Quantcast
Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
Viewing all 9414 articles
Browse latest View live

Graduatoria interna e valutazione servizio, continuità e titoli

$
0
0

Rita – Gentilissima redazione tutta, vi scrivo per porre alla vostra attenzione alcune questioni riguardanti la compilazione della graduatoria di istituto: Sono al mio secondo anno di ruolo nella scuola dell’infanzia su sostegno e sono titolare su scuola(che non è la stesso dell’anno scorso). Pertanto vi chiedo dal momento che l’anno in corso non si valuta quanto vale 1 anno su sostegno, essendo titolari su sostegno? Essendo al primo anno nella scuola di titolarità posso richiedere il punteggio per la continuità? I 6 punti per non allontanamento al coniuge mi spettano anche se sono residente in un comune diverso da quello della scuola? Ed infine,posso far valere nei titoli la specializzazione su sostegno ottenuta con tfa sostegno presso l’università? e se si dove va inserita? Vi prego di rispondermi perché è  la prima volta che compilo tale graduatoria ed ho forti dubbi. Nell’attesa puntuale di una vostra risposta, vi porgo cari saluti e vi ringrazio per il vostro impegno costante a favore dei docenti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Rita,

l’anno in corso non va valutato. Pertanto, va valutato solo l’anno scorso e va raddoppiato perché sei titolare su sostegno. 12 pp.

Per la continuità non potrà invece essere assegnato alcun punteggio perché sei titolare nella scuola da questo anno scolastico il quale, come detto, non può essere valutato.

Nelle graduatorie interne si calcola il punteggio per il non allontanamento dal coniuge il quale deve risiedere nello stesso comune in cui è ubicata la tua scuola (a prescindere dalla tua residenza). Infine, il TFA, al pari della SSIS, sia in riferimento all’abilitazione che alla specializzazione sul sostegno non rientra tra i titoli valutabili.


Ricostruzione di carriera di una docente a cui è stato riconosciuto nell’a.s 2000/2001 un servizio giuridico

$
0
0

La segreteria – Gent.mi, avremmo bisogno di una risposta al seguente quesito suL seguente servizio specifico: dovendo fare la ricostruzione di carriera di una docente  a cui è stato riconosciuto nell’a.s 2000/2001 un servizio giuridico dal 21/12/2000 al 30/06/2001 proroga in base al D.L.  n.16 del 19/02/2001 avente per oggetto disposizioni urgenti relativi al personale della scuola. Questo periodo serve per la ricostruzione di carriera? Cordiali saluti

FP – Gentile Scuola,

in premessa si segnala che il D.L. n. 16 del 2001 ha previsto la nomina del personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento in posizione utile al conferimento delle supplenze di competenza degli ex provveditorati agli studi che non erano in servizio alla data di entrata in vigore del D.L. stesso.

L’eventuale periodo intercorrente tra la fine della supplenza ed il termine delle lezioni era utile ai soli fini giuridici.

Pertanto considerata la specificità della situazione dell’ a.s. 2000/2001, ad avviso dello scrivente il servizio di cui all’oggetto potrebbe essere considerato utile ai fini della carriera.

Ci tengo a precisare, ecco il motivo del condizionale “potrebbe”, che purtroppo in merito non risultano precise indicazioni ministeriali.

Il calcolo della pensione – in caso di cumulo – avviene “pro-rata”

$
0
0

Docente  – la mia domanda è la seguente. Sono un insegnante di scuola superiore nato il 4/10/1954, di ruolo dal 1991 e con il riscatto degli studi universitari, del servizio militare e del servizio preruolo ho 38 anni di servizio maturati a febbraio 2017. Avendo 2 anni di contribuzione  presso la Cassa Ingegneri relativi agli anni 1983 e 1984, per periodi non coincidenti con il preruolo, vorrei sapere: considerato che al 31/12/1995  raggiungo 17 anni di servizio, posso richiedere il cumulo gratuito dei due anni di contribuzione presso la Cassa Ingegneri e rientrare nel regime retributivo? grazie e porgo cordiali saluti

FP – Gentile Docente,

in premessa le segnalo che purtroppo non riesco a fornirle una risposta certa, la normativa in materia non è molto chiara.

