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Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Requisito prescritto per la pensione anticipata ovvero 42 anni e 6 mesi senza penalizzazione

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Pierluigi – Seguo orizzonte scuola  premesso che:  1 – sono un insegnante di scuola primaria;2 -  nato il 6 aprile 19523 – insegno in una quinta a tempo pieno e a fine anno scolastico desideravo andare in pensione,  4 al 31 dicembre 2014 avrò 62 anni – 8 mesi e 24 giorni  41 anni – 10 mesi e 20 giorni di contributi,CHIEDO: potrò andare in pensione il 31 agosto 2014, ed eventualmente con quali penalità? oppure quando? ringrazio anticipatamente ed auguro buon anno, saluti.

FP – Gentile Pierluigi,

l’attuale normativa in materia pensionistica, individua due criteri per il pensionamento ovvero:

1) pensione per vecchiaia legata all’età anagrafica;

2) pensione anticipata legata all’anzianità contributiva.

Considerata la sua età e il suo servizio, la sua prima possibilità di pensionamento è rappresentata dal soddisfacimento del requisito per il pensionamento anticipato.

Nel biennio  2014/2015 , il requisito per la pensione anticipata, per gli uomini è di 42 anni e 6 mesi.

Pertanto, nel 2014 vista la sua anzianità contributiva di 41anni e 10 mesi non può andare in pensione.

In quiescenza andrà nel 2015 con decorrenza  1/9 soddisfacendo il requisito prescritto per la pensione anticipata ovvero 42 anni e 6 mesi.

La misura della pensione non sarà oggetto di penalizzazione vista la sua età al momento del collocamento a riposo ovvero 63 anni.


Visita specialistica: è giorno di “malattia” a tutti gli effetti

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Stefania – vi scrivo per sottoporvi una questione. Sono una docente a td e, nel mese di dicembre, ho usufruito  di un giorno di permesso per malattia (art. 17) certificato alla scuola attraverso una dichiarazione dell’ospedale in cui mi sono recata  per sottopormi a una visita specialistica. Nei giorni scorsi, visualizzando il cedolino del mese di gennaio, ho scoperto che mi è stata decurtata una piccola somma, corrispondente  a 4,88 euro, imputata all’assenza per malattia di cui sopra. Vorrei sapere da voi in quale articolo del contratto trova conferma questa, seppur minima, decurtazione che personalmente, permettetemi di  aggiungere, giudico vergognosa!

Paolo Pizzo – Gentilissima Stefania,

è da premettere che l’art di riferimento per i docenti a TD non è il 17 ma il 19.

In ogni caso si precisa quanto segue:

il ministero del lavoro con circolare n. 8/2008 indicava che se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Pertanto, le assenze in questione saranno trattate dall’amministrazione come assenze per malattia ai fini dell’applicazione della relativa disciplina. Esse quindi debbono essere considerate per la decurtazione retributiva ai fini dell’art. 71, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 e debbono essere calcolate quali giornate di malattia ai fini dell’applicazione dell’art. 71, comma 2.

In poche parole, se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, tale GIORNO rientrerà nel periodo di comporto (artt. 17 e 19 del CCNL/2007) e la scuola dovrà altresì applicare al dipendente la trattenuta “Brunetta”.

Pertanto, la scuola ha agito correttamente.

Ti invito a leggere questo articolo che pone qualche dubbio invece sulla nuova disciplina

Graduatorie ad esaurimento 2014 17: 3 punti in più solo se l’abilitazione PAS sarà conseguita entro la data di scadenza della presentazione della domanda

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Francesco – Sto seguendo il corso PAS nonostante posseggo già un’altra abilitazione per aver frequentato la ssisVolevo chiederti quanto segue: Visto e considerato che quest’anno ci sarà l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e che il conseguimento del titolo PAS varrà 3 punti come ulteriore abilitazione, volevo chiedervi che se il corso finisce dopo l’uscita delle domande di aggiornamento pensate che ci daranno comunque il temmpo di aggiornare il punteggio anche con l’iscrizone con riserva?

Lalla – gent.mo Francesco, nel tuo caso il titolo che stai per conseguire sarà valutato ai sensi della tabella approvata con dm n. 27 del 15 marzo 2007 e integrata con dm n. 78 del 25 settembre 2007. In essa l’ulteriore titolo di abilitazione va incluso nel punto C2 "Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti punti 3", all”interno della sezione "Altri titoli", in cui si può raggiungere il punteggio max di 30 punti.

La "riserva", cioè la possibilità di poter inserirsi in graduatoria pur senza titolo, è riservata esclusivamente al titolo di accesso, fondamentale per valorizzare e rendere operativa il proprio inserimento in graduatoria.

