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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Concorso infanzia e primaria: il servizio è requisito indispensabile per iscriversi

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Avrei bisogno gentilmente un informazione sulla possibilità di presentare domanda o meno.

In pratica mia moglie possiede il diploma  Magistrale ottenuto prima del 2000, ma non i 2 anni di servizio presso un istituto.

Può presentare lo stesso la domanda come docente di sostegno?

Gradirei Vs risposta. Grazie 1000.

risposta – no, non è possibile in questo caso presentare la domanda per il concorso straordinario infanzia e primaria indetto con DDG del 7 novembre 2018.

I due requisiti di accesso infatti (titolo + servizio) sono entrambi necessari, sia se si accede a posto comune sia per posto di sostegno.

Per i docenti che non possono partecipare a questo concorso straordinario, il Miur sta predisponendo un concorso ordinario per circa 10.000 posti . Quest’ultimo sarà un concorso selettivo.


Docente titolare nella Secondaria II grado: non può valutare il punteggio del concorso ordinario per la Secondaria I grado

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Annalisa – Sono entrata di ruolo nella scuola media di primo grado con concorso per esami e titoli; successivamente ho ottenuto passaggio di ruolo alla scuola superiore tramite domanda di passaggio.
La mia domanda riguarda i 12 punti del concorso  ordinario per esami e titoli alla scuola media da me superato e che attualmente non mi vengono riconosciuti nella graduatoria interna di istituto. Eventualmente può indicarmi i termini e la normativa di riferimento per il ricorso, grazie.

Giovanna Onnis – Gentilissima  Annalisa,

come prevede la tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI sulla mobilità,  per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza  o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza sono previsti 12 punti.

Tale punteggio,però, come chiarisce la nota 10) della tabella di valutazione, può essere conteggiato solo per concorso ordinario che consente l’accesso al ruolo di livello pari o superiore a quello di appartenenza:

[….] Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati [….]

Il punteggio per il concorso ordinario valido per la Secondaria I grado non puoi, quindi, valutarlo nella graduatoria interna di istituto della Secondaria II grado dove sei attualmente titolare in seguito a passaggio di ruolo

Domanda di assegnazione provvisoria: può essere presentata solo in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa

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A.B. – Sono un’insegnante di scuola dell’infanzia a tempo indeterminato e non mi è molto chiaro un punto relativo alle assegnazioni provvisorie: possono essere chieste da qualunque docente o soltanto da chi possiede i requisiti per richiederla, ossia coniuge o convivente nel comune dove si richiede l’assegnazione, genitori e gli altri casi previsti dalla vigente normativa?

Giovanna Onnis – Gentilissima A.B.,

l’assegnazione provvisoria è un movimento annuale che si può chiedere in presenza di specifici requisiti stabiliti annualmente dal CCNI.

I requisiti richiesti per la futura mobilità annuale devono essere ancora stabiliti, ma per le assegnazioni provvisorie sono sempre stati  quelli relativi al ricongiungimento familiare (coniuge o convivente, figli, genitori) o per gravi esigenze di salute del richiedente.

In assenza dei requisiti richiesti, quindi,  non è possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria

Graduatorie III fascia ATA: servizio scuole paritarie valido solo se i contributi sono stati versati

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Gentile Lalla mio figlio ha avuto un incarico dalla terza fascia ATA come Assistente Amministrativo fino al 30/06/2019. Nella domanda oltre ai titoli culturali, ha presentato un certificato di sevizio di una scuola paritaria con tale dicitura…” Il servizio prestato è stato retribuito con fondi iscritti al bilancio della scuola …I contributi previdenziali e assistenziali sono stati regolarmente versati presso la sede INPS competente”.

Ad una verifica sull’estratto contributivo INPS tali contributi non risultano. Il servizio di cui sopra risale agli anni 2010-2014, questo Istituto paritario ha cessato la sua attività nel 2014.

Attualmente mio figlio è ancora in servizio sull’incarico ma non risultando più in attività la scuola paritaria è stato richiesto un accertamento all’INPS inerente al certificato di servizio.

In attesa di tale risposta vorrei sapere che cosa succederà.

Posso fargli fare una rinuncia?

