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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Le ore per allattamento sono interamente retribuite e utili a tutti gli altri effetti

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Adriana – un’insegnante precaria collocata in terza fascia d’istituto. Sono sotto contatto dal 9 ottobre per sostegno scuola media fino ad avente diritto con buone possibilità di mantenere l’incarico fino al 30 giugno. A metà ottobre è iniziato il primo mese di allattamento e ho percepito da una settimana il primo stipendio relativo a tutto ottobre (23 giorni del primo mese che prevede,credo, il 100% di retribuzione e che copre fino al 7-8 novembre).

Vorrei sapere se il secondo mese di stipendio lo percepirò al 100% come ho capito dalla tua risposta a un’ insegnante di scuola d’infanzia(Franca) o al 30% sia al secondo che al terzo mese di allattamento come mi ha risposto la scuola. Però la CISL mi ha detto di fare attenzione a queste percentuali e che invece dovrei percepire il 100% per ciascuno dei 3 mesi. Ma qual è la verità: il 100% o il 30%. Ho letto anche dell’80% in alcuni casi. Ma il mio caso in quale percentuale rientra?Attendo una tua risposta chiarificatrice. Ti ringrazio anticipatamente e complimenti per tutto il lavoro che fai e l’aiuto che dai a tanti di noi del mondo della scuola assaliti sempre da dubbi e con poche certezze.

Paolo Pizzo – Gentilissima Adriana,

dal quesito si evince che parliamo di ore di riduzione di allattamento e non di congedo parentale.

Tale periodo, che prevede una riduzione oraria, può essere richiesto fino al compimento del primo anno del bambino.

Pertanto, si precisa quanto segue:

I periodi di riposo giornaliero sono considerati ore di lavoro ordinario. Non  incidono in alcun modo sulla retribuzione e sul rapporto di lavoro. Sono computati ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Retribuzione: ferie e tredicesima mensilità

  • Ai sensi dell’art. 13/7 del Contratto Scuola “Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle ferie”.

Ai sensi dell’art. 15/7Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge” (nel nostro caso i riposi sono previsti dal T.U. 151/2001).

Ai sensi della circolare della Funzione Pubblica n. 14/2000 i permessi sono computati ai fini dell’anzianità di servizio e non riducono le ferie.

Pertanto, se per esempio una docente della scuola secondaria ha un contratto di 18 ore ma a causa della riduzione d’orario settimanale (un’ora al giorno considerando il giorno libero) ne svolge di fatto 13, la retribuzione sarà sempre su 18 ore settimanali. Tale riduzione oraria non avrà un effetto di riduzione delle ferie perché di fatto non c’è una riduzione della retribuzione.

Questo perché le ore di riposo sono considerate ore “lavorative” agli effetti della durata  e delle retribuzione del lavoro e vi è una perfetta identità di trattamento giuridico tra i periodi di riposo e permessi retribuiti.

Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto.

  • Ai sensi dell’art. 80/5 del Contratto Scuola I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari”.

Pertanto, i periodi di riposo sono utili alla tredicesima mensilità in quanto interamente retribuiti (vale quanto detto per le ferie).

Festività soppresse:

I periodi di riposo non riducono i giorni di festività soppresse.


La docente in interdizione può sostenere l’esame finale di un corso di specializzazione

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Marianna – insegno in una scuola secondaria superiore di II grado, con contratto a tempo indeterminato. Desideravo chiederti se, pur essendo in interdizione per gravi complicanze della gestazione, potrei comunque svolgere l’esame finale (in presenza) inerente un corso di specializzazione biennale on-line che frequento da appunto 2 anni. Se è sì, devo comunicare qualcosa a qualcuno? Grazie mille anticipatamente! un grande saluto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Marianna,

Il telex n. 357/1984 dell’allora MPI afferma che La lavoratrice madre in congedo di maternità che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell’anno  scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di  congedo di maternità, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell’anno di formazione con la relazione del Capo d’istituto.”

Tale fattispecie si può a mio avviso estendere anche al caso di un esame finale del corso di cui al quesito.

L’autocertificazione a sostegno dei 3 gg. per permessi per motivi personali o familiari

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Ugo – sono un docente a tempo indeterminato ,ho chiesto un giorno di  permesso retribuito per motivi personali  che mi è stato attribuito dal D.S.  Tuttavia la segreteria mi chiede di indicare nella domanda di autocertificazione in maniera specifica il motivo personale che io ritengo di non dover spiegare a  tutela della mia privacy. Le chiedo di ragguagliarmi in merito. Certo di una  sua gradita risposta le invio cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Ugo,

L’art. 15, comma 2 del CCNL del Comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

L’art. indica chiaramente che i permessi devono essere documentati…anche con autocertificazione.

Dalla lettura letterale dell’articolo a mio avviso il dipendente deve indicare il motivo per cui richiede il permesso, fermo restando, come abbiamo ripetuto più volte anche prima delle ultime sentenze sull’argomento, che il dirigente si deve limitare ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna discrezionalità, ma dovendosi limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla norma (accertarsi della presentazione da parte del dipendente dell’idonea documentazione anche autocertificata a giustificazione dell’assenza).

Pertanto, a mio avviso potrebbe anche non bastare la dicitura “motivi strettamente personali o familiari” perché ciò non è conforme a quanto richiede la norma.

Giove in ogni caso ricordare che la segreteria non è tenuta a sapere il motivo, ma solo a protocollare  la richiesta. Infatti, eventuali motivi che si ritengono “strettamente privati” devono  essere esplicitati al dirigente in forma riservata. Quest’ultimo, infatti, in qualità di capo di istituto è tenuto al segreto d’ufficio.

Il caso dell’anno scolastico che non può essere riconosciuto ai fini della carriera

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Scuola – Sono un ‘assistente amm.va in servizio presso la SCUOLA SECONDARIA  STATALE  DI   I GRADO X che si accinge a fare una ricostruzione carriera per un docente, a causa di un dubbio mi permetto di chiederLe un parere. A tal fine Le sottopongo la dicitura di un certificato di servizio rilasciato da una scuola superiore:  “A.S.2003/2004: dal 02.02.04 al 04.06.04 (Decorrenza economica 02.02.04) in qualità di docente con contratto a tempo determinato per l’insegnamento di Lettere …. ANNOTAZIONI:

proroga per svolgimento esami di qualifica e scrutini finali per i giorni 7-10-11 giugno 2004” Faccio notare che: 1)        il 1° febbraio 2004 è caduto di domenica pertanto il contratto deve per forza decorrere dal 02.02.04 2)        nonostante le interruzione di servizio nel mese di giugno (non addebitabili alla volontà dell’interessato ma per rispettare note ministeriali) il docente ha partecipato e agli esami di qualifica e agli scrutini finali. QUESITO: L’A.S. 2003/2004 è riconoscibile ai fini della ricostruzione carriera?

