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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Cattedra orario esterna diurno+serale: esistono precisi criteri per formulare l’orario?

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Francesco – Sono un docente di scuola secondaria II grado con COE per quest’anno scolastico 2018/2019. La mia cattedra oraria è formata da 9 ore presso la scuola di titolarità (diurno) e 9 ore presso altra scuola di completamento (serale).

La mia scuola di titolarità ha stabilito la distribuzione delle 9 ore su tre giorni (tre mattine) ed avrei gradito che la mia scuola di completamento mi potesse organizzare le altre 9 ore su due pomeriggi .

Invece la mia scuola di completamento (serale) mi ha comunicato che procederà all’articolazione delle 9 ore su tre pomeriggi e dunque avrò un giorno in cui presterò servizio la mattina presso la scuola di titolarità ed il pomeriggio presso quella di completamento.

Premesso che il mio giorno libero sarà il sabato, vorrei chiedere se ci sono riferimenti normativi od amministrativi in virtù dei quali possa ottenere una distribuzione più omogenea delle mie 18 ore settimanali nel senso di poter prestare servizio dal lunedì al venerdì su tre mattine (scuola di titolarità) e due pomeriggi residui (scuola di completamento). Tecnicamente il quadro orario della scuola serale lo consentirebbe ma sembra che non ci sia la volontà in tal senso; aggiungo che ho una figlia di 18 mesi. Grazie, cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissimo Francesco,

come stabilisce l’art.28 del CCNL 2006/09, confermato anche nel CCNL 2016/18, l’orario settimanale nella scuola secondaria I e II grado si svolge in 18 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali, ma non esiste una normativa che rende impugnabile un orario come quello che è stato predisposto per la tua cattedra.

Non puoi, quindi, appellarti a nessuna disposizione normativa per evitare  di dover svolgere lezione nel corso diurno e nel corso serale lo stesso giorno.

Non c’è nessun impedimento normativo  per la scuola che dispone questo orario, si tratta solo di buon senso, che, da come presenti la situazione, mi sembra che la scuola in questione non abbia


Assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge: non è obbligatorio risiedere nello stesso comune

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Lucia – Due genitori ex conviventi si separano , il padre va a Milano e la madre resta a Roma con il figlio di 5 anni.
La madre (insegnante di scuola secondaria) può chiedere l’assegnazione provvisoria su Milano per avvicinare il bambino al padre avendo però sia lei che il bambino un domicilio diverso da quello del papà a Milano?
È comunque un ricongiungimento al padre a Milano ma i due genitori non vivrebbero sotto lo stesso tetto (poiché separati )ed il bambino vivrebbe a casa della mamma (ovviamente non distante da quella del padre). La normativa non sembra considerare questa eventualità.  Spero che almeno voi possiate aiutarmi!
Grazie di cuore


Giovanna Onnis – Gentilissima Lucia,

in caso di separazione, la richiesta di ricongiungimento al coniuge può essere inoltrata se i coniugi non  risultano ancora separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale.

In presenza di questa condizione, la risposta al tuo quesito è affermativa.

E’ possibile, infatti, chiedere assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge, quindi nel suo comune di residenza, a prescindere dalla residenza del docente, che può essere anche in un comune diverso.

Non è previsto, infatti che, per il ricongiungimento,  il docente debba avere la residenza nello stesso comune del coniuge.

Nel caso da te descritto quindi, la docente può chiedere assegnazione provvisoria nel comune di Milano, dove risiede il coniuge, anche  se la sua residenza è nel comune di Roma e il suo domicilio risulta differente da quello del coniuge

Piano annuale delle attività: non può essere imposto dal Dirigente scolastico, ma presentato al Collegio Docenti per l’approvazione

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Michela – Vorrei chiedere un’informazione riguardante il piano annuale delle attività: è compito del dirigente scolastico redigerlo e può farlo nel modo che più gli aggrada?
Mi spiego meglio: il dirigente della scuola devo lavoro ha concentrato quasi tutte le riunioni in un unico giorno della settimana, nonostante gli fosse stato chiesto di distribuirle uniformemente sui cinque pomeriggi settimanali (l’ho chiesto io, gli altri colleghi non si sono espressi). Può farlo?  Grazie mille

Giovanna Onnis – Gentilissima Michela,

il piano annuale delle attività non è totalmente a discrezione del Dirigente scolastico che deve tener conto delle eventuali proposte degli organi collegiali, deve presentarlo in Collegio Docenti che può proporre modifiche prima di approvarlo.

