Oriana – Gentile redazione di Orizzontescuola, sono una docente di ruolo di seconda lingua straniera alla scuola media. Con la domanda di trasferimento che ho dovuto obbligatoriamente produrre lo scorso anno (ero in anno di prova), sono stata assegnata d’ufficio in due scuole. Quest’anno, ho intenzione di tentare nuovamente di trasferirmi soprattutto perché nella scuola di titolarità dal prossimo anno avrò solo quattro ore e, probabilmente, sarò dichiarata perdente posto. Tuttavia, tra i miei innumerevoli dubbi ve n’è uno che non riesco risolvere, nemmeno con l’aiuto delle diverse segreterie scolastiche a cui mi sono rivolta e mi auguro che possiate aiutarmi voi.
Qualora nella domanda di mobilità ottenessi il trasferimento e acquisissi la titolarità su una delle scuole da me indicate (COI), ci potrebbe essere la possibilità che in futuro perdessi ore della mia cattedra a vantaggio di un’altra lingua o dell’inglese potenziato oppure la scuola dovrebbe obbligatoriamente preservare la mia cattedra e poi, eventualmente, destinare altre ore “in più” ad altre lingue? C’è un riferimento normativo in merito? Temo infatti di dover nuovamente subire il trattamento di perdente posto e ciò mi angoscia molto. Vi saluto e vi ringrazio di cuore
Giovanna Onnis – Gentilissima Oriana,
con il DPR n.89/2009, art.5 comma 10, è stata introdotta, nella scuola secondaria I grado, la possibilità di insegnamento dell’inglese potenziato:
“A decorrere dall’anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l’assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, e’ introdotto l’insegnamento dell’inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria […..]”
Nella normativa citata viene chiarito che tale innovazione può essere introdotta se le disponibilità di organico lo consentono. In altri termini l’inglese potenziato non può creare esuberi relativamente alla seconda lingua comunitaria insegnata nella scuola.
La normativa che è seguita nel corso dei successivi anni scolastici ha sempre sottolineato le norme di garanzia per i docenti della seconda lingua comunitaria titolari nella scuola rispetto alle richieste di cambiamento della lingua.
La più recente che possiamo citare è la nota 11729 del 29 aprile 2016 avente come oggetto la dotazione organica del personale docente per l’anno scolastico 2016/17, dove si chiarisce quanto segue:
L’offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola : eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedra interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero
Nel tuo caso, quindi, non sarà possibile trasformare la tua cattedra da interna ad esterna o creare un esubero per la tua classe di concorso, esubero che ti coinvolgerebbe direttamente, se ciò fosse motivato dall’introduzione dell’inglese potenziato. Questo non può succedere poiché deve essere salvaguardata prioritariamente la tua cattedra e la tua titolarità