Non è invece contemplata per "gli altri titoli", altrimenti dovrebbe essere valida anche per master, corsi di perfezionamento, dottorati, e tutti gli altri titoli. Ciò non è mai avvenuto, in quanto la riserva per il titolo di accesso è contemplata per la particolare rilevanza che l’accesso in graduatoria può avere ai fini lavorativi, mentre il conseguimento di altri titoli non è direttamente legato alla presenza in graduatoria,

e il loro conseguimento può essere gestito dai docenti in base a scelte ed esigenze anche personali.

In base alla normativa attuale quindi "gli altri titoli" devono essere in possesso entro la data di scadenza di presentazione della domanda (la risposta è valida sulla base dell’attuale normativa.

Ne abbiamo parlato in questo articolo

Partecipazione al PAS per docenti già abilitati: il titolo deve essere conseguito entro la scadenza aggiornamento 2014/17 graduatorie ad esaurimento

Requisito per pensione anticipata

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Annarella – Buonasera, sono un’insegnante di scuola primaria nata nel gennaio 1958. Al 31.12.2013 ho maturato un servizio pari a 36 anni e 9 mesi. Dai miei calcoli dovrei andare in pensione anticipata l’1.9.2019 con una lieve penalizzazione. Inoltre la mia pensione sarà calcolata fino al 31.12.2011 col sistema retributivo e dopo col contributivo. Chiedo cortesemente se ho ben capito. Grazie.

FP – Gentile maestra Annarella,

la sua prima possibilità di “uscita” è rappresentata dal soddisfacimento nel 2019 del requisito per la pensione anticipata.

Nel suddetto anno il requisito previsto per il pensionamento anticipato per le donne è di  42 anni e 2 mesi di contribuzione.

La misura della pensione sarà calcolata con il sistema retributivo fino al 31/12/2011 e contributivo dal 2012.

Il meccanismo della penalizzazione sull’assegno  si applica per i soggetti che vanno in pensione anticipata prima dei 62 anni di età.

Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

Nella fattispecie la sua penalizzazione sarà compresa tra lo 0,30 e 0,40% (non si conosce completamente  la data di nascita), solo sulla quota retributiva del calcolo.

Si precisa che dal 2016 i requisiti sono frutto di studi statistici e pertanto potrebbero subire delle variazioni.

Supplenze: al docente spetta la proroga della supplenza se il posto si rende disponibile dopo il 31/12

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Mirella – ho una supplenza dal 4 ottobre su una cattedra con docente in malattia,  dichiarata pochi giorni fa inidonea. Oggi la segreteria mi ha chiamata per  comunicarmi che dato che la cattedra torna libera, io posso perdere la  supplenza. Mi hanno precisato che sono in attesa di chiarimenti dall’ufficio  provinciale di Palermo. Io mi chiedo: possibile che dal 4 ottobre, con proroga  mensile e vacanza natalizie incluse nel nuovo contratto con scadenza il 29  gennaio, possa perdere il diritto alla supplenza? La continuità non viene  salvaguardata, nel rispetto degli alunni?

Mi hanno detto che dopo il 31  dicembre non possono essere dati incarichi dall’ufficio scolastico. E’ così?  Cosa mi succederà? La cattedra sulla quale sono è di 18 ore e comprende una  classe con 10 ore di Italiano, con mensa inclusa, e 8 ore di disposizione,  divise tra sostituzioni e ore di recupero per alunni bisognosi.  Attendo una vostra risposta e vi ringrazio per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Mirella,

dopo il 31/12, a differenza di ciò che accade prima di tale data, tutti i posti, anche quelli che si rendono vacanti o disponibili, hanno la valenza di “supplenza temporanea”, dunque si applicano ad essi gli articoli di proroga e conferma dei contratti (art. 7, commi 4 e 5 D.M. 131/2007) che si applicano prima del 31/12 a tutte le supplenze “brevi” e “temporanee” (quindi supplenze per malattie ecc.).

La ragione sta nel fatto che la cattedra vacante o disponibile assume rilievo nella fase provinciale ai fini della disposizione dell’incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (31/8-30/6).

Una volta decorso il termine del 31/12 di ogni anno tutte le supplenze sono di competenza esclusivamente del dirigente scolastico e per questo “temporanee”.

Se quindi un’inidoneità al lavoro, un decesso (o un’aspettativa che rende il posto disponibile tutto l’anno) del titolare avviene prima del 31/12 il posto è di competenza dell’Ufficio Scolastico Territoriale e assegnato alle graduatorie ad esaurimento fino al 30/6 (e a quelle d’istituto solo se esaurite quelle ad esaurimento), e l’eventuale supplente già in vigenza di contratto decade dalla supplenza.

