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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Esclusione dalla graduatoria interna. Chiarimenti per il Dirigente

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 Dirigente scolastico – una docente assegnata al nostro ambito (21) con incarico triennale, risulta ultima nella ns. G. I. sia per punteggio e sia  perché ultima arrivata. Essendo beneficiaria di L.104/92 per suo figlio (art. 3 comma 3) ed è residente in un comune di ambito diverso dal ns. istituto , ma sempre della stessa provincia, viene esclusa dalla graduatoria o deve produrre la domanda per soprannumeraria? Se deve produrre tale istanza (domanda per soprannumeraria, saprebbe indicarmi le date?

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o ambito diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2017/18, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Pertanto, se la scuola, come si evince dal quesito, è in un ambito diverso rispetto il comune di assistenza, la docente potrà essere esclusa dalla graduatoria solo se entro il 6 maggio ha prodotta domanda di trasferimento chiedendo scuole o ambito del comune di assistenza.

Se così non è, nel momento in cui viene dichiarata soprannumeraria dovrà produrre domanda cartacea entro 5 giorni dalla notifica.


Congedo biennale per assistere il fratello

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Rosanna  – le sottopongo brevemente un quesito. Convivo con mio fratello disabile in condizione di gravità ex lege 104 art.3 c.3 (sindrome di Down). Nostro padre è defunto e  nostra madre è invalida al 100% art.3 c.1. Ho diritto al congedo biennale? La ringrazio anticipatamente per il tempo che mi vorrà dedicare. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Rosanna,

il congedo biennale può  essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i  genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

L’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può “scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non è derogabile.

Pertanto, nel tuo caso, ci sono tutte e due i requisiti, quello della convivenza, il decesso di tuo padre e la patologia invalidante di tua madre (ho dato per scontato che tuo fratello non sia sposato e non abbia figli).

Organico unico e trasferimento all’interno dei plessi. Chiarimenti

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Scuola – Se un docente dal 1/9/2016 ha ottenuto il trasferimento, in seguito a domanda volontaria, da una scuola secondaria di I grado  ad altra scuola secondaria di I grado appartenente allo stesso Istituto comprensivo deve essere messo in coda alla graduatoria interna di istituto  o considerato che dall’A.S. 2017/18 la titolarità sarà unica di organico deve essere inserito in base al punteggio senza essere messo in coda? Si ringrazia anticipatamente e si saluta.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

in virtù della novità dell’organico unico la nota 5 della tabella titoli allegata al CCNI 2017/18 è stata integrata come di seguito si riporta

“L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.”

Pertanto nessuna soluzione di continuità e di posizione in graduatoria.

 

ATA: Aspettativa per incarico docente e periodo di prova

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Maria – Sono entrata in ruolo come assistente amministrativa il 1 settembre 2016, a novembre, a seguito di proposta di assunzione come docente per una supplenza fino al 31 agosto ho chiesto aspettativa art 59 ma il dirigente me l’ha rifiutata perchè non avente sede di titolarità. Mi è stato invece chiesto di fare la richiesta secondo l’art. 18.

Domande.

1)Il periodo di prova non è stato concluso, posso chiedere il completamento il prossimo anno scolastico nella sede che mi verrà assegnata dopo il trasferimento?

2)ho la possibilità anche il prossimo anno di chiedere ancora aspettativa per andare a fare docenza?

Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria, per prima cosa le confermo che avrebbe dovuto richiedere l’aspettativa ai sensi dell’art. 59 del CCNL scuola e non aspettativa per motivi di Famiglia, di Lavoro, Personali e di Studio come novellato dall’art. 18.

Il comma 1 dell’art. 59 ribadisce che: Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Per quanto riguarda il periodo di prova, le ricordo che in riferimento all’art. 45 del CCNL comparto scuola la durata del suddetto per gli assistenti amministrativi è di 4 mesi. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato in un equivalente profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.

Nel caso il dipendente non riesca a cumulare i giorni di servizio necessario, per motivati diritti (es. aspettativa per incarico annuale docente), completa il periodo nell’anno seguente e comunque entro il limite massimo dei due anni.

Pertanto dovrà necessariamente concludere il periodo di prova entro due anni dall’assunzione.

