Quantcast
Channel: Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
Viewing all 9414 articles
Browse latest View live

Possibilità del lavoratore di farsi riconoscere ai fini contributivi i periodi non retribuiti ma riconosciuti giuridicamente

$
0
0

Scuola – Gentile Redazione in vista della imminente scadenza delle pensioni: -è possibile chiedere la valutazione del servizio pre-ruolo derivante da effettiva vacanza del posto -così come risulta agli atti della scuola -, praticamente dal 1°ottobre 1976 e non dalla data di effettiva assunzione in servizio 05.04.1977- se si , cosa bisogna fare- Ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità e attendo una vostra cortese risposta. Saluti.

FP – Gentile Scuola,

è previsto per i periodi non retribuiti ma riconosciuti giuridicamente (questo particolare non viene indicato nella richiesta) la possibilità del lavoratore di farsi riconoscere ai fini contributivi i suddetti periodi.

In sostanza si vanno a coprire quei periodi intercorrenti tra la decorrenza giuridica ed economica della nomina in ruolo non coperti da servizio.

Si tratta di un istituto definito “sistemazione contributiva”.

L’istanza è di competenza dell’interessato e deve essere presentata all’INPS gestione ex INPDAP.

Si precisa che si tratta di una domanda di riscatto con onere e viene disciplinato dal DPR 1092 art. 142.


Pensione: Normativa per cessazione d’ufficio

$
0
0

Scuola – gentile redazione vorrei sapere se e’ obbligatorio collocare a riposo d’ufficio una docente della scuola primaria che compira’ 66 anni a febbraio 2014 e maturera’  26 anni di servizio al 31 agosto di quest’anno grazie.

FP – Gentile Scuola,

la normativa vigente dispone che la  cessazione d’ufficio può avvenire per:

- età anagrafica;

- anzianità contributiva.

Sono dimessi d’ufficio, coloro che:

1) entro il 31/8/2014 compiono 65 anni e contemporaneamente in possesso dei requisiti maturati entro il 31/12/2011 della normativa previgente. Di seguito si indicano i requisiti “pre Fornero”:

- quota 96 (60/36 o 61/35)

- 40 anni di contributi

- pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992;

2) entro il 31/8/2014 compiono 66 anni e 3 mesi non in possesso dei requisiti di cui al punto1;

3) sono stati già destinatari di trattenimento in servizio concesso fino al 31/8/2014;

4) raggiungono una anzianità contributiva al 31/8/2014 di 42 anni e 6 mesi per glio uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.

Il caso specifico rientra nella casistica individuata al punto 2.

Si precisa che, a parere di chi scrive, si tratta di pensionamento d’ufficio coatto, pertanto se il dipendente intende continuare a lavorare deve presentare richiesta di permanenza in servizio.

Quest’ultima verrà valutata dall’Amministrazione e secondo quanto disposto  dalla nota MIUR prot. 2855 del 23/12//2013 sui pensionamenti, i criteri per il trattenimento in servizio, sono determinati dalla Direttiva n. 94 del 4/12/2009.

Malattia: decurtazione “Brunetta”, periodo di comporto e visite fiscali. Chiarimenti per le scuole

$
0
0

Scuola – Si chiede se relativamente ad una certificazione medica riportante come motivazione assenza per stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta occorra applicare la decurtazione prevista dalla L. Brunetta oppure se l’assenza è assimilabile a quella per causa di servizio e quindi non decurtabile.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

di seguito un breve riepilogo sulla materia che può tornarvi utile anche in futuro.

Non si procede alla decurtazione economica nei seguenti casi:

  • Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
  • Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di    Verifica per le cause di servizio;
  • Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte). L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute;
  • Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
  • I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
  • Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita: sono esclusi dalla decurtazione economica i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
  • I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale)

Sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00):

  • I dipendenti che hanno patologie gravi che richiedono terapia salvavita: sono esclusi dalla visita di controllo i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche/ambulatoriali di controllo delle (certificate) gravi patologie.
  • I dipendenti che hanno subito un infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
  • I dipendenti che hanno malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
  • I dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può prevedere una successiva visita medica di controllo;
  • I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente);
  • I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso, o che a seguito di un infortunio, o che a seguito di un  ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
  • I dipendenti che hanno stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”.

Per quest’ultimo punto è utile aggiungere quanto segue:

Il D.M. 206/2009 si limita a prevedere, ai fini dell’esclusione del rispetto delle fasce di reperibilità, la presenza di “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”.

Pertanto:

  • La situazione di invalidità dev’essere riconosciuta da una struttura medica competente;
  • Non è richiesto, in quanto non specificato dalla norma, alcun grado minimo di invalidità ai fini dell’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità;
  • La certificazione da parte del medico deve espressamente indicare che l’assenza è dovuta a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD) esclusivamente:

  • Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
  • Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita: sono esclusi dal periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
  • L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione.
  • I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.

