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Graduatorie ad esaurimento: non sono previsti nuovi inserimenti neanche nella fascia aggiuntiva alla III

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Barbara - Mi sono laureata in Scienze della Formazione Primaria nel giugno del 2011 anno di iscrizione 2008 con inserimento al terzo anno per crediti da una precedente laurea.Non sono stata avvertita da Sindacato dell’esistenza della IV fascia nel 2012 e io in quel periodo avevo appena partorito quindi non riuscivo ad aggiornarmi. Alla riapertura di quest’anno posso ancora inserirmi in IV fascia? Grazie infinite

Lalla – gent.ma Barbara, la risposta è negativa. Pur essendo in possesso dei requisiti, avresti comunque dovuto produrre domanda di inserimento nel periodo predisposto dal Ministero, cioè entro il 10 luglio 2012. Capisco purtroppo quali possano essere state le difficoltà di quel periodo, ma purtroppo le graduatorie scolastiche sono complicate e in un certo senso avresti dovuto prevedere di affidare a qualche amico/parente la cura di questa incombenza.

- Mi sono affidata al sindacato – risponderai tu, ma bisognerebbe valutare quali fossero gli accordi con lo stesso, se derivano da una tua iscrizione, dal fatto che periodicamente la struttura ti informa, e i motivi per cui in questa circostanza non lo ha fatto.

Bisogna anche dire che eravamo a conoscenza della creazione della fascia aggiuntiva alla III nelle Graduatorie ad esaurimento già dal febbraio 2012, cioè dall’approvazione del cosiddetto Decreto Milleproroghe.

Non mi hai detto se poi nell’agosto 2011 ti sei iscritta in II fascia delle graduatorie di istituto, in ogni caso a questo potresti rimediare quest’anno, in quanto è previsto l’aggiornamento delle Graduatorie di istituto per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17. Attenta alle scadenze, che ti consiglio di controllare in maniera autonoma.


Mobilità: chiarimenti per la compilazione della domanda per il perdente posto degli anni precedenti

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Docente – Sono stata lo scorso anno perdente posto nella mia scuola di titolarità.  Di  conseguenza quest’anno sono titolare presso un altro circolo di un altro  comune   della provincia fra quelli indicati tra le mie preferenze nella domanda che  avevo “condizionato”! La domanda è la seguente: per rientrare con diritto di  precedenza qualora ovviamente ci fosse possibilità. ..devo indicare  nell’apposito spazio del modulo domanda la scuola di precedente titolarità!  Ma  nell’ultima pagina dove si indicano le preferenze. ..posso comunque indicare  una lista di preferenze? E nel caso in cui poi mi fosse assegnata una scuola   fra queste, qual’ora non ci fosse possibilità di rientro nella scuola di ex  titolarità, manterrei il diritto di precedenza per gli anni successivi? O non  devo indicare preferenze? Ringrazio anticipatamente in attesa di una sua risposta.

Paolo Pizzo – Gentilissima docente,

per continuare a mantenere il diritto al rientro nella scuola di ex titolarità e di conseguenza mantenere il punteggio di continuità dovrai indicare il codice meccanografico e la denominazione della scuola o centro territoriale dal quale sei  stata trasferita d’ufficio, ovvero a domanda condizionata, nell’ottennio precedente all’anno scolastico in corso (es. casella 21 per il docente di scuola I grado) indicando il tipo di posto (comune o sostegno)

Devi poi richiedere, come prima preferenza, la scuola, circolo o istituto dove eri  titolare, o indicare preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.

In ultimo, dovrai compilare e allegare l’apposito modello F (qui un esempio).

Per ciò che riguarda le altre preferenze: Se non indichi altre preferenze e se non rientrerai nella ex scuola rimarrai nella scuola in cui sei ora  (a meno che non sarai anche qui individuata come perdente posto); potrai indicare altre sedi: nel caso le dovessi indicare ed essere soddisfatta per una di queste non perdi comunque il diritto al rientro nella scuola di ex titolarità. Si precisa che in questo caso nella scuola dove arriverai sarai considerata ultima arrivata e quindi collocata in coda nella graduatoria interna di istituto.

Aver superato il concorso docenti 2012 non porta punteggio nelle Graduatorie ad esaurimento

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Maria – Gentilissima redazione di Orizzonte scuola, sono un’insegnante di scuola dell’infanzia abilitata con il concorso indetto nel 1999. Ho superato il recente concorso per l’ immissione in ruolo risultando VINCITRICE di concorso.