Il piano delle attività diventa, quindi, ufficiale una volta deliberato dal Collegio Docenti.

Le disposizioni normative sull’argomento sono contenute nell’art.28  comma 4 del CCNL  2006/09, confermato anche nel CCNL 2016/18, dove si stabilisce quanto segue:

“Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.
Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.”

Il Piano annuale delle attività, quindi, non può essere imposto, ma deve essere predisposto dal Dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni.

I docenti, se lo ritengono necessario,  possono, quindi, proporre modifiche che dovranno essere messe ai voti per l’eventuale approvazione da parte del  Collegio stesso

Graduatorie III fascia ATA: calcolo punteggio assistente amministrativo

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Anna – Salve, vorrei dei chiarimenti per quanto riguarda il punteggio prestato in una scuola privata paritaria.

Io ho lavorato part time come AA dal:

25/11/2013 al 25/06/2014 e dal :

01/10/2014 al 31/08/2015 .

Poi ho un diploma di liceo linguistico con votazione di 80/100 e un corso EIPASS .

Il punteggio finale quale dovrebbe essere?

Grazie

Cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Anna, il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole non statali paritarie è valutato 0,25 punti al mese o frazione superiore a 15 giorni (D.M. 640/2017).

Pertanto dal 25/11/2013 al 25/06/2014 sono 7 mesi e 1 giorno;

dal 01/10/2014 al 31/08/2015 sono 11 mesi;

  • totale 18 mesi e 1 giorno ovvero 4,50 punti
  • il diploma con votazione 80/100 è valutato 8,00 punti
  • l’attestato EIPASS è valutato 0,60 punti

il suo punteggio totale per il profilo professionale di AA nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA è di 13,10 punti

Corsi di formazione possibili durante il congedo parentale

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Antonio – Cara Lalla mi chiamo Antonio volevo chiederti un chiarimento. Parliamo di un assistente amministrativo in congedo parentale.

La domanda è la seguente: se l’A.A. di cui sopra appunto è in congedo parentale e sono attivati i corsi per l’articolo 7, lui può frequentare tali corsi?

Ringrazio in anticipo e ti saluto

di Giovanni Calandrino – Gentile Antonio, iniziamo dicendo che durante il periodo di congedo parentale non si hanno obblighi di reperibilità (il dipendente non può essere sottoposto a visita fiscale) né obblighi legati alle attività (non lavorative) che è possibile svolgere.

L’organizzazione del tempo trascorso in congedo parentale spetta unicamente a chi ne fruisce, pertanto anche seguire il corso di formazione può rientrare fra le sue scelte, e non si viene a creare incompatibilità tra il fatto che lei scelga di non andare a scuola ma di usufruire del congedo per frequentare il corso.

Pertanto non essendoci alcun ostacolo normativo alla frequenza di un corso durante la fruizione del congedo parentale, a parere dello scrivente può tranquillamente seguire il corso di formazione per l’acquisizione della posizione economica art.7.

ATA: aspettativa per incarico annuale e rinvio del periodo di prova

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Rosanna – Sono un ass tecnico in ruolo dal 01/09/2017. Al 02/10/2017 ho preso una nomina da docente fino al 30/06/2018 rientrando in servizio nella scuola di titolarità il 01/07/2018 fino a tutt’oggi 10/10/2018. Domani ho una convocazione da docente e mi è stato detto che non potrei prenderla in  quanto i 4 mesi di prova vanno fatti in un solo anno scolastico, ma da una precedente richiesta fatta da una collega amministrativa trovata sul vostro sito mi è sembrato di capire che vanno completati in 2 anni
scolastici. Potreste gentilmente delucidarmi a tale proposito?
Altra domanda si parla di 4 mesi o 120 gg?
Grazie in anticipo per la Vs attenzione

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Rosanna, il nuovo CCNL/2018 scuola, all’art. 30 comma 4 chiarisce che “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. [omissis]”

Nel caso in cui il dipendente non riesca a cumulare i giorni di servizio necessari, per motivati diritti (es. aspettativa per incarico annuale come docente), completa il periodo nell’anno seguente, nel suo caso al rientro dell’aspettativa ai sensi dell’art. 59 del CCNL/2007.

Il nuovo contratto ha introdotto un importante novità ovvero che il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta (nel vecchio contratto non era specificato il numero di volte di rinnovo/proroghe).