Inoltre si ricorda che il periodo di comporto dell’assenza dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio è retribuito sempre al 100% ed è da considerarsi unitariamente, di 36 mesi, senza distinzione tra i primi 18 mesi (art. 17, comma 1 del CCNL del 29.11.2007) e gli ulteriori 18 mesi (art. 17, comma 2).

Ne consegue che le assenze dovute a malattia per causa di servizio non si cumulano ai fini del calcolo del comporto con le assenze per malattia di cui al su citato art. 17 (art. 19 se ci riferiamo ai docenti con contratto a tempo determinato).

Nel caso di cui al quesito, quindi, dovrete operare la decurtazione economica ai sensi dell’art. 71 del D.L. 112/08 e calcolare l’assenza ai fini del superamento del periodo di comporto.

Non dovrete invece disporre la visita fiscale.

Qui potete trovare utili notizie sulle assenze per gravi patologie.

Congedo per cure per gli invalidi: criteri di fruizione, periodo di comporto e trattenuta “Brunetta”

$
0
0

Scuola – Si pone il seguente quesito: 1)un dipendente dovrà sottoporsi a cure fisioterapiche 3 volte a settimana, avendo un’invalidità superiore ai 2/3 può usufruire dei 30 gg di congedo per cure fisioterapiche art.26 L.30/9/1971 n. 118 con trattamento economico intero? eventualmente il congedo può essere preso anche frazionato cioè ad ore? oppure deve chiedere assenza per malattia 2)secondo una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 08/03/2013 il trattamento relativo  al congedo per cure per invalidi(di cui sopra) è calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.  Si calcola la decurtazione Brunetta?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

si premette che l’art. 22 comma 25 della legge 724/1994 ha così disposto: “Il comma 42 dell’art. 3 della legge 24/12/1993, n°537, è sostituito dal seguente: Salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 37 del testo unico approvato con DPR 3/57, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo nº29/93 [oggi trasfuso nel D.Lgs. 30/03/2001, n. 165], e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario, oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali elioterapiche, climatiche e psammoterapiche”.

Il comma 3 dell’art.13 della legge 638/1983 aveva comunque disposto:

“per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dai congedi ordinari e dalle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative connesse a stati patologici in atto, su motivata prescrizione di un medico specialista delle unità sanitarie locali, ovvero limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS o dall’ INAIL, su motivata prescrizione dei predetti istituti”.

Detto questo, il congedo per cure per gli invalidi di cui al quesito è stabilito dal D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011 che all’art. 7 commi 1-3 stabilisce:

“i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza puo’ essere prodotta anche attestazione cumulativa.”

Pertanto, ai fini della fruizione dei 30 gg., il dipendente deve fornire una certificazione di invalidità civile superiore al 50% e contestualmente la richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

La fruizione frazionata dei permessi  sarà da intendere come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta (INTERPELLO N. 10/2013 Ministero del Lavoro).

Si precisa che tali assenze non possono essere fruite ad ore ma solo in giorni e sono sottoposte alla decurtazione economica ai sensi dell’art. 71 del D.L. 112/08. Non rientrano invece nel periodo di comporto.

Viaggi di istruzione e la non disponibilità del docente alla partecipazione: cosa fare

$
0
0

Daniele – Buongiorno, sono un docente precario della scuola primaria. La scorsa estate mi hanno tolto un organo ed un cancro e  mi è stata riconosciuta un invalidità pari  al 100 per cento.  Ci sono dei giorni che sto poco bene ma per motivi economici devo lavorare. Nelle mie condizioni posso rinunciare alle gite scolastiche e alla presenza al saggio di fine anno? Potete indicarmi una guida o delle norme che tutelano la salute dei docenti precari?

Paolo Pizzo – Gentilissimo Daniele,

si premette che tutte le attività che non rientrano nell’orario obbligatorio di insegnamento o in quello funzionale (40+40 ore) e ancora ciò che non è disposto da norme o leggi specifiche non può essere imposto.

Pertanto, diciamo subito che la partecipazione al saggio non rientra tra le attività obbligatorie.

Per ciò che riguarda i viaggi di istruzione e le uscite didattiche il Ministero con nota 2209/2012 ha affermato che “L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

Come più volte detto nella riubrica la prima cosa da verificare è l’esistenza della disponibilità dei docenti accompagnatori. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

Pertanto, nelle discussioni che poi porteranno alla deliberazione di tali viaggi/uscite, sarà premura del Dirigente verificare quanti docenti siano disponibili ad accompagnare gli allievi, quanti altri si offrono per un’eventuale sostituzione e sarà bene che delle dichiarazioni di disponibilità o indisponibilità se ne lasci traccia nei relativi verbali.

