E.B. – Sono un docente di ruolo al penultimo anno di vincolo quinquennale su sostegno. Lavorando fuori provincia sono intenzionato a chiedere trasferimento vicino a casa, o comunque nella mia provincia. Leggo che si prevede, per chi ottiene trasferimento, un vincolo triennale sulla scuola ove si venga trasferiti. Chiedo come questo possa configgere con la conclusione del vincolo quinquennale del sostegno. Ovvero se ottengo trasferimento potrò comunque fare domanda di passaggio da sostegno a posto comune nel mio ultimo anno, oppure il trasferimento inserisce un blocco di qualsiasi mobilità per tre anni? Mi sembrano due questioni diverse, ma desidero chiarimenti nel caso di possibili conflitti tra regole
Giovanna Onnis – Gentilissimo E.B.,
in base al CCNL 2016-2018, si prevedono importanti novità per la futura mobilità che sarà regolata dalle disposizioni stabilite in sede di contrattazione tra sindacati e MIUR.
Secondo quanto stabilito dal CCNL 2016-2018, il contratto collettivo integrativo sulla mobilità avrà, infatti, durata triennale e quello che sarà predisposto nel corrente anno scolastico sarà valido per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.
I docenti interessati, in possesso dei necessari requisiti, potranno, comunque partecipare ai movimenti con cadenza annuale, esclusi coloro che saranno soddisfatti nella domanda di mobilità territoriale o professionale, ottenendo il movimento in una specifica scuola tra quelle richieste.
Nell’art.22 comma 4 lettera a1) del succitato CCNL si stabilisce, infatti, che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello nazionale le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale e ”al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente [….]”
In base a questa disposizione, quindi, se per il prossimo anno scolastico otterrai il trasferimento in una delle scuole richieste, non potrai partecipare alla mobilità per un triennio a decorrere dal 2019/20, a prescindere dal fatto che tu abbia superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno e vorresti chiedere trasferimento su materia
Nel CCNL non viene stabilità alcuna eccezione in merito, in quanto si parla di mobilità volontaria territoriale e professionale senza stabilire alcuna deroga per specifici movimenti.
Al momento attuale le uniche informazioni sono quelle fornite dal CCNL e in base a queste non potrai chiedere trasferimento su materia, se soddisfatta nel trasferimento su scuola, in quanto, come già sottolineato, in base al succitato art.22 del CCNL, i docenti che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, risulteranno soddisfatti nella domanda di mobilità territoriale o professionale, acquisendo titolarità in una delle scuole richieste, non potranno presentare domanda di mobilità per un triennio a decorrere dall’anno scolastico in cui avranno ottenuto il movimento richiesto .
Nel contratto integrativo sulla mobilità dovrà essere specificato tutto nel dettaglio onde evitare fraintendimenti ed errori.