Quello che mi sento di dirle è che  il calcolo della pensione – in caso di cumulo –  avviene  “pro-rata” , nel senso che ogni cassa pensionistica procede alla misura della stessa “applicando le norme che la riguardano”

A mio avviso, la “ratio” della norma, è di consentire di maturare il diritto.

Pensione di vecchiaia (requisiti legati all’età anagrafica) – per i prossimi anni

$
0
0

Docente  – Sono un’insegnante classe di concorso A075. Sono nata il 25 febbraio 1952 e sono passata di ruolo nell’anno scolastico 1989/90. Sembra mi abbiano riconosciuti sei anni di preruolo per cui nel prossimo anno scolastico avrò maturato 36 anni di anzianità e 66 di età. Vorrei sapere se, per 25 giorni, dovrò attendere ancora due anni per la pensione o se c’è la possibilità di andarci a settembre 2018. Ho ricevuta una telefonata dal provveditorato nella quale mi si consigliava di andare prima per avere la liquidazione in un’unica soluzione.

FP – Gentile Docente,

in premessa le segnalo i requisiti – previsti dalla L. 214/2011 (riforma “Fornero” sulle pensioni) – per la pensione di vecchiaia (requisiti legati all’età anagrafica) – per i prossimi anni:

2016/2018 – 66 anni e 7 mesi.

Pertanto matura il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2018 (decorrenza 1/9), soddisfacendo il requisito il 25/9/2018.

Pensione di vecchiaia (requisito legato all’età) nel 2018

$
0
0

Docente  – Sono nata nel 52, nominata in ruolo il1/09/84, ho riscattato la laurea – anni 4 – mi sono stati riconosciuti 5 mesi figurativi, nonché 4 anni preruolo ai fini giuridici ed economici. Quando potrò essere collocata in pensione?

FP – Gentile Docente,

in riferimento alla sua richiesta, considerata la sua anzianità contributiva e l’età anagrafica, matura il diritto alla pensione – secondo i requisiti ordinari previsti dalla L. 214/2011:

– di vecchiaia (requisito legato all’età) nel 2018.

Obbligo dell’Iva

$
0
0

DSGA  – Le scuole sono tenute alla presentazione della dichiarazione IVA? Ringrazio cordialmente

FP – Gentile Dsga,

per quanto di mia conoscenza, ad oggi, non si conoscono disposizioni che obbligano le istituzioni scolastiche alla presentazione periodica della dichiarazione IVA.

Mutamenti in materia di scatti che si sono susseguiti negli ultimi anni

$
0
0

Luigi – ass.te amm.ivo a T.I., ha nella propria busta paga, la data di scadenza del gradone 21, il 31/03/2021 e che senza il provvedimento di blocco del governo per gli anni 2012 e 2013, lo scrivente sarebbe passato al gradone successivo il 31/03/2019; premesso che l’anno 2012 è stato restituito e quindi, riconosciuta la progressione economica per anzianità prevista dal contratto vigente e che l’anno 2013 rimane il provvedimento di blocco del governo, si chiede cortesemente di sapere se la data di scadenza del gradone un refuso di stampa o il provvedimento del governo ha restituito un anno di anzianità ma rimangono i due anni di blocco per il passaggio al gradone successivo?

FP – Gentile Luigi,

per opportuna conoscenza le sintetizzo brevemente, i continui mutamenti in materia di scatti, che si sono susseguiti negli ultimi anni:

– la L. 122/2010 ha bloccato la progressione della carriera del personale della scuola per il triennio 2010/2012, pertanto il  servizio reso in questi anni non è (era) utile ai fini della progressione della carriera;
– il D.I. n. 3 del 14/01/2011, ha recuperato l’utilità del servizio prestato nel 2010 e ha previsto, in caso di economie, la possibilità di recuperare gli anni 2011 e 2012;
– l’accordo tra le OO.SS. e l’Aran del 13/03/2013 ha  consentito il recupero del 2011, attraverso le economie accertate;
– il D.P.R. n. 122 del 4/09/2013, pubblicato sulla G.U. del 25/10/2013 – serie generale n. 251, ha prorogato il mancato riconoscimento ai fini della carriera del servizio reso nel corso dell’anno 2013.
– il CCNL 7/8/2014 ha di fatto sbloccato e reso valido ai fini della progressione economica stipendiale, l’anno 2012.