Ferie Personale ATA che usufruisce dell’art. 59 su supplenza come docente

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Maria Vittoria – Egregia Redazione scrivo per un chiarimento in merito alla questione ferie di mio marito che, assistente tecnico di ruolo, ha accettato, per la prima volta, una supplenza come docente fino al 30 giugno. In pratica l’attuale scuola di servizio come docente gli ha detto che tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, ponti e dall’9 giugno al 30 giugno) ammontano a gg.30 superando i giorni di ferie spettanti (gg. 20) e di conseguenza usufruendo, anche se non richieste, nei fatti di 30 gg. di ferie(!??) sarà soggetto a 10 giorni di decurtazione stipendiale (30-20=10).Mio marito, alla luce che non si può essere messi in ferie d’ufficio, desiderava presentare formale richiesta di ferie a decorrere dal 9 di giugno, ma la scuola insiste che in automatico a queste si sommano, anche se non richiesti, i periodi di sospensione delle attività didattiche tipo Natale, Pasqua e ponti vari per un totale di 30 gg.

In alternativa la scuola sostiene che anziché subire la decurtazione di 10 gg. potrebbe farsi computare, se l’altra Istituzione Scolastica in cui è Assistente Tecnico risulti d’accordo, le ferie maturate e maturanti (luglio e agosto 2017) da tecnico a docente.

Speranzosa in una risposta, ringrazio in anticipo per la cortese attenzione.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria Vittoria, l’art.59 del CCNL comparto scuola al comma 2 recita che “L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Pertanto con l’applicazione dell’art. 59 il personale interessato perderà lo status di dipendente a tempo indeterminato e gli sarà applicata la relativa disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato. L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi, fino al 30/6 o fino al 31/8) i periodi di fruizione delle ferie, disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Quindi con l’applicazione della “legge di stabilità”, al docente assunto a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/06), in caso di monetizzazione delle ferie occorre sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane andrà liquidato.

A parere di chi scrive, tale disciplina non può essere applicata al dipendente beneficiario dell’art. 59.

Innanzitutto perché l’art 13, comma 8 del CCNL comparto scuola (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita categoricamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).

ATA: recupero prefestivo del personale part-time

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Buon giorno! Sono assistente amministrativo, part.time 18 ore presso un Liceo di Milano. Chiedo cortesemente un chiarimento sui recuperi dei prefestivi e dell’ora del Sabato. Dato che lavoro solo 3 giorni a settimana, Lunedì, Giovedì, e Sabato, e considerando che la scuola di Sabato chiude alle 13.00, in pratica negli altri due giorni devo recuperare l’ora del sabato e le ore dei prefestivi come tutti gli altri dipendenti che non hanno il part time. Mi trovo chiaramente in difficoltà perché devo sempre, quasi ogni giorno, recuperare ore. Ne ho calcolate all’incirca 84. Mi sembra una situazione anomala. Potete chiarirmi le idee?  Grazie per L’attenzione. Cordiali saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentilissimo, innanzitutto voglio ricordare che, la chiusura prefestiva e/o durante la sospensione delle attività didattiche è disposta dal dirigente Scolastico, salvaguardando il ruolo e le competenze previsti dalla normativa vigente per gli Organi Collegiali della scuola, esclusivamente quando vi sia il consenso di almeno i 2/3 del personale ATA coinvolto, compreso quello docente dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute ed utilizzato nella scuola.
Nel caso quindi, di chiusura dei prefestivi (deliberata dal consiglio d’istituto dopo giusta votazione del personale ATA, come sopra indicato) al personale amministrativo-tecnico-ausiliario deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate. Pertanto quando il prefestivo cadrà su una delle sue giornate lavorative (nel suo caso: Lunedì, Giovedì o Sabato) dovrà necessariamente recuperare le ore non effettuate, per poter garantire le 18 ore settimanali come da contratto.
Naturalmente ciò non si pone per le giornate di festività che non sono soggette a recupero.

Graduatoria interna di istituto: in quali casi si può valutare il punteggio di ricongiungimento?

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Rosa – Avrei bisogno di un chiarimento relativamente all’attribuzione del punteggio spettante per il ricongiungimento nelle graduatorie interne d’istituto.
Sono titolare in un istituto secondario di secondo grado; nel comune dove risiedo non esistono scuole superiori. Ora se considero la tabella di viciniorietà anche nel primo comune (quello più vicino al mio) non esistono scuole superiori.
Sempre secondo la tabella di viciniorietà il comune “A” dove è situata la scuola in cui sono titolare è alla VI posizione, mentre alla V posizione vi è un altro comune, comune “B”,  dove esistono delle scuole superiori.


