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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Malattia e computo del sabato e della domenica

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Scuola – una docente con contratto al 30/06/2014 per n. 4 ore di a023 e con contratto al 12/05/2014 per 10 ore di sostegno presso la mia scuola e con supplenza breve di 3 h presso un’altra scuola si assenta con certificato medico da lunedì a giovedì, venerdì giorno libero in entrambe le scuole, sabato fa lezione nell’altra scuola. Oggi lunedì ripresenta certificato fino a giovedì prossimo; premetto che ogni scuola la gestisce per conto  proprio. Io come devo considerare il periodo di assenza per i gg. lavorativi nella ns. scuola o tutti i gg. continuativi?

Paolo Pizzo – Gentile Scuola,

per opportuna conoscenza si riporta un Orientamento ARAN per il comparto Scuola:

Come si devono considerare le giornate di sabato ed domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia?

“Si fa presente che la Ragioneria Generale dello Stato – IGOP prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 con un parere  richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sull’art.71 del D.L. 112/2008 chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”.

Per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia  si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio.”

Nel caso di cui al quesito, però, mi pare di capire che la docente il sabato non abbia lezione nella vostra scuola o probabilmente la scuola è chiusa.

Avendo quindi la docente  il giorno libero venerdì e ripreso comunque effettivo servizio il sabato, seppur nell’altra scuola, l’assenza per voi termina il giovedì e riprende il lunedì. Il venerdì, il sabato e la domenica non potranno essere ricompresi nell’assenza.


Chiarimenti sui periodi di malattia fruiti dal personale assunto a tempo indeterminato

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Anna – sono un’insegnante di scuola primaria della tristemente nota “quota 96″, che da ottobre è in malattia (episodio ischemico con ricovero ospedaliero e susseguenti problemi neurologici). Ho fruito di due mesi di malattia (in cui è stata, come da decreto Brunetta, applicata la decurtazione per i primi 10 giorni) e non sono affatto in grado di affrontare il peso e la responsabilità di insegnare (matematica e scienze in 4 classi di bambini di quarta e quinta, situate in due plessi diversi fra cui zigzagare durante l’intero arco della giornata lavorativa!).

Ho quindi presentato domanda per il terzo mese e la segreteria mi ha annunciato che dal terzo mese scatta la decurtazione dello stipendio del 10%. Ma io ho letto ovunque che questo avviene dopo il nono mese… E’ corretto quanto sta operando la segreteria? Personalmente, mi sembra di essere oggetto dell’ennesimo abuso… e ne sono davvero sfinita. Ringrazio sin d’ora per la cortese attenzione e resto in attesa di graditissima risposta. Distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Anna,

si premette che i primi 18 mesi di assenza per malattia (art. 17 comma 1 CCNL/2007) sono utili alla maturazione del diritto alle ferie e alle festività soppresse; all’anzianità di servizio; alla progressione della carriera; al trattamento di quiescenza e di previdenza e al trattamento di fine rapporto.

Il trattamento economico, per i primi 18 mesi, nel caso di assenza per malattia nel triennio, è il seguente:

a)      Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.

Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;

b)     Dal 10° al 12° mese retribuzione fissa mensile al 90%;

c)      Dal 13° al 18° mese retribuzione fissa mensile al 50%.

Giova altresì ricordare che ai sensi dell’art. 13 della Legge 177/76 gli assegni imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in misura ridotta. Nel caso di assenza per malattia con retribuzione ridotta la contribuzione sulla retribuzione sarà effettuata in misura intera.

Ai fini della valutazione del superamento del periodo di comporto, sia esso fruito in un’unica soluzione oppure in maniera frazionata e fissato in giorni o mesi, deve tenersi conto anche dei giorni festivi o di sciopero che cadono nel periodo di malattia.

Detto questo, la segreteria commetterebbe un errore se ti volesse applicare la riduzione del 10% la quale avviene solo dal 10° mese.

Per ciò che riguarda la trattenuta Brunetta è da precisare che non si applica nei seguenti casi:

  • Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
  • Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di    Verifica per le cause di servizio;
  • Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte). L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute;
  • Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
  • I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
  • Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita: sono esclusi dalla decurtazione economica i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
  • I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale);

Pertanto, durante i tuoi periodi di ricovero e di convalescenza (quest’ultima se ordinata dall’Ospedale) non avresti dovuto avere nessuna trattenuta.

 

Compatibilità cassa integrazione e supplenza

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Sara- Buongiorno, sono iscritta nelle graduatorie di III fascia per  l’insegnamento di Matematica. Ho lavorato otto anni in un azienda che al momento  ha messo tutti i dipendenti in cassa integrazione straordinaria. Volevo sapere, qualora dovessi essere convocata da una scuola durante il periodo di CIGS, se  ho la possibilità di accettare l’incarico sospendendo la stessa, come previsto in caso di altro impiego privato a tempo determinato. Grazie anticipatamente della cortese attenzione. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo- Gentilissima Sandra,

A pag. 16 della guida INPS si afferma:

“Il lavoratore che durante il periodo di CIG si dedica ad un altro lavoro, dipendente o autonomo, senza darne preventiva comunicazione alla propria sede Inps, perde il diritto all’integrazione salariale. In caso di comunicazione preventiva il pagamento viene soltanto sospeso per tutta la durata dell’attività lavorativa. In alcuni casi è prevista la possibilità di cumulare parzialmente l’integrazione salariale con la retribuzione ricavata da un successivo rapporto di lavoro. In particolare, se la retribuzione ricavata dal nuovo rapporto di lavoro dipendente è inferiore all’integrazione salariale (riferita ad un lavoro dipendente a tempo pieno), il lavoratore riceverà una quota di integrazione pari alla differenza tra i due importi (incumulabilità relativa). Se l’integrazione salariale deriva da un rapporto di lavoro a tempo parziale e il nuovo lavoro dipendente è a tempo pieno, l’incumulabilità sarà totale (ciò significa che non percepirà l’importo della CIG). Sarà relativa, invece, se anche il successivo lavoro è a tempo parziale e la retribuzione ricevuta è inferiore all’importo dell’integrazione salariale; sarà interamente cumulabile se la nuova attività part-time si svolge in orari diversi da quella sospesa. Anche il reddito da lavoro autonomo può essere cumulato parzialmente con l’integrazione salariale. Infine, il lavoratore in CIGS perde il diritto all’integrazione nel caso in cui rifiuti un’offerta di lavoro nella pubblica amministrazione senza giustificato motivo oppure rifiuti di frequentare corsi di formazione e aggiornamento.”

Pertanto, la supplenza è compatibile con la cassa integrazione e dovrai tenere presente quanto sopra descritto.

Visita specialistica: a quale istituto imputare l’assenza

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Stefania – sono una docente a tempo determinato. tra qualche settimana eseguirò una visita specialistica in orario scolastico. le ore che mi necessitano superano la metà del mio orario giornaliero per cui la segreteria della scuola mi ha proposto di prendere un giorno di  ferie. Ma non posso chiedere invece un giorno di permesso retribuito o un giorno di mutua? Ti ringrazio per l’informazione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Stefania,

Il CCNL comparto Scuola non regolamenta in maniera specifica le visite specialistiche, per sottoporsi alle quali il dipendente ha tre possibilità:

1.      Assentarsi per motivi di salute (art. 17), presentando al rientro un certificato che attesti l’effettuazione della visita stessa;

2.      Chiedere un giorno di permesso retribuito per motivi personali (art. 15);

3.      Chiedere un permesso breve (art. 16);

Per il personale a tempo determinato il permesso per motivi personali (punto 2) non è retribuito (hai 6 gg. di permessi non retribuiti).

Pertanto, nell’impossibilità di fruire del permesso breve puoi imputare la visita a malattia e tale giorno sarà considerato “malattia” a tutti gli effetti (per esempio, se sei assunta per una supplenza breve la giornata di assenza ti sarà pagata al 50%).

Non ho incluso la possibilità del giorno di ferie perché la fruizione delle stesse è riferita prima di tutto al “riposo”, poi durante le attività didattiche non è di facile ottenimento (e questo la scuola dovrebbe saperlo):

L’art.  13 afferma che  “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.

Pertanto, per fruire del giorno di ferie, soprattutto se abbiamo programmato una visita, dobbiamo essere sicuri che per quel giorno ci sostituisca un collega per tutta la giornata lavorativa il quale deve essere non solo “libero” ma dovrà effettuare la sostituzione gratuitamente.

Maternità: le pratiche dell’indennità competono solo alla scuola

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Mariateresa – Sono una supplente che dal 17/10 al 22/12 è in congedo di maternità obbligatoria (con data del parto prevista per il 21/11 da certificato, a che ancora non è avvenuto). Se la supplenza dovesse continuare, avrò diritti ad altri tre mesi quasi; se così non dovesse essere, avrei diritto all’80% della retribuzione per il tempo restante al raggiungimento dei  5 mesi.

La mia prima domanda è: devo presentare io domanda per quest’integrazione? E, se si, all’inps o all’inpdap e producendo quali documenti? La seconda domanda è: se la supplenza dovesse continuare, ma mi staccassero le vacanze natalizie, facendo riprendere il contratto da gennaio, come devo comportarmi? Per quei 15gg devo presentare domanda di indennità all’80% o la maternità riprende automaticamente dopo le vacanze e l’eventuale integrazione dell’80% la dovrò chiederla successivamente,  cioè solo al termine della supplenza, se questa dovesse durare meno di 5 mesi? Vi ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Mariateresa,

le pratiche relative alle indennità di maternità, che siano durante o fuori nomina, spettano sempre alla scuola.

L’INPS/INPDAP non c’entra nulla.

Pertanto, ciò che alla scuola è necessaria, e dovrai presentare solo una volta, è la certificazione a supporto della maternità: nel tuo caso il certificato con la data presunta del parto, che avrai sicuramente già presentato,  e poi quello del parto avvenuto, che presenterai.

Pensione: quoziente 96 ex legge Fornero?

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Francesco – buon giorno. con questo anno scolastico  2013/2014 ho  38 anni di servizio e 62 anni a novembre 2014. Posso andare in pensione a settembre 2014 avendo il quoziente 96 ex legge fornero? grazie aspetto una vs. gradita risposta in merito.

FP – Gentile Francesco,

i requisiti della previgente normativa pensionistica, devono essere posseduti  al 31/12/2011. Pertanto di seguito le indico i requisiti previsti prima della riforma pensionistica  “Fornero” (indicati anche nella Circolare Miur n. 98 del 20/12/2012):

quota 96 (60/36 o 61/35);  40 anni di contributi; pensione di vecchiaia con 65 anni di età (per gli uomini) e minimo 20 annidi contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992.

