibile con corsi non inferiori a 2 anni e non superiori a 3;

– Diploma di Laurea che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 6 anni;

– Diploma di specializzazione che si consegue successivamente alla Laurea e ad al termine ad un corso non inferiore a due anni;

– Dottorato di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;

In merito le sottolineo:

– la circolare n. 12 del 24 febbraio 1999 emessa dall’IINPDAP;

– quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 9-15 febbraio 2000: “il tempo trascorso per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, ai sensi del DPR 970/75, è riscattabile con oneri a carico del richiedente, a condizione che esso sia stato requisito indispensabile per l’accesso al ruolo.”

I servizi solo giuridici non sono utili ai fini della ricostruzione della carriera

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Segreteria  – Buongiorno, siccome troviamo molti commenti contrastanti sulla questione, vorremmo un aiuto nel valutare il seguente servizio ai fini della RICOSTRUZIONE DI CARRIERA. DOCENTE nell’a.s.03/04 che ha 2 mesi di nomina solo giuridica, per astensione obbligatoria DOCENTE nell’a.s.03/04 che ha 9 giorni di nomina solo giuridica ATA conciliazione con USP che ha riconosciuto 10 mesi ai solo fini giuridici Tutti i servizi sopraelencati, essendo solo giuridici, non hanno avuto retribuzione ma sono stati valutati ai fini del punteggio nelle diverse graduatorie. Ci potrebbe chiarire se sono utili ai fini della ricostruzione di carriera e fornire eventuali riferimenti normativi. Grazie

FP – Gentile Scuola,

in merito alla richiesta, in premessa, si segnala che  l’art. 485 del D.L.v 297/1994 al comma 1 prevede che il servizio pre-ruolo sia riconosciuto “come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.

Stante quanto appena indicato (servizio utile giuridico ed economico) e salvo diverse indicazioni ministeriali o disposti di legge, in linea di massima i servizi solo giuridici non sono utili ai fini della ricostruzione della carriera.

Nella fattispecie, a mio avviso:

1) i servizi solo giuridici oggetto di conciliazione con UST, non sono utili ai fini della ricostruzione di carriera;

2) i periodi di assenza per gravidanza e puerperio e per congedo parentale anche senza alcuna retribuzione, purché coperti da nomina, sono da ritenersi a tutti gli effetti validi ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo.

Per opportuna conoscenza si segnala – in riferimento al punto 2)  quanto indicato all’art. 34 comma del D.Lgs 151/2001:

“I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.”

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