FP – Gentile Scuola,

in merito alla questione indicata è opportuno chiarire alcuni elementi:

1) la nomina a cui fa riferimento, ha il termine fissato nel  4/6/2004 (venerdì) che, salvo diverse indicazioni/delibere consiliari, non rappresenta l’ultimo giorno di attività didattica cosi come da calendario scolastico vigente nell’a.s. 2003/2004 (in diverse regioni d’ Italia il termine era stato fissato nel 5/6 o giorni successivi);

2) l’art. 11 comma 14 della L. 124/1999 prevede che il servizio pre-ruolo possa essere valutato e pertanto riconosciuto valido ai fini della ricostruzione di carriera se prestato per almeno 180 giorni o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine degli scrutini;

3) visto che il 1° febbraio del 2004 cadeva di domenica, questo non può essere rilevante se la nomina giuridica decorre dal 2 febbraio.

In merito si precisa che non si sono riscontrati elementi normativi.

Pertanto, a mio avviso, non ci sono argomenti validi per riconoscere il suddetto servizio prestato dal docente, utile ai fini della ricostruzione di carriera.

A conferma di quanto sostenuto si evidenzia quanto segue:

- inserendo nel portale SIDI il periodo dal 2/02 al 4/06;

- selezionando l’opzione SI in corrispondenza di scrutini/esami;

- aggiungendo anche i giorni 7-10-11/06;

il risultato dell’elaborazione sarà: ”a.s. non riconosciuto, servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dall’ordinamento vigente”

Accredito contributi figurativi e riscatti utili alla pensione

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Scuola – La presente per sottoporre alla Vs. attenzione due quesiti che mi riguardano personalmente ma che interessano molti altri colleghi del mondo scuola. Sono un’Assistente Amministrativa nata il 14/02/1958. alcuni anni fa ho presentato tre domande all’ex INPDAP: 1) la prima di accredito contributi figurativi per periodi di maternità obbligatoria fuori dal rapporto di lavoro per mesi 5 e gg. 1 dal 07/05/1972 al 07/10/1972 (nascita figlia 07/07/1972); 2) la seconda di riscatto periodi corrispondenti a ex congedo facoltativo per maternità fuori da un rapporto di lavoro per mesi 6 dal 08/10/1972 al 07/04/1973; 3) la terza di riscatto periodo di aspettativa per gravi motivi di famiglia, periodo fruito dal 01/09/1982 al 31/08/1983 pari ad anni 1.

I periodi di contributi figurativi relativi alla maternità obbligatoria di cui alla domanda n.1 sono stati accreditati. I periodi di cui alle domande n. 2 e 3 sono stati pagati in unica soluzione dopo le determine dell’ex INPDAP: i periodi della domanda n. 2 pari a 6 mesi di riscatto sono stati pagati il 21/12/2011 per un importo di € 3.904,34; l’anno di aspettativa di cui alla domanda n. 3 è stato pagato anch’esso in unica soluzione il 30/03/2012 per un importo di € 11.259,52. In tutte le domande sopra riportate l’ex INPDAP ha certificato i periodi – figurativi e riscattati – validi sia “ai fini del diritto che della misura”, certificandomi un’anzianità alla data delle ultime due domande, 11/11/2009 pari ad anni 32 + mesi 09 + gg. 17 ai fini del diritto e pari ad anni 32 + mesi 10 + gg. 00 ai fini della misura.La prima domanda che pongo è: dopo la riforma Fornero, questi periodi già riscattati e certificati continuano ad essere validi “sia ai fini del diritto che della misura” ai fini pensionistici o qualcosa è cambiato? La seconda domanda è: quando potrò andare in pensione? Ringrazio anticipatamente per l’attenzione e porgo i miei più cordiali saluti.

FP – Gentile Scuola,

si precisa che i periodi indicati  sono tutti validi ai fini del diritto alla pensione, nel senso che sono parte integrante dell’anzianità contributiva utile al raggiungimento del requisito pensionistico.

Per quanto concerne la misura, la nuova riforma pensionistica introdotta con la L. 214/2011 all’art. 24 introduce un meccanismo di penalizzazione, nella fattispecie:

coloro che accedono al pensionamento anticipato  il cui trattamento risulta liquidato con il sistema retributivo fino al 31/12/2011 o col sistema misto (chi non possedeva almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995) è applicata una riduzione percentuale sulla quota retributiva per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto ai 62 anni.

Si precisa che la suddetta penalizzazione è stata momentaneamente accantonata, limitatamente al personale che maturi il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata  entro il 31/12/2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro.

Con la conversione in legge é stato aggiunto un emendamento al decreto legge n. 101 del 31/8/2013:

i congedi parentali di paternità e maternità di cui al D. L.vo 151 e quelli concessi ai donatori di sangue saranno considerati servizio effettivo e non avranno effetti negativi per la penalizzazione prevista dall’art. 24 della legge 214 per quanti vanno in pensione con meno di 62 anni.

Pertanto, nel caso in cui si raggiunga il requisito previsto per il pensionamento anticipato, per attivare il meccanismo della penalizzazione prevista dalla normativa, bisogna che si verifichino le seguenti situazioni:

1) si raggiunge il requisito per la pensione anticipata prima dei 62 anni;

2) per effetto della propria anzianità contributiva il sistema di calcolo della pensione risulta essere retributivo o misto;

3) sono presenti nell’anzianità contributiva periodi di riscatto titoli di studio, riscatto della decorrenza giuridica ed economica ai sensi dell’art. 142 del DPR 1092/1973, riscatto amaternità facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro, riscatto aspettativa senza assegni.

Per quanto concerne la possibilità di andare in pensione, di seguito le indico la data del raggiungimento del requisito per la pensione anticipata, che rappresenta la prima possibilità di “uscita”, tenunto conto dei seguenti elementi:

1) anzianità contributiva  al 11/11/2009 di 32A   9M 17G

2) anzianità contrivutiva  al 31/12/2018 di 41A 11M    8G

3) requisiti per il pensionamento anticipato:

01/01/2016 al 31/12/2018 41 anni e 10 mesi (dal 2016 sono dati di stima)

Pertanto matura il diritto al pensionamento anticipato nel 2018 con decorrenza della pensione dal 1/9/2018.

Pensione: requisiti per un Dirigente scolastico, eventuali penalizzazioni e liquidazione del TFR

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Dirigente – Salve,sono una dirigente scolastica e vorrei porre tre quesiti:1- Con il riscatto della laurea al 31 agosto 2014 avrò raggiunto i 42 anni di contribuzione. Potrò andare in pensione al 1 settembre?v2- Considerato che nel 2014 compirò 60 anni andrò incontro a penalizzazione? E in che percentuale?3- Il TFR secondo la normativa vigente sarà suddiviso in due o in tre rate?

FP – Salve Dirigente,

la Legge 214/2011 ha innalzato l’età per il raggiungimento della pensione di vecchiaia e introdotto nuovi requisiti contributivi  per il collocamento pensionistico “anticipato” rispetto ai limiti di età previsti per la pensione di vecchiaia.

Pertanto, il requisito di pensione antipata per l’anno 2014 (per le donne) è di 41 anni e 6 mesi e considerata la sua anzianità contributiva, compreso il riscatto della laurea, può essere collocata in pensione anticipata con decorrenza dal 1/09/2014.

Per quanto concerne la penalizzazione prevista per i soggetti che sono collocati  in pensione anticipata, si chiarisce quanto segue:

il legislatore ha previsto un meccanismo di riduzione in punti percentuali sul trattamento pensionistico qualora si accede ad una pensione anticipata con una età inferiore a 62 anni.