A breve dovrò aggiornare la graduatoria che penso di spostare in una regione diversa da quella attuale (ovvero Calabria). La mia domanda è la seguente: mi hanno detto che risultare vincitrice di concorso equivale ad avere un punteggio in più (nel mio caso 30 punti) da sommare ai 36 dei 3 anni di servizio appena svolti. E’ vero? Eventualmente questi punti possono essere inseriti anche nel trasferimento di graduatoria in altra regione?

Spero di aver esposto i questiti in maniera chiara, in ogni caso sono disponibile ad eventuali chiarimenti.Ringrazio fin da ora e aspetto una Vostra risposta

Lalla - gent.ma Maria, aver partecipato al concorso 2012 ed essere arrivata nel numero dei posti messi a bando ti garantisce l’assunzione a tempo indeterminato in una delle province della regione in cui hai svolto la procedura, ma non assegna punteggio aggiuntivo nelle graduatorie ad esaurimento, indipendentemente dalla provincia che sceglierai per l’aggiornamento 2014 17.

La tabella di valutazione dei titoli per le Graduatorie ad esaurimento prevede infatti un punteggio "Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso", ma il concorso 2012 non ha conferito idoneità ai partecipanti, essendo un concorso bandito per un numero determinato di posti.

E’ da pensare piuttosto che il punteggio aggiuntivo di cui ti si parlava facesse riferimento alla graduatoria interna di istituto, quella che riguarda i docenti di ruolo. Ossia, una volta assunta a tempo indeterminato, la partecipazione al concorso sarà valutata 12 punti nelle graduatorie che annualmente sono chiamati a compilare i docenti di ruolo. In quel caso infatti la tabella di valutazione dei titoli afferma " per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)…punti 12"

Consiglio di classe riunito per sanzionare gli allievi: è previsto il collegio perfetto?

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Daniela – vorrei sapere se in un consiglio di classe straordinario,(scuola  superiore) convocato  per provvedimenti disciplinari, i docenti assenti  devono essere sostituiti da colleghi (come allo scrutinio) o  è  sufficiente che siano presenti almeno la metà più uno? Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima Daniela,

si premette che la nota MIUR n. 3602 del 31/07/32008 afferma che “le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l’interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga.”

Trattandosi di scuola di II grado, ai sensi dell’art. 5/2 lettera c del D.Lgs. n. 297/1994 fanno parte del consiglio di classe due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

Pertanto, al consiglio di classe di cui al quesito devono partecipare  i docenti e i rappresentanti dei genitori e degli studenti, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo il genitore dello studente sanzionando) e di successiva e conseguente surroga. Ovviamente non vi deve partecipare lo studente sanzionando.

I rappresentanti dei genitori  hanno diritto ad esprimersi durante il dibattito nonché di voto al pari dei docenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Si precisa che non  è richiesto il collegio perfetto quindi la presenza di tutti i componenti. Situazione invece prevista per lo scrutinio intermedio e finale (con la presenza dei soli docenti).

Si precisa altresì che per il consiglio di classe, a differenza di ciò che per esempio è previsto per il consiglio di istituto, non è richiesto un numero minimo di presenti perché il consiglio sia valido. Sarebbe bene che la questione fosse prevista da un regolamento di istituto che magari disponga in prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti (nel caso delle sanzioni disciplinari il quorum deve essere comprensivo della componente “allargata”).

In ogni caso si esclude che i docenti assenti debbano essere sostituiti.

I diritti per la maternità/paternità spettano anche al personale assunto a tempo determinato?

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Alessia – Salve, sono una supplente. Vorrei sapere se ho diritto alla maternità. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Alessia,

l’art. 41 del D.P.R 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) recita:

All’impiegata che si trovi in stato di gravidanza o  puerperio si applicano le norme per la tutela delle  lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.”.

Il personale docente, educativo e ATA di ogni ordine e grado per poter godere dei benefici previsti dal D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni deve instaurare un rapporto di lavoro dipendente e divenire contemporaneamente madre o padre di figli naturali, adottivi e in affidamento.

L’art. 1  del T.U.  indica al comma 1 qual è l’oggetto della disciplina:

“…i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali,  adottivi  e  in  affidamento,  nonché  il  sostegno  economico  alla  maternità  e  alla paternità”, poi al comma 2 recita: “Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione”.