La delibera attraverso cui l’organo collegiale autorizza l’uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari).

Pertanto, nel caso di non disponibilità da parte tua alla partecipazione di uscite e viaggi di istruzione, non dovrai fare altro che farlo presente nelle apposite sedute degli organi collegiali in cui si affronterà l’argomento, con la premura di far verbalizzare la tua non disponibilità.

La partecipazione non potrà così essere imposta.

Il caso dei PAS Lingue Piemonte

$
0
0

Raffaella - Gentile redazione, mi rivolgo di nuovo a voi poiché siete gli unici a darmi risposte. I sindacati mi dicono di aspettare…cosa?Avrei dovuto frequentare i PAS (per inglese A345) in Piemonte; non sono stati attivati, mi sono rivolta alle università della Lombardia (come mi avete suggerito di fare), le quali mi hanno giustamente risposto che loro attingono alle graduatorie dell’USR, che gentilmente mi ha comunicato che la Lombardia non accetta più nessuno, essendo già i corsi saturi.

Quindi non so veramente cosa fare. Fra l’altro si parla solo di corsi non attivati per primaria e infanzia e le lingue sono state dimenticate completamente (e vorrei sapere dove sono tutti i miei colleghi nella mia stessa situazione).Spero che anche questa volta mi
sappiate consigliare il da farsi. Grazie

Lalla - gent.ma Raffaella, tra il nostro consiglio (erano i giorni in cui sembrava dovessero essere i corsisti a cercarsi un’altra Università in cui frequentare il corso qualora non venisse attivato nella propria regione) e oggi, ci sono state due novità.

La prima è un nuovo comunicato dell’USR Piemonte, del 21 gennaio 2014 in cui, a proposito delle classi di concorso di Lingue, si dice

"1. per le classi di concorso di lingua straniera (A245 – A246 – A345 – A346 – A445 – A446 – A545 – A546 – A946) e di conversazione in lingua straniera (C031 – C032 – C033 – C034);

l’Università ha comunicato la disponibilità all’attivazione a partire dal prossimo anno accademico, prevedendo una distribuzione dei candidati tra l’a. a. 2014/2015 e l’a. a. 2015/2016."

La seconda novità è la nota Miur del 29 gennaio sulla gestione dei nulla osta, che saranno necessari solo per i corsi che non potranno essere attivati solo dopo che saranno state esperite tutte le modalità indicate nel dm n. 45 del 22 novembre 2013. A questo punto bisognerà chiedersi se USR e Università abbiano già compiuto questi tentativi per i corsi di Lingue e dunque il comunicato del 21 gennaio deve intendersi in certo qual modo superato dalla nota Miur del 29 gennaio, o è da intendersi definitivo.

Pertanto, a USR e sindacati bisogna porre questo quesito e forse il consiglio dei sindacati "di attendere" potrebbe riferirsi proprio a questo. Qualora il comunicato fosse definitivo, bisognebbe capire quali altre regioni potrebbero avere dei posti per questa classe di concorso (ferma restando la tua disponibiiltà allo spostamento).

Per i docenti di ruolo ulteriore abilitazione possibile con TFA ordinario

$
0
0

Marcello – Salve, essendo già abilitato in una classe di concorso ed essendo di ruolo, potrei comunque abilitarmi in un’altra classe di concorso? e se si, dovrei farlo tramite Tfa ordinario o PAS?

Lalla - La risposta è affermativa. I docenti di ruolo nella scuola statale possono conseguire ulteriori abilitazioni da sfruttare ai fini della mobilità professionale (o in caso di condizione di sovrannumerarietà).

L’unico canale di formazione attraverso il quale i docenti di ruolo possono conseguire un’ulteriore abilitazione è il TFA (quindi attraverso la selezione) ordinario.

Ti rimando ad una specifica FAQ emanata dal Ministero in occasione dell’unico ciclo di TFA finora espletato:

"

Chi è già docente a tempo indeterminato può partecipare ai corsi tfa per prendere un’altra abilitazione?

Sicuramente può iscriversi per l’eventuale ulteriore abilitazione. Per le modalità della frequenza si cercheranno soluzioni organizzative tramite i tutor che non dovranno comportare costi aggiuntivi"

Il decreto che ha avviato i PAS, il dm n. 58 del 25 luglio 2013, esclude invece la partecipazione dei docenti di ruolo

art. 2 "Non possono partecipare ai corsi speciali di cui all’art. 1 i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale"

Tra l’altro, mentre i corsi PAS sono una tantum (e non è più possibile fare richiesta di iscrizione), i corsi TFA dovrebbero essere emanati, nella fase di transizione verso il nuovo modello di formazione inziale/reclutamento, ogni anno. Al momento siamo in attesa dell’indizione del II ciclo, annunciato dal Ministro nel comunicato del 18 gennaio u.s.

