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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Graduatorie III fascia ATA: la valutazione del servizio part-time

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Marco – Alla C.A. della Redazione di Orizzonte Scuola, desidererei porre un quesito riguardo ad una chiamata di supplenza ATA appena ricevuta: l’incarico consta di 18 ore settimanali, 3 ore al giorno dal lunedi al sabato. Avrei necessità di capire se le 3 ore in questione verrebbero a costituire una intera giornata di lavoro, ai fini del calcolo della durata di servizio, o se sarebbero conteggiate diversamente.

Cordialmente,

di Giovanni Calandrino – Gentile Marco, hai fini di maturazione del punteggio non cambia nulla, il servizio prestato in regime di part-time, ai fini di valutazione è equiparato al servizio prestato ad orario intero. Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.

Cosi come ribadisce la nota 5 alla tabella di valutazione annessa al D.M. 640/2017:

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli”.


Periodo di prova ATA: aspettativa per incarico annuale e rinvio del periodo di prova

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Anna – Sono un’assistente amministrativa in ruolo dal 01/09/2017. Il 18/09/2017 ho accettato supplenza come docente fino al 30/06/2018 e quindi non ho completato il periodo di prova ( ho circa 60 giorni di effettivo servizio).

Si possono cumulare i giorni effettivi da un anno all’altro?

E il dirigente della scuola dove sono passata di ruolo deve trasmettere alla scuola di attuale servizio una relazione sui giorni effettivamente svolti?

E se anche quest’anno accettassi supplenza come docente, potrei completare il periodo di prova durante i mesi estivi, o incorrerei in qualcosa che potrebbe pregiudicare il ruolo come AA? Purtroppo ci sono tante versioni e ho tanta confusione.

Ringrazio e porgo cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Anna, il nuovo CCNL/2018 scuola, all’art. 30 comma 4 chiarisce che “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. [omissis]”

Nel caso in cui il dipendente non riesca a cumulare i giorni di servizio necessari, per motivati diritti (es. aspettativa per incarico annuale come docente), completa il periodo nell’anno seguente, nel suo caso al rientro dell’aspettativa ai sensi dell’art. 59 del CCNL/2007.

Infine le ricordo che il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta (nel vecchio contratto non era specificato il numero di volte di rinnovo/proroghe).

Graduatorie III fascia ATA: correzione della graduatoria definitiva

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Tiziana – controllando oggi la graduatoria definitiva della provincia dove sono iscritta ho notato che non mi e’ stato dimezzato il punteggio della ECDL cosa devo fare ? e’ possibile informare la scuola e farmi fare la rettifica ? mi hanno detto che se per caso venissi chiamata a prestare servizio , lo stesso non verrebbe conteggiato ( quindi un sacrificio inutile ) se magari si scopre in un secondo momento che la ecdl non era dimezzata . Io vorrei essere onesta e visto che me ne sono accorta vorrei farlo presente , e’ giusto ?  si puo’ ancora ovviare alla cosa ?
Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Tiziana, considerato che le graduatorie nella sua provincia sono diventate definitive e pertanto non si possono apportare modifiche per mezzo di reclamo, le consiglio di contattare la scuola che ha gestito l’inserimento della domanda e di chiedere un decreto correttivo del punteggio da notificare alle restanti 29 scuole inserite nell’allegato D3.

Supplenza ATA: diritto al pagamento del sabato e domenica

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Teresa – Gentile Orizzontescuola ho prestato servizio presso una scuola, quale CS, a seguito di supplenza breve avente durata dal 13.09.2018 al 04.10.2018.

In data venerdì 14.09.2018 ho comunicato via mail alla segreteria di aver accettato una supplenza presso altro Istituto avente durata da lunedì17.09.2018 al 30.06.2019 , evidenziando che la relativa presa di servizio fosse il successivo lunedì 17 settembre (come poi effettivamente avvenuto). Preciso che in tale mail NON ho comunicato alcuna dimissione o abbandono della supplenza in corso.

