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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Domanda condizionata: per presentarla oltre i termini il docente deve essere dichiarato soprannumerario

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Giuliana – Sono un insegnante di ruolo da diversi anni. Quest’anno sbuca all’orizzonte la possibilità di perdere delle ore nella mia scuola. La domanda è: si viene dichiarati perdente posto anche se si perdono parte delle 18 ore? ( forse 6 ore nella migliore delle ipotesi solo 3). Ossia potrei avere  la possibilità di fare domanda di mobilità condizionata ? Grazie in anticipo

Giovanna Onnis – Gentilissima Giuliana,

in seguito a contrazione nell’organico della scuola l’Ufficio Scolastico Provinciale può disporre l’accorpamento di spezzoni residui in diverse istituzioni scolastiche con la costituzione di Cattedre Orario Esterne (COE).

Prima di individuare i docenti soprannumerari, le singole scuole devono aspettare la pubblicazione degli organici.

Se nell’organico della scuola risulta, quindi, per la tua classe di concorso una COE con sede principale nella tua scuola di titolarità, non sarai dichiarata soprannumeraria  e potrai lavorare  nell’attuale scuola con completamento esterno su una cattedra 16+3 oppure 12+6 a seconda della contrazione oraria in organico che ha coinvolto la tua classe di concorso.

Se l’Ufficio scolastico non troverà completamento, non riuscendo a costituire una COE, rimarrà uno spezzone che non rappresenta cattedra completa e, conseguentemente, sarai dichiarata perdente posto e sarai riammessa nei termini per la presentazione della domanda di trasferimento che dovrai presentare in forma cartacea entro 5 giorni dalla notifica ufficiale della tua soprannumerarietà. Potrai, quindi, in base alla tua volontà,  presentare domanda condizionata.

Per maggiori chiarimenti in relazione alla domanda oltre i termini che può presentare il docente soprannumerario ti invito a leggere il nostro articolo

http://www.orizzontescuola.it/soprannumerario-non-presentato-domanda-mobilita-cosa-succede/


Graduatoria interna e 12 punti per il concorso. Chiarimenti

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Scuola – Buongiorno. Docente entra in ruolo nel 1986 nella scuola secondaria di I Grado con concorso ordinario, nel 1999 fa il passaggio alla scuola secondaria di II Grado. Il punteggio (12) per il concorso ordinario del I Grado gli vale anche per il II Grado? Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la nota 10 della tabella allegata al CCNI precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica.

Pertanto, il punteggio non spetta.

Domanda mobilità cartacea per docente soprannumerario: può essere di trasferimento e anche di passaggio

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Maurizio – Sono un docente titolare su A-19 (Filosofia e Storia), ho superato l’anno di prova e sono in possesso di abilitazione A-18 (Filosofia e Scienze umane). Ho presentato online, entro il termine, solo la domanda di passaggio di cattedra sulla cdc A-18 indicando solo due scuole. Nella mia scuola di titolarità adesso sarò dichiarato sicuramente soprannumerario. Il mio quesito è questo: posso presentare, oltre alla domanda di trasferimento condizionata, anche ex novo la domanda di passaggio di cattedra in forma cartacea? La ringrazio anticipatamente.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Maurizio,

la risposta al tuo quesito è affermativa.

In seguito alla notifica di soprannumerarietà, potrai presentare, entro 5 giorni, domanda cartacea di mobilità (trasferimento/passaggio) che annullerà quella presentata online entro i termini.

Oltre che domanda di trasferimento, quindi,  potrai presentare di nuovo anche domanda di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo.

Come chiarisce il CCNI, infatti, il docente dichiarato soprannumerario può  presentare domanda di trasferimento in forma cartacea ed integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande si intende dare la precedenza. Queste domande cartacee annulleranno quelle presentate online.

Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

Graduatoria interna di istituto: nessun punteggio per il concorso riservato

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Maria Teresa – Gent.ma Redazione, a settembre 2016 ho ottenuto un passaggio di ruolo dalla primaria alla secondaria di II grado grazie all’abilitazione conseguita con un concorso riservato nel 2000. La segreteria ritiene che io, ai fini dell’inserimento nella graduatoria interna, non abbia diritto ai  12 pt per concorsi e inserimento in graduatorie di  merito. È corretto? Cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima  Maria Teresa,

la segreteria della tua scuola ha ragione.

Ai fini del punteggio (12 punti) può essere valutato  solo il  concorso ordinario, ma non viene attribuito alcun punteggio al concorso riservato.

Nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità 2017/18, infatti, si fa riferimento esclusivamente al superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.

Ulteriore chiarimento viene fornito dalla nota 10 della tabella dove si esplicita che “sono esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione

Quindi nella graduatoria interna non ti spettano 12 punti avendo acquisito il titolo mediante concorso riservato che non dà punteggio

Graduatoria interna di istituto e docenti in coda: criteri e regole sono stabilite dal contratto sulla mobilità

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Mario – Tutti affermano che gli ultimi arrivati nella scuola vengono posizionati in coda nella graduatoria interna ma questo criterio è disciplinato dal contratto? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Mario,

la risposta al tuo quesito è affermativa.

La predisposizione della graduatoria interna di istituto, che interessa sia i docenti titolari nella scuola che i docenti con incarico triennale e titolarità nell’ambito, non può essere a discrezione del Dirigente scolastico, ma deve avere una regolamentazione valida a livello nazionale per tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi ordine o grado.

I criteri vengono, infatti, indicati nel CCNI dove, nell’art.19 comma 7 per la scuola dell’Infanzia e Primaria e nell’art.21 comma 11 per la scuola Secondaria I e II grado,  si chiarisce bene quanto segue:

Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale ;

2- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata  ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Nessuna discrezionalità della scuola, quindi, ma regole chiare stabilite a livello contrattuale

 

Graduatoria interna di istituto: il passaggio da Infanzia a Primaria nello stesso IC fa perdere il punteggio di continuità maturato

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Maria – Sono un’insegnante passata alla scuola primaria dopo diversi anni di ruolo alla scuola dell’infanzia sempre dello stesso istituto. Vorrei sapere se nella graduatoria d’istituto mi spetta il punteggio di continuità? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Maria,

la risposta al tuo quesito è negativa.

Il punteggio di continuità può essere valutato per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità per la stessa tipologia di posto e classe di concorso. Il servizio svolto deve essere chiaramente nello stesso ruolo  in relazione all’ordine o grado di istruzione di titolarità.

Il passaggio di ruolo ottenuto anche se nello stesso Istituto Comprensivo, ha conseguentemente  interrotto la tua continuità di servizio in quanto sei passata da titolare nella scuola dell’Infanzia a titolare nella scuola Primaria.

Con il passaggio di ruolo  hai perso, quindi, il punteggio di continuità maturato nella scuola dell’Infanzia e potrai conteggiare la nuova continuità a decorrere dall’anno scolastico in cui hai ottenuto il passaggio

Mobilità territoriale e mobilità professionale: quale movimento prevale?

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R.B. – Gentilissimi, nel Contratto nazionale sulla mobilità per l’a.s. 2017/18, all’art. 6 comma 3 è scritto che “la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo”. Cosa vuol dire questo? Grazie.

Giovanna Onnis – Gentilissimo R.B.,

quanto da te citato, in relazione all’art.6 del CCNI sulla mobilità 2017/18, vuole significare che nel casi di presentazione contemporanea di domanda di trasferimento e passaggio di ruolo il docente non può stabilire a quale domanda dare precedenza.