TFA: il titolo sarà valorizzato nelle graduatorie di istituto. Febbraio bando II ciclo, graduatoria nazionale. La laurea continuerà ad essere titolo per l’inserimento in III fascia di istituto

Supplenze ATA: completamento orario

$
0
0

Angela – Gentilissima Redazione,leggo sempre la Vs rubrica che trovo MOLTO interessante e MOLTO utile,  avrei un quesito  importante e urgente da porVi: Per il profilo di Assistente Amministrativo, avendo chiesto il part time (18 h settimanali) in sede di stipula di contratto con nomina fino all’avente diritto ( da graduatoria permanente provinciale), posso adesso accettare il completamento d’orario per supplenze brevi  con graduatorie di Istituto? Vengo spesso convocata ma non so come comportarmi e nessuno riesce a darmi delucidazioni in merito. In attesa di un Vs preziosa risposta, saluto Cordialmente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Angela,

il D.M. 430/2000 (Regolamento supplenze personale ata) prevede che:

“L’aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell’orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime”.

La nota n. 1878 del 30/08/2013 (punto 2) stabilisce che in caso di supplenza attribuita su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.

Ai sensi della normativa sopra richiamata puoi completare.


Scrutini: il giudizio brevemente motivato a supporto della proposta di voto numerico

$
0
0

Fausto – Il dirigente scolastico, in occasione degli scrutini di valutazione quadrimestrali in corso,  ha richiesto ad ogni docente la formulazione di giudizi individuali per ogni singolo alunno, da riportare sul registro personale, che motivino la proposta di voto espressa. Tale richiesta è stata motivata dal dirigente: come prevede la legge. Chiedo cortesemente l’indicazione del riferimento normativo. Cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Fausto,

l’art. 79 del R.D. 653/1925 stabilisce:

“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni”.

La norma  è tuttora in vigore ma è ovvio che ogni istituzione scolastica, in base all’autonomia, può deliberare per questo aspetto modalità comuni per tutti i docenti (es. ad ogni voto numerico, e per ogni disciplina, far corrispondere un  giudizio).

In assenza di una delibera collegiale in tal senso, a mio avviso, come detto in questa guida, il docente può stilare un giudizio brevemente motivato per ogni allievo corrispondente alla sua proposta di voto numerico, oppure crocettare le aggettivazioni riferite alla conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi o ad altre aggettivazioni presenti nel registro personale.

Permessi per esami: per il personale a tempo determinato non sono retribuiti

$
0
0

Ritangela – volevo gentilmente delle informazioni. Sono una docente di scuola dell’infanzia, laureata in scienze della Formazione Primaria con l’abilitazione al sostegno. Dal 15 novembre lavoro come docente di sostegno in una scuola dell’Infanzia con un contratto di lavoro fino al 30 giugno 2014, ho bisogno di chiedere dei permessi per esami universitari, non potendo chiedere i permessi studio potrei chiedere un permesso retribuito con giustificazione esame? In attesa di una  risposta, La ringrazio.

Paolo Pizzo – Gentilissima Ritangela,

ai sensi dell’art. 19 del CCN/2007 al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di 8 giorni.

Pertanto, qualora fruiti gli 8 giorni non sono retribuiti, riducono le ferie e interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (i giorni di assenza non sono pertanto utili ai fini del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie ad Esaurimento/Permanenti/Istituto e del versamento dei contributi).

Supplenze ATA: abbandono supplenza per accettare incarico come docente

$
0
0

Valentina- sono inserita nelle graduatorie di coll scolastico terza fascia  e ho fatto domanda di disponibilità nel profilo docenti ; ho la  possibilità di lasciare una supplenza breve in corso nel profilo di collaboratore scolastico per accettarne una nel profilo di docente anche se di durata inferiore?  (coll. scol  9 giorni supplenza in corso fino al 09/02, doc 2 giorni da lunedì 03/02) Sono le prime chiamate e sono inesperta. Grazie per un’eventuale risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima Valentina,

l’art. 4 del DM 430/2000 (Regolamento supplenze personale ATA) afferma che  ”Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità“.

L’art. 7 dispone che Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

“l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2 [graduatorie provinciali], che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.”

Pertanto, fermo restando che non puoi svolgere i due incarichi contemporaneamente, potrai abbandonare quello di collaboratore scolastico e accettare quello di insegnante tenendo però presente la sanzione di cui all’art. 7.

