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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Il permesso per formazione è per tutta la giornata lavorativa ed esonera il docente anche da eventuali attività pomeridiane

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Loredana – insegno in una scuola primaria e avrei una domanda da porti: nel caso in cui coincidano giorno e ora di corso di formazione (il corso è organizzato dall’ambito di appartenenza ) e programmazione, può il dirigente scolastico chiederti di prendere un permesso per poter partecipare al corso, in quanto sostiene che la programmazione ha la priorità su tutto e che quindi l’assenza alla programmazione non è giustificata? Nelle altre scuole l’eventuale assenza per corsi di formazione è stata sempre giustificata nel caso in cui coincidevano con la  programmazione o collegio. Ho cercato un riferimento normativo, ma non ho trovato nulla. Potresti darmi una delucidazione in merito, magari corredata da riferimento normativo?  Grazie . Cordiali saluti

Paolo Pizzo – Gentilissima Loredana,

il CCNL 2006-09 e il nuovo 2018 contengono permessi da fruire in giorni o in ore.

Nel caso in questione facciamo riferimento all’art. 64 comma 5 del CCNL 2006-09 non modificato dal nuovo CCNL in cui è previsto che il personale docente può fruire di 5 giorni ad anno scolastico per attività di formazione.

E’ il caso in questione.

La parola “giorni”, senza altra specificazione, non può dare adito ad interpretazioni, per cui l’orario dello svolgimento del corso non ha importanza, ciò che rileva è la fruizione giornaliera dell’istituto giuridico di cui fruisci che ti esenta quindi per l’intera giornata lavorativa comprendendo quindi anche le ore di programmazione.

A tal proposito io segnalo un intervento dell’ARAN che riguarda il CCNL delle Autonomie Locali in merito alla fruizione dei permessi per esami, anch’essi da fruire giornalmente, e che si può ben adeguare al tuo caso, dal momento che si tratta appunto di permesso giornaliero come indica il comma 5 dell’art 64 del Comparto scuola:

“…Si deve anche sottolineare che la disciplina contrattuale, in modo generico ed ampio, si limita a riconoscere al dipendente possibilità di fruire di una giornata di permesso (essendo come detto non frazionabile ad ore) purché giustificata dalla necessità di partecipare, in quella giornata, a concorsi o esami.

Pertanto, in tale ambito, non assume e non può assumere alcun rilievo l’orario di lavoro effettuato dal dipendente nella giornata di svolgimento della prova concorsuale, in quanto non viene individuata dalla clausola contrattuale, quale condizione legittimante, la circostanza della coincidenza del predetto orario con quello di effettuazione del concorso.

Alla luce di quanto detto, quindi, si ritiene che non vi siano ostacoli giuridici alla concessione del permesso di cui si tratta anche nella particolare fattispecie in cui la prova di esame, ad esempio, è stabilita alle ore 16 ed il dipendente cessa la propria prestazione lavorativa in quel giorno alle ore 14.”


Aspettativa per motivi personali e familiari dopo il congedo biennale. Si può

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Scuola – Ci troviamo in questa Istituzione scolastica a dover affrontare il caso i un Collaboratore scolastico con Contratto d lavoro a  T.I. che ci ha rivolto istanza per fruire di un periodo di Aspettativa di 8 mesi per seri motivi  personali e/o familiari. Il dipendente è titolare dei benefici L. 104/92 per assistenza al padre e mensilmente fruisce dei 3 gg. di Permessi art. 33 comma 3 L. 104/92. Il soggetto ha fruito per intero negli anni 2010-2011-2012 dei 2 anni di Congedo biennale disciplinati dal  D. L.vo n. 151/2001. Dalla ricerca normativa – anche con consulenze varie – non siamo riusciti ad avere un’idea chiara, atteso che ci sono interpretazioni discordanti, sul fatto se il Congedo biennale di cui il  D. L.vo 151/2001 sia da computare nei periodi di Aspettativa. Anche leggendo il nuovo CCNL 2016-2018 non si è riusciti a riscontrare
passaggi delucidativi. Il dipendente può fruire dell’Aspettativa richiesta? Se si, per quanto? Potrebbe fruire di altro tipo?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

Il congedo biennale per assistenza al familiare con handicap è stato modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, che ha sostituito l’originario comma 5 con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies.