A cosa andrebbe incontro? Ho sentito di “giustificati motivi” per non incorrere in sanzioni…che tipo di sanzioni?

Quali sono i giustificati motivi? L’essere a conoscenza ad oggi dei contributi non versati è un giustificato motivo?

Non avendo assolutamente dichiarato il falso sarà lo stesso depennato per il triennio o verrà ricollocato nella giusta posizione in graduatoria ?

Sono molto in ansia e vorrei quanto prima chiarire questa situazione…

La ringrazio per la sua cortese risposta.

di Giovanni Calandrino – Gentilissima il servizio svolto nelle scuole paritarie, per essere correttamente valutato, deve essere stato retribuito (con regolare busta paga e relativo versamento dei contributi). Quest’ultimo aspetto risulta difficile da controllare per i controinteressati in graduatoria, per cui la richiesta viene estesa alle segreterie.

Il controllo puntuale del punteggio è effettuato dalle segreterie solo all’attribuzione del primo incarico di supplenza.

Spesso il cassetto previdenziale non riporta per intero i contributi versati e bisogna attivarsi per mettersi in regola.

Pertanto una volta appurato il mancato versamento dei contributi, la scuola dovrà emettere un decreto di rettifica punteggio con la conseguente ricollocazione nella corretta posizione in graduatorie e l’eventuale cessazione immediata della supplenza (se non più avente titolo). Di conseguenza il servizio prestato sarà dichiarato di fatto e non di diritto, e non potrà essere attribuito alcun punteggio.

Concorso infanzia e primaria, valido il periodo di maternità coperto da contratto

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Sono una diplomata magistrale, che pensa di fare il concorso straordinario per la scuola primaria, io ho avuto due anni di contratto, però non sono mai entrata in classe, in quanto sono andata in aspettativa per la maternità dei miei due figli, volevo chiedere se posso comunque partecipare al concorso straordinario. Grazie

risposta – sì, se i contratti afferiscono al periodo valido per la partecipazione al concorso (tra l’a.s. 2010/11 e l’a.s. 2017/18)  può inoltrare la domanda.

La maternità infatti è una tutela che non fa venir meno l’esistenza giuridica ed economica del contratto stipulato.

Concorso docenti straordinario infanzia e primaria, tutte le info utili

Mobilità per docente trasferito su scuola nel corrente anno scolastico: può chiedere trasferimento per il prossimo anno 2019/20?

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Martina – Sono un’insegnante di ruolo presso la scuola dell’infanzia, l’anno scorso sono stata individuata come perdente posto nell’istituto dove lavoravo e, dopo aver prodotto domanda di mobilità condizionata, sono stata assegnata in uno dei 5 I. C. che avevo inserito nelle preferenze. Quest’anno posso produrre domanda di mobilità volontaria?

Giovanna Onnis – Gentilissima Martina,

la risposta al tuo quesito è affermativa.

Potrai presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico e se non condizionerai la domanda , il tuo sarà un movimento volontario che, se sarà su una specifica scuola da te richiesta, determinerà per te il blocco triennale nella nuova scuola di titolarità.

Ti ricordo, inoltre, che, se le regole valide fino al corrente anno scolastico saranno confermate anche nel prossimo contratto, non condizionando la domanda di trasferimento perderai il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità

Docente che deve sottoporsi a visita specialistica. Se l’assenza è imputata a malattia è per tutta la giornata lavorativa

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Vanna – Gentile Lalla, sarò brevissima. Sono una docente a tempo indeterminato e vorrei chiederti se è possibile richiedere un’intera giornata di malattia per visita specialistica anche se il mio turno lavorativo è di mattina e la visita si terrà nel primo pomeriggio. Grazie mille.

Paolo pizzo – Gentilissima Vanna,

Per il personale docente il CCNL 2006-09 non regolamenta in maniera specifica tali assenze e il nuovo CCNL ha innovato la materia solo per il personale ATA

Pertanto, dall’insieme delle norme appare comunque evidente che è possibile effettuare le visite specialistiche:

  • chiedendo un permesso breve (art. 16);
  • chiedendo un permesso retribuito per motivi personali (art. 15);
  • oppure facendole rientrare nelle assenze per malattia (art. 17, con conseguente valutazione nel periodo di comporto e trattenuta di cui alla L. 133/2008).