Attività sospese per derattizzazione: obblighi dei docenti

$
0
0

Emilia – gradirei un suo parere sulla presente circolare: ”Si comunica al  personale in indirizzo che il giorno 03.02.14 le attività didattiche sono  sospese causa derattizzazione da parte ASL…… Il personale docente della scuola  primaria e secondaria di 1^ grado saranno in servizio presso la sede centrale …………, secondo il loro orario.”  Domanda: E’ lecito che i docenti della sede distaccata, chiusa per il motivo di cui sopra, vengano “ invitati” a prendere servizio nella sede centrale? O i docenti in virtù dell’art. 1256 c.c. non sono obbligati ad adempiere a tale “invito”? Grazie per la risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima Emilia,

la questione è simile a quella della chiusura di un determinato plesso dell’istituto durante le elezioni mentre restano funzionanti gli altri plessi. Inoltre un’ordinanza ministeriale del 1995 aveva previsto anche il caso di cui al quesito.

Da una scheda della UIL scuola Nazionale:

Nei plessi non individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e  dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti: docenti e personale ATA assegnati  a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.

Nei plessi individuati sede di seggio elettorale ci troviamo nella fattispecie della chiusura  dell’edificio, pertanto non vi sono obblighi di servizio.

a) Ricordiamo che l’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30) prevede che : “Gli insegnanti a disposizione  per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di  consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto  utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.

b) Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che  preveda la prestazione lavorativa di ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono  le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in  relazione a conclamate esigenze di servizio, ma sempre nell’ambito di quanto previsto dalla  contrattazione di scuola, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettere h e m del CCNL/2007 ( flessibilità  contrattata).”

 

Graduatorie di istituto: chi si abilita negli anni di chiusura avrà priorità per le supplenze dalla III fascia

$
0
0

Rosanna L. – gentile redazione, sono un’insegnante di spagnolo non abilitata. nell’attesa che fosse attivato un corso abilitante ho preso la laurea in scienze della formazione primaria. quest’anno ho fatto domanda per i PAS nel Veneto ma, avendo io già un’abilitazione, sono tra le ultime in graduatoria per cui farò il corso fra tre anni. ora mi domando: i colleghi che faranno il corso questo e il prossimo anno aggiorneranno il punteggio prima di me? in poche parole, il fatto di aver preso un’altra laurea è stato per me controproducente? grazie

Lalla – gent.ma Rosanna, come considerare il possesso di una abilitazione (la laurea in Scienze della formazione primaria ti ha permesso l’accesso in Graduatoria ad esaurimento se l’iscrizione è avvenuta entro il 2007/08 o in II fascia delle graduatorie di istituto se successiva) dipende dai punti di vista. Il criterio stabilito da Miur e sindacati per scaglionare l’accesso dei corsisti in caso di classi di concorso con numerosi candidati (in realtà le Università hanno poi utilizzato il criterio anche per altri motivi) ha privilegiato coloro che non sono in possesso di alcuna abilitazione (in osservanza di quello che era lo spirito originario del TFA speciale avviato dal Ministro Profumo), salvo poi estendere la possibilità anche a chi era già in possesso di altra abilitazione.

Veniamo ai punteggi. Nel 2014 ci sarà l’aggiornamento delle graduatorie di istituto, che sarà valido per il prossimo triennio 2014/15, 2015 16, 2016/17.

I docenti che alla data di scadenza di presentazione della domanda di aggiornamento saranno in possesso di abilitazione si iscriveranno in II fascia.

Il Ministro ha invece annunciato un decreto, in corso di emanazione, che regolamenterà la collocazione dei docenti che conseguiranno l’abilitazione negli anni intermedi, quelli in cui le graduatorie rimarranno chiuse. L’idea, anticipata dal Ministro nel comunicato del 18 gennaio 2014 e ribadita nella nota del 30 gennaio 2014 a firma del dott. Chiappetta, Capo Dipartimento del Ministero, è quella di assegnare ai docenti della III fascia delle graduatorie di istituto, una volta ottenuta l’abilitazione, la priorità nell’attribuzione delle supplenze. Si dovrebbe quindi determinare una fascai prioritaria in testa alla III fascia delle graduatorie di istituto e poi la graduatoria normale.

Per i particolari, dobbiamo attendere l’emanazione del decreto.

Non è possibile “barattare” le ore da dedicare alle attività collegiali con le ore di insegnamento

$
0
0

Ester – sono un’insegnante della scuola primaria. Avrei bisogno di una vostra consulenza: il nostro DS vuole chiederci di utilizzare un pacchetto di 20 ore ciascuno (da decurtare dalle 40 ore funzionali all’insegnamento normalmente effettuate a giugno dopo la chiusura dell’attività didattica per progettazione, organizzazione nuovo anno,…) per sostituire i colleghi assenti durante il secondo quadrimestre. Volevo sapere se è una richiesta lecita da parte sua o se possiamo rifiutarci.

