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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Punteggio di continuità: si valuta esclusivamente per il servizio in ruolo e non per il pre-ruolo, anche se svolto nella stessa scuola o comune

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Antonella –  Ringraziando in anticipo per la competenza e cordialità delle vostre risposte, vengo a chiedervi
se nella domanda di mobilità, il calcolo del punteggio di continuità nel comune è attribuito solo se di ruolo oppure anche se pre-ruolo. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Antonella,

il punteggio di continuità viene valutato in seguito all’immissione in ruolo e all’attribuzione della sede definitiva,  per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità o di incarico triennale, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Non viene preso in considerazione, quindi, il servizio pre-ruolo  anche se svolto nella scuola in cui il docente risulta titolare o dove gli è stato conferito l’incarico triennale.

Ti ricordo che è possibile valutare anche il punteggio di continuità relativo al comune di titolarità, solo per la graduatoria interna, ma non per la mobilità volontaria. Questo punteggio, chiaramente, non potrà essere cumulato, per lo stesso anno, con quello relativo alla continuità nella scuola. Anche per la continuità nel comune si valuta esclusivamente il servizio in ruolo, escludendo, quindi gli eventuali anni di servizio pre-ruolo svolti nello stesso comune


La supplenza fino alle esigenze di servizio

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Scuola – Salve sono assistente amministrativa nella scuola pubblica ( Liceo Classico) alle prime armi con l’UFFICIO PERSONALE. La docente titolare é assente per maternità ed ha superato tutte le fasi ( astensione obbligatoria, facoltativa, puerperio) Ora ha preso astensione facoltativa fino alla fine del suo contratto: 30.06.2017. ( la titolare non é mai rientrata in servizio) Il contratto della sua supplente, mi dicono non dev’esere non fino al 30.06.2017 ma fino al giorno 8.6.2017.( fine della scuola) Mi confermate questa normativa? dove trovo il riferimento normativo in modo da poter  inserire correttamente il contratto della supplente della titolare assente? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’art 7 del Regolamento delle supplenze dispone che sono di competenza del dirigente scolastico le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Il comma 3 specifica che il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Pertanto, le esigenze della scuola per quanto riguarda la presenza dei docenti è sicuramente fino al termine delle lezioni, 8 giugno, salvo poi il diritto del supplente ad avere la proroga del contratto per gli scrutini ed eventuali esami.

Esclusione dalla graduatoria interna. Spetta ad entrambi i coniugi che fruiscono della legge 104/92

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Scuola – per quanto riguarda l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto del personale beneficiario della precedenza per la l. 104 art. 3 comma 3 , tutte e due i coniugi che sono in servizio nella stessa scuola possono esser esclusi dalla suddetta graduatoria, lui per sé stesso e lei per assistenza al coniuge? In attesa di una vostra risposta si inviano cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è positiva.

I due docenti fruiscono ognuno di una specifica norma di legge ovvero l’art. 33 comma 6 il docente (handicap personale), l’art 33 commi 5 e 7 la moglie (assistenza in questo caso al coniuge con handicap grave).

Tali articoli di legge sono entrambi contenuti nell’art 13 del CCNI scuola, il primo al punto III sub punto 3, il secondo al punto IV.

Pertanto, il docente fruirà dell’esclusione dalla graduatoria interna per handicap personale; la moglie si avvarrà del punto IV di cui sopra e potrà però essere esclusa solo se il comune di assistenza del marito (ovvero la residenza di quest’ultimo) coincide con il comune in cui è ubicata la scuola.

Qualora non fosse così, per essere esclusa sarà obbligata a produrre domanda di trasferimento includendo le scuole del comune di residenza del marito.

 

Retroattività della nomina. Punteggio

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Maria  – Sono stata immessa in ruolo su posto di sostegno scuola media AD00 con decorrenza giuridica 1/09/2015 e con decorrenza economica dal 01/07/2016. Durante l’anno di nomina giuridica ho svolto una supplenza sulla materia, sempre alle scuole medie, superando regolarmente l’anno di prova. Vorrei sapere se, nel calcolo del punteggio per la mobilità, l’anno di nomina giuridica si considera prestato su posto di sostegno e quindi il punteggio  viene raddoppiato oppure no. Grazie mille.