Le disposizioni che riguardano la Scuola sono contenute negli artt. 12 (personale a tempo indeterminato) e 19 (personale a tempo determinato) del Contratto Scuola e attribuiscono al personale dipendente condizioni di maggiore favore rispetto la normativa finora citata:

Es.

  • Per il congedo parentale: l’art. 12, comma 4 dispone: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 ,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [per ogni figlio nato, nei primi suoi otto anni di vita], per  le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
  • Per la malattia del figlio: l’art. 12, comma 5 prevede che successivamente al periodo congedo di maternità (già astensione obbligatoria) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001 [congedo per malattia del figlio], alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Tali giorni non sono però retribuiti ma comunque riconosciuti nell’anzianità di servizio.

Oltre a ciò, sia il  T.U. 151/2001 e successive modificazioni che gli artt. citati del Contratto Scuola sanciscono identità di trattamento (anche economico) in materia di congedi tra il personale docente, educativo e ATA di ogni ordine e grado assunto a tempo indeterminato (anche in part time) e quello assunto a tempo determinato (anche per “supplenza breve” o nominato “fino avente titolo”).

In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. e) del T.U. 151/2001 definisce i beneficiari delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità chiarendo che per ”lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

L’art. 19/4 del Contratto Scuola, disciplinando ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato esplicita che “al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art. 12”.

Tale art. 12/1, recita che “al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs n. 151/2001”.

Dunque, la disposizione legislativa e la normativa contrattuale non operano alcun discrimine per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro,  ma assicurano al lavoratore sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, la possibilità di fruire dei benefici della disposizione in questione.

Graduatorie concorso 1999 Lazio Francese non saranno più utilizzate, sostituite da quelle del concorso 2012

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Anna Maria – Sono un’insegnante precaria di francese e mi sono abilitata con il concorso del’99 per la regione Lazio. Quattordici anni in queste condizioni di precariato in continua attesa e anche in graduatoria ad esaurimento con pochi posti all’anno per il ruolo. Una vergogna, abbiamo più di quarant’anni.

Le liste del concorso del ’99 per francese sono ancora piene nel Lazio!

Vorrei sapere quando anche la nostra lista di idonei sarà finalmente esaurita visto che aspettiamo da anni. Invisibili anche noi.

Lalla – gent.ma Anna Maria, la lista di cui parli, cioè le Graduatorie di merito per le classi di concorso A245 A246 in Lazio non sono destinate, per legge, ad esaurirsi. L’a.s. 2012/13 è stato l’ultimo anno utile per attingere da lì il 50% delle immissioni in ruolo, ma è stata anche una "fortuna", dato che le graduatorie del concorso 2012 non sono state pubblicate entro il 31 agosto 2013.

Dall’anno scolastico 2013/14 le assunzioni da concorso avverranno esclusivamente dalle nuove graduatorie del concorso 2012, entro il limite dei numeri messi a concorso. Queste sono le nuove Graduatorie

Pertanto, le GM del concorso 1999 sapevamo fossero destinate a sparire con l’indizione del nuovo concorso, è per questo motivo che molti docenti hanno nuovamente partecipato alla procedura concorsuale, per continuare a mantenere il 100% delle possibilità di assunzione in ruolo (50 da concorso e 50 da Graduatoria ad esaurimento). Chi non ha partecipato al nuovo concorso o non ha superato le prove, mantiene l’iscrizione in Graduatoria ad esaurimento.

Mobilità. La sede ottenuta con il passaggio di ruolo dal 1° settembre 2013 è definitiva

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Daniela – Non riesco ad avere informazioni in merito neppure dal C.s.A.!Dopo venti anni di insegnamento nella scuola elem.statale ho avuto il passaggio di ruolo alle superiori (AO19) con decorrenza 1/9/2014, il mio quesito è: se la sede assegnata è provvisoria o definitiva e quindi devo confermarla con la prossima domanda di mobilità oppure no.

Lalla – gent.ma Daniela, credo che nella tua mail ci sia un errore di distrazione nella data. Suppongo tu volessi dire 1/09/2013.

