Scuola – Gentile Redazione,,un nostro docente con contratto a tempo indeterminato è in procinto di superare i 18 mesi di assenza per malattia nel triennio. Nel caso si verificasse il superamento del periodo di comporto, quale è la corretta procedura da seguire attualmente in vigore?,In un precedente post si fa riferimento ad una vecchia circolare ministeriale del 13 marzo 2000 n. 69, in base alla quale il Dirigente Scolastico, prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, deve “attivare la procedura per l’accertamento tecnico della sussistenza dell’eventuale inidoneità allo svolgimento del servizio” procedendo alla richiesta di visita medico – collegiale anche in caso di mancata esplicita richiesta da parte del dipendente interessato. Queste disposizioni sono tuttora valide? E in tal caso, sarebbe opportuno avanzare la richiesta alla Commissione Medica di Verifica non appena in possesso di una certificazione di assenza per malattia che vada oltre i 18 mesi? RingraziandoVi anticipatamente, porgiamo cordiali saluti.
Paolo Pizzo – Gentile scuola,
Per il personale a tempo indeterminato la durata massima di assenza per malattia è 18 mesi (con diritto alla conservazione del posto) che vanno calcolati sommando, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Il trattamento economico è:
- per i primi 9 mesi: retribuzione fissa mensile, comprese la RPD e il CIA, con esclusione di ogni compenso accessorio;
- per i successivi 3 mesi: 90% della retribuzione sopra definita;
- per gli ultimi 6 mesi: 50% della retribuzione sopra definita.
Si precisa che il triennio di cui sopra è “mobile”, per cui nel momento in cui vi è un nuovo evento morboso le assenze cadenti nel periodo iniziale del triennio si devono progressivamente escludere, in quanto l’arco temporale del triennio si sposta in avanti e fa sì che le assenze poste all’inizio vengano eliminate, se collocate oltre il triennio dalla data finale. Questa precisazione è importante, perché è da questo calcolo che dipende anche la relativa retribuzione dell’assenza.
Fatta questa precisazione, trascorsi i 18 mesi di assenza per malattia nell’ultimo triennio, è possibile chiedere un ulteriore periodo, fino a un massimo di altri 18 mesi:
- senza retribuzione;
- senza maturazione dell’anzianità di servizio;
- con il diritto alla conservazione del posto.
Prima però di autorizzare l’ulteriore periodo, l’Amministrazione accerta le condizioni di salute del dipendente.
Tale procedura è ancora in vigore e riferibile all’art 17 del CCNL/2007 il quale dispone che superato il periodo dei primi 18 mesi, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Ma prima di concedere su richiesta del dipendente l’ulteriore periodo di assenza l’amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.