Rosanna – Altra domanda si parla di 4 mesi o 120 gg?

Giovanni Calandrino – il comma 1 lettera b dell’art. 30 del CCNL/2018 è chiaro, sono 4 mesi.

Personale ATA: la perdita della titolarità dopo il primo triennio di supplenza su art. 59

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Maria Vittoria – Sono un collaboratore scolastico a t.i.(ruolo)dal 01/09/2007,ho prestato
il seguente servizio come assistente tecnico, usufruendo dell’aspettativa senza assegni a norma dell’art. 59 ccnl 2007.posso ancora accettare supplenza fino al30/06 o al 31/08 come a.t. senza perdere la titolarita’ della sede di c.s.
servizio prestato come a.t.:
> a.s. 2008/09 dal 15/09/2008 al 12/02/2009 – dal 14/02/2009 al 30/06/2009;
> a.s. 2015/16 dal 18/01/2016 al 30/06/2016;
> a.s. 2017/18 dal 08/01/2018 al 30/06/2018.

in attesa di chiarimento ringrazio

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria Vittoria, il personale ATA può accettare per tre anni incarichi a tempo determinato in altro profilo/qualifica (art. 59 del CCNL 29.11.2007), senza perdere la titolarità.

La perdita della titolarità sulla scuola scatta dal 1° settembre dell’anno scolastico coincidente con la quarta accettazione dell’assunzione di incarico in qualità di supplente.

Pertanto lei avendo già completato i tre canonici incarichi, alla prossima accettazione sarà collocata su sede provvisoria e dovrà essere invitata a partecipare alle operazioni di trasferimento, al fine di ottenere nuovamente una sede di titolarità.

In caso di mancata presentazione della domanda di trasferimento o di impossibilità di assegnare una delle sedi richieste, sarà assegnata una sede d’ufficio.

Supplenza ATA ai sensi dell’art. 59: è possibile il completamento orario nel medesimo profilo

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Lucia – Gentile redazione , vi seguo sempre con molto interesse . Ho da porvi un quesito . Sono una collaboratrice scolastica di ruolo, inserita nelle graduatorie di III fascia nel profilo di assistente amministrativo, in caso si verificasse una convocazione per una supplenza di 18 ore, cosa fare? Si possono accettare le 18 ore e fare richiesta nella scuola dove si lavora come collaboratore scolastico di completare con le rimanenti 18 ore? Come mi chiedo e nessuno ne parla ,Che fine abbiano fatto i passaggi d’area

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Lucia, per accettare le 18 h di supplenza come AA deve fare prima domanda di aspettativa ai sensi dell’art. 59 del CCNL/2007. Una volta fatta la suddetta richiesta il posto di ruolo di collaboratore scolastico viene “congelato” per un anno. Infatti dal momento in cui è emesso il decreto di aspettativa (ai sensi dell’art. 59) il suo novo status comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.

Pertanto l’accettazione delle sole 18 h (nel profilo di AA) le consente il completamento orario solo nel medesimo profilo. Quindi potrà raggiungere le canoniche 36 h solo nel profilo di AA.

Lucia – Come mi chiedo e nessuno ne parla ,Che fine abbiano fatto i passaggi d’area

Giovanni Calandrino – purtroppo l’ultima procedura di passaggio verticale del personale ATA risale al lontano 28/01/2010, approvato con Decreto Direttoriale n.979.

Procedura concorsuale che non è stata più ripresentata negli anni avvenire. Ad oggi non ci sono novità, tutto tace. Sfortunatamente le organizzazioni sindacali e il MIUR hanno dimenticato che la mobilità verticale ATA è l’unica prospettiva di carriera.

Da allora TUTTO TACE.


Assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno senza titolo: può essere disposta soltanto in subordine rispetto ai docenti specializzati

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Brunella – In riferimento al CCNI 2018/2019 sulle assegnazioni provvisorie, che ha permesso di far domanda anche a docenti senza titolo sul sostegno, purché con anni di servizio specifico, mi chiedo se sia corretto che io specializzata sul sostegno  non abbia ottenuto assegnazione e quindi rientrata in sede di titolarità lontana km dalla mia residenza e chi è senza titolo lavora al posto mio nella provincia di assegnazione. Ho scoperto da poco questa cosa, cosa posso fare? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Brunella,

in base a quanto disposto nell’art.7 comma 16 del CCNI sulla mobilità annuale è stato possibile chiedere, per il corrente anno scolastico 2018/19, assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno anche ai docenti privi del titolo di specializzazione, ma in possesso di uno dei requisiti indicati nel succitato comma, come di seguito riportato:

L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio, anche a tempo determinato, su posto di sostegno [….]”

