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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Eventuale possibilità di pensione di inabilità

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Docente  – Ti chiedo un consulto per  una mia collega in difficoltà. La collega è a casa da novembre 2015 a causa di un’operazione per  malattia grave, in seguito alla quale le è stata riconosciuta percentuale dell’80% di invalidità. Le  è  stato detto che dovrà ripetere visita ogni anno. Ha 56 anni e 36 anni di servizio. Chiede se è possibile ottenere il prepensionamento. Se non fosse possibile cosa può  o le conviene fare dato che non riesce a rientrare per le gravi conseguenze di terapie per la malattia? Ringrazio anticipatamente per l’aiuto. Siete precisi e preziosi per tante persone.

FP – Gentile docente,

in merito alla richiesta le segnalo l’eventuale possibilità di pensione di inabilità:

è compito della Commissione Medica di Verifica attestare una inidoneità permanente assoluta ovvero una totale inidoneità fisica a qualsiasi attività lavorativa e di conseguenza avere diritto al trattamento di quiescenza per inabilità al lavoro.

Pertanto in primis bisogna che la collega si sottoponga a visita dinanzi alla Commissione Medica di Verifica, o per sua richiesta o d’ufficio per istanza presentata dall’ Amministrazione.

La pensione per inabilità  viene disciplinata dalla L. 335/1995.

Per ottenere il relativo riconoscimento occorrono i seguenti requisiti:

– riconoscimento di inidoneità assoluta a qualsiasi servizio da parte della Commissione Medica;
– anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità;

– risoluzione del rapporto di lavoro per cause non di servizio.

Il trattamento pensionistico di inabilità, sarà determinato secondo quanto prescritto dall’art. 2 comma 12 della L. 335/1995.


Dal 2019 i requisiti pensionistici sono previsionali

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Emanuela – Forse la mia richiesta può sembrare alquanto prematura, ma vorrei comunque avere qualche certezza sulla data presunta del mio pensionamento. Sono nata nel 1960. Sono di ruolo dal 10/9/1985. Oltre il servizio di ruolo, il mio servizio precedente  è il seguente: quattro anni di università ( ho richiesto il riscatto ) servizio scuola privata  di cui ho chiesto il riscatto o in alternativa la ricongiunzione ( dal 11/1/1984 al 9/9/84) servizio pre-ruolo presso scuola statale ( dal 31/10/1984 al 9/9/85). Secondo i miei calcoli posso andare in pensione dal 1/9/2022 con i requisiti della pensione anticipata della Legge Fornero che per le donne  nel biennio 2021_2022 prevede un’ anzianità di servizio di 42 anni e 5 mesi. In tale data avrei anche l’ età anagrafica di 62 anni. Anche se  ho capito che non esiste più la penalizzazione per chi va in pensione prima dei 62 anni ( art. 1 comma 194 della Legge di Bilancio per il 2017 ). Grazie per la disponibilità. Rimango in attesa di eventuale conferma dei miei calcoli

FP – Gentile Docente,

in riferimento alla sua richiesta, considerata la sua anzianità contributiva, matura il diritto alla pensione anticipata, secondo i requisiti ordinari previsti dalla L. 214/2011 – nel 2022.

Si precisa che dal 2019 i requisiti pensionistici sono previsionali e pertanto potrebbero subire delle variazioni.

 

Diritto alla pensione di vecchiaia nel 2018

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Docente  – Gent.ma Redazione, sono un’insegnante di scuola primaria, nata il 19-04-1952. Sono in ruolo dal settembre 1980 e ho  27 mesi di pre-ruolo (così indica il riscatto per buonuscita presentato tempo addietro), oltre ad alcune settimane di doposcuola  nella scuola, con contributi versati.. Chiedo cortesemente: quando potrò andare in pensione? Sono in dubbio perché  ho sentito diverse versioni … e quando scatterebbe il pensionamento d’ufficio per limiti d’età? Grazie

FP– Gentile Docente,

in premessa le segnalo i requisiti – previsti dalla L. 214/2011 (riforma “Fornero” sulle pensioni) – per la pensione di vecchiaia (requisiti legati all’età anagrafica) – per i prossimi anni:

2016/2018 – 66 anni e 7 mesi.

Pertanto matura il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2018 (decorrenza 1/9), soddisfacendo il requisito nel mese di novembre 2018.

Diritto alla pensione anticipata e di vecchiaia

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Docente  – Buona sera.Gradirei sapere quando ANDRO’ IN PENSIONE, a fronte dei seguenti dati -Eta: 63 -anni di servizio :40 (quest’anno)-docente di scuola media superiore -15 anni di regime contributivo misto La pensione contempla i 15 anni di regime contributivo misto ?