In base alle disposizioni del contratto, infatti, nel caso di presentazione di domanda di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o annulla il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

Quindi il passaggio di ruolo prevale sul trasferimento e anche sul passaggio di cattedra

Per il passaggio di cattedra, che rientra sempre nella mobilità professionale, il docente che presenta contemporaneamente anche domanda di trasferimento,  ha invece la possibilità di indicare a quale dei due movimenti intende dare precedenza. Nel modulo – domanda per il passaggio di cattedra c’è infatti una casella specifica dove è possibile effettuare la scelta e solo in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra.

Utilizzazione sul sostegno: punteggio raddoppiato solo per docente con titolarità sul sostegno

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Rossella – Nella graduatoria interna di istituto come viene valutato un precedente servizio di ruolo prestato in utilizzazione su sostegno con titolo di specializzazione nel caso di attuale titolarità su posto di sostegno?
Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Rossella,

il servizio prestato in utilizzazione deve essere valutato come svolto nel ruolo e tipologia di posto di titolarità.

Se la tua titolarità durante l’anno in utilizzazione su posto di sostegno, era su materia, non potrai valutare il punteggio doppio sul sostegno anche se hai svolto il servizio con il titolo di specializzazione e anche se attualmente la tua titolarità è sul sostegno.

Potrai valutare il doppio punteggio solo se nell’anno scolastico in cui sei stata utilizzata sul sostegno eri titolare su questa tipologia di posto


Graduatorie interne e posti di sostegno. Chiarimenti

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Antonio   – nella nostra scuola primaria è stata pubblicata la graduatoria interna definitiva per i docenti di sostegno, ordinati sia per punteggio che per area (audio DH , video CH, psico EH). Nel caso in cui ci fosse un perdente posto, il docente interessato sarebbe quello con il punteggio più basso o si scorrerebbe la graduatoria per area? Mi spiego meglio, nel caso si perdesse un posto EH si individuerebbe il docente perdente posto dalla graduatoria specifica  (EH) o si individuerebbe semplicemente il docente tra quelli con minori punteggio? Di conseguenza, se il posto perso fosse (CH), si scorrerebbe la graduatoria specifica o si individuerebbe il docente con minor punteggio in generale? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Antonio,

le graduatorie sono distinte.

Per i posti di sostegno infatti l’individuazione dei soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia:

A) minorati della vista;

B) minorati dell’udito;

C) minorati psicofisici.

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.

Graduatoria interna e valutazione titoli

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Viviana – Nella tabella titoli per la mobilità docente e per la graduatoria interna d’istituto si legge che: i titoli relativi a B) C), D), E), F), G), I) L), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di 10 punti. Cosa significa? Io attualmente ho 8 punti: 5 punti per un diploma di specializzazione biennale e 3 punti per un corso di perfezionamento e due master. Se per l’anno prossimo mi iscrivo ad un altro diploma di specializzazione da 5 punti, arriverei ad un totale di 13 punti? Oppure mi valuterebbero soltanto 10 punti? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Viviana,

vuol dire che la somma dei titoli non potrà superare i 10 punti. Sono esclusi, e quindi calcolati a parte dei 10 punti, solo i 12 punti per il concorso e la partecipazione agli esami di stato (max 3 punti).

Pertanto, dal momento che hai già 8 punti, anche se dovessi conseguire un corso da 5 punti il tuo punteggio totale sarà 10.

Graduatoria interna e servizio di ruolo nella scuola paritaria

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Nunzia – Buongiorno stamattina sono stata contatta dalla mia segreteria che mi ha informata che non saranno valutati gli anni del preruolo ..( ho insegnato nella paritaria per 15 anni)….sono entrata in ruolo nel 2015 nella suola primaria. È  giusto?

Paolo Pizzo – Gentilissima Nunzia,

Ai sensi della Tabella titoli allegata ala CCNI il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutato in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

  • fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
  • nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali
  • nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

Pertanto, la segreteria ha ragione a meno che non dimostri che la scuola aveva mantenuto durante i tuoi anni di servizio lo status di parificata.