Visti i  requisiti “pre-Fornero”, la sua età anagrafica e la sua anzianità contributiva al 31/12/2011, lei non rientra nelle deroghe previste dalla Legge 214/2011, in quanto:non raggiunge quota 96: nel 2011 ha 59 anni di età e 35A di anzianità contributiva; non possiede 40 anni di contributi; non ha l’età anagrafica minima richiesta.

Per quanto sopra, lei non può andare in pensione nel settembre del 2014 con i requisiti della normativa pensionistica precedente, ma rientra nella casistica dei requisiti previsti dalla L. 214/2011.

Pensioni: possibilità di andare in pensione con l’attuale legge

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Luciano – insegno in una scuola statale superiore di secondo grado. Sono nato il 24/06/1953 e secondo i calcoli del patronato di due anni fa sarei potuto andare in pensione il 01/09/2014 con 39 anni 11 mesi e 16 giorni a 61 anni. Potrei sapere con precisione ora, con la nuova legge, quando riavrò la possibilità di andare in pensione? Invio cordiali saluti.

FP – Gentile Luciano,

la nuova riforma pensionistica  ha aumentato il requisito per la pensione di

vecchiaia e introdotto nuovi requisiti contributivi per il pensionamento anticipato.

Di seguito si indicano i prossimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per quella anticipata.

1) Requisiti previsti per la pensione di Vecchiaia:

- dal 01/01/2013 al 31/12/2015        66 anni e 3 mesi

- dal 01/01/2016 al 31/12/2018        66 anni e 7 mesi

- dal 01/01/2019 al 31/12/2020        66 anni e 11 mesi

- dal 01/01/2021 al 31/12/2022        67 anni e 2 mesi

Per effetto dei suddetti requisiti  matura il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2020 all’età di 67 anni.

2) Requisiti previsti per la pensione Anticipata per gli uomini:

-  dal 01/01/2013 al 31/12/2013         42 anni e 5 mesi

-  dal 01/01/2014 al 31/12/2015         42 anni e 6 mesi

-  dal 01/01/2016 al 31/12/2018         42 anni e 10 mesi

Per effetto dei suddetti requisiti e considerata l’anzianità contributiva al

01/09/2014 di  39A 11M 16G, matura il diritto alla pensione anticipata nel 2017 all’età di 64 anni con un’anzianità al 31/08/2017 di 42A 11M 16G.

Inoltre,  vista l’età anagrafica, non si incorrerebbe nella penalizzazione prevista dalla Legge “Fornero” che colpisce chi va in pensione prima dei 62 anni secondo i requisiti della pensione anticipata.

In riferimento ai requisiti sopra indicati sia per la pensione di Vecchiaia che per quella Anticipata, è opportuno precisare quanto segue:

dal 2016 sono incrementi previsionali sulla base di uno studio dell’ISTAT, pertanto potrebbero subire delle variazioni.

Requisiti per la pensione anticipata e relative penalizzazioni

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Teresa – Buongiorno sono insegnante statale di scuola superiore nata il 20 febbraio 1956. Calcolando, spero con correttezza, i servizi prestati come supplente e di ruolo, al 31 Dicembre 2013 maturo  39 anni, 5 mesi e 26 giorni  di servizio.

Nel conteggio sono contemplati i seguenti periodi: 1.. 219 giorni di servizio in qualità di maestra volontaria, dal 23/10/1973 al 29/05/1974. Periodo riscattato con versamenti INPDAP nel 1983   2.. 929 giorni di servizio in qualità di supplente nel periodo (a singhiozzo) dal 09/10/1974 al 01/10/1977  3.. 125 giorni di servizio in qualità di assistente colonia estiva negli anni 1975 e 1976   4.. periodo di servizio in qualità di docente a tempo indeterminato dal 03/10/1977 a tutt’oggi. Desidero sapere. 1.. Se rientro nella possibilità di pensionamento al compimento dei 62 anni di età, che compirò nel 2018. Sono a conoscenza che la legge Fornero indica il 2007 come ultima finestra di pensionamento per chi compie 62 anni. Viceversa se sono obbligata a raggiungere i 67 anni d’età (2023).   2.. Se posso presentare domanda di pensionamento prima dei 62 anni di età e con quale penalizzazione utilizzando l’anzianità di servizio.  3.. Se è fondata l’informazione che prevede, come nel mio caso, ulteriore penalizzazione  o il recupero lavorativo del periodo di beneficio della legge 104 per assistenza al figlio disabile (le tre giornate al mese) che ho utilizzato abbastanza costantemente dal 1993. 4.. Inoltre se, anche nel caso di fruizione della Legge 388/2000 che prevede il congedo straordinario, due anni di astensione retribuita, vi è ulteriore penalizzazione o recupero lavorativo.  5.. Infine quale sia la soluzione pensionistica più conveniente dal punto di vista economico vagliando o l’anzianità di servizio o l’età pensionabile.   Grazie infinite.

FP – Gentile Teresa,

1) La L. 214/2011 ha innalzato i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia e introdotto nuovi requisiti contributivi per il pensionamento anticipato.

