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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Supplenze ATA: è possibile lasciare una supplenza al 30.06 per altra supplenza al 30.06 su altro profilo

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Mariangela – Salve. Io sono una collaboratrice scolastica in terza fascia e ho un contratto fino al 30 giugno. Ho ricevuto una convocazione come assistente amministrativo fino al 30 giugno. Vorrei sapere se è possibile accettare e soprattutto se i mesi come AA saranno cumulabili a quelli precedenti di Cs per poter raggiungere la prima fascia di CS. GRAZIE 

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Mariangela, la risposta è positiva ad entrambi i quesiti.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche”. Fonte normativa è la circolare annuale supplenze prot. n. 37856 del 28-08-2018. Pertanto può lasciare la supplenza al 30.06 di CS per accettare la supplenza al 30.06 di AA.

Inoltre i mesi di servizio prestati nel profilo di AA potranno essere cumulati al servizio prestato come CS, ai fini di maturazione del requisito dei 24 mesi di anzianità di servizio per l’accesso nelle graduatorie permanenti. Poiché il servizio in questione è prestato in profilo professionale dell’area del personale ATA immediatamente superiore a quello del profilo cui desidera concorrere.


Periodo di prova ATA: è possibile il rinvio per aspettativa ai sensi dell’art. 59 CCNL/2007

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Sono dipendente a tempo indeterminato dal 1.9.18 profilo Coll. Scolastico, chiedo che, sono nei due mesi di prova che avranno fine 1.11.18 (60g), ma siccome ho ricevuto una convocazione nel profilo AA fino al 30.6.19 con 36 ore settimanali e sono io l’aspirante a cui tocca la supplenza chiedevo appunto se potevo chiedere aspettativa e accettare o magari altro da poter fare. Grazie mille.

di Giovanni Calandrino – Gentile Antonio, può tranquillamente accettare la supplenza al 30.06 come AA usufruendo dell’aspettativa ai sensi dell’art. 59 CCNL/2007. Naturalmente il suo periodo di prova verrà congelato, al tal proposito le ricordo che il nuovo CCNL/2018 scuola, all’art. 30 comma 4 chiarisce che “Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. [omissis]”

Nel caso in cui il dipendente non riesca a cumulare i giorni di servizio necessari, per motivati diritti (es. aspettativa per incarico annuale come assistente amministrativo), completa il periodo nell’anno seguente, nel suo caso al rientro dell’aspettativa ai sensi dell’art. 59 del CCNL/2007.

Infine le ricordo che il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.

Graduatorie III fascia ATA: il titolo d’accesso al profilo di collaboratore scolastico è almeno il diploma di qualifica triennale

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Giuseppina – Salve, vorrei cortesemente sapere se per inoltrare domanda come personale ATA (e nel dettaglio come collaboratore scolastico) basterebbe il biennio superiore. Ringrazio sin da ora per la gentile risposta

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Giuseppina, la risposta è purtroppo negativa. I soli titoli d’accesso al profilo di CS sono: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Collaboratore scolastico abbandona supplenza per accettare incarico docente: cosa deve fare la segreteria

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Scuola – Buongiorno, Sono una assistente amministrativa,
mi sta capitando un caso di una Collaboratrice scolastica che ha lasciato una supplenza 18h al 30/06/2019 per una supplenza da docente fino al 30/06/2019.
Oltre a risolvere il suo contratto, mi chiedevo se dovevo fare un decreto di depennamento dalle graduatorie di terza fascia ATA. Con tale decreto l’interessata rimarrà bloccata per l’intero anno scolastico.
Oppure: non fare il decreto di depennamento, in quanto ha assunto servizio sempre presso l’amministrazione pubblica.
Grazie per la sua cortese attenzione e porgo cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Scuola, l’art. 7 comma 1 Lettera B del D.M. 430/2000 afferma che, “Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: … l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 (graduatorie permanenti ed elenchi provinciali), che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso”.

Il comma 5 del suddetto articolo ribadisce che “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato”.
Per i riferimenti normativi soprariportati, a parere dello scrivente non deve essere emesso nessun decreto di depennamento poiché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro di collaboratore scolastico è dovuta a giustificato motivo ovvero per accettazione di altra supplenza nel profilo di personale docente fino al 30.06.

