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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Graduatorie ATA: la valutazione del servizio part-time non dipende dal numero delle ore di servizio

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Caterina – Gent.ma redazione, vi scrivo in quanto lavoro presso una scuola paritaria in qualità di assistente amministrativo e sono stata informata che da quest’anno è probabile che la normativa sia cambiata. Vorrei sapere, in particolare, qual è il numero minimo di ore di servizio, prestato in regime di part-time, necessario ai fini del riconoscimento del punteggio.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Caterina, il servizio prestato in regime di part-time, ai fini di valutazione è equiparato al servizio prestato ad orario intero a decorrere dall’anno scolastico 2004/05. Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.


Graduatorie III fascia ATA: come correggere graduatoria definitiva

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Volevo farvi una domanda, volevo sapere se potevo ancora rettificare il punteggio come personale ata, ho un punto in più per mio errore, non sto accettando le convocazioni volevo sapere come fare. Grazie in anticipo

di Giovanni Calandrino – Il reclamo doveva essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si poteva produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

Pertanto non si possono apportare modifiche per mezzo di reclamo alle graduatorie definitive, ma solo con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

Le consigliamo però di  contattare la scuola che ha gestito l’inserimento della domanda chiedendo un decreto correttivo del punteggio da notificare alle restanti 29 scuole inserite nell’allegato D3.

In caso di opposizione della scuola, il suo punteggio potrà essere rettificato all’atto del primo rapporto lavorativo con le conseguenze del caso.

Mobilità futura : il blocco triennale impedirà di chiedere trasferimento da sostegno a materia?

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E.B. – Sono un docente di ruolo al penultimo anno di vincolo quinquennale su sostegno. Lavorando fuori provincia sono intenzionato a chiedere trasferimento vicino a casa, o comunque nella mia provincia. Leggo che si prevede, per chi ottiene trasferimento, un vincolo triennale sulla scuola ove si venga trasferiti. Chiedo come questo possa configgere con la conclusione del vincolo quinquennale del sostegno. Ovvero se ottengo trasferimento potrò comunque fare domanda di passaggio da sostegno a posto comune nel mio ultimo anno, oppure il trasferimento inserisce un blocco di qualsiasi mobilità per tre anni? Mi sembrano due questioni diverse, ma desidero chiarimenti nel caso di possibili conflitti tra regole

Giovanna Onnis – Gentilissimo E.B.,

in base al CCNL 2016-2018, si prevedono importanti novità per la futura mobilità che sarà regolata dalle disposizioni stabilite in sede di contrattazione tra sindacati e MIUR.

Secondo quanto stabilito dal CCNL 2016-2018, il contratto collettivo integrativo sulla mobilità avrà, infatti, durata triennale e quello che sarà predisposto nel corrente anno scolastico sarà valido per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.

I docenti interessati, in possesso dei necessari requisiti, potranno, comunque partecipare ai movimenti con cadenza annuale, esclusi coloro che saranno soddisfatti nella domanda di mobilità territoriale o professionale, ottenendo il movimento in una specifica scuola tra quelle richieste.

Nell’art.22 comma 4 lettera a1) del succitato CCNL si stabilisce, infatti, che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello nazionale le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale e ”al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente [….]”

In base a questa disposizione, quindi, se per il prossimo anno scolastico otterrai il trasferimento in una delle scuole richieste, non potrai partecipare alla mobilità per un triennio a decorrere dal 2019/20, a prescindere dal fatto che tu abbia superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno e vorresti chiedere trasferimento su materia

Nel CCNL non viene stabilità alcuna eccezione in merito, in quanto si parla di mobilità volontaria territoriale e professionale senza stabilire alcuna deroga per specifici movimenti.

Al momento attuale le uniche informazioni sono quelle fornite dal CCNL e in base a queste non potrai chiedere trasferimento su materia, se soddisfatta  nel trasferimento su scuola, in quanto, come già sottolineato, in base al succitato art.22 del CCNL, i docenti che, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, risulteranno soddisfatti nella domanda di mobilità territoriale o professionale, acquisendo titolarità in una delle scuole richieste, non potranno presentare domanda di mobilità per un triennio a decorrere dall’anno scolastico in cui avranno ottenuto il movimento richiesto .

Nel contratto integrativo sulla mobilità dovrà essere  specificato tutto nel dettaglio onde evitare fraintendimenti ed errori.

 

Gli insegnanti assunti dalla Buona Scuola torneranno un giorno a casa?

