Francesco – volevo un chiarimento circa la seguente situazione:n Orario scolastico fine lezioni ore 13.00; i genitori di un alunno disabile vengono a prendere il figlio costantemente in ritardo ore 13.15 – 13.20 anche 13.30. La mia domanda: chi deve vigilare (se siamo obbligati) docente o collaboratore scolastico? Grazie.
Paolo Pizzo – Gentilissimo Francesco,
se la situazione descritta si ripete più volte è bene che ne parliate col dirigente. Il docente, infatti, neanche con un ordine di servizio è tenuto a rimanere lì ad aspettare il genitore per un lasso di tempo di tale entità e ripetuto nel tempo.
Argomentiamo la risposta premettendo comunque che la situazione è alquanto complessa.
L’art. 29 del CCNL/2007 stabilisce al comma 5 che il docente è tenuto ad “assistere all’uscita degli alunni”.
Tale norma non deve essere presa alla lettera ed è sicuramente “debole” e quindi non basta per affrontare interamente la questione di cui al quesito.
Il tema della vigilanza degli allievi, soprattutto se minori, è molto delicato e anche se negli ultimi anni la giurisprudenza ha spostato l’attenzione soprattutto sulla responsabilità della scuola e dei docenti durante i viaggi di istruzione, quello della vigilanza degli allievi nei luoghi scolastici e perfino appena fuori da essi (cortile, tragitto casa-scuola) è un problema all’ordine del giorno in tutte le scuole.
Partiamo dal principio stabilito dalla Cassazione che orami è consolidato:
“…l’accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale , dal quale sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danni a sé stesso ”.
Sempre la Cassazione nel ’96:
“L’arco temporale di tale obbligo (obbligo di vigilanza) perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale“.
E nel ’99:
“L’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate”.
A mio avviso è molto utile e importante un intervento dell’Avvocatura dello Stato di Bologna (Vigilanza alunni all’uscita dall’istituto scolastico – Parere. Nota del 4 dicembre 2000, n. 21200) che così conclude:
“…Al riguardo, sul piano giuridico, può ritenersi scriminante e congruo (e, quindi, difendibile anche sull’eventuale terreno giudiziario) un atteggiamento degli organi dell’istituto scolastico che, seppure non idoneo a risolvere il problema in via definitiva, passi attraverso: a) la formale esplicitazione (attraverso, ad esempio, circolari alle famiglie) della non accettazione da parte della scuola di autorizzazioni all’uscita degli alunni non accompagnati; 2) la richiesta ai genitori della formale e nominativa indicazione di soggetti (maggiorenni) cui delegare l’attività di ritiro degli alunni da scuola (comprendendo ovviamente anche i genitori di compagni di classe); c) il coinvolgimento della amministrazione locale, ove possibile, al fine della più idonea organizzazione del servizio di trasporto scolastico; d) la previsione e gestione di attività didattiche o ricreative complementari od integrative, che possono essere offerte anche al fine di cui ci si occupa, oppure di servizi di semplice e più limitata accoglienza degli alunni“.
L’istituto comprensivo di Bernareggio (MB), che ringraziamo, ha elencato in questo articolo diverse sentenze sull’argomento.
C’è però da dire, e va detto chiaramente, che nel caso di cui al quesito, cioè quando all’uscita da scuola si attende invano il genitore che deve venire a ritirare il proprio figlio, se da una parte la scuola e nella fattispecie il docente dell’ultima ora ha l’obbligo di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate, dall’altra il docente non deve e non può supplire il genitore nell’inadempienza, soprattutto quando il comportamento dello stesso genitore è reiterato nel tempo.
In questi casi, quindi, trascorso un tempo ragionevole (che possono essere 5 o 10 minuti), il docente a mio avviso può lasciare il minore in custodia al collaboratore scolastico, nell’attesa che arrivi il genitore. E ovviamente questo può accadere uno o due volte, non certo può essere una prassi, altrimenti ciò si andrebbe a configurare per il docente come un’attività che non rientra nel Contratto.
C’è da aggiungere, e ritorno quindi al concetto espresso all’inizio, che nessuna azione deve essere intrapresa dal collaboratore e dal docente senza preavvisare il Capo di Istituto o se non vi sia un ordine scritto (ordine scritto che a mio avviso deve comunque essere evitato o meglio sostituito da un regolamento).
In conclusione, casi come quello da te descritto devono obbligatoriamente essere regolamentati dalla scuola la quale deve porre in atto tutti i sistemi, compreso quello di prevedere per il collaboratore scolastico un compenso a carico del fondo di istituto, per tutte le attività che si configurano di particolare responsabilità, rischio o disagio.
E quella da te descritta vi rientra sicuramente.