Questa assegnazione , però, come specificato nel contratto, può essere disposta soltanto  “in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive

Si tratta di un movimento annuale che rientra nell’ultima operazione della sequenza operativa, indicata nell’allegato 1 del CCNI, precisamente dell’operazione n.41 che riguarda, appunto, le  operazioni su posto di sostegno di cui all’articolo 7, comma 16:

41. Sostegno – Assegnazione provvisoria dei docenti provenienti da altra provincia, sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui al punto IV dell’articolo 8 lett. g), I) e m) viene trattato con priorità nell’ ordine previsto.

Nel caso da te indicato, quindi, se nella domanda di assegnazione provvisoria hai espresso preferenza per la scuola in cui risulta in servizio in AP la docente senza titolo,  non è corretto che sia stata lei, non specializzata, ad ottenere assegnazione provvisoria sul sostegno, mentre tu, pur essendo in possesso del titolo di specializzazione, non hai ottenuto il movimento richiesto.

Sarebbe utile e interessante chiedere chiarimenti all’Ufficio Scolastico Provinciale che ha disposto il movimento annuale e ti consiglio di muoverti in tal senso

Supplenze ATA: come funziona congedo parentale

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Ferdinando – Salve volevo chiedere sono un c.s con due spezzoni fino al 30/06/2019 uno di 18h ed uno di 12h posso lasciare per una fino al 30/6 da 36h in un unica scuola. grazie

Ancora per mia moglie che ha due spezzoni uno di 18h ed uno di 12h entrambi fino al 30/06/2019anche lei come c.s può usufruire del congedo parentale dato che abbiamo due bambini uno di 8anni e la piccola di 2 anni se si deve dare giorni di preavviso oppure lo comunica e va in automatico in congedo? Dato che è su due scuole dove deve comunicarlo? grazie

di Giovanni Calandrino – Gentile Ferdinando, l’annuale circolare sulle indicazioni/supplenze chiarisce che è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Si richiama l’attenzione sull’art. 4 comma 3 del D.M. 430/2000, che dispone che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo.

Congedo parentale nei primi 12 anni di vita del bambino

Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è un diritto riconosciuto ad entrambi i genitori i quali ne possono fruire anche contemporaneamente. Essi hanno a disposizione complessivamente 10 mesi, per un massimo di 6 mesi ciascuno. La legge inoltre incentiva i padri a seguire i loro figli, offrendo loro un “bonus”: se il padre prende un congedo facoltativo per almeno 3 mesi continuativi, il suo limite personale passa da 6 a 7 mesi. L’astensione spetta al genitore richiedente anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto.

Chi intende godere di questo diritto ha l’obbligo di farne richiesta con un preavviso di 5 giorni, salvo particolari e comprovate situazioni. In questi casi è sufficiente presentare domanda 48 ore prima.

Ferdinando – Dato che è su due scuole dove deve comunicarlo? grazie

Giovanni Calandrino – le consiglio di avvisare entrambe le segreterie, in modo tale che ogni scuola possa tenere un proprio conteggio del periodo di congedo.

Graduatorie III fascia ATA: deroga ai titoli per le AREE di assistente tecnico

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Antonella – La prima domanda di mia figlia di inclusione nella 3 fascia del personale ATA avvenne nel lontano 2005/2006 .. di preciso non mi ricordo.
È possibile che fui inclusa nell’area di ASSISTENTE TECNICO AR02 e AR08 con il mio DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO + art. 14 L 845 ?
( Ha anche la laurea in sociologia 5 anni vecchio ordinamento) Oggi viene contestata l’inclusione nell’area AR02.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Antonella, oggi il titolo di accesso al profilo di assistente tecnico è il diploma di maturità relativo a quell’area (allegato tabella B al CCNL/2007 e sequenza contrattuale 25/7/2008).

Sono stati fatti salvi i titoli di accesso necessari in base al precedente contratto nazionale del 2003 (sempre allegato tabella B del CCNL/2003) per tutti coloro che, alla data di sottoscrizione del CCNL/2007 (novembre), risultavano inseriti in graduatoria, i cosiddetti titoli “derogati”.

