Dirigente scolastico – Buongiorno, un dipendente chiede permesso per cure termali ai sensi di: art 16 L 412/91; art. 13 c. 6 Legge 638/83; art. 22 L 724/94. È invalido per servizio (60%), ha prodotto certificato INAIL di richiesta di cure termali e certificato di medico specialista che genericamente prescrive le cure come “non differibili”. Ha diritto di usufruirne come periodo di malattia oppure può usufruire di un periodo di ferie? Grazie. Distinti saluti. Il dirigente scolastico.
Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,
Il congedo straordinario retribuito per “cure termali” non esiste più.
L’art. 22 comma 25 della legge 724/1994 ha così disposto: “Il comma 42 dell’art. 3 della legge 24/12/1993, n°537, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 37 del testo unico approvato con DPR 3/57, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo nº29/93 [oggi trasfuso nel D.Lgs. 30/03/2001, n. 165], e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali elioterapiche, climatiche e psammoterapiche”.
Il comma 3 dell’art. 13 della legge 638/1983 aveva comunque disposto:
“per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista delle unità sanitarie locali, ovvero limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS o dall’ INAIL, su motivata prescrizione dei predetti istituti”.
Pertanto, le cosiddette “cure termali” possono avvenire solo durante un periodo di ferie, a meno che non ci troviamo di fronte ad un dipendente invalido per servizio con certificazione dell’INAIL, come richiamato dall’art. 13 della legge 638/83. In questi casi, come è appunto quello in questione, il dipendente può fruire dell’istituto della malattia.
La stessa ARAN in un orientamento per il comparto scuola afferma che “i giorni di fruizione delle cure termali sono sempre imputati alle assenze per malattia, essendo venuto meno l’istituto del congedo straordinario di fruizione delle stesse. Pertanto esse rientrano nel computo di cui all’art. 17 del CCNL del 29.11.2007 e devono essere fruite per un periodo massimo di 15 giorni annui, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 638/1983.”