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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Graduatoria interna di istituto: sono inseriti tutti i docenti titolari o con incarico triennale nella scuola

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R.A.–  Vorrei ringraziarvi per il lavoro che fate, il vostro sito è davvero utile per molte persone! Volevo porre il seguente quesito: nelle graduatorie interne di istituto, ci vanno solo le persone che stanno facendo mobilità? Grazie in anticipo.

Giovanna Onnis – Gentilissimo R.A.,

le graduatorie interne di istituto vengono predisposte ogni anno nelle diverse istituzioni scolastiche per individuare, in caso di contrazione nell’organico,  eventuali  docenti soprannumerari.

Nelle graduatorie, distinte per classe di concorso, vengono inseriti tutti i docenti titolari nella scuola o con incarico triennale, a prescindere dal fatto che abbiano presentato o meno domanda di mobilità.

Quindi saranno inseriti in graduatoria anche i docenti che non hanno nessuna intenzione di trasferirsi volontariamente dalla scuola dove sono in servizio come titolari o come incaricati per un triennio.


Passaggio di ruolo: con unica domanda si possono esprimere preferenze per diverse province

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Luisa – Sono una docente di scuola primaria e quest’anno vorrei presentare domanda sia di trasferimento interprovinciale sia di passaggio di ruolo. Ho letto che in caso di richiesta di trasferimento e di passaggio di ruolo prevale il passaggio di ruolo. Quindi, mi è preclusa la possibilità di chiedere il passaggio di ruolo in un’altra provincia? In attesa di una Vostra cortese risposta, invio i migliori saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissima Luisa,

nella sequenza operativa stabilita nell’Allegato 1 dell’ipotesi di CCNI, dove viene indicato l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e passaggi, il trasferimento viene disposto prima del passaggio di ruolo, ma se si ottiene anche quest’ultimo, tale movimento annullerà il trasferimento già disposto.

Quanto detto è chiaramente stabilito nell’art.4 comma 6 del contratto:

“[…..]Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.”

Nella domanda di passaggio di ruolo potrai inserire 15 preferenze delle quali fino a 5 scuole e le restanti potranno essere sia su ambito che su provincia. Potrai esprimere  nella stessa domanda  preferenze per province diverse, quindi sia per la provincia di titolarità che per altre province.

Non ti sarà, pertanto, preclusa la possibilità di ottenere passaggio interprovinciale e l’ordine con il quale inserirai le preferenze indicherà quale risulta per te il movimento prioritario, cioè quello provinciale oppure quello interprovinciale.

Maternità e supplenza. Chiarimenti

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Angela –  e sono un’insegnante di scuola primaria a tempo determinato, con incarico fino al temine delle lezioni. Sono incinta (non sono in interdizione dal lavoro) e la data presunta del parto è il 28 agosto. Vorrei chiedere se al termine del contratto mi spettano il periodo di interdizione (dal termine delle lezioni fino al 27 giugno) e il congedo per maternità (dal 28 giugno fino ai tre mesi dopo il parto) fuori nomina. Se sì, quando devo presentare le rispettive domande? Grazie. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Angela,

fino al termine delle lezioni sarai in indennità di maternità durante la nomina.

Dal termine delle lezioni ovvero al di fuori del contratto di lavoro andrai in indennità fuori nomina che prevede il pagamento di un’indennità pari all’80%  dell’ultimo stipendio ricevuto.

Tale indennità è utile solo ai fini economici e non quindi come anzianità di servizio.

Questo trattamento lo avrai fino al termine del congedo obbligatorio (3 mesi dopo il parto) salvo nuove nomine. Non dovrai presentare nulla, la scuola farà tutto in automatico, sempreché fino al termine dell’interdizione continuerai a produrre le certificazioni necessarie.

Graduatoria interna e trasferimento da posto di sostegno a posto comune

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Domenica – Gent.le redazione Sono una docente di scuola primaria che ha fatto il passaggio nell’anno scolastico 2015/2016 da posto sostegno a posto comune dopo nove anni di titolarita nella stessa scuola. Vorrei sapere se nella graduatoria interna il punteggio di continuità per aver lavorato nello stesso comune dove sono residente e nella stessa scuola di titolarita mi viene conteggiato, o rischio di essere perdente posto?

Paolo Pizzo – Gentilissima Domenica,

ottenendo trasferimento per altra tipologia di posto hai perso tutto il punteggio di continuità. A nulla rileva se il trasferimento è stato ottenuto nella stessa scuola.