In conclusione se il titolo di qualifica (art. 14 L. 845) era valido per l’accesso all’area AR02 (in base al CCNL/2003) alla data di entrata in vigore del CCNL/07 (novembre), allora questo titolo è ancora valido e può inserirsi anche nell’area AR02. Se, al contrario, ha acquisito il diploma di qualifica successivamente al 2007, lo stesso non è più valido.

Cosi come ribadisce anche l’art. 6 comma 2 del D.M. 640/2017 “Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.

ATA: incompatibilità secondo lavoro come attività professionale

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Mimmo – Mi scusi se possibile vorrei una delucidazione, io sono assunto come personale ATA con un part-time verticale di 12 ore a tempo determinato.

Uno studio privato vorrebbe assumermi sempre part-time per circa 20 ore però a tempo indeterminato, sapete dirmi se c’è incompatibilità tra le due cose come dice qualcuno e quindi se sono possibili i due contratti solo a tempo DETERMINATO e non indeterminato, oppure se non ci sono problemi per l’assunzione nel privato a tempo indeterminato purché nel pubblico non superi le 18 ore, 50%. Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentile Mimmo, la normativa base di riferimento è il Testo Unico sul Pubblico Impiego, ovvero il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come rinnovellato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017. Assume particolare interesse anche l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che disciplina, in particolare, la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi.

In generale, i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali, commerciali, industriali, professioni, impieghi alle dipendenze di privati, cariche in società costituite a fine di lucro.

Tuttavia, il dipendente può assumere incarichi, fra quelli non vietati, che abbiano natura di abitualità e professionalità solo se il suo contratto è a tempo parziale e non superiore al 50% dell’orario di servizio. In questo caso il dipendente deve dichiarare la natura degli incarichi ricoperti all’atto della richiesta di autorizzazione al tempo parziale e richiedere al proprio dirigente l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività stessa.

In conclusione la tua supplenza di sole 12 ore potrebbe consentirti l’altra attività professionale di sole 20 ore, previo autorizzazione del DS in riferimento alla normativa sopra riportata.

Periodo di Prova ATA in caso di cambio profilo professionale

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D.S.G.A. – Un collaborato scolastico addetto all’ azienda agraria (CR) – Area As, di ruolo, ha ottenuto dal 01/09/2018 il passaggio  nell’ Area A – Collaboratori scolastici (CS). Deve ripetere il periodo di prova? Grazie 

di Giovanni Calandrino – Gentile DSGA, la risposta al suo quesito è l’art. 30 del CCNL/2018. Il comma 2 del citato articolo afferma che sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale. La disposizione di esonero è quindi riferita al PROFILO PROFESSIONALE e non all’AREA CONTRATTUALE.

Pertanto (se non già superato precedentemente nel profilo di CR) a parere dello scrivente il dipendente in questione deve essere sottoposto a periodo di prova, per i motivi sopra enunciati e soprattutto perché profili di aree contrattuali differenti (A e AS).

Permessi per diritto allo studio per personale ATA supplente

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Lorena – Buonasera, vorrei sapere se si viene chiamati per una supplenza di collaboratore scolastico e in quel periodo si deve fare un esame all’università è consentito farlo o bisogna rinunciare all’esame? Grazie 

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Lorena, per quanto riguarda la richiesta di permessi per diritto allo studio per le supplenze brevi, bisogna fare riferimento ai singoli contratti regionali. I contratti regionali indicano inoltre fino a quale data e con quali modalità è possibile presentare domanda in caso di contratto stipulato dopo il 15 novembre.

Naturalmente oltre ai suddetti premessi può usufruire dei permessi previsti dal comma 7 art. 19 del CCNL/2007, “Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art. 15, comma 2 (ovvero per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione).

Personale ATA in part-time: può cambiare i giorni lavorativi?

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Vincenzo – Buongiorno, volevo sapere se un Ass. Amm. in part time, con giorno libero il lunedì, può chiedere qualche volta, giustificandone il motivo, di scambiare il suo giorno libero; esempio: lavora il lunedì e sta a casa mercoledì. Aspetto un Suo cortese riscontro e buona giornata.

di Giovanni Calandrino – Gentile Vincenzo, l’orario di lavoro del personale ATA è stabilito nel “Piano annuale delle attività del personale ATA” la scelta dell’orario è quindi decisa in sede di confronto con il D.S.G.A.

Il part time serve a ridurre il proprio orario di lavoro, non a lavorare secondo orari scelti autonomamente.