Nelle graduatoria interna non mi è stato concesso il punteggio per il ricongiungimento, perché la mia scuola ritiene che questo punteggio mi spetti per il comune  B (che nella tabella di viciniorietà precede il comune della mia scuola).
L’interpretazione della scuola è corretta?
Oppure,  visto che non essendovi scuole di secondo grado nel comune viciniore al mio, il punteggio per il ricongiungimento può essere attribuito indifferentemente per uno dei comuni viciniori, facenti parte dello stesso ambito, in cui sono presenti scuole di secondo grado? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Rosa,

l’interpretazione della tua scuola è corretta.

Nella graduatoria interna di istituto il punteggio di ricongiungimento al coniuge spetta solo se la scuola di titolarità o di incarico triennale è ubicata nel comune di residenza del  coniuge o, in assenza di scuole richiedibili in tale comune, il punteggio spetta nel comune viciniore.

Il comune viciniore viene stabilito in base alla tabella di viciniorietà predisposta dall’Ufficio Scolastico Provinciale e se nel primo comune viciniore indicato non vi sono scuole richiedibili si passa al secondo e così via, seguendo comunque il preciso ordine indicato dalla tabella.

Sarà, quindi, in base a tale ordine che potrà essere attribuito il punteggio di ricongiungimento.

In altri termini ti spettano i 6 punti di ricongiungimento nel primo comune viciniore dove vi sono scuole richiedibili, quindi nel tuo caso, nel comune B e non nel comune A che si trova in posizione successiva nella tabella di viciniorietà .

La tua scuola, quindi, ha operato correttamente poiché, nella graduatoria interna,  non ti spetta il punteggio di ricongiungimento

Punteggio una tantum 10 punti: si perde solo in seguito a mobilità provinciale volontaria o assegnazione provvisoria

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Patrizia – Sono un’insegnante di scuola primaria e volevo sapere se i dieci punti da attribuirsi una tantum per un triennio di continuità negli anni tra il 2002 e il 2008 decadono nel momento in cui si chiede il trasferimento in altro comune. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Patrizia,

la risposta al tuo quesito è negativa in quanto per perdere il punteggio non è sufficiente presentare domanda di trasferimento, ma  è necessario ottenere il movimento richiesto.

Il punteggio di cui parli, così come previsto nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità 2017/18, spetta a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti.

Si tratta di 10 punti una tantum che era possibile acquisire fino all’anno scolastico  2007/2008.

Come chiarisce la nota  5ter) della tabella citata,  tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità provinciale, senza ottenere il movimento richiesto, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.


Graduatoria interna e punteggio continuità: la continuità nella scuola non si può cumulare, per lo stesso a.s., con la continuità nel comune

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P.P. – Sono un docente a tempo indeterminato presso un Istituto Tecnico Statale. Avrei bisogno di un chiarimento (anche per esporre un eventuale reclamo da  effettuarsi entro 5 giorni) che riguarda la domanda di aggiornamento delle graduatorie interne (scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari), giacché la mia scuola ha pubblicato la graduatoria interna ed è sorto un dubbio circa l’attribuzione del punteggio relativo alla continuità nel Comune.

Premetto che ho ottenuto il trasferimento nell’attuale scuola di titolarità l’anno scorso e nel Comune di residenza ho precedentemente svolto altri 4 anni di continuità in un altro Istituto Tecnico Statale. Nella domanda, alla voce continuità nel Comune, ho dichiarato 5 anni (dunque 5 punti complessivi, considerando che per ogni anno viene attribuito un punto), calcolando 4 anni nella scuola di precedente titolarità più uno solo dell’Istituto di attuale titolarità. La segreteria, invece, ha ritenuto di attribuire solo 4 punti, perché sostiene che non sono cumulabili gli anni con la scuola di attuale titolarità, interpretando in tal direzione l’espressione “punteggio non cumulabile nello stesso anno con la continuità nell’attuale scuola” contenuta nella domanda. Sono nel torto o nella ragione, considerato che l’espressione “punteggio non cumulabile nello stesso anno con la continuità nell’attuale scuola” dovrebbe far riferimento solo all’anno in corso e non anche a quello precedente? Ringrazio anticipatamente e rivolgo cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissimo P.P.,

la segreteria della tua scuola ha pienamente ragione e ti ha attribuito il punteggio di continuità che ti spetta.