La penalizzazione colpisce la quota retributiva della pensione secondo le seguenti percentuali:

- 1% per ogni anno di anticipo al pensionamento rispetto ai 62 anni di età;

- 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

In merito e per ulteriore chiarimento si cita la Circolare Inps n. 37 del 14/03/2014 art. 8:

“sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).

Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.”

Pertanto, considerata l’anzianità contributiva comprensiva del relativo periodo di riscatto della laurea, verrà applicata una penalizzazione sulla quota retributiva della pensione di circa il 2% (per il dato certo occorre conoscere la data di nascita).

In merito alla modalità di liquidazione del TFS è opportuno far riferimento alla L. Legge 122/2010 e nella fattispecie il pagamento avverrà:

1) in due importi, qualora l’ammontare complessivo lordo sia compreso tra € 90.000,00 e € 150.000,00;

2) in tre importi, qualora l’ammontare complessivo lordo sia superiore a € 150.000,00;

3) in un unico importo qualora l’ammontare complessivo lorso sia inferiore a € 90.000,00.

Visto il profilo ricoperto e l’anzianità utile ai fini del TFS, la sua indennità di buonuscita verrà erogata secondo quanto indicato al punto 1 o 2.

Si precisa che nella prossima Legge di Stabilità (attualmente ancora in discussione) sono previsti interventi in merito ai tempi e modalità di erogazione del TFS/TFR e stando alle prime indiscrezioni si prevede un abbassamento dei tetti riguardanti la rateizzazione:
- tre rate se supera l’importo lordo di € 100.000,00;
- due rate se supera l’importo lordo di € 50.000,00.

PAS: si possono cumulare anni di servizio infanzia + primaria, non giorni di servizio diversi nello stesso anno scolastico

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Sono un’insegnante inserita nelle graduatorie di 3 fascia per la scuola primaria e per quella dell’infanzia. Non ho presentato la domanda perchè i giorni di servizio nella scuola primaria non erano sufficienti. E’possibile ora cumulare al sevizio della scuola primaria quello svolto nella scuola dell’infanzia? Ho letto che si possono sommare i giorni di più graduatorie ma questo è valido solo per aumentare il punteggio di chi è già stato ammesso ai pas? Se così fosse non sarebbe giusto per chi ,come me, ha comunque lavorato nelle due graduatorie che alla fine verrebbero sommate.Grazie per la risposta e per il tempo messo a disposizione.

Lalla – gent.ma, il tuo quesito non è chiaro. Bisogna infatti distinguere tra "anni di servizio" e "giorni di servizio".

Gli anni di servizio svolti nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si potevano sommare infatti anche nel periodo di presentazione della domanda. Il dm n. 58 del 25 luglio 2013 afferma infatti

"Per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, si possono cumulare, purchè per ciascun anno scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto".

Questo significa che si poteva raggiungere il requisito richiesto sommando ad es. un anno nella primaria e due nell’infanzia o viceversa, o secondo altre combinazioni anche con il sostegno. L’importante è che ogni anno di servizio fosse stato svolto nella stessa tipologia di posto.

Ossia, per raggiungere un’annualità non è possibile cumulare giorni di servizio svolti nella scuola dell’infanzia con giorni di servizio svolti nella scuola primaria nello stesso anno scolastico.

Ci sembra di capire, da quanto affermi, che tu non raggiungessi l’annualità, ossia non avevi i 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente almeno dal 1° febbraio ininiterrottamente fino agli scrutini. In questo caso i giorni mancanti non potevano essere coperti da servizio svolto nell’infanzia, nè in altro ordine e grado di scuola.

Le FAQ di chiarimenti non hanno modificato nulla relativamente a questo aspetto.

Restrizioni riforma Fornero

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Scuola – La  cosiddetta “riforma” pensionistica Fornero, che  ha rivisto profondamente le regole e i criteri di calcolo pensionistici,le cui principali novità sono state introdotte dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012 , n. 14),per cui  non sono inclusi nel conteggio dell’anzianità contributiva varie tipologie di congedi e permessi, tra cui: -l’astensione facoltativa di maternità in costanza di rapporto di lavoro – i permessi mensili previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992); – i congedi retribuiti per l’assistenza a familiari con grave disabilità (art. 42, D.L.vo 151/2001); – le maggiorazioni di servizio virtuali a qualsiasi ecc.); – i periodi relativi ai riscatti di laurea, specializzazione, diplomi professionali anche se oggetto di ricongiunzione (Legge 29/1979); – le assenze per sciopero; – i periodi di disoccupazione se non hanno dato titolo all’accesso alla cassa integrazione guadagni, anche se oggetto di ricongiunzione (Legge 29/1979).

Ciò premesso, si chiede un parere se tali restrizioni di calcolo pensionistico trovano applicazione anche per i periodi già fruiti precedentemente all’entrata in vigore della suddetta normativa , che avrebbe quindi anche valore retroattivo, penalizzando anche i dipendenti in procinto di andare in pensione a breve, oppure se l’applicazione di tale penalizzazione ai fini pensionistici si intende operativa  dall’entrata in vigore di tale  normativa restrittiva. Grazie.

FP – Gentile Scuola,

la L. 214/2011 rappresenta ad oggi la normativa pensionistica di riferimento.

In merito al computo dell’anzianità contrbutiva è bene chiarire che tutti i periodi indicati sono utili al raggiungimento del requisito pensionistico anticipato.

La normativa prevede una riduzione dell’importo pensionistico qualora si accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni.

Successivamente con la L. 216/2011 è stata prevista una deroga a tali penalizzazione per coloro che, accedendo alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, possano contare su un’anzianità contributiva che “derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria”.

Si evince da quanto sopra affermato che sono rimasti esclusi da questa deroga, alcune tipologie di permessi, tra questi quelli indicati dalla scuola.

Pertanto, al momento si esclude la possibilità di non applicare quanto sopra per le prossime pensioni.

E’ opportuno evidenziare che:

- visto che il meccanisco della  penalizzazione colpisce la quota retributiva della pensione, chi è stato assunto dopo il 1996 o personale che optasse di cessare il servizio ai sensi della L. 243/2004 (opzione prevista solo per donne), non saranno soggetti ad alcuna penalizzazione;

- la stessa L. 214/2011 ha previsto una clausola di salvaguardia per il personale che abbia maturato i previggenti requisiti pensionistici al 31/12/2011.

Per detto personale non si applica nessuna penalizzazione in caso di cessazione dell’attività lavorativa prima dei 62 anni di età.

Per completezza di informazione si cita l’art. 24 comma 3 della L. 214/2011:

“Il lavoratore che maturi entro il 31/12/2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva,previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.”


Tempi per la ricostruzione carriera

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Barbara – sono un insegnante di scuola secondaria di II grado. Ho presentato la ricostruzione carriera a settembre 2013 ed ho letto sulla vostra newsletter che i tempi per l’emanazione del provvedimento a cura delle segreterie è diventato di 30 giorni da circolare del 4 luglio 2010. Pure la gazzetta  ufficiale di settembre 2010 conferma questi tempi. Anche un dipendente del Tesoro della sede di Reggio Emilia mi ha confermato questi termini, mentre la mia segreteria ed anche i sindacati ai quali mi sono rivolta non ne sanno nulla. Anzi ognuno mi ha dato i suoi termini, 180 giorni, i vecchi 480 giorni… Confido nella Vostra risposta!Grazie mille!