Se confermi questo (ma non potrebbe essere diversamente), la tua sede è definitiva. Se ti sta bene (in ogni caso era una delle sedi da te indicate nella domanda dello scorso anno), non devi far nulla per la mobilità. Devi presentare nuova domanda di mobilità solo se volontariamente vuoi richiedere una diversa sede.

Daniela – Dicono che ci sono delle differenze tra chi ha avuto il passaggio di ruolo e chi ha avuto l’assunzione in ruolo, rispetto alla sede definitiva.GRAZIE mille in anticipo

Lalla - Esatto, i docenti neo immessi in ruolo per il primo anno vengono appoggiati su sede provvisoria (quella che scelgono dalla lista degli uffici scolastici, dopo le operazioni di mobilità), valida solo per il primo anno. Loro sì, sono invitati a presentare domanda di mobilità per scegliere quella che diventerà la loro sede definitiva (di titolarità), perchè altrimenti l’Ufficio Scolastico dovrà comunque procedere con una assegnazione d’ufficio.

La tua conferma nel nuovo ruolo non riguarda quindi la sede, che è da intendersi definitiva dal 1° settembre 2013. D’altronde, potresti rendertene conto anche facendo l’accesso alla domanda, da domani presente su Istanze on line: non c’è una parte specifica, dedicata alla conferma della sede per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo.

Mobilità e punteggio di continuità: l’assegnazione provvisoria interrompe la continuità

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Margherita – Gentili consulenti ho già provato nel forum e nelle guide ma purtroppo non riesco a trovare la risposta.  La mia domanda é questa: una docente  di sostegno ADO2 in ruolo dal 1/09/2011 e titolare nella provincia di Roma non facendo domanda di trasferimento ma di assegnazione provvisoria perde la continuità?  Faccio un esempio:la sottoscritta lavora da 2 anni nella stessa scuola se non faccio domanda di trasferimento ed ottengo di stare dall’ as 2014/2015 nella stessa scuola,  producendo domanda di assegnazione provvisoria ed ottenendola a Napoli perderei i punti della continuità? Certa di una risposta lascio cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile Margherita,

si premette che la continuità didattica è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell’immissione in ruolo e dall’assegnazione della sede definitiva.

Pertanto è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria (anche se questa coinciderà poi con la sede definitiva).

Nel tuo caso, quindi, dal momento che il 2011/12 era l’anno di prova su sede provvisoria, cominci a maturare la continuità dal 2012/13. Il terzo anno di continuità, quindi, se svolto nella stessa sede, è il 2014/15 ma da poter valutare solo nell’a.s. 2015/2016 perché l’anno in cui si svolgono le operazioni di mobilità non può essere valutato. Quindi nella domanda di mobilità di febb/marzo 2016 (a.s. 2015/16) potrai valutare il triennio di continuità (2012/13-2013/14-2014/15).

Detto questo, il punteggio della continuità non spetta nel caso di assegnazione provvisoria (provinciale o interprovinciale) e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.


Modifiche ai punteggi di servizio per la II fascia delle graduatorie di istituto

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Giulia - Gentile redazione di orizzonte scuola, volevo chiedere se è vero che modificheranno i punteggi attribuiti per il servizio svolto nelle graduatorie di II fascia, che dovrebbero passare da 12 a 6. Grazie

Lalla - gent.ma Giulia, la notizia che i punteggi della II fascia delle graduatorie di istituto saranno rivisti in occasione dell’aggiornamento 2014 17 corrisponde a verità.

In particolare dovrà essere determinato il valore da assegnare alle abilitazioni per l’insegnamento nella scuola secondaria, a seconda che siano state conseguite con TFA ordinario o Percorso Abilitante Speciale. Di questo ha parlato recentemente il Capo Dipartimento Luciano Chiappetta "

Si tratterà comunque di una differenziazione di punteggio, e non di fascia. Non ci saranno fasce diverse per Tfa e Pas perché le abilitazioni, legalmente, sono tutte uguali”.

Per quanto riguarda il servizio invece, che è l’argomento che più ti interessa, dobbiamo fare riferimento allo scorso anno, aprile 2013, quando l’allora Capo Dipartimento dott.ssa Stellacci, in una intervista aveva dichiarato "

L’abilitazione conseguita con il TFA ordinario vale 12 punti, quella conseguita con il TFA speciale vale 6 punti. Abbiamo anche ridotto il punteggio per le supplenze, ora è di 6 punti all’anno. Il punteggio complessivo è una cosa complessa, ma la base del ragionamento è questa. Ovviamente, ricordo, questo punto è ancora sub iudice.