Come stabilisce chiaramente la normativa e come esplicitato nella nota 5bis) della tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità 2017/18, non è possibile conteggiare due volte lo stesso anno scolastico ai fini del punteggio di continuità.

Se l’anno scorso eri titolare nella scuola attuale ti spettano nella graduatoria interna 2 punti per la continuità nella scuola, ma non potrai valutare, per lo stesso anno scolastico,  anche 1 punto per la continuità nel comune.

L’espressione da te citata, che è quanto stabilisce il CCNI, “punteggio non cumulabile nello stesso anno con la continuità nell’attuale scuola” è valida sempre e non, come erroneamente interpreti, solo per il corrente anno scolastico che essendo anno in corso, in ogni caso non si valuta.

Nella graduatoria interna di istituto ti spetta, quindi, il punteggio di 2 punti per continuità nella scuola (a.s.2015/16) + 4 punti per continuità nel comune (4 anni scolastici precedenti il 2015/16), come correttamente ti ha attribuito la segreteria.

 

Graduatoria interna e valutazione concorso. Chiarimenti

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Francesca  – ho bisogno di sapere che punteggio va attribuito (nella scheda per graduatoria interna di istituto, per l’abilitazione riservata (se ne viene riconosciuto uno!) perché nella domanda parla solo di concorso (e in tal caso sarebbero 12 punti) ma per l’abilitazione riservata invece? Io mi sono abilitata con la riservata del 28.3.91. Può, per caso chiarirmi questo dubbio?

Paolo Pizzo  – Gentilissima Francesca,

il concorso riservato non è un concorso ordinario di accesso al ruolo ma è finalizzato solo al conseguimento di un’abilitazione.

È chiara in tal senso la nota 10 della tabella titoli la quale specifica:

ovviamente son esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione.

Certificazione CLIL nelle graduatorie di istituto di II fascia

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Sono un docente abilitato di seconda fascia in attesa dell’aggiornamento delle graduatorie. Vi scrivo per avere un chiarimento sul punteggio conferito alla certificazione CLIL. Io ho svolto quest’anno un corso di 30 ore e l’esame Cambridge CLIL ( sono già in possesso del C1 lingua Inglese), ora vorrei sapere se questo mi permette di ottenere i 3 punti nella graduatoria di seconda fascia oppure no. Nelle linee guida viene indicato come CLIL solo i corsi universitari di 1500 ore senza cenni a certificazioni . Potreste darmi qualche chiarimento , grazie mille in anticipo

risposta – gent.mo, nelle graduatorie di istituto può essere valutato solo ciò che sarà compreso nelle tabelle di valutazione dei titoli. Parliamo al futuro in quanto nelle tabelle utilizzate per l’aggiornamento 2014 – 2017 la certificazione CLIL non è rientrata, cioè non dava punteggio, ma sappiamo che nuove tabelle titoli sono attualmente al vaglio del CSPI per il prescrito parere. Non conosciamo quali modifiche abbia apportato il Ministero (non ci risulta che le tabelle siano state oggetto di confronto con i sindacati), pertanto lasciamo anche noi aperta la risposta in attesa di conoscere i nuovi documenti utili per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto 2017/20. Capirai che in tale situazione è impossibile parlare di ore e di livello.

Domanda condizionata per docente soprannumerario: garantisce l’assorbimento automatico nella scuola se si libera cattedra in fase di mobilità

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Rossella – La docente arrivata questo a.s. 2016/17 con passaggio di ruolo nella mia scuola, usufruisce del beneficio della 104 ed ha fatto domanda di mobilità volontaria, conseguentemente io risulto essere soprannumeraria. Ora mi chiedo, se entrambe otteniamo il trasferimento, che succede?

Giovanna Onnis – Gentilissima Rossella,

ipotizzo che la collega arrivata quest’anno nella scuola abbia presentato domanda di trasferimento per scuole del comune di residenza del familiare disabile beneficiario della legge 104/92, per usufruire del diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto e ciò ha conseguentemente determinato la tua soprannumerarietà.

Come docente soprannumeraria presenterai domanda di trasferimento che potrai condizionare se il tuo desiderio è quello di rimanere nell’attuale scuola.

Condizionando la domanda, cosa che potrai fare rispondendo negativamente nella casella: “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”, dichiari di voler annullare la tua domanda di trasferimento se nel corso dei movimenti dovesse liberarsi una cattedra nella tua scuola.