FP – Gentile Docente,

in riferimento alla sua richiesta, considerata la sua anzianità contributiva (40 anni al 31/8/17) e l’età anagrafica, matura il diritto alla pensione – secondo i requisiti ordinari previsti dalla L. 214/2011:

– anticipata (requisito legato al servizio) nel 2020.

– di vecchiaia (requisito legato all’età) nel 2021.

L’eventuale periodo intercorrente tra la fine della supplenza ed il termine delle lezioni era utile ai soli fini giuridici

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Scuola  – Gent.mi, avremmo bisogno di una risposta al seguente quesito suL seguente servizio specifico: dovendo fare la ricostruzione di carriera di una docente  a cui è stato riconosciuto nell’a.s 2000/2001 un servizio giuridico dal 21/12/2000 al 30/06/2001 proroga in base al D.L.  n.16 del 19/02/2001 avente per oggetto disposizioni urgenti relativi al personale della scuola. Questo periodo serve per la ricostruzione di carriera?

FP -Gentile Scuola,

in premessa si segnala che il D.L. n. 16 del 2001 ha previsto la nomina del personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento in posizione utile al conferimento delle supplenze di competenza degli ex provveditorati agli studi che non erano in servizio alla data di entrata in vigore del D.L. stesso.

L’eventuale periodo intercorrente tra la fine della supplenza ed il termine delle lezioni era utile ai soli fini giuridici.

Pertanto considerata la specificità della situazione dell’ a.s. 2000/2001, ad avviso dello scrivente il servizio di cui all’oggetto potrebbe essere considerato utile ai fini della carriera.

Ci tengo a precisare, ecco il motivo del condizionale “potrebbe”, che purtroppo in merito non risultano precise indicazioni ministeriali.

 

Passaggio dalla secondaria I grado alla secondaria II grado sempre sul sostegno. Chiarimenti

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Laura – Sono docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado da molti anni, vorrei fare domanda di trasferimento nella secondaria di secondo grado sempre su sostegno, ho però alcuni dubbi.

1-La domanda di trasferimento avverrebbe a livello provinciale oppure potrei scegliere la scuola? E in seguito apparterrei all’organico provinciale o a quello della singola scuola?

2-Sarei sottoposta a vincolo decennale, nonostante la mia lunga carriera nello stesso ambito?

3-Nel caso dovessi realizzare di avere fatto una scelta sbagliata, avrei la possibilità di fare ulteriore domanda di trasferimento alla secondaria di primo grado, quando e, nel caso, dovrei fare un ulteriore anno di prova?

La ringrazio anticipatamente per la risposta

Giovanna Onnis – Gentilissima Laura,

il movimento di cui parli non è un trasferimento, ma un passaggio di ruolo in quanto riguarda due gradi di istruzione differenti

1- Potrai chiedere il passaggio sia nella provincia di titolarità che in altra provincia. Potrai esprimere preferenze su specifiche scuole (fino a 5) e su ambiti e province, per un totale di 15 preferenze. Se sarai accontentata per una scuola richiesta acquisirai su questa la titolarità, se, invece, sarai soddisfatta su un ambito territoriale ti dovrai sottoporre alla chiamata diretta per il conferimento dell’incarico triennale in una scuola dell’ambito dove avrai acquisito la titolarità.

2- Il passaggio di ruolo sul sostegno determinerà, in base all’attuale normativa,  un nuovo vincolo  quinquennale a decorrere dall’anno scolastico in cui otterrai il movimento richiesto

3- Potrai chiedere successivamente un ulteriore passaggio di ruolo per ritornare nel I grado e se otterrai il movimento non dovrai ripetere l’anno di prova che hai già sostenuto per quel grado di istruzione. Ti ricordo, però, che per chiedere questo ulteriore passaggio dovrai aver superato l’anno di prova nel II grado

 

Mobilità e aliquote: vengono applicate su disponibilità residue dopo trasferimenti provinciali

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Cristian – Ho letto con attenzione l’ottimo articolo sulle fasi intra e inter provinciali e le varie aliquote previste dal documento di accordo sulla mobilità 2017 (http://www.orizzontescuola.it/mobilita-docenti-2017-fase-intra-e-interprovinciale-e-aliquote-vi-spieghiamo-come-funzionera/). Tuttavia vorrei avere conferma che la fase INTRA-provinciale avrà priorità sul resto degli inserimenti e non solo sui trasferimenti inter-provinciali. Esplicito meglio il mio dubbio con un esempio:

Supponiamo che in una provincia X si rendano disponibili 10 posti nella classe A00X e che per la stessa classe siano pervenute 4 domande di mobilità di cui 1 trasferimento intra-provinciale, 2 inter-provinciali e 1 passaggio di cattedra. La domanda di trasferimento intra-provinciale ha priorità su tutti i 10 posti disponibili o solo su 3 posti (30%) ?