A quanto ci è dato sapere, questa idea è stata in seguito abbandonata (considera che allora era ancora Ministro Profumo, poi c’è stata la Carrozza, e adesso abbiamo un nuovo Ministro), ma non conosciamo le novità prospettate. I sindacati non hanno ancora avuto incontri specifici al Miur, il primo provvedimento infatti sarà quello delle Graduatorie ad esaurimento, e solo successivamente ci si occuperà dell’aggiornamento delle Graduatorie di istituto.

Graduatorie ad esaurimento 2014 17: non previsti nuovi inserimenti

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Lucia - Gentile redazione di Orizzonte Scuola, sono una docente di scuola secondaria di primo grado abilitata nella classe A043 con il concorso del 1990. Per motivi familiari e di scelte professionali, poco tempo dopo il concorso mi sono trasferita all’estero e non mi sono mai iscritta alla GAE, per tale motivo non sono entrata in ruolo.

Rientrata in Italia nel 2011 mi è stato detto che non potevo iscrivermi alla GAE e perciò mi sono iscritta nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto. Negli ultimi tre anni ho lavorato da precaria ma con continuità. Ho inoltre superato il recente concorso (nella regione Lazio) per l’immissione in ruolo, risultando vincitrice di concorso.

Vorrei sapere se, al di là dell’attesa per lo scorrimento della graduatoria dell’ultimo concorso, ho qualche possibilità di inserirmi (con la vecchia abilitazione) nella GAE, dove immagino potrei avere una posizione molto avanzata in virtù del fatto che, per quanto mi risulta, la mia classe di concorso dovrebbe essere esaurita.

Vi ringrazio per l’attenzione. Cari saluti

Lalla - Gent.ma Lucia, l’obiettivo della legislazione inerente la Graduatoria ad esaurimento è proprio quella di svuotare questi elenchi. Il fatto dunque che nella tua provincia, per la tua classe di concorso non ci siano più aspiranti, è da considerare positivamente ( anche se a noi allo stato attuale non risultano province completamente vuote per la A043).

La legislazione non prevede nuovi inserimenti nelle Graduatorie ad esaurimento (altrimenti il nome non avrebbe senso), ma sarà possibile che in occasione dell’aggiornamento docenti di altre province si trasferiscano in quella in cui lavori tu, per usufruire del 50% delle immissioni in ruolo.

Qualora invece la graduatoria continuerà ad essere esaurita, eventuali immissioni in ruolo saranno dirottate verso la graduatoria del concorso.

E’ un vero peccato che negli anni tu non abbia seguito la normativa relativa alle Graduatorie ad esaurimento.

Posto di sostegno assegnato dopo il 31/12: chiarimenti per la scuola

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Scuola – Ci sono state assegnate 16 ore di sostegno in proroga fino al 30 giugno 2014 ,vorrei sapere se il contratto lo devo fare con  N.11 come servizio  temporaneo fino al termine delle attività didattiche o come N.19  come supplenza per la copertura del posto disponibile dopo il 31/12. In attesa di una risposta porgo distinti saluti. Assistente amministrativo.

Paolo Pizzo – Gentile Scuola,

anche il posto di sostegno dato a seguito di ricorso o comunque in proroga/deroga dopo il 31/12 deve essere assegnato scorrendo le GI con data “termine delle lezioni”.

Si tratta comunque di posto resosi disponibile dopo il 31/12 e di competenza del dirigente scolastico da assegnare fino alle esigenze di servizio.

 

Mobilità e graduatoria interna: il trasferimento da sostegno a posto comune è considerato a domanda e interrompe la continuità anche se ottenuto nella stessa scuola

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Mariella – Sono un’insegnante di scuola primaria. Fino all’anno precedente, all’interno del medesimo istituto, in cui presto servizio, ero un’insegnante di sostegno e da quest’anno ho ottenuto il trasferimento sul posto comune. Volevo sapere se nella graduatoria interna mi dovrò inserire in coda o in base al mio punteggio. Perderò la continuità all’interno dell’istituto? Spero di avere chiarimenti in merito. Grazie mille anticipatamente.

Paolo Pizzo – Gentilissima Mariella,

il tuo è stato un trasferimento a domanda volontaria a tutti gli effetti, a nulla rilevando che sia stato ottenuto nella medesima scuola.

