Maria – Gentilissimi, chiedo un chiarimento. Sono docente a tempo indeterminato : se chiedo un giorno di permesso retribuito per motivi personali non devo recuperare, vero? Se chiedo solo un permesso retribuito breve di due ore perché devo recuperare? Grazie
Giovanna Onnis – Gentilissima Maria,
come docente a tempo indeterminato hai diritto, durante l’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.
Si tratta di un diritto sancito dall’art.15 comma 2 del CCNL 2006-09, che continua a trovare applicazione anche nel nuovo CCNL 2016/18, nel quale l’art.1 comma 10 stabilisce chiaramente che “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”
Tale disposizione contrattuale, nel succitato art.15 comma 2, è disciplinata nel modo seguente:
“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”
Chiedendo un giorno di permesso retribuito per motivi personali o familiari, non sei tenuta, quindi, a recuperare il giorno e neanche a trovare i sostituti per il tuo orario del giorno richiesto
Diverso è il caso del permesso breve, disciplinato dall’art.16 del CCNL, dove, nel comma 3, si sancisce l’obbligo del recupero entro i due mesi lavorativi successivi :
“Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”
Il recupero delle ore di permesso non è, quindi, a discrezione della scuola, ma è un obbligo contrattuale che non può essere disatteso.
In assenza del recupero obbligatorio per cause dipendenti dal docente, le conseguenze sono indicate nel comma 4 del succitato art.16, dove vengono forniti i seguenti chiarimenti:
“Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate”
Ti ricordo, inoltre, che l’attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, condizione non necessaria per utilizzare i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari