Maria – Salve, vorrei invitarvi a leggere l’ordinanza del sindaco pubblicata sul sito del comune di Alessandria in seguito alla nevicata odierna. L’ordinanza recita cosi’: “Il sindaco ha firmato l’Ordinanza di sospensione dell’attività didattica per la giornata di domani, venerdì 31 gennaio, in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. La sospensione dell’attività didattica permette di mantenere un presidio di insegnanti in grado di accogliere gli alunni che, per problemi famigliari, non potessero rimanere a casa.”Mi chiedo se e’ normale che a noi insegnanti sia praticamente chiesto di fare da babysitter visto che non sara’ possibile svolgere normalmente l’attivita’ didattica a causa dei prevedibili numerosi assenti. Mi sembra che tale ordinanza vada ulteriormente a sminuire la nostra professione, gia’ tanto bistrattata, ed equipari la scuola a un vero e proprio parcheggio. Forse non e’ chiaro a tutti che il nostro lavoro e’ quello di insegnare e non intrattenere bambini e ragazzi che i genitori non sanno a chi affidare. Ci manca solo che ci facciano andare a scuola nei giorni festivi a “sorvegliare” i figli di coloro che vorranno trascorrere un tranquillo week end fuori citta’.Vorrei conoscere il vostro parere in merito. Grazie per la disponibilita’.
Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,
i poteri di sospensione delle attività o di chiusura delle scuole e, conseguentemente, di sospensione del servizio pubblico scolastico, sono unicamente dei prefetti che sono i rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci, i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica e di pericolo per l’ordine, la sicurezza o l’incolumità pubblica.
Nello specifico.
1. La sospensione delle attività
Tale provvedimento è causato da eventi di straordinarietà ed è paragonabile alla sospensione delle attività che avviene nel periodo delle vacanze di Natale o Pasqua, per cui la scuola rimane aperta e vengono svolti tutti servizi tranne le lezioni. In questo caso solo il personale ATA deve recarsi a scuola (non lo devono fare allievi e docenti).
I docenti non devono recarsi a scuola perché è sospeso l’obbligo della lezione, a meno che in quei giorni non ci siano delle attività previste dal piano annuale (collegi docenti, consigli di classe ecc.). Ovviamente anche tali attività, se il Dirigente lo ritiene opportuno, potranno essere rimandate e recuperate in altri giorni, previo preavviso per tutti i docenti coinvolti.
Se il personale ATA è impossibilitato a raggiungere la sede dovrà “giustificare” l’assenza ricorrendo ai permessi previsti dal Contratto (permessi retribuiti o ferie).
2. La chiusura della scuola
Può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari (nevicate, alluvioni, disinfestazioni, elezioni politiche ecc.) o anche solo per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.
Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.
Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita:
“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.
Al riguardo si vuole anche ricordare una posizione del MIUR relativa alla decorrenza giuridica ed economica dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2002/03.
La Circolare Ministeriale n. 95/2002, a proposito della coincidenza con la domenica del 1°settembre recita: “…la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’ intera retribuzione mensile”.
3. Solo se le attività non sono sospese e quindi si svolge regolarmente lezione quanto detto sopra decade.
Es. Ci sono state delle forti nevicate ma nonostante questo non sono intervenuti dei provvedimenti di sospensione delle attività o di chiusura della scuola.
In questo caso il docente impossibilitato a raggiungere la sede di servizio dovrà fruire dei congedi previsti dal Contratto: se è assunto a tempo indeterminato può fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e di 6 giorni di ferie alle stesse condizioni; se assunto a tempo determinato può fruire di 6 giorni di ferie e 6 di permesso non retribuito per motivi personali.
Pertanto, rientrando la vostra situazione nel punto 1, almeno così ha formalmente stabilito il sindaco, i docenti non hanno nessun obbligo di servizio e di presenza a scuola. Mi permetto quindi di dire che il sindaco si doveva limitare solo a definire la sospensione dell’attività o di chiusura della scuola, senza prevedere quali debbano essere i compiti dei docenti in tali occasioni. Infatti, lo ripeto, se c’è la sospensione delle attività il “Presidio” richiamato nell’ordinanza non è assolutamente legittimo in quanto non spetta in questo caso al Sindaco stabilire i compiti dei docenti bensì al Contratto di Lavoro. Quest’ultimo, lo ricordiamo, non impone per i docenti la presenza a scuola né altra attività durante la sospensione delle attività d’insegnamento (escluso il caso, come già detto, di eventuale partecipazione a collegi dei docenti o a consigli di classe o ad altra attività collegiale deliberata ad inizio anno e prevista nel Piano delle attività).
In ultimo, la sospensione dell’attività didattica impone agli allievi di non andare a scuola.