Incompatibilità tra pubblico e privato. Per il personale della scuola non esiste un numero massimo di cumulo di ore settimanali

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Scuola – Buongiorno, può prendere una supplenza temporanea un collaboratore scolastico che lavora presso un privato con contratto part-time a 24 ore settimanali? Se si quante ore di servizio settimanale può prestare presso la scuola? Cordialmente si ringrazia.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il regime delle incompatibilità è disposto dall’art. 508 del del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e dal decreto legislativo 165/01 , all’articolo 53 comma 1 che riprende in larga parte l’art 508.

L’incompatibilità di un altro lavoro, come il caso specifico, non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento dell’attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall’impiego.

Per “part time” si intende anche una supplenza la cui consistenza oraria sia fino alla metà dell’orario obbligatorio.

Nel caso in questione, quindi, la supplenza deve essere non superiore alle 18 ore.

Per quanto riguarda invece il massimo dell’orario settimanale consentito questo sarebbe stabilito dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 il quale agli artt. 3 e 4 dispone che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali e che la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Da ciò molte scuole deducono che esisita un orario massimo settimanale tra lavoro pubblico e privato che non possa superare le 48 ore.

In realtà non è così, perché tale decreto dispone chiaramente all’art. 1 comma 2 che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297″.

Pertanto, fermo restando che l’ “altro” lavoro che sarebbe altrimenti  incompatibile è concesso se l’orario a scuola non è superiore al 50% di quello obbligatorio, il cumulo di orario non ha alcun limite sempreché le attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente pubblico e non sia neanche d’intralcio nel senso che l’orario di lavoro nel privato è sempre subordinato a quello che si presta nella scuola.

Concorso infanzia e primaria, escluso chi lavora nelle paritarie

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volevo solo un chiarimento …per questo nuovo concorso anche i diplomati magistrale dovranno avere i due anni di servizio nella statale?? Lavorando in una paritaria si può venire ammessi con riserva??? Grazie mille e buon lavoro

risposta – gent.ma, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è chiaro sui requisiti di ammissione al concorso.

Titolo

Possono partecipare i diplomati magistrale (valido anche diploma sperimentale a indirizzo linguistic), con titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 e i laureati in Scienze della formazione primaria.

Servizio

Per tutti, quindi anche per i diplomati magistrale, l’accesso è subordinato al possesso delle due annualità di servizio (art. 6 del Decreto).

Il servizio deve essere stato svolto nella scuola statale, tra l’a.s. 2010/11 e l’a.s. 2017/18. La tua idea, di una ammissione con riserva per chi lavora nelle scuole paritarie, non trova alcun riscontro nel testo.

Concorso docenti straordinario infanzia e primaria, pubblicato decreto in Gazzetta. Tutte le info

Concorso diplomati magistrale: per il servizio si possono avere fino a 50 punti

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Il punteggio per il servizio non torna: se vengono calcolati solo otto anni Dal 2010/11 Al 2017/18 5 punti per anno Si arriva a 40 Non a 50….

risposta – gent.ma, lei ha unito due valutazioni differenti, e per questo i conti non tornano.

Il periodo 2010/11 – 2017/18 (di cui abbiamo parlato in questo articolo Concorso infanzia e primaria, servizio conta dal 2010/11. Atteso il bando ) è quello in cui “rintracciare” i due anni di servizio utili come requisito di accesso al concorso straordinario. Ossia il servizio che si presenterà nella domanda come requisito di accesso deve ricadere in quel periodo temporale.

La valutazione dei titoli

Altra cosa invece è la valutazione dei titoli (che verranno sommati al punteggio della prova orale per stilare la graduatoria regionale di merito): la tabella prevede che per il servizio si possa arrivare fino a 50 punti. In questo caso non ci sono limiti temporali: due anni saranno sicuramente quelli utilizzati per l’accesso, ma tutti gli altri possono essere stati svolti anche in periodo antecedente.

Le regole generali per la valutazione dei titoli sono queste:

  • La valutazione complessiva dei titoli non può eccedere i settanta punti. La somma delle valutazioni delle sezioni titoli non può superare i venti punti, quella del servizio i 50.
  • La valutazione del servizio non può superare i 50 punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

Concorso docenti straordinario infanzia e primaria, pubblicato decreto in Gazzetta. Tutte le info

Supplenze da graduatorie di istituto: la rinuncia alla proroga non comporta alcun effetto

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Sara – Buongiorno, vi ringrazio anticipatamente della vostra disponibilità e vi sottopongo subito il mio quesito: ho ricevuto una supplenza temporanea come collaboratrice scolastica per 36 ore settimanali da lunedi 22 a venerdì 26. Non ero a conoscenza della procedura che in caso la malattia del collega assente si protragga ulteriormente la supplenza verrebbe prorogata a me “in automatico”, nessun accenno nè nella mail di convocazione nè telefonicamente.