Pertanto, il dipendente avendo già fruito del congedo biennale può ora ricorrere solo all’aspettativa di cui all’art 18 comma 1 del CCNL 2007 ovvero l’aspettativa per motivi di famiglia o personali regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano.

Tale aspettativa non rientra infatti nei due anni del congedo già fruito.

 

Diplomati magistrale con meno di due anni di servizio partecipano al concorso ordinario

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Desidero sapere se i diplomati magistrali anno 2001-02 possono partecipare al concorso senza avere anni di servizio. Grazie in anticipo.

risposta – gent.ma, il Ministero sta per avviare due concorsi per infanzia e primaria.

Il concorso straordinario, il cui bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2018, riservato ai diplomati magistrale con titolo conseguito entro l’a.s. 2001/02 e ai laureati in Scienze della formazione primaria con due anni servizio svolti tra l’a.s. 2010/11 e l’a.s. 2017/18 nella scuola statale.

Quindi i requisiti di accesso al concorso sono due:

  • diploma (o laurea) + titolo

I docenti che non hanno questo servizio potranno partecipare al concorso ordinario che sarà bandito nei prossimi mesi.

La differenza è il concorso straordinario, al quale si accede con un determinato requisito di servizio, non è selettivo e le graduatorie sono ad esaurimento.

il concorso ordinario, per circa 10.000 posti, sarà invece selettivo (bisognerà dunque superare le prove

Non sappiamo ancora se il concorso ordinario verrà bandito in tutte le regioni. Probabilmente, come per il concorso straordinario, ci sarà il vincolo triennale di permanenza nella regione di assunzione.

La proroga di una supplenza ricomprende anche la domenica indipendentemente dall’orario settimanale del docente

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Scuola – Buongiorno il quesito che vengo a porvi è il seguente: nella nostra scuola un docente titolare, da settembre  sino al giorno 10 novembre 2018 sabato,ha richiesto la fruizione di congedo biennale per assistenza al coniuge; ha presentato istanza di prosecuzione per la fruizione di un ulteriore mese, partendo dal giorno 12 novembre 2018 lunedì; è corretta la richiesta pervenuta? alla supplente il contratto di proroga decorrerà dal 12 o devo calcolare il giorno 11 domenica altrimenti si interrompe il servizio?grazie per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

si premette che la richiesta è legittima in quanto il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato. Si precisa altresì che sia per il computo del congedo che per il contratto al supplente bisogna includere anche la domenica.

La circolare n. 1 della FP del 3 febbraio 2012 precisa che il sabato e domenica “non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente”.

Sabato, domeniche e festivi che cadono all’interno del congedo straordinario, quindi, devono essere conteggiati come giorni di congedo e saranno considerati tali anche nel caso in questione perché sono due periodi di congedo frazionato senza rientro in servizio.

Per il contratto del supplente il riferimento è l’art. 7 comma 4 del Regolamento supplenze il quale molto chiaramente dispone che:

Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Pertanto, se la docente è assente fino al sabato e riprende l’assenza dal lunedì, il contratto del supplente non potrà avere interruzioni e deve ricomprendere necessariamente anche la domenica.

A nulla rileva l’orario settimanale del docente.

 

Docente su COE: in presenza di contrazione in organico diventa soprannumerario?

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Marina – Sono in ruolo da 3 anni con titolarità su scuola ma con COE, purtroppo  perdo una classe all’anno!
Primo anno 14+4, secondo anno 12+6, terzo anno 10+8. L’anno prossimo,  che avrò 8 ore nella scuola di titolarità, cosa succederà? Completerò su due scuole? Perderò la titolarità? Mi può convenire chiedere il
part-time per non perdere la titolarità sulla mia scuola e magari venire  sbattuta chissà dove?
Grazie dell’eventuale cortesia

Giovanna Onnis – Gentilissima Marina,

la costituzione delle cattedre orario esterne è competenza dell’Ufficio scolastico provinciale che stabilisce la sede principale e la sede o le sedi di completamento della cattedra esterna.

È  possibile accorpare spezzoni ubicati in massimo tre scuole su due comuni e la sede principale della cattedra solitamente corrisponde alla scuola con lo spezzone orario più consistente.