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Cosa ne sarà degli insegnanti fuori regione?Rientreranno un giorno a casa propria?

risposta -gent.ma, questo è il piano messo a punto dal Governo (ancora in maniera teorica)

E’ in VII Commissione Cultura della Camera un documento del Miur, ove si parla di alcune misure che il Governo è intenzionato ad intraprendere.

Si tratta di

  • tempo pieno al sud
  • stabilizzazione dei posti di sostegno in deroga , che confluirebbero così nell’organico dell’autonomia.
  • corsi di specializzazione su sostegno

Impossibile naturalmente dire oggi come questo piano, quando e se verrà realizzato, inciderà sulla vita di ciascuno dei docenti.

Di Maio: piano rientro docenti è priorità

Concorsi ordinari, quando si faranno

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Vorrei maggiori informazioni riguardo il concorso ordinario. Quando si farà e quando sono i termini per l’iscrizione. Grazie

risposta – gent.ma, i concorsi ordinari sono previsti nelle Linee programmatiche del Ministero ma ad oggi non ci sono riferimenti precisi.

Per quanto riguarda infanzia e primaria, attraverso un comunicato il Ministro Bussetti ha anticipato

a breve partirà anche il concorso ordinario, sempre per la scuola dell’infanzia e primaria, per il quale i miei Uffici stanno avviando le relative procedure autorizzatorie”

Quanto sarà “breve” questo lasso di tempo non è dato sapere.

Per quanto riguarda la scuola secondaria la via è ancora più lunga. Siamo infatti in attesa delle modifiche al DL 59/2017 sul reclutamento degli insegnanti, del quale si sta occupando sia il M5S che la Lega (e dunque bisognerà trovare un punto di incontro).

Conosciamo però alcuni criteri sui quali sarà costruito il concorso. Concorso, Bussetti: “al più presto per giovani laureati”. I criteri

Domanda di trasferimento: è possibile presentarla solo nei termini stabiliti dall’Ordinanza ministeriale sulla mobilità

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Valeria – Vorrei sapere se è possibile chiedere trasferimento, anche in un periodo diverso da quello indicato dal MIUR, per motivi personali e per grave incompatibilità riscontrata sul posto di lavoro; aggiungo  che sono in regime di assegnazione provvisoria  presso un Istituto di scuola secondaria di secondo grado e che sono docente a tempo indeterminato dal 2012.

Giovanna Onnis – Gentilissima Valeria,

la risposta al tuo quesito  è negativa.

La mobilità territoriale e professionale è disciplinata dalla contrattazione integrativa  e le regole sono esplicitate nel CCNI che fino al corrente anno scolastico è stato predisposto annualmente e dal prossimo anno, in base a quanto disposto nel CCNL 2016-18, avrà validità triennale.

Le domande di trasferimento e passaggio possono essere presentate nei termini stabiliti nella specifica ordinanza ministeriale che viene pubblicata annualmente e non è possibile presentare domanda prima o dopo i termini stabiliti dal MIUR.

Solo in un caso è possibile disporre il trasferimento anche durante l’anno scolastico, a prescindere dai termini stabiliti nell’OM sulla mobilità, ma si tratta di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, con la scuola o con la sede, ai sensi dell’art. 468 del  D.L.vo n. 297/94, ma non mi sembra sia questo il tuo caso

Graduatorie III FASCIA ATA: equipollenza/equivalenza titolo d’accesso conseguito all’estero

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Buongiorno vorrei chiedere un informazione riguardo a un problema che ho incontrato quando ho fatto la domanda per personale ATA .Dopo tutti i” giri “che ho fatto dalla compilazione fino alla fine quando ho consegnato la domanda. Quando pensavo che era tutto finito ho ricevuto la chiamata dalla segreteria della scuola dove ho fatto la domanda e mi hanno detto che la mia domanda non poteva essere presa in considerazione perché il mio diploma di 3 anni di una scuola professionale fatta in Romania NON era valida perché non bastava la traduzione autorizzata da un notaio mi serviva l’equivalenza (che per farla devo andare in Romania a fare tutto il tragitto di nuovo dalla scuola traduttore notaio ambasciata Italiana a Bucarest etc )e poi devo aspettare ancora tre anni per fare di nuovo la domanda ….tutto questo per diventare personale ATA in una scuola statale .Premetto che adesso lavoro in una scuola materna come aiuto cuoco e prima come bidella .La mia domanda è:serve da vero l’equivalenza dell diploma anche per il personale ATA?

grazie per la vostra  eventuale disponibilità

di Giovanni Calandrino – Gentile Camelia, la risposta è SI! Ai fini dell’accesso, nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, il titolo di studio conseguito all’estero deve essere dichiarato equipollente o equivalente per poter essere valutato. Sarebbe stato sufficiente iniziare il procedimento per il riconoscimento dell’equipollenza/equivalenza entro i termini di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria di III fascia. In questo modo, nelle more dell’adozione del provvedimento di equipollenza/equivalenza, sarebbe stata inclusa con riserva.