Gli spostamenti all’interno della provincia infatti dovrebbero essere a bilancio 0 (n posti si liberano, n posti si occupano) e quindi dovrebbero, se ho capito bene, essere sistemati prioritariamente rispetto a tutto il resto delle altre istanze di mobilità.

La cosa che ancora non mi è chiara è se le ormai famose aliquote 60%-30%-10%, rispettivamente per neo-immissioni in ruolo, trasf. interprovinciali e trasf. di cattedra/ruolo, saranno prese in considerazione solo in una seconda fase (dopo aver gestito ed esaurito le richieste intra-provinciali) o se invece, in un’unica fase, dovranno essere gestite all’interno di quel 30% dei posti riservati ai trasferimenti intra e inter-provinciali (con priorità ai trasf. intra rispetto a quelli inter).

La differenza è sostanziale perché nel primo caso l’istanza di trasferimento intra-provinciale dell’esempio di cui sopra avrebbe priorità su tutti i 10 posti disponibili mentre nel secondo caso avrebbe priorità solo sulle 2 istanze inter-provinciali.

Spero di aver ben esplicitato la richiesta. La ringrazio anticipatamente,

Giovanna Onnis – Gentilissimo Cristian,

i trasferimenti provinciali hanno priorità su tutti i posti vacanti e disponibili e, in questo modo, potrebbero occuparli tutti senza lasciare disponibilità per la mobilità territoriale interprovinciale e per la mobilità professionale.

Come chiarisce, infatti,  l’Allegato 1 dell’Ipotesi di CCNI sulla mobilità, “Le operazioni di mobilità interprovinciali territoriali sono effettuati nel limite del 30% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia ; le operazioni di mobilità professionale sono effettuate nel limite del 10% delle disponibilità al termine dei movimenti territoriali nella stessa provincia […..]”

Le aliquote da te indicate e analizzate nell’articolo da te citato, non riguardano, quindi,  i trasferimenti provinciali, ma vengono  calcolate e applicate  sulle disponibilità residue dopo questi movimenti.

 

Domanda trasferimento: dubbi su punteggio ricongiungimento e preferenze

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Ilaria –  Sono insegnante di sostegno entrata in ruolo in questo anno scolastico 2016/2017 grazie al concorso, sono quindi nell’anno di prova, ho incarico triennale su ambito territoriale,  ma vorrei avvicinarmi alla mia residenza che è in ambito di un’altra provincia, quindi trasferimento interprovinciale. Ho, però, molti dubbi che spero lei possa chiarirmi.

1) Posso inserire anche l’ambito territoriale dove sono già titolare con l’intento di avvicinarmi, visto che la scuola nella quale ho incarico triennale è la più lontana dell’ambito rispetto alla mia residenza?

2) Il punteggio per avvicinamento alla propria residenza verrà assegnato anche per ambito nel quale si ha la residenza o solo per la scuola nel comune di residenza?

3) E’ possibile alternare scuole e ambiti tra le preferenze (per esempio 3 scuole,  un ambito e poi altre due scuole) o è necessario mettere prima le 5 scuole e poi gli ambiti?

La ringrazio per le risposte che potrà darmi. Cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima Ilaria,

potrai partecipare alla mobilità chiedendo trasferimento interprovinciale e nella stessa domanda potrai esprimere preferenze sia per altra provincia che per la provincia di titolarità.

1- Le preferenze esprimibili possono essere massimo 15  e tra queste potrai indicare fino a 5 scuole e le restanti potranno essere sia ambiti che province. Non potrai indicare, però, preferenza nell’ambito di titolarità in quanto non è possibile chiedere trasferimento nella sede di titolarità, cosa che non avrebbe alcun significato e il sistema su Istanze online non te lo consentirebbe.

2- Il punteggio per ricongiungimento al coniuge ti spetta per le scuole ubicate nel comune di residenza del coniuge (o nel comune viciniore), ma anche per l’ambito territoriale in cui tale comune è ubicato.

