Alessia – Salve, sono una supplente. Vorrei sapere se ho diritto alla maternità. Grazie.
Paolo Pizzo – Gentilissima Alessia,
l’art. 41 del D.P.R 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) recita:
“All’impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.”.
Il personale docente, educativo e ATA di ogni ordine e grado per poter godere dei benefici previsti dal D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni deve instaurare un rapporto di lavoro dipendente e divenire contemporaneamente madre o padre di figli naturali, adottivi e in affidamento.
L’art. 1 del T.U. indica al comma 1 qual è l’oggetto della disciplina:
“…i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità”, poi al comma 2 recita: “Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione”.
Le disposizioni che riguardano la Scuola sono contenute negli artt. 12 (personale a tempo indeterminato) e 19 (personale a tempo determinato) del Contratto Scuola e attribuiscono al personale dipendente condizioni di maggiore favore rispetto la normativa finora citata:
Es.
- Per il congedo parentale: l’art. 12, comma 4 dispone: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [per ogni figlio nato, nei primi suoi otto anni di vita], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
- Per la malattia del figlio: l’art. 12, comma 5 prevede che successivamente al periodo congedo di maternità (già astensione obbligatoria) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001 [congedo per malattia del figlio], alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Tali giorni non sono però retribuiti ma comunque riconosciuti nell’anzianità di servizio.
Oltre a ciò, sia il T.U. 151/2001 e successive modificazioni che gli artt. citati del Contratto Scuola sanciscono identità di trattamento (anche economico) in materia di congedi tra il personale docente, educativo e ATA di ogni ordine e grado assunto a tempo indeterminato (anche in part time) e quello assunto a tempo determinato (anche per “supplenza breve” o nominato “fino avente titolo”).
In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. e) del T.U. 151/2001 definisce i beneficiari delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità chiarendo che per ”lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
L’art. 19/4 del Contratto Scuola, disciplinando ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato esplicita che “al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12”.
Tale art. 12/1, recita che “al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs n. 151/2001”.
Dunque, la disposizione legislativa e la normativa contrattuale non operano alcun discrimine per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro, ma assicurano al lavoratore sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, la possibilità di fruire dei benefici della disposizione in questione.