Potrai quindi vantare un solo anno di continuità (2015/16).

Trattandosi del secondo anno di servizio non sei collocata in coda alla graduatoria.

Graduatoria interna e docenti ultimi arrivati. Chiarimenti

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Federica – Buonasera, sono una docente di sostegno  di scuola secondaria di secondo grado che ha ottenuto titolarità su scuola a settembre del  2016 nell’istituto di attuale servizio. Nelle graduatorie interne di istituto sarò in coda in quanto “ultima arrivata”. Una mia collega ( il cui punteggio è maggiore rispetto al mio) ha ottenuto passaggio di ruolo (sempre nel sostegno ) a settembre del 2016 nel mio stesso istituto e attualmente in anno di prova. Quest’ultima andrà in coda nelle graduatorie interne di istituto, come me. Chiedo però se, fra le due,  io in coda sia o no avanti a lei a prescindere dal punteggio. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Federica,

tutte e due siete considerate a domanda volontaria e quindi ultime arrivate.

La tua collega, infatti, al pari di te ha prodotto domanda di mobilità e a nulla rileva se si tratti di trasferimento o di passaggio di ruolo.

Siete entrambe collocate in coda e l’ultima sarà chi avrà meno punteggio (salvo precedenze).

Pre ruolo su sostegno. Calcolo.

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Mara – un docente immesso in ruolo a seguito della legge 107 sul sostegno scuola secondaria di I grado dichiara di aver prestato servizio di preruolo per 10 anni nella scuola secondaria di II grado, di cui 6 sul sostegno in possesso del titolo di specializzazione. Come vanno valutati questi anni dal momento che attualmente l’immissione in ruolo è sul I grado. Grazie per l’attenzione. Distinti Saluti

Paolo Pizzo – Gentilissima Mara,

Il servizio di pre ruolo in questo caso viene valutato a prescindere dall’ordine di scuola in cui è stato prestato ovvero nel II grado. Pertanto, questo il calcolo:

  • anni di pre ruolo compessivi 10. Punteggio 4×3=12 ; 6×2= 12 totale 24 punti.
  • anni di pre ruolo su sostegno raddoppiati: 4×3=12 ; 2×2= 4 totale 14 punti.

Totale pre ruolo 38 punti.

Trasferimento secondaria I grado: si deve chiedere l’intero IC con unico codice meccanografico e non i singoli plessi

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Tiziana – Gentile redazione, sono docente a tempo indeterminato in una scuola secondaria di primo grado. Perdente posto nel 2015 dalla sede A, sono stata trasferita d’ufficio e mi è stata assegnata una cattedra COE articolata su due plessi (sede B e C) appartenenti allo stesso Istituto Comprensivo. La sede A fa parte sempre dello stesso Istituto Comprensivo dei plessi B e C presso cui attualmente lavoro. Quest’anno ho la possibilità di fare domanda di trasferimento per la sede A con diritto di precedenza. La segreteria della scuola mi ha detto che non è certo che possa fare la domanda di trasferimento per una sede scolastica (sede A) che fa parte dello stesso Istituto Comprensivo dei plessi B e C, in quanto sono un docente già inserito nella graduatoria unica di istituto. Vorrei avere una conferma di quanto mi è stato detto. Vi ringrazio in anticipo per la vostra preziosa collaborazione. Cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissima Tiziana,

confermo quanto ti ha detto la segreteria della tua scuola.

Dal prossimo anno scolastico l’organico degli Istituti Comprensivi sarà unificato, quindi ci sarà un unico codice meccanografico identificativo, senza distinzione tra i vari plessi della scuola secondaria I grado .

I docenti, quindi, non avranno più titolarità in uno specifico plesso, ma risulteranno titolari nell’IC nella sua interezza e per loro verrà predisposta un’unica graduatoria interna di istituto per ogni classe di concorso.

Non potrai, quindi, esprimere tra le preferenze il plesso A dal quale sei stata trasferita in quanto soprannumeraria, per il quale non esisterà più un codice meccanografico identificativo, facendo parte di un IC con organico e codice unificato.

Non potrai chiedere neanche trasferimento nell’IC  che, al momento di presentazione della domanda,  risulterà la tua sede di  titolarità in seguito a modifica automatica dell’attuale titolarità che risulta nei plessi  B + C  facenti parte dello stesso IC del plesso A di ex-titolarità.