3- L’ordine con il quale inserire le preferenze potrai sceglierlo liberamente senza condizionamenti.  Se vuoi chiedere scuole specifiche di un ambito X e intendi esprimere preferenza anche sull’intero ambito X,  l’unico vincolo che dovrai rispettare è quello di inserire prima le scuole  e dopo tutto l’ambito al quale queste scuole appartengono

Una delle nostre Faq sull’argomento “preferenze” fornisce in merito risposta più dettagliata:

Con quale ordine devo inserire le preferenze su scuola, su ambito o su provincia?

L’ordine con il quale devono essere inserite le preferenze viene deciso dal docente in base alle sue priorità. Sarà possibile, quindi, chiedere prima specifiche scuole (preferenze analitiche), poi ambiti e infine province (preferenze sintetiche), così come sarà possibile l’ordine inverso o comunque un ordine differente.

L’unica avvertenza riguarda le preferenze su scuole che appartengono ad un ambito richiesto dal docente. In questo caso la preferenza analitica su scuola deve essere indicata prima rispetto a quella su ambito perché, in caso contrario, inserendo prima l’ambito,  il sistema non consentirà di esprimere preferenza successiva su una scuola dell’ambito in quanto già compresa nella preferenza già espressa su questo.

Lo stesso discorso vale nel caso di preferenza sintetica su provincia. Se il docente intende, quindi, chiedere oltre che tutta la provincia anche specifici ambiti di essa, dovrà prima inserire questi e in chiusura la preferenza sintetica sulla provincia.

Se scuole e ambiti non sono collegati non dovrai, invece, rispettare  nessun ordine di inserimento che potrai scegliere liberamente  senza vincoli


Punteggio ricongiungimento nella domanda di trasferimento: si valuta sia per le scuole del comune che per l’intero ambito

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Giulio – Dovrò fare domanda di trasferimento interprovinciale nella mia provincia di residenza dove vi sono 2 ambiti territoriali (1 e 2).
Io ho residenza nell’ambito n.1, e supponiamo che ci sia un posto disponibile per il trasferimento interprovinciale in una scuola dell’ambito 2. Quindi il posto disponibile per il trasferimento si trova nella mia provincia di residenza, ma non nell’ambito di residenza.

Se fosse confermata l’attuale bozza di contratto sulla mobilità, se mettessi come prima preferenza nella mia domanda l’intera provincia, dando quindi una preferenza sintetica (e non l’ambito n.1 di residenza, né tantomeno una scuola), mi verranno riconosciuti i 6 punti aggiuntivi di punteggio per il ricongiungimento famigliare (in quanto il posto disponibile si trova nella mia provincia di residenza, benché non nell’ambito di residenza)?
Se otterrò in tal modo il posto disponibile, che tipo di titolarità avrò? Titolarità sull’ambito (n.2)?

Se , invece, mettessi come prima preferenza l’ambito n.1 e come seconda preferenza l’ambito n.2, se il posto disponibile per i trasferimenti fosse solo nell’ambito n.2 il mio punteggio per l’ambito n.2 sarebbe minore di 6 punti, in quanto ambito in cui non sono residente? Quindi avrei più probabilità di essere superato da altri docenti (con maggior punteggio) che intendano trasferirsi in tale ambito n.2? Grazie tanto per quanto potrete dirmi.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Giulio,

è corretta la seconda ipotesi  e la tua conclusione si applica anche alla prima ipotesi che hai formulatio.

Il punteggio per ricongiungimento al coniuge, infatti,  ti spetta per le scuole ubicate nel comune di residenza del coniuge (o nel comune viciniore) e anche per l’ambito territoriale in cui tale comune è ubicato, ma non per l’intera provincia di residenza.

In caso di preferenza sintetica sulla provincia, infatti, il punteggio spettante sarà diverso per i diversi ambiti e ti spetteranno 6 punti solo per l’ambito n.1 che è quello di residenza del coniuge, ma non per l’ambito n.2 per il quale avrai un punteggio inferiore di 6 punti

In caso di accoglimento della domanda su preferenza sintetica,  acquisirai titolarità nell’ ambito territoriale dove risulterà disponibilità di cattedre vacanti , in sintonia con quanto stabilisce l’art.6 comma 5 dell’ipotesi di CCNI:

“[…..] in caso di preferenza sintetica per provincia il docente che ottiene la mobilità è assegnato in titolarità su ambito territoriale  secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia […..]”