Per una serie di motivazioni personali non intendo accettare l’eventuale proroga e dalla segreteria mi è stato detto che in questo caso non sarei più chiamata per nessuna supplenza per tutto l’anno scolastico 2018-19.

Mi sono informata e secondo il D.M. 430/2000 all’ ART. 7 COMMA 1 B) 1)  recita che “Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto la rinuncia ad una proposta contrattuale , o alla sua proroga o conferma non comporta acun effetto”. E’ il mio caso? Posso far riferimento a questo articolo in mia difesa o la normativa è cambiata?

Grazie mille e buon lavoro.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Sara, la scuola si sbaglia e la risposta è l’art. 7 comma 1 Lettera B punto 1) del D.M. 430/2000, come da lei citato.

Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto

Pertanto stia pure tranquilla, un eventuale decreto di depennamento da parte della scuola è facilmente impugnabile.


Graduatorie III FASCIA ATA: la valutazione del servizio presso gli istituti Universitari

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Scuola – Buongiorno Lalla  Sono  un assistente amministrativo di ruolo.  Devo procedere alla valutazione per il profilo di ass. amministrativo, di ass. tecnico e collaboratore scolastico del seguente servizio: servizio prestato presso l’Università con contratto di “Formazione in attività di ricerca” , contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno.

la domanda è la seguente: tale servizio, considerato che non è prestato nel medesimo profilo  o profilo corrispondente, può essere valutato come servizio alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, ovvero 0,05 per mese, oppure non è valutabile per nulla in quanto non su medesimo profilo?

Colgo l’occasione per fare i miei complimenti per tutta la vostra redazione e per il grande aiuto che date a noi operatori e utenti tutti.

Cordialmente Rina Carta

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Scuola, in III fascia di circolo e di istituto del personale ATA il servizio prestato alle dipendenze di istituti Universitari è valutato come “Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici”, SOLO SE nel contratto del candidato si evince che il medesimo è stipulato alle dirette dipendenze dell’università. Si valuta quindi per ogni anno di servizio 0,60 punti, ovvero 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.

ATA: calcolo delle festività per personale Part – Time

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Giovanna –  Come vengono calcolate le festività soppresse personale ata (sono una coll scolastico) con un orario part time verticale: vengono proporzionate in base ai giorni lavorati come le ferie o in base ai mesi lavorati?  

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Giovanna, in riferimento all’art. 58 comma 11del CCNL comparto scuola, i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorative.

Quindi, in caso di lavoratori con contratto a “tempo parziale” le ferie e le “festività soppresse” si riducono proporzionalmente, solo però per contratti di tipo “verticale” (esempio: 3 giorni lavorati su 6) e non in caso di contratti a tempo parziale “orizzontali” (esempio: ATA che lavora 3 ore al giorno per 6 giorni alla settimana).

Nel caso di orario a tempo parziale verticale, nel computo delle ferie, oltre a detrarre i giorni festivi compresi nel periodo richiesto, devono essere detratti anche i giorni lavorativi non compresi nel contratto di “tempo parziale”. Si deve precisare che la riduzione delle ferie e delle “festività soppresse”, in regime di “tempo parziale verticale”, non dipende dalle ore lavorate giornalmente, ma unicamente dai giorni lavorativi settimanali.

Graduatorie ATA: la valutazione del servizio part time prima dell’A.S. 2004/05 deve essere in proporzione alle ore

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Nicca – Salve, sono nella 3 fascia della graduatoria ATA, ho ricevuto una supplenza al 30/06, ma dal calcolo del punteggio la scuola afferma che il servizio prestato nella scuola paritaria (dal 1997 al 2000 – con regolare certificato di servizio ed estratto contributivo), deve essere calcolato non la metà dello statale ma in proporzione alle ore lavorative svolte. Tutto ciò è vero?  Prego vivamente di inviarmi una risposta e, se possibile, anche il mio comportamento nei confronti della scuola, la quale nel frattempo mi ha revocato dall’incarico e ha emesso un decreto di rettifica punteggio.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Nicca, la scuola ha perfettamente ragione. L’attribuzione del punteggio intero al servizio in regime di part-time decorre dall’anno scolastico 2004/05, per “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.