Quando invece il posto si rende disponibile dopo il 31/12 (la causa dell’assenza in questo caso non ha importanza) e vi è già un supplente in vigenza di contratto, sul posto in questione si procede a una nuova nomina, per proroga o conferma del contratto, che va attribuita, per ragioni di continuità didattica, al docente in servizio fino a quel momento, come vuole il comma 4 del citato art. 7 del D.M. 131/2007:

“ Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto ”.

Pertanto, nel caso di cui al quesito e per le ragioni sopra esposte, la scuola non dovrà riscorrere la graduatoria delle supplenze perché ti spetta, per continuità didattica, una proroga contrattuale fino al termine delle lezioni (art. 7/4 sopra riportato).

 

Potrò accedere alla pensione anticipata senza penalizzazioni?

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Concetta – Sono nata il 17/10/1952, entrata nei ruoli il 01/10/1976 (allora la scuola iniziava il 1. ottobre), ho riscattato 3 mesi di preruolo e i 4 anni di laurea; quindi il 1. settembre 2014 avrò, complessivamente,  42 anni e 3 mesi  di anzianità. Potrò accedere alla pensione anticipata? avrò qualche penalizzazione? Grazie della risposta e cordiali saluti.

FP – Gentile Concetta,

considerato che:
- il requisito per la pensione anticipata previsto dalla L. 214/2011 per il 2014 che è di 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;
- possiede al 31/8/14 un’anzianità pari a 42 anni e 3 mesi di servizio;
può andare in pensione con decorrenza 1/9/2014.

Per la misura della pensione, si chiarisce quanto segue:

secondo quanto previsto dall’attuale normativa pensionistica, solo sulla parte di servizio reso entro il 31/12/2011 viene applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni.

Percentuale elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Si precisa che il meccanismo delle riduzioni percentuali di cui sopra, non trova applicazione nei confronti di quei soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva previsto dalla normativa entro il 2017, qualora l’anzianità derivi esclusivamente da servizio effettivo.

Per quanto riguardo la tempistica della liquidazione della buonuscita, si precisa che la nuova legge di stabilità ha introdotto nuovi termini:

12 mesi per di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.

Anche questo incremento del termine ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data.

Supplenze Primaria: quando l’assenza del titolare è superiore ai 10 giorni bisogna riscorrere la graduatoria

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Daniela – Salve, il 10 gennaio sono stata chiamata dalla graduatoria 3 fascia (priorità per disponibilità supplenze brevi 1-10 gg),  per una supplenza in primaria della durata di 3 giorni. Sono stata prorogata di 10 giorni e poi di altri 5. Finisco la supplenza domani mattina, mercoledì la maestra titolare ha il giorno libero e dallo stesso giorno partirà la sua maternità. Non rientra in servizio nemmeno per un giorno Alla scuola mi hanno detto che devono riscorrere le graduatorie perchè devono vedere se c’è qualcuno libero in 2^ fascia e in 3^ tra quelli che hanno saltato perchè non avevano dato la disponibilità per supplenze brevi. Io ho letto il D.M. 131 del 2007 e, purtroppo, mi è sembrato di capire che in questo caso, in barba alla continuità, devono rinominare. Me lo conferma o mi sa dare delle indicazioni diverse? Grazie per il servizio.

Paolo Pizzo – Gentilissima Daniela,

l’art. 7 comma 7 del D.M. 131/2007 dispone che “Nelle scuole dell’infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite”.

La nota Ministeriale prot. n. AOODGPER. 21992 del 19 novembre 2007 ha avuto modo di precisare: “La supplenza conferita in base all’art. 7 comma 7 del Regolamento D.M. 131/2007 (durata pari o inferiore a 10 giorni) può essere prorogata tante volte quanto necessario, purché le singole proroghe abbiano durata pari a quella prevista dal citato comma (fino a 10 giorni). Per durata superiore, si dovrà scorrere la normale graduatoria”.

Pertanto, dal momento che la maternità sarà sicuramente superiore ai 10 giorni la scuola dovrà riconvocare.