In considerazione della sua età anagrafica e dell’anzianità contributiva indicata, la sua prima possibilità di “uscita” è data dal raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata.

I requisiti contributivi per la pensione anticipata nei prossimi anni sono (per le donne):

- 2013            41A   5M

- 2014/2015   41A   6M

- 2016/2018   41A 10M (dal 2016 sono dati stimati).

Pertanto raggiunge al 31/12/ 2016 una anzianità contributiva di 42A 5M 26G e soddisfa il requisito contributivo per il pensionamento anticipato previsto per il 2016.

2) Visto il punto precedente, all’età di 60 anni raggiunge la pensione anticipata.

Pertanto la normativa vigente ha previsto un meccanismo di riduzione in punti percentuali sul trattamento pensionistico qualora si accede alla  pensione anticipata con una età inferiore a 62 anni.

La penalizzazione colpisce la quota retributiva della pensione secondo le seguenti percentuali:

- 1% per ogni anno di anticipo al pensionamento rispetto ai 62 anni di età;

- 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

Nella fattispecie la penalizzazione sulla quota retributiva della pensione equivale al 1,5%.

Inoltre si evidenzia che la L. 216/2011  ha previsto una deroga a tali penalizzazione per coloro che, accedendo alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017 (il caso in esame), possano contare su un’anzianità contributiva che derivi esclusivamente da “prestazione effettiva” di lavoro, includendo periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria”.

Quindi se la sua anzianità contributiva derivi esclusivamente da “prestazione effettiva”, non viene applicato il meccanismo della penalizzazione di cui sopra.

Per opportuna conoscenza  si cita il D.L. 101/2013  che ha ritenuto utili ai fini della “prestazione effettiva” anche i contributi figurativi per donazioni di sangue e congedo parentale.

- 4) Non rientrano nella “prestazione effettiva” i seguenti periodi di assenze: – i permessi legge 104/1992 per un massimo di 24 mesi anche se usufruiti;

- il riscatto: della decorrenza giuridica, dei periodi di studio e di taluni periodi non lavorati;

- congedo straordinario per gravi motivi familiari

Si ribadisce che:

- la penalizzazione colpisce la quota retributiva della pensione;

- la totale anzianità contributiva resta  utile ai fini del diritto alla pensione.

5) Oggettivamente è conveniente ritardare la pensione visto che la L. 214/2011  ha introdotto il sistema contributivo a partire dal 2012 per tutti.

Pertanto più si lavora più si contribuisce alla misura della propria pensione.


Aspettativa per motivi di famiglia e frazionamento

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Scuola – l’aspettativa per famiglia può essere interrotta durante le vacanze di natale e ripresa con l’inizio delle lezioni o deve essere fruita in maniera continuativa senza interruzioni?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

l’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati.

  • Se fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi.
  • Se fruita per periodi spezzettati o frazionati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi).

Agli effetti della determinazione del limite massimo dei 12 mesi due periodi di aspettativa si sommano quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.

Pertanto, nel caso di cui al quesito, è possibile fruire dell’aspettativa anche in modo frazionato tenendo però presente che due aspettative inferiori all’anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi.

Termine di preavviso per fruire del congedo parentale

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Isabella – ho appena letto il post di una certa Amalia, docente di scuola superiore, che vi pone il mio stesso quesito: il 22 dicembre scade il mio periodo di maternità obbligatoria e vorrei far iniziare il congedo parentale il 7 gennaio, non inglobando le vacanze di natale in tale periodo. La richiesta di congedo deve, però, essere effettuata 15 giorni prima…in questo caso si intendono 15 giorni prima della scadenza dell’obbligatoria (22 dicembre) o i 15 giorni antecedenti il 7 gennaio (data da cui far decorrere il congedo parentale)? Può sembrare un quesito banale, ma vorrei evitare fraintendimenti con la segreteria. Attendo una vostra delucidazione, cordiali saluti e ringraziamenti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Isabella,

L’art. 12/7 del CCNL/2007 recita:

“Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001 [congedo parentale], la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.”

Pertanto,nel tuo caso, il termine dei 15 gg. deve essere anteriore al 7 gennaio.

Ulteriori chiarimenti sulle pratiche di indennità di maternità

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Cristina – sono una docente della Scuola dell’Infanzia. Questa mattina ho ritirato presso la medicina legale dell’ASL il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro per complicanze gestazionali. Mi è stato detto di consegnare una copia del provvedimento alla Direzione Didattica per cui lavoro e una all’INPS. Mi sono recata all’INPS dove mi è stato comunicato che non si occupa delle maternità degli statali. Basta la domanda fatta alla D.D. per cui lavoro oppure a chi devo consegnare la terza copia del provvedimento di maternità anticipata? Per il primo figlio (2011) la procedura seguita era diversa: oltre alla richiesta fatta alla scuola avevo anche spedito tutto alla Direzione Provinciale del lavoro. Attualmente come mi devo comportare? Basta la richiesta con provvedimento asl fatta alla Direzione Didattica per cui lavoro? Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Cristina,

nella rubrica abbiamo affrontato l’argomento più volte indicando sempre con grande fermezza che l’INPS/INPDAP non c’entrano nulla.

Ci fa finalmente piacere che l’abbia detto direttamente l’INPS.