In alcuni casi, però, per salvaguardare la titolarità del docente, sono state costituite cattedre esterne con sede principale nella scuola dove si rischiava l’esubero e dove risultava lo spezzone con un numero di ore inferiore rispetto alla scuola di completamento, ma in questo modo la titolarità dell’insegnante che rischiava di diventare soprannumerario è stata salvaguardata.

Nel caso da te indicato le possibilità sono diverse e la soluzione dipenderà da come l’USP predisporrà l’organico.

I casi possibili sono i seguenti:

1- si costituisce nella tua scuola una COE 8 +10, con la possibilità di utilizzare per il completamento anche due spezzoni orario in due scuole distinte, se ubicate nello stesso comune o se almeno una di queste risulta ubicata nel comune di titolarità. In questo caso viene salvaguardata la tua titolarità che rimane invariata

2- non si costituisce una COE per mancanza di spezzoni orario disponibili per il completamento della cattedra e le 8 ore rimangono come spezzone orario disponibile. In questo caso vieni dichiarata soprannumeraria

3- non si costituisce una COE nella tua scuola in quanto le 8 ore residue vengono utilizzate per il completamento di una COE con sede principale in altra scuola. Anche in questo caso vieni dichiarata soprannumeraria

La richiesta di part-time non ti salvaguarda da un eventuale esubero in quanto anche il docente in part-time per confermare la sua titolarità nella scuola deve avere una cattedra completa e non soltanto uno spezzone orario anche se corrispondente con il suo monte ore del tempo parziale

Graduatorie III fascia ATA: la valutazione del servizio presso enti di formazioni accreditati

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Scuola – Gent.mi, dovendo procedere come da normativa all’accertamento dei titoli di un aspirante inserito nelle graduatorie ATA e assunto in servizio presso il nostro Istituto, Vi scriviamo per un chiarimento circa la valutazione di un servizio svolto come operatore amministrativo, presso  A.R.A.M. di Messina Ente fi formazione accreditato alla Regione Sicilia.

La scuola che aveva gestito la domanda gli aveva riconosciuto il servizio. L’interessato sostiene che il punteggio di servizio deve essere riconosciuto in quanto la regione Sicilia è considerata Regione a Statuto Autonomo.

Prima di dover procedere alla convalida o rettifica del punteggio, vogliamo avere una conferma del fatto che tale servizio risulti essere svolto alle Dirette dipendenze dell’Ente locale visto che, come sopra citato l’interessato ne sostiene la validità in quanto la Regione Sicilia è una Regione a Statuto Autonomo.

Si rimane in attesa di una Vostra gentile sollecita risposta

La Segreteria Ipssar

di Giovanni Calandrino – Gentile Scuola, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.

L’USR veneto nelle FAQ pubblicate il 5 novembre 2014 aveva già fornito due risposte sulla valutazione del servizio prestato presso enti di formazione professionale:

n. 55 – In riferimento a “servizi prestati”, i servizi prestati, con contratto di lavoro a progetto presso un Centro di Formazione Professionale, possono essere considerati servizio valutabile?

Risposta ‐I servizi prestati con contratto di lavoro a progetto non sono valutabili perché il servizio deve essere prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti Locali. Il lavoro a progetto non rientra in questa tipologia.

n. 56 – E’ valutabile il servizio prestato in qualità di docente presso un Centro di Formazione Professionale privato accreditato dalla Regione ?

Risposta ‐Il servizio di docente descritto nel quesito non risulta essere prestato nelle istituzioni scolastiche indicate al punto 8) dell’Allegato. A/1 e al punto 5) dell’Allegato A/5 e pertanto NON E’ valutabile.

Inoltre l’ultima tabella di valutazione dei titoli, inserita nel decreto ministeriale n. 640/2017 per l’aggiornamento della III fascia della graduatorie di Istituto del personale ATA non ha preso in considerazione tale servizio.