Scrutini: la partecipazione del docente è un obbligo di servizio che non rientra nelle 40+40 ore delle attività collegiali

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Eva – insegno inglese in una scuola primaria 22 ore settimanali più 2 ore di programmazione. Secondo il calendario degli scrutini io sarò impegnata dalle 15.00 alle 20.00 per 5 giorni per un totale di 25 ore. In questa situazione c’è anche la collega di religione. Gli altri colleghi faranno al massimo 15 ore, mentre addirittura i colleghi prevalenti dovranno fare solo 5 ore. Mi sono lamentata che così supero le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali ma la preside è irremovibile. Può costringermi ad un carico orario così esagerato? Grazie per l’attenzione.

Paolo Pizzo – Gentilissima Eva,

l’art. 29/3 del CCN/2007 dispone:

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

Pertanto, alla lettera a sono individuate le 40 ore da dedicare ai collegi docenti e altre attività simili; alla lettera b quelle da dedicare ai consigli di classe con l’accortezza che per gli  insegnanti con un numero di classi superiore a sei bisogna prevedere un impegno fino a 40 ore annue.

Poi, separate dalle 40+40 ore già dette, c’è la lettera c dello stesso comma:

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

L’attività di scrutinio, quindi, è una attività dovuta dal docente la quale non può rientrare in quelle di cui alla lettera a e b e di conseguenza non può essere quantificata.

Si precisa che a nulla rileva il numero di classi in cui il docente insegna.

Per il massimo ore giornaliere di lavoro ti invito a leggere questa FAQ.


Supplenze: supplente già “interno” e completamento orario

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Maria – ho un quesito riguardo ad una supplenza assegnata da graduatoria d’istituto. Un docente a TI è assente per malattia. Il docente A, già occupato con una supplenza in altra scuola, viene nominato per 4 ore, e il docente B, che segue in graduatoria, per le restanti 14. Nel momento in cui il titolare prolunga l’assenza per ulteriori settimane, il docente B, per motivi personali, vorrebbe accettare la proroga solo su 10 ore. Nel frattempo, il docente A ha terminato la supplenza nell’altra scuola, e sarebbe disposto ad accettare anche le 4 ore a questo punto vacanti.  Poiché il docente A ha il diritto al completamento, è già in servizio nella medesima scuola e sulla medesima cattedra, queste ore devono essere proposte preventivamente a lui, oppure si deve scorrere da capo la graduatoria? Lo chiedo perché, in passato, ho visto due scuole seguire procedure opposte.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

premetto che ad avviso di chi scrive la docente B non può chiedere di accettare solo 10 ore delle 14 che aveva per il motivo che la stessa docente, a differenza del docente A, è libera da ogni altra supplenza.

Non è quindi il caso del completamento orario. Inoltre, se la riduzione di orario (da 14 a 10) non è una causa oggettiva che deriva dalla stessa supplenza (per es. proroga del contratto per riduzione di orario dovuto ad allattamento), il docente supplente non può autonomamente decidere di accettare solo una parte delle ore che gli sono state precedentemente assegnate.

In ogni caso, anche qualora la scuola decidesse di accordare le 10 ore al supplente B, per le restanti 4 bisogna necessariamente riscorrere la graduatoria di istituto.

Il docente A non ha infatti titolo alle 4 ore in quanto docente “interno”, ma solo se utilmente collocato in graduatoria di istituto.

Per il docente A, quindi, il completamento orario potrà avvenire solo tramite scorrimento della GI e a nulla rileva che le 4 ore siano disponibili nella scuola in cui è già in servizio.

Questa settimana nuovo incontro al Miur per definire offerta formativa anche per infanzia e primaria

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Lucrezia – Gent.ma redazione, scaduto il termine, da parte delle Università, per una rinnovata proposta di avvio Pas per la Scuola Primaria, avvenuto l’incontro al MIUR per chiarire "anche" l’attivazione dei percorsi abilitanti per la Scuola Primaria, alla luce di un diritto all’acquisizione del titolo che deve essere garantito agli aventi diritto per come legiferato eposto all’attenzione particolare del Ministero da sindacati e politici, sarei grata di ricevere informazioni o eventualmente ogni notizia utile sui prossimi sviluppi in argomento.(Nel caso specifico Pas Primaria Calabria)

Lalla - gent.ma Lucrezia, l’incontro tra Miur e sindacati è avvenuto il giorno stesso in cui scadeva il termine per le Università per rinnovare la propria offerta formativa per l’attivazione dei PAS per infanzia e primaria nell’a.a. 2013/4, per cui l’Amministrazione non è stata in grado di fornire alle Organizzazioni sindacali dati certi e aggiornati.

I resoconti sindacali hanno infatti riportato solo dei dati generali

FLC CGIL – "

Rispetto ai corsi per i maestri diplomati , le funzioni sono ancora aperte , ma risulta che diversi Atenei abbiano già dato la propria disponibilità: attendiamo i dati ufficiali per verificare il rispetto delle norme e parità di trattamento per tutti i docenti."