Dal 1° aprile 2012 tutte le pratiche relative all’indennità fuori nomina sono gestite direttamente dall’ASL e non più dall’Ispettorato del lavoro.

La dipendente, però, una volta che l’ASL le ha rilasciato la ricevuta deve avere rapporti solo con la scuola di servizio e non con l’INPS.

Non a caso nel modello che l’ASL vi rilascia in cui è indicato che la sottoscritta ecc. ecc. chiede di essere  collocata i interdizione dal lavoro ecc. ecc. e allega il certificato medico ecc. ecc. non ci deve essere come indirizzo di presentazione della domanda l’INPS (altrimenti hanno sbagliato modello) ma “Spett/le Azienda” in cui indicate ” ___Scuola X ecc.__________”.

Tutti i certificati rilasciati dall’ASL e le relative pratiche di indennità, fuori e durante nomina, devono essere presentati e gestiti solo dalle scuole.

PAS e maternità: non esiste tutela

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Stefania - Cara Lalla,sono una docente a tempo determinato attualmente in maternità anticipata. La data presuntà del parto è 11 marzo 2014.Essendo tra i candidati ammessi alla futura frequentazione dei Pas per la classe di concorso A446, che a quanto pare partiranno a gennaio 2014, mi chiedevo se sono già state previste misure per tutelare la maternità e contemporaneamente non perdere la possibilità di partecipare a tali corsi abilitanti. Nel decreto in questione non si fa nessuna menzione in merito a ciò.Cosa è stato previsto per casi come il mio nel precedente TFA? Grazie mille.

Lalla - gent.ma Stefania, purtroppo al momento il problema non è ancora emerso ed è molto delicato. Per le classi di concorso con scaglionamento in più anni è innegabile che potrà essere data la possibilità di cambiare la propria posizione in graduatoria con quella di un collega che anticiperà il proprio turno. Il problema si verrà a determinare nel caso di classi di concorso con numero di partecipanti tali da prevedere solo un’annualità o il caso in cui con lo scaglionamento si venga disposti nell’ultima annualità utile.

Il problema si è presentato anche lo scorso anno per il TFA e solo dopo una serie di battaglie portate avanti da alcune colleghe supportate in Parlamento da alcune interrogazioni parlamentari è stata ottenuta una risposta dal Ministero che, seppure corretta e accettabile dal punto di vista teorico, alla luce dei fatti concreti risulta quasi una beffa.

La disposizione è stata contenuta in una FAQ e poi ribadita nella circolare del 28 febbraio 2013

La FAQ

"Nel caso di astensione obbligatoria per maternita’ la candidata che interrompe il percorso per il TFA dovra’ nuovamente sostenere tutte le prove, per l’accesso al percorso abilitante?

L’interessata sara’ ammessa al percorso abilitante a seguito di un successivo bando per l’indizione degli ulteriori percorsi di Tirocinio formativo attivo, per la medesima classe di concorso. "

La circolare

TFA e maternità

“Appare opportuno precisare che, in caso di maternità o di particolari terapie che inibiscano la frequenza del TFA, si impone il rinvio dei medesimi percorsi al successivo anno accademico senza, ovviamente che i corsisti debbano risostenere le prove di selezione o provvedere al pagamento della quota di iscrizione, se già versata."

Dunque, la candidata impossibile a completare il percorso per maternità o particolare terapie può proseguire l’anno accademico successivo. Bellissimo, peccato che al I ciclo del TFA non abbia fatto finora seguito un secondo ciclo e che chi si è trovato in tale condizione rimane dunque senza la possibilità di abilitarsi.

Inutile dire quindi che non esiste una vera e propria tutela. Al massimo infatti il Ministero potrebbe rispondere che si potrà frequentare negli anni successivi in caso di scaglionamento e se non si riesce a completare il percorso si potrà partecipare ai percorsi ordinari di abilitazione (ma si dovrebbe decidere sullo sbarramento della selezione). Purtroppo si tratta di corsi concentrati in pochissimi mesi (se tutto va bene si potrà iniziare a gennaio per concludere a giugno 2014), per i quali non è possibile ipotizzare sessioni di recupero e la mancanza di una seria programmazione di corsi di formazione iniziale rendono quasi impossibile gestire un diritto elementare come la gestione della tutela della maternità.

Vedremo come se la caverà il Ministero in questa occasione.

Supplenze: posto disponibile prima del 31/12

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Scuola – Vorrei avere conferma se su personale assente per congedo L. 104 per assistenza al padre ammalato ( la collega ha richiesto il periodo che va da  01/09/2013 al 31/08/2014) sia giusto chiamare su graduatoria di Istituto con supplenza breve e saltuaria. Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo  – Gentile scuola,

se avete assegnato la supplenza da GI avete commesso un errore.

Gli incarichi su tutti i posti vacanti o di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al  termine dell’anno scolastico, come il caso del quesito (il posto rimane disponibile fino alla fine dell’anno scolastico), sono conferiti dall’ufficio scolastico territoriale (o scuola polo) utilizzando le graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 2 del D.M. 131/2007. Solo qualora esse siano esaurite, la supplenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5 dello stesso decreto, va conferita dal dirigente scolastico attingendo alle graduatorie di istituto.

Pertanto, considerato quanto sopra, la scuola, verificata la disponibilità del posto (l’assenza del titolare è per tutto l’anno), deve obbligatoriamente “restituirlo” all’ufficio scolastico territoriale il quale lo dovrà assegnare dalle graduatorie ad esaurimento con contratto al 30/6 pagato dal Tesoro.