Pertanto un AA in regime di part-time (con giornata libera il lunedì) può legittimatamene avanzare richiesta di cambio turno, giustificandone il motivo. Naturalmente sarà di competenza del DS sentito il parere del DSGA accogliere l’istanza in base alle esigenze di servizio.


Supplenza ATA: l’orario di lavoro è quello del collega assente

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Giovanni – Buongiorno, sono un collaboratore scolastico di terza fascia e quest’anno ho ricevuto uno spezzone fino al 30.06 di 6 ore settimanali suddivise su 3 giorni.  Secondo voi questa suddivisione delle sei ore su tre giorni è corretta considerato che la persona che sostituisco di fatto è assente (per 6 ore) in una sola giornata della settimana?  Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentile Giovanni, se il suo contratto è stato stipulato per sostituzione di un collega assente, il suo orario di servizio deve essere uguale a quello del collega assente ovvero quello stabilito nel piano di lavoro annuale del collega. Le consiglio di richiedere in segreteria copia del “Piano annuale delle attività del personale ATA” che sicuramente dovrà contenere l’articolazione dell’orario di lavoro di tutto il personale ATA.

Graduatorie III fascia ATA: come avviene la convalida titoli

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Scuola – Gentilissima, sono assistente amministrativo, Le chiedo chiarimenti in merito ai DM per il personale ATA.  Questa Scuola ha stipulato contratto a tempo determinato dal 17/09/2018 al 30/06/2019 con un collaboratore scolastico di ruolo che ha preso l’incarico come assistente Amministrativo.

Abbiamo provveduto a chiedere la convalida dei titoli dichiarati alla scuola capofila che ha gestito la domanda, con una mail rispondevano che non erano tenuti a convalidare i titoli in base al DM 640 del 30/08/2017.

Rivedendo entrambi i DM, nel 640 del 30/08/2017,non si evince dalle premesse l’abrogazione del DM 734 del 01/06/2017,pertanto la domanda è questa:

Può questa scuola convalidare ciò che il dirigente di un’altra scuola ha inserito al sidi calcolo del punteggio e servizi?

Come fare visto che non siamo in possesso della domanda cartacea?

Siamo tenuti a richiedere la documentazione all’interessato?

Essendo la cosa di estrema urgenza, si richiede riscontro a stretto giro di tempo e con i riferimenti normativi.

Grazie.

di Giovanni Calandrino – Gentile scuola, innanzitutto chiariamo che il precedente decreto ministeriale relativo alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA triennio 2014/17 è il D.M. 714/05.09.2014 e non quello da voi enunciato (DM 734 del 01/06/2017).

Chiarito ciò, vi confermo che anche nell’ultimo decreto, il 640/30.08.2017, l’art. 7 comma 5 è rimasto invariato, “All’atto del primo rapporto di lavoro [omissis], i controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell’attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. [omissis]”.

Pertanto deve essere il vostro DS a convalidare i titoli.

Scuola – Come fare visto che non siamo in possesso della domanda cartacea?

Giovanni Calandrino – Qualora la scuola che conferisce la supplenza non sia la capofila, il controllo va richiesto alla scuola capofila che ha gestito la domanda.

Scuola – Siamo tenuti a richiedere la documentazione all’interessato?

Giovanni Calandrino – Assolutamente NO.

I candidati che avevano già avuto la “validazione” della loro posizione nel corso del triennio 2014/2017 (con o senza modifiche) e che hanno confermato tale posizione non saranno nuovamente soggetti ai controlli. Diversamente, i controlli dovranno essere effettuati in caso di nuovi inserimenti e di aggiornamento (per i soli titoli aggiornati).

Graduatorie III fascia ATA: il reclamo va presentato entro 10 giorni dalla pubblicazione delle provvisorie

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Sono iscritta nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA e la scuola che ha gestito la mia domanda ha calcolato erroneamente il punteggio per il profilo di AA, per la precisione ha omesso il diploma di laurea in accademia di belle arti (punti 2) e un attestato di qualifica professionale ai sensi dell’art.14 legge 845/78 (punti 1,50).
Purtroppo ho avuto modo di constatare l’errore solo alcuni giorni dopo l’uscita delle graduatorie definitive e mi sono recata immediatamente a scuola (in data 05/09/2018), al mio reclamo mi sono sentita dire dalla segretaria che il titolo di accademia di belle arti non costituisce punteggio!