Purtroppo prima del suddetto anno scolastico il servizio prestato in part time è valutato in maniera ridotta (in proporzione alle ore prestate da contratto). Inoltre essendo un servizio prestato alle dipendenze di scuola paritaria deve essere anche dimezzato.

Convocazioni del personale ATA da ambito territoriale: delega e assenza

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Carlo – Sig. Giovanni buon giorno. Come saprà i provveditorati stanno nominando dalla 2  fascia per posti t.d. Nel mio caso, (USP TERNI) alla prima convocazione del 2 ottobre ero assente causa terapie medico specialistiche.
Alla prossima, che avverrà il 29 ottobre, convocheranno i candidati a partire dal 735mo ( infatti l’ultimo  nominato della volta precedente era il 734mo). Essendo 153mo mi trovo scavalcato. Posso far valere, a mezzo certificato ospedaliero, la mia impossibilità oggettiva di presenziare alla convocazione del 2 ottobre, non avendo nemmeno qualcuno cui delegare?
In attesa suo cortese riscontro, la saluto cordialmente.

di Giovanni Calandrino – Gentile Carlo, l’art. 7 comma 1 del D.M. 430/2000 afferma che, “L’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, comma 1 (che sarebbero: le graduatorie dei concorsi provinciali, gli elenchi provinciali e la II fascia D.M.75/2001):

1) la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, per l’anno scolastico successivo”.

La sua assenza alla convocazione equivale a rinuncia. E pur vero che il comma 5, sempre dello stesso articolo, afferma che “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell’interessato”.

Dunque per effetto del comma 5 è possibile motivare l’assenza alla convocazione per giustificato motivo, (un esempio di giustificato motivo è la malattia documentata) ma il certificato deve pervenire all’amministrazione entro la data di convocazione. Inoltre molti Uffici Scolastici permettono la delega anche al Dirigente che presiede le operazioni di nomina. Le consigliamo di informarsi in tal senso.

Assenze per grave patologia: non esiste un numero di assenze oltre al quale non è possibile andare sempreché la grave patologia sia accompagnata dalla terapia

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Scuola – Buongiorno, le scrivo dalla segreteria della mia scuola per chiedere quanto segue: Per quanto tempo può rimanere assente un docente in grave patologia? Sapendo, ovviamente,che tali assenze non entrano a far parte del computo della malattia nel triennio.

Paolo Pizzo – gentilissima scuola,

intanto è bene chiarire quali sono le assenze che rientrano nella “grave patologia”.

Al fine infatti di vedersi riconosciuti i benefici di cui all’art. 17/9 CCNL/2007 (o 19/15 se personale a tempo determinato) con relativa esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia e retribuzione al 100%, il dipendente deve seguire queste 3 fasi:

  1. Produrre la richiesta tendente al riconoscimento della grave patologia all’ASL di residenza;
  2. Una volta che la patologia è stata riconosciuta, presentare a scuola la documentazione attestante il riconoscimento della grave patologia da parte della ASL;
  3. Presentare di volta in volta le certificazioni mediche che potranno essere redatte dal medico di base, dalla struttura pubblica o convenzionata che prescrive o effettua le terapie. Sulla certificazione dovrà essere apposta la dicitura di grave patologia già riconosciuta, il tipo di terapia cui il dipendente è sottoposto ed i suoi eventuali effetti invalidanti e i giorni di assenza di cui ha bisogno.

Solo in presenza di una certificazione medica di cui al punto 3 non dovranno essere ricompresi nel computo dei giorni di assenza per malattia e retribuiti per intero oltre i giorni di ricovero ospedaliero, day-hospital, effettuazione delle terapie anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.

La norma, che è a completa tutela del dipendente, qualora si rientri nei casi sopra citati, non pone alcun limite.

es. docente assunto a tempo indeterminato con 10 mesi di assenza di malattia nell’ultimo triennio di cui 5 per “malattia” e 5 per malattia dovuta a “grave patologia” come da punto 3:

i 5 mesi di malattia dovuti alla grave patologia non si dovranno cumulare ai 5 mesi per malattia “normale” e quindi allo stato attuale il dipendente avrà cumulato solo 5 mesi di assenza ai fini del periodo massimo di comporto di assenze per malattia (al dipendente restano quindi ancora 13 mesi e non 8 di assenza per malattia dei primi 18 a disposizione ai sensi dell’art. 17/1 del CCNL/2007).