Graduatoria interna ed esclusione per assistenza

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Scuola – Buongiorno,  con la presente si pone il seguente quesito: Una docente di ruolo beneficiaria della L. 104 art.3 comma 3 (la disabile non risiede nel comune della Scuola) non ha presentato la domanda di TRASFERIMENTO rimanendo, quindi,INSERITA nella GRADUATORIA di ISTITUTO. Può continuare a beneficiare dei  permessi mensili  (3 gg.)per assistere l’ammalata?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è positiva.

Essere referente unica e godere dei permessi 104/92 dava all’interessata la possibilità di esser esclusa dalla graduatoria qualora avesse utilizzato la precedenza prevista dall’art 13/2 del CCNI alla condizione indicata nel quesito.

La docente non ha voluto usufruirne.

Ciò però non fa venire meno il diritto di assistenza e della fruizione dei permessi, diritto riconosciuto da una legge che viene richiamata dal Contratto solo ai fini di esercitare un altro diritto, quello dell’eventuale esclusione dalla graduatoria, ma che è solo volontario.

Valutazione superamento di concorso ordinario. Chiarimenti.

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Scuola – Buongiorno. ai fini delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei soprannumerari , una docente titolare su posto comune di scuola primaria ha diritto ai 12 punti per aver superato a Palermo un pubblico concorso per esami e titoli indetto con D.M. del 1999 ma immessa in ruolo da GAE nella provincia di Ferrara  dal 1°/09/2008 ? A SIDI  dallo stato matricolare risulta  immessa in ruolo per “soli titoli”. In attesa si ringrazia. Cordiali saluti   LA SEGRETERIA.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il superamento di un concorso ordinario deve essere valutato indipendentemente da quale canale il docente sia stato immesso in ruolo.

Pertanto, se il concorso è relativo al ruolo attuale del docente o ad un ruolo superiore va valutato in quanto concorso ordinario superato.

Mobilità per docente in part-time: sarà su cattedra vacante nell’organico dell’autonomia e non su spezzone

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S.A. – Sono una docente di scuola secondaria di II grado entrata di ruolo in fase C nel 2015/2016. Quest’anno devo fare domanda di mobilità per avvicinarmi a casa. La mia domanda è: l’eventuale trasferimento si ottiene solo su cattedre di 18 ore o potrebbe anche ottenersi su spezzoni di 12/9 ore? Quindi potrebbe convenirmi chiedere il part-time per avere maggiori possibilità nell’ottenere il trasferimento? Grazie in anticipo per la risposta.

Giovanna Onnis – Gentilissima S.A.,

la mobilità viene sempre disposta su cattedre vacanti nell’organico dell’autonomia, quindi su cattedre complete e non su spezzoni.

Anche il docente in part-time viene trasferito su cattedra completa e lo spezzone che libererà in seguito al part-time sarà disponibile in organico di fatto e utilizzato, quindi, per la mobilità annuale o per supplenza

Assegnazione provvisoria per docente in anno di prova: chiarimenti

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Lucia – Sono una docente di scuola primaria che,per motivi di salute ha rinviato l’anno di prova, posso, eventualmente, richiedere assegnazione provvisoria pur non avendo effettuato l’anno di prova? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Lucia,

premettiamo innanzi tutto che le regole per la mobilità annuale 2017/18 devono essere ancora stabilite e questo si verificherà con la contrattazione annuale che determinerà la predisposizione e pubblicazione di specifico CCNI.

Se le regole valide nel corrente anno scolastico saranno confermate e se possiedi i requisiti indispensabili per chiedere AP, non aver superato l’anno di prova non rappresenta un impedimento per chiedere assegnazione provvisoria che, però, potrai chiedere solo nel grado di istruzione di titolarità.

Nel CCNI sulla mobilità annuale per il corrente anno scolastico, uno specifico comma stabiliva, infatti, che “Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2016/17”.