Graduatorie ATA: chi è inserito in II fascia potrà inserirsi in I fascia, se in possesso dei requisiti

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Luigi – Sono un collaboratore scolastico inserito nella Seconda fascia chiedo alla S.V. se devo fare domanda di aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per l’a.s. 2017/18, Mod. B2 quale è la scadenza per la Regione Laziodi Giovanni Calandrino – Gentile Luigi, se in possesso dei requisiti d’accesso deve presentare domanda di inserimento nelle graduatorie 24 mesi. Le ricordo che per accedere alle graduatorie permanenti ATA occorre possedere un anzianità di servizio pari a 24 mesi ovvero 23 mesi e 16 giorni alla data di scadenza del bando (scadenza Regione Lazio 10.04.2017). Di seguito le linko delle schede di approfondimento sull’argomento:

Graduatorie ATA 24 mesi: chi può inserirsi, cosa si intende per profili immediatamente superiori, i modelli di domanda;

Graduatorie ATA 24 mesi: quale modello compilare;

se invece, non ha ancora maturato i titoli di servizi (24 mesi) e quindi continuerà a permanere in II fascia, dovrà solamente aggiornare le sedi scolastiche compilando l’Allegato A dal 4 maggio al 5 giugno, su istanze on-line. Le ricordo che le suddette graduatorie sono ad esaurimento per cui non sono previsti nuovi ingressi.

Graduatorie ATA: dal 4 maggio al 5 giugno scelta sedi. Allegato G per prima fascia e allegato A per seconda fascia

Graduatorie Permanenti ATA: tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi

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Massy – Buongiorno, Sono un CS inserito in seconda fascia con DM 75 nella graduatoria della Toscana provincia di Livorno e attualmente sono in servizio, avendo maturato i titoli per l’inserimento in prima fascia ho un dubbio su come calcolare i mesi, se per anno scolastico come dice qualcuno o cumulativo.

Nel mio caso:

As 2014/15 dal   5/9/14 al 30/6/15

As 2015/16 dal 15/9/15 al 30/6/16

As 2016/17 dal 28/9/16 al 30/6/17

Il bando in Toscana scade il 19 aprile

Quanti mesi ho, 26 o 27?

Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentile Massy, tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio richiesti per l’accesso ai suddetti concorsi, indipendentemente dall’anno scolastico in cui sono stati prestati.

Pertanto per calcolare il servizio ai fini dell’accesso nelle graduatorie permanenti ATA, si sommano tutti i periodi dei vari anni scolastici dello stesso profilo o di profilo immediatamente superiore, distinguendo i mesi interi (come da calendario) dalle frazioni.

Viceversa per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA. Nella valutazione dei servizi infatti se, risulta una frazione di mese pari o inferiore a giorni 15, essa non è considerata mese intero e come tale non viene attribuito alcun punteggio, né tale residuo periodo di servizio può essere sommato ad altri servizi prestati in anni scolastici diversi.

Esame di Stato 2016/17 e compilazione modello ES-1: chiarimenti

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S.C. – Sto compilando il modello ES1. Sull’ultima schermata mi chiede provincia limitrofa per la nomina d’ufficio. A cosa si riferisce? Limitrofa alla residenza o alla sede di servizio? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima S.C.,

oggi è l’ultimo giorno per presentare le domande per commissario e presidente nelle commissioni degli esami di Stato. La domanda deve essere presentata on line nel portale POLIS tramite il Modello ES-1 per la cui compilazione abbiamo pubblicato una guida esplicativa.

L’ultima schermata alla quale ti riferisci riguarda un’eventuale nomina d’ufficio per la quale è possibile indicare quale comune trattare con precedenza tra quello di servizio o quello di residenza. Il comune specificato  deve comunque appartenere alla Regione di servizio; in assenza della selezione, viene trattato il comune di servizio.

L’assegnazione d’ufficio sarà effettuata, quindi, considerando l’eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, nell’ordine indicato nella tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell’opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

Nell’ultima casella, per una eventuale, del tutto eccezionale, nomina d’ufficio nell’ambito regionale che comprende il comune di servizio o residenza, è possibile  indicare la sigla della provincia limitrofa più gradita in relazione alla quale verranno applicati i criteri di viciniorità adottati per la nomina.

Potrai chiaramente indicare, a tua scelta, la provincia limitrofa a quella di servizio oppure a quella di residenza

Graduatoria interna di istituto: quali docenti saranno collocati in coda?

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Giulio –  Sono un docente di ruolo trasferito con domanda condizionata come soprannumerario nell’anno 2016/2017 nell’attuale scuola vorrei sapere se nella graduatoria d’istituto vado automaticamente in coda. Inoltre, se faccio domanda di rientro nella precedente scuola per non perdere la precedenza perdo la continuità nella scuola di servizio attuale?