Paolo Pizzo  – gentilissima Maria,

la tabella di valutazione titoli allegata al CCNI prevede 6 punti per ogni anno di retroattività giuridica coperta da nomina purché il docente abbia svolto una supplenza di almeno 180 gg. nell’anno di riferimento in questo caso non importa se per altra tipologia di posto o su grado diverso di scuola.

Ti varrà quindi per intero.

Assegnazione provvisoria: si deve chiedere nella provincia e comune di residenza del familiare verso il quale si chiede ricongiungimento

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Davide – Sono un docente di ruolo in sostegno a Brindisi. Mia moglie ha sempre lavorato con supplenze annuali a Bergamo. Fino a quest’anno non ho avuto problemi a chiedere assegnazione su Bergamo perché avevamo entrambi residenza a Bergamo. Quest’anno però abbiamo sia io che mia moglie la residenza a Lecce dove abbiamo acquistato casa. Inoltre abbiamo un bambino di due anni. Quello che volevo sapere è se io posso chiedere assegnazione ugualmente a Bergamo documentando che mia moglie lavora annualmente lì. Se si come devo fare per compilare la domanda non essendoci le voci che mi interessano? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Davide,

l’assegnazione provvisoria si chiede per ricongiungimento ad un familiare (coniuge, convivente, figlio  o genitore) nel suo comune di residenza.

Questo movimento annuale, quindi, si può chiedere in una sola provincia che deve risultare quella di residenza del familiare.

Per quanto riguarda la possibilità di “aggirare” il vincolo di permanenza triennale nella provincia di immissione in ruolo e i requisiti  necessari, se per il prossimo anno, come si ipotizza, non sarà prevista deroga come è stato per il corrente anno scolastico,  è necessario attendere il nuovo contratto sulla mobilità annuale.

In ogni caso non potrai chiedere assegnazione provvisoria per ricongiungimento a tua moglie in un comune e provincia differente da quella di sua residenza. Non ci sono motivazioni che possono consentire questa richiesta per la quale non potrai trovare voci specifiche nel modulo di domanda.

Organico secondaria I grado e lingue straniere: inglese potenziato solo in assenza di esuberi nella seconda lingua comunitaria

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Oriana – Gentile redazione di Orizzontescuola, sono una docente di ruolo di seconda lingua straniera alla scuola media. Con la domanda di trasferimento che ho dovuto obbligatoriamente produrre lo scorso anno (ero in anno di prova), sono stata assegnata d’ufficio in due scuole. Quest’anno, ho intenzione di tentare nuovamente di trasferirmi soprattutto perché nella scuola di titolarità dal prossimo anno avrò solo quattro ore e, probabilmente, sarò dichiarata perdente posto. Tuttavia, tra i miei innumerevoli dubbi ve n’è uno che non riesco risolvere, nemmeno con l’aiuto delle diverse segreterie scolastiche a cui mi sono rivolta e mi auguro che possiate aiutarmi voi.

Qualora nella domanda di mobilità ottenessi il trasferimento e acquisissi la titolarità su una delle scuole da me indicate (COI), ci potrebbe essere la possibilità che in futuro perdessi ore della mia cattedra a vantaggio di un’altra lingua o dell’inglese potenziato oppure la scuola dovrebbe obbligatoriamente preservare la mia cattedra e poi, eventualmente, destinare altre ore “in più” ad altre lingue? C’è un riferimento normativo in merito? Temo infatti di dover nuovamente subire il trattamento di perdente posto e ciò mi angoscia molto.  Vi saluto e vi ringrazio di cuore

Giovanna Onnis –  Gentilissima Oriana,

con il DPR n.89/2009, art.5 comma 10, è stata introdotta, nella scuola secondaria I grado,  la possibilità di insegnamento dell’inglese potenziato:

“A decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle  famiglie e compatibilmente con le disponibilità  di organico e l’assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, e’ introdotto l’insegnamento dell’inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria […..]”

Nella normativa citata viene chiarito che tale innovazione può essere introdotta  se le disponibilità di organico lo consentono. In altri termini l’inglese potenziato non può creare esuberi relativamente alla seconda lingua comunitaria insegnata nella scuola.

La normativa che è seguita nel corso dei successivi anni scolastici ha sempre sottolineato le norme di garanzia per i docenti della seconda lingua comunitaria titolari nella  scuola rispetto alle richieste di cambiamento della lingua.