FP – Gentile Barbara,

di seguito si sintetizzano i tempi previsti dalla normativa nelle diverse fasi del controllo degli atti amministrativi:

1) La circolare del 4/07/2010, (in attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69), emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce espressamente che per tutti i procedimenti amministrativi già in corso, alla data del 4 luglio 2010, il termine di conclusione del procedimento amministrativo rimane quello originariamente previsto.

Per i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla data del 4 luglio 2010, che hanno termini superiori a 90 giorni, tali termini cessano di avere efficacia, e per i procedimenti interessati, si applica il termine ordinario di 30 giorni.

In definitiva dal 4 luglio 2010 tutti gli istituti scolastici, devono emettere i decreti di ricostruzione di carriera, del personale della scuola, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell’interessato.

Decade il limite di 480 giorni, previsto dal D.M. del 6 aprile 1995, n. 190.

2) Il D.LVO n. 123 del 30/6/2011 ha regolamentato le modalità e i tempi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile.

- All’art. 5 si chiarisce quali sono gli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione soggetti al controllo preventivo e tra questi vengono indicate alle lettere:

C) Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;

D) Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio.

- All’art. 8 prevede che ai predetti provvedimenti sia apposto il visto di regolarità amministrativa e contabile entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi.

E’ opportuno precisare che i ritardi molto spesso sono dovuti ad oggettive difficoltà delle segreterie scolastiche, in quanto il portale SIDI non viene prontamente aggiornato.

Pensione, passaggio di gradone e aumento di stipendio

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Antonio – Nato il 08/01/1951, insegno in una Scuola Secondaria di primo Grado. Al 31/12/2011 avevo il seguente servizio: 34 anni e 2 mesi di servizio a tempo indeterminato e 1 anno, 1 mese e 13 giorni di servizio militare riscattato. E’ esatto che raggiungo quota 96 con le frazioni contributive e anagrafiche? Quando posso andare in pensione? Nel 2012  maturavo il passaggio di gradone, quando avrò l’aumento di stipendio? Sul mio cedolino c’è scritto scadenza 31/12 2013. Grazie e cordiali saluti.

FP – Gentile Antonio,

per quanto concerne la sua richiesta si precisa quanto segue:

la riforma pensionistica introdotta con la L. 214/2011 ha previsto una clausola di salvaguardia per il personale che maturi i requisiti, della normativa precedente,  al 31/12/2011.

La circolare MIUR n. 98 del 20/12/2012 (ultima circolare sulle pensioni) riporta quanto segue:

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011:

in virtù di quanto disposto dall’art.1, comma 6, lettera c, della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione)

La sua posizione contributiva e anagrafica al 31/12/2011 è la seguente:

- età anagrafica di 60 anni 11 mesi 22 giorni;

- anzianità contributiva 35A 3M.

Per quanto sopra indicato si ritiene che si  raggiungono i requisiti previgenti la L. 214/2011 al 31/12/2011, nella fattispecie quota 96.

Pertanto già dal 2012 poteva andare in pensione.

L’art. 9 comma 23 della L. 122/2010 blocca la progressione della carriera del personale della scuola per il triennio 2010/2012 e specifica che il servizio reso in questi anni non è utile ai fini della progressione della carriera:

“Per il personale Docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della Scuola, gli anni 2010,2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.

Successivamente con il D.I. n. 3 del 14/01/2011 e l’accordo tra le OO.SS. e l’Aran del 13/03/2012 ha di fatto ripristinato gli anni 2010 e 2011.

Giungono voci di un imminente accordo per “validare” anche  il 2012.

Se le voci venissero confermate,  matura il passaggio nella nuova fascia stipendiale dall’ 1/01/2013, con effetti sul calcolo della pensione e dell’indennità di buonuscita.

 

Scatti di anzianità e cedolino

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Docente – Buonasera, sono una docente entrata in ruolo nel 2011 con  retrodatazione giudica al 2010. Ho svolto e superato l’anno di prova  nell’a.s. 2011/2012. A maggio 2013 la scuola mi ha consegnato il decreto  di ricostruzione di carriera in cui alla data 1 settembre 2012 mi sono stati riconosciuti: 4 mesi di anzianità di ruolo (frutto della retrodatazione giudica della nomina in ruolo all’a.s. 2010/2011 e della  non valutabilità dell’ anno 2011 a seguito del blocco degli scatti) e 6 anni e 8 mesi  per anzianità complessiva del preruolo (ho lavorato con  incarichi al 30/06 dal 2002/2003 al 2010/2011) per un totale di 7 anni.

Nel decreto è poi specificato che a partire dall’1/9/2012 spetta il  valore retributivo fascia 3-8. Ad oggi nel cedolino nulla è cambiato e  la scadenza indicata è 31/08/2021. Ho i seguenti dubbi: A seguito della nota Aran pubblicata anche in Orizzontescuola è esclusa  definitivamente la possibilità che mi spettino i benefici della fascia  3-8 in quanto retrodatata al 2010 ma immessa nel 2011? La scuola ha emanato il decreto quando ancora non era stato aggiornato  il sistema per il riconoscimento del 2011, a chi spetta ora rettificare? È normale che la direzione territoriale del Mef impieghi così tanto  tempo ad aggiornare la mia posizione? Ad oggi, considerando il blocco 2012 e 2013, quale dovrebbe essere la  data di scadenza del cedolino? Ringrazio anticipatamente.

FP – Gentile docente,

per dipanare la questione “ricostruzione di carriera” e darle delle indicazioni, è opportuno ricostruire la sua situazione partendo dal presupposto che sia il 2010 che il 2011 sono anni riconosciuti validi ai fini della progressione della carriera economica.

Quanto sopra affermato, trova conferma nel  D.I. n. 3 del 14/01/2011 e nell’accordo del 13/03/2013 tra le OO.SS. e l’Aran, che  hanno di fatto consentito il recupero ai fini della progressione della carriera del 2010 e  2011.

Ad oggi risulta in essere ancora il blocco per l’anno 2012.

Ricostruzione di Carriera:

Situazione pre-ruolo: 8 anni (dall’a.s. 2002/2003 all’a.s. 2009/2010)

Decorrenza giuridica del ruolo: a.s. 2010/2011

Periodo di Prova: a.s. 2011/2012

Superamento periodo di prova: 1/9/2012

Ai sensi della normativa vigente  il servizio pre-ruolo viene così valutato:

- 6 anni e 8 mesi sono utili ai fini giuridici ed economici;

- 1 anno utile ai soli fini economici.

Si aggiunge alla suddetta anzianità utile ai fini giuridici ed economica  l’anzianità di ruolo, che nella fattispecie corrisponde a:

- 4 mesi del 2010;

- 1 anno del 2011;

- 8 mesi del 2012.

Quest’ultimo periodo, per effetto del blocco previsto dall’art. 9 comma 23 della L. 122/2010, rappresenta un periodo non valido ai fini della progressione della carriera economica.

Pertanto l’anzianità utile alla ricostruzione di carriera, considerato gli elementi sopra indicati, al 1/09/2012 è di: 8 anni.