Paolo Pizzo – Gentilissima Ester,

la richiesta della dirigente è illegittima.

Gli obblighi di lavoro del personale docente consistono in attività di insegnamento (art. 28 del CCNL) e attività funzionali all’insegnamento (art. 29).

Si tratta di attività diverse e nettamente distinte, che non possono essere confuse o compensate.

Pertanto, le ore non di insegnamento sono infungibili con quelle di insegnamento, come vi è infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art. 29 (le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe).

Trattandosi quindi di attività completamente distinte (non a caso riguardano due artt. distinti del Contratto), non è possibile né il recupero di un’ora di assenza ad un’attività collegiale con un’ora di attività di insegnamento, né tanto meno “barattare” un’ora di attività collegiale con una di insegnamento.

Si precisa che ciò è illegittimo anche se inserito nella contrattazione di istituto.

La richiesta è quindi illegittima perché viola il Contratto Nazionale e vi ricordo che se date disponibilità nel fare ore in più di insegnamento queste vi dovranno essere obbligatoriamente retribuite.

Congedo parentale: chiarimenti per il parto gemellare

$
0
0

Nicoletta – sono una docente scuola primaria a tempo determinato. Ho avuto un parto gemellare l’11 maggio del 2012, data presunta del parto 1 giugno 2012. Fino al 30/08/2012 sono stata in maternità e dal 10/09/2012, con incarico annuale fino al 30/06/2013,  ho usufruito di 180 giorni di congedo parentale per il primo gemello pagato con assegni  al 30%. Nell’anno in corso ho preso un altro incarico annuale, presso un altro I.C., dal 12/09/2013 al 31/08/2014 e ho chiesto un ulteriore  periodo di congedo parentale per il secondo gemello.

La scuola mi scrive  ma poi specifica che questo ulteriore  periodo di congedo debba essere trattato  con assegni allo 0%. Citando il Testo Unico,il Decreto specifica che detta astensione è computata nell’anzianità di servizio ed è utile a tutti gli effetti con esclusione di quelli relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.  Secondo il sindacato a cui mi sono rivolta, comunque, il Decreto di Congedo Parentale a sospensione di stipendio non dà diritto  al servizio. Come devo interpretare il Decreto?  Questa seconda trance di 180 giorni per il secondo gemello è veramente retribuita con assegni allo 0% o dovrebbe essere corrisposta con assegni al 30% come se fosse un periodo di congedo parentale per secondo figlio entro il terzo anno di vita? Ringrazio anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Nicoletta,

hanno torto sia la scuola che il sindacato a cui ti sei rivolta.

Andiamo con ordine.

Questione “quanti mesi ti spettano”

L’art. 32, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.  151 del 26.3.2001 afferma chiaramente:

Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita’ stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita’ di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi.”

E all’art. 34:

“Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 [ergo "per ogni bambino"] alle lavoratrici e ai lavoratori e’ dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennita’ pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L’indennita’ e’ calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.”

L’INPS, con Messaggio n. p. 2001/0005/000569 del 27 giugno 2001, altrettanto chiaramente afferma:

“Il D. Lgs. n.  151 del 26.3.2001 contenente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità (inviato a codeste Sedi, per una immediata conoscenza con il Msg. n. 485 del 1.6.2001), stabilisce, all’art. 32, che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.

Di conseguenza, in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32 (in sintesi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori).

Con l’occasione si precisa che per il parto plurimo non è previsto, invece, il diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità (astensione obbligatoria).”

Come vedi è quindi molto chiaro che ti spettano 6 mesi per ciascun figlio e quindi terminati i primi 6 mesi per il “primo” figlio, hai altri 6 mesi, con la stessa retribuzione, per il “secondo” figlio.

Solo il primo mese è però pagato al 100% e non è duplicabile in caso di parto gemellare (ma qui siamo nel campo della clausola contrattuale e non del T.U.)

In conclusione:

per il secondo figlio hai diritto al congedo parentale pagato al 30% (se fruito entro i primi 3 anni del bambino) indipendentemente dal reddito. Questo perché i due figli e quindi i due congedi si intendono “separati”.

Giova anche precisare che non è un caso se l’art. 41 del T.U. afferma che “In caso di parto plurimo, i periodi di riposo [c.d. allattamento] sono raddoppiati“.

Ciò a conferma che che i due figli, anche se gemelli, si intendono “separati”.

Questione punteggio

L’art. 34/5 dello stesso T.U. stabilisce che “I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianita’ di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita’ o alla gratifica natalizia.”

In aiuto ci viengono inoltre le “note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di i grado e degli istituti di istruzione secondaria di ii grado ed artistica e del personale educativo” allegate al CCNI della mobilità, che nella parte relativa al servizio di pre ruolo (quindi per docenti che non sono ancora in ruolo come il tuo caso) e di ruolo molto chiaramente affermano:

I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.”