Graduatorie ATA: il servizio nella CROCE ROSSA non è valutabile

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Patrizia – Per il biennio 2017/18 mi sono iscritta, per la prima volta, alla graduatoria ATA III fascia presentando la domanda con la documentazione necessaria

Alla pubblicazione delle graduatorie mi ritrovo con un punteggio di 18,50 per assistente amministrativo 17,50 per collaboratore scolastico ed inaspettatamente ricevo molte convocazioni,  accettando poi un incarico di collaboratore scolastico a Basilio presso l Istituto comprensivo   il quale dopo aver vagliato la documentazione mi attribuisce il punteggio di 17.35

Il 24 settembre prendo servizio, firmo  contratto e trovo casa

Il 31 ottobre vengo invitata dalla Presidenza la quale mi comunica un errato calcolo del punteggio per cui al 31 ottobre avrei dovuto lasciare il lavoro

Hanno attribuito punteggio al volontariato che io ho svolto in Croce Rossa dal 1998 al 2014 come Infermiera Volontaria

Ora vorrei sottolineare alcuni dettagli ovvero che le infermiere volontarie  sono forze ausiliari dell esercito e dipendono quindi dal Ministero della Difesa, sono graduate ed io nella fattispecie ispettrice delle Infermiere per ben 15 anni, indossando i gradi di tenente e capitano, il tutto documentato dallo stato di servizio

Oltretutto il diploma è equiparato con decreto da parte del Ministero della Salute ad operatore socio sanitario specializzato

È poi legittimo ,per una eventuale loro leggerezza, rescidere il contratto dopo circa 2 mesi di lavoro, partendo nel giro di 48 dallal Calabria,  lasciando tutto e ritrovarsi con un pugno di mosche?

Grazie …

Aspetto vs. Notizie

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Patrizia, il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, negli Enti Locali (Regione, Provincia, Comuni, Comunità montana) e Patronati scolastici, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti. Non sono, pertanto, valutabili, i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto; INPS, INPDAP, ACI, Croce Rossa, ENAIP, Acquedotto, ecc., in quanto sono Enti di diritto pubblico e non Enti Locali. Non sono, altresì, valutabili i servizi prestati in qualità operatore socioassistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

Pertanto il tutto il servizio volontario prestato nella Croce Rossa dal 1998 al 2014 come Infermiera Volontaria non può essere valutato.

Completamento tra scuola statale e paritaria. Anche da MAD si seguono le stesse regole

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Paola – Sono insegnante di scuola primaria in una scuola paritaria con un contratto di 20 ore posso accettare supplenze nella scuola statale con la MAD?

Paolo Pizzo – gentilissima Paola,

potresti ma solo per altre 4 ore e se nella stessa provincia.

L’art. 4 del Regolamento supplenze dispone che

L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo […] Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

La nota Miur del 28 agosto ha confermato che le supplenze assegnate alle MAD seguono le stesse regole delle “normali” supplenze date da graduatoria e soggette al Regolamento delle supplenze.

Pertanto, potrai solo completare fino a 24 ore e nella stessa provincia.

 

 


Supplenze III fascia ATA, su due part-time: l’abbandono di una delle due supplenze non produce la decadenza dell’altra

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Sono un collaboratore scolastico di terza fascia, in data 16 ottobre 2018 ho ricevuto n. 2 convocazioni per due part time  di n.18 ore orizzontali presso due istituti comprensivi situati in due diversi comuni. Li ho  accettati entrambi e il giorno 17 ho assunto servizio sul primo  part time orizzontale iniziando il servizio alle ore 10,30 fino  alle ore 14. Successivamente ho raggiunto l’altro  istituto comprensivo (spostamento alquanto disagiato) e ho assunto servizio per le altre ore. Considerato che i due istituti sono abbastanza distanti vorrei chiederle se posso rinunciare al secondo part time e se rischio di perdere anche il primo part time.

Visto il mio disagio, resto in attesa di una Sua celere risposta.

Ringraziandola anticipatamente , porgo cordiali saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima, per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti, sia sulla base degli elenchi provinciali , che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

Detto ciò, nell’art. 7 del D.M. del 13 dicembre 2000, n. 430, sopra riportato, non vi è nessun accenno ad eventuali altre supplenze già in corso, ma solo della non “possibilità” di poter stipulare nuove supplenze.

