Scuola – Vista la vostra possibilità di una consulenza specifica rivola alle segreterie, io sottoscritta DSGA anche a nome del Dirigente invio il presente quesito. Se un Dirigente Scolastico all’1/9/2014 raggiunge i 40 anni di servizio e i 65 anni di età, è obbligato ad andare in pensione o può chiedere, se è interessato, il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età, alla luce dell’ultima normativa sotto riportata?
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 204 del 31 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.». (13A08778) (GU n.255 del 30-10-2013) Vigente al: 30-10-2013 Art. 2 comma 5 5. L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
FP – Gentile Dirigente e DSGA,
la questione che sottopone alla nostra attenzione presenta molteplici aspetti e pertanto di seguito si cercherà di dipanare l’argomento.
La recente riforma pensionistica (L. 214/2011) ha innalzato i requisiti anagrafici per accedere alla pensione di vecchiaia ed ha introdotto nuovi requisiti contributivi per il pensionamento anticipato.
Si precisa che sia i requisiti per la pensione di vecchiaia che i requisiti per la pensione anticipata saranno soggetti ad aggiornamento per effetto dell’applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita.
Inoltre, è stata prevista una clausola di salvaguardia per il personale che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31/12/2011.
In definitiva la L. 214/2011 produce i suoi effetti , in termini di pensionamento, esclusivamente nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012.
Pertanto l’Amministrazione, dovrà collocare a riposo d’ ufficio distinguendo il personale che abbia i requisiti maturati al 31/12/2011 della normativa previgente e chi rientra nei requisiti previsti dalla L. 214/2011.
Il caso in esame, considerata l’età (65 anni nel 2014) e l’anzianità contributiva (40 anni nel 2014), rientra nella casistica di chi possiede i requisiti entro il 31/12/2011 della precedente normativa.
Pertanto al compimento del 65° anno di età l’Amministrazione dovrà collocare a riposo il personale, salvo trattenimento in servizio per i successivi due anni.
In sintesi per il prossimo 2014 avremo:
1) Pensionamenti d’ufficio per servizio:
sono dimessi dal servizio d’ufficio, con preavviso scritto da inviare entro il 28 febbraio 2014, coloro che al 31 agosto 2014 maturano:
a) uomini e donne: 40 anni – se al 31/12/2011 avevano maturato i requisiti per la pensione con la precedente normativa;
b) uomini: 42 anni e 6 mesi;
c) donne: 41 anni e 6 mesi.
Si precisa che al fine di evitare disagi al servizio scolastico, il buon senso consiglierebbe di limitare le cessazioni d’ufficio dei dirigenti scolastici, laddove si ricorra a reggenze per coprire i posti vacanti.
2) Pensionamenti d’ufficio per età:
a) sono dimessi d’ufficio, senza preavviso, coloro che entro il 31/8/2014 compiono 65 anni e sono in possesso dei requisiti minimi per accedere alla pensione dal 1 settembre 2014;
b) coloro che non possiedono i requisiti minimi per la pensione, proseguono il rapporto di lavoro fino a quando non li maturano.
I requisiti minimi in mancanza dei quali non si procede con la cessazione d’ufficio in presenza dei 65 anni al 31 agosto 2014 sono:
- per le donne 41 anni e 6 mesi al 31 dicembre 2014
- per gli uomini 42 anni e 6 mesi al 31 dicembre 2014
- 66 anni e 3 mesi unitamente a 15 oppure 20 anni di anzianità al 31 dicembre 2014
- aver maturato i requisiti per la pensione al 31/12/2011
A conferma di quanto sopra affermato si citano:
1) la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2012 dove viene espressamente ribadito: “la nuova disciplina riguarda i requsiti per l’accesso al trattamento pensionistico, l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età er la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 art. 24 L. 214/2011)”;
2) la Circolare Miur n. 98 del 20/12/2012 (ultima circolare sulle pensioni), nella parte:
- al fine della concessione della proroga della permanenza in servizio, accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.
Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro che, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011, compiono 65 anni di età entroil 31 agosto 2013 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013 negli altri casi;
- come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011.
Per completezza di informazione ma soprattutto per far comprendere quanto la meteria che si sta trattando, presenta come indicato in premessa, molteplici aspetti, anche contradditori.
In merito si precisa che:
1) il TAR del Lazio, con sentenza n. 2446/2013, ha annullato la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica e i contenuti del Messaggio INPS – ex INPDAP – n. 8381 del 15.05.2012, nella parte in cui si interpretava la L. 214/2011, disponendo che per i dipendenti che avevano maturato al 31 dicembre 2011 le quote per il pensionamento di anzianità, l’età limite per il pensionamento per vecchiaia, rimaneva, secondo la previdente normativa, quella di 65 anni d’età anche dopo il 1°gennaio 2012.
2) di contro, il Governo per porre rimedio al vortice dei contenziosi aperti contro l’Amministrazione, ha previsto quanto segue, nel D.L. n. 101 del 31/08/2013, coordinato con la L. n. 125 del 30/10/2013 : l’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
Vista la complessità della materia, per avere la certezza di quanto affermato fin da ora, si consiglia di attendere la circolare MIUR sulle pensioni, di prossima emanazione.