Sarai quindi collocata in coda alla graduatoria interna di istituto e la continuità di servizio si è ovviamente interrotta.

Giova infatti ricordare che nella scuola primaria solo il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

La laurea titolo di studio valido per l’inserimento in III fascia delle graduatorie di istituto

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Marco – Gentile Redazione di Orizzonte Scuola, avrei bisogni di un chiarimento in merito alle modifiche della graduatoria di istituto di III fascia che ho letto sul vostro sito. Ho una laurea in sociologia vecchio ordinamento e vorrei integrare nel mio piano di studi, entro giugno di quest’anno, gli esami necessari per accedere nelle graduatorie di istituto di terza fascia (per la classe di concorso 36/A).

Ho appena letto però delle modifiche che sarebbero state apportate per questo tipo di graduatorie dal decreto 81/13, e volevo sapere se posso ancora sperare di inserirmi in questa graduatoria pur acquisendo tutti i requisiti di inserimento dopo la data di approvazione del decreto. In attesa di un Vostro gentile riscontro porgo Cordiali saluti

Lalla – gent.mo Marco, ti espongo i fatti.

L’articolo che hai letto probabilmente è questo Modifiche alla III fascia delle Graduatorie di istituto. Si avvia a diventare “ad esaurimento” ? in cui spiegavamo appunto le modifiche apportate alle graduatorie degli insegnanti dal dm n. 81/13 e l’impossibilità, per i laureati successivamente al 19 luglio 2013 di accedere alla III fascia delle graduatorie di istituto, l’elenco utilizzato dai Dirigenti Scolastici per l’assegnazione di supplenze (brevi e temporanee, ma non solo).

Il 18 gennaio 2014 il Ministro Carrozza ha annunciato in apposito comunicato rintracciabile sul sito del Miur “Infine, la laurea continuerà ad essere titolo di studio valido per l’inserimento nelle graduatorie di istituto in terza fascia.”

Pertanto, seppure ancora non confermata in un decreto (quindi a livello normativo), la modifica c’è stata.

Consiglio: se vuoi accedere alle graduatorie di istituto il cui aggiornamento è previsto per il 2014, valido per il triennio 2014/17, devi affrettarti. Per l’iscrizione è infatti necessario che il titolo di studio sia completo all’atto di presentazione della domanda e, come saprai, per poter sostenere un esame universitario è necessario sia trascorso un tot di tempo dall’iscrizione. Non abbiamo ancora le date di aggiornamento delle graduatorie, in maniera indicativa possiamo dire tarda primavera – estate, ma direi che chi deve completare il piano di studi deve affrettarsi.

Anticipo una tua possibile reazione: potrebbero esserci dietrofront dettati dal cambio di guardia al Miur? Ipotizziamo di no, in ogni caso completare il piano di studi ti servirebbe comunque  per accedere all’insegnamento.

Supplenze: rifiuto per il docente totalmente inoccupato

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Silvia – sono stata più volte contattata telefonicamente per supplenze di un giorno/max due da graduatorie d’istituto e dato che lavoro saltuariamente (non a scuola) ho dovuto rifiutare. Mi hanno detto che al secondo rifiuto si passa in coda alla terza fascia (io sono abilitata) e questo vale per chi è inoccupato al momento della convocazione. Vorrei capire se “occupato” è riferito solo all’insegnamento o anche ad altro lavoro. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Silvia,

l’art. 8 del DM 131/2007 afferma che la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia

Trattandosi del regolamento che regola le supplenze del personale docente, “totalmente inoccupati” è riferito esclusivamente alla attività di insegnamento.

Supplenze: se il posto si rende vacante dopo il 31/12 al supplente già in servizio va prorogato il contratto per continuità didattica

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Giuseppe – Ho fatto supplenza dal 01 ottobre 2013 fin al 28/02/2014, cioè per ben 5 mesi. Da oggi la collega che sostituivo si è licenziata e a scuola hanno fato una nuova convocazione. L’incarico è stato accettato da una collega che mi precede in graduatoria. Volevo sapere se dopo cinque mesi di servizio nella stessa classe non si acquisisca i diritto di rimanere per continuità didattica. Oltretutto gli alunni hanno preso malissimo la notizia. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Giuseppe,

la scuola ha sbagliato.