Docente di ruolo non può utilizzare l’art. 36 del CCNL per supplenze ATA

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Lorena – Sono una docente ITP a tempo indeterminato, iscritta nelle graduatorie ATA
Volevo sapere se posso , per un anno fino al 30 giugno, svolgere la mansione ATA senza perdere il posto da docente. Grazie

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Lorena, gli artt. 36 e 59 del CCNL comparto Scuola disciplinano la possibilità per il personale docente ed ATA di accettare, sempre nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

In riferimento all’art. 36 del CCNL (specifico per il personale docente):

“1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.”

Il personale docente può quindi accettare solo rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso. Non si fa nessun riferimento a incarichi a tempo determinato per le qualifiche di personale ATA.

Pertanto l’aspettativa appena enunciata non è utilizzabile per le supplenze ATA.


Graduatorie Permanenti ATA: calcolo servizio

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Antonietta – La sottoscritta Antonietta, collaboratrice scolastica ATA 3 fascia, chiede cortesemente, una vostra consulenza, essendo ancora di 3 fascia, non sapendo fare i conteggi per passare alla graduatoria permanente 24 mesi desidero sapere se o maturato i requisiti, e quando fare domanda, vi elenco tutti i rapporti di lavoro, svolti dalla sottoscritta, in qualità di collaboratore scolastico,

dal 28/9/2006 al 30/4/2007

dal 15/5/2007 al 26/5/2007

dal 30/5/2007 al 9/6/2007

dal 24/2/2009 al 30/6/2009

dal 22/2/2011 al 6/3/2011

dal 26/5/2011 al 27/5/2011

dal 12/5/2016 al 12/5/2016

dal 18/1/2017 al 9/6/2017

dal 7/11/2017 al 8/11/2017

dal 15/2/2018 al 2/3/2018

dal 21/3/2018 al 12/6/2018

dal 1/10/2018 al 9/10/2018

dal 10/10/2018 al 30/6/2019

ringrazio anticipatamente cordiali saluti frasca Antonietta

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Antonietta, per essere ammessi al concorso i candidati devono possedere una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni), prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Sommando tutti i periodi di collaboratore scolastico riportati nel quesito, alla data del 30 giugno 2019 avrà maturato 29 mesi e 24 giorni di servizio. Di solito il bando di inserimento nelle graduatorie permanenti ATA è pubblicato nel mese di marzo/aprile di ogni anno scolastico, pertanto nel mese di marzo 2019 avrà già maturato il requisito di anzianità di accesso.

Supplenze ATA: completamento orario nella stessa scuola di servizio

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Alessandra – Salve, sono una collaboratrice scolastica ed ho preso alle nomine 30 ore (24+6), successivamente nella mia scuola c è stata convocazione da graduatoria d’istituto per 2 posti di collaboratori scolastici a 36 ore al 30 giugno e pur avendomi detto all’inizio di non accettare altre convocazioni (che avevo ricevuto da 2 scuole) perché spettano i il completamento le 6 ore le avrei prese lì. Adesso invece mi hanno detto che non mi spetta  completamento ed hanno convocato la terza fascia, essendomi informata ho avuto delle risposte tutte diverse. Vorrei sapere se mi spetta il completamento o no. Grazie e attendo cortese risposta.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Alessandra, nel quesito non specifica se presta servizio su due scuole differenti o se i due contratti sono stati stipulati nella stessa istituzione scolastica.

L’art. 4 comma 2 del D.M. 430/2000 afferma che “… il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità …”

Nel caso di servizio su 2 scuole differenti, potrebbe completare l’orario solamente accettando eventuale nomina in una delle due scuole di attuale servizio, in relazione alla utile posizione occupata nella graduatoria. Dunque nel caso in cui fosse lei l’avente titolo riscorrendo le graduatorie d’istituto, le spetterebbe il completamento orario.