Per effetto di tale anzianità la fascia stipendiale in godimento è la 3/8.

Il passaggio al gradone successivo si matura all’ 1/09/2013, ma si precisa che ad oggi risulta bloccato il 2012 e il 2013.

A conferma del blocco dell’anno 2013 si cita il D.P.R. 4/9/2013 n. 122, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/10/2013 – serie generale n. 251, all’art. 1 comma 1 lettera b) proroga il mancato riconoscimento ai fini della carriera del servizio reso nel corso dell’anno 2013

In merito al decreto della ricostruzione di carriera, ricevuto da parte della scuola si chiarisce quanto segue:

1) Il CCNL comparto scuola sottoscritto dalle OO.SS. il 4/8/2011 ha ridefinito le fasce stipendiali, raggruppando le prime due in una unica.

Pertanto con decorrenza dall’ 1/9/2010 le fascie sono: 0/8 – 9/14 – 15/20 – 21/21 – 28/34 – 35.

Per salvaguardare la retribuzione del personale già di ruolo all’ 1/9/2010, appartenente al gradone 3/8 anni (il caso in esame) è stato predisposto il meccanisco dell’assegno ad personam.

L’art. 2 comma 2 del CCNL del 4/8/2011 evidenzia quanto segue:

“il personale già in servizio alla data del 1/9/2010 che abbia maturato il diritto all’inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3/8 anni, conserva il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9/14 anni.”

Inoltre il messaggio del MEF n. 148 del 5/8/2011 chiarisce quanto segue:

“è stato istituito un nuovo assegno, codice SPT 790 – DIFF FASCIA 3 CCNL 4/8/2011 – utile all’inquadramento del personale immesso in ruolo precedentemente all’ 1/9/2011.”

2) L’anno 2011 in seguito all’accordo del 13/03/2013 tra le OO.SS. e l’Aran, è stato riconosciuto valido ai fini della progressione economica della carriera.

Successivamente e precisamente  in data 22 maggio 2013, il MIUR con la nota n. 1211 avente per oggetto: “applicazione del CCNL del 13/03/2013 nei procedimenti di ricostruzione di carriera e inquadramento – funzioni SIDI”, ha comunicato alle scuole l’aggiornamento del portale SIDI all’accordo del 13/03/2013.

Pertanto è di competenza della scuola rettificare  il decreto di ricostruzione di carriera (emesso prima dell’ adeguamento di cui sopra)  per effetto dell’aggiornamento avvenuto in data 22/05/2013.

Per la questione della tempistica, non si riesce a dare una valida indicazione, in quanto dagli elementi comunicati non si evince se il suddetto decreto sia stato già vistato dalla locale Ragioneria Provinciale.

 

Pensione:Dirigente con 40 anni di servizio e 65 anni di età

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Scuola – Vista la vostra possibilità di una consulenza specifica rivola alle  segreterie, io sottoscritta DSGA anche a nome del Dirigente invio il  presente quesito. Se un Dirigente Scolastico  all’1/9/2014 raggiunge i 40 anni di servizio  e i  65 anni di età, è obbligato ad andare in pensione o può chiedere,  se è interessato, il trattenimento in servizio fino al 67° anno di età, alla luce dell’ultima normativa sotto riportata?

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (in Gazzetta Ufficiale –  serie generale – n. 204 del 31 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, (in questa stessa  Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle  pubbliche amministrazioni.». (13A08778) (GU n.255 del 30-10-2013) Vigente al: 30-10-2013 Art. 2 comma 5 5. L’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato  dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di  vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il  trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire  la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al  raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi  titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

FP – Gentile Dirigente e DSGA,

la questione che sottopone alla nostra attenzione presenta molteplici aspetti e pertanto di seguito si cercherà di dipanare l’argomento.

La recente riforma pensionistica (L. 214/2011) ha innalzato i requisiti anagrafici per accedere alla pensione di vecchiaia ed ha introdotto nuovi requisiti contributivi per il pensionamento anticipato.

Si precisa che sia i requisiti per la pensione di vecchiaia che i requisiti per la pensione anticipata saranno soggetti ad aggiornamento per effetto dell’applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita.

Inoltre,  è stata  prevista una clausola di salvaguardia per il personale che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31/12/2011.
In definitiva la L. 214/2011 produce i suoi effetti , in termini di pensionamento, esclusivamente nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012.

Pertanto l’Amministrazione, dovrà collocare a riposo d’ ufficio distinguendo il personale che abbia i requisiti maturati al 31/12/2011 della normativa previgente e chi rientra nei requisiti previsti dalla L. 214/2011.

Il caso in esame, considerata l’età  (65 anni nel 2014) e l’anzianità contributiva (40 anni nel 2014), rientra nella casistica di chi possiede i requisiti  entro il 31/12/2011 della precedente normativa.

Pertanto al compimento del 65° anno di età l’Amministrazione dovrà collocare a riposo il personale, salvo trattenimento in servizio  per i successivi due anni.

In sintesi per il prossimo 2014 avremo:

1) Pensionamenti d’ufficio per servizio:

sono dimessi dal servizio d’ufficio, con preavviso scritto da inviare entro il 28 febbraio 2014, coloro che al 31 agosto 2014 maturano:

a) uomini e donne: 40 anni – se al 31/12/2011 avevano maturato i requisiti per la pensione con la precedente normativa;

b) uomini: 42 anni e 6 mesi;

c) donne: 41 anni e 6 mesi.

Si precisa che al fine di evitare disagi al servizio scolastico, il buon senso consiglierebbe di limitare le cessazioni d’ufficio dei dirigenti scolastici, laddove si  ricorra a  reggenze per coprire i posti vacanti.

2) Pensionamenti d’ufficio per età:

a) sono dimessi d’ufficio, senza preavviso,  coloro che entro il 31/8/2014 compiono 65 anni e sono in possesso dei requisiti minimi per accedere alla pensione dal 1 settembre 2014;

b) coloro che non possiedono i requisiti minimi per la pensione, proseguono il rapporto di lavoro fino a quando non li maturano.

I requisiti minimi in mancanza dei quali non si procede con la cessazione d’ufficio in presenza dei 65 anni al 31 agosto 2014 sono:

- per le donne 41 anni e 6 mesi al 31 dicembre 2014

- per gli uomini 42 anni e 6 mesi al 31 dicembre 2014

- 66 anni e 3  mesi unitamente a 15 oppure 20 anni di anzianità al 31 dicembre 2014
- aver maturato i requisiti per la pensione al 31/12/2011

A conferma di quanto sopra affermato si citano:

1) la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2012 dove viene espressamente ribadito: “la nuova disciplina riguarda i requsiti per l’accesso al trattamento pensionistico,  l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età er la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 art. 24 L. 214/2011)”;

2) la Circolare Miur n. 98 del 20/12/2012 (ultima circolare sulle pensioni),  nella parte:
- al fine della concessione della proroga della permanenza in servizio, accanto alla valutazione dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, è opportuno privilegiare coloro che hanno minor numero di anni di anzianità di servizio rispetto a coloro che ne abbiano almeno 35.

Tale tipologia di istanza può essere presentata da coloro che, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011, compiono 65 anni di età entroil 31 agosto 2013 e da coloro che raggiungono 66 anni e 3 mesi di età al 31 agosto 2013 negli altri casi;

- come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, previo preavviso di sei mesi, può operare solo nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011.