Detto questo, nella fattispecie, potrebbe essere (condizionale d’obbligo, si necessitano di ulteriori dati), che la scadenza indicata sul cedolino non sia stata ancora aggiornata.

Ad oggi, In sostanza  la sua progressione economica stipendiale, deve essere in ritardo di solo 12 mesi: se la scadenza “naturale” della fascia stipendiale 21 è marzo 2019, per effetto del blocco del 2013 deve essere marzo 2020.

fasce stipendiali attuali così come previsto dal CCNL del 4/8/2011

$
0
0

Maria  – Gent.ma Redazione, sono una docente di scuola secondaria di primo grado e vorrei  sottoporvi un quesito relativo alla mia ricostruzione di carriera. Sono entrata di ruolo l’1/09/2014 con retrodatazione giuridica nel 2013.Gli anni di servizio preruolo sono stati da me svolti su altro ordine di scuola (sostegno nella scuola  primaria) con incarichi annuali così distribuiti: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 (anno in cui ho ricevuto la nomina giuridica nella scuola secondaria di primo
grado). Dopo il superamento dell’anno di prova ho avviato richiesta di ricostruzione di carriera, il cui procedimento risulta completato. Infatti nell’ultimo cedolino compare come data di scadenza per la progressione economica quella del 31/08/2019. Ora vorrei sapere da voi se il calcolo della ricostruzione sia davvero corretto? e se il  primo gradone di anzianità va da 0 a 8 anni, come mai la scadenza non è prevista per il 31/08/2018 (compimento dell’ottavo anno) anziché 2019? Confidando in un vostro puntuale riscontro in merito, ringrazio e saluto cordialmente.

FP – Gentile Docente,

per opportuna conoscenza, le segnalo di seguito le fasce stipendiali attuali così come previsto dal CCNL del 4/8/2011: 0/8 – 9/14 – 15/20 – 21/27 – 28/34 – 35.

La permanenza nella fascia stipendiale 0/8 è di 8 anni 11 mesi e 29 giorni.

Per quanto concerne il ritardo indicato, attualmente il 2013 non è valido ai fini della progressione economica, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 122/2013, pertanto la sua progressione stipendiale deve risultare in ritardo di 12 mesi.


Graduatorie ATA: il servizio prestato presso l’IPAB non è valutabile

$
0
0

 

Antonella – Buongiorno.Sono una collaboratrice scolastica in prima fascia presso ust di Vicenza. Nel 2009 ho iniziato in qualità’ di collaboratrice scolastica per la prima volta anche se già’ inserita in qualità di assistente amministrativa con 23 mesi di servizio. Mi è’ stato eseguito il controllo dei titoli come da normativa: tanta la mia sorpresa poiché’ un servizio di dieci anni prestato negl’ anni passati presso un’ ipab non mi è stato più valutato.

Motivazione: ipab non è comune, comunità montana, regione, stato, provincia.
È’ possibile che nel frattempo la normativa sia cambiata e possa inserirla nel prossimo rinnovo in scadenza il 12 aprile? Grazie anticipatamente

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Antonella, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti , nonché quello relativo a periodi di servizio coperti da contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato ai sensi dell’art. 25 e 44 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007.

Le IPAB sono organismi di diritto pubblico istituiti con regio decreto n. 2841 del 1923, pertanto il servizio prestato alle dipendenze di questi organismi non rientra tra i criteri sopraenunciati.

Graduatorie ATA24 mesi: come effettuare il cambio provincia

$
0
0

Giacomo – salve. sono in prima fascia Ata come collaboratore a Torino. volevo conferma se per cambiare provincia devo depennarmi da qui( allegato F) e poi  come nei mesi a seguire esce terza fascia inserirmi in altra provincia(Catania) e poi ritornare in prima al prossimo aggiornamento? inoltre nel periodo di transito, rimango comunque in terza fascia a Torino?Grazie per la risposta.di Giovanni Calandrino – Gentile Giacomo, per effettuare il cambio provincia delle graduatorie Permanenti per soli titoli del personale ATA ai sensi dell’Art. 554 del D.L.vo 297/94 e/o nell’elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico occorre aspettare l’indizione del nuovo concorso di III fascia di circolo e d’istituto del personale ATA (previsto per fine Aprile – fine Maggio).