Gilda degli insegnanti -

Il Dott. Chiappetta ha ribadito che, pur nel rispetto dell’ autonomia delle Università, nelle varie Regioni sarà garantita l’offerta formativa per la Scuola dell’ Infanzia e la Scuola Primaria dalle varie Università ed in particolare da quelle presso le quali c’è la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria.

Durante questa settimana ci sarà un nuovo incontro, in cui il Miur dovrebbe essere in grado di fornire un quadro più dettagliato di corsi attivati e non, con le relative soluzioni per questi ultimi.

Chi è inserito nelle graduatorie ad esaurimento dovrà presentare domanda di aggiornamento per comparire nel triennio 2014/17

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Carmela – Volevo sapere un informazione: io sono docente abilitata, vincitrice di concorso nel 1999, quindi il precedente concorso che si e’ fatto prima del 2013, ed inserita nelle graduatorie ad esaurimento. Siccome io non ho fatto domanda per partecipare al concorso del 2013, volevo sapere se risulto sempre iscritta alle graduatorie ad esaurimento anche se non ho fatto l’ultimo concorso? quindi posso fare appena escono le domande di aggiornamento per le graduatorie ad esaurimento?

Lalla - gent.ma Carmela, la sostituzione delle graduatorie del concorso del 1999 con quelle del concorso 2012 (DDG n. 82 del 24 settembre 2012) non pregiudica il tuo diritto a rimanere inserita nelle Graduatorie ad esaurimento. Si tratta infatti di due canali distinti per il reclutamento, ognuno dei quali partecipa per il 50% delle immissioni in ruolo stabilite annualmente.

Rinunciando al concorso del 2012 hai rinunciato all’eventuale 50% del reclutamento proveniente dal concorso (nel caso avessi superato le prove e risultassi in posizione utile per il ruolo).

Rimane invece il tuo diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, dalle quali concorri per il restante 50% delle immissioni in ruolo. Condizione necessaria è che tu provveda a rinnovare la domanda, nel periodo che a breve sarà indicato dal Ministero per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valido per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17.

Permessi per il padre per la nascita del figlio

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Marco – mia moglie dovrebbe partorire nel mese di Giugno (durante gli esami) ed io, essendo un docente a tempo determinato fino al 30 Giugno, vorrei sapere se ho diritto a qualche  giorno sia per accompagnarla in ospedale che dopo il parto. La segreteria della scuola mi ha detto che non mi spetta nulla se non qualche permesso, ma a me sembra molto strano. Altrimenti, mi è stato riferito che si possono prendere 6 giorni, ma che la scuola deve sospendere/ bloccare il mio contratto, il TFR non mi sarà versato nel mese corrente in cui prendo i giorni e sarà sospeso anche lo stipendio. Vi risulta? Grazie!

Paolo Pizzo – Gentilissimo Marco,

ha ragione la scuola.

Per il padre non esistono (per il momento) congedi ad ore o permessi specifici per la nascita del figlio perché ancora non previsti dal nostro Contratto.

Pertanto, essendo tu docente a tempo determinato non hai permessi retribuiti per motivi personali o familiari.

Tali giorni, infatti, ai sensi dell’art. 19 del Contratto sono 6, non retribuiti e interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Potresti poi provare a richiedere un giorno di ferie (fino a 6 durante il periodo in cui vi sono le lezioni) che ti potrà però essere concesso solo se nella scuola c’è un docente che ti sostituisce senza che tali ore gli siano retribuite.

Vigilanza dell’allievo disabile durante l’uso dei servizi igienici

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Rosario – Docente di sostegno ad un alunno disabile scuola media. Leggendo la nota del ministero protocollo N 3390 (link del vostro sito) sembra evidente che l’insegnante di sostegno non dovrebbe occuparsi dell’accompagnamento e della vigilanza dell’alunno ai servizi. Il preside con una circolare interna in sostanza impone di vigilare all’ interno dei servizi  quando l’alunno ne fa uso assistito dal personale ata sostenendo che è responsabilità dell’insegnante di sostegno nell’eventualità di una possibile caduta o simili. La domanda è semplice: Può’ il docente di sostegno rifiutarsi di vigilare all’interno dei servici? Nel ringraziarla porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Rosario,

si conferma quanto letto nella nota indicata nel quesito.

In ogni caso, al di là della nota, non rientra nelle competenze e nei doveri del docente di sostegno vigilare l’allievo all’interno dei servizi igienici o prestargli assistenza. Non si rinviene infatti negli artt. 28 e 29 del Contratto tale mansione.