Per completezza di informazione ma soprattutto per far comprendere quanto la meteria che si sta  trattando, presenta come indicato in premessa, molteplici aspetti, anche contradditori.

In merito si precisa che:

1) il TAR del Lazio, con sentenza n. 2446/2013, ha annullato la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica e i contenuti del Messaggio INPS – ex INPDAP – n. 8381 del 15.05.2012, nella parte in cui si interpretava la L. 214/2011, disponendo che per i dipendenti che avevano maturato al 31 dicembre 2011 le quote per il pensionamento di anzianità, l’età limite per il pensionamento per vecchiaia, rimaneva, secondo la previdente normativa, quella di 65 anni d’età anche dopo il 1°gennaio 2012.

2) di contro, il Governo per porre rimedio al vortice dei contenziosi aperti contro l’Amministrazione, ha previsto quanto segue,  nel  D.L. n. 101 del 31/08/2013, coordinato con la L. n. 125  del 30/10/2013 : l’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

Vista la complessità della materia,  per avere la certezza di quanto affermato fin da ora,  si consiglia di  attendere la circolare MIUR sulle pensioni, di prossima emanazione.

Ancora chiarimenti sulla monetizzazione delle ferie per il personale assunto a TD

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Maria – Gent.mo Paolo Pizzo, sono docente in “Conversazione in lingua straniera” con contratto fino al 30/06 da diversi anni. Dovrò accettare il fatto che le ferie non ci vengano più pagate (cioè, chmea i giorni di ferie spettanti vanno sottratti i giorno di sospensione didattica). Ho appena letto il seguente articolo su Orizzonte Scuola:

“[...] quando si tratta di periodo di “sospensione delle lezioni” come può essere quello delle vacanze di Natale o di Pasqua ma la scuola è “funzionante”, i docenti devono comunque essere considerati in servizio, per esempio per le attività funzionali all’insegnamento.[...]“. Se siamo considerati in servizio, perché ci “costringono” a prendere i giorni di ferie? Nelle ditte che chiudono in certi periodi, i dipendenti sono “obbligati” a prendere quei giorni di ferie, ma non sono considerati in servizio. Un cordiale saluto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

partiamo da alcuni punti fondamentali:

  • La scuola non può disporre il dipendente in ferie d’ufficio durante l’anno scolastico, anche se si tratta della sospensione delle lezioni;
  • La monetizzazione delle ferie per i docenti con contratto al 30/6 si fa solo alla fine dell’anno scolastico e non durante l’anno, tenendo conto delle ferie che il docente ha fruito (compresi gli eventuali 6 gg. da poter fruire durante le attività didattiche) o avrebbe potuto fruire e i giorni totali di ferie che gli spetterebbero (ultime indicazioni del MEF).

A mio avviso, quindi, c’è una differenza tra ciò che accade durante l’anno e ciò che invece accade alla fine dell’anno. Ovvero tra reale fruizione e poi monetizzazione delle ferie.

Mi spiego.

Il MEF non dice alle scuole di porre il docente in ferie d’ufficio nei periodi di sospensione delle lezioni, ma di effettuare la relativa monetizzazione (questa volta sì d’ufficio) tenendo conto del totale delle ferie spettanti meno quelle che il docente ha fruito o avrebbe potuto fruire durante i periodi di sospensione delle lezioni.

In poche parole avviene questo: se il docente con contratto al 30/6 non fa nessuna richiesta di ferie durante la sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, di Pasqua ecc.), in ogni caso tali giorni alla fine dell’anno verranno considerati “ferie” ai fini della monetizzazione, quindi tali giorni saranno sottratti alle 30 o 32 ferie da monetizzare.

Ora giustamente mi chiedi come si può considerare il docente in “servizio” durante la sospensione delle lezioni e poi invece considerare tali giorni “utili” alla sottrazione dei giorni complessivamente spettanti ai fini della monetizzazione delle ferie.

E qui c’è a mio avviso la differenza.

Nella FAQ a cui fai riferimento io ho detto chiaramente che il docente deve considerarsi in “servizio” durante la sospensione delle lezioni solo ai fini di eventuali attività collegiali che sono state programmate e inserite nel Piano Annuale deliberato ad inizio anno.

Giova ricordare che l’art. 29/1 afferma che  “L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.”

Una volta che il Piano viene deliberato, le attività funzionali all’insegnamento diventano un obbligo di servizio per i docenti la cui partecipazione, quindi,  a meno di legittimi impedimenti, è obbligatoria.

L’art. 1, comma 54 della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) afferma che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”.

La nota del MEF afferma che giorni di sospensione delle lezioni “ si intendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, l’eventuale sospensione per  l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi…

A meno di smentite del MIUR o sindacali, io sostengo che nel caso siano stati pianificati incontri collegiali dal 1° settembre all’inizio delle lezioni, oppure all’interno delle vacanze di Natale o Pasqua oppure dal termine delle lezioni al 30/6, il docente non può essere considerato in ferie e tali giorni non devono essere sottratti dal monte ferie spettanti ai fini della monetizzazione delle stesse.

Questo perché, sempre ad avviso di chi scrive, le attività funzionali all’insegnamento, sempre se programmate e deliberate ad inizio anno, sono sul piano dell’obbligatorietà pari a quelle di insegnamento (ovviamente nell’ambito delle 40+40 ore esclusi gli scrutini e gli esami).

Su questo dovranno anche riflettere quei Dirigenti che non fanno rientrare nelle 40+40 ore tutte le attività che organizzano durante i periodi che vanno dal 1° settembre all’inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30/6, pensando che tali attività siano obbligatorie a prescindere e che non debbano essere quantificate.

Non è così.

Infatti, tutte le attività al di fuori dell’insegnamento sono obbligatorie solo se programmate, e al di fuori di quelle programmate il docente può fruire delle ferie e i relativi giorni sono sottratti dal monte ferie spettante.

Pertanto, durante le vacanze di Natale sei considerata in “servizio” solo se ci sono attività programmate, altrimenti puoi decidere di fruire delle ferie ma anche di non fruirne (la scuola non potrà infatti assegnartele d’ufficio), fermo restando, ed è questa l’unica novità (che ovviamente penalizza i dipendenti), che anche se non le fruirai tali giorni saranno sottratti dal totale delle ferie spettanti nel momento in cui la scuola dovrà effettuare il calcolo ai fini della monetizzazione (calcolo che si potrà effettuare solo a fine anno).

È utile precisare che il mio ragionamento sul periodo in cui sono programmate attività funzionali e quindi la non possibilità di fruire in quei giorni delle ferie (e di non sottrarre quindi quei giorni dal monte ferie spettanti ai fini della monetizzazione)  è solo “oggettivo” in base alle ultime indicazioni del MEF e degli obblighi descritti nel CCNL/2007.