Successivamente, dal sito istanze online, ho rilevato che la scuola ha inserito, quale data di cessazione del rapporto, il giorno venerdì 14.09.2018, con conseguente perdita in mio favore del riconoscimento giuridico ed economico del sabato (15/09) e della domenica (16/09).

Per quanto sopra, chiedo se è corretta la data di cessazione contratto (14.09.2018) inserita dalla scuola ovvero se alla scrivente spetti il riconoscimento giuridico ed economico del sabato (15/09) e della domenica (16/09).

Grazie,

 

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Teresa, la risposta al suo quesito è la nota ministeriale prot. n. 13650 del 18.12.2013, “Il dipendente che completi tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109 comma 1 del Codice Civile. Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente.

Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.

Ai fini dell’applicazione della disposizione in questione l’orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.

In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

Pertanto se nella settimana da lunedì 10 a venerdì 14 settembre ha completato le canoniche 36 ore settimanali ha diritto al riconoscimento giuridico ed economico delle giornate 15 e 16 settembre 2018 [riferimento normativo art. 60 comma 2 CCNL/2007]

Master esteri pagati con bonus 500 euro

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Salvatore – Gentilissimi, buongiorno. Vorrei sapere se è possibile con la carta docente  pagare un master che sto facendo presso una università spagnola? Molte grazie e buona giornata

risposta – gent.mo Salvatore, a questa domanda risponde il Miur con apposita FAQ

5. La Carta del Docente può essere usata per “l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale”. Dove posso trovare l’elenco degli enti accreditati per la formazione personale docente aggiornato?

L’elenco degli enti accreditati per la formazione del personale docente è consultabile sul sito internet del MIUR al seguente link:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml

Le FAq risalgono al 2016 e ancora valide.

Bonus 500 euro 2018/19: i buoni generati entro quando devono essere spesi?

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Fabio –  Vorrei sapere quanto tempo ho per spendere il buono del docente che ho creato oggi, sempre che ci sia una scadenza. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Fabio,

il buono da te generato, utilizzando  il bonus 2018/19,  potrà essere speso nel corso del corrente anno scolastico, con scadenza, quindi , 31 agosto 2019.

Come sicuramente saprai, il buono può essere speso stampandolo e presentandolo alla cassa dell’esercente, oppure mostrandolo tramite smartphone.

Per completare l’acquisto l’esercente dovrà validerà il buono inserendo il codice identificativo nella piattaforma ministeriale Carta del Docente.

Una volta validato il buono, l’acquisto risulta formalmente effettuato e nel tuo borsellino elettronico risulterà decurtata la cifra spesa e potrai visualizzare la somma residua disponibile.

Fino a quando non utilizzerai il buono o questo non sarà validato, sarà possibile annullarlo e in questo caso la somma non verrà scalata dal bollettino elettronico e risulterà sempre disponibile

Il buono creato ma non utilizzato nel corso dell’anno scolastico, entro il 31 agosto, verrà annullato d’ufficio e, in base a quanto verificatosi nel corrente anno scolastico, ipotizzando un’analoga procedura anche per il prossimo, la somma sarà resa di nuovo disponibile, come residuo,  nel borsellino elettronico dell’anno scolastico successivo.

Si tratta, comunque, di una risposta ipotetica che si basa sulle disposizioni in vigore per il corrente anno scolastico, in quanto non si hanno ancora notizie relative al bonus 2019/20 e alla gestione delle somme residue del bonus 2018/19

Ore di materia alternativa alla religione cattolica: non possono essere assegnate come ore aggiuntive al docente in part-time

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L.B. – Gentile consulente, vorrei sapere se mi è consentito insegnare a studenti non avvalenti, essendo io da quest’anno in regime di contratto part-time. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima L.B.,

la risposta al tuo quesito è negativa.