L’assegnazione dei plessi sarà disposta dal dirigente scolastico, tenendo conto delle indicazioni del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto e in base ai criteri definiti in sede di contrattazione di istituto con la RSU

Punteggio anni di servizio a seguito di passaggio di cattedra. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Gentilissimi sono un’Ass.te Amm.va vorrei porvi un quesito: un docente di ruolo su classe di concorso A039 (per 8 anni) ottiene il passaggio di cattedra alla classe di concorso A345  come va valutato il servizio di ruolo su A039 6 o 3 punti? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

gli anni si contano per intero.

La nota 1 della tabella titoli allegata al CCNI specifica che ) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.

Nella Premessa a tale tabella è altresì specificato che per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra.

La lettera A si riferisce ai 6 punti per gli anni di ruolo.

Pertanto, dal momento che la docente è rimasta sempre nello stesso ruolo il punteggio degli anni di servizio non va dimezzato.


Graduatorie III FASCIA ATA: la valutazione del servizio di docente di scuola paritaria

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Gianluca  – Buongiorno, sono in graduatoria di III fascia in qualità di assistente amministrativo. Oltre ad aggiornare il mio punteggio per il settore specifico, potrò inoltrare anche la domanda relativa all’inserimento nella graduatorie in qualità di Collabotore Scolastico? 

Inoltre, non ho mai effettuato una supplenza in qualità di ATA in questi anni, ma ho maturato degli anni di servizio in qualità di docente presso delle scuole paritarie.

Mi domandavo questo: il servizio svolto in qualità di docente è valutato nelle graduatorie ATA?

Grazie in anticipo e complimenti per il servizio offerto.

di Giovanni Calandrino – Gentile Gianluca, la risposta è positiva. In riferimento al D.M. 717/2014, le ricordo che i titoli d’accesso al profilo di CS sono: Il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Per quanto riguarda la valutazione del servizio di docente presso scuole non statali paritarie, in riferimento al D.M. 716/2014, è valutato 0,60 punti l’anno ovvero 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore ai 15gg.

Graduatorie III FASCIA ATA: la valutazione dell’attestato professionale per la dattilografia

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Emanuela – Buongiorno, mi potete dare chiarimenti sul punteggio per il personale Ata 3 fascia AA: operatore amministrativo 1,5 modulo ecdl specialised 1,20. Posso ancora conseguire un corso di dattilografia che mi da diritto a 1 punto? Grazie in anticipo.di Giovanni Calandrino – Gentilissima Emanuela, le confermo che il conseguimento dell’attestato di addestramento professionale per la dattilografia rilasciato al termine di un corso professionale istituito dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici, le sarà valutato punti 1 in aggiunta ai suoi altri titoli.

Graduatorie III FASCIA ATA: gli attestati OSA e OSS

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Oriana – Salve, sono in graduatoria come collaboratore scolastico, e sono venuta a conoscenza che il corso OSA, oppure il corso OSS danno 1 punto . Vorrei sapere se mi faccio uno di questi due corsi, in un istituto privato a pagamento, il punteggio mi verrà riconosciuto al momento dell’aggiornamento? Ed eventualmente che qualità deve avere l’attestato rilasciato? Grazie.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Oriana, le certificazioni OSA e OSS sono oggetto di valutazione nelle graduatorie di III fascia per il solo profilo professionale di CS, si ricorda, infatti, che le sole qualifiche ottenute al termine di corsi socio – assistenziali (OSA) e socio – sanitari (OSS) rilasciati dalle Regioni sono valutate in riferimento al D.M. 716/2014 PUNTI 1 (si valuta un solo titolo).

Passaggio di ruolo da sostegno I grado a sostegno II grado: è su sede definitiva e determina nuovo vincolo quinquennale

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Sara –  Quest’anno ho avuto finalmente il passaggio di ruolo da sostegno secondaria I grado a sostegno secondaria II grado sto facendo anno di prova e formazione! La domanda è: la sede assegnatami quest’anno,è provvisoria? Sono obbligata a fare la domanda di trasferimento come avvenne anni fa per le medie? Questa sede provvisoria mi vale come titolarità? Io credo che sia provvisoria… Grazie anticipatamente

Giovanna Onnis – Gentilissima Sara,

la tua convinzione non è corretta.

