Loredana – insegno in una scuola primaria e avrei una domanda da porti: nel caso in cui coincidano giorno e ora di corso di formazione (il corso è organizzato dall’ambito di appartenenza ) e programmazione, può il dirigente scolastico chiederti di prendere un permesso per poter partecipare al corso, in quanto sostiene che la programmazione ha la priorità su tutto e che quindi l’assenza alla programmazione non è giustificata? Nelle altre scuole l’eventuale assenza per corsi di formazione è stata sempre giustificata nel caso in cui coincidevano con la programmazione o collegio. Ho cercato un riferimento normativo, ma non ho trovato nulla. Potresti darmi una delucidazione in merito, magari corredata da riferimento normativo? Grazie . Cordiali saluti
Paolo Pizzo – Gentilissima Loredana,
il CCNL 2006-09 e il nuovo 2018 contengono permessi da fruire in giorni o in ore.
Nel caso in questione facciamo riferimento all’art. 64 comma 5 del CCNL 2006-09 non modificato dal nuovo CCNL in cui è previsto che il personale docente può fruire di 5 giorni ad anno scolastico per attività di formazione.
E’ il caso in questione.
La parola “giorni”, senza altra specificazione, non può dare adito ad interpretazioni, per cui l’orario dello svolgimento del corso non ha importanza, ciò che rileva è la fruizione giornaliera dell’istituto giuridico di cui fruisci che ti esenta quindi per l’intera giornata lavorativa comprendendo quindi anche le ore di programmazione.
A tal proposito io segnalo un intervento dell’ARAN che riguarda il CCNL delle Autonomie Locali in merito alla fruizione dei permessi per esami, anch’essi da fruire giornalmente, e che si può ben adeguare al tuo caso, dal momento che si tratta appunto di permesso giornaliero come indica il comma 5 dell’art 64 del Comparto scuola:
“…Si deve anche sottolineare che la disciplina contrattuale, in modo generico ed ampio, si limita a riconoscere al dipendente possibilità di fruire di una giornata di permesso (essendo come detto non frazionabile ad ore) purché giustificata dalla necessità di partecipare, in quella giornata, a concorsi o esami.
Pertanto, in tale ambito, non assume e non può assumere alcun rilievo l’orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova concorsuale, in quanto non viene individuata dalla clausola contrattuale, quale condizione legittimante, la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso.
Alla luce di quanto detto, quindi, si ritiene che non vi siano ostacoli giuridici alla concessione del permesso di cui si tratta anche nella particolare fattispecie in cui la prova di esame, ad esempio, è stabilita alle ore 16 ed il dipendente cessa la propria prestazione lavorativa in quel giorno alle ore 14.”