Come docente in regime di part-time, infatti, non puoi svolgere attività aggiuntive di insegnamento che interessano tutto l’anno scolastico.

Le ore di attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica riguardano l’intero anno scolastico e, in sintonia con quanto prevede l’art. 39 comma 8 del CCNL/2007, sempre valido, non possono essere assegnate ai docenti in part-time, poiché hanno carattere continuativo.

L’articolo e citato stabilisce, infatti, che “il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo […..]

Punteggio anno di servizio sul sostegno per docente titolare su posto comune: si valuta 6 punti o 12 punti?

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Carla – Sono una docente di ruolo su posto comune nella scuola secondaria di secondo grado, non abilitata al sostegno.
Mi è stato chiesto di seguire, per le nove ore a disposizione settimanali, un alunno con sostegno, per l’intero anno scolastico.
Mi chiedo e Vi chiedo se il punteggio da inserire a fine anno sarà di 6 punti o di 12.
Vi ringrazio e Vi porgo cordiali saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissima Carla,

il punteggio di servizio sul sostegno può essere valutato doppio solo se prestato con titolo di specializzazione e come docente in ruolo devi essere titolare su questa tipologia di posto.

Nel tuo caso, per l’anno di servizio svolto su posto comune, dove sei titolare, e sul sostegno per le 9 ore a disposizione come docente senza titolo, ti spetteranno 6 punti  in quanto, in base alle disposizioni precedentemente citate,  non hai titolo per raddoppiare il punteggio


Supplenze ATA: il completamento orario spetta anche durante il congedo di maternità

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Rosalia – Gentile redazione,  avrei una questione particolare da porvi.  Sono un’assistente inserita in terza fascia. L’anno scorso ho accettato un part-time di 6 ore come ATA mantenendo il mio lavoro presso privato sempre con contratto part-time a tempo indeterminato. Inoltre, contestualmente alla nomina, comunicai il mio stato di gravidanza. Per tale stato e per le mansioni a me assegnate, la scuola ritenne opportuno mettermi in astensione obbligatoria. Fin qui nulla di strano, quando per un caso fortuito, ho saputo che resesi disponibili altre 30 ore di supplenza sono state assegnate successivamente a persone di molto più in basso in graduatoria rispetto a me.

La mia domanda quindi è: la scuola avrebbe dovuto contattarmi comunque per assicurarsi se volessi o meno completare l’orario rinunciando al lavoro privato, oppure questa decisione, se contattare o meno l’aspirante supplente, è a discrezione della segreteria o della presidenza? Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Rosalia, il suo contratto part-time (di sole 6 ore) la rende a tutti gli effetti convocabile per il completamento d’orario, come da riferimento normativo riguardante le supplenze ATA, anche in situazione di congedo di maternità.

L’art. 4 del D.M. 430/2000 ribadisce che “L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.”

Naturalmente, considerato il suo secondo lavoro, per poter accettare le restanti 30 ore avrebbe dovuto licenziarsi dal suo lavoro privato.

Supplenze ATA: le sanzioni per risoluzione anticipata non si applicano se per giustificato motivo

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Chiara – Buon giorno, vorrei esporvi la mia situazione: ho ricevuto un incarico come collaboratrice scolastica per 36 ore settimanali  e fino al 31/08, essendo inserita nelle relative graduatorie di  III fascia. Ho preso sevizio e lavorato circa 2 settimane, ma poi sono stata convocata  da una scuola come docente fino al 30/06 per 12 ore settimanali e ho  accettato tale incarico lasciando la supplenza ATA.

La scuola presso cui ero ATA mi ha assicurato telefonicamente che  potevo lasciare quella supplenza per una come docente (cioè avente un  profilo professionale superiore), ma poi mi hanno consegnato un decreto  della dirigente scolastica in cui mi si applicano le sanzioni di cui al comma  1,2 lettera A dell’art. 7 del D.M. 430 del 13/12/2000.