Ho replicato che ne vale 2 e che non è stato calcolato neanche l’attestato di qualifica professionale, ma mi è stato detto che ormai le graduatorie erano definitive, ho preteso quindi di parlare con la Dirigente Scolastica che ha rifiutato di fare un decreto di rettifica [—]   se non ho potuto seguire le graduatorie provvisorie è stato per impedimenti di salute (dimostrabili) e non per ignoranza che mi sembra evidente appartenere alla scuola.

Tra l’altro al momento della consegna della domanda (in data 27/10/2017) mi è stato chiesto di portare copie dei titoli di studio [….]

Mi pento di aver cambiato scuola capofila, non avevo mai avuto problemi negli anni passati, ero già inserita nelle graduatorie per i profili di AA e AT (stavolta ho inserito anche il profilo di CS)  ed oltre al solito punteggio c’era da incrementare con un titolo ECDL (punti 0,60) che però è stato inserito! praticamente hanno ritenuti validi solo il diploma di maturità (punti 9) ed il titolo ECDL (il punteggio per CS infatti è giusto, maturità+ECDL).

Riguardo al punteggio per assistente tecnico non risulto inserita in graduatoria perchè a quanto pare al liceo artistico non c’è più la classe di laboratorio SL0X, che mi compete.

Mi scuso per la prolissità e spero di essere stata abbastanza chiara, vorrei capire se c’è la possibilità da parte della scuola di fare un decreto di rettifica, se posso esigerlo o se devo ormai ricorrere al giudice del lavoro, c’è stato un grave errore da parte loro, ora sono retrocessa in graduatoria di migliaia di posti!

Purtoppo non ho documentazione scritta del mio reclamo […]

Cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Marianna, i commi 2 e 4 dell’art. 9 del D.M. 640/2017 sono chiari, rispettivamente affermano che:

9.2 Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

9.4 Dopo tale approvazione la graduatoria (definitiva) è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Purtroppo dopo i termini, stabiliti dal D.M., non è possibile presentare reclamo.

Docente in anno di prova e mobilità: quali domande può presentare?

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Mara – Sono stata immessa in ruolo da concorso 2016, su posto comune in Toscana, vorrei chiedere se posso chiedere domanda di trasferimento o assegnazione provvisoria in altra regione. Ho il titolo di specializzazione sul sostegno ma non capisco se potrei utilizzarlo visto che sono nell’anno di prova

Giovanna Onnis – Gentilissima Mara,

il docente che non ha superato l’anno di prova non può partecipare alla mobilità professionale e, quindi, presentare domanda di passaggio di cattedra e passaggio di ruolo e non può chiedere assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione.

Non esistono, invece, impedimenti per chiedere trasferimento anche su altra tipologia di posto e il movimento che ti interessa è un trasferimento da posto comune a sostegno.

In base alle regole in vigore fino al corrente anno scolastico, ipotizzando una loro conferma anche nel prossimo contratto, per il quale è previsto un incontro il 23 ottobre, potrai chiedere trasferimento sul sostegno per l’anno scolastico 2019/20, anche se stai svolgendo l’anno di prova, e potrai chiedere assegnazione provvisoria come docente specializzata sul sostegno anche se non otterrai il trasferimento e anche se non avrai ancora superato l’anno di prova. In quest’ultimo caso potrai chiedere AP solo nel grado di istruzione di titolarità

Concorso straordinario infanzia e primaria, requisiti per l’accesso

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Le scrivo in merito al concorso infanzia e primaria che verrà presentato a Novembre. Vorrei avere delle informazioni riguardo a chi potrà partecipare a tale bando, quali sono i requisiti previsti. La ringrazio. Sicura di un Vostro cortese riscontro, colgo l’occasione per inviare distinti saluti.

risposta – gent.ma, i requisiti di accesso sono già noti attraverso la bozza del decreto pubblicata in anteprima da Orizzontescuola.it e saranno ribaditi nel bando di concorso atteso per novembre.

Requisiti di partecipazione

Posti comuni.  Diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/02 o con diploma sperimentale a indirizzo linguistico e laureati in Scienze della Formazione Primaria che abbiano svolto, presso le scuole statali, nel corso degli ultimi otto anni scolastici,  almeno due annualità di servizio specifico nella scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. E’ valido anche il titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Posti sostegno. Docenti che, oltre ai requisiti richiesti per i posti comuni, siano in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno o di analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.

Come si calcola il servizio utile per l’accesso

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