Non si tratta infatti di una supplenza breve e temporanea ma di posto di fatto disponibile entro il 31/12.

Chi è in posizione utile in GAE potrebbe recriminare il diritto alla supplenza.

Artt. 36 e 59 del CCNL/2007 e ferie non fruite

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Assistente Amministrativa – vorrei cortesemente avere qualche chiarimento in merito ad una mia situazione lavorativa. Sono un’assistente amministrativa di ruolo, che da ormai sei anni, usufruisce dell’art.36 e 59 del ccnl, per svolgere l’attività d’insegnamento nella scuola elementare. Il problema che puntualmente si crea ogni anno, al termine dell’incarico annuale come insegnante, è quello delle ferie.

Succede puntualmente, che il 1 luglio, quando ritorno in ufficio nella qualifica d’assistente amministrativo.  il mio Dirigente Scolastico inizia a creare molte storie per farmi fare le ferie nel periodo estivo, in quanto afferma, che dovrei farle durante il periodo in cui svolgo l’attività d’insegnante.   Dall’altra parte, il Dirigente Scolastico dell’istituto dove lavoro come docente, mi dice che non posso usufruirne, se non dei sei giorni previsti dal contratto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Assistente,

abbiamo già trattato l’argomento ma è utile ritornarci.

Il punto di partenza è che tu nel momento in cui cessi l’attività da “supplente” torni ad essere un’assistente amministrativa assunta a tempo indeterminato, pertanto non è applicabile la nuova normativa sulle ferie per ciò che riguarda la monetizzazione delle stesse alla fine del rapporto di lavoro tenendo conto delle ferie che avresti potuto fruire e che non hai fruito.

In conclusione fruirai delle ferie nella sede di titolarità.

Il  tutto è spiegato in un Orientamento applicativo ARAN e in una nota del’UST di Torino.

L’Orientamento applicativo (SCU14) ARAN per il Comparto Scuola recita:

“Al personale a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009, spetta il pagamento delle ferie non godute?

Si  precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.
Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL  per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA  a tempo indeterminato  sia per il personale docente e ATA  a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non  sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).
Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o  in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita  rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.

Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che  personale destinatario dell’art. 59 rientrando  nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.
La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.”

L’Ufficio scolastico territoriale di Torino con circolare n. 395/2009 e su indicazione del Ministero scrive:

“Si comunica a tutte le Istituzioni Scolastiche che, per il personale con contratto a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L.2006/2009, non è previsto da alcuna disposizione di legge o contrattuale il pagamento delle ferie non godute, le quali devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità.
Si richiama in merito, in particolare il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 8 (le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili…).

È inoltre appena il caso di ricordare che il diritto a ferie annuali retribuite è costituzionalmente garantito dall’art. 36, c. 3: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

Si specifica inoltre che il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 15 – prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, per il personale a tempo indeterminato e determinato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro: il personale destinatario dell’art. 59, alla termine del contratto a tempo determinato, non cessa dal rapporto di lavoro, rientrando nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato.

Per i motivi sopra espressi si fa presente che questo Ufficio, nel caso pervengano provvedimenti da parte di codeste I.I.S.S. di pagamento sostitutivo ferie non godute (inerenti l’anno 2008/2009) del personale di cui all’art. 59 C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola, non provvederà alla loro registrazione. Si invitano pertanto i signori Dirigenti delle scuole di titolarità a concedere o disporre le ferie entro il 31/8/2009.”

Pertanto, le ferie si potranno chiedere e fruire nella scuola di titolarità e la scuola in cui l’ATA ha avuto il contratto fine a fine giugno non dovrà fare nulla.

Aggiornamento graduatorie 2014 2017: la formula dell’inserimento con riserva

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Loredana – Scusa la mia ignoranza, sto cercando di entrare nel mondo della scuola primaria, ho una domanda da porti: se non mi laureo in scienze della formaz. Primaria con sostegno entro giugno 2014, non potrò inserirmi nelle graduatorie? Esiste ancora la formula dell inserimento con riserva?grazie

Lalla – gent.ma Loredana, dobbiamo distinguere tra graduatorie ad esaurimento e graduatorie di istituto.

Nelle Graduatorie ad esaurimento gli ultimi candidati ad aver avuto la possibilità di iscriversi con riserva, da sciogliere dopo il conseguimento della laurea, sono stati coloro che si sono iscritti al corso di Laurea in Scienze della formazione primaria nell’a.a. 2007/08.

Pertanto, se non rientri tra costoro, non potrai essere inserita nelle Graduatorie ad esaurimento (utilizzate per le supplenze al 31 agosto, per quelle al 30 giugno e per il 50% delle immissioni in ruolo), poichè la normativa attuale non prevede nuovi inserimenti.

Puoi invece inserirti nella II fascia delle Graduatorie di istituto; in questo caso non sono previste riserve, bisogna essere in possesso del titolo alla data di scadenza di presentazione della domanda.

Non conosciamo ancora le date entro cui verranno effettuati gli aggiornamenti delle graduatorie, abbiamo solo delle ipotesi. In ogni caso programmare la laurea per giugno 2014 è una idea apprezzabile.