Pertanto al titolare, di due contratti part-time, è consentito il licenziamento da un solo contratto e mantenere l’altro, infatti l’abbandono senza giustificato motivo di una delle due supplenze non può avere ripercussioni e/o effetti sull’altra.

Dunque può chiedere le dimissioni del secondo part-time sin da subito, senza alcun effetto sull’altra supplenza.

Supplenze ATA: Assistente Amministrativo part-time in scuola paritaria, non può completare orario nella scuola statale

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Premetto sono occupato presso una scuola paritaria con contratto di addetto di segreteria part-time a 29 ore settimanali a tempo indeterminato. 

Sono iscritto come assistente amministrativo nella 3 fascia ata e volevo chiedervi un riferimento normativo dove posso far valere i miei diritti per accettare un completamento di orario presso una scuola statale. In settimana mi aveva convocato una scuola statale per un contratto a tempo determinato a 36 ore fino al 30 giugno in qualità di assistente amministrativo.

Dopo aver costatato di essere il primo in graduatoria convocato ho chiesto di accettare 7 ore lasciano le altre 29. In tutta risposta l’addetto di segreteria della scuola mi ha detto che o accettavo le 36 ore o lui passava al secondo convocato (cosa che ha fatto).

Alla mia richiesta di far verbalizzare il tutto lui mi rispondeva, che lui non verbalizzava nulla, perché non era il preside, ne il vice preside ne il dsga, quindi per adesso dava la supplenza al secondo della graduatoria, scartandomi, e che il contratto lo faceva firmare domani, quando venivano il preside etc.

Adesso vorrei chiedervi, per il prossimo futuro, quale normativa, legge, decreto posso richiamare per farmi dare il completamento di orario e per le quali la segreteria statale è obbligata a rispettarla. Facendo si che io possa prendere le restanti 6/7 ore anche su di una chiamata di 36 ore.

Porgo i miei distinti saluti

di Giovanni Calandrino – Gentile Angelo, in riferimento all’art. 4 del Decreto n. 430 del 13/12/2000 “Regolamento Supplenze ATA” si chiarisce che, in materia di Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico:

  • L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.
  • Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

La normativa summenzionata è applicabile al solo personale assunto nella scuola statale che, volendo può completare l’orario di servizio anche nelle scuole paritarie.

Diverso ragionamento per il dipendente ATA nelle scuole paritarie che vorrebbe completare l’orario di servizio nello statale.

In definitiva, si precisa quanto segue in relazione alla possibilità di far spezzare una supplenza intera ai fini del completamento orario: solo personale ATA già occupato per una supplenza ad orario non intero nella scuola statale può raggiungere l’orario intero con supplenza anche nella scuola non statale chiedendo lo spezzettamento di un posto intero.

Al contrario, un ATA già impegnato nella scuola non statale ad orario non intero non ha nessuna pretesa di far frazionare un posto intero offerta dalla scuola statale per poter completare.
Per la scuola statale, infatti, in quest’ultimo caso l’ATA risulta totalmente inoccupato e la supplenza non può essere frazionata ma deve essere offerta per intero.

Personale ATA e chiusura della scuola disposta per cause di forza maggiore

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Avrei gentilmente bisogno di capire se la normativa che parla del personale ATA in merito alla chiusura delle scuole, avvenuta nei giorni 29 e 30 ottobre u.s., per maltempo, vale anche per le scuole paritarie: ovvero “Tali assenze, comprese quelle del personale ATA, non devono essere “giustificate” e dare origine a decurtazione economica o richieste di recupero”.Ringrazio e attendo un Vostro cortese riscontro

di Giovanni Calandrino – Gentilissima, con la chiusura della scuola, disposta per eventi gravi e/o particolari (nevicate, alluvioni, trombe d’aria, elezioni politiche ecc .) si vieta l’accesso ai locali a tutto il personale e agli allievi. Tali assenze, comprese quelle del personale ATA, non devono essere “giustificate” e dare origine a decurtazione economica o richieste di recupero. Infatti il rapporto di lavoro del personale della scuola è di natura civilistica e obbligazionaria regolato dal Codice Civile e l’art.1256 precisa che “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (dipendente della scuola in questo caso), la prestazione diventa impossibile………”.

