Nicoletta – sono una docente scuola primaria a tempo determinato. Ho avuto un parto gemellare l’11 maggio del 2012, data presunta del parto 1 giugno 2012. Fino al 30/08/2012 sono stata in maternità e dal 10/09/2012, con incarico annuale fino al 30/06/2013, ho usufruito di 180 giorni di congedo parentale per il primo gemello pagato con assegni al 30%. Nell’anno in corso ho preso un altro incarico annuale, presso un altro I.C., dal 12/09/2013 al 31/08/2014 e ho chiesto un ulteriore periodo di congedo parentale per il secondo gemello.
La scuola mi scrive ma poi specifica che questo ulteriore periodo di congedo debba essere trattato con assegni allo 0%. Citando il Testo Unico,il Decreto specifica che detta astensione è computata nell’anzianità di servizio ed è utile a tutti gli effetti con esclusione di quelli relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Secondo il sindacato a cui mi sono rivolta, comunque, il Decreto di Congedo Parentale a sospensione di stipendio non dà diritto al servizio. Come devo interpretare il Decreto? Questa seconda trance di 180 giorni per il secondo gemello è veramente retribuita con assegni allo 0% o dovrebbe essere corrisposta con assegni al 30% come se fosse un periodo di congedo parentale per secondo figlio entro il terzo anno di vita? Ringrazio anticipatamente.
Paolo Pizzo – Gentilissima Nicoletta,
hanno torto sia la scuola che il sindacato a cui ti sei rivolta.
Andiamo con ordine.
Questione “quanti mesi ti spettano”
L’art. 32, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001 afferma chiaramente:
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita’ stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita’ di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.”
E all’art. 34:
“Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 [ergo "per ogni bambino"] alle lavoratrici e ai lavoratori e’ dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennita’ pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L’indennita’ e’ calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.”
L’INPS, con Messaggio n. p. 2001/0005/000569 del 27 giugno 2001, altrettanto chiaramente afferma:
“Il D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001 contenente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità (inviato a codeste Sedi, per una immediata conoscenza con il Msg. n. 485 del 1.6.2001), stabilisce, all’art. 32, che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.
Di conseguenza, in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32 (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori).
Con l’occasione si precisa che per il parto plurimo non è previsto, invece, il diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria).”
Come vedi è quindi molto chiaro che ti spettano 6 mesi per ciascun figlio e quindi terminati i primi 6 mesi per il “primo” figlio, hai altri 6 mesi, con la stessa retribuzione, per il “secondo” figlio.
Solo il primo mese è però pagato al 100% e non è duplicabile in caso di parto gemellare (ma qui siamo nel campo della clausola contrattuale e non del T.U.)
In conclusione:
per il secondo figlio hai diritto al congedo parentale pagato al 30% (se fruito entro i primi 3 anni del bambino) indipendentemente dal reddito. Questo perché i due figli e quindi i due congedi si intendono “separati”.
Giova anche precisare che non è un caso se l’art. 41 del T.U. afferma che “In caso di parto plurimo, i periodi di riposo [c.d. allattamento] sono raddoppiati“.
Ciò a conferma che che i due figli, anche se gemelli, si intendono “separati”.
Questione punteggio
L’art. 34/5 dello stesso T.U. stabilisce che “I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianita’ di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita’ o alla gratifica natalizia.”
In aiuto ci viengono inoltre le “note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di i grado e degli istituti di istruzione secondaria di ii grado ed artistica e del personale educativo” allegate al CCNI della mobilità, che nella parte relativa al servizio di pre ruolo (quindi per docenti che non sono ancora in ruolo come il tuo caso) e di ruolo molto chiaramente affermano:
“I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.”
Mentre quindi i periodi di congedo parentale retribuiti al 30% o non retribuiti diminuiscono la tredicesima mensilità e le ferie (proprio perché è minore la retribuzione mensile o non c’è affatto), si considerano comunque validi ai fini dell’anzianità di servizio (quindi del punteggio nel tuo caso).
Più chiaro di così.