Se, quindi, la tua collega con 104 sarà soddisfatta nella sua domanda di mobilità volontaria e tu come soprannumeraria presenti domanda condizionata, la cattedra liberata dalla collega in seguito al trasferimento ti consentirà di essere riassorbita automaticamente nella scuola dove conserverai la tua titolarità

Passaggio di ruolo da Infanzia a Primaria nello stesso IC: il movimento da perdere il punteggio di continuità maturato

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Simona – Sono un’insegnante che nell’ a.s. 2016/2017 ha ottenuto il passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, rimanendo nello stesso Circolo Didattico. Risulto, pertanto, titolare nel suddetto Circolo e ritengo quindi di non aver perso il diritto a vedermi attribuito il punteggio sulla continuità previsto al punto C della “Scheda per l’individuazione dei docenti soprannumerari per l’ a.s. 2017/18”.

Le note relative a tale punteggio recitano così: “Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio”.  Inoltre ho letto sul vostro sito che si perde la continuità: per trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa (anche se nella stessa scuola), io ho ottenuto il passaggio da un ordine all’altro ma sempre su posto comune e nella stessa scuola.

Un’altro quesito riguarda l’inserimento di docenti arrivati quest’anno e con un punteggio maggiore rispetto al mio: vengono inseriti in coda alla graduatoria, e quindi indipendentemente dal loro punteggio, o con un inserimento a pettine? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Simona,

ciò che ritieni non è corretto.

Il punteggio di continuità, infatti, si valuta per il servizio continuativo nella scuola di titolarità, per la stessa tipologia di posto e per la stessa classe di concorso.

La titolarità del docente è relativa ad uno specifico ordine o grado di istruzione e il passaggio da un ordine ad un altro modifica chiaramente la titolarità anche se si rimane all’interno dello stesso Istituto Comprensivo.

Con il passaggio di ruolo ottenuto hai, quindi,  modificato la tua titolarità da docente della scuola dell’Infanzia a docente di scuola Primaria e questo movimento ti ha fatto perdere tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola.

Per quanto riguarda la collocazione in graduatoria dei docenti arrivarti quest’anno nella scuola, questi , se sono arrivati in seguito a mobilità volontaria o ad incarico triennale, saranno collocati, per quest’anno, in coda a prescindere dal loro punteggio e in caso di contrazione nell’organico 2017/18 saranno i primi ad essere dichiarati soprannumerari

Trasferimento da sostegno a posto comune: il punteggio per il servizio svolto sul sostegno non si può più raddoppiare

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Rosaria – Nell’anno scolastico 2015/2016 sono stata trasferita (su domanda) da un posto di sostegno scuola secondaria II grado a un posto su cattedra di Scienze Naturali, sempre scuola secondaria di II grado. Per l’anno 2016/17 ho chiesto ed ottenuto l’utilizzazione su posto di sostegno di II grado. Nell’anno 2017/18 ritornerò sulla cattedra di Scienze Naturali, ecc. Visto che in precedenza ho lavorato per 18 anni sul sostegno di II grado e adesso lavorerò su cattedra di II grado (Scienze Naturali) , volevo sapere se nella graduatoria d’istituto interno il mio punteggio relativo agli anni di sostegno effettuati mi viene o no raddoppiato. Certa di un celere e chiarificante parere porgo i mie più cari saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissima Rosaria,

la risposta al tuo quesito è negativa.

Il punteggio per il servizio svolto sul sostegno può essere raddoppiato solo dai docenti titolari sul sostegno o che chiedono mobilità su questa tipologia di posto.

La tua titolarità, in seguito al trasferimento ottenuto nell’a.s.2015/16, non è più sul sostegno, ma su materia e ciò ti impedisce di valutare con punteggio raddoppiato i 18 anni di servizio svolti sul sostegno.

Nella graduatoria interna dovrai, quindi, valutare normalmente questi anni di servizio, che se sono tutti  di servizio in ruolo dovranno essere valutati con 6 punti per ogni anno, mentre se una parte è pre-ruolo dovrai attribuire 3 punti ogni anno per i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto.

Quindi nessun raddoppio sia per servizio di ruolo che per servizio pre-ruolo

Cattedre Orario Esterne: potranno essere costitute solo con scuole dello stesso ambito

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Silvia – Sono titolare alla secondaria con solo dieci ore di francese in una scuola in ambito Nord. Completo le restanti 8 ore in ambito Sud in un paese limitrofo al comune X dove ho la sede di titolarità. Visto che con la 107 i due ambiti Nord e Sud non possono più coesistere, ti chiedo dove e come potrei completare le restanti ore? Considera che in ambito Nord ho verificato non esserci altre ore della mia materia. Potrebbero cambiarmi la sede di titolarità o addirittura la cattedra? Grazie.