L’aggiornamento 2014 2017 delle graduatorie sia ad esaurimento che di istituto sarà particolarmente complesso, per cui ti consiglio di tenerti costantemente aggiornata.

Aggiornamento 2014 graduatorie ad esaurimento e di istituto docenti, Ata permanenti e III fascia: le date previste


Quale garanzia sull’elenco PAS in Molise

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inviato da Abilitati TFA ordinario CB – Gent.ma redazione di OS, con urgenza chiediamo di far luce circa la validità dell’elenco degli ammessi ai PAS pubblicato dall’USR del Molise, in quanto non iporta alcuna indicazione relativa all’ordine (e grado) di scuola e alla classe di concorso in riferimento a ciascun candidato, a differenza degli elenchi delle altre regioni.

Inoltre, ciò che maggiormente balza all’occhio, è che in Molise siano state accolte tutte le domande, a fronte dei numerosi esclusi presenti negli altri elenchi.

Confidando nella vostra competenza e serietà, vi chiediamo di aiutarci a fare chiarezza! Grazie per la collaborazione!

Lalla - gent.mi, in effetti la pubblicazione da parte dell’USR Molise, in anticipo rispetto alle altre regioni, potrebbe essere rivista. Lo affermo in quanto la pubblicazione dell’elenco è del 1° ottobre 2013, mentre il Ministero ha diramato delle FAQ di chairimenti solo il 23 ottobre 2013.

Non sappiamo però se l’USR coglierà questa sollecitazione, a nostro parere questo è un intervento che spetta alle organizzazioni sindacali territoriali.

L’elenco degli ammessi in Molise

Per iscriversi in una nuova classe di concorso delle graduatorie di istituto entro quale termine è necessario avere il titolo?

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Sara – Gentile Lalla, sono un aspirante docente iscritta in III fascia di istituto e senza abilitazione. La cdc cui posso accedere attualmente è unicamente la A060, in quanto posseggo una Laurea Specialistica in Biotecnologie, ma sarei interessata ad iscrivermi alla cdc A059 per l’insegnamento nelle scuole medie, pertanto dovrei conseguire il prima possibile la seconda laurea magistrale in biologia.

Negli scorsi mesi è emersa la notizia relativa all’impossibilità da parte dei neolaureati di iscriversi alle graduatorie di istituto in III fascia, qualora non conseguissero il titolo entro Luglio 2014. Pertanto se non riuscissi a laurearmi in biologia entro luglio 2014,
avrei preclusa ogni ulteriore possibilità di iscrivermi in III fascia per la cdc A059, giusto?

Le sarei grata se potesse confermarmi la notizia di cui sopra, ed inoltre sarei interessata a conoscere il punteggio relativo al conseguimento della seconda Laurea qualora potessi unicamente aggiornare la mia posizione in graduatoria di istituto in classe A060.
Grazie molte per l’efficace servizio, Saluti

Lalla – gent.ma Sara, la notizia alla quale fai riferimento in realtà non è una novità. Mi spiego meglio: secondo l’attuale normativa (dm 131/07) le graduatorie di istituto non prevedono inserimenti con riserva in attesa del conseguimento del titolo di accesso. Questo vuol dire che bisogna essere in possesso del titolo alla data di scadenza prevista dal relativo decreto di aggiornamento.

Non abbiamo in merito alcuna data ufficiale, solo previsioni

Aggiornamento 2014 graduatorie ad esaurimento e di istituto docenti, Ata permanenti e III fascia: le date previste

Qualora riesci a conseguire il titolo di accesso per la A059 in tempo per l’aggiornamento, potrai inserirti nella nuova graduatoria, altrimenti potrai aggiornare solo quella in cui sei già inserita

I 3 giorni per grave infermità:criteri di fruizione

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Laura – sono una docente con contratto a tempo determinato fino al 30/06. A causa di un intervento chirurgico sostenuto da mio figlio di 11 anni, ho dovuto assentarmi dal servizio per due giorni. Infatti al momento del ricovero, i medici, mi hanno comunicato che non avrebbero accettato mio figlio senza il ricovero per accompagnamento di un genitore. Detto ciò, ho comunicato alla scuola che mi sarei assentata nei due giorni seguenti. Presentata domanda per 2 gg. di permesso retribuito, facendo riferimento all’art. 4 della legge 53/2000 e all’art. 1 del D.M. 278/2000, la scuola ha rifiutato la mia richiesta, perché in quanto precaria non avrei diritto ai suddetti permessi retribuiti. Cortesemente potresti indicarmi chi ha ragione?

Paolo Pizzo – Gentilissima Laura,

nel quesito non indichi la causa dell’intervento di tuo figlio. Quindi ti indico prima la normativa di riferimento e poi facciamo le dovute considerazioni.

Ai sensi dell’art. 15/7 del CCNL del Comparto Scuola “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

È il caso del permesso di  3 giorni retribuiti per grave infermità.

L’art. 4, comma 1 della legge 53/2000 stabilisce che: “i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica”.