La scuola nella quale hai ottenuto il passaggio di ruolo è, infatti, la tua sede di titolarità e come tale è sede definitiva e non provvisoria.

Se non intendi modificarla, quindi, non devi presentare, per il prossimo anno scolastico,  domanda di trasferimento e rimarrai nella attuale scuola come docente titolare sul sostegno.

Ti ricordo che nel caso tu intenda presentare domanda di trasferimento potrai farlo solo per posti di sostegno in quanto il passaggio di ruolo ha determinato l’inizio di un nuovo vincolo quinquennale sul questa tipologia di posto.

Trasferimento in un IIS: si dovrà chiedere l’intero Istituto con unico codice meccanografico

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Teresa – Sono una docente di scienze motorie presso un ITS . Nello stesso comune dove attualmente insegno si libera una cattedra per pensionamento presso il liceo scientifico e vorrei produrvi domanda di mobilità. Senonchè  la segretaria del liceo mi ha sconsigliata in quanto a suo dire su tale cattedra ha diritto di precedenza una collega attualmente titolare presso la sede staccata, in altro comune, già in organico al liceo. Chiedo se ciò risponde al vero.
P.S.  il liceo scientifico e la sede staccata hanno codici diversi.
Ringrazio anticipatamente

Giovanna Onnis – Gentilissima Teresa,

mi sembra di capire che il Liceo dove vorresti chiedere trasferimento fa parte, insieme ad altri indirizzi o altre sedi in comuni diversi, di un IIS per il quale la normativa prevede, per il prossimo anno,  l’unificazione degli organici.

In questo modo il collega di cui parli non risulterà più titolare nella “sede staccata”, ma nell’intero Istituto e, chiaramente, come sostiene la segreteria, potrebbe avere l’assegnazione da parte del dirigente scolastico della sede che ti interessa per il trasferimento.

Ti faccio presente che, in seguito all’unificazione degli organici, per ogni IIS ci sarà unico codice meccanografico e sarà questo che potrai inserire nelle preferenze. In altri termini non potrai chiedere per il trasferimento lo specifico Liceo di tuo interesse, ma dovrai chiedere tutto l’IIS del quale il Liceo fa parte

Mobilità professionale per docente neo-immesso: per presentare domanda è necessario aver superato l’anno di prova

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Linda – Sono stata assunta quest’anno come vincitrice di concorso nella classe A12 e sono abilitata (TFA) anche per le classi A11 e A13. Sto svolgendo l’anno di prova e ho un contratto triennale. Per esigenze legate a mio figlio vorrei presentare domanda di trasferimento provinciale. Mi chiedo: posso presentare contestualmente anche la domanda di passaggio di ruolo  potendo così indicare altre scuole per la NUOVA provincia in cui vorrei insegnare? In ultimo, devo nel caso presentare una domanda per ciascuna classe? Intendo quindi nel mio caso la seguente situazione: 1) domanda di trasferimento interprovinciale 2) domanda per altra classe di abilitazione A11 in un’altra provincia 2) domanda per altra classe di abilitazione A13 sempre in un’altra provincia. Cordialmente

Giovanna Onnis – Gentilissima Linda,

come docente neo-immessa nel corrente anno scolastico potrai sicuramente chiedere trasferimento sia provinciale che interprovinciale, ma non potrai partecipare alla mobilità professionale.

Per chiedere passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, infatti, è necessario essere in possesso di due indispensabili requisiti, avere il titolo e l’abilitazione necessaria e aver superato l’anno di prova.

Come docente neo-immessa sei in anno di prova che non essendo ancora concluso ti impedisce di chiedere il passaggio che vorresti. Potrai chiederlo il prossimo anno se le disposizioni normative rimarranno invariate e ti preciso che il movimento da te indicato, riguardante classi di concorso dello stesso grado di istruzione (secondaria II grado), non è un passaggio di ruolo, ma un passaggio di cattedra e dovrai presentare una domanda distinta per ogni classe di concorso richiesta

Docenti neo-immessi nel corrente anno scolastico: non sono obbligati a presentare domanda di trasferimento

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A.M. – Sono una docente neoassunta in anno di prova da concorso 2016. Ho provato a leggere le diverse FAQ di orizzonte scuola ma non capisco se sono obbligata o meno a fare domanda di mobilità. Io sono stata chiamata  con i miei colleghi vincitori del concorso a scegliere l’ambito in ordine di graduatoria e poi ho presentato CV e sono stata assunta con chiamata diretta del Preside nella scuola dove sto facendo anno di prova. Ho firmato un contratto triennale. Rimarrei molto volentieri dove sono. La domanda è: sono obbligata a fare domanda di mobilità? Se si, posso indicare come prima preferenza la mia scuola attuale? Grazie delle delucidazioni. Un cordiale saluto

Giovanna Onnis – Gentilissima A.M.,

i docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico hanno avuto l’assegnazione dell’ambito di titolarità e, quindi, diversamente dagli anni scorsi, sono su sede definitiva e non provvisoria.