In linea generale aggiungiamo quanto segue:

L’articolo 13 comma 3 della legge 104/92 afferma che “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.”

La nota ministeriale prot. 4274 del 4/8/2009 precisa che:

“Rimane all’Ente locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola (Protocollo d’Intesa del 13/9/2001) come secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13 comma 3, della legge 104/92, a carico degli stessi enti”

Nella nota citata nel quesito si prevede comunque che “Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti alla legge 104/92”.

Richiamata la normativa in materia, si ritiene che anche la vigilanza durante l’uso dei servizi igienici rientri in tale quadro normativo richiamato, escludendo quindi che tali mansioni possano essere in capo al docente.

Pertanto, puoi rifiutare tale compito perché non rientra nel tuo profilo di docente.

Pagamento del sabato e della domenica: ulteriori chiarimenti

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Scuola – vorrei sapere se una supplente completa la settimana lavorando su scuole primaria di diversi istituto l’ultima scuola deve pagargli anche il sabato e la domenica? In attesa di una risposta porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è positiva.

L’Art. 40 comma 3 (personale docente ed educativo) e art. 60 comma 2 (personale ATA) prevede che il dipendente che completi tutto l’orario settimanale ordinario  ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109 comma 1 del Codice Civile.

Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente.

Bisogna però precisare che per “completamento dell’orario settimanale ordinario” deve intendersi la circostanza che il docente supplente sia stato nominato a tempo pieno e su tutto l’orario settimanale di servizio per quell’ordine di scuola: 24 ore settimanali nella scuola primaria.

Non basta quindi essere stato nominato, anche su più scuole, per l’intera settimana (dal lunedì al venerdì o al sabato), ma bisogna che si totalizzino le 24 ore di supplenza settimanali.

In caso di completamento dell’orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell’eventuale sabato libero sarà disposto dall’ultima scuola di servizio che vi darà luogo previe le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

La nota MIUR.

Supplenze ATA: abbandono del servizio e conseguenze

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Collaboratrice scolastica – sono una “bidella” da un anno o poco più faccio delle supplenze in varie scuole. oggi mi e capitato di rinunciare ad una supplenza già in corso…,per incompatibilità con la segretaria,infatti non sapeva dove collocarmi mi spostava da un piano all’altro. ora vorrei sapere cosa comporta la mia rinuncia. Grazie per la vostra risposta.

Paolo Pizzo – Gentile collaboratrice,

l’art. 7, comma 1 lettera B del DM 430/2000 /regolamento delle supplenze personale ATA) afferma:

Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;

2) l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2  [graduatorie provincia], che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.


Supplenze: lasciare un incarico fino avente titolo e completamento orario

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Stefania – Ho una supplenza fino all’avente diritto in una scuola A e faccio otto ore. In un’altra scuola B faccio 9 ore fino all’otto febbraio con possibilità di proroga (congedo per grav. a rischio). La scuola A mi ha mandato la convocazione fino al 30/06 per 18 ore. Domanda: se toccasse a me potrei accettare solo otto ore nella scuola A e restare anche nella scuola B? Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima Stefania,

si premette che si può lasciare una supplenza fino avente titolo per altra a titolo definitivo (come il caso in questione). Inoltre, conservi titolo al completamento orario.

Pertanto, puoi chiedere alla scuola A di completare l’orario in base all’art. 4 del DM 131/07 essendo già impegnata per 9 ore ed essendo per la prima supplenza incaricata “fino avente titolo”:

1. L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.

Aspettativa per anno sabbatico: chi può fruirne e altri chiarimenti

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DSGA – Docenti con contratto a tempo indeterminato che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita (detto anno sabbatico) della durata massima  di un anno scolastico ogni dieci anni ( compreso il primo decennio)  cfr comma 14 art. 26. legge n. 448 del 23.12.1998. L’aspettativa per l’anno sabbatico può essere interrotta dalla malattia?

Paolo Pizzo – Gentile DSGA,

per il primo quesito la risposta è positiva.

Ai sensi dell’art. 15/7 del CCNL del Comparto Scuola Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”.

È il caso dell’aspettativa non retribuita per “anno sabbatico”.

Tale aspettativa definita anche “Anno di riflessione importante per la formazione” è disciplinata dall’art. 26 comma 14 della legge 448/1998 (finanziaria ‘99) che recita:

I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.

L’aspettativa non retribuita per “anno sabbatico” può essere quindi fruita solo dai Dirigenti e dai docenti di ruolo che hanno già superato il periodo di prova.