Supplenze personale ATA e secondo lavoro: non è possibile un secondo incarico lavorativo con ente statale

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Elena – Gentilissimi, sono un’educatrice di nido con contratto parte time 18 h a t.i., inserita anche in terza fascia ata AA, e attualmente in astensione obbligatoria per congedo maternità. Posso accettare comunque una supplenza ATA AA part time di 18 ore durante l’astensione obbligatoria (ovviamente non prendendo servizio almeno fino alla fine del congedo obbligatorio)?  Grazie
di Giovanni Calandrino – Gentilissima Elena, il Testo Unico 10 gennaio 1957, n. 3 afferma il “Divieto di cumulo di impieghi pubblici. Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale. L’assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell’art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego”.

E ancora il DL 151/2001 art.53 comma 8, Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.

Considerato che lei è già alle dipendenze della pubblica amministrazione, per i riferimenti normativi appena enunciati non può fare cumulo di pubblici impieghi, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

Graduatorie ATA: la valutazione del servizio part time prima dell’A.S. 2004/05

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Nica – Salve, vorrei chiedere x AA in una scuola paritaria in part time anni 1997/2000 il punteggio era la metà dello statale? Avrei urgente bisogno di una risposta perché sto ricevendo in questi giorni un decreto di rettifica punteggio. Grazie.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Nica, l’attribuzione del punteggio intero al servizio in regime di part-time decorre dall’anno scolastico 2004/05, per “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.

Purtroppo prima del suddetto anno scolastico il servizio prestato in part time è valutato in maniera ridotta (in proporzione alle ore prestate da contratto).

Supplenze ATA: possibilità di lasciare una supplenza in corso per altra supplenza

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Scuola – Si richiede chiarimenti in merito all’attribuzione di  una supplenza in sostituzione;  è possibile per il personale ATA lasciare una supplenza
breve di un paio di giorni per una supplenza sino al termine delle lezioni? Grazie la segreteria.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è negativa.

A differenza di ciò che è indicato per  docenti il 430/2000 (regolamento supplenze ATA) dispone chiaramente all’art. 7 comma 2 che Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

A tale disposizione non vi è nessuna deroga neanche nella nota delle supplenze che permette però di lasciare la supplenza, anche fino al 30/6, per altra supplenza ma solo se di diverso profilo: L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche

Nel caso in questione non è quindi possibile lasciare la supplenza breve perché l’altra supplenza offerta è inferiore al 30/6.

Assegnazione provvisoria con richiesta di sole COI : può essere disposta su altra tipologia di posto se nel posto di titolarità sono disponibili solo COE?

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Maria Teresa – Quest’anno è stata data la possibilità di chiedere l’assegnazione provvisoria su materia e sostegno ma con un anno di servizio, volevo sapere l’ordine dei movimenti se non accetto COE. La mia domanda è la seguente: ci sono solo cattedre COE su materia ma io nella domanda non ho inserito l’opzione, dunque non mi viene data l’assegnazione provvisoria, concorro ugualmente all’assegnazione provvisoria su sostegno di cattedre COI o sono esclusa dai movimenti? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Maria Teresa,

la domanda di assegnazione provvisoria viene valutata prioritariamente per la classe di concorso e tipologia di posto di titolarità e solo in assenza di disponibilità si valuta la richiesta per altre classi di concorso o per altra tipologia di posto.

Nel caso da te indicato, non avendo espresso preferenza anche per cattedre orario esterne,  la tua domanda di AP, che è un movimento volontario,  può essere soddisfatta solo in presenza di  disponibilità di cattedre interne.

Se non ci sono disponibilità di cattedre orario interne per la classe di concorso di titolarità, ma risultano disponibili COI su posti di sostegno in una delle scuole da te richieste, puoi ottenere, quindi,  l’assegnazione provvisoria sul sostegno

Trasferimento su COE: il docente non può esprimere preferenze per la scuola di completamento che è stabilita dall’USP

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Giorgio –  Sono un docente di strumento musicale a tempo indeterminato con titolarità su cattedra a 18 ore. Il prossimo anno vorrei chiedere il trasferimento su una scuola che avrà soltanto disponibilità per 12 ore. E’ possibile chiedere una cattedra orario esterna con 12 ore su quest’ultima scuola e completamento sulle restanti 6 nella scuola dove attualmente presto servizio?  Grazie per la cortese risposta. Cordiali saluti

Giovanna Onnis – Gentilissimo Giorgio,

la costituzione delle cattedre orario esterne è competenza dell’Ufficio scolastico provinciale e non può essere stabilita dal docente, che non può esprimere alcuna preferenza sulla scuola di completamento.