La più recente che possiamo citare è la nota 11729 del 29 aprile 2016 avente come oggetto  la dotazione organica del personale docente  per l’anno scolastico 2016/17, dove si chiarisce quanto segue:

L’offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola : eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedra interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero

Nel tuo caso, quindi, non sarà possibile trasformare la tua cattedra da interna ad esterna o creare un esubero per la tua classe di concorso, esubero che ti coinvolgerebbe direttamente, se ciò fosse motivato dall’introduzione dell’inglese potenziato. Questo non può succedere poiché deve essere salvaguardata prioritariamente la tua  cattedra e la tua titolarità

I servizi solo giuridici non sono utili ai fini della ricostruzione della carriera.

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Scuola – Buongiorno, sto lavorando ad una ricostruzione di carriera per un collaboratore scolastico e vorrei porre un quesito onde evitare di elaborare un decreto in modo errato. La dipendente ha avuto il riconoscimento ai soli fini guridici del servizio per il periodo dall’  1/7/2009 al 31/8/2009 con verbale di conciliazione avvenuta presso l’ USP di Roma ( il posto era vacante e disponibile) Questi due mesi di servizio sono riconosciuti ai fini della ricostruzione di carriera? Grazie.

FP – Gentile Scuola,

in merito alla richiesta, in premessa, si segnala che  l’art. 485 del D.L.v 297/1994 al comma 1 prevede che il servizio pre-ruolo sia riconosciuto “come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.

Stante quanto appena indicato (servizio utile giuridico ed economico) e salvo diverse indicazioni ministeriali o disposti di legge, in linea di massima i servizi solo giuridici non sono utili ai fini della ricostruzione della carriera.

Pertanto, nella fattispecie, a mio avviso i servizi solo giuridici oggetto di conciliazione con UST, non sono utili ai fini della ricostruzione di carriera.

Requisito per la pensione anticipata (requisito legato all’anzianità di servizio) nel 2017

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Docente – Buonasera, Sono un docente nato il 31.05.1952 e quest’anno al 31.08.17 avrò 43 anni di servizio compreso il riscatto degli anni universitari. Quando potrò andare in pensione. grazie

FP – Gentile Docente,

considerata la sua anzianità di servizio e la sua età anagrafica – tenuto conto dei requisiti pensionistici previsti dalla 214/2011, soddisfa il requisito per la pensione anticipata (requisito legato all’anzianità di servizio) nel 2017.

Pertanto doveva produrre entro i termini – già scaduti –  domanda di pensione con decorrenza 1/9/2017.


Diritto alla pensione anticipata, secondo i requisiti ordinari previsti dalla L. 214/2011 – nel 2030

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Alessia  – Buonasera, sono insegnante primaria a tempo inderminato dal 1.9.1986 (nessuno servizio pre-ruolo). Ho usufruito di un giorno di aspettativa nel 1996 (gentile concessione del D.S. di allora) per motivi personali. Nata nel gennaio 1966, vorrei sapere quanti anni di lavoro mi aspettino, sia nella prospettiva di una pensione per età, sia per anzianità di servizio. Grazie per la cortese attenzione. Distinti saluti

FP – Gentile Alessia,

in riferimento alla sua richiesta, considerata la sua anzianità contributiva e la sua età anagrafica, matura il diritto alla pensione anticipata, secondo i requisiti ordinari previsti dalla L. 214/2011 – nel 2030.

Si precisa che dal 2019 i requisiti pensionistici sono previsionali e pertanto potrebbero subire delle variazioni.

Trattenimento in servizio

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Giuseppina  – Salve, sono un ex collaboratrice scolastica. Ad agosto 2016 la scuola mi ha collocato a riposo per raggiunti limiti di età (67 anni) pur senza aver raggiunto i 20 anni di contributi utili per ottenere una pensione. Ho fatto presente alla dirigente la cosa formulando per iscritto la domanda per poter rimanere fino ai 70 anni, ma mi ha risposto di non poterlo fare perchè anche trattenendomi non avrei raggiunto i 20anni necessari avendo poco più di 15 anni di contributi. Vorrei sapere se il suo è stato un comportamento regolare o meno. Tra l’altro tutti i patronati della mia città a cui mi sono rivolta, mi hanno detto che non mi spetta neanche la pensione sociale avendo mio marito che ha già la sua pensione. Sono veramente sconfortata perchè mi sembra di avere subito un’ingiustizia. Grazie se mi vorrà rispondere.