E così anche per altre assenze sempre se imputate alla grave patologia.

 

 

Concorso infanzia e primaria, calcoliamo il punteggio totale

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Gentile Lalla, sono una D.M. ante 2001/2002 che parteciperà al concorso straordinario del prossimo anno per posto comune scuola Primaria.

Ho all’ attivo nr. 10 anni di insegnamento di cui nr. 8 su posto comune  e 2 su sostegno (uno di questi  con contratto fino al 30/06 ma utilizzata su posto comune;alla mia richiesta del perchè mi hanno risposto che l’ importante era avere la nomina fino al termine dell’ anno scolastico).

Ho una laurea in Lettere moderne conseguita con votazione di 110/110 e lode, anche il diploma è stato conseguito con la votazione di 100/100.

Tre master di secondo livello con esame finale e 60 crediti.

Gradirei sapere quale è il totale dei miei punti

Ringrazio per la gentile richiesta ed invio

Cordiali saluti

risposta – gent.ma

Andiamo per ordine. Innanzitutto la valutazione del titolo di accesso: il diploma magistrale conseguito con la votazione di 100/100 vale il punteggio massimo, 5 punti. (100-75/5= 25/5= 5)

Servizio di insegnamento: si valuta sia il servizio svolto su posto comune che sostegno, quindi anche qui potrai avere il massimo punteggio: 50 punti [tu non lo hai specificato ma dò per scontato che il servizio sia valutabile, cioè che ogni anno sia di almeno 180 giorni o dal 1° febbraio fino ad almeno gli scrutini].

Laurea in Lettere: punti 2 (naturalmente stiamo parlando di vecchio ordinamento oppure specialistica/magistrale)

Master: punti 0,5 per ogni titolo = 1,5 punti

La tabella di valutazione dei titoli

Alla valutazione dei titoli bisognerà aggiungere il punteggio della prova orale, per la quale è possibile conseguire max 30 punti, attribuibili secondo questa griglia di valutazione.

Non ti resta che scegliere la regione nella quale partecipare alla procedura. Concorso infanzia e primaria, posti in quali regioni

Lo speciale di Orizzontescuola sul concorso infanzia e primaria.

Concorso docenti straordinario infanzia e primaria, pubblicato decreto in Gazzetta. Tutte le info

Cure termali: è possibile ricorrere all’assenza per malattia

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Dirigente scolastico  –  Buongiorno, un dipendente chiede permesso per cure termali ai sensi di: art 16 L 412/91; art. 13 c. 6 Legge 638/83; art. 22 L 724/94. È invalido per servizio  (60%), ha prodotto certificato INAIL di richiesta di cure termali e certificato di medico specialista che genericamente prescrive le cure come “non differibili”. Ha diritto di usufruirne come periodo di malattia oppure può usufruire di un periodo di ferie? Grazie. Distinti saluti. Il dirigente scolastico.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

Il congedo straordinario retribuito per “cure termali” non esiste più.

L’art. 22 comma 25 della legge 724/1994 ha così disposto: “Il comma 42 dell’art. 3 della legge 24/12/1993, n°537, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 37 del testo unico approvato con DPR 3/57, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo nº29/93 [oggi trasfuso nel D.Lgs. 30/03/2001, n. 165], e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali elioterapiche, climatiche e psammoterapiche”.

Il comma 3 dell’art. 13 della legge 638/1983 aveva comunque disposto:

per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista delle unità sanitarie locali, ovvero limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS o dall’ INAIL, su motivata prescrizione dei predetti istituti”.

Pertanto, le cosiddette “cure termali” possono avvenire solo durante un periodo di ferie, a meno che non ci troviamo di fronte  ad un dipendente invalido per servizio con certificazione dell’INAIL, come richiamato dall’art. 13 della legge 638/83. In questi casi, come è appunto quello in questione,  il dipendente può fruire dell’istituto della malattia.