Nella fattispecie occorre eseguire la seguente procedura:

1. Depennarsi dalle Graduatorie Permanenti ai sensi dell’Art. 554 del D.L.vo 297/94 (nel suo caso della provincia di Torino), con apposito modello di domanda Allegato D4 “MODULO PER LA RICHIESTA DI DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI, DAGLI ELENCHI PROVINCIALI AD ESAURIMENTO, DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DI COLLABORATORE SCOLASTICO E CORRELATE GRADUATORIE DI 1° E 2° FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO” che sarà reperibile con la pubblicazione del nuovo bando di III fascia;

2. Inserirsi nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia della nuova provincia (nel suo caso Catania) con apposito modello di domanda Allegato D1 “DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA PER IL TRIENNIO 2017-2020 PER IL PERSONALE ATA” che sarà reperibile con la pubblicazione del nuovo bando di III fascia;

e infine reinserirsi, con apposito modello di domanda Modello B1, nelle graduatorie permanenti della nuova provincia (Catania), dove nel frattempo risulterà già iscritto in III fascia di circolo e di istituto.

Le riaffermo che durante la fase di transito di cambio-provincia ,risulterà iscritto nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia nella nuova provincia ovvero Catania.
Riferimento Normativo D.M. 717/2014

Ferie Personale ATA che usufruisce dell’art. 59 su supplenza come docente

$
0
0

Samantha – Gent.mi, mi trovo in una situazione complicata che mi demoralizza non poco. Sono un collaboratore scolastico (passaggio di ruolo avvenuto il 01/09/2016) scuola di titolarità CPIA MONZA (SEDE CTP LIMBIATE) MB

Il 15 Novembre ho preso servizio presso l’IPC “L.MILANI” di Meda (MB) con il profilo di DOCENTE DI SOSTEGNO fino al 30/06/17 (ART.59)

Vi scrivo in merito alla questione ferie, a parer mio, non molto chiara.

Sento e leggo pareri discordanti  e avrei bisogno di capire quale sia effettivamente la mia situazione in modo da evitare problemi con il DS della mia scuola di titolarità.

Possibile che, al mio rientro, che dovrà avvenire lunedì 3 Luglio, io non possa fruire di alcun giorno di ferie?

Sembra che la nota dell’ ARAN (a cui il Dott. Paolo Pizzo fa più volte riferimento) sia superata e che qualcosa sia cambiata in questi ultimi anni.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Samantha, l’art.59 del CCNL comparto scuola al comma 2 recita che “L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Pertanto con l’applicazione dell’art. 59 il personale interessato perderà lo status di dipendente a tempo indeterminato e gli sarà applicata la relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato. L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi, fino al 30/6 o fino al 31/8) i periodi di fruizione delle ferie, disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Quindi con l’applicazione della “legge di stabilità”, al docente assunto a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/06), in caso di monetizzazione delle ferie occorre sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane andrà liquidato.

A parere di chi scrive, tale disciplina non può essere applicata al dipendente beneficiario dell’art. 59.

Innanzitutto perché l’art 13, comma 8 del CCNL comparto scuola (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita categoricamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).

Inoltre in caso di aspettativa ai sensi dell’ art. 59 il dipendente non cessa il rapporto di lavoro ma rientrerà nella sede di titolarità, dove potrà fruire delle ferie maturate e non godute.

Di conseguenza, le ferie le devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità (senza decurtazioni ai sensi della legge di stabilità – 2013).

A tal proposito allego:

L’“Orientamento applicativo” sottoscritto dall’ARAN:

Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.

Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).

Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.

Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.

La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.

La circolare n. 395/2009 emanata dall’Ufficio scolastico territoriale di Torino:

Si comunica a tutte le Istituzioni Scolastiche che, per il personale con contratto a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L.2006/2009, non è previsto da alcuna disposizione di legge o contrattuale il pagamento delle ferie non godute, le quali devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità.

Si richiama in merito, in particolare il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 8 (le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili…).