FP – Gentile Giuseppina,

in merito alla sua richiesta le segnalo che Il trattenimento in servizio è consentito, pur compiendo i 66 e 7 mesi di età – nel caso specifico – entro il 31 agosto 2016, non abbia raggiunto il requisito contributivo per accedere alle pensione di vecchiaia (20 anni).

In tal caso si può ricorrere al trattenimento in servizio soltanto se entro il limite dei 70 anni e 7 mesi il lavoratore possa conseguire il requisito contributivo.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, la scuola ha operato correttamente.

Servizio pre-ruolo svolto presso la scuola dell’infanzia da valutare nella secondaria

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Scuola – Gentile redazione, il mio quesito è questo: Docente neoimmessa in ruolo con la legge 107/2015. Attualmente è’ in servizio nella ns. scuola come incaricata triennale con tipo di posto sostegno. Ha diversi servizi pre-ruolo prestati come docente incaricata annuale di religione nella scuola superiore e con nomina della Curia. Nell’anno 2003/2004 ha sempre prestato servizio come docente incaricata annuale di religione con nomina della Curia ma nella scuola dell’infanzia. Nello sviluppo della ricostruzione di carriera il Sidi NON ha riconosciuto questo a.s. in quanto “servizio non valutabile in quanto prestato in qualità di insegnante nella scuola dell’infanzia”. Domanda: è corretta la valutazione del Sidi? Oppure il servizio di religione è valutabile comunque per tutti i docenti a prescindere dall’ordine di scuola dove è stato prestato? Fiduciosa della Vs. collaborazione, porgo cordiali saluti.

FP – Gentile Ass. Amm.vo,

in merito alla sua richiesta le segnalo che il servizio pre-ruolo svolto presso la scuola dell’infanzia non è utile ai fini della ricostruzione di carriera di docente della scuola secondaria di 2^ grado.

Riferimento normativo art. 485 del D.Lvo 297/1994.

Valutazione degli anni svolti in altro ruolo e del servizio di pre ruolo nella mobilità a domanda

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Alessandra  – Salve.  Quest’ anno ho ottenuto passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado dalla scuola primaria. Intendo produrre per l anno 2017/2018 domanda di trasferimento. Vorrei sapere come verranno calcolati i miei 17 anni di ruolo nella scuola primaria e i miei 3 anni di pre ruolo di cui 2 svolti sempre nella scuola primaria e 1 nella scuola secondaria di primo grado. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Alessandra,

tutto il punteggio pre ruolo e svolto in altro ruolo ti verrà valutato come il ruolo. Questa è la novità della prossima mobilità.

Pertanto, dovrai moltiplicare 17×6= 102 e poi 3×6= 18

Totale 120 pp.

Fino allo scorso anno il calcolo era invece 17×3= 51 e 3×3= 9

Totale 60 pp.

Troverai invece una notevole differenza con il trattamento che avrai nella graduatoria interna di istituto.

Nel tuo caso, infatti, con passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla secondaria, i 17 anni svolti nella scuola primaria si sommeranno al calcolo del pre ruolo che diventerà calcolo “unico”, per cui si fa la somma di tutti gli anni, che sono 17+3 e il calcolo è il seguente:

  • primi 4 anni x3= 12 pp.
  • restanti 16 anni x2= 32

totale 44 pp.

Permesso matrimoniale docente: il diritto vale solo per il rito civile o anche per quello religioso?

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B.A. – Volevo sapere se ho ancora diritto al congedo dei 15 giorni per matrimonio considerato che ho contratto il matrimonio civile circa un anno fa e prossimamente effettuo quello religioso. La ringrazio

Giovanna Onnis – Gentilissima B.A.,

come prevede il CCNL Scuola nell’art.15 comma 3, il personale docente ha diritto ad usufruire di un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio:

“Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso”

Non viene specificato niente in relazione alla differenza tra rito civile e religioso.

Sull’argomento, però,  è intervenuta l ‘Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) che, per il comparto scuola, ha fornito il seguente chiarimento:

“Nel caso di sdoppiamento temporale tra la celebrazione religiosa e quella civile del matrimonio, non si determina uno sdoppiamento del permesso che, invece, può  essere fruito dal dipendente una sola volta.

In questa particolare ipotesi, sarà il dipendente interessato a scegliere, tra le due  possibilità, il periodo temporale di godimento del permesso.

Secondo la giurisprudenza, il diritto al permesso non sorge quando sia celebrato il solo matrimonio religioso, senza trascrizione.”