Graduatorie III fascia ATA: valutazione titoli

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Nel ringraziarla per la precisa risposta a una mia precedente mail, mi permetto di porle un altro quesito: da un decreto di rettifica punteggio sono scalata di 5 punti nella graduatoria AA, per cui le vorrei chiedere la gentilezza di ricalcolare il mio punteggio, in quanto in lei ho pienamente fiducia.

Le elenco i miei titoli e servizi:

Diploma scuola superiore (Rag. e Perito commerciale) voto 44/60;

Qualifica di operatore di terminali;

ECDL;

Servizio in scuola Statale (profilo AA ):

dal 19/02 al 30/06 (anno 2006/07);

dal 05/06 al 27/06 (anno 2007/08);

Servizio in scuola Paritaria (profilo AA):

dal 07/03 97 al 17/04/97 (36 ore)

dal 03/05/97 al 31/08/97 (ore 18)

dal 01/09/97 al 31/05/98 (ore 18)

dal 01/06/98 al 31/08/98 (ore 24)

dal 01/09/98 al 31/08/99 (ore 24)

dal 01/09/99 al 31/08/2000 (ore 24).

Ringrazio vivamente , in attesa di risposta, cordialmente saluto.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Nica, la valutazione dei suoi titoli è la seguente:

– Diploma scuola superiore (Rag. e Perito commerciale) voto 44/60 7,33 punti

– Qualifica di operatore di terminali (VALUTATO SOLO SE ai sensi dell’articolo 14 della legge 845 del 1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici) 1,50 punti

– ECDL (non specifica se nuova o vecchia, ne il livello conseguito) 0,50 punti Livello Core/Base

0,55 punti Livello Advance

0,60 punti Livello Specialised e Professional

Servizio in scuola Statale (profilo AA ):

dal 19/02/06 al 30/06/07 (anno 2006/07) 8,00 punti

dal 05/06/08 al 27/06/08 (anno 2007/08) 0,50 punti

Servizio in scuola Paritaria (profilo AA):

dal 07/03/97 al 17/04/97 (36 ore) 0,25 punti

dal 03/05/97 al 31/08/97 (ore 18) 0,50 punti

dal 01/09/97 al 31/05/98 (ore 18) 1,13 punti

dal 01/06/98 al 31/08/98 (ore 24) 0,50 punti

dal 01/09/98 al 31/08/99 (ore 24) 2,00 punti

dal 01/09/99 al 31/08/2000 (ore 24) 2,00 punti

Graduatorie III fascia ATA: non è possibile rettificare il punteggio per un titolo dimenticato

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Gentilmente volevo avere una delucidazione, nel produrre la domanda ATA ho dimenticato l’inserimento di un titolo. Ad Agosto quando c’è stata la possibilità di fare ricorso ho chiesto a voce, presso alcune segreterie la rettifica e l’inserimento del mio titolo, ma la loro risposta, è stata negativa, e che tale rettifica la potevo fare solo tra tre anni,  vorrei sapere gentilmente da persone esperte come voi se loro erano tenuti all’inserimento se avessi fatto un ricorso per iscritto e se ancora posso chiedere la rettifica del punteggio e quindi l’inserimento del titolo. In attesa di una vostra risposta porgo distinti saluti.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Annarita, la scuola ha ragione. Purtroppo non è possibile rettificare il punteggio per una dimenticanza “personale” infatti tutti i titoli posseduti dovevano essere dichiarati entro il termine perentorio del 30 ottobre 2017.

Pertanto potrà inserire il titolo dimenticato alla prossima tornata concorsuale, nel 2021.

 

Graduatorie III FASCIA ATA: la valutazione del servizio presso ente di formazione professionale regionale

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Salve , ad ottobre del 2017 ho fatto  domanda per l’iscrizione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, premetto che per 27 anni ho lavorato presso un Ente di formazione professionale Regione Sicilia , occupandoci pure di corsi per istruzione e formazione professionale , ed in un primo tempo  il mio servizio    è stato valutato dalla scuola capofila. Il 01/10/2018 sono stata chiamata per una supplenza come collaboratore scolastico. Dopo qualche settimana la scuola  controlla il mio punteggio e mi comunica che il servizio prestato  è da considerarsi di fatto e  non di diritto , pertanto il 23/10/2018 revocano la supplenza  ai sensi dell’art. 7 c. 7 del D.M. n° 717 del 2018  e rettificano  il punteggio. Chiedo a Voi una consulenza per  comprendere  se è possibile fare ricorso a questa ennesima ingiustizia . Cordiali saluti

di Giovanni Calandrino – Gentilissima Maria, il servizio in questione, per essere correttamente valutato, deve rispettare i seguenti criteri:

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL dei richiamati comparti.