Mentre quindi i periodi di congedo parentale retribuiti al 30% o non retribuiti diminuiscono la tredicesima mensilità e le ferie (proprio perché è minore la retribuzione mensile o non c’è affatto), si considerano comunque validi ai fini dell’anzianità di servizio (quindi del punteggio nel tuo caso).

Più chiaro di così.


Un docente si ammala mercoledì, venerdì e sabato: il giovedì come “giorno libero”è ricompreso nell’assenza?

$
0
0

Scuola – Salve, un docente si ammala mercoledì per un giorno, il giovedì è il suo giorno libero ed il venerdì e sabato si riammala per ricaduta: il certificato di malattia deve essere continuativo? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è negativa.

Giova infatti ricordare che il giorno libero non è un giorno festivo, ma solo un giorno in cui il docente non ha ore di insegnamento da svolgere. Resta però in vigore l’obbligo di svolgere, se programmate,  tutte le altre attività stabilite nell’art. 29 del CCNL (attività funzionali all’insegnamento).

Trattandosi quindi di giorno di effettivo servizio (riconosciuto a tutti gli effetti, compreso il periodo di prova) non può essere computato nel periodo di malattia se non espressamente ricompreso nella certificazione prodotta dal dipendente.

Nel caso di cui al quesito quindi, il giovedì, se non ricompreso nell’assenza per malattia, non può essere considerato malattia.

Lo sarà invece la domenica se il docente in questione si dovesse riassentare dal lunedì (stessa tipologia di congedo anche con diversa diagnosi) senza aver quindi assunto effettivo servizio.

Il congedo parentale spetta anche ai dipendenti nominati per supplenza breve

$
0
0

Scuola – al docente con contratto di supplente breve e saltuario (sostituisce titolare assente) spetta astensione facoltativa con retribuzione al 100% per i primi 30 giorni? Ovvero valgono le disposizioni dell’art. 12 del CCNL?.. saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la risposta è positiva.

L’art. 2, comma 1, lett. e) del T.U. 151/2001 definisce i beneficiari delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità chiarendo che per ”lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

L’art. 19/4 del Contratto Scuola, disciplinando ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato esplicita che “al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12”.

Tale art. 12/1, recita che “al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs n. 151/2001”.

Dunque, la disposizione legislativa e la normativa contrattuale non operano alcun discrimine per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro,  ma assicurano al lavoratore sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, la possibilità di fruire dei benefici della disposizione in questione.

Pertanto, il congedo parentale spetta a tutto il personale della scuola senza esclusione alcuna:

  • docenti, educatori ed ATA di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato (anche se per “supplenza breve” o “fino avente titolo”) compreso il personale in regime di part time.

Si precisa che per il docente assunto a tempo determinato la richiesta di congedo e la fruizione dello stesso non può che avvenire solo all’interno del rapporto di lavoro.

Aspettativa per motivi di famiglia e possibilità di diniego

$
0
0

Valentina – Sono un’insegnante assunta a  tempo determinato fino al 30/6. Ho 3 bambini uno di 4 anni, uno di 2 anni e una  piccolina di 10 mesi. Sono in astensione facoltativa fino al 16/3, quando  terminerò i giorni di congedo. Per motivi familiari appunto, non posso  rientrare al lavoro perchè non ho più nessuno a cui affidare i bambini e la  possibilità del nido non è per me percorribile. Vorrei fare richiesta  dell’aspettativa ma leggo ovunque che la richiesta deve essere DOCUMENTATA. Ma  da che cosa? Non è sufficiente che elenchi le mie motivazioni? Secondo voi sono  motivazioni valide? In alternativa dovrei licenziarmi. E’  possibile? Vi ringrazio per la risposta. Cordialità.

Paolo Pizzo – Gentilissima Valentina,

se hai già fruito di tutto il congedo parentale a disposizione (6 mesi per ogni figlio fino al compimento dell’ottavo anno età [ti ricordo che anche i periodi di congedo non retribuiti sono computati nell’anzianità di servizio]), potrai richiedere l’aspettativa per motivi di famiglia.

L’art. 18, c. 1 del CCNL/2007 stabilisce che “l’aspettativa per motivi personali continua ad essere regolata dagli art. 69 e 70 del DPR n. 3/1957″

Ai sensi di tali artt. “L’impiegato  che  aspira  ad  ottenere  l’aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio”…

E il dirigente può respingere la domanda o ritardarne l’accoglimento o ridurre la durata della aspettativa richiesta, esclusivamente “per motivi di servizio“, che vanno enunciati nel provvedimento.

Al dirigente non compete quindi la valutazione del motivo della richiesta.