È inoltre appena il caso di ricordare che il diritto a ferie annuali retribuite è costituzionalmente garantito dall’art. 36, c. 3: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Si specifica inoltre che il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 15 – prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, per il personale a tempo indeterminato e determinato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro: il personale destinatario dell’art. 59, alla termine del contratto a tempo determinato, non cessa dal rapporto di lavoro, rientrando nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato.

Per i motivi sopra espressi si fa presente che questo Ufficio, nel caso pervengano provvedimenti da parte di codeste I.I.S.S. di pagamento sostitutivo ferie non godute (inerenti l’anno 2008/2009) del personale di cui all’art. 59 C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola, non provvederà alla loro registrazione. Si invitano pertanto i signori Dirigenti delle scuole di titolarità a concedere o disporre le ferie entro il 31/8/2009.

Graduatorie III fascia ATA: la valutazione dell’attestato LIM, lingua inglese e corsi di perfezionamento

$
0
0

 

Giovanni – Salve, ho un diploma di ragioneria, mi hanno detto che posso prendere la Lim , attestato di lingue e corso di perfezionamento, e’ possibile oppure mi hanno detto una cosa inesatta?

di Giovanni Calandrino – Gentile Giovanni, il quesito è molto vago e generico. In ogni caso le ricordo che in riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, l’attestato per l’uso didattico della LIM, la Certificazione lingua inglese e i Corsi di perfezionamento non sono oggetto di valutazione.

Graduatorie III FASCIA ATA: chi deve aggiornare non deve più ripresentare tutti i titoli precedentemente dichiarati

$
0
0

Sono un C.S. in terza fascia ATA e questo è il terzo anno scolastico che faccio supplenze. Leggendo su Orizzonte Scuola, mi sembra di aver capito che, per gli aggiornamenti delle graduatorie di terza fascia ATA (dovrebbero avvenire a fine aprile), i punteggi dati dal servizio vengono calcolati automaticamente. Ho capito bene, oppure le cose stanno in altro modo? Vi ringrazio anticipatamente per la vostra gentile risposta!di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, per aggiornare il punteggio deve necessariamente presentare domanda di aggiornamento per il nuovo triennio di validità altrimenti non risulterà più incluso.

Una possibile novità di quest’anno riguarda la presentazione delle domande di aggiornamento da parte del personale ATA già inserito nelle graduatorie che, diversamente da quanto successo sino ad ora, non deve più ripresentare tutti i titoli (di servizio e culturali) precedentemente dichiarati.

Graduatorie III FASCIA ATA, convalida punteggio per servizio presso scuole paritarie: è necessario accertare la retribuzione della supplenza

$
0
0

 

Liceo Statale Ischia – Dovendo procede alla convalida di un punteggio personale ATA (3 fascia) coll. scol. che dichiara con Certificazione di Scuola paritaria servizi prestati (negli anni dal 2005/06 al 2008/2009), occorre che gli stessi siano necessariamente sostenuti ed accertati con estratto conto contributivo oppure basta il certificato semplice rilasciato dalla scuola paritaria?

di Giovanni Calandrino – Gentile scuola, in riferimento al D.M. n. 716/2014 (Tabella valutazione titoli – III Fascia ATA) il servizio valutabile è quello effettivamente prestato, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, PER I QUALI VI SIA STATA RETRIBUZIONE, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, NON SONO VALUTABILI, […].

In conclusione i periodi senza retribuzione non sono valutabili ai fini di punteggio. Pertanto è necessario accertare, attraverso certificato contributivo o certificato di servizio (con estremi economici), l’effettiva retribuzione della supplenza.

Supplenze brevi ATA: il blocco continua

$
0
0

 

Mimmo – Salve ho saputo del decreto per la legge di stabilita’ che vieta le nomine di supplenza del personale ATA di terza fascia.Vorrei sapere dopo quanto tempo dall’inizio del posto vuoto puo’ essere convocato un supplente di personale di assistente tecnico di terza fascia. So per esempio che per i bidelli devono passate 7 giorni di assenza del titolare del posto. Come funziona per gli assistenti tecnici ata? E per gli assistenti amministrativi? Se e’ in vostro possesso potete inviarmi il decreto? Grazie Cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentile Mimmo, il blocco delle supplenze brevi del personale ATA è novellato all’art. 1 commi 332 e 333 della Legge 190/2014. L’ultima circolare sulle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2016/17 (la prot. n. 24306 del 01-09-2016) ribadisce che, non possono essere conferite supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

  1. personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
  2. personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  3. personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Pertanto dal 1° settembre i Dirigenti Scolastici, in caso di assenza non potranno conferire supplenze brevi agli assistenti tecnici mentre per gli assistenti amministrativi è concesso nominare solo presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti.