Giovanna Onnis – Gentilissimo Giulio,

se il tuo è un trasferimento d’ufficio, anche se sei arrivato quest’anno nella scuola, non sarai collocato in coda nella graduatoria interna di istituto, ma a pettine in base al punteggio.

In base a quanto prevede l’ipotesi di CCNI, infatti, saranno collocati in coda a prescindere dal punteggio i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia della scuola con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale

Un importante chiarimento viene fornito in una nota esplicativa dell’art.21 dove  si stabilisce chiaramente la differenza, per la collocazione nella graduatoria interna di istituto,  tra i docenti nell’ottennio che rientrano nella scuola di ex-titolarità e i docenti trasferiti nella scuola con domanda condizionata, avendo inserito la scuola tra le preferenze. La nota 2 chiarisce infatti quanto segue:

“Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.”

Quindi se il tuo è un trasferimento d’ufficio sarai collocato a pettine, se, invece, sei stato trasferito in una delle scuole richieste nella domanda condizionata, sarai posizionato nella graduatoria in coda insieme agli atri docenti arrivati quest’anno per mobilità volontaria o con incarico triennale.

La domanda condizionata ti consente di conservare il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità verso la quale dovrai chiedere il rientro per un ottennio.

Questo punteggio potrai farlo valere nella graduatoria interna della scuola di attuale titolarità quest’anno se sei trasferito d’ufficio o il prossimo anno se sarai collocato in coda come docente trasferito con domanda condizionata.

Nel corso dell’ottennio, quindi, continuerai a maturare il punteggio di continuità come se il servizio fosse svolto nella scuola di precedente titolarità.

Se, concluso l’ottennio, non sarai riuscito a rientrare nella scuola di ex-titolarità, potrai far valere il punteggio dell’ottennio nella scuola in cui risulterai trasferito con domanda condizionata, ma perderai tutto il punteggio maturato precedentemente nella scuola dove non sei riuscito a rientrare

Valutazione titoli: il concorso ordinario si valuta solo se riferito al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza

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Tommaso – Vorrei chiedere un chiarimento in ordine al punteggio assegnato per la mobilità interprovinciale ovvero per superamento concorso ordinario per scuola Infanzia viene assegnato punteggio ad una docente titolare di scuola primaria? Grazie per la disponibilità

Giovanna Onnis – Gentilissimo Tommaso,

la risposta al tuo quesito è negativa.

Come indicato nella tabella di valutazione allegata all’ipotesi di CCNI e come  chiariscono le note esplicative della stessa  tabella, il docente titolare nella scuola Primaria non possono valutare un concorso ordinario  per la scuola dell’Infanzia trattandosi di ordine scolastico inferiore.

Nella tabella citata, infatti, nella sezione A3 – Titoli generali, lettera A) è prevista la valutazione di 12 punti per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza  o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.

Nella nota 1 si chiarisce che il ruolo di appartenenza deve essere  riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Nella nota 10 si precisa, inoltre, che i concorsi ordinari a posti della scuola dell’Infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola Primaria

Trasferimento e ricongiungimento: si può chiedere verso i genitori se il docente non è coniugato

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Vittorio  – In relazione ad un articolo letto sul vostro sito, vorrei un chiarimento sulla mobilità. Leggo che non si può chiedere di ricongiungersi al genitore, nel mio caso convivente, per un docente coniugato. Mia moglie ha un’ altra residenza. Posso nella domanda di mobilità chiedere il ricongiungimento a mio padre di anni 75. Io e mio padre abbiamo la stessa residenza dal 1995. D’altro canto io non potrò chiedere il ricongiungimento a mia moglie, non avendo la stessa residenza, ma come dice l’articolo neanche a mio padre. Quindi sarei penalizzato solo dallo stato civile. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Vittorio,

mi dispiace, ma la normativa è chiara in proposito ed essendo coniugato non puoi chiedere ricongiungimento a tuo padre.

Nella tabella di valutazione allegata all’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2017/18, nella sezione A2 – Esigenze di famiglia, nella lettera A) si prevedono 6  punti  per “ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli”

La possibilità di chiedere ricongiungimento ai genitori è subordinata, quindi, all’assenza di un coniuge perché in caso contrario si deve chiedere ricongiungimento nel suo comune di residenza, nel tuo caso dovrai chiederlo nel comune di tua moglie.