Non c’è dubbio che è il dipendente a scegliere a quale istituto giuridico imputare l’assenza.

Nel tuo caso, quindi, se deciderai di imputare l’assenza alla malattia non potrà che essere per tutta la giornata, in quanto l’assenza per malattia ad ore non esiste, e ciò indipendentemente dall’orario di lavoro che hai nella giornata.

Giustificherai l’assenza mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Il personale ATA non può svolgere contemporaneamente l’attività di docente. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Una dipendente ata a tempo indeterminato con contratto par time  al 50% dell’orario (18 ore ) può accettare un contratto a tempo determinato come docente di scuola secondaria per un orario di  7 ore settimanali  su corso serale (con orario compatibile senza sovrapposizioni). Il contratto eventuale non potendo essere inserito al sistema come dovrebbe essere fatto? Ci possono essere due contratti di tipo diverso contemporaneamente per la medesima persona?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

non è possibile.

L’art. 4 comma 3 del DM 430/2000 stabilisce molto chiaramente che “Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.”

Pertanto, il personale ATA non può svolgere contemporaneamente incarichi su profili diversi o addirittura per metà ore insegnante.

L’unica possibilità che si ha è fruire dell’art. 59 del CCNL 2007.


Rientro anticipato del titolare. Il supplente rimane in servizio e il titolare viene utilizzato secondo le necessità della scuola

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Scuola – Buongiorno. gradirei informazioni sul rientro anticipato da congedo biennale H.    chiesto  da una docente dall’inizio delle lezioni fino al 21 dicembre  2018   poichè si prospetta  il ricovero in struttura della persona disabile assistita. Per il supplente in servizio ho letto che il contratto deve essere  lasciato fino alla scadenza naturale ma per la docente cosa si dovrà fare? In attesa si ringrazia.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

è così.

Il tribunale di Pordenone, con sentenza n. 12/2004 e la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza n. 160 del 2005 hanno sentenziato che non è possibile licenziare il lavoratore a tempo determinato qualora vengano meno le esigenze per cui era stato assunto qual è, per l’appunto, il rientro anticipato del titolare.

Nell’Orientamento applicativo SCU_069 del 14/06/2013 l’ARAN ha risposto che “Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del “rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile”.

Pertanto, il docente rimarrà nelle classi, per continuità didattica, fino al 21 dicembre che è il termine del suo contratto, mentre il titolare  che rientra anticipatamente dal servizio. e quindi cessa automaticamente dall’aspettativa visto che ne viene meno il presupposto, viene utilizzato secondo le necessità della scuola in analogia a quanto disposto dall’art. 37 del CCNL 2007.

Graduatorie III fascia ATA: gli effetti dell’abbandono della supplenza

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Gentile redazione,  Ho appena ricevuto una convocazione da una scuola per un posto da Collaboratore scolastico, incarico di 36 ore fino al 7 Dicembre. Bisogna confermare la disponibilità entro domattina. Sono state convocate II e III fascia. Io appartengo alla III fascia e in tale istituto mi trovo alla posizione 686. Vorrei confermare la disponibilità ma nel frattempo sto aspettando conferma di un altro impiego che arriverà entro Venerdì. Nel caso in cui fossi scelta da tale scuola e iniziassi, e se fossi assunta dall’altro lavoro che preferirei a questo punto, potrei recedere dalla supplenza oppure incorro in qualche penale e/o qualche problema?

Sono nuova del campo e avrei bisogno di aiuto.

Data l’urgenza della convocazione spero in una celere risposta in modo da agire nel modo più corretto per tutti per non mancar di rispetto a nessuno.

Cordialmente,

di Giovanni Calandrino – Gentilissima, per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie permanenti/elenchi provinciali, che dalle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.

Graduatorie III fascia ATA: idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica, deve essere per posti a tempo Indeterminato

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Vorrei capire se il titolo culturale valevole per il profilo AA :  Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali.

include anche l’idoneità in concorsi di pari requisiti ma a tempo determinato. cordiali salutidi Giovanni Calandrino – Gentilissima, al fine della corretta valutazione dell’Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica, cosi come da riferimento all’Allegato A/1 – DM 640/2017 (Tabella valutazione titoli, graduatorie III fascia ATA) necessita chiarire che è possibile valutare SOLO le idoneità in carriere/settori CORRISPONDENTI/ATTINENTI al profilo scelto.