La stessa ARAN in un orientamento per il comparto scuola afferma che  “i giorni di fruizione delle cure termali sono sempre imputati alle assenze per malattia, essendo venuto meno l’istituto del congedo straordinario di fruizione delle stesse.  Pertanto esse rientrano nel computo di cui all’art. 17 del CCNL del 29.11.2007 e devono essere fruite per un periodo massimo di 15 giorni annui, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 638/1983.”

 

 


Supplenze ATA: completamento orario e art. 59

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Assistente amministrativo – vorrei sapere: andando a scorrere la graduatorie di 3^ fascia di assistente amm.vo per una convocazione di 6 ore settimanali su posto in organico di fatto fino al 30/06/2019, mi chiedo: 1) I docenti a tempo parziale presenti in graduatoria potrebbero completare l’orario di servizio con queste 6 ore di A.A. 2) Un coll. Scol.co di ruolo può accettare un incarico di A.A. solo per un giorno a settimana? Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentile Assistente,

l’art 4 del DM 430/2000 dispone chiaramente che L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo

Per il secondo quesito, l’art 59 del CCNL 2007 permette al personale ATA di ruolo di accettare supplenze che arrivino almeno fino al 30/6 per profilo diverso o per attività di docente. Ciò che rileva è la durata della supplenza (almeno al 30/6) e non l’orario settimanale.

 

Concorso infanzia e primaria, info data presentazione domande

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Gentile Redazione OrizzonteScuola,
ho letto l’articolo “Concorso docenti straordinario infanzia e primaria, decreto pubblicato. Tutte le info utili” – https://www.orizzontescuola. it/pubblicato-il-decreto-sul- concorso-straordinario-per- titoli-ed-esami-per-il- reclutamento-di-personale- docente-per-la-scuola- dellinfanzia-e-primaria-su- posto-comune-e-di-sostegno/ Sapreste dirmi quando verrà pubblicato il bando? Grazie

risposta – gent.ma, in una recente riunione al Miur i Dirigenti hanno comunicato ai sindacati l’intenzione di aprire la piattaforma Istanze online per la presentazione delle domande a partire dal 5 novembre. Se tale data dovesse essere confermata il bando dovrebbe essere pubblicato domani venerdì 02 novembre.

Al momento non ci sono conferme in tal senso; possiamo solo consigliarle di tenersi informata in questi giorni, in ogni caso dall’apertura della piattaforma ci sono 30 giorni di tempo utili per la presentazione della domanda.

Supplenza su una COE: Solo se esaurite le GAE la scuola deve convocare per l’intero posto non trattandosi di supplenza breve. Lo conferma una FAQ del SIDI

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Dirigente scolastico – Nel nostro Istituto Comprensivo si è resa disponibile una supplenza  temporanea su una COE 10 ore più 2. Il contratto che si stipula col docente può essere unico pur essendo  l’orario d’insegnamento strutturato su più scuole o come riporta il  regolamento delle supplenze art. 7 comma 6 ciascuna scuola procede  autonomamente per le ore di rispettiva competenza? Il docente può completare l’orario in altre scuole prestando servizio su  4 comuni facilmente raggiungibili? si ringrazia. distinti saluti.

Paolo Pizzo – gentile Dirigente,

l’art. 7 comma 6 del Regolamento si riferisce alla nomina di un supplente per ricoprire l’assenza di un titolare, per cui ogni scuola nomina di propria competenza, ma non quando c’è da assegnare un posto restituito alle scuole per mancanza di aspiranti dalle GAE per il quale non esiste un titolare.

Le due situazioni sono quindi diverse e questa, anche negli anni passati, è sempre stata l’interpretazione di chi scrive.

A tal proposito un Assistente Amministrativo ci ha segnalato e inviato a nuova FAQ  46 del SIDI che indirettamente avvalora le mie risposte e recita (nella FAQ è indicata anche la risposta al secondo quesito sul completamento):

IL DOCENTE HA RICEVUTO DALL’AUTORITÀ ECCLESIASTICA UN INCARICO SU PIÙ SCUOLE SECONDARIE DELLO STESSO GRADO. LA SCUOLA SU CUI PRESTA SERVIZIO PER IL NUMERO MAGGIORE DI ORE PUÒ INSERIRE UN SOLO CONTRATTO INDICANTE LA SEDE DI SERVIZIO DI COMPLETAMENTO E LE ORE SETTIMANALI PER SEDE? 