Solamente appurate le condizioni sopra menzionate, potrà essere valutato 0,60 punti per ogni anno ovvero per ogni mese o frazione superiore ai 15 gg. punti 0,05 (fino a un massimo di 0,60 per ciascun A.S.).

Istituzione di un nuovo indirizzo nella secondaria II grado: quante volte si può presentare proposta?

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Antonella – Se un indirizzo scolastico non ha iscritti, per quanti anni può essere riproposto?

Giovanna Onnis – Gentilissima Antonella,

qualsiasi istituzione scolastica può proporre l’istituzione di nuovi indirizzi come ampliamento della propria offerta formativa.

Tale proposta deve chiaramente essere approvata dagli organi collegiali (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) e potrà essere attivata dopo autorizzazione da parte degli organismi competenti in materia (Regione, Provincia Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale e Comune), soltanto in presenza di un numero adeguato di iscrizioni, utili per costituire almeno una classe.

Non ci sono limiti al numero di volte che la proposta può essere presentata


Docente in servizio sul potenziamento: diventa soprannumerario se c’è contrazione in organico?

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Gabriella –  Sono una docente di scuola secondaria superiore calabrese, trasferita nella sede di attuale titolarità nel settembre 2016. Premetto che insegno da 30 anni e ho ottenuto il trasferimento su una cattedra completa. Mi sono state date delle ore di potenziamento senza neanche consultarmi ed ogni anno mi vengono aumentate, nonostante le mie richieste di non averle. So che spetta al DS l’assegnazione alle cattedre, ma vorrei sapere se rischio di perdere la titolarità’ nella scuola di attuale appartenenza, ottenuta dopo tanti sacrifici effettuati nel corso degli anni, perché’ rientrata da fuori regione. Ringrazio e resto in attesa di un riscontro. Distinti saluti.

Giovanna Onnis – Gentilissima Gabriella,

l’esubero di un docente viene stabilito in base alla posizione che occupa nella graduatoria interna di istituto.

Il docente dichiarato soprannumerario, infatti, sarà colui che si trova in ultima posizione nella graduatoria, a prescindere dal fatto che sia in servizio su una cattedra di diritto o di potenziamento.

Tutti i docenti titolari nella scuola fanno parte, infatti, dell’organico dell’autonomia che comprende sia l’organico di diritto che l’organico di potenziamento, e sono inseriti nella stessa graduatoria, per ogni classe di concorso o tipologia di posto, senza distinzioni.

La posizione nella graduatoria è determinata, quindi, dal punteggio e in presenza di contrazione in organico non necessariamente risulterà perdente posto il docente in servizio sul potenziamento se  non si trova in coda nella graduatoria in quanto non è ultimo arrivato nella scuola e il suo punteggio è superiore a quello di altri colleghi.

Non esiste alcun automatismo, quindi, “esubero-docente potenziamento” e devi stare tranquilla su questo in quanto, se non sei in coda nella graduatoria, diventerà soprannumerario il docente con punteggio inferiore al tuo, anche se in servizio su cattedra in organico di diritto

Concorso infanzia e primaria, anche i diplomati magistrale devono avere due anni di servizio

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sono in possesso di un diploma magistrale ad in dirizzo socio-psico-pedagogico conseguito nel’anno 2001/2002. Dal 2013 svolgo il ruolo di insegnante presso una scuola d’infanzia parastatale . Leggo dal vostro sito i prerequisiti per poter partecipare al concorso. 