Già nel novembre del 2014, UST di Bari in una circolare esplicativa ha chiarito che l’idoneità in concorsi pubblici per esami o prova pratica è oggetto di valutazione solo quando il concorso è bandito per posti di ruolo, e non per posti a tempo determinato (es. per 12 mesi), per la carriera esecutiva o di concetto.

Pertanto l’idoneità in concorso pubblico deve essere per posti a tempo indeterminato.

Graduatorie I fascia ATA: posso cumulare il servizio prestato in più profili (stessa area), per raggiungere i 24 mesi, nel profilo inferiore

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Gentilissimi. Volevo chiedere se è possibile con 18 mesi lavorati come cuoco e 9 come assistente tecnico ar20.  Posso fare domanda di passare in prima fascia come cuoco, quando esce il bando??? Grazie per la vostra risposta.di Giovanni Calandrino – Gentilissima, l’anzianità di servizio dei 24 mesi (23 mesi e 16 giorni) deve essere prestata in posti corrispondenti al profilo professionale di cui si richiede l’accesso.

Pertanto per inserirsi nelle graduatorie permanenti del personale ATA nel profilo professionale di Cuoco condizione fondamentale è: un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di CUOCO, per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola Immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Tuttavia i servizi di Cuoco e di Assistente Tecnico (Area B) possono essere sommati per accedere al profilo di Collaboratore Scolastico (Area A), perché profilo immediatamente inferiore.

Dunque può fare richiesta per l’inclusione nelle graduatorie permanenti di CS.

Supplenze ATA: è possibile lasciare una supplenza al 30.06 per altra supplenza al 30.06 su altro profilo

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Gentilissima Lalla volevo sottoporle un quesito in merito all’attribuzione delle supplenze relative al personale ATA per l’A.S. 2018/2019:

una persona, facente parte delle graduatorie di circolo e d’istituto, accetta una supplenza come collaboratore scolastico fino al 30/06 con conseguente stipula di contratto.

Successivamente riceve una convocazione da un’altra istituzione scolastica come assistente amministrativo, sempre fino al 30/06, può lasciare il posto di collaboratore scolastico e accettare quello di assistente amministrativo?

La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità e rimango in attesa di una sua risposta.

di Giovanni Calandrino – Gentil.mo la risposta è positiva. “L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche”. Fonte normativa è la circolare annuale supplenze prot. n. 37856 del 28-08-2018. Pertanto può lasciare la supplenza al 30.06 di CS per accettare la supplenza al 30.06 di AA.

Graduatorie III fascia ATA: la valutazione del servizio presso ente Comune

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Gentilissimi, Ho un contratto a tempo determinato di 15 mesi presso un Comune in Calabria. Sono stato inquadrato come Operatore Extra scolastico. Quanti punti maturo mensilmente? ATAdi Giovanni Calandrino – Gent.mo, in riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA ai sensi del D.M. 640/2017, il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali o nei patronati scolastici è valutato per ogni anno: PUNTI 0,60 ovvero 0,05 PUNTI per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Graduatorie III fascia ATA: la convalida titoli deve essere effettuata tempestivamente!

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Volevo chiedere un informazione sono assunto in una scuola come cs da metà settembre ma ad oggi Ancora mi devono dare la convalida punteggio come mai?
Grazie e buon lavoro

di Giovanni Calandrino – Gent.mo, all’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del D.M. 640/2017, i controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Come ribadisce l’art. 7 comma 5 del D.M. 640/2017.

Concludo che, i predetti controlli l’amministrazione li deve effettuare tempestivamente e non dopo mesi, ebbene gentile Alessandro, il suo DS è inadempiente ad atti amministrativi.