Sottolineo ancora una volta che, in ogni caso, non sappiamo ancora se questa regola sarà ribadita e confermata per il prossimo anno e per avere risposta certa dobbiamo aspettare il nuovo CCNI


Aspettativa per motivi personali e durata

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Elena – Buon giorno, insegno nella scuola secondaria superiore con contratto a tempo indeterminato. Per motivi personali dovrei chiedere un’aspettativa non retribuita di un anno. Vorrei sapere se, dopo la conclusione di tale periodo, potrei fruire di ulteriori proroghe o sia necessario rientrare in servizio e se per “servizio attivo” si debba intendere quello prestato fino al termine dell’attività didattica o siano in tale senso conteggiabili anche i mesi di luglio ed agosto. Ringraziando fin d’ora per le indicazioni che mi potrete fornire, saluti cordiali.Paolo Pizzo – Gentilissima Elena,

L’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati.

  • Se fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi.
  • Se fruita per periodi spezzettati o frazionati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.

I periodi di aspettativa intervallati da periodi di servizio attivo (non possono essere valutati servizio attivo né il congedo ordinario né quello straordinario) non superiori a sei mesi si sommano ai fini del raggiungimento del limite di un anno come se fossero continuativi, mentre se il servizio attivo è superiore a sei mesi il computo del limite massimo riprende dall’inizio.

Per motivi particolarmente gravi è prevista la proroga eccezionale dell’aspettativa di durata non superiore a sei mesi.

Ovviamente in quest’ultimo caso devi nuovamente fare richiesta motivata al dirigente scolastico.

Continuità del servizio per chi non condiziona più la domanda di trasferiemento

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Valeria – Buongiorno, sono una docente di scuola superiore, ho insegnato 4 anni prezzo un istituto di Vercelli e poi, come perdente posto, sono stata trasferita ad altro istituto in provincia  in cui insegno da 5 anni. Per mantenere la continuità tutti gli anni faccio domanda di trasferimento condizionato presso la scuola di Vercelli, in questo modo ad oggi ho 9 anni di continuità. Essendomi ormai integrata nella nuova scuola, se non faccio più la domanda di trasferimento, perdo tutta la continuità o mi valgono comunque i 5 ultimi anni che ho insegnato nello stesso istituto? Grazie

Paolo Pizzo – Gentilissima Valeria,

l’art 13 comma 1 punto II stabilisce che “Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo”.

Grazie a questa clausola hai mantenuto tutto il punteggio di continuità compreso il pregresso dell’ex scuola.

La stessa clausola prevede però che “Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità”.

Analogamente ciò vale anche quando il docente decide di non condizionare più il rientro, pertanto avrà solo il punteggio di continuità riferito alla scuola in cui è ora titolare.

Graduatoria interna di istituto: posso essere esclusa se il genitore con legge104, al quale presto assistenza, risiede in altra provincia?

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Maria Teresa – Sono stata immessa in ruolo da GaE nel 2015/16. La scuola dove sono titolare su ambito quest’anno avrà una contrazione di organico per mancata iscrizione di alunni. Sono obbligata a fare domanda per la graduatoria interna ? Io sono beneficiaria di permessi ex art. 33 legge 104/92 ma la persona da assistere (genitore) è in una provincia (regione diversa)  da quella in cui è ubicata la scuola, posso beneficiare della esclusione dalla graduatoria interna oppure devo rientrarvi per forza? Anche gli assunti 2015/2016 vi rientrano? Grazie per me è importante la vostra risposta.

Giovanna Onnis – Gentilissima Maria Teresa,

come docente con incarico triennale nella scuola dovrai essere inserita nella graduatoria interna di istituto insieme ai docenti che risultano titolari nella scuola.

Non potrai usufruire dell’esclusione dalla graduatoria, in virtù della precedenza 104 per assistenza al genitore disabile, in quanto come precisa l’art.13 comma 2 lettera a) del CCNI sulla mobilità 2017/18, “ l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito”

Come docente arrivata quest’anno nella scuola con incarico triennale, inoltre, sarai collocata in coda nella graduatoria a prescindere dal punteggio, così come saranno collocati in coda tutti i docenti “ultimi arrivati” quest’anno sia per mobilità volontaria che per incarico triennale.