Graduatorie III fascia ATA: il diploma di “Ragioniere Programmatore” consente l’accesso all’area AR21 di AT

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Rosa –  ho un diploma di ragioniere,perito commerciale e programmatore posso inserirmi nelle graduatorie ata come assistente tecnico ? se si quale sarebbe il codice da indicare? grazie

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Rosa, il diploma di Ragioniere Programmatore è anche titolo d’accesso al profilo di assistente tecnico. Il codice del titolo è TD05 individuato nell’allegato C come “RAGIONIERI PROGRAMMATORI (MINI SPERIM.)”, consente l’accesso all’area AR21.

Graduatorie Permanenti ATA: assistente tecnico con 24 mesi si può inserire anche come collaboratore scolastico

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Rosa – Buonasera, gentile redazione ho da chiedere un’informazione. Mio marito ha maturato i 24 mesi nel profilo di ass.tecnico,può concorrere anche come collaboratore scolastico? Grazie in anticipo e spero vivamente in una vostra risposta.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Rosa, la risposta è positiva. L’area di appartenenza del profilo di AT è immediatamente superiore all’area del profilo professionale di collaboratore scolastico e pertanto l’anzianità di almeno due anni di servizio nel profilo di assistente tecnico è titolo d’accesso anche al profilo di collaboratore scolastico.

A tal proposito le ricordo il bando:

Per essere ammessi alle graduatorie permanenti ATA, i candidati devono possedere: un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di ASSISTENTE TECNICO per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Graduatorie III FASCIA ATA: valutazione dell’ECDL e dell’attestato di qualifica professionale

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Mariagrazia – Buongiorno, Sono in 3 fascia ata. Vorrei sapere come faccio a riconoscere eventuali corsi validi ai fini del punteggio? Ad oggi ho la certificazione ecdl.

L’anno scorso ho fatto un tirocinio 6+6 tramite l’ente di formazione iscom di ferrara con conseguente qualifica di operatore amministrativo,è valido?

Grazie per l’attenzione

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Mariagrazia, in riferimento al D.M. 716/2014 le certificazioni ECDL nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia, sono valutate come segue:

ECDL livello core

1,00 Punti x AA/AT

0,50 Punti x CS/GA/CR/CO/IF

ECDL livello Advanced

1,10 Punti x AA/AT

0,55 Punti x CS/GA/CR/CO/IF

ECDL livello Specialised

1,20 Punti x AA/AT

0,60 Punti x CS/GA/CR/CO/IF

NUOVA ECDL livello base

1,00 Punti x AA/AT

0,50 Punti x CS/GA/CR/CO/IF

NUOVA ECDL livello Advanced

1,10 Punti x AA/AT

0,55 Punti x CS/GA/CR/CO/IF

NUOVA ECDL livello Specialised/Professional

1,20 Punti x AA/AT

0,60 Punti x CS/GA/CR/CO/IF

AA Assistente Amministrativo

AT Assistente Tecnico

GA Guardarobiere

CO Cuoco

IF Infermiere

CR Addetto Azienda Agraria

CS Collaboratore Scolastico

Mariagrazia – L’anno scorso ho fatto un tirocinio 6+6 tramite l’ente di formazione iscom di ferrara con conseguente qualifica di operatore amministrativo,è valido?

Giovanni Calandrino – i soli attestati di qualifica professionale valutabili, sono i titoli ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/1978. Ai fini della corretta valutazione, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio, in tal senso sono valutabili quegli attestati dove sul piano di studi si fa diretto riferimento alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici.

Graduatorie Permanenti ATA: L’attestato di qualifica professionale e l’EIPASS

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Roberta – Buonasera, sto compilando la domanda per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti (I fascia) del personale ATA ed avrei alcune domande riguardo ai titoli da aggiungere.

Per il profilo di assistente amministrativo vorrei aggiungere l’Eipass che rientra fra gli attestati di addestramento professionale che valgono un punto; vorrei sapere, inoltre, se l’attestato di un corso di formazione professionale di “contabilità e amministrazione” organizzato da Formatemp rientra fra gli “attestati di qualifica professionale di cui all’art.14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici”.

Per il profilo di collaboratore scolastico invece non ho capito se è possibile inserire l’Eipass e quanto vale.

RingraziandoVi per la disponibilità porgo distinti saluti

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Roberta, innanzitutto le confermo che, nelle graduatorie permanenti la certificazione EIPAS è valutata 1 punto in riferimento all’Allegato A/1 (punto 4) per il profilo di AA, tra l’altro in tale contesto rientrano anche le certificazioni concernenti la sigla ECDL certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche, le certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist , IC3, MCAS, EIPASS, ICL e PEKIT.