Si, è possibile. In analogia alle altre tipologie di docenti di scuola secondaria il sistema permette di inserire contratti su COE (fino ad un massimo di tre sedi, di cui massimo due di completamento). In fase di inserimento del contratto il campo “ore settimanali” indica le ore settimanali sulla sede principale, nel campo “sede di servizio di completamento” va indicato il codice meccanografico della sede di completamento e nel campo “Ore settimanali per I sede” vanno indicate le ore di servizio su questa sede; analogamente vanno eventualmente valorizzati i campi della “II sede di servizio di completamento” e “ore settimanali per II sede”.

Se, invece, nel vostro caso si tratta di una supplenza breve ovvero c’è da sostituire il titolare assente, allora va applicato l’art 7 comma 6 per cui ogni scuola nomina per la parte di propria competenza.

Servizio svolto in scuola situata su un’isola: come viene valutato il punteggio?

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Maria – Ho accettato una supplenza nella scuola primaria per 24 ore settimanali  su un’isola, che sicuramente sarà per tutto l’anno scolastico; volevo sapere se è vero che il punteggio viene raddoppiato in questi casi. Grazie in anticipo per la risposta.

Giovanna Onnis – Gentilissima Maria,

se si tratta di “piccola isola” la risposta al tuo quesito è affermativa.

Il chiarimento su cosa si intenda per “piccole isole” è fornito dalla nota 3) della  tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità 2018/19, dove si stabilisce quanto segue:

La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna)”

Il servizio prestato in scuole situate in piccole isole, sia come docente precario che come docente in ruolo, viene valutato, quindi, con doppio punteggio,  in sintonia con quanto prevede la succitata tabella di valutazione, nella parte I) Anzianità di servizio, alla lettera A1 per il servizio di ruolo e alla lettera B1 per il servizio pre-ruolo

L’attribuzione di questo doppio punteggio, come chiarisce la nota 2),  richiede lo svolgimento effettivo del servizio, ad  eccezione dei casi in cui la mancata prestazione del servizio sia  causata da gravidanza, puerperio, servizio militare di leva o sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole, inoltre, è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.

 

Concorso laureati e 24 CFU. Chiarimenti

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vorrei chiedere delucidazioni in merito alla questione della riforma del concorso per la scuola secondaria: sembra sia necessaria solo la laurea e i 24 cfu

Le mie domande sono le seguenti:

1. E’ necessario sostenere gli esami aggiuntivi nel piano di studi, oppure allo stato attuale “bastano” la laurea e i 24 cfu?

risposta: quando si dice che per accedere al concorso sarà sufficiente la laurea si intende “laurea idonea all’insegnamento” quindi laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale con piano di studi idoneo per l’insegnamento.

2. Coloro i quali sono già docenti di ruolo in altra classe di concorso cosa devono fare? (esempio: io sono di ruolo nella scuola primaria essendo in possesso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, ma sono anche in possesso di una Laurea in Scienze dell’Educazione – quadriennale – vecchio ordinamento – conseguita nell’anno 2004…a suo tempo mi fu detto che mi mancava un esame semestrale nell’area filosofica per poter accedere alla classe di concorso ex 36A…cosa devo fare? Devo conseguire tale semestralità e poi anche i 24 cfu?…Posso poi accedere al concorso?)

risposta: deve avere il piano di studi idoneo per l’insegnamento (quindi conseguire l’esame mancante) e avere i 24 CFU

3. Per i 24 cfu, poiché dopo la prima laurea ne ho conseguite altre due: SFP indirizzo primaria + SFP indirizzo infanzia e anche il corso di sostegno…è possibile che io possa vedermene convalidata una parte?….in questo caso a chi devo rivolgermi? Alle due Università presso le quali ho conseguito i titoli?

risposta – sì, deve contattare le Università (anche quelle presso le quali ha conseguito Scienze dell’Educazione e verificare se sia possibile convalidare dei CFU. Tali indicazioni si trovano nel dm 616/2017 Concorso a cattedra 2018. 24 CFU: tabella Miur su come conseguirli e come certificare quelli già conseguiti

3. Qualora dovessi superare il concorso e abilitarmi….posso tenere tale abilitazione “nel cassetto” e continuare a lavorare presso la scuola primaria?  Grazie

risposta – al momento diciamo di sì, perché nel testo della Legge di bilancio c’è scritto “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso”, ma come sai il testo non è ancora definitivo.

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