Nel citato D.M. però, si dice che le sanzioni non si applicano se l’abbandono  della supplenza avviene per giustificato motivo.

Vorrei saper se, secondo voi, il mio può essere considerato un giustificato motivo  ed eventualmente cosa posso fare per farmi togliere la sanzione.

Grazie. Cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Chiara, innanzitutto i riferimenti normativi riportati nel decreto emesso dal DS sono errati, infatti, le sanzioni di cui al comma 1 lettera A (punti 1 e 2) dell’art. 7 del D.M. 430/2000 si applicano per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti e provinciali e non per le graduatorie di circolo e di istituto. Infatti per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto occorre fare riferimento alla lettera B.

Detto ciò, a parere dello scrivente, non andava applicata nessuna sanzione poiché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di collaboratore scolastico è dovuta a giustificato motivo ovvero per accettazione di altra supplenza nel profilo di personale docente fino al 30.06, in riferimento all’art. 7 comma 5 del suddetto decreto.

Cattedra Orario Esterna: è possibile completare su altra classe di concorso o diversa tipologia di posto?

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Ornella – Sono una docente con 20 anni di servizio presso un Liceo di Scienze umane che improvvisamente si vede mandare una mail dalla scuola in cui si vede assegnato uno spezzone di 6 ore in un comune a 50 km dalla propria città. Ho chiesto se potevo completare la cattedra nella mia scuola sotto forma di disposizione, potenziamento o sostegno, visto che possiedo anche il diploma di specializzazione, ma niente. Io a 60 anni non me la sento di viaggiare. Vorrei sapere se si può fare qualcosa

Giovanna Onnis – Gentilissima Ornella,

la costituzione di una Cattedra Orario Esterna (COE) è competenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale che stabilisce la scuola di completamento della cattedra.

Non è prevista, però, la costituzione di cattedra mista in quanto il completamento deve essere disposto su spezzone orario della stessa classe di concorso o tipologia di posto.

Nell’organico dell’autonomia potrà, quindi, essere presente una COE per specifica classe di concorso, la stessa  sia per la scuola principale sede di organico che per la scuola di completamento, proprio perché  non è possibile stabilire il completamento di una COE in  una classe di concorso differente o su diversa tipologia di posto.

Nel caso da te indicato, mi sembra di capire che, in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità, la tua cattedra da COI sia diventata una COE con tutti i disagi che questo comporta.

Non è possibile chiedere di completare nella scuola di titolarità con ore a disposizione e in assenza di possibilità di chiedere miglioramento cattedra, se non previsto nella contrattazione integrativa regionale , mi dispiace ma sarai tenuta a prestare servizio oltre che nella scuola di titolarità, anche in quella di completamento stabilita dall’USP per la tua cattedra

Dimensionamento scolastico in un Istituto Comprensivo: quali conseguenze per la titolarità dei docenti?

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M.L. – Gentilissima Lalla,cosa succederebbe se in caso di dimensionamento scolastico un plesso della Scuola dove lavoro venisse accorpato ad un altro Istituto Comprensivo?

Giovanna Onnis – Gentilissima M.L.,

come prevede l’art.18 del CCNI sulla mobilità, il docente,  in servizio nel plesso coinvolto nel dimensionamento scolastico, può decidere di rimanere titolare nello stesso Istituto Comprensivo oppure può chiedere, per continuità didattica, di “seguire” il plesso  e di acquisire, quindi, la titolarità nell’Istituto Comprensivo di confluenza del plesso.