Considerando, quindi, che, nel tuo caso, celebrerai il matrimonio con rito religioso dopo aver  già contratto matrimonio civile senza aver usufruito del relativo permesso, potrai chiedere i 15 giorni di permesso retribuito in occasione della celebrazione del rito religioso

Valutazione servizio scuola paritaria: in quali casi è prevista?

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P.C. – La mia richiesta consiste nel sapere se, ai fini della prossima mobilità nonché dell’aggiornamento della graduatoria interna d’Istituto, possono essere conteggiati e computati  i miei 6 anni di servizio continuativo presso una scuola paritaria legalmente riconosciuta. Attendo vostri lumi in merito. Grazie e buona giornata!

Giovanna Onnis – Gentilissimo P. C.,

il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile in quanto non riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera.

Fanno eccezione i casi indicati chiaramente nella premessa alle note esplicative della tabella di valutazione allegata all’ipotesi di CCNI 2017/18:

“ Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie

b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali

c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.)”

Abbiamo affrontato l’argomento in questo articolo che ti invito a leggere

Assegnazione provvisoria: è un movimento annuale che si conclude il 31 agosto

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Marcella  –  Sono una docente titolare in una scuola di Roma, ma in assegnazione provvisoria a Napoli.
Ho ricevuto una comunicazione dalla scuola di titolarità, dove mi informano che la mia assegnazione provvisoria è fino al 30 giugno e non fino al 31 agosto. Può accadere ciò? Come posso comportarmi? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Marcella,

sicuramente non è corretto quanto ti ha comunicato la tua scuola di titolarità.

L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale disciplinato da un CCNI che ha validità nazionale e non può assumere caratteristiche differenti a seconda della regione d’Italia in cui il docente si trova.

Come movimento annuale l’assegnazione provvisoria dura un intero anno scolastico, quindi non può concludersi in data 30 giugno, come sostiene la tua scuola, ma si concluderà con la fine dell’anno scolastico 2016/17, cioè il 31 agosto.

Sarebbe interessante conoscere su quali basi la scuola ti fornisce l’informazione che indichi, informazione che, riteniamo utile ribadire, è sbagliata.


Organico di diritto e di potenziamento: l’assegnazione della cattedra è competenza del dirigente scolastico

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Nando – Sono un docente titolare di una scuola ad indirizzo musicale . Per combinazione hanno raddoppiato la mia materia potenziamento di clarinetto. Se il docente dell’organico di potenziamento  ha più punti del titolare che succede che il titolare passa al potenziamento e il nuovo arrivato ti ruba la cattedra?

Giovanna Onnis – Gentilissimo Nando,

come docenti, tu su cattedra di diritto e il tuo collega su cattedra di potenziamento, siete titolari nella scuola sull’organico dell’autonomia, quindi nessuno di voi ruba la cattedra all’altro, cattedra che verrà assegnata dal dirigente scolastico.

L’assegnazione delle cattedre da parte del dirigente scolastico dovrà tenere in considerazione quanto deciso in sede di Collegio Docenti e Consiglio di Istituto e dovrà tener conto dei criteri stabiliti nella contrattazione integrativa con la RSU.

La tua titolarità, in ogni caso, è nella scuola e, quindi, nel suo organico dell’autonomia che comprende sia l’organico di diritto che quello di potenziamento.

Se, quindi, il prossimo anno la tua cattedra di diritto fosse assegnata al collega che quest’anno è sul potenziamento, non sarà il collega a “rubartela”, ma sarà il DS ad aver deciso in tal senso.

Ti consiglio, quindi, di prestare attenzione ai criteri stabiliti nella contrattazione di istituto e alle indicazioni che potranno emergere in sede di discussione all’interno del Collegio Docenti.

Trasferimento 2017/18: nessuna precedenza per i docenti titolari su scuola rispetto ai titolari su ambito

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Veronica – Sono una docente di Scuola Primaria.  Produrrò domanda di trasferimento volontario per l’anno scolastico 2017/18. Volevo sapere chi ha la precedenza a livello provinciale: io o una docente che chiede di passare da ambito a scuola? Grazie.

Giovanna Onnis – Gentilissima Veronica,

le precedenze previste per la mobilità 2017/18 sono indicate nell’art.13 dell’ipotesi di CCNI, ma non esiste quella per la quale poni il quesito.

Neanche nella sequenza operativa dei movimenti, così come stabilita nell’allegato 1,  viene indicata una priorità per i docenti titolari su scuola rispetto a coloro che hanno titolarità su ambito.