Roberta – l’attestato di un corso di formazione professionale di “contabilità e amministrazione” organizzato da Formatemp rientra fra gli “attestati di qualifica professionale di cui all’art.14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici”.

Giovanni Calandrino – se il piano di studi fa diretto riferimento alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici, il titolo è valutabile.

A mo’ d’esempio i titoli inquadrabili nella definizione sopra menzionata sono essenzialmente i “Corsi Informatici” con base di studio gestione/informatizzazione ufficio amministrativo/contabile. In tal senso sono valutabili i titoli di:

  • Operatore Computer (con pacchetto office/openoffice);
  • Operatore C.E.D. (Centro Elaborazione Dati);
  • Sistemista di rete (gestione rete LAN e la configurazione/gestione file/S.O./internet);
  • Amministratore di sistema (gestione rete LAN e la configurazione/gestione file/S.O./internet);
  • Programmatore/elaborazione dati (ARGO, SISSI, ACCESS e software di Database);
  • Operatore/programmatore WEBMASTER;
  • Assistente Amministrativo (da VALUTARE solo se nel piano di studi è presente il pacchetto office/openoffice);
  • Segretaria d’azienda (da VALUTARE solo se nel piano di studi è presente il pacchetto office/openoffice);
  • Coordinatore amministrativo (da VALUTARE solo se nel piano di studi è presente il pacchetto office/openoffice).

Roberta – Per il profilo di collaboratore scolastico invece non ho capito se è possibile inserire l’Eipass e quanto vale.

Giovanni Calandrino – nelle graduatorie permanenti, per il profilo di collaboratore scolastico l’EIPASS non è oggetto di valutazione, le “Note alle tabelle di valutazione” chiariscono che, Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate … [omissis] … e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata alla presente ordinanza ministeriale per il profilo di assistente amministrativo.

Graduatorie III fascia ATA/DOCENTI: chiarimenti sui titoli d’accesso

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Roberto –  ho intenzione di iscrivermi alla III° fascia non appena esce il bando e mi sto muovendo al fine di capirci qualcosa. I miei titoli sono:

– Laurea Magistrale in ingegneria meccanica conseguita il mese scorso presso l’Università Politecnica delle Marche;

– Diploma Professionale in “tecnico del mare” conseguito nel 2006 presso l’IPSIA di San Benedetto del Tronto (è un diploma professionale valido sia per aspirante capitano di lungo corso, sia per direttore di macchine).

Oltre ai suddetti titoli, nel periodo scolastico ho conseguito:

– un diploma di specializzazione professionale di secondo livello post-qualifica in: “tecnico di manutenzione e governo apparati di radionavigazione” presso l’IPSIA;

– il libretto di navigazione (ormai scaduto);

– un patentino per la conduzione dei generatori di vapore di di secondo grado (anch’esso ormai scaduto).

Le mie due domande sono:

1) posso fare domanda sia come personale ATA che come docente?

2) il libretto di navigazione e il patentino per la conduzione dei generatori di vapore hanno valore in termini di punteggio per la graduatoria? Perché in caso di risposta affermativa procedo con il loro rinnovo affrontando la trafila economica e burocratica che ne consegue, altrimenti, se non conferiscono alcun punteggio, li lascio stare così come sono.

Vi ringrazio infinitamente per la risposta.

Saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentile Roberto, il diploma quinquennale in suo possesso le consente l’accesso nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA sia come assistente amministrativo sia come collaboratore scolastico, tuttavia in riferimento al vecchio D.M. 717/2014 libretto di navigazione e il patentino per la conduzione dei generatori di vapore non sono titoli valutabili.

Per quanto riguarda la III fascia docente, le ricordo che la procedura dovrebbe essere avviata in primavera e per quest’anno sarà ancora possibile inserirsi in III fascia delle graduatorie di istituto con il solo titolo di laurea, purchè naturalmente il titolo abbia i requisiti previsti per l’accesso alle classi di concorso. Per consultare tutte le classi di concorso aggiornate al 2017/2018 e verificare nel dettaglio a quali classi di concorso è associato il suo titolo di studio, le linko https://www.classidiconcorso.it/

Per la valutazione dei titoli, invece le consiglio la lettura di:

Graduatorie di istituto: aggiornamento e riapertura II e III fascia, titoli di accesso, province da scegliere, titoli valutabili

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