Potrai, quindi, chiedere trasferimento nella scuola che ti interessa, dove risulta disponibile uno spezzone orario di 12 ore, con la speranza che l’USP costituisca una COE con completamento di 6 ore nella scuola in cui vorresti completare l’orario di cattedra, che è la scuola in cui presti attualmente servizio.

Chiedendo anche COE  e ottenendo il movimento richiesto sarai soddisfatto per la scuola sede principale della cattedra, che sarà una di quelle da te inserite nelle preferenze e diventerà la tua scuola di titolarità, ma la scuola di completamento della cattedra potrà essere anche una sede da te non richiesta

 


Il completamento orario può avvenire esclusivamente nell’ambito di una sola provincia. Anche se da MAD

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Giustina – Salve, le scrivo per una consulenza. Sono iscritta in terza fascia e ho un contratto di 7 h fino al 30 giugno (tramite una convocazione di terza fascia) e  ho ricevuto una convocazione da mad da parte di una scuola di un’altra provincia fino al 30 giugno di 11 h.E’ possibile accettare il completamento da una provincia diversa e da mad? Grazie.

Paolo Pizzo  – Gentilissima Giustina,

non è possibile.

La nota delle supplenze del 28 agosto specifica che eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti a disposizione non inseriti in graduatoria (c.d. MAD) sono soggetti agli stessi criteri e vincoli previsti dal Regolamento.

Il Regolamento delle supplenze (DM 131/07) all’art. 4 dispone che L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

 

Docente in maternità e fruizione delle ferie entro l’anno successivo

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Docente – Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento. Sono una docente di ruolo, ho usufruito della maternità obbligatoria dal 12 Maggio fino al 12 Ottobre, pertanto non ho potuto beneficiare delle ferie nell’anno scolastico 2017/2018. Vorrei sapere se posso usufruire delle ferie arretrate durante le vacanze di Natale e Pasqua e, visto che fino a Dicembre starò a casa, se è necessario rientrare in sevizio il giorno prima delle vacanze (22 dicembre 2018). Posso usufruire dei 3 giorni di permesso per famiglia senza rientrare in servizio? In attesa di un vostro riscontro. Porgo i miei cordiali saluti.

Paolo Pizzo  – Gentilissima docente,

l’art. 22, comma 6 del d. lgs. n. 151 del 2001 stabilisce espressamente che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti … ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo …”.

Dalla disposizione legislativa si evince chiaramente che né la lavoratrice né, a maggior ragione, il datore di lavoro possono modificare il titolo dell’assenza dalla maternità alle ferie nel periodo in cui la legge stabilisce l’astensione obbligatoria dal lavoro.

L’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola dispone che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Pertanto potrai fruire delle ferie non godute nell’anno successivo a quello in cui le ferie non state fruite ed esclusivamente durante i periodi di sospensione delle attività che hai indicato.

Non vi è obbligo di rientro in servizio per fruire di altri istituti giuridici come i 3 giorni di permesso.

Mobilità: nessun blocco per chi ha ottenuto la scuola nel 2018/19

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Marinella – Gentilissimo, con l’ultima domanda di mobilità non ho ottenuto trasferimento per la mia regione ma con passaggio di ruolo dalla primaria all’infanzia sono riuscita a trasferirmi in una regione confinante con la mia. Ora mi chiedo se con la prossima domanda di mobilità posso chiedere trasferimento per la mia regione. Ho letto che da quest’anno cambiano le regole sulla mobilità e chi ha ottenuto trasferimento non può chiederne altro per quest’quest’anno. Le sono molto grata per la risposta. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Marinella,

le regole si devono ancora scrivere e quindi non potranno che riguardare il personale docente che richiederà mobilità quest’anno per l’a.s. 2019/20.

Pertanto, per la prossima mobilità tutti i docenti potranno muoversi anche se hanno ottenuto per il 2018/19 trasferimento o passaggio su scuola.

L’eventuale blocco riguarderà quindi i docenti che otterranno la mobilità in una delle scuole indicate nella domanda solo a partire dal prossimo anno.