Per i collaboratori scolastici, invece, il divieto di sostituire nei primi sette giorni d’assenza potrà essere superato laddove si verificano condizioni tali da non assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico circolare prot. n 2116 del 30.09.2015.


Assistenza al figlio: il diritto è di entrambi i genitori

$
0
0

Scuola – Buongiorno, sono Santina assistente amministrativo presso un istituto comprensivo, volevo porvi un quesito: nel nostro Istituto prestano servizio due coniugi, uno di loro usufruisce dell’art. 3 comma 3 della l. 104, il quesito che le pongo è questo ,possono tutte e due essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto, o ne ha diritto solo l’interessato? In attesa di una vostra risposta si inviano cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è positiva.

Ciò che esercitano i genitori nei confronti del proprio figlio è un diritto soggettivo, indipendentemente da come sono fruiti i relativi permessi o congedi durante l’anno.
Tale diritto si esercita infatti in qualità di “genitore”, pertanto i benefici indicati dall’art. 13/1 e 13/2 sono in capo ad entrambi.

Tale principio è sancito dalla stessa legge 104/92 nella quale specifica che i permessi e il congedo (ovviamente secondo determinati criteri) spettano ad entrambi i genitori.

Si ricorda che per essere esclusi dalla graduatoria il comune della scuola deve coincidere con quello di assistenza, altrimenti il personale deve produrre domanda di trasferimento richiedendo le scuole/ambiti del comune di assistenza.

Congedo parentale e primi 30 giorni. Chiarimenti per la scuola

$
0
0

Scuola – Buongiorno, abbiamo in servizio una docente che ha lavorato nel privato fino al settembre 2015. Nel periodo in cui è stata dipendente privata ha usufruito di 40 giorni di congedo parentale, retribuito fin dal primo giorno al 30 per cento. Il figlio è nato nell’anno 2012. Dall’ottobre 2015 la signora è docente. Vorrei sapere, come saranno retribuiti i sette giorni di congedo parentale, per lo stesso figlio, che la medesima ha richiesto per il mese di aprile. Saranno retribuiti per intero, poiché non ha mai usufruito di giorni di congedo parentale retribuiti al cento per cento,  o al 30 per cento , perché non sono i suoi primi 30 giorni? La legge parla di primi 30 giorni retribuiti al cento per cento, per quanto riguarda la scuola, ma se i primi 30  giorni sono stati usufruiti nel privato, che cosa dobbiamo fare? Grazie.

Paolo Pizzo – gentile scuola,

la docente ha diritto.

L’espressione contenuta nel CCNL/2007  “… per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori…” si riferisce esclusivamente ai casi nei quali entrambi i genitori hanno diritto al trattamento ivi previsto.

Pertanto, da dipendente da azienda privata, la docente non ha goduto e non potrebbe mai godere del particolare beneficio previsto.

Pertanto, i primi trenta giorni del congedo parentale della madre, dovranno essere retribuiti per intero.

Non applicando ciò, come più volte precisato anche dall’ARAN risulterebbe un trattamento  “eccessivamente penalizzante per la lavoratrice se il CCNL applicato nel precedente rapporto di lavoro non prevede un beneficio analogo a quello previsto dal CCNL del comparto [scuola]”.

Sempreché, ovviamente, il beneficio in esame non sia stato fruito dall’altro genitore perché il CCNL riconosce 30 giorni a retribuzione intera complessivi per entrambi i genitori.