Ulteriori indicazioni sono contenute nell’Interpello Prot. 25/I/0007476 N. 16/2008 del 10 giugno 2008 e nella nota Prot. 25/I/0016754 del 25 novembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Ai fini della fruizione del permesso si possono considerare le seguenti patologie (note del Ministero del Lavoro, interpello n. 16/2008 e nota n. 25/I/0016754 del 25.11.2008):

  1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Per comprovare il diritto alla fruizione del permesso occorrerà presentare, entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, idonea documentazione medica specialistica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL., attestante le gravi patologie dei soggetti cui viene prestata assistenza (è idoneo a tal fine il certificato redatto dallo specialista da cui si riscontra sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità).

Non è ammessa l’autocertificazione.

Pertanto, la scuola non può negare il permesso con la motivazione che spettino solo ai docenti a tempo indeterminato perché ciò non è indicato dalla legge.

Giova ricordare che il riferimento normativo è l’art. 15/7 del CCNL del Comparto Scuola in cui è specificato che “Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

L’art. 19, che riguarda la fruizione dei permessi per il personale a tempo determinato, non aggiunge nulla di diverso al riguardo.

Pertanto, i 3 giorni retribuiti spettano a tutto il personale della scuola:

  • docenti, educatori ed ATA di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato (anche se per “supplenza breve” o “fino avente titolo”) compreso il personale in regime di part time.

Altro discorso è invece per i requisiti: se la tua situazione non rientra nei criteri sopra espressi non puoi fruire del permesso (non potrebbe neanche un dipendente assunto a tempo indeterminato). Non è infatti un caso che i permessi si possono fruire per “grave infermità”.

Monetizzazione delle ferie per la docente in maternità

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Maria – Vi pongo un quesito e spero mi risponderete. Per quanto riguarda l’ anno scolastico 2012/13, io durante le “vacanze” di Natale e di Pasqua ero in maternità obbligatoria. Quindi ai fini delle ferie, ormai non monetizzabili, comunque non avrei potuto essere in ferie in quei giorni di pausa didattica. Ho diritto al pagamento? A chi dovrei inoltrare la richiesta? Alla scuola dell’ anno scorso o a quella di quest’anno? Ti ringrazio per l’ immenso e insostituibile lavoro. Cordialmente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

l’interdizione dal lavoro e il congedo di maternità/paternità sono dei diritti indisponibili, non vi è la possibilità di rinunciarvi e di conseguenza non possono essere interrotti da nessuna tipologia di permesso (lutto, matrimonio ecc.) o dalle ferie.

Tali periodi di assenza sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

Pertanto, le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

Ne consegue, quindi, che il periodo di congedo di maternità/interdizione dal lavoro non fa venire  meno  il  diritto  della  lavoratrice  al  godimento  delle  ferie  ma  costituisce  un  motivo legittimo di rinvio delle stesse al termine del congedo.

Nel caso del docente a tempo determinato, però, le ferie non possono essere rimandate all’anno successivo e fruite durante la sospensione delle lezioni, infatti ciò è previsto dal CCNL comparto Scuola solo per il personale a tempo indeterminato (comma 10 dell’art. 13).

Pertanto, ritengo che nel tuo caso le ferie devono  essere monetizzate nonostante le nuove disposizione del MEF, perché i periodi di maternità durante la sospensione delle lezioni non possono essere “sottratti” al totale delle ferie spettanti in quanto in tali periodi non avresti mai potuto fruire delle ferie.

Per le considerazioni sopra esposte ti devono essere monetizzate dalla scuola in cui hai prestato servizio durante la maternità.

Impegni collegiali per chi ha ore eccedenti l’orario d’obbligo

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Tiziana – sono una docente di inglese della suola secondaria di primo grado.  Vorrei avere delle informazioni circa le ore funzionali all’insegnamento art.  29 comma 3 a/b. Quest’anno sto lavorando con tre ore aggiuntive  al mio orario di servizio, cioè svolgo 21 ore settimanali di insegnamento, suddivise in due scuole, appartenenti ad Istituti Comprensivi diversi,i ovvero 12 ore in una scuola e 9 nell’altra. Potrei sapere quante ore di attività funzionali all’insegnamento devo fare nelle rispettive scuole?

Dalla mia esperienza le ore dovrebbero essere proporzionali a quelle di servizio, ma poiché faccio 3 ore aggiuntive in una delle scuole, cosa succede in questo caso? Avanzo questa richiesta di informazioni perché nella scuola in cui faccio le ore aggiuntive sono estremamente fiscali e conteggiano ogni minuto e, a mio avviso, mi hanno dato troppi impegni pomeridiani rispetto al monte ore del mio servizio. Potresti chiarirmi questo punto? Tante grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Tiziana,

come detto più volte non c’è nel Contratto una disposizione specifica che indica la ripartizione delle ore funzionali per i docenti impegnati in più scuole.

Quello che possiamo dire con assoluta certezza è che anche per il docente che ha un orario superiore a quello obbligatorio (come il tuo caso) gli impegni non sono maggiorati in termini di ore, nel senso che le ore funzionali rimangono comunque 40+40.

Non si rinviene infatti nessuna disposizione al riguardo.

Ricordiamo inoltre per ciò che riguarda le ore dei consigli di classe è previsto che nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno  fino a 40 ore annue.

Confermandoti che le 3 ore aggiuntive non ti maggiorano gli impegni collegiali in termini di ore (cioè le 3 ore in più non maggiorano le complessive 80 ore), la ripartizione degli impegni potrà anche essere proporzionale (sempre in riferimento alle 40+40) ma va comunque concordata con i rispettivi dirigenti.

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