Supplenza ATA: è possibile lasciare una supplenza breve per una al 30.06

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Gentile Redazione la scrivo per un quesito personale che potrebbe interessare anche altre persone. Il 02/10/2018 vengo chiamato per una supplenza breve di 21 ore su tre giorni (martedì mercoledì e giovedì)sino al 19/10/18 , l’08/10/2018 accetto un contratto al 30/06 di 36 ore e quindi lascio la supplenza breve. Volevo chiederle il contratto breve deve essere fatto solo di tre giorni lavorati oppure fino al 07/10/2018? Grazie per la consulenza

di Giovanni Calandrino – Gent.mo, innanzitutto chiariamo che in riferimento all’art. 7 comma 2 del D.M. 430 del 13.12.2000, il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche, ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine.

Il precedente contratto su supplenza breve, doveva essere stipulato fino al giorno immediatamente antecedente all’inizio del nuovo contratto annuale, dunque fino alla data del 07/10/2018.

Superamento dei primi 18 mesi di malattia e richiesta di ulteriori mesi. Procedura per la scuola

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Scuola – Gentile Redazione,,un nostro docente con contratto a tempo indeterminato è in procinto di superare i 18  mesi di assenza per malattia nel triennio. Nel caso si verificasse il superamento del periodo di comporto, quale è la corretta procedura da seguire attualmente in vigore?,In un precedente post si fa riferimento ad una vecchia circolare ministeriale del 13 marzo 2000 n. 69, in base alla quale il Dirigente Scolastico, prima di procedere alla risoluzione del rapporto  di lavoro, deve “attivare la procedura per l’accertamento tecnico della sussistenza dell’eventuale inidoneità allo svolgimento del servizio” procedendo alla richiesta di visita medico – collegiale anche in caso di mancata esplicita richiesta da parte del dipendente interessato. Queste disposizioni sono tuttora valide? E in tal caso, sarebbe opportuno  avanzare la richiesta alla Commissione Medica di Verifica non appena  in possesso di una certificazione di assenza per malattia che vada oltre i 18 mesi? RingraziandoVi anticipatamente, porgiamo cordiali  saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

Per il personale a tempo indeterminato la durata massima di assenza per malattia è  18 mesi (con diritto alla conservazione del posto) che vanno calcolati sommando, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.

Il trattamento economico è:

  • per i primi 9 mesi: retribuzione fissa mensile, comprese la RPD e il CIA, con esclusione di ogni compenso accessorio;
  • per i successivi 3 mesi: 90% della retribuzione sopra definita;
  • per gli ultimi 6 mesi: 50% della retribuzione sopra definita.

Si precisa che il triennio di cui sopra è “mobile”, per cui nel momento in cui vi è un nuovo evento morboso le assenze cadenti nel periodo iniziale del triennio si devono progressivamente escludere, in quanto l’arco temporale del triennio si sposta in avanti e fa sì che le assenze poste all’inizio vengano eliminate, se collocate oltre il triennio dalla data finale. Questa precisazione è importante, perché è da questo calcolo che dipende anche la relativa retribuzione dell’assenza.

Fatta questa precisazione, trascorsi i 18 mesi di assenza per malattia nell’ultimo triennio, è possibile chiedere un ulteriore periodo, fino a un massimo di altri 18 mesi:

  • senza retribuzione;
  • senza maturazione dell’anzianità di servizio;
  • con il diritto alla conservazione del posto.

Prima  però di autorizzare l’ulteriore periodo, l’Amministrazione accerta le condizioni di salute del dipendente.

Tale procedura è ancora in vigore e riferibile all’art 17 del CCNL/2007 il quale dispone che  superato il periodo dei primi 18 mesi, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

Ma prima di concedere su richiesta del dipendente l’ulteriore periodo di assenza l’amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Mobilità 2019/2020: quali tipologie di preferenze si potranno inserire nella domanda?

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M.B. – Sono una docente di ruolo dal 2014 nella scuola secondaria di I grado. Per il prossimo anno scolastico vorrei chiedere il trasferimento all’interno della stessa provincia. Potrò esprimere solo la preferenza su scuola oppure dovrò scegliere un ambito? Avrò quindi il vincolo triennale? Grazie per tutte le informazioni.

Giovanna Onnis – Gentilissima M.B.,

sulla base di quanto emerso dall’ultimo incontro per la contrattazione sulla mobilità 2019/2020 che si è tenuto  tra sindacarti e MIUR in data 15 novembre, come tempestivamente segnalato da OrizzonteScuola, per il prossimo anno scolastico saranno abolite le preferenze su ambito territoriale.