Questo determina l’assenza di obblighi per la presentazione della domanda di trasferimento, domanda che i  docenti immessi in ruolo negli scorsi anni scolastici dovevano presentare per chiedere l’assegnazione della sede definitiva.

Situazione che non ti coinvolge in quanto hai l’ambito di titolarità e la scuola dove hai avuto il conferimento dell’incarico triennale. Puoi, quindi, rimanere in questa scuola senza dover presentare domanda di trasferimento.

Ti informo che, in base a quanto prevede l’art. 3 comma 2 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2017/18, non potresti neanche inserire, tra le preferenze nella domanda di trasferimento,  la scuola dove sei in servizio con incarico triennale, che in base all’articolo citato, viene considerato indisponibile per il movimento richiesto

 


Bonus 500 euro: chi lo ha azzerato ma non lo ha ancora speso, deve seguire una procedura per recuperarlo

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Michele – Ai primi di dicembre mi sono registrato per lo spid posta italiane. Ottenuto il codice mi registro carta del docente del miur,  alle rchieste di autocertificazione si interrompe la connessione internet di casa. Dopo alcuni giorni viene sistemato l’inconveniente dell’interruzione. Rientro in carta docenti, pensando di proseguire la registrazione. Autenticato con spid poste e ricevuto il codice num. via sms,  non mi permette di proseguire l ‘autocertificazione, visualizzando credito 0 spesa 0 non è possibile emettere buoni. Cosa devo fare? Ho perduto tutto?

risposta – gent.mo Michele, il Ministero è venuto incontro alle numerose richieste come le sue. Sono stati infatti numerosi i docenti che per circostanze esterne come nel suo caso o per superficialità non hanno risposto correttamente alla domanda impostata sulla piattaforma, di fatto azzerando il portafogli per l’a.s. 2016/17. La domanda posta al primo ingresso in piattaforma chiedeva infatti di dichiarare se fossero state effettuate delle spes tra il 1° settembre e il 30 novembre 2016. Molti docenti hanno pensato che la domanda si riferisse al precedente anno scolastico e hanno risposto affermativamente, da lì il pasticcio.

Il Ministero allora ha escogitato la cosiddetta “istanza di rimborso”.

Ossia i docenti devono dichiarare di non volere più che la scuola rimborsi i 500 euro (perchè in realtà non è così), in modo che la cifra possa nuovamente essere ripristinata e resa utile per poter essere spesa entro il 31 agosto 2017.

In tal caso, il docente  presenta il modulo “Ritiro Istanza di Rimborso” alla segreteria della scuola di servizio o, se il docente presta servizio in altri uffici, a qualsiasi scuola del territorio nazionale.

In questo articolo altri particolari sulla procedura e il modello di domanda

Bonus 500 euro, chi ha azzerato per sbaglio il conto può recuperare somma. Il modello di domanda

Numero massimo alunni per classe: cosa dice la normativa in presenza di alunno certificato

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Giuseppina – Vorrei cortesemente sapere qual e’ il limite massimo di alunni in una classe 1^ della Primaria, in presenza di un bambino certificato. In attesa di risposta, ringrazio e saluto cordialmente.

Giovanna Onnis – Gentilissima Giuseppina,

la consistenza numerica degli alunni per classe è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al quale si fa riferimento annualmente nella circolare ministeriale sulla consistenza della dotazione organica per ogni scuola di diverso ordine e grado.

Il tuo quesito trova risposta nell’art. 5 comma 2 del citato D.P.R., avente come oggetto “Classi con alunni in situazione di disabilità”, dove viene chiarito che il numero degli alunni nelle classi iniziali delle scuole ed  istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili.