Dopo il 31/12, a differenza di ciò che accade prima di tale data, tutti i posti, anche quelli che si rendono vacanti o disponibili, hanno la valenza di “supplenza temporanea”, dunque si applicano ad essi gli articoli di proroga e conferma dei contratti (art. 7, commi 4 e 5 D.M. 131/2007) che si applicano prima del 31/12 a tutte le supplenze “brevi” e “temporanee” (quindi supplenze per malattie ecc.).

La ragione sta nel fatto che la cattedra vacante o disponibile assume rilievo nella fase provinciale ai fini della disposizione dell’incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (31/8-30/6).

Una volta decorso il termine del 31/12 di ogni anno tutte le supplenze sono di competenza esclusivamente del dirigente scolastico e per questo “temporanee”.

Pertanto, se si rende disponibile dopo il 31/12 (la causa dell’assenza in questo caso non ha importanza) e vi è già un supplente in vigenza di contratto, sul posto in questione si procede a una nuova nomina, per proroga o conferma del contratto, che va attribuita, per ragioni di continuità didattica, al docente in servizio fino a quel momento, come vuole il comma 4 del citato art. 7 del D.M. 131/2007:

Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

Ti spettava dunque la proroga del contratto per continuità didattica direttamente fino al termine delle lezioni.

Fossi in te mi rivolgerei prima alla scuola facendo presente ciò, oppure ad un sindacato o all’ATP di competenza.


Il collaboratore scolastico può accettare una supplenza come assistente amministrativo?

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Vincenza  - Facendo parte della graduatoria permanente provinciale di Benevento nel profilo di assistente amm.vo e nel profilo di collaboratore scol.co, si può accettare una supplenza breve e saltuaria come assistente amm.vo essendo già impegnata in una supplenza da coll. scol.co? Si confida in una cortese risposta (che non ho avuto a livello locale) e si prega di dare i riferimenti normativi.

Paolo Pizzo – Gentilissima Vincenza,

l’art. 4/3 del DM 430/2000 (Regolamento supplenze ATA) afferma che “Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità”.

A parere di chi scrive i due incarichi, se svolti contemporaneamente, sono incompatibili in quanto riferiti a due profili diversi.

Il rientro del titolare dopo il 30 aprile garantisce la continuità didattica al supplente

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Valentina – io sono una supplente temporanea in una scuola media superiore. Da novembre ho cominciato con 10 giorni e sono arrivata fino ad oggi sempre con la proroga di settimana in settimana (confesso che la procedura è estenuante!). La mia domanda è: fino a quanto tempo l’insegnante può rientrare per la didattica? Indicativamente so che se dovesse rientrare qualche tempo prima della fine della scuola è il supplente che porta avanti la classe. Mi spiegate bene questo concetto per favore.

Paolo Pizzo – Gentilissima Valentina,

l’art. 37 del CCNL/2007 recita:

“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

Pertanto, per rientrare a disposizione l’assenza continuativa della titolare, anche con cambio di tipologia di assenza, dovrà essere almeno fino al 30 aprile compreso.

Supplenze: la docente in maternità conserva titolo a completare l’orario

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Caterina  - sono una supplente della scuola media, quest’anno ho accettato a settembre una supplenza di sostegno di nove ore settimanali con contratto fino al 30/6. Dal 15/02 sono in astensione per maternità obbligatoria (data presunta del parto 15/04). Ieri mi è arrivata via e-mail una convocazione per un’altra supplenza di nove ore settimanali, sempre sostegno, sempre fino al 30/06 della quale sono l’avente diritto. Ho diritto ad accettarla e al completamento?  Gli orari della mia prima supplenza e quelli della seconda devono essere compatibili o, visto che non  devo prendere fisicamente servizio, non è un problema? Lo chiedo perché ci sono un paio di ore che si sovrappongono. Ho risposto che accetto, qualora fosse possibile, e specificato che mi trovo in maternità obbligatoria, ma la segreteria non mi ha contattato.  Vi ringrazio anticipatamente per le preziose informazioni che pubblicate. ps: avrei voluto sottoporre il quesito a Paolo Pizzo che si occupa sempre di maternità, ma non ho trovato l’indirizzo personale.