“Possono partecipare al concorso, per i posti comuni,  diploma magistrale  con valore di abilitazione e  diploma sperimentale a indirizzo linguistic , conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo t itolo di abilitazione conseguito all’estero  e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente e i  laureati in Scienze della Formazione Primaria  che abbiano svolto, presso le scuole statali, nel corso degli ultimi otto anni scolastici,  almeno  due annualità di servizio specifico  nella scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno”. Purtroppo non mi è chiaro un punto: il ” che abbiano svolto , presso le scuole statali, nel corso  degli ultimi otto anni scolastici,  almeno  due annualità di servizio specifico  nella scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative” … tali annualità  di servizio nelle scuole statali è un prerequisito che riguarda solo i laureati in Scienze della Formazione Primaria???
In attesa di una vostra gentile risposta, porgo distinti saluti.

risposta – no, il requisito di servizio è richiesto a tutti coloro che hanno il titolo utile per partecipare al concorso straordinario indetto con DDG n. 1546 del 7 novembre 2018.

Il “che abbiano svolto” va infatti riferito ad entrambe le categorie: diplomati magistrale e laureati in Scienze della formazione primaria.

Per coloro che non hanno il servizio utile per l’accesso al concorso straordinario, il Miur bandirà nei prossimi mesi un concorso ordinario selettivo. Presto concorso ordinario infanzia e primaria da oltre 10.000 posti

Concorso infanzia e primaria, i docenti di ruolo partecipano per rientrare nelle proprie province

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Gentile Lalla, sono insegnante di sostegno di ruolo dal 2014 nella primaria in provincia di Piacenza con laurea vecchio ordinamento in Scienze della formazione primaria. Posso partecipare anche io al concorso straordinario primaria per avere qualche possibilità in più di rientrare a Bari, mia città di origine? Grazie in anticipo per la risposta.

risposta – certo, non c’è nessuna preclusione alla partecipazione dei docenti di ruolo al concorso straordinario indetto con DDG n. 1546 del 7 novembre.

l’importate infatti è avere i requisiti richiesti per l’accessso: ossia il titolo e il servizio, i due anni nella scuola statale tra l’a.s. 2010/11 e l’a.s. 2017/18.

Diciamo che a parte i docenti di ruolo assunti con riserva che partecipano per riprendersi il posto che in questo momento occupano, la partecipazione dei docenti di ruolo si spiega appunto con la possibilità che esso offre di poter cambiare regione.

La graduatoria che si formerà da questo concorso non selettivo è infatti regionale, ad esaurimento. Come funzioneranno le immissioni in ruolo dal 1° settembre 2019

Infanzia e primaria: GaE e graduatoria concorso sono due canali distinti per l’assunzione

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Gentile orizzonte scuola sono una docente che lavora come precaria all’infanzia e mi interessa fare il Concorso Infanzia 20 18/19 .Sono abilitata all’infanzia con concorso 99/2000 e volevo chiedere avendo già una abilitazione.Diploma Abilitante .Questo concorso che vado a fare se lo faccio al nord i punti si andranno ad aggiungere all’altro concorso superato nel 2000 però al sud. I punteggi si uniscono in aggiornamento? Oppure sono due cose distaccate e divise?…Sempre riguardo al punteggio totale?Mi fate sapere?

risposta  – gent.ma, ti confermiamo che le Graduatorie ad esaurimento e le graduatorie che scaturiranno dal concorso infanzia e primaria indetto con DDG del 7 novembre 2018 sono distinte e separate.

E così anche per i punteggi: il concorso ha una tabella di valutazione dei titoli a parte, diversa da quella delle GaE. E i punteggi non si sommano.

La graduatoria ad esaurimento è provinciale, la graduatoria del concorso sarà regionale.

Puoi avere la GaE in qualsiasi provincia e scegliere per il concorso una regione diversa.

 

Concorso infanzia e primaria: requisiti di accesso

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ho un diploma di assistente di comunità d’infanzia conseguito nell’anno 1994/1995. Ho lavorato per 15 anni in una scuola dell’infanzia privata. Ho i requisiti per accedere al concorso? Grazie.

risposta – no, non hai i requisiti di accesso.

Essi sono:

  1. diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 (il tuo diploma non rientra tra i titoli elencati)
  2. servizio di due anni svolto nella scuola statale tra l’a..s 2010/11 e l’a.s. 2017/18

Per partecipare al concorso devi essere in possesso di entrambi i requisiti.

Tu non hai nè l’uno né l’altro.

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