Passaggio di ruolo da sostegno a materia: è possibile chiedere il movimento se è stato superato il vincolo quinquennale sul sostegno

$
0
0

Antonella – Sono una docente di ruolo ad una scuola di primo grado e l’anno prossimo sarà il mio 5° anno di ruolo su sostegno. Vorrei chiedere il trasferimento alle superiori di II grado sulla cattedra di tedesco, materia che ho sempre insegnato in quegli istituti come precaria. Ti chiedo: c’è una priorità di richieste affinché si scongiuri la situazione di essere assegnata alle superiori sul sostegno vincolandomi altri 5 anni? Grazie per la cortese risposta

Giovanna Onnis – Gentilissima Antonella,

il movimento che vuoi chiedere è un passaggio di ruolo dalla secondaria I grado alla secondaria II grado, da sostegno a materia.

Avendo superato il vincolo quinquennale sul sostegno ed essendo in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso del II grado che intendi chiedere nel passaggio di ruolo, puoi tranquillamente presentare relativa domanda di mobilità professionale per il prossimo anno scolastico.

Non sei obbligata, nella domanda di passaggio, a chiedere anche posti di sostegno, ma puoi chiedere solo classe di concorso e non rischierai una mobilità sul sostegno in altro grado di istruzione che determinerebbe  un nuovo vincolo quinquennale.

Chiaramente se non otterrai il passaggio di ruolo richiesto rimarrai nella scuola di attuale titolarità come docente di sostegno.

Punteggio di continuità e graduatoria interna. Chiarimenti.

$
0
0

Mariagrazia – Sono un’insegnante di sostegno   di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado, in occasione della compilazione del modulo per la graduatoria interna della scuola (allegato f) con i miei colleghi ci siamo interrogati a proposito del punteggio di continuità maturato; nello specifico il punteggio maturato negli anni precedenti è sempre valido o si perde nel momento in cui volontariamente si cambia scuola? Per esempio il servizio prestato dal 2010 al 2015 presso un’istituzione scolastica diversa da quella nella quale si presta attualmente servizio è ad oggi valutabile nella scuola di attuale servizio? Certa di una risposta, ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Mariagraiza,

con la domanda volontaria si perde automaticamente tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola di precedente titolarità.

L’unica eccezione è per il personale perdente posto che condiziona la domanda di mobilità. Tale personale mantiene infaftti il diritto di rientro e la continuità nell’ex scuola.

Ma non è il tuo caso avendo prodotta domanda volontaria.

L’unica continuità che potresti mantenere è quella nel comune qualora il trasferimento tu l’abbia ottenuto in una scuola dello stesso comune rispetto a quella precedente. 1 punto per ogni anno.

 

Servizio di ruolo presso altro Ente non è valutabile nelle graduatorie dei docenti

$
0
0

Andrea  – Buonasera, sono un docente entrato di ruolo con la L.107 lo scorso. Vista la prossima mobilità docenti, avrei una domanda molto importante da rivolgerti. Immagino sia un momento caotico, spero troverai un attimo per leggere anche la mia richiesta. Da settembre 2007 a febbraio 2008 (giorni non sufficienti per raggiungere i 180 gg) ho lavorato come docente non di ruolo presso una scuola di Reggio Emilia, a Febbraio, avendo vinto il concorso all’Agenzia delle Entrate, ho abbandonato temporaneamente la scuola. All’Agenzia, ente statale, ho lavorato, in ruolo, fino al novembre 2015, mese in cui, come detto prima ho fatto il definitivo passaggio verso la scuola. Sulla normativa di mobilità si legge: L’anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza…..compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera. La valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali. Da quanto si legge sembrerebbe che il mio periodo di lavoro presso l’Agenzia delle entrate possa essere conteggiato nel punteggio valido per la prossima mobilità del corpo docente, oltretutto considerando che vale il punteggio svolto da militari o il servizio civile. Secondo il tuo parere è così? Hai già trattato argomenti del genere? In attesa di una cortese risposta, porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Andrea,

per il personale docente il servizio di ruolo svolto presso un altro Ente non è valutabile nelle graduatorie interne di istituto o nella mobilità.

Infatti, come da te riportato nel quesito, il servizio di pre ruolo è valutabile se riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera.

Il servizio da te  svolto non lo è. Per quanto riguarda la questione “enti locali” è valutabile solo se servizio di docenza in scuole statali alle dipendenze degli enti locali. Non è ciò che hai svolto.

Viewing all 9414 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>