L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità del docente, che ha espresso tale volontà, nell’ Istituto Comprensivo in cui è confluito il plesso  di servizio oggetto del dimensionamento

I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro Istituto Comprensivo che non effettuano tale scelta, rimangono a far parte dell’organico dello stesso Istituto Comprensivo senza modificare la loro titolarità

ATA: supplente al 30.06 può accettare altro profilo professionale, caratteristiche

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Luigi – Buongiorno redattori di orizzonte scuola,

Vi scrivo per chiedere: “Si può accettare una supplenza da assistente amministrativo da più di 6 ore al 30 giugno lasciando un part-time da collaboratore scolastico da 6 ore sempre al 30 giugno?”. Grazie anticipatamente.

di Giovanni Calandrino – Gentile Luigi, la risposta è positiva. Lo prevede la circolare “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.” prot. n. 37856 del 28-08-2018.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Supplenze ATA su spezzone orario: è garantito in ogni caso il completamento

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Giuseppe – Gentile Redazione, riporto quanto scritto in una nota del MInistero della Pubblica Istruzione con riguardo alle supplenze ata , con particolare riferimento allo spezzone orario.
Tale nota  “MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0024306.01-09-2016”  al punto n. 2  – CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA
recita….. “Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. Pertanto qualora non fosse possibile completare l’orario, è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.”
Domando se questa nota esplicativa è stata modificata nel tempo.
Cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentile Giuseppe, le confermo che le disposizioni da lei enunciate sono a tutt’oggi valide ai sensi della circolare ministeriale prot. n. 37856 del 28-08-2018 che recita quanto segue:
“L’art. 4 comma 1 del D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, dispone che per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. E’ consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Si richiama l’attenzione sull’art. 4 comma 3 del D.M. 430/2000 sopra richiamato, che dispone che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.”

Ore funzionali quando si è in servizio in più scuole. Il riferimento è ancora il CCNL 2007

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Docente – Spettabile redazione, con l’avvio dell’anno scolastico siamo alle prese con le varie attività funzionali all’insegnamento, ancora privi di un piano delle attività. Le stesse sono particolarmente gravose per chi ha 2 o 3 sedi, la soluzione è quella di decidere a quali riunioni partecipare….ma esiste una priorità? Inoltre, approvato i piani della attività, generalmente invio ai rispettivi DS una PEC con indicate le attività alle quali parteciperò fino al raggiungimento delle 40 ore. Quali sono i riferimenti normativi da utilizzare in base al nuovo contratto 2018? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

il nuovo CCNL 2018 non ha modificato né integrato l’art . 29 del CCNL 2007 in merito alle ore funzionali all’insegnamento che sono appunto ancora regolate da  quest’ultimo.

Pertanto, come accadeva anche per gli anni passati e fermo restando che il monte ore (40 + 40) rimane tale anche per i docenti che svolgono insegnamento su più scuole, bisogna concordare con i DS i relativi impegni.

Tolte le ore da impegnare negli scrutini (che comunque non rientrano nelle 40) e per gli incontri scuola famiglia a cui sicuramente andrebbe data una particolare attenzione, non esiste, per norma, una priorità di un impegno rispetto ad un altro. Il tutto va concordato e ovviamente previsto per tempo.


Lasciare supplenza al 30/6 per altra “migliorativa” perché ha maggiori ore. Non si può.

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Francesco  – Mia moglie ha accettato una supplenza per 9 ore/settimana fino al 31/08. Può rinunciare alla stessa (supplenza) per una di 18 ore (o, comunque, con un numero di ore maggiore di 9) fino al 30/06 in quanto “migliorativa”? Qual è il riferimento normativo? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Francesco,

l’unico caso in cui si può lasciare lo spezzone (o anche la cattedra intera) per altra supplenza su spezzone o su cattedra fino al 30/6 o 31/8  è quando sono in servizio dalle GI e l’incarico viene offerto dalle GAE.

In tutti gli altri casi, quando quindi le supplenze sono conferite da GI, non è mai possibile lasciare una supplenza al 30/6 per altra al 30/6 o 31/8 anche se di più ore ma si ha solo titolo al completamento orario.