In presenta di più docenti in coda la loro collocazione, all’interno della coda,  sarà determinata dal punteggio

Punteggio continuità nel comune: si valuta solo nella graduatoria interna di istituto

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M.M. – Un’ insegnante di  scuola primaria in anno di prova nel 2004/2005 nel comune X, ottiene sede definitiva nello stesso comune, ma in scuola diversa, il punteggio per la continuità  nello stesso comune si può assegnare per  l’anno di prova?

Giovanna Onnis – Gentilissima M.M.,

il punteggio di continuità nel comune, come prevede la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità 2017/18, si può valutare solo nella graduatoria interna di istituto e, quindi, per la mobilità d’ufficio, ma non per la mobilità volontaria.

Come chiarisce la nota esplicativa 5bis) ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella comune di attuale titolarità, nella misura di 1 punto per ogni anno.

Il punteggio per la continuità nel comune di titolarità non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello relativo alla continuità nella scuola di titolarità.

Nel tuo caso, però, non potrai valutare tale punteggio in relazione all’anno scolastico 2004/05, per te anno di prova, quindi anno di immissione in ruolo su sede provvisoria, mentre la continuità si valuta per la sede definitiva di titolarità che ti è stata assegnata l’anno successivo

Domanda condizionata e trasferimento d’ufficio per docente soprannumerario: chiarimenti

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Michele – Probabilmente sarò dichiarato soprannumerario su posto di sostegno scuola media.  Nella compilazione della domanda nella casella della scelta delle preferenze, mi chiedo se bisogna mettere come prima preferenza la scuola di titolarità volendo condizionare la domanda. Nelle altre scelte vorrei inserire scuole di due province diverse, tra le quali una scuola appartenente all’ambito di titolarità. Se non vengo soddisfatto nelle mie scelte, perdo la titolarità su scuola e mi viene assegnato un ambito della provincia di titolarità, con conseguente chiamata da parte dei dirigenti?
Grazie per la vostra disponibilità.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Michele,

se sarai dichiarato soprannumerario potrai presentare domanda di mobilità cartacea entro 5 giorni dalla data di notifica della tua soprannumerarietà.

Per condizionare la domanda di trasferimento non dovrai inserire l’attuale scuola tra le preferenze, perché questa risulterà ancora la tua sede di titolarità al momento di presentazione della domanda, ma dovrai rispondere negativamente nella casella 21 del modulo domanda dove ti viene posto il seguente quesito:

Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?

Rispondendo negativamente chiedi che la tua domanda non venga presa in considerazione se nella tua scuola dovesse liberarsi una cattedra durante i movimenti e tu saresti automaticamente riassorbito  senza perdere la titolarità nella scuola.

Potrai, quindi,  inserire preferenze per 5 scuole della tua provincia o di province diverse e/o per ambiti territoriali o intere province, per un totale complessivo di 15 preferenze.

Se non potrai essere soddisfatta per nessuna richiesta sarai trasferita d’ufficio all’interno della provincia di titolarità, secondo le disponibilità presenti nel  seguente ordine di successione:

1- in scuole che fanno parte dell’ambito al quale appartiene la scuola di titolarità;

2- in scuole degli ambiti viciniori;

3- in assenza di disponibilità nelle scuole comprese nei punti 1) e 2 sarai trasferito nell’ambito che comprende la scuola di titolarità

Sarai coinvolto nella chiamata diretta solo se dopo i movimenti risulterai titolare su ambito territoriale

Per maggiori dettagli sull’argomento ti invito a leggere ilo nostro articolo

http://www.orizzontescuola.it/soprannumerario-non-presentato-domanda-mobilita-cosa-succede/

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