Giovanna Onnis – Gentilissima Silvia,

in base a quanto prevede l’art.11 del CCNI sulla mobilità 2017/18, le Cattedre Orario Esterne potranno essere costitute solo mediante l’accorpamento di spezzoni appartenenti a scuole dello stesso ambito.

Per il prossimo anno scolastico, quindi, non è prevista e, conseguentemente, non è consentita la costituzione di COE con completamento in ambito differente rispetto a quello della sede principale.

Nel tuo caso non potrà rimanere la cattedra che hai attualmente se completa in ambito diverso.

Bisognerà verificare come l’USP costituirà la cattedra in organico e potrebbe trovare anche uno spezzone di completamento nello stesso ambito, anche se al momento attuale, in base alle tue verifiche non ci sono disponibilità in tal senso.

La cosa certa è che la tua cattedra dovrà essere di 18 ore e solo se sei titolare nella scuola secondaria II grado, in base a quanto stabilisce la nota del MIUR sull’organico 2017/18, sarà possibile conservare la titolarità, anche in assenza di spezzoni di completamento, con un orario di 15 ore. In questo caso avrai 3 ore a disposizione che potranno essere impiegate per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Ti ricordo, inoltre che la nota ministeriale prevede che per il completamento di singoli spezzoni presenti nell’istituzione scolastica possono essere utilizzati anche i posti di potenziamento se presenti in organico.

Per sapere, quindi, l’esatta composizione della tua cattedra per il prossimo anno scolastico dovrai necessariamente aspettare la pubblicazione dell’organico 2017/18 della tua scuola di titolarità

 


Graduatorie di istituto: chi passa da II a I fascia per effetto del ricorso diploma magistrale può ritrovarsi con un punteggio inferiore, ma i vantaggi sono superiori

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Claudia – La settimana scorsa sono passata dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto con 16 punti alla prima fascia con un punteggio minore .vorrei sapere come mai anche perché per questo diverso punteggio ho perso una supplenza grazie

risposta

gent.ma claudia,  la spiegazione è data dal fatto che la tabella di valutazione dei titoli tra I e II fascia delle graduatorie di istituto è diversa. La I fascia utilizza la tabella delle graduatorie ad esaurimento (nelle cui fila crediamo tu sia entrata grazie ad un ricorso, e che ti consentirà l’accesso al ruolo), la II fascia la tabella specifica dell’aggiornamento 2014/17.

In ogni caso per le supplenze, da questo momento, sarai chiamata prima di tutti coloro che sono in seconda fascia, indipendentemente dal loro punteggio.

Quindi dire "ho perso una supplenza" non è corretto, puoi aver perso una supplenza perchè questa è andata ad un docente di I fascia con un maggiore punteggio del tuo, ma non ad un docente di II fascia. Nè tantomeno avresti potuto avere la supplenza se fossi rimasta in II fascia, anche quel punteggio maggiore rispetto a quello del collega che l’ha presa (che comunque ti avrebbe sempre preceduta perchè in  I fascia). 

Ciò che conta infatti è il punteggio all’interno della fascia di appartenenza, confrontare i punteggi tra le fasce non ha senso.

Graduatoria interna di istituto: esclusione per docente che assiste familiare disabile. Chiarimenti

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Domenico – I docenti che usufruiscono della legge 104 per assistenza a parente in situazione di gravità, per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto devono aver prodotto domanda di trasferimento per l’ambito o per il comune dove risiede il parente? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Domenico,

la risposta al tuo quesito è affermativa.

Come chiarisce l’art.13 comma 2 del CCNI sulla mobilità 2017/18, il docente che presta assistenza a familiare disabile in situazione di gravità, con art.3 comma 3 della legge 104/92, può essere escluso dalla graduatoria interna di istituto se la scuola di titolarità o di incarico triennale è ubicata nel comune di residenza del familiare o nel comune viciniore.

Se la scuola di titolarità o di incarico risulta ubicata in comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2017/18, domanda volontaria di trasferimento verso una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure verso  l’ambito al quale il comune appartiene

Graduatoria interna di istituto: tra più docenti in coda chi diventa soprannumerario?