Infatti, è possibile lasciare una supplenza in corso per altra supplenza al 30/6 o 31/8 solo se la prima non è già fino ad almeno il termine delle lezioni (art 8 comma 2 del DM 131/07).

Trasferimento con precedenza. Se non si ottiene si rimane nell’attuale scuole di titolarità

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Irene – Salve,  Sono una docente di scuola superiore di II grado e vorrei chiedere trasferimento ad altro istituto nella stessa città. Godo dei benefici della legge 104/92 avendo uno stato di handicap con connotazione di gravità e una grave invalidità. Vorrei sapere se chiedendo trasferimento in altro istituto, devo prima accertarmi se vi è posto e se la domanda potrebbe  non essere accettata in caso non vi fosse disponibilità di posti. Inoltre, essendo passata di ruolo nel 2012 nella vecchia classe di concorso A050, vorrei sapere se potrei chiedere trasferimento in un liceo per insegnamento del latino, ex classe di concorso A051, in cui sono abilitata e in cui ho insegnato per cinque anni fino al passaggio di ruolo. Ringrazio e saluto cordialmente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Irene,

Si premette che a meno di cambiamenti al momento il trasferimento provinciale si fa con unico movimento senza nessuna distinzione tra fase comunale e intercomunale, pertanto le precedenze valgono anche per i movimenti all’interno dello stesso comune.

Nel tuo caso, quindi, potrai inoltrare domanda di trasferimento usufruendo della precedenza (art 21  se l’invalidità è superiore ai 2/3 oppure art 33 comma 6 104/92) anche per spostarti in una scuola dello stesso comune di titolarità o fuori comune.

Il trasferimento va a buon fine se ovviamente ci sono le disponibilità o se qualcun altro non ti precede.

Nel caso non ci siano posti il trasferimento non avviene e rimani nella scuola in cui sei ora. Non si fa quindi un calcolo a priori anche perché le variabili sono tante (il posto magari non è presente in organico ma da quella scuola un docente a sua volta si trasferisce…)

Per il secondo quesito potrai certamente inoltrare anche domanda di passaggio di cattedra che si utilizza per poter essere trasferiti su una classe di concorso diversa da quella attuale, nello stesso grado di istruzione, essendo in possesso della specifica abilitazione e avendo già superato il periodo di prova.

Ti ricordo che questa domanda non sarà però possibile far valere la precedenza.

Scuola secondaria I grado e cattedra A022: non si possono attribuire le due ore di Geografia in una classe a due insegnanti diversi

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Chiara – Sono docente di lettere in un Istituto secondario di primo grado, con contratto di 17 ore a tempo determinato. Mi è stato spiegato che l’incarico di 17 ore è sempre stato legato all’unica classe con tempo prolungato al pomeriggio: quest’anno è stato invece affidato ad una collega di ruolo, con 18 ore di contratto. L’ora a lei mancante è stata “recuperata” da una delle ore di mia competenza in quella classe: in sostanza ora la collega ed io ci troviamo a dividere letteralmente una stessa materia, programma e valutazioni (1h+1h di geografia). È legalmente fattibile? Mi sembra impossibile accettare questa spartizione. Grazie per la consulenza

Giovanna Onnis – Gentilissima Chiara,

non è sicuramente regolare quanto disposto dal Dirigente scolastico della tua scuola, in quanto non si possono avere due insegnanti della stessa materia, nel caso da te indicato Geografia, per la stessa classe.

La classe di concorso A022 (ex-A043) in cui sei titolare, comprende l’insegnamento di Italiano, Storia  e Geografia più un’ora settimanale di approfondimento, quindi è possibile che in una classe siano presenti più insegnanti titolari in questa classe di concorso , che risultano, però, impegnati in attività e insegnamenti differenti.

Le cattedre  A022, infatti,  possono essere costituite in modo diverso, combinando le discipline di insegnamento  fino al raggiungimento delle 18 ore.