Sulla base delle anticipazioni di cui disponiamo, in attesa che tutte le novità siano inserite nero su bianco nel prossimo CCNI, sarà possibile esprimere complessivamente 15 preferenze che comprendono sia quelle analitiche, cioè specifiche scuole, che quelle sintetiche che potranno riguardare Distretti, Comuni e Province

Mobilità e precedenza coniuge militare trasferito d’ufficio: vale solo per i trasferimenti, ma non per la mobilità professionale

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Daniele – Sono un docente di ruolo di secondaria I grado. Ai fini della mobilità professionale ho visto che c’è una precedenza per i coniugi di militari  trasferiti d’autorità. Volevo chiedere se ai fini di tale precedenza bisogna essere  coniugi o basterebbe anche una convivenza di fatto. La ringrazio

Giovanna Onnis – Gentilissimo Daniele,

la precedenza di cui parli è quella prevista nell’art.13 comma 1 parte VI) del CCNI sulla mobilità 2018/19, riguardante il personale coniuge di militare o di categoria equiparata trasferito d’ufficio.

Questa precedenza, però, come stabilisce il succitato articolo, ipotizzando una conferma anche per la futura mobilità, non è valida per la mobilità professionale, ma trova applicazione soltanto nelle operazioni di mobilità territoriale

Per quanto concerne il tuo dubbio relativo alla validità della convivenza di fatto ai fini della precedenza, nella nota 8) dell’art.13 viene fornito un chiarimento importante in relazione al termine “coniuge”  utilizzato nel contratto e si stabilisce che, ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016, “per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile”, ma non viene fatto alcun riferimento ai casi di convivenza di fatto, per i quali, quindi, la precedenza non è valida.

Concorso infanzia e primaria: anche i docenti in GaE possono partecipare

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Salve Lalla sotto la mia condizione: ho diploma magistrale prima del 2000, sono abilitata scuola infanzia e sono in GAE infanzia e sono supplente da 8 anni in scuola infanzia

Posso partecipare al concorso infanzia anche se sono in GAE?

risposta  – sì, la tua permanenza in GaE non è d’ostacolo alla partecipazione al concorso. Si tratta di due procedure distinte.

domanda – In caso affermativo come funziona poi il flusso di eventuali assunzioni ? Avro’ doppia chance di scegliere dove ci sara’ per prima la convocazione?

risposta  – il funzionamento delle assunzioni lo abbiamo spiegato in questo articolo.

Il 50% delle assunzioni va alle GaE, il rimanente 50% ai concorsi (prima concorso 2016, poi concorso straordinario dove non ci sono più graduatorie del precedente concorso o quando non saranno più valide. Quando saranno pronte anche le graduatorie del nuovo concorso ordinario per infanzia e primaria il 50% delle immissioni in ruolo da concorsi andrà diviso tra straordinario e ordinario.

Se ti chiamano da GaE vieni assunta nella provincia che hai scelto. Il concorso straordinario invece è regionale, per cui l’assunzione può avvenire anche in provincia diversa dalla tua e avrai un vincolo di permanenza di tre anni prima di poter richiedere trasferimento.

Se vieni chiamata prima dalla GaE, continuerai a permanere anche nella graduatoria del concorso. Viceversa, sarai cancellata anche da GaE.  come indicato dal bando “7. L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito
straordinarie regionali comporta, ai sensi dell’art. 4, comma
1-decies del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del
predetto concorso, nonche’ dalle graduatorie di istituto e dalle
graduatorie ad esaurimento”

E’ possibile rinunciare all’assunzione da concorso: “la rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza dalla graduatoria relativa. ”

domanda – Essendo il diploma abilitante anche per primaria posso fare anche concorso per primaria anche se ho prestato il servizio solo nell ‘nfanzia?
Grazie di vs cortese riscontro

risposta – no, perché per partecipare ad ogni singola procedura serve il servizio specifico, ossia due anni svolti nella scuola statale tra l’a.s. 2010/11 e l’a.s. 2017/18 per il posto per cui si chiede di concorrere (il servizio su sostegno può essere fatto valere per la graduatoria relativa).

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