È di conseguenza escluso il personale docente che non abbia ancora superato il periodo di prova e tutto il personale docente assunto a tempo determinato.

Per il secondo quesito non esiste normativa in materia (la legge 448/1998 non regola il caso), pertanto bisogna fare riferimento a cosa dice l’ARAN (Orientamenti Applicativi SCU39 e SCU25 per il comparto Scuola) in proposito (si precisa che la risposta dell’ARAN è riferita al periodo di aspettativa non retribuita per motivi di famiglia che comunque possiamo applicare a quella per anno sabbatico):

L’aspettativa per motivi di famiglia o personali, prevista dall’art. 18, comma 1 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3/57, i quali nulla dispongono sulla interruzione di tale aspettativa ma solo sulla revoca della stessa ad opera del dirigente scolastico per ragioni di servizio.

[…]

L’interruzione si deve però ritenere possibile, se per causa di malattia per l’ipotesi di gravi patologie che determinano lunghi periodi di assenza, atteso che tale situazione genera impossibilità di assolvere a doveri lavorativi e a svolgere prestazioni specifiche non giustificabile con l’aspettativa per motivi di famiglia.”

L’ARAN ritiene dunque possibile l’interruzione dell’aspettativa esclusivamente per causa di malattia per l’ipotesi di gravi patologie che determinano lunghi periodi di assenza.

Pertanto, la “semplice”, per così dire, malattia insorta durante un periodo di aspettativa non interrompe l’aspettativa medesima (anche se la malattia ha dato luogo a ricovero ospedaliero).

Supplenze: se in servizio su due spezzoni è possibile abbandonarne uno senza avere conseguenze per l’altro in corso?

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Sonia – Sono una insegnante precaria, iscritta nella graduatoria di istituto. Ho un contratto a tempo determinato in qualità di docente supplente annuale per un posto normale e per l’insegnamento di A050 su cattedra orario esterna, con decorrenza dal 18/09/2013 e cessazione al 31/08/2014 per n.12 ore diurne presso un istituto, con completamento per n. 6 ore serali presso un altro istituto.  Chiedo se è possibile rinunciare alle sei ore serali (motivo: partecipazione al percorso abilitante speciale), e la relativa normativa. Grazie!

Paolo Pizzo – Gentilissima Sonia,

si premette che la normativa che regola i rapporti a tempo determinato per i docenti (CCNL/2007 e più nello specifico il DM 131/07) non prevede (così come non lo esclude) il caso in questione.

L’art. 8 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze) stabilisce:

  • Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:

1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

  •  Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

1. la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
3. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Il mio parere è che sarebbe possibile l’abbandono di “una delle due supplenze” solo se queste siano state conferite da due diverse scuole.

L’art. 7/6 del DM 131/07 recita: “Per la sostituzione del personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza”.

Ciò mi fa pensare che anche le relative sanzioni (per es. il rifiuto della proroga della seconda supplenza mentre è in corso la prima) siano “separate”. Pertanto, nel caso si abbandonasse uno dei due spezzoni ciò non dovrebbe avere ripercussioni sull’altro in corso.

Mi sento invece di escludere che tale possibilità possa esistere quando la supplenza è su cattedra esterna ovvero quando è un’unica scuola che conferisce l’incarico ovvero quando la scuola con maggior numero di ore prevede il completamento con altra scuola.

In questo caso, infatti, la supplenza (e il relativo contratto) è da intendersi “unica”.

Diverso potrebbe essere (ma siamo sempre nelle ipotesi) se il completamento orario (anche cattedra esterna) è su due diverse scuole (rientreremmo nel caso esposto all’inizio).

In questi casi è bene comunque che il docente (anche attraverso la scuola) senta l’Ufficio Scolastico di competenza.

Cosa che ti suggerisco di fare.

Si ricorda comunque che l’art. 8/4 dello stesso Regolamento delle supplenze afferma che “Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.”

Congedo parentale: entro quanto tempo bisogna presentare la richiesta?

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Michela – Sono una insegnante che ha ricevuto una proposta per una supplenza di 20 giorni in una scuola. Ho il bambino di 4 mesi e vorrei chiedere la facoltativa o congedo parentale. Posso rispondere alla scuola che accetto anticipando l’intenzione di usufruire della facoltativa? La richiesta del congedo parentale viene accettata automaticamente e decorre da tale momento oppure richiede giorni per essere accettata dal preside? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Michela,

si premette che il congedo parentale (già astensione facoltativa), a differenza di quello di maternità/paternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione, può essere chiesto dal genitore dipendente solo ed esclusivamente se vi è un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di congedo richiesto.

