Assistente Amministrativa – vorrei cortesemente avere qualche chiarimento in merito ad una mia situazione lavorativa. Sono un’assistente amministrativa di ruolo, che da ormai sei anni, usufruisce dell’art.36 e 59 del ccnl, per svolgere l’attività d’insegnamento nella scuola elementare. Il problema che puntualmente si crea ogni anno, al termine dell’incarico annuale come insegnante, è quello delle ferie.
Succede puntualmente, che il 1 luglio, quando ritorno in ufficio nella qualifica d’assistente amministrativo. il mio Dirigente Scolastico inizia a creare molte storie per farmi fare le ferie nel periodo estivo, in quanto afferma, che dovrei farle durante il periodo in cui svolgo l’attività d’insegnante. Dall’altra parte, il Dirigente Scolastico dell’istituto dove lavoro come docente, mi dice che non posso usufruirne, se non dei sei giorni previsti dal contratto.
Paolo Pizzo – Gentilissima Assistente,
abbiamo già trattato l’argomento ma è utile ritornarci.
Il punto di partenza è che tu nel momento in cui cessi l’attività da “supplente” torni ad essere un’assistente amministrativa assunta a tempo indeterminato, pertanto non è applicabile la nuova normativa sulle ferie per ciò che riguarda la monetizzazione delle stesse alla fine del rapporto di lavoro tenendo conto delle ferie che avresti potuto fruire e che non hai fruito.
In conclusione fruirai delle ferie nella sede di titolarità.
Il tutto è spiegato in un Orientamento applicativo ARAN e in una nota del’UST di Torino.
L’Orientamento applicativo (SCU14) ARAN per il Comparto Scuola recita:
“Al personale a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009, spetta il pagamento delle ferie non godute?
Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.
Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.
In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).
Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.
La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.”
L’Ufficio scolastico territoriale di Torino con circolare n. 395/2009 e su indicazione del Ministero scrive:
“Si comunica a tutte le Istituzioni Scolastiche che, per il personale con contratto a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L.2006/2009, non è previsto da alcuna disposizione di legge o contrattuale il pagamento delle ferie non godute, le quali devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità.
Si richiama in merito, in particolare il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 8 (le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili…).
È inoltre appena il caso di ricordare che il diritto a ferie annuali retribuite è costituzionalmente garantito dall’art. 36, c. 3: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Si specifica inoltre che il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 15 – prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, per il personale a tempo indeterminato e determinato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro: il personale destinatario dell’art. 59, alla termine del contratto a tempo determinato, non cessa dal rapporto di lavoro, rientrando nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato.
Per i motivi sopra espressi si fa presente che questo Ufficio, nel caso pervengano provvedimenti da parte di codeste I.I.S.S. di pagamento sostitutivo ferie non godute (inerenti l’anno 2008/2009) del personale di cui all’art. 59 C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola, non provvederà alla loro registrazione. Si invitano pertanto i signori Dirigenti delle scuole di titolarità a concedere o disporre le ferie entro il 31/8/2009.”
Pertanto, le ferie si potranno chiedere e fruire nella scuola di titolarità e la scuola in cui l’ATA ha avuto il contratto fine a fine giugno non dovrà fare nulla.