Paolo Pizzo – Gentilissima Caterina,

il personale in congedo di maternità/paternità o interdizione dal lavoro che abbia accettato una supplenza ad orario non intero ha anche titolo, al pari del personale che è in effettivo servizio ma non collocato in congedi obbligatori, ad accettare eventuali altre proposte di contratto a completamento di quello già sottoscritto. Anche in questo caso, una volta accettato il completamento, non vi è nessun obbligo di una presa effettiva di servizio.

Il contratto di completamento deve però avvenire come avviene per gli altri docenti in effettivo servizio ovvero non ci può essere sovrapposizione di orario, a nulla rilevando che non andrai effettivamente in classe.

Permesso per formazione aggiornamento al docente su supplenza “breve”

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Giusy – su una supplenza di una ventina di giorni è possibile chiedere un giorno di  permesso per seguire un corso (relativo sempre alla formazione), pur non avendo  maturato un giorno e mezzo di ferie in quanto non si tratta di una supplenza  superiore ad un mese? Inoltre, se non è possibile chiedere un giorno di permesso è almeno possibile  chiedere qualche ora di permesso e recuperarla un altro giorno? Grazie. Un caro saluto.

Paolo Pizzo – Gentilissima Giusy,

potrai fruire di un giorno per formazione e aggiornamento di cui all’art. 64 del CCNL/2007.

L’art. 64, comma 1, (Fruizione del diritto alla formazione) del CCNL 29.11.2007 afferma: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.”

Inoltre il comma 5, del medesimo articolo, così recita: “5. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.”

Tale articolo non fa alcuna differenza tra docenti assunti a tempo determinato o indeterminato contenendo esclusivamente la dicitura generica di “gli insegnanti” che si riferisce a tutto il personale in servizio.

Quali speranze per i docenti neo laureati in Scienze della formazione primaria

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Giulia – Dopo 4 anni di fatiche e il grande investimento economico per l’università finalmente sono diventata dottore magistrale in scienze della formazione primaria indirizzo scuola dell’infanzia. Titolo importante che dà l’abilitazione per l’insegnamento. Essendomi immatricolata nell’anno accademico 2009/2010 non ho potuto inserirmi nella graduatoria. Ora, quale sarà il mio futuro e quello di tutti gli studenti che come me desiderano fare l’insegnante, vista l’attuale situazione scolastica italiana?Quali sono le prospettive lavorative?Bisogna solo sperare nel concorsone?

Dopo tutti questi anni di studio a noi giovani, o almeno a me, viene da piangere leggendo e sentendo tutto quello che si dice sulla possibilità di entrare nelle scuole.

Chiedo a lei allora se può fare un po’ più di chiarezza riguardo questa questione e spero che ci sia un barlume di speranza anche per noi che non abbiamo potuto iscriverci in graduatoria( e non capisco perché questa discriminazione) ma che abbiamo tanta voglia di iniziare a lavorare!!!! La ringrazio anticipatamente

Lalla – gent.ma Giulia, in linea generale negli ultimi anni le offerte di lavoro per infanzia e primaria, soprattutto se perfezionata con la specializzazione per le attività didattiche di sostegno, non sono mancate.

Dal punto di vista normativo la laurea in Scienze della formazione primaria (per chi non ha fatto in tempo ad iscriversi a pieno titolo o con riserva nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento, o nella fascia aggiuntiva) permette l’accesso alla II fascia delle Graduatorie di istituto, utilizzate dai Dirigenti Scolastici per l’assegnazione di supplenze (anche lunghe).

Dalle graduatorie di istituto non è però possibile essere assunti a tempo indeterminato, per cui la previsione del concorso (la cui graduatoria è utilizzabile per il 50% del reclutamento) doveva essere messa in conto già all’atto dell’immatricolazione.

Per quanto riguarda le possibilità concrete di lavoro nell’immediato, nel 2014 saranno aggiornate le Graduatorie di istituto. Ogni docente potrà scegliere una provincia per l’inserimento, la scelta della provincia sarà fondamentale, anche se a priori è difficile dire quante supplenze potranno essere assegnate in un anno scolastico dalle Graduatorie di istituto. Tuttavia è palese che province in cui anche gli iscritti in Graduatoria ad esaurimento, e quindi in I fascia di istituto hanno problemi, sono da evitare.

Maggiori possibilità possono aversi se si accetta di coprire supplenze anche inferiori a 10 giorni, per le quali si viene chiamati con priorità.

E’ possibile aprire un topic di confronto sul nostro forum.

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