Pertanto, per ottenere i benefici previsti per il congedo parentale, come tutti i benefici previsti da norme o da disposizioni contrattuali a domanda, il dipendente deve aver confermato il proprio rapporto di lavoro con la presa di servizio.

L’art. 12 commi 7 e 8 del Contratto Scuola (art. 19 per il personale assunto a tempo determinato) stabilisce che ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di congedo parentale.

In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui sopra, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Si precisa che la concessione del congedo non è a discrezione del Dirigente trattandosi di un diritto potestativo del dipendente.

Pertanto, puoi prendere servizio e contestualmente presentare domanda di congedo anche entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Sospensione delle attività per neve e “discutibile” ordinanza del sindaco

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Maria – Salve, vorrei invitarvi a leggere l’ordinanza del sindaco pubblicata sul sito del comune di Alessandria in seguito alla nevicata odierna. L’ordinanza recita cosi’: “Il sindaco ha firmato l’Ordinanza di sospensione dell’attività didattica per la giornata di domani, venerdì 31 gennaio, in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. La sospensione dell’attività didattica permette di mantenere un presidio di insegnanti in grado di accogliere gli alunni che, per problemi famigliari, non potessero rimanere a casa.”Mi chiedo se e’ normale che a noi insegnanti sia praticamente chiesto di fare da babysitter visto che non sara’ possibile svolgere normalmente l’attivita’ didattica a causa dei prevedibili numerosi assenti. Mi sembra che tale ordinanza vada ulteriormente a sminuire la nostra professione, gia’ tanto bistrattata, ed equipari la scuola a un vero e proprio parcheggio. Forse non e’ chiaro a tutti che il nostro lavoro e’ quello di insegnare e non intrattenere bambini e ragazzi che i genitori non sanno a chi affidare. Ci manca solo che ci facciano andare a scuola nei giorni festivi a “sorvegliare” i figli di coloro che vorranno trascorrere un tranquillo week end fuori citta’.Vorrei conoscere il vostro parere in merito. Grazie per la disponibilita’.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

i poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, sono unicamente dei prefetti che sono i rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l’ordine, la sicurezza o l’incolumità pubblica.

Nello specifico.

1. La sospensione delle attività

Tale provvedimento è causato da eventi di straordinarietà ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il personale ATA deve recarsi a scuola (non lo devono fare allievi e docenti).

I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l’obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (collegi docenti, consigli di classe ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il Dirigente lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti.

Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà “giustificare” l’assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie).

2. La chiusura della scuola

Può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari (nevicate, alluvioni, disinfestazioni, elezioni politiche ecc.) o anche solo per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.

Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita:

“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

Al riguardo si vuole anche ricordare una posizione del MIUR relativa alla decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2002/03.

La Circolare Ministeriale n. 95/2002, a proposito della coincidenza con la domenica del 1°settembre recita: “…la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’ intera retribuzione mensile”.

3. Solo se le attività non sono sospese e quindi si svolge regolarmente lezione quanto detto sopra decade.

Es.  Ci sono state delle forti nevicate ma nonostante questo non sono intervenuti dei provvedimenti  di sospensione delle attività o di chiusura della scuola.

In questo caso il docente impossibilitato a raggiungere la sede di servizio dovrà fruire dei congedi previsti dal Contratto: se è assunto a tempo indeterminato può fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie alle stesse condizioni; se assunto a tempo determinato può fruire di 6 giorni di ferie e 6 di permesso non retribuito per motivi personali.

Pertanto, rientrando la vostra situazione nel punto 1, almeno così ha formalmente stabilito il sindaco, i docenti non hanno nessun obbligo di servizio e di presenza a scuola. Mi permetto quindi di dire che il sindaco si doveva limitare solo a definire la sospensione dell’attività o di chiusura della scuola, senza prevedere quali debbano essere i compiti dei docenti in tali occasioni. Infatti, lo ripeto, se c’è la sospensione delle attività il “Presidio” richiamato nell’ordinanza non è assolutamente legittimo in quanto non spetta in questo caso al Sindaco stabilire i compiti dei docenti bensì al Contratto di Lavoro. Quest’ultimo, lo ricordiamo, non impone per i docenti la presenza a scuola né altra attività durante la sospensione delle attività d’insegnamento (escluso il caso, come già detto, di eventuale partecipazione a collegi dei docenti o a consigli di classe o ad altra attività collegiale deliberata ad inizio anno e prevista nel Piano delle attività).

In ultimo, la sospensione dell’attività didattica impone agli allievi di non andare a scuola.

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