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Marilena – Sono entrata in ruolo nella scuola dell’infanzia il 1 settembre 2015, fase 0 e nella graduatoria d’istituto della scuola sono preceduta da una collega entrata quest’anno per ambiti e in anno di prova, premetto che questo è il secondo anno che mi trovo nella scuola. Questa settimana in breve tempo, ho dovuto fare domanda di trasferimento per perdente posto. Grazie anticipatamente!

Giovanna Onnis – Gentilissima Marilena,

come docente immessa in ruolo lo scorso anno hai acquisito la sede di titolarità nel corrente anno scolastico in quanto l’anno scorso eri su sede provvisoria.

Anche se, come mi sembra di capire, hai ottenuto come sede definitiva la stessa scuola nella quale hai avuto l’immissione in ruolo su sede provvisoria e questo rappresenta per te il secondo anno nella scuola, risulti comunque “ultima arrivata” in quanto hai acquisito quest’anno la titolarità nella scuola in seguito a mobilità volontaria.

La collega arrivata quest’anno con titolarità su ambito ha incarico triennale nella scuola e, anche lei risulterà “ultima arrivata”.

Ambedue, quindi, siete collocate in coda nella graduatoria interna di istituto e considerando che sei tu ad essere stata individuata come  perdente posto,  deduco che il tuo punteggio sia inferiore a quello della collega in coda insieme a te.

Se quanto deduco è esatto, purtroppo per te, è corretto che sia tu ad essere stata dichiarata soprannumeraria

Graduatoria interna di istituto: il passaggio di cattedra nella stessa scuola di titolarità fa perdere il punteggio di continuità

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A.B. –  Sono una docente in ruolo da 5 anni, lo scorso anno ho avuto il trasferimento nella città dove risiedo, in questa scuola una collega ha richiesto ed ottenuto il passaggio di cattedra (nella stessa scuola dove era in ruolo da 2 anni e nella mia classe di concorso),  a lei nella graduatoria interna ora è stato riconosciuto il punteggio per la permanenza nella scuola di servizio. Mi chiedo ma se la classe di concorso è diversa le spetta questo punteggio? Ho avuto il trasferimento con  un punteggio maggiore di quello della collega, ora mi ha scavalcato. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima A.B.,

il passaggio di cattedra ottenuto dalla tua collega, anche se nella stessa scuola in cui era titolare per un’altra classe di concorso, ha determinato la perdita del punteggio di continuità maturato nei due anni precedenti.

Se, quindi, nella graduatoria interna di istituto le sono stati attribuiti 4 punti per la continuità nella scuola relativamente agli anni scolastici precedenti il passaggio di cattedra, è un errore, poiché non ha più diritto a questo punteggio in quanto attualmente è titolare nella scuola per un’altra classe di concorso.

Istituto di Istruzione Superiore (IIS) e organico unificato: graduatoria interna unica per ogni classe di concorso

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Sono docente di ruolo di scuola secondaria di 2° grado, con 43 anni di servizio. La sede centrale è in un comune, altre due sedi associate in altri due comuni diversi (ciascuna scuola ha un suo codice meccanografico diverso). Quest’anno il dirigente ha comunicato di volere fare un’unica graduatoria di istituto per ciascuna classe di concorso, invece sino allo scorso anno ha fatto tre graduatorie, una per ciascun istituto. E’ cambiata la normativa o è facoltà del dirigente? Ringraziando porgo cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissimo professore,

l’unificazione della graduatoria interna per gli IIS non è a discrezione del Dirigente scolastico e non dipende, quindi, dalla sua volontà, ma è una nuova disposizione ministeriale che coinvolge gli IIS e gli IC.

Per il prossimo anno scolastico, infatti, in base all’art.3 comma 7 del CCNI sulla mobilità 2017/18,  è prevista l’unificazione degli organici tra i diversi indirizzi di un IIS o tra i diversi plessi di scuola secondaria I grado appartenenti allo stesso IC.

Organico unico, significa anche graduatoria interna di istituto unificata per ogni classe di concorso.

Nel tuo caso, quindi, i docenti  titolari per la stessa classe di concorso, che l’anno scorso appartenevano a graduatorie distinte, in base all’indirizzo di titolarità, per il prossimo anno saranno collocati tutti nella stessa graduatoria e la loro titolarità non sarà più nello specifico indirizzo ma nell’intero IIS.

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