Per maggiori dettagli e precisazioni ti invito a leggere l’articolo sull’argomento pubblicato da OrizzonteScuola

Organico dell’autonomia: cattedre di diritto e di potenziamento, l’assegnazione spetta al dirigente scolastico

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Giorgia – Sono un’insegnante attualmente nella scuola secondaria di secondo grado. Ho ottenuto, con la mobilità dello scorso anno, il passaggio di ruolo in fase A , dal sostegno secondaria di primo grado a scienze motorie secondaria secondo grado. ( sono di ruolo dal 2010) e sono finita sul potenziamento. Volevo capire se, in caso di pensionamento di un collega all’interno dello stesso istituto, io ho diritto a scivolare sulla cattedra o se in caso di trasferimenti in entrata di esterni io sono destinata a rimanere sul “potenziamento”?


Inoltre, occorre fare domanda di mobilità per passare dal potenziamento alla cattedra?
Poi approfitto per chiedere un’altra cosa, nel caso in cui provassi a chiedere il trasferimento, sarebbe possibile indicare solo le 5 scuole ? Che cosa accadrebbe se non mi venissero accettate le richieste? Grazie in anticipo

Giovanna Onnis – Gentilissima Giorgia,

la cattedra di potenziamento nella quale presti servizio fa parte dell’organico dell’autonomia della scuola e tu risulti titolare in tale scuola in seguito a passaggio di ruolo, a prescindere dalla cattedra che occupi attualmente.

Non sei vincolata, quindi, alla permanenza sulla cattedra di potenziamento e potresti ottenere il prossimo anno l’assegnazione della cattedra di diritto che si libererà in seguito a un pensionamento.

L’assegnazione delle cattedre (diritto o potenziamento), infatti, è a discrezione del dirigente scolastico, sentito il Collegio Docenti e tenendo conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto,  e per passare dal potenziamento a cattedra di diritto non dovrai presentare, conseguentemente, nessuna domanda di mobilità con la quale si chiede di modificare la scuola di titolarità.

Se deciderai in ogni caso di presentare domanda di trasferimento potrai esprimere un totale di 15 preferenze tra le quali potrai indicare fino a 5 scuole e se non hai interesse a chiedere anche ambiti territoriali o intere provincie potrai limitare la tua scelta alle sole preferenze analitiche sulle 5 scuole.

Se non sarai soddisfatta nella tua richiesta non otterrai il trasferimento e rimarrai nella scuola di attuale titolarità

Domanda di passaggio di ruolo: se non viene soddisfatta, non ci saranno conseguenze per scuola di titolarità del docente

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Marina  – Sono docente di scuola Secondaria I  grado a tempo indeterminato dal 2001, in possesso di abilitazione per l’insegnamento nella scuola Secondaria II grado. Vorrei chiedere il passaggio, indicando nella domanda solo 2 istituti di mio interesse; prima di procedere però vorrei essere rassicurata sul fatto che, qualora non ottenessi la cattedra in nessuna delle due scuole indicate nella domanda di trasferimento, manterrei comunque la titolarità nella Scuola media in cui attualmente insegno. Grazie per l’attenzione.

Giovanna Onnis – Gentilissima  Marina,

puoi presentare tranquillamente domanda di passaggio di ruolo per il prossimo anno scolastico e se non otterrai il movimento richiesto non ci saranno conseguenze per la tua titolarità che rimarrà invariata.

Non esiste, infatti, il passaggio di ruolo d’ufficio e potrai ottenere il passaggio richiesto solo se potrai essere soddisfatta in una delle due preferenze che intendi esprimere nella domanda.

Non ottenendo il passaggio continuerai a lavorare come docente titolare nella scuola Secondaria I grado dove attualmente presti servizio

Movimento da posto comune a sostegno: può essere trasferimento o passaggio di ruolo

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Francesca – Sono titolare di posto comune nella  scuola primaria dal settembre 2008. Vorrei sapere cosa fare per passare su posto di sostegno possedendo ovviamente il titolo di specializzazione.  Grazie

Giovanna Onnis  – Gentilissima Francesca,

per passare da posto comune a sostegno dovrai partecipare alla mobilità presentando specifica domanda.

Se il movimento riguarda lo stesso ordine o grado di titolarità, nel tuo caso la scuola Primaria, dovrai presentare domanda di trasferimento.

Se, invece il movimento richiesto riguarda un ordine o grado di istruzione differente rispetto a quello di titolarità, avendo i titoli e i requisiti necessari,  dovrai chiedere passaggio di ruolo.

 

 

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