 

Ore di allattamento: proroga della supplenza e cambio della tipologia di assenza

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Dora – ho un quesito importante da porti per il quale devo trovare al più presto una risposta. Ho da poco stipulato un contratto di 5 ore settimanali fino al 07/12 per un allattamento su una cattedra di sostegno. La collega che sostituisco mi ha già detto che dal 07 dicembre chiederà 15 giorni (fino al 22/12) di permessi per malattia bimbo. Il quesito è questo: la segreteria dovrà proporre una proroga a me in virtù della “continuità didattica” o dovrà scorrere nuovamente le graduatorie dal momento che cambia la tipologia di assenza e la quantità delle ore (da 5 a 18) della supplenza? Ti ringrazio in anticipo.

 Paolo Pizzo – Gentilissima Dora,

la titolare attualmente svolge le 13 ore e richiederà malattia bambino per tutte le ore,  cioè 18.

Il mio parere è che tu, nominata sulle ore di riduzione (5 ore), continuerai la supplenza come da contratto, perché deve essere rispettata la continuità didattica ai sensi dell’art. 7/4 del DM 131/07; per le 13 ore può essere nominato un altro supplente, che potrai essere anche tu se in posizione utile nelle graduatorie di istituto (solo nella scuola dell’Infanzia è previsto che qualora l’insegnante titolare avente diritto alla riduzione dell’orario giornaliero di servizio si assenti anche per le rimanenti ore, il supplente inizialmente nominato per la copertura delle ore relative alla riduzione d’orario, dovrà essere nominato per l’intero orario di insegnamento).

A nulla rileva il cambio della tipologia di assenza della titolare.

Pertanto, le 13 ore e le 5 devono essere considerate separatamente in nome della continuità didattica.

I docenti di ruolo possono partecipare alle selezioni per l’accesso ai corsi di sostegno

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Cinzia - Sono un’insegnante di ruolo di scuola dell’infanzia che da 5 anni continuativi lavora con alunni diversamente abili molto gravi e con tutta la classe! Non capisco perché a quante di noi lo desiderano, essendo in possesso di determinati requisiti come quello citato, non possa essere data la possibilità di prendere il titolo di specializzazione di sostegno al pari del personale in esubero.

Lalla - gent.ma Cinzia, la motivazione è essenzialmente e squisitamente economica. Lo Stato non riesce a finanziare un corso di specializzazione per tutti i docenti che vi desiderano partecipare (a questo punto infatti le richieste aumenterebbero vertiginosamente), per cui ha dovuto operare una scelta (considera che per reperire i finanziamenti per i docenti in esubero sono occorsi due anni).

Per il resto, il docente già assunto a tempo indeterminato ma non appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, può partecipare alla selezione per l’accesso ai percorsi banditi in queste settimane dalle Università, al pari dei colleghi a tempo determinato.

Bandi, costi e scadenze per ogni Università


Supplenze: con quanti giorni di servizio si acquisisce il punteggio

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Luca – Gent.ma redazione, ho un dubbio legato all’attribuzione di punteggio. La mia situazione è la seguente: sono docente di III fascia iscritto nelle graduatorie d’istituto. Sono stato contattato per una supplenza dal giorno 14/11 al giorno 02/12 compresi. Sono iscritto nelle graduatorie dal 2009. Premetto che da quando sono iscritto non ho mai avuto la possibilità di insegnare, quindi questo è il mio primo incarico. Ho portato tutta la documentazione dichiarata in sede di iscrizione per la validazione del punteggio.

La segretaria, ad una mia domanda sul punteggio che otterrò con questa supplenza mi ha risposto che non otterrò nessun punteggio poiché essendo per me questa la prima nomina devo effettuare una supplenza di almeno trenta giorni perpoter ottenere 2 punti. Il dubbio è il seguente: un’altra segretaria, amica mia, mi ha spiegato invece che è sufficiente svolgere almeno 16 giorni di supplenza per poter ottenere il punteggio di cui sopra. Mi chiedo: alla luce delle legislazione attuale (di cui gradirei i riferimenti) qual’è la verità? Resto in attesa di Vs. cortese riscontro e chiarimento nel merito. Cordialmente

Lalla – gent.mo Luca, la verità è contenuta nella tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie di istituto di III fascia del dm 62/2011, con cui è stato effettuato l’ultimo aggiornamento delle graduatorie.

a) Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali:
per ogni anno: punti 12;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2

Quindi il punteggio per le scuole statali o paritarie è di 2 punti per ogni mese (per mese si intende frazione superiore ai 15 giorni, quindi i 16 giorni ai quali accennava la segreteria) per un totale massimo di 12 punti per anno scolastico.

Ecco il calcolo rapido del punteggio per anno scolastico

  •  da 16 a 45 gg. uguale p. 2;
  • da 46 a 75 gg. uguale p. 4;
  • da 76 a 105 gg. uguale p. 6;
  • da 106 a 135 gg. uguale p. 8;
  • da 136 a 165 gg. uguale p. 10;
  • da 166 gg. in poi uguale p. 12.

Per maggiori approfondimenti ti consigliamo la lettura di questa guida Supplenze. Il calcolo rapido del punteggio e la valutazione del servizio

 

Accesso al corso di sostegno per diplomati magistrale entro a.s. 2001/02

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Barbara - Salve volevo informazioni sul sostegno. Ho il diploma magistrale quinquiennale 97/98, ma non ho l abilitazione, volevo sapere se ci sono corsi di sostegno per chi non ha l abilitazione.Attendo risposta. Grazie

Lalla - gent.ma Barbara, il Ministero sta valutando l’opportunità di permettere anche al personale in possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 di partecipare alle selezione per l’accesso al corso di sostegno, i cui bandi sono in scadenza nelle prossime settimane.

Specializzazione sostegno per diploma magistrale entro a.s. 2001/02: sulla proposta del Miur sindacati divisi

Corso specializzazione sostegno a.a. 2013/14. Bandi, costi e scadenze per ogni Università

Diritto alla pensione immissione giuridica per effetto della legge n.270/82

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Costantino – Gent.mo sono nato il 16/01/1954, insegno in una scuola secondaria di primo grado, immesso in ruolo ai sensi e per gli effetti dell’art.33 5° comma della legge 20.05.82, n. 270 con effetto giuridico dal 10.09.1981 ed economico dal 10.09.1982. In data 31/08/2009 mi sono stati conteggiati 32 anni, 8 mesi e 20 giorni utili alla pensione(compreso un anno di militare e servizio pre ruolo).   Quando potrò andare in pensione e con quanto?  Ringraziando per la disponibilità, invio distinti saluti.

FP – Gentile Costantino,

in merito alla sua richiesta sulla misura della pensione, viste le molteplici variabili che intervengono nel calcolo, gradirei non azzardare nessun importo.

Per il diritto alla pensione, ad oggi bisogna far riferimento alla Legge 214 del 22/12/2011 – Legge “Fornero”, che stabilisce i requsiti per la pensione anticipata (tenendo conto dei contributi) e della pensione di vecchiaia (tenendo conto dell’età).

Requisiti per pensione di Vecchiaia:

2013/2015        66 anni e 3 mesi

2016/2018        66 anni e 7 mesi

2019/2020        66 anni e 11 mesi

Vista la data di nascita  – 16/01/1954 -, raggiunge al 31/12/2020 l’età di  66 anni 11 mesi e 15 giorni.  Pertanto matura il diritto alla pensione per vecchiaia dal 1/9/2020.