Indennità di maternità fuori nomina: chiarimenti per la scuola

$
0
0

Scuola – un’insegnante che ha preso servizio il 30 u.s. ha mandato il giorno dopo (31/1) un certificato di gravidanza a rischio. Devo fare il contratto per la durata della supplenza e poi il contratto per indennità fuori nomina (che codice è?)? Fino alla presunta data del parto, anche se la supplenza effettiva era di pochi giorni? In attesa di un Vs. cortese riscontro, ringrazio e invio distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

nel quesito non è indicata la data di scadenza del contratto (si dice solo “per pochi giorni”) e neanche quella della interdizione per gravi complicanze.

Supponiamo comunque che la scadenza del contratto sia il 4 febbraio  (ovviamente la scuola farà riferimento alla reale data di scadenza).

La docente in questione dal 30/1 al 4/2  percepirà una indennità di maternità pari al 100% perché sotto contratto con il riconoscimento pieno del punteggio e il versamento dei relativi contribuiti.

Dal 5 febbraio, primo giorno di scadenza del contratto, deve essere collocata in indennità fuori nomina all’80% dell’ultimo stipendio ricevuto.

Tale indennità non è utile ai fini della maturazione del punteggio.

L’indennità deve essere percepita dalla docente finché non dura l’interdizione dal lavoro certificata dal ginecologo e dall’ASL (qual è’ quindi la data indicata nel certificato che avete in possesso?)

La durata dell’autorizzazione è infatti legata esclusivamente alla condizione di salute della gestante o al decorso della gestazione in quanto il presupposto del provvedimento consiste in uno stato di salute che non può consentire la prosecuzione o comunque l’inizio dell’attività lavorativa.

Supponiamo quindi che il certificato prodotto dalla docente e in vostro possesso sia fino al 2/3.

Fino a tale data la docente continuerà a percepire tale indennità fuori nomina che potrà proseguire anche per tutto il congedo di maternità (già astensione obbligatoria) se la scuola continuerà a ricevere le certificazioni che attestino lo stato di gravi complicazioni alla gravidanza.

Pertanto, la docente, se perdura lo stato di interdizione dal lavoro per gravi complicanze, è tenuta a produrre ulteriori certificati fino all’inzio del congedo di maternità (ex astensione obbligatoria). La scuola, per ogni certificato che riceve, deve effettuare lo stesso iter.

Il pagamento dell’indennità di maternità fuori nomina è di competenza del MEF e il codice è N 18.

Se la scuola trova difficoltà con la trattazione automatica dovrà inviare il provvedimento cartaceo alla la Direzione Provinciale del Tesoro per la relativa regolarizzazione (MIUR, nota n. 24056 del 19 dicembre 2007).

Docente nata il 10/09/48 che al 31/12/11 aveva 63 anni di età e 33 anni di contributi: Pensionamento d’ufficio

$
0
0

Scuola – Buongiorno. Si pone il seguente quesito: Una docente nata il 10/09/48 al 31/12/11 aveva 63 anni di età e 33 anni di contributi. Con i requisiti  pro Fornero la docente può essere collocata  d’ufficio per vecchiaia? (trovandosi con i requisiti 61 anni di età e 20 anni di contributi). In attesa di chiarimenti si porgono saluti.

FP – Gentile Scuola,

la normativa vigente dispone che la cessazione d’ufficio può avvenire per:

- età anagrafica;

- anzianità contributiva.

Sono dimessi d’ufficio, coloro che:

1) entro il 31/8/2014 compiono 65 anni e contemporaneamente in possesso dei requisiti maturati entro il 31/12/2011 della normativa previgente. Di seguito si indicano i requisiti “pre Fornero”:

- quota 96 (60/36 o 61/35)

- 40 anni di contributi

- pensione di vecchiaia con 65 anni di età per gli uomini e 61 anni di età per le donne con un minimo di 20 anni di contribuzione o 15 di contributi se in servizio prima del 31/12/1992;

2) entro il 31/8/2014 compiono 66 anni e 3 mesi non in possesso dei requisiti di cui al punto1;

3) sono stati già destinatari di trattenimento in servizio concesso fino al 31/8/2014;

4) raggiungono una anzianità contributiva al 31/8/2014 di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.

Il caso specifico rientra nella casistica individuata al punto 1.

A parere di chi scrive si tratta di pensionamento d’ufficio coatto.

Si precisa che sussiste la facoltà per il dipendente di presentare richiesta di permanenza in servizio.

Quest’ultima verrà valutata dall’Amministrazione e secondo quanto disposto dalla nota MIUR prot. 2855 del 23/12//2013 sui pensionamenti, i criteri per il trattenimento in servizio, sono determinati dalla Direttiva n. 94 del 4/12/2009.

Viewing all 9414 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>