Ma, come detto, il Contratto è ancora tutto da scrivere

Diritto all’allattamento: fino a 2 ore di riduzione e la scelta dell’orario non è prerogativa esclusiva del Dirigente

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Debora – Buongiorno, sono un’insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato, ho partorito il 14 aprile 2018 e rientrerò in servizio il 5 novembre. Ho chiesto le ore di allattamento il mio orario in un giorno prevede che io faccia 4 ore al mattino poi stacco per la mensa e rientro per effettuare altre 2 ore di servizio, la mia domanda è, in questa giornata ho diritto ad una sola ora di allattamento oppure 2?  In segreteria mi hanno detto che ho diritto ad una sola ora visto che ho un buco di un’ora e mezza?Un’altra domanda è, ho richiesto per gli altri giorni di poter usufruire dell’ora di allattamento entrando un’ora dopo, ma mi hanno detto che non decido io quando fare il riposo per allattamento che adesso la preside deciderà,  mi chiedo ma se è un riposo per allattamento non spetta a me decidere se posticipare l ‘entrata a lavoro o anticipare ľuscita? Grazie anticipatamente Cordiali Saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Debora,

la scuola ha torto per entrambe le questioni.

L’art 39 del T.U. 151/01 dispone:

  • Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e’ uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro e’ inferiore a sei ore.
  • I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.

Pertanto, il D. Lgs. n. 151/2001 fa riferimento esclusivamente all’orario giornaliero del lavoratore e non a quello settimanale né fa alcun riferimento se l’orario giornaliero sia o meno continuato. Il permesso è dunque subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero previsto contrattualmente e le ore di riposo devono essere così ripartite:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
  • Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

Se, quindi, in qualche giorno della settimana, come  quello da te indicato, svolgi un orario di almeno 6 ore, i riposi sono due. Ciò indipendentemente se ci sia o meno una pausa.

Per il secondo quesito invece non è assolutamente vero che decide solo il dirigente.

Su questo punto è infatti interessante il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che con nota Prot. n.° 7718  del  07/02/2013 ha chiarito quanto segue:

  • Il datore di lavoro è tenuto a valutare, con la massima attenzione, ogni soluzione utile ad agevolare la funzione dell’assolvimento genitoriale del dipendente, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilizzazione degli orari e quindi concordare, se possibile, con il lavoratore, un diverso orario di lavoro (interpello n.68/2009 del Ministero del Lavoro – DGAI; artt.3 e 37 della Costituzione). Tale valutazione andrà effettuata con riferimento al caso concreto, avendo riguardo della oggettiva e comprovata situazione di difficoltà familiare ed alle documentate esigenze di accudimento ed educative della prole.
  • Nello specifico,con la nota di interpello n.16/2011, la DGAI del Ministero del Lavoro evidenzia che, i permessi per riduzione orario lavoro (ROL) costituiscono un istituto di fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza dover subire un decurtazione sulla misura della retribuzione. Tale riduzione determinata in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, si attua attraverso la concessione di permessi orari, la cui durata può anche coincidere con una o più giornate lavorative.
  • I permessi in questione, che possono essere fruiti sia individualmente che collettivamente, rappresentano una forma di riduzione dell’orario di lavoro annuale, stabilita su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.

E conclude:

Al riguardo si ricorda che, i riposi assicurano alla lavoratrice la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del bambino, e perciò la distribuzione dell’orario di lavoro deve essere concordata tra la lavoratrice stessa ed il datore di lavoro, tenendo conto anche delle esigenze di servizio. In caso contrario, ovvero, di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall’intervento del  Direzione Territoriale del Lavoro, competente per territorio, a cui la lavoratrice potrà inoltrare la richiesta. 

In definitiva, con la normativa di riferimento, si promuove l’essenzialità del valore sociale della maternità, garantendo contestualmente, la funzione familiare e lavorativa della donna, nel tentativo di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro della lavoratrice madre, assicurando anche, forme di flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro.

ATA assistente amministrativo può lasciare supplenza al 30 giugno per accettarne un’altra come collaboratore

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Gentilissimi, un assistente amministrativo con supplenza fino al 30 giugno può lasciare per accettare una supplenza di collaboratore scolastico anche se non fino al 30 giugno?

di Giovanni Calandrino – Gentilissima, la risposta è positiva. La circolare annuale del MIUR che fornisce le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., garantisce che l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Pertanto può lasciare la supplenza al 30.06 di AA per accettare la supplenza di CS al 30.06.

Fonte normativa: circolare prot. n. 37856 del 28-08-2018

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