Ambedue le categorie di docenti, infatti, parteciperanno  alla mobilità provinciale (trasferimento) in base al punteggio a prescindere dalla loro titolarità

Docente trasferito a domanda condizionata: ha precedenza per il rientro nella scuola di ex-titolarità

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Claudia – Sono una docente di sostegno di scuola  dell’infanzia entrata di ruolo nel 2014. L’anno scorso ho dovuto fare domanda di trasferimento condizionata perché sono risultata soprannumerario. Nell’anno scolastico in corso mi trovo di nuovo a lavorare nella stessa scuola perché a luglio ho fatto domanda di utilizzazione.  Vorrei tornare ufficialmente nella scuola di ex titolarità. C’è questa possibilità come negli anni precedenti alla riforma o rientro anche io  nel calderone degli ambiti?  Grazie mille.

Giovanna Onnis – Gentilissima Claudia,

potrai sicuramente chiedere per il prossimo anno il rientro nella scuola di precedente titolarità  presentando domanda condizionata e inserendo, quindi, la scuola come prima preferenza.

Questa possibilità  rappresenta per te una precedenza, come prevede l’ipotesi di CCNI, art. 13 comma 1 parte II che riguarda il personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, che è proprio il tuo caso.

Se non potrai essere soddisfatta nella richiesta rimarrai nella scuola dove sei stata trasferita come soprannumeraria e dove hai, acquisito, quindi, la titolarità e non sarai coinvolta negli ambiti territoriali.

Ti ricordo che il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità, in base alla normativa vigente, lo conservi per otto anni, se ogni anno presenterai domanda condizionata per il rientro

Trasferimento da sostegno a materia: valutazione della domanda e ordine delle operazioni

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Concetta  – Spettabile redazione, sono un insegnante di sostegno della scuola secondaria di I grado che ha superato il vincolo quinquennale. Quest’anno vorrei chiedere il passaggio dal sostegno alla mia disciplina (educazione fisica) nella scuola secondaria di I grado. Vorrei sapere se  si tratta di mobilità professionale o trasferimento
Ho precedenza rispetto ad un collega di educazione fisica  che chiede la mia stessa sede ma con minore punteggio? Grazie


Giovanna Onnis – Gentilissima Concetta,

avendo superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno potrai chiedere, per il prossimo anno scolastico, di passare alla tua materia mediante domanda di trasferimento poiché la richiesta riguarderà lo stesso grado di istruzione in cui sei titolare. La domanda di mobilità professionale, precisamente di passaggio di ruolo,  riguarda, infatti, un ordine o grado di istruzione diverso.

Nella sequenza operativa indicata nell’allegato 1 dell’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2017/18, dove viene indicato l’ordine con il quale vengono disposti i movimenti, si stabilisce la priorità per i docenti che chiedono trasferimento provinciale per la stessa tipologia di posto, rispetto a coloro che chiedono di trasferirsi da sostegno a posto comune e viceversa.

La collega di educazione fisica  che chiede trasferimento provinciale sempre su materia, rientra nella fase 13 della sequenza operativa:

13) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità per la stessa tipologia di posto o classe di concorso

mentre tu che chiedi trasferimento da sostegno a materia rientri nella fase 14:

14) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza

La tua domanda, quindi, sarà valutata successivamente rispetto a quella della collega, anche se il suo punteggio è inferiore al tuo, ma ha precedenza nell’ordine delle operazioni

 

Mobilità 2017/18: sarà in un’unica fase per ciascun grado di istruzione

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Paola – Sono stata assunta in fase 0, nella scuola primaria sostegno.  Ci saranno differenze ora che chiederò il trasferimento tra le varie fasi, avrò la precedenza su chi è stato assunto nelle fasi successive o conterà solo il punteggio?

Giovanna Onnis – Gentilissima Paola,

le fasi utilizzate per la mobilità 2016/17 il prossimo anno non esisteranno più.

La mobilità 2017/18, infatti, si realizzerà in un’unica fase per ciascun grado di istruzione, senza distinzione dei docenti in base alla fase in cui sono stati immessi in ruolo.

I movimenti, quindi, a parità di precedenze e nel rispetto dell’ordine stabilito nella sequenza operativa (Allegato 1 dell’ipotesi di CCNI 2017/18), saranno disposti in base al punteggio.

 

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