Si precisa, per opportuna conoscenza  che come prescritto dall’art. 59, c.9 della L.449/97, così come richiamato anche nella circolare n. 98/2012 del MIUR, è consentito l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (rispettivamente 1° settembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Requisiti per pensione anticipata  per gli uomini:

2013                  42 anni e 5 mesi

2014/2015         42 anni e 6 mesi

2016/2018         42 anni e 10 mesi

2019/2020         43 anni e 2 mesi

Vista la seguente anzianità:

- fino al 31/08/2009                   32A 8M 20G

- dal 01/9/2009 al 31/12/2020:  11A 4M

- totale                                       44A 0M 20G

Si matura il diritto a pensione anticipata con decorrenza dal 1/09/2020.

Si precisa che dal 2016 i requisiti sono frutto di  incrementi previsionali sulla base di uno studio dell’ISTAT.

Si fa notare, che per il caso in esame, si raggiunge nello stesso anno (2020) sia il requisito previsto per la pensione di vecchiaia che quello per la pensione anticipata.

Pensioni: requisiti previsti dalla Legge 214 del 22/12/2011

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Rosalba – seguo da tempo le Sue news e Le chiedo se gentilmente può dirmi, in base ai nuovi requisiti, l’anno in cui potrò andare in pensione sono stata immessa in ruolo nell’a.s. 1982/ con 3 anni 4m 1g di preruolo e sono nata il 23/06/1958. In attesa di leggerLa , La ringrazio.

FP – Gentile Rosalba,

vista l’ età anagrafica  e il relativo servizio, sicuramente non rientra nei requisiti pre-Fornero, posseduti al 31/12/2011.

Pertanto concentriamo la nostra attenzione sui requisiti previsti dalla Legge 214 del 22/12/2011 – Legge “Fornero”, nella fattispecie sulla pensione anticipata (tenendo conto dei contributi) che ad oggi rappresenta la prima possibilità di pensionamento rispetto a quella della vecchiaia.

Requisiti per pensione Anticipata per donne:

- 2013             41 anni e 5 mesi

- 2014/2015    41 anni e 6 mesi

- 2016/2018    41 anni e 10 mesi

- 2019/2020    42 anni e 2 mesi

- 2021/2022    42 anni e 5 mesi

Visto il servizio di pre-ruolo e il servizio di ruolo, al 31/12/2021 ha una anzianità contributiva di

42A 8M 1G, pertanto all’età di 63 anni matura il diritto a pensione anticipata con decorrenza dal 01/09/2021, in quanto per quest’anno il requisito per il pensionamento anticipato è di 42 anni e 5 mesi.

Considerata l’età (63 anni), non subisce nessuna penalizzazione sulla misura della pensione, in quanto questa è prevista per il pensionamento anticipato qualora si verifichi sotto i 62 anni di età.

Si evidenzia, per opportuna conoscenza che come prescritto dall’art.  59, c.9 della L.449/97, così come richiamato anche nella circolare n. 98/2012 del  MIUR,  è consentito l’accesso al pensionamento all’inizio del nuovo anno scolastico (rispettivamente 1° settembre) ancorché i requisiti prescritti vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Si precisa che i requisiti di pensionamento dal 2016 sono determinati da incrementi previsionali sulla base di uno studio dell’ISTAT.

 

Chiarimenti e riflessioni sulla fruizione dei permessi per motivi personali e familiari

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Docente – Ho appena letto la risposta nella rubrica “L’autocertificazione a sostegno  dei 3 gg. per permessi per motivi personali o familiari“. Il diritto ai suddetti 3 gg., più i 6 di ferie, è sempre stato una  questione un po’ controversa e spesso avversata dai D.S. A scuola mia, in genere, non hanno difficoltà a concederli, purché si  indichi una motivazione “seria”, vera o fasulla che sia. Io di solito  sono poco propenso a dichiarare il falso.

Ma, se di diritto si tratta e se, come avete più volte ribadito, il Dirigente non può entrare nel merito della motivazione, questa, a mio avviso, potrebbe anche essere,  ad esempio, la partecipazione a un matrimonio o, persino, un viaggio di  piacere, esplicitamente dichiarato, specie se il dipendente precisa di  sentirne particolarmente il bisogno a causa di stanchezza, sovraccarico  di lavoro o, comunque, necessità di un breve periodo di riposo e di  svago. Mi sbaglio? Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo docente,

non sbagli.

E mi dai l’occasione di precisare alcune cose.

Come hai letto nella FAQ indicata nel quesito, mi sono soffermato sul fatto che il docente deve rispettare ciò che indica la norma ovvero dichiarare il motivo a supporto della richiesta.

I motivi familiari e personali non devono essere “particolari” o “gravi”, né è indicato dalla norma che devono essere obbligatoriamente documentati o certificati (possono infatti essere autocertificati).

Non esiste però una casistica di “motivi personali o familiari”.

Le esigenze del lavoratore possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415).

Alla luce di tale configurazione, pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.

Pertanto, i motivi possono essere diversi e di varia natura.

Elenchiamone alcuni:

nascita del proprio figlio, testimonianza giudiziale non resa in favore dell’amministrazione, visite specialistiche, testimone di nozze o matrimonio di un familiare o di un amico, accompagnamento di un familiare dal dentista, ad una visita medica, all’aeroporto, effettuazione di un trasloco o più semplicemente prestare assistenza ad un parente o andare a trovare la propria figlia in altra città.

Tale permesso può essere altresì fruito in quei casi eccezionali, involontari e imprevedibili:

es. ghiaccio o neve, oppure la foratura della gomma dell’auto o lo sciopero o un guasto dei mezzi di trasporto o comunque tutte quelle cause non imputabili al dipendente che non gli permettono di raggiungere la sede di servizio per l’intera giornata mentre la scuola è aperta e si svolgono le normali attività di servizio e di insegnamento.

Il dirigente, come detto più volte e  ribadito più volte anche dalla giurisprudenza  e dall’ARAN, si deve limitare ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna discrezionalità, ma dovendosi limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla norma (accertarsi della presentazione da parte del dipendente dell’idonea documentazione anche autocertificata a giustificazione dell’assenza).

Non può quindi avere “difficoltà nel concedere” i 3 gg. di permesso di cui all’art. 15/2 per il semplice motivo che non può entrare nel merito della richiesta per ciò che attiene ai motivi descritti nella richiesta stessa ovvero non può il dirigente ritenere “futili” o “seri” i motivi, deve solo accertarsi che la richiesta sia corretta dal punto di vista formale.

Non solo, ma a mio avviso bisogna porre l’attenzione su un altro aspetto:

Dal momento che, come detto, non tutti i motivi familiari o personali possono essere documentati o certificati, non possono di conseguenza essere oggetto di atto di notorietà e quindi di “controllo” da parte dell’Amministrazione.

Per queste ragioni a tali permessi non può essere applicato l’art. 71 del DPR 445/2000 che indica che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Di conseguenza per “autocertificazione” deve intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza quindi l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.

In conclusione, il dirigente scolastico deve limitarsi ad attuare correttamente il contratto di lavoro del personale:

se l’art. 15 del Comparto Scuola stabilisce che i permessi sono un diritto e possono essere documentati anche mediante autocertificazione, il dirigente non ha il diritto di chiedere ulteriore documentazione ed il dipendente non è tenuto a fornire altro.

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