In una classe non possono esserci due insegnanti per la stessa disciplina, quindi due insegnanti per Italiano o due insegnanti per Storia o per Geografia , ma è, invece, possibile la presenza di due o anche tre insegnanti titolari nella classe di concorso A022 che insegnano discipline diverse, compresa l’ora di approfondimento.

Un’altra anomalia, da te segnalata, è la cattedra di 17 ore del tempo prolungato considerando che questo prevede, per la classe di concorso A022, 15 ore per classe e per le 3 ore di completamento possono essere utilizzate le ore di approfondimento delle classi del tempo prolungato oppure spezzoni orario del tempo normale, senza però spezzare l’unitarietà dell’insegnamento di una disciplina.

Le due ore settimanali di Geografia, quindi, devono essere svolte dallo stesso docente

 

Permesso retribuito per motivi personali/familiari e permesso breve: è previsto il recupero?

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Maria – Gentilissimi, chiedo un chiarimento. Sono docente a tempo indeterminato : se chiedo un giorno di permesso retribuito per motivi personali non devo recuperare, vero? Se chiedo solo un permesso retribuito  breve di due ore perché devo recuperare? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Maria,

come  docente a tempo indeterminato hai diritto, durante l’anno scolastico,  a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.

Si tratta di un diritto sancito dall’art.15 comma 2 del CCNL 2006-09, che continua a trovare applicazione anche nel nuovo CCNL 2016/18, nel quale l’art.1 comma 10 stabilisce chiaramente che “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”

Tale disposizione contrattuale,  nel succitato art.15 comma 2, è disciplinata nel modo seguente:

“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”

Chiedendo un giorno di permesso retribuito per motivi personali o familiari, non sei tenuta, quindi, a recuperare il giorno e neanche a trovare i sostituti per il tuo orario del giorno richiesto

Diverso è il caso del permesso breve, disciplinato dall’art.16 del CCNL, dove, nel comma 3, si sancisce l’obbligo del recupero entro i due mesi lavorativi successivi :

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso

Il recupero delle ore di permesso non è, quindi, a discrezione della scuola, ma è un obbligo contrattuale che non può essere disatteso.

In assenza del  recupero obbligatorio per cause dipendenti  dal docente, le conseguenze sono indicate  nel comma 4 del succitato art.16, dove vengono forniti i seguenti chiarimenti:

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate

Ti ricordo, inoltre, che l’attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, condizione non necessaria per utilizzare i tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari

Assegnazione provvisoria: non può essere disposta su scuola non richiesta nella domanda

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Alessandro –  Sono un docente di ruolo scuola secondaria di II grado che ha inoltrato per l’ A.S. 2018/2019 domanda di Assegnazione Provvisoria per altra provincia diversa da quella di titolarità.
In quest’ultima provincia di destinazione sono state inoltrate per la specifica medesima classe di concorso due domande di AP provinciale ed una (la mia) di AP interprovinciale.
A nessuna delle tre ha fatto seguito l’ assegnazione provvisoria sulle due uniche cattedre disponibili perchè nelle domande non sono state indicate le sedi in cui queste ultime cattedre si sono rese disponibili.
A questo punto queste due cattedre sono ancora libere.
E’ possibile per me riuscire ancora ad avere una di queste cattedre?

Giovanna Onnis – Gentilissimo Alessandro,

la risposta al tuo quesito è negativa.

Non hai ottenuto l’assegnazione provvisoria nella provincia richiesta in quanto non hai espresso la preferenza in nessuna delle due scuole dove risulta disponibile una cattedra.

L’assegnazione provvisoria è, infatti, un movimento annuale a domanda e, come tale, non può essere disposta d’ufficio in sedi non richieste dal docente.

Avresti potuto ottenere AP in una delle due scuole con disponibilità di cattedra, anche se non richieste analiticamente nella domanda, se tra le preferenze territoriali avessi inserito la preferenza sintetica sulla provincia.

 

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